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Mercoledì 24 aprile 2024 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2 (3,4 metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate
 Modifiche del regolamento del Parlamento europeo concernenti i corsi di formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio
 Decisione di sollevare obiezioni a un atto delegato: Nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"
 Rete transeuropea dei trasporti
 Imballaggi e rifiuti di imballaggio
 La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
 Strumento per le emergenze nel mercato unico
 Modifica di alcuni regolamenti per quanto riguarda l'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico
 Modifica di alcune direttive per quanto riguarda l'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico
 Codice frontiere Schengen
 Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
 Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
 Misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione (SRMR3)
 Misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione (BRRD3)
 Ambito di applicazione della protezione dei depositi, uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, cooperazione transfrontaliera e trasparenza (DGSD2)
 Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
 Miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
 Spazio europeo dei dati sanitari
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown - Danimarca
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec - Germania
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
 Recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia
 Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
 Accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
 Lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
 Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
 Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
 Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale
 Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione
 Istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali
 Semplificazione di determinate norme della PAC
 Omologazione e vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche
 Modifica del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
 Trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)
 Misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione
 Trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale
 Rendere i mercati pubblici dei capitali più attraenti e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali - modifica di alcuni regolamenti
 Rendere i mercati pubblici dei capitali più attraenti e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali - direttiva di modifica
 Strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI
 Parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani
 Servizi di sicurezza gestiti
 Regolamento sulla cibersolidarietà
 Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese
 Modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione
 Inquinanti delle acque superficiali e sotterranee
 Iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile
 Diritto societario - Ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali
 Statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni
 Modifica della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance
 Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor
 Sesta direttiva antiriciclaggio
 Regolamento antiriciclaggio
 Istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
 Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e relative implicazioni di bilancio

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2 (3,4 metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate
PDF 113kWORD 44k
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 28 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2‑(3,4‑metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate (C(2024)01219 - 2024/2606(DEA))
P9_TA(2024)0314B9-0213/2024

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)01219),

–  vista la lettera in data 13 marzo 2024 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe(1), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 15 bis, paragrafo 5,

–  visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi(2), in particolare l'articolo 30 bis e l'articolo 30 ter, paragrafo 5,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 23 aprile 2024,

A.  considerando che il quadro legislativo dell'UE relativo alle misure volte a controllare l'accesso alle sostanze utilizzate nella fabbricazione di droghe illecite deve essere costantemente aggiornato al fine di contrastare la proliferazione dei cosiddetti precursori "di progettazione", vale a dire sostanze chimiche affini ai tradizionali precursori di droghe, concepite per eludere le norme esistenti;

B.  considerando che il sale sodico di isopropilidene (2‑(3,4‑metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) è stato identificato come precursore di droghe di recente creazione ed è utilizzato nella produzione di MDMA (3,4‑metilenediossimetanfetamina), comunemente nota come "ecstasy";

C.  considerando che sette esteri dell'acido 2‑metil‑3‑fenilossiran‑2‑carbossilico (acido BMK glicidico) e sei esteri dell'acido 3‑(1,3‑benzodiossol‑5‑il)‑2‑metilossiran‑2‑carbossilico (acido PMK glicidico) sono stati identificati come possibili sostituti dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico – entrambi precursori classificati a norma del diritto dell'UE – nella produzione di droghe illecite come l'MDMA, la metamfetamina e l'amfetamina;

D.  considerando che è necessario modificare l'elenco delle sostanze classificate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 affinché l'IMDPAM e gli esteri identificati dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico siano soggetti alle misure armonizzate di controllo e monitoraggio previste da tali regolamenti;

E.  considerando che le misure volte a controllare l'accesso alle sostanze recentemente classificate a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 dovrebbero entrare in vigore quanto prima per impedire che tali precursori di droghe siano utilizzati ai fini della produzione e dell'immissione sul mercato di droghe illecite;

F.  considerando che, nella tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023)0641), la Commissione europea si è impegnata a fare il possibile, collaborando con il Parlamento e il Consiglio, onde accelerare la procedura di adozione di futuri atti delegati che prevedono la classificazione di sostanze aggiuntive a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.


Modifiche del regolamento del Parlamento europeo concernenti i corsi di formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio
PDF 129kWORD 45k
Decisione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulle modifiche del regolamento del Parlamento concernenti i corsi di formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio (2024/2006(REG))
P9_TA(2024)0315A9-0163/2024

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9‑0163/2024),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  decide che tali modifiche entreranno in vigore il 16 luglio 2024;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali:
(a)  se non ha firmato la dichiarazione che attesta il suo impegno a rispettare il Codice, incluso il completamento di corsi di formazione specializzati, organizzati per i deputati dal Parlamento, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio; o
(b)  se non ha completato la formazione specializzata di cui alla lettera a) in violazione del termine e delle condizioni stabiliti nel Codice.
Emendamenti 4 e 10
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 176 – paragrafo 1 – comma 3
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, per quanto concerne il divieto di qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale stabilito al primo comma di tale paragrafo, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.
Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II – punto 5
5.   Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno prontamente e pienamente con le procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia. I deputati dovrebbero seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio.
5.   Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno pienamente, in conformità delle procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza, al fine della gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia.
I deputati che non l'abbiano ancora fatto dovranno seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro dal Parlamento, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio. Tali corsi di formazione dovranno essere completati entro i primi sei mesi del mandato del deputato, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati. I certificati dei deputati attestanti il completamento di tali corsi di formazione saranno pubblicati sul sito internet del Parlamento.

Decisione di sollevare obiezioni a un atto delegato: Nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"
PDF 140kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2024)01612 – 2024/2691(DEA))
P9_TA(2024)0316B9-0225/2024

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2024)01612),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione(1), in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32, paragrafo 6,

–  visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari(3),

–  visti gli elenchi dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari(4) e dal regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari(6),

–  visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati siano chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti al fine di garantire l'informazione dei consumatori; che, a tal fine, il regolamento (UE) n. 1169/2011 riprende la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283;

B.  considerando che l'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/2283 conferisce alla Commissione il potere di adeguare e adattare, mediante atti delegati, la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" ivi contenuta ai progressi tecnici e scientifici o alle definizioni stabilite a livello internazionale, allo scopo di realizzare gli obiettivi di detto regolamento;

C.  considerando che i regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) n. 1130/2011 hanno istituito elenchi esaustivi dell'Unione in cui figurano gli additivi alimentari il cui uso era autorizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1333/2008, in seguito a un riesame della loro conformità alle disposizioni ivi contenute;

Conseguenze della definizione

D.  considerando che la definizione di "nanomateriale ingegnerizzato" fornita nel regolamento delegato della Commissione stabilisce se un alimento debba essere indicato come "[nano]" nell'elenco degli ingredienti, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011;

E.  considerando che il regolamento delegato della Commissione mira ad affrontare i problemi di interpretazione connessi all'attuale definizione introducendo elementi oggettivi per stabilire se un nanomateriale sia "ingegnerizzato" o meno, ad esempio sostituendo la dicitura "[materiale] prodotto intenzionalmente" con la dicitura "fabbricato";

F.  considerando che il regolamento delegato della Commissione prevede che le particelle non allo stato solido, come micelle, liposomi o nanogoccioline in emulsioni, e gli ingredienti contenenti meno del 50 % di particelle di dimensioni inferiori a 100 nm non siano considerati nanomateriali negli alimenti;

G.  considerando che il valore di soglia standard del 50 % o più di particelle su scala nanometrica proposto dalla Commissione è arbitrario e offre un livello di protezione inferiore rispetto all'interpretazione della definizione di cui al regolamento (UE) 2015/2283 fornita da taluni Stati membri, come la Francia; che detto regolamento non prevede un valore di soglia di distribuzione dimensionale per le particelle inferiori a 100 nm;

H.  considerando che la definizione proposta potrebbe escludere numerose nanosostanze dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, le quali non sarebbero dunque soggette all'obbligo di essere indicate come "[nano]"; che, al punto 3 della sua relazione, la Commissione indica che "il numero di materiali utilizzati negli alimenti che possono contenere una determinata frazione di nanoparticelle è limitato e la maggior parte di tali materiali, se non tutti, non sono nuovi" e che "[i] potenziali impatti dell'atto delegato riguarderanno pertanto solo un numero molto limitato di materiali";

I.  considerando che attualmente sono proprio gli additivi alimentari che possono essere presenti negli alimenti sotto forma di nanomateriali; che l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (Anses) ha stilato un elenco di 37 nanosostanze utilizzate in più di 900 prodotti alimentari(7); che i test effettuati da organizzazioni dei consumatori e da organizzazioni non governative (Agir pour l'Environnement(8), Que Choisir(9), 60 Millions de consommateurs(10) e AVICENN(11) in Francia; Foodwatch(12) e Bund(13) in Germania; TestAchats(14) in Belgio; Altroconsumo(15) in Italia e OCU(16) in Spagna) hanno ripetutamente evidenziato la presenza di additivi alimentari con una percentuale significativa di nanoparticelle e che, ad esempio, l'ossido di ferro utilizzato come colorante alimentare (E172) nei prodotti lattiero-caseari, nei prodotti da forno e in alcuni cereali da colazione può contenere una percentuale di nanoparticelle inferiore alla soglia del 50 %; che ciò dimostra che il fatto che taluni ingredienti non siano adeguatamente indicati come "[nano]" è dovuto principalmente alla mancata applicazione della legislazione vigente e non tanto a problemi di interpretazione;

J.  considerando che da uno studio condotto nel 2020 su richiesta dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è emerso che i cittadini chiedono una migliore etichettatura dei prodotti di uso quotidiano contenenti nanomateriali(17);

Contraddizioni con le raccomandazioni e i recenti progressi scientifici

K.  considerando che, nella sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"(18), il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a una definizione molto simile che prevedeva la medesima soglia del 50 % ed escludeva tutti gli additivi alimentari, ritenendo che tale definizione fosse "in contrasto con l'obiettivo fondamentale della direttiva ossia il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo ai consumatori finali una base sulla quale operare scelte informate"; che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenesse conto della sua posizione;

L.  considerando che, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171)(19), il Parlamento europeo si è opposto all'adozione di un progetto di regolamento della Commissione che autorizzava lotti di biossido di titanio alimentare (E 171) contenenti meno del 50 % di particelle di dimensioni inferiori a 100 nm;

M.  considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(20) ha raccomandato che, alla luce delle attuali incertezze in materia di sicurezza, è opportuno prendere in considerazione un valore di soglia inferiore per le nanoparticelle utilizzate negli alimenti, ad esempio il 10 % anziché il 50 % attualmente proposto nella raccomandazione;

N.  considerando che, nel corso del processo di consultazione avviato dalla Commissione, organizzazioni accademiche, autorità pubbliche, organizzazioni non governative dei consumatori e ambientaliste e sindacati hanno chiesto l'adozione definizione che comprenda tutti i materiali, siano essi fabbricati, derivati o naturali, nonché una soglia standard pari o superiore al 10 % di particelle nella distribuzione dimensionale numerica;

O.  considerando che dal 2014 i progressi della scienza e le nuove conoscenze scientifiche hanno confermato che i nanomateriali sono in grado di attraversare le barriere fisiologiche e sono spesso più pericolosi delle sostanze allo stato micro o macro(21);

P.  considerando che nell'aprile 2023(22) l'Anses ha pubblicato una relazione dettagliata nella quale afferma che la definizione di nanomateriali figurante nella raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022(23), che ha costituito la base per la revisione della definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui al regolamento (UE) 2015/2283, nelle normative settoriali, in particolare nel settore alimentare, avrebbe effetti deleteri sulla prevenzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente; che l'Anses ha sottolineato che la soglia del 50 % per le nanoparticelle prevista dalla definizione orizzontale della dicitura "[nano]" non si basa su argomentazioni scientifiche solide e ha raccomandato di fissare un valore di soglia inferiore;

Q.  considerando che è possibile individuare gli ingredienti "[nano]" utilizzando un valore di soglia del 10 % per le nanoparticelle, dato che in Francia la Direzione generale per i consumatori, la concorrenza e il controllo delle frodi attualmente applica tale valore di soglia nelle sue attività di controllo(24);

Principio di precauzione

R.  considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

S.  considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  ritiene che il regolamento delegato della Commissione non sia conforme allo scopo e al contenuto del regolamento (UE) 2015/2283 e che superi i poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 31 di tale regolamento;

4.  deplora il fatto che la soglia del 50 % proposta non tenga conto dei progressi tecnici e scientifici;

5.  invita la Commissione ad applicare il principio di precauzione, a garantire la sicurezza e l'informazione dei consumatori e a tenere conto dell'approccio "One Health";

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(3) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
(5) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.
(6) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.
(7) https://www.anses.fr/fr/nanomateriaux-alimentation-premiere-application-methodologie.
(8) https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/enquete-exclusive-des-analyses-revelent-la-presence-de-nanoparticules-dans-3980/.
(9) https://www.quechoisir.org/enquete-nanoparticules-taille-mini-doutes-maxi-n50748/.
(10) https://bibliotheque.60millions-mag.com/detail/publication/detail-top-right/561?issue_id=113421&switch_toc=archive.
(11) https://veillenanos.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-test-EN-20230113.pdf.
(12) https://www.foodwatch.org/de/potenziell-krebserregender-farbstoff-in-backzutaten-von-dr-oetker.
(13) https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/‌nanotechnologie_in_lebensmitteln_hintergrund.pdf.
(14) https://www.test-achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/news/nanoparticules-affichage.
(15) https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/nanoparticelle.
(16) https://www.ocu.org/toda-la-informacion?type=magazine-articles&magazine=ocu%20compra%20maestra&year=2019.
(17) https://echa.europa.eu/-/what-do-eu-citizens-think-about-nanomaterials-.
(18) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 92.
(19) GU C 395 del 29.3.2021, pag. 28.
(20) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/corporatenanotechnology121003.pdf.
(21) https://veillenanos.fr/en/dossier/nanos-and-health/nanos-health-risks/.
(22) Parere dell'Anses (2023), "Définition des nanomatériaux : analyse, enjeux et controverses" (Definizione dei nanomateriali: analisi, sfide e controversie), https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2018SA0168Ra.pdf.
(23) Raccomandazione della Commissione, del 10 giugno 2022, sulla definizione di nanomateriale (GU C 229 del 14.6.2022, pag. 1).
(24) Anses (2020), "Nanomatériaux dans les produits destinés à l'alimentation. Rapport d'expertise collective" (Nanomateriali nei prodotti destinati all'alimentazione. Relazione di un gruppo di esperti), https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf (pag. 86).


Rete transeuropea dei trasporti
PDF 117kWORD 56k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2021)0812 – C9-0472/2021 – 2021/0420(COD))
P9_TA(2024)0317A9-0147/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2021)0812) e la proposta modificata (COM(2022)0384),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0472/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2021(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del’11 ottobre 2022(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0147/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013

P9_TC1-COD(2021)0420


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1679.)

(1) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 120.
(2) GU C 498 del 30.12.2022, pag. 68.


Imballaggi e rifiuti di imballaggio
PDF 117kWORD 67k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))
P9_TA(2024)0318A9-0319/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0677),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0400/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023(1),

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dalla Camera dei deputati italiana e dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0319/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

P9_TC1-COD(2022)0396


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2025/40.)

(1) GU C 228 del 29.6.2023, pag. 114.
(2)La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 novembre 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0425).


La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
PDF 119kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))
P9_TA(2024)0319A9-0233/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0542),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0364/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2023(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2023(2),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),

–  vista la lettera in data 27 giugno 2023 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’8 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0233/2023),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(4), tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione)

P9_TC1-COD(2022)0347


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2881.)

(1) GU C 146 del 27.4.2023, pag. 46.
(2) GU C, C/2023/251, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/251/oj.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(4)La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0318).


Strumento per le emergenze nel mercato unico
PDF 117kWORD 46k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))
P9_TA(2024)0320A9-0246/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0459),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114, 21 e 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0315/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2023(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per i bilanci,

–  visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0246/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno)

P9_TC1-COD(2022)0278


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/2747.)

(1) GU C 100 del 16.3.2023, pag. 95.
(2) GU C 157 del 3.5.2023, pag. 82.
(3)La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0317).


Modifica di alcuni regolamenti per quanto riguarda l'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico
PDF 116kWORD 45k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico (COM(2022)0461 – C9-0314/2022 – 2022/0279(COD))
P9_TA(2024)0321A9-0244/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0461),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0314/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2023(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0244/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno

P9_TC1-COD(2022)0279


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/2748.)

(1) GU C 100 del 16.3.2023, pag. 95.
(2) GU C 157 del 3.5.2023, pag. 82.


Modifica di alcune direttive per quanto riguarda l'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico
PDF 116kWORD 46k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico (COM(2022)0462 – C9-0313/2022 – 2022/0280(COD))
P9_TA(2024)0322A9-0245/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0462),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 91 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0313/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2023(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0245/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno

P9_TC1-COD(2022)0280


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2749.)

(1) GU C 100 del 16.3.2023, pag. 95.
(2) GU C 157 del 3.5.2023, pag. 82.


Codice frontiere Schengen
PDF 116kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021)0891 – C9-0473/2021 – 2021/0428(COD))
P9_TA(2024)0323A9-0280/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0891),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0473/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 maggio 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2022(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0280/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

P9_TC1-COD(2021)0428


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1717.)

(1) GU C 323 del 26.8.2022, pag. 69.
(2) GU C 498 del 30.12.2022, pag. 114.


Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
PDF 115kWORD 43k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2023)0126 – C9-0034/2023 – 2023/0052(COD))
P9_TA(2024)0324A9-0396/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0126),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0034/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0396/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

P9_TC1-COD(2023)0052


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/3237.)

(1) GU C 228 del 29.6.2023, pag. 154.


Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
PDF 318kWORD 86k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))
P9_TA(2024)0325A9-0014/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0411),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0238/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal parlamento cipriota e dal parlamento ungherese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2023(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 17 aprile 2024(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0014/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio elativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 e la direttiva 98/44/CE [Em. 292]

P9_TC1-COD(2023)0226


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114 e l'articolo 168, paragrafo 4), lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi. I grandi progressi dell'ingegneria genetica hanno già contribuito all'uso diffuso della selezione assistita da marcatori, che permette l'identificazione e la mobilizzazione di geni interessanti presenti nella biodiversità. [Em. 1]

(1 bis)   La possibilità di brevettare nuove tecniche genomiche e i risultati del loro utilizzo rischiano di rafforzare la posizione dominante delle multinazionali delle sementi sull'accesso degli agricoltori alle sementi. In un contesto in cui le grandi imprese detengono già il monopolio sulle sementi e controllano sempre di più le risorse naturali, una situazione simile priverebbe gli agricoltori di qualunque libertà di azione, rendendoli dipendenti dalle imprese private. Per questo motivo è indispensabile vietare i brevetti su tali prodotti. [Em. 167]

(2)  Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisimirati del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori. [Em. 2]

(3)  È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale(5). Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante con una tolleranza agli erbicidi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo(6) e delle strategie "Dal produttore al consumatore"(7), sulla biodiversità(8) e di adattamento ai cambiamenti climatici(9), alla sicurezza alimentare mondiale(10), alla strategia per la bioeconomia(11) e all'autonomia strategica dell'Unione(12). [Em. 3]

(4)  L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003(14), mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante NGT verso paesi terzi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003 ("legislazione dell'Unione in materia di OGM").

(5)  Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.(15), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

(6)  Nella decisione (UE) 2019/1904(16) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare, entro il 30 aprile 2021, uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione e una proposta (accompagnata da una valutazione d'impatto), se del caso, in base ai risultati dello studio.

(7)  Nello studio sulle nuove tecniche genomiche(17) la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare.

(8)  Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio.

(9)  Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae. Le conoscenze disponibili su altri organismi, quali, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate, dovrebbero essere riviste ai fini di future iniziative legislative su di essi. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.[Em. 5]

(10)  Tenendo pienamente conto del principio di precauzione, il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale. [Em. 6]

(11)  Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale. [Em. 7]

(12)  I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.

(13)  Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.

(13 bis)   Le piante NGT con il potenziale di persistere, riprodursi o diffondersi nell'ambiente, all'interno o all'esterno dei campi, dovrebbero essere valutate con il massimo livello di controllo per quanto riguarda l'impatto di tali piante sulla natura e sull'ambiente. [Em. 8]

(14)  Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali. [Em. 9]

(14 bis)   Tenuto conto dell'elevata complessità dei genomi delle piante, i criteri per considerare che una pianta NGT è equivalente a una pianta presente in natura o selezionata in modo convenzionale dovrebbero rispecchiare la diversità dell'ampiezza del genoma delle piante e le relative caratteristiche. Le piante poliploidi contengono più di due cromosomi omologhi. All'interno della categoria delle piante poliploidi, i tetraploidi, gli esaploidi e gli ottoploidi hanno rispettivamente quattro, sei e otto serie di cromosomi. Le piante poliploidi tendono a mostrare numeri maggiori di modificazioni genetiche rispetto alle piante monoploidi. Per tali motivi, qualsiasi limite al numero complessivo di modificazioni individuali per pianta dovrebbe rispecchiare il numero delle serie di cromosomi presenti in una pianta ("ploidia"). [Em. 10]

(15)  Tutte le piante NGT che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2") dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse.

(16)  Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

(17)  Tale dichiarazione dovrebbe essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di piante NGT di categoria 1 per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori dovrebbero ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT di categoria 1.

(18)  Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT e se sussistono obiezioni motivate da parte di altri Stati membri, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unionein consultazione con la Commissione e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1. [Em. 11]

(18 bis)   Al fine di selezionare efficacemente nuove varietà che aiutino il settore agricolo ad aumentare la sicurezza alimentare, così come la sostenibilità, l'adattamento e la resilienza in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici, è necessario considerare la specificità delle piante poliploidi, che sono piante che contengono più di due genomi. Per tali piante, il numero massimo di modificazioni genetiche consentite per l'inclusione tra le NGT di categoria 1 dovrebbe essere proporzionato al numero di genomi che contengono. [Em. 12]

(19)  Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigoroseadeguate per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole. [Em. 13]

(20)  La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.

(21)  Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati. Le informazioni elencate dovrebbero comprendere informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti. [Em.14] e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato.

(22)  Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.

(23)  Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio(19) vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. IlAttualmente, la compatibilità del ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto dicon i principi della produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatoririchiede un ulteriore esame. Anche L'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica fintanto che tale ulteriore esame non avrà avuto luogo. [Em. 15]

(24)  È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico, che comprenda informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia etichettato come NGT di categoria 1. [Em. 16]

(25)  Le piante NGT di categoria 2 dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, i loro rischi devono essere valutati. È opportuno prevedere norme speciali per adeguare le procedure e alcune altre norme di cui alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003 alla natura specifica delle piante NGT di categoria 2 e ai diversi livelli di rischio che esse possono comportare.

(26)  Affinché le piante e i prodotti NGT di categoria 2 possano essere emessi nell'ambiente o immessi in commercio, tali piante e prodotti dovrebbero rimanere soggetti a un'autorizzazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, data la grande varietà di tali piante NGT, la quantità di informazioni necessarie per la valutazione del rischio varierà caso per caso. Nei suoi pareri scientifici sulle piante sviluppate mediante cisgenesi e intragenesi(20) e sulle piante sviluppate mediante mutagenesi mirata(21), l'Autorità ha raccomandato flessibilità in relazione alle prescrizioni in materia di dati per la valutazione del rischio di tali piante. Sulla base dei criteri per la valutazione del rischio delle piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi(22) dell'Autorità, le considerazioni sui precedenti di utilizzo sicuro, sulla familiarità con l'ambiente, sulla funzione e sulla struttura della sequenza o delle sequenze modificate/inserite dovrebbero contribuire a stabilire il tipo e il numero di dati necessari per effettuare la valutazione del rischio di tali piante NGT. È pertanto necessario stabilire principi e criteri generali per la valutazione del rischio di tali piante, prevedendo nel contempo flessibilità e la possibilità di adeguare le metodologie di valutazione del rischio al progresso scientifico e tecnico.

(27)  Le prescrizioni relative al contenuto delle notifiche per l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti diversi dagli alimenti o dai mangimi e al contenuto delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati sono stabilite in diversi atti legislativi. Al fine di garantire la coerenza tra le notifiche di autorizzazione e le domande di autorizzazione dei prodotti NGT di categoria 2, il contenuto di tali notifiche e domande dovrebbe essere il medesimo, ad eccezione di quelle relative alla valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in quanto sono pertinenti solo per gli alimenti e i mangimi NGT di categoria 2.

(28)  Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (EURL), in collaborazione con la rete europea di laboratori per gli OGM (ENGL), ha concluso che le prove analitiche non sono considerate eseguibili per tutti i prodotti ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi(23). Quando le modificazioni apportate al materiale genetico non sono specifiche per la pianta NGT in questione, esse non consentono di differenziare la pianta NGT dalle piante convenzionali. Nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo analitico di rilevamento, identificazione e quantificazione, e se ciò è debitamente giustificato dal notificante o dal richiedente, è opportuno adattare le modalità per conformarsi alle prescrizioni relative ai metodi analitici. A tal fine si dovrebbe ricorrere ad atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere che il laboratorio di riferimento dell'Unione europea, assistito dall'ENGL, adotti orientamenti per i richiedenti in merito alle prescrizioni minime in materia di prestazione per i metodi analitici. Possono essere adattate anche le modalità di convalida del metodo.

(29)  La direttiva 2001/18/CE prescrive la definizione di un piano di monitoraggio degli effetti ambientali degli OGM dopo la loro emissione deliberata o immissione in commercio, ma prevede una certa flessibilità per quanto concerne il progetto del piano tenendo conto della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche dell'OGM in questione, del suo impiego previsto e dell'ambiente ospite. Le modificazioni genetiche nelle piante NGT di categoria 2 possono variare da modificazioni che richiedono soltanto una valutazione del rischio limitata fino a modificazioni complesse che richiedono un'analisi più approfondita dei rischi potenziali. Di conseguenza, gli obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli effetti ambientali delle piante NGT di categoria 2 dovrebbero essere adattati alla luce della valutazione del rischio ambientale e dell'esperienza acquisita nelle prove sul campo, delle caratteristiche della pianta NGT in questione, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto, in particolare di eventuali precedenti di utilizzo sicuro della pianta e delle caratteristiche dell'ambiente ospite. Pertanto, nonAlla luce del principio di precauzione, dovrebbe essere sempre richiesto un piano di monitoraggio degli effetti ambientali se è improbabileal momento del rilascio dell'autorizzazione per la prima volta. Dovrebbe essere possibile derogare all'obbligo di monitoraggio solo al momento del rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che sia stato dimostrato che la pianta NGT di categoria 2 presentinon presenta rischi che richiedono un monitoraggio, quali effetti indiretti, ritardati o imprevisti sulla salute umana o sull'ambiente. [Em. 17]

(30)  Per motivi di proporzionalità, dopo un primo rinnovo dell'autorizzazione, quest'ultima dovrebbe essere valida per un periodo illimitato, salvo il caso in cui sia stato deciso diversamente al momento di tale rinnovo sulla base della valutazione del rischio e delle informazioni disponibili sulla pianta NGT in questione, fatta salva una nuova valutazione qualora si rendano disponibili informazioni nuove.

(31)  Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, il termine entro il quale l'Autorità deve esprimere il suo parere in merito a una domanda di autorizzazione dovrebbe essere prorogato soltanto qualora siano necessarie informazioni supplementari per effettuare la valutazione della domanda e la proroga non dovrebbe essere superiore al termine inizialmente previsto, salvo il caso in cui tale termine più esteso sia giustificato dalla natura dei dati o da circostanze eccezionali.

(32)  Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione dei consumatori, gli operatori dovrebbero essere autorizzati a integrare l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 come OGM con informazioni sui tratti conferiti dalla modificazione genetica. Al fine di evitare indicazioni fuorvianti o confuse, una proposta relativa a tale etichettatura dovrebbe figurare nella notifica di autorizzazione o nella domanda di autorizzazione e dovrebbe essere specificata nell'autorizzazione o nella decisione di autorizzazione.

(33)  È opportuno proporre incentivi normativi ai potenziali notificanti o richiedenti per le piante e i prodotti NGT di categoria 2 contenenti tratti in grado di contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile, al fine di orientare lo sviluppo di piante NGT di categoria 2 verso tali tratti. I criteri per applicare tali incentivi dovrebbero concentrarsi su ampie categorie di tratti potenzialmente in grado di contribuire alla sostenibilità (ad esempio quelle connesse alla tolleranza o alla resistenza agli stress biotici e abiotici, al miglioramento delle caratteristiche nutrizionali o all'aumento della resa) e dovrebbero basarsi sul contributo al valore per la coltivazione e l'uso sostenibili ai sensi [dell'articolo 52, paragrafo 1, della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione(24)]. L'applicabilità dei criteri in tutta l'UE non consente una definizione più restrittiva dei tratti che sia incentrata su questioni specifiche o riguardi le specificità locali e regionali.

(34)  Gli incentivi dovrebbero consistere in una procedura accelerata di valutazione del rischio per quanto concerne le domande trattate mediante una procedura interamente centralizzata (alimenti e mangimi) e in una migliore consulenza prima della presentazione per aiutare gli sviluppatori a preparare il fascicolo ai fini delle valutazioni della sicurezza ambientale e della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, senza che ciò incida sulle disposizioni generali relative agli orientamenti prima della presentazione, alla notifica degli studi e alla consultazione di terzi a norma degli articoli 32 bis, 32 ter e 32 quater del regolamento (CE) n. 178/2002(25).

(35)  Quando il notificante o il richiedente è una piccola e media impresa (PMI), dovrebbero essere concessi incentivi supplementari per promuovere l'accesso alle procedure di regolamentazione da parte di tali imprese, sostenere la diversificazione degli sviluppatori di piante NGT e incoraggiare lo sviluppo di specie colturali e tratti da parte dei piccoli selezionatori mediante le NGT, prevedendo esenzioni dal pagamento di diritti per la convalida dei metodi di rilevazione alle PMI e orientamenti più esaustivi prima della presentazione della domanda che contemplino anche la progettazione di studi da realizzare ai fini della valutazione del rischio.

(36)  Le piante tolleranti agli erbicidi sono selezionate in modo da essere intenzionalmente tolleranti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi o alla necessità di aumentare le quantità di erbicidi applicate, indipendentemente dalla tecnica di selezione. Per questo motivo, le piante NGT che presentano tratti di tolleranza agli erbicidi non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi nel contesto del presente quadro. Tuttavia il presente regolamento non dovrebbe adottare altre misure specifiche sullerientrare nell'ambito di applicazione delle piante NGT tolleranti agli erbicidi, in quanto tali misure sono adottate orizzontalmente nella [proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unionedi categoria 1. [Em. 18].

(37)   Al fine di consentire alle piante NGT di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, è opportuno agevolare la coltivazione di piante NGT nell'Unione. Ciò richiede prevedibilità per i selezionatori e gli agricoltori per quanto concerne la possibilità di coltivare tali piante nell'Unione. Di conseguenza la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di piante NGT di categoria 2 in tutto il loro territorio o in parte di esso, prevista all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, comprometterebbe tali obiettivi. [Em. 239].

(38)  Le norme speciali stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per le piante NGT di categoria 2 dovrebbero determinare una maggiore coltivazione nell'Unione di piante NGT di categoria 2 rispetto alla situazione esistente nell'ambito dell'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM. Ciò rende necessario che le autorità pubbliche degli Stati membri definiscano misure di coesistenza per bilanciare gli interessi dei produttori di piante convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, consentendo così ai produttori di scegliere tra diversi tipi di produzione, in linea con l'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030.

(39)  Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire il funzionamento efficace del mercato interno, le piante NGT e i relativi prodotti dovrebbero beneficiare della e la libera circolazione delle merci, a condizione che siano conformi allepiante NGT e dei prodotti NGT in tutta l'Unione, l'emissione deliberata di piante NGT e l'immissione in commercio di prodotti NGT dovrebbero basarsi sulle prescrizioni previste da altre disposizioni del diritto dell'Unionee sulle procedure armonizzate stabilite nel presente regolamento, che portano all'adozione di una decisione uniformemente applicabile a tutti gli Stati membri. [Em. 20]

(40)  Data la novità delle NGT, sarà importante monitorare attentamente loDato il continuo sviluppo e la presenza sul mercato di piante e prodotti NGT e valutare le eventuali ripercussioni sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente eddi nuove tecniche genomiche, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione entro cinque anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una. Tale valutazione del presente regolamento perdovrebbe misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante NGT o di prodotti NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà sul mercato dell'UE, al fine di migliorare ulteriormente il presente regolamento. [Em. 21]

(41)  Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente in relazione alle piante NGT e ai prodotti NGT, gli obblighi derivanti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti originari dell'Unione e a quelli importati dai paesi terzi.

(42)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima, affinché le piante NGT e i prodotti NGT possano circolare liberamente all'interno del mercato interno, può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)  I tipi di piante NGT sviluppati e l'impatto di alcuni tratti sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono in continua evoluzione. Pertanto, sulla base delle prove disponibili di tali sviluppi e impatti e tenendo pienamente conto del principio di precauzione, è opportuno conferire alla Commissione il potere, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di adeguare l'elenco dei tratti che dovrebbero essere incentivati o scoraggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici. [Em. 22]

(44)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(26). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(45)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne le informazioni necessarie a dimostrare che una pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1, per quanto riguarda la preparazione e la presentazione della notifica per tale determinazione e per quanto concerne la metodologia e gli obblighi di informazione per le valutazioni del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e degli alimenti NGT e dei mangimi NGT, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(27).

(45 bis)   Il Parlamento europeo ha chiesto che l'Unione e i suoi Stati membri non concedano brevetti relativi a materiale biologico e tutelino la libertà di azione e l'esenzione dei selezionatori per le varietà. È opportuno assicurare che i selezionatori abbiano pieno accesso al materiale genetico delle piante NGT, che per definizione non sono piante transgeniche. L'accesso ai materiali genetici può essere garantito al meglio laddove il diritto del titolare del brevetto si esaurisce con il selezionatore (esenzione dei selezionatori). Poiché le attuali disposizioni del diritto brevettuale non stabiliscono un'esenzione completa dei selezionatori, è opportuno che i brevetti non limitino l'utilizzo delle piante NGT da parte di selezionatori e agricoltori. Pertanto le piante NGT non dovrebbero essere soggette alla legislazione sui brevetti ma, ai fini della protezione della proprietà intellettuale, dovrebbero essere unicamente soggette al sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali (CPVR), come stabilito nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, che prevede il ricorso a esenzioni per i selezionatori. Le piante NGT, le sementi da esse derivate, il loro materiale vegetale, il materiale genetico associato, quali geni e sequenze genetiche, e i tratti vegetali dovrebbero pertanto essere esclusi dalla brevettabilità. L'esclusione dalla brevettabilità dovrebbe essere applicata in maniera coerente nella normativa. Inoltre, al fine di evitare la concessione dei brevetti o la presentazione delle domande di brevetto tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e l'applicazione delle sue disposizioni, è opportuno garantire che il materiale vegetale sia escluso dalla brevettabilità a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per i brevetti già concessi o le domande di brevetto in corso riguardanti il materiale vegetale, gli effetti dei brevetti dovrebbero essere ulteriormente limitati. Inoltre, nel suo prossimo studio, la Commissione dovrebbe valutare e decidere come affrontare ulteriormente il problema più ampio della concessione, diretta o indiretta, di brevetti sul materiale vegetale, nonostante i precedenti sforzi tesi a colmare le lacune. La valutazione dovrebbe esaminare in particolare il ruolo e l'impatto dei brevetti sull'accesso dei selezionatori e degli agricoltori al materiale riproduttivo vegetale, alla diversità delle sementi e a prezzi accessibili, nonché sull'innovazione e in particolare sulle opportunità per le PMI. La relazione della Commissione dovrebbe essere accompagnata dalle opportune proposte legislative al fine di garantire che siano apportati gli ulteriori adeguamenti necessari al quadro dei diritti di proprietà intellettuale. [Em. 23]

(46)  La Commissione dovrebbe raccogliere periodicamente informazioni al fine di valutare l'efficacia della legislazione per quanto riguarda lo sviluppo e la disponibilità sul mercato di piante NGT e di prodotti NGT in grado di contribuire agli obiettivi del Green Deal e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al fine di fornire elementi per la valutazione della legislazione. È stata individuata un'ampia serie di indicatori(28) che la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente. Gli indicatori dovrebbero sostenere il monitoraggio dei rischi potenziali per la salute o l'ambiente delle piante NGT di categoria 2 e dei relativi prodotti NGT, dell'impatto delle piante NGT sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché dell'incidenza sull'agricoltura biologica e sull'accettazione dei prodotti NGT da parte dei consumatori. Una prima relazione di monitoraggio dovrebbe essere presentata tre anni dopo la notifica/autorizzazione dei primi prodotti, al fine di garantire che siano disponibili dati sufficienti dopo la piena attuazione della nuova legislazione, e successivamente a intervalli regolari. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento due anni dopo la pubblicazione della prima relazione di monitoraggio, in modo che si concretizzino pienamente gli effetti dei primi prodotti oggetto di verifica o autorizzazione.

(47)  Alcuni riferimenti alle disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM figurati nel regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(29) devono essere modificati al fine di includere le disposizioni specifiche della presente legislazione applicabili alle piante NGT.

(47 bis)   Il Green Deal europeo e le strategie dell'UE "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità pongono l'agricoltura biologica al centro della transizione verso sistemi alimentari sostenibili, con l'obiettivo di aumentare al 25 % le superficie agricole europee destinate alla produzione biologica entro il 2030. Si tratta di un chiaro riconoscimento dei benefici ambientali dell'agricoltura biologica in vista di una minore dipendenza dai fattori di produzione per gli agricoltori, di un approvvigionamento alimentare resiliente e della sovranità alimentare. Il presente regolamento non deve compromettere il percorso di transizione dei sistemi alimentari europei verso l'agricoltura biologica pari al 25% entro il 2030. [Em. 241]

(47 ter)   È opportuno stabilire requisiti in materia di tracciabilità per gli alimenti e i mangimi ottenuti da NGT allo scopo di agevolare l'accurata etichettatura di tali prodotti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in modo da garantire a operatori e consumatori la disponibilità di informazioni accurate che permettano loro di esercitare un'effettiva libertà di scelta e che consentano il controllo e la verifica delle diciture apposte sulle etichette. I requisiti per gli alimenti e i mangimi ottenuti da NGT dovrebbero essere simili tra loro per evitare di interrompere la continuità delle informazioni in caso di modifica della destinazione d'uso. [Em. 243]

(48)  Poiché l'applicazione del presente regolamento richiede l'adozione di atti di esecuzione, è opportuno rinviare nel tempo detta applicazione al fine di consentire l'adozione di tali misure,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto del principio di precauzione, stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("piante NGT") e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti, garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. [Em. 24]

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

1)  alle piante NGT;

2)  agli alimenti contenenti piante NGT, costituiti da tali piante od ottenuti a partire dalle stesse oppure contenenti ingredienti ottenuti a partire da piante NGT;

3)  ai mangimi contenenti piante NGT, costituiti da tali piante od ottenuti a partire dalle stesse;

4)  ai prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da piante NGT.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)  "organismo", "emissione deliberata" e "immissione in commercio": termini quali definiti nella direttiva 2001/18/CE; "alimento" e "mangime": termini di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; "tracciabilità": termine quale definito nel regolamento (CE) n. 1830/2003, "pianta": termine di cui al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) e "materiale riproduttivo vegetale": termine quale definito ne[lla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione(31)];

2)  "pianta NGT": una pianta geneticamente modificata ottenuta mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, a condizione che non contenga alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatoria fini di selezione convenzionale che possa essere stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta NGT; [Em. 25]

3)  "organismo geneticamente modificato" o "OGM": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;

4)  "mutagenesi mirata": tecniche di mutagenesi che comportano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisimirati del genoma di un organismo; [Em. 26]

5)  "cisgenesi": tecniche di modificazione genetica che comportano l'inserimento nel genoma di un organismo di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori;

6)  "pool genetico dei selezionatoria fini di selezione convenzionale": il totale delle informazioni genetiche disponibili in una specie e in altre specie tassonomiche con cui la specie in questione può essere incrociata, anche utilizzando tecniche avanzate quali il salvataggio degli embrioni, la poliploidia indotta e gli incroci ponte; [Em. 27]

7)  "pianta NGT di categoria 1": una pianta NGT che:

a)  soddisfa i criteri di equivalenza rispetto alle piante convenzionali di cui all'allegato I; oppure

b)  discende dalla pianta o dalle piante NGT di cui alla lettera a), compresa la discendenza derivata dall'incrocio di tali piante, a condizione che non vi siano ulteriori modificazioni tali da renderla soggetta alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003;

8)  "pianta NGT di categoria 2": una pianta NGT diversa da una pianta NGT di categoria 1;

9)  "pianta NGT destinata all'alimentazione umana": una pianta NGT che può essere utilizzata come alimento o come materiale di base per la produzione di alimenti;

10)  "pianta NGT destinata all'alimentazione degli animali": una pianta NGT che può essere utilizzata come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi;

11)  "ottenuto a partire da una pianta NGT": derivato, interamente o parzialmente, da una pianta NGT, ma che non la contiene e non ne è costituito;

12)  "prodotto NGT": un prodotto, diverso da alimenti e mangimi, contenente una pianta NGT o da essa costituito e alimenti e mangimi contenenti tale pianta, da essa costituiti od ottenuti a partire dalla stessa;

13)  "prodotto NGT di categoria 1": un prodotto NGT in cui la pianta NGT che esso contiene, da cui è costituito o, nel caso di alimenti o mangimi, a partire dalla quale è ottenuto, è una pianta NGT di categoria 1;

14)  "prodotto NGT di categoria 2": un prodotto NGT in cui la pianta NGT che esso contiene, da cui è costituito da o, nel caso di alimenti o mangimi, a partire dalla quale è ottenuto, è una pianta NGT di categoria 2;

15)  "piccola e media impresa (PMI)": una PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione2.

15 bis)   "approccio "One Health"": un approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi e che riconosce la stretta interconnessione e l'interdipendenza tra la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi; [Em. 28]

15 ter)   "proteina chimerica": le proteine create attraverso l'unione di due o più geni o parti di geni che originariamente codificavano proteine separate. [Em. 29]

Articolo 4

Emissione deliberata di piante NGT per fini diversi dall'immissione in commercio e dall'immissione in commercio di prodotti NGT

Fatte salve altre prescrizioni del diritto dell'Unione, una pianta NGT può essere emessa deliberatamente nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio e un prodotto NGT può essere immesso in commercio unicamente se:

1)  la pianta è una pianta NGT di categoria 1; e

a)  è stata oggetto di una decisione che ne dichiara lo status a norma dell'articolo 6 o 7; oppure

b)  discende da una o più piante di cui alla lettera a), a condizione che i criteri di equivalenza di cui all'allegato I siano ancora soddisfatti; oppure [Em. 30]

2)  la pianta è una pianta NGT di categoria 2 edalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione e che è stata autorizzata conformemente al capo III. [Em. 31]

L'attuazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento non hanno l'obiettivo o l'effetto di prevenire o impedire le importazioni dai paesi terzi di piante e prodotti NGT che rispettano le stesse norme di quelle stabilite nel presente regolamento. [Em. 32]

Articolo 4 bis

Esclusione dalla brevettabilità

Le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo in essi contenute non sono brevettabili. [Em. 33]

CAPO II

Piante NGT di categoria 1 e prodotti NGT di categoria 1

Articolo 5

Status delle piante NGT di categoria 1

1.  Le norme che si applicano agli OGM nella legislazione dell'Unione non si applicano alle piante NGT di categoria 1.

2.  Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante. [7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'evoluzione della percezione dei consumatori e dei produttori, accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa. [Em. 34]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare i criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali di cui all'allegato I, tenuto conto dei potenziali rischi associati e delle conseguenze funzionali nella procedura di verifica al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnologicoagli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici per quanto concerne i tipi e l'entità delle modificazioni che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali. [Em. 35]

3 bis.   La presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di piante NGT di categoria 1, di materiale riproduttivo o di parti di essi nella produzione biologica o in prodotti non biologici autorizzati nella produzione biologica a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/848 non costituisce una non conformità a tale regolamento. [Em. 36]

Articolo 6

Procedura di verifica dello status di pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio

1.  Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I, di almeno uno dei tratti di cui all'allegato III, parte 1, e dei criteri di esclusione di cui all'allegato III, parte 2 ("richiesta di verifica"). Tale richiesta di verifica è presentata all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto di esecuzionedelegato adottato a norma dell'articolo 276, paragrafo 11 bis, lettera b). [Em. 37]

2.  Se una persona intende procedere a tale emissione deliberata simultaneamente in più di uno Stato membro, presenta la richiesta di verifica all'autorità competente di uno di tali Stati membri.

3.  La richiesta di verifica di cui al paragrafo 1 è presentata in formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 e comprende, salvo eventuali informazioni supplementari che possono essere richieste a norma dell'articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

b)  la designazione e la specifica della pianta NGT;

c)  una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati, comprese le informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti e inclusa la divulgazione della sequenza della modificazione genetica; [Em. 38]

c bis)   qualsiasi brevetto o domanda di brevetto pendente che copra la totalità o una parte della pianta NGT di categoria 1; [Em. 253]

d)  una copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile aatto a dimostrare che:

i)  la pianta è una pianta NGT, che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatoria fini di selezione convenzionale qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto di esecuzionedelegato adottato a norma dell'articolo 276, paragrafo 11 bis, lettera a); [Em. 39]

ii)  la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I, almeno uno dei tratti di cui all'allegato III, parte 1, e i criteri di esclusione di cui all'allegato III, parte 2; [Em. 40]

d bis)   la denominazione della varietà; [Em. 41]

e)  nei casi di cui al paragrafo 2, un'indicazione degli Stati membri nei quali il richiedente intende procedere all'emissione deliberata;

f)  un'indicazione delle parti della richiesta di verifica e di tutte le altre informazioni supplementari che il richiedente chiede di considerare riservate, corredata di una giustificazione verificabile, a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002.

4.  L'autorità competente conferma senza indebito ritardo il ricevimento della richiesta di verifica al richiedente, indicando la data di ricevimento. Detta autorità mette la richiesta a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.

5.  Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità competente la dichiara irricevibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente informa senza indebito ritardo il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

6.  Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. Nel preparare la relazione di verifica l'autorità competente può, se del caso, consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA"). L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo. [Em. 42]

7.  Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioniobiezioni motivate in merito alla relazione di verifica, relativamente al rispetto dei criteri di cui all'allegato I, entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione. Tali obiezioni motivate si riferiscono esclusivamente ai criteri di cui all'allegato I e all'allegato II e comprendono una giustificazione scientifica. [Em. 43]

8.  In assenza di osservazioniobiezioni scientifiche motivate da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza delil termine di cui al paragrafo 7, l'autorità nazionale competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. Detta L'autorità nazionale competente trasmette senza indebito ritardoentro 10 giorni lavorativi la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione. [Em. 311]

9.  Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli osservazioniobiezioni motivate entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica trasmette le osservazioni alla Commissionerende pubbliche le obiezioni motivate senza indebito ritardo. [Em. 45]

10.  La Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità"), elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle osservazioniobiezioni motivate, tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2. [Em. 46]

11.  La Commissione pubblica una sintesi delle decisioni di cui ai paragrafi 8 e 10 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Procedura di verifica dello status di pianta NGT di categoria 1 prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT

1.  Qualora una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non sia già stata resa conformemente all'articolo 6, al fine di ottenere tale dichiarazione prima dell'immissione in commercio di un prodotto NGT, la persona che intende immettere il prodotto in commercio presenta una richiesta di verifica all'Autorità conformemente al paragrafo 2 e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera b).

2.  La richiesta di verifica di cui al paragrafo 1 è presentata all'Autorità in formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 e comprende, salvo eventuali informazioni supplementari che possono essere richieste a norma dell'articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

b)  la designazione e la specifica della pianta NGT;

b bis)   la denominazione della varietà; [Em. 48]

c)  una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati, comprese le informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti e alla divulgazione della sequenza della modificazione genetica; [Em. 49]

d)  una copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile atto a dimostrare che:

i)  la pianta è una pianta NGT, che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera a);

ii)  la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I;

d bis)   un piano di monitoraggio degli effetti ambientali; [Em. 260]

e)  un'indicazione delle parti della richiesta di verifica e di tutte le altre informazioni supplementari che il richiedente chiede di considerare riservate, corredata di una giustificazione verificabile, a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002.

3.  L'Autorità conferma senza indugio il ricevimento della richiesta di verifica al richiedente, indicando la data di ricevimento. Detta autorità mette senza indebito ritardo la richiesta di verifica a disposizione degli Stati membri e della Commissione e rende pubblica la richiesta di verifica, le pertinenti informazioni di sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, dopo aver omesso qualsiasi informazione considerata riservata a norma degli articoli da 39 a 39 sexies del medesimo regolamento e dell'articolo 11 del presente regolamento.

4.  Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'Autorità la dichiara inammissibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'Autorità informa senza indebito ritardo il richiedente, gli Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

5.  Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 4, l'Autorità indica in una dichiarazione se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'Autorità mette tale dichiarazione a disposizione della Commissione e degli Stati membri. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblica la propria dichiarazione dopo aver omesso qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 sexies del medesimo regolamento e all'articolo 11 del presente regolamento.

6.  La Commissione elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'Autorità, tenendo conto di quest'ultima. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

7.  La Commissione pubblica una sintesi dellala decisione finale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e pubblica, in un'apposita pagina web accessibile al pubblico, il suo progetto di decisione e le obiezioni motivate di cui all'articolo 6. [Em. 50]

Articolo 8

Sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità

La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per la presentazione delle richieste di verifica a norma degli articoli 6 e 7 e per lo scambio di informazioni a norma del presente titolo.

Articolo 9

Banca dati delle decisioni che dichiarano lo status di pianta NGT di categoria 1

1.  La Commissione istituisce e gestisce una banca dati nella quale sono inserite le decisioni che dichiarano lo status di pianta NGT di categoria 1 adottate a norma dell'articolo 6, paragrafi 8 e 10, e dell'articolo 7, paragrafo 6.

Tale banca dati contiene le informazioni seguenti:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

b)  la designazione e la specifica della pianta NGT di categoria 1; [Em. 51]

b bis)   la denominazione della varietà; [Em. 52]

c)  una descrizione sintetica della tecnica o delle tecniche utilizzate per effettuare la modificazione genetica;

d)  una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati;

e)  un numero di identificazione; e

e bis)   se disponibili, il parere o la dichiarazione dell'EFSA a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, e dell'articolo 7, paragrafo 5; e [Em. 53]

f)  la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 8 o 10, e all'articolo 7, paragrafo 6, a seconda dei casi.

2.  La banca dati è pubblicamente disponibile e in un formato online. [Em. 54]

Articolo 10

Etichettatura del materiale riproduttivo di piante NGT di categoria 1, compreso il materiale di selezione

Le piante NGT di categoria 1, i prodotti contenenti o costituiti da una o più piante NGT di categoria 1 e il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, che contiene una o più piante NGT di categoria 1 o ne è costituito ed è messo a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, recarecano un'etichetta che riporta la dicitura "NGT cat 1", seguitaNuove tecniche genomiche". Nel caso del materiale riproduttivo vegetale, è seguito dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato. [Em. 264]

Una tracciabilità documentale adeguata delle NGT è garantita dalla trasmissione e dalla conservazione dell'informazione che i prodotti contengono o sono costituiti da piante e prodotti NGT, nonché dai codici esclusivi assegnati a tali NGT, in tutte le fasi della loro immissione in commercio. [Em. 265]

Articolo 11

Riservatezza

1.  Il richiedente di cui agli articoli 6 e 7 può chiedere all'autorità competente dello Stato membro in questione o all'Autorità, a seconda dei casi, che alcune parti delle informazioni presentate a norma del presente titolo siano considerate riservate, corredandole di una giustificazione verificabile, in conformità dei paragrafi 3 e 6.

2.  L'autorità competente o l'Autorità, a seconda dei casi, valuta la richiesta di riservatezza di cui al paragrafo 1.

3.  L'autorità competente o l'Autorità, a seconda dei casi, può accordare un trattamento riservato solo per le informazioni seguenti, su presentazione di una giustificazione verificabile, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa:

a)  informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)  informazioni sulla sequenza di DNA; e

c)  modelli e strategie di selezione.

4.  L'autorità competente o l'Autorità, a seconda dei casi, decide, previa consultazione del richiedente, quali informazioni debbano essere considerate riservate e informa il richiedente della sua decisione.

5.  Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità prendono le misure necessarie affinché le informazioni riservate notificate o scambiate a norma del presente capo non siano rese pubbliche.

6.  Si applicano inoltre, mutatis mutandis, le pertinenti disposizioni degli articoli 39 sexies e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.

7.  Nel caso di ritiro della richiesta di verifica da parte del richiedente, gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità rispettano la riservatezza accordata dall'autorità competente o dall'Autorità a norma del presente articolo. Se la richiesta di verifica è ritirata prima che l'autorità competente o l'Autorità abbia deciso sulla pertinente richiesta di riservatezza, gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità non rendono pubbliche le informazioni per le quali era stata chiesta la riservatezza.

Articolo 11 bis

Revoca della decisione

Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 8, o la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 5. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata. [Em. 266]

CAPO III

Piante NGT di categoria 2 e prodotti NGT di categoria 2

Articolo 12

Status delle piante NGT di categoria 2 e dei prodotti NGT di categoria 2

Le norme che si applicano agli OGM nella legislazione dell'Unione, nella misura in cui non sono oggetto di deroga a norma del presente regolamento, si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2.

SEZIONE 1

Emissione deliberata di piante NGT di categoria 2 per fini diversi dall'immissione in commercio

Articolo 13

Contenuto della notifica di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/18/CE

Per quanto riguarda l'emissione deliberata di una pianta NGT di categoria 2 per fini diversi dall'immissione in commercio, la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE comprende:

a)  il nome e l'indirizzo del notificante;

b)  una copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile atto a dimostrare che la pianta è una pianta NGT, così come che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera a);

c)  un fascicolo tecnico contenente le informazioni di cui all'allegato II necessarie per effettuare la valutazione del rischio ambientale connesso all'emissione deliberata di una pianta NGT o di una combinazione di piante NGT:

i)  informazioni generali, comprese quelle relative al personale e alla formazione;

ii)  informazioni relative alla pianta o alle piante NGT di categoria 2;

iii)  informazioni relative alle condizioni di emissione e al potenziale ambiente ospite;

iv)  informazioni sulle interazioni tra la pianta o le piante NGT di categoria 2 e l'ambiente;

v)  un piano di monitoraggio volto a individuare gli effetti delle piante NGT di categoria 2 sulla salute umana e sull'ambiente;

vi)  se pertinente, informazioni relative ai piani di controllo, ai metodi di inattivazione, al trattamento dei rifiuti e ai piani di intervento in caso di emergenza;

vii)  un'indicazione delle parti della notifica e di tutte le altre informazioni supplementari che il notificante chiede di considerare riservate, corredata di una giustificazione verificabile, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE;

viii)  una sintesi del fascicolo;

d)  la valutazione del rischio ambientale effettuata conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II, parti 1 e 2, e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera c).

SEZIONE 2

Immissione in commercio di prodotti NGT di categoria 2 diversi da alimenti o mangimi

Articolo 14

Contenuto della notifica di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE

1.  Per quanto concerne l'immissione in commercio di prodotti NGT di categoria 2 diversi da alimenti e mangimi, salvo eventuali informazioni supplementari che possono essere richieste a norma dell'articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002, nella notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE figurano:

a)  il nome e l'indirizzo del notificante e del suo rappresentante stabilito nell'Unione (qualora il notificante non sia stabilito nell'Unione);

b)  la designazione e la specifica della pianta NGT di categoria 2;

c)  l'ambito di applicazione della notifica;

i)  la coltivazione;

ii)  altri impieghi (da specificare nella notifica);

d)  una copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile atto a dimostrare che la pianta è una pianta NGT, così come che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera a);

e)  la valutazione del rischio ambientale effettuata conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II, parti 1 e 2, e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera c);

f)  le condizioni di immissione in commercio del prodotto, incluse particolari condizioni di uso e di manipolazione;

g)  con riferimento all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, una proposta concernente la durata dell'autorizzazione, di norma non superiore a 10 anni;

h)  se del caso, un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE, comprendente una proposta relativa al periodo del piano di monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per l'autorizzazione. Se, sulla base dei risultati di un'emissione notificata a norma della sezione 1, dei risultati della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche della pianta NGT, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto e delle caratteristiche dell'ambiente ospite, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera d), il notificante ritiene che la pianta NGT non necessiti di un piano di monitoraggio, detto notificante può proporre di non presentare un piano di monitoraggio;

i)  una proposta di etichettatura conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punto A.8, della direttiva 2001/18/CE, all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 e all'articolo 23 del presente regolamento;

j)  le denominazioni commerciali proposte dei prodotti e i nomi delle piante NGT di categoria 2 ivi contenute e la proposta di un identificatore unico per la pianta NGT di categoria 2, elaborato in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione(32). Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove denominazioni commerciali dovrebbero essere fornite all'autorità competente;

k)  una descrizione delle modalità di uso previste per il prodotto. Tale descrizione evidenzia le diversità nell'uso e nella gestione del prodotto in questione rispetto a prodotti simili non geneticamente modificati;

l)  metodi di campionamento (compresi riferimenti a metodi di campionamento ufficiali o standardizzati esistenti), rilevazione, identificazione e quantificazione della pianta NGT. Nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo analitico di rilevamento, identificazione e quantificazione, e se ciò è debitamente giustificato dal notificante, le modalità per conformarsi alle prescrizioni relative ai metodi analitici sono adattate conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera e) e agli orientamenti di cui all'articolo 29, paragrafo 2;

m)  campioni della pianta NGT di categoria 2 e relativi campioni di controllo, come anche informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è reso disponibile;

n)  se del caso, informazioni in materia di rispetto dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica;

o)  un'indicazione delle parti della notifica e di tutte le altre informazioni supplementari che il notificante chiede di considerare riservate, corredata di una giustificazione verificabile, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002;

p)  una sintesi del fascicolo in formato standardizzato.

2.  Il notificante include nella notifica informazioni sui dati o sui risultati delle emissioni della stessa pianta NGT di categoria 2 o della combinazione di piante NGT di categoria 2 già notificate o in corso di notifica e/o effettuate dal notificante all'interno o all'esterno dell'Unione.

3.  L'autorità competente che redige la relazione di valutazione di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/18/CE esamina la notifica per verificarne la conformità ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

Disposizioni specifiche in materia di monitoraggio

L'autorizzazione scritta di cui all'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE specifica gli obblighi in materia di monitoraggio, come indicato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), oppure dichiara che tale monitoraggio non è necessario. L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/18/CE non si applica se in base all'autorizzazione il monitoraggio non è richiesto.

Articolo 16

Etichettatura conformemente all'articolo 23

Oltre a quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, l'autorizzazione scritta specifica l'etichettatura conformemente all'articolo 23 del presente regolamento. [Em. 56]

Articolo 17

Durata della validità dell'autorizzazione dopo il rinnovo

1.  L'autorizzazione rilasciata a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE è valida, dopo il primo rinnovo a norma dell'articolo 17 della direttiva 2001/18/CE, per un periodo illimitato, salvo il caso in cui la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 6 o 8 preveda che il rinnovo sia per un periodo limitato, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

2.  L'ultima frase dell'articolo 17, paragrafi 6 ed 8 della direttiva 2001/18/CE non si applica.

2 bis.   Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la sua decisione. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata. [Em. 268]

SEZIONE 3

Immissione in commercio di piante NGT di categoria 2 destinate all'uso in alimenti e mangimi, nonché di alimenti e mangimi NGT di categoria 2

Articolo 18

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica:

a)  alle piante NGT di categoria 2 destinate all'uso in alimenti o in mangimi;

b)  agli alimenti contenenti piante NGT di categoria 2, costituiti da tali piante od ottenuti a partire dalle stesse oppure contenenti ingredienti ottenuti a partire da piante NGT di categoria 2 ("alimenti NGT di categoria 2");

c)  ai mangimi contenenti piante NGT di categoria 2, costituiti da tali piante od ottenuti a partire dalle stesse ("mangimi NGT di categoria 2").

Articolo 19

Disposizioni specifiche sulla domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003

1.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003, e salvo eventuali informazioni supplementari che possano essere richieste a norma dell'articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002, una domanda di autorizzazione per una pianta NGT di categoria 2 destinata all'uso in alimenti o mangimi, oppure per alimenti o mangimi NGT di categoria 2 è accompagnata da una copia degli studi, compresi, se disponibili, studi indipendenti sottoposti a valutazione inter pares, che sono stati effettuati e da qualsiasi altro materiale disponibile atto a dimostrare che:

a)  la pianta è una pianta NGT, che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera a);

b)  l'alimento o il mangime soddisfa i criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sulla base di una valutazione della sicurezza dell'alimento o del mangime effettuata conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II, parti 1 e 3, del presente regolamento e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera c).

2.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda di autorizzazione è accompagnata da metodi di campionamento (compresi i riferimenti a metodi di campionamento ufficiali o standardizzati esistenti), di rilevazione, identificazione e quantificazione della pianta NGT e, se del caso, di rilevazione e identificazione della pianta NGT nell'alimento o nel mangime NGT.

Nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo analitico di rilevamento, identificazione e quantificazione, e se ciò è debitamente giustificato dal richiedente o se il laboratorio di riferimento dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 giunge a tale conclusione durante la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 4, le modalità per conformarsi alle prescrizioni relative ai metodi analitici sono adattate conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera e) e agli orientamenti di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nel caso di piante NGT di categoria 2 o di alimenti o mangimi contenenti piante NGT di categoria 2 o da esse costituiti, la domanda è corredata altresì di quanto segue:

a)  la valutazione del rischio ambientale effettuata conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II, parti 1 e 2, e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera c);

b)  se del caso, un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE, comprendente una proposta relativa alla durata del piano di monitoraggio; tale durata può essere diversa da quella dell'autorizzazione. Se, sulla base dei risultati di un'emissione notificata a norma della sezione 1, dei risultati della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche della pianta NGT, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto e delle caratteristiche dell'ambiente ospite, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera d), il richiedente ritiene che la pianta NGT necessiti di un piano di monitoraggio, detto richiedente può proporre di non presentare un piano di monitoraggio.

4.  La domanda contiene altresì una proposta di etichettatura a norma dell'articolo 23.

Articolo 20

Disposizioni specifiche relative al parere dell'Autorità

1.  In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'Autorità esprime un parere sulla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 19 del presente regolamento entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida.

Qualora l'Autorità o l'autorità competente dello Stato membro che effettua la valutazione del rischio ambientale o la valutazione della sicurezza dell'alimento o del mangime a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e dell'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1829/2003 ritenga che siano necessarie informazioni supplementari, l'Autorità, o l'autorità nazionale competente tramite l'Autorità, invita il richiedente a presentare tali informazioni entro un termine determinato. In tal caso, il termine di sei mesi è prorogato di detto periodo supplementare. La proroga non supera i sei mesi salvo nel caso in cui ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

2.  Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'Autorità verifica se tutti gli elementi e i documenti presentati dal richiedente sono conformi all'articolo 19 del presente regolamento.

3.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'Autorità trasmette al laboratorio di riferimento dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 gli elementi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera j), e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4.  Il laboratorio di riferimento dell'Unione verifica e convalida il metodo di rilevazione, identificazione e quantificazione proposto dal richiedente a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, oppure valuta se le informazioni fornite dal. Se il richiedente giustifichinogiustifica l'applicazione di modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione, il laboratorio di riferimento dell'Unione svolge le proprie ricerche e analisi per confermare la presunta impossibilità di cui a tale paragrafo. In tal caso, la decisione del laboratorio di riferimento dell'Unione è motivata e resa pubblica. [Em. 228]

5.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (CE) n. 1829/2003, in caso di parere favorevole all'autorizzazione dell'alimento o del mangime, il parere in questione comprende altresì:

a)  il metodo, convalidato dal laboratorio di riferimento dell'Unione, per la rilevazione, comprendente il campionamento e, se del caso, l'identificazione e la quantificazione della pianta NGT e la rilevazione e l'identificazione della pianta NGT negli alimenti o nei mangimi NGT, unitamente a una giustificazione di eventuali adeguamenti del metodo nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma;

b)  un'indicazione del luogo in cui il materiale di riferimento è reso disponibile.

6.  Oltre agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il parere comprende altresì una proposta di etichettatura a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.

Articolo 21

Durata della validità dell'autorizzazione dopo il rinnovo

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il primo rinnovo l'autorizzazione è valida per un periodo illimitato, salvo nel caso in cui la Commissione decida di rinnovare l'autorizzazione per un periodo limitato, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la sua decisione. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata. [Em. 270]

SEZIONE 4

Disposizioni comuni per le piante NGT di categoria 2 e i prodotti NGT di categoria 2

Articolo 22

Incentivi per le piante NGT di categoria 2 e i prodotti NGT di categoria 2 che presentano tratti rilevanti ai fini della sostenibilità

1.  Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2, qualora almeno uno dei tratti previsti della pianta NGT conferiti mediante modificazione genetica figuri nell'allegato III, parte 1all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../...(33), e tali piante o prodotti non presentino i tratti di cui alla parte 2 di tale allegato. [Em. 57]

2.  Alle domande di autorizzazione presentate a norma dell'articolo 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 19, si applicano gli incentivi seguenti:

a)  in deroga all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento, l'Autorità esprime il proprio parere sulla domanda entro quattro mesi dal ricevimento di una domanda valida, salvo nel caso in cui la complessità del prodotto richieda l'applicazione del termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Il termine è prorogabile alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma;

b)  se il richiedente è una PMI, quest'ultima è esentata dal pagamento di contributi finanziari al laboratorio di riferimento dell'Unione e alla rete europea di laboratori per gli OGM di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3.  Gli orientamenti seguenti prima della presentazione ai fini della valutazione del rischio effettuata conformemente all'allegato II si applicano, oltre all'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002, prima delle notifiche presentate a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE, in combinato disposto con l'articolo 14, e delle domande di autorizzazione presentate a norma degli articoli 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 in combinato disposto con l'articolo 19:

a)  il personale dell'Autorità, su richiesta di un potenziale richiedente o notificante, fornisce orientamenti in merito a ipotesi di rischio plausibili che il potenziale richiedente o notificante ha individuato in base alle proprietà di una pianta, di un prodotto oppure di una pianta ipotetica o di un prodotto ipotetico, che occorre affrontare fornendo le informazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 3. Tali orientamenti non riguardano tuttavia la progettazione di studi volti ad affrontare le ipotesi di rischio;

b)  se il potenziale richiedente o notificante è una PMI, quest'ultima può notificare all'Autorità il modo in cui intende affrontare le ipotesi di rischio plausibili di cui alla lettera a) che ha individuato in base alle proprietà di una pianta, di un prodotto oppure di una pianta ipotetica o di un prodotto ipotetico, compresa la progettazione degli studi che intende effettuare conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parti 2 e 3. L'Autorità fornisce orientamenti sulle informazioni notificate, compresa la progettazione degli studi.

4.  Gli orientamenti prima della presentazione di cui al paragrafo 3 sono conformi alle prescrizioni seguenti:

a)  non pregiudicano un'eventuale successiva valutazione delle domande o delle notifiche effettuata dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'Autorità, né sono vincolanti a tale riguardo. Il personale dell'Autorità che fornisce gli orientamenti non è coinvolto in alcun lavoro preparatorio scientifico o tecnico che sia direttamente o indirettamente rilevante ai fini della domanda o della notifica oggetto degli orientamenti;

b)  per le potenziali notifiche a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE in combinato disposto con l'articolo 14 e per le potenziali domande a norma degli articoli 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 in combinato disposto con l'articolo 19 riguardanti una pianta NGT di categoria 2 da utilizzare come sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, gli orientamenti prima della presentazione sono forniti dall'Autorità insieme o in stretta collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro alla quale sarà presentata la notifica o la domanda;

c)  l'Autorità rende pubblica senza indugio una sintesi degli orientamenti prima della presentazione una volta che una domanda o una notifica è stata considerata valida. L'articolo 38, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis;

d)  i potenziali richiedenti o notificanti che dimostrino di essere una PMI possono chiedere gli orientamenti prima della presentazione di cui al paragrafo 3, lettera a), in momenti diversi.

5.  Le richieste di incentivi sono presentate all'Autorità al momento della richiesta di consulenza di cui al paragrafo 3 o della domanda di cui agli articoli 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 19, e corredate delle informazioni seguenti:

a)  le informazioni necessarie per stabilire che il tratto o i tratti previsti conferiti dalla modificazione genetica della pianta NGT di categoria 2 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1;

b)  se del caso, le informazioni necessarie per dimostrare che il (potenziale) richiedente o notificante è una PMI;

c)  ai fini del paragrafo 3, informazioni sugli aspetti elencati nell'allegato II, parte 1, nella misura in cui possono già essere fornite, e qualsiasi altra informazione pertinente.

6.  L'articolo 26 della direttiva 2001/18/CE e l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applicano alle informazioni trasmesse all'Autorità a norma del presente articolo, a seconda dei casi.

7.  L'Autorità stabilisce le modalità pratiche per l'attuazione dei paragrafi da 3 a 6.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare gli elenchi dei tratti delle piante NGT di cui all'allegato III al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnologico e ai nuovi dati relativi all'impatto sulla sostenibilità di tali tratti, nel rispetto delle condizioni seguenti:

a)  la Commissione tiene conto del monitoraggio dell'incidenza del presente regolamento conformemente all'articolo 30, paragrafo 3;

b)  la Commissione effettua un esame aggiornato della letteratura scientifica riguardante l'impatto sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del tratto o dei tratti che intende aggiungere o sopprimere dall'elenco di cui all'allegato III;

c)  se del caso, la Commissione tiene conto dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 14, lettera h), o dell'articolo 19, paragrafo 3, delle piante NGT che presentano il tratto o i tratti conferiti dalla modificazione genetica.

Articolo 23

Etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 autorizzati

Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2001/18/CE, agli articoli 12, 13, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1830/2003, e fatte salve le prescrizioni previste da altre legislazioni dell'Unione, l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 autorizzati può menzionare anche il tratto o i tratti conferiti dalla modificazione genetica, come specificato nell'autorizzazione a norma del capo III, sezioni 2 o 3, del presente regolamento.

Articolo 24

Misure volte a evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 2

Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 2 in prodotti non soggetti alla direttiva 2001/18 o al regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 25

Coltivazione

L'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE non si applica alle piante NGT di categoria 2.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 26

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 11 bis, e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 59]

3.  Le deleghe di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 11 bis, e all'articolo 22, paragrafo 8, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 60]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(34).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 11 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 61]

Articolo 27

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a)   le informazioni richieste per dimostrare che una pianta è una pianta NGT; [Em. 62]

b)   la preparazione e la presentazione delle richieste di verifica di cui agli articoli 6 e 7; [Em. 63]

c)  la metodologia e le prescrizioni in materia di informazione per la valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e le valutazioni di sicurezza degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2, conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II;

d)  l'applicazione degli articoli 14 e 19, comprese le norme relative alla preparazione e alla presentazione della notifica o della domanda;

e)  le modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative ai metodi analitici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), e all'articolo 19, paragrafo 2.

Prima dell'adozione degli atti di esecuzione di cui alle lettere da a) a d), Commissione consulta l'Autorità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 28

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Orientamenti

1.  Prima della data di applicazione del presente regolamento, l'Autorità pubblica orientamenti dettagliati per assistere il notificante o il richiedente nella preparazione e nella presentazione delle notifiche e della domanda di cui ai capi II e III e per l'attuazione dell'allegato II.

2.  Prima della data di applicazione del presente regolamento, il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003, assistito dalla rete europea di laboratori per gli OGM, pubblica orientamenti dettagliati per assistere il notificante o il richiedente ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), e dell'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 30

Monitoraggio, relazioni e valutazione

1.  Non prima di tre anni dall'adozione della prima decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 8 o 10 oppure, se precedenti, dell'articolo 7, paragrafo 6, o del capo III, sezioni 2 o 3, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

2.  Detta relazione individua e affronta inoltre eventuali questioni relative alla biodiversità e alla salute ambientale, umana e animale, cambiamenti nelle pratiche agronomiche e questioni socioeconomiche ed etiche che possono essere emerse nel corso dell'applicazione del presente regolamento. [Em. 64]

3.  Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003, un programma dettagliato di monitoraggio, basato su indicatori, dell'incidenza del presente regolamento, compresi gli effetti desiderati e indesiderati e gli effetti sistematici sull'ambiente, sulla biodiversità e sugli ecosistemi. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze. [Em. 65]

4.  Non prima di due anni dalla pubblicazione della prima relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente regolamento e della sua incidenza sulla salute umana e animale, sull'ambiente, sull'informazione dei consumatori, sul funzionamento del mercato interno e sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

5.  La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati principali della valutazione di cui al paragrafo 4 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5 bis.   Entro giugno 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante il ruolo e l'impatto dei brevetti sull'accesso dei selezionatori e degli agricoltori a vario materiale riproduttivo vegetale, come pure l'innovazione e, in particolare, le opportunità per le PMI. La relazione valuta se siano necessarie ulteriori disposizioni di legge oltre a quelle previste dall'articolo 4 bis e dall'articolo 33 bis del presente regolamento. Al fine di garantire, se del caso, l'accesso dei selezionatori e degli agricoltori al materiale riproduttivo vegetale, la diversità delle sementi e prezzi accessibili, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa che affronti ulteriori adeguamenti necessari all'interno del quadro relativo ai diritti di proprietà intellettuale. [Em. 66]

5 ter.   Entro il 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione che valuti le specificità e le esigenze di altri settori non contemplati dalla presente legislazione, ad esempio i microrganismi, includendo una proposta per ulteriori azioni strategiche. [Em. 67]

5 quater.   Ogni quattro anni la Commissione valuta i criteri di equivalenza stabiliti nell'allegato I e, se necessario, li aggiorna mediante un atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. [Em. 68]

Articolo 31

Riferimenti in altri atti legislativi dell'Unione

Per quanto concerne le piante NGT di categoria 2, i riferimenti negli altri atti legislativi dell'Unione all'allegato II o all'allegato III della direttiva 2001/18/CE si intendono fatti all'allegato II, parti 1 e 2, del presente regolamento.

Articolo 32

Riesame amministrativo

Le decisioni o le omissioni di azioni in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o in seguito a richiesta da parte di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.

La Commissione prepara un progetto di decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione.

Articolo 33

Modifiche del regolamento (UE) 2017/625

L'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1)  al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:"

"ii) alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [riferimento al presente regolamento];"

"

2)  al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [riferimento al presente regolamento];."

"

Articolo 33 bis

Modifiche della direttiva 98/44/CE(35)

1.   L'articolo 4 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è così modificato:

a)   al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:"

"c) le piante NGT, il materiale vegetale NGT, le relative parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche dei processi in essi contenute di cui al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero del presente regolamento];

   d) le piante, il materiale vegetale, le relative parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche dei processi in essi contenute che possono essere ottenuti mediante tecniche escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18/CE quali elencate all'allegato I B di tale direttiva."

"

b)   è aggiunto il paragrafo 4 seguente:"

"1. I paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l'esclusione dalla brevettabilità di cui al paragrafo 1."

"

2.   all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà non si estende ai materiali biologici dotati di tali determinate proprietà, ottenuti indipendentemente dal materiale biologico brevettato e mediante un procedimento essenzialmente biologico, né ai materiali biologici ottenuti da questi ultimi mediante riproduzione o moltiplicazione."

"

3.   all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"2. In deroga al paragrafo 1, un prodotto vegetale contenente o costituito da informazioni genetiche ottenute con un procedimento tecnico brevettabile non è brevettabile se non si distingue dai prodotti vegetali contenenti o costituiti dalla stessa informazione genetica ottenuta con un procedimento essenzialmente biologico.

3.   In deroga al paragrafo 1, la protezione conferita da un brevetto a un prodotto contenente o costituito da un'informazione genetica non si estende al materiale vegetale in cui il prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione, ma che non è distinguibile dal materiale vegetale ottenuto o che può essere ottenuto attraverso un procedimento essenzialmente biologico.

4.   La protezione conferita da un brevetto a un procedimento tecnico che consente la produzione di un prodotto contenente o costituito da un'informazione genetica non si estende al materiale vegetale in cui il prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione, ma che non si distingue dal materiale vegetale ottenuto o che può essere ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico." [Em. 69, 291cp1, 230/rev1 and 291cp3]

"

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. L'articolo 4 bis e l'articolo 33 bis si applicano dalla data di entrata in vigore. [Em. 70]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

Criteri di equivalenza delle piante NGT rispetto alle piante convenzionali

Una pianta NGT è considerata equivalente alle piante convenzionali quando differisce dalla pianta ricevente/parentale per non più di 20 modificazioni genetiche dei tipise sono soddisfatte le seguenti condizioni di cui ai punti da 1 a 5, in una sequenza di DNA che presenta una similarità di sequenza con il sito interessato che può essere prevista mediante strumenti bioinformatici.1 e 1 bis: [Em. 71]

1)  Il numero delle seguenti modificazioni genetiche, che possono essere combinate tra di loro, non è superiore a 3 per ogni sequenza che codifica una proteina, tenendo conto del fatto che le mutazioni degli introni e delle sequenze di regolazione sono escluse da tale limite:

a)   sostituzione o inserimento di non più di 20 nucleotidi;

b)   soppressione di un numero qualsiasi di nucleotidi; [Em. 72]

1 bis)  Le seguenti modificazioni genetiche, che possono essere combinate tra di loro, non creano una proteina chimerica che non è presente nelle specie appartenenti al pool genetico ai fini della selezione o non interrompono un gene endogeno:

a)   inserimento di sequenze continue di DNA presenti nel pool genetico ai fini della selezione;

b)   sostituzione di sequenze endogene di DNA con sequenze continue di DNA presenti nel pool genetico ai fini della selezione;

c)   inversione o traslocazione di sequenze endogene e continue di DNA presenti nel pool genetico ai fini della selezione. [Em. 73]

(2)   soppressione di un numero qualsiasi di nucleotidi; [Em. 74]

(3)   a condizione che la modificazione genetica non interrompa un gene endogeno:

(a)   inserimento mirato di una sequenza di DNA contigua presente nel pool genetico dei selezionatori;

(b)   sostituzione mirata di una sequenza di DNA endogena con una sequenza di DNA contigua presente nel pool genetico dei selezionatori; [Em. 75]

(4)   inversione mirata di una sequenza di un numero qualsiasi di nucleotidi; [Em. 76]

(5)   qualsiasi altra modificazione mirata di qualsiasi ampiezza, a condizione che le sequenze di DNA risultanti siano già presenti (eventualmente con le modificazioni accettate ai punti 1) e/o 2)) in una specie appartenente al pool genetico dei selezionatori. [Em. 77]

ALLEGATO II

Valutazione del rischio connesso alle piante NGT di categoria 2 e agli alimenti e ai mangimi NGT di categoria 2

La parte 1 del presente allegato descrive i principi generali da seguire per effettuare la valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 di cui all'articolo 13, lettere c) e d), all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), nonché la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2 di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b). La parte 2 descrive informazioni specifiche per la valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e la parte 3 descrive informazioni specifiche per la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2.

Parte 1 - Principi generali e informazioni

La valutazione del rischio ambientale è effettuata conformemente ai principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

Il tipo e la quantità di informazioni necessarie per la valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 di cui all'allegato III della direttiva 2001/18/CE e per la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2 devono essere adattate al loro profilo di rischio. Tra i fattori da prendere in considerazione figurano:

a)  le caratteristiche della pianta NGT, in particolare il tratto o i tratti introdotti, la funzione della sequenza o delle sequenze genomiche modificate o inserite e la funzione di ciascun gene alterato dall'inserimento di un cisgene o di parti di esso;

a bis)   le caratteristiche della pianta ricevente, come allergenicità, potenziale di flusso di geni, potenziale infestante, funzione ecologica; [Em. 78]

b)  l'esperienza precedente acquisita con il consumo di piante analoghe o dei prodotti da esse derivati;

c)  l'esperienza precedente nella coltivazione della stessa specie vegetale o di specie vegetali che presentano tratti analoghi o nelle quali sequenze genomiche analoghe sono state modificate, inserite o alterate;

d)  l'entità e le condizioni dell'emissione;

e)  le condizioni d'uso previste per la pianta NGT.

La valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e la valutazione del rischio degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2 riguardano gli elementi seguenti:

a)  identificazione e caratterizzazione dei pericoli;

b)  valutazione dell'esposizione;

c)  caratterizzazione dei rischi.

Le informazioni seguenti sono sempre richieste:

a)  identificazione e caratterizzazione dei pericoli:

i)  informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, sulle piante parentali;

ii)  caratterizzazione molecolare.

Per fornire le informazioni occorre raccogliere i dati già disponibili nella letteratura scientifica o in altre fonti oppure produrre dati scientifici, se necessario, effettuando adeguati studi sperimentali o bioinformatici;

b)  valutazione dell'esposizione:

devono essere fornite informazioni in merito alla probabilità del verificarsi di ogni potenziale effetto negativo identificato. Tale aspetto deve essere valutato tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche dell'ambiente o degli ambienti ospiti, della funzione prevista, del ruolo dietetico, del livello di utilizzo previsto degli alimenti e dei mangimi nell'UE e dell'ambito della domanda di autorizzazione;

c)  caratterizzazione dei rischi:

il richiedente deve basare la caratterizzazione del rischio connesso alle piante, agli alimenti e ai mangimi NGT sulle informazioni relative all'identificazione dei pericoli, alla caratterizzazione dei pericoli e alla valutazione dell'esposizione. Il rischio va caratterizzato associando, per ogni potenziale effetto negativo, l'entità alla probabilità che tale effetto negativo si verifichi, per fornire una stima quantitativa o semiquantitativa del rischio. Ove pertinente occorre descrivere l'incertezza di ogni rischio individuato.

Le informazioni relative all'identificazione e alla caratterizzazione dei pericoli di cui alle parti 2 e 3 devono essere richieste soltanto se le caratteristiche specifiche e l'uso previsto della pianta NGT di categoria 2 oppure dell'alimento o del mangime NGT di categoria 2 danno luogo a un'ipotesi di rischio plausibile che può essere affrontata utilizzando le informazioni specificate.

Parte 2 ‒ Informazioni specifiche per la valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 riguardanti l'identificazione e la caratterizzazione dei pericoli

1)  Analisi delle caratteristiche agronomiche, fenotipiche e compositive

2)  Persistenza e invasività

3)  Potenziale trasferimento di geni

4)  Interazioni tra la pianta NGT e gli organismi bersaglio

5)  Interazioni tra la pianta NGT e gli organismi non bersaglio

6)  Incidenza delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta

6 bis)  Conseguenze per la coltivazione biologica [Em. 79]

7)  Effetti sui processi biogeochimici

8)  Effetti sulla salute umana e animale

8 bis)  Effetti sulla protezione e sulla conservazione della biodiversità [Em. 80]

Parte 3 ‒ Informazioni specifiche per la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2 riguardanti l'identificazione e la caratterizzazione dei pericoli

1)  Analisi delle caratteristiche agronomiche, fenotipiche e compositive

2)  Tossicologia

3)  Allergenicità

4)  Valutazione nutrizionale

ALLEGATO III

Tratti di cui all'articolo 6 e all'articolo 22 [Em. 81]

Parte 1

Tratti che giustificano gli incentivi di cui all'articolo 22:

1)  resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione, a condizione che tali tratti contribuiscano anche al punto 2), 3) o 4) del presente allegato; [Em. 82]

2)  tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus e altri organismi nocivi;

3)  tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compresi quelli creati o esacerbati dai cambiamenti climatici;

4)  utilizzo più efficiente delle risorse, quali l'acqua e i nutrienti;

5)  caratteristiche che migliorano la sostenibilità dello stoccaggio, della trasformazione e della distribuzione;

6)  miglioramento della qualità o delle caratteristiche nutrizionali;

7)  minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, se ciò non è in contrasto con l'allegato III, parte 2. [Em. 83]

Parte 2

Tratti che escludono l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 22: tolleranza agli erbicidi.

(1) OJ C, C/2024/893, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/893/oj.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3)La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 7 febbraio 2024 (Testi approvati, P9_TA(2024)0067).
(4)Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(5)Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).
(6)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(7)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).
(8)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(9)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(10)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.
(11)Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.
(12)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).
(13)Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(14)Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(15)Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.
(16)Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 che invita la Commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 103).
(17)Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).
(18)Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).
(19)Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(20)Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Casacuberta, J, Fernandez Dumont A, Gennaro A, Lenzi, P, Lewandowska A, Munoz Guajardo IP, Papadopoulou N e Rostoks N, 2022. Parere scientifico aggiornato sulle piante sviluppate mediante cisgenesi e intragenesi (solo in EN), EFSA Journal 2022;20(10):7621, 33 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621.
(21)Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Naegeli H, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Mullins E, Nogué F, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Casacuberta J, Gennaro A, Paraskevopoulos K, Raffaello T e Rostoks N, 2020. Applicabilità del parere dell'EFSA alle nucleasi sito-dirette di tipo 3 per la valutazione della sicurezza delle piante sviluppate utilizzando le nucleasi sito-dirette di tipo 1 e 2 e la mutagenesi diretta mediante oligonucleotide (solo in EN), EFSA Journal 2020;18(11):6299, 14 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6299.
(22)Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Rostoks N, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Fernandez A, Gennaro A, Papadopoulou N, Raffaello T e Schoonjans R, 2022. Dichiarazione sui criteri per la valutazione del rischio delle piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi (solo in EN), EFSA Journal 2022;20(10):7618, 12 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7618.
(23)Rete europea di laboratori per gli OGM (ENGL), Rilevazione di prodotti vegetali per alimenti e mangimi ottenuti con nuove tecniche di mutagenesi (solo in EN), 26 marzo 2019 (JRC116289), 13 giugno 2023 (JRC133689; EUR 31521 EN).
(24)COM(2023) 414 final.
(25)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(26)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(27)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)SWD(2023) 412 final.
(29)Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(30)Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(31)COM(2023) 414 final.
(32)Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).
(33)Proposta della Commissione di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)0414), (2023/0227(COD)).
(34)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(35)Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).


Misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione (SRMR3)
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))
P9_TA(2024)0326A9-0155/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0226),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0139/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023(2),

–  visto l’articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0155/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione(3)

P9_TC1-COD(2023)0111


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("enti") è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions)(6) del Consiglio per la stabilità finanziaria, riconosciuti a livello internazionale. Il quadro di risoluzione dell'Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Entrambi gli atti si applicano agli enti stabiliti nell'Unione e ad ogni altra entità che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e del regolamento di cui sopra ("entità"). Il quadro di risoluzione dell'Unione mira a consentire la gestione ordinata del dissesto di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi sotto il profilo della parità di condizioni.

(1 bis)  Attualmente l'unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'unione bancaria è parte integrante dell'unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuan­do in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche e emittenti sovrani.

(2)  A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate. Purtroppo, viene fatto ricorso a tutt'oggi al denaro dei contribuenti anziché alle reti di sicurezza finanziate dal settore, tra cui i meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione risulta determinata dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato quando ciò è nell'in­teresse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni ▌.

(3)  A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri nei quali è stata instaurata una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti devono essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del regolamento medesimo. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 non contiene indicazioni dettagliate sul processo di preparazione che precede l'avvio della cooperazione stretta relativamente ai compiti legati alla risoluzione. È pertanto opportuno fornire tali indicazioni dettagliate.

(4)  L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.

(5)  Un ente o un'entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che il Comitato abbia concluso che la sua risoluzione non è nell'interesse pubblico, è destinato o destinata ad uscire dal mercato. Ciò implica che non è necessario un piano di azioni da intraprendere in caso di dissesto, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia già revocato l'autorizzazione dell'ente o dell'entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale per un residuo ente soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l'adozione di piani di risoluzione non è necessaria.

(6)  Attualmente il Comitato può vietare talune distribuzioni se un ente o un'entità non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"). Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto e l'allineamento alle procedure esistenti per l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato, è necessario specificare con maggiore chiarezza i ruoli delle autorità coinvolte nel processo finalizzato a vietare le distribuzioni. È dunque opportuno stabilire che il Comitato dia istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare tali distribuzioni, in attuazione della decisione del Comitato. Inoltre in talune situazioni un ente o un'entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l'esercizio, da parte del Comitato, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, il Comitato dia istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dal regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione(9). Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, il Comitato dovrebbe comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all'ente o all'entità, che a sua volta dovrebbe comunicarlo al pubblico.

(7)  La direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliscono i poteri che le autorità di risoluzione devono esercitare, alcuni dei quali non sono contemplati dal regolamento (UE) n. 806/2014. Nel meccanismo di risoluzione unico ciò può creare incertezza quanto ai soggetti che dovrebbero esercitare tali poteri e alle condizioni per il loro esercizio. È dunque necessario precisare in che modo le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero esercitare taluni poteri stabiliti soltanto nella direttiva 2014/59/UE in relazione a entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato. In tali casi il Comitato dovrebbe essere in grado, ove lo ritenga necessario, di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tali poteri. In particolare il Comitato dovrebbe essere in grado di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di imporre a un ente o a un'entità di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l'ente o l'entità è parte o di applicare il potere di sospendere alcuni obblighi finanziari a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia, poiché le autorizzazioni per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), che si applica anche a enti e entità soggetti al MREL, non richiedono l'applicazione della normativa nazionale, il Comitato dovrebbe essere in grado di concedere tali autorizzazioni direttamente agli enti o alle entità, senza dovere incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tale potere.

(8)  Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) hanno attuato nel diritto dell'Unione gli standard internazionali relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity - TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 ("norma TLAC"), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 sul MREL all'attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell'entità soggetta a risoluzione l'importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato".

(9)  Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 consente al Comitato di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, indipendente­mente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, il Comitato stabilisce il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.

(10)  Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente ▌, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

(11)  Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal solo bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, indipendentemente o in combina­zione con altri strumenti di risoluzione, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL. Tale approccio riduce inoltre la probabilità di azzardo morale, garantendo che le entità non presuppongano preven­tivamente che i fondi del rispettivo sistema di garanzia dei depositi saranno utilizzati per raggiungere l'obiettivo dell'8 % di passività totali e di fondi propri.

(13)  A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio(14), la BCE è competente per l'assolvimento dei compiti di vigilanza collegati alle misure di intervento precoce. È necessario ridurre i rischi derivanti da divergenze nel recepimento, nei diritti nazionali, delle misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE e agevolare l'applicazione efficace e coerente, da parte della BCE, del potere di adottare tali misure. Le misure di intervento precoce sono state create per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione economica e finanziaria di un ente o di un'entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tuttavia, data l'incertezza riguardo agli indicatori per l'applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE relative alle misure di intervento precoce dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento (UE) n. 806/2014, garantendo in tal modo che la BCE disponga di un unico strumento giuridico direttamente applicabile; inoltre le condizioni per l'applicazione di tali misure di intervento precoce dovrebbero essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. Al contempo la BCE dovrebbe avere l'obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la BCE dovrebbe valutare le condizioni per l'applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, compresi i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi.

(14)  È necessario garantire che il Comitato sia in grado di predisporre l'eventuale risoluzione di un ente o di un'entità. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare il Comitato in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità con sufficiente anticipo e il Comitato dovrebbe disporre dei poteri necessari all'attuazione di misure preparatorie. Affinché il Comitato possa reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un'entità, è opportuno che l'applicazione di misure di intervento precoce non sia una condizione preliminare affinché il Comitato possa disporre la commercializzazione dell'ente o dell'entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità e predisporre adeguatamente un'eventuale risoluzione, è necessario migliorare l'interazione e il coordinamento tra la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato. Non appena un ente o un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione finanziaria dell'ente o dell'entità.

(14 bis)  Qualora il Comitato richieda le informazioni necessarie per l'aggiornamento dei piani di risoluzione, la preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità o lo svolgi­mento di una valutazione, la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero fornire al Comitato tali informazioni se ne dispongono. Se tali informa­zioni pertinenti non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, è auspicabile che il Comitato e la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti collaborino e si coordinino per reperire le informazioni ritenute neces­sarie dal Comitato. Nel contesto di tale cooperazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero reperire le necessarie informazioni nel rispetto del principio di propor­zionalità.

(15)  È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, in relazione a gruppi transfrontalieri meno significativi, se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare al più presto il Comitato in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della valutazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui la BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, il Comitato deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire al Comitato di valutare, in stretta collaborazione con la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Nello svolgimento di tale valutazione, è auspicabile tenere conto altresì della necessità di preservare la capacità dell'autorità di risoluzione e dell'entità interessata di attuare efficacemente la strategia di risoluzione ove ciò sia necessario, senza che tale necessità impedisca l'adozione di misure alternative. In particolare, il calendario previsto per le misure alternative dovrebbe essere tale da non compromettere l'efficacia di una potenziale attuazione della strategia di risoluzione. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire al Comitato di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, dovrebbero riunirsi periodicamente e il Comitato dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

(16)  Per disciplinare le violazioni sostanziali dei requisiti prudenziali, è necessario precisare le condizioni in base alle quali si possa stabilire che le imprese madri, comprese le società di partecipazione, sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di un'impresa madre dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, avrebbe giustificato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

(17)  Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, con una valutazione positiva dell'interesse pubblico. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. A tale riguardo, va chiarito che, a seconda delle circostanze specifiche, determinate funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali se la loro cessazione inciderebbe sulla stabilità finanziaria o sui servizi essenziali a livello regionale, soprattutto allorché la sostituibilità delle funzioni essenziali è determinata dal mercato geografico rilevante.

(18)  La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.

(19)  La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di "azzardo morale" (moral hazard) e dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in circostanze eccezionali. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

(19 bis)  Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono efficacemente gli obiettivi del quadro in egual misura, sarebbe opportuno privilegiare l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti e l'economia. Un tale approccio garanti­sce una linea d'azione prudente e responsabile, conformemente all'obiettivo generale di preservare sia gli interessi dei contribuenti sia la stabilità economica in senso più ampio.

(19 ter)  Il sostegno finanziario straordinario a favore di istituti ed entità finanziato con denaro pubblico dovrebbe essere concesso, semmai, soltanto per ovviare a un grave turba­mento dell'economia di natura eccezionale o sistemica, in quanto costituisce un onere significativo per le finanze pubbliche e perturba la parità di condizioni nel mercato interno.

(20)  Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, l'esito della valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe esaminare se la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi ▌ più efficacemente della risoluzione e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

(21)  Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

(22)  Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a gravi perturbazioni del mercato o per preservare la stabilità finanziaria, in particolare nel caso di una crisi sistemica. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(15), o delle autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili qualora la verifica possa essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, la BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

(23)  La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione ("strategia di uscita dalle misure di sostegno"). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

(24)  Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi(16) e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"(17). Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero inoltre essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire che gli enti che ricevono sostegno rispettino le condizioni per la sua concessione, la BCE o le autorità nazionali competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti che non hanno mantenuto i loro impegni. Se la BCE o un'autorità nazionale competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o se l'ente non ha rispettato il piano di ripristino, la BCE o l'autorità nazionale competente del caso dovrebbe effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente ▌è in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.

(25)  È importante garantire che il Comitato avvii un'azione di risoluzione rapida e tempestiva se tale azione prevede la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo. È pertanto necessario che il Comitato possa adottare il programma di risoluzione in questione prima che la Commissione abbia valutato se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno in un siffatto scenario, i programmi di risoluzione che prevedono la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo dovrebbero comunque restare subordinati all'approvazione di tali aiuti da parte della Commissione. Per consentire alla Commissione di valutare il prima possibile la compatibilità degli aiuti del Fondo con il mercato unico, e per garantire un flusso regolare di informazioni, è inoltre necessario disporre che il Comitato e la Commissione condividano prontamente tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'eventuale ricorso agli aiuti del Fondo e prevedere norme specifiche che stabiliscano quali informazioni il Comitato deve fornire alla Commissione e in che momento tali informazioni devono essere fornite, al fine di orientare la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità degli aiuti del Fondo.

(26)  La procedura che disciplina l'avvio della procedura di risoluzione è analoga alla procedura che disciplina la decisione di applicare i poteri di svalutazione e conversione. È pertanto opportuno allineare i rispettivi compiti del Comitato e della BCE o, a seconda dei casi, dell'autorità nazionale competente allorché essi valutano, da un lato, se ricorrano le condizioni per l'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione e, dall'altro lato, le condizioni per l'adozione di un programma di risoluzione.

(27)  È possibile che l'azione di risoluzione debba essere applicata a un'entità soggetta a risoluzione che è capo di un gruppo soggetto a risoluzione e che invece i poteri di svalutazione e di conversione debbano essere applicati ad un'altra entità dello stesso gruppo. A causa delle interdipendenze tra tali entità, comprese l'esistenza di requisiti patrimoniali consolidati da ripristinare e la necessità di attivare meccanismi a monte per le perdite e a valle per i capitali, può essere difficile valutare le esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione separatamente per ciascuna entità e determinare in tal modo i necessari importi da svalutare e convertire per ciascuna entità. La procedura per l'applicazione del potere di svalutare e convertire strumenti di capitale e passività ammissibili in tali situazioni dovrebbe pertanto essere precisata e il Comitato dovrebbe tenere conto di tali interdipendenze. A tal fine qualora un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione del potere di svalutazione e di conversione e un'altra entità all'interno dello stesso gruppo soddisfi allo stesso tempo le condizioni per la risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare un programma di risoluzione applicabile a entrambe le entità.

(28)  Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività che potrebbero derivare da eventi futuri incerti, compreso l'esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività per l'applicazione dello strumento del bail-in. I principi orientativi a tale riguardo dovrebbero essere quelli forniti nelle norme contabili, in particolare quelle stabilite nell'ambito del principio contabile internazionale 37 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione(18). Su tale base le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra accantonamenti e passività potenziali. Gli accantonamenti sono passività che riguardano un probabile deflusso di fondi e che possono essere stimate in maniera attendibile. Le passività potenziali non sono rilevate come passività contabili in quanto si riferiscono a un'obbligazione che non può essere considerata probabile al momento della stima o che non può essere stimata in maniera attendibile.

(29)  Poiché gli accantonamenti sono passività contabili, si dovrebbe specificare che essi devono essere trattati alla stregua di altre passività. Tali accantonamenti dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali accantonamenti nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell'applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che gli accantonamenti rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in.

(30)  Secondo i principi contabili le passività potenziali non possono essere rilevate come passività e non dovrebbero pertanto essere sottoponibili al bail-in. È dunque necessario garantire che una passività potenziale derivante da un evento che è improbabile o che non può essere stimato in maniera attendibile al momento della risoluzione non comprometta l'efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell'ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare le passività potenziali che sono incluse nello stato patrimoniale dell'ente soggetto a risoluzione o dell'entità soggetta a risoluzione e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l'ente o l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività insorta a causa di un evento improbabile. Nel valutare l'importo della svalutazione o conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto della potenziale perdita sull'ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l'evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l'importo della passività potenziale.

