Controlli nel settore della pesca

Il sistema dell'UE del controllo della pesca mira a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. La sua efficienza è ampiamente riconosciuta come condizione necessaria per il successo di tale politica. Il controllo della pesca è di competenza degli Stati membri che hanno la responsabilità di controllare le loro attività di pesca e le attività correlate, mentre la Commissione verifica il modo in cui essi assolvono alle loro responsabilità.

Base giuridica

Il regime di controllo della pesca dell'UE è stato avviato nell'ambito del processo di istituzione della politica comune della pesca (PCP) con un primo regolamento adottato nel 1982. Modificato a più riprese, è stato completamente rivisto con l'adozione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (il regolamento sul controllo), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 ed è diventato il nucleo del sistema di controllo. È stato integrato da norme di applicazione specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. La revisione del regolamento sul controllo, avviata il 30 maggio 2018, è ora nelle sue fasi finali e il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore prima della fine dell'anno.

Il sistema di controllo comprende anche il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (il regolamento SMEFF), che fornisce un quadro per autorizzare le navi dell'UE che pescano nelle acque al di fuori della giurisdizione nazionale degli Stati membri e le navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'UE. Inoltre, l'UE ha sviluppato uno strumento d'azione contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) a livello mondiale: il regolamento (CE) n. 1005/2008 (il regolamento INN), volto a impedire l'importazione nell'UE di prodotti ittici provenienti da attività di pesca INN. I regolamenti sul controllo, sulla pesca INN e sullo SMEFF formano insieme un pacchetto globale di controllo che copre le responsabilità degli Stati membri in ciascuno dei loro ruoli di Stati di bandiera, Stati costieri, Stati di approdo e Stati di commercializzazione.

Nel 2005 l'UE ha istituito l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), con sede a Vigo, Spagna, per migliorare il coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2019/473 ha codificato le disposizioni per il funzionamento dell'EFCA.

Obiettivi

L'obiettivo generale del sistema dell'UE del controllo della pesca è quello di garantire il rispetto delle norme della PCP. A norma dell'articolo 36 del regolamento di base (UE) n. 1380/2013 della PCP, il controllo della pesca si basa su:

  • un approccio globale, integrato e comune;
  • la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;
  • il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;
  • l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
  • un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;
  • una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
  • la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.

Seppure pensato per sostenere la PCP, la cui attività principale è una delle poche competenze esclusive dell'UE, il sistema di controllo della pesca è stato concepito come competenza nazionale. Gli Stati membri sono pertanto responsabili del controllo della pesca e delle attività connesse al fine di garantire che gli operatori rispettino il diritto nazionale in ogni fase della produzione. Devono adottare misure adeguate per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della PCP, compresa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il ruolo della Commissione consiste nel monitorare e valutare il modo in cui gli Stati membri applicano le norme in materia di controllo.

Risultati

A. Il regolamento sul controllo

Il regolamento sul controllo si applica a tutte le attività connesse alla PCP svolte nelle acque dell'UE o nel territorio degli Stati membri, o da pescherecci e cittadini dell'UE ovunque essi operino. Stabilisce le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e le norme di controllo per tutte le misure di gestione della pesca, compreso l'uso delle possibilità di pesca, la capacità della flotta peschereccia e la commercializzazione dei prodotti della pesca. Esso riguarda anche la sorveglianza delle attività di pesca e l'ispezione e, in caso di infrazioni, le sanzioni da applicare. Alcune delle principali norme di controllo, recentemente riviste, sono illustrate di seguito.

1. Accesso alle risorse e tracciabilità

Tutti i pescherecci dell'UE devono essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità. Per le attività soggette a condizioni specifiche, i pescherecci devono anche essere in possesso di una specifica autorizzazione di pesca. Tutti i pescherecci devono essere dotati di un dispositivo che consenta di localizzarli e identificarli automaticamente attraverso un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) o attraverso una rete terrestre. Tuttavia, alcuni pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 9 metri sono temporaneamente esentati fino al 31 dicembre 2029. I pescherecci dell'UE di lunghezza superiore a 15 metri devono inoltre utilizzare un sistema di identificazione automatica (AIS), uno strumento sviluppato principalmente per la sicurezza marittima. Gli Stati membri devono garantire il controllo dell'obbligo di sbarco attraverso sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, comprese telecamere a bordo, per le navi di lunghezza superiore a 18 metri che presentano un elevato rischio di non conformità.

