Le competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) comprende due organi giurisdizionali — la Corte di giustizia e il Tribunale — e offre vari mezzi di ricorso, come stabilito all'articolo 19 del trattato sull'Unione europea, agli articoli da 251 a 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 136 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel protocollo n. 3 allegato ai trattati sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
La Corte di giustizia
A. Ricorsi diretti contro gli Stati membri o un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea
La Corte di giustizia si pronuncia sui ricorsi contro gli Stati membri o le istituzioni per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione.
1. Ricorsi per inadempimento contro uno Stato membro
Tali azioni sono proposte:
- dalla Commissione, dopo un procedimento precontenzioso (articolo 258 TFUE): la Commissione emette un parere motivato, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni (1.3.8);
- da uno Stato membro contro un altro Stato membro, dopo aver sottoposto la questione alla Commissione (articolo 259 TFUE).
Ruolo della Corte di giustizia:
- accertare che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto ai propri obblighi, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a porre fine all'inadempimento immediatamente;
- qualora, dopo essere stata nuovamente adita dalla Commissione, la Corte giustizia constati che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sua sentenza, può imporgli il pagamento di una sanzione finanziaria (una somma forfettaria fissa e/o il pagamento periodico di una penalità), il cui importo è stabilito dalla Corte di giustizia sulla base di una proposta della Commissione (articolo 260 TFUE).
2. Ricorsi di annullamento o per carenza contro le istituzioni dell'Unione
Oggetto: casi in cui il ricorrente chiede l'annullamento di un atto presumibilmente contrario al diritto dell'UE (articolo 263 TFUE) oppure casi di violazione del diritto dell'UE nei quali un'istituzione, un organo o un organismo si sia astenuto dal pronunciarsi (articolo 265 TFUE).
Procedimento: i ricorsi possono essere proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'UE stesse o da qualsiasi persona fisica o giuridica, qualora il ricorso concerna un atto (in particolare un regolamento, una direttiva o una decisione) adottato da un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE e che la riguardi.
Ruolo della Corte di giustizia: la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato o accerta l'avvenuta astensione, e in tal caso l'istituzione inadempiente è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta (articolo 266 TFUE).
3. Altri ricorsi diretti
Essendo il Tribunale competente per tutti i ricorsi in primo grado di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE, solo alcune cause sono proposte direttamente dinanzi alla Corte di giustizia. Tra queste figurano i ricorsi contro le decisioni della Commissione che comminano sanzioni alle imprese (articolo 261 TFUE), nonché quelli previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea). L'articolo 51 dello statuto della Corte di giustizia stabilisce che, in deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi, previsti agli articoli 263 e 265 TFUE, proposti da uno Stato membro:
- contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
- contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE.
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'UE contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'UE contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.
B. Ricorsi indiretti: questione di validità sollevata dinanzi a una giurisdizione nazionale (articolo 267 TFUE — rinvio pregiudiziale)
Il giudice nazionale applica egli stesso il diritto dell'Unione quando un determinato caso lo richiede. Tuttavia, nell'eventualità in cui sia sollevata una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'UE dinanzi a una giurisdizione nazionale, tale giurisdizione può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale. Qualora si tratti di un tribunale di ultima istanza, esso ha l'obbligo di adire la Corte di giustizia. I giudici nazionali sottopongono questioni relative all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'UE, generalmente sotto forma di una decisione giurisdizionale, in conformità delle norme procedurali nazionali. Tuttavia, nella sentenza dell'11 dicembre 2018 nella causa C-493/17 (Weiss), la Corte di giustizia ha dichiarato che "deve rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame di validità di una norma dell'Unione richiesti non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le vengono sottoposte". La cancelleria notifica la domanda di pronuncia pregiudiziale alle parti coinvolte nella causa nazionale, nonché agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE. Le parti dispongono di due mesi per sottoporre alla Corte di giustizia le loro osservazioni scritte.
C. Competenza di secondo grado
La Corte di giustizia può essere anche adita con impugnazioni limitate alle questioni di diritto contro le sentenze e ordinanze del Tribunale. L'impugnazione non ha effetto sospensivo.
Se l'impugnazione è ricevibile e fondata, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale e statuisce direttamente sulla controversia oppure rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione resa dalla Corte.
Risultati
La Corte di giustizia si è dimostrata un fattore essenziale, se non persino un elemento trainante, dell'integrazione europea.