(31)  In talune circostanze una volta che il Fondo di risoluzione unico abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, il Comitato potrebbe utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il Fondo di risoluzione unico può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un livello di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.

(32)  L'efficacia della risoluzione dipende dall'accesso tempestivo del Comitato ad informazioni pertinenti fornite dagli enti e dalle entità posti sotto la sua responsabilità e da istituzioni e autorità pubbliche. In tale contesto il Comitato dovrebbe essere in grado di accedere a informazioni di natura statistica che la BCE raccoglie nell'ambito della sua funzione di banca centrale, oltre alle informazioni di cui la BCE dispone in quanto autorità di vigilanza nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013. A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio(19), il Comitato deve garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate e deve richiedere alla BCE l'autorizzazione per le ulteriori trasmissioni che potrebbero essere necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Poiché ai fini della valutazione dell'interesse pubblico potrebbero essere necessarie informazioni relative al numero di clienti per i quali l'ente o l'entità è l'unico o il principale partner bancario (informazioni che sono detenute dai meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio(20)), il Comitato dovrebbe essere in grado di ricevere tali informazioni di volta in volta. Si dovrebbe inoltre precisare la tempistica esatta dell'accesso indiretto alle informazioni da parte del Comitato. In particolare quando le informazioni pertinenti sono a disposizione di un'istituzione o di un'autorità che ha l'obbligo di cooperare con il Comitato ove quest'ultimo richieda informazioni, l'istituzione o l'autorità in questione dovrebbe fornire tali informazioni al Comitato. Se in quel momento le informazioni non sono disponibili per qualsivoglia motivo, il Comitato dovrebbe essere in grado di ottenerle direttamente dalla persona fisica o giuridica che le detiene o attraverso le autorità nazionali di risoluzione, previa informazione delle stesse a tale riguardo. Il Comitato dovrebbe anche avere la possibilità di specificare la procedura e il formato per la trasmissione delle informazioni da parte delle entità finanziarie (comprese data room virtuali), al fine di garantire che tali informazioni soddisfino al meglio le sue esigenze. Inoltre per garantire la più ampia collaborazione possibile con tutte le entità che potrebbero detenere dati pertinenti per il Comitato, e necessari per l'assolvimento dei compiti ad esso conferiti, nonché per evitare la trasmissione di duplici richieste ad enti ed entità, le istituzioni e le autorità pubbliche con cui il Comitato dovrebbe essere in grado di collaborare, verificare la disponibilità di informazioni e scambiare informazioni dovrebbero comprendere i membri del Sistema europeo di banche centrali, gli SGD pertinenti, il Comitato europeo per il rischio sistemico, le autorità europee di vigilanza e il meccanismo europeo di stabilità. Infine, per garantire l'intervento tempestivo dei meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo di risoluzione unico in caso di necessità, il Comitato dovrebbe informare la Commissione e la BCE non appena ritenga che possa essere necessario attivare tali meccanismi di finanziamento, e fornire alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.

(33)  L'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE prevede che, nei confronti di enti e entità che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, non debba essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell'autorità di risoluzione e che debba essere decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un'entità unicamente con il consenso dell'autorità di risoluzione. Tale disposizione non è rispecchiata nel regolamento (UE) n. 806/2014. In linea con la ripartizione dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero consultare il Comitato prima di intervenire in conformità dell'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE per gli enti e le entità che sono posti sotto la sua diretta responsabilità.

(34)  Per la selezione del vicepresidente del Comitato valgono gli stessi criteri che si applicano alla selezione del presidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato. È pertanto opportuno conferire anche al vicepresidente del Comitato gli stessi diritti di voto di cui dispongono il presidente e i membri a tempo pieno del Comitato.

(36)  Affinché il Comitato possa effettuare, in sessione plenaria, una valutazione preliminare del progetto di bilancio preliminare prima che il presidente presenti il progetto definitivo, il periodo entro il quale il presidente presenta una proposta iniziale di bilancio annuale del Comitato dovrebbe essere esteso.

(37)  Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del suo livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per un massimo di tre anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di utilizzare il Fondo di risoluzione unico.

(38)  Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi al Fondo di risoluzione unico. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, il Comitato dovrebbe determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.

(39)  L'ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post al Fondo di risoluzione unico di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell'importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, tali contributi ex ante dipenderanno unicamente, in circostanze diverse dall'uso del Fondo di risoluzione unico, dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di basare l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sui contributi ex ante potrebbe dunque avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che il Fondo di risoluzione unico raccolga contributi ex post, riducendo pertanto la sua capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe definire un limite diverso e l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del Fondo.

(40)  Il Fondo di risoluzione unico può essere utilizzato per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il Comitato può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il Fondo di risoluzione unico è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso del Comitato in caso di insolvenza, i crediti che il Comitato vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dal Comitato dovrebbero avere, in caso di insolvenza, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione in ciascuno Stato membro partecipante, che dovrebbe essere più elevato rispetto al livello di priorità dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori a titolo del Fondo di risoluzione unico a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte del Comitato.

(41)  Poiché alcune delle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 concernenti il ruolo che i sistemi di garanzia dei depositi possono svolgere nel quadro della risoluzione sono simili a quelle contenute nella direttiva 2014/59/UE, le modifiche apportate a tali disposizioni della direttiva 2014/59/UE dalla [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento (UE) n. 806/2014.

(42)  La trasparenza è fondamentale per garantire l'integrità del mercato, la disciplina di mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire che il Comitato sia in grado di adoperarsi per una maggiore trasparenza e promuovere sforzi in tal senso, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a divulgare le informazioni derivanti dalle proprie analisi, valutazioni e determinazioni, comprese le proprie valutazioni della capacità di risoluzione, laddove la divulgazione di tali informazioni non pregiudichi la tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(43)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 806/2014.

(44)  Al fine di garantire la coerenza, le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 che sono simili alle modifiche apportate alla direttiva 2014/59/UE dalla … [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di recepimento della … [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE, che è … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. Tuttavia non vi è alcun motivo per rinviare l'applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 che riguardano unicamente il funzionamento del meccanismo di risoluzione unico. Tali modifiche dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

(45)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare l'efficacia e l'efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

(1)  all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)  il punto 24 bis) è sostituito dal seguente:"

"24 bis) "entità soggetta a risoluzione": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante che il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento, ha individuato come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;";

"

(b)  sono inseriti i punti 24 quinquies) e 24 sexies) seguenti:"

"24 quinquies) "G-SII non UE": un G-SII non UE come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;

   24 sexies) "soggetto G-SII": un soggetto G-SII come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;";

"

(c)  il punto 49) è sostituito dal seguente:"

"(49) "passività sottoponibili al bail-in": le passività, comprese quelle che danno origine ad accantonamenti contabili, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3;";

"

(2)  all'articolo 4 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:"

"1 bis. Gli Stati membri informano il Comitato quanto prima della loro richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

A seguito della comunicazione effettuata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e prima che sia istituita una cooperazione stretta, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni sulle entità e sui gruppi stabiliti nel loro territorio che il Comitato può richiedere per prepararsi ai compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento e dall'Accordo.";

"

(3)  l'articolo 7 è così modificato:

(a)  al paragrafo 3, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 8, 12 e 13, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 10, all'articolo 10 bis, agli articoli da 11 a 14, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafi 1, 1 bis, 2 e 6, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 21, paragrafi 9 e 10, all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 6, agli articoli 23 e 24, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all'articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, terzo comma, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all'articolo 32, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma.";

"

(b)  il paragrafo 5 è così modificato:

i)  i termini "articolo 12, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 12, paragrafo 3";

ii)  è aggiunto il comma seguente:"

"Al decorrere degli effetti della notifica di cui al primo comma, gli Stati membri partecipanti possono decidere che la responsabilità dell'esecuzione dei compiti relativi a entità e gruppi stabiliti nel loro territorio, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sia rinviata alle autorità nazionali di risoluzione, nel qual caso il primo comma non è più applicabile. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.";

"

(4)  l'articolo 8 è così modificato:

(a)  al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:"

"Il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29 del presente regolamento.";

"

(a bis)  al paragrafo 9, il primo comma è così modificato:

i)  è inserita la lettera seguente:"

"a bis) ove applicabile, una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un ente deve essere considerato un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione delle modalità con cui l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali;";

"

ii)  è inserita la lettera seguente:"

"j bis) una descrizione del modo in cui le diverse strategie di risoluzione conseguirebbero al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14;";

"

iii)  è inserita la lettera seguente:"

"p bis) un elenco dettagliato e quantificato dei depositi protetti e dei depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese.";

"

(b)  al paragrafo 10 sono aggiunti i commi seguenti:"

Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato, previa consultazione della pertinente autorità nazionale di risoluzione, e purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.

Il piano di risoluzione di gruppo stabilisce se le entità all'interno di un gruppo di risoluzione, diverse dall'entità di risoluzione, sono considerate entità soggette a liquidazione. Fatti salvi altri fattori che possano essere considerati rilevanti dal Comitato, le entità che forniscono funzioni essenziali non sono considerate entità soggette a liquidazione.";

"

(b bis)  al paragrafo 11 è inserita la lettera seguente:"

"-a bis) contiene una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un'entità del gruppo, deve essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione di come l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali e di come si è tenuto conto del rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione dell'ente e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione del gruppo, nonché del coefficiente di leva finanziaria dell'entità del gruppo nel contesto del gruppo;";

"

(c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"14. Il Comitato non adotta piani di risoluzione per le entità e i gruppi di cui al paragrafo 1 qualora si applichi l'articolo 22, paragrafo 5, o qualora sia stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti dell'entità o del gruppo conformemente al diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE.";

"

(5)  l'articolo 10 è così modificato:

(a)  al paragrafo 4, quarto comma, i termini "primo comma" sono sostituiti dai termini "terzo comma";

(b)  al paragrafo 7, i termini "indirizzata all'ente o all'impresa madre" sono sostituiti dai termini "indirizzata all'entità o all'impresa madre" e i termini "l'impatto sul modello di business dell'ente" sono sostituiti dai termini "l'impatto sul modello di business dell'entità o del gruppo";

(c)  il paragrafo 10 è così modificato:

i)  al secondo comma, il termine "ente" è sostituito dai termini "entità interessata";

ii)  al terzo comma, il termine "ente" è sostituito dal termine "entità";

iii)  è aggiunto il comma seguente:"

"Se le misure proposte dall'entità interessata riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata. Tale decisione indica che le misure proposte riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di attuare le misure proposte.";

"

(d)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"13 bis. L'autorità di risoluzione pubblica, alla fine di ciascun ciclo di pianificazione della risoluzione, un elenco reso anonimo che presenta in forma aggregata gli impedimenti rilevanti individuati alla possibilità di risoluzione e le modalità d'intervento atte ad affrontarli. Si applicano le disposizioni in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88. ";

"

(6)  l'articolo 10 bis è modificato come segue:

(a)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di dare istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement – "M-MDA"), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:";

"

(b)  è aggiunto il paragrafo 7 seguente:"

"7. Se un'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies, il Comitato applica i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione*. Si applica l'articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento. L'entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

______________________________

* Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).";

"

(7)  all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 8 seguente:"

"8. Il Comitato è responsabile della concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Comitato trasmette la sua decisione all'entità interessata.";

"

(8)  all'articolo 12 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dal Comitato e come da esso stabilito a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.";

"

(9)  l'articolo 12 quater è così modificato:

(a)  ai paragrafi 4 e 5, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

(b)  al paragrafo 7, frase introduttiva, i termini "paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "paragrafo 4" e il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

(c)  il paragrafo 8 è così modificato:

i)  al primo comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

ii)  al secondo comma, lettera c), il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetto G-SII";

(d)  è aggiunto il paragrafo 10 seguente:"

"10. Il Comitato può consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   (a) per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo;
   (b) le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.";

"

(10)  all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, ottavo comma, e paragrafo 6, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

(11)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 12 quinquies bis

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le strategie di cessione

1.  Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda, in modo indipendente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, ▌l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato ▌, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

   (a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione o, se del caso, le dimensioni della parte dell'entità soggetta a risoluzione che è sottoposta allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o allo strumento dell'ente-ponte;
   (b) le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:
   i) le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;
   ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;
   iii) le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80 della direttiva 2014/59/UE;
   iii bis) i requisiti di fondi propri previsti per qualsiasi ente-ponte che potrebbe essere necessario per attuare l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, al fine di garantire la conformità dell'ente-ponte al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi;
   iii ter) la richiesta prevista da parte del ricevente di neutralità in termini di capitale dell'operazione rispetto ai requisiti applicabili all'entità acquirente;
   (c) il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:
   i) di eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ▌connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;
   ii) delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;
   ii bis) del contesto di mercato potenzialmente sfavorevole al momento della risoluzione;
   (d) se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;
   (e) se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.

3.  Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, o un importo inferiore al 13,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, e inferiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolata conformemente agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.";

"

(12)  all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, i termini "G-SII o parte di G-SII" sono sostituiti dai termini "soggetto G-SII";

(13)  l'articolo 12 octies è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), e a un ente finanziario di cui all'articolo 2, lettera c), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.";

"

ii)  al terzo comma, i termini "primo comma" sono sostituiti dai termini "primo e secondo comma";

(b)  è aggiunto il paragrafo 4 seguente:"

"4. Se, conformemente alla strategia globale di risoluzione, le filiazioni stabilite nell'Unione, o un'impresa madre nell'Unione e i suoi enti filiazioni, non sono entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione, se stabiliti a norma dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, concordano con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre nell'Unione, rispettano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, emettendo gli strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

   (a) l'impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo;
   (b) le filiazioni di tale impresa madre capogruppo stabilite nello stesso paese terzo;
   (c) altre entità alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto ii), del presente articolo.";

"

(14)  l'articolo 12 duodecies è così modificato:

(a)  ▌ è inserito il paragrafo ▌ seguente:"

"1 bis. In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, se gli enti o le entità sono soggetti a tali requisiti a seguito dell'entrata in vigore del [presente regolamento modificativo]. Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il ... [quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo].

Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le entità di cui al primo comma del presente paragrafo devono conformarsi a decorrere dal ... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo]. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.

Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il [quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo], se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:

   (a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
   (b) la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7; e
   (c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.";

"

(b)  al paragrafo 3, lettera a), i termini "il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione" sono sostituiti dai termini "il Comitato";

(c)  al paragrafo 4, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "G-SII o G-SII non UE";

(d)  ai paragrafi 5 e 6, i termini "il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione" sono sostituiti dai termini "il Comitato";

(15)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 13

Misure di intervento precoce

1.  La BCE prende in considerazione senza indebito ritardo e, ove necessario, applica misure di intervento precoce qualora un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), soddisfi una delle seguenti condizioni:

   (a) l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e si applica una delle seguenti condizioni:
   i) l'entità non ha adottato le misure correttive richieste dalla BCE, comprese le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;
   ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi▌;
   (b) l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 12 septies o 12 octies del presente regolamento.

In presenza di un significativo deterioramento delle condizioni, o di circostanze avverse o di nuove informazioni su un'entità, la BCE può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1024/2013.

Ai fini del primo comma, lettera b), la BCE o, se del caso, l'autorità competente ai sensi della direttiva 2014/65/UE o il Comitato informano senza ritardo l'autorità nazionale competente della violazione o probabile violazione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:

   (a) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di intraprendere uno dei seguenti interventi:
   i) attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento;
   ii) aggiornare il piano di risanamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;
   (b) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di convocare un'assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo, e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;
   (c) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di preparare un piano d'azione secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;
   (d) l'obbligo di modificare la struttura giuridica dell'ente;
   (e) l'obbligo di rimuovere o sostituire l'alta dirigenza o l'organo di amministrazione dell'entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, in conformità dell'articolo 13 bis;
   (f) la nomina di uno o più amministratori temporanei dell'entità, in conformità dell'articolo 13 ter.
   (f bis) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di elaborare un piano che quest'ultima può attuare nel caso in cui la persona giuridica interessata decida di avviare la liquidazione volontaria dell'entità.

3.  La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate e tempestive secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'entità.

4.  Per ciascuna misura di cui al paragrafo 2 la BCE stabilisce un termine adeguato per il completamento di tale misura che le consente di valutarne l'efficacia.

La valutazione della misura deve essere effettuata immediatamente dopo il raggiungimento della scadenza e condivisa con il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate. Qualora la valutazione concluda che le misure non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente effettua, previa consultazione del Comitato e dell'autorità nazionale di risoluzione interessata, una valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

5.  Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti, la BCE rappresenta le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2014/59/UE.

Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica tempestivamente alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo.

"

(16)  sono inseriti i seguenti articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater:"

"Articolo 13 bis

Sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i singoli membri di tali organi, sono nominati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e sono soggetti all'approvazione della BCE.

Articolo 13 ter

Amministratore temporaneo

1.  Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la BCE può nominare un amministratore temporaneo, secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, che:

   (a) sostituisca temporaneamente l'organo di amministrazione dell'entità; oppure
   (b) affianchi temporaneamente l'organo di amministrazione dell'entità.

All'atto della nomina dell'amministratore temporaneo la BCE precisa la propria scelta di cui alla lettera a) o b).

Ai fini del primo comma, lettera b), all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo la BCE ne specifica ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell'organo di amministrazione dell'entità di consultarsi con l'amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.

La BCE rende pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'entità o prendere decisioni per suo conto.

Gli amministratori temporanei soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e 8, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.

2.  All'atto della nomina la BCE specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'entità sono conformi al diritto societario applicabile. Tali poteri possono essere modificati dalla BCE in caso di mutamento delle circostanze.

3.  All'atto della nomina la BCE specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo, che possono comprendere tutto quanto segue:

   (a) l'accertamento della situazione finanziaria dell'entità;
   (b) la gestione dell'attività, in toto o in parte, dell'entità al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;
   (c) l'adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell'attività dell'entità.

All'atto della nomina la BCE specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell'amministratore temporaneo.

4.  La BCE ha la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. La BCE può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La BCE può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo.

5.  La BCE può esigere che determinati atti dell'amministratore temporaneo siano subordinati all'approvazione della BCE. La BCE specifica tali eventuali obblighi all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso, l'amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'entità e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione della BCE.

6.  Su richiesta della BCE l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, almeno una volta dopo trascorsi i primi sei mesi e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'entità e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.

7.  L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato una volta in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. La BCE stabilisce tali condizioni e giustifica l'eventuale rinnovo della nomina dell'amministratore temporaneo dinanzi agli azionisti.

8.  Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell'amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti previsti dal diritto societario nazionale o dell'Unione.

9.  Un amministratore temporaneo nominato ai sensi dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 13 quater

Preparazione della risoluzione

1.  Per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano senza indugio al Comitato le informazioni seguenti:

   (a) le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare a un'entità o a un gruppo con l'obiettivo di far fronte a un deterioramento della situazione di tale entità o gruppo;
   (b) ove l'attività di vigilanza indichi che le condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono soddisfatte in relazione a un'entità o a un gruppo, la valutazione secondo cui tali condizioni sono soddisfatte, a prescindere da qualsiasi misura di intervento precoce;
   (c) l'applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 13 del presente regolamento o all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in stretta collaborazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

2.  La BCE o la pertinente autorità nazionale competente invia al più presto una notifica al Comitato se ritiene che sussista il rischio concreto che si verifichino una o più delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, in relazione a un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o a un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni. Tale notifica contiene:

   (a) le motivazioni che l'hanno determinata;
   (b) una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità, il potenziale impatto sul sistema finanziario e sulla tutela dei depositanti e dei fondi dei clienti, il rischio che un processo prolungato aumenti i costi complessivi per i clienti e l'economia, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

A seguito della notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ▌monitorano, in stretta cooperazione con il Comitato, la situazione dell'entità, l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine il Comitato e la BCE o la pertinente autorità nazionale competente si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

3.  La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato tutte le informazioni richieste da quest'ultimo che sono necessarie per l'espletamento dei seguenti compiti:

   (a) aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o di un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali disposizioni;
   (b) esecuzione della valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.

Se tali informazioni non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, il Comitato e la BCE e tali autorità nazionali competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine la BCE e le autorità nazionali competenti hanno il potere di imporre all'entità di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmetterle al Comitato.

4.  Il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

   (a) preparare la risoluzione di tale entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88 del presente regolamento;
   (b) orientare la valutazione, da parte del Comitato, della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

4 bis.  Qualora, nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 4, il Comitato decida di commercializzare direttamente l'entità interessata presso potenziali acquirenti, esso tiene debitamente conto delle circostanze del caso e del potenziale impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sulla posizione generale dell'entità.

5.  Ai fini del paragrafo 4, il Comitato ha il potere di:

   (a) chiedere all'entità interessata di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dal Comitato;
   (b) imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'entità interessata.

Quando il Comitato esercita i poteri di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, si applica l'articolo 88.

6.  L'accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e l'adozione preliminare di misure di intervento precoce non sono condizioni necessarie affinché il Comitato prepari la risoluzione dell'entità o eserciti i poteri di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5.

7.  Il Comitato informa senza indugio la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.

8.  La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione cooperano strettamente:

   (a) quando vagliano l'ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un'entità o di un gruppo, nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c);
   (b) quando vagliano l'ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 4 e 5;
   (c) durante l'attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).

La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.";

"

(17)  all'articolo 14, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:"

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;

   (d) tutelare i depositi protetti e, per quanto possibile, anche la parte non protetta dei depositi ammissibili delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese, e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;

"

(18)  all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.

A tal fine si ritiene che un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:

   (a) l'impresa madre soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), c) o d);
   (b) l'impresa madre viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2013/36/UE.";

"

(19)  l'articolo 18 è così modificato:

(a)  i paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   (a) l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;
   (b) ▌ non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto, o il possibile dissesto, dell'entità in tempi ragionevoli;
   (c) l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE o la pertinente autorità nazionale competente della sua intenzione di effettuare tale valutazione e solo se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua essa stessa tale valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione, prima o dopo essere stata informata dal Comitato della sua intenzione di effettuare la valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a).

Laddove abbia valutato che l'entità di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva e in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, dopo aver consultato, senza ritardo, un'autorità designata dell'SGD e, laddove opportuno, un IPS di cui l'ente è membro. La consultazione con l'IPS include una considerazione della disponibilità di misure da parte dell'IPS che potrebbero prevenire il dissesto dell'ente entro un lasso di tempo ragionevole. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente può inoltre comunicare al Comitato che ritiene soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b).

1 bis.  Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione solamente nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.

2.  Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

3.  L'adozione preliminare di una misura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 13 del presente regolamento o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non è un prerequisito di un'azione di risoluzione.";

"

(b)  il paragrafo 4 è così modificato:

i)  al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"

"(d) l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1.";

"

ii)  il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.

L'azione di risoluzione si presume essere nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se l'autorità di risoluzione ha deciso di applicare obblighi semplificati a un ente ai sensi dell'articolo 4. La presunzione è relativa e non si applica se l'autorità di risoluzione valuta che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio se l'ente fosse liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento, valuta considera e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario da concedere all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri partecipanti, i sistemi di garanzia dei depositi e, ove necessario, l'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE tengono informato il Comitato di tutte le misure preparatorie per la concessione delle misure di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), del presente regolamento, compresi eventuali contatti con la Commissione antecedenti alla notifica.

"

(d)  al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo oppure per quanto riguarda il ricorso proposto ad aiuti di Stato o aiuti del Fondo che non sono considerati compatibili con il mercato interno.";

"

(e)  sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"11. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29.";

11 bis.   Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato fornisce orientamenti e istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5bis, della direttiva 2014/59/UE.";

"

(20)  è inserito l'articolo 18 bis seguente:"

"Articolo 18 bis

Sostegno finanziario pubblico straordinario

1.  Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2 in via eccezionale solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

   (a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di natura eccezionale o sistemica di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
   i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
   ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
   iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e a condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21, paragrafo 1;
   (b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione efficace in termini di costi di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;
   (c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione efficace in termini di costi di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente creditizio a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;
   (d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32ter della direttiva 2014/59/UE, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

2.  Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:

   (a) le misure sono limitate alle entità solventi, come confermato dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente;
   (b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita di uscita dalle misure di sostegno, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste; tali informazioni sono divulgate solo un anno dopo la conclusione della strategia di uscita dalla misura di sostegno, dell'attuazione del piano di ripristino o della valutazione di cui al settimo comma del presente paragrafo;
   (c) le misure sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione o preservare la stabilità finanziaria;
   (d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel corso dei 12 mesi successivi.

Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, sulla base delle aspettative correnti, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Qualora tali esercizi non possano essere effettuati in tempo utile, l'autorità competente può basare la propria valutazione sullo stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. L'autorità competente si adopera al meglio per garantire che la quantificazione sia basata sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità.

Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell'entità facendo fronte alle relative carenze di capitale stabilite nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente chiede all'ente o all'entità di presentare un piano di ripristino. Il piano di ripristino descrive le misure da adottare per mantenere o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità e la sua capacità di rimborsare l'importo fornito, nonché il relativo calendario.

Se la BCE o l'autorità nazionale competente pertinente non riconosce che il piano di ripristino puntuale è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 18.

2 bis.  La BCE o l'autorità nazionale competente pertinente informa il Comitato della sua valutazione se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e d), per quanto riguarda le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5.”;

"

(21)  l'articolo 19 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione, tenendo conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell'azione di risoluzione da parte del Comitato, adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma. In assenza di tale decisione entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il programma di risoluzione si considera autorizzato dalla Commissione ed entra in vigore conformemente all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.

Nello svolgimento dei compiti loro conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione mettono in atto accorgimenti di natura strutturale per garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le funzioni incaricate dello svolgimento di tali compiti e altre funzioni, e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.";

"

(b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Non appena ritenga necessario ricorrere al Fondo, il Comitato contatta informalmente, tempestivamente e in modo riservato la Commissione per discutere del possibile ricorso al Fondo, compresi gli aspetti giuridici ed economici connessi al suo utilizzo. Una volta che è sufficientemente sicuro che il programma di risoluzione previsto comporterà il ricorso agli aiuti del Fondo, il Comitato comunica ufficialmente alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. Tale notifica contiene tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per effettuare le proprie valutazioni a norma del presente paragrafo e che sono in possesso del Comitato o che il Comitato ha la facoltà di ottenere in conformità del presente regolamento.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, la Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorirebbe il beneficiario o qualsiasi altra impresa, al punto di risultare, nella misura in cui pregiudicherebbe gli scambi tra Stati membri, incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che sono in suo possesso, o che ha la facoltà di ottenere a norma del presente regolamento, e che la Commissione ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.

Nell'effettuare la sua valutazione, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE, di tutte le relative comunicazioni e linee guida pertinenti della Commissione, e di tutte le misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.

La Commissione decide in merito alla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno e presenta tale decisione al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario e tiene conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell'azione di risoluzione da parte del Comitato.

La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario, a seconda dei casi e nella misura in cui tali obblighi rientrano nelle rispettive competenze, al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione.

Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.";

"

(c)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro o del Comitato, entro sette giorni dalla presentazione di tale domanda il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno, qualora tale decisione sia giustificata da circostanze eccezionali. Qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro detto termine di sette giorni, la Commissione adotta una decisione sul caso.";

"

(22)  l'articolo 20 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.";

"

(b)  è inserito il paragrafo 8 bis seguente:"

"8 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera c), con una stima del valore delle attività e delle passività fuori bilancio, comprese le attività e passività potenziali.";

"

(c)  al paragrafo 18 è aggiunta la lettera d) seguente:"

"d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.";

"

(23)  l'articolo 21 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  il primo comma è così modificato:

—  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. Il Comitato, deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18, esercita il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora stabilisca, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:";

"

—  la lettera e) è sostituita dalla seguente:"

"e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per i casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1.";

"

ii)  il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), è effettuata dalla BCE per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, e dal Comitato, riunito in sessione esecutiva, conformemente all'assegnazione dei compiti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.";

"

(b)  il paragrafo 2 è soppresso;

(c)  al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) tenuto conto della tempistica, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.";

"

(d)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un'entità di cui a tale paragrafo, e anche le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in relazione a tale entità o a un'entità appartenente allo stesso gruppo, si applica la procedura stabilita all'articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.";

"

(24)  l'articolo 27 è così modificato:

(a)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   (a) è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, se del caso;
   (b) il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.";

"

(c)  al paragrafo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in:

   (a) per ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d);
   (b) per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte, tenendo conto della necessità di coprire le passività potenziali, e permettere all'ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e continuare a esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.";

"

(25)  l'articolo 30 è così modificato:

(a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni";

"

(b)  sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:"

"2 bis. Il Comitato, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA cooperano strettamente e si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle rispettive funzioni.

2 ter.  La BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) cooperano strettamente con il Comitato e forniscono a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni, comprese le informazioni da essi raccolte conformemente al loro statuto. L'articolo 88, paragrafo 6, si applica agli scambi in questione.

2 quater.  Le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE cooperano strettamente con il Comitato. Le autorità designate e il Comitato si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle rispettive funzioni.";

"

(c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi la European Financial Stability Facility (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in tutte le situazioni seguenti:

   (a) nelle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante;
   (b) nei casi in cui il Comitato abbia stipulato per il Fondo un meccanismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 74.";

"

(d)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 4 del presente articolo e dell'articolo 74, paragrafo 2, nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.";

"

(26)  è inserito l'articolo 30 bis seguente:"

"Articolo 30 bis

Informazioni detenute da un meccanismo centralizzato automatico

1.  Le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti dall'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio** forniscono al Comitato, su sua richiesta, informazioni relative al numero di clienti per i quali un'entità di cui all'articolo 2 è l'unico o il principale partner bancario.

2.  Il Comitato richiede le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento.

3.  Il Comitato può condividere le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 con le autorità nazionali di risoluzione nell'ambito dell'assolvimento delle rispettive funzioni ai sensi del presente regolamento.

______________________________

** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).";

"

(27)  l'articolo 31 è così modificato:

(a)  al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"La cooperazione in materia di condivisione delle informazioni si svolge a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, fatto salvo il capo 5 del presente titolo. In tale quadro e ai fini della valutazione dei piani di risoluzione, il Comitato:

   (a) può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute;
   (b) su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di uno Stato membro partecipante, fornisce a quest'ultima le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti nel quadro del presente regolamento.";

"

(b)  è aggiunto il paragrafo 3 seguente:"

"3. Per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, le autorità nazionali di risoluzione consultano il Comitato prima di agire a norma dell'articolo 86 della direttiva 2014/59/UE.";

"

(28)  all'articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.";

"

(29)  l'articolo 34 è così modificato:

(a)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"Il Comitato può, avvalendosi appieno di tutte le informazioni già a disposizione della BCE, comprese le informazioni raccolte dai membri del SEBC conformemente al loro statuto, o di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti, del CERS, dell'ABE, dell'ESMA o dell'EIOPA, esigere, direttamente o tramite le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti, secondo la procedura e nella forma richieste dal Comitato, da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:";

"

(b)  i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"

"5. Il Comitato, la BCE, i membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa che stabilisca la procedura che disciplina lo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.

6.  Le autorità nazionali competenti, la BCE, i membri del SEBC, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili al momento della richiesta. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE e altri membri del SEBC, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.";

"

(30)  all'articolo 43, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):"

"a bis) il vicepresidente nominato conformemente all'articolo 56;";

"

(30 bis)  l'articolo 45 è così modificato:

(a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Trasparenza e responsabilità";

"

(b)  è inserito il paragrafo 3 bis seguente:"

"3 bis. Il Comitato pubblica le sue politiche, i suoi orientamenti, le sue istruzioni generali e note di orientamento e i documenti di lavoro dei suoi servizi sulla risoluzione in generale e sulle pratiche e metodologie di risoluzione da applicare nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico, purché tale pubblicazione non comporti la divulgazione di informazioni riservate.";

"

(31)  all'articolo 50, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:"

"n) nomina un contabile e un revisore interno soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;";

"

(31 bis)  all'articolo 50, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera q bis):"

"q bis) assicura che le autorità nazionali di risoluzione siano consultate in merito agli orientamenti, alle istruzioni generali, alle politiche o alle note di orientamento che stabiliscono le politiche, le pratiche o le metodologie di risoluzione che tali autorità nazionali di risoluzione contribuiranno ad attuare.";

"

(32)  l'articolo 53 è così modificato:

(a)  al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).";

"

(b)  al paragrafo 5, i termini "articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b)" sono sostituiti dai termini "articolo 43, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b)";

(33)  all'articolo 55, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.

2.  In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.";

"

(34)  l'articolo 56 è così modificato:

(a)  al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"

"d) della stesura del progetto preliminare di bilancio e del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 61, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 63;";

"

(b)  al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. ▌

Una persona che abbia svolto la funzione di presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire nessuna delle altre due cariche.";

"

(c)  il paragrafo 6 ▌è sostituito dal seguente:

▌"

"6. Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco equilibrato dal punto di vista del genere dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio. Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. Conformemente all'esito del Parlamento europeo, la Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.";

"

(e)  al paragrafo 7, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"

"Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori e finché questi ultimi non abbiano assunto le loro funzioni conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.";

"

(e bis)  il paragrafo 8 è soppresso;

(35)  l'articolo 61 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 61

Elaborazione del bilancio

1.  Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente redige il progetto preliminare di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico, per l'esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria.

Il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto preliminare di bilancio del Comitato unitamente al progetto di tabella dell'organico.

2.  Sulla base del progetto preliminare di bilancio adottato dal Comitato in sessione plenaria, il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria per adozione.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto di bilancio trasmesso dal presidente e adotta il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.";

"

(35 bis)  all'articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Il Comitato, in sessione plenaria, è responsabile dell'adozione di norme di controllo interno e dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.";

"

(36)  all'articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 per un massimo di tre anni al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Qualora, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili siano scesi a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro quattro anni.";

"

(37)  l'articolo 70 è così modificato:

(a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";

"

(b)  è inserito il paragrafo 3 bis seguente:"

"3 bis. Il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario ricorrere al Fondo a norma dell'articolo 76.

Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e non sia più soggetto o soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.";

"

(38)  all'articolo 71, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo.";

"

(39)  all'articolo 74 è inserito il comma seguente:"

"Il Comitato informa la Commissione e la BCE non appena ritenga che possa essere necessario attivare i meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo conformemente al presente articolo, e fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.";

"

(40)  l'articolo 76 è così modificato:

(a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Qualora il Comitato stabilisca che il ricorso al Fondo per le finalità di cui al paragrafo 1 potrebbe determinare il trasferimento al Fondo di parte delle perdite di un'entità di cui all'articolo 2, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'articolo 27.";

"

(b)  sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:"

"5. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il Comitato vanta un credito nei confronti della residua entità per spese o perdite sostenute dal Fondo per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.

6.  I crediti del Comitato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 6, hanno, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione nel diritto nazionale dello Stato membro che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza a norma dell'articolo 108, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE.";

"

(41)  l'articolo 79 è così modificato:

(a)  i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ai titolari di depositi protetti e alle persone fisiche come anche alle micro, piccole e medie imprese che detengono depositi ammissibili il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che detti depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.

2.  Il Comitato, in stretta cooperazione con il sistema di garanzia dei depositi, determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi, e se del caso dell'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

3.  Il Comitato comunica la propria decisione di cui al primo comma all'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE e al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.";

"

(b)  al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(41 bis)  sono inseriti i seguenti articoli 79 bis e 79 ter:"

"Articolo 79 bis

Relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione.

La relazione esamina se una carenza temporanea di liquidità dopo la ricapitalizzazione di un ente soggetto a risoluzione sia causata, tra l'altro, da uno strumento mancante nel pacchetto di strumenti di risoluzione ed esamina le modalità più efficienti per affrontare le carenze temporanee di liquidità, tenendo conto delle pratiche in altre giurisdizioni. La relazione propone opzioni strategiche concrete.

Articolo 79 ter

Entro il 31 dicembre 2026, nel contesto della ripresa delle discussioni sull'unione bancaria, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia e la portata del meccanismo interno di cessione delle perdite all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione risultanti dalla riforma del quadro di gestione delle crisi.

In particolare, la relazione valuta l'ambito di applicazione della risoluzione, il livello di conformità agli obiettivi MREL interni, le condizioni di accesso alle reti di sicurezza finanziate dal settore, in particolare al Fondo.";

"

(42)  all'articolo 85, paragrafo 3, i termini "di cui" sono sostituiti dai termini "adottata conformemente";

(43)  all'articolo 88 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:"

"7. Il presente articolo non impedisce al Comitato di divulgare le proprie analisi o valutazioni, anche quando queste si basano su informazioni fornite dalle entità di cui all'articolo 2 o da altre autorità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando il Comitato ritiene che la divulgazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e che vi sia un interesse pubblico alla divulgazione che prevale su qualsiasi altro interesse di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale divulgazione si considera effettuata dal Comitato nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento ai fini del presente articolo, paragrafo 1.";

"

(43 bis)  all'articolo 94, paragrafo 1, è inserita la lettera a bis) seguente:"

"a bis) l'interazione tra il quadro esistente e l'istituzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi;".

"

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Tuttavia l'articolo 1, punto 1), lettera a), punti 2) e 3), punto 4), lettera a), punto 5), lettere a) e b), punto 5, lettera c), punti i) e ii), punto 6), lettera a), punto 7), punto 13), lettera a), punto i), lettera b), punto 14), lettere a), b) e d), punto 19), lettere d) ed e), punto 21), punto 23), lettera a), punto i), primo trattino, lettere b) e d), punti da 25) a 35) e punti 39), 42) e 43), si applica a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente a un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.
(2) GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161.
(3)* Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(4) GU C […] del […], pag. […].
(5) GU C […] del […], pag. […].
(6) Consiglio per la stabilità finanziaria, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 ottobre 2014.
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(8) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(9) Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).
(13) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(14) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(15) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(16) COM(2018) 133 final.
(17) COM(2020) 822 final.
(18) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(20) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


Misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione (BRRD3)
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))
P9_TA(2024)0327A9-0153/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0227),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0135/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023(2),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0153/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione(3)

P9_TC1-COD(2023)0112


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("enti") è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions)(6) del Consiglio per la stabilità finanziaria, riconosciuti a livello internazionale. Il quadro di risoluzione dell'Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Entrambi gli atti si applicano agli enti stabiliti nell'Unione e ad ogni altra entità che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva o del regolamento di cui sopra ("entità"). Il quadro di risoluzione dell'Unione mira a consentire la gestione ordinata del dissesto di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi di distorsioni di concorrenza e rischi di disparità di trattamento.

(2)  A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate. Purtroppo si fa tuttora ricorso al denaro dei contribuenti anziché alle reti di sicurezza finanziate dal settore, tra cui i meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato quando ciò è nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni▌.

(2 bis)  La revisione della direttiva 2014/59/UE ha l'obiettivo di tutelare meglio il denaro dei contribuenti e istituire nuovi meccanismi sistemici per gli enti e le entità non contemplati dal quadro di risoluzione esistente. Tale quadro mira a ridurre l'onere economico per la società diminuendo i costi complessivi associati ai fallimenti bancari. L'introduzione di un quadro rivisto dovrebbe consentire di limitare notevolmente l'uso del denaro dei contribuenti, garantendo un impiego più frequente ed efficace del meccanismo di finanziamento della risoluzione.

(3)  L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.

(3 bis)  Uno degli obiettivi principali della presente direttiva modificativa consiste nell'introdurre un approccio aggiornato che consenta alle autorità di gestire efficacemente il potenziale dissesto di alcune banche o di un gruppo di banche. Tale approccio dovrebbe promuovere la trasparenza e la prevedibilità, riducendo al minimo nel contempo le conseguenze economiche negative. Esso è in linea con il principio generale del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE e mantiene nel contempo la fattibilità pratica della gestione del dissesto delle banche di medie dimensioni.

(4)  Un ente o un'entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che l'autorità di risoluzione abbia concluso che la sua risoluzione non è nell'interesse pubblico, è destinato o destinata ad uscire dal mercato. Ciò implica che un piano di azioni da intraprendere in caso di dissesto non è necessario, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia già revocato l'autorizzazione dell'ente o dell'entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale per un residuo ente soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l'adozione di piani di risoluzione non è necessaria.

(5)  Attualmente le autorità di risoluzione possono vietare talune distribuzioni se un ente o un'entità non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"). Tuttavia in talune situazioni un ente o un'entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l'esercizio, da parte delle autorità di risoluzione, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, le autorità di risoluzione esercitino il potere di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dal regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione(9). Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all'ente o all'entità, che a sua volta dovrebbe comunicarlo al pubblico.

(6)  Le misure di intervento precoce sono state create per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente o di un'entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tuttavia, data l'incertezza riguardo agli indicatori per l'applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le condizioni per l'applicazione di tali misure dovrebbero pertanto essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. Al contempo le autorità competenti dovrebbero avere l'obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le autorità competenti dovrebbero valutare le condizioni per l'applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, quali i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi.

(7)  Al fine di migliorare la certezza del diritto, le misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE che si sovrappongono a poteri già esistenti nell'ambito del quadro prudenziale stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) dovrebbero essere eliminate. È inoltre necessario garantire che le autorità di risoluzione siano in grado di predisporre l'eventuale risoluzione di un ente o di un'entità. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare le autorità di risoluzione in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità con sufficiente anticipo e le autorità di risoluzione dovrebbero disporre dei poteri necessari all'attuazione di misure preparatorie. Affinché le autorità di risoluzione possano reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un'entità, è opportuno che l'applicazione di misure di intervento precoce non sia una condizione preliminare affinché l'autorità di risoluzione possa disporre la commercializzazione dell'ente o dell'entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità e predisporre adeguatamente un'eventuale risoluzione, è necessario migliorare l'interazione e il coordinamento tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione. Non appena un ente o un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione finanziaria dell'ente o dell'entità.

(8)  È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare al più presto l'autorità di risoluzione in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della propria valutazione e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui l'autorità competente informa l'autorità di risoluzione che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, l'autorità di risoluzione deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire all'autorità di risoluzione di valutare, in stretta collaborazione con l'autorità competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Nello svolgimento di tale valutazione, è auspicabile tenere conto altresì della necessità di preservare la capacità dell'autorità di risoluzione e dell'entità interessata di attuare efficacemente la strategia di risoluzione ove ciò sia necessario, senza che tale necessità impedisca l'adozione di misure alternative. In particolare, il calendario previsto per le misure alternative dovrebbe essere tale da non compromettere l'efficacia di una potenziale attuazione della strategia di risoluzione. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire all'autorità di risoluzione di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente e l'autorità di risoluzione dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

(9)  Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. A tale riguardo, è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali ▌a livello regionale, soprattutto se la sostituibilità delle funzioni essenziali è determinata dal mercato geografico pertinente.

(9 bis)   Per garantire che la valutazione dell'impatto a livello regionale possa basarsi su dati disponibili in modo uniforme in tutta l'Unione, il livello regionale dovrebbe essere inteso con riferimento alle unità territoriali di livello 1 o 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livello NUTS 1 o 2) a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(12).

(10)  La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.

(10 bis)  Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono efficacemente gli obiettivi del quadro in egual misura, sarebbe opportuno privilegiare l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti e l'economia. Un tale approccio garantisce una linea d'azione prudente e responsabile, conformemente all'obiettivo generale di preservare sia gli interessi dei contribuenti sia la stabilità economica in senso più ampio.

(11)  La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi e che i finanziamenti forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri dovrebbero essere contemplati solo in circostanze straordinarie.

(11 bis)   Il sostegno finanziario straordinario a favore di enti ed entità finanziato con denaro pubblico dovrebbe essere concesso, eventualmente, soltanto per ovviare a una grave perturbazione dell'economia di natura eccezionale o sistemica, in quanto costituisce un onere significativo per le finanze pubbliche e perturba la parità di condizioni nel mercato interno.

(12)  Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

(12 bis)  Nel decidere tra risoluzione e liquidazione, dovrebbe essere preferita l'opzione che comporta costi complessivi inferiori. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di vari costi, compresi quelli relativi ai rimborsi da parte di un sistema di garanzia dei depositi, come la durata necessaria per il recupero delle attività e la perdita di reddito durante il processo. Nel caso in cui le opzioni di risoluzione e liquidazione presentino entrambe profili di costo simili, è opportuno privilegiare l'opzione che comporta meno rischi per l'economia, tenendo conto anche dell'impatto sulle finanze pubbliche e sulla stabilità dell'economia.

(13)  Se non è stata avviata la procedura di risoluzione, si dovrebbe procedere alla liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto secondo le procedure previste dal diritto nazionale. Tali procedure possono variare in misura sostanziale da uno Stato membro all'altro. Se da un lato è opportuno prevedere una sufficiente flessibilità nel ricorso alle procedure nazionali esistenti, dall'altro lato per garantire che gli enti interessati o le entità interessate escano dal mercato dovrebbero essere chiariti taluni aspetti.

(14)  Si dovrebbe garantire che l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente avvii rapidamente una procedura a norma del diritto nazionale qualora si ritenga che un ente o un'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto e non si proceda alla sua risoluzione. Se il diritto nazionale prevede la liquidazione volontaria dell'ente o dell'entità su decisione degli azionisti, tale possibilità dovrebbe rimanere disponibile. Tuttavia è opportuno garantire che, in assenza di un'azione tempestiva da parte degli azionisti, l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente intervenga.

(15)  È inoltre opportuno prevedere che tali procedure si concludano con l'uscita dell'ente o dell'entità in dissesto dal mercato o con la cessazione delle sue attività bancarie. A seconda dell'ordinamento nazionale, tale obiettivo può essere raggiunto in vari modi, ad esempio la vendita dell'ente o dell'entità o di una sua parte, la vendita di determinate attività o passività, la liquidazione graduale o la cessazione delle sue attività bancarie, compresi i pagamenti e la raccolta di depositi, con l'obiettivo di vendere gradualmente le sue attività per ripagare i creditori interessati. Tuttavia, per migliorare la prevedibilità delle procedure, tale esito dovrebbe essere raggiunto in tempi ragionevoli.

(16)  Le autorità competenti dovrebbero essere abilitate a revocare l'autorizzazione di un ente o di un'entità unicamente in ragione del fatto che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non ne è stata disposta la risoluzione. Le autorità competenti dovrebbero poter revocare l'autorizzazione per perseguire l'obiettivo di liquidare l'ente o l'entità in conformità del diritto nazionale, in particolare nei casi in cui le procedure previste dal diritto nazionale non possono essere avviate nel momento in cui si accerta che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, compresi i casi in cui l'ente o l'entità non è ancora insolvente a termini di bilancio. Per garantire ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di liquidazione dell'ente o dell'entità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché anche la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente sia inclusa tra le possibili condizioni per l'avvio di almeno una delle procedure previste dal diritto nazionale e applicabili agli enti o alle entità che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma di cui non è stata disposta la risoluzione.

(17)  Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(13), è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio(15), nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

(18)  Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria, in particolare nel caso di una crisi sistemica. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

(19)  La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione ("strategia di uscita dalle misure di sostegno"). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

(20)  Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi(17) e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"(18). Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire che gli enti che ricevono sostegno rispettino le condizioni per la concessione del sostegno, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti che non hanno mantenuto i loro impegni. Se un'autorità competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente, o se l'ente non rispetta il piano di ripristino, le autorità competenti del caso dovrebbero effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

(21)  Per coprire le violazioni rilevanti dei requisiti prudenziali, è necessario specificare ulteriormente le condizioni per determinare che le società di partecipazione sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di una società di partecipazione dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, avrebbe giustificato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

(22)  Gli Stati membri potrebbero disporre, ai sensi del diritto nazionale, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna, che possono comprendere i depositi ammissibili. Se la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna non è direttamente connessa alla situazione finanziaria dell'ente creditizio, i depositi potrebbero non essere indisponibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza i depositanti potrebbero non essere in grado di accedere ai propri depositi per un periodo di tempo prolungato. Al fine di mantenere la fiducia dei depositanti nel settore bancario e di preservare la stabilità finanziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi per coprire, in particolare, il costo della vita, qualora i loro depositi siano resi inaccessibili a causa di una sospensione dei pagamenti per motivi diversi da quelli che determinano il rimborso dei depositanti. Tale procedura dovrebbe mantenere un carattere di eccezionalità e gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a importi giornalieri adeguati.

(23)  Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività che potrebbero derivare da eventi futuri incerti, compreso l'esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività ai fini dell'applicazione dello strumento del bail-in. I principi orientativi a tale riguardo dovrebbero essere quelli forniti nelle norme contabili, in particolare quelle stabilite nell'ambito del principio contabile internazionale 37 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione(19). Su tale base le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra accantonamenti e passività potenziali. Gli accantonamenti sono passività che riguardano un probabile deflusso di fondi e che possono essere stimate in maniera attendibile. Le passività potenziali non sono rilevate come passività contabili in quanto si riferiscono a un'obbligazione che non può essere considerata probabile al momento della stima o che non può essere stimata in maniera attendibile.

(24)  Poiché gli accantonamenti sono passività contabili, si dovrebbe specificare che essi devono essere trattati alla stregua di altre passività. Tali accantonamenti dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali accantonamenti nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell'applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che gli accantonamenti rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Si dovrebbe inoltre garantire che, una volta applicato lo strumento del bail-in, tali passività ed eventuali obbligazioni o crediti sorti in relazione ad esse siano considerati assolti a tutti gli effetti. Ciò è particolarmente pertinente per le passività e le obbligazioni derivanti da crediti fatti valere in via giudiziale nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione.

(25)  Secondo i principi contabili le passività potenziali non possono essere rilevate come passività e non dovrebbero pertanto essere sottoponibili al bail-in. È dunque necessario garantire che una passività potenziale derivante da un evento che è improbabile o che non può essere stimato in maniera attendibile al momento della risoluzione non comprometta l'efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell'ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare le passività potenziali che sono incluse nello stato patrimoniale dell'ente soggetto a risoluzione e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l'ente o l'entità possa mantenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività insorta a causa di un evento improbabile. Nel valutare l'importo della svalutazione o conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto della potenziale perdita sull'ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l'evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l'importo della passività potenziale.

(26)  In talune circostanze una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, le autorità di risoluzione potrebbero utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il meccanismo di finanziamento della risoluzione può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.

(27)  Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio(20), il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio(21) e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio(22) hanno attuato nell'Unione gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity - TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 ("norma TLAC"), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni della direttiva 2014/59/EU sul MREL all'attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell'entità soggetta a risoluzione l'importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato".

(28)  Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia la direttiva 2014/59/UE consente alle autorità di risoluzione di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte ▌, indipendentemente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, le autorità di risoluzione stabiliscono il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.

(29)  Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente ▌, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

(30)  Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal solo bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte ▌, indipendentemente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi dell'SGD e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, le autorità di risoluzione non dovrebbero considerare il potenziale contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

(32)  Esistono interazioni tra il quadro di risoluzione e il quadro normativo sugli abusi di mercato. In particolare, anche se le azioni intraprese per predisporre la risoluzione potrebbero essere considerate informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), la loro comunicazione prematura rischia di mettere a repentaglio il processo di risoluzione. Gli enti soggetti a risoluzione possono intervenire per affrontare tale questione chiedendo di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014. Tuttavia è possibile che, in fase di predisposizione della risoluzione, non sempre siano presenti gli incentivi giusti perché l'ente soggetto a risoluzione assuma l'iniziativa di formulare tale richiesta. Per evitare situazioni di questo tipo, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di chiedere direttamente di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 per conto di un ente soggetto a risoluzione.

(33)  Al fine di facilitare la pianificazione della risoluzione, la valutazione della possibilità di risoluzione e l'esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e di promuovere lo scambio di informazioni, l'autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri dovrebbe costituire e presiedere un collegio di risoluzione.

(34)  Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per un massimo di tre anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione.

(35)  Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili dei meccanismi di finanziamento della risoluzione. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi a un meccanismo di finanziamento della risoluzione. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, le autorità di risoluzione dovrebbero determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.

(36)  L'ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post ai meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell'importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tali contributi ex ante dipenderanno unicamente, in circostanze diverse dall'uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di basare l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sui contributi ex ante potrebbe dunque avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che i meccanismi di finanziamento della risoluzione raccolgano contributi ex post, riducendo pertanto la loro capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe definire un limite diverso e l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del meccanismo di finanziamento della risoluzione interessato.

(37)  La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Inoltre ▌la classificazione dei crediti dei depositanti secondo una gerarchia a tre livelli poteva creare potenziali problemi quanto al rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", in particolare quando i depositi, la cui priorità non era stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE, avevano lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso di insolvenza o di misure preventive. La tutela dei depositi protetti non si basa sul grado di priorità dei crediti dell'SGD ma è invece garantita attraverso le esclusioni obbligatorie dal bail-in nel quadro della risoluzione e dal rimborso tempestivo da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi. Pertanto la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.

(37 bis)  Oltre a migliorare l'accessibilità degli SGD e del fondo di risoluzione unico invece di ricorrere al sostegno pubblico, la modifica della gerarchia dei creditori apre la strada a soluzioni più efficaci dal punto di vista finanziario nella risoluzione degli enti finanziari. Ciò dovrebbe a sua volta ridurre i costi per i contribuenti e promuovere un uso efficiente dei diversi strumenti esistenti nell'ecosistema finanziario dell'Unione.

(38)  La gerarchia dei ▌depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di ▌un approccio basato su due livelli, nel quale ▌i depositi delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai depositi ammissibili delle grandi imprese e dei governi centrali e regionali. Tale approccio a più livelli è concepito per fornire una protezione rafforzata a un'ampia gamma di depositanti, in modo da rispecchiare le caratteristiche uniche dei loro depositi e aprire nel contempo la possibilità di risoluzione alle entità che non rientrano nel quadro attuale. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

(41)  Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi ▌non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.

(42)  I meccanismi di finanziamento della risoluzione possono essere utilizzati per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il meccanismo di finanziamento della risoluzione può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso, in caso di insolvenza, della rete di sicurezza per la risoluzione, i crediti che il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dovrebbero avere un grado di priorità più elevato, in caso di insolvenza, rispetto ai crediti dei depositi e dell'SGD. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori dai meccanismi di finanziamento della risoluzione a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte di tali meccanismi.

(43)  Per garantire una sufficiente flessibilità e facilitare gli interventi dell'SGD a sostegno dell'uso degli strumenti di risoluzione, ove ▌necessario per evitare che i depositanti sostengano perdite, si dovrebbero specificare taluni aspetti dell'uso dell'SGD nel quadro della risoluzione. In particolare è necessario specificare che l'SGD può essere utilizzato per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall'SGD nonché i depositi esclusi dal rimborso da parte di un SGD, in determinati casi e in presenza di condizioni chiare. Il contributo dell'SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l'insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l'acquirente imponga il versamento di un contributo nell'ambito dell'operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l'SGD dovrebbe avere la possibilità di fornire un contributo a tal fine. Il sostegno dell'SGD all'azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un'altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l'impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili dell'SGD assicurando al contempo che il contributo di tale sistema raggiunga i suoi obiettivi.

(44)  Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il valore temporale del denaro e i ritardi nel recupero dei fondi nelle procedure di insolvenza. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

(45)  Si dovrebbe specificare che l'SGD può fornire unicamente un contributo alla cessione di passività diverse dai depositi protetti in un contesto di risoluzione se l'autorità di risoluzione giunge alla conclusione che i depositi diversi dai depositi protetti non possono essere soggetti al bail-in né lasciati nel residuo ente soggetto a risoluzione che sarà liquidato. In particolare si dovrebbe consentire all'autorità di risoluzione di evitare di ripartire le perdite tra tali depositi nei casi in cui l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l'instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione. Gli stessi motivi si dovrebbero applicare all'inclusione, nella cessione a un acquirente o a un ente-ponte, di passività sottoponibili al bail-in con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi. In tal caso la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in non dovrebbe essere sostenuta dal contributo dell'SGD. Qualora sia necessario un sostegno finanziario per la cessione di tali passività, il sostegno dovrebbe essere fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione.

(46)  Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione, a meno che l'importo fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione superi il limite del 5 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, nel qual caso l'SGD dovrebbe contribuire in proporzione all'importo eccedente. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione. Anche la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere disponibile soltanto per gli enti con un livello minimo di conformità ai requisiti qualificati come MREL.

(47)  Tenuto conto del ruolo da essa svolto nel perseguire una maggiore convergenza delle prassi delle autorità, l'ABE dovrebbe monitorare l'elaborazione e l'attuazione delle valutazioni della possibilità di risoluzione di enti e gruppi nonché le azioni e le attività preparatorie delle autorità di risoluzione e presentare relazioni in merito, in modo da garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione. All'interno di tali relazioni l'ABE dovrebbe inoltre valutare il livello di trasparenza delle misure adottate dalle autorità di risoluzione nei confronti dei pertinenti portatori di interessi esterni e stabilire in che misura essi contribuiscano ad assicurare la preparazione a un'eventuale risoluzione e la possibilità di risoluzione degli enti. L'ABE dovrebbe inoltre riferire in merito alle misure adottate dagli Stati membri per tutelare gli investitori al dettaglio per quanto riguarda i titoli di debito ammissibili al MREL a norma della direttiva 2014/59/UE, confrontando e valutando i potenziali effetti sulle operazioni transfrontaliere. L'ambito delle norme tecniche di regolamentazione esistenti relative alla stima dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione dovrebbe essere esteso alle entità che non sono state designate come entità soggette a risoluzione, ove tali requisiti non siano stati definiti sulla stessa base del MREL. Nella relazione annuale sul MREL l'ABE dovrebbe anche valutare l'attuazione strategica, da parte delle autorità di risoluzione, delle nuove norme per la calibrazione del MREL ai fini delle strategie di cessione. Nell'ambito dei compiti da essa svolti per contribuire a garantire un regime di gestione e risoluzione delle crisi coerente e coordinato nell'Unione, l'ABE dovrebbe coordinare e supervisionare esercizi di simulazione delle crisi. Tali simulazioni dovrebbero riguardare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti, le autorità di risoluzione e gli SGD durante la fase di deterioramento della situazione finanziaria di enti ed entità, verificando in maniera olistica l'applicazione della gamma di strumenti disponibili nella pianificazione del risanamento e della risoluzione, nell'intervento precoce e nella risoluzione. Tali esercizi dovrebbero considerare, in particolare, la dimensione transfrontaliera nell'interazione tra le autorità pertinenti e nell'applicazione degli strumenti e dei poteri disponibili. Se del caso, gli esercizi di simulazione delle crisi dovrebbero anche riguardare l'adozione e l'attuazione di programmi di risoluzione nell'ambito dell'Unione bancaria, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014.

(48)  Una valutazione d'impatto di alto livello qualitativo è indispensabile per l'elaborazione di proposte legislative solide e basate su dati concreti; inoltre le decisioni adottate durante la procedura legislativa devono potersi basare su dati di fatto ed elementi di prova. Per tale ragione le autorità di risoluzione, le autorità competenti, il Comitato di risoluzione unico, la BCE e altri membri del Sistema europeo di banche centrali nonché l'ABE dovrebbero fornire alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui essa necessita per l'espletamento dei suoi compiti legati all'elaborazione delle politiche, compresi la preparazione di valutazioni d'impatto e la preparazione di proposte legislative e i relativi negoziati.

(49)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/59/UE.

(50)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare l'efficacia e l'efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

(1)  all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

a)  è inserito il punto 29 bis) seguente:"

"29 bis) "misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato": qualsiasi forma di sostegno che non rientra nel sostegno finanziario pubblico straordinario;";

"

b)  il punto 35) è sostituito dal seguente:"

"35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o, se del caso, a livello regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni. Ai fini del presente punto, il livello regionale è valutato con riferimento all'unità territoriale corrispondente al livello 1 delle unità territoriali della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livello NUTS 1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio*, o al livello NUTS 2, qualora un'interruzione significativa dei servizi al livello NUTS 2 comporti un rischio concreto di crisi sistemica a livello nazionale;

_____________

* Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).";

"

c)  il punto 71) è sostituito dal seguente:"

"71) "passività sottoponibili al bail-in": le passività, comprese quelle che danno origine ad accantonamenti contabili, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;";

"

d)  sono inseriti i punti 83 quinquies) e 83 sexies) seguenti:"

"83 quinquies) "G-SII non UE": un G-SII non UE come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;

   83 sexies) "soggetto G-SII": un soggetto G-SII come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;";

"

e)  è inserito il punto 93 bis) seguente:"

"93 bis) "deposito": ai fini degli articoli 108 e 109, il deposito come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE;";

"

(2)  all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi. Tale deroga non è concessa per più di due periodi consecutivi di 12 mesi.

3.  I piani di risanamento non presuppongono l'accesso a nessuna delle seguenti forme di sostegno, né il relativo ottenimento:

   a) sostegno finanziario pubblico straordinario;
   b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;
   c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata o tasso di interesse non standard.

4.  Essi comprendono se del caso un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale non esclusi dall'ambito di applicazione del piano di risanamento ai sensi del paragrafo 3, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.";

"

(3)  all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l'autorità competente comunica all'ente o all'impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo di presentare entro tre mesi, estensibili di un mese con l'approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.";

"

(4)  all'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"L'ABE può, su richiesta dell'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(5)  l'articolo 10 è così modificato:

a)  il paragrafo 7 è così modificato:

i)  è inserita la lettera seguente:"

"a bis) ove applicabile, una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un ente deve essere considerato un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione delle modalità con cui l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali;";

"

ii)  è inserita la lettera seguente:"

"j bis) una descrizione del modo in cui le diverse strategie di risoluzione conseguirebbero al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31;";

"

iii)  è inserita la lettera seguente: "

"p bis) un elenco dettagliato e quantificato dei depositi protetti e dei depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese;";

"

b)  è inserito il paragrafo 8 bis seguente:"

"8 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti di un'entità in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";

"

c)  al paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'ABE presenta progetti di norme tecniche di regolamentazione rivisti alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].";

"

(6)  l'articolo 12 è così modificato:

a)  al paragrafo 1 sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:"

"Per l'individuazione delle misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.

Il piano di risoluzione di gruppo stabilisce se le entità all'interno di un gruppo di risoluzione, diverse dall'entità di risoluzione, sono considerate entità soggette a liquidazione. Fatti salvi altri fattori che possano essere considerati rilevanti dalle autorità di risoluzione, le entità che forniscono funzioni essenziali non sono considerate entità soggette a liquidazione.";

"

a bis)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base ai requisiti di cui all'articolo 10 e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 11.";

"

a ter)  al paragrafo 3 è inserita la lettera seguente:"

"-a bis) contiene una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un'entità del gruppo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione di come l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali e di come si è tenuto conto del rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione dell'ente e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione del gruppo, nonché del coefficiente di leva finanziaria dell'entità del gruppo nel contesto del gruppo;";

"

b)  è inserito il paragrafo 5 bis seguente:"

"5 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti di un'entità ▌in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";

"

(7)  all'articolo 13, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:"

"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";

"

(8)  all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:"

"5. L'ABE monitora l'elaborazione di politiche interne per le valutazioni della possibilità di risoluzione degli enti o dei gruppi di cui al presente articolo e all'articolo 16, nonché l'attuazione di tali valutazioni, da parte delle autorità di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulle prassi esistenti in materia di valutazioni della possibilità di risoluzione e su eventuali divergenze esistenti tra i vari Stati membri entro… [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.

La relazione di cui al primo comma contiene almeno gli elementi seguenti:

   a) una valutazione delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per effettuare le valutazioni della possibilità di risoluzione, compresa l'individuazione degli elementi di possibile divergenza tra i vari Stati membri;
   b) una valutazione delle capacità di prova richieste dalle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace della strategia di risoluzione;
   c) il livello di trasparenza, nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per l'esecuzione delle valutazioni della possibilità di risoluzione, nonché del relativo esito.";

"

(9)  all'articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo 7 seguente:"

"7. Se un'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale secondo gli stessi criteri che regolano l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies, le autorità di risoluzione applicano i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale calcolato in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione*. Si applica l'articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.

L'autorità di risoluzione include il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 45 quater o 45 quinquies della presente direttiva. L'entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3.

______________________________

* Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).";

"

(10)  l'articolo 17 è così modificato:

a)  al paragrafo 4 è aggiunto il terzo comma seguente:"

"Se le misure proposte dall'entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell'autorità competente. Tale decisione indica che le misure proposte riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e richiede all'entità di attuare le misure proposte.";

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"8 bis. L'autorità di risoluzione pubblica, alla fine di ciascun ciclo di pianificazione della risoluzione, un elenco reso anonimo che presenta in forma aggregata gli impedimenti rilevanti individuati alla possibilità di risoluzione e le modalità d'intervento atte ad affrontarli. Si applicano le disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 84 della presente direttiva.";

"

(11)  l'articolo 18 è così modificato:

a)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.";

"

b)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. In mancanza di una decisione congiunta sull'adozione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, lettera g), h) o k), l'ABE, su richiesta di un'autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6, 6 bis o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(12)  gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 27

Misure di intervento precoce

1.  Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti prendano in considerazione senza indebito ritardo e, se del caso, applichino misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:

   a) l'ente o l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 38 della direttiva (UE) 2019/2034, o l'autorità competente ha stabilito che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall'ente o dall'entità e i fondi propri e la liquidità detenuti da tale ente o entità non assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi e si verifica una delle due situazioni seguenti:
   i) l'ente o l'entità non ha adottato le misure correttive richieste dall'autorità competente, comprese le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;
   ii) l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi ▌;
   b) l'ente o l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell'autorità competente, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, degli articoli da 14 a 17 o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva.

In presenza di un significativo deterioramento delle condizioni, o di circostanze avverse o di nuove informazioni su un'entità, l'autorità competente può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034.

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti nel quadro della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 o, se del caso, l'autorità di risoluzione informino senza indugio l'autorità competente della violazione o della probabile violazione.

1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:

   a) la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere uno dei seguenti interventi:
   i) attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento;
   ii) aggiornare il piano di risanamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;
   b) la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di convocare un'assemblea degli azionisti dell'ente o dell'entità, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi a tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;
   c) la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di preparare un piano d'azione secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;
   d) la richiesta di modificare la struttura giuridica dell'ente;
   e) la richiesta di rimuovere o sostituire l'alta dirigenza o l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, in conformità dell'articolo 28;
   f) la nomina di uno o più amministratori temporanei dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in conformità dell'articolo 29;
   f bis) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di elaborare un piano che quest'ultima può attuare qualora la persona giuridica interessata dell'entità decida di avviare la liquidazione volontaria dell'entità stessa.

2.  Le autorità competenti scelgono le misure di intervento precoce adeguate e tempestive secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

3.  Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1 bis le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento di tale misura, che consente all'autorità competente di valutarne l'efficacia.

La valutazione della misura è effettuata subito dopo il raggiungimento del termine e la sua condivisione con l'autorità di risoluzione. Qualora la valutazione concluda che le misure non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, l'autorità competente effettua una valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell'autorità di risoluzione.

4.  Entro … [OP inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] l'ABE emana progetti di norme tecniche di regolamentazione per promuovere la coerenza nell'applicazione delle condizioni per l'uso delle misure di cui al presente articolo, paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 28

Sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione

Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera e), gli Stati membri provvedono a che la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o singoli membri di tali organi, siano nominati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e siano soggetti all'approvazione o al consenso dell'autorità competente.";

"

(13)  l'articolo 29 è così modificato:

a)  i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera f), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare un amministratore temporaneo, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che:

   a) sostituisca temporaneamente l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); oppure
   b) affianchi temporaneamente l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

All'atto della nomina dell'amministratore temporaneo l'autorità competente precisa la propria scelta di cui alla lettera a) o b).

Ai fini del primo comma, lettera b), all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo l'autorità competente ne specifica ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di consultarsi con l'amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.

Gli Stati membri impongono all'autorità competente di rendere pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di prendere decisioni per suo conto.

Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei soddisfino i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e 8, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui le autorità competenti stabiliscono se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.

2.  All'atto della nomina l'autorità competente specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'ente o all'entità sono conformi al diritto societario applicabile. Tali poteri possono essere modificati dall'autorità competente in caso di mutamento delle circostanze.

3.  All'atto della nomina l'autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere:

   a) l'accertamento della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
   b) la gestione dell'attività, in toto o in parte, dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;
   c) l'adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell'attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

All'atto della nomina l'autorità competente specifica eventuali limiti riguardanti il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo.";

"

b)  al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"In ogni caso l'amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione dell'autorità competente.";

"

c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Su richiesta dell'autorità competente l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, almeno una volta dopo che sono trascorsi i primi sei mesi, e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.";

"

c bis)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato una volta in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. Spetta all'autorità competente stabilire se tali condizioni sono soddisfatte e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti.";

"

(14)  l'articolo 30 è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Coordinamento delle misure di intervento precoce per i gruppi";

"

b)  i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Laddove, in relazione a un'impresa madre nell'Unione, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all'ABE e consulta le altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza prima di decidere di applicare una misura di intervento precoce.

2.  Sulla scorta della notifica e della consultazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 nei riguardi della pertinente impresa madre nell'Unione, tenendo conto dell'impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all'ABE e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.

3.  Laddove, in relazione a una filiazione di un'impresa madre nell'Unione, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27, l'autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all'ABE e consulta l'autorità di vigilanza su base consolidata.

Allorché riceve la notifica l'autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbe probabilmente l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27 sull'ente o sull'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale valutazione all'autorità competente entro tre giorni.

Sulla scorta della notifica e della consultazione, l'autorità competente decide se applicare una misura di intervento precoce. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità competente notifica la decisione all'ABE, all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.

4.  Qualora più di un'autorità competente intenda applicare una misura di intervento precoce a norma dell'articolo 27 a più enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello stesso gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l'applicazione delle altre misure di intervento precoce a più enti o entità, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell'ente interessato o dell'entità interessata. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'impresa madre nell'Unione.

L'ABE può, su richiesta di un'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di cui sono responsabili e sull'applicazione delle altre misure di intervento precoce.";

"

c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Su richiesta di un'autorità competente, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell'allegato della presente direttiva, o di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera c), della presente direttiva o all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera d), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(15)  è inserito l'articolo 30 bis seguente:"

"Articolo 30 bis

Preparazione della risoluzione

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti comunichino senza indugio alle autorità di risoluzione le informazioni seguenti:

   a) le misure di cui all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente, di tale entità o di un gruppo;
   b) ove l'attività di vigilanza indichi che le condizioni stabilite all'articolo 27, paragrafo 1, della presente direttiva sono soddisfatte in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, la valutazione secondo cui tali condizioni sono soddisfatte, a prescindere da qualsiasi misura di intervento precoce;
   c) l'applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27.

Le autorità competenti monitorano attentamente, in stretta collaborazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell'ente o dell'entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

2.  Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi una o più delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:

   a) le motivazioni che l'hanno determinata;
   b) una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'impatto potenziale sul sistema finanziario, sulla tutela dei depositanti e sulla conservazione dei fondi dei clienti, il rischio che un processo prolungato faccia aumentare i costi complessivi per i clienti e l'economia, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.

A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti e le autorità di risoluzione monitorano, in stretta collaborazione, la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.

3.  Le autorità competenti forniscono senza indugio alle autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste da queste ultime e necessarie per l'espletamento dei seguenti compiti:

   a) aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione per un'eventuale risoluzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
   b) esecuzione della valutazione di cui all'articolo 36.

Se tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine le autorità competenti hanno il potere di imporre all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmetterle alle autorità di risoluzione.

4.  I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

   a) preparare la risoluzione di tale ente o entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all'articolo 84;
   b) orientare la valutazione, da parte dell'autorità di risoluzione, della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b).

4 bis.  Qualora, nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 4, decida di commercializzare direttamente presso potenziali acquirenti, l'autorità di risoluzione tiene debitamente conto delle circostanze del caso e del potenziale impatto dell'esercizio di tale potere sulla posizione generale dell'entità.

5.  Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale ente o entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dall'autorità di risoluzione. In tal caso, si applica l'articolo 84, paragrafo 1, lettera e).

6.  L'accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e l'adozione preliminare di misure di intervento precoce non sono condizioni necessarie affinché le autorità di risoluzione preparino la risoluzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitino il potere di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5.

7.  Le autorità di risoluzione informano senza indugio le autorità competenti in merito alle azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.

8.  Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborino strettamente:

   a) quando vagliano l'ipotesi di adottare le misure di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nonché le misure di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
   b) quando vagliano l'ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 4 e 5;
   c) durante l'attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.";

"

(16)  all'articolo 31, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:"

"c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;

   d) tutelare i depositi protetti e, per quanto possibile, anche la parte non protetta dei depositi ammissibili delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese, e tutelare gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;";

"

(17)  l'articolo 32 è così modificato:

a)  i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione per un ente se tali autorità stabiliscono, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del paragrafo 2 o di propria iniziativa secondo la procedura di cui al paragrafo 2, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto;
   b) ▌ non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto, o il possibile dissesto, dell'ente in tempi ragionevoli;
   c) l'azione di risoluzione è nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

2.  Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente effettui una valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell'autorità di risoluzione.

Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all'autorità competente, anche l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, possa effettuare la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per svolgere tale valutazione, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. In tal caso gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente fornisca senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo che l'autorità di risoluzione l'abbia informata della sua intenzione di svolgere tale valutazione.

La valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata dall'autorità di risoluzione in stretta cooperazione con l'autorità competente, dopo aver consultato, senza ritardo, un'autorità designata dell'SGD e, laddove opportuno, un IPS di cui l'ente è membro. La consultazione con l'IPS include una considerazione della disponibilità di misure da parte dell'IPS che potrebbero prevenire il dissesto dell'ente entro un lasso di tempo ragionevole. L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione. L'autorità competente può inoltre comunicare all'autorità di risoluzione di ritenere soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).";

"

b)  il paragrafo 4 è così modificato:

i)  al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"

"d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater;"

"

ii)  i commi dal secondo al quinto sono soppressi;

c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.

Si presume che l'azione di risoluzione non sia nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se l'autorità di risoluzione ha deciso di applicare obblighi semplificati a un ente ai sensi dell'articolo 4. La presunzione è relativa e non si applica se l'autorità di risoluzione valuta che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio se l'ente fosse liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, valuti e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che ▌saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";

5 bis.  L'ABE contribuisce a monitorare e promuovere l'applicazione efficace e coerente della valutazione dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 5.

Entro [due anni dalla data di applicazione della presente direttiva modificativa], l'ABE presenta una relazione sull'ambito di applicazione e sull'applicazione del paragrafo 5 in tutta l'Unione. Tale relazione è condivisa con la Commissione al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 5 e il loro impatto sulla parità di condizioni.

Sulla base dell'esito della relazione, l'ABE può elaborare norme tecniche di regolamentazione al fine di convergere le pratiche e creare condizioni di parità tra gli Stati membri entro [due anni dalla data di applicazione della presente direttiva modificativa].";

"

(18)  gli articoli 32 bis e 32 ter sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 32 bis

Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione adottino un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione solo nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 32 ter

Procedure nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di risoluzione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità di risoluzione stabilisce che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente abbia il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.

2.  Gli Stati membri provvedono a che l'uscita dal mercato o la cessazione delle attività bancarie di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che è liquidato o che è liquidata in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile avvenga in tempi ragionevoli.

3.  Gli Stati membri assicurano che, ove un'autorità di risoluzione stabilisca che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'accertamento del fatto che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sia una condizione per la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

4.  Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente possa avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.";

"

(19)  è inserito l'articolo 32 quater seguente:"

"Articolo 32 quater

Sostegno finanziario pubblico straordinario

1.  Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

   a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di natura eccezionale o sistemica di uno Stato membro e di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
   i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
   ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
   iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, purché nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né delle circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3;
   b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione efficace in termini di costi di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;
   c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione efficace in termini di costi di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente creditizio a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;
   d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

2.  Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:

   a) le misure sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall'autorità competente;
   b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita di uscita dalla misura di sostegno, approvata dall'autorità competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste; tali informazioni sono divulgate solo un anno dopo la conclusione della strategia di uscita dalla misura di sostegno, dell'attuazione del piano di ripristino o della valutazione di cui al settimo comma del presente paragrafo;
   c) le misure sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione o preservare la stabilità finanziaria;
   d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare nel corso dei 12 mesi successivi.

Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, sulla base delle aspettative attuali, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Qualora tali esercizi non possano essere effettuati in tempo utile, l'autorità competente può basare la propria valutazione sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. L'autorità competente si adopera al meglio per garantire che la quantificazione sia basata sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità.

Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dall'autorità competente per garantire la solvibilità dell'ente o dell'entità facendo fronte alla relativa carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente chiede all'ente o all'entità di presentare un piano di ripristino puntuale. Il piano di ripristino descrive le misure da adottare per mantenere o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità e la sua capacità di rimborsare l'importo fornito, nonché il relativo calendario.

Se l'autorità competente non riconosce che il piano di ripristino puntuale è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32.

3.  Entro [OP inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di test, verifiche o esercizi di cui al paragrafo 2, quarto comma, che possono dare origine alle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).";

"

(20)  all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1.

A tal fine si ritiene che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:

   a) l'entità soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), c) o d);
   b) l'entità viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE.";

"

(21)  l'articolo 33 bis è così modificato:

a)  al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione informino senza indugio l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.";

"

b)  al paragrafo 9 è aggiunto il secondo comma seguente:"

"In deroga al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, ove tali poteri siano esercitati rispetto ai depositi ammissibili e tali depositi non siano considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE, i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.";

"

(22)  l'articolo 35 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale che sostituisca o affianchi l'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell'amministratore speciale. Esse assicurano che l'amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

L'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE non si applica alla nomina degli amministratori speciali.";

"

b)  al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.";

"

c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Gli Stati membri impongono all'amministratore speciale di trasmettere all'autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all'inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.";

"

(23)  l'articolo 36 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).";

"

b)  è inserito il paragrafo 7 bis seguente :"

"7 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera c), con una stima del valore delle attività e delle passività fuori bilancio, comprese le attività e passività potenziali.";

"

(24)  all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo 11 seguente:"

"11. L'ABE monitora le azioni e i preparativi delle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione attuale delle prassi esistenti e su eventuali divergenze tra i vari Stati membri entro … [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.

La relazione di cui al primo comma contiene almeno quanto segue:

   a) i dispositivi in essere per l'attuazione dello strumento del bail-in e il livello di interazione con le infrastrutture dei mercati finanziari e le autorità dei paesi terzi, se del caso;
   b) i dispositivi in essere per rendere operativo l'uso di altri strumenti di risoluzione;
   c) il livello di trasparenza nei confronti dei portatori di interessi pertinenti in relazione ai dispositivi di cui alle lettere a) e b).";

"

(25)  l'articolo 40 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"Per attivare lo strumento dell'ente-ponte e tenuto conto dell'esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell'ente-ponte o per perseguire uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte tutto quanto segue:";

"

b)  al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell'autorità di risoluzione di controllare l'ente-ponte. Se l'applicazione dello strumento del bail-in consente di fornire il capitale dell'ente-ponte interamente attraverso la conversione delle passività sottoponibili al bail-in in azioni o altri tipi di strumenti di capitale, è possibile derogare all'applicazione del requisito secondo cui l'ente-ponte deve essere interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche.";

"

(26)  all'articolo 42, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente-ponte o dello stesso veicolo di gestione delle attività; oppure";

"

(27)  l'articolo 44 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività, comprese quelle che danno origine a un accantonamento contabile, di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall'ambito di applicazione di tale strumento a norma del presente articolo, paragrafo 2 o 3.";

"

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare i conferimenti di cui al paragrafo 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, se del caso;
   b) il conferimento del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolato in conformità della valutazione di cui all'articolo 36.";

"

(28)  ▌l'articolo 44 bis è così modificato:

a)  sono inseriti i paragrafi seguenti:"

"6 bis. Gli Stati membri assicurano che un ente creditizio emittente di strumenti ammissibili che si configurano come capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di classe 2 o passività ammissibili possa vendere tali strumenti a un depositante esistente presso tale ente creditizio che può essere considerato un cliente al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo e se al momento dell'acquisto sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

   a) il depositante che può essere considerato un cliente al dettaglio non investe in strumenti di cui al presente paragrafo un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;
   b) l'importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di cui al presente paragrafo è pari ad almeno 30 000 EUR.

L'ente creditizio assicura che le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo siano soddisfatte al momento dell'acquisto, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio conformemente al paragrafo 3.

6 ter.  Gli strumenti ammissibili di cui al paragrafo 6 bis venduti dall'ente creditizio emittente ai suoi depositanti che possono essere considerati investitori al dettaglio senza che siano soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo non sono conteggiati ai fini dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies fintantoché tali strumenti sono detenuti dal depositante al quale sono stati venduti.

6 quater.  Le autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione conformemente agli articoli 15 e 16, monitorano annualmente sulla base di un gruppo e di un ente specifici la misura in cui gli strumenti ammissibili per il MREL sono detenuti da investitori al dettaglio e riferiscono i risultati all'ABE almeno una volta all'anno. ";

"

b)  sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"7 bis. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i paragrafi 6 bis e 6 ter del presente articolo agli strumenti di cui al paragrafo 6 bis emessi prima del [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

8.  Entro [OP inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione confronta le misure adottate dagli Stati membri per ottemperare al presente articolo, ne esamina l'efficacia nel tutelare gli investitori al dettaglio e ne valuta l'impatto sulle operazioni transfrontaliere.

Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.";

"

(29)  all'articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dall'autorità di risoluzione e come stabilito da quest'ultima in conformità del presente articolo e degli articoli da 45 bis a 45 decies.";

"

(30)  l'articolo 45 ter è così modificato:

a)  ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

b)  il paragrafo 8 è così modificato:

i)  al primo comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

ii)  al secondo comma, lettera c), il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetto G-SII";

iii)  al quarto comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

c)  è aggiunto il paragrafo 10 seguente:"

"10. Le autorità di risoluzione possono consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo a norma del primo comma di detto paragrafo;
   b) le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.";

"

(31)  l'articolo 45 quater è così modificato:

a)  al paragrafo 3, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per:

   a) le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE;
   b) le entità che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, se l'entità non è soggetta a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE secondo gli stessi criteri che regolano l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 45 septies della presente direttiva.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

c)  al paragrafo 7, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

(32)  è inserito l'articolo 45 quater bis:"

"Articolo 45 quater bis

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le strategie di cessione

1.  Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda, in modo indipendente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte▌, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

   a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione o, se del caso, le dimensioni della parte dell'entità soggetta a risoluzione che è sottoposta allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o allo strumento dell'ente-ponte;
   b) le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:
   i) le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;
   ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo2;
   iii) le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80;
   iii bis) i requisiti di fondi propri previsti per qualsiasi ente-ponte che potrebbe essere necessario per attuare la strategia di uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, al fine di garantire la conformità dell'ente-ponte al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi;
   iii ter) la richiesta prevista da parte del ricevente di neutralità dell'operazione in termini di capitale rispetto ai requisiti applicabili all'entità acquirente;
   c) il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:
   i) di eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ▌connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;
   ii) delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;
   ii bis) di un ambiente di mercato potenzialmente sfavorevole al momento della risoluzione;
   d) se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;
   e) se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.

3.  Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, o un importo inferiore al 13,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, e inferiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolata conformemente agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.";

"

(33)  all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:";

"

(34)  all'articolo 45 septies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.";

"

(35)  l'articolo 45 terdecies è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies, compreso l'articolo 45 quater bis, e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;";

"

b)  al paragrafo 3, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:"

"L'obbligo di cui al paragrafo 2 cessa di applicarsi dopo la presentazione della seconda relazione.";

"

(35 bis)  all'articolo 45 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente:"

"1 bis. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7, se gli enti o le entità sono soggetti a tali requisiti come conseguenza dell'entrata in vigore della [presente direttiva di modifica]. Il termine che sono tenuti a rispettare gli enti e le entità per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7, è [quattro anni dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica].

L'autorità di risoluzione stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui gli enti o le entità di cui al prima comma del presente paragrafo si conformano entro [due anni dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica]. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili verso il raggiungimento del requisito.

L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il [quattro anni dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica], se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, tenendo in considerazione:

   a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
   b) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7; e
   c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.";

"

(36)  all'articolo 45 quaterdecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, e all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.";

"

(37)  all'articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in:

   a) per ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto dei conferimenti di capitale da parte del meccanismo di finanziamento della risoluzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;
   b) per mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività potenziali, e permettere all'ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.";

"

(38)  all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), il punto i), è sostituito dal seguente:"

"i) strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili in conformità dell'articolo 59, emessi dall'ente in virtù del potere di cui all'articolo 59, paragrafo 2; oppure";

"

(39)  l'articolo 52 è così modificato:

a)  al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:"

"In circostanze eccezionali l'autorità di risoluzione può prorogare di un ulteriore mese il termine di un mese per la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale.";

"

b)  al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:"

"L'autorità di risoluzione può richiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di includere ulteriori elementi nel piano di riorganizzazione aziendale.";

"

(40)  all'articolo 53, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Se un'autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, compresa una passività che dà origine a un accantonamento contabile, mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità ad esso subentrante nell'ambito di una futura liquidazione.";

"

(41)  l'articolo 55 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) o b);";

"

b)  al paragrafo 2, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:"

"Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente alle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, essa valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.

Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.";

"

c)  è inserito il paragrafo seguente:"

"2 bis. Gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), segnalano all'autorità di risoluzione su base annuale quanto segue:

   a) gli importi totali in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;
   b) per gli elementi di cui alla lettera a):
   i) la loro composizione, compreso il profilo di durata;
   ii) il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza;
   iii) se la passività è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
   iv) se includono, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1;
   v) laddove sia stato accertato che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola del riconoscimento contrattuale del bail-in conformemente al paragrafo 2, la categoria della passività a norma del paragrafo 7.

Laddove gli enti e le entità siano parte di un gruppo soggetto a risoluzione, la relazione è effettuata dall'entità soggetta a risoluzione in merito al gruppo soggetto a risoluzione, nella misura richiesta dal paragrafo 1, secondo e terzo comma.";

"

d)  è aggiunto il comma seguente:"

"8 bis. "L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e i formati e modelli uniformi per la segnalazione alle autorità di risoluzione di cui al paragrafo 2 bis.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(42)  l'articolo 59 è così modificato:

a)  al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"

"e) l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario salvo qualora tale sostegno sia concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater.";

"

b)  al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) tenuto conto della tempistica, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.";

"

(43)  l'articolo 63 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  la lettera m) è sostituita dalla seguente:"

"m) potere di imporre all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 12 della direttiva 2014/65/UE;";

"

ii)  è aggiunta la lettera n) seguente:"

"n) potere di trasmettere richieste a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 per conto dell'ente soggetto a risoluzione.";

"

b)  al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 85, paragrafo 1, l'obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione e le autorità competenti ai fini degli articoli da 22 a 27 della direttiva 2013/36/UE;";

"

(44)  l'articolo 71 bis, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:"

"3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

   a) il contratto introduce un nuovo obbligo, o modifica sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;
   b) il contratto prevede l'esercizio di uno o più diritti di recesso o diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora il contratto finanziario fosse disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro.";

"

(45)  all'articolo 74, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d) seguente:"

"d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.";

"

(45 bis)  all'articolo 84 è inserito il paragrafo seguente:"

"6 bis. Il presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia previsto dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Laddove tali informazioni provengano da un altro Stato membro, sono comunicate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità che le ha comunicate.";

"

(46)  all'articolo 88, è inserito il paragrafo 6 bis seguente:"

"6 bis. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, e di scambiare informazioni pertinenti, l'autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri costituisce e presiede un collegio di risoluzione.

L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma decide quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio di risoluzione, tenendo conto dell'importanza dell'attività da pianificare o coordinare per tali autorità, segnatamente dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e dei compiti di cui al primo comma.

L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all'organizzazione di tali riunioni, alle questioni principali in discussione e alle attività da prendere in considerazione. L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle azioni adottate nel corso di dette riunioni o alle misure intraprese.";

"

(46 bis)  all'articolo 90 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"4 bis. L'articolo 84 non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia previsto dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Laddove tali informazioni provengano da un altro Stato membro, sono comunicate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità che le ha comunicate.";

"

(47)  l'articolo 91 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. L'autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32 o 33, comunica senza indugio all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all'autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:

   a) la decisione secondo cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all'articolo 33, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 4;
   b) l'esito della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c);
   c) le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l'autorità di risoluzione considera appropriate per tale ente o entità.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere incluse nelle notifiche trasmesse a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, ai destinatari menzionati al primo comma del presente paragrafo.";

"

b)  al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";

"

(48)  all'articolo 92, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";

"

(49)  all'articolo 97, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Le autorità di risoluzione concludono, se del caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE.

Le autorità competenti concludono, se del caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE e assicurano che le informazioni comunicate alle autorità dei paesi terzi siano soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 84.";

"

(50)  all'articolo 98, il paragrafo 1 è così modificato:

a)  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:";

"

b)  sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:"

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti scambino informazioni riservate con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

   a) in relazione alle informazioni relative al risanamento e alla risoluzione, le condizioni precisate al primo comma;
   b) in relazione ad altre informazioni a disposizione delle autorità competenti, le condizioni di cui all'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE.

Ai fini del secondo comma, le informazioni relative al risanamento e alla risoluzione comprendono tutte le informazioni direttamente connesse ai compiti delle autorità competenti a norma della presente direttiva, in particolare la pianificazione del risanamento e i piani di risanamento, le misure di intervento precoce e gli scambi con le autorità di risoluzione riguardo alla pianificazione della risoluzione, ai piani di risoluzione e all'azione di risoluzione.";

"

(51)  all'articolo 101, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Ove l'autorità di risoluzione stabilisca che il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del presente articolo, paragrafo 1, potrebbe determinare il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione, si applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui all'articolo 44.";

"

(52)  all'articolo 102, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per un massimo di tre anni nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di quattro anni.";

"

(53)  l'articolo 103 è così modificato:

a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";

"

b)  è inserito il paragrafo 3 bis seguente:"

"3 bis. L'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101.

Qualora un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 e non sia più soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.";

"

(54)  all'articolo 104, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'ammontare dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo precisato all'articolo 102.";

"

(55)  l'articolo 108 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

   a) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:
   i) i depositi esclusi dalla copertura a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/49/UE;
   ii) la parte dei depositi ammissibili delle persone giuridiche diverse da microimprese e piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
   iii) la parte dei depositi ammissibili dei governi centrali e regionali che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
   iv) la parte dei depositi di persone giuridiche diverse da microimprese e piccole o medie imprese che sarebbero depositi ammissibili se non fossero effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione, che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
   b) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):
   i) i depositi protetti;
   ii) i sistemi di garanzia dei depositi per i loro crediti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE;
   iii) i depositi ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a), punti ii) e iii); e
   iv) i depositi che sarebbero depositi ammissibili se non fossero effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione, diversi da quelli di cui alla lettera a), punto iv).";

"

b)  sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:"

"8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese e perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.

9.  Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.";

"

(56)  l'articolo 109 è così modificato:

a)  i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi ▌, il sistema di garanzia dei depositi a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:

   a) se si applica lo strumento del bail-in, singolarmente o in combinazione con lo strumento di separazione delle attività, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in;
   b) se si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione:
   i) l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e
   ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e l'autorità di risoluzione valuti che le circostanze di cui all'articolo 44, paragrafo 3, si applicano a tali depositi o passività, il sistema di garanzia dei depositi versa un contributo pari:

   a) all'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi, compresi i depositi non protetti, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e
   b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.

Gli Stati membri garantiscono che, dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al secondo comma, l'ente soggetto a risoluzione si astenga dall'acquisire quote in altre imprese e dall'effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, o da altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi.

In tutti i casi il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera il costo del rimborso dei depositanti quale calcolato dal sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11 sexies, della direttiva 2014/49/UE.

Qualora una valutazione a norma dell'articolo 74 stabilisca che il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite che esso avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 75.

2.  Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione determini l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36 della presente direttiva.

L'autorità di risoluzione comunica la propria decisione di cui al primo comma al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.";

"

b)  sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:"

"2 bis. Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni e gli altri strumenti di capitale di cui al primo comma in modo aperto e trasparente e che la vendita non avvenga fornendo una rappresentazione errata o discriminando acquirenti potenziali. Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali.

2 ter.  Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).

Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.

In deroga alla limitazione dei contributi del sistema di garanzia dei depositi di cui al secondo comma del presente paragrafo, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 7, è richiesto un contributo aggiuntivo del sistema di garanzia dei depositi. Tale contributo aggiuntivo è pari all'importo versato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione al di sopra del limite del 5 % di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera b), moltiplicato per la quota di depositi protetti come parte delle passività totali nell'ambito della cessione.

Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

   a) l'ente è stato identificato come un'entità soggetta a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione;
   b) l'ente ha violato il suo obiettivo intermedio o finale relativo al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), a seconda dei casi, per quattro trimestri nei quattro anni che terminano 6 mesi prima della data in cui è stato stabilito il dissesto o il rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Il periodo di quattro anni non tiene conto dei due trimestri consecutivi immediatamente precedenti la data in cui è stato stabilito il dissesto o il rischio di dissesto.";

"

c)  il paragrafo 3 è soppresso;

d)  al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(57)  all'articolo 111, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:"

"e) inosservanza del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies.";

"

(58)  l'articolo 128 è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Cooperazione e scambio di informazioni tra istituzioni e autorità";

"

b)  è aggiunto il comma seguente:"

"Le autorità di risoluzione, le autorità competenti, l'ABE, il Comitato di risoluzione unico, la BCE e altri membri del Sistema europeo di banche centrali forniscono alla Commissione, su sua richiesta e entro il termine specificato, le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti legati all'elaborazione delle politiche, comprese l'esecuzione di valutazioni d'impatto, la preparazione di proposte legislative e la partecipazione all'iter legislativo. Per quanto riguarda le informazioni ricevute, la Commissione e il personale della Commissione sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.";

______________________________

* Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

"

(59)  è inserito l'articolo 128 bis seguente:"

"Articolo 128 bis

Simulazioni di gestione delle crisi

1.  L'ABE coordina esercizi periodici a livello dell'Unione per verificare l'applicazione della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE in situazioni transfrontaliere per quanto riguarda tutti i seguenti aspetti:

   a) cooperazione delle autorità competenti durante la pianificazione del risanamento;
   b) cooperazione tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti prima del dissesto e nella fase di risoluzione degli enti finanziari, anche durante l'attuazione dei programmi di risoluzione adottati a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.

2.  L'ABE presenta una relazione che illustra le risultanze e le conclusioni principali di tali esercizi. La relazione è resa pubblica.".

"

Articolo 2

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il ... [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.
(2) GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161.
(3)* Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(4) GU C [...] del [...], pag. [...].
(5) GU C [...] del [...], pag. [...].
(6) Consiglio per la stabilità finanziaria, "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions", 15 ottobre 2014.
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(8) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(9) Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(12) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(13) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(14) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(17) COM(2018) 133 final.
(18) COM(2020) 822 final.
(19) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).
(22) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(23) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).


Ambito di applicazione della protezione dei depositi, uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, cooperazione transfrontaliera e trasparenza (DGSD2)
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023)0228 – C9-0133/2023 – 2023/0115(COD))
P9_TA(2024)0328A9-0154/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0228),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0133/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0154/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza(2)

P9_TC1-COD(2023)0115


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Banca centrale europea(5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Conformemente all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), la Commissione ha riesaminato l'attuazione e l'ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che l'obiettivo di tutela dei depositanti nell'Unione attraverso l'istituzione di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) è stato per lo più raggiunto. Tuttavia la Commissione ha anche concluso che è necessario colmare le restanti lacune nella tutela dei depositanti e migliorare il funzionamento degli SGD, armonizzando nel contempo le norme per gli interventi degli SGD diversi dalle procedure di rimborso.

(1 bis)  Attualmente l'Unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il riesame in corso del quadro dell'Unione per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi è inteso a spianare la strada al tanto atteso completamento dell'Unione bancaria, compresa l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'Unione bancaria è parte integrante dell'Unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuando in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche ed emittenti sovrani.

(1 ter)  Per garantire una transizione agevole verso il completamento dell'unione bancaria, occorre armonizzare le funzioni che possono svolgere gli SGD. È pertanto opportuno limitare la serie di discrezionalità ai sensi del diritto nazionale incluse nella direttiva 2014/49/UE e tutti gli SGD dovrebbero essere in grado di finanziare misure di risolu­zione, misure preventive e altre misure alternative al rimborso dei depositanti.

(1 quater)  Il quadro dell'Unione per la gestione delle crisi dovrebbe garantire in ogni momento che le perdite non siano nazionalizzate e che le risorse dei contribuenti non siano utilizzate per aiutare o salvare enti creditizi in difficoltà.

(2)  Il mancato adempimento degli obblighi di versare contributi agli SGD o di fornire informazioni ai depositanti e agli SGD potrebbe compromettere l'obiettivo della tutela dei depositanti. Gli SGD o, se del caso, le autorità designate possono applicare sanzioni pecuniarie in caso di pagamento tardivo dei contributi. È importante migliorare il coordinamento tra gli SGD, le autorità designate e le autorità competenti per attuare interventi esecutivi nei confronti di un ente creditizio che non adempie agli obblighi a esso incombenti. Sebbene l'applicazione delle misure di vigilanza ed esecutive da parte delle autorità competenti nei confronti degli enti creditizi sia disciplinata dalle leggi nazionali e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7), è necessario garantire che le autorità designate informino tempestivamente le autorità competenti in merito a qualsiasi violazione degli obblighi degli enti creditizi ai sensi delle norme sulla protezione dei depositi.

(3)  Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe elaborare progetti di norme di regolamentazione ed emanare orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.

(4)  A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/49/UE, i depositi di taluni enti finanziari, comprese le imprese di investimento, sono esclusi dalla copertura dell'SGD. Tuttavia i fondi che tali enti finanziari ricevono dai loro clienti e che depositano presso un ente creditizio per conto dei loro clienti, nell'esercizio dei servizi che offrono, dovrebbero essere protetti a determinate condizioni.

(5)  Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.

(6)  I depositi derivanti da determinati eventi, tra cui le operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private o il pagamento di determinate prestazioni assicurative, possono portare temporaneamente a ingenti depositi. Per tale motivo l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE impone attualmente agli Stati membri di garantire che i depositi derivanti da tali eventi siano protetti oltre 100 000 EUR per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi a decorrere dall'accredito dell'importo o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. Per armonizzare la tutela dei depositanti nell'Unione e ridurre la complessità amministrativa e l'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione di tali depositi, è necessario allineare la protezione a un importo minimo di almeno 500 000 EUR e a un massimo di 2 500 000 EUR, oltre al livello di copertura di 100 000 EUR, per una durata armonizzata di sei mesi. Una volta recepiti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame degli importi protetti, al fine di determinare se l'importo massimo debba essere ridotto, considerando se gli importi protetti sono proporzionati e garantiscono parità di condizioni nell'intera Unione.