2. Uso delle possibilità di pesca

L'uso delle possibilità di pesca è controllato sulla base di una serie di requisiti per la registrazione e la dichiarazione delle attività e delle catture. I comandanti di tutti i pescherecci devono tenere un giornale di pesca elettronico, registrando informazioni quali le catture di ciascuna specie (con un giornale di pesca semplificato per i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri). Devono compilare una dichiarazione di sbarco e, se le catture sono spostate da una nave a un'altra, una dichiarazione di trasbordo, entrambe elettroniche.

3. Capacità della flotta peschereccia

Gli Stati membri devono garantire che le loro flotte non superino il livello massimo stabilito per ciascuno Stato membro. In quanto tali, essi hanno il compito di controllare la capacità delle loro navi e di verificare che corrispondano alla stazza e alla potenza del motore ufficialmente dichiarate. Alcuni grandi pescherecci ad alto rischio di non conformità devono essere dotati di dispositivi che controllino costantemente la potenza del motore.

4. Pesca ricreativa

Gli Stati membri costieri devono disporre di un sistema elettronico per la registrazione e la dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa. È vietata la commercializzazione o la vendita delle loro catture.

5. Commercializzazione

Gli Stati membri sono responsabili del controllo della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul loro territorio in tutte le fasi, dalla prima vendita al trasporto e alla vendita al dettaglio. Devono garantire la piena tracciabilità digitale dei prodotti freschi e congelati sulla base di un'etichettatura adeguata lungo l'intera catena di produzione. La tracciabilità digitale si applicherà anche ai prodotti trasformati dopo il 2029.

6. Vigilanza

Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle attività di pesca nelle loro acque mediante avvistamenti diretti da parte di navi di ispezione o aeromobili e il rilevamento remoto dall'analisi dei dati VMS. Devono disporre di ispettori che svolgano ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e durante la fase di commercializzazione dei prodotti ittici. Gli ispettori devono verificare in particolare la legalità delle catture, gli attrezzi da pesca e i motori delle navi, nonché l'esattezza di tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti.

7. Sanzioni

Dopo aver individuato le infrazioni, gli Stati membri devono garantire l'applicazione di sanzioni adeguate. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e consistere in azioni amministrative e/o procedimenti penali. Alcune attività sono definite come infrazioni gravi in tutti gli Stati membri, i quali applicano un sistema a punti secondo cui al titolare/comandante di un peschereccio che ha commesso un'infrazione grave sono assegnati punti di penalità, il che può comportare la sospensione e, in ultima istanza, il ritiro della licenza di pesca.

B. Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

Le navi dell'UE operanti in acque al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, nonché le navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'UE, sono soggette a una procedura di autorizzazione specifica. Precedentemente definito dal regolamento (CE) n. 1006/2008 (regolamento sulle autorizzazioni di pesca), il sistema di rilascio e gestione delle autorizzazioni di pesca è stato rivisto dal regolamento SMEFF.

Il regolamento SMEFF ha migliorato il monitoraggio e la trasparenza della flotta da pesca esterna dell'UE, sulla base del principio secondo cui qualsiasi nave che pesca al di fuori delle acque dell'UE deve essere autorizzata e monitorata dal suo Stato membro di bandiera, indipendentemente dalla zona e dal quadro in cui opera. Ha esteso l'ambito di applicazione del sistema di autorizzazione a pratiche quali gli accordi privati tra imprese dell'UE e paesi terzi, il noleggio di pescherecci dell'UE e di navi reinserite nel registro della flotta dell'UE dopo aver operato sotto la bandiera di un paese terzo (cambio di bandiera). Gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare i pescherecci utilizzando criteri comuni di ammissibilità, integrati da condizioni specifiche a seconda della natura dell'autorizzazione. Il regolamento SMEFF ha reso accessibile al pubblico parte del registro elettronico delle autorizzazioni di pesca, indicando chi pesca che cosa e dove.

