Dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, qualsiasi cittadino dell'Unione europea e ogni persona fisica o giuridica che risieda negli Stati membri ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo sotto forma di denuncia o richiesta su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione. Le petizioni sono esaminate dalla commissione per le petizioni del Parlamento, che ne stabilisce la ricevibilità ed è incaricata del loro trattamento.

Base giuridica

Articoli 20, 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Obiettivi

Il diritto di petizione mira a offrire ai cittadini dell'Unione europea e a coloro che vi risiedono un mezzo semplice per rivolgersi alle istituzioni dell'UE al fine di formulare denunce o richieste di intervento.

Risultati

A. Ricevibilità e requisiti (articolo 227 TFUE)

Il diritto di petizione è accessibile a qualsiasi cittadino dell'Unione e a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, individualmente o in associazione con altri.

Per essere ricevibili, le petizioni devono riguardare materie che rientrano nel campo di attività dell'Unione europea e che concernono direttamente i loro autori: quest'ultima condizione è applicata in senso molto ampio.

B. Procedura

La procedura per il trattamento delle petizioni è stabilita dagli articoli da 226 a 230 e dall'allegato VI (XX) del regolamento del Parlamento europeo, che designano una commissione parlamentare competente, la commissione per le petizioni.

1. Requisiti formali

Le petizioni devono riportare il nome, la nazionalità e l'indirizzo di ciascun firmatario ed essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE. Possono essere presentate per via elettronica tramite il portale web delle petizioni del Parlamento europeo o per posta in forma scritta.

2. Ricevibilità sostanziale

Le petizioni che soddisfano tali requisiti formali sono deferite alla commissione per le petizioni che decide innanzitutto se sono ricevibili. A tal fine, essa accerta se l'oggetto rientra nel campo di attività dell'UE. In caso contrario, la petizione è dichiarata irricevibile. Il firmatario è informato di tale decisione e dei relativi motivi. I firmatari sono spesso invitati a rivolgersi a un'altra autorità nazionale, dell'UE o internazionale. Il principale motivo per cui le petizioni sono dichiarate irricevibili è che i firmatari confondono le competenze, le responsabilità e le possibilità di azione e di ricorso dell'Unione europea e quelle degli Stati membri e di altri organizzazioni e organi internazionali (quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa), anche in relazione all'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Esame delle petizioni

A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può intraprendere una o più delle seguenti azioni:

  • chiedere alla Commissione europea di effettuare un esame preliminare della petizione e fornire informazioni sulla sua conformità con la pertinente legislazione dell'UE;
  • trasmettere la petizione ad altre commissioni del Parlamento per conoscenza o per ulteriori azioni (una commissione può, ad esempio, fornire un parere alla commissione per le petizioni, discutere o prendere in considerazione una petizione nella sua attività legislativa, politica o di controllo);
  • se la petizione riguarda un caso specifico che esige un esame individuale, la commissione può mettersi in contatto con le istituzioni o le autorità competenti o intervenire tramite la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato per trovare una soluzione;
  • adottare ogni altra misura ritenuta appropriata per cercare di risolvere la questione o fornire una risposta adeguata alla petizione.

La commissione decide altresì se iscrivere le petizioni all'ordine del giorno di una sua riunione. In tal caso, sono invitati il firmatario, la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri. Nel corso della riunione, i firmatari, se lo desiderano, presentano la loro petizione, la Commissione prende posizione oralmente e illustra la risposta scritta alle questioni sollevate nella petizione e i rappresentanti degli Stati membri interessati possono essere invitati a intervenire. I membri della commissione per le petizioni hanno poi la possibilità di scambiare opinioni sulle questioni sollevate nel corso del dibattito e di proporre ulteriori azioni.

In casi specifici, la Commissione può decidere di organizzare un'audizione o un seminario, condurre una missione di informazione nel paese o nella regione interessati, approvare una relazione di missione che contiene le sue osservazioni e raccomandazioni oppure preparare e presentare una relazione completa o una breve proposta di risoluzione che sarà votata dal Parlamento in Aula. Può inoltre decidere di rivolgere interrogazioni orali alla Commissione e/o al Consiglio e di procedere a un dibattito in Aula.

Se la petizione riguarda una questione d'interesse generale che rivela il recepimento o l'applicazione non corretti del diritto dell'Unione, la Commissione può prendere provvedimenti nei confronti dello Stato membro in questione, anche attraverso un procedimento d'infrazione.