(7)  Durante un'operazione su beni immobili, i fondi possono transitare su conti diversi prima dell'effettivo regolamento dell'operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l'acquisto entro un periodo predefinito a breve termine di una proprietà residenziale privata.

(8)  Per garantire l'erogazione tempestiva dell'importo che un SGD deve rimborsare e per semplificare le norme amministrative e di calcolo, è opportuno eliminare la discrezionalità nel tenere conto delle passività dovute nel calcolo dell'importo rimborsabile.

(9)  È necessario ottimizzare le capacità operative degli SGD e ridurne gli oneri amministrativi. Per tale motivo è opportuno stabilire che, per quanto riguarda l'individuazione dei depositanti che hanno diritto ai depositi sui conti beneficiari o la valutazione dell'ammissibilità dei depositanti alle salvaguardie relative ai saldi temporaneamente elevati, spetta ai depositanti e ai titolari dei conti dimostrare, con i propri mezzi, i loro diritti.

(10)  Alcuni depositi possono essere soggetti a un periodo di rimborso più lungo in quanto richiedono che gli SGD verifichino la domanda di rimborso. Al fine di armonizzare le norme in tutta l'Unione, il termine per il rimborso dovrebbe essere limitato a 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione pertinente.

(11)  I costi amministrativi relativi al rimborso di piccoli importi sui conti dormienti possono essere superiori ai benefici per il depositante. È pertanto necessario specificare che gli SGD non dovrebbero essere obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositi detenuti in tali conti al di sotto di determinate soglie che dovrebbero essere fissate a livello nazionale. Il diritto dei depositanti di pretendere tale importo dovrebbe tuttavia essere preservato. Inoltre, se lo stesso depositante dispone anche di altri conti attivi, gli SGD dovrebbero includere tale importo nel calcolo dell'importo da rimborsare.

(12)  Gli SGD dispongono di metodi diversi per rimborsare i depositanti, che vanno dai pagamenti in contanti ai trasferimenti elettronici. Tuttavia, al fine di garantire la tracciabilità del processo di rimborso da parte degli SGD e di rimanere in linea con gli obiettivi del quadro dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i rimborsi ai depositanti mediante bonifici dovrebbero essere il metodo di rimborso di default quando il rimborso supera l'importo di 10 000 EUR.

(13)  Gli enti finanziari sono esclusi dalla protezione dei depositi. Tuttavia anche alcuni enti finanziari, compresi gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le imprese di investimento, depositano i fondi ricevuti dai loro clienti su conti bancari, spesso su base temporanea, per adempiere agli obblighi di salvaguardia in linea con la normativa settoriale, tra cui la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(10). Considerando il ruolo crescente di tali enti finanziari, gli SGD dovrebbero tutelare tali depositi a condizione che tali clienti siano identificati o identificabili.

(14)  I clienti degli enti finanziari non sempre sanno quale ente creditizio l'ente finanziario abbia scelto per depositare i propri fondi. Gli SGD non dovrebbero pertanto aggregare tali depositi con un deposito che gli stessi clienti potrebbero detenere nello stesso ente creditizio in cui l'ente finanziario ha collocato i propri depositi. È possibile che gli enti creditizi non conoscano i clienti aventi diritto alla somma detenuta nei conti cliente o non siano in grado di verificare e registrare i dati individuali di tali clienti. ▌

(15)  Nel rimborsare i depositanti, gli SGD possono trovarsi di fronte a situazioni che destano preoccupazioni in materia di riciclaggio. L'SGD dovrebbe pertanto sospendere il rimborso a un depositante quando riceve la comunicazione che un'unità di informazione finanziaria ha sospeso un conto bancario o di pagamento conformemente alle norme antiriciclaggio applicabili.

(16)  L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello ▌ dei depositi coperti. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

(17)  Per garantire la convergenza delle pratiche degli SGD e la certezza del diritto affinché i depositanti possano reclamare i loro depositi e per evitare ostacoli operativi per gli SGD, è importante fissare un periodo sufficientemente lungo entro il quale i depositanti possono chiedere il rimborso dei loro depositi, nei casi in cui l'SGD non abbia rimborsato i depositanti entro i termini di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE in caso di rimborso.

(18)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Al fine di valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD. In considerazione dell'amplia­mento dell'ambito di applicazione per l'utilizzo dell'SGD, l'adeguatezza del livello-obiettivo dello 0,8 % dovrebbe essere oggetto di attento monitoraggio e valutazione.

(19)  Per garantire la resilienza degli SGD, i loro fondi dovrebbero provenire da contributi stabili e irrevocabili. Alcune fonti di finanziamento degli SGD, compresi i prestiti e i recuperi previsti, sono troppo aleatorie per essere contabilizzate come contributi per raggiungere il livello-obiettivo dell'SGD. Al fine di armonizzare le condizioni degli SGD per il conseguimento del loro livello-obiettivo e di garantire che i mezzi finanziari disponibili degli SGD siano finanziati con contributi del settore, i fondi ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo dovrebbero essere distinti da quelli considerati fonti complementari di finanziamento. I deflussi di fondi degli SGD, compresi i rimborsi prevedibili dei prestiti, possono essere pianificati e presi in considerazione nei contributi regolari dei membri degli SGD e non dovrebbero pertanto comportare una diminuzione dei mezzi finanziari disponibili al di sotto del livello-obiettivo. È pertanto necessario specificare che, una volta raggiunto il livello-obiettivo per la prima volta, solo una carenza di mezzi finanziari disponibili dell'SGD causata da un intervento dell'SGD (rimborso o misure preventive, di risoluzione o alternative) dovrebbe far scattare un periodo di ricostituzione di quattro anni. Se, in seguito a tale intervento dell'SGD, le risorse finanziarie disponibili sono state ridotte di meno di un terzo, il periodo di rico­stituzione dovrebbe essere di due anni. Per garantire un'applicazione coerente, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino la metodologia per il calcolo del livello-obiettivo da parte degli SGD.

(20)  I mezzi finanziari disponibili di un SGD dovrebbero essere immediatamente utilizzabili per far fronte a eventi improvvisi di rimborso o altri interventi. In considerazione delle varie pratiche esistenti in tutta l'Unione, è opportuno stabilire requisiti per la strategia di investimento dei fondi degli SGD al fine di attenuare qualsiasi impatto negativo sulla capacità di un SGD di adempiere al proprio mandato. Qualora un SGD non sia competente a definire la strategia di investimento, l'autorità, l'organismo o l'entità dello Stato membro responsabile della definizione della strategia di investimento dovrebbe, nel definire quest'ultima, rispettare anche i principi della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio e liquide. Per preservare la piena indipendenza operativa e la flessibilità dell'SGD in termini di accesso ai suoi fondi, laddove i fondi dell'SGD siano depositati presso il tesoro, tali fondi dovrebbero essere accantonati e depositati su un conto separato.

(21)  L'opzione di raccogliere i mezzi finanziari disponibili di un SGD mediante contributi obbligatori pagati da enti membri a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico non è mai stata utilizzata e dovrebbe pertanto essere soppressa.

(22)  È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici non dovrebbero essere ammessi.

(23)  Per garantire investimenti adeguatamente diversificati dei fondi degli SGD e pratiche convergenti, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per fornire agli SGD indicazioni al riguardo.

(24)  Sebbene gli SGD abbiano principalmente il ruolo di rimborsare i depositanti coperti, gli interventi al di fuori del rimborso possono rivelarsi più efficaci sotto il profilo dei costi per gli SGD e garantire un accesso ininterrotto ai depositi agevolando le strategie di cessione. Gli SGD possono essere tenuti a contribuire alla risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, in alcuni Stati membri, gli SGD possono finanziare misure preventive per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine degli enti creditizi o misure alternative in caso di insolvenza. Sebbene tali misure preventive e alternative possano migliorare significativamente la protezione dei depositi, è necessario sottoporle a salvaguardie adeguate, anche sotto forma di una verifica armonizzata del minor onere, per garantire condizioni di parità e la loro efficacia ed efficienza in termini di costi. Tali salvaguardie dovrebbero applicarsi solo agli interventi finanziati con i mezzi finanziari disponibili dell'SGD disciplinati dalla presente direttiva.

(24 bis)  È essenziale che il coinvolgimento dell'SGD in qualsiasi scenario avvenga prestando attenzione all'efficacia dei costi e alla trasparenza. Tale approccio è indispensabile per evitare di falsare le condizioni di parità e garantire che non siano conferiti vantag­gi indebiti a determinati partecipanti al mercato. La trasparenza e l'efficienza dei costi sono principi fondamentali alla base dell'integrità e dell'equo funzionamento degli SGD.

(25)  Le misure volte a prevenire il dissesto di un ente creditizio attraverso interventi sufficientemente precoci possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi per mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Tali misure possono assumere varie forme: misure di sostegno al capitale attraverso strumenti di fondi propri (compresi gli strumenti del capitale primario di classe 1) o altri strumenti di capitale, garanzie o prestiti. Gli SGD hanno fatto ricorso a tali misure in modo eterogeneo. Per garantire la continuità degli strumenti di gestione delle crisi e il ricorso a misure preventive in modo coerente con il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato, è necessario specificare i tempi e le condizioni per la loro applicazione. Le misure preventive non sono adeguate per l'assorbimento delle perdite subite quando l'ente creditizio è già in dissesto o a rischio di dissesto e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria della banca. Le autorità designate dovrebbero pertanto verificare se le condizioni per tale intervento dell'SGD sono state soddisfatte. Infine tali condizioni per l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli SGD non dovrebbero pregiudicare la valutazione da parte dell'autorità competente del soddisfacimento, da parte di un sistema di tutela istituzionale, dei criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

(26)  Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a presentare all'autorità competente una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. ▌ Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Inoltre, la nota dovrebbe specificare la carenza di capitale iniziale dell'ente creditizio, le misure di reperimento di capitale attuate e le garanzie poste in essere per evitare il deflusso di fondi. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dalla distribuzione di dividendi o dal pagamento della remunerazione variabile o dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Entro un termine ragionevole, è opportuno che l'ente creditizio for­nisca all'autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale per garantire la sostenibilità economica a lungo termine. Le misure preventive concesse a un ente creditizio dovrebbero essere sospese se l'autorità competente non è convinta della credibilità e della fattibilità del piano di riorganizzazione aziendale per garantire la sostenibilità economica a lungo termine. Se l'ente creditizio è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'IPS dovrebbe approvare il piano di riorganizzazione aziendale, previa consultazione dell'autorità competente. Se non è soddisfatta del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità competente dovrebbe attuare idonee misure per garantire la sostenibilità economica a lungo termine. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono nella posizione migliore per valutare la pertinenza e la credibilità delle misure previste nel piano di riorganizzazione aziendale. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di riorganizzazione aziendale.

(26 bis)  Per attenuare l'azzardo morale, se del caso, l'ente creditizio che riceve sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive, i suoi azionisti, i suoi creditori o il gruppo di imprese cui appartiene dovrebbero contribuire alla ristrutturazione con risorse proprie e fornire una remunerazione adeguata per la misura preventiva concessa dall'SGD.

(27)  Per garantire che gli enti creditizi che ricevono sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive rispettino i loro impegni, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti creditizi che non hanno mantenuto i loro impegni per rimborsare l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive o conformarsi alla strategia di uscita. Se un'autorità competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio, l'SGD non dovrebbe fornire ulteriore sostegno preventivo all'ente creditizio e le pertinenti autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione per determi­nare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE. Le stesse conseguenze dovrebbero applicarsi ai casi in cui l'ente creditizio non rispetta il piano di ripristino. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di ripristino.

(28)  Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse statali dovrebbe rimanere soggetto, se del caso, alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato.

(29)  Poiché il loro obiettivo principale è proteggere i depositi coperti, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a finanziare interventi diversi dai rimborsi solo se tali interventi sono meno costosi. L'esperienza acquisita con l'applicazione di tale norma ("verifica del minor onere") ha evidenziato diverse carenze, in quanto il quadro attuale non precisa in che modo determinare il costo di tali interventi e il costo del rimborso. Per garantire un'applicazione coerente della verifica del minor onere in tutta l'Unione, è necessario specificare il calcolo di tali costi. Allo stesso tempo è necessario evitare condizioni eccessivamente rigorose che potrebbero di fatto impedire l'uso dei fondi degli SGD per interventi diversi dal rimborso. Nell'effettuare la valutazione del minor onere, gli SGD dovrebbero innanzitutto verificare che il costo per finanziare la misura selezionata sia inferiore al costo del rimborso dei depositi coperti. La metodologia per la valutazione del minor onere dovrebbe tenere conto del valore temporale del denaro.

(30)  La liquidazione può essere un lungo processo la cui efficienza dipende dall'efficienza giudiziaria nazionale, dai regimi di insolvenza, dalle caratteristiche delle singole banche e dalle circostanze del dissesto. Per gli interventi degli SGD nell'ambito di misure alternative, la verifica del minor onere dovrebbe basarsi sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e sulla valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva. Tuttavia la valutazione precisa dei recuperi in sede di liquidazione può essere problematica nel contesto della verifica del minor onere per le misure preventive, che si presume avvenga molto prima di qualsiasi liquidazione prevedibile. Pertanto lo scenario controfattuale per la verifica del minor onere per le misure preventive dovrebbe essere adeguato di conseguenza e, in ogni caso, i recuperi previsti dovrebbero essere limitati a un importo ragionevole basato sui recuperi effettuati in precedenti eventi di rimborso.

(31)  Le autorità designate dovrebbero stimare il costo della misura per l'SGD, anche dopo il rimborso di un prestito, un conferimento di capitale o l'uso di una garanzia, al netto degli utili attesi, delle spese operative e delle perdite potenziali, a fronte di uno scenario controfattuale basato su un'ipotetica perdita finale al termine della procedura di insolvenza, che dovrebbe tenere conto dei recuperi dell'SGD nell'ambito della procedura di liquidazione di una banca. Inoltre, lo scenario controfattuale dovrebbe tenere conto dell'eventuale costo per l'SGD dell'instabilità economica e finanziaria, tra cui la necessità di utilizzare fondi aggiuntivi, nell'ambito del mandato dell'SGD, per tutelare i depositanti e la stabilità finanziaria nonché impedire il contagio. Per fornire un quadro equo e più completo del costo effettivo del rimborso dei depositanti, la stima della perdita subita a causa del rimborso dei depositi coperti dovrebbe includere i costi indirettamente connessi al rimborso dei depositanti. Tali costi dovrebbero includere ▌ il costo che l'SGD potrebbe sostenere a causa del ricorso a finanziamenti alternativi. Per garantire l'applicazione coerente della verifica del minor onere, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia per calcolare il costo dei diversi interventi degli SGD. Per garantire la coerenza della metodologia per la valutazione del minor onere con il mandato statutario o contrattuale dell'SGD ▌, l'ABE dovrebbe elaborare ▌ progetti di norme tecniche di regolamentazione ▌.

(32)  Al fine di migliorare la tutela armonizzata dei depositanti e precisare le rispettive responsabilità in tutta l'Unione, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe assicurare il rimborso ai depositanti situati negli Stati membri in cui gli enti creditizi membri dell'SGD raccolgono depositi e altri fondi rimborsabili offrendo servizi di deposito su base transfrontaliera senza stabilirsi nello Stato membro ospitante. Per agevolare le operazioni di rimborso e la fornitura di informazioni ai depositanti, l'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe poter operare come punto di contatto per i depositanti presso enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi.

(33)  La cooperazione tra gli SGD in tutta l'Unione è fondamentale per garantire il rimborso dei depositanti in modo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi quando gli enti creditizi prestano servizi bancari tramite succursali in altri Stati membri. Alla luce dei progressi tecnologici che promuovono il ricorso ai trasferimenti transfrontalieri e l'identificazione a distanza, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe essere autorizzato a effettuare i rimborsi direttamente ai depositanti presso succursali situate in un altro Stato membro, a condizione che gli oneri e i costi amministrativi siano inferiori a quelli che sarebbero stati sostenuti dall'SGD dello Stato membro ospitante. Tale flessibilità dovrebbe integrare l'attuale meccanismo di cooperazione, che impone all'SGD dello Stato membro ospitante di rimborsare i depositanti nelle succursali per conto dell'SGD dello Stato membro di origine. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti sia nello Stato membro ospitante che in quello di origine, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli SGD in tale cooperazione, tra l'altro proponendo un elenco di condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine potrebbe decidere di rimborsare i depositanti presso succursali situate nello Stato membro ospitante.

(34)  Gli enti creditizi possono cambiare affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che i contributi versati dall'ente creditizio durante i 12 mesi precedenti il trasferimento siano trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base delle potenziali passività a carico degli SGD riceventi a seguito del trasferimento. È auspi­cabile che l'ABE elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione per specifi­care la metodologia per il calcolo dell'importo da trasferire onde garantire un impatto neutro del trasferimento sulla situazione finanziaria sia dell'SGD ricevente che l'SGD di origine in relazione ai rischi che coprono.

(35)  È necessario assicurare ai depositanti in tutta l'Unione una pari tutela che non può essere pienamente garantita da un regime di valutazione dell'equivalenza della tutela dei depositanti nei paesi terzi. Per tale motivo le succursali nell'Unione di un ente creditizio avente la sede principale in un paese terzo dovrebbero aderire a un SGD nello Stato membro in cui svolgono la loro attività di raccolta di depositi. Tale obbligo garantirebbe inoltre la coerenza con le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE che mirano a introdurre quadri prudenziali e di risoluzione più solidi per i gruppi di paesi terzi che forniscono servizi bancari nell'Unione. Per converso, occorre evitare che gli SGD siano esposti ai rischi economici e finanziari dei paesi terzi. I depositi in succursali stabilite in paesi terzi da parte di enti creditizi dell'Unione non dovrebbero pertanto essere protetti.

(36)  La comunicazione standardizzata e regolare delle informazioni accresce la consapevolezza dei depositanti in merito alla protezione dei depositi. Per allineare gli obblighi di informativa agli sviluppi tecnologici, tali obblighi dovrebbero tenere conto dei nuovi canali di comunicazione digitale attraverso i quali gli enti creditizi interagiscono con i depositanti. I depositanti dovrebbero ottenere informazioni chiare e omogenee che spieghino la protezione dei loro depositi, limitando nel contempo gli oneri amministrativi connessi per gli enti creditizi o gli SGD. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare, da un lato, il contenuto e il formato del foglio informativo da trasmettere ai depositanti su base annuale e, dall'altro, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi sono tenuti a comunicare ai depositanti in situazioni specifiche, tra cui fusioni di enti creditizi, accertamento dell'indisponibilità dei depositi o rimborso dei depositi dei fondi dei clienti.

(37)  La fusione di un ente creditizio o la conversione di una filiazione in succursale o viceversa potrebbe incidere sulle caratteristiche fondamentali della tutela dei depositanti. Per evitare ripercussioni negative sui depositanti che si troverebbero ad avere depositi in entrambe le banche coinvolte nella fusione e il cui diritto alla copertura dei depositi sarebbe ridotto a causa dei cambiamenti di affiliazione agli SGD, tutti i depositanti dovrebbero essere informati in merito a tali cambiamenti e dovrebbero avere il diritto di ritirare i loro fondi senza incorrere in una penalità fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti.

(38)  Per preservare la stabilità finanziaria, evitare il contagio e consentire ai depositanti di esercitare il loro diritto di rivendicare depositi, se del caso, le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati dovrebbero informare i depositanti dell'indisponibilità dei depositi.

(39)  Per aumentare la trasparenza per i depositanti e promuovere la solidità finanziaria e la fiducia tra gli SGD nell'adempimento del loro mandato, gli attuali obblighi di comunicazione dovrebbero essere migliorati. Sulla base delle prescrizioni attuali che consentono agli SGD di richiedere agli enti membri tutte le informazioni necessarie per prepararsi al rimborso, gli SGD dovrebbero anche essere in grado di richiedere le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Su richiesta di un SGD, gli enti membri dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni generali su qualsiasi attività transfrontaliera rilevante in altri Stati membri. Analogamente, al fine di fornire all'ABE un insieme adeguato di informazioni sull'evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e sull'uso di tali mezzi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli SGD informino l'ABE su base annuale dell'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili e notifichino all'ABE le circostanze che hanno portato all'uso dei fondi degli SGD per i rimborsi o per altre misure. Infine, per rispecchiare il rafforzamento del ruolo degli SGD nella gestione delle crisi bancarie, che mira a facilitare l'uso dei fondi degli SGD nel quadro della risoluzione, gli SGD dovrebbero avere il diritto di ricevere la sintesi dei piani di risoluzione degli enti creditizi su base annuale per aumentare la loro preparazione generale a mettere a disposizione i fondi.

(40)  Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche, per l'adozione da parte della Commissione.

(41)  La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), per precisare quanto segue: (a) i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti degli enti finanziari per il rimborso dei depositi dei fondi dei clienti, i criteri per il rimborso al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente e le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario; (b) la metodologia per la verifica del minor onere; e c) la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo.

(42)  La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per precisare: (a) il contenuto e il formato del foglio informativo per i depositanti, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi dovrebbero comunicare ai depositanti; (b) le procedure da seguire per la fornitura di informazioni da parte degli enti creditizi ai rispettivi SGD e da parte degli SGD e delle autorità designate all'ABE, nonché i modelli per fornire tali informazioni.

(43)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/49/UE.

(44)  Per consentire alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che non sono membri di un SGD stabilito nell'Unione di aderire a un SGD dell'Unione, è opportuno concedere a tali succursali un periodo di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi a tale obbligo.

(45)  La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle funzioni al centro del loro mandato, che essi svolgono in aggiunta a quelle contemplate dalla presente direttiva, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di consentire ai sistemi di tutela istituzionale di continuare a svolgere tali funzioni. Inoltre, per conferire loro il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove disposizioni, in particolare alle salvaguardie per l'applicazione di misure preventive, ▌è opportuno concedere ai sistemi di tutela istituzionale un periodo transitorio di tre anni. ▌Per garantire condizioni di parità e mantenere un elevato livello di protezione dei depositanti, le funzioni e i compiti svolti in aggiunta a quelli contemplati dalla presente direttiva dovrebbero essere finanziati con mezzi finanziari aggiuntivi, oltre al livello-obiettivo. I sistemi di tutela istituzionale dovrebbero costituire un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse dalle funzioni contemplate dalla presente direttiva, come concordato tra la Banca centrale europea, l'autorità nazionale competente e i pertinenti sistemi di tutela istituzionale.

(46)  Per consentire agli SGD e alle autorità designate di sviluppare la capacità operativa necessaria per applicare le nuove norme sul ricorso a misure preventive, è opportuno prevedere un'applicazione differita di tali nuove norme.

(47)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire la tutela uniforme dei depositanti nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/49/UE

La direttiva 2014/49/UE è modificata come segue:

(1)  l'articolo 1 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi.";

"

(b)  al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"

"d) agli enti creditizi e alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che sono affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c), del presente paragrafo.";

"

(2)  all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)  al punto 3), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"3) "deposito": un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali abitualmente svolte dagli enti creditizi nel corso della loro attività, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:";

"

(b)  al punto 13), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"13) "impegno di pagamento": un obbligo irrevocabile e pienamente garantito di un ente creditizio di pagare a un SGD un importo monetario su richiesta di tale SGD e in cui la garanzia reale:";

"

(c)  sono aggiunti i punti da 19) a 23) seguenti: "19) "autorità di risoluzione":"

(19) un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), della direttiva 2014/59/UE;

   (20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;
   (21) "disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione": disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e dai regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;
   (22) "riciclaggio": riciclaggio quale definito all'articolo 2, punto 1), del [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]*;
   (23) "finanziamento del terrorismo": finanziamento del terrorismo quale definito all'articolo 2, punto 2), del [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. **";

"

(d)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare ("building societies") dell'Irlanda, a eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).";

____________________________________________

* [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

** [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

"

(3)  l'articolo 4 è così modificato:

(-a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Un sistema istituito per contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se è conforme alla presente direttiva.

Un sistema di tutela istituzionale può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se è conforme alla presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano che, entro ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], un sistema di tutela istituzionale riconosciuto come SGD ai sensi del presente paragrafo separi i suoi mezzi finanziari disponibili che sono soggetti a un livello-obiettivo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della presente direttiva dai mezzi finanziari aggiuntivi per l'adempimento di mandati diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva.";

"

(a)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità designata e all'autorità competente di tale ente creditizio.

Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, adotti prontamente tutte le misure appropriate, compresa, se necessario, l'imposizione di sanzioni, per garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi in quanto membro di un SGD. ▌

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte di enti creditizi degli obblighi che incombono loro in quanto membri di un SGD. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.";

"

(b)  è inserito il paragrafo 4 bis seguente:"

"4 bis. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non paghi i contributi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 4, entro il termine specificato dall'SGD, quest'ultimo applichi, per il periodo di ritardo, il tasso di interesse legale sull'importo dovuto.";

"

(c)  i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"

"5. Gli Stati membri assicurano che l'SGD informi l'autorità designata qualora le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non ripristinino la conformità da parte dell'ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata valuti se l'ente continua a soddisfare le condizioni per mantenere l'appartenenza all'SGD e informi l'autorità competente dell'esito di tale valutazione.

6.  Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD per un periodo massimo di sei mesi.";

"

(c bis)  al paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:"

"Le autorità designate dispongono dei poteri di esecuzione necessari, compresi i poteri di imporre sanzioni o altre misure amministrative, per porre rimedio alle violazioni della presente direttiva da parte di un SGD.";

"

(d)  il paragrafo 8 è soppresso;

(e)  è aggiunto il paragrafo 13 seguente:"

"13. ▌L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(4)  l'articolo 5 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è così modificato:

(i)  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD:";

"

(ii)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;";

"

(iv)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:"

"f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) ... [inserire il riferimento breve — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], qualora tali depositi siano divenuti indisponibili, tranne nel caso in cui il titolare chieda il rimborso e dimostri che la mancata identificazione non è imputabile a una sua azione;";

"

(v)  la lettera j) è soppressa;

v bis)  è aggiunto il punto seguente:"

"k bis) i depositi di persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni finanziarie mirate adottate dall'Unione.";

"

(b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. In deroga al paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono decidere che i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese siano inclusi fino al livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.";

"

(5)  l'articolo 6 è così modificato:

(a)  il paragrafo 2 è così modificato:

(i)  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti almeno fino a 500 000 EUR e al massimo fino a 2 500 000 EUR per sei mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili:";

"

(ii)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse in un periodo di quattro mesi da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;";

"

(ii bis)  è aggiunto il comma seguente:"

Entro ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione procede a un riesame degli importi protetti di cui al primo comma e quali recepiti dagli Stati membri, al fine di determinare se l'importo massimo di cui a tale comma debba essere ridotto, valutando se gli importi protetti siano proporzionati e garantiscano parità di condizioni nell'intera Unione. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.";

"

(b)  è inserito il paragrafo 2 bis seguente:"

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui al paragrafo 2 integri il livello di copertura di cui al paragrafo 1.";

"

(6)  l'articolo 7 è così modificato:

(a)  il paragrafo 5 è soppresso;

(a bis)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi comunichino ai loro SGD, almeno una volta l'anno, l'importo totale dei depositi ammissibili. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l'importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.";

"

(b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Gli Stati membri assicurano che l'SGD rimborsi gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati o addebitati alla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b). Il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il livello di copertura stabilito in tale paragrafo, non è superato.

Qualora i tassi di interesse su determinati depositi superino in maniera significativa il tasso di interesse prevalente sul mercato, determinato sulla base di dati trasparenti e accessibili al pubblico, l'SGD ha il potere di adeguare gli interessi rimborsati per riflettere il tasso di interesse prevalente sul mercato al momento della determinazione effettuata dall'autorità amministrativa competente o della decisione emessa dall'autorità giudiziaria. Tale adeguamento è effettuato per evitare l'azzardo morale. I criteri e la metodologia per definire il "superamento significativo" e per effettuare l'adeguamento sono stabiliti in modo trasparente, in conformità degli orientamenti elaborati dall'ABE e previa approvazione dell'autorità competente.";

"

(7)  è inserito l'articolo 7 bis seguente:"

"Articolo 7 bis

Onere della prova per l'ammissibilità dei depositi e il diritto agli stessi

Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, un depositante o, se del caso, il titolare di un conto dimostri che i depositi in questione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o il diritto ai depositi nelle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

"

(8)  l'articolo 8 è così modificato:

(-a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli SGD assicurano che l'importo rimborsabile sia disponibile non appena possibile e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).";

"

(-a bis)  il paragrafo 2 è soppresso;

(a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo di rimborso più lungo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante o, se del caso, al titolare di un conto per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso. Per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, qualora gli SGD non possano rendere disponibile l'importo rimborsabile in meno di sette giorni lavorativi, gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi protetti per coprire il costo della vita entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tale importo.";

"

(a bis)  il paragrafo 4 è soppresso;

(b)  il paragrafo 5 è così modificato:

(i)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) in deroga al paragrafo 9, non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente), tranne nel caso in cui un depositante detenga anche depositi su un altro conto che non è dormiente;";

"

(ii)  la lettera d) è soppressa;

(c)  il paragrafo 8 è soppresso;

(d)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, gli SGD possano fissare una soglia per i costi amministrativi che deriverebbero loro da tale rimborso. Gli SGD non sono obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.";

"

(9)  sono inseriti gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater seguenti:"

"Articolo 8 bis

Rimborso dei depositi superiori a 10 000 EUR

Gli Stati membri assicurano che, quando gli importi da rimborsare superano i 10 000 EUR, gli SGD rimborsino i depositanti mediante bonifici quali definiti all'articolo 2, punto 20), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Articolo 8 ter

Copertura dei depositi dei fondi dei clienti

1.  Gli Stati membri assicurano che i depositi dei fondi dei clienti siano coperti dagli SGD se si applicano tutte le condizioni seguenti:

   (a) tali depositi sono collocati in nome ed esclusivamente per conto dei clienti ammissibili alla protezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;
   (b) tali depositi sono effettuati per separare i fondi dei clienti conformemente ai requisiti di salvaguardia stabiliti dal diritto dell'Unione che disciplina le attività delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
   (c) i clienti di cui alla lettera a) sono identificati o identificabili, sotto la responsabilità ultima dell'entità che detiene il conto in nome dei clienti, prima della data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).

2.  Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applichi a ciascuno dei clienti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, nel determinare l'importo rimborsabile per un singolo cliente, l'SGD non tiene conto del cumulo dei depositi dei fondi collocati da tale cliente presso lo stesso ente creditizio.

3.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositi coperti ▌ direttamente al cliente.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

   (a) i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti per il rimborso a norma dell'articolo 8;

   (c) le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

   (a) le specificità del modello economico dei diversi tipi di enti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
   (b) le prescrizioni specifiche del diritto dell'Unione applicabile che disciplina le attività degli enti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per il trattamento dei fondi dei clienti.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 8 quater

Sospensione dei rimborsi in caso di preoccupazioni in merito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

1.  Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata informi l'SGD entro 24 ore dal momento in cui riceve le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, della [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] in merito all'esito delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) ... [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. Gli Stati membri assicurano che lo scambio di informazioni tra l'autorità designata e l'SGD si limiti alle informazioni strettamente necessarie per l'esercizio dei compiti e delle responsabilità dell'SGD ai sensi della presente direttiva e che tale scambio di informazioni rispetti i requisiti di cui alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, qualora un depositante, o altra persona avente diritti sulle somme depositate sul suo conto, sia stato accusato di un reato risultante dal riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o ad esso connesso, in attesa della sentenza del tribunale.

3.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per la stessa durata di cui all'articolo 20 della [inserire il riferimento breve — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] se l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] comunica loro di aver deciso di sospendere un'operazione o di negare il consenso a procedere con tale operazione, o di sospendere un conto bancario o di pagamento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final].

4.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD non siano ritenuti responsabili delle misure adottate conformemente alle istruzioni dell'unità di informazione finanziaria. Gli SGD utilizzano le informazioni ricevute dall'unità di informazione finanziaria solo ai fini della presente direttiva.

* Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

** Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).";

"

(10)  all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. "2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva per un importo pari al loro contributo a condizione che l'ente creditizio residuo sia liquidato. ▌ Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi coperti ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.

3.  Gli Stati membri assicurano che i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall'SGD entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, possano reclamare il rimborso dei loro depositi entro un periodo di 5 anni.";

"

(11)  l'articolo 10 è così modificato:

(a)  il paragrafo 2 è così modificato:

(i)  dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:"

"Per il calcolo del livello-obiettivo di cui al primo comma, il periodo di riferimento è compreso tra il 31 dicembre precedente la data entro la quale il livello-obiettivo deve essere raggiunto e tale data.

Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso, nonché eventuali passività del debito dovute dall'SGD, compresi i prestiti da altri SGD e i sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9. Un prestito in essere erogato a un altro SGD a norma dell'articolo 12 è considerato un'attività dell'SGD che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale SGD.";

"

(ii)  il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro quattro anni.

Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta e i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti di meno di un terzo del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro due anni.";

"

(ii bis)  il quinto comma è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l'SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti per rimborsare i depositanti.";

"

(b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. I mezzi finanziari disponibili che l'SGD prende in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 possono includere gli impegni di pagamento esigibili entro 48 ore su richiesta dell'SGD. La quota totale di tali impegni di pagamento non supera il 30 % dell'importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del paragrafo 2.

L'ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento che stabiliscono i criteri di ammissibilità di tali impegni.";

"

(c)  il paragrafo 4 è soppresso;

(d)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio e liquide.

Gli Stati membri assicurano che la strategia di investimento di cui al primo comma del presente paragrafo sia conforme ai principi di cui agli articoli 4, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione*.

_______________

* Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 2).";

"

(e)  è inserito il paragrafo 7 bis seguente:"

"7 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, a condizione che sia una decisione efficace sotto il profilo dei costi per l'SGD e tali mezzi finanziari disponibili siano detenuti su un conto separato e siano prontamente disponibili per l'uso da parte dell'SGD conformemente agli articoli 11 e 12.";

"

(e bis)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di finanziamento alternativo degli SGD non siano finanziati mediante fondi pubblici.";

"

(f)  il paragrafo 10 è soppresso;

(g)  sono aggiunti i paragrafi 11, 12 e 13 seguenti:"

"11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9▌, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. ▌

12.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

   (a) la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2, compresa la definizione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e delle categorie di mezzi finanziari disponibili che derivano dai fondi conferiti;
   (b) i dettagli del processo per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 dopo che un SGD ha utilizzato i mezzi finanziari disponibili conformemente all'articolo 11.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

13.  Entro il... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE elabora orientamenti per assistere gli SGD nella diversificazione dei loro mezzi finanziari disponibili e su come gli SGD potrebbero investire in attività a basso rischio applicabili ai mezzi finanziari disponibili degli SGD.";

"

(12)  l'articolo 11 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 11

Uso dei fondi

1.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per garantire i rimborsi ai depositanti conformemente all'articolo 8 ▌.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rispondano, senza indugio, a tale consultazione.

3.  Gli Stati membri consentono agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:

   (a) l'ente creditizio non è stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE ▌;
   (b) l'SGD ha confermato che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies;
   (c) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.

4.  Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati per le misure preventive o le misure alternative di cui ai paragrafi 3 e 5, gli enti creditizi affiliati trasferiscono senza indugio all'SGD i mezzi utilizzati per tali misure, se necessario sotto forma di contributi straordinari, se si applica una delle condizioni seguenti:

   (a) si presenta la necessità di rimborsare i depositanti o intervenire nel quadro della risoluzione e i mezzi finanziari disponibili dell'SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo;
   (b) i mezzi finanziari disponibili dell'SGD risultano inferiori al 40 % del livello-obiettivo a seguito del finanziamento delle misure preventive, a meno che il calendario di rimborso dell'ente o degli enti cui sono concesse le misure preventive preveda un rimborso da parte di tali enti entro 12 mesi, il che si traduce in mezzi finanziari disponibili superiori al 40 % del livello-obiettivo.

5.  Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri consentono agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, laddove si applichino tutte le condizioni seguenti:

   (a) l'SGD conferma che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva;
   (b) ▌sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva;
   (c) laddove la misura assuma la forma di un trasferimento di attività o passività, il trasferimento include passività che assumono una o più delle seguenti forme:
   (i) depositi coperti;
   (ii) depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese;
   (iii) depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
   (iv) eventuali passività di rango superiore ai depositi coperti nella gerarchia dei creditori nazionali dei crediti in caso di insolvenza.";

"

(13)  sono inseriti gli articoli da 11 bis a 11 sexies seguenti:"

"Articolo 11 bis

Misure preventive

1.  ▌Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   (a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;
   (b) l'ente creditizio ha consultato l'autorità competente in merito alle misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter;
   (c) l'utilizzo di misure preventive da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio, accompagnato da dispositivi di governance che facilitano tale monitoraggio, maggiori diritti di verifica da parte dell'SGD e relazioni più frequenti alle autorità competenti;
   (d) l'utilizzo delle misure preventive da parte dell'SGD è subordinato all'effettivo accesso dei depositanti ai depositi coperti;
   (e) gli enti creditizi affiliati sono in grado di versare i contributi straordinari conformemente all'articolo 11, paragrafo 4;
   (f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva, non ha già ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi dell'articolo 32 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE negli ultimi cinque anni e ha pienamente rispettato il calendario di rimborso o ha rimborsato qualsiasi precedente sostegno finanziario pubblico straordinario o misura preventiva;
   (f bis) le misure preventive non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente creditizio o l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro, a meno che l'assenza di tali misure non comporti una perturbazione della stabilità finanziaria.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure decisionali appropriati per la selezione e l'esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati.

3.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano eseguire misure preventive solo se l'autorità designata ha confermato che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.

Se l'ente beneficiario appartiene a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), tale sistema di tutela istituzionale determina, sulla base dei risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies, l'importo dei mezzi finanziari disponibili per le misure preventive da notificare all'autorità designata.

4.  Gli Stati membri assicurano che l'SGD utilizzi i propri mezzi finanziari disponibili per misure di sostegno al capitale, comprese ricapitalizzazioni, misure di riduzione del valore delle attività e garanzie sulle attività, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 ter.

Gli Stati membri assicurano che l'SGD ceda ▌le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consenta.

4 bis.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   (a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c);
   (b) i sistemi di monitoraggio e le procedure decisionali di cui gli SGD devono disporre conformemente al paragrafo 2;
   (c) tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 11 ter, le modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione, le autorità designate e le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11 ter

Requisiti per il finanziamento delle misure preventive

1.  Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  La nota di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio.

2 bis.  Nel caso in cui i mezzi finanziari di un SGD siano utilizzati per misure preventive in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, della presente direttiva, l'autorità competente richiede all'ente creditizio beneficiario, laddove applicabile, di aggiornare il piano di risanamento di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punto 7della direttiva 2014/59/UE, o il piano di risanamento di gruppo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 33, di tale direttiva. L'autorità competente ingiunge all'ente creditizio beneficiario del sostegno di attuare le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, qualora siano soddisfatte le condizioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva.

3.  Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale a norma del paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili di un SGD coprano solamente la carenza di capitale corrente sulla base dei seguenti elementi, come evidenziati nella nota:

   (a) la carenza di capitale iniziale individuata in una prova di stress dell'Unione, in una verifica della qualità delle attività o in esercizi analoghi, o durante il processo di riesame e di valutazione di vigilanza, come confermato dall'autorità competente;
   (b) le misure di raccolta di capitale da eseguire entro sei mesi dalla trasmissione del piano di riorganizzazione aziendale;
   (c) le misure di salvaguardia che impediscono il deflusso di fondi, comprese le misure di cui al paragrafo 5;
   (d) se del caso, i contributi degli azionisti e dei detentori di debito subordinato dell'ente creditizio beneficiario.

Nel determinare la carenza di capitale, l'SGD può anche tenere conto di un'eventuale valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale, incluso il piano di conservazione del capitale di cui all'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.

Gli Stati membri assicurano che, quando un ente creditizio è membro di un IPS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), la carenza di capitale sia determinata dall'IPS.

Nel determinare la carenza di capitale, l'SGD ne informa l'autorità competente.

4.  Gli Stati membri assicurano che la nota di cui al paragrafo 1 preveda una strategia di uscita dalle misure preventive, incluso un calendario chiaramente specificato per il rimborso da parte dell'ente creditizio dei fondi rimborsabili ricevuti nell'ambito delle misure preventive. Tali informazioni sono divulgate solo un anno dopo la conclusione della strategia di uscita o dell'attuazione del piano di ripristino o della valutazione di cui all'articolo 11quater, paragrafo 3.

5.  Gli Stati membri assicurano che non siano rimborsati dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile e che non sia assunto alcun impegno irrevocabile a rimborsare dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile da parte dell'ente creditizio beneficiario del sostegno. L'autorità competente può, in via eccezionale, limitare parzialmente tale divieto qualora l'ente creditizio dimostri, con soddisfazione dell'autorità competente, di essere giuridicamente tenuto a pagare i dividendi. Gli Stati membri assicurano che le restrizioni a norma del presente paragrafo rimangano in vigore fino a quando gli enti creditizi beneficiari del sostegno abbiano rimborsato l'SGD con lo stesso importo utilizzato per le misure preventive.

5 bis.  Gli Stati membri assicurano che, entro sei mesi dalla prestazione del sostegno finanziario iniziale, l'ente creditizio beneficiario presenti all'autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di riorganizzazione aziendale sia credibile e fattibile per garantire la sostenibilità economica a lungo termine, le misure preventive per l'ente creditizio interessato sono sospese e l'autorità competente attua misure adeguate per garantire la sostenibilità economica a lungo termine.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, se un ente creditizio appartiene a un IPS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il piano di riorganizzazione aziendale è approvato dall'IPS, previa consultazione dell'autorità competente.

6.  Gli Stati membri assicurano che le misure previste nel piano di riorganizzazione aziendale di cui al paragrafo 5bis siano compatibili con il piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina, in conformità del quadro sugli aiuti di Stato dell'Unione.

6 bis.  L’autorità competente presenta il piano di riorganizzazione aziendale all’autorità di risoluzione. Quest'ultima può esaminarle il piano di riorganizzazione aziendale al fine di individuare eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente e può formulare raccomandazioni al riguardo all'autorità competente. L'autorità di risoluzione comunica la sua valutazione e le sue raccomandazioni nei tempi fissati dall'autorità competente.

Articolo 11 quater

Piano di ripristino

1.  Gli Stati membri assicurano che, qualora l'ente creditizio non rispetti gli impegni definiti nella nota di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, o nel piano di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 11ter, paragrafo 5bis, primo comma, ovvero non rimborsi l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive alla scadenza o non rispetti la strategia di uscita di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 4, l'SGD ne informi senza indugio l'autorità competente.

2.  Nella situazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l'autorità competente chieda all'ente creditizio di presentare all'autorità designata e all'SGD un piano di ripristino puntuale che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario. L'autorità designata e l'SGD consultano l'autorità competente in merito alle misure previste nel piano di ripristino.

3.  Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile o se gli enti creditizi non rispettano il piano di ripristino, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione e le autorità competenti effettuano una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

4.  Entro il... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi del piano di riorganizzazione aziendale che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafi da 3 a 5 bis e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo

Articolo 11 quinquies

Misure alternative

1.  Gli Stati membri consentono l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli SGD finanziano tali misure, gli enti creditizi commercializzino le attività, i diritti e le passività che intendono cedere, o ne dispongano la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:

   (a) è aperta e trasparente e non fornisce informazioni errate circa le attività, i diritti e le passività che devono essere ceduti;
   (b) non favorisce né discrimina potenziali acquirenti e non conferisce alcun vantaggio a un potenziale acquirente;
   (c) è immune da qualsiasi conflitto di interessi;
   (d) tiene conto della necessità di attuare una soluzione rapida in considerazione del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, per la determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a);
   (e) mira a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita delle attività, dei diritti e delle passività in questione.

1 bis.  Gli Stati membri assicurano che, quando l'SGD è utilizzato conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che le stesse sostengano perdite, l'SGD a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:

   i) l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore e il valore totale delle attività che devono essere trasferite a un ricevente; e
   ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.

Articolo 11 sexies

Verifica del minor onere

1.  Nel valutare l'uso dei fondi degli SGD per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino un confronto tra:

   (a) il costo stimato per l'SGD per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5;
   (b) il costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

2.  Per il confronto di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

   (a) per la stima dei costi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'SGD tiene conto dei proventi attesi, delle spese operative e delle perdite potenziali legate alla misura;
   (b) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5, l'SGD basa la propria stima del costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e sulla stima di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva;
   (c) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), l'SGD tiene conto della quota prevista dei recuperi, del potenziale costo aggiuntivo di finanziamento dell'SGD e dell'eventuale costo per l'SGD dell'instabilità economica e finanziaria, tra cui la necessità di utilizzare fondi aggiuntivi, nell'ambito del mandato dell'SGD, per tutelare i depositanti e la stabilità finanziaria nonché prevenire il contagio.
   (d) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti, l'SGD moltiplica la quota stimata dei recuperi calcolata secondo la metodologia di cui al paragrafo 5, lettera b), per 85 %.

3.  Gli Stati membri assicurano che l'importo utilizzato per finanziare la risoluzione degli enti creditizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, o per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, non superi l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio.

4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscano all'SGD tutte le informazioni necessarie per il confronto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione fornisca all'SGD il costo stimato del contributo dell'SGD alla risoluzione di un ente creditizio di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4 bis.  Non appena possibile dopo aver attuato misure alternative, gli Stati membri assicurano che l'SGD condivida con l'autorità competente, l'autorità di risoluzione e l'autorità designata una sintesi degli elementi fondamentali del calcolo effettuato a norma del presente articolo. Tale sintesi comprende in particolare il tasso di recupero netto derivato dal costo stimato del rimborso dei depositanti per l'SGD e un'ampia giustificazione delle relative ipotesi sottostanti.

5.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 16, della direttiva 2014/59/UE, l'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:

   (a) la metodologia per il calcolo del costo stimato di cui al paragrafo 1, lettera a), che tiene conto delle caratteristiche specifiche della misura in questione;
   (b) la metodologia per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi i recuperi previsti di cui al paragrafo 2, lettera c), i potenziali costi aggiuntivi di finanziamento per l'SGD e i possibili costi per l'SGD derivanti da una potenziale instabilità economica e finanziaria, compresa la necessità di utilizzare fondi aggiuntivi, nell'ambito del mandato dell'SGD, per tutelare i depositanti e la stabilità finanziaria e prevenire il contagio;
   (c) il modo di contabilizzare, nelle metodologie di cui alle lettere a), b) e c), se del caso, la variazione del valore del denaro dovuta ai potenziali utili maturati nel corso del tempo.

Per il calcolo del costo aggiuntivo potenziale per l'SGD di cui al primo comma, lettera b), la metodologia tiene conto di quanto segue:

   (a) i costi amministrativi connessi al processo di rimborso;
   (b) i costi amministrativi del prelievo dei contributi a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, qualora tali contributi siano necessari per rimborsare i depositanti, e i costi della mobilitazione dei sistemi di finanziamento alternativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, qualora tali sistemi siano mobilitati; 

Per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, la metodologia di cui alla lettera b) tiene conto degli effetti di contagio, dei rischi economici e finanziari ed di eventuali danni alla reputazione del sistema bancario, compresa, se del caso, la protezione del marchio in comune, così come dell'importanza delle misure preventive per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD, compresi i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(13 bis)  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:"

‘1. I contributi agli SDG di cui all'articolo 10 sono basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri di qualsiasi singolo SGD.

Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio degli enti creditizi affiliati a un SGD che sono disciplinati dal diritto interno.

Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD.

Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente aderenti all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso aderenti su una base consolidata.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti.

2.   Gli SGD possono utilizzare i propri metodi basati sul rischio per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro membri. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tali metodi alternativi possono altresì prendere in considerazione l’attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l’adeguatezza patrimoniale, la qualità dell’attivo e la liquidità.

Ciascun metodo è approvato dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE è informata circa i metodi approvati.

3.  Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(14)  L'articolo 14 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

‘1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD si applichino ai depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi membri in altri Stati membri e ai depositanti situati negli Stati membri in cui i loro enti creditizi membri esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE.";

"

(b)  al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:"

"In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che un SGD dello Stato membro di origine possa decidere di rimborsare direttamente i depositanti delle succursali se si applicano tutte le condizioni seguenti:

   (i) l'onere amministrativo e il costo di tale rimborso sono inferiori al rimborso da parte di un SGD dello Stato membro ospitante;
   ii) l'SGD dello Stato membro di origine garantisce che i depositanti non si trovino in una situazione peggiore rispetto a quella che si sarebbe verificata se il rimborso fosse stato effettuato conformemente al primo comma.";
   ii bis) il rimborso è effettuato nella stessa valuta in cui sarebbe stato effettuato in conformità del primo comma.";

"

(c)  sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:"

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante possa, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, fungere da punto di contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia risarcito di tutti i costi sostenuti.

2 ter.  Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, gli Stati membri assicurano che l'SGD dello Stato membro di origine e l'SGD dello Stato membro ospitante interessato dispongano di un accordo sui termini e sulle condizioni di rimborso, compresi il risarcimento di eventuali costi sostenuti, il punto di contatto per i depositanti, il calendario e il metodo di pagamento."; L'SGD di uno Stato membro di origine fornisce all'SGD dello Stato membro ospitante informazioni sul numero dei depositanti, sull'importo dei depositi coperti e sulle possibili modifiche pertinenti ai medesimi.

"

(d)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

‘3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente un importo che rispecchi le potenziali passività aggiuntive che l'SGD ricevente sostiene a seguito del trasferimento, tenendo conto dell'impatto del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD ricevente e di origine in relazione ai rischi che coprono.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia per il calcolo dell'importo da trasferire al fine di garantire un impatto neutro del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD in relazione ai rischi che coprono.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

"

(e)  è inserito il paragrafo 3 bis seguente:"

"3 bis. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l'SGD di origine trasferisca l'importo di cui a tale paragrafo entro 1 mese dal cambio dell'SGD di appartenenza.";

"

(f)  è aggiunto il paragrafo 9 seguente:"

‘9. Entro [24 mesi dopo la data d'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], l'ABE emana orientamenti sui rispettivi ruoli degli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, incluso un elenco delle circostanze e delle condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine rimborsa i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 2, terzo comma.";

"

(15)  L'articolo 15 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 15

Succursali di enti creditizi stabilite in paesi terzi

Gli Stati membri esigono che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione partecipino a un SGD nel loro territorio prima di consentire a tali succursali di accettare depositi ammissibili in tali Stati membri.";

Gli Stati membri assicurano che tali succursali contribuiscano all'SGD, in conformità con l'articolo 13.";

"

(16)  è inserito il seguente articolo 15 bis:"

"Articolo 15 bis

Enti creditizi membri che hanno succursali in paesi terzi

Gli Stati membri assicurano che gli SGD non coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi membri, tranne nei casi in cui, previa approvazione dell'autorità designata, tali SGD raccolgano contributi corrispondenti dagli enti creditizi interessati.

L'ABE emana orientamenti che specificano le circostanze in cui le autorità designate devono approvare la copertura dei depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dagli enti creditizi membri degli SGD.";

"

(17)  L'articolo 16 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1."

‘1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi forniscano ai depositanti effettivi e potenziali le informazioni di cui questi ultimi necessitano per individuare gli SGD ai quali appartengono l'ente creditizio e le sue succursali all'interno dell'Unione. Gli enti creditizi forniscono tali informazioni sotto forma di foglio informativo redatto in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP] * * *.

_______________________________________________

*** Regolamento (UE) XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del gg mm aa, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.";

"

(b)  è inserito il paragrafo 1 bis seguente:"

"1 bis. Gli Stati membri assicurano che il foglio informativo di cui al paragrafo 1 contenga tutti gli elementi seguenti:

   i) informazioni di base sulla protezione dei depositi;
   ii) i recapiti dell'ente creditizio come primo punto di contatto per le informazioni sul contenuto del foglio informativo;
   iii) il livello di copertura per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in EUR o, se del caso, in un'altra valuta;
   iv) le esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD;
   v) il limite di protezione in relazione ai conti congiunti;
   vi) il periodo di rimborso in caso di dissesto dell'ente creditizio;
   vii) la valuta del rimborso;
   viii) l'identificazione dell'SGD responsabile della protezione di un deposito, compreso un riferimento al suo sito web.";

"

(c)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

‘2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e successivamente ogni volta che vi sia una modifica nelle informazioni fornite. I depositanti confermano il ricevimento di tale scheda informativa, a meno che le informazioni non siano rese pubbliche.";

"

(d)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi confermino negli estratti conto dei depositanti che i depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui al paragrafo 1.";

"

(e)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

‘4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi rendano disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 nella lingua concordata dal depositante e dall'ente creditizio al momento dell'apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.";

"

(f)  i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:"

‘6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una fusione di enti creditizi, di una conversione di filiazioni di un ente creditizio in succursali od operazioni analoghe, gli enti creditizi ne diano notifica ai depositanti almeno un mese prima che tale operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l'autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Tale notifica spiega l'impatto dell'operazione sulla protezione dei depositanti.

Gli Stati membri assicurano che, qualora le operazioni di cui al primo comma determinino una ridotta protezione dei depositi detenuti dai depositanti presso tali enti creditizi, gli enti creditizi interessati notifichino loro la possibilità di ritirare o trasferire i loro depositi ammissibili in un altro ente creditizio, serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati e senza incorrere in alcuna penalità, fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi che cessano di essere membri di un SGD ne informino i depositanti almeno un mese prima della cessazione."; Tali informazioni includono una spiegazione dell'impatto della cessione sulla protezione dei depositanti. Gli Stati membri assicurano che i depositanti di un ente creditizio che ha cessato di essere membro dell'SGD possano trasferire i loro depositi in un altro ente membro dello stesso SGD senza sostenere alcun costo di trasferimento.";

"

(g)  è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:"

"7 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti web, del fatto che un'autorità amministrativa competente è giunta alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).";

"

(h)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

‘8. Gli Stati membri assicurano che, quando un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, gli enti creditizi forniscano per via elettronica le informazioni che devono trasmettere ai loro depositanti a norma della presente direttiva, a meno che un depositante non chieda di riceverle in formato cartaceo.";

"

i)  è aggiunto il paragrafo 9 seguente:"

‘9. "9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare:

   (a) il contenuto e il formato del foglio informativo di cui al paragrafo 1 bis;
   (b) la procedura da seguire per la fornitura e il contenuto delle informazioni da trasmettere nelle comunicazioni delle autorità designate, degli SGD o degli enti creditizi ai depositanti, nelle situazioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater e ai paragrafi 6, 7 e 7 bis del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(18)  è inserito il seguente articolo 16 bis:"

"Articolo 16 bis

Scambio di informazioni tra enti creditizi e SGD e comunicazioni da parte delle autorità

1.  Gli Stati membri assicurano che gli SGD ricevano, almeno annualmente e in qualunque momento su richiesta, dagli enti creditizi affiliati tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, conformemente all'obbligo di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, comprese le informazioni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, e degli articoli 8 ter e 8 quater.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano, almeno annualmente e in qualunque momento su richiesta, all'SGD di cui fanno parte informazioni riguardanti:

   (a) i depositanti delle succursali di tali enti creditizi;
   (b) i depositanti che sono destinatari di servizi forniti da enti membri in regime di libera prestazione di servizi.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) indicano gli Stati membri in cui si trovano tali succursali o depositanti.

3.  Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili, compresi la quota delle risorse prese a prestito, gli impegni di pagamento e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all'ABE e all'SRB, senza indebito ritardo, tutti gli elementi seguenti:

   (a) la conclusione sui depositi indisponibili nelle circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8);
   (b) se sono state applicate le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e l'importo dei fondi utilizzati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e, se del caso e una volta disponibili, l'importo dei fondi recuperati, il costo che ne deriva per l'SGD e la durata del processo di recupero;
   (c) la disponibilità e l'uso di sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
   (d) gli SGD che hanno cessato di operare o che hanno istituito un nuovo SGD, anche a seguito di una fusione o del fatto che un SGD ha iniziato a operare su base transfrontaliera.

La notifica di cui al primo comma contiene una sintesi che descrive tutti gli elementi seguenti:

   (a) la situazione iniziale dell'ente creditizio;
   (b) le misure per le quali sono stati utilizzati i fondi dell'SGD, inclusi gli strumenti specifici che sono stati utilizzati per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5;
   (c) l'importo previsto dei mezzi finanziari disponibili utilizzati.

5.  L'ABE pubblica senza indebito ritardo le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3 e la sintesi di cui al paragrafo 4.

6.  Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD annualmente la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE▌.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire quando si forniscono le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 e i modelli per fornire tali informazioni, nonché per precisare ulteriormente il contenuto di tali informazioni, tenendo conto dei tipi di depositanti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

"

(19)  l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.  Gli Stati membri assicurano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che raccolgono depositi ammissibili in uno Stato membro al... [OP— inserire la data corrispondente all'entrata in vigore] e che non sono membri di un SGD a tale data diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio entro il [OP — inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore]. L'articolo 1, punto 15), non si applica a tali succursali fino al [OP — inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore].

2.  In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive, fino al [OP — inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE applicabile il [OP — inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 3

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP — inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.
(2)* Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(3) GU C […] del […], pag. […].
(4) GU C […] del […], pag. […].
(5) GU C […] del […], pag. […].
(6) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag.7).
(9) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(10) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(11) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
PDF 124kWORD 53k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))
P9_TA(2024)0329A9-0184/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0071),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0050/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2022(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0184/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859

P9_TC1-COD(2022)0051


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/1760.)

(1) GU C 443 del 22.11.2022, pag. 81.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 1o giugno 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0209).


Miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
PDF 115kWORD 46k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD))
P9_TA(2024)0330A9-0301/2022
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0762),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0454/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 29 giugno 2022(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’11 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0301/2022),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

P9_TC1-COD(2021)0414


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2831.)

(1)GU C 290 del 29.7.2022, pag. 95.
(2)GU C 375 del 30.9.2022, pag. 45.


Spazio europeo dei dati sanitari
PDF 116kWORD 42k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))
P9_TA(2024)0331A9-0395/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0197),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0167/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2022(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 9 febbraio 2023(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell’articolo 58 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0395/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847

P9_TC1-COD(2022)0140


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2025/327.)

(1) GU C 486 del 21.12.2022, pag. 123.
(2) GU C 157 del 3.5.2023, pag. 64.
(3)La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 dicembre 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0462).


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown - Danimarca
PDF 135kWORD 54k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown (COM(2024)0035) – C9-0040/2024 – 2024/0044(BUD))
P9_TA(2024)0332A9-0171/2024

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0035 – C9‑0040/2024),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), quale modificato dal regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2024/765 del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie(4), in particolare il punto 12,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0171/2024),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che la Danimarca ha presentato la domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a seguito di un numero totale di 751 espulsioni dal lavoro(5) nel settore economico classificato alla divisione 10 della NACE revisione 2 (Produzione di prodotti alimentari) nella provincia di Nordylland, con 692 espulsioni dal lavoro nel periodo di riferimento per la domanda, che va dal 19 maggio 2023 al 19 settembre 2023, e 59 espulsioni dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento;

C.  considerando che la domanda riguarda 692 espulsioni dal lavoro durante il periodo di riferimento, 651 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata presso l'impresa Danish Crown (Danish Crown A/S) e 41 lavoratori espulsi dal lavoro in due imprese di fornitori e di produttori a valle dell'impresa Danish Crown(6);

D.  considerando che la domanda riguarda 59 espulsioni dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, in cui è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FEG;

E.  considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

F.  considerando che il settore dei macelli danesi sta attraversando una crisi strutturale; che dal 2005 il numero di suini macellati in Danimarca è diminuito di 4,4 milioni (20 %); che il calo è dovuto in gran parte al passaggio dall'allevamento di suini destinati alla macellazione all'allevamento di suinetti destinati all'esportazione; che a causa dei bassi prezzi delle carni suine, l'esportazione di suinetti è più redditizia per gli allevatori danesi rispetto all'allevamento di suini da ingrasso destinati alla macellazione.

G.  considerando che Danish Crown è un gruppo di imprese alimentari danesi che si occupano di macellazione, trasformazione e vendita principalmente di carni suine e bovine; che la circostanza all'origine dei casi di espulsione dal lavoro è la chiusura del macello dell'impresa Danish Crown a Sæby, nel comune di Frederikshavn, a seguito della riduzione del numero di suini destinati alla macellazione;

H.  considerando che sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;

I.  considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

J.  considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che la Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del FEG e che tutte le istituzioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tutte le richieste giustificate di assistenza del FEG, quale manifestazione della solidarietà dell'Unione, possano essere soddisfatte;

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Danimarca ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 882 212 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 3 137 021 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 878 001 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 259 020 EUR;

2.  osserva che le autorità danesi hanno presentato la domanda il 6 dicembre 2023 e che, dopo la presentazione di informazioni aggiuntive da parte della Danimarca, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 29 febbraio 2024 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;

3.  osserva che la domanda riguarda 751 lavoratori espulsi dal lavoro interessati dalla chiusura del macello dell'impresa Danish Crown a Sæby; osserva inoltre che in totale 390 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero partecipare alle misure;

4.  osserva che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un basso livello di qualifiche formali (46 %) oppure qualifiche e competenze piuttosto obsolete (40 %); prende atto del fatto che i 305 lavoratori espulsi dal lavoro (41 %) provengono da un contesto migratorio e non parlano fluentemente il danese; aggiunge che il pacchetto FEG propone inoltre misure volte a migliorare le competenze generali, compreso il miglioramento delle competenze linguistiche in danese;

5.  si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dalla Danimarca in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali;

6.  ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: motivazione, consolidamento motivazionale, formazione sulle competenze generali, formazione per il miglioramento delle competenze/la riqualificazione e indennità per la formazione e la ricerca di un lavoro;

7.  accoglie con grande favore il fatto che l'offerta formativa è stata elaborata tenendo conto di diversi studi, quali Jobbarometer 2023 (un'analisi del fabbisogno locale di manodopera nei comuni di Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt e Brønderslev), il bilancio biennale del mercato del lavoro, che fornisce una panoramica delle possibili opportunità di lavoro, e l'analisi di FremKom4 sulle competenze, e che l'offerta mira ad aumentare le competenze generali (comprese le competenze linguistiche e matematiche) e le competenze digitali, nonché a migliorare le competenze richieste dai lavori con carenza di manodopera qualificata;

8.  sottolinea in particolare l'importanza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG, che prevede che il pacchetto coordinato tenga conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, sia compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile e si concentri sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale;

9.  rileva che la Danimarca ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 16 ottobre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 16 ottobre 2023 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

10.  rileva che la Danimarca ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° giugno 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° giugno 2023 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;

11.  sottolinea che le autorità danesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

12.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;

13.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

14.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

15.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca (EGF/2023/004 DK/Danish Crown)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE)2024/1299.)

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(5) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(6) 37 lavoratori espulsi dal lavoro presso l'impresa TekniClean A/S e 4 lavoratori espulsi dal lavoro presso l'amministrazione veterinaria e alimentare danese.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec - Germania
PDF 132kWORD 53k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec (COM(2024)0030 – C9-0041/2024 – 2024/0049(BUD))
P9_TA(2024)0333A9-0166/2024

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0030 – C9‑0041/2024),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), quale modificato dal regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2024/765 del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4), in particolare il punto 9,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0166/2024),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec per un contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 1 518 collocamenti in esubero(5) nel settore economico classificato nella divisione 24 della NACE Revisione 2 (Attività metallurgiche) nelle vicine città di Düsseldorf e Mülheim an der Ruhr per il periodo di riferimento che va dal 26 aprile 2023 al 26 agosto 2023;

C.  considerando che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD);

D.  considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

E.  considerando che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina hanno ridotto la competitività economica e hanno un impatto negativo sulla crescita economica in Germania;

F.  considerando che l'impresa VAD, controllata tedesca di Vallourec S.A, Francia, produceva tubi in acciaio senza saldatura laminati a caldo nelle sue due acciaierie in Germania; considerando che, dopo anni di perdite finanziarie, nel 2018 sono stati avviati una serie di misure di ristrutturazione e di ridimensionamento e un apposito piano di ripresa, con concessioni da parte dei lavoratori in merito alle condizioni di impiego; che, nonostante un certo successo, la situazione economica a seguito della pandemia di COVID-19 ha comportato ulteriori difficoltà per gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e che dal 2015 sono già stati persi oltre 1 400 posti di lavoro a causa della ristrutturazione; che nel 2021 Vallourec S.A. ha deciso di vendere gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e di spostare la produzione in Brasile; che la vendita ha avuto esito negativo, il che ha comportato la chiusura definitiva dei siti e l'espulsione dal lavoro della restante forza lavoro entro il 1º gennaio 2025;

G.  considerando che l'impresa VAD ha convenuto la creazione di una società di ricollocamento per ogni gruppo di esuberi e ha inoltre offerto un piano di prepensionamento per i dipendenti nati nel 1966 o prima, nonché piani di dimissione volontaria per le persone che potrebbero non avere più bisogno di assistenza per trovare un nuovo lavoro.

H.  considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea climaticamente neutra e maggiormente digitale;

I.  considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che la Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del FEG e che tutte le istituzioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tutte le richieste giustificate di assistenza del FEG, quale manifestazione della solidarietà dell'UE, possano essere soddisfatte;

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 984 627 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 4 974 379 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 783 057 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 191 322 EUR;

2.  osserva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda il 15 novembre 2023 e che, dopo la presentazione di informazioni aggiuntive da parte della Germania, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 29 febbraio 2024 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;

3.  osserva che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD); osserva inoltre che il numero totale di beneficiari interessati sarà di 835 lavoratori;

4.  sottolinea che si prevede che tali esuberi abbiano ripercussioni negative significative sull'economia locale, che negli ultimi decenni è stata soggetta a importanti cambiamenti strutturali, registrando una marcata riduzione dei posti di lavoro nel settore della produzione e, in particolare, nel settore metallurgico; sottolinea che gli esuberi causeranno un aumento del tasso di disoccupazione nelle città di Mülheim e Düsseldorf, rispettivamente dell'11,6 % e del 5,6 %;

5.  fa notare che i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro non sono in linea con le competenze richieste sul mercato del lavoro; sottolinea inoltre che la maggior parte dei lavoratori interessati si trova in una fase avanzata della propria carriera professionale, avendo lavorato per molto tempo per la VAD, e possiede bassi livelli di qualifiche formali, e ciò rende tali lavoratori non competitivi nell'attuale mercato del lavoro, dato che il 20,1 % di loro ha più di 54 anni; evidenzia che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati saranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato il grande numero di persone licenziate contemporaneamente; sottolinea inoltre che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori collocati in esubero devono tenere conto delle esigenze in materia di qualifiche a medio e lungo termine della trasformazione industriale verso un futuro climaticamente neutro;

6.  ritiene che l'Unione abbia la responsabilità sociale di dotare questi lavoratori collocati in esubero delle necessarie qualifiche per la trasformazione ecologica e giusta dell'industria dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, considerando che essi hanno lavorato in un settore ad alta intensità di carbonio; sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per far sì che l'Europa sia pronta per la produzione industriale del futuro, al fine di evitare che l'Unione intraprenda il cammino della decarbonizzazione attraverso la deindustrializzazione; accoglie pertanto con favore i servizi personalizzati offerti dal FEG ai lavoratori, che includono misure per il miglioramento delle competenze, seminari, consulenza e orientamento professionale, nonché indennità di formazione, al fine di rendere tale regione, e il mercato del lavoro nel suo insieme, più sostenibile e resiliente in futuro;

7.  si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dalla Germania in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali; si compiace soprattutto del fatto che subito dopo la decisione di chiudere gli impianti di laminazione di tubi, la direzione dell'impresa e i rappresentanti dei lavoratori abbiano avviato negoziati per un piano sociale, in particolare per la creazione di una società di ricollocamento; riconosce che VAD ha compiuto notevoli sforzi per ridurre al minimo l'impatto sociale della chiusura dei siti;

8.  ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: formazione e riqualificazione su misura, orientamento professionale, servizi individuali di assistenza per la ricerca di un impiego e attività di gruppo mirate, sostegno per la creazione di imprese e contributo alla creazione di un'impresa nonché incentivi e indennità;

9.  accoglie con estremo favore la proposta misura relativa alle competenze digitali di base (Digitale Grundqualifizierung), che prevede la diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG; rimarca che tale misura si rivolge in particolare ai partecipanti con competenze digitali nulle o assai scarse; si compiace del fatto che ai partecipanti saranno forniti computer portatili per seguire il corso ed esercitarsi a casa, nonché del fatto che sarà prestata particolare attenzione alle competenze applicate che aiutano i partecipanti a utilizzare gli strumenti Internet per la ricerca di un lavoro;

10.  rileva che la Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° dicembre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1° dicembre 2023 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

11.  rileva che la Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2023 fino a 31 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

12.  sottolinea che le autorità tedesche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

13.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;

14.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

15.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

16.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec))

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE)2024/1298.)

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(5) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2024)0084 – C9-0042/2024 – 2024/0003(BUD))
P9_TA(2024)0334A9-0173/2024

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0084 – C9‑0042/2024),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ("regolamento FEG")(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765(3), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4), in particolare il punto 9,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0173/2024),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.  considerando che l'assistenza dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro dovrebbe essere orientata principalmente verso misure attive a favore del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale, tenendo debitamente conto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

C.  considerando che l'Unione aveva inizialmente esteso l'ambito di applicazione del FEG per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi della COVID-19;

D.  considerando che l'adozione del nuovo regolamento FEG nel 2021 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Fondo ai grandi eventi di ristrutturazione causati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione, riducendo nel contempo la soglia richiesta per l'attivazione da 500 lavoratori licenziati a 200;

E.  considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che la Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del FEG e che tutte le istituzioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tutte le richieste giustificate di assistenza del FEG, quale manifestazione della solidarietà dell'Unione, possano essere soddisfatte;

F.  considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, fino allo 0,5 % di questo importo massimo può essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

G.  considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici imprenditoriali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica;

H.  considerando che l'importo proposto di 165 000 EUR corrisponde a circa lo 0,49% del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2024;

1.  accetta che la mobilitazione di 165 000 EUR e le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2.  accoglie con favore l'impegno continuo per la standardizzazione delle procedure di domanda e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (sistema comune di gestione concorrente – SFC), che consente di semplificare e accelerare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

3.  constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (due membri per ciascuno Stato membro) e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete ("networking") tra gli Stati membri; invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

4.  invita la Commissione ad adeguare le migliori prassi sviluppate durante la pandemia di COVID-19, in particolare le misure che possono contribuire ad accelerare una transizione verde e digitale inclusiva e sostenere le priorità fondamentali dell'Unione, come la parità di genere;

5.  sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la conoscenza generale e la visibilità del FEG; fa presente che tale obiettivo può essere perseguito presentando il FEG in varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG; accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente, al fine di rendere maggiormente visibile al grande pubblico la solidarietà europea dimostrata dal FEG e di aumentare la trasparenza dell'azione dell'Unione;

6.  ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i media e il grande pubblico;

7.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE)2024/1300.)

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.


Recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia
PDF 105kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia (06509/2024 – C9-0059/2024 – 2023/0273(NLE))
P9_TA(2024)0335A9-0176/2024

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06509/2024),

–  visto il trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, in particolare l'articolo 47,

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 194, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0059/2024),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0176/2024),

1.  dà la sua approvazione al recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia.


Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
PDF 190kWORD 66k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE (COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))
P9_TA(2024)0336A9-0178/2024

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0930),

–  visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0015/2024),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0178/2024),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  È opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 per includervi, oltre ai cittadini dell'Unione, anche tutte le altre persone che hanno legalmente diritto alla tutela consolare di uno Stato membro, per consentire a tali persone di beneficiare di tale tutela da un altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati. La categoria di persone summenzionate può includere i rifugiati, gli apolidi riconosciuti e altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese, le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro, nonché le persone che godono di protezione temporanea.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.
(2)  Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan nel 2021, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza, il moltiplicarsi delle crisi umanitarie e dei disastri naturali e provocati dall'uomo e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. È opportuno rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere a queste crisi in atto che si moltiplicano, affrontando le eventuali carenze e potenziando la nostra preparazione, la raccolta di informazioni e la capacità decisionale prima e durante le crisi. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità e la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.
(4)  Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente pragmatici e flessibili e dovrebbero essere applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità, la vicinanza e la sicurezza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato in linea di principio non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.
(5)  Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro 48 ore, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. Sebbene il periodo di tempo appropriato dipenda dalle particolarità di ciascuna richiesta di assistenza, il periodo necessario ai cittadini per raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, non dovrebbe in ogni caso superare le 48 ore. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato in linea di principio non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto alla tutela consolare. Il cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato anche nel caso in cui il fatto di essere reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza rischi di compromettere la tutela consolare, specialmente qualora l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato interpellato. Questa regola è importante specialmente nelle situazioni di crisi, in cui la mancanza di un'assistenza tempestiva potrebbe avere ripercussioni particolarmente negative sui cittadini.
(7)  La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto alla tutela consolare. Il cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato anche nel caso in cui il fatto di essere reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza rischi di compromettere la tutela consolare, specialmente qualora l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato interpellato. Questa regola è importante specialmente nelle situazioni di crisi, in cui la mancanza di un'assistenza tempestiva potrebbe avere ripercussioni particolarmente negative sui cittadini. Inoltre, occorre tenere in considerazione una riduzione significativa del personale dell'ambasciata o del consolato tale da poter incidere in modo significativo sull'efficacia e sull'efficienza delle relative attività, in quanto potrebbe aggravare ulteriormente le sfide cui devono far fronte i cittadini che chiedono assistenza consolare.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  Le domande non dovrebbero essere trasferite se ciò compromette la tutela consolare, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro interpellato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di gravi emergenze mediche o di arresti che potrebbero essere arbitrari. È inoltre opportuno che i cittadini non rappresentati siano informati di tali trasferimenti.
(11)  Le domande non dovrebbero essere trasferite se ciò compromette la tutela consolare, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro interpellato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di gravi emergenze mediche o di arresti che potrebbero essere arbitrari o motivati da ragioni politiche. È inoltre opportuno che i cittadini non rappresentati siano informati di tali trasferimenti.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza, le persone a mobilità ridotta, le persone con disabilità o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta.
(13)  Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, le vittime di matrimoni forzati o di prigionia coniugale che dovrebbero ricevere un'assistenza legale e psicologica, le donne in stato di gravidanza, le persone a mobilità ridotta, le persone anziane, le persone con disabilità o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.
(19)  Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, compresi i disastri naturali, i disordini politici e gli attacchi terroristici, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni e di meccanismi di risposta rapida, e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.
(23)  I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale o con maggiore frequenza, qualora circostanze straordinarie lo richiedano, nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini, ma come un approccio coerente per sostenere ulteriormente il coordinamento degli sforzi degli Stati membri rappresentati.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.
(25)  È opportuno che i consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, siano regolarmente aggiornati in modo da permettere ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto delle crisi, in modo da fornire un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero coordinarsi in una fase precoce.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 26
(26)  Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente le informazioni su tali capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.
(26)  Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri devono essere sostenuti e ricevere informazioni tempestive dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo tempestivo ed efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. Per poter reagire rapidamente ed efficacemente è quindi opportuno condividere tempestivamente informazioni di prima mano e pertinenti, ad esempio sulle capacità di evacuazione disponibili, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. A tale riguardo, il SEAE dovrebbe poter ricevere dagli Stati membri informazioni automatiche e continue sulla situazione nei paesi terzi.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della partecipazione volontaria, della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.
(28)  Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.
(30)  Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili e facilmente accessibili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi, comprese le opzioni digitali di contatto. In stretta collaborazione con gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero diffondere le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini abbiano facile accesso a informazioni aggiornate in materia di tutela consolare. A tale riguardo, i cittadini dell'UE dovrebbero ricevere notifiche tempestive in merito ai loro diritti e alle procedure per esercitarli quando si trovano in paesi terzi, in particolare in situazioni di crisi.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 31
(31)  Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta per gli Stati membri, una soluzione possibile consisterebbe nel riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione5. Gli Stati membri potrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.
(31)  Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta, gli Stati membri dovrebbero riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione5. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Dovrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.
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5 Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).
5 Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione.
(32)  È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta trascorsi tre mesi dalla prestazione.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso.
(33)  Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. Tale termine dovrebbe tenere conto della complessità della questione, del coinvolgimento del personale della sede e della durata dell'assistenza.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)  Dovrebbe essere concesso un aumento adeguato del bilancio e delle risorse umane del SEAE, in aggiunta alle entrate provenienti dai rimborsi degli Stati membri, per garantire la corretta esecuzione delle responsabilità nel fornire assistenza e/o protezione ai cittadini dell'UE.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 41
(41)  Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.
(41)  Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi e i diritti degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
(-1)  all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"I rifugiati riconosciuti, gli apolidi e le altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro hanno il diritto di godere della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se uno Stato membro di residenza non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica."
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
a)  la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone;
a)  la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone. Sebbene il periodo di tempo appropriato dipenda dalle particolarità di ciascuna richiesta di assistenza, il periodo necessario ai cittadini per raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, non supera in ogni caso le 48 ore;
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Se le delegazioni dell'Unione sono l'unica rappresentanza fisicamente situata in un paese terzo, o se vi è una necessità oggettiva di assistenza supplementare ai cittadini non rappresentati durante una situazione di crisi a causa dell'insufficiente capacità delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri, le delegazioni dell'Unione forniscono assistenza consolare, anche rilasciando documenti di viaggio provvisori conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/997.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto di un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta, segnatamente il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 9 – paragrafo 1
(2)  all'articolo 9, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
(2)  all'articolo 9, è aggiunto il seguente punto:
"e) qualora il richiedente necessiti di aiuto, di essere evacuato e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
soppresso
f)  qualora il richiedente necessiti di un documento di viaggio provvisorio dell'UE di cui alla direttiva (UE) 2019/997*.
soppresso
f bis)  procedimenti giudiziari in casi urgenti che richiedono un'attenzione immediata.
__________________
__________________
* Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj).";
soppresso
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.
2.  Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono senza indugio alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:
1.  Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente, o con maggiore frequenza in caso di circostanze straordinarie, e contiene:
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
a)  un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;
a)  un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione; quali, tra gli altri, i rischi militari, politici, criminali e sanitari e le catastrofi naturali;
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.
Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. Ciò può includere, se necessario, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione collaborano ai fini dell'impiego di sistemi di allerta rapida per consentire l'individuazione tempestiva di potenziali crisi o pericoli, quali catastrofi naturali, disordini politici o emergenze sanitarie, nel paese terzo interessato. Tali sistemi utilizzano l'analisi dei dati, le valutazioni dei rischi e la condivisione di intelligence per fornire indicatori precoci delle minacce emergenti, migliorando in tal modo l'efficacia degli sforzi di preparazione e risposta alle crisi.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri offrono ai loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.
4.  Gli Stati membri adottano misure proattive per assicurare che i loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, si registrino presso le autorità nazionali competenti o le informino, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi, in particolare quando i paesi terzi in questione non sono considerati completamente sicuri.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";
5.  Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti. Gli Stati membri dovrebbero sempre informarsi reciprocamente ogni qualvolta vengano a conoscenza di un aumento dei rischi legati alla sicurezza.";
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Gli Stati membri rafforzano la conoscenza situazionale con le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, anche condividendo regolarmente aggiornamenti delle valutazioni dei rischi e le possibili minacce alla sicurezza dei cittadini dell'UE, nonché scambiando informazioni sui loro consigli di viaggio.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce formazione consolare in materia di preparazione, simulazione e risposta alle crisi ai funzionari dell'Unione e al personale diplomatico e consolare degli Stati membri per migliorare la loro capacità di gestire le situazioni di crisi e fornire assistenza ai cittadini dell'UE all'estero.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 2
2.  Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria.
2.  Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria. Il SEAE e la Commissione sostengono la preparazione di tali esperti e delle squadre consolari congiunte.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4
4.  Nel fornire assistenza gli Stati membri possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi e, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile.";
4.  Nel fornire assistenza gli Stati membri possono essere sostenuti da strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi. Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, il meccanismo unionale di protezione civile e, se del caso, le missioni e le operazioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, come pure la capacità di dispiegamento rapido dell'UE prevista dalla bussola strategica per la sicurezza e la difesa.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis quinquies seguente: "Articolo 13 bis quinquies Protezione speciale dei minori Gli Stati membri, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, adottano misure speciali per garantire il diritto alla tutela consolare dei minori che sono cittadini dell'UE nei paesi terzi, in particolare laddove sussista il rischio di violazione dei loro diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite. Nel fornire assistenza consolare ai minori, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:
Una volta ogni sei mesi gli Stati membri forniscono al SEAE e alla Commissione le informazioni seguenti:
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.
2.  Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 3
3.  Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.
3.  Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. Tra tali misure possono figurare, in particolare:
1.  Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE in particolare mediante:
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera a
a)  l'inserimento della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali;
soppresso
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  l'implementazione di tecnologie digitali e sistemi di notifica automatizzati, come ad esempio SMS tramite reti telefoniche, per trasmettere ai cittadini dell'UE i dati di contatto essenziali per la tutela consolare al momento dell'ingresso in un paese terzo, nonché messaggi di allerta in situazioni di crisi.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Inoltre, gli Stati membri inseriscono la prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali in un punto visibile.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1
Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione. L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare.
Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta trascorsi tre mesi dalla prestazione. L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 6
6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.
6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard, disponibili in tutte le lingue degli Stati membri, da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis)  garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda la registrazione e la notifica dei viaggi o dei periodi di soggiorno dei cittadini in paesi terzi.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
f ter)  forniscono le informazioni e gli avvisi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera -a);
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)
f quater)  trattare le informazioni e le registrazioni relative a viaggi o periodi di soggiorno fornite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 6
6.  Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.
6.  Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi e i diritti degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali di cui al paragrafo 5 sono esclusi da tale trasferimento, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso esplicito del cittadino dell'Unione interessato.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 ter – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di un accesso effettivo a meccanismi di denuncia e a mezzi di ricorso ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
Non prima di [otto anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.
Non prima di [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

Accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
PDF 107kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (07577/2024 – C9-0135/2024 – 2023/0353(NLE))
P9_TA(2024)0337A9-0177/2024

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07577/2024),

–  visto il progetto di accordo nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativo alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (12126/2023),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0135/2024),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per la pesca,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0177/2024),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
PDF 116kWORD 54k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD))
P9_TA(2024)0338A9-0234/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0105),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0058/2022),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2022(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 59 e l'articolo 40 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per i bilanci e della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0234/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

P9_TC1-COD(2022)0066


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/1385.)

(1) GU C 443 del 22.11.2022, pag. 93.


Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
PDF 118kWORD 37k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))
P9_TA(2024)0339A9-0003/2024
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0512),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91 e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0328/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2023(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2024(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

–  viste le lettere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9‑0003/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

P9_TC1-COD(2023)0311


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2841.)

(1) OJ C, C/2024/1595, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1595/oj.
(2) OJ C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.


Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
PDF 118kWORD 41k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (COM(2023)0698 – C9-0398/2023 – 2023/0393(COD))
P9_TA(2024)0340A9-0059/2024
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0698),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0398/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2024(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0059/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

P9_TC1-COD(2023)0393


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2842.)

(1) OJ C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.


Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale
PDF 635kWORD 218k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))
P9_TA(2024)0341A9-0149/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0414),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0236/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0149/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, e (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) [Em.1]

P9_TC1-COD(2023)0227


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, adottata dal Consiglio dei diritti umani il 28 settembre 2018, [Em.2]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Norme per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di colture agricole, ortaggi, viti e piante da frutto sono state stabilite a livello di Unione sin dagli anni Sessanta. La produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dell'Unione sono disciplinate dalle direttive del Consiglio 66/401/CEE(3); 66/402/CEE(4); 68/193/CEE(5); 2002/53/CE(6); 2002/54/CE(7); 2002/55/CE(8); 2002/56/CE(9); 2002/57/CE(10); 2008/72/CE(11) e 2008/90/CE(12) (le "direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale"). Tali atti giuridici hanno costituito il quadro giuridico per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e pertanto sono stati di grande importanza per la creazione del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale nell'Unione.

(2)  Le valutazioni d'impatto effettuate dalla Commissione nel 2013 e nel 2023 hanno confermato che tali direttive hanno avuto un impatto significativo sulla libera circolazione, sulla disponibilità e sulla qualità elevata del materiale riproduttivo vegetale sul mercato dell'Unione e hanno pertanto agevolato gli scambi di materiale riproduttivo vegetale all'interno dell'Unione.

(3)  Tuttavia, le norme in materia di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale devono essere adattate agli sviluppi scientifici e tecnici nei settori delle tecniche di produzione agricola e orticola e della selezione delle piante. Inoltre la legislazione deve essere aggiornata sulla base delle modifiche delle norme internazionali e dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle direttive sul materiale riproduttivo vegetale. Tali norme devono essere chiarite al fine di facilitare un'attuazione più armonizzata. Le direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero pertanto essere sostituite da un unico regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione.

(4)  Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. ContribuisceMira a contribuire alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, la di un'elevata qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale, comprese le varietà adattate localmente che possono avere il vantaggio di una maggiore tolleranza allo stress biotico e abiotico, sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"(13), nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale. [Em.3]

(5)  Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire, a livello degli Stati membri e dell'Unione, l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e, ripristinare e favorire la biodiversità e di garantire la sicurezza alimentare nonché di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità, alla sicurezza, alla diversità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale. Il presente regolamento dovrebbe stimolare l'innovazione finalizzata allo sviluppo di materiale riproduttivo vegetale resiliente che contribuisca al miglioramento delle colture che favoriscono la salute del suolo. [Em.4]

(6)  L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi e determinate specie di maggiore importanza economica e sociale. Tale importanza dovrebbe essere valutata a seconda del fatto che tali generi e specie rappresentino una regione significativa di produzione e di valore nell'Unione, nonché in considerazione del loro ruolo per la sicurezza della produzione di alimenti e mangimi nell'Unione e dell'eventualità o meno che siano commercializzati in almeno due Stati membri. Tale regione di produzione e di valore può riguardare diversi aspetti tecnici. A seconda delle circostanze, tale aspetto può essere calcolato sulla base di fattori quali la dimensione totale dei terreni produttivi in diverse zone dell'Unione, il valore di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in relazione a settori specifici o la domanda di tali specie da parte di agricoltori, di utilizzatori finali e dell'industria.

(7)  Tali generi e specie dovrebbero essere elencati e classificati in base all'utilizzazione prevista, ossia alla loro utilizzazione come colture agricole, ortaggi, piante da frutto o viti. Tale classificazione è necessaria per garantire un approccio proporzionato, in quanto alcune specie sono importanti soltanto per determinati usi.

(8)  Inoltre alcune varietà possono presentare determinate caratteristiche che, se coltivate in determinate condizioni, potrebbero avere effetti agronomici indesiderati che comprometterebbero l'obiettivo del regolamento di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se dette varietà sono soggette a condizioni di coltivazione adeguate che consentano di evitare tali effetti agronomici indesiderati. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di dette varietà per la produzione di alimenti, mangimi o materiali industriali e non soltanto quando esse sono destinate alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare le condizioni di coltivazione di tali varietà, anche per la produzione di alimenti, mangimi o altri prodotti.

(9)  Il materiale riproduttivo vegetale dovrebbe essere definito in modo globale, includendo tutti gli impianti in grado di produrre piante intere e destinati a tale fine. Il presente regolamento dovrebbe pertanto riguardare le sementi, nonché tutte le altre forme di piante in qualsiasi fase della crescita, in grado di produrre piante intere e destinate a tale fine.

(10)  Il presente regolamento non dovrebbe riguardare il materiale forestale di moltiplicazione in ragione delle sue caratteristiche particolari e dei concetti e della terminologia applicabili molto diversi. Per questo motivo il materiale forestale di moltiplicazione è oggetto di un atto giuridico distinto, ossia il regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio(14) +.

(11)  Il presente regolamento non dovrebbe riguardare i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali poiché, dopo aver consultato gli Stati membri e i portatori di interessi, è stato concluso che la direttiva 98/56/CE del Consiglio(15) copre ancora adeguatamente le esigenze di tale settore.

(12)  Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello utilizzato esclusivamentevenduto o trasferito in altro modo per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, inclusa la ricerca in azienda. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione. [Em.5]

(13)  Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone per proprio uso privato e al di fuori della loro attività commerciale. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi molto ridotti, non ha finalità commerciali ed è limitato ad attività private.

(13 bis)   Il presente regolamento non dovrebbe disciplinare l'accesso, la vendita o il trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale in quantitativi limitati quali definiti nell'allegato VII bis, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione dinamica, dato che questo tipo di materiale riproduttivo vegetale non richiede un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromette l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione. [Em.6]

(14)  Al fine di consentire scelte informate da parte degli utilizzatori, il materiale riproduttivo vegetale dovrebbe essere prodotto e commercializzato soltanto se appartiene a varietà iscritte in un registro nazionale delle varietà.

(15)  Tuttavia è opportuno esentare, se necessario, i portainnesti dall'obbligo di appartenere a una varietà, in quanto, pur avendo un valore significativo, spesso essi non rientrano nella definizione di varietà.

(16)  Al fine di garantire l'identità, la qualità e la trasparenza e consentire scelte informate da parte degli utilizzatori, il materiale riproduttivo vegetale dovrebbe, di norma, essere prodotto o commercializzato in categorie predefinite. Tali categorie dovrebbero rispecchiare le diverse fasi di produzione e i diversi livelli di qualità e, sulla base della terminologia stabilita a livello internazionale, dovrebbero essere denominate sementi "pre-base", "di base", "certificate" e "standard" e materiale "pre-base", "di base", "certificato" e "standard", nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi.

(17)  Il materiale riproduttivo vegetale di ciascuna di tali categorie dovrebbe essere prodotto e commercializzato conformemente alle norme internazionali applicabili, al fine di garantirne il massimo livello possibile di identificazione e qualità e di assicurare che sia in linea con i più recenti sviluppi tecnici e scientifici. Tali norme dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, i sistemi di certificazione varietale o di controllo delle sementi destinate al commercio internazionale(16) ("sistemi dell'OCSE per le sementi"), le norme sui tuberi-seme di patate della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e le norme per l'analisi delle sementi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).

(18)  Conformemente a tali norme, la conformità del materiale riproduttivo vegetale ai requisiti per le categorie pre-base, di base o certificate dovrebbe essere confermata da ispezioni, campionamenti, prove e controlli ufficiali rispetto alle parcelle testimone effettuati dalle autorità competenti ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata da un'etichetta ufficiale.

(18 bis)   È inoltre opportuno stabilire norme per la produzione in vitro di cloni e la loro commercializzazione. [Em.7]

(19)  È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di cloni, cloni selezionati, miscugli multiclonali e di materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la lorosua maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti. È inoltre opportuno stabilire norme per il mantenimento dei cloni al fine di garantirne la conservazione e l'identificazione.[Em. 8]

(20)  Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale del materiale riproduttivo vegetale appartenente a determinate specie e categorie e a stampare l'etichetta ufficiale. È opportuno fissare norme per la rispettiva sorveglianza ufficiale da parte dell'autorità competente e per la revoca di tale autorizzazione o la sua modifica. Tali norme sono necessarie per garantire il funzionamento efficace dell'intero sistema di certificazione.

(21)  Al fine di garantire la massima purezza e omogeneità possibile del materiale riproduttivo vegetale, quest'ultimo dovrebbe essere tenuto in lotti distinti e segregati da altri materiali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, quali i cereali per alimenti o mangimi.

(22)  In considerazione della notevole diversità del materiale riproduttivo vegetale, gli operatori professionali dovrebbero essere in grado di commercializzare i lotti di materiale riproduttivo vegetale sotto forma di singole piante, imballaggi, mazzi o contenitori oppure alla rinfusa.

(23)  È opportuno adottare norme per l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale al fine di garantire l'adeguata identificazione di tale materiale per categoria mediante l'attestazione della conformità in relazione ai rispettivi requisiti relativi alle sementi e al materiale pre-base, di base, certificati e standard.

(24)  Nel caso di sementi e materiale pre-base, di base e certificati, l'autorità competente dovrebbe rilasciare un'etichetta ufficiale, mentre per le sementi o il materiale standard un'etichetta dovrebbe essere rilasciata dall'operatore. Ciò è necessario per operare una distinzione tra materiale riproduttivo vegetale soggetto a certificazione (certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale) e materiale riproduttivo vegetale prodotto sotto la responsabilità dell'operatore professionale. Il rilascio di un'etichetta specifica mira a facilitare scelte informate da parte degli operatori professionali e dei consumatori che potrebbero voler scegliere il materiale riproduttivo vegetale conforme a norme diverse. Ciò faciliterebbe altresì il lavoro delle autorità competenti nella progettazione dei loro controlli ufficiali conformemente ai rispettivi requisiti di ciascuna categoria.

(25)  L'etichetta ufficiale dovrebbe essere stampata e apposta dagli operatori professionali autorizzati, sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti. Tuttavia, poiché taluni operatori professionali potrebbero non disporre delle risorse necessarie per svolgere tutte le attività di certificazione e stampare le etichette ufficiali, è opportuno prevedere che le eventuali fasi di certificazione possano essere effettuate anche dalle autorità competenti su richiesta degli operatori professionali.

(26)  È opportuno stabilire norme relative al contenuto e alla forma dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta dell'operatore, al fine di garantire un'applicazione uniforme dei rispettivi requisiti di produzione e commercializzazione per ciascuna categoria e l'identificazione di tali etichette.

(27)  Ciascuna etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore dovrebbero contenere un numero di serie, in modo da garantire l'identificazione e la tracciabilità adeguate del materiale riproduttivo vegetale in questione e l'efficacia dei controlli ufficiali.

(28)  Le direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e la prassi e le norme internazionali prevedono che le sementi appartenenti a determinate specie siano prodotte e commercializzate soltanto come sementi pre-base, di base o certificate, in ragione della loro importanza per la sicurezza alimentare e la trasformazione industriale, nonché per la tutela degli interessi degli agricoltori che le utilizzano. Per questo motivo talune sementi dovrebbero essere prodotte e commercializzate come sementi pre-base, di base o certificate soltanto se i costi di produzione e commercializzazione sono proporzionati all'obiettivo di garantire la qualità delle sementi agli agricoltori e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, oppure sono proporzionati all'obiettivo di garantire un valore elevato della trasformazione industriale. Tali costi dovrebbero inoltre essere proporzionati al conseguimento degli standard più elevati in materia di identità e qualità delle sementi, in linea con i requisiti per le sementi pre-base, di base e certificate. È pertanto opportuno stabilire un elenco delle specie di sementi per le quali le sementi possono essere prodotte e commercializzate soltanto come sementi pre-base, di base o certificate.

(29)  Le sementi sono spesso commercializzate sotto forma di miscugli varietali della stessa specie o di miscugli di specie. Tuttavia le sementi di generi o specie contemplati dal presente regolamento dovrebbero poter essere prodotte e commercializzate soltanto in miscugli con sementi dei generi o delle specie contemplati o contemplate dal presente regolamento. Ciò è necessario per garantire il rispetto delle rispettive norme di produzione e di commercializzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi oggetto del presente regolamento, con sementi non appartenenti a generi o specie contemplati o contemplate dal presente regolamento, ai fini della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale. Ciò è dovuto al fatto che tali specie sono quelle più appropriate ai fini di tale conservazione. È opportuno stabilire norme relative a tali miscugli per garantirne l'identità e la qualità.

(30)  È opportuno stabilire requisiti relativi al reimballaggio e alla rietichettatura delle sementi pre-base, di base e certificate, al fine di garantire che l'identità e la qualità del rispettivo materiale riproduttivo vegetale non siano soggette a modifiche nel corso di tali operazioni.

(31)  Al fine di verificare l'identità e la purezza della varietà dei singoli lotti di sementi è opportuno effettuare prove rispetto alle parcelle testimone. È opportuno altresì stabilire norme specifiche relative a tali controlli sulle sementi pre-base, di base, certificate e standard, sulla base delle norme internazionali applicabili e dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale.

(32)  Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, che sono decisive per la diversità genetica delle colture ed essenziali per l'adattamento ai cambiamenti ambientali e alle esigenze future. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello elevatosoddisfacente di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". È opportuno riconoscere che la conservazione delle risorse genetiche è un processo dinamico e che dovrebbero essere incluse le varietà selezionate ex novo adattate alle condizioni locali. La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura(17). In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi. [Em.9]

(33)  In considerazione di tali caratteristiche particolari delle varietà da conservazione e in deroga ai requisiti stabiliti per la produzione e la commercializzazione, è opportuno autorizzare la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale ad esse appartenente nel rispetto di requisiti meno rigorosi. Tale obiettivo è in linea con i principi del Green Deal europeo e, in particolare, con il principio della protezione della biodiversità. È pertanto opportuno consentire che tali materiali soddisfino i requisiti relativi ai materiali standard per le specie interessate. Tale materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione dovrebbe pertanto essere etichettato con l'indicazione "varietà da conservazione". Tali varietà dovrebbero essere iscritte anche per consentirne il controllo da parte delle autorità competenti e garantire scelte informate da parte dei loro utilizzatori nonché l'efficacia dei controlli ufficiali.

(34)  L'esperienza acquisita con l'applicazione delle direttive sulla commercializzazione ha dimostrato che gli utilizzatori finali di materiale riproduttivo vegetale (giardinieri non professionisti e altri) sono spesso interessati a utilizzare materiale riproduttivo vegetale più diversificato che risponde a esigenze diverse, senza necessariamente presentare le stesse aspettative in termini di qualità degli operatori professionali. È pertanto opportuno consentire, in deroga a determinate norme, che il materiale riproduttivo vegetale possa essere commercializzato ad utilizzatori finali senza dover rispettare i requisiti per la registrazione delle varietà e senza dover rispettare i requisiti di certificazione o i requisiti per il materiale standard. Tale deroga è necessaria al fine di garantire una varietà più ampia dell'offerta ai consumatori, nel rispetto dei requisiti generali di qualità. Inoltre, per motivi di trasparenza e di migliore controllo, è opportuno fissare norme per l'imballaggio e l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale destinato esclusivamente ad utilizzatori finali. Per lo stesso motivo, gli operatori professionali che si avvalgono di tale deroga per la commercializzazione ad utilizzatori finali dovrebbero notificare tale attività alle autorità competenti.

