Il Comitato economico e sociale europeo

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell'Unione europea, ha sede a Bruxelles ed è composto da 329 membri. La sua consultazione da parte della Commissione, del Consiglio o del Parlamento è obbligatoria nei casi previsti dai trattati e facoltativa negli altri casi. Il Comitato può anche formulare pareri di propria iniziativa. I suoi membri non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'UE.

Base giuridica

Articolo 13, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE); articoli da 300 a 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); decisione (UE) 2019/853 del Consiglio che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo e successive decisioni del Consiglio relative alla nomina di membri del CESE su proposta di diversi Stati membri; e decisione (UE, Euratom) 2020/1392 del Consiglio relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

Composizione

A. Numero e distribuzione nazionale dei seggi (articolo 301 TFUE e decisione (UE) 2019/853 del Consiglio che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo).

Il CESE è costituito attualmente da 329 membri, così ripartiti tra gli Stati membri:

  1. 24 ciascuno per Germania, Francia e Italia;
  2. 21 ciascuno per Polonia e Spagna;
  3. 15 per la Romania;
  4. 12 per Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Ungheria;
  5. 9 ciascuno per Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia;
  6. 7 ciascuno per Estonia, Lettonia e Slovenia;
  7. 6 ciascuno per Lussemburgo e Cipro;
  8. 5 per Malta.

Nel complesso, il Comitato è stato ridotto da 350 a 329 membri a decorrere dal 1° febbraio 2020 (in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE).

B. Modalità di nomina (articolo 302 TFUE)

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata, sulla base delle proposte degli Stati membri (come in questo esempio). Il Consiglio consulta la Commissione in merito alle nomine (articolo 302, paragrafo 2, TFUE). Gli Stati membri devono garantire un'adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale. In pratica i seggi sono ripartiti equamente fra tre gruppi: datori di lavoro, lavoratori e altre categorie (agricoltori, commercianti, libere professioni, consumatori ecc.).

Il numero massimo di membri del CESE consentito dal trattato di Lisbona è di 350 (articolo 301 TFUE). Nel periodo luglio 2013-settembre 2015 tale numero ha subito un lieve aumento in seguito all'adesione della Croazia il 1° luglio 2013. Con l'aggiunta di nove seggi per il nuovo Stato membro, il numero totale di membri è passato a 353 (da 344). La decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio ha adeguato la composizione del CESE in seguito all'adesione della Croazia: il numero di membri per l'Estonia, Cipro e il Lussemburgo è stato ridotto di uno al fine di affrontare la discrepanza tra il numero massimo di membri del CESE di cui all'articolo 301, primo comma, TFUE, e il numero di membri in seguito all'adesione della Croazia. Il numero dei membri per il Lussemburgo e Cipro è diminuito pertanto da sei a cinque per ciascun paese, e il numero di membri estoni è diminuito da sette a sei. La decisione (UE) 2019/853 del Consiglio ha stabilito la composizione definitiva del CESE in linea con la ripartizione dei seggi del Comitato delle regioni, anch'esso composto da 329 membri, e alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE, che ha comportato 24 seggi vacanti. Il numero dei membri del Lussemburgo e di Cipro è stato pertanto nuovamente aumentato da cinque a sei per ciascun paese e il numero di membri estoni è aumentato da sei a sette.

C. Mandato (articolo 301 TFUE)

I membri del Comitato sono designati dai governi nazionali e nominati dal Consiglio con un mandato di cinque anni rinnovabile (articolo 302 TFUE). Essi provengono da gruppi d'interesse economici e sociali in Europa. L'ultimo rinnovo ha avuto luogo nell'ottobre 2015 per il mandato 2015-2020.

Tali membri appartengono a uno dei tre gruppi seguenti:

  1. datori di lavoro (gruppo I);
  2. lavoratori (gruppo II);
  3. diversità Europa (gruppo III).

Essi devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'UE (articolo 300, paragrafo 4, TFUE). Ogni volta che il posto di un membro titolare o supplente del CESE diviene vacante in seguito alla conclusione del mandato, si rende necessaria una decisione distinta del Consiglio per la sostituzione di tale membro.

Organizzazione e procedure

Il CESE non figura tra le istituzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, TUE. Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 4, stabilisce che il CESE assiste il Parlamento, il Consiglio e la Commissione esercitando funzioni consultive.

  1. Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'Ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
  2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
  3. Può riunirsi di propria iniziativa, ma di norma si riunisce su richiesta del Consiglio o della Commissione.
  4. Per l'elaborazione dei suoi pareri dispone delle 6 sezioni seguenti specializzate nei vari settori di attività dell'UE (e può istituire sottocommissioni incaricate di trattare argomenti specifici):
    1. agricoltura, sviluppo rurale, ambiente (NAT);
    2. unione economica e monetaria, coesione economica e sociale (ECO);
    3. occupazione, affari sociali, cittadinanza (SOC);
    4. relazioni esterne (REX);
    5. mercato unico, produzione e consumo (INT);
    6. trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione (TEN).

