TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI E RESPONSABILITÀ POLITICA
CAPITOLO 2 : DICHIARAZIONI
Articolo 136 : Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo
1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da un periodo di trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.
2. Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione.
3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nel primo turno di votazioni possibile. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.
4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.
5. Se una proposta di risoluzione comune è presentata da gruppi politici che rappresentano una chiara maggioranza, il Presidente può porla in votazione per prima.
6. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, in casi eccezionali, il Presidente non decida diversamente.
7. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 2 o dell'articolo 150, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.
8. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla. Il paragrafo 7 e il presente paragrafo si applicano altresì alle proposte di risoluzione presentate a norma degli articoli 114 e 115.