(35)  Numerose banche, organizzazioni e reti genetiche operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogeneticheai fini della conservazione dinamica. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a o da tali soggetti o tra di essi o al loro interno deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose. [Em.10]

(36)  Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi, in natura o dietro compenso in denaro, al fine di gestire in modo dinamico le proprie sementiil proprio materiale riproduttivo vegetale. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di piccoli quantitativi di sementimateriale riproduttivo vegetale tra agricoltori, i cui quantitativi massimi devono essere stabiliti a livello dell'Unione. Tale deroga potrebbe applicarsi se tali sementi non appartengonotale materiale riproduttivo vegetale non appartiene a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio(18). È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali piccoli quantitativi per specie specifiche per ogni anno,delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di garantire che non vi sia un uso improprio di tale deroga che incida sulla commercializzazione delle sementistabilire, per ciascuna specie, il quantitativo massimo che può essere scambiato. [Em.11]

(37)  Secondo le direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, sono consentite deroghe ai requisiti stabiliti per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà non ancora iscritte; di varietà non ancora completamente controllate; di sementi non conformi ai requisiti applicabili, da mettere rapidamente a disposizione sul mercato; di sementi non ancora certificate in via definitiva; di materiale riproduttivo vegetale da autorizzare temporaneamente per far fronte a difficoltà temporanee nell'approvvigionamento; e di materiale riproduttivo vegetale per lo svolgimento di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliori a talune disposizioni della legislazione applicabile relative ai requisiti affinché il materiale riproduttivo vegetale possa appartenere a una varietà iscritta e soddisfare determinati requisiti in materia di identità e qualità. Tali deroghe si sono rivelate utili e necessarie per gli operatori professionali e le autorità competenti, senza creare problemi per il mercato interno del materiale riproduttivo vegetale. Di conseguenza dovrebbero essere mantenute. È opportuno stabilire condizioni relative a tali deroghe, al fine di garantire che non siano utilizzate in modo improprio e che non incidano negativamente sul mercato interno del materiale riproduttivo vegetale.

(38)  L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo, a eccezione delle piante foraggere, dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di tale materiale. [Em.12]

(38 bis)   Il materiale eterogeneo non dovrebbe essere costituito da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 o 2 secondo la definizione di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(19)(20) [regolamento NGT]. [Em.13]

(39)  La produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione devono rispettare le norme più rigorose possibili. Di conseguenza l'importazione di materiale riproduttivo vegetale da paesi terzi dovrebbe essere consentita soltanto se una valutazione delle norme in materia di identità e qualità e del sistema di certificazione ad esso applicabili stabilisce che tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione. Tale valutazione dovrebbe basarsi su un esame approfondito delle informazioni fornite dal paese terzo e della sua legislazione pertinente. Dovrebbe basarsi inoltre sull'esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel rispettivo paese terzo, qualora tale audit sia ritenuto necessario dalla Commissione stessa.

(40)  È opportuno stabilire norme relative all'etichettatura e alle informazioni da fornire per il materiale riproduttivo vegetale importato ai fini della sua corretta identificazione e tracciabilità nonché di scelte informate da parte degli utilizzatori e per consentire controlli ufficiali.

(41)  Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, gli operatori professionali dovrebbero essere registrati. È opportuno che si iscrivano nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(21), al fine di ridurre gli oneri amministrativi per tali operatori professionali. Ciò è proporzionato anche perché la grande maggioranza degli operatori professionali che producono e commercializzano materiale riproduttivo vegetale è già iscritta nei registri degli operatori professionali di tale regolamento.

(42)  È opportuno introdurre obblighi specifici proporzionati per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione ai fini della commercializzazione e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno prendere in considerazione le caratteristiche e i limiti specifici delle microimprese. [Em.14]

(43)  L'esperienza ha dimostrato che l'affidabilità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale commercializzato possono essere compromesse qualora sia impossibile rintracciare materiali non conformi alle norme applicabili. È pertanto necessario istituire un sistema completo di tracciabilità che consenta i ritiri dal mercato o la trasmissione di informazioni agli utilizzatori di materiale riproduttivo vegetale o alle autorità competenti. Per tale motivo, la conservazione delle informazioni e dei registri sui trasferimenti da e verso utilizzatori professionali dovrebbe essere obbligatoria per gli operatori professionali. Tuttavia tale tenuta delle registrazioni non è appropriata per la commercializzazione al dettaglio.

(44)  È importante garantire che, di norma, tutto il materiale riproduttivo vegetale dei generi e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia soggetto alla registrazione della varietà cui appartiene, alla descrizione della varietà e alle norme corrispondenti.

(45)  Le varietà dovrebbero essere iscritte in un registro nazionale delle varietà, al fine di garantire scelte informate da parte degli utilizzatori e controlli ufficiali più efficaci.

(46)  Il registro nazionale delle varietà dovrebbe comprendere due tipi di varietà: varietà iscritte sulla base di una descrizione ufficiale, se soddisfano i requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità e varietà iscritte sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta nel caso di varietà da conservazione. L'esistenza di queste due descrizioni diverse è necessaria per separare le due categorie di varietà, nel contesto delle quali la prima si basa sui risultati delle prove di distinzione, omogeneità, stabilità, mentre l'altra si basa su dati storici relativi all'utilizzazione della varietà e all'esperienza pratica. Inoltre tale approccio può fornire le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche delle varietà e alla loro identità.

(47)  Le varietà iscritte dovrebbero essere ulteriormente notificate al registro dell'Unione delle varietà dalle autorità competenti, attraverso il portale dell'UE sulle varietà vegetali, al fine di garantire una panoramica di tutte le varietà ammesse alla commercializzazione nell'Unione.

(48)  Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà e gli Stati membri in cui è prevista la coltivazione delle varietà dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. [Em.15]

(49)  Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti agronomici, relativi all'utilizzo e ambientali. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità della coltivazione, della raccolta, dell'immagazzinamento, della trasformazione e, della distribuzione e dell'utilizzo; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile") o caratteristiche importanti per la trasformazione. Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso. In ragione delle notevoli risorse e della preparazione necessarie per questo esame, per le specie elencate nell'allegato I, parti B e C, l'esame dovrebbe essere eseguito su base volontaria. [Em.16]

(50)  Poiché le varietà biologiche adatte alla produzione biologica quali definite all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848 sono caratterizzate da un livello elevato di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, è opportuno che la loro registrazione sia soggetta a caratteristiche adeguate di distinzione, omogeneità, stabilità, in particolare per quanto concerne i requisiti di omogeneità. Inoltre, affinché tali varietà siano meglio adattate alle esigenze specifiche della produzione biologica, il loro esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile dovrebbe essere effettuato in condizioni biologiche.

(51)  Per motivi di efficienza e di riduzione degli oneri amministrativi, le varietà cui è stata concessa una privativa per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/94 o della legislazione di uno Stato membro dovrebbero essere considerate distinte, omogenee e stabili e aventi una denominazione idonea ai fini del presente regolamento.

(52)  La procedura di registrazione delle varietà dovrebbe essere definita con precisione, al fine di garantire la certezza del diritto per i richiedenti e le autorità competenti e parità di condizioni per tutti i richiedenti. Per questo motivo è opportuno stabilire norme riguardanti la presentazione, il contenuto, l'esame formale e la data di presentazione delle domande, gli esami tecnici, l'audit dei locali e dell'organizzazione dell'autorità competente, le norme supplementari in materia di esame tecnico, riservatezza, relazione d'esame provvisoria e descrizione ufficiale provvisoria, relazione d'esame e descrizione ufficiale finale, esame della denominazione di una varietà e decisione in merito alla registrazione di una varietà nel registro nazionale delle varietà.

(53)  Per motivi di efficienza e al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti e i richiedenti, le autorità competenti dovrebbero registrare nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma delle direttive 2002/53/CE, 2002/55/CE, 2008/90/CE e 68/193/CEE. Poiché tali varietà sono già commercializzate nell'Unione e utilizzate dagli agricoltori e da altri operatori professionali, esse non dovrebbero essere soggette a una nuova procedura di registrazione.

(54)  È opportuno stabilire norme relative all'esame tecnico delle varietà al fine di stabilire se siano distinte, omogenee e stabili. Tenuto conto dell'importanza di tale esame per il settore della selezione delle varietà e del fatto che esso porta alla produzione di una descrizione ufficiale, tale esame tecnico dovrebbe essere effettuato soltanto dall'autorità competente.

(55)  Tuttavia, dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare l'esame tecnico per accertare il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà nei locali del richiedente e sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. Ciò è necessario per alleggerire gli oneri amministrativi, garantire la disponibilità di strutture adibite ai controlli e ridurre i costi per le autorità competenti. Tuttavia l'autorità competente dovrebbe essere competente per le disposizioni in materia di controlli. Inoltre gli operatori professionali coinvolti nella selezione di nuove varietà, e sulla base della loro cooperazione con le autorità competenti, si sono dimostrati qualificati per effettuare gli esami in quanto possiedono le rispettive competenze, conoscenze e risorse adeguate.

(56)  Al fine di garantire la credibilità e l'elevata qualità degli esami in materia di distinzione, omogeneità e stabilità, è opportuno che i locali delle autorità competenti in cui si svolgono siano sottoposti ad audit da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). I locali dei richiedenti presso i quali l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile soddisfacente si svolge sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere sottoposti ad audit da parte delle rispettive autorità competenti, al fine di garantire la conformità rispetto ai requisiti applicabili.

(57)  Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per le varietà di generi o specie di piante da frutto e viti e per le varietà da conservazione, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie. [Em.18]

(58)  Su richiesta di qualsiasi persona interessata, il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere soggetto a rinnovo, al fine di consentire il proseguimento della commercializzazione di determinate varietà, se necessario, e se queste continuano a soddisfare i requisiti applicabili.

(59)  È opportuno stabilire norme relative al mantenimento delle varietà conformemente alle pratiche ammesse. Ciò è necessario per garantire l'identità della varietà durante il periodo di registrazione, che può essere garantita soltanto se il mantenimento della rispettiva varietà è effettuato dal richiedente o da altre persone notificate dal richiedente all'autorità competente, conformemente a determinati requisiti e soggetto a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti.

(60)  È opportuno stabilire norme relative al contenuto dei registri nazionali delle varietà e del registro dell'Unione delle varietà, nonché alla tenuta di campioni delle varietà iscritte ("campione ufficiale" o "campione standard"), che costituisce una descrizione vivente della varietà. Ciò è importante per garantire l'accessibilità alle informazioni necessarie sulla varietà, la sua identificazione durante il periodo di registrazione e la disponibilità di campioni standard per le prove rispetto alle parcelle testimone nel contesto della certificazione del materiale riproduttivo vegetale.

(61)  Le direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere abrogate in quanto il presente regolamento le sostituisce. Di conseguenza è opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/2031 per eliminare i riferimenti a tali direttive e garantire che gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") siano disciplinati esclusivamente da tale regolamento.

(62)  Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(22) dovrebbe essere modificato per includere nel proprio ambito di applicazione la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale in linea con il presente regolamento. Ciò è importante al fine di garantire un approccio uniforme per quanto concerne i controlli ufficiali per la produzione di piante intere e la catena alimentare, in quanto il regolamento (UE) 2017/625 si applica anche all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(23).

(63)  A tale riguardo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme specifiche sui controlli ufficiali e sulle azioni intraprese dalle autorità competenti in relazione al materiale riproduttivo vegetale, in particolare per stabilire norme per lo svolgimento di controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale al fine di verificarne la conformità rispetto alle norme dell'Unione, per l'importazione e la commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale e per le attività degli operatori durante la produzione di tale materiale.

(64)   È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica. [Em.19]

(65)  Al fine di adeguare l'elenco dei generi e delle specie di materiale riproduttivo vegetale, soggetto all'ambito di applicazione del presente regolamento, agli sviluppi relativi all'importanza della regione e del valore della produzione, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e al numero di Stati membri in cui è coltivato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica di tale elenco.

(66)  Al fine di adeguare le norme in materia di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale agli sviluppi tecnici e scientifici e alle norme internazionali applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei requisiti di cui al presente regolamento relativi alla produzione e alla commercializzazione di materiali e sementi pre-base, di base, certificati e standard.

(67)  Al fine di adeguare le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo agli sviluppi tecnici e scientifici e tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle norme del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei requisiti relativi alla produzione e alla commercializzazione di materiale eterogeneo.

(68)  Al fine di adeguare i contenuti dei registri delle varietà agli sviluppi tecnici e dare seguito all'esperienza acquisita in relazione alla registrazione delle varietà, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei requisiti relativi a tali contenuti.

(69)  Al fine di adeguare la coltivazione delle varietà allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di condizioni per la coltivazione di varietà resistenti agli erbicidi o aventi altre caratteristiche che potrebbero comportare effetti agronomici indesiderati. Tali condizioni dovrebbero includere misure sul campo, quali la rotazione delle colture; misure di monitoraggio; la notifica di tali misure da parte degli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri; la comunicazione da parte degli operatori professionali alle autorità competenti in merito all'applicazione di tali misure; e le indicazioni di tali condizioni nei registri nazionali delle varietà.

(70)  Al fine di adeguare i controlli e i requisiti per il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile ai potenziali sviluppi tecnici e scientifici, nonché ai possibili sviluppi delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento con determinati elementi. Tali elementi consistono nelle metodologie necessarie per gli esami di coltura da svolgere nell'intento di stabilire il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile per determinati generi o determinate specie.

(71)  Al fine di adeguare le norme in materia di denominazione varietale agli sviluppi tecnici e scientifici e dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione di tali norme, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento fissando criteri specifici in merito all'ammissibilità delle denominazioni varietali.

(72)  Al fine di adeguare le disposizioni del presente regolamento relative agli esami tecnici delle varietà agli sviluppi tecnici e scientifici e alle esigenze pratiche delle autorità competenti e degli operatori professionali, nonché di dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle norme corrispondenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento stabilendo le norme relative all'audit dei locali degli operatori professionali al fine di effettuare esami tecnici per verificare l'esistenza di un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile soddisfacente.

(73)  Al fine di adeguare le disposizioni del presente regolamento relative all'esame ai fini della coltivazione e dell'utilizzazione sostenibili agli sviluppi tecnici o scientifici e alle nuove politiche o norme dell'Unione in materia di agricoltura sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento stabilendo i requisiti minimi per effettuare tale esame, stabilendo le metodologie per valutare le caratteristiche esaminate, fissando le norme per la valutazione e la comunicazione dei risultati di tale esame e modificando le caratteristiche esaminate.

(74)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(24). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(75)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(25).

(76)  Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di migliorare le prestazioni degli operatori professionali e l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale da essi prodotto e commercializzato, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la specificazione dei requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli, per quanto riguarda particolari generi o specie, ai fini della sorveglianza ufficiale sugli operatori professionali da parte delle autorità competenti.

(77)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda la manipolazione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale e di adeguare le rispettive norme all'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di requisiti specifici per la totalità o per talune specie di materiale riproduttivo vegetale, per quanto riguarda la fusione o la suddivisione dei lotti in relazione all'origine dei lotti di materiale riproduttivo vegetale, alla loro identificazione, alle registrazioni relative a tale operazione e all'etichettatura a seguito della fusione o della suddivisione dei lotti di materiale riproduttivo vegetale.

(78)  Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dare seguito all'esperienza pratica acquisita con l'applicazione delle sue disposizioni e migliorare l'integrità del materiale riproduttivo vegetale commercializzato, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di requisiti specifici relativi alla sigillatura, alla chiusura, alle dimensioni e alla forma degli imballaggi, dei mazzi e dei contenitori di specie specifiche di materiale riproduttivo vegetale.

(79)  Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la leggibilità, la riconoscibilità e la sicurezza delle etichette, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di disposizioni specifiche riguardanti le etichette ufficiali, le etichette utilizzate per determinate deroghe e le etichette utilizzate per alcuni tipi specifici di materiale riproduttivo vegetale, e per stabilire il contenuto, le dimensioni, il colore e la forma di tali etichette per le categorie rispettive o i tipi rispettivi di materiale riproduttivo vegetale.

(80)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dare seguito all'esperienza pratica acquisita con l'applicazione delle norme corrispondenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di disposizioni specifiche relative ai miscugli di sementi.

(81)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda la commercializzazione al dettaglio di materiale riproduttivo vegetale e il rendere la commercializzazione di tale materiale il più possibile pratica e adatta per ciascuna specie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di norme riguardanti le dimensioni, la forma, la sigillatura e la manipolazione di piccoli imballaggi per le sementi e di imballaggi e mazzi di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato ad utilizzatori finali.

(82)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e di affrontare urgenti difficoltà di approvvigionamento di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'autorizzazione, in caso di difficoltà temporanee nell'approvvigionamento di materiale riproduttivo vegetale, per un periodo massimo di un anno, la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e soggetti o soggette a requisiti meno rigorosi, o ai fini della deroga all'obbligo di appartenere a una varietà, nonché ai fini dell'abrogazione e della modifica di una tale autorizzazione.

(83)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e garantire agli Stati membri una certa flessibilità nell'adottare misure nazionali adattate alle loro condizioni agroclimatiche e a norme di qualità più elevate, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso, nonché ai fini dell'abrogazione o della modifica di tali misure adottate ai sensi delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale.

(84)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e garantire una risposta rapida a rischi improvvisi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di misure di emergenza, qualora la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale possa comportare un rischio grave per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per la coltivazione di altre specie, e tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, nonché ai fini dell'abrogazione o della modifica di qualsiasi misura di tale tipo adottata da uno Stato membro.

(85)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazioneÈ opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa prendere decisioni in materia di con norme specifiche relative all'organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del presente regolamento. [Em.20]

(86)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'importazione di materiale riproduttivo vegetale e garantire la conformità dei requisiti di paese terzo ai requisiti equivalenti dell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa accertare se il materiale riproduttivo vegetale di generi, specie o categorie specifici prodotti/e in un paese terzo o in regioni particolari di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, ai fini dell'importazione.

(87)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e di assicurare un mantenimento adeguato delle varietà iscritte anche in paesi terzi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il riconoscimento del fatto che i controlli sul mantenimento delle varietà effettuati nel paese terzo offrono le medesime garanzie previste nell'Unione.

(88)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e di adeguarne le disposizioni ai protocolli applicabili in evoluzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) o ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché ai pertinenti sviluppi tecnici e scientifici, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di requisiti specifici in materia di distinzione, omogeneità e stabilità per ciascun genere o ciascuna specie di varietà.

(89)  Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme specifiche per quanto riguarda la dimensione del campione standard di varietà iscritte utilizzate per i controlli ufficiali a posteriori del materiale riproduttivo vegetale, le norme per il rinnovo di tali campioni e la fornitura di tali campioni ad altri Stati membri.

(90)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle sue ripercussioni, della sua complessità e del suo carattere internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A tal fine, e ove necessario, introduce deroghe o requisiti specifici per determinati tipi di materiale riproduttivo vegetale e operatori professionali.

(91)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle sue disposizioni nonché di concedere il tempo necessario per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione corrispondenti. Le norme relative al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile soddisfacente per le varietà di ortaggi e piante da frutto dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere da cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale periodo di tempo supplementare è necessario affinché le autorità competenti e gli operatori professionali effettuino i preparativi necessari e le prime prove nei settori conformemente alle nuove norme.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione ai fini della commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, e pere la commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà. [Em. 21]

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà che sono resistenti agli erbicidi o che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti. [Em.22]

Articolo 2

Ambito di applicazione e obiettivi

1.  Il presente regolamento si applica ai generi e alle specie elencati per i rispettivi usi di cui all'allegato I, parti da A ad E.

I suoi requisiti riguardano rispettivamente tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale, soltanto le sementi o soltanto il materiale diverso dalle sementi.

I requisiti relativi alla produzione o all'importazione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione all'interno dell'Unione. [Em.23]

2.  Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:

a)  garantire la qualità, la sicurezza e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali, gli agricoltori e gli utilizzatori finali; [Em.24]

b)  garantire parità di condizioni eque per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale; [Em.25]

c)  sostenere l'innovazione e la competitività del settore del materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

d)  contribuire alla conservazione dinamica e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità; [Em.26]

e)  contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche e del suolo attuali e future; [Em.27]

f)  contribuire alla sicurezza alimentare e alla sovranità alimentare. [Em.28]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di adeguarloadeguare tale allegato all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e ai dati economici relativi alla produzione e alla commercializzazione di generi e specie, aggiungendo generi e specie o eliminandoli dall'elenco difigurante in tale allegato. [Em.29]

L'atto delegato Gli atti delegati di cui al primo comma aggiungeaggiungono generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno due degli elementi seguenti: [Em.30]

a)  rappresentano una regione significativa di produzione di materiale riproduttivo vegetale e un valore significativo del materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione;

b)  presentano una rilevanza sostanziale per la sicurezza della produzione di alimenti e mangimi nell'Unione rispetto ad altri generi e specie non elencati in tale allegato; e

c)  sono commercializzati in almeno due Stati membri;

c bis)   presentano un interesse in termini di sostenibilità ambientale. [Em.31]

L'atto delegato di cui al primo comma elimina generi o specie dall'elenco di cui all'allegato I se non soddisfano più almeno due degli elementi di cui al secondo comma.

4.  Il presente regolamento non si applica:

a)  ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE e ai materiali di moltiplicazione dei generi o delle specie elencati nell'allegato I del presente regolamento che sono utilizzati esclusivamente a fini ornamentali; [Em.32]

b)  al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../…] del Parlamento europeo e del Consiglio(26)+ e ai materiali di moltiplicazione dei generi o delle specie elencati nell'allegato I del presente regolamento che sono utilizzati esclusivamente a fini forestali;;

c)  al materiale riproduttivo vegetale prodotto esclusivamente per l'esportazione verso paesi terzi; [Em.34]

d)  al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali;

e)  al materiale riproduttivo vegetale utilizzato esclusivamentevenduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche., incluse la ricerca in azienda e le attività effettuate dalle banche genetiche; [Em.35]

e bis)   la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale da parte di organizzazioni e reti di conservazione di cui all'articolo 29 in piccole quantità quali definite nell'allegato VII bis, a titolo gratuito o meno, ai fini di una conservazione dinamica; [Em.36]

e ter)   al materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per proprio uso. [Em.37]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)  "materiale riproduttivo vegetale": piante quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2031 capaci di produrre piante intere e destinate a tale scopo;

(2)  "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti illo sfruttamento commerciale di materiale riproduttivo vegetale: [Em.38]

a)  produzione;

b)  commercializzazione;

c)  mantenimento o moltiplicazione delle varietà; [Em.40]

d)  prestazione di servizi per l'identità e la qualità;

e)  conservazione, immagazzinamento, essiccazione, trasformazione, trattamento, imballaggio, sigillatura, etichettatura, campionamento o controlli;

(3)  "commercializzazione": le azioni commerciali seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita, compresa la vendita online, o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione volte allo sfruttamento commerciale di materiale riproduttivo vegetale; [Em.40]

(4)  "varietà": una varietà quale definita all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94;

(5)  "clone": una singola discendenza vegetale, originariamente derivata da un'altra singola pianta mediante riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta;

a)   una singola discendenza vegetale, originariamente derivata da un'altra singola pianta mediante riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta; oppure

b)   la discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta; [Em.41]

(6)  "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, ed è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene e, nel caso di cloni selezionati non appartenenti a una varietà, è conforme alla descrizione delladi vite e delle specie di piante da frutto in cui si è verificata la variabilità intravarietale cui il clone selezionatocui appartiene; [Em.42]

(7)  "materiale riproduttivo vegetale policlonale": materiale di moltiplicazione ottenuto da una selezione con previsione di miglioramenti genetici, effettuata mediante strumenti genetici quantitativi, di un gruppo di diverse discendenze vegetali individuali distinte derivate daalmeno sette genotipi diversi, ciascuna delle quali è conforme alla descrizione dellaprovenienti dallo stesso insieme sperimentale di una specifica varietà cui appartieneantica, contenente la maggior parte della sua diversità intravarietale; [Em. 43]

(8)   "miscuglio multiclonale": un miscuglio di cloni selezionati, tutti appartenenti alla stessa varietà o specie, a seconda dei casi, nell'ambito della quale ciascuno di essi è stato ottenuto mediante una selezione indipendente; [Em.44]

(9)  "autorità competente": l'autorità centrale o regionale di uno Stato membro o, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali, della registrazione, della certificazione e delle altre attività ufficiali relative alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente al diritto dell'Unione;

(10)  "descrizione ufficiale": una descrizione elaborata da un'autorità competente, che comprende le caratteristiche pertinenti della varietà e la rende identificabile in seguito all'esame della sua distinzione, omogeneità e stabilità;

(11)  "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione scritta di una varietà da conservazione, riconosciuta da un'autorità competente, che comprende le caratteristiche specifiche della varietà e che è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame della sua distinzione, omogeneità e stabilità;

(12)  "mantenimento della varietà": le azioni intraprese per controllare la purezza e l'identità della varietà al fine di garantire che unale caratteristiche della varietà rimanga conforme alla suarimangano conformi alla loro descrizione durante i successivi cicli di riproduzione; [Em.45]

(13)  "sementi": sementi in senso botanico;

(14)  "sementi pre-base": sementi che appartengono a una generazione antecedente rispetto a quella delle sementi di base, che sono destinate alla produzione e alla certificazione di sementi di base o certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, parte Aparti A e D; [Em.46]

(15)  "sementi di base": sementi prodotte a partire da sementi pre-base o da generazioni precedenti di sementi di base, destinate alla produzione di ulteriori generazioni di sementi di base o di sementi certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, parte Aparti A e D; [Em.47]

(16)  "sementi certificate": sementi prodotte a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di sementi certificate, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, parte Aparti A e D; [Em.48]

(17)  "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che non sono destinate all'ulteriore moltiplicazione e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte Aparti A e D; [Em.49]

(18)  "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, parte Bparti B, C ed E; [Em.50]

(19)  "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, parte Bparti B, C ed E; [Em.51]

(20)  "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, parte Bparti B, C ed E; [Em.52]

(21)  "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte Bparti B, C ed E; [Em.53]

(22)  "certificazione ufficiale": attestazione ufficiale rilasciata dall'autorità competente che attesta la conformità delle sementi o dei materiali pre-base, di base o certificate/i rispetto ai corrispondenti requisiti di cui al presente regolamento, dopo che tale autorità ha effettuato tutte le pertinenti ispezioni in loco, il campionamento e i controlli, comprese le prove rispetto alle parcelle testimone, e dopo che la stessa autorità abbia concluso che le sementi o i materiali in questione soddisfano detti requisiti;

(23)  "certificazione sotto sorveglianza ufficiale": attestazione, rilasciata da un operatore professionale specificamente autorizzato, secondo cui le sementi o i materiali pre-base, di base o certificate/i sono conformi ai requisiti applicabili e nel caso in cui almeno una o più delle attività pertinenti di ispezione, campionamento, controllo o stampa delle etichette sono state effettuate da tale operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, e se è stato concluso che le sementi o i materiali in questione soddisfano detti requisiti;

(24)  "categoria" di materiale riproduttivo vegetale: un gruppo o una singola unità di materiale riproduttivo vegetale che si qualifica come sementi o materiali pre-base, di base, certificati o standard ed è identificabile mediante il rispetto di requisiti specifici di identità e qualità;

(25)  "organismo geneticamente modificato": organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(27), ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;

(26)  "lotto": un'unità di materiale riproduttivo vegetale, che può essere identificata grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

(27)  "materiale eterogeneo": un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

a)  presenta caratteristiche fenotipiche comuni;

b)  è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

c)  non è una varietà; e

d)  non è un miscuglio di varietà;

(28)  "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali primarie; [Em.54]

(29)  "varietà da conservazione": una varietà che è:

a)  coltivataun ecotipo coltivato tradizionalmente o una varietà selezionata localmente ex novo (ecotipo moderno) derivante dalla selezione in azienda o selezionata per l'adattamento allein condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; enel contesto dell'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; [Em.55]

aa)   non una varietà ibrida F1; [Em.56]

b)  caratterizzata da un elevato livello soddisfacente di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; [Em.57]

ba)   non soggetta, nel complesso o nelle sue componenti genetiche, a diritti di proprietà intellettuale che ne limitino l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione, istruzione, anche in azienda, da parte di un agricoltore che utilizza materiale riproduttivo vegetale coltivato in azienda di tale varietà per le suddette finalità; [Em.58]

(30)  "organismi nocivi per la qualità": organismi nocivi che soddisfano tutte le caratteristiche seguenti:

a)  non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette od organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, né organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b)  si verificano durante la produzione o l'immagazzinamento del materiale riproduttivo vegetale; e

c)  la loro presenza ha un impatto negativo inaccettabile sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione; [Em.59]

(31)  "praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità": assenza assoluta di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamenteeccessivamente sulla qualità di tale materiale; [Em.60] nocivo;

(32)  "tuberi-seme di patate": tuberi di Solanum tuberosum L. utilizzati per la riproduzione di altre patate; [Em.61]

(33)  "agricoltore": agricoltore quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio(28);

(34)  "fuori tipo": in relazione alle sementi o ad altre piante, una semente o un altro materiale riproduttivo vegetale non corrispondente alla descrizione della varietà o della specie a cui dovrebbe appartenere a norma del presente regolamento;

(35)  "varietà ibrida": una varietà ottenuta mediante incrocio di due o più altre varietà;

35a)   "conservazione dinamica": la protezione della diversità genetica all'interno delle specie vegetali coltivate e tra di esse che comprende la conservazione sia in situ che ex situ con l'obiettivo di un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità con modalità e velocità tali da non comportare il declino a lungo termine della biodiversità, mantenendo così il potenziale di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future; [Em. 354]

35 ter)   "pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento NGT] del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em.63]

35 quater)   "sementi commerciali": le sementi prodotte e commercializzate per i miscugli di cui all'articolo 21, identificabili come appartenenti a una specie, ma non a una varietà, e per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al presente regolamento per le sementi certificate, a eccezione del requisito di cui all'articolo 5; [Em. 64]

35 quinquies)   "imballaggi di piccole dimensioni": gli imballaggi contenenti sementi o materiale fino a un massimo di:

a)   10 kg per i cereali;

b)   5 kg per le piante foraggere, le barbabietole, le piante oleaginose e da fibra;

c)   10 kg per i tuberi-seme di patate;

d)   500 g per le leguminose;

e)   100 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, la zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;

f)   20 g per le altre specie di ortaggi;

g)   10 unità per talee di frutta e viti. [Em.355]

Articolo 4

Conformità al regolamento (UE) 2016/2031

Il presente regolamento si applica lasciando salvo il regolamento (UE) 2016/2031.

Qualsiasi lotto di materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato a norma del presente regolamento rispetta altresì le norme di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

CAPO II

REQUISITI RELATIVI A VARIETÀ, CATEGORIE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE, ETICHETTATURA, AUTORIZZAZIONI, MANIPOLAZIONE, IMPORTAZIONI E DEROGHE

SEZIONE 1

Requisiti generali per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale

Articolo 5

Appartenente a una varietà iscritta

Soltanto il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44 può essere prodotto e commercializzato nell'Unione, fatta eccezione nei casi seguenti:

a)  si tratta di portainnesti, se prodotti e commercializzati con un riferimento, contenuto in un'adeguata etichettatura, alle specie cui appartengono;

b)  si tratta di materiale eterogeneo conformemente all'articolo 27;

c)  di tratta di materiale riproduttivo vegetale commercializzato ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28;

d)  si tratta di materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato ai fini della conservazione delle risorse genetiche conformemente all'articolo 29;

e)  si tratta di sementi scambiate in naturamateriale riproduttivo vegetale scambiato tra agricoltori conformemente all'articolo 30; [Em.66]

f)   si tratta di sementi di un selezionatore, conformemente all'articolo 31;

g)  si tratta di materiale riproduttivo vegetale di varietà non ancora iscritte conformemente all'articolo 32;

h)  in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di materiale riproduttivo vegetale conformemente all'articolo 33.

Articolo 6

Appartenente a determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale

1.  Soltanto il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una delle categorie seguenti può essere prodotto e commercializzato nell'Unione, fatta eccezione nei casi di cui al paragrafo 2:

a)  materiali o sementi pre-base;

b)  materiali o sementi di base;

c)  materiali o sementi certificati/e;

d)  materiale o sementi standard.

Se nel presente regolamento è fatto riferimento a categorie inferiori o superiori relative all'identità e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale, tale determinazione si basa sulla classificazione secondo l'ordine di cui alle lettere da a) a d), nel contesto del quale la lettera a) indica il livello più elevato e la lettera d) quello inferiore.

2.  In deroga al paragrafo 1, il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e commercializzato senza appartenere a una delle categorie di cui alle lettere da a) a d) nei casi seguenti:

a)  commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo conformemente all'articolo 27;

b)  commercializzazione ad un utilizzatore finale conformemente all'articolo 28;

c)  commercializzazione a e tra reti per la conservazione di cui all'articolo 29;

d)  si tratta di sementi scambiate in naturamateriale riproduttivo vegetale scambiato tra agricoltori conformemente all'articolo 30; [Em.68]

e)   si tratta di sementi di un selezionatore di cui all'articolo 31.[Em.69]

SEZIONE 2

Requisiti per la produzione e la commercializzazione di materiali e sementi pre-base, di base, certificati/e e standard

Articolo 7

Requisiti per la produzione e la commercializzazione di sementi e materiali pre-base, di base e certificate/i

1.  Le sementi pre-base, di base e certificate possono essere prodotte e commercializzate nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  le sementi pre-base, di base o certificate sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità;

b)  sono prodotte e commercializzate:

i)  a seguito di una certificazione ufficiale da parte delle autorità competenti o di una certificazione da parte di un operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale;

ii)  conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte Aparti A e D, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1. [Em.70]

2.  Il materiale pre-base, di base e certificato può essere prodotto e commercializzato nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  il materiale pre-base, di base o certificato è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità;

b)  è prodotto e commercializzato:

i)  a seguito di una certificazione ufficiale da parte delle autorità competenti o di una certificazione da parte di un operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale;

ii)  conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte Bparti B ed E, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1. [Em.71]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e possono riguardareriguardano unicamente i requisiti relativi a quanto segue: [Em. 72]

a)  semina, impianto e produzione in campo di sementi pre-base, di base e certificate;

b)  raccolta e post-raccolta di sementi pre-base, di base e certificate;

c)  commercializzazione di sementi;

d)  semina, impianto e produzione in campo di materiale pre-base, di base e certificato;

e)  raccolta e post-raccolta di materiale pre-base, di base e certificato;

f)  commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato;

g)  materiale pre-base, di base e certificato di cloni, cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale; [Em. 73]

h)  produzione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro;

i)  commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro.

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, parti A e B, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti: [Em.74]

a)  utilizzazioni specifiche dei generi, delle specie o dei tipi di materiale riproduttivo vegetale in questione;

b)  metodi di produzione del materiale riproduttivo vegetale, compresa la riproduzione sessuata e asessuata e la propagazione in vitro;

c)  condizioni per la semina o l'impianto;

d)  coltivazione in campo;

e)  raccolta e post-raccolta;

f)  tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, vigore, presenza di terra o di corpi estranei; [Em.75]

g)  metodi di certificazione del materiale riproduttivo vegetale, compresa l'applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

h)  condizioni che devono soddisfare i portainnesti e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell'allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I o i loro ibridi;

i)  condizioni per la produzione di sementi da piante da frutto o viti;

j)  condizioni per la produzione di piante da frutto, viti o tuberi-seme di patate a partire da sementi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle pertinenti norme tecniche e scientifiche internazionali e tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti di esecuzione sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale. [Em.76]

Articolo 8

Requisiti per la produzione e la commercializzazione di sementi e materiali standard

1.  Le sementi standard possono essere prodotte e commercializzate nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità;

b)  sono prodotte e commercializzate:

i)  sotto la responsabilità dell'operatore professionale;

ii)  conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, parte Aparti A e D, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16. [Em.77]

2.  Il materiale standard può essere prodotto e commercializzato nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità;

b)  è prodotto e commercializzato:

i)  sotto la responsabilità dell'operatore professionale;

ii)  conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, parte Bparti B ed E, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 16. [Em.78]

3.   Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti. [Em.79]

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato III, al fine di adeguare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e tecnici e alle norme internazionali applicabili. Tali modifiche riguardano quanto segue:

a)  requisiti per la semina, l'impianto e la produzione in campo di sementi standard;

b)  requisiti per la raccolta e la post-raccolta delle sementi standard;

c)  requisiti per la commercializzazione di sementi standard;

d)  requisiti per la semina, l'impianto e la produzione in campo di materiale standard;

e)  requisiti per la raccolta e la post-raccolta di materiale standard;

f)  requisiti per la commercializzazione di materiale standard;

g)  requisiti per i cloni, i cloni selezionati, i miscugli multiclonali e illa produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard; [Em.80]

h)  requisiti per la produzione di materiale standard prodotto mediante moltiplicazione in vitro;

i)  requisiti per la commercializzazione di materiale standard prodotto mediante moltiplicazione in vitro.

4 bis.   Prima di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 4 per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere da a) a i), la Commissione valuta l'attuazione di tali requisiti, tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti delegati sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale. [Em.81]

5.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, parti A e B, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti: [Em.82]

a)  utilizzazioni specifiche dei generi, delle specie o dei tipi di materiale riproduttivo vegetale in questione;

b)  metodi di produzione del materiale riproduttivo vegetale, compresa la riproduzione sessuata e asessuata e la propagazione in vitro;

c)  condizioni per la semina o l'impianto;

d)  coltivazione in campo;

e)  raccolta e post-raccolta;

f)  tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, vigore, presenza di terra o di corpi estranei; [Em.83]

g)  applicazione di metodi biomolecolari riconosciuti a livello internazionale o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione; [Em.84]

h)  condizioni che devono soddisfare i portainnesti e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell'allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I o i loro ibridi;

i)  condizioni per la produzione di sementi da piante da frutto o viti;

j)  condizioni per la produzione di piante da frutto, viti o tuberi-seme di patate a partire da sementi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle pertinenti norme tecniche e scientifiche internazionali e tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti di esecuzione sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale. [Em.85]

Articolo 9

Requisiti per la produzione, e la commercializzazione e registrazione di cloni,di cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale [Em. 86]

1.  Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 43, Il materiale pre-base, di base, e certificato e standard di cloni,di cloni selezionati, miscugli multiclonali e il materiale standard di materiale riproduttivo vegetale policlonale è prodotto e commercializzatosono prodotti e commercializzati conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C. [Em.87]

2.  I cloni, I cloni selezionati, i miscugli multiclonali e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere prodotti e commercializzati soltanto se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni selezionati e del materiale riproduttivo vegetale policlonale istituito da uno Stato membro. [Em.88]

Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione di un clone, di un clone selezionato, di un miscuglio multiclonale e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato nell'allegato II, parte B, parte C, punto 2.all'articolo 53 bis. [Em. 89]

3.  I cloni, I cloni selezionati, i miscugli multiclonali e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di cloni, cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi altra persona, sulla base dei dati conservati. [Em.90]

3 bis.   Il materiale riproduttivo vegetale policlonale, iscritto nel registro di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è prodotto e commercializzato solo se soddisfa tutti i requisiti relativi al materiale standard di cui all'allegato III, parte C. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale è accompagnato dall'etichetta di un operatore professionale con l'indicazione "Materiale policlonale", conformemente all'articolo 17. [Em.91]

SEZIONE 3

Autorizzazione degli operatori professionali e sorveglianza ufficiale delle autorità competenti

Articolo 10

Autorizzazione degli operatori professionali ad effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale

1.  Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a rilasciarestampare un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi. [Em.92]

Al fine di ottenere tale autorizzazione e in funzione delle attività da autorizzare, l'operatore professionale:

a)  possiede le conoscenze necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7;

b)  è qualificato per effettuare le ispezioni di cui all'allegato II o impiega personale qualificato per tali ispezioni;

c)  impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese o associazioni di operatori professionali che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività; [Em.93]

d)  impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori per i controlli del materiale riproduttivo vegetale che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività; [Em.94]

e)  ha individuato e ha la capacità di monitorare i punti critici del processo di produzione che possono incidere sulla qualità e sull'identità del materiale riproduttivo vegetale e conservano i risultati di tale monitoraggio;

f)  dispone di sistemi atti a garantire il rispetto dei requisiti relativi all'identificazione dei lotti a norma dell'articolo 13;

g)  dispone di sistemi atti a garantire il rispetto dei requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 42.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, per quanto concerne uno o più degli elementi seguenti:[Em.95]

a)   procedura per la domanda presentata dall'operatore professionale; [Em.96]

b)  azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare la conformità rispetto al paragrafo 1, lettere da a) a g). [Em.97]

Articolo 11

Revoca o modifica dell'autorizzazione di un operatore professionale

Se un operatore professionale autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente chiede a tale operatore di adottare misure correttive entro un determinato periodo di tempo.

L'autorità competente revoca o modifica, a seconda dei casi, senza indugio l'autorizzazione se l'operatore professionale non applica le misure correttive di cui al primo comma entro il periodo di tempo specificato. Qualora si concluda che l'autorizzazione è stata concessa a seguito di frode, l'autorità competente impone le sanzioni appropriate all'operatore professionale.

Articolo 12

Sorveglianza ufficiale da parte delle autorità competenti

1.  Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano regolarmente, almeno una volta l'annoogni 18 mesi, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1. [Em. 98]

Esse organizzano inoltre attività di formazione ed esami per il personale addetto alle ispezioni sul campo, al campionamento e a controlli di cui al presente regolamento.

2.  Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano ispezioni ufficiali, campionamenti e controlli su una porzione delle colture presso il sito di produzione e sui lotti del materiale riproduttivo vegetale al fine di confermare la conformità di tale materiale ai requisiti di cui all'articolo 7.

Tale porzione è determinata sulla base della valutazione del rischio potenziale di non conformità del materiale riproduttivo vegetale rispetto a tali requisiti.

3.  LaAlla Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificareè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per integrare il presente regolamento specificando i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o specie particolari. [Em. 99]

Tali atti di esecuzione possono specificare uno o più degli elementi seguenti: [Em.100]

a)  i criteri di rischio di cui al paragrafo 2 e la porzione minima delle colture e dei lotti di materiale riproduttivo vegetale da sottoporre a ispezioni, campionamento e controlli di cui al paragrafo 2;

b)  le attività di monitoraggio che devono essere svolte dalle autorità competenti;

c)  il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la possibilità per le autorità competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi, di cui al paragrafo 2. [Em. 101]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.[Em.102]

SEZIONE 4

Requisiti in materia di manipolazione

Articolo 13

Lotti

1.  Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è sufficientementemescolato in modo omogeneo in termini die identificabile dai suoi utilizzatori e identificabile da questi ultimi in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale. [Em.103]

2.  Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà e allo stesso anno di raccolta.. [Em. 104]

In caso di fusione di lotti costituiti da categorie diverse di certificazione, il nuovo lotto appartiene alla categoria del componente della categoria più bassa. L'operazione di fusione può essere effettuata soltanto presso una struttura e da persone autorizzate dall'autorità competente a tale fine specifico.

3.  Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere suddivisi in due o più lotti.

4.  In caso di fusione o suddivisione dei lotti di materiale riproduttivo vegetale di cui ai paragrafi 2 e 3, l'operatore professionale registra e conserva i dati relativi all'origine dei nuovi lotti.

5.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici per la totalità o per una parte delle specie di materiale riproduttivo vegetale, per quanto riguarda le dimensioni massime dei lotti, la loro identificazione ed etichettatura, la fusione o la suddivisione dei lotti in relazione all'origine dei lotti di materiale riproduttivo vegetale, la registrazione di tali operazioni e l'etichettatura in seguito alla fusione o alla suddivisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 14

Imballaggi, mazzi e contenitori

1.  Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in imballaggi, mazzi o contenitori chiusi, muniti di un sistema di sigillatura e di un contrassegno. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi e dai tuberi-seme di patate, detto materiale può essere commercializzato anche sotto forma di piante singole. [Em.105]

2.  Gli imballaggi, i mazzi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono chiusi in modo tale che non possano essere aperti senza distruggere tale chiusura o lasciare tracce che dimostrino che l'imballaggio, il mazzo o il contenitore è stato aperto. L'efficacia del sistema di chiusura è garantita mediante l'inclusione delle etichette di cui agli articoli 15 e 16 nel sistema stesso o mediante il ricorso a un sigillo. Gli imballaggi e i contenitori sono esentati da questo requisito se la chiusura non può essere riutilizzata.

3.  Nel caso di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato, tali imballaggi, mazzi e contenitori sono chiusi dall'autorità competente o dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. Tali imballaggi e contenitori non possono essere richiusi a meno che tale operazione non sia svolta dall'autorità competente o dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. Se un imballaggio, un mazzo o un contenitore viene richiuso, la data della richiusura e i dettagli dell'autorità competente responsabile sono riportati sull'etichetta di cui all'articolo 15.

4.  I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato possono essere reimballati, rietichettati e risigillati esclusivamente sotto controllo ufficiale odall'autorità competente o dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. [Em.106]

5.  In deroga al paragrafo 1, le sementi e i tuberi-seme di patate possono essere commercializzatecommercializzati da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa. [Em.107]

Tale operatore professionale è autorizzato a procedere in tal senso dall'autorità competente. Detto operatore informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono le sementi e i tuberi-seme di patate. [Em.108]

Se le sementi e i tuberi-seme di patate sono caricatisono caricate direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e l'agricoltore interessati garantiscono la tracciabilità di tali sementi e tuberi-seme di patate rilasciando e conservando documenti indicanti la specie e la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto. [Em.109]

5 bis.   L'autorità competente o l'operatore professionale tengono registrazioni di quanto segue:

a)   autorizzazione, acquisto, carico e trasporto del materiale riproduttivo vegetale; e

b)   qualità, identificazione e tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale. [Em.110]

6.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici riguardanti la sigillatura, la chiusura, le dimensioni e la forma di imballaggi, mazzi e contenitori di determinate specie di materiale riproduttivo vegetale e specificare le condizioni per la commercializzazione delle sementi e dei tuberi-seme di patate alla rinfusa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2. [Em.111]

SEZIONE 5

Requisiti di etichettatura

Articolo 15

Etichetta ufficiale

1.  I materiali e le sementi pre-base, di base e certificati/e sono identificati e la loro conformità rispetto al presente regolamento è attestata da un'etichetta ufficiale rilasciata dopo che l'autorità competente ha concluso che i requisiti di cui all'articolo 7 sono soddisfatti.

2.  L'etichetta ufficiale è rilasciata dall'autorità competente e reca un numero di serie attribuito da quest'ultima.

Tale etichetta è stampata da:

a)  l'autorità competente, che ha rilasciato l'etichetta ufficiale, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; oppure [Em.112]

b)  l'operatore professionale o le associazioni di operatori professionali, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10. [Em.113]

3.  L'etichetta ufficiale è apposta all'esterno del mazzo, dell'imballaggio o del contenitore dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale.

4.  L'etichetta ufficiale è rilasciata come etichetta nuova. Possono essere utilizzate etichette ufficiali adesive, se autorizzate dall'autorità competente, qualora non vi sia alcun rischio di riutilizzo delle stesse.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 che integrano il presente articolo fissando le norme seguenti:

a)  la registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti al fine di rilasciare l'etichetta ufficiale;

b)  l'istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento, l'accesso e l'uso di tali dati;

c)  le modalità tecniche per il rilascio di etichette ufficiali elettroniche.

In seguito all'adozione di tale atto delegato, l'etichetta ufficiale può essere rilasciata anche in forma elettronica ("etichetta ufficiale elettronica").

6.  In deroga ai paragrafi da 1 a 5, il materiale e del presente articolo, le sementi pre-base, di base e certificati, importaticertificate, importate da paesi terzi a norma dell'articolo 39, sono commercializzaticommercializzate nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava tale materiale o tali sementi al momento dell'importazione. [Em.114]

Articolo 16

Etichetta dell'operatore

Il materiale standard e le sementi standard sono identificati mediante l'etichetta dell'operatore. Tale etichetta attesta che il materiale standard o le sementi standard soddisfano i pertinenti requisiti di produzione e commercializzazione di cui all'articolo 8, sulla base di ispezioni, campionamenti e controlli effettuati dall'operatore professionale.

L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta all'esterno del mazzo, dell'imballaggio o del contenitore dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la sua responsabilità. Le informazioni da indicare sull'etichetta dell'operatore professionale, all'esterno di un possono anche essere stampate direttamente sul mazzo, di un sull'imballaggio o di unsul contenitore dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la sua responsabilità. [Em. 115]

Articolo 17

Contenuto delle etichette

1.  L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono scritte in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.  L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, realizzate con materiale antistrappo a meno che non si tratti di etichette adesive, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili. Esse includono, se del caso, un riferimento alla privativa per ritrovati vegetali e un riferimento al registro di cui all'articolo 46 in caso di ulteriori diritti di proprietà intellettuale. [Em.116]

3.  Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, può essereè utilizzato, se del caso, dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT]. . [Em.117]

4.  La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il contenuto, le dimensioni, il colore e la forma dell'etichetta ufficiale o dell'operatore, a seconda dei casi, in relazione alle rispettive categorie o ai rispettivi tipi di materiale riproduttivo vegetale per:

a)  l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

b)  l'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16;

c)  l'etichetta per miscugli di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

d)  l'etichetta per miscugli per la preservazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

e)  l'etichetta per le sementi reimballate e rietichettate di cui all'articolo 23, paragrafo 5;

f)  l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale appartenente alle varietà da conservazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

g)  l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato ad utilizzatori finali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a);

h)   l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato da talune banche, organizzazioni e reti genetiche di cui all'articolo 29; [Em.118]

i)   l'etichetta per il materiale di selezionatori di cui all'articolo 31, paragrafo 2;[Em.119]

j)  l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale di varietà non ancora iscritte di cui all'articolo 32, paragrafo 5;

k)  l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale autorizzato nei casi di difficoltà temporanee nell'approvvigionamento di cui all'articolo 33, paragrafo 2; e

l)  l'etichetta per le sementi con autorizzazione temporanea alla commercializzazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3;

m)  l'etichetta per sementi non definitivamente certificate di cui all'articolo 35, paragrafo 3;

n)  l'etichetta per materiale riproduttivo vegetale importato da paesi terzi di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 2;

n bis)   l'etichetta per materiale policlonale di cui all'articolo 9, paragrafo 4. [Em.120]

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

5.  L'autorità competente può autorizzare l'operatore professionale a indicare informazioni diverse dal contenuto di cui al paragrafo 4 e diverse da materiale pubblicitario, posizionate nell'area periferica dell'etichetta ufficiale, in una zona avente dimensioni non superiori al 20 % della superficie totale dell'etichetta ufficiale, recante il titolo "Informazioni non ufficiali". Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 4.

Articolo 18

Riferimento ai lotti

L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono rilasciate per ciascun lotto.

Se un lotto della medesima varietà è suddiviso in due o più lotti, per ciascun lotto è rilasciata una nuova etichetta ufficiale o un'etichetta dell'operatore.

Se più lotti della medesima varietà sono fusi in un lotto nuovo, per il nuovo lotto è rilasciata una nuova etichetta ufficiale o una nuova etichetta dell'operatore.

Articolo 19

Non conformità del materiale riproduttivo vegetale rispetto ai requisiti di produzione e commercializzazione

Nel caso in cui i controlli ufficiali effettuati durante la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dimostrino che le sementi o i materiali pre-base, di base e certificate/i, oppure le sementi o i materiali standard, non sono stati prodotti o commercializzatiesso non è stato prodotto o commercializzato nell'Unione conformemente ai rispettivi requisiti di cui agli articoli 7 o 8, o nel caso in cui l'identità e la purezza della varietà delapplicabili a tale materiale riproduttivo vegetale non siano state confermate nelle prove rispetto alle parcelle testimone a norma dell'articolo 24, le autorità competenti provvedono affinché l'operatore professionale interessato adotti le misure correttive necessarie per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale in questione e, i suoi locali e metodi di produzione, a seconda dei casi. Tali azioni mirano a conseguire uno o più degli elementi seguenti: [Em.121]

a)  il materiale riproduttivo vegetale interessato risulta conforme ai requisiti corrispondenti;

b)  il materiale riproduttivo vegetale interessato è ritirato dal mercato o è utilizzato come materiale diverso dal materiale riproduttivo vegetale;

c)  fatta eccezione per le sementi standard o il materiale standard, le sementi eterogenee o il materiale eterogeneo e il materiale riproduttivo vegetale commercializzati nell'ambito delle deroghe di cui agli articoli da 27 a 30, il materiale riproduttivo vegetale interessato è prodotto o commercializzato in una categoria inferiore, conformemente ai requisiti applicabili a tale categoria; [Em.122]

d)  se del caso, l'operatore professionale èpuò essere sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 11. [Em.123]

Articolo 20

Materiale riproduttivo vegetale da produrre e commercializzare soltanto come sementi o materiali pre-base, di base o certificate/i

1.  Il materiale riproduttivo vegetale appartenente ai generi o alle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV può essere prodotto e commercializzato soltanto sotto forma di sementi o materiali pre-base, di base o certificate/i.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 75 al fine di modificare l'allegato IV.

L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge un genere o una specie all'allegato IV se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)  sono necessarie maggiori garanzie per quanto riguarda la qualità delle sementi appartenenti a tale genere o specie; e

b)  i costi delle attività di certificazione, necessari per produrre e commercializzare le rispettive sementi come sementi pre-base, di base e certificate, sono proporzionati:

i)  alla finalità di garantire la sicurezza di alimenti e mangimi o di garantire un valore elevato di trasformazione industriale; e

ii)  ai benefici economici derivanti dalle norme più rigorose in materia di identità e qualità delle sementi, derivanti dal rispetto dei requisiti per le sementi pre-base, di base e certificate rispetto a quelli previsti per le sementi standard.

Tale proporzionalità si basa su una valutazione globale degli elementi seguenti combinati: la rilevanza del rispettivo genere o della rispettiva specie per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nell'Unione; il volume della rispettiva produzione nell'Unione; la domanda corrispondente da parte degli operatori professionali e degli operatori dell'industria alimentare e dei mangimi; i costi di produzione delle sementi pre-base, di base e certificate rispetto ai costi di produzione di altre sementi del medesimo genere o della medesima specie; e i benefici economici derivanti dalla produzione e dalla commercializzazione di sementi pre-base, di base e certificate rispetto ad altre sementi del medesimo genere o della medesima specie.

L'atto delegato di cui al primo comma elimina un genere o una specie dall'allegato IV se una delle condizioni di cui al secondo comma, lettera b), punti i) e ii), non è più soddisfatta.

2 bis.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare lo Stato membro che lo richieda a essere dispensato dall'obbligo di applicare le disposizioni di cui al presente articolo per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio, riguardanti specificamente un genere o una specie elencati all'allegato IV, che non sono normalmente riprodotti o commercializzati nel suo territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo si basa su una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b).

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a riesame periodico. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che l'autorizzazione debba essere abrogata se ritiene che essa non sia più giustificata alla luce delle condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2. [Em.124]

SEZIONE 6

REQUISITI SPECIFICI PER I MISCUGLI DI SEMENTI, IL REIMBALLAGGIO DELLE SEMENTI E LE PROVE RISPETTO ALLE PARCELLE TESTIMONE PER LE SEMENTI

Articolo 21

Miscugli di sementi

1.  I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte Aparti A e B, e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, in combinazione o meno con sementi commerciali, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. [Em. 125]

Le sementi incluse in tali miscugli sono accompagnate da:

a)  un'etichetta ufficiale, se il miscuglio è costituito unicamente da sementi certificate; oppure

b)  l'etichetta dell'operatore, nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard. in tutti gli altri casi. [Em.126]

Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà e dei componenti delle sementi commerciali che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà. [Em.128]

2.  I miscugli di sementi di cui al paragrafo 1 possono essere prodotti soltanto da operatori professionali autorizzati a tal fine dall'autorità competente. Al fine di ottenere un'autorizzazione per la produzione di tali miscugli, gli operatori professionali soddisfano i requisiti seguenti:

a)  hanno installato attrezzature di miscelazione adeguate e seguono procedure adeguate che garantiscano l'omogeneità del miscuglio finito e il rapporto dichiarato tra le varietà componenti in ciascun contenitore;

b)  dispongono di una persona incaricata direttamente competente per l'operazione di miscelazione e imballaggio; e

c)  tengono un registro dei miscugli di sementi e della loro utilizzazione prevista.

3.  Le operazioni di miscelazione e imballaggio delle sementi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono effettuate sotto la sorveglianza dell'autorità competente.

L'operazione di miscelazione è effettuata in modo da assicurare che non vi sia alcun rischio di presenza di sementi non destinate all'inclusione e che il miscuglio risultante sia il più omogeneo possibile.

Il peso delle sementi in un unico contenitore, costituito da un miscuglio di specie con sementi di piccole dimensioni e di specie le cui sementi presentano dimensioni superiori a quelle del frumento, non deve superare i 40 kg.

4.  Sulla base degli sviluppi tecnici e scientifici e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente articolo, la Commissione può specificare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)  l'attrezzatura e la procedura di miscelazione;

b)  dimensioni massime dei lotti per specie e varietà specifiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 22

Miscugli per la preservazione

1.  In deroga agli articoli da 5 a 8 e all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementiparti A, B e C, e di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfatali miscugli soddisfano tutte le condizioni seguenti: [Em.128]

a)  contribuiscecontribuiscono alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e [Em.129]

b)  èsono naturalmente associatoassociati a una regione specifica ("zona fonteregione di origine") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; [Em.130]

c)  è conformesono conformi ai requisiti di cui all'allegato V; [Em.131]

c bis)   non sono costituiti da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) …/… [regolamento sulle NGT] né da una pianta NGT di categoria 1 o 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), di tale regolamento. [Em. 132]

Tale miscuglio costituisce un "miscuglioTali miscugli costituiscono "miscugli per la preservazione" e tale miscuglio devedevono essere menzionatomenzionati sull'etichetta. [Em. 133]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75, che modifica l'allegato V in relazione agli elementi seguenti:

a)  requisiti di autorizzazione per i miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una zona fonteregione di origine definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione); [Em.134]

b)  requisiti per l'autorizzazione dei miscugli di sementi per la preservazione coltivati;

c)  utilizzazione e contenuto di determinate specie;

d)  requisiti in materia di sigillatura e imballaggio;

e)  requisiti per l'autorizzazione degli operatori professionali.

Tali modificheatti delegati si basano sull'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente articolo e su eventuali sviluppi tecnici e scientifici nonché sul miglioramento della qualità e dell'identificazione dei miscugli per la preservazione. Possono riguardare soltanto generi o specie particolari. [Em.135]

3.  Gli operatori professionali comunicano alle rispettive autorità competenti, per ogni stagione di produzione, il quantitativo di miscugli per la preservazione da essi prodotti e commercializzati.

Gli Stati membri comunicano, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri il quantitativo di miscugli per la preservazione prodotti e commercializzati nel loro territorio e, se del caso, i nomi delle autorità competenti responsabili per le risorse fitogenetiche o delle organizzazioni riconosciute a tal fine.

Articolo 23

Reimballaggio e rietichettatura dei lotti di sementimateriale riproduttivo vegetale [Em.136]

1.  I lotti di sementimateriale riproduttivo vegdetale costituiti da sementi pre-base, di base e certificate sono reimballati e rietichettati a norma del presente articolo e degli articoli 14 e 15, laddove ciò sia necessario per la suddivisione o la fusione di lotti. [Em.137]

2.  Il reimballaggio e la rietichettatura di un lotto di sementimateriale riproduttivo vegetale sono effettuati: [Em.138]

a)  dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente; oppure

b)  da un campionatore di sementi, che è autorizzato e soggetto a sorveglianza a tal fine dall'autorità competente e che riferisce a detta autorità.

Nel caso di cui alla lettera b), l'autorità competente informa preventivamente l'operatore professionale in modo da organizzare la sua cooperazione in relazione al campionatore di sementi.

3.  L'operatore professionale e il campionatore di sementi che effettuano il reimballaggio e la rietichettatura dei lotti di sementi adottano tutte le misure necessarie per garantire che, durante il reimballaggio, l'identità e la purezza della varietà del lotto di sementi siano mantenute, non si verifichino contaminazioni e il lotto di sementi risultante sia il più omogeneo possibile.

4.  Gli operatori professionali e il campionatore di sementi registrano e conservano dati al momento del reimballaggio e della rietichettatura dei lotti di sementi, per tre anni dopo la rietichettatura e il reimballaggio corrispondenti. Le informazioni contenute nelle registrazioni comprendono:

a)  il numero di riferimento del lotto di sementi originale;

b)  il numero di riferimento del lotto di sementi reimballato o rietichettato;

c)  il peso del lotto di sementi originale;

d)  il peso del lotto di sementi reimballato o rietichettato;

e)  la data di smaltimento finale del lotto.

Tali dati sono conservati in una forma che consenta di identificare e verificare l'autenticità del lotto di sementi originale oggetto di reimballaggio e rietichettatura. Tali dati sono messi a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta.

5.  I sigilli e le etichette originali sono rimossi dal lotto di sementi. Gli operatori professionali o il campionatore di sementi conservano inoltre l'etichetta, che è stata sostituita, di ciascun lotto di sementi che lo compongono.

Le nuove etichette indicano il numero di riferimento del lotto di sementi originale o un nuovo numero di riferimento del lotto di sementi attribuito dall'autorità competente.

6.  Se assegna un nuovo numero di riferimento del lotto di sementi, l'autorità competente tiene una registrazione del precedente numero di riferimento del lotto di sementi o assicura che tale numero figuri sulle etichette nuove.

7.  Il reimballaggio dei miscugli di sementi certificate può essere effettuato soltanto se l'operatore professionale o il campionatore di sementi ha stabilito che il rapporto tra i diversi componenti di un miscuglio sarà mantenuto durante il processo di reimballaggio.

Articolo 24

Prove rispetto alle parcelle testimone per sementi pre-base, di base e certificate

1.  Dopo la produzione di sementi pre-base, di base e certificate, le autorità competenti effettuano prove sul campo annuali, immediatamente dopo o durante la stagione successiva al prelievo dei campioni, oltre all'ispezione sul campo, nelle parcelle presso le quali la varietà è confrontata con un campione ufficialmente convalidato di sementi della varietà in questione al fine di accertare che le caratteristiche delle varietà siano rimaste invariate nel processo di produzione e di verificare l'identità e la purezza delle varietà dei singoli lotti di sementi.

Tali prove sono utilizzate per valutare:

a)  se sono soddisfatti i requisiti per le categorie o le generazioni successive. Qualora, a seguito di tali prove della categoria o della generazione immediatamente discendente, si constati che l'identità o la purezza della varietà delle sementi non è stata mantenuta, l'autorità competente non certifica le sementi derivate dal lotto in questione;

b)  che tali sementi soddisfino i rispettivi requisiti in materia di identità e qualità e altri requisiti di certificazione. Qualora, a seguito di tale prova, si constati che i requisiti di cui all'articolo 7 non sono stati rispettati, l'autorità competente ritira il lotto in questione dal mercato o ne garantisce la conformità ai requisiti applicabili.

2.  La percentuale di tali prove rispetto alle parcelle testimone per le sementi pre-base, di base e certificate è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa all'eventuale non conformità delle sementi rispetto ai requisiti corrispondenti.

3.  Sulla base dell'analisi dei rischi di cui al paragrafo 2, prove rispetto alle parcelle testimone sono effettuate mediante campioni prelevati dall'autorità competente dalle sementi raccolte.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per le prove rispetto alle parcelle testimone su sementi per ciascun genere o ciascuna specie. Tali norme si adattano all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali e possono essere stabilite per generi, specie o categorie specifici o specifiche. Possono riguardare quanto segue:

a)  i criteri per lo svolgimento dell'analisi dei rischi di cui al paragrafo 2;

b)  la procedura di prova;

c)  la valutazione dei risultati delle prove.

5.  In caso di controllo dell'identità e della purezza della varietà, si può ricorrere all'uso di tecniche biomolecolari come strumento supplementare qualora i risultati delle prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 non siano conclusive.

Articolo 25

Prove rispetto alle parcelle testimone per sementi standard

1.  Dopo la commercializzazione di sementi standard, se indicato dall'analisi dei rischi, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai rispettivi requisiti in materia di identità e purezza della varietà edi cui all'articolo 8 e all'allegato III, se del caso, ad altri requisiti.. [Em.139]

2.  La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione. Tale analisi dei rischi è effettuata dall'autorità competente sulla base delle caratteristiche territoriali, dell'esistenza di rischi fitosanitari nella regione e dei precedenti dell'operatore professionale. [Em. 140]

3.  Sulla base dell'analisi dei rischi di non conformità rispetto alle norme corrispondenti, le prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 sono effettuate con l'ausilio di campioni prelevati dall'autorità competente da lotti di sementi omogenei. Tali prove valutano l'identità e la purezza della varietà delle sementi in questione, il tasso di germinazione corrispondente e la purezza analitica.

4.  In caso di controllo dell'identità e della purezza della varietà, si può ricorrere all'uso di tecniche biomolecolari come strumento supplementare qualora i risultati delle prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 non siano conclusive.

SEZIONE 7

Deroghe rispetto ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 25

Articolo 26

Materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione

1.  In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale di generi e specie elencati all'allegato IV e appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8. [Em.141]

2.  Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta dell'operatore recante l'indicazione "varietà da conservazione".

3.  Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività specificando le specie e i quantitativi interessati.. [Em. 142]

Articolo 27

Materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo

1.  In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo, a esclusione della produzione e della commercializzazione delle piante foraggere di cui all'allegato I, può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI. [Em.143]

2.  In deroga all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 8, all'articolo 13, paragrafi 1 e 32 e 5, e agli articoli 18 e 20, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI. [Em. 144]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 con cui modifica l'allegato VI. Tali modifiche possono riguardare tutti i generi o tutte le specie, oppure generi specifici o specie specifiche, e:

a)  migliorano la fornitura di informazioni nelle notifiche, nella descrizione e nell'identificazione del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle norme corrispondenti;

b)  migliorano le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'esperienza acquisita in relazione ai controlli effettuati dalle autorità competenti;

c)  migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, se del caso, sulla base dell'emergere di migliori prassi. [Em.145]

Tali modifiche sono adottate per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutti i generi o tutte le specie, oppure determinati generi o determinate specie.

4.  Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine stabilito da detta autoritàtre mesi, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato. [Em.146]

5.  L'operatore professionale garantisce la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo conservando informazioni che consentano di identificare gli operatori professionali che hanno fornito loro il materiale iniziale utilizzato per la produzione (materiale parentale) di materiale eterogeneo.

L'operatore professionale conserva tali informazioni per cinque anni.

L'operatore professionale che produce materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo destinato alla commercializzazione registra e conserva inoltre le informazioni seguenti:

a)  il nome della specie e la denominazione utilizzata per ciascun materiale eterogeneo notificato;

b)  il tipo di tecnica utilizzata per la produzione del materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1;

c)  la caratterizzazione del materiale eterogeneo notificato;

d)  il luogo di selezione o di produzione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo e il luogo di produzione;; [Em.147]

e)  la superficie destinata alla produzione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo e il quantitativo prodotto.

Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo nell'ambito dei controlli successivi alla commercializzazione. [Em.148]

6.  L'articolo 54 si applica di conseguenza all'idoneità della denominazione del materiale eterogeneo.

7.  Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). Per gli operatori professionali la registrazione è gratuita. [Em.149]

Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro, lo rendono accessibile online e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione. [Em.150]

Articolo 28

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato ad utilizzatori finali

1.  In deroga agli articoli da 5 a 12, 14, 15 e 20, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)  reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali – non ufficialmente certificato" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali – non ufficialmente certificate";

b)  nel caso in cui non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, dispone di una descrizione resa pubblica, sulla base di una documentazione privata, in un catalogo commerciale tenuto dall'operatore professionale. Tale documentazione privata è messa a disposizione dell'autorità competente dall'operatore professionale su richiesta;

c)  è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente; e

d)  è tale da poter essere commercializzato come pianta individuale o, nel caso di sementi e tuberi, in imballaggi di piccole dimensioni.

Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente specificando le specie e i quantitativi interessati.. [Em.151]

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme in materia di dimensioni, forma, sigillatura e manipolazione concernenti gli imballaggi di piccole dimensioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2. [Em.152]

Articolo 29

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a, da, tra e all'interno di e tra banche, organizzazioni e reti genetiche che si dedicano alla conservazione dinamica [Em.153]

1.  In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a, da, tra e all'interno di o tra banche, organizzazioni e reti genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la, compresi agricoltori, che si dedicano alla conservazione delle risorse fitogenetichedinamica, nel contesto deldella quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro. [Em.154]

Può anche essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetichedi conservazione o dai loro membri a persone che effettuano la conservazione dinamica di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucroo per scopi agricoli professionali. [Em.155]

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il materiale riproduttivo vegetale soddisfa i requisiti seguenti:

a)  figura in un registro tenuto da tali banche, organizzazioni e reti genetichedi conservazione unitamente a una descrizione adeguatadi base del materiale riproduttivo vegetale, nel caso in cui non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44; [Em.156]

b)  è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetichedi conservazione che, su richiesta, qualora le quantità lo consentano, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e [Em.157]

c)  è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.. [Em.158]

2.  Le banche, organizzazioni e reti genetichedi conservazione notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate. [Em.159]

Articolo 30

Sementi scambiate in naturaMateriale riproduttivo vegetale scambiato tra agricoltori [Em.160]

1.  In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi sementimateriale riproduttivo vegetale in natura o a fronte di un compenso in denaro se tale materiale soddisfase tali sementi soddisfano tutte le condizioni seguenti: [Em. 161]

(1)  sono prodotteè prodotto nei locali del rispettivo agricoltore; [Em. 162]

(2)  derivano dal raccolto proprioderiva dalle colture proprie del rispettivo agricoltore; [Em.163]

(3)  nel caso delle sementi, non ènon sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e [Em.164]

(4)  le sementi sono utilizzateil materiale riproduttivo vegetale è utilizzato per la gestione e la conservazione dinamica delle sementidel materiale riproduttivo vegetale dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità. [Em.165]

2.  Tali sementi soddisfanoTale materiale riproduttivo vegetale soddisfa tutti i requisiti seguenti: [Em.166]

a)  non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (CE) n. 2100/94;

b)  sono limitate a piccolinei quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e [Em.167]

c)  sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità die per le sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente. [Em.168]

3.   Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).[Em.169]

Articolo 30 bis

Quantitativo massimo che può essere scambiato per ciascuna specie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che integrano il presente regolamento, al fine di stabilire per ogni specie il quantitativo massimo che può essere scambiato di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b). Tale quantitativo è fissato tenendo conto delle esigenze dei piccoli agricoltori professionali e dei rischi fitosanitari, promuovendo nel contempo lo sviluppo e il mantenimento di diversi sistemi agricoli. [Em.170]

Articolo 31

Sementi di selezionatori

1.   In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente può autorizzare gli operatori a commercializzare ad un altro operatore sementi di generazioni che precedono la categoria pre-base, ai fini della selezione di nuove varietà (sementi dei selezionatori).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la durata dell'autorizzazione e i quantitativi per ciascuna specie.

2.   Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale recante l'indicazione "sementi del selezionatore", che è apposta, a seconda dei casi, sul contenitore, sul mazzo o sull'imballaggio di tale materiale.

Tale materiale deve essere sigillato e recare un numero di lotto da utilizzare per fini di identificazione e per le prove rispetto alle parcelle testimone prima dell'utilizzazione come sementi pre-base.[Em.171]

Articolo 32

Materiale riproduttivo vegetale di varietà non ancora iscritte

1.  In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base, sementi standard e materiale standard appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: [Em.172]

a)  i rispettivi settori di commercializzazione devono acquistare in anticipo il materiale o le sementi, in modo da disporre di scorte sufficienti, al momento della registrazione della varietà corrispondente; e

b)  non vi è il rischio che tale autorizzazione comporti un'identificazione o una qualità insufficiente del materiale riproduttivo vegetale commercializzato; e

c)  il rispettivo materiale riproduttivo vegetale appartiene a una varietà per la quale è stata presentata una domanda di iscrizione in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 55.

Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per piccoli quantitativi limitati per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente, in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro. [Em.173]

Tale deroga non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE. [Em.174]

2.  In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per piccoli quantitativi limitati per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: [Em.175]

a)  il materiale riproduttivo vegetale autorizzato è utilizzato soltanto per prove o analisi effettuate da operatori professionali, al fine di raccogliere informazioni sulla coltivazione o sull'utilizzazione della varietà in questione presso le aziende agricole;

b)  la commercializzazione è effettuata unicamente ad operatori professionali, che successivamente non effettueranno alcuna ulteriore commercializzazione, che redigano una relazione sui risultati delle prove o delle analisi, in relazione alle informazioni sulla coltivazione o sull'utilizzazione di tale varietà;

c)  non vi è il rischio che tale autorizzazione comporti un'identificazione o una qualità insufficiente del materiale riproduttivo vegetale commercializzato; e

d)  il materiale riproduttivo vegetale autorizzato è conforme ai requisiti del materiale riproduttivo vegetale standard per le rispettive specie.

3.  Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale presenta alle autorità competenti una richiesta, indicando informazioni in merito a quanto segue:

a)   la produzione delle scorte di sementi e materiali pre-base, di base e certificati disponibili prima della registrazione della varietà e delle prove e delle analisi previste per le sementi e i materiali standard; [Em.176]

b)  il riferimento del selezionatore della varietà indicata nella domanda di registrazione;

c)  la procedura di mantenimento della varietà, se del caso;

d)  l'autorità dinanzi alla quale è pendente la domanda di registrazione della varietà e il riferimento assegnato a tale domanda;

e)   il sito presso il quale avrà luogo la produzione; e [Em-177]

f)   i quantitativi di materiale da mettere a disposizione sul mercato.[Em.178]

4.  Gli Stati membri le cui autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano ogni anno gli altri Stati membri e la Commissione.

5.  Il materiale riproduttivo vegetale di cui ai paragrafi 1 e 2 è accompagnato da un'etichetta, rilasciata dall'operatore professionale, recante l'indicazione "Varietà non ancora iscritta".

Articolo 33

Autorizzazione in caso di difficoltà temporanee nell'approvvigionamento

1.  Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, laalla Commissione, mediante un atto di esecuzione, può è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti: [Em.179]

a)  appartengono a una varietà non iscritta in un registro nazionale delle varietà; oppure

b)  sono conformi a requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

La lettera a) si applica in deroga all'articolo 5 e la lettera b) si applica in deroga all'articolo 7, paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione può stabiliredelegato stabilisce i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie. [Em.180]

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.[Em. 181]

2.  Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta attestante, a seconda dei casi, che il materiale riproduttivo vegetale in questione appartiene a una varietà non iscritta o soddisfa requisiti di qualità meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

3.  LaAlla Commissione puòè conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di decidere, mediante un atto di esecuzione, che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.[Em.182]

4.  Gli Stati membri possono, senza ottenere l'autorizzazione della Commissione di cui al paragrafo 1, consentire, per un periodo massimo di un anno e per un valore limitato in termini di quantitativi per genere o specie necessari per le difficoltà di approvvigionamento in questione, la produzione e la commercializzazione di sementi che soddisfano tassi di germinazione ridotti fino a 15 punti percentuali rispetto a quelli stabiliti a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

4 bis.   Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al paragrafo 4 lo comunica alla Commissione. [Em.183]

4 ter.   Tale autorizzazione eccezionale non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE. [Em.184]

Articolo 34

Autorizzazione provvisoria in casi urgenti per la commercializzazione di sementi non certificate conformi ai requisiti di qualità applicabili

1.  Le autorità competenti possono autorizzare, per un periodo massimo di un mese, la commercializzazione di sementi come sementi pre-base, di base o certificate, prima che siano state certificate conformi ai requisiti di cui all'articolo 7 in termini di germinazione, tenore massimo di altre specie o purezza, qualora sia necessario metterle rapidamente a disposizione sul mercato per far fronte a necessità urgenti di approvvigionamento.

2.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa sulla base di un rapporto di analisi della semente, rilasciato dall'operatore professionale, attestante la conformità rispetto ai requisiti in materia di germinazione, tenore di altre specie o purezza, adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

L'operatore professionale trasmette all'autorità competente il nome e l'indirizzo del primo destinatario delle sementi. L'operatore professionale conserva le informazioni sul rapporto di analisi provvisoria a disposizione dell'autorità competente.

3.  Le sementi di cui al paragrafo 1 sono dotate di un'etichetta recante la dicitura "Autorizzazione provvisoria alla commercializzazione".

Articolo 35

Materiale riproduttivo vegetale non ancora certificato

1.  Il materiale riproduttivo vegetale prodotto nell'Unione, ma non ancora certificato come sementi pre-base, di base o certificate a norma dell'articolo 7, può essere commercializzato con un riferimento a una di tali categorie, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  prima della raccolta, l'autorità competente o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente ha effettuato un'ispezione in loco che ha confermato la conformità di tale materiale riproduttivo vegetale rispetto ai requisiti di produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b)  detto materiale è in procinto di essere certificato dall'autorità competente o dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente; e

c)  sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 bis. [Em. 185]

2.  Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 può essere commercializzato soltanto dall'operatore professionale che lo ha prodotto all'operatore professionale che deve effettuare la certificazione. Tale materiale riproduttivo vegetale non può essere ulteriormente trasferito a nessun'altra persona prima della sua certificazione finale.

3.  Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta, rilasciata dall'operatore professionale, recante la dicitura "Sementi/materiali non ancora definitivamente certificate/i".

4.  Se l'autorità competente del luogo in cui il materiale riproduttivo vegetale è stato raccolto ("autorità competente di produzione") e l'autorità competente del luogo in cui il materiale riproduttivo vegetale è certificato a norma dell'articolo 7 ("autorità competente di certificazione") non sono la medesima autorità, dette autorità si scambiano le informazioni pertinenti relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione.

5.  Il materiale riproduttivo vegetale raccolto in un paese terzo, ma non ancora certificato come materiale pre-base, di base o certificato a norma dell'articolo 7, può essere commercializzato nell'Unione con riferimento a una di tali categorie, se:

a)  è stata adottata una decisione sull'equivalenza a norma dell'articolo 39 relativa a tale paese terzo;

b)  sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ai paragrafi 2 e 3, e gli operatori professionali del paese terzo interessato sono stati sottoposti a sorveglianza ufficiale da parte delle loro autorità competenti;

c)  le autorità competenti dello Stato membro e del paese terzo interessato si scambiano tra loro le informazioni pertinenti relative alla commercializzazione di tale materiale; e

d)  su richiesta, le autorità competenti del paese terzo interessato forniscono all'autorità competente dello Stato membro di certificazione tutte le informazioni pertinenti sulla produzione.

Ai fini del presente paragrafo, i riferimenti fatti ai paragrafi da 1 a 5 all'autorità competente di produzione si intendono fatti all'autorità competente del paese terzo interessato e i riferimenti ivi contenuti ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si intendono fatti a requisiti equivalenti del paese terzo, come riconosciuto a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

5 bis.   Tale deroga non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE. [Em.186]

Articolo 36

Produzione e requisiti più rigorosi

1.  La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale e non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione di materiale riproduttivo vegetale che è conforme al presente regolamento. [Em.187]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

2.  Per ottenere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:

a)  il progetto delle disposizioni contenenti i requisiti proposti; e

b)  una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti alla luce di possibili costi aggiuntivi di produzione e commercializzazione. [Em.188]

3.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto in caso di soddisfacimento delle condizioni seguenti:

a)  l'attuazione del progetto di disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), garantisce il miglioramento dell'identità e della qualità del materiale riproduttivo vegetale in questione ed è giustificata dalle specifiche condizioni agronomiche o climatiche dello Stato membro interessato; e

b)  le disposizioni di cui a tale progetto sono necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo della misura di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.  Se del caso, entro il [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro riesamina le proprie misure adottate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 66/401/CEE, dell'articolo 5 della direttiva 66/402/CEE, dell'articolo 7 della direttiva 2002/54/CE, dell'articolo 24 della direttiva 2002/55/CE, dell'articolo 5 della direttiva 2002/56/CE e dell'articolo 7 della direttiva 2002/57/CE e abroga tali misure o le modifica affinché siano conformi ai requisiti di produzione e commercializzazione stabiliti e adottati a norma degli articoli 7 e 8.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tali azioni.

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le misure di cui al primo comma debbano essere abrogate o modificate qualora siano ritenute non necessarie e/o sproporzionate rispetto al loro obiettivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 37

Misure di emergenza

1.  Qualora la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale possa comportare un rischio grave per la salute umana, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la coltivazione di altre specie, e tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, la Commissione adotta senza indugio, mediante atti di esecuzione, le opportune misure di emergenza provvisorie. Tali misure sono limitate nel tempo. Tra queste possono figurare disposizioni che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione o stabiliscono condizioni adeguate per la sua produzione o commercializzazione, in funzione della gravità della situazione.

In deroga al primo comma, in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alle zone rifugio o di altri requisiti cui è soggetta la coltivazione di varietà contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, le misure che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sono attuate fino al ripristino della piena conformità. [Em.189]

Tali misure possono essere adottate su iniziativa propria della Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di far fronte a un grave rischio per la salute umana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 3.

2.  Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate, proporzionate e limitate nel tempo. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione e il periodo di tempo interessato. Tale approccio consente a uno Stato membro di agire rapidamente ed efficacemente nelle situazioni di emergenza per proteggere la salute, l'ambiente e gli interessi economici. [Em.190]

3.  La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le misure di emergenza provvisorie nazionali di cui al paragrafo 2 debbano essere abrogate o modificate qualora ritenga che tali misure non siano giustificate in considerazione del rispettivo rischio di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato può mantenere le proprie misure di emergenza provvisorie nazionali fino alla data di applicazione dell'atto o degli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo.

Articolo 38

Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori alle disposizioni di cui al presente regolamento

1.  In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 e da 47 a 53, alla e 20, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione diè conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 75, al fine di integrare il presente regolamento, organizzando esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a una varietà iscritta,un materiale riproduttivo vegetale iscritto o i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard i requisiti di produzione e commercializzazione per materiale eterogeneo nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e. [Em.191]

Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 e da 47 a 53 e 20 del presente regolamento. [Em.192]

2.  Gli atti di esecuzionedelegati di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2 e specificano uno o più degli elementi seguenti: [Em.193]

a)  i generi interessati o le specie interessate;

b)  le condizioni degli esperimenti per ciascun genere o per ciascuna specie;

c)  la durata dell'esperimento;

d)  gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

Tali atti delegati si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale riproduttivo vegetale in questione, sulla base di e si basano su eventuali analisi comparative effettuate dagli Stati membri. [Em.194]

3.  La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 2, 5, 6, 7da 5 a 9, 8 o 20, 26, 27 e da 47 a 53. [Em.195]

SEZIONE 8

Importazioni da paesi terzi

Articolo 39

Importazioni sulla base dell'equivalenza dell'Unione

1.  Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione.

Tuttavia, tale importazione non è consentitaautorizzata, né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per i miscugli per la preservazione quali quelli di cui all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe di cui agli articoli da 26 a 3022 a 29, tranne nel caso in cui sia originario di paesi vicini. [Em.196]

2.  La Commissione può riconoscere, mediante atti di esecuzione, che il materiale riproduttivo vegetale di generi specifici o di specie o categorie specifiche prodotti in un paese terzo o in regioni particolari di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)  un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione;

b)  un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo interessato, da cui risulti che il materiale riproduttivo vegetale interessato soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione; e

c)  nel caso delle sementi, il fatto che il paese interessato partecipi ai sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e applichi i metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) o, se del caso, rispetti le norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (AOSA).

A tal fine, la Commissione esamina:

a)  la legislazione del paese terzo relativa alle specie in questione;

b)  la struttura delle autorità competenti del paese terzo e i suoi servizi di controllo, i poteri di cui dispongono, le garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'applicazione e la verifica dell'attuazione della legislazione del paese terzo applicabile al settore interessato, e l'affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale;

c)  lo svolgimento, da parte delle autorità competenti del paese terzo, di adeguati controlli ufficiali riguardanti l'identificazione e la qualità del materiale riproduttivo vegetale delle specie interessate;

d)  le garanzie fornite dal paese terzo che:

i)  le condizioni applicate ai siti di produzione da cui il materiale riproduttivo vegetale è esportato verso l'Unione siano conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui al presente articolo; e

ii)  tali siti di produzione siano oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo.

La Commissione può inoltre effettuare audit per accertare la conformità rispetto al secondo comma, lettere da b) a d).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

3.  L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 può prevedere uno o più degli elementi seguenti, a seconda del rispettivo materiale riproduttivo vegetale:

a)  le condizioni relative alle ispezioni presso il sito di produzione effettuate in paesi terzi;

b)  nel caso delle sementi, le condizioni relative al rilascio da parte del paese terzo di un certificato rilasciato dall'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi;

c)  le condizioni relative alle sementi non ancora definitivamente certificate;

d)  le condizioni relative all'imballaggio, alla sigillatura e alla marcatura del materiale riproduttivo vegetale;

e)  le condizioni relative alla produzione, all'identità e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, oltre a quelle previste dalla legislazione del paese terzo, qualora ciò sia necessario per affrontare aspetti particolari relativi all'identità e alla qualità di tale materiale riproduttivo vegetale;

f)  i requisiti che devono essere soddisfatti dagli operatori professionali che producono e commercializzano tale materiale riproduttivo vegetale.

4.  Mediante atti di esecuzione, la Commissione può riconoscere che i controlli sul mantenimento della varietà effettuati nel paese terzo offrono le medesime garanzie di cui all'articolo 72, paragrafi 1, 2 e 4, se le varietà iscritte in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà devono essere mantenute nel paese terzo interessato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 40

Etichettatura e informazioni da fornire per il materiale riproduttivo vegetale importato da paesi terzi

1.  Le sementi pre-base, di base e certificate di cui all'articolo 39 possono essere importate da paesi terzi soltanto se accompagnate da un'etichetta OCSE.

Il materiale pre-base, di base e certificato di cui all'articolo 39 può essere importato da paesi terzi soltanto se accompagnato da un'etichetta ufficiale rilasciata dall'autorità competente del paese terzo in questione.

Tali etichette contengono tutte le informazioni seguenti:

a)  la dicitura "conforme alle norme e alle regole dell'UE";

b)  la specie, la varietà, la categoria e il numero di lotto del materiale riproduttivo vegetale in questione;

c)  la data di chiusura, in caso di commercializzazione in contenitori o imballaggi;

d)  il paese terzo di produzione e la rispettiva autorità competente;

e)  se del caso, l'ultimo paese terzo da cui è stato importato il materiale riproduttivo vegetale e l'ultimo paese terzo in cui il materiale riproduttivo vegetale è stato prodotto;

f)  nel caso di sementi, il peso netto o lordo dichiarato delle sementi importate o il numero dichiarato di lotti di sementi importati;

g)  il nome della personadell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale che importa il materiale riproduttivo vegetale. [Em. 197]

2.  Le sementi e i materiali standard di cui all'articolo 39 possono essere importati da paesi terzi soltanto se accompagnati da un'etichetta dell'operatore recante tutte le informazioni seguenti:

a)  la dicitura "conforme alle norme e alle regole dell'UE";

b)  la specie, la varietà, la categoria e il numero di lotto del materiale riproduttivo vegetale in questione;

c)  la data di chiusura, in caso di commercializzazione in contenitori o imballaggi;

d)  il paese terzo di produzione;

e)  se del caso, l'ultimo paese terzo da cui è stato importato il materiale riproduttivo vegetale e l'ultimo paese terzo in cui il materiale riproduttivo vegetale è stato prodotto;

f)  nel caso di sementi, il peso netto o lordo dichiarato delle sementi importate o il numero dichiarato di lotti di sementi importati;

g)  il nome della personadell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale che importa il materiale riproduttivo vegetale. [Em.198]

3.  Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato nell'Unione soltanto dopo che l'importatore ha trasmesso per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 all'autorità competente dello Stato membro di importazione.

4.  Gli Stati membri notificano immediatamente al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, tutte le non conformità accertate del materiale riproduttivo vegetale importato per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO III

REQUISITI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

Articolo 41

Obblighi degli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale con l'obiettivo dello sfruttamento a fini commerciali:[Em.199]

a)  sono stabiliti nell'Unione;

b)  sono iscritti nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 in combinato disposto con il suo articolo 66;

c)  sono disponibili personalmente, o designano un'altra persona, per mantenere le relazioni con le autorità competenti al fine di facilitare i controlli ufficiali;

d)  identificano e monitorano i punti critici del processo di produzione o della commercializzazione che possono incidere sull'identità e sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale;

e)  registrano e conservano dati relativi al monitoraggio dei punti critici di cui alla lettera b) d) e li esaminano su richiesta delle autorità competenti; [Em.200]

f)  garantiscono che i lotti di materiale riproduttivo vegetale rimangano identificabili separatamente;

g)  tengono aggiornate le informazioni sull'indirizzo dei locali e degli altri luoghi utilizzati per la produzione di materiale riproduttivo vegetale;

h)  si assicurano che le autorità competenti abbiano accesso ai locali e agli altri luoghi di produzione, compresi i locali e i campi di terze parti contraenti, nonché ai dati riguardanti il monitoraggio e a tutti i relativi documenti;

i)  adottano misure, se del caso, per il mantenimento dell'identità del materiale riproduttivo vegetale conformemente ai requisiti di cui al presente regolamento;

j)  mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, eventuali contratti stipulati con terzi.

I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), non si applicano alle microimprese. [Em.201]

Le attività di cui agli articoli 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo. [Em.202]

Articolo 42

Tracciabilità

1.  Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli operatori professionali conservano informazioni che consentano loro di identificare:

a)  gli operatori professionali che hanno fornito loro le sementi e il materiale in questione;

b)  le persone alle quali hanno fornito materiale riproduttivo vegetale e il materiale riproduttivo vegetale in questione, fatta eccezione nel caso di utilizzatori finali.

Su richiesta gli operatori mettono tali informazioni a disposizione delle autorità competenti.

3.  Gli operatori professionali conservano i dati relativi al materiale riproduttivo vegetale, agli operatori professionali e alle persone di cui al paragrafo 2 per tre anni dopo che tale materiale è stato rispettivamente fornito ad essi o da essi.

3a.   Le attività di cui agli articoli 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo. [Em.203]

Articolo 43

Notifica annuale della produzione e certificazione previste di sementi e materiali pre-base, di base e certificati

Ogni anno gli operatori professionali comunicano alle autorità competenti:

a)  la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, almeno un mese prima dell'inizio di tale produzione; e [Em.204]

b)  la produzione di materiale pre-base, di base e certificato, iniziata in anni precedenti e proseguita nell'anno in questione.

Tale notifica indica le specie, le varietà e le categorie di piante interessate e l'ubicazione esatta della produzione.

CAPO IV

REGISTRAZIONE DELLE VARIETÀ

SEZIONE 1

REGISTRI DELLE VARIETÀ

Articolo 44

Istituzione di registri nazionali delle varietà

1.  Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato permanentemente un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente: [Em.205]

a)  tutte le varietà iscritte secondo la procedura di cui agli articoli da 55 a 68;

b)  le varietà da conservazione di cui all'articolo 26 e iscritte a norma dell'articolo 53.

2.  Il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà iscritta in almeno un registro nazionale delle varietà può essere prodotto e commercializzato nell'Unione, conformemente al presente regolamento.

3.  In seguito all'istituzione dei rispettivi registri nazionali delle varietà e in seguito a eventuali loro aggiornamenti, gli Stati membri notificano tali circostanze immediatamente alla Commissione affinché si provveda all'inserimento corrispondente nel registro dell'Unione delle varietà di cui all'articolo 45.

4.  Il presente articolo e gli articoli da 45 a 74 non si applicano alle varietà selezionate esclusivamente come componenti di varietà ibride.

Articolo 45

Istituzione di un registro dell'Unione delle varietà

1.  La Commissione istituisce, pubblica, in formato elettronico e tiene aggiornato un registro unico delle varietà ("registro dell'Unione delle varietà").

2.  Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma dell'articolo 44 ed è aggiornato mensilmente. [Em.206]

Il registro dell'Unione delle varietà può essere accessibile tramite un portale elettronico contenente altri registri di privativa per ritrovati vegetali, materiale forestale di moltiplicazione o altre piante.

Articolo 46

Contenuto dei registri nazionali e dell'Unione delle varietà

1.  I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà contengono tutti gli elementi di cui all'allegato VII, relativi alle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a).

Nel caso delle varietà da conservazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), tali registri indicano almeno una breve sintesi della descrizione ufficialmente riconosciuta, la regione iniziale di origine, la loro denominazione e la persona che li gestisce.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII aggiungendo ulteriori elementi che devono essere inclusi nei registri delle varietà, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte. [Em. 207]

SEZIONE 2

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DELLE VARIETÀ

Articolo 47

Requisiti per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà

1.  Le varietà sono iscritte in un registro nazionale delle varietà conformemente agli articoli da 55 a 68 soltanto se:

a)  presentano:

i)  una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che, nel caso delle specie elencate all'allegato I, parte A, ad eccezione della graminacea stolonifera, e parti D ed E, soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure [Em.208]

ii)  una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione;

b)  presentano una denominazione ritenuta ammissibile conformemente all'articolo 54;

c)  qualora le varietà contengano o siano costituite da organismi geneticamente modificati, la coltivazione dell'organismo è autorizzata nel rispettivo Stato membro a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

d)  qualora le varietà contengano o siano costituite da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], tale pianta ha ottenuto una dichiarazione dello status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 di tale regolamento o discende da tali piante;

e)  qualora le varietà contengano o siano costituite da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], tale pianta è stata autorizzata a norma del capo III di tale regolamento;

f)  qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, tali condizioni sono adottate dalla rispettiva autorità competente, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego; se uno Stato membro ha già stabilito un piano per le condizioni di coltivazione, tali condizioni sono estese, se del caso, alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili all'interno di tale Stato membro; [Em.209]

g)  qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, adottate dalla rispettiva autorità competente in tale Stato membro, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. se uno Stato membro ha già stabilito le condizioni di coltivazione, tali condizioni sono estese, se del caso, alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili all'interno di tale Stato membro; [Em.210]

Una varietà non può essere iscritta tanto con una descrizione ufficiale quanto con una descrizione ufficialmente riconosciuta.

2.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici per l'esecuzione degli esami per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione in merito a: [Em.211]

a)  distinzione, omogeneità e stabilità per ciascun genere o ciascuna specie delle varietà di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base dei protocolli applicabili dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), dei protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o di altre prove tecniche e scientifiche pertinenti; e

b)  distinzione, omogeneità e stabilità per genere e per specie, di cui alla lettera a), per le varietà biologiche adatte alla produzione biologica, quali definite all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, sulla base dei protocolli applicabili stabiliti dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali o dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, in particolare adeguando i requisiti di omogeneità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Tali atti adeguano i rispettivi requisiti all'evoluzione, se del caso, delle norme internazionali e delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche.

Fino a quando non sono stati stabiliti i requisiti di cui al punto 2, lettera b), la valutazione dell'omogeneità delle varietà adatte alla produzione biologica, diverse dalle varietà di cui all'articolo 68, paragrafo 1, è svolta sulla base di prodotti fuori tipo. Per le specie autoimpollinanti si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %. Per le specie esogame a impollinazione spontanea, si applica un livello di popolazione standard del 20 % e una probabilità di accettazione non inferiore all'80 %.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando i requisiti minimi per le condizioni minime di coltivazione che le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a: [Em.212]

a)  misure sul campo, compresa la rotazione delle colture; [Em.213]

b)  misure di monitoraggio; [Em.214]

c)  la modalità di notifica delle condizioni di cui al punto i)alla lettera a) alla Commissione e agli altri Stati membri; [Em.215]

d)  norme per le comunicazioni dagli operatori professionali alle autorità competenti in merito all'applicazione delle condizioni di cui al punto i)alla lettera a); [Em.216]

e)  l'indicazione delle condizioni di cui al punto i)alla lettera a) nei registri nazionali delle varietà. [Em.217]

Tali condizioni si basano sulle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche.

4.  Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competenteaccetta, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale, una descrizione ufficialmente riconosciuta o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro, se tra le due autorità competenti esistono misure di riconoscimento equivalenti. [Em.218]

Articolo 48

Distinzione

1.  Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenzache è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58. [Em.219]

2.  L'esistenza di un'altra varietà di cui al paragrafo 1 si considera comunemente nota se sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)  a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nella documentazione fornita all'autorità competente da persone fisiche o giuridiche coinvolte nella vendita di materiale riproduttivo vegetale agli utilizzatori finali o nella conservazione dinamica; [Em.220]

b)  nell'Unione è stata presentata una domanda di registrazione della varietà o una domanda di concessione di una privativa per ritrovati vegetali in relazione a tale varietà; oppure

c)  una descrizione ufficiale di tale varietà esiste nell'Unione, è comunemente nota in tutto il mondo o l'esame tecnico è stato effettuato a norma dell'articolo 59.

3.  In caso di applicazione del paragrafo 2, lettera c), la persona o le persone competenti per gli esami tecnici mettono a disposizione delle autorità competenti la descrizione ufficiale della varietà da esse esaminata.

Articolo 49

Omogeneità

Ai fini della descrizione ufficiale, una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dalle particolari caratteristiche della sua moltiplicazione e del suo tipo, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinzione, nonché nell'espressione di altre caratteristiche usate per la sua descrizione ufficiale.

Articolo 50

Stabilità

Ai fini della descrizione ufficiale, una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinzione nonché di altre caratteristiche usate per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di uno dei cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo.

Articolo 51

Privativa per ritrovati vegetali concessa

Se a una varietà è stata concessa una privativa per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/1994 o della legislazione di uno Stato membro, tale varietà è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale e ha una denominazione idonea ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 52

Valore agronomico e di utilizzazione sostenibile

1.  Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

Le caratteristiche di cui al primo comma sono le seguenti, a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati:

a)  resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione;

b)  tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi;

c)  tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici;

d)  utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti;

e)  minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti;

f)  caratteristiche che migliorano la sostenibilità della coltivazione, della raccolta, dell'immagazzinamento, della trasformazione e, della distribuzione e dell'utilizzo; [Em.221]

g)  qualità o caratteristiche nutrizionali. o caratteristiche importanti per la trasformazione; [Em.222]

g bis)  riduzione dei rifiuti prima o dopo la raccolta. [Em.223]

1 bis.   L'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è possibile per le specie elencate all'allegato I, parti B e C su base volontaria. Se l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è stato effettuato da un'autorità ufficiale competente o sotto la guida e la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 61, ciò consente di inserire un'indicazione nell'area dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Tale indicazione riguarda soltanto le caratteristiche che durante le prove d'esame hanno dimostrato di offrire un netto miglioramento rispetto ad altre varietà della stessa specie. Il sistema volontario consente alle autorità competenti di mettere a punto metodologie per valutare le caratteristiche elencate al paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a g). [Em.224]

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono collaborare con altri Stati membri che presentano condizioni agroecologiche simili. Tali Stati membri possono istituire strutture condivise per effettuare l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento:

a)  stabilendo i requisiti minimi per lo svolgimento dell'esame di cui al paragrafo 1;

b)  stabilendo le metodologie per la valutazione delle caratteristiche di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a g) g bis); [Em.225]

c)  stabilendo le norme per la valutazione e la comunicazione dei risultati dell'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile.

Tali atti delegati adeguano i requisiti, le metodologie e le norme di cui alle lettere da a) a c) agli sviluppi tecnici o scientifici applicabili e alle nuove politiche o norme dell'Unione in materia di agricoltura sostenibile.