Il CESE è assistito da un segretariato generale, diretto da un Segretario generale che riferisce al Presidente. Il segretariato generale fornisce ai membri del CESE sostegno in ambito strategico, in materia di comunicazione e sotto il profilo organizzativo, linguistico e materiale. Il segretariato generale è composto da circa 700 membri del personale. Ai fini dell'efficienza, il CESE condivide i servizi del suo segretariato permanente di Bruxelles con il segretariato del Comitato delle regioni (per quanto concerne la sede di Bruxelles, si veda il protocollo n. 6 allegato al trattato di Lisbona sulle sedi delle istituzioni). Inoltre, l'Ufficio di presidenza del Parlamento, nel quadro della procedura di bilancio 2014, ha stipulato un accordo con il Comitato per aumentare congiuntamente l'efficienza nel settore della traduzione. Il Comitato dispone di un bilancio amministrativo annuale, incluso nella sezione VI del bilancio dell'UE, che ammonta a 142,5 milioni di EUR (2020), con un aumento del 4,22 % rispetto al bilancio 2019, di cui 130,9 milioni di EUR sono stati spesi o riportati al 2021 come impegni. L'incremento complessivo per il progetto di stato di previsione per il 2022 rispetto al 2021 è pari a 5 970 705 EUR, ossia, in percentuale, al 4,12 %.

Poteri

Il CESE è stato istituito dai trattati di Roma del 1957 al fine di coinvolgere i gruppi d'interesse economici e sociali nella creazione del mercato comune e di creare meccanismi istituzionali per fornire resoconti alla Commissione e al Consiglio sulle questioni europee. L'Atto unico europeo (1986) e il trattato di Maastricht (1992) hanno ampliato la gamma delle questioni che devono essere sottoposte al Comitato. Con il trattato di Amsterdam sono stati ulteriormente estesi gli ambiti settoriali da sottoporre al Comitato consentendo al Parlamento di consultarlo. In media, il CESE trasmette 170 documenti e pareri consultivi all'anno (di cui circa il 15 % viene emesso di propria iniziativa). I pareri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il Comitato esercita inoltre funzioni consultive (articolo 300 TFUE). Il suo ruolo consiste nell'informare le istituzioni decisionali dell'UE in merito alle opinioni dei rappresentanti della vita economica e sociale.

A. Formulazione di pareri su richiesta delle istituzioni dell'UE

1. Consultazione obbligatoria

In taluni settori specificamente menzionati, il TFUE stabilisce che, per poter deliberare, è necessario che il Consiglio o la Commissione abbiano preventivamente consultato il CESE. Si tratta dei settori seguenti:

  1. politica agricola (articolo 43);
  2. libera circolazione delle persone e dei servizi (articoli 46, 50 e 59);
  3. politica dei trasporti (articoli 91, 95 e 100);
  4. armonizzazione delle imposte indirette (articolo 113);
  5. ravvicinamento delle legislazioni sul mercato interno (articoli 114 e 115);
  6. politica dell'occupazione (articoli 148, 149 e 153);
  7. politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù (articoli 156, 165 e 166);
  8. sanità pubblica (articolo 168);
  9. protezione dei consumatori (articolo 169);
  10. reti transeuropee (articolo 172);
  11. politica industriale (articolo 173);
  12. coesione economica, sociale e territoriale (articolo 175);
  13. ricerca e sviluppo tecnologico e spazio (articoli 182 e 188);
  14. ambiente (articolo 192).

2. Consultazione facoltativa

Qualora lo ritengano opportuno, il Parlamento, la Commissione o il Consiglio possono consultare il CESE su qualsiasi altra materia. Quando consultano il Comitato (a titolo sia obbligatorio che facoltativo), tali istituzioni possono fissare un termine (non inferiore a un mese), allo scadere del quale potranno non tenere conto dell'assenza di parere (articolo 304 TFUE).

B. Formulazione di pareri di propria iniziativa

Il Comitato può decidere di formulare un parere ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Ruolo del Parlamento europeo

Nel quadro dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento e il CESE, del 5 febbraio 2014, entrambe le istituzioni si sono impegnate a cooperare al fine di rafforzare la legittimità democratica dell'UE. Nello specifico, hanno convenuto quanto segue:

  1. il CESE elaborerà valutazioni d'impatto, corredate di informazioni e contenuti pertinenti provenienti dalla società civile, sulle modalità di funzionamento della legislazione dell'UE in vigore, nonché sulle carenze di cui occorre tenere conto al momento di elaborare e rivedere la legislazione dell'Unione. Tali valutazioni sono trasmesse al Parlamento tempestivamente prima dell'inizio della procedura di modifica;
  2. in tutte le pertinenti riunioni delle commissioni parlamentari, sarà riservato un posto a un membro del CESE; i relatori del CESE saranno invitati a presentare i pareri di maggior impatto alle commissioni parlamentari competenti;
  3. la cooperazione legislativa generale e il programma di lavoro saranno discussi due volte all'anno nel corso di incontri tra il presidente della conferenza dei presidenti di commissione, i presidenti di commissione del Parlamento e il presidente del CESE.

 

Udo Bux / Mariusz Maciejewski