4. Archiviazione

Una petizione può essere archiviata dalla commissione in varie fasi della procedura, ad esempio dopo l'adozione di una decisione in merito alla ricevibilità da parte della commissione, dopo una discussione durante una riunione della commissione, quando non è possibile intraprendere ulteriori azioni in relazione alla petizione, quando una petizione è ritirata dal firmatario o quando il firmatario non risponde entro un determinato termine a una richiesta di ulteriori informazioni.

5. Trasparenza

Le petizioni presentate al Parlamento diventano documenti pubblici. Le sintesi delle petizioni sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul portale web delle petizioni del Parlamento dopo che la commissione per le petizioni ha adottato una decisione sulla ricevibilità, congiuntamente ad altri documenti pertinenti.

I firmatari sono informati per iscritto di tutte le decisioni della commissione relative alle loro petizioni e delle motivazioni alla base di tali decisioni; ricevono inoltre tutte le informazioni e la documentazione pertinenti, ove opportuno, non appena le decisioni diventano disponibili.

Ruolo del Parlamento europeo

In base ai trattati, il Parlamento è il destinatario delle petizioni e pertanto ad esso incombe la responsabilità di garantire che le preoccupazioni espresse in tali petizioni siano tenute pienamente in considerazione in seno all'UE. Per svolgere tale compito nel modo migliore possibile, ha incaricato una commissione apposita, la commissione per le petizioni, di gestire le petizioni e coordinare le attività di seguito dell'istituzione. Come evidenziato nelle sue relazioni annuali sulle deliberazioni della commissione dell'anno precedente[1], il Parlamento ha sempre considerato le petizioni un elemento fondamentale della democrazia partecipativa. Ha altresì sottolineato la loro importanza nel segnalare casi di recepimento e attuazione non corretti del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Infatti, diverse petizioni hanno dato luogo ad azioni legislative o politiche, procedure "EU Pilot", pronunce pregiudiziali o procedure di infrazione.

La commissione per le petizioni è particolarmente attiva nell'ambito dei diritti fondamentali (tra cui i diritti dei minori, le discriminazioni, i diritti delle minoranze, la giustizia, la libertà di circolazione, i diritti di voto e la Brexit), nonché dell'ambiente e del benessere degli animali, del mercato interno, dei diritti sociali, della migrazione, degli accordi commerciali e della salute pubblica. In particolare, la commissione svolge un ruolo importante ai fini della tutela dei diritti delle persone con disabilità nell'ambito del quadro dell'UE per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e organizza inoltre un seminario annuale sulle questioni connesse alla disabilità.

Per assicurare che le questioni sollevate nelle petizioni siano trattate e risolte è disponibile un'ampia gamma di strumenti: le missioni di informazione, le audizioni pubbliche, i seminari, la realizzazione di studi, la creazione nel 2016 di una rete per le petizioni tesa a garantire una maggiore cooperazione con le altre commissioni in relazione alle petizioni, così come la cooperazione e il dialogo con i parlamenti e le autorità nazionali nonché con le altre istituzioni dell'UE (in particolare la Commissione e il Mediatore europeo).

Nel 2014 il Parlamento ha inoltre lanciato il portale web delle petizioni, che ha migliorato il profilo pubblico e la trasparenza delle petizioni. Il portale consente la partecipazione dei cittadini, delle persone fisiche e di quelle giuridicamente residenti nell'UE, che possono interagire con l'UE attraverso il portale, anche sostenendo una petizione ricevibile[2]. Il portale web delle petizioni del Parlamento segnala inoltre una serie di alternative alle petizioni messe a disposizione dei cittadini europei.

 

[1]Le relazioni annuali sulle deliberazioni della commissione per le petizioni comprendono informazioni sul numero delle petizioni ricevute, sul loro formato, stato, esito, paese, lingua, nazionalità e argomento, sul portale web, sulle relazioni con la Commissione, il Consiglio e il Mediatore, sulle missioni di informazione, le audizioni pubbliche, gli studi commissionati e altre questioni fondamentali.
[2]Per maggiori informazioni sulla commissione per le petizioni e le sue attività si veda lo studio dal titolo "Risultati conseguiti dalla commissione per le petizioni durante la legislatura 2014-2019 e sfide per il futuro".

Georgiana Sandu