Qualora tali norme non siano ancora stabilite, gli Stati membri possono adottarne per i rispettivi territori. Essi sono tenuti a notificarle alla Commissione e agli altri Stati membri.

Tali atti delegati garantiscono che i requisiti minimi, le metodologie e le norme di cui al primo comma, lettere da a) a c), che si applicano alle parti D ed E dell'allegato I, siano adeguati alle caratteristiche specifiche di tali specie e ai loro usi finali, nonché agli obiettivi della diversità e dell'innovazione. [Em.226]

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui chiede a uno Stato membro di abrogare o modificare tali norme, qualora queste ultime siano ritenute inadeguate, sulla base delle prove scientifiche e tecniche disponibili, per l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.[Em.227]

4.  Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica quale definita all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2018/848, l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati nella fase di conversione o in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controlloin termini di trattamento con pesticidi e altri fattori di produzione esterni per il completamento dell'esame. Se del caso, gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione i motivi per i quali gli esami non sono stati effettuati in condizioni biologiche e i motivi dell'attuazione di esami in condizioni non biologiche. [Em.228]

4 bis.   Le autorità competenti possono includere l'analisi delle sementi convenzionali in condizioni a basso impiego di fattori di produzione, in condizioni biologiche in conversione o in condizioni biologiche. [Em.229]

4 ter.   Entro ... [10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta i risultati del sistema volontario di cui al paragrafo 1 bis e sintetizza i risultati di tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em.230]

Articolo 53

Registrazione delle varietà da conservazione

1.  In deroga agli articoli 48, 49, 50, 52, all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 56, 57 e da 59 a 65, una varietà da conservazione è iscritta in un registro nazionale delle varietà se soddisfa le condizioni seguenti:

a)  possiede una descrizione ufficialmente riconosciuta, che specifichi le caratteristiche che la qualificano come varietà da conservazione, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, punto 29);

b)  possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale, se nota, o delle condizioni locali per le quali è stata selezionata ex novo; [Em.231]

c)  reca una denominazione conforme all'articolo 54;

d)  è mantenuta nell'Unione.

La procedura di registrazione ai sensi del presente articolo è gratuita per il richiedente. [Em.232]

2.  Una varietà da conservazione è iscritta nel registro nazionale delle varietà su richiesta di un operatore professionale stabilito nell'Unione. Tale domanda comprende tutti gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1. L'autorità competente comunica la sua decisione al richiedente. In caso di rifiuto della registrazione, essa ne indica i motivi. [Em.233]

3.  Una varietà non è iscritta nel registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione se:

a)  è già iscritta nel registro dell'Unione delle varietà con una descrizione ufficiale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), o è stata cancellata dal registro dell'Unione delle varietà come varietà con una descrizione ufficiale negli ultimi due anni o entro due anni dalla scadenza del periodo concesso a norma dell'articolo 71, paragrafo 2; oppure

b)  è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

4.  La descrizione ufficialmente riconosciuta di cui al paragrafo 1, lettera a), si basa sui risultati di prove non ufficiali, sulle conoscenze acquisite in relazione all'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'uso o su altre informazioni, in particolare fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche e le informazioni che tale descrizione dovrebbe comprendere, se del caso, per specie specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2. [Em.234]

5.  La persona competente per il mantenimento di una varietà da conservazione tiene campioni di tale varietà e, su richiesta, li mette a disposizione delle autorità competenti.

Articolo 53 bis

Requisiti per la registrazione di un clone selezionato e di materiale riproduttivo vegetale policlonale nel registro nazionale dello Stato membro

1.   Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:

a)   la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;

b)   la denominazione proposta e suoi sinonimi;

c)   se del caso, la descrizione del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

d)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

e)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

f)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

g)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

h)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

2.   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

a)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

b)   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

3.   la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

a)   deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale; tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ed è composta da 7 a 20 genotipi distinti(29);

b)   l'esattezza del materiale riproduttivo vegetale policlonale rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

4.   L'autorità competente decide in merito alla registrazione nel registro dello Stato membro soltanto dopo aver concluso che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, applicabili al tipo di materiale, sono soddisfatte. [Em. 235]

Articolo 54

Ammissibilità delle denominazioni varietali

1.  Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), la denominazione di una varietà non è considerata ammissibile se:

a)  un diritto anteriore altrui ne vieti l'impiego sul territorio dell'Unione;

b)  la denominazione sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori;

c)  è identica o può essere confusa con una denominazione varietale:

i)  con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà o nella documentazione fornita all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica; [Em.236]; oppure

ii)  con cui il materiale di un'altra varietà è stato messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro o nel territorio di un membro dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali,

a meno che la varietà di cui ai punti i) o ii) non esista più e la sua denominazione non abbia acquisito un significato particolare; [Em.237]

d)  è identica o può essere confusa con altre denominazioni che sono correntemente utilizzate per la messa a disposizione sul mercato di merci o che devono essere riservate ai sensi di atti legislativi dell'Unione;

e)  può costituire un illecito in uno degli Stati membri o può essere contraria all'ordine pubblico;

f)  può indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del selezionatore.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, se una varietà è già iscritta in altri registri nazionali delle varietà, la denominazione è considerata ammissibile soltanto se è identica a quella figurante in tali registri.

Il presente paragrafo non si applica se:

a)  la denominazione può indurre in errore o creare confusione per quanto riguarda la rispettiva varietà in uno o più Stati membri; oppure

b)  diritti di terzi impediscono il libero utilizzo di tale denominazione in relazione alla varietà in questione.

3.  Se, dopo l'iscrizione di una varietà, l'autorità competente stabilisce che al momento della registrazione la denominazione della varietà non era ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il richiedente presenta una domanda per una denominazione nuova. L'autorità competente decide in merito a tale domanda previa consultazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

L'autorità competente può consentire l'utilizzo temporaneo della denominazione precedente.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento fissando criteri specifici per quanto concerne le denominazioni varietali per quanto riguarda:

a)  il loro rapporto con i marchi di fabbrica;

b)  il loro rapporto rispetto a indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agricoli;

c)  il consenso scritto dei titolari di una privativa preesistente che elimini gli impedimenti all'ammissibilità di una denominazione;

d)  la determinazione dell'eventualità o meno che una denominazione sia fuorviante o crei confusione ai sensi del paragrafo 1, lettera f); e

e)  l'uso di una denominazione sotto forma di un codice.

SEZIONE 3

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELLE VARIETÀ NEI REGISTRI NAZIONALI DELLE VARIETÀ

Articolo 55

Presentazione della domanda

Qualsiasi operatore professionale stabilito nell'Unione può presentare per via elettronica all'autorità competente una domanda di iscrizione di una varietà nel registro nazionale delle varietà.

La presentazione di tale domanda può essere subordinata al versamento di una commissione da parte del richiedente, come stabilita dall'autorità competente.

Articolo 56

Contenuti della domanda di registrazione di una varietà

1.  La domanda di registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è costituita dagli elementi seguenti:

a)  una richiesta di registrazione;

b)  l'identificazione del taxon botanico cui appartiene la varietà;

c)  se del caso, il numero di registrazione del richiedente, il suo nome e indirizzo o, se del caso, i nomi e gli indirizzi dei richiedenti congiunti e la procura di ogni mandatario;

d)  una denominazione propostadesignazione provvisoria; [Em.238]

d bis)  una denominazione varietale proposta dal richiedente che può accompagnare la domanda. [Em.239]

e)  il nome e l'indirizzo della persona competente per il mantenimento della varietà e, se del caso, il numero di iscrizione di tale persona;

f)  una descrizione delle caratteristiche principali della varietà, informazioni sull'eventuale adattamento della varietà soltanto per particolari stagioni dell'anno e, se disponibile, un questionario tecnico compilato;

g)  una descrizione della procedura di mantenimento della varietà;

h)  il luogo di selezione della varietà e, se del caso, la sua regione specifica di origine;

i)  informazioni in merito all'eventualità che la varietà sia iscritta in un altro registro nazionale di varietà e che sia noto al richiedente che è pendente una domanda di iscrizione presso uno di tali registri;

j)  se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, e la prova del rispetto dei requisiti di coltivazione e di monitoraggio nel periodo vegetativo considerato; [Em.240]

k)   se la domanda riguarda varietà da conservazione, informazioni relative alla produzione di una descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà, una prova di tale descrizione e qualsiasi documento o pubblicazione a sostegno della stessa; [Em.241]

l)  nel caso di una domanda riguardante varietà con una privativa per ritrovati vegetali concessa a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 o della legislazione di uno Stato membro, l'evidenza del fatto che la varietà è protetta da tale privativa, con la corrispondente descrizione ufficiale;

m)  nel caso in cui la varietà contenga o sia costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio(30) [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], la prova del fatto che tale pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 di tale regolamento o discende da una tale pianta o da tali piante;

n)  nel caso in cui la varietà contenga o sia costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], l'indicazione di tale circostanza;

o)  l'utilizzazione prevista o le condizioni di coltivazione dellanel caso in cui la varietà, se applicabili a norma dell sia resistente agli erbicidi di cui all'articolo 47, paragrafo 2.1, lettera f), o presenti caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), l'indicazione di tale circostanza; [Em.242]

o bis)   le tecniche di selezione utilizzate per lo sviluppo della varietà; [Em.243]

o ter)  l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale relativi alla varietà, ai suoi componenti e alle sue caratteristiche, entro i limiti dei diritti richiesti o concessi per tale varietà al richiedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia firmato una licenza contrattuale o abbia ottenuto una licenza obbligatoria per l'uso di un brevetto di proprietà di un altro operatore. [Em.244]

2.  La domanda di registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è accompagnata da un campione da utilizzare per l'esame di tale varietà. L'autorità competente del rispettivo Stato membro fissa un termine per la presentazione del campione e ne specifica la qualità e il quantitativo.

Articolo 57

Esame formale della domanda

1.  L'autorità competente del rispettivo Stato membro registra ed esamina ogni domanda di cui all'articolo 55 al fine di stabilire se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 56.

2.  Se la domanda non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 56, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità di rettificare la domanda di conseguenza entro un determinato termine. Se la domanda non soddisfa tali requisiti entro detto termine, l'autorità competente respinge la domanda e pone fine alla registrazione della varietà.

Articolo 58

Data della domanda di registrazione

La data di presentazione della domanda di registrazione è la data in cui la domanda, pienamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 56, perviene all'autorità competente del rispettivo Stato membro.

Le autorità competenti inviano immediatamente al richiedente una conferma dell'esito positivo della presentazione della domanda, comprese le informazioni sulla data della presentazione.

Articolo 59

Esame tecnico della varietà

1.  Se, a seguito dell'esame formale, la domanda risulta conforme ai requisiti di cui all'articolo 56, viene effettuato un esame tecnico della varietà.

L'esame tecnico è effettuato mediante coltivazione della varietà, tenendo conto dell'utilizzazione prevista e delle condizioni di coltivazione della varietà. Altri mezzi, compreso l'uso di tecniche biomolecolari, possono essere utilizzati come strumento supplementare, se del caso ai fini dell'esame tecnico, delle specie interessate o delle caratteristiche da controllare, come stabilito a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, per quanto riguarda la distinzione, omogeneità e stabilità.

L'esame tecnico di cui sopra verifica:

a)  il rispetto dei requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità della varietà di cui agli articoli da 48 a 50;

b)  se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, nel caso delle varietà di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

2.  L'esame tecnico di cui al paragrafo 1 è svolto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 60, salvo il caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 1.

3.  Qualora sia già disponibile una relazione formale concernente la distinzione, l'omogeneità e la stabilità della varietà, prodotta dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un'altra autorità competente, l'autorità competente tiene conto delle conclusioni di tale relazione ai fini della conclusione dell'esame tecnico.

4.  Lo svolgimento dell'esame tecnico di cui al paragrafo 1 può essere subordinato al versamento di una commissione da parte del richiedente, come stabilita dall'autorità competente.

Articolo 60

Audit presso i locali dell'autorità competente

L'autorità competente del rispettivo Stato membro può effettuare l'esame tecnico per quanto concerne il rispetto dei requisiti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli da 48 a 50 soltanto dopo che i locali e le modalità di lavoro dedicati a tale attività siano stati ritenuti idonei a effettuare tale esame in seguito ad un audit svolto dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o dalla Commissione.

Sulla base dell'audit di cui al primo comma, la Commissione può raccomandare all'autorità competente, se del caso, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione delle autorità competenti. La Commissione può effettuare ulteriori audit e, se del caso, raccomandare alle autorità competenti azioni correttive per garantire l'idoneità dei loro locali e della loro organizzazione.

Articolo 61

Autorizzazione del richiedente a effettuare un esame tecnico del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile

1.  In deroga all'articolo 59, paragrafo 2 e soltanto per gli operatori nell'ambito del sistema volontario di cui all'articolo 52, paragrafo 1 bis, l'autorità competente può autorizzare il richiedente a effettuare l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se: [Em.245]

a)   il richiedente è stato autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro; [Em.246]

b)  l'esame è svolto sotto sorveglianza ufficiale e sotto la guida dell'autorità competente interessata; e

c)  l'esame viene svolto presso locali dedicati a tale fine;

c bis)  l'esame non sostituisce la valutazione dei rischi prevista nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati. [Em.247]

2.  Prima di concedere l'autorizzazione a effettuare l'esame tecnico presso i locali dei selezionatori, l'autorità competente sottopone ad audit i locali, le risorse e le capacità organizzative del richiedente. Tale audit intende verificare se i locali, le strutture di laboratorio, l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di coltura sono idonei a realizzare l'esame tecnico presso i locali dei selezionatori per quanto concerne il rispetto dei requisiti di un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52.

3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento fissando le norme relative all'audit di cui al paragrafo 2.

4.  Sulla base dell'audit di cui al paragrafo 2, l'autorità competente può raccomandare al richiedente, se del caso, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione dell'esame del richiedente.

5.  L'autorità competente può effettuare ulteriori audit rispetto a quello di cui al paragrafo 2 e, se del caso, raccomandare al richiedente di eseguire, entro un periodo di tempo specifico, azioni correttive riguardanti i suoi locali e le sue modalità di lavoro. Se l'autorità competente conclude, dopo tale periodo, che i locali e le modalità di lavoro del richiedente non sono adeguati, può revocare o modificare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 62

Norme aggiuntive in materia di esame tecnico

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 che integrano i requisiti in materia di esame tecnico di cui all'articolo 59. Tali atti delegati possono riguardare:

a)  qualifiche, formazione e attività del personale dell'autorità competente o del richiedente ai fini dell'esame tecnico di cui all'articolo 61;

b)  le attrezzature necessarie per effettuare l'esame tecnico, compresi i laboratori di prova;

c)  l'istituzione di una raccolta di riferimento di varietà per confrontare la varietà esaminata con altre varietà ai fini della valutazione della distinzione, nonché la gestione dell'immagazzinamento di tale raccolta di riferimento;

d)  l'istituzione di sistemi di gestione della qualità, che prevedono tra l'altro la registrazione e la conservazione di dati sulle attività e protocolli od orientamenti, da utilizzare per l'esame tecnico;

e)  l'esecuzione di esami di coltura e di analisi di laboratorio per generi o specie particolari, comprese le tecniche biomolecolari.

Tali atti delegati si adattano ai protocolli tecnici e scientifici internazionali disponibili.

2.  Qualora non siano stati adottati requisiti a norma del paragrafo 1, gli esami tecnici sono effettuati conformemente ai protocolli nazionali per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e).

Articolo 63

Riservatezza

1.  Qualora, nel corso dell'esame tecnico di cui all'articolo 59, risulti necessario un esame degli elementi genealogici, i risultati di tale esame e la descrizione degli elementi genealogici sono considerati riservati, se il richiedente lo richiede.

2.  Nel caso di varietà di materiale riproduttivo vegetale destinate esclusivamente alla produzione di materie prime agricole a fini industriali, determinati elementi dell'esame tecnico e le utilizzazioni previste di tali varietà, la cui divulgazione al pubblico può incidere sulla posizione concorrenziale del richiedente, sono trattati come riservati, qualora quest'ultimo lo richieda.

3.  Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625. Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o dell'Unione per tutelare un legittimo interesse economico. [Em.248]

Articolo 64

Relazione d'esame provvisoria e descrizione ufficiale provvisoria

1.  A seguito dell'esame tecnico di cui all'articolo 59, l'autorità competente redige una relazione d'esame provvisoria in merito alla conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità e alle caratteristiche del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, a seconda dei casi, di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52, e rilascia una descrizione ufficiale provvisoria della varietà sulla base di tale relazione.

2.  La relazione d'esame provvisoria può fare riferimento alle risultanze di altre relazioni d'esame, redatte sulla varietà in questione, dall'autorità competente interessata, da altre autorità competenti o dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

3.  L'autorità competente trasmette al richiedente la relazione d'esame provvisoria e la descrizione ufficiale provvisoria della varietà. Il richiedente può presentare osservazioni in merito a tali documenti entro quindici giorni di calendario.

4.  Qualora l'autorità competente ritenga che la relazione d'esame provvisoria non costituisca una base sufficiente per una decisione in merito alla registrazione della varietà, essa chiede al richiedente informazioni, esami o altre azioni supplementari, a seconda dei casi, al fine di garantire la conformità della varietà ai requisiti in materia di distinzione, omogeneità, stabilità e valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile, come stabilito rispettivamente agli articoli 48, 49, 50 e 52.

Articolo 65

Relazione d'esame e descrizione ufficiale finale

Dopo aver tenuto conto di eventuali osservazioni in merito alla relazione d'esame provvisoria e della descrizione ufficiale provvisoria fornita dal richiedente, l'autorità competente redige una relazione d'esame finale e una descrizione ufficiale finale in merito alla distinzione, omogeneità e stabilità della varietà, compresa una sintesi delle risultanze dell'esame sul valore agronomico e di utilizzazione sostenibile.

Le autorità competenti, su richiesta motivata, mettono a disposizione di terzi le relazioni d'esame e la descrizione ufficiale, nel rispetto del diritto nazionale o dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme in materia di riservatezza.

Articolo 66

Esame della denominazione di una varietà

Dopo l'esame formale della domanda di cui all'articolo 57 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 67, l'autorità competente consulta l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla denominazione varietale proposta dal richiedente.

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali presenta all'autorità competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale proposta dal richiedente, conformemente all'articolo 54. Le autorità competenti informano il richiedente in merito a tale raccomandazione.

Articolo 67

Decisione relativa alla registrazione di una varietà nel registro nazionale delle varietà

1.  Se, in base alla procedura di cui agli articoli da 55 a 66, si conclude che la varietà soddisfa i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, l'autorità competente del rispettivo Stato membro decide di iscrivere la varietà nel registro nazionale delle varietà.

2.  L'autorità competente adotta una decisione che nega la registrazione nel registro nazionale delle varietà se:

a)  constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e all'articolo 48 non sono soddisfatti; oppure [Em.249]

b)  il richiedente non ha soddisfatto uno qualsiasi degli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli da 55 a 64.

3.  Le decisioni che negano la registrazione di una varietà nel registro nazionale delle varietà indica i motivi che giustificano tale diniego.

4.  L'autorità competente comunica al richiedente la decisione di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.  Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere oggetto di impugnazione conformemente alle norme amministrative dello Stato membro interessato. Qualsiasi impugnazione di una decisione di cui al paragrafo 1 ha effetto sospensivo sulla registrazione della varietà corrispondente.

6.  L'adozione della decisione di cui al paragrafo 1 può essere subordinata al versamento di una commissione da parte del richiedente, come stabilita dall'autorità competente.

Articolo 68

Varietà iscritte a norma delle direttive 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e 2008/90/CE

1.  In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, nonché le varietà con descrizione ufficiale a norma e dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli. [Em.250]

2.  In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 321, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE, e le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente. [Em.251]

SEZIONE 4

Periodo di registrazione e mantenimento della varietà

Articolo 69

Periodo di registrazione

1.  Il periodo di registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà ("periodo di registrazione") è di dieci anni.

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà da conservazione e varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D. [Em.252]

Nel caso di varietà costituite da o contenenti un organismo geneticamente modificato, il periodo di registrazione è limitato al periodo per il quale la coltivazione di tale organismo geneticamente modificato è autorizzata a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Nel caso di varietà costituite da o contenenti una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT], il periodo di registrazione è limitato al periodo per il quale tale pianta è autorizzata a norma di detto regolamento.

2.  Il periodo di registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà può essere rinnovato per un ulteriore periodo di dieci anni o, rispettivamente, di trent'anni, secondo la procedura e le condizioni di cui all'articolo 70.

Nel caso di una varietà costituita da o contenente un organismo geneticamente modificato, il rinnovo del periodo di registrazione è limitato al periodo per il quale tale organismo geneticamente modificato è autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3.  La registrazione di una varietà può essere soggetta al versamento di una commissione annua da parte del richiedente, come stabilita dall'autorità competente.

Articolo 70

Procedura e condizioni per il rinnovo della registrazione

1.  Chiunque intenda rinnovare la registrazione di una varietà presenta una domanda non prima di dodici mesi e non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di registrazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

2.  La domanda è presentata per via elettronica. Essa è corredata di prove attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

3.  Il rinnovo della registrazione di una varietà in un registro nazionale delle varietà può essere concesso soltanto se:

a)  il richiedente ha presentato prove sufficienti del fatto che la varietà continua a soddisfare i rispettivi requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1; e

b)  l'autorità competente del rispettivo Stato membro ha accertato l'esistenza di una persona competente per il mantenimento della varietà a norma dell'articolo 72.

4.  L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, a condizione che la varietà non sia più protetta da un titolo di privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 e a patto che la varietà sia fuori dall'elenco da un minimo di due anni. [Em.253]

Articolo 71

Cancellazione dai registri nazionali delle varietà

1.  L'autorità competente del rispettivo Stato membro cancella una varietà dal registro nazionale delle varietà se:

a)  conclude, sulla base di prove nuove, che i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, non sono più soddisfatti;

b)  il richiedente non versa la commissione stabilita dall'autorità competente a norma dell'articolo 55, dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'articolo 67, paragrafo 6, e dell'articolo 69, paragrafo 3;

c)  la persona competente per il mantenimento della varietà, di cui all'articolo 72, ne fa richiesta, o tale persona ha cessato di mantenere la varietà e nessun'altra persona è divenuta competente per il suo mantenimento;

d)  la varietà non è più mantenuta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 72;

e)  la varietà è mantenuta in un paese terzo che non ha fornito assistenza in relazione ai controlli su tale mantenimento a norma dell'articolo 72, paragrafo 7;

f)  all'atto della domanda, sono stati forniti dati falsi o fraudolenti sulla base dei quali è stata decisa la registrazione;

g)  non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e il periodo di validità della registrazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, è scaduto.

2.  Su richiesta del richiedente, l'autorità competente può consentire che una varietà cancellata dal registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 1, lettera g), continui a essere messa a disposizione sul mercato fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla cancellazione dal registro.

Tale richiesta è presentata entro la data di scadenza del periodo di validità della registrazione.

3.  In seguito alla sua cancellazione da un registro nazionale delle varietà di cui al paragrafo 1, la varietà in questione è immediatamente cancellata dal registro dell'Unione delle varietà se non è iscritta in nessun altro registro nazionale delle varietà.

Articolo 72

Mantenimento della varietà

1.  Le varietà iscritte in un registro nazionale delle varietà sono mantenute dal richiedente o da qualsiasi altra persona notificata dal richiedente all'autorità competente. L'autorità competente autorizza detta altra persona a provvedere al mantenimento della varietà, se tale persona dimostra la sua capacità a svolgere tale compito, e l'autorità competente revoca l'autorizzazione se tale persona non è più in grado di svolgerlo. Il nome e il numero di registrazione di tale persona sono notificati dal richiedente all'autorità competente dello Stato membro.

2.  Il mantenimento della varietà avviene conformemente alle prassi ammesse riguardanti, a seconda dei casi, generi, specie o tipi particolari di varietà.

3.  Le persone di cui al paragrafo 1 registrano e conservano dati in merito al mantenimento della varietà. L'autorità competente ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento il mantenimento della varietà sulla base di tali dati. Tali dati si riferiscono anche alla produzione di materiale pre-base, di base, certificato e standard nonché alle fasi della produzione antecedenti il materiale pre-base.

Su richiesta viene fornito all'autorità competente un campione standard della varietà in questione.

4.  L'autorità competente effettua controlli sulle modalità di mantenimento della varietà e può, a tal fine, prelevare campioni delle varietà in questione. La frequenza di tali controlli si basa sulla probabilità di non conformità rispetto ai paragrafi da 1 a 3.

5.  Qualora constati che la persona responsabile del mantenimento della varietà non rispetta i paragrafi da 1 a 3, l'autorità competente concede a tale persona il tempo necessario per adottare misure correttive o chiedere a un'altra persona di procedere al mantenimento della varietà. In mancanza di provvedimenti di questo tipo entro detto termine, l'autorità competente cancella la varietà dal registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 71.

6.  Se il mantenimento della varietà ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata iscritta nel registro nazionale delle varietà, le autorità competenti dei due Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza per quanto concerne i controlli sul mantenimento della varietà. Se tale assistenza non è fornita entro un periodo di tempo ragionevole o se si conclude che il mantenimento della varietà non è effettuato conformemente al presente articolo, la rispettiva autorità competente cancella la varietà dal registro nazionale delle varietà conformemente all'articolo 71.

7.  Qualora il mantenimento della varietà abbia luogo in un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro nel cui registro nazionale delle varietà è stata iscritta la varietà chiedono assistenza alle autorità del paese terzo in relazione ai controlli sul mantenimento della varietà, se tale mantenimento è stato soggetto al riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 39, paragrafo 5. Se tale assistenza non è fornita entro un periodo di tempo ragionevole o se si conclude che il mantenimento della varietà non è effettuato conformemente al presente articolo, la rispettiva autorità competente cancella la varietà dal registro nazionale delle varietà conformemente all'articolo 71.

SEZIONE 5

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI CAMPIONI

Articolo 73

Documentazione relativa ai registri nazionali delle varietà

L'autorità competente del rispettivo Stato membro tiene un fascicolo relativo a ciascuna varietà iscritta nel registro nazionale delle varietà, contenente:

a)  la descrizione ufficiale o la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

b)  la relazione d'esame; e

c)  qualsiasi relazione d'esame complementare di cui all'articolo 64, paragrafo 4.

Nel caso di una descrizione ufficialmente riconosciuta, il fascicolo contiene soltanto tale descrizione e i documenti giustificativi.

Articolo 74

Campioni delle varietà iscritte

Le autorità competenti tengono campioni delle varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e li rendono accessibili a terzi, su richiesta.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può specificare le dimensioni di tali campioni, le norme per la loro sostituzione, nel caso in cui la quantità del campione originale sia troppo limitata o non sia più adeguata a causa del suo utilizzo in altri esami, così come la loro presentazione ad altre autorità competenti. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 75

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega diAlla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 30 bis, all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3, e all'articolo 62, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per cinque anni a decorrere dalla dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em.254]

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 30 bis, all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3, e all'articolo 62, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em.255]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3,dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 30 bis, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2,dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 61, paragrafo 3 e dell'articolo 62, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em.256]

Articolo 76

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(31). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO VI

RELAZIONI, SANZIONI E MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 E (UE) 2018/848

Articolo 77

Relazioni

1.  Entro il [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sugli aspetti seguenti:

a)  i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard e le superfici utilizzate per la loro produzione per anno e per specie, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica; [Em.257]

b)  i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale commercializzato di materiale eterogeneo e le superfici utilizzate per la loro produzione per anno e per specie;

c)  i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale commercializzato delle varietà da conservazione per anno e per specie;

d)  il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28, le specie interessate e i quantitativi totali di materiale riproduttivo vegetale per specie;; [Em.258]

e)  il numero di banche, organizzazioni e reti genetichedi conservazione aventi un obiettivo statutario o altrimenti dichiarato di conservazione delle risorse fitogenetiche, conformemente all'articolo 29, e delle specie interessate; [Em.259]

f)   i quantitativi, definiti per specie, di sementi scambiate in natura tra agricoltori, conformemente all'articolo 30; [Em.260]

g)   i quantitativi autorizzati per specie di materiale riproduttivo vegetale destinato a prove e analisi per la selezione di varietà nuove, conformemente all'articolo 31; [Em.261]

h)  i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale per genere e specie per il quale è stato applicato l'articolo 33, paragrafo 4;

i)  i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale per genere e specie importati da paesi terzi, conformemente all'articolo 39;

j)  le sanzioni irrogate conformemente all'articolo 78;

k)  il numero di operatori professionali stabiliti nel loro territorio;

k bis)  i progressi compiuti nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ad esempio, tramite il numero di entità che hanno notificato il loro ricorso all'articolo 29 e altri dati correlati. [Em.331]

2.  La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici per le comunicazioni effettuate a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 78

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate, preventive e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.[Em.262]

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento commesse mediante frodi rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico acquisito per l'operatore professionale o una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.

Articolo 79

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031

  All'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto interessate di cui all'articolo 36, lettera f). Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante.".

"

Articolo 80

Modifiche del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

(1)  all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il punto seguente:"

"k) la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale.";

"

(2)  all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:"

"52) "materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+

_________

(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]

[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";

"

(3)  dopo l'articolo 22 è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 22 bis

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in relazione al materiale riproduttivo vegetale

1.  I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), comprendono controlli ufficiali su materiale riproduttivo vegetale, operatori e altre persone soggette a tali norme.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale riproduttivo vegetale al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all'esecuzione di tali controlli ufficiali.

Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti i requisiti specifici per l'esecuzione di tali controlli ufficiali in merito agli aspetti seguenti:

   a) l'importazione e la commercializzazione nell'Unione di un particolare materiale riproduttivo vegetale soggetto alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), per quanto riguarda la sua identificazione e la sua qualità; e
   b) requisiti specifici per lo svolgimento di tali controlli ufficiali sulle attività degli operatori durante la produzione di un particolare materiale riproduttivo vegetale soggetto alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k).

3.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale riproduttivo vegetale al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:

   a) la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a rischi uniformi e riconosciuti di mancato rispetto delle norme in materia di materiale riproduttivo vegetale avente particolare origine o provenienza;
   b) la frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) […/…]++.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

_________

++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.

4.  Ai fini dell'articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.";

"

(4)  all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:"

"c) laboratori accreditati dall'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi per lo svolgimento di analisi, prove e diagnosi su campioni di sementi.".

"

Articolo 81

Modifica del regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1)   l'articolo 3 è così modificato:

a)   il punto 17) è sostituito dal seguente:"

«17) "materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+

____________

(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]

[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.];»

"

b)   il punto 18) è sostituito dal seguente:"

«18) "materiale eterogeneo biologico": materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) […/…] (*)++, prodotto conformemente al presente regolamento;

____________

(*) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del […], pag. […]). [la nota presente in tale regolamento va qui]

[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.];»

"

(2)   l'articolo 13 è soppresso;

(3)   all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."[Em.263]

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Abrogazioni

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE sono abrogate.

I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 83

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Tuttavia,

a)  l'articolo 40, paragrafo 4, si applica tre giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

b)  L'articolo 52 si applica a decorrere dal [...] [sessanta mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per le speciecondizione che sussistano i rispettivi requisiti in materia di esame, le metodologie e le norme per la valutazione delle caratteristiche elencate nelle parti B e C dell'allegato Iall'articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a g ter). Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em.264]

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

GENERI E SPECIE E LORO RISPETTIVI USI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2

PARTE A

Generi e specie da utilizzare per la produzione di colture agricole diverse dagli ortaggi

Agrostis canina L.

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth

Agrostis stolonifera L.

Alopecurus pratensis L.

Arachis hypogaea L.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Avena nuda L.

Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch)

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L. partim

Biserrula pelecinus L.

Brassica juncea (L.) Czern.

Brassica napus L. vari napobrassica (L.) Rchb.

Brassica napus L. var. napus

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Bromus catharticus Vahl

Bromus sitchensis Trin.

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca filiformis Pourr

Festuca ovina L.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Galega orientalis Lam.

Glycine max (L.) Merr. partim

Gossypium spp.

Hedysarum coronarium L.

Helianthus annuus L.

Hordeum vulgare L.

Lathyrus cicera L.

Linum usitatissimum L.

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium x hybridum Hausskn

Lotus corniculatus L.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.

Medicago doliata Carmign.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Medicago lupulina L.

Medicago murex Willd.

Medicago polymorpha L.

Medicago rugosa Desr.

Medicago sativa L.

Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago truncatula Gaertn.

Onobrychis viciifolia Scop.

Ornithopus compressus L.

Ornithopus sativus Brot.

Oryza sativa L.

Papaver somniferum L.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phalaris aquatica L.

Phalaris canariensis L.

Phleum nodosum L.

Phleum pratense L.

Pisum sativum L. partim

Plantago lanceolata L.

Poa annua L.

Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Secale cereale L.

Sinapis alba L.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Trifolium alexandrinum L. Berseem

Trifolium fragiferum L.

Trifolium glanduliferum Boiss.

Trifolium hirtum All.

Trifolium hybridum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium isthmocarpum Brot.

Trifolium michelianum Savi

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Trifolium resupinatum L.

Trifolium squarrosum L.

Trifolium subterraneum L.

Trifolium vesiculosum Savi

Trigonella foenum-graecum L.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Vicia benghalensis L.

Vicia faba L. partim

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth

xFestulolium Asch. & Graebn

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Zea mays L. partim

Cicer arietinum

Camelina sativa

Fagopyrum esculentu

Lens culinaris

Triticum monococcum

Chenopodium quinoa

Vicia ervilia

Vicia narbonensis

Tritordeum

Lathyrus sativus

Eragrostis tef

Ceratonia siliqua [Em.265]

PARTE B

Generi e specie da utilizzare per la produzione di ortaggi

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Beta vulgaris L. partim

Brassica oleracea L. partim

Brassica rapa L. partim

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Foeniculum vulgare Mill.

Lactuca sativa L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. partim

Raphanus sativus L. partim

Rheum rhabarbarum L.

Salvia hispanica [Em.266]

Scorzonera hispanica L.

Solanum lycopersicum L.

Solanum melongena L.

Spinacia oleracea L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vicia faba L. partim

Zea mays L. partim

Ibridi risultanti dall'incrocio delle specie di cui alla presente parte.

PARTE C

Generi e specie da utilizzare per la produzione di piante da frutto

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

PARTE D

Generi e specie da utilizzare per la produzione di viti

Vitis L.

PARTE E

Generi e specie da utilizzare per la produzione di patate

Solanum tuberosum L.

ALLEGATO II

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI E MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE/O DI CUI ALL'ARTICOLO 7

PARTE A

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI

1.  Requisiti generali per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate

A.  Semina o impianto

a)  La varietà delle sementi seminate, comprese se del caso le piante madri, è identificata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale ed è registrata per garantirne la tracciabilità. L'etichetta o i dati relativi alla pianta madre sono conservati dall'operatore professionale fino al rilascio dell'etichetta ufficiale delle sementi commercializzate;

b)  i precedenti colturali del campo devono essere compatibili con la produzione di sementi della specie, della varietà e della categoria coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante che possono essere rimaste dalle colture precedenti (spontanee);

c)  le piante madri o le sementi devono essere piantate e/o seminate in modo tale da assicurare:

i)  una distanza sufficiente dalle fonti di polline della medesima specie e/o di varietà diverse, da qualsiasi impollinazione estranea indesiderata, in modo da evitare, se del caso, l'impollinazione incrociata con altre colture; e

ii)  una fonte e un livello di impollinazione adeguati per garantire la successiva riproduzione, se del caso;

d)  la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;

e)  le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere ispezionate e le piante infestanti o le sementi di altre specie o varietà devono essere rimosse;

f)  se del caso, la produzione di sementi deve avvenire separatamente dalla coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili soltanto al materiale riproduttivo vegetale in questione;

g)  se del caso, si può ricorrere alla moltiplicazione in vitro anche per la riproduzione di sementi.

B.  Coltivazione in campo

a)  È necessario garantire che le piante di altre specie, altre varietà, che appaiono come impurità varietale, chiaramente diverse dalla varietà in una o più caratteristiche della descrizione della varietà ("fuori tipo"), siano assenti nel campo. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.

In caso di presenza di fuori tipo o di altre specie vegetali o varietà durante la fase di coltivazione o durante la lavorazione delle sementi, si deve applicare un trattamento adeguato e/o un'eliminazione adeguata per garantire l'identità e la purezza varietale delle sementi ed evitare la presenza di qualsiasi specie indesiderabile;

b)  le piante devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, oppure di difetti;

c)  il materiale riproduttivo vegetale, comprese se del caso le piante madri, deve essere mantenuto in modo da garantire l'identità varietale. Tale mantenimento si deve basare sulla descrizione ufficiale o sulla descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

d)  le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi e la loro identificazione con la descrizione ufficiale della loro varietà;

e)  tutte le colture presenti sul campo devono essere ispezionate ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale nella fase o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza opportuna e con i metodi appropriati per le specie interessate, al fine di verificare i rispettivi requisiti. I metodi di ispezione devono essere conformi alle norme internazionali applicabili. Qualora non sia possibile rimuovere o separare le piante non conformi durante la fase di coltivazione, occorre scartare l'intero campo per la produzione di sementi, salvo il caso in cui le sementi indesiderate possano essere separate meccanicamente in una fase successiva.

C.  Raccolta e post-raccolta

a)  Le sementi devono essere raccolte alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità e la purezza, nonché la corretta tracciabilità;

b)  da ogni lotto sigillato si deve prelevare un campione di sementi. La dimensione del campione e l'intensità, le attrezzature e il metodo di campionamento devono essere appropriati per le specie interessate e conformi alle norme internazionali applicabili;

c)  tutti i campioni di sementi devono essere sottoposti a prove di laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie. Le prove di laboratorio devono essere effettuate conformemente a metodi, attrezzature e substrati di coltivazione adeguati alle specie interessate e nel rispetto delle norme internazionali applicabili. Le prove comprendono, se del caso, la ripetizione della prova del tasso di germinazione dopo un certo periodo di tempo adeguato alla specie interessata;

d)  tutti i lotti di sementi appartenenti alla categoria pre-base, di base o certificata, se destinati alla produzione di ulteriori generazioni di sementi, e almeno il 5 % dei lotti di sementi appartenenti a una categoria certificata che non sarà più moltiplicata, devono essere sottoposti a prove rispetto alle parcelle testimone da parte dell'operatore, sotto sorveglianza ufficiale, al fine di verificare il rispetto degli aspetti seguenti:

i)  l'identità varietale;

ii)  le norme in materia di purezza varietale minima; e

iii)  i requisiti fitosanitari.

I lotti di sementi appartenenti alla categoria pre-base, di base o certificata devono essere sottoposti a controlli ufficiali a posteriori basati sul rischio al fine di verificare la conformità rispetto ai requisiti precedenti. I campioni utilizzati per i controlli ufficiali a posteriori devono essere prelevati ufficialmente.

Le prove rispetto alle parcelle testimone devono essere effettuate in modo conforme alle norme internazionali applicabili:

possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei.

2.  Requisiti per la commercializzazione delle sementi

Le sementi devono soddisfare tutti i requisiti di qualità che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

a)  presentare una germinazione minima per consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato dopo la semina e, di conseguenza, per garantire la resa e la qualità della produzione;

b)  presentare un tenore massimo di semi duri in modo tale da consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato;

c)  presentare una purezza minima per garantire il massimo livello di identità varietale;

d)  presentare un tenore massimo di umidità per garantire la conservazione del materiale durante la trasformazione, l'immagazzinamento e la messa a disposizione sul mercato;

e)  presentare un tenore massimo di sementi di altri generi o specie al fine di garantire la presenza minima di piante indesiderabili nel lotto;

f)  presentare un vigore minimo, una dimensione definita e una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per la semina o l'impianto;

g)  avere una presenza massima di terra o di corpi estranei al fine di prevenire pratiche fraudolente e impurità tecniche; e

h)  essere indenne da difetti e danni specifici al fine di garantire la qualità e la salute del materiale.

PARTE B

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATO DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI, PIANTE DA FRUTTO [Em.267]

1.  Requisiti per la produzione di materiale pre-base, di base e certificato

A.  Semina o impianto

a)  L'identità del materiale e, se possibile, delle piante madri o delle sementi seminate, deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale per garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale dopo la commercializzazione di tale materiale, o la documentazione relativa alla pianta madre, deve essere conservata dall'operatore professionale;

b)  il materiale deve essere piantato in modo tale che:

i)  il materiale pre-base sia mantenuto presso strutture che garantiscano l'assenza di infezione attraverso vettori aerei e qualsiasi altra possibile fonte durante l'intero processo di produzione;

ii)  vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche e delle tecniche di selezione per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture; e

iii)  le densità di impianto siano adeguate al fine di consentire l'osservazione individuale delle piante;

c)  se del caso, la coltivazione di materiale deve avvenire separatamente rispetto alla coltivazione di materiali appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi.

B.  Coltivazione in campo

a)  In tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;

b)  il materiale riproduttivo vegetale che soddisfa i requisiti di una data categoria non deve essere mescolato con materiale appartenente ad altre categorie;

c)  i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate devono essere smaltiti in tutte le fasi della coltivazione;

d)  le piante madri devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, oppure di difetti;

e)  le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;

f)  le piante madri devono essere ispezionate nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;

g)  il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;

h)  le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.

C.  Raccolta e post-raccolta per le specie e i generi appartenenti all'allegato I, parte E (tuberi-seme di patate)

a)  Il materiale deve essere raccolto alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità, la salute e la tracciabilità;

b)  da ogni lotto sigillato si deve prelevare un campione di tuberi. La dimensione del campione e l'intensità, le attrezzature e il metodo di campionamento devono essere appropriati per le specie interessate e conformi alle norme internazionali applicabili;

c)  tutti i campioni di tuberi devono essere sottoposti a prove di laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità e fitosanitari per le rispettive specie. Le prove di laboratorio devono essere effettuate conformemente a metodi, con attrezzature e substrati di coltivazione adeguati alle specie interessate e nel rispetto delle norme internazionali applicabili;

d)  tutti i lotti appartenenti alla categoria pre-base o di base e almeno il 5 % dei lotti appartenenti a una categoria certificata devono essere sottoposti da parte dell'operatore a prove rispetto alle parcelle testimone, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, al fine di verificare la conformità rispetto a:

i)  l'identità varietale;

ii)  le norme in materia di purezza varietale minima;

iii)  la rispettiva capacità germinativa;

iv)  i requisiti fitosanitari.

I lotti appartenenti alla categoria pre-base, di base o certificata devono essere sottoposti a controlli ufficiali a posteriori basati sul rischio al fine di verificare la conformità rispetto ai requisiti precedenti. I campioni utilizzati per i controlli ufficiali a posteriori devono essere prelevati ufficialmente.

Le prove rispetto alle parcelle testimone devono essere effettuate in modo conforme alle norme internazionali applicabili:

possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei.

2.  Requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato

Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

a)  presentare un vigore o un tasso di germinazione minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;

b)  essere praticamente indenne da difetti specifici.

PARTE C

REQUISITI PER LA PRODUZIONE, LA REGISTRAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI, MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 [Em.268]

1.  Requisiti per la produzione di cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale pre-base, di base e certificati/o [Em.269]

A.  Impianto

a)  L'identità del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato e ai rispettivi genotipi per la produzione del materiale riproduttivo vegetale policlonale devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale; [Em.270]

b)  il materiale deve essere piantato in modo tale che:

i)  vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture;[Em.271]

ii)  le densità di impianto siano adeguate al fine di consentire l'osservazione di ciascuna pianta;

c)  se del caso, la coltivazione di materiale deve avvenire separatamente rispetto alla coltivazione di materiali appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi.

B.  Coltivazione in campo

a)  In tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;

b)  il materiale riproduttivo che soddisfa i requisiti di una data categoria non deve essere mescolato con materiale appartenente ad altre categorie;

c)  i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate devono essere smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'identità e la purezza della varietà o, nel caso di portainnesti non appartenenti a una varietà, l'esattezza dell'identità della specie e una produzione efficiente;

d)  le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere esclusi sono esclusie come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti; [Em.272]

e)  le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri; [Em.273]

f)  le piante madri devono essere ispezionate nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;

g)  il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;

h)  le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.

i)  nel caso di miscugli multiclonali, il miscuglio di cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale; [Em.274]

j)  nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale, il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale. [Em.275]

2.   Requisiti per la registrazione di un clone selezionato, un miscuglio multiclonale e un materiale riproduttivo vegetale policlonale

a)  Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:

i)  la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà deve essere iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;

ii)  la denominazione proposta e suoi sinonimi;

iii)  se del caso, la descrizione della composizione del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

iv)  la persona competente per il mantenimento del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

v)  il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;

vi)  la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

vii)  il miglioramento genetico stimato per il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;

viii)  informazioni che indichino se il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già iscritto in un registro di un altro Stato membro;

b)  ai fini della registrazione, il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve soddisfare i requisiti seguenti applicabili al tipo di materiale in questione:

i)  il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale della vite, tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

ii)  nel caso del materiale di moltiplicazione della vite, il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere composto da 7-20 genotipi distinti;

iii)  l'esattezza del clone selezionato, di ciascun clone selezionato del miscuglio multiclonale, di ciascun genotipo del materiale riproduttivo vegetale policlonale rispetto all'identità della varietà deve essere garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

L'autorità competente deve decidere in merito alla registrazione soltanto dopo aver concluso che i punti da i) a iii) applicabili al tipo di materiale sono soddisfatti;

c)  si applicano di conseguenza i requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato di cui alla parte B, punto 2. [Em.276]

PARTE D

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E TUBERI-SEME DI PATATE [Em.277]

1.  Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e tuberi-seme di patate [Em.278]

A.  Semina o impianto

a)  Le piante madri e, se del caso, le piante impollinatrici devono essere piantate in modo tale che:

i)  vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata secondo le caratteristiche botaniche e le tecniche di selezione e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture; e

ii)  le densità di impianto siano adeguate al fine di consentire l'osservazione individuale delle piante;

b)  se del caso, la coltivazione di materiale deve avvenire separatamente rispetto alla coltivazione di materiali appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi.

B.  Coltivazione in campo

a)  In tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;

b)  il materiale riproduttivo che soddisfa i requisiti di una data categoria non deve essere mescolato con materiale appartenente ad altre categorie;

c)  la pianta madre in fiore deve essere oggetto di autoimpollinazione o di impollinazione incrociata con polline proveniente dalle piante impollinatrici circostanti, a seconda dei generi o delle specie in questione;

d)  i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate devono essere smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'esattezza dell'identità della varietà o, per le piante non appartenenti a una varietà, garantire l'esattezza dell'identità della specie a cui appartengono, una loro purezza sufficiente e una produzione efficiente;

e)  le piante madri e le piante impollinatrici devono essere escluse come fonte di sementi in caso di difetti;

f)  le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di sementi. Le piante madri e le piante impollinatrici devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che ne consentano l'identificazione e la verifica della conformità rispetto alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta della loro varietà. Nel caso di piante madri e piante impollinatrici non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri e piante impollinatrici;

g)  le piante madri e le piante impollinatrici devono essere ispezionate nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;

h)  il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;

i)  le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.

2.  Requisiti per la commercializzazione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e tuberi-seme di patate

Le sementi devono soddisfare tutti i requisiti di qualità che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

a)  appartenere alla varietà e, nel caso di sementi non appartenenti a una varietà, alla specie;

b)  presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto; e

c)  essere praticamente indenni da difetti e danni specifici al fine di garantire la qualità delle sementi.

PARTE E

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATO PRODOTTO MEDIANTE MOLTIPLICAZIONE IN VITRO

1.  Requisiti per la produzione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro

A.  Coltura in vitro

a)  L'identità del materiale in vitro o in vivo, a seconda dei casi, è determinata mediante un'etichetta e registrata al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale deve essere conservata;

b)  il materiale campionato da materiale in vivo deve essere sanificato.

B.  Produzione in vitro

a)  Il clone o i cloni provenienti dal materiale di cui alla sezione A, lettera a), devono essere prodotti mediante moltiplicazione in vitro;

b)  in tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;

c)  il clone o i cloni che soddisfano i requisiti di una determinata categoria di materiale riproduttivo vegetale non devono essere mescolati con cloni di altre categorie;

d)  il numero di cicli di moltiplicazione successivi mediante moltiplicazione in vitro è limitato, se del caso, per i generi o le specie in questione;

e)  il clone o i cloni devono essere mantenuti in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di cloni non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali cloni;

f)  il clone o i cloni devono essere ispezionati nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;

g)  il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;

h)  le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.

2.  Requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro

Il materiale in vitro o in vivo deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

a)  appartenere alla varietà e, nel caso di materiale non appartenente a una varietà, appartenere alla specie indicata sull'etichetta;

i)  sulla base di un'osservazione delle caratteristiche fenotipiche del materiale in vivo di cui alla sezione A, lettera a);

ii)  producendo piante in vivo a partire dal materiale in vitro di cui alla sezione A, lettera a), e osservando le caratteristiche fenotipiche di tali piante;

iii)  producendo piante in vivo a partire dai cloni di cui alla sezione B, lettera a), e osservando le caratteristiche fenotipiche di tali piante; e

iv)  se del caso, sulla base di un'analisi molecolare del materiale in vitro di cui alla sezione A, lettera a) e/o del clone o dei cloni di cui alla sezione B, lettera a);

b)  presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;

c)  essere praticamente indenne da difetti e danni specifici.

ALLEGATO III

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI E MATERIALI STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 8

PARTE A

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI

1.  Requisiti generali per la produzione di sementi standard

A.  Semina o impianto

a)  Occorre determinare la varietà delle sementi seminate e, se possibile, delle piante madri, al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alla pianta madre devono essere conservati per almeno due anni;

b)  i precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante che possono essere rimaste dalle colture precedenti (spontanee);

c)  le piante madri o le sementi devono essere piantate e/o seminate in modo tale da fare sì che vi sia:

i)  una distanza sufficiente dalle fonti di polline della stessa specie e/o di varietà diverse, conformemente alle norme di isolamento determinate sulla base delle caratteristiche botaniche di ciascuna specie e delle tecniche di selezione, per garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare, se del caso, l'impollinazione incrociata con altre colture; e

ii)  una fonte e un livello di impollinazione adeguati per garantire la successiva riproduzione, se del caso;

d)  la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;

e)  occorre prestare la dovuta attenzione alle macchine e alle attrezzature utilizzate per garantire l'assenza di erbe infestanti o di altre specie difficili da distinguere nelle prove di laboratorio;

f)  se del caso, la produzione di sementi deve avvenire separatamente dalla coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, al fine di garantire la salute del materiale in questione;

g)  se del caso, si può ricorrere alla moltiplicazione in vitro anche per la riproduzione di sementi.

B.  Produzione in campo

a)  Occorre garantire l'assenza di fuori tipo nel campo. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.

In caso di presenza di fuori tipo o di altre specie vegetali o varietà durante la fase di coltivazione o durante la lavorazione delle sementi, si deve applicare un trattamento adeguato e/o un'eliminazione adeguata per garantire l'identità e la purezza varietale delle sementi ed evitare la presenza di qualsiasi specie indesiderabile;

b)  le piante devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, oppure di difetti;

c)  il materiale riproduttivo vegetale, comprese se del caso le piante madri, deve essere mantenuto in modo da garantire l'identità varietale. Tale mantenimento si deve basare sulla descrizione ufficiale o sulla descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

d)  le piante madri, se del caso, devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà; [Em.279]

e)  tutte le colture presenti sul campo devono essere ispezionate nella fase o nelle fasi di crescita pertinenti, con la relativa frequenza e con i metodi appropriati per le specie interessate, al fine di verificare i rispettivi requisiti. I metodi di ispezione devono essere tali da consentire l'affidabilità delle osservazioni. Qualora non sia possibile rimuovere o separare le piante non conformi durante la fase di coltivazione, occorre scartare l'intero campo per la produzione di sementi, salvo il caso in cui le sementi indesiderate possano essere separate meccanicamente in una fase successiva.

C.  Raccolta e post-raccolta

a)  Le sementi devono essere raccolte alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità, la purezza e la tracciabilità;

b)  un campione di sementi deve essere prelevato da ciascun lotto e sottoposto a prove presso un laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie, compresa la germinazione. Le prove comprendono, se del caso, la ripetizione della prova del tasso di germinazione dopo un certo periodo di tempo adeguato alla specie interessata;

c)  i lotti di sementi devono essere sottoposti a controlli ufficiali a posteriori basati sul rischio al fine di verificare la conformità rispetto a quanto segue:

i)  l'identità varietale;

ii)  le norme in materia di purezza varietale minima;

iii)  la rispettiva capacità germinativa; e

iv)  i requisiti fitosanitari.

I campioni utilizzati per i controlli ufficiali a posteriori devono essere prelevati ufficialmente.

Possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei.

2.  Requisiti per la commercializzazione di sementi standard

Le sementi devono soddisfare tutti i requisiti qualitativi seguenti, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie:

a)  presentare almeno una germinazione minima per consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato dopo la semina e, di conseguenza, per garantire la resa e la qualità della produzione;

b)  presentare almeno un tenore massimo di semi duri in modo tale da consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato;

c)  presentare almeno una purezza minima per garantire il massimo livello di identità varietale;

d)  presentare almeno un tenore massimo di umidità per garantire la conservazione del materiale durante la trasformazione, l'immagazzinamento e la messa a disposizione sul mercato;

e)  presentare almeno un tenore massimo di sementi di altri generi o specie al fine di garantire la presenza minima di piante indesiderabili nel lotto;

f)  presentare un vigore sufficiente, una dimensione definita e una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per la semina o l'impianto;

g)  presentare una presenza massima di terra o di corpi estranei al fine di prevenire pratiche fraudolente e impurità tecniche; e

h)  essere indenni da difetti e danni specifici al fine di garantire la qualità e la salute del materiale.

PARTE B

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI, PIANTE DA FRUTTO E VITI [Em.280]

Fatta eccezione per la lettera b), punto i), L'allegato III II, parte A B, si applica di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard, comprese le varietà da conservazione immesse sul mercato conformemente all'articolo 26. [Em.281]

I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard. Em.282]

PARTE C

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI, MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE DI MATERIALE STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 [Em.283]

1.   I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard. Impianto

L'allegato II, parte C, punto 1, si applica di conseguenza all'impianto di materiale riproduttivo vegetale policlonale. [Em. 284]

2.  L'allegato II, parte C, si deve applicare di conseguenza alla registrazione, alla produzione e alla commercializzazione di cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard.

a)  in tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;

b)  i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate sono smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'identità e la purezza della varietà o, nel caso di portainnesti non appartenenti a una varietà, l'esattezza dell'identità della specie e delle piante deformate o danneggiate e una produzione efficiente;

c)  le rispettive piante madri sono escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;

d)  le rispettive piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

e)  le piante madri sono ispezionate visualmente nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione. [Em.285]

2 bis.  Requisiti per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale policlonale

Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie in questione:

a)  presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;

b)  essere praticamente indenne da difetti specifici;

c)  il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale è effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e comprende proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale; pur essendo ammessa una tolleranza, la frequenza di ogni singolo genotipo non deve mai essere superiore al doppio di quella del genotipo meno frequente. [Em.286]

PARTE D

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E TUBERI-SEME DI PATATE [Em.287]

L'allegato II, parte D, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di sementi standard di piante da frutto, viti e tuberi-seme di patate. [Em.288]

PARTE E

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD PRODOTTO MEDIANTE MOLTIPLICAZIONE IN VITRO

L'allegato II, parte E, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard prodotto mediante moltiplicazione in vitro.

ALLEGATO IV

GENERI E SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI SOLTANTO COME SEMENTI O MATERIALE PRE-BASE, DI BASE O CERTIFICATE/O, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1

PARTE A

GENERI E SPECIE DA UTILIZZARE PER LA PRODUZIONE DI COLTURE AGRICOLE, DIVERSE DAGLI ORTAGGI, CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI SOLTANTO COME SEMENTI PRE-BASE, DI BASE O CERTIFICATE

Agrostis canina L.

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostis stolonifera L.

Alopecurus pratensis L.

Arachis hypogaea L.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

Avena nuda L.

Avena sativa L.(compresa A. byzantina K. Koch.)

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L.

Brassica juncea (L.) Czern.

Brassica napus L. vari napobrassica (L.) Rchb.

Brassica napus L. var. napus

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L.

Brassica rapa L.

Bromus catharticus Vahl

Bromus sitchensis Trin.

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca ovina L.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

xFestulolium Asch. et Graebn.

Galega orientalis Lam.

Glycine max (L.) Merrill

Gossypium L.

Hedysarum coronarium L.

Helianthus annuus L.

Hordeum vulgare L.

Linum usitatissimum L.

Lolium × boucheanum Kunth

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lotus corniculatus L.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.

Medicago lupulina L.

Medicago sativa L.

Medicago × varia T. Martyn

Onobrychis viciifolia Scop.

Oryza sativa L.

Papaver somniferum L.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phalaris aquatica L.

Phalaris canariensis L.

Phleum nodosum L.

Phleum pratense L.

Pisum sativum L.

Poa annua L.

Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

Raphanus sativus L.

Secale cereale L.

Sinapis alba L.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Trifolium alexandrinum L.

Trifolium hybridum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Trifolium resupinatum L.

Trigonella foenum-graecum L.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus.

Triticum aestivum L.

Triticum durum Desf.

Triticum spelta L.

Vicia faba L.

Vicia pannonica Crantz .

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth.

Zea mays L.

PARTE B

GENERI E SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI SOLTANTO COME MATERIALE PRE-BASE, DI BASE O CERTIFICATO

Solanum tuberosum L.

ALLEGATO IV bis

SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTE E COMMERCIALIZZATE COME SEMENTI COMMERCIALI

Arachis hypogea L.

Biserrula pelecinus

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch

Cynodon dactylon L.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca filiformis Pour

Hedysarum coronarium L.

Lathyrus cicera

Medicago × varia T. Martyn Sand

Medicago doliata Carmingn

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago littoralis

Medicago murex

Medicago polymorpha

Medicago rugosa

Medicago scutellata

Medicago truncatula

Medicago x varia Martyn Sand

Onobrychis viciifolia Scop

Ornithopus compressus

Ornithopus sativus

Phalaris aquatica L.

Plantago lanceolata

Poa annua

Poa nemoralis

Trifolium fragiferum

Trifolium glanduliferum

Trifolium hirtum

Trifolium isthmocarpum

Trifolium michelianum

Trifolium squarrosum

Trifolium subterraneum

Trifolium vesiculosum

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia bengahalensis L.

Vicia pannonica Crantz

xFestulolium Asch. & Graebn. [Em.289]

ALLEGATO V

REQUISITI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PER MISCUGLI PER LA PRESERVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22

1.  Zona fonte Regione di origine [Em.290]

Le autorità competenti possono designare zone fonte regione di origine per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. [Em.291]

Se la zona fonte regione di origine è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati. [Em.292]

2.  Specie

Le specie e, se del caso, le sottospecie utilizzate nei miscugli per la preservazione devono essere:

a)  tipiche del tipo di habitat della zona fonte regione di origine; [Em.293]

b)  rilevanti ai fini della conservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, in quanto componenti del miscuglio;

c)  adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della zona fonte regione di origine. [Em.294]

Il miscuglio per la preservazione non deve contenere le specie Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp.

Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella, Rumex maritimus Rumex acetosa, R. thyrsiflorus e R. sanguineus non deve essere superiore allo 0,05 % in peso. [Em.295]

3.  Autorizzazione degli operatori professionali

Gli operatori professionali devono essere autorizzati prima della produzione di miscugli per la preservazione.

Gli operatori professionali devono presentare una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, comprendente tutti gli elementi seguenti:

a)  nome e indirizzo dell'operatore professionale;

b)  metodo di raccolta: precisare se il miscuglio è raccolto direttamente o moltiplicato;

c)  componenti quali specie e, se del caso, sottospecie e varietà del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat della regione di origine del sito della zona fonte e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche; [Em.296]

d)  quantitativo del miscuglio cui si applica l'autorizzazione; [Em.297]

e)  zona fonte regione di origine del miscuglio; [Em.298]

f)  sito di raccolta e, nel caso di un miscuglio moltiplicato per la preservazione, il sito di moltiplicazione;

g)  tipo di habitat della zona fonte regione di origine del miscuglio; e [Em.299]

h)  anno di raccolta.

La domanda deve essere corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al punto comma 4 nel caso di miscugli per la preservazione raccolti direttamente o al punto comma 5 nel caso di miscugli per la preservazione moltiplicati. [Em.300]

Le autorità competenti possono rilasciare un'autorizzazione che deve comprendere la data e l'ambito di applicazione dell'autorizzazione, conformemente alla domanda dell'operatore e al rispetto dei requisiti, nonché la restrizione alla commercializzazione nella zona fonte.

Prima dell'inizio Al termine di ogni stagione di produzione anno civile o fiscale, a seconda dei casi,, gli operatori professionali devono notificare notificano all’autorità competente il quantitativo di sementi dei miscugli per la conservazione cui è destinata l'autorizzazione, nonché le dimensioni e l'ubicazione del sito o dei siti di raccolta previsti e la data o le date di raccolta. per la preservazione autorizzati.[Em.301]

4.  Produzione di miscugli per la preservazione raccolti direttamente

I miscugli per la preservazione raccolti direttamente devono soddisfare i requisiti seguenti:

a)  un miscuglio di sementi che è stato raccolto nella zona fonte regione di origine ("miscuglio per la preservazione raccolto direttamente") deve essere raccolto in un sito che non è stato seminato nei quarant'anni precedenti la data dell'autorizzazione; [Em.302]

b)  la percentuale dei componenti del miscuglio per la preservazione raccolto direttamente che sono specie e, se del caso, sottospecie, deve essere adeguata allo scopo di ricreare il tipo di habitat della zona fonte;

c)  il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera b) non deve essere superiore all'1 % in peso;

d)  le autorità competenti possono effettuare ispezioni visive presso il sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati e durante le attività di raccolta, al fine di garantire che il miscuglio soddisfi i requisiti previsti per tali miscugli per la preservazione; dette autorità devono documentare le risultanze di tali attività;

e)  le prove devono essere effettuate ufficialmente, o sotto sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, al fine di verificare che il miscuglio per la preservazione sia conforme ai requisiti previsti; tali prove vanno realizzate conformemente ai metodi internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente a metodi appropriati;

f)  i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei e devono essere sufficienti per effettuare la prova di cui alla lettera e).

5.  Produzione di miscugli per la preservazione moltiplicati

I miscugli di sementi per la preservazione possono anche essere moltiplicati da parte di un operatore autorizzato secondo il processo seguente:

a)  le sementi di singole specie sono prelevate nella zona fonte regione di origine oppure si tratta di miscugli per la preservazione raccolti direttamente acquistati presso altri operatori; [Em.303]

b)  le sementi di cui alla lettera a) sono moltiplicate al di fuori della zona fonte come singole specie. La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni; [Em.304]

c)  le sementi di tali specie sono poi mescolate per ottenere un miscuglio composto dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat della zona fonte;

d)  tale miscuglio può comprendere anche sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, prodotte convenzionalmente, se conformi alla lettera c); [Em.305]

e)  le sementi raccolte da cui è moltiplicato il miscuglio per la preservazione devono essere state raccolte nella loro zona fonte presso un sito di raccolta che non è stato seminato nei quarant'anni antecedenti la data dell'autorizzazione da parte dell'operatore, di cui al punto 3;

f)  le sementi che compongono il miscuglio moltiplicato per la preservazione sono di specie e se del caso di sottospecie caratteristiche del tipo di habitat della zona fonte e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;

g)  il tasso di germinazione dei componenti di cui alla lettera f) è sufficiente a ricreare il tipo di habitat della zona fonte;

h)  il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera g f) non deve essere superiore all'1 % in peso; [Em.306]

i)  i componenti di un miscuglio moltiplicato per la preservazione, costituiti da sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, devono soddisfare, prima della miscelazione, quanto meno i requisiti relativi alle sementi standard per le specie interessate;

j)  le prove devono essere effettuate ufficialmente, o sotto sorveglianza ufficiale dello Stato membro, al fine di verificare che il miscuglio per la preservazione sia conforme ai requisiti previsti. Tali prove vanno realizzate conformemente ai metodi internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente a metodi appropriati;

k)  i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei e devono essere sufficienti per effettuare la prova di cui alla lettera j).

ALLEGATO VI

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE DI MATERIALE ETEROGENEO DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2

A.  Notifica di materiale eterogeneo

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, può essere commercializzato a seguito di una notifica del materiale eterogeneo da parte dell'operatore professionale alle autorità competenti, effettuata rendendo disponibile un fascicolo contenente:

a)  i dati di contatto del richiedente;

b)  la specie e la denominazione del materiale eterogeneo;

c)  la descrizione del materiale eterogeneo di cui alla sezione B;

d)  una dichiarazione del richiedente relativa alla veridicità degli elementi di cui alle lettere a), b) e c);

e)  un campione rappresentativo.

Tale notifica deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo.Tale registro rimane gratuito per l'operatore ufficiale. [Em.307]

B.  Descrizione del materiale eterogeneo

1.  La descrizione del materiale eterogeneo comprende tutti gli elementi seguenti:

a)  una descrizione delle sue caratteristiche, in cui figura:

i)  la caratterizzazione fenotipica delle caratteristiche principali comuni al materiale, unitamente alla descrizione dell'eterogeneità del materiale mediante caratterizzazione della diversità fenotipica osservabile tra le singole unità riproduttive;

ii)  una documentazione delle sue caratteristiche pertinenti, compresi gli aspetti agronomici quali ad esempio resa, stabilità della resa, idoneità ai sistemi a basso apporto, prestazioni, resistenza allo stress abiotico, alle malattie, parametri qualitativi, gusto o colore;

iii)  eventuali risultati disponibili di prove relative alle caratteristiche di cui al punto ii);

b)  una descrizione del tipo di tecnica utilizzata per il metodo di selezione o di produzione del materiale eterogeneo;

c)  una descrizione del materiale parentale utilizzato per la selezione o la produzione del materiale eterogeneo e del proprio programma di controllo della produzione utilizzato dall'operatore interessato, con riferimento alle pratiche di cui alla sezione B, punto 2, lettera a) e, se del caso, alla sezione B, punto 2, lettera c);

d)  una descrizione delle pratiche di gestione e selezione in azienda con riferimento alla sezione B, punto 2, lettera b), e, se del caso, del materiale parentale con riferimento alla sezione B, punto 2, lettera c);

e)  un riferimento al paese di selezione o di produzione, con informazioni sull'anno di produzione e una descrizione delle condizioni pedoclimatiche.

2.  Il materiale eterogeneo può essere generato mediante avere origine da una delle tecniche seguenti: [Em.308]

a)  incrocio di tipi diversi di materiale parentale, utilizzando protocolli di incrocio per produrre materiale eterogeneo diversificato mediante la riproduzione massiva della discendenza, la risemina ripetuta e l'esposizione dello stock a una selezione naturale e/o umana, a condizione che tale materiale presenti un livello elevato di diversità genetica;

b)  pratiche di gestione in azienda, compresa la selezione, la costituzione o il mantenimento di materiale, caratterizzato da un livello elevato di diversità genetica;

c)  qualsiasi altra tecnica utilizzata per la selezione o la produzione di materiale eterogeneo, tenendo conto di caratteristiche di moltiplicazione particolari.

C.  Requisiti relativi all'identità dei lotti di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo è identificabile sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)  il materiale iniziale e lo schema di produzione utilizzati nell'incrocio per la creazione del materiale eterogeneo di cui alla sezione B, punto 2, lettera a), o, se del caso, alla sezione B, punto 2, lettera c), oppure i dati storici sul materiale e sulle pratiche di gestione in azienda, indicando se la selezione è avvenuta per vie naturali e/o tramite l'intervento umano, nei casi di cui alla sezione B, punto 2, lettere b) e c);

b)  il paese di selezione o produzione; e

c)  la caratterizzazione delle caratteristiche principali comuni e dell'eterogeneità fenotipica del materiale.

D.  Requisiti relativi alla qualità sanitaria, alla purezza analitica e alla germinazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo

1.  Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo soddisfa requisiti pari a quelli fissati per la categoria più bassa per le rispettive specie, compresi i requisiti stabiliti per le specie elencate nell'allegato IV per quanto riguarda i requisiti di purezza analitica e germinazione per le sementi e i requisiti di qualità per gli altri materiali della categoria più bassa per le specie corrispondenti. [Em.309]

Le piante devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti o di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031.

2.  In deroga alle disposizioni di cui alla sezione D, punto 1, gli operatori professionali possono immettere sul mercato materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo che non soddisfa le condizioni relative alla germinazione, a condizione che l'operatore indichi il tasso di germinazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio.

E.  Requisiti per l'imballaggio e l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo

1.  Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo deve essere contenuto in piccoli imballaggi e secondo quantitativi massimi quali definiti al punto H. Tuttavia tale materiale può essere contenuto in altri imballaggi o contenitori soltanto se questi sono chiusi in modo tale da non poter essere aperti senza lasciare tracce di manomissione sull'imballaggio o sul contenitore.

2.  Gli operatori professionali devono apporre sugli imballaggi o sui contenitori del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo un'etichetta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Tale etichetta deve:

i)  essere leggibile, recare una stampa o una scritta su un lato, essere emessa ex novo ed essere ben visibile;

ii)  includere le informazioni di cui alla sezione G del presente allegato, fatta eccezione per i casi in cui tali informazioni siano stampate o scritte direttamente sull'imballaggio o sul contenitore; e

iii)  essere di colore giallo con una croce diagonale verde.

3.  Nel caso di piccole confezioni trasparenti, l'etichetta può essere collocata all'interno dell'imballaggio, a condizione che sia chiaramente leggibile.

4.  In deroga alla sezione E, punti 1 e 2, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo contenuto in imballaggi e contenitori chiusi ed etichettati può essere venduto agli utilizzatori finali in imballaggi non marcati e non sigillati fino ai quantitativi massimi di cui alla sezione H se, su richiesta, l'acquirente è informato per iscritto al momento della consegna in merito alla specie, alla denominazione del materiale eterogeneo e al numero di riferimento del lotto.

F.  Mantenimento del materiale eterogeneo

1.  Ove il mantenimento sia possibile, l'operatore professionale che ha notificato il materiale eterogeneo alle autorità competenti deve preservare le caratteristiche principali del materiale al momento della notifica, mantenendolo per tutto il tempo in cui esso rimane sul mercato.

2.  Tale mantenimento deve essere effettuato secondo pratiche accettate, adatte al mantenimento di tale materiale eterogeneo. L'operatore professionale responsabile del mantenimento deve conservare la documentazione relativa alla durata e al contenuto del mantenimento.

3.  Le autorità competenti devono avere sempre accesso a tutta la documentazione conservata dall'operatore professionale responsabile del materiale, per verificarne il mantenimento. L'operatore professionale conserva tali dati per i cinque anni successivi al momento in cui il materiale eterogeneo non è più commercializzato.

G.  Contenuto dell'etichetta degli imballaggi

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo deve essere commercializzato in imballaggi recanti un'etichetta contenente gli elementi seguenti:

1)  la denominazione del materiale eterogeneo, unitamente alla dicitura "materiale eterogeneo";

2)  la dicitura "norme e regole UE";

3)  il nome e l'indirizzo dell'operatore professionale responsabile dell'apposizione dell'etichetta, o il suo codice di registrazione;

4)  il paese di produzione;

5)  il numero di riferimento attribuito dall'operatore professionale responsabile dell'apposizione delle etichette;

6)  il mese e l'anno di chiusura, preceduti dal termine: "chiuso";

7)  la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori;

8)  il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato del materiale riproduttivo vegetale, ad eccezione dei piccoli imballaggi;

9)  in caso di indicazione del peso e di utilizzo di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, la natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso delle sole sementi e il peso totale; e

10)  il tasso di germinazione, se del caso.

H.   Quantitativi massimi di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo in piccoli imballaggi

Specie

Massa netta massima (kg)

Piante foraggere

10 [Em.310]

Barbabietole

10

Cereali

30

Piante oleaginose e da fibra

10

Patata

30

Ortaggi:

 

Leguminose

5

Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana

0,5

Tutte le altre specie di ortaggi

0,1

ALLEGATO VII

CONTENUTO DEI REGISTRI NAZIONALI E DELL'UNIONE DELLE VARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 46

I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà devono contenere tutti gli elementi seguenti:

(a)  il nome del genere o della specie cui la varietà appartiene;

(b)  la denominazione della varietà e, per le varietà commercializzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso, altre denominazioni alternative utilizzate per tale varietà;

(c)  il nome e, se del caso, il numero di riferimento del richiedente;

(d)  la data della registrazione della varietà e, se del caso, quella del rinnovo della registrazione;

(e)  la data di scadenza della validità della registrazione;

(f)  un riferimento al link del fascicolo, dove è possibile trovare la descrizione ufficiale della varietà o, se del caso, la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

(g)  nel caso di conservazione di varietà, una con descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è tradizionalmente storicamente coltivata e nel caso di varietà da conservazione selezionate ex novo, a allesi è naturalmente adattata ("regione/i di origine") quali condizioni di coltivazione locali si è adattata; [Em.311]

(h)  il nome della persona competente per il mantenimento di una varietà;

(i)  il nome degli Stati membri che hanno istituito i pertinenti registri nazionali delle varietà;

(j)  il riferimento con il quale la varietà è stata iscritta nei registri nazionali delle varietà;

(k)  se del caso, l'indicazione che la varietà è una "varietà biologica adatta alla produzione biologica";

(l)  se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato;

(m)  se del caso l'indicazione che la varietà è un componente di un'altra varietà iscritta nel registro;

(n)  se del caso, l'indicazione che il materiale riproduttivo vegetale appartenente alla varietà è prodotto e commercializzato soltanto in portainnesti;

(o)  se del caso, un riferimento al link del fascicolo, ove si possano trovare i risultati degli esami relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52;

(p)  se del caso, l'indicazione del metodo di riproduzione della varietà, comprese informazioni sul fatto che si tratti di una varietà ibrida o sintetica;

(q)  se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT] e il numero o i numeri di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della [proposta NGT] assegnati alla pianta o alle piante NGT di categoria 1 da cui è stata derivata;

(r)  se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT];

(s)  se del caso, l'indicazione che la varietà è resistente agli erbicidi e le condizioni di coltivazione applicabili;

(t)  se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche, diverse da quella di cui alla lettera s), che possono determinare effetti agronomici indesiderati e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili. [Em.312]

(t bis)  ove del caso, i rispettivi diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le sue caratteristiche e il processo di sviluppo, compreso, se applicabile e opportuno, il numero dei pertinenti brevetti concessi o pendenti che l'autorità competente deve fornire e aggiornare; [Em.313]

(t ter)  se del caso, una descrizione delle tecniche di selezione applicate per lo sviluppo della varietà. [Em.314]

Allegato VII bis

QUANTITÀ MASSIME PER LA CONSERVAZIONE DINAMICA

La quantità si applica per persona fisica o giuridica, anno e varietà/accessione/ecotipo/risorsa genetica vegetale.

Specie

Massa netta massima (kg)

Piante foraggere

20

Barbabietole

20

Cereali

200

Piante oleaginose e da fibra

20

Patata

1000

Ortaggi:

 

Leguminose

75

Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana

1

Tutti gli altri semi di ortaggi

0,5

Ortaggi propagati per via vegetativa

500 piante

Materiali di moltiplicazione dei frutti e della vite

150 stock.

[Em.315]

ALLEGATO VIII

TAVOLE DI CONCORDANZA

Direttiva 66/401/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1 bis

Articoli 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A

Articoli 2, 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B, punto 1

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 36

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 83

Articolo 2, paragrafo 3, lettera A

Articolo 10

Articolo 2, paragrafo 3, lettera B

Articolo 10

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 20

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 3 bis

Articoli 7 e 35

Articolo 4

Articolo 34

Articolo 4 bis

Articoli 31 e 32

Articolo 5

-

Articolo 5 bis

-

Articolo 6

Articolo 63

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1 bis

Articoli 10 e 12

Articolo 7, paragrafo 1 ter

Articoli 10 e 12

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15

Articolo 10 bis

Articolo 15

Articolo 10 ter

Articolo 15

Articolo 10 quater

Articolo 15

Articolo 10 quinquies

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 11 bis

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articoli 21 e 22

Articolo 13 bis

Articolo 38

Articolo 14

Articolo 36

Articolo 14 bis

Articoli 7 e 15

Articolo 15, paragrafo 1

Articoli 35 e 39

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 15, paragrafo 3

Articoli 35 e 39

Articolo 16

Articolo 39

Articolo 17

Articolo 33

Articolo 18

Articolo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 76

Articolo 21 bis

Articolo 7

Articolo 22

-

Articolo 22 bis

Articoli 7, 26 e 22

Articolo 23

Articolo 83

Articolo 23 bis

-

Articolo 24

-

Allegato I

Articolo 7

Allegato II

Articolo 7

Allegato III

Articoli 7 e 13

Allegato IV

Articolo 17

Allegato V

Articolo 35

Direttiva 66/402/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1 bis

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C bis

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F

Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera H

Articoli 3 e 10

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

-

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 3

Articoli 20 e 7

Articolo 3 bis

Articoli 7 e 35

Articolo 4

Articolo 34

Articolo 4 bis

Articoli 31 e 32

Articolo 5

-

Articolo 5 bis

-

Articolo 6

Articolo 63

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1 bis

Articoli 10 e 12

Articolo 7, paragrafo 1 ter

Articoli 10 e 12

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 10, paragrafo 3

-

Articolo 10 bis

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 11 bis

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 21

Articolo 13 bis

Articolo 38

Articolo 14

Articolo 36

Articolo 14 bis

Articoli 7 e 15

Articolo 15, paragrafo 1

Articoli 35 e 39

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 15, paragrafo 3

Articoli 35 e 39

Articolo 16

Articolo 39

Articolo 17

Articolo 33

Articolo 18

Articolo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 76

Articolo 21 bis

Articolo 7

Articolo 21 ter

Articolo 7

Articolo 22

-

Articolo 22 bis

Articolo 7

Articolo 23

Articolo 83

Articolo 23 bis

-

Articolo 24

-

Allegato I

Articolo 7

Allegato II

Articolo 7

Allegato III

Articolo 7

Allegato IV

Articolo 17

Allegato V

Articolo 35

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G

Articolo 8

Articolo 2, paragrafo 1, lettera H

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera I

Articolo 3, punto 3)

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articoli 7 e 8

Articolo 3, paragrafo 2

—  

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3; articolo 7, paragrafo 4; allegato II, parte E; allegato III, parte E

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 36

Articolo 5

Articolo 44

Articolo 5 bis

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 5 ter, paragrafo 1

Articolo 48

Articolo 5 ter, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 5 ter, paragrafo 3

Articolo 49

Articolo 5 ter bis, paragrafo 1

-

Articolo 5 ter bis, paragrafo 2

-

Articolo 5 ter bis, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 5 quater

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 5 quinquies

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 5 sexies

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 5 septies

Articolo 47, paragrafo 1; allegato VII

Articolo 5 octies

Articolo 72

Articolo 7

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 15

Articolo 10 bis

Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 80

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 12

-

Articolo 12 bis

-

Articolo 13

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 33

Articolo 14 bis

Articolo 38

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 39

Articolo 16

Articolo 38

Articolo 16 bis

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Articolo 16 ter

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 76

Articolo 17 bis

Articolo 7, paragrafi 3 e 4; articolo 8, paragrafi 4 e 5

Articolo 18

-

Articolo 18 bis

-

Articolo 18 ter

-

Articolo 19

-

Articolo 20

Articolo 83

Allegato I

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Allegato II

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Allegato III

Articolo 14, paragrafo 6

Allegato IV

Articolo 17

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 3; articolo 45

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1; articolo 48

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 49

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 52

Articolo 6

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 59

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 63

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

-

Articolo 8

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 44 e 46; allegato VII

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 47, paragrafo 1, lettera b); articolo 54

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a); allegato VII

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 46, allegato VII

Articolo 10

Articolo 44, paragrafo 3; articolo 45; articolo 46, paragrafo 1; allegato VII

Articolo 11

Articolo 72

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 2

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 71

Articolo 15

Articolo 71

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e g)

Articolo 17

Articolo 45

Articolo 18

Articolo 37

Articolo 19

-

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafi 2 e 3

Articolo 26

Articolo 21

-

Articolo 22

Articolo 39

Articolo 23

Articolo 76

Articolo 24

-

Articolo 25

-

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 83

Articolo 28

Articolo 83

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 3; articolo 7, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 80

Articolo 4

Articolo 6; articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5

Articoli 34 e 35

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 36

Articolo 8

Articolo 63

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 24 e 25

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articoli 13 e 14

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15; articolo 17, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 28

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 15

Articoli 13, 14 e 23

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 15; articolo 17, paragrafo 3

Articolo 18

Articoli 15 e 17

Articolo 19

Articolo 38

Articolo 20

-

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafi 1 e 3; articolo 15; allegato II

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 15; articolo 17, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 39

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 6; articolo 7, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 39

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 24

Articolo 33

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 80

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 39

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 28

Articolo 76

Articolo 29

-

Articolo 30

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 30 bis

-

Articolo 31

-

Articolo 32

-

Articolo 33

-

Articolo 34

Articolo 83

Articolo 35

Articolo 83

Allegato I

Articolo 17, paragrafo 4

Allegato II

Articolo 13, paragrafo 5

Allegato III

Articolo 17, paragrafo 4

Allegato IV

Articolo 17, paragrafo 4, lettera m); articolo 35

Allegato V

-

Allegato VI

-

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1; articolo 3; articolo 7, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 44

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 45

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 26

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 48

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 49

Articolo 6

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 59

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 63

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8

Articolo 56

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 44 e 72

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, lettera b); articolo 54

Articolo 10

Articolo 44, paragrafo 3; allegato VII

Articolo 11

Articolo 72

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 69

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 70

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 71

Articolo 15

Articolo 71

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e g)

Articolo 17

Articolo 45

Articolo 18

Articolo 37

Articolo 19

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 2, paragrafo 4; articolo 6; articolo 7, paragrafo 4

Articolo 22

Articoli 34 e 35

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 24

Articolo 36

Articolo 25

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5; articoli 24 e 25

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articoli 15 e 16; articolo 17, paragrafo 4

Articolo 29

Articoli 14 e 28

Articolo 30

Articoli 14 e 28

Articolo 31

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 32

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 33

Articolo 38

Articolo 34

-

Articolo 35

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 1

Articoli 6 e 7

Articolo 36, paragrafo 2

Articoli 15 e 17

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 39

Articolo 37

Articolo 39

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 80

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 39

Articolo 40

Articoli 24 e 25

Articolo 41

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 42

Articolo 19

Articolo 43

-

Articolo 44, paragrafo 1

-

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 26

Articolo 45

Articolo 2, paragrafo 2; articolo 7, paragrafo 3; articolo 8, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 76

Articolo 47

-

Articolo 48

Articolo 26

Articolo 49

-

Articolo 50

-

Articolo 51

-

Articolo 52

Articolo 83

Articolo 53

Articolo 83

Allegato I

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Allegato II

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Allegato III

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Allegato IV

Articolo 17, paragrafo 4

Allegato V

Articolo 17, paragrafo 4, lettera m)

Allegato VI

-

Allegato VII

-

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1

Articolo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 36

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articoli 15 e 17

Articolo 14

-

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

-

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 7, paragrafo 3; articolo 17

Articolo 19

Articolo 38

Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo 39

Articolo 22

Articolo 33

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 80

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 39

Articolo 24

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 76

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

-

Articolo 29

-

Articolo 30

Articolo 83

Articolo 31

Articolo 83

Allegato I

Articolo 7, paragrafo 3

Allegato II

Articolo 7, paragrafo 3

Allegato III

Articolo 17

Allegato IV

-

Allegato V

-

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articoli 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 2 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articoli 2 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articoli 2 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articoli 2 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articoli 2 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 3 bis

Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 5

Articoli 10 e 12

Articolo 2, paragrafo 6

Articoli 10 e 12

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 4

Articoli 7 e 35

Articolo 5

Articolo 34

Articolo 6

Articoli 31 e 32

Articolo 7

-

Articolo 8

Articolo 63

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1 bis

Articoli 10 e 12

Articolo 9, paragrafo 1 ter

Articoli 10 e 12

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 10, paragrafo 2

-

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 11, paragrafo 3

-

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 12, paragrafo 3

-

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 38

Articolo 17

Articolo 36

Articolo 18

Articoli 7 e 15

Articolo 19, paragrafo 1

Articoli 35 e 39

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 19 bis

-

Articolo 20

Articolo 39

Articolo 21

Articolo 33

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 7

Articolo 25

Articolo 76

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 7

Articolo 28

 

Articolo 29

 

Articolo 30

 

Articolo 31

Articolo 82

Articolo 32

Articolo 83

Articolo 33

Articolo 83

Allegato I

Articolo 7

Allegato II

Articolo 7

Allegato III

Articolo 7

Allegato IV

Articolo 17

Allegato V

Articolo 35

Allegato VI

Articolo 82

Allegato VII

Articolo 82

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articoli 41 e 42

Articolo 5, paragrafo 3

-

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 6, paragrafi da 2 a 4

-

Articolo 7

-

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 44

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 5

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 45

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 12

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 33

Articolo 14, paragrafo 1

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 15

-

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 39

Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 17

Articolo 7, paragrafi 1 e 2; articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 18

Articolo 7, paragrafo 3; articolo 8, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 21

Articolo 76

Articolo 22

Articolo 7, paragrafo 3; articolo 8, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 1

-

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 80

Articolo 24

Articolo 83

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 83

Articolo 27

Articolo 83

Allegato I

Allegato II e allegato III

Allegato II

Allegato I

Allegato III

-

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4; articolo 29

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 41

Articolo 6, paragrafo 1

Articoli 7 e 8

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 6, paragrafo 4

-

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 1; articolo 54

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 8, paragrafo 2

Articoli 13 e 18

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 13, 15, 16 e 17

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 9, paragrafo 3

Articoli 15 e 17

Articolo 10

Articolo 2, paragrafo 4; articolo 29; articolo 30

Articolo 11

Articolo 33

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 39

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 13

Articolo 80

Articolo 14

Articoli 24 e 25

Articolo 15

Articolo 80

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 76

Articolo 20

-

Articolo 21

-

Articolo 22

-

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 83

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

(1) GU C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj. 
(2)OJ C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj.
(3)Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2 298).
(4)Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2 309).
(5)Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).
(6)Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
(7)Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).
(8)Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).
(9)Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).
(10)Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
(11)Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 del 1.8.2008, pag. 28).
(12)Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).
(13)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).
(14)Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU [...] del [...], pag. [...]).+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ([…] (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
(15)Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).
(16)Decision Revising the OECD Schemes for the Varietal Certification or the Control of Seed Moving in International Trade [OECD/LEGAL/0308] ("sistemi dell'OCSE per le sementi").
(17)Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).
(18)Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) .../…del Parlamento europeo e del Consiglio (GU…., p….).
(20)+ GU si prega di inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento (...(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU e ELI di tale regolamento nella nota a pie di pagina.
(21)Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(22)Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(23)Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(24)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(25)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26)Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU [...] del [...], pag. [...]).+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ([…] (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
(27)Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(28)Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(29)Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (O.I.V.), risoluzione OIV-VITI 564B[1]2019.
(30)Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU [...] del [...], pag. [...]).
(31)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))
P9_TA(2024)0342A9-0142/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0415),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0237/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0142/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)

P9_TC1-COD(2023)0228


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea(2),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

[visto il parere del Comitato delle regioni,]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 1999/105/CE del Consiglio(5) fissa le norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

(2)  Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono, tra l'altro, una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato. [Em.1]

(3)  Alla luce dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, dell'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale(6) ("sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali"), delle nuove priorità politiche dell'Unione in relazione alla sostenibilità, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità e in particolare del Green Deal europeo(7), nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un atto nuovo. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l'Unione tale atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

(4)  L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.

(5)  Il Green Deal europeo stabilisce l'impegno della Commissione ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Mira a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile. Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione devono essere in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica(8) e con le tre strategie di attuazione del Green Deal europeo: la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici(9), la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030(10) e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030(11).

(6)  Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.

(7)  La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO2, ridurre l'impatto e l'estensione degli incedi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

(8)  La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata qualità e diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata. [Em.2]

(9)  Esiste una dimensione transfrontaliera a lungo termine dovuta al fatto che, secondo le previsioni, la migrazione già osservata verso nord delle zone di vegetazione dovrebbe accelerare significativamente nei prossimi decenni. Di conseguenza l'obbligo previsto dal presente regolamento di fornire informazioni sulle zone in cui le sementi possono essere piantate o in cui il materiale forestale di moltiplicazione è adattato alle condizioni locali sarebbe estremamente utile per i silvicoltori. Le autorità competenti dovrebbero pertanto designare zone specificando che in tali zone le sementi sono adeguate alle condizioni locali e possono essere seminate ("zone di trasferimento delle sementi"). Analogamente dette autorità dovrebbero designare aree specificando che in tali aree il materiale forestale di moltiplicazione è adattato alle condizioni locali ("aree di diffusione").

(10)  La direttiva 1999/105/CE definisce i materiali forestali di moltiplicazione in funzione della loro importanza a fini forestali in tutto il territorio dell'Unione o in una sua parte, ma rimane vaga in merito alle finalità forestali. Per motivi di chiarezza, l'ambito di applicazione del presente regolamento elenca le finalità per le quali è importante utilizzare materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata.

(11)  Il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto per essere impiegato nell'imboschimento/nel rimboschimento e in altri tipi di impianto di alberi e per finalità diverse quali la produzione di legno e biomateriali, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

(12)  La ricerca ha dimostrato che la valutazione e l'ammissione del materiale di base in relazione alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione sono estremamente importanti. Inoltre l'impianto di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nel luogo giusto incide positivamente sulla finalità per la quale tale materiale è utilizzato. Il concetto di "nel luogo giusto" significa che il materiale forestale di moltiplicazione è geneticamente e fenotipicamente adeguato al sito in cui è fatto sviluppare, anche in considerazione delle corrispondenti proiezioni delle condizioni climatiche.

(13)  Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, è necessario eliminare gli ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono livelli di qualità il più elevati possibile.

(14)  Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero tenere conto delle esigenze pratiche e applicarsi soltanto a determinate specie e a determinati ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali specie e ibridi artificiali sono importanti per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità, del ripristino degli ecosistemi forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

(15)  L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

(16)  Per garantire che il materiale forestale di moltiplicazione certificato sia adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui viene piantato, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Dette caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l'adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche e l'indennità degli alberi da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

(17)  Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere raccolto soltanto da materiale di base valutato e ammesso dalle autorità competenti al fine di garantire la massima qualità possibile del materiale forestale di moltiplicazione stesso. Il materiale di base ammesso dovrebbe essere iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e con riferimento a un'unità di ammissione.

(17 bis)   Per preservare la qualità delle sementi, è opportuno che gli imballaggi siano progettati in modo da diventare inutilizzabili dopo l'apertura e garantire così che gli utenti siano a conoscenza di eventuali manomissioni delle sementi e siano incoraggiati a utilizzare in maniera appropriata l'intero contenuto, evitando pertanto che le sementi siano conservate in modo inappropriato o siano utilizzate quando è probabile che si siano deteriorate. [Em.3]

(18)  Al fine di adeguarsi agli sviluppi scientifici e tecnici delle norme internazionali, il ricorso a tecniche biomolecolari dovrebbe essere incluso come metodo complementare nella procedura di ammissione del materiale di base. Tali tecniche biomolecolari dovrebbero essere autorizzate per valutare l'origine del materiale di base o per vagliare il materiale di base al fine di individuare la presenza di tratti di resistenza alle malattie mediante marcatori molecolari.

(19)  Le autorità competenti dei rispettivi Stati membri dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto (ossia raccolto) da materiale di base ammesso. Tale certificato principale garantisce l'identificazione del materiale forestale di moltiplicazione, contiene informazioni sulla sua origine e fornisce i dettagli più appropriati per gli utilizzatori e le autorità competenti incaricate dei relativi controlli ufficiali. Dovrebbe essere consentito rilasciare il certificato principale in formato elettronico.

(19bis)   Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e aggiornare un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e metterlo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti di tutti gli altri Stati membri. [Em.4]

(20)  Solo il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e immesso in commercio. Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", la superiorità di tale materiale forestale di moltiplicazione deve essere dimostrata rispetto al materiale di base da cui tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza, parità di condizioni di concorrenza e integrità del mercato interno.

(21)  Le norme in materia di certificazione dovrebbero essere chiarite nel caso di materiale forestale di moltiplicazione prodotto attraverso processi di produzione innovativi e in particolare ricorrendo a tecniche per la produzione di un tipo specifico di materiale forestale di moltiplicazione, ossia i cloni. Poiché il luogo di produzione di tali cloni può essere diverso dall'ubicazione dell'albero originale (ossia del materiale di base) da cui il clone o i cloni sono stati ottenuti, le norme dovrebbero essere modificate al fine di garantire la tracciabilità.

(22)  I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si dovrebberodovrebbe conservare tutti gliun numero massimo di alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli Stati membrioperatori professionali dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali. [Em.5]

(23)  La categoria "identificato alla fonte" costituisce il livello minimo richiesto per la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione, in quanto è stata effettuata una selezione fenotipica scarsa o nulla del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte". Al fine di garantire la tracciabilità, l'operatore professionale dovrebbe registrare l'ubicazione del materiale di base (ossia la provenienza) da cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione. L'origine di tale materiale di base dovrebbe essere indicata, se nota. Ciò è in linea con il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e con l'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(24)  Conformemente al sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e in seguito all'applicazione della direttiva 1999/105/CE, l'autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" sulla base dell'osservazione delle caratteristiche di tale materiale di base, tenendo conto della finalità specifica per la quale il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da tale materiale di base deve essere utilizzato. È opportuno garantire la qualità complessiva di tale categoria. Poiché la popolazione dovrebbe presentare un livello elevato di uniformità, gli alberi aventi caratteristiche inferiori, ad esempio dimensioni inferiori, rispetto alla dimensione media degli alberi nella popolazione complessiva dovrebbero essere rimossi.

(25)  Al fine di produrre materiale forestale di moltiplicazione della categoria "qualificato", l'operatore professionale dovrebbe selezionare i componenti del materiale di base che saranno utilizzati nello schema di incrocio a livello individuale a causa delle loro caratteristiche superiori per quanto concerne ad esempio l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali. L'autorità competente dovrebbe approvare la composizione e lo schema di incrocio proposto di tali componenti, la disposizione in campo, le condizioni di isolamento e l'ubicazione del materiale di base. Ciò è importante ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(26)  Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione o, se del caso, la valutazione genetica. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(27)  La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

(28)  La conformità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dovrebbe essere confermata da ispezioni effettuate dalle autorità competenti, come pertinente per ciascuna categoria ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata mediante un'etichetta ufficiale.

(29)  Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) o del regolamento (CE) n. 1829/2003(13) e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati](14) e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

(30)  L'etichetta ufficiale dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

(31)  Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a rilasciare e stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti definiti dall'autorità competente e dopo aver stabilito mediante un audit dell'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questioneche tali operatori sono in possesso delle competenze, delle infrastrutture e delle risorse necessarie. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione. [Em.6]

(32)  Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione del materiale di base prodotto nel proprio territorio, previa autorizzazione concessa dalla Commissione. Ciò consentirebbe l'attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e volti a migliorare la qualità del materiale in questione, a proteggere l'ambiente o a contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali.

(33)  Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(15). Tale registrazione riduce l'onere amministrativo per detti operatori professionali. Ciò è necessario per garantire l'efficacia del registro ufficiale degli operatori professionali ed evitare una doppia iscrizione. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano in larga misura nell'ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031.

(34)  Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione dell'autorità competente e dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua identità e alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per la lorouna regione specifica. [Em.7]

(35)  Nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri dovrebbero demarcare, per le specie interessate, le regioni di provenienza al fine di individuare un'area o gruppi di aree che presentino condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contengano materiale di base avente caratteristiche fenotipiche o genetiche simili. Ciò è necessario perché il materiale forestale di moltiplicazione prodotto a partire da tale materiale di base deve essere commercializzato facendo riferimento a tali regioni di provenienza.

(36)  Al fine di garantire una visione generale e una trasparenza effettivi in merito al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire, pubblicare e tenere aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie e ibridi artificiali ammessi sul suo territorio come pure un elenco nazionale che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale.

(37)  Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

(38)  Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione tempestiva, proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguarea definire il contenuto di tale piano allesulla base delle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori e ad adattare tale contenuto alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea(16). Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe sostenere mediante assistenza tecnica l'elaborazione del piano e, se del caso, il suo aggiornamento. [Em.8]

(39)  Durante tutte le fasi di produzione, il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere mantenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione. Tali unità di ammissione dovrebbero essere prodotte e commercializzate in lotti che devono essere sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno operare una distinzione tra lotti di sementi e lotti di piante, al fine di identificare il tipo di materiale forestale di moltiplicazione e garantire la tracciabilità del materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto il materiale forestale di moltiplicazione. Ciò garantisce il mantenimento dell'identità e della qualità di tale materiale forestale di moltiplicazione.

(40)  Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi.

(41)  Per conseguire l'obiettivo della strategia digitale dell'UE(17) di far funzionare la trasformazione verso le tecnologie digitali a favore dei cittadini e delle imprese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") per quanto riguarda le norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese al fine di rilasciare un certificato principale e un'etichetta ufficiale e all'istituzione di una piattaforma centralizzata che faciliti il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.

(42)  Durante i periodi in cui si registrano difficoltà temporanee nella raccolta di forniture sufficienti di materiale forestale di moltiplicazione di talune specie, si dovrebbe ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi. Tali requisiti meno rigorosi dovrebbero riguardare l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di categorie diverse di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò è necessario per garantire un approccio flessibile in circostanze avverse ed evitare perturbazioni del mercato interno del materiale forestale di moltiplicazione.

(43)  Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE. Tale approccio assicurerà non solo che le importazioni di materiale forestale di moltiplicazione rispettino le norme dell'Unione ma anche che contribuiscano alla diversità genetica e alla sostenibilità vegetale. [Em.9]

(44)  Se il materiale forestale di moltiplicazione è importato nell'Unione da un paese terzo, l'operatore professionale interessato dovrebbe informare preventivamente la rispettiva autorità competente in merito all'importazione del materiale forestale di moltiplicazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio(18). Inoltre il materiale forestale di moltiplicazione importato dovrebbe essere corredato di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e di documenti che contengono i dettagli di tale materiale forniti dall'operatore professionale di tale paese terzo. Al materiale forestale di moltiplicazione in questione dovrebbe essere apposta un'etichetta ufficiale, in quanto ciò è necessario per garantire scelte informate da parte degli utilizzatori di tale materiale e agevolare le autorità competenti nello svolgimento dei rispettivi controlli ufficiali.

(45)  Al fine di monitorare l'impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi annui di materiale forestale di moltiplicazione certificato, ai piani di emergenza nazionali adottati, alle informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione a disposizione degli utilizzatori tramite siti web e/o guide destinate ai piantatori, ai quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione importati e alle sanzioni irrogate.