A. In generale
La sentenza del 5 febbraio 1963 nella causa 26-62 (Van Gend & Loos) ha sancito il principio dell'applicabilità immediata del diritto comunitario nei tribunali degli Stati membri. Analogamente, la sentenza del 15 luglio 1964 nella causa 6-64 (Costa/E.N.E.L.) è stata fondamentale per stabilire che il diritto comunitario è da intendersi come ordinamento giuridico autonomo e avente primato rispetto alle norme giuridiche a livello nazionale. La Corte di giustizia ha sempre rivendicato l'autorità ultima nella definizione della relazione tra il diritto dell'Unione e quello nazionale. Nelle cause esemplari Van Gend & Loos e Costa/E.N.E.L., la Corte di giustizia ha elaborato le dottrine fondamentali del primato del diritto dell'UE. In base a tali dottrine, il diritto unionale ha il primato assoluto sul diritto nazionale e ciò deve essere tenuto in considerazione dai tribunali nazionali nelle loro decisioni. Nella sua sentenza del 17 dicembre 1970 nella causa 11-70 (Internationale Handelsgesellschaft), la Corte di giustizia ha sancito il primato del diritto dell'UE anche rispetto ai diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni nazionali. Al punto 3 della motivazione della sentenza, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue: "Il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato". Tali dottrine sono state confermate anche in cause successive (vedasi la causa 106/77, Simmenthal SpA, del 1978; la causa 149/79, Commissione/Belgio, del 1980; le cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame II, del 1996; la causa C-473/93, Commissione/Lussemburgo, del 1996; e la causa C-213/07, Michaniki, del 2008). In detta giurisprudenza la Corte di giustizia ha sviluppato strumenti dottrinali per lasciare ai tribunali degli Stati membri un certo margine di manovra e prendere in seria considerazione i loro interessi. Inoltre, talvolta la Corte di giustizia ha adeguato implicitamente la propria giurisprudenza per tenere conto delle preoccupazioni espresse dai tribunali degli Stati membri. Più notoriamente, la Corte di giustizia ha sviluppato una giurisprudenza in materia di diritti fondamentali dietro pressione dei tribunali degli Stati membri. In seguito alla fondazione delle Comunità europee, la Corte di giustizia aveva inizialmente opposto resistenza all'introduzione dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico della Comunità europea (cfr. causa 36/59, Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft (1960)). Tuttavia, di fronte alle opposizioni da parte delle corti costituzionali degli Stati membri, la Corte di giustizia ha cambiato la propria posizione. Anticipando le sentenze della Corte costituzionale federale tedesca e della Corte costituzionale italiana, nella causa Internationale Handelsgesellschaft la Corte di giustizia ha stabilito che "la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei principi giuridici generali".
B. In questioni specifiche
- Tutela dei diritti umani: sentenza del 14 maggio 1974 nella causa 4-73 (Nold Kohlen- und Baustoffgroßhandlung/Commissione delle Comunità europee), in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che i diritti umani fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte stessa garantisce l'osservanza (4.1.1).
- Libera circolazione delle merci: sentenza del 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 (Cassis de Dijon), in cui la Corte di giustizia ha sancito che un prodotto fabbricato e commercializzato legalmente in uno Stato membro deve essere in linea di principio ammesso sul mercato di qualsiasi altro Stato membro.
- Libera circolazione delle persone: sentenza del 15 dicembre 1995 nella causa C-415/93 (Bosman), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che lo sport professionistico costituisce un'attività economica il cui esercizio non deve essere ostacolato dalle norme delle federazioni calcistiche che disciplinano il trasferimento dei giocatori o limitano il numero di giocatori di un altro Stato membro.
- Competenze esterne della Comunità: sentenza del 31 marzo 1971 nella causa 22-70 (Commissione/Consiglio), che riconosce alla Commissione il diritto di stipulare accordi internazionali nei settori in cui la Comunità ha adottato norme comuni.
- Responsabilità per mancato recepimento di una direttiva: sentenza del 19 novembre 1991 nelle cause riunite C-6/90 e C-9/90 (Francovich e altri), che ha stabilito un'altra nozione fondamentale secondo cui uno Stato membro può essere ritenuto responsabile nei confronti delle persone per i danni ad esse arrecati dal mancato o tardivo recepimento di una direttiva nel diritto nazionale.
- Principio di proporzionalità: sentenza del 16 giugno 2015 (causa C-62/14, Gauweiler e altri), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che, il principio di proporzionalità esige, per consolidata giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione e non eccedano i limiti di quanto è necessario per raggiungere questi obiettivi. Le istituzioni e gli organi dell'Unione devono quindi effettuare un bilanciamento dei diversi interessi in gioco in modo da evitare inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti (Weiss).
- Interpretazione dei trattati: sentenza del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03 (Commissione/Consiglio), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che l'UE può adottare misure in ambito penale se ritenute "necessarie" per conseguire gli obiettivi perseguiti in materia di tutela dell'ambiente. Tale approccio è in linea stabilito dalla Corte di giustizia secondo cui i trattati non devono essere interpretati rigidamente, ma vanno considerati alla luce del livello di integrazione conseguito e degli obiettivi da essi stessi fissati. Tale principio ha consentito di legiferare in settori non contemplati da specifiche disposizioni dei trattati, ad esempio la lotta all'inquinamento.
- La Corte di giustizia ha inoltre pronunciate varie sentenze relative alla sicurezza sociale (causa 43-75, Defrenne, del 1976) per quanto riguarda la parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici nonché la salute e la sicurezza dei lavoratori (causa C-173/99, BECTU, del 2001).
