1. Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.
Tuttavia, il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.
2. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.
Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.
3. Per l'approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi per i quali i trattati prevedano una maggioranza specifica.
4. Qualora il Presidente decida che il risultato di una votazione per alzata di mano è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.
5. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.