(46)  Al fine di adattarsi allo spostamento delle zone di vegetazione e delle serie di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici e a qualsiasi altro sviluppo delle conoscenze tecniche o scientifiche, anche in materia di cambiamenti climatici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali cui si applica il presente regolamento.

(47)  Al fine di consentire l'adeguamento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio(19), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica i) dei requisiti relativi al materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" e ii) delle categorie in cui il materiale forestale di moltiplicazione dei diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.

(48)  Al fine di consentire un approccio più flessibile per gli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione delle condizioni per l'autorizzazione temporanea della commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata.

(49)  Al fine di consentire l'adeguamento agli sviluppi tecnici e scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei requisiti che devono essere soddisfatti dai lotti di frutti e sementi delle specie contemplate dal presente regolamento, che devono essere soddisfatti dalle parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali contemplati dal presente regolamento, per quanto riguarda le norme di qualità esterne applicabili al Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari o piantoni, che devono essere soddisfatti dal postime delle specie e degli ibridi artificiali contemplati dal presente regolamento e che devono essere soddisfatti dal postime da commercializzare agli utilizzatori finali nelle regioni caratterizzate da un clima mediterraneo.

(50)  Al fine di consentire l'adeguamento alla strategia digitale dell'UE e agli sviluppi tecnici nella digitalizzazione dei servizi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dall'operatore professionale e dalle autorità competenti, ai fini del rilascio del certificato principale, e all'istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione.

(51)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per tali atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(20). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(52)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'istituzione di condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto della notifica del materiale di base.

(53)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e facilitare la riconoscibilità e l'utilizzazione dei certificati principali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del contenuto e del modello del certificato principale di identità per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da fonti di semi e soprassuoli, il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da arboreti da seme o genitori e il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da cloni e miscugli di cloni.

(54)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e un quadro armonizzato per l'etichettatura e la fornitura di informazioni in materia di materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione del contenuto dell'etichetta ufficiale, le informazioni supplementari nel caso di sementi e piccoli quantitativi di sementi, il colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione e informazioni supplementari nel caso di generi specifici o specie specifiche.

(55)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e consentire l'adattamento agli sviluppi in materia di digitalizzazione del settore del materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche per il rilascio dei certificati principali elettronici.

(56)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di affrontare i problemi urgenti di approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ammissione temporanea per la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti nel presente regolamento per l'ammissione di materiale di base.

(57)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliori ai requisiti di cui al presente regolamento in relazione alla valutazione e all'ammissione di materiale di base e alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

(58)  Per migliorare la coerenza delle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione con la legislazione fitosanitaria dell'Unione, gli articoli 36, 37, 40, 41, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la coerenza con le norme di cui al regolamento (UE) 2016/2031 sui passaporti delle piante, dovrebbe essere consentito combinare l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione con il passaporto delle piante.

(59)  È opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/625 per includere nel suo ambito di applicazione norme in materia di controlli ufficiali per quanto concerne il materiale forestale di moltiplicazione. Ciò al fine di garantire maggiore coerenza nei controlli ufficiali e nell'applicazione delle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione in tutti gli Stati membri, così come coerenza con altri atti dell'Unione relativi ai controlli ufficiali delle piante, in particolare il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(60)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

(61)  Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno abrogare la direttiva 1999/105/CE.

(62)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A tal fine, e ove necessario, esso introduce deroghe o requisiti specifici per determinati tipi di materiale forestale di moltiplicazione e operatori professionali.

(63)  In considerazione del tempo e delle risorse necessari alle autorità competenti e agli operatori professionali interessati per adeguarsi ai nuovi requisiti di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal ... [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base, i controlli ufficiali e i piani di emergenza nazionali. [Em.10]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e dei relatividegli ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, in un'ottica di commercializzazione. [Em.11]

2.  Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:

a)  garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno di tale materiale; [Em.12]

b)  contribuire alla costituzione di foreste resilienti e produttive, alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione dell'impiego di specie invasive e al ripristino degli ecosistemi forestali e del loro funzionamento promuovendo, tra l'altro, le diversità genetiche interspecifiche e intraspecifiche; [Em.13]

c)  sostenere la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici nonché la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda la modifica dell'elenco di cui all'allegato I come specificato al paragrafo 3, tenendo conto degli aspetti seguenti:

a)  lo spostamento delle zone di vegetazione e delle serie di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici;

b)  eventuali sviluppi pertinenti delle conoscenze tecniche o scientifiche. [Em.14]

Tali atti delegati aggiungono specie e ibridi artificiali all'elenco di cui all'allegato I, qualora tali specie e ibridi artificiali soddisfino almeno uno degli elementi seguenti:

a)  rappresentano un'area significativa e un valore economico importante in termini di produzione di materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione;

b)  sono commercializzati in almeno due Stati membri;

c)  sono considerati importanti per il loro contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici; e

d)  sono considerati importanti per il loro contributo alla conservazione della biodiversità.

Gli atti delegati di cui al primo comma eliminano specie e ibridi artificiali dall'elenco di cui all'allegato I se questi non soddisfano più nessuno degli elementi di cui al primo comma.

4.  Il presente regolamento non si applica:

a)  al materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale];

b)  ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;

c)  al materiale forestale di moltiplicazione prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

d)  al materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per prove ufficiali, finalità scientifiche o lavori di selezione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)  "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione dile unità seminali, le parti di piante e le piante da postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi e la semina diretta per una delle finalità seguenti: [Em.15]

a)  produzione di legno e biomateriali;

b)  conservazione delle risorse genetiche forestali e conservazione e miglioramento della biodiversità; [Em.16]

c)  ripristino degli ecosistemi forestali e di altre superfici boschive e sostegno del loro funzionamento; [Em.17]

c bis)   creazione o ripristino di sistemi agroforestali; [Em.18]

d)  adattamento ai cambiamenti climatici,

e)  mitigazione dei cambiamenti climatici;

f)  conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali;

2)  "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale di specie arboree regionali adattate su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale(21); [Em.19]

3)  "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale di specie arboree regionali adattate su terreni classificati come foresta(22); [Em.20]

3 bis)   "agroforestazione": l'integrazione di alberi su terreni agricoli senza modificare la classificazione di tali terreni; [Em.120]

4)  "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime o alla semina diretta; [Em.21]

5)  "postime": qualsiasi pianta o parte di essa utilizzata per la moltiplicazione delle piante e comprendente piante ottenute da unità seminali, da parti di piante o piante ottenute da rinnovazione naturale;

6)  "parti di piante": le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni utilizzati per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

7)  "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi, parti di piante e piante, della conversione da unità seminale a semente e della coltivazione di piante daanche quelle necessarie per ottenere un postime adeguato, in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;; [Em.22]

8)  "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si raccolgono le sementiraccoglie un'unità seminale; [Em.23]

9)  "soprassuolo": una popolazione di alberi identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;

10)  "arboreto da seme": una piantagione di alberi selezionati, nel contesto della quale ciascun albero è identificato da un clone, una famiglia o una provenienza, isolata o gestita in modo tale da evitare o limitare l'impollinazione estranea, e gestita in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili di sementi;

11)  "genitori": alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta identificata, utilizzata come femmina ("pianta madre"), con il polline di un'altra pianta ("pianta padre") (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no ("piante padri") (fratelli monoparentali);

12)  "clone": insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), ad esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;

13)  "miscuglio di cloni": un miscuglio di cloni identificati in proporzioni definite;

14)  "materiale di base": uno qualsiasi degli elementi seguenti: fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni;

15)  "unità di ammissione": l'intera superficie o esemplari del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti; [Em.24]

16)  "unità di notifica": l'intera superficie o singoli esemplari del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti; [Em.25]

17)  "lotto di sementi": una serie di sementi raccolteestratte e/o pulite, provenienti da materiale di base ammesso e trasformatelavorate in modo uniforme; [Em.26]

18)  "lotto di piante": un insieme di postime coltivatopiante prodotte a partire da un unico lotto di sementi o da un postime propagatoun insieme di piante propagate per via vegetativa che è stato ottenutosono state ottenute in un'area delimitata e trasformatotrasformate in modo uniforme; [Em.27]

19)  "numerocodice di lotto": il numerocodice di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi; [Em.28]

20)  "provenienza": il luogo in cui si trova qualsiasi soprassuolo di alberi;

21)  "sottospecie": un gruppo all'interno di una specie che è diventato in qualche modo fenotipicamente e geneticamente diverso dal resto del gruppo;

22)  "regione di provenienza": in relazione a una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;

23)  "soprassuolo autoctono": un soprassuolo di specie arboree autoctone che è stato costantemente rigenerato mediante rinnovazione naturale o artificialmente a partire da materiale forestale di moltiplicazione raccolto nello stesso soprassuolo o in soprassuoli di specie arboree autoctone nelle immediate vicinanze;

24)  "soprassuolo indigeno": un soprassuolo autoctono o un soprassuolo ottenuto artificialmente da sementi, laddove l'origine del soprassuolo in questione e il soprassuolo stesso si trovano nella stessa regione di provenienza;

25)  "origine":

a)  per un soprassuolo autoctono o una fonte di semi autoctona, si tratta del luogo dove si trovano gli alberi;

b)  per un soprassuolo non autoctono o una fonte di semi non autoctona, si tratta del luogo da cui le sementi o le piante sono state originariamente introdotte;

c)  per un arboreto da seme, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i suoi componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;

d)  per i genitori, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i loro componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;

e)  per un clone, l'origine è il luogo in cui l'ortet è situato o selezionato oppure in cui era inizialmente situato o è stato selezionato;

f)  per un miscuglio di cloni, le origini sono i luoghi in cui gli ortet sono situati o selezionati oppure in cui erano inizialmente situati o sono stati selezionati;

26)  "ubicazione del materiale di base": l'area geografica o la posizione o le posizioni geografiche del materiale di base, come pertinente per ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione;

27)  "luogo di produzione di cloni o miscugli di cloni o genitori": il luogo o la posizione geografica esatta in cui è stato prodotto il materiale forestale di moltiplicazione;

28)  "materiale iniziale": pianta, gruppo di piante, materiale forestale di moltiplicazione, materiale di DNA o informazione genetica del clone, o dei cloni in caso di miscuglio di cloni, che funge da materiale di riferimento per il controllo dell'identità del clone o dei cloni;

29)  "piantone": una talea caulinare senza radici;

30)  "commercializzazione": le azioni commerciali seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione, compresa la spedizione, all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione; [Em.29]

31)  "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale, con l'autorizzazione delle autorità competenti, in una o più delle attività seguenti, volte allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione: [Em.30]

a)  produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento di materiale forestale di moltiplicazione;

b)  commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione;

c)  immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione di materiale forestale di moltiplicazione;

32)  "autorità competente": l'autorità centrale o regionale di uno Stato membro o, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali, della registrazione del materiale di base, della certificazione del materiale forestale di moltiplicazione e delle altre attività ufficiali relative alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente al diritto dell'Unione;

33)  "identificato alla fonte": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;

34)  "selezionato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionato a livello della popolazione e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;

35)  "qualificato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV;

36)  "controllato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V;

37)  "certificazione ufficiale": la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione identificato alla fonte, selezionato, qualificato e controllato, se tutte le ispezioni pertinenti e, se del caso, il campionamento e i controlli del materiale forestale di moltiplicazione sono stati effettuati dall'autorità competente e se è stato concluso che detto materiale forestale di moltiplicazione soddisfa i rispettivi requisiti di cui al presente regolamento;

38)  "categoria": materiale forestale di moltiplicazione che si qualifica come materiale "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato";

39)  "organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;

40)  "pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio(23);

41)  "zone di trasferimento delle sementi": aree e/o zone altimetriche designate dalle autorità competenti per lo spostamento di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine e della provenienza di tale materiale, delle prove di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

42)  "area di diffusione degli arboreti da seme e dei genitori": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme, dei genitori e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici; [Em.31]

43)  "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza e, di provenienza e clonali, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici; [Em.32]

44)  "FOREMATIS" (Forest Reproductive Material Information System): il sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione;

45)  "rinnovazione naturale": il rinnovo di unadella foresta da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ;attraverso i processi naturali tramite semina naturale, germinazione, polloni o margotte; [Em.33]

46)  "organismi nocivi per la qualità": organismi nocivi che soddisfano tutte le caratteristiche seguenti:

a)  non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette od organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, né organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b)  si verificano durante la produzione o l'immagazzinamento del materiale forestale di moltiplicazione; e

c)  la loro presenza ha un impatto negativo inaccettabile sulla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione;

47)  "praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità": assenza assoluta di organismi nocivi per la qualità oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale. [Em.34]

CAPO II

MATERIALE DI BASE E MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE OTTENUTO A PARTIRE DA ESSO

Articolo 4

Ammissione del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione

1.  Per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione può essere utilizzato soltanto materiale di base ammesso dalle autorità competenti.

2.  Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.

Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "selezionato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato III.

Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "qualificato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV.

Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "controllato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

La valutazione dei requisiti di cui agli allegati da II a V per l'ammissione del materiale di base può comprendere, oltre all'ispezione visiva, ai controlli documentali, alle prove e alle analisi o ad altri metodi complementari, anche l'uso di tecniche biomolecolari, se ritenute più appropriate ai fini di tale ammissione.

Il materiale di base per tutte le categorie è valutato in base alle caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, al fine di tenere conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.

L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:

a)  materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", in particolare i requisiti relativi ai tipi di materiale di base, all'entità della popolazione, all'origine e alla regione di provenienza, alle caratteristiche di sostenibilità;

b)  materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato", in particolare i requisiti relativi all'origine, all'isolamento, all'entità della popolazione, all'età e allo sviluppo, all'omogeneità, alle caratteristiche di sostenibilità, alla produzione quantitativa, alla qualità del legno e alla forma o al portamento;

c)  materiale forestale di moltiplicazione della categoria "qualificato", in particolare i requisiti relativi agli arboreti da seme, ai genitori, ai cloni e ai miscugli di cloni;

d)  materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", in particolare i requisiti riguardanti le caratteristiche da esaminare, la documentazione, la predisposizione delle prove, l'analisi e la validità delle prove, la valutazione genetica dei componenti del materiale di base, le prove comparative del materiale forestale di moltiplicazione, l'ammissione provvisoria e gli esami precoci;

e)   materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali modifiche adeguano le norme per l'ammissione del materiale di base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e allo sviluppo del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili.

3.  Soltanto il materiale di base ammesso è incluso nel registro nazionale sotto forma di unità di ammissione a norma dell'articolo 12. Ciascuna unità di ammissione è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.

4.  L'ammissione del materiale di base è revocata ove i requisiti previsti dal presente regolamento cessino di essere soddisfatti.

5.  Successivamente all'ammissione, il materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "selezionato", "qualificato" e "controllato" è sottoposto periodicamente a nuove ispezioni da parte delle autorità competenti.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per quanto concerne il ricorso a tecniche biomolecolari, e delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 5

Requisiti per la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso

1.  Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato da operatori professionali conformemente alle norme seguenti: [Em.36]

a)  il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV e V;

b)  il materiale forestale di moltiplicazione degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;

c)  il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, riprodotti per via vegetativa, può essere commercializzato soltanto se:

i)  si tratta di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato"; e

ii)  è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;

iii)  il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" può essere commercializzato solo se ottenuto tramite propagazione di massa a partire da sementi;

d)  il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I che contiene organismi geneticamente modificati o è da essi costituito può essere commercializzato soltanto se:

i)  si tratta di materiale della categoria "controllato”; e

ii)  è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e

iii)  è autorizzato per la coltivazione nell'Unione a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

iii bis)  il materiale è approvato dall'autorità competente; [Em.121]

iii ter)  reca un'etichetta che riporta la dicitura "Nuove tecniche genomiche" a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) … [GU: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT di prossima adozione]; [Em.122]

e)  il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, contenente una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] o da essa costituito, può essere commercializzato soltanto se:

i)  si tratta di materiale della categoria "controllato”; e

ii)  è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e

iii)  la pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT) o discende da tale pianta o tali piante;

f)  il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se accompagnato da un riferimento al numero del certificato principale o ai numeri dei certificati principali;

g)  è conforme agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, agli ORNQ e agli organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 30 di tale regolamento;

h)  nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:

i)  la purezza;

ii)  ii) il tasso di germinazione della semente pura; se vengono effettuate procedure di prova, le autorità competenti possono autorizzare la commercializzazione prima dei risultati delle prove; il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'acquirente i risultati delle prove non appena disponibili; [Em.37]

iii)  il peso di 1 000 unità di semente pura;

iv)  iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica in un periodo di tempo limitato, il numero di sementi vitali per chilogrammo, con riferimento a un metodo specifico. [Em.38]

2.  Le categorie nell'ambito delle quali può essere commercializzato il materiale forestale di moltiplicazione proveniente dai diversi tipi di materiale di base sono stabilite nella tabella di cui all'allegato VI.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di modificare la tabella di cui all'allegato VI relativa alle categorie nell'ambito delle quali il materiale forestale di moltiplicazione proveniente dai diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.

Tale modifica adatta dette categorie all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali pertinenti.

Articolo 6

Requisiti per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere commercializzato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere commercializzato soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

b)  il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali o adattata allo scopo di migrazione assistita, se del caso; e [Em.39]; e

c)  il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tutti gliun numero massimo di esemplari del materiale di base notificato., in quantità sufficiente per conservare la diversità genetica delle specie; [Em.40]

c bis)   c bis) per le specie per le quali la propagazione vegetativa è generalmente utilizzata a fini di conservazione delle risorse genetiche forestali si utilizza un miscuglio di una gamma di cloni sufficientemente varia nell'ottica di mantenere la diversità genetica. [Em.124]

Articolo 7

Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base che non soddisfa i requisiti della categoria

1.  Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2. [Em.41]

Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni temporanee e i rispettivi motivi che giustificano l'ammissione.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente articolo fissando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.

Tra tali condizioni figurano:

a)  la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

b)  la durata massimail termine dell'autorizzazione; [Em.42]

c)  gli obblighii requisiti minimi in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione; [Em.43]

d)  il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Requisiti speciali per specie, categorie e tipi determinati di materiale forestale di moltiplicazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento, secondo quanto necessario, riguardo ai requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione:

a)  per quanto riguarda i lotti di frutti e sementi delle specie elencate nell'allegato I, per quanto concerne la purezza della specie;

b)  per quanto riguarda le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, salute e dimensioni;

c)  per quanto riguarda le norme di qualità esterne per il Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari o piantoni, per quanto concerne i difetti e le dimensioni minime delle talee caulinari e dei piantoni;

d)  per quanto riguarda il postime delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, salute, vitalità e qualità fisiologica;

e)  per quanto riguarda il postime da commercializzare agli utilizzatori nelle regioni caratterizzate da un clima mediterraneo, per quanto concerne i difetti, le dimensioni e l'età delle piante e, se del caso, le dimensioni del contenitore.

L'atto delegato in questione si basa sull'esperienza acquisita applicando i requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione per quanto riguarda le disposizioni relative a ispezioni, campionamento e controlli nonché alle distanze di isolamento. Esso adegua tali requisiti sulla base dell'evoluzione delle rispettive norme internazionali, degli sviluppi tecnici e scientifici o degli sviluppi climatici ed ecologici.

Articolo 9

Piano di emergenza e registro nazionale

1.  Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE(24). Su richiesta dello Stato membro, la Commissione mette a disposizione assistenza tecnica per l'elaborazione del piano di emergenza. [Em.44]

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati dagli Stati membri alle loroalle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro nello Stato membro interessato.. [Em.45]

Il piano di emergenza tiene conto della prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato.

Il piano di emergenza tiene conto delle potenziali emergenze delle aree colpite oltre i confini nazionali e lo Stato membro interessato lavora con altri Stati membri per garantire una fornitura preventiva sufficiente di materiali forestali di moltiplicazione per le zone transfrontaliere colpite. [Em.46]

2.  Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.

3.  Ciascun piano di emergenza stabilisce:

a)  i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione nel caso si verifichi un evento che causa una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione, nonché la catena di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;

a bis)  l'identificazione delle vulnerabilità e delle misure di prevenzione, quali il miglioramento della sicurezza dei siti di immagazzinamento delle sementi e dei vivai e l'aumento del numero di siti di immagazzinamento e vivai; [Em.47]

b)  l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;

c)  l'accesso delle autorità competenti, se necessario, ad attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per l'attivazione rapida ed efficace del piano di emergenza;

d)  le misure relative alla presentazione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori professionali interessati e al pubblico, per quanto riguarda la grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione e le misure adottate nei suoi confronti nel caso di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione confermata ufficialmente o sospettata;

e)  le modalità di registrazione dei dati riguardanti l'esistenza di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione;

f)  le valutazioni disponibili dello Stato membro per quanto riguarda il rischio di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione per il suo territorio e il suo potenziale impatto sulla salute umana, sulla salute animale e delle piante, nonché sull'ambiente;

g)  i principi per la demarcazione geografica dell'area o delle aree nelle quali si è verificata una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione;

h)  i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso nonché secondo disponibilità, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a). [Em.48]

Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano periodicamente i loro piani di emergenza al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

4.  Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale, come indicato all'articolo 12, che: che: [Em.49]

a)  contiene le specie arboree e gli ibridi artificiali di cui all'allegato I, che sono pertinenti per le condizioni climatiche ed ecologiche attuali dello Stato membro interessato;

b)  tiene conto della prevista distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Entro quattro anni dalla data di istituzione dei loro registri nazionali, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per le specie e gli ibridi artificiali che figurano nei loro registri.

5.  Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.

6.  Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.

CAPO III

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI E DEL MATERIALE DI BASE E DEMARCAZIONE DELLE REGIONI DI PROVENIENZA

Articolo 10

Obblighi degli operatori professionali

1.  Gli operatori professionali sono iscritti nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 conformemente all'articolo 66 di tale regolamento.

Essi sono stabiliti nell'Unionenello Stato membro interessato e sono autorizzati dall'autorità competente. [Em.50]

2.  Gli operatori professionali mettono a disposizione delle autorità competenti e degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie circa l'identità del materiale forestale di moltiplicazione, come pure le informazioni in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro.sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili. Conformemente agli orientamenti dell'autorità competente, tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione. [Em.51]

Articolo 11

Demarcazione delle regioni di provenienza per talune categorie

Per le specie pertinenti del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri demarcano le regioni di provenienza.

Le autorità competenti redigono e pubblicano sul proprio sito web mappe che riportano le demarcazioni delle regioni di provenienza. Esse mettono tali mappe a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri tramite FOREMATIS.

Articolo 12

Registro nazionale ed elenchi nazionali dei materiali di base

1.  Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.

In tale registro figurano i dati completi di ciascuna unità di materiale di base ammesso unitamente al riferimento unico di registro.

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti registrano immediatamente nei rispettivi registri nazionali i materiali di base inclusi, prima del ... [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tale articolo.

2.  Ciascuno Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato un elenco nazionale dei materiali di base, che è presentato sotto forma di sintesi del registro nazionale. Esso mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri in formato elettronico tramite FOREMATIS.

3.  Gli Stati membri presentano l'elenco nazionale in un formato standard per ciascuna unità di ammissione del materiale di base. Per le categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", tale elenco può contenere soltanto una descrizione sintetica del materiale di base, in funzione delle regioni di provenienza.

L'elenco nazionale fornisce in particolare i dettagli seguenti:

a)  nome botanico;

b)  categoria;

c)  tipo di materiale di base; [Em.52]

d)  riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e)  ubicazione del materiale di base: una breve denominazione, se del caso, nonché uno degli insiemi di dati seguenti:

i)  per la categoria "identificato alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

ii)  per la categoria "selezionato", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine, longitudine e altitudine o estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

iii)  per la categoria "qualificato", la posizione o le posizioni geografiche esatte del materiale di base, definite da latitudine, longitudine ed altitudine;

iv)  per la categoria "controllato", la posizione o le posizioni geografiche esatte del materiale di base, definite da latitudine, longitudine ed altitudine;

f)  area: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreti da seme;

g)  origine:

i)  indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta;

ii)  per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h)  finalità d'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione;

i)  nel caso di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", un'indicazione che precisi se esso è:

i)  geneticamente modificato; o

ii)  una pianta NGT;

j)  nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni sul luogo disull'area di raccolta utilizzata per la produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso; [Em.53]

j bis)  eventuali informazioni aggiuntive, se disponibili; [Em.54]

j ter)  se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione. [Em 134]

Articolo 13

Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi

1.  Sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 12, la Commissione pubblica un elenco denominato "Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione".

Tale elenco è reso disponibile in formato elettronico tramite FOREMATIS.

2.  L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ed indica la superficie di utilizzazione.. [Em.55]

Articolo 13 bis

Produzione proveniente dal materiale di base

1.   È garantita la tracciabilità dalla raccolta del materiale forestale di moltiplicazione fino alla sua commercializzazione all'utente finale.

2.   L'operatore professionale notifica all'autorità competente la propria intenzione di raccogliere il materiale forestale di moltiplicazione prima di procedere alla raccolta al fine di consentire all'autorità competente di organizzare i controlli.

3.   L'operatore professionale trasmette all'autorità competente i dati che documentano la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione.

4.   La rimozione dal luogo di raccolta è consentita solo con un certificato principale.

5.   Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile all'interno dell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che il lotto di sementi sia sottoposto a una mescolanza intensiva in tutte le fasi della trasformazione prima della commercializzazione o della semina. [Em.56]

CAPO IV

CERTIFICATO PRINCIPALE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

Articolo 14

Certificato principale di identità

1.  Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.

Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo cui il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiale di base ammesso. [Em.57]

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta il contenuto e il modello del certificato principale di identità per il materiale forestale di moltiplicazione:

a)  modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da fonti di semi e soprassuoli;

b)  modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da arboreti da seme o genitori; e

c)  modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da cloni e miscugli di cloni;

c bis)  modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un miscuglio. [Em.58]

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2.  Qualora, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, uno Stato membro adotti misure per quanto riguarda la successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale.

3.  In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e affinché venga rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione del miscuglio.

4.  Se un lotto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è suddiviso in lotti più piccoli che non sono trattati in modo uniforme e che sono oggetto di una successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale e si fa riferimento al numero del precedente certificato principale.

4 bis.   In caso di miscuglio, l'operatore professionale comunica in anticipo la mescolanza all'autorità competente al fine di consentire a quest'ultima di sorvegliare il processo di mescolanza. [Em.59]

5.  Il certificato principale può essere rilasciato anche in formato elettronico ("certificato principale elettronico").

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di certificati principali elettronici al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali certificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:

a)  registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti ai fini del rilascio del certificato principale; e

b)  istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.

6 bis.  Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e lo mette a disposizione della Commissione e delle autorità competenti. [Em.60]

Articolo 15

Lotti

1.  Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso e al certificato principale, ove rilasciato, in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione. [Em.61]

Ciascun lotto di materiale forestale di moltiplicazione è identificato dagli elementi seguenti:

a)  numerocodice di lotto; [Em.62]

a bis)  finalità; [Em.63]

b)  codice e numero del certificato principale;

c)  nome botanico;

d)  categoria del materiale forestale di moltiplicazione;

e)  e) tipo di materiale di base; [Em.64]

f)  riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

g)  regione di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" o, se del caso, per altro materiale forestale di moltiplicazione;

h)  se del caso, origine del materiale di base: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;

i)  nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione, la purezza, il tasso di germinazione della semente pura, il peso di 1 000 unità di semente pura, il numero di sementi germinabili per chilogrammo e il nome della stazione di prova della semente; [Em.65]

j)  età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);

k)  per la categoria "controllato" se è:

i)  geneticamente modificato;

ii)  una pianta NGT;

k bis)  se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione. [Em.135]

2.  Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri conservano separatamente il materiale forestale di moltiplicazione oggetto di una successiva propagazione vegetativa e lo identificano come tale. Tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto da una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato". In tali casi, il materiale forestale di moltiplicazione prodotto assume la stessa categoria del materiale forestale di moltiplicazione originale.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, la mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione è soggetta alle condizioni seguenti, a seconda dei casi:

a)  nelle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", la mescolanza si applica al materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da due o più unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza;

b)  in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuto da fonti di semi e soprassuoli nella categoria "identificato alla fonte", il nuovo lotto risultante è certificato come "materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi";

c)  in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base non autoctono o non indigeno con altro materiale ottenuto da materiale di base di origine sconosciuta, il lotto risultante è certificato come "di origine sconosciuta";

d)  in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un'unica unità di ammissione con diversi anni di maturazione, si registrano gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiale forestale di moltiplicazione di ogni anno.

Nel caso di mescolanza in conformità del primo comma, lettere a), b) o c), il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f).

Articolo 16

Etichetta ufficiale

1.  Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente o l'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale di un'autorità competente, rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. [Em.66]

1 bis.   L'etichetta ufficiale è stampata

a)   dall'autorità competente, su richiesta dell'operatore professionale; oppure

b)   dall'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente. [Em.67]

2.  Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a rilasciare e/o stampare tale l'etichetta ufficiale se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le competenze, le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.sufficienti a tal fine. [Em.68]

3.  L'autorità competente effettua controlli regolari per verificare se l'operatore professionale rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2.

Se, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente constata che un operatore professionale non soddisfa i requisiti di cui a tale paragrafo, essa revoca o modifica senza indugio l'autorizzazione, a seconda dei casi.

4.  Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale o su un altro documento del fornitore che riporta le informazioni richieste a norma del suddetto articolo, figurano tutte le informazioni seguenti: [Em.69]

a)  numero/i del certificato principale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 o riferimento all'altro documento che identifica il miscuglio disponibile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

b)  nome dell'operatore professionalei nomi degli operatori professionali fornitori, compresi il loro indirizzo e il loro numero di registrazione, e i nomi dei destinatari, compreso il loro indirizzo; [Em.70]

c)  quantitativo fornito;

d)  in caso di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", il cui materiale di base è ammesso ai sensi dell'articolo 4, l'indicazione "ammesso temporaneamente";

e)  indicazione che precisi se il materiale forestale di moltiplicazione è stato propagato per via vegetativa;

e bis)   un codice QR con le istruzioni su come trattare, conservare e piantare il materiale forestale di moltiplicazione. [Em.71]

5.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire gli elementi seguenti in merito all'etichetta ufficiale:

a)  contenuto dell'etichetta ufficiale;

b)  informazioni supplementari per le sementi e i piccoli quantitativi di sementi;

c)   colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;

d)  informazioni supplementari in caso di generi specifici o specie specifiche;

d bis)  indicazione che riporta se il materiale è un prodotto geneticamente modificato a norma della direttiva 2001/18/CE. [Em.136]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5 bis.   Se l'operatore professionale utilizza un'etichetta o un documento a colori per una qualsiasi categoria di materiale forestale di moltiplicazione, il colore dell'etichetta o del documento del fornitore corrisponde al colore indicato nell'allegato VI. [Em.73]

6.  Un'etichetta ufficiale può essere rilasciata anche in formato elettronico ("etichetta ufficiale elettronica").

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di etichette ufficiali elettroniche al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali etichette ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:

a)  registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti ai fini del rilascio delle etichette ufficiali;

b)  istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.

Articolo 17

Imballaggi di unità seminali

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio. Per prevenire la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione, l'imballaggio sigillato può essere adattato alle esigenze del rispettivo materiale forestale di moltiplicazione. [Em.74]

CAPO V

DEROGHE ALL'ARTICOLO 4

Articolo 18

Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali

1.  In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.

2.  Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

3.  Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.

La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.

Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.

Tale notifica contiene le informazioni seguenti:di cui all'articolo 12, paragrafo 3. [Em.75]

a)   nome botanico;

b)   categoria;

c)   materiale di base;

d)   riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e)   ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f)   area: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g)   origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h)   finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

4.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 19

Ammissione, da parte di operatori professionali, di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte"

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere, per determinate specie, materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  la regione di provenienza in cui è situato il materiale di base è soggetta a condizioni meteorologiche estreme; e

b)  tali condizioni meteorologiche incidono sul ciclo riproduttivo del materiale di base e riducono la frequenza di raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tale materiale di base.

L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte dellaviene notificata alla Commissione. [Em.76]

Articolo 20

Ammissione provvisoria di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato"

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisfarà i requisiti per l'ammissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 21

Difficoltà temporanee di approvvigionamento

1.  Al fine di superare difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale forestale di moltiplicazione che si verifichino in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato, può, mediante un atto di esecuzione, autorizzare temporaneamente gli Stati membri ad ammettere per la commercializzazione il materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2.  Se la Commissione agisce in conformità del paragrafo 1, l'etichetta ufficiale rilasciata a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, indica che il materiale forestale di moltiplicazione in questione è stato ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

3.  L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 22

Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento

1.  In deroga agli articoli 1, 4 e 5, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le specie o gli ibridi artificiali a cui detto atto si applica, i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Tali esperimenti possono assumere la forma di prove tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente regolamento.

2.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e specificano uno o più degli elementi seguenti:

a)  le specie interessate o gli ibridi artificiali interessati;

b)  le condizioni degli esperimenti per ciascuna specie o ciascun ibrido artificiale;

c)  la durata dell'esperimento;

d)  gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

Tali atti tengono conto dell'evoluzione degli elementi seguenti:

a)  i metodi per la determinazione dell'origine del materiale di base, compreso l'uso di tecniche biomolecolari;

b)  i metodi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;

c)  i metodi di riproduzione e produzione, compreso l'utilizzo di processi produttivi innovativi;

d)  i metodi di progettazione degli schemi di incrocio dei componenti del materiale di base;

e)  i metodi per la valutazione delle caratteristiche del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione;

f)  i metodi per il controllo del materiale forestale di moltiplicazione interessato.

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale forestale di moltiplicazione in questione e sono basati su eventuali prove e analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

3.  La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 1, 4 o 5.

Articolo 23

Autorizzazione ad adottare requisiti più rigorosi

1.  In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso, a condizione che tali requisiti non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione che conformemente al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. [Em.77]

2.  Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:

a)  il progetto delle disposizioni contenenti i requisiti proposti;

b)  una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.

3.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  le misure richieste assicurano almeno uno degli elementi seguenti:

i)  il miglioramento della qualità del materiale forestale di moltiplicazione in questione;

ii)  la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici o il contributo alla protezione, il rafforzamento della biodiversità o alil ripristino degli ecosistemi forestali e il sostegno al loro funzionamento; [Em.78]

b)  le misure richieste sono necessarie e proporzionate al loro obiettivo di cui alla lettera a); e

c)  le misure sono giustificate sulla base delle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche nello Stato membro interessato.

4.  Qualora gli Stati membri abbiano adottato requisiti supplementari o più rigorosi a norma dell'articolo 7 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri interessati, entro il ... [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], riesaminano tali misure e le abrogano o modificano per conformarsi al presente regolamento.

Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri di tali azioni.

CAPO VI

IMPORTAZIONI DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Articolo 24

Importazioni sulla base dell'equivalenza dell'Unione

1.  Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione. Il processo di valutazione e definizione dell'equivalenza si basa su un'analisi dettagliata delle norme relative all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e altri requisiti ad esso applicabili. [Em.79]

2.  La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il materiale forestale di moltiplicazione di generi specifici o di specie o categorie specifiche prodotto in un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione, sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)  un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione; e

b)  l'esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo in questione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione;

c)  la partecipazione di tale paese terzo al sistema dell'OCSE per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.  Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrano le medesime garanzie di cui agli articoli 4 e 5 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".

Articolo 25

Notifica e certificati del materiale forestale di moltiplicazione importato

1.  Gli operatori professionali che importano materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione informano preventivamente la rispettiva autorità competente in merito all'importazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

2.  Il materiale forestale di moltiplicazione importato è accompagnato da tutti gli elementi seguenti:

a)  un certificato principale o un altro certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine;

b)  un'etichetta ufficiale; e

c)  dati contenenti i dettagli di tale materiale forestale di moltiplicazione forniti dall'operatore professionale in tale paese terzo;

c bis)   un nuovo certificato principale rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di importazione, che sostituisce il certificato principale o il certificato ufficiale di cui alla lettera a), a seguito dell'importazione, o un certificato attestante l'esistenza del suddetto nuovo certificato. [Em.80]

3.  In seguito all'importazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato sostituisce:

a)  il certificato principale o il certificato ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera a), con un nuovo certificato principale rilasciato nello Stato membro interessato; e

b)  l'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera b), con una nuova etichetta ufficiale rilasciata nello Stato membro interessato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 26

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 4 paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Il coinvolgimento di esperti designati dagli Stati membri indica che è possibile presentare un'ampia gamma di competenze e prospettive nazionali, contribuendo in tal modo a un processo decisionale informato ed equilibrato relativamente agli atti delegati. [Em.81]

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(25). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011(26).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO VIII

Relazioni, sanzioni e modifiche dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625

Articolo 28

Relazioni

Entro il ... [OP: cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sugli aspetti seguenti:

a)  quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione per il quale è stato rilasciato un certificato principale, per ciascun anno; [Em.82]

b)  numero di piani di emergenza nazionali adottati dagli Stati membri per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo necessarioe risorse necessari per attivare tali piani di emergenza; [Em.83]

c)  numero di siti web e/o guide nazionali per i piantatori contenenti informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione;

d)  quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione per genere e per specie importati da paesi terzi nel contesto dell'equivalenza dell'Unione;

e)  sanzioni irrogate a norma dell'articolo 29.

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 29

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico acquisito dall'operatore professionale o, a seconda dei casi, una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.

Articolo 30

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031

Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

1)  all'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto interessate di cui all'articolo 36, lettera f), del presente regolamento. Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante.;"

"

2)  all'articolo 83 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5 bis. Nel caso di piante da impianto prodotte o commercializzate come materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato", di cui al regolamento (UE) [.../...]*+, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta conformemente alle rispettive disposizioni di tale regolamento.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo,

   a) il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parti E ed F, del presente regolamento;
   b) il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte H, del presente regolamento.

______________________

* Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).";

+ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.»

"

3)  l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 31

Modifiche del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1)  all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:"

"l) la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.";

"

2)  all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:"

"52) "materiale forestale di moltiplicazione": materiale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) [.../…]*+

______________________

* Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).";

+ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.";

"

3)  dopo l'articolo 22 bis è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 22 ter

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in relazione al materiale forestale di moltiplicazione

1.  I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), comprendono controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, nonché su operatori soggetti a tali norme.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale forestale di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all'esecuzione di tali controlli ufficiali.

Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

   a) prescrizioni specifiche per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione nell'Unione di determinato materiale forestale di moltiplicazione soggetto alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere a non conformità rispetto alle norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza;
   b) prescrizioni specifiche per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulle attività degli operatori professionali connesse alla produzione di determinato materiale forestale di moltiplicazione soggetto alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere a non conformità rispetto alle norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza; e
   c) i casi in cui le autorità competenti devono adottare una o più misure di cui all'articolo 137, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafo 2, in relazione a non conformità specifiche.

3.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale forestale di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:

   a) la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a rischi uniformi e riconosciuti di non conformità rispetto alle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza;
   b) la frequenza dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati a rilasciare etichette ufficiali sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) […/…]*+.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

______________________

* Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).".

+ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.".

"

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Abrogazione della direttiva 1999/105/CE

La direttiva 1999/105/CE è abrogata.

I riferimenti a tale atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ... [3 mesi dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Mill.

Picea abies Karst.

Abies bornmulleriana

Picea sitchensis Carr.

Abies cephalonica Loud.

Pinus brutia Ten.

Abies grandis Lindl.

Pinus canariensis C. Smith

Abies pinsapo Boiss.

Pinus cembra L.

Acer campestre

Pinus contorta Loud

Acer platanoides L.

Pinus halepensis Mill.

Acer pseudoplatanus L.

Pinus leucodermis Antoine

Alnus cordata - Juglans regia

Pinus nigra Arnold

Alnus glutinosa Gaertn.

Pinus pinaster Ait.

Alnus incana Moench.

Pinus pinea L.

Betula pendula Roth.

Pinus radiata D. Don

Betula pubescens Ehrh.

Pinus sylvestris L.

Carpinus betulus L.

Pinus taeda

Castanea sativa Mill.

Populus nigra

Cedrus atlantica Carr.

Populus spp. and artificial hybrids between those species

Cedrus libani A. Richard

Populus tremula

Eucalyptus globulus

Prunus avium L.

Eucalyptus gunnii

Pseudotsuga menziesii Franco

Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana

Quercus cerris L.

Eucalyptus nitens

Quercus ilex L.

Fagus sylvatica L.

Quercus petraea Liebl.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Quercus pubescens Willd.

Fraxinus excelsior L.

Quercus robur L.

Juglans major x regia

Quercus rubra L.

Juglans nigra

Quercus suber L.

Juglans nigra x regia

Robinia pseudoacacia L.

Larix decidua Mill.

Sorbus domestica

Larix x eurolepis Henry

Sorbus torminalis

Larix kaempferi Carr.

Tilia cordata Mill.

Larix sibirica Ledeb.

Tilia platyphyllos Scop.

Malus sylvestris

[Em. 84]

ALLEGATO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "IDENTIFICATO ALLA FONTE"

A.  Requisiti generali:

La fonte di semi o il soprassuolo devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle autorità competenti.

B.  Requisiti specifici:

1.  Tipo di materiale di base

Il materiale di base deve consistere in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza.

2.  Entità della popolazione

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi (soprassuoli) o in un singolo soprassuolo. Tali alberi di fonti di semi o soprassuoli devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli. [Em.85]

3.  Origine e regione di provenienza

a)  Nel certificato principale occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione nonché l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica del luogo o dei luoghi in cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione;

b)  l'operatore professionale deve stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base è:

i)  autoctona;

ii)  non autoctona;

iii)  indigena;

iv)  non indigena;

v)  sconosciuta.

Per il materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata l'origine del materiale di base, se conosciuta.

L'autorità competente deve verificare le informazioni fornite dall'operatore professionale.

4.  Caratteristiche di sostenibilità

a)  Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza, come pure le popolazioni marginali che dimostrino un adeguamento locale a fattori biotici e abiotici più estremi; [Em.86]

b)  gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e dai relativi sintomi. [Em.87]

ALLEGATO III

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "SELEZIONATO"

A.  Requisiti generali:

L'autorità competente deve valutare il soprassuolo rispetto alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione e tenere debitamente conto dei requisiti di cui alla sezione B, a seconda di tale finalità. L'autorità competente deve determinare i criteri di selezione sulla base di tale finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione. Tale finalità deve essere indicata nel registro nazionale dello Stato membro interessato.

B.  Requisiti specifici:

1.  Origine: occorre stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se il soprassuolo è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se la sua origine è sconosciuta. Per il materiale di base non autoctono/non indigeno, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata.

2.  Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o di una specie correlata, o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. [Em.88]

3.  Entità della popolazione: per mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata, i soprassuoli devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi.

4.  Età e sviluppo: l'età o lo stadio di sviluppo degli alberi nei soprassuoli deve consentire di valutare chiaramente i criteri stabiliti per la selezione degli alberi.

5.  Omogeneità: i soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

6.  Caratteristiche di sostenibilità:

a)  i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;

b)  gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avversespecifiche del sito e climatiche avverse nel luogo in cui si stanno sviluppando. [Em.89]

7.  Produzione quantitativa: per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, il volume di legno prodotto deve essere, in linea generale, superiore a quello che si considera come volume medio prodotto in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

8.  Qualità del legno: si deve tenere conto della qualità del legno. La qualità del legno costituisce un criterio essenziale se il materiale forestale di moltiplicazione sarà utilizzato nell'industria forestale per la produzione di legno, mobili o pasta di legno. In tal caso l'autorità competente deve attribuire maggiore importanza a questo criterio.

9.  Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, in particolare per quanto riguarda la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

ALLEGATO IV

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "QUALIFICATO"

1.  Arboreti da seme

a)  L'autorità competente deve approvare e registrare il tipo e l'obiettivo dello schema di incrocio, lo schema di incrocio dei cloni o delle famiglie componenti e la disposizione in campo, i cloni o le famiglie componenti, l'isolamento e l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi;

b)  l'operatore professionale deve selezionare i cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori e deve teneretenendo debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante; [Em.90]

c)  i cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e definito in modo tale che ogni componente possa essere identificato;

d)  i diradamenti effettuati negli arboreti da seme devono essere descritti, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascun diradamento, e registrati presso l'autorità competente;

e)  l'operatore professionale deve gestire gli arboreti da seme e raccoglieredevono essere gestiti, e le sementi raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica. [Em.91]

2.  Genitori

a)  L'operatore professionale deve selezionare I genitori devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante; [Em.92]

b)  l'obiettivo, lo schema di incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;

c)  l'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;

d)  nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

3.  Cloni

a)  I cloni devono essere identificabili per le loro caratteristiche distintive, che devono essere approvate e registrate dall'autorità competente;

b)  il valore dei singoli cloni deve risultare dall'osservazione e dalla valutazione qualitativa delle caratteristiche di tali cloni o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga;

c)  gli ortet utilizzati per la produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori e si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

d)  ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.

4.  Miscugli di cloni

a)  I miscugli di cloni devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3, lettere a), b) e c);

b)  l'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e il materiale iniziale devono essere approvati e registrati dall'autorità competente. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente;

c)  ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.

ALLEGATO V

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "CONTROLLATO"

1.  REQUISITI PER TUTTE LE PROVE

a)   Requisiti generali

Se il materiale di base è un soprassuolo, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato III. Se il materiale di base è costituito da uno o più arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato IV. L'autorità competente deve stabilire i criteri di selezione in base alla finalità prevista per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione.

Gli operatori professionali devono preparare, predisporre ed effettuare leriferire circa il materiale, i metodi e i risultati delle prove previsteall'autorità competente responsabile per l'ammissione del materiale di base. Essi devono interpretare I risultati di tali provepresentati devono essere analizzati secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. Per leNelle prove comparative l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove consi devono utilizzare uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b). [Em.93]

aa)  Deve essere soddisfatto un numero minimo di aree di prova di dimensione minima per specie arborea di cui all'allegato I. [Em.94]

b)  Caratteristiche soggette ad esame

i)  L'operatore professionale deve progettareLe prove devono essere progettate per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) e deve indicarle, le quali devono essere indicate per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove; [Em.95]

ii)  si deve tenere conto in particolare dell'adattamento, della crescita e dei fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altre caratteristiche ritenute importanti tenuto conto della finalità specifica prevista, devono essere valutate in relazione alle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova, comprese le condizioni climatiche attuali e quelle previste per il futuro.

c)   Documentazione

L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo lefornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati delle prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto L'operatore professionale deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente su richiesta. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione. [Em.96]

d)  Predisposizione delle prove

i)  L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire Ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione deve essere costituito, piantato e gestito in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale; [Em.97]

ii)  l'operatore professionale deve condurre ogni esperimento deve essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame. [Em.98]

e)  Analisi e validità dei risultati

i)  L'operatore professionale deve analizzare I dati che risultano dagli esperimenti devono essere analizzati utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e deve presentare i risultati devono essere presentati per ciascuna caratteristica esaminata; [Em.99]

ii)  il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili;

iii)  l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la prova deve designare l'area di diffusione proposta e informare in merito ad eventuali caratteristiche del materiale forestale di moltiplicazione che potrebbero limitarne l'utilità;

iv)  se durante le prove si dimostra che il materiale forestale di moltiplicazione non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base da cui è stato prodotto, compresa in particolare la resistenza/tolleranza agli organismi nocivi per le piante di importanza economica, tale materiale forestale di moltiplicazione non deve essere certificato come materiale "controllato".

2.  REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEL MATERIALE DI BASE

a)  Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti del materiale di base seguente: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

b)  Documentazione

Per l'ammissione del materiale di base è richiesta una documentazione supplementare che fornisce informazioni in merito agli aspetti seguenti:

i)  l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;

ii)  lo schema di incrocio utilizzato per ottenere il materiale forestale di moltiplicazione impiegato nelle prove di valutazione.

c)  Procedure di prova

Devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:

i)  il valore genetico di ciascun componente deve essere stimato in due o più siti in cui è effettuata la prova di valutazione, dei quali almeno uno deve trovarsi in un ambiente adatto per l'area di diffusione prevista del materiale forestale di moltiplicazione;

ii)  il periodo di prova deve essere di durata sufficiente da consentire l'espressione delle caratteristiche oggetto della prova;

iii)  la superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione da commercializzare deve essere calcolata in base a tali valori genetici e allo schema di incrocio specifico;

iv)  le prove di valutazione e i calcoli genetici devono essere approvati dall'autorità competente.

d)  Interpretazione

i)  La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. L'operatore professionale deve definire La popolazione di riferimento nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimentodeve essere definita e descritta nelle relazioni di prova; [Em.100]

ii)  deve essere indicato se il valore genetico stimato del materiale forestale di moltiplicazione è inferiore a quello della popolazione di riferimento per una caratteristica importante.

3.  REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

a)  Campionamento del materiale forestale di moltiplicazione

i)  I campioni del materiale forestale di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dal materiale di base che deve essere ammesso;

ii)  il materiale forestale di moltiplicazione prodotto mediante moltiplicazione sessuale per le prove comparative deve essere:

—  raccolto durante anni di buona fioritura e di buona produzione di sementi e di frutti; e

—  raccolto secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

L'impollinazione artificiale può essere utilizzata per la produzione di tale materiale forestale di moltiplicazione.

b)  Prototipi

i)  Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove deve essere possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati, in linea di massima, da materiale di base che ha dato buoni risultati per la finalità prevista per la silvicoltura, al momento in cui ha inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione. I prototipi impiegati per finalità comparative nelle prove devono essere, per quanto possibile:

—  soprassuoli selezionati in base ai criteri di cui all'allegato III; o

—  materiale di base ufficialmente ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato";

ii)  per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie di alberi genitori devono essere comprese tra i prototipi;

iii)  ove possibile si devono utilizzare più prototipi. In casi giustificati, un prototipo può essere sostituito dal materiale forestale di moltiplicazione più adeguato tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova;

iv)  gli stessi prototipi devono essere utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

c)  Interpretazione

i)  Deve essere dimostrata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno una delle caratteristiche importanti;

ii)  l'operatore professionale deve indicaredeve essere indicato se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli. [Em.101]

4.  AMMISSIONE PROVVISORIA

In base a una valutazione preliminare di prove sui giovani alberi, può essere concessa un'ammissione provvisoria. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce deve essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

5.  ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere accettati dall'autorità competente ai fini di un'ammissione provvisoria o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra la caratteristica misurata e le caratteristiche che normalmente sono valutate nelle prove in ambiente forestale. Le altre caratteristiche da sottoporre a prova devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3.

ALLEGATO VI

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE COMMERCIALIZZATO IL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTE DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI BASE

Materiale di base

Categoria del materiale forestale di moltiplicazione (Colore dell'etichetta, se è utilizzata un'etichetta ufficiale colorata)

Identificato alla fonte (giallo)

Selezionato (verde)

Qualificato (rosa)

Controllato (blu)

Fonte di semi

x

 

 

 

Soprassuolo

x

x

 

x

Arboreto da seme

 

 

x

x

Genitori

 

 

x

x

Clone

 

 

x

x

Miscuglio di cloni

 

 

x

x

ALLEGATO VII

Modifica dell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031

  Nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono aggiunte le parti seguenti:

"PARTE G

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con l'etichetta ufficiale, di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma

1)  Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:

a)  la dicitura "Passaporto delle piante" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)  la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica. Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.

2)  Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

PARTE H

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma

1)  Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:

a)  la dicitura "Passaporto delle piante — PZ" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)  immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;

c)  la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica.

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.

2)  Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza."

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quarto comma

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, settimo comma, e articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articoli 6 e 18

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 21

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 7

Articolo 23

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) ad e)

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafi da 2 a 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 31

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 23

Articolo 2, paragrafo 2; articolo 4, paragrafi 2 e 6; articolo 5, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 14, paragrafi 1 e 5; articolo 16, paragrafi 5 e 6; articolo 18, paragrafo 4; articolo 21, paragrafo 3; articolo 22, paragrafo 1; articolo 23, paragrafo 1

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 33

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Articolo 8

Allegato VIII

Articolo 14

(1) GU C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj.
(2)GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1.
(3)GU C 329 del 17.11.1999, pag. 15.
(4)Posizione del Parlamento europeo del [...] e posizione del Consiglio in prima lettura del [...]. Posizione del Parlamento europeo del [...] e decisione del Consiglio del [...].
(5)Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
(6)Decision of the Council Establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade [OECD/LEGAL/0355].
(7)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(8)Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(9)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(10)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).
(11)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(12)Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(13)Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(14)Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(15)Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(16)Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(17)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).
(18)Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(19)Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(20)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(21)FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf.
(22)FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf.
(23)Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU [...]).
(24)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(25)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(26)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


Istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali
PDF 121kWORD 53k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (COM(2023)0692 – C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))
P9_TA(2024)0343A9-0085/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0692),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0408/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 30 gennaio 2024(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’8 aprile 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione gli affari esteri e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la lettera della commissione per il controllo dei bilanci,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A9-0085/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

P9_TC1-COD(2023)0397


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1449.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nomenclatura di bilancio appropriata per lo strumento per i Balcani occidentali

"Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della dichiarazione della Commissione europea sulla rendicontazione. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio a norma dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio intendono rivedere la nomenclatura dello strumento, ad esempio per quanto riguarda gli stanziamenti per beneficiario, al fine di garantire un adeguato controllo politico e di bilancio. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione europea a tenere debitamente conto della presente dichiarazione, se del caso, nella preparazione del progetto di bilancio 2025."

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Semplificazione di determinate norme della PAC
PDF 121kWORD 41k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024)0139 – C9-0120/2024 – 2024/0073(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0139),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0120/2024),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 aprile 2024(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

P9_TC1-COD(2024)0073


Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1468.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Omologazione e vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche
PDF 115kWORD 52k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2023)0178 – C9-0120/2023 – 2023/0090(COD))
P9_TA(2024)0345A9-0382/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0178),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0120/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0382/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020

P9_TC1-COD(2023)0090


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2025/14.)

(1) GU C 293 del 18.8.2023, pag. 142.


Modifica del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
PDF 119kWORD 38k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi (COM(2023)0661 – C9-0391/2023 – 2023/0378(COD))
P9_TA(2024)0346A9-0035/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0661),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0391/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0035/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità

P9_TC1-COD(2023)0378


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/3115.)

(1) GU C, C/2024/1588, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1588/oj.


Trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)
PDF 119kWORD 57k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))
P9_TA(2024)0347A9-0417/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0314),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0203/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 4 ottobre 2023(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0417/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859

P9_TC1-COD(2023)0177


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/3005.)

(1) GU C, C/2023/1354, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1354/oj.
(2) GU C, C/2024/883, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj.


Misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione
PDF 117kWORD 59k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))
P9_TA(2024)0348A9-0398/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0697),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0412/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 26 aprile 2023(1)

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 marzo 2023(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0398/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione

P9_TC1-COD(2022)0403


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/2987.)

(1)GU C 204 del 12.6.2023, pag. 3.
(2)GU C 184 del 25.5.2023, pag. 49.


Trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale
PDF 116kWORD 43k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD))
P9_TA(2024)0349A9-0399/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0698),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0411/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 26 aprile 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0399/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale

P9_TC1-COD(2022)0404


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2994.)

(1) GU C 204 del 12.6.2023, pag. 3.


Rendere i mercati pubblici dei capitali più attraenti e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali - modifica di alcuni regolamenti
PDF 116kWORD 75k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (COM(2022)0762 – C9-0417/2022 – 2022/0411(COD))
P9_TA(2024)0350A9-0302/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0762),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0417/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0302/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali

P9_TC1-COD(2022)0411


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/2809.)

(1) GU C 184 del 25.5.2023, pag. 103.


Rendere i mercati pubblici dei capitali più attraenti e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali - direttiva di modifica
PDF 116kWORD 41k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE (COM(2022)0760 – C9-0415/2022 – 2022/0405(COD))
P9_TA(2024)0351A9-0303/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0760),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0415/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0303/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE

P9_TC1-COD(2022)0405


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2811.)

(1) GU C 184 del 25.5.2023, pag. 103.


Strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI
PDF 116kWORD 37k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI (COM(2022)0761 – C9-0416/2022 – 2022/0406(COD))
P9_TA(2024)0352A9-0300/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0761),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0416/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0300/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione

P9_TC1-COD(2022)0406


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/2810.)

(1) GU C 184 del 25.5.2023, pag. 103.


Parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani
PDF 118kWORD 46k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (COM(2022)0338 – C9-0226/2022 – 2022/0216(COD))
P9_TA(2024)0353A9-0250/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0338),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0226/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2022(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 gennaio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0250/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE

P9_TC1-COD(2022)0216


Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1938.)

(1) GU C 75 del 28.2.2023, pag. 154.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 settembre 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0299).


Servizi di sicurezza gestiti
PDF 123kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (COM(2023)0208 – C9-0137/2023 – 2023/0108(COD))
P9_TA(2024)0354A9-0307/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0208),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0137/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0307/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

P9_TC1-COD(2023)0108


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2025/37.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione politica della Commissione in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti(2)

Il presente regolamento che modifica il regolamento sulla cibersicurezza introduce la possibilità di sviluppare sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti. Al tempo stesso, si riconosce che un riesame approfondito del regolamento sulla cibersicurezza è della massima importanza, compresa la valutazione delle procedure che conducono alla preparazione, all'adozione e al riesame dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. Tale riesame dovrebbe basarsi su un'analisi approfondita e su un'ampia consultazione riguardanti l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza. L'analisi effettuata nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 67 del regolamento sulla cibersicurezza dovrebbe includere le attività in corso relative allo sviluppo del sistema, come quelle riguardanti il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per i servizi cloud (EUCS) e le attività riguardanti i sistemi adottati, ad esempio quelle relative al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC).

In particolare, il riesame dovrebbe individuare i punti di forza e le debolezze delle procedure finalizzate allo sviluppo di sistemi di certificazione della cibersicurezza e formulare raccomandazioni per futuri miglioramenti. Dovrebbe inoltre affrontare aspetti relativi alle consultazioni dei portatori di interessi e alla trasparenza del processo.

Di conseguenza la Commissione, che è responsabile del riesame del regolamento sulla cibersicurezza, garantisce che il riesame tenga conto, se del caso, degli elementi necessari menzionati alla luce dell'articolo 67 al momento della presentazione del riesame ai colegislatori.

(1) GU C 349 del 29.9.2023, pag. 167.
(2) GU L, 2025/37, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/37/oj.


Regolamento sulla cibersolidarietà
PDF 144kWORD 49k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi (COM(2023)0209 – C9-0136/2023 – 2023/0109(COD))
P9_TA(2024)0355A9-0426/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0209),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0136/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 18 aprile 2023(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 novembre 2023(3),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9‑0426/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/.... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)

P9_TC1-COD(2023)0109


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2025/38.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione relativa al bilancio in riferimento al regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi (Regolamento sulla cibersolidarietà)(4)

1.  La scheda finanziaria legislativa della Commissione che accompagna la proposta di regolamento sulla cibersolidarietà è stata pubblicata nell'aprile 2023. Da allora, le cifre stimate pertinenti sono cambiate per via dell'adozione o della prevista adozione di altri atti legislativi.

2.  Il 5 marzo 2024 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico preliminare per limitare a 22 milioni di EUR la riassegnazione dall'obiettivo specifico 4 "Competenze digitali avanzate" all'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" del programma Europa digitale prevista nella scheda finanziaria legislativa.

3.  Per rispecchiare i termini dell'accordo politico preliminare, la Commissione ha aggiornato la scheda finanziaria legislativa del regolamento sulla cibersolidarietà per quanto riguarda le dotazioni finanziarie per gli obiettivi specifici 2 "Intelligenza artificiale", 3 "Cibersicurezza e fiducia" e "Competenze digitali avanzate", tenendo conto delle riassegnazioni concordate dai colegislatori.

4.  Di conseguenza, le dotazioni finanziarie per il periodo 2025-2027 presentate nella scheda finanziaria legislativa aggiornata, fatti salvi i poteri della Commissione nel contesto della procedura di bilancio annuale, sono le seguenti:

—  [544 726 000 EUR] per l'obiettivo specifico 2 "Intelligenza artificiale", tenuto conto della riassegnazione di 65 milioni di EUR all'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia";

—  [44 451 000 EUR] per l'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" - parte sotto la gestione diretta della Commissione, compresi i 26 milioni di EUR riassegnati dagli obiettivi specifici 2 e 4;

—  [353 190 613 EUR] per l'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" - parte gestita dal Centro europeo di competenza per la cibersicurezza, compresa la riassegnazione di 61 milioni di EUR dagli obiettivi specifici 2 e 4;

—  [167 162 423 EUR] per l'obiettivo specifico 4 "Competenze digitali avanzate", tenuto conto della riassegnazione di 22 milioni di EUR all'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia".

5.  La riserva dell'UE per la cibersicurezza sarà finanziata dalla dotazione finanziaria dell'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" - la parte sotto la gestione diretta della Commissione (che, secondo la scheda finanziaria legislativa aggiornata, è stimata a [44 451 000] EUR)."

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 349 del 29.9.2023, pag. 167.
(3) GU C, C/2024/1049, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1049/oj.
(4) GU L, 2025/38, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/oj.


Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))
P9_TA(2024)0356A9-0054/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0459),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0316/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2023(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0054/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(2)

P9_TC1-COD(2023)0288


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Statistiche del mercato del lavoro accurate, tempestive, affidabili e comparabili relative alle imprese nell'Unione europea sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo, come pure quelle relative all'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del piano d'azione per l'economia sociale. Esse sono ugualmente importanti affinché l'UE possa svolgere i compiti ad essa assegnati a norma degli articoli 2, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 2]

(2)  La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011(4) e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali, sul tasso di copertura della contrattazione collettiva, sul livello del salario minimo legale e sulla percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale negli Stati membri.

(3)  La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese, in particolare quelle sull'evoluzione del costo del lavoro e sulla crescita salariale, nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro. Sono pertanto necessarie statistiche dell'Unione accurate, tempestive e comparabili sull'evoluzione del costo del lavoro. È importante che tale analisi sia integrata dal monitoraggio dei rischi di inflazione e deflazione derivanti dagli utili.

(4)  È necessario estendere la copertura delle statistiche sui posti di lavoro vacanti e migliorare la tempestività dell'indice del costo del lavoro, in quanto entrambi gli indicatori sono elencati tra i principali indicatori economici europei (PIEE)(6), indispensabili per monitorare le politiche monetarie ed economiche.

(4 bis)  A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo. Tuttavia, per ridurre l'onere imposto agli Stati membri, la trasmissione dei dati retrospettivi dovrebbe essere limitata a quelli relativi almeno agli anni civili 2024 e 2025.

(5)  È necessaria una base giuridica che sia in grado di regolamentare la trasmissione del divario retributivo di genere annuale ai fini del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU), in particolare dell'obiettivo 5 sull'uguaglianza di genere e dell'obiettivo 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica, come pure ai fini del monitoraggio dell'impatto della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) (direttiva sulla trasparenza retributiva). [Em. 3]

(6)  L'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(8) necessitano di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(9) impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo, conformemente alla direttiva (UE) 2023/970. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.

(6 bis)  Sulla base del piano d'azione per l'economia sociale(10) e degli obiettivi stabiliti nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, in particolare l'obiettivo di creare pari opportunità e garantire a queste persone parità di accesso ai fini della partecipazione alla società e all'economia, sono necessari dati tempestivi, comparabili e accurati sulla partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro. Tali dati forniranno la tanto necessaria valutazione dei progressi compiuti nell'ambito degli sforzi comuni volti a ridurre i divari nei tassi di occupazione e ad aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità.

(6 ter)  L'attuazione del principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica necessita di dati tempestivi, comparabili e accurati sui salari e sulle caratteristiche del lavoro delle persone di diversa origine etnica o razziale. Tali dati forniranno la tanto necessaria valutazione dei progressi compiuti nella riduzione della discriminazione nell'ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, compresi i licenziamenti e la retribuzione.

(6 quater)  Il divario pensionistico di genere è la differenza relativa tra le pensioni medie lorde percepite dalle donne e dagli uomini. Tale divario è dovuto alle differenze tra le carriere professionali: quelle delle donne sono caratterizzate da una retribuzione più bassa, sono più brevi, interrotte e con un minor numero di ore lavorate. Ne consegue che in età avanzata le donne sono maggiormente esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini. I dati raccolti nel contesto delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardanti la struttura delle retribuzioni, il divario retributivo di genere e la struttura del costo del lavoro possono anche contribuire a una migliore comprensione del divario pensionistico di genere negli Stati membri.

(7)  Al fine di semplificare la normativa vigente e promuovere l'armonizzazione dell'ambito di applicazione, dei concetti, delle definizioni e delle relazioni sulla qualità, il presente regolamento dovrebbe riguardare tutte le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese.

(7 bis)  Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, è essenziale che i dati soddisfino i requisiti di qualità. La Commissione (Eurostat) dovrebbe pertanto fornire ulteriori orientamenti sulla gestione dei dati raccolti da fonti di scarsa qualità.

(8)  Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle nuove esigenze emerse con l'evoluzione e l'approfondimento dell'Unione e della zona euro, a condizione che le sue disposizioni non creino un onere sproporzionato per i rispondenti o le autorità statistiche nazionali.

(9)  Al fine di alleviare l'onere amministrativo e finanziario che grava sulle imprese, in particolare sulle imprese sociali, sulle PMI e sulle microimprese, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative già a disposizione delle autorità nazionali, regionali o locali, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. È tuttavia necessario che il numero di fonti dalle quali è possibile raccogliere e trasmettere dati sia limitato a quanto necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo del presente regolamento. Pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per specificare quali fonti, diverse dai dati delle indagini e dai dati amministrativi, possono essere utilizzate per raccogliere e trasmettere dati a norma del presente regolamento. In ogni caso qualsiasi trattamento di dati provenienti da queste altre fonti dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

(9 bis)  Nei loro rapporti con le imprese, le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere conto del principio dell'efficacia in termini di costi ed evitare di imporre oneri eccessivi agli operatori economici, come sancito dall'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i dati pertinenti siano adeguatamente condivisi tra le autorità al fine di garantire il minor onere di comunicazione possibile per le imprese.

(9 ter)  Il quadro che disciplina le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese dovrebbe essere costantemente migliorato, anche in relazione agli aspetti della qualità dei dati e alla riduzione degli oneri economici indebiti. Tuttavia, i nuovi metodi e le nuove procedure dovrebbero essere debitamente verificati prima che vengano incorporati nelle attività quotidiane degli istituti nazionali di statistica. A tal fine la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica dovrebbero condurre studi pilota e di fattibilità. Tali studi dovrebbero essere avviati dalla Commissione ed essere aperti alla partecipazione degli istituti nazionali di statistica su base volontaria. Per trarre le giuste conclusioni, i risultati di tali studi dovrebbero essere attentamente analizzati dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica. Tali analisi dovrebbero essere messe a disposizione della comunità statistica e del grande pubblico.

(10)  Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione delle statistiche del mercato del lavoro e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(12).

(11)  Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati e il trattamento e la condivisione dei dati personali, compresi i dati detenuti da soggetti privati.

(11 bis)  Poiché le tecniche di web scraping per la raccolta di dati dai siti web solitamente consistono in una ricerca non strutturata di quanto è pubblicamente disponibile su Internet, il ricorso a tali tecniche potrebbe non rispettare il principio dell'esattezza in ambito di protezione dei dati, nella misura in cui l'affidabilità delle fonti non è soggetta ad alcuna valutazione. Le stesse prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali (ad esempio il principio di accuratezza statistica e affidabilità dei dati di base) potrebbero essere pregiudicate.

(12)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per la produzione sistematica di elevata qualità di statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e ha formulato il suo parere il 25 settembre 2023.

(14)  Ai fini di un'adeguata attuazione del presente regolamento negli Stati membri, dopo la data di entrata in vigore devono trascorrere almeno 12 mesi per la prima rilevazione di dati. Pertanto dovrebbe essere applicato non prima del 1º gennaio 2026.

(15)  Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)  "unità statistica": persona fisica o giuridica sulla quale sono rilevati o compilati i dati;

(2)  "impresa": un insieme di unità giuridiche ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio(14). Sono compresi i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e altre unità istituzionali che appartengono al settore delle amministrazioni pubbliche;

(2 bis)  "impresa sociale": soggetto di diritto privato, che può essere istituito in varie forme giuridiche, il quale fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità ai principi e alle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali(15);

(3)  "unità locale": un'impresa, o una parte di essa, situata in un luogo geograficamente identificato;

(4)  "impresa residente" o "unità locale residente": un'impresa o un'unità locale che esercita attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL);

(5)  "dipendente": qualsiasi persona, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza o dalla durata del rapporto di lavoro nello Stato membro, che ha un rapporto di occupazione diretta con l'impresa, stabilito da un contratto formale o da un accordo informale e che riceve una retribuzione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) e dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato oppure stagionale); la retribuzione di un dipendente può assumere la forma di stipendi e salari, compresi premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura; [Em. 4]

(6)  "datore di lavoro": un'impresa o un'unità locale che ha un rapporto di lavoro diretto con un dipendente, stabilito da un contratto formale o da un accordo informale; [Em. 5]

(7)  "dominio": uno o più set di dati che si riferiscono a una o più tematiche;

(8)  "tematica": il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in una rilevazione di dati; ciascuna tematica comprende diverse tematiche dettagliate;

(9)  "tematica dettagliata": il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;

(10)  "variabile": una caratteristica di un'unità che può assumere valori diversi all'interno di un insieme di valori, che possono essere espressi in termini assoluti oppure in proporzione o in riferimento a una posizione in una classificazione;

(11)  "disaggregazione": insieme predefinito di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a una variabile che caratterizza le unità statistiche;

(12)  "microdati": i dati riguardanti una singola unità statistica senza identificazione diretta;

(13)  "dati aggregati": i dati relativi a un insieme di unità statistiche;

(14)  "popolazione statistica": insieme di unità statistiche per le quali sono richieste informazioni e stime;

(15)  "base di campionamento": un elenco, una mappa o altra specifica delle unità che costituiscono una popolazione statistica per consentirne il censimento o campionamento;

(16)  "campione": sottoinsieme di una base di campionamento i cui elementi sono selezionati mediante un processo con una probabilità di selezione nota, concepito in modo da consentire di ricavare stime valide per la popolazione statistica;

(17)  "rispondente": unità dichiarante che fornisce informazioni all'autorità che effettua l'indagine;

(18)  "dati dell'indagine": i dati raccolti su un campione di rispondenti ed estrapolati alla popolazione statistica utilizzando metodi matematici appropriati;

(19)  "dati amministrativi": i dati prodotti da un'entità amministrativa, di solito un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche;

(20)  "altre fonti": i dati affidabili e di qualità generati da un'entità non amministrativa, compresi documenti privati, siti web e banche dati, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche ufficiali;

(21)  "classificazione statistica": un elenco ordinato, con uno o più livelli di dettaglio, di categorie correlate ma reciprocamente esclusive, utilizzate per strutturare le informazioni in un determinato dominio statistico in base alle loro similarità;

(22)  "periodo di riferimento": il periodo cui si riferiscono i dati;

(23)  "periodo di rilevazione dei dati": il periodo in cui i dati sono rilevati;

(24)  "metadati": informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

(25)  "dati precontrollati": dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate;

(26)  "relazione sulla qualità": una relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico;

(26 bis)  "dati retrospettivi": dati che coprono un periodo di almeno due anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Fonti e metodi

1.  Ai fini della compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento, gli Stati membri utilizzano o riutilizzano una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che soddisfino le norme di qualità di cui all'articolo 8:

(a)  dati delle indagini;

(b)  dati amministrativi;

(c)  altre fonti.

1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento specificando quali delle altre fonti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate per raccogliere e trasmettere i dati. Nell'esercizio del potere di adottare tali atti delegati, la Commissione garantisce che l'uso di tali altre fonti sia necessario e proporzionato al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, tenendo debitamente conto della sensibilità dei dati in questione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE.

2.  Le indagini utilizzate ai fini dell'elaborazione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese si basano su campioni rappresentativi della popolazione statistica. I campioni di imprese o unità locali sono estratti dai registri di imprese a fini statistici nazionali quali definiti all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152.

3.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati tramite le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 3 bis

Prescrizioni per il trattamento dei dati personali.

1.  Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento deve essere proporzionato e conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(16) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(17). Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento sono aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.

2.  Il trattamento dei dati personali a fini statistici, che è considerato essere di interesse pubblico, è soggetto a garanzie adeguate conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, deve essere garantito il rispetto del principio di anonimizzazione dei dati personali.

Articolo 4

Prescrizioni in materia di dati

1.  Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardano i domini e le tematiche seguenti:

a)  retribuzioni:

(i)  struttura delle retribuzioni;

(ii)  divario retributivo di genere;

(iii)  copertura della contrattazione collettiva;

(iv)  livello del salario minimo legale, se applicabile;

(v)  copertura del salario minimo legale, se applicabile;

(b)  costo del lavoro:

(i)  struttura del costo del lavoro;

(ii)  indice del costo del lavoro;

(c)  domanda di manodopera:

(i)  posti di lavoro vacanti.

Le tematiche "indice del costo del lavoro", di cui alla lettera b), punto ii), e "posti di lavoro vacanti", di cui alla lettera c), punto i), comprendono le rispettive stime iniziali di cui all'articolo 5.

2.  Per ciascuna tematica di cui al paragrafo 1, le tematiche dettagliate, la periodicità corrispondente, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione dei dati sono stabiliti nell'allegato.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate, la periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati di cui all'allegato.

4.  Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che le modifiche non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i rispondenti. A tal fine sono previsti gli studi di fattibilità indicati all'articolo 9, i cui risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell'adozione degli atti delegati.

5.  I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati, ad eccezione della tematica "struttura delle retribuzioni" di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali.

6.  Gli Stati membri forniscono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per fornire i dati alla Commissione (Eurostat) si fa ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i seguenti elementi per ciascuna tematica:

(a)  l'elenco e la descrizione delle variabili;

(b)  le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati;

(c)  gli obiettivi di precisione;

(d)  i metadati da trasmettere con la stessa periodicità, nello stesso periodo di riferimento ed entro gli stessi termini dei dati cui si riferiscono;

(e)  i periodi di rilevazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 5

Stime iniziali

1.  Le stime iniziali riferite all'indice del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e ai posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono trasmesse:

(a)  dagli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale dell'UE in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi; e

(b)  dagli Stati membri della zona euro in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale della zona euro in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi.

2.  Le quote dei dipendenti sul totale dell'UE e della zona euro di cui al paragrafo 1 sono valutate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati annuali disponibili relativi all'indagine UE sulle forze di lavoro.

3.  In caso di modifica dell'elenco degli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti è superiore alle soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione (Eurostat) ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati entro sei mesi dalla fine del periodo considerato per valutare la soglia del 3 %. Se le quote aggiornate dei dipendenti scendono al di sotto delle rispettive soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono autorizzati a interrompere la trasmissione delle stime iniziali a partire dal trimestre di riferimento del primo anno civile successivo alla data della notifica. Se le quote aggiornate superano tali soglie, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono le stime iniziali a partire dal primo trimestre di riferimento del terzo anno civile successivo alla data della notifica.

Articolo 6

Unità statistiche e popolazione statistica

1.  Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per una o più delle unità statistiche seguenti:

(a)  imprese;

(b)  unità locali;

(c)  dipendenti.

2.  Per le tematiche "indice del costo del lavoro", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e "posti di lavoro vacanti", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le imprese o tutte le unità locali residenti nello Stato membro e che soddisfano le condizioni seguenti:

(a)  la loro attività economica principale è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE(18), eccetto nelle sezioni "Agricoltura, silvicoltura e pesca", "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze" e "Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali", e

(b)  hanno uno o più dipendenti.

3.  Per le tematiche "struttura delle retribuzioni", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), e "divario retributivo di genere", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda i dati sul datore di lavoro, la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro e che soddisfano le condizioni seguenti:

(a)  la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, eccetto nelle sezioni "Agricoltura, silvicoltura e pesca", "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze" e "Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali"; e

(b)  hanno uno o più dipendenti.

In riferimento alle tematiche "struttura delle retribuzioni" e "divario retributivo di genere", per quanto riguarda i dati sui dipendenti, la popolazione statistica è costituita da tutti i dipendenti la cui unità locale appartiene alla popolazione statistica definita al primo comma, lettere a) e b).

4.  In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto concerne i dati sul divario retributivo di genere per il periodo di riferimento 2026, la trasmissione riguarda tutte le unità locali che fanno parte di imprese con 10 o più dipendenti e che, oltre alle sezioni delle attività escluse di cui al paragrafo 3, lettera a), non appartengono alla sezione "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" della classificazione NACE.

5.  Per la tematica "struttura del costo del lavoro" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti:

(a)  la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, eccetto nelle sezioni "Agricoltura, silvicoltura e pesca", "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze" e "Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali"; e

(b)  fanno parte di imprese con 10 o più dipendenti.

5 bis.  Gli Stati membri raccolgono e forniscono dati separati sulle imprese sociali relativamente a tutte le tematiche di cui all'allegato.

Articolo 7

Prescrizioni in merito ai dati ad hoc

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento, specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte. Tali atti delegati specificano:

(a)  le tematiche dettagliate da fornire nella rilevazione di dati ad hoc in relazione ai domini e alle tematiche di cui all'articolo 4 e i motivi di tali ulteriori esigenze;

(b)  i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento 2028 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni ad hoc di cui al paragrafo 1 e i metadati. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

(a)  l'elenco e la descrizione delle variabili;

(b)  le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati;

(c)  specifiche dettagliate delle unità statistiche interessate;

(d)  i metadati da trasmettere;

(e)  i periodi di rilevazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 8

Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti tramite le fonti di cui all'articolo 3, inclusi i dati retrospettivi, forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all'articolo 6.

3.  Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4.  Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità riguardanti le fonti e i metodi per ciascuna tematica di cui all'articolo 4.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'attuazione del presente regolamento che avrebbero un'incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Le informazioni sono fornite quanto prima e comunque entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tali modifiche.

7.  Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

8.  La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento. La Commissione (Eurostat) elabora e pubblica relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, delle fonti e dei metodi utilizzati. In tali relazioni la Commissione (Eurostat) formula raccomandazioni sulle modalità di gestione delle fonti considerate di scarsa qualità e dei dati raccolti tramite tali fonti.

Articolo 9

Studi pilota e di fattibilità

1.  Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere amministrativo e finanziario che grava sulle imprese, in particolare PMI e microimprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L'obiettivo di tali studi include almeno uno dei seguenti elementi:

(a)  migliorare la qualità e la comparabilità dei dati;

(b)  valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti;

(c)  favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati;

(d)  ridurre l'onere a carico dei rispondenti;

(e)  migliorare il rapporto costo/efficacia della rilevazione di dati.

Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.

1 bis.  I dati raccolti nell'ambito degli studi pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitati ai domini e alle tematiche elencati all'articolo 4, paragrafo 1, e alle tematiche dettagliate specificate nell'allegato.

2.  La partecipazione degli Stati membri a tali studi può essere facoltativa, e in collaborazione con la Commissione (Eurostat), garantiscono che gli studi siano rappresentativi a livello dell'Unione.

3.  I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi, comprese le parti sociali. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri. Tali relazioni sono rese pubbliche.

Nelle relazioni di cui al primo comma, la Commissione (Eurostat) può formulare raccomandazioni su come integrare gli studi pilota come soluzioni permanenti.

3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti che conducono gli studi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui il trattamento dei dati personali abbia luogo ai fini di tali studi.

Articolo 10

Finanziamento

1.  Può essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di:

(a)  migliorare le fonti, comprese le basi di campionamento, su cui si basano le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi fino al 31 dicembre 2029;

(b)  migliorare i metodi da applicare per l'elaborazione delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, compresi gli studi pilota e di fattibilità di cui all'articolo 9.

L'Unione non finanzia i costi della compilazione periodica delle statistiche da trasmettere a norma del presente regolamento.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione non supera l'80 % dei costi ammissibili.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell'Unione nel quadro del presente regolamento.

3.  L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(19) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(20), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti, la Procura europea e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 12

Deroghe

1.  Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe debitamente motivate della durata massima di un anno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Nel concedere tali deroghe la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. La Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, precedentemente oggetto dei regolamenti abrogati, continuino a essere rispettati senza interruzioni.

2.  Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Abrogazione

1.  I regolamenti (CE) n. 530/1999, (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2026.

2.  I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO

Domini, tematiche e tematiche dettagliate; periodicità della trasmissione dei dati, periodi di riferimento e termine per la trasmissione dei dati per tematica

Dominio

Tematica

Tematica dettagliata

Periodicità

Periodo di riferimento

Termine per la trasmissione dei dati (1) (2)

Primo periodo di riferimento

Retribuzione

Struttura delle retribuzioni

Retribuzione

Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.

Ogni quattro anni

Anno civile

T+16 mesi

2026

Caratteristiche del datore di lavoro

Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.

Caratteristiche del dipendente

Informazioni di carattere demografico, geografico, compreso se il dipendente è un lavoratore migrante o transfrontaliero,

formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.

Periodi lavorativi

Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione

Aspetti tecnici dell'indagine

Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni).

Divario retributivo di genere

Retribuzione oraria

Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.

Ogni anno

Anno civile

T+13 mesi

2026

Dipendenti

Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.

 

Salario minimo

il livello dei salari minimi legali

Ogni due anni

Anno civile

T+13 mesi

2026

Numero e percentuale dei lavoratori coperta dai salari minimi legali

Ogni due anni

Anno civile

T+13 mesi

2026

Copertura della contrattazione collettiva

Numero di dipendenti coperti da contratti collettivi

Ogni due anni

Anno civile

T+13 mesi

2026

Costo del lavoro

Struttura del costo del lavoro

Costo del lavoro

Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi.

Ogni quattro anni

Anno civile

T+18 mesi

2028

Ore lavorate

Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.

Ore retribuite

Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.

Dipendenti

Numero di dipendenti per tipologia principale.

 

Unità locali

Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.

Indice del costo del lavoro

Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata

Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette.

Ogni trimestre

Trimestre (anno civile)

–  Stime iniziali: T+45 giorni

–  Dati definitivi: T+65 giorni

Primo trimestre del 2026

Indice trimestrale del costo totale del lavoro

Serie temporali non corrette e corrette.

Indice trimestrale delle ore lavorate

Serie temporali non corrette e corrette.

Costo annuo del lavoro

Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.

Ogni anno

Anno civile

Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni

Domanda di manodopera

Posti di lavoro vacanti

Posti vacanti

Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.

Ogni trimestre

Trimestre (anno civile)

–  Stime iniziali: T+45 giorni

–  Dati definitivi: T+70 giorni

Primo trimestre del 2026

Posti occupati

Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.

(1)  Dopo la fine del periodo di riferimento "T".

(2)  Qualora le scadenze menzionate cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo prima delle ore 12:00 (CET).

(1) GU C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj.
(2)* Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(3) GU C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj.
(4) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(5) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro "migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro" del 27 novembre 2002 (COM(2002)0661 definitivo).
(7) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj).
(8) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(9) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).
(10) COM(2021)0778.
(11) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(12) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(13) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(14) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, sezione III-A dell'allegato (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
(15) Raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344) (GU C, C/2023/1344 del 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj).
(16) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(17) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1,http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(18) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(19) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


Modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))
P9_TA(2024)0357A9-0076/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0660),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0389/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0076/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione(1)

P9_TC1-COD(2023)0379


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  Gli obblighi di segnalazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta attuazione della normativa. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.

(2)  A norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall'importo degli strumenti o dei contratti finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare una serie di requisiti estremamente dettagliati, tra cui requisiti riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni e la divulgazione di informazioni di carattere metodologico e della dichiarazione sull'indice di riferimento. Considerate le finalità del regolamento (UE) 2016/1011, ossia salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall'inaffidabilità degli indici di riferimento, tali requisiti estremamente dettagliati hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell'Unione. È pertanto necessario ridurre tali oneri normativi concentrandosi sugli indici di riferimento che hanno maggiore importanza economica per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi, e sugli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Per tale motivo l'ambito di applicazione dei titoli II, III, IV e VI del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe essere ristretto a tali indici di riferimento specifici.

(2 bis)  Gli amministratori di indici di riferimento che desiderano rimanere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero avere la possibilità di richiedere la vigilanza volontaria anche se i loro indici di riferimento non raggiungono la soglia di un indice di riferimento significativo o non sono designati come significativi. Analogamente, non dovrebbe essere vietato di fare altrettanto agli amministratori di indici di riferimento i cui indici di riferimento non raggiungono la soglia di un indice di riferimento significativo e che desiderano ottenere una licenza regolamentare a norma del regolamento (UE) 2016/1011.

(3)  A norma dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione può escludere determinati indici di riferimento per valuta estera a pronti dall'ambito di applicazione di detto regolamento, affinché essi continuino a essere disponibili e possano essere utilizzati nell'Unione. Tenuto conto della necessità di rivedere e restringere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 agli indici di riferimento critici, agli indici di riferimento significativi, agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, non è più necessario un regime specifico di esclusione per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti.

(4)  A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi per definire norme minime per gli indici climatici e costituire un insieme completo di indici climatici nell'Unione.

(5)  I criteri per valutare se un indice di riferimento sia significativo sono attualmente definiti nell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011. Gli indici di riferimento sono considerati significativi, tra l'altro, quando raggiungono la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

(6)  Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti e notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. Tuttavia, è difficile calcolare tale soglia, soprattutto a livello dell'Unione. Onde garantire un'applicazione coerente di tale soglia, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il metodo di calcolo. È inoltre opportuno che gli amministratori di indici di riferimento utilizzati nell'Unione si adoperino per ottenere un codice identificativo concordato a livello globale per identificare i loro indici di riferimento.

(6 bis)  Affinché gli amministratori di indici di riferimento abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a tali requisiti soltanto a partire dal 60° giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione della notifica. Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire alle autorità competenti interessate o all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento in questione nell'Unione.

(6 ter)  Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento ometta o rifiuti di notificare che l'utilizzo di uno dei suoi indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se le autorità competenti hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che la soglia sia stata superata, l'autorità competente interessata o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata superata, dopo avere dato all'amministratore la possibilità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe comportare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una dichiarazione effettuata dall'amministratore dell'indice di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità dell'ESMA o delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia applicabile.

(7)  I mercati, i prezzi e il contesto normativo evolvono nel tempo. Per tenere conto di tale evoluzione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di specificare ulteriormente la metodologia che gli amministratori e le autorità competenti devono usare per calcolare il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento.

(8)  Tuttavia, in casi eccezionali, vi possono essere indici di riferimento con un uso aggregato inferiore alla soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 che, in ragione della specifica situazione nel mercato di uno Stato membro, rivestono comunque un'importanza tale per lo Stato membro che la mancanza di affidabilità avrebbe un impatto comparabile a quello di un indice di riferimento il cui utilizzo sia superiore a tale soglia. Per tale ragione l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe poter designare tale indice di riferimento come significativo sulla base di una serie di criteri qualitativi, laddove l'indice di riferimento sia fornito da un amministratore dell'UE,. Per gli indici di riferimento forniti da amministratori non UE, dovrebbe essere l'ESMA che, su richiesta di una o più autorità competenti, designa tale indice di riferimento come indice di riferimento significativo.

(9)  Affinché le designazioni nazionali di indici di riferimento come significativi siano coerenti e coordinate, la autorità competenti che intendono designare un indice di riferimento come significativo dovrebbero consultare l'ESMA. Per la stessa ragione l'autorità competente di uno Stato membro che intenda designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un altro Stato membro dovrebbe consultare anche l'autorità competente dell'altro Stato membro in questione. Nel caso in cui le autorità competenti siano in disaccordo su chi, tra loro, dovrebbe designare l'indice di riferimento e vigilare su di esso, la controversia dovrebbe essere risolta dall'ESMA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.(6)

(10)  Un'autorità competente o l'ESMA, prima di designare un indice di riferimento come significativo, dovrebbe consentire all'amministratore di tale indice di riferimento, al fine di rispettare il suo diritto a essere ascoltato, di fornire qualsiasi informazione pertinente in merito alla designazione.

(11)  Affinché la designazione di un indice di riferimento come significativo sia il più trasparente possibile, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero adottare una decisione di designazione contenente i motivi per cui l'indice in questione è considerato significativo. Le autorità competenti dovrebbero pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbero notificare tale decisione all'ESMA. Per lo stesso motivo l'ESMA, qualora designi un indice di riferimento come significativo su richiesta di un'autorità competente, dovrebbe pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbe darne notifica all'autorità competente richiedente.

(12)  Gli indici di riferimento UE di transizione climatica (EU-CTB) e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (EU-PAB) sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico dei loro amministratori. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione, autorizzazione, riconoscimento o avallo, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.

(12 bis)  Il trattamento normativo degli indici di riferimento per le merci dovrebbe essere adattato alle loro caratteristiche specifiche. Gli indici di riferimento per le merci che sono soggetti alle regole generali per gli indici di riferimento finanziari dovrebbero essere trattati in modo identico agli altri indici di riferimento finanziari ed essere disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 soltanto se sono indici di riferimento significativi o critici e non sono stati esentati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli indici di riferimento per le merci soggetti al regime specifico di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero sempre rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento al fine di garantire la solidità e l'affidabilità delle loro valutazioni.

(13)  Affinché la vigilanza degli indici di riferimento significativi inizi in modo tempestivo, gli amministratori di indici di riferimento che sono diventati significativi tramite il raggiungimento della soglia quantitativa applicabile o per designazione dovrebbero essere tenuti a richiedere, entro 60 giorni lavorativi, l'autorizzazione o la registrazione o, nel caso di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'avallo o il riconoscimento.

(14)  Al fine di attenuare i rischi connessi a indici di riferimento il cui uso nell'Unione potrebbe non essere sicuro e avvisare i potenziali utilizzatori, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero potere emettere una dichiarazione, sotto forma di comunicazione pubblica, in cui indicano che l'amministratore di un indice di riferimento significativo non osserva le prescrizioni applicabili, in particolare per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo in capo all'amministratore di un indice di riferimento di ottenere l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi. Dopo il rilascio di tale dichiarazione, è opportuno che le entità sottoposte a vigilanza non possano più aggiungere nuovi riferimenti agli indici di riferimento o alla combinazione di indici di riferimento in questione. Analogamente, per prevenire i rischi connessi all'uso di indici di riferimento che dichiarano di essere conformi alle etichette di indice di riferimento UE di transizione climatica o di indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi senza essere sottoposti a una vigilanza adeguata, alle entità sottoposte a vigilanza non dovrebbe essere consentito aggiungere nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato all'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione, se l'amministratore di tali indici di riferimento non è incluso nel registro dell'ESMA degli amministratori e degli indici.

(15)  Per evitare eventuali perturbazioni eccessive del mercato causate dal divieto di utilizzare un indice di riferimento, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero poter consentire di continuare a utilizzare temporaneamente tale indice di riferimento. Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori finali, gli utilizzatori degli indici di riferimento che sono oggetto di una dichiarazione sotto forma di comunicazione pubblica dovrebbero individuare una valida alternativa per sostituire gli indici di riferimento in questione entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione pubblica o altrimenti provvedere affinché i clienti siano opportunamente informati della mancanza di un indice di riferimento alternativo.

(16)  A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011, il riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento ubicati in un paese terzo può essere utilizzato come mezzo temporaneo di accesso al mercato dell'Unione in attesa dell'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione. Tuttavia, dato il numero molto esiguo di indici di riferimento di paesi terzi oggetto di decisioni di equivalenza, tale riconoscimento dovrebbe diventare un mezzo permanente di accesso al mercato dell'Unione per gli amministratori di tali indici di riferimento.

(17)  Gli indici di riferimento oggetto di una decisione di equivalenza sono considerati disciplinati e soggetti a vigilanza in modo equivalente agli indici di riferimento dell'Unione. L'obbligo di richiedere l'avallo o il riconoscimento non dovrebbe pertanto applicarsi agli amministratori di indici di riferimento significativi ubicati in un paese terzo che godono di una decisione di equivalenza.

(18)  Nell'interesse della trasparenza e per garantire la certezza del diritto, le autorità competenti che designano un indice di riferimento come significativo dovrebbero specificare le restrizioni d'uso che potrebbero determinarsi nel caso in cui l'amministratore di tale indice di riferimento non ottenga l'autorizzazione o la registrazione o non soddisfi i requisiti per l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi.

(19)  Al fine di attenuare i rischi legati all'uso di indici di riferimento significativi sottoposti a una vigilanza inadeguata, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento che diventa significativo non richieda l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo entro il termine prescritto, o nel caso in cui detto amministratore di indici di riferimento non ottenga l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo o nel caso di revoca dell'autorizzazione, della registrazione, dell'avallo o del riconoscimento di tale amministratore, l'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe emanare una comunicazione pubblica indicando che gli indici di riferimento significativi forniti da tale amministratore non sono idonei a essere utilizzati nell'Unione.

(20)  Gli utilizzatori di indici di riferimento fanno affidamento sulla trasparenza in merito allo status regolamentare degli indici di riferimento che utilizzano o intendono utilizzare. Per tale motivo l'ESMA dovrebbe includere nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento quegli indici di riferimento che sono soggetti ai requisiti più dettagliati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1011, o perché il loro uso nell'Unione supera la soglia fissata per gli indici di riferimento significativi, o perché sono designati come significativi da un'autorità di vigilanza nazionale o dall'ESMA, oppure perché si tratta di indici di riferimento critici. Per lo stesso motivo è opportuno che l'ESMA inserisca nel registro anche gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi forniti da amministratori che sono autorizzati o registrati. Infine l'ESMA dovrebbe elencare nel registro anche gli indici di riferimento per cui un'autorità competente o l'ESMA stessa ha emanato una comunicazione pubblica che ne vieta l'ulteriore utilizzo. Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri a carico degli utilizzatori, tutte queste informazioni dovrebbero essere rese facilmente consultabili tramite il punto di accesso unico europeo.

(20 bis)  Due categorie di indici di riferimento ESG sono soggette al rispetto delle norme minime stabilite dal diritto dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica (EU-CTB) e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (EU-PAB). Il regolamento (UE) 2019/2089 ha introdotto norme sulla trasparenza degli indici di riferimento che affermano, nella loro documentazione legale o di marketing, di tenere conto, nella loro progettazione, dei fattori ESG. Al fine di mantenere un elevato grado di trasparenza in merito alle affermazioni relative ai fattori ESG e un adeguato grado di tutela per gli utilizzatori, è opportuno obbligare gli utilizzatori a non servirsi degli indici di riferimento che presentano asserzioni relative ai fattori ESG ove tali indici di riferimento non forniscono agli utilizzatori le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011. Ciò dovrebbe applicarsi all'uso di qualsiasi indice di riferimento che asserisca di tenere conto dei fattori ESG nella sua progettazione, indipendentemente dal fatto che tale indice di riferimento sia amministrato nell'Unione o in un paese terzo.

Tuttavia, altre categorie di indici di riferimento che fanno asserzioni relative agli ESG, non considerate indici di riferimento UE di transizione climatica né indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, potrebbero contribuire, o in alternativa presentare rischi, alla promozione delle politiche chiave dell'Unione in materia di finanza sostenibile e al conseguimento dei relativi obiettivi o all'attuazione del Green Deal europeo.

È pertanto opportuno che entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenti, sulla base dei contributi dell'ESMA, una relazione che valuti la disponibilità di indici di riferimento ESG nei mercati europei e mondiali e la loro diffusione sul mercato, che analizzi se siano considerati indici di riferimento significativi ed esamini i costi e gli effetti sulla disponibilità del mercato, la natura evolutiva degli indicatori sostenibili e i metodi utilizzati per misurarli. Detta relazione dovrebbe inoltre valutare la necessità di regolamentare gli indici di riferimento che fanno asserzioni relative ai fattori ESG, al fine di mantenere un livello adeguato di tutela degli utenti di tali indici di riferimento nonché un elevato grado di trasparenza, ridurre il rischio di greenwashing e garantire la coerenza con altre normative dell'UE in materia di obblighi di informativa sostenibile. La relazione dovrebbe inoltre essere corredata di una valutazione d'impatto e, se del caso, di una proposta legislativa.

(21)  Affinché la transizione verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento sia agevole ▌, gli amministratori precedentemente sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2019/2089 dovrebbero mantenere le registrazioni, le autorizzazioni, i riconoscimenti o gli avalli esistenti per nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di modifica. Tale periodo di tempo è inteso a dare alle autorità competenti e all'ESMA il tempo necessario per decidere se uno degli amministratori sottoposti a vigilanza in precedenza debba essere designato in conformità del presente regolamento di modifica. Se designati, gli amministratori che hanno precedentemente ricevuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento dovrebbero poter mantenere il loro precedente status e non dover presentare una nuova domanda. Gli amministratori di indici di riferimento significativi dovrebbero, in ogni caso, essere autorizzati a mantenere il loro status di amministratori di indici di riferimento che hanno ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento.

(22)  Al fine di concedere alle autorità competenti e all'ESMA il tempo necessario per raccogliere le informazioni sui potenziali indici di riferimento significativi e di adeguare l'infrastruttura esistente al nuovo quadro proposto ai sensi del presente regolamento di modifica, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

(23)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

(1)  l'articolo 2 è così modificato:

(a)  è inserito il seguente paragrafo:"

"1 bis. I titoli II, III, ad eccezione degli articoli da 23 bis a 23 quater, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. L'articolo 10 del titolo II e i titoli III, IV e VI si applicano agli indici di riferimento per le merci di cui all'allegato II.";

"

(b)  è soppressa la lettera g), punto i), del paragrafo 2;

(2)  all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

(-a)   al punto 17, la lettera m) è sostituita dalla seguente:"

"m) un amministratore che ha ricevuto un'autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34";

"

(a)  il punto 22 bis) è soppresso;

(b)  il punto 27) è soppresso;

(3)  l'articolo 5 è così modificato:

(a)  al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)  il paragrafo 6 è soppresso;

(4)  l'articolo 11 è così modificato:

(a)  al paragrafo 5, primo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)  il paragrafo 6 è soppresso;

(5)  l'articolo 13 è così modificato:

(a)  al paragrafo 3, primo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)  il paragrafo 4 è soppresso;

(6)  l'articolo 16 è così modificato:

(a)  al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)  il paragrafo 6 è soppresso;

(7)  al titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:"

"Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse";

"

(7 bis)  All'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'articolo 25 non si applica alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.";

"

(8)  l'articolo 18 bis è soppresso;

(8 bis)  all'articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"L'articolo 25 non si applica alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.";

"

(9)  all'articolo 19 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi:"

"4. Gli amministratori che non figurano nel registro dell'ESMA di cui all'articolo 36:

   (a) non forniscono né avallano indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;
   (b) non indicano o suggeriscono, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione sono conformi ai requisiti applicabili alla fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";

4 bis.  Gli amministratori includono la dicitura "EU CTB" nel nome degli indici di riferimento UE di transizione climatica e la dicitura "EU PAB" nel nome degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.;

"

(10)  l'articolo 19 quinquies è sostituito dal seguente:"

"Articolo 19 quinquies

Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";

"

(11)  l'articolo 24 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 24

Indici di riferimento significativi

1.  Un indice di riferimento che non sia un indice di riferimento critico costituisce un indice di riferimento significativo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

   a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base delle caratteristiche dell'indice di riferimento, tra cui:
   i) tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;
   ii) tutte le valute o altre unità di misura dell'indice di riferimento, ove applicabile, per un periodo di sei mesi; e
   iii) tutti i metodi di calcolo del rendimento, ove applicabili, per un periodo di sei mesi;
   b) l'indice di riferimento è stato designato come significativo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 o alla procedura di cui al paragrafo 6.