C. La pesca INN

La pesca INN è ampiamente riconosciuta come un grave problema ambientale, economico e sociale. In risposta a tale problema di portata mondiale, l'UE ha istituito il regolamento INN, che rimane un atto fondamentale della legislazione sulla pesca a livello globale. Il regolamento INN è entrato in vigore nel gennaio 2010, integrato dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, che ne specifica l'attuazione. Si applica a tutte le navi che utilizzano risorse alieutiche destinate al mercato dell'UE e a tutti i cittadini dell'UE impegnati in attività di pesca. Tuttavia, non è destinato a sostituire la responsabilità primaria degli Stati di bandiera di disciplinare i loro pescherecci o degli Stati costieri di monitorare le loro acque. Interviene solo nel caso in cui questi due meccanismi non funzionino e le infrazioni gravi restino impunite dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero.

Il principale obiettivo del regolamento INN è di impedire l'importazione nell'UE di prodotti ittici provenienti da attività di pesca INN. Di conseguenza, le sue componenti principali sono misure connesse al mercato: un sistema di certificazione delle catture, inteso a consentire solo al pesce certificato l'accesso legale sul mercato dell'UE, e un sistema di cartellini per i paesi terzi considerati non cooperativi, che può comportare misure restrittive degli scambi. Questi elementi fondamentali sono accompagnati da una serie di misure da parte dello Stato di approdo e da disposizioni per la pubblicazione periodica di un elenco dei pescherecci INN, nonché da una procedura per sanzionare gli operatori dell'UE che svolgono o sostengono attività INN in tutto il mondo e sotto qualsiasi bandiera.

D. L'Agenzia europea di controllo della pesca

Istituita nel 2005 e attiva dal 2007, l'EFCA ha migliorato l'applicazione e il coordinamento riunendo i mezzi di controllo, ispezione e monitoraggio delle attività di pesca esistenti a livello nazionale e dell'Unione, utilizzando come strumento principale i piani di impiego congiunto. Il regolamento sul controllo ha conferito all'EFCA nuove competenze al fine di migliorarne l'efficacia. Le operazioni dell'EFCA sono finanziate da tre fonti: il bilancio dell'Unione, il pagamento dei servizi prestati agli Stati membri e le entrate derivanti dalle pubblicazioni, dalla formazione e da altri servizi prestati.

La missione dell'EFCA è definita nel regolamento (UE) 2019/473 e prevede anche la cooperazione con la guardia di frontiera e costiera europea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza delle funzioni di guardia costiera, come la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce alla guardia di frontiera e costiera europea e all'EFCA servizi marittimi integrati, basati sui sistemi di segnalazione delle navi e su altri strumenti di sorveglianza. Questi servizi d'informazione includono l'individuazione, l'identificazione e la localizzazione delle navi, il monitoraggio dei punti di partenza e la rilevazione di anomalie, che agevolano inoltre l'identificazione della pesca INN.

Ruolo del Parlamento europeo

Dall'adozione del trattato di Lisbona, il Parlamento è colegislatore nel quadro della procedura legislativa ordinaria, svolgendo un ruolo centrale nello sviluppo della PCP e del suo sistema di controllo della pesca. In particolare, il Parlamento ha svolto un ruolo chiave nel lungo processo di istituzione del sistema di controllo riveduto.

La commissione per la pesca vaglia le misure di controllo della politica, dal momento che ritiene che l'attuazione effettiva e non discriminatoria delle norme debba essere uno dei pilastri fondamentali della PCP. A tal proposito, il 25 ottobre 2016 il Parlamento, riconoscendo l'esistenza di differenze sostanziali nell'applicazione del regolamento sul controllo della pesca negli Stati membri, ha approvato una risoluzione su come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa. Il 30 maggio 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE. Tali risoluzioni hanno contribuito al dibattito che ha portato alla proposta della Commissione di revisione del regolamento sul controllo.

Il Parlamento esamina inoltre la relazione annuale dell'EFCA e approva il discarico per l'esecuzione del suo bilancio.

Studi destinati alla commissione per la pesca:

 

Irina Popescu