C. Rete giudiziaria dell'UE
La rete giudiziaria dell'UE è stata creata su iniziativa del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei presidenti delle corti costituzionali e dei tribunali di ultima istanza degli Stati membri dell'UE, in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, nel 2017.
Essa mira a promuovere lo scambio di informazioni in materia di giurisprudenza tra gli organi giurisdizionali nazionali partecipanti e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli organi giurisdizionali nazionali partecipanti e la Corte pubblicano, in un sito ad accesso limitato, informazioni sulla loro giurisprudenza relativa al diritto dell'UE, sulle questioni che gli organi giurisdizionali nazionali hanno deferito alla Corte per una pronuncia pregiudiziale, nonché su note e studi.
La piattaforma collaborativa JNEU, disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE, raccoglie il lavoro svolto dai giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea e dai giudici nazionali nel corso delle loro attività giudiziarie. I giudici hanno accesso a uno strumento che consente loro di mettere a disposizione dei loro omologhi la propria giurisprudenza e il proprio lavoro di ricerca e analisi, allo scopo di condividere le conoscenze e migliorare l'efficienza.
Attualmente, la piattaforma conta oltre 2 000 utenti nelle corti costituzionali e nei tribunali di ultima istanza degli Stati membri.
Il Tribunale (1.3.9)
A. Competenze del Tribunale (articolo 256 TFUE)
La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale. Avendo la Corte di giustizia competenza esclusiva sui ricorsi tra le istituzioni e sui ricorsi presentati da uno Stato membro contro il Parlamento e/o contro il Consiglio, il Tribunale è competente, in primo grado, per tutti gli altri ricorsi di questo tipo, in particolare per quelli presentati dalle persone fisiche o da uno Stato membro contro la Commissione.
Il TFUE stabilisce che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE, in particolare negli ambiti indicati in appresso, ad eccezione di quelli proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dalla Banca centrale europea, la cui competenza esclusiva spetta alla Corte di giustizia (articolo 51 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea):
- ricorsi volti all'annullamento di atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE o ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche volti a far constatare l'omessa pronuncia da parte delle istituzioni dell'UE (articoli 263 e 265 TFUE);
- ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;
- domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE in settori specifici (articolo 50 ter dello statuto);
- ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'UE o dai loro agenti (articolo 268 TFUE);
- controversie relative ai contratti stipulati dall'Unione o a suo nome, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale (articolo 272 TFUE);
- ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- controversie tra l'Unione e i suoi agenti, comprese le controversie tra qualunque istituzione e qualunque organo o organismo, da un lato, e il rispettivo personale, dall'altro.
Lo statuto può ampliare la giurisdizione del Tribunale ad altre materie.
In generale, le sentenze rese dal Tribunale in primo grado sono suscettibili di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ma soltanto per questioni di diritto.
B. Rinvii pregiudiziali
Il Tribunale è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale (articolo 267 TFUE) nelle materie stabilite dallo statuto (articolo 256, paragrafo 3, TFUE). Nell'aprile 2024 sono state introdotte nuove disposizioni nello statuto (articolo 50ter). A tale proposito, il Tribunale ha ormai competenza pregiudiziale in casi specifici. Il trasferimento parziale al Tribunale della competenza pregiudiziale dovrebbe consentire alla Corte di giustizia di dedicare più tempo e risorse all'esame delle domande pregiudiziali più importanti.
C. Competenza d'appello
Le sentenze rese dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di giustizia.
Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
Il 1° settembre 2016 le controversie tra l'UE e i suoi agenti sono state trasferite al Tribunale (1.3.9), il che ha comportato lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, istituito nel 2004. Il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti ha pertanto abrogato la decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Le cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sono trasferite al Tribunale, che continua a trattarle nello stato in cui si trovano a tale data, restando applicabili le disposizioni procedurali adottate dall'ex Tribunale della funzione pubblica nel quadro di tali cause.
È stato introdotto un regime transitorio concernente le impugnazioni pendenti al momento del trasferimento di competenza il 1° settembre 2016 o proposte dopo tale data avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Il Tribunale rimane competente a conoscere di dette impugnazioni. Pertanto, gli articoli da 9 a 12 dell'allegato I allo statuto della Corte giustizia dell'Unione europea devono rimanere applicabili ai ricorsi in questione.
Ruolo del Parlamento europeo
A norma dell'articolo 257 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia oppure su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
In base all'articolo 281 TFUE, lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito in un protocollo separato, il protocollo n. 3, e il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare tale statuto. Il Parlamento e il Consiglio hanno recentemente esaminato una richiesta della Corte di modificare il protocollo n. 3.
Il Parlamento europeo è una delle istituzioni menzionate all'articolo 263 TFUE, che può proporre un'azione (come parte in causa) innanzi alla Corte di giustizia.
A norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, il Parlamento può domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo internazionale previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.
JAGODA KAROLINA MACIEJEWSKA / Udo Bux / Mariusz Maciejewski