2.  Un amministratore dà immediata notifica all'ESMA e, se ubicato in uno Stato membro dell'UE, all'autorità competente dello Stato membro interessato, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore superino la soglia indicata al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, ▌ l'ESMA pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo in uno Stato membro o all'interno dell'Unione.

Un amministratore fornisce, su richiesta, all'ESMA e all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato ▌, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata effettivamente superata.

Se l'autorità competente o ▌l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento superi la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente o l'ESMA può emanare una comunicazione in cui segnala il fatto. Tale comunicazione fa scattare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica di cui al paragrafo 2. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l'autorità competente o l'ESMA informa l'amministratore dell'indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.

3.  Un'autorità competente può, previa consultazione dell'ESMA conformemente al paragrafo 4 e tenuto conto del suo parere, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

   a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;
   (b) la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ▌ sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nel suo Stato membro o nell'Unione;
   (c) l'indice di riferimento non è stato designato da un'autorità competente di un altro Stato membro o dall'ESMA.

Se giunge alla conclusione che un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'autorità competente prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo e lo notifica all'amministratore in questione e all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'amministratore, se del caso. L'autorità competente interessata consulta anche l'ESMA in merito al progetto di decisione.

Gli amministratori in questione e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'amministratore hanno 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente interessata che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.

L'autorità competente che effettua la designazione notifica all'ESMA la propria decisione e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della sua adozione e alle conseguenze della designazione in questione.

4.  Quando è consultata dall'autorità competente in merito all'intenzione di designare un indice di riferimento come significativo a norma del paragrafo 3, primo comma, l'ESMA formula, entro tre mesi, un parere che tiene conto, alla luce delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione, dei fattori seguenti:

   a) se l'autorità competente che ha richiesto la consultazione abbia adeguatamente comprovato la propria valutazione secondo cui le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soddisfatte;
   b) se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ▌ sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nell'Unione o in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.

Ai fini della lettera b), l'ESMA tiene debitamente conto, se del caso, delle informazioni fornite dall'autorità che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3, terzo comma.

5.  Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere ▌ a) e b), nell'Unione o in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. ▌

L'ESMA prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo all'interno dell'Unione e notifica tale progetto di decisione all'amministratore interessato e alle pertinenti autorità competenti qualora si applichi la lettera b). Gli amministratori interessati e le pertinenti autorità competenti dispongono di 15 giorni lavorativi dalla data di notifica del progetto di decisione dell'ESMA per fornire osservazioni e commenti per iscritto. L'ESMA tiene conto di tali osservazioni e commenti prima dell'adozione di una decisione definitiva.

6.  L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente o di propria iniziativa, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

   a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;
   b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ▌ sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nell'Unione o in uno o più Stati membri.

L'ESMA, prima della decisione di designazione e appena possibile, informa l'amministratore dell'indice di riferimento delle proprie intenzioni, e lo invita a fornirle, entro 15 giorni lavorativi, una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento come significativo.

Ove del caso, l'ESMA invita il prima possibile l'autorità competente della giurisdizione in cui è ubicato l'amministratore a fornire tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento.

L'ESMA motiva le decisioni di designazione, valutando se il fatto che le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte sia stato adeguatamente comprovato, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione.

L'ESMA pubblica la sua decisione motivata sul proprio sito web e ne informa l'autorità competente o le autorità competenti richiedenti senza indebito ritardo.

6 bis.  Gli amministratori di indici di riferimento che non soddisfano i requisiti per essere considerati indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, indici di riferimento di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi possono chiedere volontariamente di accedere al registro di cui all'articolo 36 tramite autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo.

Gli amministratori che aderiscono volontariamente al presente regolamento lo fanno, per iscritto, presso la loro attuale autorità di vigilanza, per indice di riferimento, e ciascuno di tali indici di riferimento si considera significativo ai sensi del presente regolamento.

La rinuncia volontaria a tale regime non impedisce l'imposizione delle corrispondenti responsabilità amministrative in caso di non conformità o di violazione del regolamento (UE) 2016/1011 durante la loro permanenza volontaria nel registro di cui all'articolo 36.

7.  L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare:

   i) il metodo di calcolo, comprese le potenziali fonti di dati, da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
   ii) i criteri per valutare quando un indice di riferimento supera la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro o in tutta l'Unione;
   iii) le informazioni che le autorità competenti forniscono nel consultare l'ESMA, come disposto a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;
   iv) i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto di tutti i dati che contribuiscono a valutare le gravi ripercussioni della cessazione della fornitura o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7 bis.  Entro [2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione, in stretta cooperazione con l'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Tale riesame ha luogo almeno ogni tre anni.

7 ter.  Qualora, alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi, ritenga opportuno procedere a un riesame della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), anteriormente al suddetto termine, l'ESMA presenta alla Commissione una richiesta di riesame della soglia. Una volta ricevuta tale richiesta, la Commissione valuta la necessità di riesaminare la soglia e agisce conformemente al paragrafo 7 bis.

"

(12)  è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 24 bis

Requisiti degli amministratori di indici di riferimento significativi

   (1) Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento che soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro se l'indice di riferimento è significativo in tale Stato membro, o presso l'ESMA, se l'indice di riferimento è significativo all'interno dell'Unione. Se l'amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, a meno che l'indice di riferimento non sia oggetto di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, presenta una domanda all'ESMA in cui richiede:
   (a) il riconoscimento ▌conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure
   (b) l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.
   (2) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che non sia già autorizzato o registrato da un'autorità nazionale competente, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34.
   (2 bis) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 5, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'ESMA conformemente all'articolo 34, a meno che non sia già autorizzato o registrato. Se l'amministratore è già autorizzato o registrato in uno Stato membro, tale autorizzazione o registrazione è trasferita all'ESMA.
   (3) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione ▌presenta una domanda all'ESMA in cui richiede:
   (a) il riconoscimento ▌conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure
   (b) l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.

Gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi selezionano un amministratore che richieda l'avallo nell'Unione.

   (4) L'ESMA o le autorità competenti si avvalgono dei poteri di vigilanza e sanzionatori loro conferiti a norma del presente regolamento al fine di garantire che gli amministratori pertinenti rispettino i propri obblighi.
   (5) L'autorità competente o l'ESMA emana una comunicazione pubblica in cui indica che un indice di riferimento significativo fornito da un amministratore non è conforme al presente regolamento e che gli utilizzatori devono astenersi dall'utilizzare tale indice se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
   (a) entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, o dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore interessato non ha avviato le procedure per conformarsi al paragrafo 2 del presente articolo;
   (b) le procedure di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo non sono andate a buon fine;
   (c) l'ESMA ha cancellato la registrazione dell'amministratore in conformità dell'articolo 31;
   (d) l'ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell'amministratore in questione in conformità dell'articolo 32, paragrafo 8;
   (e) l'avallo dell'amministratore in questione è cessato;
   (f) l'autorità competente ha revocato o sospeso l'autorizzazione o la registrazione dell'amministratore in questione.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ESMA di tutte le comunicazioni pubbliche emanate. L'ESMA pubblica tutte le comunicazioni pubbliche emanate sul proprio sito web. L'ESMA o l'autorità competente rimuove senza indebito ritardo la comunicazione pubblica non appena il motivo per cui è stata emanata non sia più valido.";

"

(13)  al titolo III, il capo 6 è soppresso;

(13 bis)  all'articolo 28, il paragrafo 2 è così modificato:"

"2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative adeguate. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo e li riflettono nelle clausole di riserva contrattuali applicabili a contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi di investimento."

"

(14)  l'articolo 29 è così modificato:

(a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Uso di indici di riferimento critici, di indici di riferimento significativi, di indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi";

"

(b)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.

Le entità sottoposte a vigilanza consultano regolarmente il punto di accesso unico europeo (ESAP) di cui all'articolo 28 bis, o il registro ESMA di cui all'articolo 36, al fine di verificare lo status normativo degli amministratori degli indici di riferimento critici, degli indici di riferimento significativi, degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, degli indici di riferimento UE di transizione climatica o degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che intendono utilizzare.

In deroga al primo comma, l'ESMA o l'autorità competente, a seconda dei casi, può consentire l'utilizzo di un indice di riferimento oggetto di una comunicazione pubblica emanata a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione pubblica, rinnovabile una sola volta, se necessario al fine di evitare gravi perturbazioni del mercato, o per un periodo di 24 mesi, non rinnovabile, nei casi seguenti:

   (a) attività di supporto agli scambi a sostegno dell'attività dei clienti relativa a transazioni eseguite prima della data effettiva del divieto;
   (b) transazioni o altre attività che riducono o coprono l'esposizione dell'entità sottoposta a vigilanza o di qualsiasi cliente dell'entità sottoposta a vigilanza all'indice di riferimento vietato;
   (c) novazioni delle transazioni;
   (d) transazioni eseguite ai fini della partecipazione a una procedura d'asta con controparte centrale in caso di inadempimento di un partecipante, comprese le transazioni volte a coprire la conseguente esposizione;
   (e) interpolazione o altro utilizzo previsto negli accordi contrattuali di riserva in relazione all'indice di riferimento vietato.";

"

(c)  sono inseriti i nuovi paragrafi 1 ter, 1 ter bis, 1 ter ter e 1 ter quater:"

"1 ter. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari esistenti o per misurare la performance di fondi di investimento o di strumenti finanziari un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione che fornisca ai clienti una spiegazione motivata qualora non siano in grado di farlo.";

1 ter bis.  Un'entità sottoposta a vigilanza può utilizzare un indice di riferimento che, nella sua documentazione legale o di marketing, o nella sua denominazione, afferma di tenere conto dei fattori ESG nella sua metodologia solo se il suo amministratore divulga le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis. Tutti gli obblighi di comunicazione della metodologia mirano a garantire la coerenza con l'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/2088.

Il presente paragrafo si applica sia agli indici di riferimento dell'Unione sia a quelli di paesi terzi.

"

(c bis)  il paragrafo 2 è così modificato:"

2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento significativo, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché, nel caso in cui nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento sia incluso un avviso pubblico sull'indice di riferimento utilizzato, entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il prospetto includa anche tali informazioni in modo chiaro ed evidente.

"

(c ter)  è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:"

2 bis. Gli amministratori degli indici di riferimento utilizzati nell'UE si impegnano a richiedere un codice identificativo concordato a livello globale per ciascuno degli indici di riferimento che forniscono per l'uso nell'Unione.";

"

(15)  l'articolo 32 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è soppresso;

(b)  i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 1 e 3, deve conformarsi al presente regolamento a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23. L'amministratore ubicato in un paese terzo può soddisfare detta condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con il presente regolamento, a esclusione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23.

Al momento di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità con i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o con i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'ESMA può tenere conto di:

   (a) una valutazione dell'amministratore ubicato in un paese terzo effettuata da un revisore esterno indipendente;
   (b) una certificazione fornita dall'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.

Se e nella misura in cui l'amministratore di un paese terzo è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento basato su dati regolamentati o un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 1.

3.  Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona ▌giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento ed ▌è responsabile dinanzi all'ESMA. L'ESMA può imporre una misura di vigilanza a norma dell'articolo 48 sexies al rappresentante legale e all'amministratore per una delle violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o in relazione alla mancata collaborazione o al mancato rispetto di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4.";

"

(c)  al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 in relazione al suo indice di riferimento o ai suoi indici di riferimento che sono stati designati in conformità dell'articolo 24. Ove del caso, l'amministratore richiedente indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'ESMA. Il termine di cui al presente comma inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.";

"

(15 bis)  all'articolo 33, paragrafo 1, la frase introduttiva è modificata come segue:"

"1. Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 con un ruolo chiaro e ben definito nell'ambito del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'ESMA di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:"

"

(15 ter)  all'articolo 33, il paragrafo 3 è così modificato:"

3. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA la esamina e decide se approvarla o respingerla.

"

(15 quater)  all'articolo 33, il paragrafo 6 è così modificato:"

6. Qualora l'autorità competente dell'amministratore che richiede l'avallo abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.

"

(16)  l'articolo 34 è così modificato:

(a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

‘1. Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che funge o intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, o all'ESMA, al fine di ricevere:

   (a) un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;
   (b) una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico.";

"

(a bis)  all'articolo 34, il paragrafo 1 bis è così modificato:"

1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), o indici di riferimento significativi di cui all'articolo 24, paragrafi 2, 5 e 6, o se la persona prevede di avallare gli indici di riferimento di cui all'articolo 33, la domanda è indirizzata all'ESMA.

"

(b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

‘3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento in strumenti finanziari o in contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento o entro i termini di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 2 e 3, a seconda del caso.";

"

(16 bis)  all'articolo 36, paragrafo 1, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:"

"1. L'ESMA istituisce e mantiene un registro pubblico contenente le informazioni seguenti:

   (a) l'identità, compreso, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;
   (b) l'identità, compreso, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;
   (c) l'identità, compreso, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi ISIN di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;
   (d) gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo.

"

(17)  all'articolo 36, paragrafo 1:

(a)   le lettere da e) a j) sono così modificate:"

"e) gli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, oggetto di una dichiarazione pubblicata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e i collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;

   f) gli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, oggetto di designazioni da parte di autorità competenti notificate all'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;
   g) gli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, oggetto di designazioni da parte dell'ESMA e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;
   h) gli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, oggetto di comunicazioni pubbliche emanate dall'ESMA e dalle autorità competenti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, e i collegamenti ipertestuali a tali comunicazioni pubbliche;
   i) l'elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, che possono essere utilizzati nell'UE;
   j) l'elenco degli indici di riferimento critici, compresi, se disponibili, i relativi ISIN";

"

b)  è aggiunta la lettera j bis)"

"j bis) l'elenco degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, che possono essere utilizzati nell'UE.;

"

(17 bis)  all'articolo 40, il paragrafo 1 è così modificato:"

"1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:

   a) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
   b) gli amministratori degli indici di riferimento di cui all'articolo 32;
   c) gli amministratori degli indici di riferimento che sono significativi all'interno dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafi 2, 5 e 6;
   d) gli amministratori che avallano gli indici di riferimento forniti in un paese terzo conformemente all'articolo 33;
   e) gli amministratori degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi di cui all'articolo 3, paragrafi 23 bis e 23 ter.;

"

(18)  all'articolo 41, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere k) e l) seguenti:"

"k) designare un indice di riferimento come significativo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

   l) in caso di fondati motivi per sospettare la violazione di uno dei requisiti stabiliti al capo 3 bis, imporre all'amministratore di cessare, per un periodo massimo di 12 mesi:
   i) la fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;
   ii) l'inclusione di riferimenti a indici di riferimento UE di transizione climatica o a indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi nel nome degli indici che mettono a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento;
   iii) l'inclusione di riferimenti alla conformità con i requisiti applicabili alla fornitura di tali indici di riferimento nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento.";

"

(19)  l'articolo 42 è così modificato:

(a)  al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) qualsiasi violazione degli articoli da 4 a 16, degli articoli 19 bis, 19 ter, 19 quater e 21, degli articoli da 23 a 29 o dell'articolo 34, qualora si applichino; e";

"

(b)  il paragrafo 2 è così modificato:

i)  alla lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:"

"i) 500 000 EUR per violazioni degli articoli da 4 a 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 12 a 16, dell'articolo 21, degli articoli da 23 a 29 e dell'articolo 34 o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 31 dicembre 2023; o";

"

ii)  alla lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:"

"i) per le violazioni degli articoli da 4 a 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 12 a 16, dell'articolo 21, degli articoli da 23 a 29 e dell'articolo 34, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 31 dicembre 2023, oppure, se maggiore, il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione; o";

"

(19 bis)  all'articolo 48 sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è così modificata:"

Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o non ha collaborato o non ha dato seguito a un'indagine, a un'ispezione o a una richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo, l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla. ;

"

(19 ter)  all'articolo 48 septies, paragrafo 1, la parte introduttiva è così modificata:"

Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o non ha collaborato o non ha dato seguito a un'indagine, a un'ispezione o a una richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo, l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

"

(19 quater)  all'articolo 54 è inserito un nuovo paragrafo:"

"7 bis. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di regolamentare gli indici di riferimento che formulano asserzioni relative ai fattori ESG, in aggiunta agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, tenendo conto della situazione e della disponibilità degli indici di riferimento ESG nei mercati europei e mondiali e della loro diffusione sul mercato, esaminando se siano considerati indici di riferimento significativi e valutando i costi e gli effetti sulla disponibilità del mercato e la natura in evoluzione degli indicatori sostenibili nonché i metodi utilizzati per misurarli. La relazione tiene inoltre conto della necessità di coerenza e uniformità rispetto ad altre normative dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088, la direttiva 2011/61/UE e la direttiva 2009/65/CE, nonché gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità. La relazione è corredata di una valutazione d'impatto e, se del caso, di una proposta legislativa.

"

(20)  l'articolo 49 è così modificato:

(a)  i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi il 31 dicembre 2028. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 30, paragrafo 2 bis, all'articolo 30, paragrafo 3 bis, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 48 decies, paragrafo 10, all'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

"

(b)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 bis, dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, dell'articolo 19 quater, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 7, dell'articolo 27, paragrafo 2 ter, dell'articolo 30, paragrafo 2 bis, dell'articolo 30, paragrafo 3 bis, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 48 decies, paragrafo 10, dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, dell'articolo 51, paragrafo 6, o dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"

(21)  all'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo:"

"4 quater. Le autorità nazionali competenti che intendono designare un indice di riferimento fornito da un amministratore incluso nel registro dell'ESMA il [data di applicazione del presente regolamento di modifica – 1 giorno] e l'ESMA, se intende designare un indice di riferimento incluso nel registro dell'ESMA o il cui amministratore è stato incluso nel registro dell'ESMA il [data di applicazione del presente regolamento di modifica – 1 giorno] provvedono in tal senso entro [nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica].

Gli amministratori di indici di riferimento che al [▌data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo mantengono tale status per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica. Qualora uno o più indici di riferimento di tali amministratori siano designati entro nove mesi dopo [data di applicazione del presente regolamento di modifica], gli amministratori designati non sono obbligati a presentare una nuova domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi.

Gli amministratori di indici di riferimento significativi che avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento il [data di applicazione del presente regolamento di modifica] non sono obbligati a presentare una nuova domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, se uno o più dei loro indici di riferimento sono significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a).

Gli amministratori di indici di riferimento che avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento il [data di applicazione del presente regolamento di modifica] e che aderiscono volontariamente al presente regolamento entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] non sono obbligati a presentare una nuova domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo. ;

"

(21 bis)  all'articolo 53, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a…, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1)* Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) GU C […] del […], pag. […].
(4) GU C […] del […], pag. […].
(5) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Inquinanti delle acque superficiali e sotterranee
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022)0540 – C9-0361/2022 – 2022/0344(COD))
P9_TA(2024)0358A9-0238/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0540),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0361/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2023(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0238/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

P9_TC1-COD(2022)0344


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1)   L'acqua non è un prodotto commerciale qualunque, bensì un bene comune e un patrimonio che occorre tutelare e trattare in quanto tale, in modo da garantire la salvaguardia degli ecosistemi e l'accesso universale all'acqua pulita. [Em. 1]

(-1 bis)   Il 28 luglio 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. In seguito al successo dell'iniziativa dei cittadini europei del 2014, dal titolo "Right2Water", la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva Acqua potabile nel 2018 e la corrispondente direttiva modificata è entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Detta direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano, basandosi fra l'altro sulle conoscenze acquisite e sulle azioni condotte nel quadro della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'effettività del diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari migliorando la qualità sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee. [Em. 2]

(1)  L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche, che è uno degli obiettivi prioritari dell'ottavo programma di azione per l'ambiente(5). [Em. 3]

(1 bis)   Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, circa il 90 % della superficie dei corpi idrici sotterranei presenta un buono stato quantitativo, circa il 75 % della superficie dei corpi idrici sotterranei presenta un buono stato chimico, il 40 % dei corpi idrici superficiali presenta uno stato ecologico buono o elevato e il 38 % della superficie dei corpi idrici superficiali presenta un buon stato chimico, mentre la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019, dal titolo "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile", ha evidenziato che la riduzione dell'inquinamento ha migliorato la qualità delle acque, ma che l'Unione era lungi dal raggiungere un buono stato ecologico per tutti i corpi idrici entro il 2020. [Em. 4]

(1 ter)   Il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque del 2019 (il "controllo dell'adeguatezza") ha concluso nella sua valutazione che la prossima serie di programmi di misure avrà un ruolo fondamentale nel garantire i progressi necessari per il conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE entro il termine del 2027 e ha indicato che, attualmente, più della metà di tutti i corpi idrici europei beneficia di esenzione ai sensi della direttiva 2000/60/CE, il che rende particolarmente difficile per gli Stati membri conseguire gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie entro la scadenza prevista. Inoltre, il controllo dell'adeguatezza ha concluso che gli obiettivi ambientali non sono stati pienamente raggiunti a causa di finanziamenti insufficienti, di un'attuazione lenta e di un'integrazione inadeguata degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali, e non a causa di carenze nella legislazione. [Em. 5]

(1 quater)   A causa di fattori geografici e socioeconomici, alcune popolazioni, inclusi i popoli indigeni, sono più vulnerabili all'inquinamento idrico. È prevista una crescita del settore minerario nell'Unione europea per garantire lo sviluppo dell'industria a zero emissioni nette. Come ribadito nella relazione 09/2021 dell'Agenzia europea dell'ambiente(6), il settore minerario ha un impatto diretto sulla qualità e sulla quantità delle acque. È pertanto necessario attuare meglio i quadri legislativi esistenti e pianificare e controllare l'uso e lo scarico dell'acqua anche nelle operazioni minerarie. [Em. 6]

(1 quinquies)   Molti territori dell'Unione sono soggetti a importanti e crescenti vincoli idrici. Le importanti e persistenti siccità degli ultimi anni, soprattutto nelle regioni mediterranee, stanno mettendo a rischio la produzione agricola e causando una grave diminuzione delle riserve di acque superficiali e sotterranee(7). [Em. 7]

(1 sexies)   L'acqua è un bene pubblico a beneficio di tutti e rappresenta una risorsa naturale essenziale, insostituibile e indispensabile per la vita, la cui dimensione sociale, economica e ambientale deve essere considerata con attenzione. I cambiamenti climatici, tra cui la maggiore frequenza con cui si verificano disastri naturali ed eventi atmosferici estremi, e il degrado della biodiversità hanno ripercussioni negative sulla qualità e la quantità dell'acqua, il che genera pressioni sui settori che dipendono dalla disponibilità di acqua, in particolare l'agricoltura. [Em. 8]

(1 septies)   Benché nella sua relazione del 2018 intitolata "Acque europee: valutazione dello stato e delle pressioni", l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) abbia identificato talune pratiche agricole come ostacoli al raggiungimento del buono stato chimico delle acque sotterranee nell'Unione in quanto responsabili dell'inquinamento da nitrati e pesticidi, negli ultimi decenni si è osservata nell'Unione una diminuzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali e delle eccedenze di nutrienti(8). Altre fonti di inquinamento importanti sono gli scarichi non collegati al sistema fognario, i siti contaminati o i siti industriali abbandonati. [Em. 9]

(1 octies)   Un buono stato dei corpi idrici e una gestione efficiente delle risorse idriche rappresentano una priorità per l'agricoltura, dato che gli agricoltori basano la loro attività sull'acqua e, per tale motivo, hanno un interesse personale nell'uso sostenibile di tali risorse. [Em. 10]

(1 nonies)   Al fine di agevolare la transizione verso un settore agricolo più sostenibile, più produttivo e resiliente ai vincoli idrici, è opportuno introdurre incentivi per incoraggiare gli agricoltori a migliorare la gestione delle acque e a modernizzare i sistemi e le tecniche di irrigazione. [Em. 11]

(1 decies)   L'uso dei pesticidi può avere ripercussioni gravi sulla qualità e la quantità dell'acqua disponibile per uso agricolo, con conseguenti effetti negativi sulla biodiversità acquatica e terrestre. È pertanto opportuno monitorare l'impatto dei pesticidi e dei loro metaboliti sui corpi idrici, come pure la loro evoluzione dal punto di vista ecotossicologico. [Em. 12]

(1 undecies)   È fondamentale tenere conto degli sforzi compiuti finora in settori come l'agricoltura, dove è già stato possibile ridurre la contaminazione fitosanitaria del 14 % rispetto al periodo 2015-2017 e del 26 % se si considerano gli inquinanti più nocivi. I dati mostrano pertanto una costante riduzione dell'uso di sostanze chimiche e dei relativi rischi e il 2020 è stato il secondo anno consecutivo in cui si è registrata una notevole diminuzione nell'utilizzo dei pesticidi, soprattutto per quanto riguarda quelli più pericolosi(9). [Em. 13]

(1 duodecies)   L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta anche una minaccia per l'agricoltura, in quanto limita la disponibilità di acqua adatta all'irrigazione delle colture e aggrava ulteriormente la scarsità idrica. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere maggiormente la ricerca e l'innovazione al fine di adottare rapidamente soluzioni al problema della scarsità e dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, tra cui la digitalizzazione, l'agricoltura di precisione, l'ottimizzazione e la modernizzazione dell'irrigazione e un uso circolare delle risorse, per una migliore gestione delle risorse idriche resiliente ai cambiamenti climatici e un'applicazione più mirata di pesticidi e fertilizzanti per le colture, alternative meno inquinanti e più sicure ai fattori di produzione agricoli, varietà di colture più resistenti ed efficienti sotto il profilo nutrizionale e un maggiore utilizzo delle acque reflue trattate per l'irrigazione agricola. Ciò dovrebbe contribuire a realizzare un sistema alimentare dell'Unione sostenibile e resiliente, riducendo nel contempo l'inquinamento diffuso provocato dall'agricoltura e la necessità di ricorrere all'estrazione per uso agricolo. [Em. 14]

(2)  A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(2 bis)   Nel cercare di raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente e nell'attuare il piano d'azione per l'inquinamento zero, l'Unione dovrebbe tenere conto della varietà delle situazioni nelle sue diverse regioni, dell'impatto sulla sicurezza alimentare, sulla produzione e sull'accessibilità economica degli alimenti, nonché di un'alimentazione sana e sostenibile. [Em. 15]

(3)  Il Green Deal europeo(10) è la strategia dell'Unione volta a garantire un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l'inquinamento. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili(11) e il piano d'azione per l'inquinamento zero(12) affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Altre politiche particolarmente rilevanti e complementari sono la strategia dell'UE per la plastica del 2018(13), la strategia farmaceutica per l'Europa del 2021(14), la strategia sulla biodiversità(15), la strategia "dal produttore al consumatore"(16), la strategia dell'UE per il suolo per il 2030(17), la strategia digitale dell'UE(18) e la strategia dell'UE per i dati(19).

(3 bis)   Conseguire un "buono stato dei corpi idrici" e garantire la disponibilità dell'acqua sono obiettivi trasversali che spesso non sono perseguiti in maniera sufficientemente coerente. Una buona gestione delle risorse idriche dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione riguardanti i settori che utilizzano acqua. [Em. 16]

(3 ter)   Il controllo dell'adeguatezza ha messo in evidenza la necessità di una migliore integrazione degli obiettivi in materia di acque nella politica agricola. La nuova PAC ha introdotto misure volte a rendere più sostenibile la gestione delle risorse idriche. Ai fini di una maggiore coerenza tra la politica agricola e la politica delle acque, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le opportunità disponibili nel quadro della nuova PAC e integrare pienamente le questioni idriche nei loro piani strategici, compreso l'uso dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), nonché facilitare lo sviluppo di servizi di consulenza allo scopo di promuovere le migliori pratiche in materia di gestione delle acque. [Em. 17]

(4)  La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(20) ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(21) istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(22). La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(23) stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione difissare detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE. [Em. 18]

(4 bis)   Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie sia arrestato o gradualmente eliminato entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si dovrebbe applicare fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose previste da altre normative applicabili dell'Unione. [Em. 19]

(5)  L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro persistenza, bioaccumulo, tossicità, mobilità, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina. [Em. 20]

(6)  La Commissione ha riesaminato l'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, di detta direttiva e all'articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, e gli elenchi di sostanze figuranti negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE conformemente all'articolo 10 di detta direttiva e ha concluso, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, che è opportuno modificare tali elenchi aggiungendo nuove sostanze, definendo SQA o norme di qualità per le acque sotterranee per le nuove sostanze aggiunte, rivedendo gli SQA per alcune sostanze già incluse per allinearli ai progressi scientifici e definendo SQA per il biota per alcune sostanze già incluse o aggiunte. Ha inoltre individuato altre sostanze che potrebbero accumularsi nei sedimenti o nel biota e ha precisato che è opportuno monitorarne le tendenze in questi comparti. Il riesame degli elenchi di sostanze si è avvalso del contributo di un'ampia consultazione condotta con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, dei gruppi di portatori di interessi e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.

(7)  È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebberodovrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006(24), (CE) n. 1107/2009(25), (UE) n. 528/2012(26) e (UE) 2019/6(27) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE(28), 2009/128/CE(29) e 2010/75/UE(30) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio(31). Affinché conseguano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo migliore e più efficiente possibile in termini di costi, gli Stati membri dovrebbero garantire, nel definire i loro programmi di misure, che le misure di controllo alla fonte siano considerate prioritarie rispetto agli interventi a valle e che tali misure siano conformi alla pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Qualora vi sia il rischio che le misure di controllo alla fonte non riescano a conseguire un buono stato dei corpi idrici, è opportuno applicare interventi a valle. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sulle migliori pratiche per le misure di controllo alla fonte e la complementarietà degli interventi a valle. [Em. 21]

(7 bis)   L'inquinamento idrico è dovuto principalmente alle attività industriali e agricole, agli scarichi di acque reflue e al deflusso urbano, inclusa l'acqua piovana. Le azioni della Commissione e degli Stati membri dovrebbero dare priorità a misure di riduzione dell'inquinamento alla fonte, nonché alla loro attuazione. A tal fine, dovrebbe essere garantita la coerenza tra tutte le componenti della legislazione nazionale e dell'Unione che si occupano di emissioni inquinanti alla fonte, in modo da ridurre l'inquinamento portandolo a livelli non ritenuti nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. [Em. 22]

(7 ter)   Onde garantire che le normative volte a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee siano aggiornate in relazione alla rapida evoluzione delle sostanze chimiche nuove ed emergenti potenzialmente in grado, in quanto inquinanti, di porre rischi significativi per la salute umana e l'ambiente acquatico, è opportuno rafforzare i meccanismi strategici di individuazione e valutazione di tali sostanze che destano nuove preoccupazioni. A tale proposito, è opportuno mettere a punto un approccio che consenta il monitoraggio e l'analisi di un numero aggiuntivo di tali sostanze o gruppi di sostanze nell'ambito degli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee. Le sostanze o i gruppi di sostanze da includere nell'elenco di controllo dovrebbero essere selezionati tra quelli che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per i quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Il numero di tali sostanze o gruppi di sostanze da monitorare e analizzare negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee non dovrebbe essere limitato. [Em. 23]

(8)  Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo.Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. Occorre pertanto aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifiche, nonché il parametro "PFAS – totale", all'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. Occorre pertanto aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifiche, nonché il parametro "PFAS – totale", all'elenco delle sostanze prioritarie. Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale". Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha inoltre confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie. [Em. 24]

(8 bis)   Il glifosato è il diserbante più utilizzato nell'Unione per uso agricolo. In quanto sostanza attiva, ha suscitato gravi preoccupazioni in termini di effetti sulla salute umana e tossicità acquatica. Nel dicembre 2022, la Commissione ha deciso di concedere una proroga temporanea di un anno per l'autorizzazione all'uso del glifosato, in attesa della rivalutazione della sostanza attiva da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare prevista a luglio 2023. Diversi studi scientifici recenti(32) indicano tuttavia che si dovrebbe considerare uno standard di qualità ambientale (SQA) inferiore a 0,1 μg /l per tutti i corpi idrici superficiali, sulla base della tossicità acquatica del glifosato, dell'acido aminometilfosfonico (AMPA) e dei diserbanti a base di glifosato. In considerazione delle valutazioni in corso da parte dei regolatori dell'Unione competenti e dei risultati scientifici dei pertinenti studi sugli effetti del glifosato sulla vita acquatica e al fine di garantire un buono stato chimico della maggioranza delle acque dell'Unione, sulla base del principio di precauzione, è opportuno adottare un SQA-AA comune e unificato per le acque superficiali interne e, separatamente, per le altre acque superficiali in relazione al glifosato. [Em. 25]

(8 ter)   L'atrazina è un diserbante utilizzato per le infestanti annuali a foglia larga e le graminacee annuali nei cereali. L'utilizzo dell'atrazina nei prodotti fitosanitari non è più autorizzato nell'Unione europea ai sensi della decisione 2004/248/CE della Commissione(33). È stato dimostrato che l'atrazina è un interferente endocrino e, in base alle prove a disposizione, interferisce con la riproduzione e lo sviluppo, oltre ad essere potenzialmente cancerogena. L'Agenzia europea dell'ambiente, valutando i pesticidi rispetto alle soglie di impatto o di qualità tra il 2013 e il 2020, ha constatato che il superamento di uno o più pesticidi, in particolare superamenti dell'atrazina e dei suoi metaboliti, è stato rilevato in una percentuale compresa tra il 4 % e l'11 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee. Considerando il persistere della sua presenza nelle acque superficiali e sotterranee dell'Unione e al fine di garantire che i valori soglia per l'atrazina non superino gli SQA relativi ai metaboliti e ai pesticidi totali, è opportuno adeguare il valore soglia per l'atrazina nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE, anche in conformità del valore soglia per la stessa sostanza di cui alla direttiva (UE) 2020/2184(34). [Em. 26]

(8 quater)   Secondo il CSRSAE(35) e l'EMA(36), lo standard di qualità generico di 0,1 μg/L e 0,5 µg/L per le acque sotterranee, suggerito rispettivamente per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, secondo quanto specificato dalla direttiva 2006/118/CE, è stato stabilito negli anni Ottanta, sulla base della sensibilità chimico-analitica disponibile all'epoca. Il valore predefinito di 0,1 μg/L per i singoli pesticidi non si è rivelato sufficientemente protettivo per la salute umana e l'ecosistema delle acque sotterranee ed è talvolta notevolmente più elevato rispetto ai valori soglia per molti pesticidi e fungicidi inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Tenendo conto anche del parere del CSRSAE secondo cui nessun valore soglia per le acque sotterranee dovrebbe essere superiore agli SQA per le acque superficiali, la Commissione dovrebbe rivedere i valori soglia per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, inclusi i loro metaboliti pertinenti, di cui allegato I della direttiva 2006/118/CE applicando metodi analitici moderni e confrontandoli con le migliori conoscenze tossicologiche disponibili. In attesa di tale revisione, e in linea con l'approccio precauzionale espresso dai fornitori di acqua potabile nel memorandum europeo sulle acque sotterranee(37), dovrebbero essere stabiliti valori soglia provvisori sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. [Em. 27]

(8 quinquies)   Il bisfenolo A dovrebbe essere trattato come sostanza pericolosa prioritaria e dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Le relazioni scientifiche dimostrano che anche i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina comprovato e che le miscele di tali bisfenoli rappresentano un rischio ecotossicologico. Poiché tali risultati scientifici destano preoccupazioni in merito all'uso sicuro di alternative ai bisfenoli, che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione dovrebbe stabilire un parametro "Bisfenoli totali" e un SQA adeguato per il totale dei bisfenoli. [Em. 28]

(8 sexies)   Secondo l'Agenzia europea dei medicinali (EMA)(38), gli ecosistemi delle acque sotterranee sono sostanzialmente diversi e possono essere quindi più vulnerabili ai fattori di stress rispetto agli ecosistemi delle acque superficiali, non avendo la capacità di riprendersi dalle perturbazioni. Pertanto, è opportuno applicare un approccio precauzionale nel fissare i valori soglia per le acque sotterranee al fine di tutelare gli ecosistemi delle acque sotterranee, la salute umana e gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. In linea con il parere dell'EMA, a causa di tale vulnerabilità, i valori soglia applicabili alle acque sotterranee dovrebbero di norma essere 10 volte inferiori rispetto ai corrispondenti valori soglia per le acque superficiali. Tuttavia, se è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee, potrebbe essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso. [Em. 29]

(9)  La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In questo contesto, le microplastiche sono state identificate come potenziale rischio per la salute umana, ma sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare la necessità di definire standard di qualità ambientale per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena la Commissione avrà individuato metodi adeguati per farlo. In quest'ottica è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell'acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio(39).

(9 bis)   In applicazione del diritto dell'Unione vigente, gli Stati membri sono tenuti a individuare le acque interessate e a rischio, designare le zone vulnerabili ai nitrati, elaborare programmi d'azione e attuare misure pertinenti. A tale proposito, è comunque necessario migliorare l'armonizzazione delle misure di controllo e dei sistemi di misurazione della qualità dell'acqua tra gli Stati membri così da poter disporre di norme armonizzate nell'Unione che rendano possibile la comparabilità tra gli Stati membri, evitando in questo modo problemi di concorrenza nel settore agricolo europeo che diano luogo a perturbazioni del mercato interno. [Em. 30]

(10)  Si stima che nel 2019, tra 900 000 e 1,7 milioni di decessi nel mondo fossero riconducibili a infezioni da resistenza antimicrobica(40). Contemporaneamente, sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema. [Em. 31]

(10 bis)   La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE stabilisce il quadro per ottenere dati comparabili e affidabili sulla resistenza antimicrobica nell'Unione europea, anche attraverso il monitoraggio delle acque reflue dei macelli, che sono un potenziale veicolo di batteri resistenti agli antibiotici e quindi una possibile via di contaminazione ambientale. Batteri resistenti agli antibiotici sono stati rinvenuti nelle acque reflue di macelli. [Em. 32]

(10 ter)   È stata espressa preoccupazione in merito al rischio di solfati e xantati nell'ambiente acquatico. I solfati non solo compromettono la qualità dell'acqua potabile, ma incidono anche sui cicli dei materiali di carbonio, azoto e fosforo. Ciò comporta, tra l'altro, un aumento del carico di nutrienti nei corpi idrici e quindi della crescita di piante e alghe, nonché un aumento della disponibilità di cibo per gli organismi acquatici e una diminuzione dell'ossigeno nell'acqua. I solfati e i loro prodotti di degradazione, in particolare il solfuro, possono avere, in determinate condizioni, un effetto tossico sulla vita acquatica. I risultati dei test standard indicano che alcuni xantati e i loro prodotti di degradazione risultano tossici per gli invertebrati acquatici e le specie ittiche e che possono essere soggetti a bioaccumulo. I solfati sono già inseriti nell'elenco degli inquinanti per le acque sotterranee, ma il monitoraggio effettuato si è rilevato insufficiente. I solfati dovrebbero pertanto essere inseriti negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Gli xantati dovrebbero essere inseriti nell'elenco di controllo delle acque superficiali. [Em. 33]

(10 quater)   Le sostanze come le microplastiche presentano un chiaro rischio per la salute pubblica e l'ambiente, ma anche per attività di base come lo sviluppo dell'agricoltura. La presenza di tali sostanze e di altre particelle può incidere non solo sull'acqua destinata ad allevamenti e colture, ma anche sulla fertilità del suolo, compromettendo pertanto la salute e il buono sviluppo delle coltivazioni presenti e future(41). [Em. 34]

(11)  Le modalità di monitoraggio attuali e convenzionali per lo stato chimico dei corpi idrici non sono in grado, in generale, di determinare l'impatto di miscele complesse di sostanze chimiche sulla qualità dell'acqua. Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto servirà a valutaredovrebbe essere incluso in una relazione di valutazione della Commissione in cui valuta se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti forniscano dati solidi e accurati e possano essere considerati metodi di screening affidabili. Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la direttiva 2008/105/CE allo scopo di fissare modalità in base alle quali gli Stati membri utilizzano i metodi basati sugli effetti per il monitoraggio necessario a valutare anche la presenza di altre sostanze nei corpi idrici, in vista della futura fissazione di valori soglia basati sugli effetti. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti. [Em. 35]

(11 bis)   È opportuno stabilire valori soglia più rigorosi laddove le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE per le acque superficiali connesse, come previsto dalla direttiva 2006/118/CE. Il requisito di cui alla direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere ulteriormente esteso per meglio proteggere i siti vulnerabili dall'inquinamento. [Em. 36]

(12)  La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque(42) ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Se tali compiti fossero svolti dalla CommissionePertanto, anziché nell'ambito della procedura legislativa ordinaria come attualmente previsto dagli articoli 16 e 17 delladi un eventuale riesame dell'allegato I alla direttiva 2000/60/CE e dall'articolo 10 della2008/105/CE in relazione all'elenco delle sostanze prioritarie e dei relativi standard di qualità ambientale fissati nella parte A dell'allegato in questione nonché nell'allegato I alla direttiva 2006/118/CE, sarebbe possibileè opportuno migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e adeguare il periodi di riesame degli elenchi di inquinanti allo scopo di tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici in sede di modifica degli elenchi. Pertanto, vista anche la necessità di modificare tempestivamente gli elenchi degli inquinanti e i relativi SQA alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'allegato I della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA di cui alla parte A di tale allegato e di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE per quanto riguarda l'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e le norme di qualità ambientale di cui a tale allegato. In tale contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza, è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, mantenendo nel contempo l'obbligo di adottare misure volte all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie. [Em. 37]

(12 bis)   In generale, le conclusioni del controllo dell'adeguatezza indicano che le direttive sono sostanzialmente adatte allo scopo, con un certo margine di miglioramento, compresa l'accelerazione della corretta attuazione dei loro obiettivi, che potrebbe essere conseguita mediante un aumento dei finanziamenti dell'Unione. Dalla valutazione si evince che le direttive hanno comportato finora, nel complesso, un maggiore grado di tutela dei corpi idrici e una migliore gestione del rischio di alluvioni. [Em. 38]

(13)  Dalla valutazione è emerso che ci sono troppe differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda gli standard di qualità ambientale e i valori soglia nazionali fissati rispettivamente per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli inquinanti delle acque sotterranee. Finora gli inquinanti specifici dei bacini idrografici non classificati come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE dovevano rispettare SQA nazionali ed erano conteggiati come elementi di qualità fisico-chimica a sostegno della valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Gli Stati membri potevano inoltre fissare i propri valori soglia per le acque sotterranee, anche per le sostanze sintetiche antropogeniche. Questa flessibilità ha portato a risultati non ottimali per quanto riguarda la comparabilità dello stato dei corpi idrici tra gli Stati membri e la protezione dell'ambiente. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di raggiungere un accordo a livello dell'Unione sugli SQA e i valori soglia da applicare a tali sostanze se sono fonte di preoccupazione su scala nazionale e di istituire registri degli SQA e dei valori soglia applicabili.

(13 bis)   Qualsiasi decisione relativa alla selezione e al riesame delle sostanze e alla fissazione di standard di qualità ambientale dovrebbe basarsi su una valutazione dei rischi e seguire un approccio proporzionato, trasparente e scientifico oltre a tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei portatori di interessi. [Em. 39]

(13 ter)   Benché la direttiva 2000/60/CE stabilisca le norme necessarie per compiere progressi in relazione alla quantità e alla qualità dell'acqua, dal controllo dell'adeguatezza è emerso che la lentezza dei progressi nel conseguimento degli obiettivi della direttiva può essere attribuita anche all'insufficienza delle risorse finanziarie e alla complessità normativa ed ecologica, compresi eventuali sfasamenti temporali tra le misure e la reazione delle acque sotterranee e per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione. Le misure che migliorano lo stato dei corpi idrici attraverso il ripristino dei fiumi e dei servizi ecosistemici offrono vantaggi finanziari che superano i costi e potrebbero ridurre le spese inutili che gli Stati membri devono sostenere. Inoltre, la valutazione mette in evidenza la mancata attuazione, un ambito di applicazione insufficiente e misure di ripristino insufficienti o inadeguate per garantire la connettività idrologica ed ecologica(43). [Em. 40]

(14)  Inoltre, l'inserimento degli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella definizione dello stato chimico delle acque superficiali garantisce un approccio più coordinato, coerente e trasparente nel monitoraggio e nella valutazione dello stato chimico delle acque superficiali e nella relativa condivisione di informazioni con i cittadini. Favorisce anche un approccio più mirato all'individuazione e all'attuazione di misure per affrontare tutte le questioni relative alle sostanze chimiche in modo più organico, efficace ed efficiente. È pertanto opportuno modificare le definizioni di "stato ecologico" e "stato chimico" e ampliare il significato di "stato chimico" per includere anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che finora rientravano nella definizione di "stato ecologico" applicata nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza è opportuno includere nella direttiva 2008/105/CE il concetto di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le relative procedure.

(15)  Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione difissare valori soglia nazionali. [Em. 41]

(16)  Vista la necessità di adeguarsi rapidamente alle conoscenze scientifiche e tecniche e di garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di adeguare l'allegato II della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle categorie di inquinanti che figura nella parte A e per quanto riguarda gli SQA armonizzati relativi agli inquinanti o gruppi di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui alla parte C. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli SQA armonizzati per valutare lo stato dei loro corpi idrici superficiali quando individuano un rischio derivante dai suddetti inquinanti.

(17)  Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.

(18)  Per garantire condizioni di parità e rendere comparabile lo stato dei corpi idrici tra gli Stati membri è necessario armonizzare i valori soglia nazionali per alcuni inquinanti delle acque sotterranee. È pertanto opportuno introdurre un registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale, aggiungendo una parte D all'allegato II della direttiva 2006/118/CE. I valori soglia armonizzati fissati nel registro devono essere applicati solo negli Stati membri in cui gli inquinanti ai quali si applicano incidono sullo stato delle acque sotterranee. È necessario aggiornare i valori soglia nazionali per la somma dei due inquinanti sintetici tricloroetilene e tetracloroetilene, in quanto non tutti gli Stati membri che hanno problemi con questi inquinanti applicano valori soglia per la loro somma e i valori soglia nazionali esistenti non sono tutti uguali. I valori soglia armonizzati dovrebbero essere coerenti con il valore di parametro stabilito per la somma di tali inquinanti nell'acqua potabile a norma della direttiva (UE) 2020/2184.

(19)  Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte D, della direttiva 2006/118/CE per adeguare al progresso tecnico e scientifico il registro dei valori soglia armonizzati per quanto riguarda gli inquinanti ivi inclusi e i valori soglia armonizzati.

(20)  Tutte le disposizioni della direttiva 2006/118/CE che riguardano la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee dovrebbero essere adattate tenendo conto dell'introduzione della terza categoria di valori soglia armonizzati nell'allegato II, parte D, di detta direttiva, che si aggiunge alle norme di qualità stabilite nell'allegato I della stessa e ai valori soglia fissati secondo la metodologia di cui all'allegato II, parte A, della stessa.

(20 bis)   Al fine di prevedere standard di tutela adeguati per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, che contengono ecosistemi tra i più vulnerabili alla contaminazione e rappresentano un'importante fonte di acqua potabile, nonché per gli ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, la Commissione dovrebbe pubblicare una valutazione dello stato chimico delle zone in questione e, se del caso, presentare una proposta legislativa per rivedere di conseguenza la direttiva 2006/118/CE. [Em. 42]

(21)  Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE. Per quanto riguarda la valutazione dei valori soglia per le sostanze farmaceutiche, è auspicabile che l'ECHA collabori con l'Agenzia europea per i medicinali ("EMA"). [Em. 43]

(22)  Dalla valutazione è emersa la necessità di una comunicazione elettronica più frequente e semplificata per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa dell'Unione in materia di acque. Dato che il suo ruolo prevede anche di monitorare a cadenza più regolare lo stato dell'inquinamento descritto nel piano d'azione per l'inquinamento zero, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dovrebbe favorire questa comunicazione più frequente e semplificata da parte degli Stati membri. È importante che le informazioni ambientali sullo stato delle acque superficiali e sotterranee dell'Unione siano tempestivamente rese pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero dunque essere tenuti a trasmettere alla Commissione e all'AEA i dati di monitoraggio raccolti nel quadro della direttiva 2000/60/CE, avvalendosi di meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati utilizzando un'interfaccia per programmi applicativi o meccanismi analoghi. Si prevedono oneri amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a rendere pubblici le categorie tematiche di dati territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2007/2/CE(44) e (UE) 2019/1024(45) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali categorie tematiche di dati comprendono l'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale, le relative misurazioni delle emissioni e lo stato dei comparti ambientali.

(23)   Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all'AEA conformemente alla normativa dell'Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(46) renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all'abolizione delle relazioni intermedie sui progressi compiuti in relazione ai programmi di misure, rivelatesi inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare gli sforzi nella comunicazione delle emissioni non contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali ma che rientrano nella comunicazione delle emissioni prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. [Em. 44]

(24)  Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

(25)  I poteri conferiti dall'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e dall'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfano i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguardano gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l'adozione di norme che la integrano. Dovrebbero pertanto essere convertiti in poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati.

(26)  Il potere conferito dall'articolo 8 della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati.

(27)  È di particolare importanza che, durante i lavori di preparazione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28)  Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque e mira pertanto a garantire condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione. Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4. I poteri conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(47).

(29)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione della direttiva 2000/60/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti formati tecnici per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato delle acque conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(30)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione della direttiva 2008/105/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti formati uniformi per la comunicazione all'AEA delle emissioni da fonti puntuali non contemplate dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio(48). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(31)  Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dello stato dei progressi scientifici e tecnici e dei migliori metodi disponibili. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati. [Em. 45]

(31 bis)   Le attività industriali legate alla transizione energetica potrebbero aggravare gli effetti negativi sulla qualità dell'acqua. L'attenuazione di tali effetti futuri, come le modifiche alla struttura naturale dei flussi nonché la temperatura e l'inquinamento delle acque, richiede la valutazione dell'intera gamma di fattori potenziali e delle misure da adottare per conseguire e mantenere una buona qualità delle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente le incidenze sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informare la Commissione in merito alle nuove minacce individuate allo scopo di aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. È opportuno che la valutazione sia facilmente accessibile al pubblico e che l'aggiornamento possa avvenire al di fuori dei cicli di aggiornamento generali, onde garantire un miglioramento continuo della valutazione della qualità delle acque. [Em. 46]

(31 ter)   La Commissione, nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo e nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale, si è impegnata a intraprendere azioni volte a migliorare l'accesso alla giustizia dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in tutti gli Stati membri per i cittadini e le organizzazioni non governative ambientaliste che nutrono preoccupazioni specifiche sulla compatibilità degli atti amministrativi che hanno effetti sull'ambiente con il diritto ambientale. Nell'ultima comunicazione, la Commissione rammenta che l'"l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto giurisdizioni dell'Unione, è un'importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che può svolgere la società civile come custode dello spazio democratico". Tali impegni dovrebbero essere attuati anche nel quadro della direttiva 2000/60/CE. [Em. 47]

(31 quater)   Come confermato dalla giurisprudenza della CGUE(49), le organizzazioni non governative ambientaliste e i singoli cittadini direttamente interessati dovrebbero essere legittimati a contestare una decisione presa da un'autorità pubblica che viola gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. Al fine di migliorare l'accesso alla giustizia sugli aspetti in questione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in tutta l'Unione e affinché le organizzazioni ambientali non governative e i soggetti direttamente coinvolti possano fare affidamento sulle normative nazionali quando contestano le decisioni che violano la direttiva 2000/60/CE, è opportuno stabilire disposizioni che garantiscano l'accesso alla giustizia nella direttiva 2000/60/CE. [Em. 48]

(32)  Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento accidentale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'articolo 15 della decisione n. 1313/2013n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(50). Considerando che i distretti idrografici possono estendersi anche al di fuori del territorio dell'Unione, garantire un'efficace attuazione delle disposizioni pertinenti per la protezione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e un adeguato coordinamento con i paesi terzi interessati contribuirebbe anche al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE per tali specifici distretti idrografici, come indicato all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, i conflitti armati che si svolgono nelle immediate vicinanze geografiche dell'Unione dovrebbero essere considerati eventi eccezionali a causa delle loro estese incidenze ambientali transfrontaliere negative, tra cui l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Poiché i bacini idrografici interessati dal conflitto si estendono all'interno dei confini dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri si dovrebbero adoperare per instaurare un coordinamento adeguato con i paesi terzi in questione, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE. [Em. 49]

(32 bis)   La Corte dei conti europea, nella propria relazione del 19 maggio 2021 dal titolo "Il principio 'chi inquina paga": non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE", osserva che gli Stati membri spendono già circa 100 miliardi di EUR all'anno per l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari e che avranno bisogno di aumentare tale spesa di oltre il 25 % per conseguire gli obiettivi della legislazione dell'UE in materia di trattamento delle acque reflue e di acqua potabile e che tale importo non include gli investimenti necessari per rinnovare le infrastrutture esistenti o per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro Acque e della direttiva Alluvioni. Inoltre, nell'Unione gli utenti pagano in fattura in media circa il 70% dei costi di fornitura dei servizi idrici, mentre l'erario finanzia il restante 30%, sebbene vi siano notevoli differenze tra regioni e Stati membri. Nell'Unione le famiglie pagano di norma il grosso dei costi di approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari sebbene consumino appena il 10% dell'acqua, laddove i settori economici che esercitano la pressione maggiore sulle risorse rinnovabili di acqua dolce, contribuiscono in misura minore a tali costi. [Em. 50]

(32 ter)   I costi dei programmi di monitoraggio per stabilire lo stato delle acque superficiali e sotterranee sono finanziati esclusivamente a titolo dei bilanci degli Stati membri. Considerando che il numero delle sostanze chimiche rilevate nell'ambiente acquatico varia continuamente, che c'è un numero crescente di inquinanti emergenti apparsi solo di recente nell'ambiente acquatico, che è necessario un costante miglioramento dei metodi di analisi chimica per rilevare detti inquinanti emergenti e nuovi e valutarne correttamente l'impatto ecologico e che è altresì necessario sviluppare nuovi metodi di monitoraggio per valutare meglio gli effetti delle miscele chimiche, si prevede che i costi di monitoraggio aumenteranno ulteriormente. Per coprire tali costi e in linea con il principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che hanno un effetto negativo, potenziale o confermato, sulla salute umana e sull'ambiente acquatico si assumano la responsabilità finanziaria delle misure necessarie per controllare le sostanze prodotte nel contesto delle loro attività economiche e rilevate nelle acque superficiali e sotterranee. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è probabilmente un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. È pertanto auspicabile che la Commissione prepari una valutazione di impatto in cui esamina l'inclusione nella direttiva 2006/118/CE e nella direttiva 2008/105/CE di un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, applicabile alle sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2006/118/CE e alla direttiva 2008/105/CE, nonché agli inquinanti nuovi ed emergenti, quali definiti negli elenchi di controllo di cui alla direttiva 2006/118/CE e alla direttiva 2008/105/CE. La valutazione d'impatto dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa finalizzata alla revisione delle direttive 2006/118/CE and 2008/105/CE. [Em. 51]

(32 quater)   Il monitoraggio di un maggior numero di sostanze o gruppi di sostanze comporta costi più elevati, ma anche la necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri, soprattutto di quelli con risorse esigue. Alla luce di quanto precede, la Commissione dovrebbe istituire una cabina di monitoraggio europeo incaricata di gestire i requisiti di monitoraggio se richiesto dagli Stati membri, alleviandone in tal modo gli oneri finanziari e amministrativi. È opportuno che la Commissione definisca le modalità di funzionamento della cabina di monitoraggio. L'utilizzo di tale cabina dovrebbe essere volontario e non dovrebbe pregiudicare le prassi già in vigore negli Stati membri. [Em. 52]

(32 quinquies)   È stato dimostrato che sono necessari investimenti nel settore idrico e che i finanziamenti dell'Unione sono fondamentali per alcuni Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi giuridici sanciti dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 2008/105/CE e dalla direttiva 2006/118/CE. Tutti gli Stati membri devono incrementare la loro spesa di almeno il 20 % per conseguire gli standard idrici dell'UE ed esiste un deficit di finanziamento aggregato di 289 miliardi di EUR fino al 2030(51). È pertanto auspicabile garantire che siano messe a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti per effettuare il monitoraggio e le ispezioni dei corpi idrici in tutti gli Stati membri, anche attraverso i pertinenti fondi e programmi strutturali dell'Unione, nonché i contributi del settore privato, anche nell'ambito del meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito. [Em. 53]

(33)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE.

(34)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(34 bis)   Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le sinergie tra i requisiti delle pertinenti direttive sia per la raccolta dei dati che per la diffusione di strumenti digitali quali le tecnologie di telerilevamento o di osservazione della Terra (servizi Copernicus). [Em. 54]

(34 ter)   Le autorità competenti dovrebbero sostenere la formazione, i programmi di sviluppo delle competenze e gli investimenti nel capitale umano per sostenere l'efficace attuazione delle migliori tecnologie e soluzioni innovative nel quadro delle direttive. Le informazioni dovrebbero essere accessibili nelle diverse lingue nazionali, in modo che gli attori locali e i cittadini interessati possano fruire di una migliore accesso ai dati pertinenti in tutta Europa. [Em. 55]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

1)  all'articolo 1, lettera e), il quarto trattino è sostituito dal seguente: [Em. 56]"

" — realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.;"

"

2)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  il punto 24) è sostituito dal seguente:"

“24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva.”

"

b)  il punto 30) è sostituito dal seguente:"

"30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri.;"

"

c)  sono inseriti i seguenti punti 30 bis) e 30 ter):"

"30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), o persistenti, mobili e tossiche (PMT) o come molto persistenti e molto mobili (vPvM) o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico, e per cui è necessario adottare misure a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv). [Em. 57]

   30 ter) "inquinanti specifici dei bacini idrografici": inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie ma che gli Stati membri, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti a cui sono esposti i corpi idrici superficiali effettuata conformemente all'allegato II, ritengono presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico nel loro territorio.;"

"

d)  il punto 35) è sostituito dal seguente:"

"35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti e scientificamente provato, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente; [Em. 58]

* Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).;"

"

d bis)   il punto 37) è sostituito dal seguente:"

37. "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva (UE) 2020/2184. [Em. 59]

"

d ter)   al punto 40), il primo comma è sostituito dal seguente:"

40. "valori limite di emissione" la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'allegato I alla direttiva 2008/105/CE. [Em. 60]

"

3)  all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:"

"4 bis4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti.;

Gli Stati membri danno notifica agli altri Stati membri che potrebbero subire effetti negativi dall'episodio di inquinamento in questione.

Al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni nei distretti idrografici internazionali, per tutti i distretti idrografici internazionali sono predisposte modalità per la comunicazione e la risposta di emergenza." [Em. 61]

"

4)  l'articolo 4, paragrafo 1 è così modificato:

a)  alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:"

"iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle, gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie e daglidi inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie entro un termine appropriato e,; in ogni caso, al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si applica fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose in altre normative dell'Unione applicabili." [Em. 62]

"

b)  alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 5 e dell'allegato IV della direttiva 2006/118/CE, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo e salvo il paragrafo 8 del presente articolo.;"

"

b bis)   alla lettera c) è aggiunto il seguente comma 1 bis:"

Gli Stati membri definiscono standard o valori soglia più rigorosi se necessario per proteggere adeguatamente le zone elencate all'allegato IV della presente direttiva, comprese le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/676/CEE. [Em. 63]

"

5)  all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell'Unione, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell'Unione, l'acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).;"

"

6)  l'articolo 8 è così modificato:

a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione affinché elaboridelegati a norma dell'articolo 20 bis che integrino la presente direttiva elaborando specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per e definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.;" [Em. 64]

"

a bis)   è aggiunto il paragrafo seguente:"

3 bis. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione globale sulla possibile applicazione di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento continui, precisi e in tempo reale (online) per la misurazione della qualità dell'acqua, compresi gli aspetti di fattibilità economica e tecnica di tali sistemi rilevanti per gli Stati membri, nonché sull'uso di standard armonizzati.

La Commissione, se del caso, adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per fissare standard armonizzati per il monitoraggio online delle acque. [Em. 65]

"

b)  sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:"

"4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, puntopunti 1.3.4 e 2.4.3, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nonché, senza indebito ritardo e in modo facilmente accessibile, del pubblico almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo. [Em. 66]

5.  L'AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano periodicamente trattate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell'Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili, in particolare sullo stato, conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****.

* Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

** Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

*** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

**** Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).;"

"

7)  l'articolo 10 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia stabiliti a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all'istituzione e alla realizzazione di:

   a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
   b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,
   c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali, stabiliti:
   nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*,
   nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**,
   nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio***,
   nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio****,
   in ogni altra normativa dell'Unione pertinente per affrontare l'inquinamento diffuso o da fonti puntuali.

* Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

** Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

*** Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

**** Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).;"

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o un valore soglia, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell'Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.;"

"

7 bis)   all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure definiscono le priorità delle misure di controllo alla fonte a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Gli interventi a valle sono applicati in aggiunta alle misure di controllo alla fonte laddove vi sia il rischio che queste ultime non riescano a raggiungere un buono stato dei corpi idrici. I programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio. La Commissione elabora orientamenti sulle migliori pratiche per le misure di controllo alla fonte e la complementarietà degli interventi a valle. [Em. 67]

"

7 ter)   all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

c) misure volte a promuovere un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, anche in agricoltura, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4; [Em. 68]

"

8)  all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente:"

“k) misure per eliminare nelle acque superficiali l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;”

"

8 bis)   all'articolo 11, paragrafo 5, il trattino 2 è sostituito dal seguente:"

- siano esaminati e riveduti e, in casi debitamente giustificati, sospesi, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni, [Em. 69]

"

9)  l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 12

Problemi che non possono essere affrontati a livello di Stato membro

1.  Lo Stato membro che viene a conoscenza di un problema che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma non risolvibile al suo interno ne dà notifica alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, raccomandando soluzioni.

La Commissione risponde a qualsiasi notifica di uno Stato membro entro un periodo di sei mesi. Qualora il problema riguardi il mancato raggiungimento di un buono stato chimico, la Commissione agisce a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. [Em. 70]

2.  Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l'origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli.

Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre tredue mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1. [Em. 71]

3.  La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 ed è invitata a parteciparvi. Se del caso la Commissione, tenendo conto delle relazioni elaborate a norma dell'articolo 13, valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell'Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici.;"

"

9 bis)   all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:"

4 bis. La Commissione respinge i piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri qualora tali piani non comprendano gli elementi elencati nell'allegato VII. [Em. 72]

"

9 ter)   è inserito il seguente articolo:"

Articolo 14 bis

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alla legislazione nazionale, gli esponenti del pubblico che hanno un interesse sufficiente o che lamentano la violazione di un diritto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di tutte le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni della presente direttiva, tra cui:

   a) piani e progetti che possono essere in contrasto con i requisiti di cui all'articolo 4, anche per prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e per raggiungere un buono stato delle acque, un buon potenziale ecologico e/o un buono stato chimico delle acque, nella misura in cui tali requisiti non siano già fissati dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE;
   b) programmi di misure di cui all'articolo 11, piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e programmi o piani di gestione supplementari degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri definiscono le nozioni di "interesse sufficiente" e "violazione di un diritto", coerentemente con l'obiettivo di fornire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti pertinenti stabiliti dalla legislazione nazionale è considerata titolare di diritti suscettibili di essere violati e il suo interesse è considerato sufficiente.

3.   Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 sono giuste, eque e completate tempestivamente, e non devono essere eccessivamente costose. Tali procedure comportano inoltre la fornitura di mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giudiziario di cui al presente articolo. [Em. 73]

"

10)   all'articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso; [Em. 74]

10 bis)   all'articolo 15, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:"

La Commissione adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato delle relazioni provvisorie di cui al primo comma entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 75]

"

11)  gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

12)  l'articolo 18 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"

"e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie volte a tenere sotto controllo l'inquinamento chimico o arrestare o eliminare gradualmente le sostanze pericolose;"

"

b)   il paragrafo 4 è soppresso; [Em. 76]

13)  l'articolo 20 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 20

Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l'allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell'analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis al fine di integrare la presente direttiva determinando i valori stabiliti per le classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente alla procedura di intercalibrazione illustrata nell'allegato V, punto 1.4.1.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i formati tecnici per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Se necessario, l'AEA assiste la Commissione nello stabilire tali formati.;"

"

14)  è inserito il seguente articolo 20 bis:"

"Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.;"

"

15)  l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).;"

"

16)  all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e i valori soglia per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma degli articoli 8 e 8 quinquies di detta direttiva sono considerati standard di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.;"

"

17)  l'allegato V è modificato conformemente all'allegato I;

18)  all'allegato VII, parte A, il punto 7.7 è sostituito dal seguente:"

"7.7. Sintesi delle misure adottate per ridurre le emissioni di sostanze prioritarie ed eliminare gradualmente le emissioni di sostanze pericolose prioritarie;"

"

18 bis)   all'allegato VII, parte A, è inserito il seguente punto:"

7.7a. Sintesi delle misure adottate per digitalizzare gli aspetti di monitoraggio del settore idrico; [Em. 77]

"

19)  l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II;

20)  l'allegato X è soppressogli allegati IX e X sono soppressi. [Em. 78]

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/118/CE

La direttiva 2006/118/CE è così modificata:

1)  il titolo è sostituito dal seguente:"

“Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;”

"

2)  all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. La gerarchia delle misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte, fatta salva l'importanza degli interventi a valle, ove opportuno. Queste misure comprendono quanto segue: [Em. 79]

   a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;
   b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.;
   b bis) criteri per la valutazione del buono stato ecologico delle acque sotterranee." [Em. 80]

"

3)  all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:"

"2) "valore soglia": la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3;;"

"

4)  l'articolo 3 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):"

"c) i valori soglia stabiliti a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, ed elencati nell'allegato II, parte D.;"

"

a bis)   al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:"

I valori soglia applicabili alle acque sotterranee sono 10 volte inferiori ai corrispondenti SQA per le acque superficiali; solo nei casi in cui è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee può essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso. [Em. 81]

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.;"

"

c)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C, della presente direttiva.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ECHA rende pubbliche tali informazioni.”;

"

c bis)   al paragrafo 5 è inserito il seguente comma: "

“Gli Stati membri provvedono affinché i residenti del distretto idrografico interessato o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro siano adeguatamente e tempestivamente informati." [Em. 82]

"

d)  al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, tenendo conto anche del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio. ;" [Em. 83]

"

e)   il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

7. La Commissione pubblica una relazione sui valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), un anno dopo che gli Stati membri hanno comunicato tali informazioni all'ECHA a norma del paragrafo 5. [Em. 84]

"

5)  all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; o;"

"

6)  è inserito il seguente articolo 6 bis:"

"Articolo 6 bis

Elenco di controllo

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

L'elenco di controllo contiene un massimominimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti.che destano nuova preoccupazione selezionati tra le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate trache, stando alle informazioni disponibili, comprese quelle di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, tranne nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nella livello di Unione tra cui effettuare la selezione sia inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo figurano anchecontiene tutte le sostanze che destano nuove preoccupazioniin questione.

Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento.

L'elenco di controllo specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti.

Sono individuati quanto prima e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a un periodo di 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica. Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena tali metodi di monitoraggio saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, comma 1. La Commissione valuta inoltre se sia necessario inserire i solfati nel primo elenco di controllo per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva. [Em. 86]

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori di inquinamento da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

   a) l'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e i risultati dell'ultimo riesame di tale allegato;
   b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184** del Parlamento europeo e del Consiglio;
   c) i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;
   d) l'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva;
   e) le informazioni sui volumi di produzione, gli usi, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente acquatico di una particolare sostanza o gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006***, (CE) n. 1107/2009****, (UE) n. 528/2012*****, (UE) 2019/6****** del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/83/CE******* e 2009/128/CE******** del Parlamento europeo e del Consiglio;
   f) progetti di ricerca e pubblicazioni e prove scientifiche, comprese informazioni sull'impatto dei contaminanti materiali e termici nonché sugli impatti delle attività estrattive e infrastrutturali in superficie e sotterranee sugli ecosistemi delle acque sotterranee e sugli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee nonché sulla loro biodiversità, informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e, nonché informazioni ottenutie dati raccolti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, e dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati; [Em. 88]
   g) raccomandazioni dei portatori di interessi.

Ogni tre anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche redatte a norma del quarto comma. La prima relazione è pubblicata entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventunesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.  Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato al più tardi ogni 36 mesi o più frequentemente qualora emergano nuove prove scientifiche che richiedano l'aggiornamento dell'elenco nel periodo transitorio tra le singole revisioni. [Em. 89]

Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate affinché possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico. [Em. 90]

Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze aggiuntive che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche dell'ECHA, ritiene possano costituire un rischio per l'ambiente acquatico.

3.  Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.

Lo Stato membro seleziona almeno una stazionedue stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 60 00030 000 (arrotondato al numero intero più vicino). [Em. 91]

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all'anno.

Lo Stato membro che è in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell'ambito del meccanismo dell'elenco di controllo purché la sostanza o il gruppo di sostanze siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici e ai metodi di analisi di cui all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo.

4.  Gli Stati membri mettono a disposizione i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.

5.  L'ECHA riesamina i risultati del monitoraggio allo scadere dei 24 mesi di cui al paragrafo 3 e valuta quali sostanze o gruppi di sostanze debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell'elenco di controllo, e quali sostanze o gruppi di sostanze possono invece essere stralciati dall'elenco.

Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell'ECHA di cui al primo comma, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l'ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nel riesame degli allegati I o II di cui all'articolo 8.

* Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

** Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

*** Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

**** Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

***** Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

****** Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

******* Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

******** Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).;"

"

6 bis)   è inserito il seguente articolo:"

Articolo 6 bis bis

Miglioramento della protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee

Entro [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione degli impatti di elementi fisico-chimici quali il pH, l'ossigenazione e la temperatura sulla salute degli ecosistemi delle acque sotterranee, corredata, se del caso, da una proposta legislativa volta a rivedere di conseguenza la presente direttiva, al fine di fissare i parametri corrispondenti, stabilire metodi di monitoraggio armonizzati e definire la nozione di "buono stato ecologico" in riferimento alle acque sotterranee. [Em. 92]

"

6 ter)   è inserito il seguente articolo:"

Articolo 6 bis ter

Trattamento specifico per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento

La Commissione, entro ... [non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], pubblica una valutazione concernente lo stato chimico delle zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva. [Em. 93]

"

6 quater)   è inserito il seguente articolo:"

Articolo 6 bis quater

Entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva. [Em. 94]

"

6 quinquies)   è inserito l'articolo seguente:"

Articolo 6 bis quinquies

Impianto di monitoraggio europeo

Entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri.

La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti:

   a) il carattere volontario del ricorso all'impianto di monitoraggio, che non pregiudica i provvedimenti già presi dagli Stati membri;
   b) le procedure operative per gli Stati membri che intendono avvalersi dell'impianto di monitoraggio, tra cui l'obbligo di notificare alla Commissione le loro esatte esigenze o capacità di monitoraggio, gli specifici protocolli per la gestione dei campioni e il periodo per cui intendono avvalersi del meccanismo;
   c) le fonti di finanziamento, che possono includere i pertinenti programmi e fondi strutturali dell'Unione come pure contributi del settore privato, tra l'altro provenienti dal meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito a norma dell'articolo 6 bis quater. [Em. 95]

"

7)  l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 8

Riesame degli allegati da I a IV

1.  La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a seiquattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni seiquattro anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B. [Em. 96]

2.  AllaSulla base di detta revisione, la Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis,presenta, se opportuno, proposte legislative al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine e di modificare la parte B dell'allegato II per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali. [Em. 97]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato II, parte D, per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o modificando i valori soglia armonizzati per uno o più inquinanti elencati nella parte B di detto allegato.

4.  Nell'adottare le proposte legislative e gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6. [Em. 98]

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare l'allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

6.  L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti:

   a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA;
   b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;
   c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, della presente direttiva;
   d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;
   e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo;
   f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni aggiornate ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalldalle migliori tecniche disponibili, che potrebbero includere l'intelligenza artificiale, dalll'analisi e dalil trattamento avanzati dei dati; [Em. 99]
   g) commenti e informazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità nazionali di regolazione e altri organi competenti. [Em. 100]

6 bis.   Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nel parametro "PFAS – totale". Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" e modificando l'allegato I di conseguenza. La Commissione adotta tali atti delegati entro il 12 gennaio 2026. [Em. 101]

7.  Ogni seiquattro anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinquetre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].;" [Em. 102]

"

8)  è inserito il seguente articolo 8 bis:"

“Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 22 e 3, e all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi sei anni a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 103]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 22 e 3, e all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 104]

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. [Em. 105 - non concerne la versione italiana]

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 22 e 3, e dell'articolo 6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.; [Em. 106]

"

9)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 9

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).;"

"

10)  l'articolo 10 è soppresso;

11)  l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato III;

12)  l'allegato II è modificato in conformità all'allegato IV;

13)  all'allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:"

“c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).”

"

(14)  all'allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento, comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico, corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:." [Em. 107]

"

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2008/105/CE

La direttiva 2008/105/CE è così modificata:

1)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;"

"

1 bis)   l'articolo 1 è così modificato:"

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per le sostanze pericolose prioritarie, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 108]

"

2)  l'articolo 3 è così modificato:

a)  al paragrafo 1 bis, primo comma, è aggiunto il punto iii) seguente:"

"iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e di raggiungere un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze.;"

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell'allegato I, parte A, è fissato uno SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti.

Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l'acqua fissati nell'allegato I, parte A.;"

"

c)  al paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:"

"Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti e del biota nell'ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.;"

"

d)  il paragrafo 7 è soppresso;

e)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.;"

"

3)  l'articolo 5 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio1a e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

_________________

1a G.U.: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157.

Gli inventari delle emissioni sono messi a disposizione in banche dati elettroniche aggiornate periodicamente e facilmente accessibili al pubblico. [Em. 110]

Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio. ;" [Em. 111]

"

b)  i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni, comprese quelle non comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++, siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva. [Em. 112]

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui devono essere ultimate le analisi di cui al primo comma.

Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma. [Em. 113]

Per le emissioni da fonte puntuale non comunicate a norma del regolamento (UE).../...+++ perché non rientrano nel suo ambito di applicazione o perché inferiori alle soglie annuali di comunicazione ivi stabilite, l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo è assolto mediante comunicazione elettronica al portale delle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento.

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato, il grado di dettaglio e la frequenza delle comunicazioni di cui al quarto comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.;"

"

d)  il paragrafo 5 è soppresso;

4)  all'articolo 7 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ogni due anni la Commissione valuta, quale parte della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE. [Em. 114]

La gerarchia di misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte. A tale riguardo, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte per modificare gli atti giuridici dell'Unione al fine di garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie siano eliminati alla fonte. [Em. 115]

* Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

** Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

*** Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).;"

"

4 bis)   all'articolo 7 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi da detta valutazione e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo. [Em. 116]

"

5)  l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 8

Riesame degli allegati I e II

1.  La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = seiquattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni seiquattro anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A. [Em. 117]

2.  AllaSulla base di detta revisione, la Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bispresenta, se opportuno, proposte legislative, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico: [Em. 118]

   a) aggiungendo o stralciando sostanze dall'elenco delle sostanze prioritarie;
   b) classificando o smettendo di classificare determinate sostanze dell'elenco come sostanze pericolose prioritarie, come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie) e/o come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota;
   c) definendo SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota, a seconda dei casi.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato II per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:

   a) aggiungendo o stralciando inquinanti dall'elenco delle categorie di cui all'allegato II, parte A;
   b) aggiornando la metodologia definita nell'allegato II, parte B;
   c) elencando nell'allegato II, parte C, gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali la presente direttiva ha stabilito che è necessario applicare SQA fissati a livello dell'Unione per garantire un'attuazione armonizzata e scientificamente fondata degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed elencandovi gli SQA corrispondenti.

4.  Nell'individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell'Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

   a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali e, la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti e i loro effetti cumulativi; [Em. 119]
   b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile;
   c) il numero di Stati membri che applicano già uno SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame.

5.  Le sostanze che, a seguito del riesame di cui al paragrafo 1, sono state stralciate dall'elenco delle sostanze prioritarie in quanto non presentano più un rischio a livello dell'Unione sono incluse nell'allegato II, parte C, che elenca gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e i relativi SQA armonizzati da applicare quando gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies.

6.  L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni scientifiche tengono conto dei seguenti aspetti:

   a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA;
   b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;
   c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, della presente direttiva;
   d) i risultati del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE* e (UE) 2020/2184** del Parlamento europeo e del Consiglio;
   e) i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;
   f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
   g) commenti e informazioni dei portatori di interessi.

6 bis.   Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri "PFAS – totale". Entro il 12 gennaio 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" e modificando l'allegato I di conseguenza. [Em. 120]

6 ter.   Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio dei bisfenoli, tra cui almeno il bisfenolo A, il bisfenolo B e il bisfenolo S, compresi nel parametro "Bisfenoli – totale". Entro il ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno SQA per il parametro "Bisfenoli – totale" con un approccio che preveda il fattore di potenza relativa, e modificando l'allegato I di conseguenza. [Em. 121]

7.  Ogni seiquattro anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinquetre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]."; [Em. 122]

* Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

** Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).;"

"

6)  l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:"

"Articolo 8 bis

Disposizioni specifiche per talune sostanze

1.  Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze separatamente rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva:

   a) le sostanze identificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come sostanze PBT ubiquitarie;
   b) nuove sostanze identificate nell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8;
   c) sostanze per le quali, nell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8, è stato fissato uno SQA più rigoroso.

Gli Stati membri possono presentarepresentano l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 123]

2.  I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie e che non sono più autorizzate né utilizzate nell'Unione possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. [Em. 124]

3.  Per un periodo di due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogena nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Essi effettuano il monitoraggio almeno quattro volte all'anno in siti in cui i tre ormoni estrogeni 7-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva, sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri possono utilizzare la rete di siti di monitoraggio individuati per il monitoraggio di sorveglianza dei corpi idrici superficiali rappresentativi conformemente all'allegato V, punto 1.3.1, della direttiva 2000/60/CE.

3 bis.   La Commissione, entro 12 mesi dal periodo di due anni di cui al paragrafo 3, pubblica una relazione sull'affidabilità dei metodi basati sugli effetti confrontando i risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui al paragrafo 3, in vista della possibile fissazione futura di valori limite basati sugli effetti.

Quando i metodi basati sugli effetti potranno essere utilizzati anche per altre sostanze, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis per integrare la presente direttiva aggiungendo l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i metodi basati sugli effetti, parallelamente ai metodi di monitoraggio convenzionali, per effettuare il monitoraggio al fine di valutare la presenza di tali sostanze nei corpi idrici. [Em. 125]

*Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).;"

"

7)  l'articolo 8 ter è sostituito dal seguente:"

"Articolo 8 ter

Elenco di controllo

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

L'elenco di controllo contiene al massimo diecicome minimo cinque sostanze o gruppi di sostanze alla volta che destano nuove preoccupazioni selezionati tra le sostanze che, stando alle informazioni disponibili, incluse le informazioni di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, salvo nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico tra cui effettuare la selezione è inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo contiene tutte le sostanze in questione.

Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento.

L'elenco di controllo specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni. [Em. 126]

Metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica sono individuati al più presto e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Conformemente al paragrafo 2, nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati tali metodi adeguati per il lorodi monitoraggio. La Commissione valuta inoltre se sia necessario includere nell'elenco di controllo solfati, xantati e metaboliti non rilevanti dei pesticidi per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva. [Em. 127]

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori di inquinamento da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni: [Em. 128]

   a) i risultati del più recente riesame periodico dell'allegato I;
   b) le raccomandazioni delle parti interessate di cui all'articolo 8;
   c) l'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva;
   d) informazioni sui volumi di produzione, gli usi le proprietà intrinseche (compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi della sostanza per la salute umana e l'ambiente acquatico, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6 e delle direttive 2001/83/CE e 2009/128/CE;
   e) progetti di ricerca e pubblicazioni e prove scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e, come pure informazioni ottenutie dati raccolti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offertepresentate dall'intelligenza artificiale, e dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati; [Em. 129]

Ogni tre anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche redatte a norma del quarto comma. La prima relazione è pubblicata entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventunesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.  L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente al più tardi ogni 36 mesi, oppure più frequentemente se emergono nuove prove scientifiche che comportano la necessità di aggiornare l'elenco nel periodo compreso tra i singoli riesami.

Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate in modo che essa possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico.

Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico. [Em. 130]

3.  Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.

Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km2 divisa per 60 000 (arrotondato al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondato al numero intero più vicino).

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno, tranne nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali. La frequenza è superiore, che sono monitorate più spesso come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1, per le sostanze sensibili alle variazioni climatiche, incluse le precipitazioni piovose, e per le sostanze la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo. [Em. 131]

Lo Stato membro che è in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell'ambito del meccanismo dell'elenco di controllo purché la sostanza o il gruppo di sostanze siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici e ai metodi di analisi di cui all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE*.

4.  Gli Stati membri mettono a disposizione i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.

5.  L'ECHA riesamina i risultati del monitoraggio allo scadere dei 24 mesi di cui al paragrafo 3 e valuta quali sostanze o gruppi di sostanze debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell'elenco di controllo, e quali sostanze o gruppi di sostanze possono invece essere stralciati dall'elenco.

Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell'ECHA di cui al primo comma, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l'ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nel riesame degli allegati I o II di cui all'articolo 8.

* Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).;"

"

7 bis)   è inserito il seguente articolo 8 ter bis:"

Articolo 8 ter bis

Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva. [Em. 132]

"

7 ter)   è inserito il seguente articolo:"

Articolo ter ter

Impianto di monitoraggio europeo

Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri.

La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti:

   a) il carattere volontario del ricorso all'impianto di monitoraggio, che non pregiudica i provvedimenti già presi dagli Stati membri;
   b) le procedure operative per gli Stati membri che intendono avvalersi dell'impianto di monitoraggio, tra cui l'obbligo di notificare alla Commissione le loro esatte esigenze o capacità di monitoraggio, gli specifici protocolli per la gestione dei campioni e il periodo per cui intendono avvalersi del meccanismo;
   c) le fonti di finanziamento, che possono includere i pertinenti programmi e fondi strutturali dell'Unione come pure contributi del settore privato, tra l'altro provenienti dal meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito a norma dell'articolo 8 ter bis. [Em. 133]

"

8)  è inserito il seguente articolo 8 quinquies:"

“Articolo 8 quinquies

Inquinanti specifici dei bacini idrografici

1.  Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, e che presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'ECHA gli SQA di cui al primo comma. L'ECHA pubblica tali informazioni.

2.  Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione ed elencati nell'allegato II, parte C, a norma dell'articolo 8 prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1. Gli SQA fissati a livello dell'Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell'allegato II, parte C, rappresentino un rischio.

3.  Un corpo idrico è in buono stato chimico ai sensi della definizione dell'articolo 2, punto 24, della direttiva 2000/60/CE se rispetta i pertinenti SQA nazionali o fissati a livello dell'Unione.

3 bis.   Nella fissazione e nell'applicazione di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, gli Stati membri possono tenere conto della biodisponibilità dei metalli. [Em. 134]

"

8 bis)   all'articolo 9 bis, il paragrafo 2 è così modificato:"

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere da [OP: inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 135]

"

8 ter)   all'articolo 9 bis, il paragrafo 3 è così modificato:"

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 136]

"

8 quater)   all'articolo 9 bis è inserito il seguente paragrafo 3 bis:"

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. [Em. 137]

"

8 quinquies)   all'articolo 9 bis, il paragrafo 5 è così modificato:"

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 138]

"

9)  l'articolo 10 è soppresso;

10)  l'allegato I è modificato conformemente all'allegato V;

11)  è aggiunto l'allegato II, quale riportato nell'allegato VI.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.  Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

1)  i punti da 1.1.1. a 1.1.4. sono sostituiti dai seguenti:

“1.1.1. "Fiumi

Elementi biologici

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con i corpi idrici sotterranei

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.2.  Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.3.  Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

1.1.4.  Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti;”

2)  al punto 1.2.1, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

“Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

"“

3)  al punto 1.2.2, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

“Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

"“

4)  al punto 1.2.3, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

“Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

"“

5)  al punto 1.2.4, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

“ "Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

"“

6)  al punto 1.2.5 la tabella è così modificata:

a)  la quinta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti sintetici specifici", è soppressa;

b)  la sesta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti non sintetici specifici", è soppressa;

c)  la settima riga, corrispondente alla nota (1) della tabella, è soppressa;

7)  il punto 1.2.6 è soppresso;

8)  al punto 1.3 sono aggiunti il quarto e il quinto comma seguenti:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi qualitativi e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.

Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il "mancato raggiungimento di un buono stato", e purché sia effettuata l'analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, ovunque si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di campionamento basati sugli effetti.;"

9)  al punto 1.3.1, l'ultima sezione "Selezione degli elementi di qualità" è sostituita dalla seguente:

"Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrografico. Il monitoraggio di sorveglianza comprende:

a)  i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica;

b)  i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica;

c)  i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica;

d)  gli inquinanti che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie scaricati o depositati in altro modo nel bacino idrografico o nel sottobacino;

e)  gli altri inquinanti scaricati o depositati in altro modo in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sottobacino.

Se tuttavia dall'esercizio precedente di monitoraggio di sorveglianza è emerso che il corpo ha raggiunto un buono stato e dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulta alcuna variazione degli impatti sul corpo, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato una volta durante il periodo contemplato da tre piani di gestione consecutivi del bacino idrografico.;"

10)  il punto 1.3.2 è così modificato:

“a) alla terza sezione, "Selezione dei siti di monitoraggio", la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta conformemente all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate o depositate in altro modo le sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie o nei quali sono scaricati o depositati in altro modo inquinanti specifici dei bacini idrografici in quantità significative.";

b)  alla quarta sezione, "Selezione degli elementi di qualità", il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– di tutte le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nei corpi idrici e di tutti gli inquinanti specifici dei bacini idrografici scaricati o depositati in altro modo nei corpi idrici in quantità significative,;”

10 bis.   al punto 1.3.4., il quarto comma è così modificato:

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che vengono se necessario incrementate per tenere conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Inoltre il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da tenere conto dell'incidenza, sulla valutazione dello stato, delle fluttuazioni stagionali dell'utilizzo della sostanza e delle variazioni stagionali dei livelli delle acque ed assicurare quindi che il risultato rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a causa della pressione antropica e delle variazioni climatiche. Per quanto concerne le sostanze prioritarie sensibili alle variazioni climatiche e le sostanze prioritarie la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, il monitoraggio è effettuato più frequentemente rispetto alle altre sostanze.

11)  al punto 1.3.4, tabella, sesta riga della rubrica "Fisico-chimica", le parole "Altri inquinanti" sono sostituite da "Inquinanti specifici dei bacini idrografici";

12)  il punto 1.4.1 è così modificato:

a)  al punto vii), la seconda frase è soppressa;

b)  il punto viii) è soppresso;

c)  il punto ix) è sostituito dal seguente:

"ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente ai punti da i) a viii) sono pubblicati entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato a norma dell'articolo 20.;"

13)  al punto 1.4.2, il punto iii) è soppresso;

14)  al punto 1.4.3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il corpo idrico è classificato "in buono stato chimico" se è conforme a tutti gli standard di qualità ambientale di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e agli standard di qualità ambientale stabiliti in applicazione degli articoli 8 e 8 quinquies della medesima direttiva.;"

15)  al punto 2.2.1. è aggiunto il comma seguente:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.;"

16)  il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

“2.3.2. "Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi

Stato buono

Generali

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: — non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, come specificato di seguito, — non superano gli standard di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE, i valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento stabiliti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e i valori soglia fissati per l'intera Unione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi, né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Conduttività

Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.";

"

17)  al punto 2.4.1. è aggiunto il comma seguente:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.;"

18)  il punto 2.4.5 è sostituito dal seguente:

"2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato chimico delle acque sotterranee, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno del corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Per i seguenti parametri è calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei:

a)  parametri chimici per i quali sono stati stabiliti standard di qualità nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE;

b)  parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia nazionali in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/118/CE;

c)  parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia unionali in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/118/CE;

La media di cui al primo comma è usata per dimostrare la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee definito con riferimento agli standard di qualità e ai valori soglia di cui al primo comma.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione dicui sono impresse, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, tendenze ascendenti significative e durature dovute dovuta all'impatto delldi un'attività umana, comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico. L'inversione di tendenza è indicatauna di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu sulla mappa. [Em. 140]

Tali mappe sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico.."

ALLEGATO II

L'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

1)  il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche;, nonché materie che generano risaputamente micro/nanoplastiche" [Em. 141]

2)  è aggiunto il punto 13:

"13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame."

ALLEGATO III

“ALLEGATO I

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE

Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 186 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033. [Em. 142]

Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo, in particolare se situato nella rete ecologica di zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, si considera che le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri o delle acque sotterranee che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più rigorosi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE. [Em. 143]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

Norma di qualità (3) [µg/l salvo indicazione contraria]

1

Nitrati

Nutrienti

non applicabile

non applicabile

50 mg/l

2 [Em. 144]

Sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione(4)

Pesticidi

non applicabile

non applicabile

0,10,05 (singolo)(4 bis)

0,5 (totale) (5)

3

Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze (6)

Sostanze industriali

Cfr. nota 6

Cfr. nota 6

0,0044 (7)

3 bis [Em. 145]

PFAS - Totale

Sostanze industriali

non applicabile

non applicabile

(7 bis)

4 [Em. 146]

Carbamazepina

Farmaci

298-46-4

non applicabile

0,250,025

5

Sulfametoxazolo

Farmaci

723-46-6

non applicabile

0,01

6 [Em. 147]

Sostanze attive farmaceutiche — Totale (8)

Farmaci

non applicabile

non applicabile

0,250,025

7 [Em. 148]

Metaboliti non rilevanti dei pesticidi

Pesticidi

non applicabile

non applicabile

0,1 (9), 1 (10), 2,5 o 5 (11) (singolo)

0,5 (9), 5 (10) o 12,5 (11) (totale) (12)

(1)   CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)   Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

(4)   Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

(4 bis)   Questo valore soglia si applica solo in attesa del riesame della Commissione.

(5)   Con "Totale" si intende” significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione. Il valore soglia fissato per la somma di tutti i singoli pesticidi si applica solo in attesa del riesame della Commissione.

(6)   Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor): acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

(7)   La norma di qualità si riferisce alla somma delle 24 PFAS elencate nella nota 6 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 6.

(7 bis)   La norma di qualità è stabilita dalla Commissione mediante un atto delegato.

(8)   Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli farmaci individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione.

(9)   Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.

(10)   Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili a sufficienza sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.

(11)   Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali sono disponibili dati sperimentali affidabili, o dati altrettanto affidabili ottenuti con metodi alternativi scientificamente convalidati, sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti su almeno una specie di alghe, invertebrati e pesci, che consentono di confermare in modo attendibile il gruppo tassonomico più sensibile, e per i quali è possibile calcolare una norma di qualità mediante un approccio deterministico basato su dati sperimentali affidabili sulla tossicità cronica per tale gruppo tassonomico; gli Stati membri possono applicare a tal fine gli ultimi orientamenti stabiliti nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE (documento di orientamento n. 27, aggiornato). Per i metaboliti non rilevanti singoli si applica la norma di qualità di 2,5 a meno che il calcolo con l'approccio deterministico non risulti in un valore più alto, nel qual caso si applica una norma di qualità pari a 5.

(12)   Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.”

ALLEGATO IV

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:

1)  nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento. L'ECHA pubblica senza indugio tali informazioni.;"

1 bis)   nella parte B, il titolo è sostituito dal seguente:

Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati membri devono fissare valori soglia in conformità dell'Articolo 3 [Em. 149]

2)  nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. sostanze sintetiche antropogeniche

Primidone

Tricloroetilene

Tetracloroetilene;"

3)  nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente:

"Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e ai relativi indicatori per i quali hanno stabilito valori soglia;"

4)  è aggiunta la parte D seguente:

“Parte D

Registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS(1)

Numero UE(2)

Valore soglia [µg/l salvo indicazione contraria]

1

Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze)

Sostanze industriali

79-01-6 e 127-18-4

201-167-4 e 204-825-9

10 (totale)(3)

(1)   CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)   Con "totale" si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.”

ALLEGATO V

L'allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato:

1)  il titolo è sostituito dal seguente:

"STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI;"

2)  La parte A è sostituita dalla seguente:

"PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE

Nota 1: I valori degli SQA che figurano tra parentesi quadre devono essere confermati alla luce del parere chiesto al comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

SQA-AA (3) Acque superficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-AA (3)

Altre acque di superficie

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Acque superficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Altre acque di superficie

[µg/l]

SQA

Biota (6)

[µg/kg peso umido]

o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

Identificata come sostanza persistente, bioaccumu-labile e tossica ubiquitaria (PBT ubiquitaria)

Identifi-cata come sostanza che tende ad accumu-larsi nei sedimenti e/o nel biota

(1)

La sostanza alacloro è stata spostata nell'allegato II, parte C

(2)

Antracene

Sostanze industriali

120-12-7

204-371-1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

X

 

X

(3)   [Em. 150]

Atrazina

Diserbanti

1912-24-9

217-617-8

0,60,1

0,60,1

2,0

2,0

 

 

 

 

(4)

Benzene

Sostanze industriali

71-43-2

200-753-7

10

8

50

50

 

 

 

 

(5)

Difenileteri bromurati

Sostanze industriali

non applicabile

non applicabile

 

 

0,14 (7)

0,014 (7)

[0,00028] (7)

X (8)

X

X

(6)

Cadmio e composti

(in funzione delle classi di durezza dell'acqua) (9)

Metalli

7440-43-9

231-152-8

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

 

X

 

X

(6 bis)

La sostanza tetracloruro di carbonio è stata spostata nell'allegato II, parte C

(7)

Cloro alcani C10-13 (10)

Sostanze industriali

85535-84-8

287-476-5

0,4

0,4

1,4

1,4

 

X

 

X

(8)

La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell'allegato II, parte C

(9)

Clorpirifos (clorpirifos etile)

Pesticidi organofosfati

2921-88-2

220-864-4

4,6 × 10-4

4,6 × 10-5

0,0026

5,2 × 10-4

 

X

X

X

(9 bis)

Antiparassitari del ciclodiene:

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Pesticidi organoclo-rurati

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

206-215-8

200-484-5

200-775-7

207-366-2

Σ = 0,01

Σ = 0,005

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

(9 ter)

DDT totale (11)

Pesticidi organoclo-rurati

non applicabile

non applicabile

0,025

0,025

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

 

para-para-DDT

 

50-29-3

200-024-3

0,01

0,01

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

(10)

1,2-Dicloroetano

Sostanze industriali

107-06-2

203-458-1

10

10

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

(11)

Diclorometano

Sostanze industriali

75-09-2

200-838-9

20

20

non applicabile

non applicabile

 

 

 

 

(12)

Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)

Sostanze industriali

117-81-7

204-211-0

1,3

1,3

non applicabile

non applicabile

 

X

 

X

(13)

Diuron

Diserbanti

330-54-1

206-354-4

0,049

0,0049

0,27

0,054

 

 

 

 

(14)

Endosulfan

Pesticidi organoclorurati

115-29-7

204-079-4

0,005

0,0005

0,01

0,004

 

X

 

 

(15)

Fluorantene

Sostanze industriali

206-44-0

205-912-4

7,62 × 10-4

7,62 × 10-4

0,12

0,012

6,1

X

X

X

(16)

Esaclorobenzene

Pesticidi organoclorurati

118-74-1

204-273-9

 

 

0,5

0,05

20

X

 

X

(17)

Esaclorobutadiene

Sostanze industriali (solventi)

87-68-3

201-765-5

9 × 10-4

 

0,6

0,6

21

X

 

X

(18)

Esaclorocicloesano

Insetticidi

608-73-1

210-168-9

0,02

0,002

0,04

0,02

 

X

 

X

(19)

Isoproturon

Diserbanti

34123-59-6

251-835-4

0,3

0,3

1,0

1,0

 

 

 

 

(20)

Piombo e composti

Metalli

7439-92-1

231-100-4

1,2 (12)

1,3

14

14

 

X

 

X

(21)

Mercurio e composti

Metalli

7439-97-6

231-106-7

 

 

0,07

0,07

[10] (13)

X

X

X

(22)

Naftalene

Sostanze industriali

91-20-3

202-049-5

2

2

130

130

 

 

 

 

(23)

Nichel e composti

Metalli

7440-02-0

231-111-4

2 (12)

3,1

8,2

8,2

 

 

 

 

(24)

Nonilfenoli (14)

(4-nonilfenolo)

Sostanze industriali

84852-15-3

284-325-5

0,037

0,0018

2,1

0,17

 

X

 

 

(25)

Ottilfenoli (15)

[(4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenolo)]

Sostanze industriali

140-66-9

205-426-2

0,1

0,01

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

(26)

Pentaclorobenzene

Sostanze industriali

608-93-5

210-172-0

0,007

0,0007

non applicabile

non applicabile

 

X

 

X

(27)

Pentaclorofenolo

Pesticidi organoclorurati

87-86-5

201-778-6

0,4

0,4

1

1

 

X

 

 

(28)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (16)

Prodotti di combustione

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Somma dei benzo(a)pirene equivalenti [0,6] (17)

X

X

X

 

Benzo(a)pirene

 

50-32-8

200-028-5

 

 

0,27

0,027

[0,6]

 

 

 

Benzo(b)fluorantene

 

205-99-2

205-911-9

 

 

0,017

0,017

Cfr. nota 17

 

 

 

Benzo(k)fluorantene

 

207-08-9

205-916-6

 

 

0,017

0,017

Cfr. nota 17

 

 

 

Benzo(g,h,i)perilene

 

191-24-2

205-883-8

 

 

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

Cfr. nota 17

 

 

 

Indeno(1,2,3-cd)pirene

 

193-39-5

205-893-2

 

 

non applicabile

non applicabile

Cfr. nota 17

 

 

 

Crisene

 

218-01-9

205-923-4

 

 

0,07

0,007

Cfr. nota 17

 

 

 

Benzo(a)antracene

 

56-55-3

200-280-6

 

 

0,1

0,01

Cfr. nota 17

 

 

 

Dibenzo(a,h)antracene

53-70-3

200-181-8

 

 

0,014

0,0014

Cfr. nota 17

 

 

 

(29)

La sostanza simazina è stata spostata nell'allegato II, parte C

(29 bis)

Tetracloroetilene

Sostanze industriali

127-18-4

204-825-9

10

10

non applicabile

non applicabile

 

 

 

 

(29 ter)

Tricloroetilene

Sostanze industriali

79-01-6

201-167-4

10

10

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

(30)

Tributilstagno (composti) (18) (tributilstagno-catione)

Biocidi

36643-28-4

non applicabile

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

[1,3] (19)

X

X

X

(31)

Triclorobenzeni

Sostanze industriali (solventi)

12002-48-1

234-413-4

0,4

0,4

non applicabile

non applicabile

 

 

 

 

(32)

Triclorometano

Sostanze industriali

67-66-3

200-663-8

2,5

2,5

non applicabile

non applicabile

 

 

 

 

(33)

Trifluralin

Diserbanti

1582-09-8

216-428-8

0,03

0,03

non applicabile

non applicabile

 

X

 

 

(34)

Dicofol

Pesticidi organoclo-rurati

115-32-2

204-082-0

[4,45 × 10-3]

[0,185 × 10-3]

non applicabile (20)

non applicabile (20)

[5,45]

X

 

X

(35)

Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS)

Sostanze industriali

1763-23-1

217-179-8

Rientrano nel gruppo di sostanze n. 65 (sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze)

(36)

Chinossifen

Prodotti fitosanitari

124495-18-7

non applicabile

0,15

0,015

2,7

0,54

 

X

 

X

(37)

Diossine e composti diossina-simili (21)

Sottoprodotti industriali

non applicabile

non applicabile

 

 

non applicabile

non applicabile

Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL equivalenti [3,5 x 10-5] (22)

X

X

X

(38)

Aclonifen

Diserbanti

74070-46-5

277-704-1

0,12

0,012

0,12

0,012

 

 

 

 

(39)

Bifenox

Diserbanti

42576-02-3

255-894-7

0,012

0,0012

0,04

0,004

 

 

 

 

(40)

Cibutrina

Biocidi

28159-98-0

248-872-3

0,0025

0,0025

0,016

0,016

 

 

 

 

(41)

Cipermetrina (23)

Pesticidi piretroidi

52315-07-8

257-842-9

3 × 10-5

3 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

 

 

 

X

(42)

Diclorvos

Pesticidi organofo-sfati

62-73-7

200-547-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

 

 

 

 

(43)

Esabromociclododecano (HBCDD) (24)

Sostanze industriali

Cfr. nota 24

Cfr. nota 24

[4,6 × 10-4]

[2 × 10-5]

0,5

0,05

[3,5]

X

X

X

(44)

Eptacloro ed eptacloro epossido

Pesticidi organoclo-rurati

76-44-8 / 1024-57-3

200-962-3 / 213-831-0

[1,7 × 10-7]

[1,7 × 10-7]

3 × 10-4

3 × 10-5

[0,013]

X

X

X

(45)

Terbutrina

Diserbanti

886-50-0

212-950-5

0,065

0,0065

0,34

0,034

 

 

 

 

(46)

17 alfa-etinilestradiolo (EE2)

Farmaci (ormoni estrogeni)

57-63-6

200-342-2

1,7 × 10-5

1,6 × 10-6

valore non determinato

valore non determinato

 

 

 

 

(47)

17 beta-estradiolo (E2)

Farmaci (ormoni estrogeni)

50-28-2

200-023-8

0,00018

9 × 10-6

valore non determinato

valore non determinato

 

 

 

 

(48)

Acetamiprid

Pesticidi neonicoti-noidi

135410-20-7 / 160430-64-8

603-921-1

0,037

0,0037

0,16

0,016

 

 

 

 

(49)

Azitromicina

Farmaci (antibiotici macrolidici)

83905-01-5

617-500-5

0,019

0,0019

0,18

0,018

 

 

 

X

(50)

Bifentrin

Pesticidi piretroidi

82657-04-3

617-373-6

9,5 × 10-5

9,5 × 10-6

0,011

0,001

 

 

 

X

(51)

Bisfenolo A (BPA)

Sostanze industriali

80-05-7

201-245-8

3,4 × 10-5

3,4 × 10-5

130

51

0,005

X

 

 

(52)

Carbamazepina

Farmaci

298-46-4

206-062-7

2,5

0,25

1,6 × 103

160

 

 

 

 

(53)

Claritromicina

Farmaci (antibiotici macrolidici)

81103-11-9

658-034-2

0,13

0,013

0,13

0,013

 

 

 

X

(54)

Clothianidin

Pesticidi neonicotinoidi

210880-92-5

433-460-1

0,01

0,001

0,34

0,034

 

 

 

 

(55)

Deltametrina

Pesticidi piretroidi

52918-63-5

258-256-6

1,7 × 10-6

1,7 × 10-7

1,7 × 10-5

3,4 × 10-6

 

 

 

X

(56)

Diclofenac

Farmaci

15307-86-5 / 15307-79-6

239-348-5 / 239-346-4

0,04

0,004

250

25

 

 

 

X

(57)

Eritromicina

Farmaci (antibiotici macrolidici)

114-07-8

204-040-1

0,5

0,05

1

0,1

 

 

 

X

(58)

Esfenvalerate

Pesticidi piretroidi

66230-04-4

613-911-9

1,7 × 10-5

1,7 × 10-6

0,0085

0,00085

 

 

 

X

(59)

Estrone (E1)

Farmaci (ormoni estrogeni)

53-16-7

200-164-5

3,6 × 10-4

1,8 × 10-5

valore non determinato

valore non determinato

 

 

 

 

(60) [Em. 151]

Glifosato

Diserbanti

1071-83-6

213-997-4

0,1 (25)

86,7 (26)

8,67 0,01

398,6

39,86

 

 

 

 

(61)

Ibuprofene

Farmaci

15687-27-1

239-784-6

0,22

0,022

 

 

 

 

 

X

(62)

Imidacloprid

Pesticidi neonicoti-noidi

138261-41-3 / 105827-78-9

428-040-8

0,0068

6,8 × 10-4

0,057

0,0057

 

 

 

 

(63)

Nicosulfuron

Diserbanti

111991-09-4

601-148-4

0,0087

8,7 × 10-4

0,23

0,023

 

 

 

 

(64)

Permetrina

Pesticidi piretroidi

52645-53-1

258-067-9

2,7× 10-4

2,7 × 10-5

0,0025

2,5 × 10-4

 

 

 

X

(65)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze (27)

Sostanze industriali

non applicabile

non applicabile

Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 (28)

Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 (28)

non applicabile

non applicabile

Somma delle PFOA equivalenti 0,077 (28)

X

X

X

(66)

Argento

Metalli

7440-22-4

231-131-3

0,01

0,006 (salinità 10 %)

0,17 (salinità 30 %)

0,022

valore non determinato

 

 

 

 

(67)

Tiacloprid

Pesticidi neonicoti-noidi

111988-49-9

601-147-9

0,01

0,001

0,05

0,005

 

 

 

 

(68)

Thiamethoxam

Pesticidi neonicoti-noidi

153719-23-4

428-650-4

0,04

0,004

0,77

0,077

 

 

 

 

(69)

Triclosano

Biocidi

3380-34-5

222-182-2

0,02

0,002

0,02

0,002

 

 

 

 

(70)

Totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione (29)

Prodotti fitosanitari e biocidi

 

 

0,5 (30)

0,5 (30)

 

 

 

 

 

 

70 bis [Em. 152]

Bisfenoli

Sostanze chimiche industriali

non applicabile

*

*

*

*

 

 

 

 

 

70 ter [Em. 153]

PFAS - Totale

Sostanze chimiche industriali

non applicabile

non applicabile

*

*

*

*

 

 

 

 

70 quater [Em. 154]

Sostanze attive farmaceutiche – Totale

Farmaci

non applicabile

non applicabile

0,25

0,025

 

 

 

 

 

 

* Gli standard di qualità sono stabiliti dalla Commissione mediante un atto delegato.

(1)   CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)   Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

(4)   Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(5)   Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

(6)   Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci. Per le sostanze alle voci nn. 15 (fluorantene), 28 (IPA) e 51 (bisfenolo A), l'SQA per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di fluorantene, IPA e bisfenolo A nei pesci non è opportuno. Per le sostanze alla voce n. 37 (diossine e composti diossina-simili), l'SQA per il biota si riferisce a pesci, crostacei e molluschi, in linea con l'allegato, sezione 5.3, del regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione*.

(7)   Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri nn. 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(8)   Tetra-, penta-, esa-, epta-, otta- e decabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, rispettivamente).

(9)   Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori dell'SQA variano in funzione della durezza dell'acqua, classificata in cinque categorie (classe 1: <40 mg CaCO3/l; classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l; classe 3: da 50 a <100 mg CaCO3/l; classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l; classe 5: ≥200 mg CaCO3/l).

(10)   Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

(11)   Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (CAS 789 02 6, UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (CAS 72 55 9, UE 200 784 6); e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 72 54 8, UE 200 783 0).

(12)   Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

(13)   L'SQA per il biota si riferisce al metilmercurio.

(14)   Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

(15)   Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

(16)   Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2) (RPF 0,1), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9) (RPF 0,1), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2) (RPF 0), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5) (RPF 0,1), crisene (CAS 218-01-9) (RPF 0,01), benzo(a)antracene (CAS 56-55-3) (RPF 0,1), e dibenz(a,h)antracene (CAS 53-70-3) (RPF 1). Gli IPA antracene, fluorantene e naftalene sono elencati separatamente.

(17)   Per il gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (n. 28), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni di sette degli otto IPA elencati nella nota 17 espressi come benzo(a)pirene equivalenti in base alla loro cancerogenicità rispetto a quella del benzo(a)pirene, rappresentata dai valori RPF di cui alla nota 16. Non è necessario misurare il benzo(g,h,i)perilene nel biota per determinare la conformità all'SQA complessivo per il biota.

(18)   Tributilstagno (composti) compreso il tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

(19)   SQA per i sedimenti.

(20)   Le informazioni disponibili per queste sostanze non sono sufficienti per stabilire un SQA-CMA.

(21)   Questa voce raggruppa i seguenti composti:

7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);

12 bifenili policlorurati diossina-simili (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(22)   Per il gruppo delle diossine e composti diossina-simili (n. 37), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sostanze elencate nella nota 20 espresse come equivalenti tossici sulla base dei fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(23)   CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), theta-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e zeta-cipermetrina (CAS 52315-07-8, UE 257-842-9).

(24)   Questa voce raggruppa: 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ-esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

(25)   Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.

(26)   Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.

(27)   Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):

acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi} acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

(28)   Per il gruppo delle PFAS (n. 65) l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni delle 24 PFAS elencate nella nota 27 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 27.

(29)   Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i biocidi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)   Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.;"

3)  la parte B è così modificata:

a)  al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni misurate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard.;"

b)  al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione misurata non supera lo standard in alcun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico.”

ALLEGATO VI

"ALLEGATO II

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

Parte A: ELENCO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

1.  Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico

2.  Composti organofosforici

3.  Composti organostannici

4.  Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutageniche o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell'ambiente acquatico o attraverso di esso

5.  Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6.  Cianuri

7.  Metalli e composti

8.  Arsenico e composti

9.  Biocidi e prodotti fitosanitari

10.  Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche, nonché materie che generano risaputamente micro/nanoplastiche

11.  Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)

12.  Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD ecc.

13.  Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame

PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi:

a)  identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione;

b)  raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco)tossicità, in particolare sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata;

c)  estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA;

d)  confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante.

da)   nel fissare standard di qualità ambientale per i metalli, sono presi in considerazione i modelli di biodisponibilità per tenere conto di vari parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli. [Em. 156]

PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

SQA-AA (3)

Acque super-ficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-AA (3)

Altre acque di super-ficie

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Acque super-ficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Altre acque di super-ficie

[µg/l]

SQA

Biota (6)

[µg/kg peso umido] o SQA Sedimen-ti se così indicato [µg/kg peso secco]

 

1

Alacloro (7)

Pesticidi

15972-60-8

240-110-8

0,3

0,3

0,7

0,7

 

 

2

Tetraclo-ruro di carbonio (7)

Sostanze industria-li

56-23-5

200-262-8

12

12

non appli-cabile

non appli-cabile

 

 

3

Clorfenvinfos (7)

Pesticidi

470-90-6

207-432-0

0,1

0,1

0,3

0,3

 

 

4

Simazina (7)

Pesticidi

122-34-9

204-535-2

1

1

4

4

 

 

(1)   CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)   Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

(4)   Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(5)   Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

(6)   Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci.

(7)   Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I della presente direttiva.."

(1) GU C 146 del 27.4.2023, pag. 41.
(2)La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 12 settembre 2023 (GU C, C/2024/1777, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1777/oj).
(3)GU C del , pag. .
(4)GU C del , pag. .
(5)Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.
(6)"Drivers of and pressures arising from selected key water management challenges: A European overview" (Fattori trainanti e pressioni collegati a determinate sfide chiave in materia di gestione delle risorse idriche: una panoramica europea), relazione 09/2021, AEA.
(7)https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/
(8)https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
(9)https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/farm-fork-targets-progress/eu-trends_it
(10)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final.
(11)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", COM(2020) 667 final.
(12)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo", COM(2021) 400 final.
(13)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 028 final.
(14)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia farmaceutica per l'Europa", COM(2020) 761 final.
(15)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita", COM(2020) 380 final.
(16)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.
(17)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", COM (2021) 699 final.
(18)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", COM(2020) 67 final.
(19)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia europea per i dati", COM(2020) 66 final.
(20)Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(21)Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(22)Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(23)Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(24)Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(25)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(26)Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(27)Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(28)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(29)Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(30)Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(31)Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(32)"Transcriptomic signalling in zebrafish embryos exposed to environmental concentrations of glyphosate" (Segnalazione trascrittomica negli embrioni di pesce zebra esposti a concentrazioni ambientali di glifosato), 2022. "Effects of low-concentration glyphosate and aminomethyl phosphonic acid on zebrafish embryo development" (Effetti del glifosato a bassa concentrazione e dell'acido aminometilfosfonico sullo sviluppo dell'embrione di pesce zebra), 2021. "Global transcriptomic profiling demonstrates induction of oxidative stress and compensatory cellular stress responses in brown trout exposed to glyphosate and Roundup" (Il profilo trascrittomico globale dimostra l'induzione dello stress ossidativo e le risposte allo stress cellulare compensativo nella trota fario esposta al glifosato e Roundup), 2018.
(33)Decisione 2004/248/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78 del 16.3.2004, pag.53).
(34)Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(35)CSRSAE. Contributo alla consultazione della DG ENV: osservazioni sulla proposta della Commissione di modificare la direttiva quadro Acque/la direttiva Acque sotterranee/la direttiva Standard qualità ambientale, marzo 2023. CSRSAE. Groundwater quality standards for proposed additional pollutants in the annexes to the Groundwater Directive (2006/118/EC) (Standard di qualità delle acque sotterranee per gli inquinanti aggiuntivi proposti negli allegati della direttiva Acque sotterranee (2006/118/CE), luglio 2022.
(36)"Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline" (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.
(37)"European Groundwater Memorandum: To secure the quality and quantity of drinking water for future generations" (Memorandum europeo sulle acque sotterranee: garantire la qualità e la quantità dell'acqua potabile per le generazioni future), marzo 2022.
(38)EMA. Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.
(39)Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(40)"Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis" (Il fardello mondiale della resistenza batterica agli antimicrobici nel 2019: un'analisi sistematica), Lancet, 19 gennaio 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621027240?via%3Dihub
(41)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000724
(42)Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.
(43)https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf
(44)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(45)Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(46)Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(47)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(48)+OP: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM (2022) 157 e inserirne il numero, la data, il titolo e il riferimento GU nella nota a piè di pagina.
(49)Causa C-535/18, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 28 maggio 2020; IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen. Causa C-664/15, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017; Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contro Bezirkshauptmannschaft Gmünd.
(50)Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(51)OCSE, Sesta tavola rotonda sul finanziamento delle risorse idriche. Consultabile all'indirizzo: https://www.oecd.org/water/6th-Roundtable-on-Financing-Water-in-Europe-Summary-and-Highlights.pdf


Iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile
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Risoluzione
Testo
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS))
P9_TA(2024)0359A9-0161/2024

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2024)0029),

–  visti gli articoli 187 e 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9‑0013/2024),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9‑0161/2024),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(1)

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

2024/0016(CNS)

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio(4) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("legge sull'intelligenza artificiale") è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità dei valori dell'Unione.

(2)  Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio(5), l'ambito dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di un'innovazione etica e responsabile nell'ambito dell'IA affidabile, accompagnata dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace.

(3)  Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno dell'innovazione responsabile nell'IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative di IA affidabile per addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l'IA attraverso il regolamento (UE) 2024/..., la creazione di strutture di governance e il sostegno all'innovazione attraverso il piano coordinato sull'intelligenza artificiale.

(3 bis)  Al fine di sfruttare la sua infrastruttura di supercalcolo e promuovere un ecosistema europeo innovativo nell'ambito dell'IA, anche attraverso la creazione di fabbriche di IA in tutta l'Unione, la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2024 sulla promozione delle start-up e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile definisce un quadro strategico per gli investimenti per permettere alle start-up e all'industria dell'Unione di realizzare il proprio potenziale e di assumere un ruolo di capofila a livello mondiale nella creazione di modelli, sistemi e applicazioni di IA avanzati e affidabili.

(4)  Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell'Unione si trova nelle strutture dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ("impresa comune"), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l'iniziativa della Commissione possa concretizzarsi. È quindi necessario introdurre un ulteriore obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA, da aggiungere ai sei obiettivi dell'impresa comune già esistenti, che garantisca equità, trasparenza, affidabilità e un impatto sociale positivo e che risponda alle esigenze e agli obiettivi dell'Unione.

(5)  Il nuovo obiettivo consentirebbe all'impresa comune di svolgere attività nei settori dell'adeguamento o dell'acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer dedicati all'IA per consentire l'apprendimento automatico rapido e l'addestramento di modelli di base di IA di grandi dimensioni affidabili ed etici, rafforzando in tal modo la competitività e la base industriale dell'UE nel campo dell'IA. L'impresa comune dovrebbe inoltre essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo, in particolare per le start-up di IA e per la comunità scientifica attiva nel campo dell'IA nel suo complesso, e a sviluppare applicazioni, modelli e sistemi di IA dedicati e ottimizzati per essere eseguiti sui suoi supercomputer, salvaguardando nel contempo l'accesso aperto, l'equità e la trasparenza. Tali cambiamenti consentirebbero all'impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l'addestramento e lo sviluppo dell'IA su larga scala e la sua adozione nell'Unione, cosa che non è possibile con l'attuale regolamento.

(5 bis)   L'impresa comune dovrebbe istituire uno sportello unico sulla base dei principi dell'accesso aperto, in modo che diversi tipi di utenti possano sfruttare appieno le potenzialità dell'IA nel supercalcolo. Le opportunità offerte dalle fabbriche di IA saranno ampiamente comunicate alle start-up, alle piccole e medie imprese (PMI), all'ecosistema dell'innovazione e ai ricercatori impegnati nei programmi dell'Unione, mettendo in evidenza i numerosi vantaggi che l'intelligenza artificiale può offrire nelle applicazioni di supercalcolo. Inoltre, la cooperazione tra le fabbriche di IA a livello dell'Unione dovrebbe rendere disponibile la potenza di calcolo come servizio in tutta l'Unione, il che è essenziale per i servizi di supporto offerti, facilitando ulteriormente l'accesso a questa infrastruttura critica. Ciò dovrebbe altresì permettere di sviluppare supercomputer EuroHPC orientati alla domanda, garantendo che l'infrastruttura soddisfi le esigenze in evoluzione degli utenti e dei settori in tutta l'Unione.

(5 ter)  La risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sul miglioramento dell'innovazione e della competitività industriale e tecnologica attraverso un ambiente favorevole alle start-up e alle scale-up(6) sottolinea che le scale-up svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una definizione adeguata di scale-up basata sulla scalabilità, tenendo conto nel contempo delle differenze tra start-up e PMI. Il consiglio di direzione dell'impresa comune dovrebbe definire le condizioni di accesso a tali supercomputer dedicati all'IA e ai pertinenti servizi di supporto per le diverse categorie di utenti, quali start-up, scale-up, PMI, istituti di istruzione superiore e centri di ricerca, al fine di superare i vincoli legati ai costi e la mancanza di competenze.

(5 quater)  Poiché l'utilizzo di supercomputer per l'IA richiede un maggiore utilizzo di dati, è importante che tali supercomputer siano situati nelle vicinanze di un centro dati esistente o di un centro dati pianificato attraverso reti ad alta velocità. Inoltre, tali centri dati dovrebbero essere pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e dovrebbero, in futuro, essere interconnessi con gli spazi comuni europei di dati per facilitare l'addestramento di modelli in settori chiave. I soggetti ospitanti dovrebbero essere in grado di utilizzare efficacemente il sostegno finanziario degli spazi comuni europei di dati per migliorare la loro infrastruttura, in particolare per acquisire o adeguare i centri dati. È opportuno promuovere le sinergie tra le diverse iniziative.

(5 quinquies)  Poiché l'utilizzo di supercomputer per l'IA richiede un aumento significativo della potenza di calcolo, che a sua volta comporta un maggiore consumo di energia, i soggetti ospitanti dovrebbero disporre di piani concernenti la loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Tali piani dovrebbero garantire che il supercomputer abbia accesso a una connessione alla rete sicura e stabile e a una fornitura di energia elettrica, preferibilmente attraverso energia pulita e a prezzi accessibili, in particolare mediante accordi di compravendita di energia elettrica, che possono anche essere basati su energie rinnovabili, e l'utilizzo di energia elettrica prodotta localmente. Inoltre, i modelli di IA dovrebbero rispettare i requisiti in materia di consumo energetico di cui al regolamento (UE) 2024/... [regolamento sull'intelligenza artificiale]. Gli obblighi in materia di segnalazione per i modelli di IA per finalità generali stabiliti in tale regolamento devono essere rispettati.

(5 sexies)  Le fabbriche di IA forniranno servizi completi di supporto in materia di supercalcolo alle start-up del settore dell'IA, alle piccole imprese innovative e al più ampio ecosistema della ricerca e dell'innovazione. Tali servizi sono fondamentali per facilitare l'accesso ai supercomputer, offrendo strutture di programmazione dedicate e supporto algoritmico per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli e sistemi di addestramento dell'IA. Inoltre, contribuiscono alla creazione di nuovi casi d'uso e applicazioni emergenti nei diversi ambiti strategici dell'Unione, tra cui la robotica e l'industria manifatturiera, i nuovi materiali e le batterie, il settore aerospaziale, la mobilità, la guida connessa e automatizzata, la salute e l'assistenza, le biotecnologie, l'energia, i cambiamenti climatici e l'adattamento, le dinamiche dei sistemi complessi, i mondi virtuali e i gemelli digitali, la sicurezza informatica, le pratiche agricole, la ricerca e l'innovazione e il settore pubblico.

(6)  Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento a quella delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebiti ritardi.

(7)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):"

"3 ter) "supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale": un supercomputer progettato principalmente per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale civili per finalità generali su larga scala e per applicazioni, tecnologie e sistemi emergenti di intelligenza artificiale, nonché per lo sviluppo di tecnologie e sistemi;

   3 quater) "fabbrica di intelligenza artificiale": un ecosistema aperto centralizzato o distribuito che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo di intelligenza artificiale composta da un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale o da una partizione di supercomputer dedicata all'intelligenza artificiale o da un supercomputer EuroHPC adeguato per le capacità di intelligenza artificiale, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all'intelligenza artificiale, e che sviluppa, attrae, mantiene e riunisce apertamente e attivamente i talenti per fornire le competenze, le abilità e le conoscenze necessarie, che aiuta e guida gli utenti nell'utilizzo dei supercomputer per l'intelligenza artificiale e che fornisce i servizi necessari per la loro manutenzione;";

"

b)  il punto 9) è sostituito dal seguente:"

"9) "supercomputer EuroHPC": qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell'impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati che può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, dedicato all'intelligenza artificiale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;";

"

2)  all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera h) seguente:"

"h) sviluppare e gestire le fabbriche di intelligenza artificiale a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di intelligenza artificiale altamente competitivo, sostenibile, affidabile, etico e innovativo nell'Unione.";

"

3)  all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):"

"h) il pilastro delle fabbriche di intelligenza artificiale per un'intelligenza artificiale etica e affidabile, che copre le attività per la fornitura di un'infrastruttura di servizi di supercalcolo orientata all'intelligenza artificiale, volta a sviluppare ulteriormente le capacità di innovazione e le competenze dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale; tali attività riguardano, tra le altre cose:

   i) l'acquisizione e la gestione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale, collocati in ▌centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità;
   ii) l'adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di intelligenza artificiale;
   iii) la fornitura di accesso ai supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale o ai supercomputer EuroHPC adeguati con capacità di intelligenza artificiale, anche ampliandone l'uso a un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le start-up, le scale-up, le PMI, gli istituti di istruzione superiore e la comunità scientifica più ampia;
   iii bis) la comunicazione, su ampia scala, delle opportunità offerte dalle fabbriche di intelligenza artificiale alle start-up, alle scale-up e alle comunità della ricerca e dell'innovazione;
   iv) la gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all'intelligenza artificiale a sostegno dell'ecosistema della ricerca e innovazione e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale mediante l'assistenza e l'orientamento per gli utenti, la promozione della ricerca interdisciplinare, il supporto algoritmico, il supporto per l'ulteriore sviluppo, l'addestramento, la prova, la valutazione e la convalida di sistemi e modelli di addestramento dell'intelligenza artificiale e il supporto per lo sviluppo di applicazioni emergenti di intelligenza artificiale su larga scala in aree strategiche ▌;
   v) la gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer, anche per la parallelizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale per ottimizzare l'uso delle capacità di supercalcolo, e la gestione di altri servizi di supercalcolo per l'abilitazione dell'intelligenza artificiale;

   vii) l'attrazione, la riunione, la formazione e il trattenimento di talenti, tra cui studenti, sviluppatori, ricercatori, scienziati e la comunità di utenti, attraverso un processo trasparente, aperto e basato sulle pari opportunità, per svilupparne le competenze, le abilità e le conoscenze nell'uso dei supercomputer EuroHPC per l'intelligenza artificiale, nonché l'offerta di un tutoraggio su misura;
   viii) l'interazione con le altre fabbriche di intelligenza artificiale, rendendo i loro servizi accessibili in tutta Europa, prestando costante attenzione all'equilibrio geografico e di genere, e cooperando con i centri di competenza e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative dell'Unione in materia di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale, le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia legate all'intelligenza artificiale, le imprese comuni e i partenariati di Orizzonte Europa legati all'intelligenza artificiale, le pertinenti infrastrutture di ricerca europee e altre iniziative correlate;
   viii bis) la manutenzione e l'ottimizzazione dei supercomputer con capacità di intelligenza artificiale, garantendone l'affidabilità e le prestazioni in compiti computazionali avanzati.";

"

4)  l'articolo 9, paragrafo 5, è modificato come segue:

a)  è aggiunta la seguente lettera g):"

"g) per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale si applicano i seguenti criteri di selezione aggiuntivi per i soggetti ospitanti:

   i) la vicinanza o la connessione attraverso reti ad altissima velocità con un centro dati previsto o esistente, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791;
   i bis) la visione e i piani del soggetto ospitante per quanto riguarda l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale, utilizzando un approccio basato sul ciclo di vita, la disponibilità di un accesso adeguato all'energia pulita a prezzi accessibili, anche attraverso accordi di compravendita di energia elettrica che possono essere basati su energie rinnovabili, e l'uso dell'energia elettrica generata localmente;
   ii) la visione, i piani e la capacità del soggetto ospitante di affrontare le sfide dell'ecosistema della ricerca e innovazione e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale e della comunità di utenti dell'intelligenza artificiale, rafforzando tale ecosistema mediante la promozione di sinergie e innovazione, compresi gli investimenti nelle tecnologie future, fornendo un servizio di supercalcolo centralizzato o distribuito di supporto orientato all'intelligenza artificiale e contribuendovi;
   iii) la qualità e la pertinenza dell'esperienza e del know-how disponibili presso il team designato che si occuperà dell'ambiente di servizi di supercalcolo di supporto orientato all'intelligenza artificiale;
   iv) i piani di interazione e cooperazione con altre fabbriche di intelligenza artificiale, con i centri di competenza EuroHPC e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti attività di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale e altre iniziative correlate;
   v) le capacità esistenti e i piani futuri del soggetto ospitante per contribuire allo sviluppo, all'attrazione, alla formazione e al trattenimento del pool di talenti e alla creazione di abilità, capacità e competenze per l'uso dei supercomputer, anche sotto forma di sostegno per le start-up tramite programmi di incubazione o accelerazione;
   g bis) un soggetto ospitante esistente selezionato dal consiglio di direzione mediante una procedura equa e trasparente e a seguito di un invito a manifestare interesse può istituire una fabbrica di intelligenza artificiale se soddisfa i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera g).";

"

5)  all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:"

"6 bis) Per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale di cui all'articolo 12 bis, nonché per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12, 12 bis, 14 e 15, i soggetti ospitanti creano uno sportello unico per le start-up, le scale-up, le PMI e gli altri utenti per facilitare l'accesso ai suoi servizi di supporto e sostenere lo sviluppo delle loro abilità e competenze.";

"

6)  all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:"

"l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale, un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale o un supercomputer EuroHPC esistente adeguato con capacità di intelligenza artificiale.";

"

(7)  è inserito il seguente articolo 12 bis:"

"Articolo 12 bis

Acquisizione e proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale

1.  L'impresa comune acquisisce i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e ne diventa proprietaria.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.

3.  La selezione del fornitore dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è basata sulle specifiche della gara d'appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. La selezione tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4.  L'impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione.

5.  Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

6.  I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC situato nell'Unione.

7.  Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale.";

"

8)  l'articolo 15 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. L'impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria, per innalzare il livello di prestazione del supercomputer vicino all'esascala, o per aumentare le capacità di intelligenza artificiale del supercomputer, o per aumentare le prestazioni operative del supercomputer in qualsiasi altro modo, anche con acceleratori quantistici."; il paragrafo 2 è soppresso;

"

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale, ammortizzata nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi operativi aggiuntivi dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale.";

"

9)  l'articolo 16 è così modificato:

a)  è inserito il seguente paragrafo 1 ter:"

"1 ter. I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale sono utilizzati principalmente per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per le applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, nonché per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale nell'Unione che richiedono il calcolo ad alte prestazioni e l'esecuzione di algoritmi di intelligenza artificiale su larga scala per la risoluzione di problemi scientifici.";

"

b)  è inserito il seguente paragrafo 2 ter:"

"2 ter. Il consiglio di direzione definisce condizioni di accesso ▌per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e per i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale in conformità dell'articolo 17, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'ecosistema della ricerca e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale. Il consiglio di direzione può definire condizioni di accesso specifiche per diversi tipi di utenti o applicazioni, incluso un accesso dedicato alle start-up, alle scale-up e alle PMI. La sicurezza e la qualità del servizio sono uguali per tutti gli utenti appartenenti alla stessa categoria. Solo le proposte per lo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale affidabili ed etici, in linea con le norme e i valori dell'Unione, in particolare quelli sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono ammissibili ai fini dell'accesso. I criteri di accesso, le metodologie e gli orientamenti sulla definizione delle priorità di accesso saranno definiti conformemente all'approccio "etica fin dalla progettazione" per l'intelligenza artificiale e con il sostegno del meccanismo di valutazione etica di Orizzonte Europa.";

"

10)  all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta e dedicato all'intelligenza artificiale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.".

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

(1)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) Parere del ... GU C […] del […], pag. […].
(4) Regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (GU L …).
(5) Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj).
(6) Testi approvati, P9_TA(2023)0480.
(7) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).


Diritto societario - Ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali
PDF 114kWORD 47k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM(2023)0177 – C9-0121/2023 – 2023/0089(COD))
P9_TA(2024)0360A9-0394/2023
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0177),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0121/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0394/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

P9_TC1-COD(2023)0089


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2025/25.)

(1) GU C 293 del 18.8.2023, pag. 82.


Statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni
PDF 245kWORD 83k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))
P9_TA(2024)0361A9-0284/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0031),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0010/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023(1)

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0284/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013(2)

P9_TC1-COD(2023)0008


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni svolgono un ruolo centrale nei processi di definizione delle politiche e di adozione delle decisioni e, in quanto tali, sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, il quadro per la promozione dell'efficienza energetica e della coesione economica, sociale e territoriale, e l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(2)  Le statistiche demografiche sono un denominatore importante per un'ampia serie di indicatori strategici e fungono da riferimento per tutte le statistiche europee, in particolare per fornire basi di campionamento per indagini rappresentative sulle persone e sulle famiglie a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

(3)  Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il Comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle previsioni della popolazione elaborate da Eurostat. Le proiezioni demografiche sono utilizzate anche per analisi strategiche nel contesto del semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe avere a disposizione tutte le statistiche necessarie per elaborare e pubblicare proiezioni demografiche in funzione delle esigenze d'informazione dell'Unione.

(4)  A norma dell'articolo 175, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione deve riferire ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. Per preparare tali relazioni e monitorare con regolarità gli sviluppi demografici ed eventuali sfide demografiche future nel territorio dell'Unione sono necessari dati regionali e locali, anche per diversi tipi territoriali quali le regioni e città frontaliere e le loro aree urbane funzionali, le regioni metropolitane, rurali, montane e insulari.

(5)  A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio deve essere definita, tra l'altro, sulla base della popolazione degli Stati membri. A tal fine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), gli Stati membri sono attualmente tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale.

(6)  Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione nei confronti dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 10 e 19 TFUE, nonché per monitorare i progressi verso l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Inoltre, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) fornisce dati e informazioni raccolti mediante indagini sulle condizioni di vita e di lavoro. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, si dovrebbero migliorare ulteriormente la cooperazione ed il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione (Eurostat) e le suddette agenzie.

(6 bis)   Il memorandum di Budapest ha inoltre chiesto il miglioramento delle statistiche sulla migrazione e lo sviluppo, e l'attuazione di definizioni comuni relative alla popolazione e alla migrazione, tenendo conto della necessità di stabilire concetti e definizioni statisticamente validi, pertinenti e applicabili alla luce dei tipi emergenti di migrazione. Gli eventi passati e in corso, come il recesso del Regno Unito dall'Unione e le conseguenze della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e di altre crisi umanitarie, sottolineano l'importanza di statistiche tempestive e dettagliate in materia di migrazione e protezione internazionale, che sono essenziali per stabilire una panoramica dei flussi migratori verso l'Unione, dall'Unione e al suo interno.

(7)  Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la frequenza, la tempestività e il dettaglio necessari.

(7 bis)   Per monitorare i progressi nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, degli obiettivi principali del relativo piano d'azione e della garanzia europea per l'infanzia a livello nazionale, nonché per valutare l'impatto distributivo dei cambiamenti climatici e delle politiche in generale, all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito dell'SSE con la frequenza, la tempestività e il dettaglio necessari.

(8)  Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, su proposta della Commissione di statistica delle Nazioni Unite, adotta ogni dieci anni risoluzioni riguardanti i censimenti mondiali della popolazione e delle abitazioni e invita i paesi membri dell'ONU a realizzare censimenti della popolazione e delle abitazioni in linea con le raccomandazioni internazionali e regionali e salvaguardando l'integrità, l'affidabilità, l'accuratezza e il valore dei risultati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero tenere conto di tali raccomandazioni.

(9)  La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono un obiettivo centrale della Commissione. La comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"mira a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione del 25 % per le imprese e le amministrazioni, senza compromettere i relativi obiettivi strategici. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce i criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e basarsi su di essi, nonché ridurre gli oneri amministrativi optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.

(10)  La valutazione delle statistiche esistenti(8) sui censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'Unione, delle statistiche sui flussi migratori internazionali, sulla presenza di migranti e sulle acquisizioni di cittadinanza e delle statistiche demografiche ha dimostrato che il quadro giuridico attuale, che comprende i regolamenti (CE) n. 862/2007(9), (CE) n. 763/2008(10) e (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha determinato un notevole miglioramento generale delle statistiche rispetto alla situazione del 2005, in cui il quadro giuridico attuale non era in vigore. Tale quadro presenta tuttavia aspetti che potrebbero determinare una mancanza di coerenza e comparabilità, cui bisognerebbe porre rimedio.

(11)  I cambiamenti climatici, la trasformazione digitale, la situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli sviluppi socioeconomici, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. Inoltre, il quadro giuridico esistente non è abbastanza flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l'uso di nuove fonti a livello nazionale e dell'Unione. La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogare i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.

(12)  L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 riguarda le statistiche sul paese di cittadinanza e sul luogo di nascita della popolazione dimorante abitualmente (presenza di migranti), sui cambiamenti di residenza tra paesi (flussi migratori internazionali) e sulle acquisizioni di cittadinanza della popolazione dimorante abitualmente, mentre le altre statistiche disciplinate da tale regolamento riguardano le procedure amministrative e giudiziarie relative alla legislazione sull'immigrazione e la protezione internazionale. Le statistiche di cui all'articolo 3 di detto regolamento sono pertanto strettamente collegate e dovrebbero essere coerenti con le statistiche sulla popolazione dimorante abitualmente e i relativi cambiamenti demografici di cui ai regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013. Per garantire la coerenza intrinseca, tali statistiche dovrebbero pertanto essere integrate in una base giuridica unica sopprimendo l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.

(13)  La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici, socioeconomici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate, ove possibile mediante l'uso di dati amministrativi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire risorse adeguate per i loro istituti nazionali di statistica.

(14)  Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) stabilisce una metodologia basata sulla griglia per la definizione delle tipologie territoriali in base alla distribuzione della popolazione in celle della griglia corrispondenti a 1 km2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione(12) prevede, quale azione statistica diretta temporanea che accompagna i censimenti della popolazione e delle abitazioni del 2021, che i risultati fondamentali del censimento siano riportati su una griglia paneuropea con celle di 1 km2. Il quadro giuridico dovrebbe garantire la diffusione continua di statistiche sulla popolazione georeferenziate sulla base di griglie e la sua estensione alle statistiche sulle abitazioni.

(15)  Le unità territoriali e le griglie statistiche dovrebbero essere definite in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003.

(16)  Per la geocodifica dei luoghi dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità dell'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13).

(17)  Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di sfide e cambiamenti demografici, migratori, sociali ed economici, a sostegno delle politiche e dei processi decisionali, i risultati statistici devono essere migliorati.

(18)  Le statistiche periodiche (annuali e infrannuali) migliorate sulla popolazione e sulle abitazioni, basate su fonti amministrative, dovrebbero essere integrate con informazioni ottenute da censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni svolti nell'Unione ogni dieci anni, secondo i principi e le raccomandazioni dell'ONU. Altrettanto importanti, i censimenti della popolazione e delle abitazioni costituiscono un'opportunità unica per rendere le statistiche ufficiali visibili, sia in termini di operazioni, sia per quanto riguarda i risultati.

(19)  I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose e la fornitura di servizi digitali sulla base della conclusione di protocolli tra gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e i fornitori di dati provenienti da basi dati private. I censimenti dovrebbero rispettare la riservatezza dei dati personali stabilendo le garanzie necessarie per la rilevazione dei dati personali al fine di evitare potenziali abusi e garantire i diritti fondamentali. Essi dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.

(20)  Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano autorizzate a utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(14). Le autorità statistiche nazionali dovrebbero essere in grado di riutilizzare pienamente, in modo regolare e tempestivo, i dati amministrativi provenienti dalle banche dati interoperabili per la prestazione energetica degli edifici disponibili a livello nazionale conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio(15). Anche le autorità nazionali di statistica devono essere coinvolte nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.

(21)  Negli ultimi anni sono state sviluppate banche dati e sistemi di interoperabilità completi a livello dell'Unione connessi alla dimora abituale, agli eventi di stato civile, alla cittadinanza e ai movimenti migratori e transfrontalieri della popolazione quali quelle istituite dai regolamenti (UE) n. 910/2014(16), (UE) 2018/1724(17), (UE) 2019/817(18) e (UE) 2019/818(19) del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi forniscono valide informazioni che possono essere riutilizzate per la compilazione e la garanzia di qualità di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.

(22)  In tale contesto è essenziale consentire alla Commissione (Eurostat) di riutilizzare tali dati a fini statistici solo se sono applicate rigorosamente le norme relative alla protezione e alla riservatezza dei dati, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). Questo dovrebbe riguardare in particolare i dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) nel rispetto delle finalità del CRRS di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e in conformità dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. In particolare, considerando che il CRRS deve fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, la Commissione (Eurostat) dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nella misura del possibile, al fine di fornire le statistiche europee necessarie.

(23)  Per dati detenuti da soggetti privati si intende la grande quantità di dati detenuti da soggetti privati ottenuti a seguito della loro attività, che potrebbero essere utilizzati dalle autorità statistiche e dalla Commissione (Eurostat) per produrre statistiche ufficiali. Tali dati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali, garantendo nel contempo la tutela dei diritti e delle libertà dei titolari dei dati. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli, nonché cooperare con i titolari dei dati privati conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.

(24)  Per garantire la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell'Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, dovrebbe essere possibile applicare ▌tecniche di modellizzazione e metodi statistici basati su dati scientifici, quali i "segni di vita", se del caso.

(25)  Gli Stati membri dovrebbero trasmettere in formato elettronico i loro dati e metadati, in un appropriato formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Dovrebbero essere utilizzati standard internazionali quali l'iniziativa Statistical Data and Metadata Exchange e standard statistici o tecnici elaborati nell'Unione, quali gli standard per i metadati e la convalida o i principi del quadro europeo di interoperabilità, nella misura in cui sono pertinenti per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato gli standard dell'SSE per i metadati e le relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali standard devono contribuire all'armonizzazione della garanzia di qualità e delle relazioni a norma del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere introdotti.

(26)  Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La qualità di tali statitstiche dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione e dovrebbero essere istituiti meccanismi per affrontare eventuali situazioni in cui la qualità dei dati non è garantita. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti garantendo un accesso gratuito e semplice a tali statistiche tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni.

(26 bis)   Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero affrontare la persistente mancanza di dati relativi ai gruppi vulnerabili, segnatamente i gruppi di popolazione difficili da raggiungere, come le persone che risiedono in istituti (ad esempio militari, correzionali e penitenziari, dormitori di scuole e università, istituti religiosi, ospedali, case di cura, istituti per persone con disabilità e orfanotrofi), le persone di età superiore ai 75 anni, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, le persone provenienti da un contesto migratorio e gli apolidi. Per colmare tale divario di dati e prevenire le conseguenti disuguaglianze sociali ed economiche, gli Stati membri dovrebbero sviluppare strategie e soluzioni mirate per la raccolta di dati sui gruppi di popolazione difficili da raggiungere, in particolare per quanto riguarda l'individuazione, il contatto, la persuasione e l'intervista di tali popolazioni.

(26 ter)   Politiche adeguate, tempestive ed efficaci presuppongono dati affidabili e comparabili, disaggregati per genere, età e, se del caso, nazionalità, stato socioeconomico, area geografica e altre caratteristiche, conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 1, TFUE, e al codice delle statistiche europee e al quadro di garanzia della qualità dell'SSE. Tali dati sono pertinenti per comprendere meglio le tendenze demografiche e abitative, per combattere la discriminazione intersezionale e per attuare e valutare le politiche, gli obiettivi politici e le azioni dell'Unione, come i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, della garanzia europea per l'infanzia, della strategia europea di assistenza, della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità e della piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che si basano tutti in larga misura sui dati relativi a nuclei familiari e famiglie. Dovrebbe essere incoraggiata la disaggregazione delle statistiche per disabilità utilizzando fonti di dati amministrativi nuove ed esistenti, che dovrebbero essere sfruttate per vagliare le possibilità di cogliere la dimensione della disabilità. La raccolta e l'utilizzo di tali dati devono avvenire nel pieno rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di vita privata e diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i dati dei minori. La disaggregazione per genere dovrebbe riflettere i dati disponibili negli Stati membri. In alcuni Stati membri è attualmente possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro. Il presente regolamento lascia impregiudicate le pertinenti norme nazionali che danno attuazione a tale registrazione.

(27)  Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare che i dati riservati siano trasmessi e utilizzati esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(28)  La Commissione (Eurostat) è tenuta a rispettare il segreto statistico dei dati trasmessi dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 223/2009. Per quanto riguarda i dati statistici sulla popolazione raccolti a norma del presente regolamento, dovrebbe essere definito un approccio armonizzato che garantisca una qualità elevata degli aggregati europei e impedisca la diffusione di dati riservati nei risultati statistici, evitando nella misura del possibile la soppressione di dati.

(29)  Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre discrepanze nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie per la protezione dei dati.

(31)  La condivisione di dati riservati dovrebbe avvenire solo sulla base di una richiesta che motivi la necessità di tale condivisione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009.

(32)  A lungo termine, gli sforzi collaborativi nell'ambito dell'SSE tesi ad attenuare i problemi di qualità delle statistiche a livello transfrontaliero, quali il doppio conteggio delle persone dimoranti abitualmente e aventi diritto alla libera circolazione, dovrebbero avvalersi, ad esempio, degli identificatori unici digitali istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 910/2014.

(33)  Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679(21) e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE(22) del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, considerando anche che i dati personali trattati a fini statistici nel pubblico interesse sono dati statistici riservati, soggetti al principio di segreto statistico. Pertanto, tali dati dovrebbero essere utilizzati solo a fini statistici e non dovrebbero mai essere utilizzati per misure o decisioni riguardanti una determinata persona fisica. Per il trattamento, la condivisione e l'archiviazione dei dati personali a fini statistici a norma del presente regolamento dovrebbero preferibilmente essere utilizzati dati anonimizzati o pseudonimizzati, al fine di assicurare le garanzie adottate a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. Quando vengono trattati dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di legittimità, equità, trasparenza e accuratezza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Analogamente, dovrebbero applicarsi anche i principi statistici sanciti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009 e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee.

(34)  Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero evolvere per tenere conto delle esigenze emergenti in materia di dati dovute ai cambiamenti delle priorità strategiche e dai cambiamenti della situazione demografica, migratoria, sociale o economica nell'Unione. La Commissione (Eurostat) dovrebbe realizzare studi pilota e di fattibilità per valutare la fattibilità degli adeguamenti in questione, se del caso, e dovrebbe tenere in considerazione aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la disponibilità di fonti di dati adeguate. Nell'elaborare tali studi, la Commissione dovrebbe garantire la rappresentatività degli studi a livello dell'Unione, tenendo conto delle diversità nazionali. La Commissione dovrebbe valutare i risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri.

(35)  Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, degli sviluppi tecnologici e della necessità di definire politiche ben mirate in modo tempestivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, e riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(23). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(35 bis)   L'importanza delle statistiche europee come parte fondamentale del processo decisionale basato su dati concreti si riflette nel quadro di programmazione e finanziamento istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio(24) per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee (programma per il mercato unico). Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico e dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio(25) conformemente agli obiettivi e alle norme di tali strumenti, al fine di adeguare i loro sistemi statistici nazionali, migliorare la metodologia e la qualità dei dati delle statistiche nonché pianificare ed effettuare raccolte di dati ad hoc a norma del presente regolamento.

(36)  In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046(26) e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(27) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95(28), (Euratom, CE) n. 2185/96(29) e (UE) 2017/1939 del Consiglio(30), gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio(31). In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti e, per quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(37)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento riguardo alla specificazione dei requisiti relativi a dati e metadati, formati tecnici e procedure per la trasmissione di dati e metadati, contenuto e struttura delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(32).

(38)  Qualora l'esecuzione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per la trasmissione di dati con periodicità inferiore a 10 anni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati.

(39)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 16 marzo 2023.

(41)  Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.

Articolo 2

Definizioni

fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)  "cittadinanza": specifico vincolo giuridico tra una persona fisica e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio, adozione o altre modalità, conformemente alla legislazione nazionale;

(2)  "dimora abituale": luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:

(a)  che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale la maggior parte del tempo durante i 12 mesi che precedono e includono la data di riferimento; oppure

(b)  che sono giunte nel loro luogo di dimora abituale nei 12 mesi che precedono e includono la data di riferimento con l'intenzione o l'aspettativa di rimanervi la maggior parte del tempo per almeno 12 mesi dopo l'arrivo;

(3)  "segni di vita": qualsiasi informazione che indichi la presenza effettiva e la dimora abituale di una persona nel territorio in questione, tra cui le informazioni ottenute da qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona;

(4)  ▌

(5)  "migrazione internazionale": azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo dopo aver avuto la propria dimora abituale in un altro Stato membro o paese terzo;

(6)  "immigrato": persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale nel paese dichiarante;

(7)  "emigrato": persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale al di fuori del paese dichiarante, dopo aver avuto la propria dimora abituale nel paese dichiarante;

(8)  "migrazione interna": evento con il quale una persona cambia la propria dimora abituale all'interno del territorio del paese dichiarante;

(8 bis)   "gruppi di popolazione difficili da raggiungere": gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all'inclusione o identificazione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici, a causa di una mancanza di copertura dei rispettivi gruppi o di un'assenza di caratteristiche specifiche che permettano di identificarli;

(9)  "alloggio": struttura temporanea o permanente, rifugio o posto di accoglienza presso il quale una o più persone dimorano, a prescindere dal fatto che sia o meno progettato per l'abitazione umana o destinato a tal fine;

(10)  "abitazioni convenzionali": locali strutturalmente separati e indipendenti, situati in sedi fisse, che sono progettati per l'abitazione umana permanente e sono, alla data di riferimento:

(a)  utilizzati come dimora abituale;

(b)  inoccupati; oppure

(c)  riservati a un utilizzo secondario o stagionale.

(x)  "locali separati": locali circondati da pareti e coperti da un tetto o da un soffitto, in modo tale che una o più persone possano risiedervi in maniera indipendente;

(xx)  "locali indipendenti": locali che presentano un accesso diretto da una strada o da una scala, un passaggio, un corridoio o un terreno;

(11)  "edificio destinato all'abitazione": struttura permanente comprendente una o più abitazioni convenzionali o destinata all'alloggio istituzionale o collettivo;

(12)  "nucleo familiare": gruppo di due o più persone che condividono un alloggio ▌oppure singola persona che non fa parte di nessun altro nucleo familiare;

(12 bis)   "istituto": alloggio collettivo che ha lo scopo di offrire un'abitazione di lunga durata e la prestazione di servizi necessari per la vita quotidiana a un gruppo di persone;

(13)  "famiglia": gruppo di due o più persone che vivono la maggior parte del tempo nello stesso nucleo familiare e sono unite da vincolo di filiazione oppure di matrimonio, unione civile registrata o consensuale;

(14)  "dati amministrativi": dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un registro di un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la produzione di statistiche;

(15)  "dominio": uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;

(16)  "tematica": contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche; ciascuna tematica comprende una serie di tematiche dettagliate;

(17)  "tematica dettagliata": contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;

(18)  "set di dati": ▌una o più variabili organizzate in forma strutturata;

(19)  "censimento della popolazione e delle abitazioni": set di dati e metadati da trasmettere a norma del presente regolamento a cadenza decennale;

(20)  "unità statistica": elemento di un universo costituito da persone, oggetti o eventi sui quali sono raccolti dati e ▌compilate statistiche;

(21)  "variabile": caratteristica di una unità statistica che può assumere più di una serie di valori;

(22)  "disaggregazione": serie predefinita di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a variabili che caratterizzano le unità statistiche;

(23)  "livello nazionale": livello del territorio di uno Stato membro;

(24)  "livello regionale": livello NUTS3 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;

(25)  "livello locale": livello dell'unità amministrativa locale ▌ di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;

(26)  "livello di griglia": livello della griglia statistica di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003;

(27)  "basi": qualsiasi lista, materiale o dispositivo che delimita e identifica gli elementi della popolazione di riferimento e che, a seconda del suo uso, può consentire l'accesso agli elementi o fornire ulteriori caratteristiche degli elementi;

(28)  "data di riferimento": momento al quale si riferiscono le statistiche;

(29)  "periodo di riferimento": intervallo di tempo al quale si riferiscono le statistiche sugli eventi;

(30)  "tempo di riferimento": data o periodo di riferimento, a seconda se le statistiche riguardano eventi o altre unità statistiche;

(31)  "metadati": informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i set di dati in modo strutturato;

(32)  "set di dati precontrollati": set di dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate;

(33)  "relazione sulla qualità": relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico.

Articolo 3

Base di popolazione

1.  Ai fini del presente regolamento, la base di popolazione è costituita da tutte le persone la cui dimora abituale si trova nell'Unione, in una specifica unità territoriale di uno Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o di griglia, alla data di riferimento.

2.  La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide ▌.

3.  La base di popolazione non comprende le persone la cui dimora abituale si trova al di fuori del territorio dello Stato membro, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza e a prescindere da eventuali legami familiari, sociali, economici o di proprietà che dette persone possono avere con lo Stato membro.

4.  Alle persone che non hanno una dimora abituale è attribuito come dimora abituale il luogo in cui si trovano alla data di riferimento.

5.  Gli Stati membri applicano la definizione di dimora abituale di cui al presente regolamento a tutti i set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento e a livello nazionale, regionale, locale e di griglia.

6.  Quando applicano la definizione di dimora abituale, gli Stati membri utilizzano:

(a)  una delle fonti di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o una combinazione di tali fonti;

(b)  metodi di stima quali "segni di vita" nonché altri metodi statistici di stima su base scientifica, ben documentati e pubblicamente disponibili per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi che terminano con la data di riferimento, e ▌ per stimare il numero di persone che hanno l'intenzione o l'aspettativa di dimorare durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi successivi all'arrivo.

6 bis.   Ai fini del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, la Commissione informa il Consiglio in merito alla popolazione totale degli Stati membri alla fine di ogni anno di riferimento secondo i dati di cui dispone la Commissione (Eurostat) il 31 agosto dell'anno civile successivo all'anno di riferimento.

Articolo 4

Unità statistiche

Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per le seguenti unità statistiche:

(a)  persone;

(b)  eventi di stato civile;

(c)  famiglie;

(d)  nuclei familiari;

(e)  edifici destinati all'abitazione, alloggi, anche istituti, e abitazioni convenzionali.

Articolo 5

Requisiti delle statistiche

1.  Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti:

(a)  demografia;

(b)  abitazioni;

(c)  famiglie e nuclei familiari.

2.  Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono organizzate in set di dati a seconda delle tematiche e delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. Se l'unità statistica è una persona, i set di dati sono disaggregati per sesso ed età e, se del caso, per altre caratteristiche.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento in questione.

4.  Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che tali atti non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine. La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

(a)  titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni;

(b)  specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;

(c)  classificazioni statistiche da utilizzare;

(d)  scadenze per la trasmissione delle informazioni;

(e)  formati tecnici dei set di dati e di trasmissione dei metadati;

(f)  contenuto, struttura, periodicità, modalità e scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità nonché ulteriori specificazioni se necessario e giustificato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento in questione, eccetto per il censimento della popolazione e delle abitazioni, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno 24 mesi prima dell'inizio dell'anno in cui cade la data di riferimento.

Articolo 6

Periodicità e tempi di riferimento

1.  Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza trimestrale, semestrale, annuale e pluriennale nonché nell'ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.

2.  Gli anni che terminano con la cifra "1" sono anni di riferimento per il censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.

3.  Gli anni che terminano con le cifre "1", "5" e "8" sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali.

4.  La periodicità e il tempo di riferimento ▌per ogni tematica dettagliata sono stabiliti nell'allegato.

5.  La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica "stato della popolazione" è il 31 dicembre 2025. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel 2026.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'allegato aggiornando le periodicità e i tempi di riferimento.

Articolo 7

Requisiti delle statistiche ad hoc

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati e metadati ad hoc.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 specificando i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, laddove la raccolta di dati aggiuntivi sia ritenuta necessaria per affrontare esigenze statistiche addizionali a norma del presente regolamento, dando nel contempo priorità alle fonti di dati amministrativi e ai dati amministrativi da utilizzare per la raccolta dei dati richiesti.

3.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 specificano:

(a)  le tematiche dettagliate da trasmettere nei set di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;

(b)  i tempi di riferimento.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 a decorrere dall'anno di riferimento 2027 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

(a)  titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni;

(b)  specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati;

(c)  classificazioni statistiche da utilizzare;

(d)  scadenze per la trasmissione delle informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, non più tardi di 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento.

Articolo 8

Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i set di dati precontrollati e i relativi metadati conformemente all'allegato utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Per trasmettere i set di dati e i metadati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

2.  Qualora pubblichino i dati previsti dal presente regolamento a livello nazionale prima delle scadenze stabilite per la trasmissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), e dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri li trasmettono alla Commissione (Eurostat) senza indebito ritardo, al più tardi entro 21 giorni di calendario dalla pubblicazione nazionale.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):

(a)  set di dati e metadati rivisti se la revisione è effettuata dopo la trasmissione iniziale dei set di dati richiesti a norma del presente regolamento;

(b)  set di dati e metadati rivisti per le serie storiche pertinenti se la revisione è effettuata sui set di dati che erano stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) prima dell'applicazione del presente regolamento.

I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro 14 giorni di calendario dalla revisione e sono integrati da relazioni sulla qualità in conformità dell'articolo 12.

Gli Stati membri informano senza indebito ritardo la Commissione di qualsiasi decisione di rivedere i set di dati e i metadati.

Articolo 9

Fonti di dati e metodi

1.  Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una delle fonti di dati seguenti, o una loro combinazione, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12:

(a)  fonti di dati amministrativi;

(b)  indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici;

(c)  altre fonti, compresi i dati detenuti da privati;

(d)  riutilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione dei dati tra autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) nell'ambito del sistema statistico europeo.

2.  Gli Stati membri valutano e monitorano la qualità delle loro fonti di dati, comprese quelle di dati amministrativi e altre fonti adeguate utilizzate.

3.  Gli Stati membri mirano a sviluppare in modo continuo fonti e metodi innovativi e li utilizzano per migliorare le statistiche compilate a norma del presente regolamento, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12.

4.  Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali "segni di vita" ▌ e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per enumerare la popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri.

5.  Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della valutazione delle fonti di dati, la documentazione relativa ai metodi e i necessari chiarimenti.

Articolo 10

Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo

1.  In conformità all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Le autorità statistiche nazionali e le autorità nazionali responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per l'accesso tempestivo e gratuito a tali dati.

1 bis.   Ai fini della produzione di statistiche sulla tematica dettagliata delle caratteristiche energetiche degli edifici, le autorità statistiche nazionali accedono in modo tempestivo e periodico alle banche dati nazionali sulla prestazione energetica nell'edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275 e sono autorizzate a riutilizzare i dati amministrativi provenienti da tali banche dati.

1 ter.   Ai fini della disaggregazione della popolazione per sesso, gli istituti nazionali di statistica utilizzano le informazioni disponibili nelle fonti di dati amministrativi nazionali.

2.  Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). In particolare, la Commissione (Eurostat) accede ai dati dei sistemi IT su larga scala interoperabili nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a partire dal CRRS, in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.

Articolo 11

Elenco dei paesi e dei territori

1.  Quando i set di dati contengono informazioni per paese o per territorio, gli Stati membri utilizzano disaggregazioni specifiche ai fini del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 862/2007.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano o aggiornano gli elenchi di paesi e territori che si applicano alle disaggregazioni delle statistiche compilate a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. ▌

3.  Gli atti di esecuzione che modificano più di un terzo delle modalità di disaggregazione di paesi e territori si applicano non prima di 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

Articolo 12

Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei set di dati e dei metadati trasmessi.

2.  Gli Stati membri adottano misure adeguate ed efficaci al fine di:

a)  attuare le norme riguardanti la base di popolazione di cui all'articolo 3 in modo uniforme e a prescindere dalle fonti di dati utilizzate;

b)  cogliere o stimare gruppi di popolazione difficili da raggiungere;

c)  verificare la completezza e l'accuratezza della popolazione coperta in conformità dell'articolo 3;

d)  istituire quadri che siano adeguati alle finalità del presente regolamento e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1700;

e)  evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l'Unione, ad esempio introducendo identificatori unici digitali;

f)  evitare possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio e garantire una migliore comparabilità dei flussi migratori;

g)  trasmettere alla Commissione (Eurostat) tutti i dati necessari per garantire la completezza delle statistiche europee pubblicate.

2 bis.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche dei dati allo scopo, tra l'altro, di pubblicarli in modo facilmente consultabile sul sito web della Commissione (Eurostat).

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 31 marzo 2027 e successivamente ogni anno che termina con le cifre "0, "3" o "7", una relazione sulla qualità in cui è descritta la qualità delle statistiche trasmesse e dei processi statistici relativi ai set di dati trasmessi durante il periodo. Tali relazioni sulla qualità comprendono informazioni per quanto riguarda le fonti di dati e i metodi utilizzati, l'applicazione dei concetti e delle definizioni e i rispettivi possibili effetti sulla qualità delle fonti di dati selezionate, le revisioni dei dati e le loro motivazioni e impatti, nonché i metodi di controllo della diffusione di dati statistici. Le relazioni sulla qualità specificano inoltre in che modo gli Stati membri hanno applicato le misure di cui al paragrafo 1 e in che modo sono stati soddisfatti i criteri di qualità di cui al paragrafo 2.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto.

Tali atti di esecuzione non comportano oneri e costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri.

Sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4 bis.   Qualsiasi adattamento rilevante previsto da tali atti di esecuzione può essere oggetto di un sostegno finanziario e tecnico a norma dell'articolo 15 o di una deroga a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 bis.

5.  Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse e intervengono senza indebito ritardo per risolvere il problema.

6.  Su richiesta debitamente giustificata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono, senza indebito ritardo, i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche, quali i risultati della valutazione delle fonti di dati e la documentazione relativa ai metodi.

Articolo 13

Condivisione dei dati

1.  Lo scopo della condivisione dei dati tra gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 (autorità statistiche nazionali) nonché tra tali autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) è esclusivamente quello di elaborare e produrre le statistiche europee che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e migliorare la loro qualità.

2.  Nell'interesse di una condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, sono predisposte tutte le garanzie necessarie, compresa un'infrastruttura sicura di condivisione dei dati, riguardo alla protezione fisica, tecnica e logica dei dati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Le autorità statistiche nazionali possono utilizzare l'infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali che utilizzano tale infrastruttura sicura di condivisione dei dati per il trattamento dei dati personali a norma del paragrafo 3 sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nell'infrastruttura sicura di condivisione dei dati. Nel caso in cui le autorità statistiche nazionali utilizzino un'altra infrastruttura di condivisione dei dati, esse provvedono affinché tale infrastruttura garantisca una sicurezza almeno equivalente a quella dell'infrastruttura istituita dalla Commissione (Eurostat).

3.  Quando i dati in questione sono riservati ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 o sono dati personali ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, la condivisione di tali dati ▌può avvenire su base volontaria, a condizione che sia:

a)  basata su una richiesta che motivi la necessità di condividere in dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico;

b)  basata ▌su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;

c)  non pregiudichi il capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009.

3 bis.   Ai fini della condivisione dei dati di cui al paragrafo 1, i dati non riservati sono condivisi tra gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di diversi Stati membri, nonché tra tali autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat).

4.  La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri testano e valutano tramite studi pilota l'infrastruttura e l'adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata alla condivisione dei dati.

5.  Quando gli studi pilota realizzati a norma del paragrafo 4 del presente articolo individuano soluzioni sicure ed efficaci di condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche per la condivisione dei dati e adottare misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 14

Studi pilota e di fattibilità

1.  Ove necessario e opportuno ai fini del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) avvia studi pilota e di fattibilità al fine di:

a)  valutare la disponibilità delle fonti di dati e la loro qualità, anche riguardo ai dati detenuti da soggetti pubblici e privati negli Stati membri e a livello dell'Unione;

b)  sviluppare e valutare la fattibilità dell'attuazione di nuove ▌tematiche dettagliate, unità statistiche, variabili e loro disaggregazioni;

b bis)   valutare la disponibilità delle fonti di dati e migliorare i metodi utilizzati per trasmettere statistiche sulla disabilità delle persone e testare statistiche di disaggregazione, compresa la loro comparabilità, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di protezione dei dati e controllo della diffusione di dati;

c)  sviluppare nuove metodologie e tecniche statistiche per rafforzare la qualità e migliorare le informazioni sulle popolazioni difficili da raggiungere;

d)  ridurre le discrepanze nei dati sui flussi migratori e garantirne una migliore comparabilità;

d bis)   ridurre i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio delle persone;

e)  testare e valutare l'infrastruttura e l'adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata alla condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4.

2.  gli Stati membri possono partecipare a tali studi ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione.

3.  I risultati dei suddetti studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, in collaborazione con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.

Articolo 15

Finanziamento

1.  Per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario è messo a disposizione delle autorità statistiche nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per:

a)  gli adeguamenti dell'infrastruttura e della formazione nel sistema statistico nazionale necessari allo sviluppo e all'attuazione di fonti di dati nuove o migliorate, di metodologie, della condivisione di dati, di unità e tematiche statistiche, di tematiche dettagliate, di variabili e loro disaggregazioni;

a bis)   la preparazione e l'attuazione della raccolta di dati ad hoc di cui all'articolo 7;

b)  la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 14.

1 bis.   L'importo del contributo finanziario dell'Unione messo a disposizione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

Inoltre, le autorità statistiche nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell'Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Gli Stati membri possono altresì chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico per migliorare la qualità delle statistiche e sviluppare metodologie conformi ai requisiti del presente regolamento, conformemente alle norme dello strumento di sostegno tecnico e al suo obiettivo di promuovere la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa alle azioni finanziate a norma del presente regolamento sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e all'EPPO i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e tiene informato il Parlamento europeo sui lavori preparatori.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo (SSE) istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Deroghe

1.  Qualora l'applicazione del presente regolamento ▌ richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe a tale Stato membro della durata massima di sette anni.

1 bis.   Qualora gli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento richiedano rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe a tale Stato membro della durata massima di tre anni.

2.  Nel concedere le deroghe a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. Nel concedere tali deroghe la Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento e precedentemente oggetto del regolamento (UE) n. 1260/2013 o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 continuino ad essere rispettati senza interruzioni.

3.  Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro due mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.

4.  La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 3 del presente articolo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007

Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

(1)  il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche europee in materia di asilo e procedure amministrative e giudiziarie connesse alla legislazione sull'immigrazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri";

2)  all'articolo 1, le lettere a) e b) sono soppresse;

3)  all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b), c), f) e g) sono soppresse;

3 bis)   all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "

"d) "cittadinanza", cittadinanza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*(33)";

"

4)  l'articolo 3 è soppresso;

5)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 9 quater

Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo

1.  In conformità all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Le autorità statistiche nazionali e le autorità nazionali responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per accedere a tali dati in modo tempestivo e gratuito.

2.  Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). In particolare, la Commissione (Eurostat) accede ai dati dei sistemi IT su larga scala interoperabili nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a partire dal CRRS, in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.";

"

(6)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 10 bis

Elenco dei paesi e dei territori

L'elenco dei paesi e dei territori di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) .../... *(34) si applica per la compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento al fine di garantire la comparabilità dei dettagli specifici del paese e del territorio in tutte le statistiche europee. Gli Stati membri applicano tali elenchi per la prima volta per compilare le statistiche previste a norma del presente regolamento a partire dalle trasmissioni di dati per l'anno di riferimento 2026.

________

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (GU ...).".

"

Articolo 21

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi gli obblighi previsti in detti atti giuridici riguardanti i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO

Domini, tematiche e tematiche dettagliate con periodicità e tempo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata

Dominio

Tematica

Tematica dettagliata

Periodicità

Tempo di riferimento (data o periodo)

Demografia

Stato della popolazione

Caratteristiche di base della persona

6M

30.6.AA e

31.12.AA

A

31.12.AA

P

31.12.AA

D

31.12.AA

Caratteristiche socio-economiche della persona

A

31.12.AA

P

31.12.AA

D

31.12.AA

Fertilità

Nascite

T

Mese

A

Anno

Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge1

A

Anno

Mortalità

Morti

T

Mese, settimana

A

Anno

Morti infantili

A

Anno

Morti fetali tardive

A

Anno

Unioni

Matrimoni e unioni registrate

A

Anno

 

Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata

A

Anno

 

Divorzi e scioglimento di unioni registrate

A

Anno

Migrazione

Immigrati

T

Mese

A

Anno

Emigrati

T

Mese

A

Anno

Migrazione interna

A

Anno

Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione

Persone che hanno acquisito la cittadinanza

A

Anno

Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato

A

Anno

Abitazioni

Alloggi

Caratteristiche degli alloggi

D

31.12.AA

Abitazioni convenzionali

Caratteristiche di base degli edifici

P

31.12.AA

D

31.12.AA

Caratteristiche energetiche degli edifici

P

(A a partire dal 2031)

31.12.AA

D

31.12.AA

Abitazioni convenzionali occupate

Caratteristiche delle abitazioni convenzionali occupate

D

31.12.AA

Utilizzo delle abitazioni convenzionali occupate

D

31.12.AA

Famiglie e nuclei familiari

Famiglie

Caratteristiche delle famiglie

D

31.12.AA

Nuclei familiari

Caratteristiche dei nuclei familiari

A

31.12.AA

P

31.12.AA

Situazione familiare della persona

A

31.12.AA

D

31.12.AA

_______________________________________

1 Da fornire su base volontaria.

Legenda

Periodicità

Trimestrale

T

Ogni 6 mesi

6M

Annuale

A

Pluriennale (anni che terminano con "1", "5", "8")

P

Decennale (anni che terminano con "1")

D

(1) GU C 228 del 29.6.2023, pag. 148.
(2)* Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 56. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(3)GU C , del , pag. .
(4)GU C , del , pag. .
(5)Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).
(6)Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(7)Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(8)SWD(2023)13.
(9)Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(10)Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
(11)Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(12)Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 (GU L 296 del 22.11.2018, pag. 19).
(13)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(14)Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(15)Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
(16)Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(17)Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(18)Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(19)Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(20)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(21)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(22)Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(23)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(24)Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
(25)Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(26)Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(27)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(28)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(29)Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(30)Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(31)Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(32)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(33)+GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento (2023/0008(COD)) e inserire, nella nota a piè di pagina, il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale del regolamento.
(34)+GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento (2023/0008(COD)) e inserire, nella nota a piè di pagina, il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale del regolamento.


Modifica della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance
PDF 117kWORD 56k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE (COM(2021)0663 – C9-0395/2021 – 2021/0341(COD))
P9_TA(2024)0362A9-0029/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0663),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0395/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 27 aprile 2022(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0029/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance

P9_TC1-COD(2021)0341


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/1619.)

(1) GU C 248 del 30.6.2022, pag. 87.


Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor
PDF 121kWORD 60k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (COM(2021)0664 – C9-0397/2021 – 2021/0342(COD))
P9_TA(2024)0363A9-0030/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0664),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0397/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 24 marzo 2022(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2022(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0030/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor

P9_TC1-COD(2021)0342


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1623.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione in relazione all'articolo 1, punto 253), del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'articolo 518 quater del regolamento (UE) n. 575/2013

La Commissione si impegna a effettuare una valutazione equa ed equilibrata della situazione del mercato unico per il settore bancario, tenendo conto in particolare dei requisiti prudenziali, compreso il livello di applicazione dell'output floor e delle disposizioni concernenti la deroga ai requisiti patrimoniali e in materia di liquidità. Essa svolgerà tale mandato sulla base dei contributi dell'Autorità bancaria europea e della Banca centrale europea/del meccanismo di vigilanza unico, e consulterà le parti interessate per garantire che i vari punti di vista siano adeguatamente presi in considerazione. La Commissione presenterà, se del caso, una proposta legislativa basata sulla relazione.

(1) GU C 233 del 16.6.2022, pag. 14.
(2) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 40.


Sesta direttiva antiriciclaggio
PDF 117kWORD 77k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))
P9_TA(2024)0364A9-0150/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0423),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0342/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2022(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0150/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849

P9_TC1-COD(2021)0250


Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2024/1640.)

(1) GU C 210 del 25.5.2022, pag. 15.
(2) GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.


Regolamento antiriciclaggio
PDF 115kWORD 74k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD))
P9_TA(2024)0365A9-0151/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0420),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0339/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2022(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l’articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0151/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

P9_TC1-COD(2021)0239


Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1624.)

(1) GU C 210 del 25.5.2022, pag. 5.
(2) GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.


Istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))
P9_TA(2024)0366A9-0128/2023

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0421),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0340/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e dellacommissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0128/2023),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010

P9_TC1-COD(2021)0240


Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1620.)

(1) GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.


Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e relative implicazioni di bilancio
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e sulle relative implicazioni di bilancio (2024/2683(RSP))
P9_TA(2024)0367B9-0223/2024

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta),

–  visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani,

–  visto l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria tenutasi a Venezia l'11 e il 12 marzo 2016,

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(2) (in appresso "il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto"),

–  vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 relativa al riesame, su iniziativa della Commissione, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa all'Ungheria (C(2023) 8999),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(3),

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese(4),

–  vista la sua risoluzione del 1° giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati(5),

–  vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati(6),

–  visto il capitolo sull'Ungheria della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto,

–  visto il parere della Commissione di Venezia relativo alla legge ungherese LXXXVIII del 2023 sulla protezione della sovranità nazionale, adottato in occasione della sua 138a sessione plenaria a Venezia il 15 e 16 marzo 2024,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, condivisi dagli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono coloro che vivono nell'UE;

B.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha ripercussioni sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra di essi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'UE;

C.  considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, a differenza dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che l'UE può valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni nei settori di competenza degli Stati membri;

D.  considerando che nel 2018, su proposta del Parlamento europeo, il Consiglio ha avviato la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE al fine di affrontare un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori di cui all'articolo 2 TUE; che, dall'inizio della procedura, si sono svolte in sede di Consiglio sei audizioni sulla situazione in Ungheria a norma della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, ma che il Consiglio non ha ancora tentato di stabilire se tale rischio esista e non ha formulato alcuna raccomandazione al governo ungherese;

E.  considerando che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è della massima importanza, in quanto è lo strumento che consente la protezione efficace dei fondi dell'UE;

F.  considerando che la Commissione ha deciso di concedere all'Ungheria 0,9 miliardi di EUR di prefinanziamenti nell'ambito di REPowerEU; che tali prefinanziamenti possono essere concessi senza condizioni, ma non senza controlli;

G.  considerando che, nella sua risoluzione del 15 settembre 2022, il Parlamento ha valutato che, dall'avvio della procedura a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le molteplici preoccupazioni relative al rispetto da parte dell'Ungheria dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE continuavano a sussistere o si erano sostanzialmente aggravate, anche per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, la corruzione, i conflitti di interesse, l'indipendenza e il pluralismo dei media, il funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale e lo spazio civico;

H.  considerando che, dall'adozione di tale risoluzione, la situazione in alcuni di questi ambiti ha registrato miglioramenti limitati, nella maggior parte dei casi è rimasta allarmante e in altri casi è ulteriormente peggiorata; che sono emersi nuovi e gravi problemi a seguito delle azioni del governo ungherese;

I.  considerando che nell'aprile 2024 decine di migliaia di ungheresi sono scesi in piazza per protestare contro l'appropriazione dello Stato e la corruzione;

J.  considerando che nel 2023 il governo ungherese ha approvato un pacchetto legislativo di riforme giudiziarie al fine di migliorare alcuni aspetti dell'indipendenza della magistratura, compreso il rafforzamento dell'indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura; che l'elenco non esaustivo delle gravi carenze relative allo Stato di diritto nel sistema giudiziario ancora da affrontare comprende:

   le norme relative all'inamovibilità dell'attuale presidente della Curia, la corte suprema ungherese,
   la mancanza di tutele e garanzie significative rispetto all'indipendenza della Curia,
   la mancanza di trasparenza e automazione nel sistema di assegnazione dei casi in seno alla Curia e la mancanza di trasparenza circa le norme sulla composizione delle giurie,
   le pressioni politiche e amministrative sull'indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura e dei suoi membri, anche attraverso campagne diffamatorie,
   le norme relative alla nomina, alla promozione e all'inamovibilità dei giudici,
   la mancanza di tutele e garanzie significative rispetto all'indipendenza dei giudici che riesaminano le decisioni amministrative,
   un numero crescente di ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),
   le norme carenti in materia di immunità e procedimenti disciplinari nei confronti di procuratori e giudici,
   le ingerenze politiche nell'attività delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale e dei singoli procuratori,
   la mancanza di servizi di sostegno efficienti per le vittime di reati;

K.  considerando che l'elenco non esaustivo delle gravi carenze persistenti relative alla lotta alla corruzione e ai conflitti di interessi comprende:

   l'assenza di una casistica di indagini, azioni penali e sentenze definitive riguardanti casi di corruzione ad alto livello,
   l'assenza di norme rigorose in materia di lobbismo, porte girevoli e controllo efficace delle dichiarazioni patrimoniali,
   la mancanza di competenze, conferimento di poteri e accesso alle informazioni in misura sufficiente, nonché di risorse adeguate presso l'Autorità per l'integrità,
   la mancanza di consultazioni pubbliche e dibattiti sulle misure anticorruzione,
   la mancanza di responsabilità da parte delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale, anche in caso di negligenza, inadempienza dei propri obblighi e comportamento criminale,
   ingerenze politiche nell'attività delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale che vigilano sui casi di corruzione ad alto livello e sui casi penali;

L.  considerando che l'elenco non esaustivo di gravi carenze persistenti relative alla libertà e al pluralismo dei media comprende:

   la mancanza di indipendenza funzionale dell'autorità dei media e del coordinatore dei servizi digitali,
   la mancanza di indipendenza editoriale e finanziaria come pure la mancanza di pluralismo di opinioni politiche nei media del servizio pubblico, utilizzati dalla maggioranza al potere per scopi di propaganda politica,
   l'abuso di pubblicità statale nei media filogovernativi e la mancanza di norme e trasparenza in materia,
   campagne diffamatorie nei confronti di giornalisti e media indipendenti,
   un numero crescente di restrizioni all'accesso alle informazioni pubbliche,
   la mancanza di indagini significative sull'impiego di spyware nei confronti di giornalisti investigativi e professionisti dei media,
   la concentrazione del mercato dei media e l'influenza eccessiva del governo sul panorama dei media (anche attraverso la Fondazione centroeuropea per la stampa e i media o KESMA, secondo l'acronimo ungherese),
   il potenziale assoggettamento degli organi di informazione e dei giornalisti a indagini da parte dell'Ufficio per la protezione della sovranità;

M.  considerando che l'elenco non esaustivo di gravi carenze persistenti relative al sistema costituzionale ed elettorale, nonché al bilanciamento dei poteri, comprende:

   l'assenza di condizioni eque per le campagne elettorali durante le elezioni a livello locale e nazionale, nonché frequenti modifiche del codice elettorale,
   la trasparenza e l'assunzione di responsabilità insufficienti nel processo di elaborazione e adozione delle leggi,
   il mantenimento dello "stato di pericolo" ufficiale che conferisce al governo ampi poteri emergenziali e gli consente di scavalcare leggi di livello superiore mediante decreti di emergenza,
   l'assenza di un significativo processo di consultazione pubblica in merito a progetti di legge importanti,
   la graduale riduzione del potere degli organismi indipendenti e l'esercizio di pressioni sulla loro indipendenza,
   il ricorso ai disegni di legge omnibus allo scopo di modificare diverse leggi;

N.  considerando che l'elenco non esaustivo di gravi carenze persistenti relative al funzionamento della società civile comprende:

   l'effetto dissuasivo di varie leggi volte a limitare l'esistenza e il funzionamento di organizzazioni indipendenti della società civile, come la legge sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono fondi esteri e la legge sulla protezione della sovranità nazionale,
   campagne diffamatorie e vessazioni nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile,
   la mancanza di finanziamenti pubblici per le organizzazioni indipendenti della società civile e il sostegno finanziario a organizzazioni filogovernative o a organizzazioni che hanno legami con il governo,
   il potenziale assoggettamento delle organizzazioni della società civile e dei loro rappresentanti a sorveglianza e indagini da parte dell'Ufficio per la protezione della sovranità;

O.  considerando che l'elenco non esaustivo di gravi carenze persistenti relative alla protezione degli interessi finanziari dell'UE comprende:

   il funzionamento delle autorità preposte all'esecuzione del bilancio dell'UE,
   le irregolarità, le lacune e le carenze sistemiche negli appalti pubblici, compresa una percentuale elevata di procedure di gara con una sola offerta e la mancanza di concorrenza nel sistema degli appalti pubblici,
   le carenze nei meccanismi di audit e controllo per garantire un uso corretto dei fondi dell'UE,
   capacità inadeguate per prevenire e punire le frodi, la corruzione e altre violazioni del diritto dell'UE riguardanti l'esecuzione del bilancio dell'UE o la tutela dei suoi interessi finanziari,
   l'applicazione inadeguata dello strumento ARACHNE,
   la mancanza di trasparenza nell'uso dei fondi dell'UE da parte delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio,
   la mancata adesione dell'Ungheria alla Procura europea ("EPPO");

P.  considerando che l'elenco non esaustivo di gravi carenze persistenti relative al rispetto dei principi e delle norme del mercato unico comprende:

   le pratiche discriminatorie nei confronti delle imprese che operano in settori definiti come aventi un interesse strategico per il governo ungherese,
   l'abuso di potere pubblico e legislativo e il ricorso a tecniche di intimidazione nei confronti di attori economici che operano in settori definiti come aventi un interesse strategico per il governo ungherese;

Q.  considerando che il governo ungherese non ha inoltre affrontato altre preoccupazioni individuate nella risoluzione del Parlamento del 15 settembre 2022 relative ai diritti fondamentali, tra cui:

   la libertà accademica,
   la libertà religiosa,
   il diritto alla parità di trattamento, compresi i diritti delle persone LGBTIQ,
   i diritti delle persone appartenenti a minoranze, tra cui i rom e gli ebrei; la protezione dall'incitamento all'odio nei confronti delle minoranze,
   i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
   i diritti economici e sociali;

R.  considerando che la legge sulla protezione della sovranità nazionale è entrata in vigore il 23 dicembre 2023; che, di conseguenza, è stato istituito il nuovo Ufficio per la protezione della sovranità e il codice penale è stato modificato in modo da prevedere, tra l'altro, una pena detentiva in caso di utilizzo di finanziamenti esteri per campagne politiche; che, nella sua dichiarazione del 27 novembre 2023, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che il progetto di tale legge rappresentava un rischio significativo per i diritti umani e avrebbe dovuto essere accantonato; che, nel suo parere del 18 marzo 2024, la commissione di Venezia ha osservato che le restrizioni ai finanziamenti esteri per i partiti politici e le campagne elettorali erano prassi comune e, in linea di principio, conformi alle migliori pratiche e alle norme internazionali, ma che le modifiche giuridiche non definivano in modo chiaro quali tipi di attività di campagna elettorale fossero vietate e le modalità per stabilire che esse fossero finanziate con fondi esteri; che, nel suo parere, la commissione di Venezia ha altresì osservato che le modifiche non tenevano conto della cooperazione dei partiti politici a livello internazionale, non escludevano i finanziamenti da parte di organizzazioni internazionali e non prevedevano il rispetto degli obblighi internazionali, tra cui gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE; che il 7 febbraio 2024 la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria, ritenendo che la legislazione violasse diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell'UE, tra cui i valori democratici dell'UE, il principio della democrazia e i diritti elettorali dei cittadini dell'UE, come pure diversi diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di associazione, i diritti elettorali dei cittadini dell'UE, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non autoincriminarsi e il segreto professionale forense, le prescrizioni del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e diverse norme applicabili al mercato unico;

S.  considerando che, dall'adozione della relazione interlocutoria, la CGUE ha dichiarato, nella sua sentenza nella causa C-823/21(7), Commissione/Ungheria, che, subordinando la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale al previo deposito di una dichiarazione d'intenti presso un'ambasciata ungherese sita in un paese terzo, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'UE in materia di asilo;

T.  considerando che, nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 10 novembre 2022 nella causa Bakirdzi e E.C. contro Ungheria (49636/14 e 65678/14), divenuta definitiva il 3 aprile 2023, e del 30 marzo 2023 nella causa Szolcsán contro Ungheria (24408/16), divenuta definitiva il 30 giugno 2023, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni per quanto riguarda i diritti di voto degli elettori appartenenti a minoranze nazionali e l'istruzione dei bambini rom in classi o scuole separate, senza che fossero adottate misure adeguate per porre rimedio alle disuguaglianze;

U.  considerando che, nelle sue decisioni relative al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause e nei gruppi di cause Szabó e Vissy contro Ungheria(8), Gazsó contro Ungheria(9), Ilias e Ahmed contro Ungheria(10) e Baka contro Ungheria(11), il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ribadito le proprie preoccupazioni in merito alla mancata esecuzione di tali sentenze;

V.  considerando che, nella sua relazione sul quinto ciclo di valutazioni sull'Ungheria, il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ha espresso numerose preoccupazioni in merito all'efficacia del quadro in vigore in Ungheria per prevenire la corruzione tra le alte funzioni dell'esecutivo e tra i membri della polizia nazionale e del servizio di protezione nazionale ungheresi; che il GRECO ha indicato quale caratteristica comune e generale della pubblica amministrazione e delle autorità di contrasto in Ungheria il fatto che la maggior parte delle misure di integrità e di prevenzione della corruzione si rivolge a funzionari di basso e medio livello, ma che il quadro di integrità applicabile alle alte funzioni dell'esecutivo è molto debole e che le condizioni per la nomina di alti dirigenti della polizia e del servizio di protezione nazionale presentano rischi di politicizzazione;

W.  considerando che, nella sua relazione, la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ha accolto con favore alcuni sviluppi positivi in Ungheria, ma ha espresso preoccupazione per l'abolizione dell'Autorità per la parità di trattamento, la stigmatizzazione degli studenti provenienti da contesti svantaggiati e da famiglie a basso reddito, come gli studenti rom, il significativo deterioramento dei diritti umani delle persone LGBTI, la crescente xenofobia nel dibattito pubblico e nel discorso politico, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, musulmani e persone LGBTI, l'efficacia estremamente limitata del quadro giuridico per combattere l'incitamento all'odio, la mancata attuazione delle strategie nazionali di inclusione sociale, la cessazione del sostegno all'integrazione statale per i rifugiati e le persone cui è stata concessa la protezione sussidiaria e la difficoltà di accesso all'asilo nel paese;

X.  considerando che, nelle sue osservazioni conclusive, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, nonché per il fatto che le politiche ungheresi in materia di uguaglianza si basano esclusivamente sul concetto di famiglia e ritengono che il ruolo primario di una donna sia quello di essere una moglie e una madre, e ha raccomandato all'Ungheria l'adozione di misure per far fronte al dibattito pubblico anti-gender;

Y.  considerando che, nella sua dichiarazione rilasciata a seguito di una visita ufficiale in Ungheria, il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha affermato che, nell'esaminare la situazione della libertà dei media in Ungheria, emerge un quadro caratterizzato da un approccio sistemico secondo cui alcune voci non godono delle stesse condizioni fondamentali per essere ascoltate;

Z.  considerando che, nella sua raccomandazione relativa al programma nazionale di riforma 2023 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2023 dell'Ungheria (COM(2023)0617), il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di intervenire per migliorare l'adeguatezza del sistema di assistenza sociale, migliorare l'accesso a efficaci misure di politica attiva del mercato del lavoro, garantire un dialogo sociale efficace e migliorare il quadro normativo e la concorrenza nel settore dei servizi, in linea con i principi del mercato unico e dello Stato di diritto;

AA.  considerando che il governo ungherese non ha attuato molteplici sentenze della Corte costituzionale ungherese, della CGUE e della CEDU relative a violazioni, da parte dell'Ungheria, dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, né ha dato seguito alla grande maggioranza delle raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2023 o alle raccomandazioni di altri organismi internazionali quali il GRECO e la Commissione di Venezia, tra gli altri;

1.  esprime sgomento per la violazione persistente, sistematica e deliberata della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, di cui il governo ungherese è responsabile;

2.  sottolinea che il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE si è notevolmente deteriorato in Ungheria dopo l'attivazione della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, ed esprime profondo rammarico per il fatto che la mancanza di un'azione decisa da parte della Commissione e del Consiglio abbia contribuito al crollo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nel paese, trasformandolo in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indicatori pertinenti;

3.  condanna l'adozione della legge sulla protezione della sovranità nazionale e la creazione dell'Ufficio per la protezione della sovranità, dotato di ampi poteri e un rigoroso sistema di sorveglianza e di sanzioni, che viola fondamentalmente le norme democratiche, come il principio di elezioni libere ed eque, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, nonché molteplici normative dell'UE; accoglie con favore la procedura di infrazione della Commissione nei confronti dell'Ungheria a tale riguardo; invita il governo ungherese ad abrogare immediatamente l'atto in questione; invita la Commissione a chiedere alla CGUE la sospensione immediata dell'applicazione della suddetta legge quale misura provvisoria, dal momento che tale legge incide sul principio di elezioni libere ed eque;

4.  deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito della procedura in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE e ribadisce il suo invito a migliorare la situazione organizzando audizioni periodiche, affrontando rapidamente i problemi nuovi e di lunga data che incidono sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali e formulando raccomandazioni concrete corredate di termini per l'attuazione; invita il Consiglio a pubblicare processi verbali integrali e conclusioni dopo ogni audizione; insiste sul fatto che in tutti i procedimenti relativi all'articolo 7 TUE, il Parlamento dovrebbe essere in grado di presentare la sua proposta motivata al Consiglio, di partecipare alle audizioni di cui all'articolo 7 TUE e di essere prontamente e pienamente informato in ogni fase della procedura; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, TUE, e il Consiglio europeo a determinare se l'Ungheria abbia commesso violazioni gravi e persistenti dei valori dell'UE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE qualora non si compiano progressi prima del termine della Presidenza belga; sottolinea che il Consiglio condivide la responsabilità di tutelare i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e che la mancata protezione di tali valori avrebbe conseguenze durature e potenzialmente dannose;

5.  evidenzia l'importante ruolo della Presidenza del Consiglio nel portare avanti i lavori del Consiglio sulla legislazione dell'UE, garantendo la continuità dell'agenda dell'UE e rappresentando il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE; ribadisce la propria preoccupazione circa il fatto che il governo ungherese non sarà in grado di adempiere in modo credibile a tale compito nel 2024, in considerazione della sua inosservanza del diritto dell'UE, dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione; deplora il fatto che il Consiglio non abbia ancora trovato una soluzione a tale problema e che i rappresentanti del governo ungherese presiederanno le riunioni del Consiglio in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, comprese le riunioni relative alla tutela degli interessi finanziari e del bilancio dell'UE; sottolinea che tale sfida giunge nel momento cruciale delle elezioni europee e della formazione della Commissione; si rammarica per l'incapacità di trovare una soluzione e ribadisce la propria disponibilità ad adottare le misure necessarie per difendere la credibilità dell'Unione rispetto ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE per quanto riguarda la cooperazione con il Consiglio;

6.  invita il Consiglio e la Commissione a dedicare maggiore attenzione al contrasto dello smantellamento sistemico dello Stato di diritto, nonché all'interazione tra le varie violazioni dei valori individuate nelle sue risoluzioni; sottolinea che l'UE dovrebbe difendere con pari determinazione tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e che il mancato rispetto di tale responsabilità compromette le istituzioni democratiche e, in ultima analisi, incide sui diritti umani e sulla vita di tutti i cittadini nei paesi in cui tali valori sono violati;

7.  ribadisce il suo invito alla Commissione affinché si avvalga appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell'Unione da parte dell'Ungheria, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate, alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla CGUE e alle misure inerenti alla mancata esecuzione delle sentenze della CGUE; ricorda l'importanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e accoglie con favore la decisione della Commissione del 13 dicembre 2023, che conferma che il rischio per il bilancio dell'Unione è rimasto invariato dal dicembre 2022, il che ha comportato la proroga delle misure adottate a norma del suddetto regolamento; invita la Commissione ad adottare misure immediate a norma del regolamento per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto;

8.  ribadisce, in tale contesto, la sua seria preoccupazione per la decisione secondo cui la condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta è stata soddisfatta per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, il che ha consentito alle autorità ungheresi di presentare domande di rimborso per un importo fino a 10,2 miliardi di EUR, senza che vi siano adeguati meccanismi di controllo o procedure di appalto pubblico intesi a garantire la sana gestione finanziaria o la protezione del bilancio dell'UE; ricorda la richiesta del Parlamento, presentata il 25 marzo 2024, intesa a verificare la legittimità della decisione C(2023)9014 dinanzi alla CGUE, conformemente all'articolo 263 TFUE; attende con interesse una rapida risoluzione della questione; ribadisce il suo invito alla Commissione affinché revochi la sua decisione, in particolare alla luce delle misure nazionali decise dopo la sua adozione e delle rivelazioni trapelate dall'ex ministro della Giustizia ungherese, che suggeriscono l'assenza di indipendenza nell'azione penale e interferenze politiche nei procedimenti giudiziari; invita la Commissione a bloccare i fondi fino a quando la legislazione pertinente sarà stata integralmente attuata, le misure adottate avranno dimostrato la loro efficacia nella pratica e l'Ungheria avrà attuato tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della CEDU; invita la Commissione a controllare rigorosamente i prefinanziamenti concessi nell'ambito dei finanziamenti dell'UE onde garantire che i fondi siano attuati in linea con gli obiettivi della legislazione corrispondente; ribadisce il suo invito all'Ungheria affinché aderisca con urgenza all'EPPO; invita la Commissione a esortare l'Ungheria a partecipare all'EPPO;

9.  insiste sul fatto che le misure necessarie per l'erogazione dei finanziamenti dell'UE, quali definite dalle pertinenti decisioni adottate a norma del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)(12), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)(13) e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, devono essere valutate in modo coerente come un unico pacchetto integrale, e che non dovrebbero essere effettuati pagamenti anche se vi sono progressi in uno o più ambiti ma permangono carenze in altri; sottolinea che è incomprensibile sbloccare i fondi a titolo dell'RDC adducendo miglioramenti all'indipendenza della magistratura, mentre i fondi a titolo dell'RRF e del meccanismo di condizionalità rimangono bloccati a causa delle persistenti carenze relative all'indipendenza della magistratura;

10.  prende atto della creazione dell'Autorità per l'integrità quale una delle misure correttive da attuare nel quadro del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; è del parere che la mera creazione dell'Autorità non possa essere considerata sufficiente per affrontare le attuali preoccupazioni e ritiene che l'adempimento delle rispettive misure correttive dovrebbe essere valutato sulla base del funzionamento pratico di tale istituzione; ritiene che, se dotata di prerogative e competenze di esecuzione adeguate, l'Autorità per l'integrità possa far fronte ad alcune delle preoccupazioni relative alla situazione dello Stato di diritto in Ungheria, in particolare la lotta alla corruzione; è tuttavia preoccupato dal fatto che, nella pratica, l'Autorità sia priva delle competenze e delle prerogative necessarie per svolgere adeguatamente i suoi compiti, come dimostrato durante il suo primo anno di attività; insiste affinché siano conferiti ulteriori poteri all'Autorità e sul fatto che tali poteri siano attuabili, in particolare consentendo all'Autorità accesso adeguato alle banche dati pertinenti, rafforzando i suoi poteri investigativi e rendendo obbligatoria l'adozione delle sue raccomandazioni;

11.  sottolinea che il rispetto del diritto dell'UE, comprese le norme del mercato unico, rappresenta un pilastro fondamentale del principio dello Stato di diritto; invita la Commissione a includere, nell'ambito della valutazione della situazione dello Stato di diritto in ciascuno Stato membro, una valutazione della situazione del mercato unico in tale Stato membro; esprime preoccupazione per l'abuso di potere e le pratiche discriminatorie sistemiche adottate dalle autorità ungheresi nei confronti delle imprese che operano in settori definiti come aventi un interesse strategico per il governo ungherese e gli oligarchi; sottolinea che ciò ha portato a un contesto di discriminazione e paura che contraddice i pilastri del mercato unico e pone a grave rischio alcune imprese e i loro legittimi interessi commerciali, costringendole di fatto a uscire dal mercato ungherese; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto delle norme del mercato unico nel valutare la situazione dello Stato di diritto in Ungheria; invita la Commissione a esaminare se le leggi relative ai settori definiti come aventi un interesse strategico per il governo ungherese siano in linea con la legislazione europea vigente; sottolinea che la Commissione ha il dovere di dare rapidamente seguito alle denunce presentate dalle imprese sistematicamente prese di mira dalle autorità ungheresi e di deferire i casi pertinenti alla CGUE;

12.  deplora il fatto che l'Ungheria abbia abusato del suo potere di veto in seno al Consiglio, impedendo la concessione di aiuti essenziali all'Ucraina e compromettendo in tal modo gli interessi strategici dell'UE; condanna la politica generale del governo ungherese nei confronti della Russia;

13.  ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari o i beneficiari finali dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi, come stabilito nel regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; invita la Commissione a trovare modalità per distribuire i fondi dell'UE attraverso gli enti locali e regionali e le organizzazioni della società civile qualora il governo interessato non cooperi per quanto riguarda le carenze nell'attuazione dello Stato di diritto;

14.  sottolinea che le autorità ungheresi devono garantire trasparenza e pari opportunità alle persone, alle imprese, alla società civile, alle organizzazioni non governative e agli enti locali e regionali che desiderano accedere ai finanziamenti dell'UE e devono altresì garantire l'indipendenza del controllo giudiziario, nonché meccanismi di denuncia imparziali ed efficaci; condanna le pratiche discriminatorie sistemiche adottate nei confronti del mondo accademico, dei giornalisti, dei partiti politici e della società civile, come pure delle imprese in alcuni settori;

15.  invita la Commissione a sostenere una società civile indipendente in Ungheria, che salvaguardi i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare avvalendosi del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; rinnova il suo invito alla Commissione affinché adotti una strategia globale per la società civile, ai fini della tutela e dello sviluppo dello spazio civico all'interno dell'Unione, che integri tutti gli strumenti esistenti e delinei una serie di misure specifiche atte a proteggere e consolidare lo spazio civico;

16.  ribadisce l'invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sotto forma di accordo interistituzionale, includendovi un ciclo politico permanente tra le istituzioni dell'UE;

17.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(3) GU C 125 del 5.4.2023, pag. 463.
(4) GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 74.
(5) GU C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj.
(6) Testi approvati, P9_TA(2024)0053.
(7) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2023, Commissione europea contro Ungheria, C-823/21, ECLI:EU:C:2023:504.
(8) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 gennaio 2016, Szabó e Vissy c. Ungheria, 37148/14, divenuta definitiva il 6 giugno 2016.
(9) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 16 luglio 2016, Gazsó c. Ungheria, 48322/12, divenuta definitiva il 16 ottobre 2015.
(10) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14 marzo 2017, Ilias e Ahmed c. Ungheria, 47287/15.
(11) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria, 20261/12.
(12) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(13) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

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