Il Parlamento europeo: organizzazione e funzionamento

L'organizzazione e il funzionamento del Parlamento europeo sono disciplinati dal suo regolamento interno. Le attività del Parlamento sono guidate dagli organi politici, dalle commissioni, dalle delegazioni e dai gruppi politici.

Base giuridica

  • Articolo 14 del trattato sull'Unione europea (TUE) e articoli 223, 224, 226, 229, 231 e 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
  • regolamento del Parlamento europeo.

Appartenenza e composizione

Le norme generali relative alla composizione del Parlamento europeo sono stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, TUE, in base al quale il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che ne stabilisce la composizione. L'articolo sancisce inoltre che il Parlamento è composto da un massimo di 751 rappresentanti dei cittadini dell'Unione (750 deputati più il Presidente). Inoltre, la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo "degressivamente proporzionale", con una soglia minima di sei membri per Stato membro. Nessuno Stato membro può avere più di 96 seggi.

Il concetto di proporzionalità regressiva implica che il numero totale dei seggi è ripartito in base alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma gli Stati membri più popolosi accettano di essere sottorappresentati al fine di favorire una maggiore rappresentanza dei paesi meno popolati: quanto più esteso è il paese, tanto minore è il numero di seggi in proporzione al numero di abitanti. Tale concetto è stato ulteriormente definito nelle successive decisioni del Consiglio europeo adottate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Il 22 settembre 2023, a seguito della risoluzione legislativa del Parlamento del 15 giugno 2023 sulla composizione del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento, portando il numero totale dei seggi del Parlamento da 705 a 720. Il numero di deputati al Parlamento europeo da eleggere in ciascuno Stato membro sarà il seguente:

Belgio 22
Bulgaria 17
Repubblica ceca 21
Danimarca 15
Germania 96
Estonia 7
Irlanda 14
Grecia 21
Spagna 61
Francia 81
Croazia 12
Italia 76
Cipro 6
Lettonia 9
Lituania 11
Lussemburgo 6
Ungheria 21
Malta 6
Paesi Bassi 31
Austria 20
Polonia 53
Portogallo 21
Romania 33
Slovenia 9
Slovacchia 15
Finlandia 15
Svezia 21

Organizzazione

A. Il Presidente

A norma del regolamento, il Presidente del Parlamento è eletto per un mandato rinnovabile di due anni e mezzo (articolo 19) tra i deputati del Parlamento. Il Presidente rappresenta il Parlamento all'esterno e nelle sue relazioni con le altre istituzioni dell'UE. Sovrintende alle discussioni in plenaria e garantisce il rispetto del regolamento del Parlamento. In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente esprime il punto di vista del Parlamento europeo e le sue preoccupazioni in merito ai punti iscritti all'ordine del giorno e ad altre tematiche. Con la sua firma, il Presidente rende esecutivo il bilancio dell'Unione dopo che quest'ultimo è stato approvato dal Parlamento. I Presidenti del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea firmano tutti gli atti legislativi adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Il Presidente può essere sostituito da uno dei 14 vicepresidenti (articolo 23 del regolamento).

B. La plenaria

La plenaria è il Parlamento europeo in senso stretto e le sedute plenarie sono presiedute dal Presidente. Il Parlamento si riunisce a Strasburgo ogni mese (tranne che in agosto) per una "tornata" che dura quattro giorni da lunedì a giovedì. Le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles. La tornata è ripartita in singoli giorni di seduta (articolo 153 del regolamento). In Aula i seggi sono attribuiti ai deputati in base alla loro appartenenza politica, da sinistra a destra, previo accordo con i presidenti dei gruppi. Il Presidente apre le sedute, talvolta con un tributo o un discorso su un tema di attualità. Il Presidente è coadiuvato nei suoi compiti dai 14 vicepresidenti, che possono assumere la presidenza. La Commissione e il Consiglio dell'Unione europea partecipano alle sedute al fine di facilitare la cooperazione tra le istituzioni nel processo decisionale. Qualora il Parlamento lo richieda, i rappresentanti delle due istituzioni possono anche essere chiamati a rendere dichiarazioni o fare un resoconto delle proprie attività.

C. Organi politici

Gli organi politici del Parlamento comprendono l'Ufficio di presidenza (articolo 24 – il Presidente e 14 vicepresidenti), la Conferenza dei presidenti (articolo 26 – il Presidente e i presidenti dei gruppi politici), i cinque questori (articolo 28 – responsabili delle attività amministrative e finanziarie dei deputati), la Conferenza dei presidenti di commissione (articolo 29) e la Conferenza dei presidenti di delegazione (articolo 30). Il mandato del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, nonché dei presidenti di commissione e di delegazione è di due anni e mezzo (articolo 19 del regolamento).

D. Commissioni e delegazioni

I membri siedono in 20 commissioni, quattro sottocommissioni e 44 delegazioni (delegazioni interparlamentari e delegazioni presso le commissioni parlamentari miste, commissioni di cooperazione parlamentare e assemblee parlamentari multilaterali)[1]. Il Parlamento invia inoltre una delegazione presso l'Assemblea parlamentare paritetica istituita nell'ambito dell'accordo stipulato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'Unione europea[2]. Il Parlamento può inoltre istituire commissioni speciali (articolo 207 del regolamento) e commissioni di inchiesta (articolo 226 TFUE e articolo 208 del regolamento). Il 10 aprile 2024 il Parlamento ha approvato un nuovo articolo 207 bis sulle commissioni temporanee dotate di competenze legislative, al fine di garantire una migliore ripartizione dei compiti. La nuova norma prevede che quando "una questione rientra nell'ambito di competenza di più di tre commissioni, senza che prevalga la competenza di una di esse, la Conferenza dei presidenti può, in ultima istanza e sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, proporre al Parlamento la costituzione di una commissione temporanea dotata di competenze legislative per trattare una proposta specifica di atto giuridicamente vincolante o un documento strategico prelegislativo".

A norma dell'articolo 213 del regolamento, ogni commissione o delegazione elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito da un presidente e quattro vicepresidenti al massimo.

E. Gruppi politici

I deputati non sono suddivisi in delegazioni nazionali, bensì in formazioni transnazionali costituite sulla base delle affinità politiche. A norma del regolamento, un gruppo politico deve essere composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri e deve constare di almeno 23 deputati (articolo 33). I gruppi politici tengono riunioni regolari nel corso della settimana che precede la tornata e a margine della stessa e organizzano giornate di studio finalizzate a determinare i principi di base della propria attività. Alcuni gruppi politici corrispondono a partiti politici sovranazionali attivi a livello dell'Unione europea.

F. Partiti politici e fondazioni a livello europeo

Il Parlamento sostiene la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di partiti politici e fondazioni veramente europei, ivi compresa l'adozione di una legislazione quadro. L'articolo 224 TFUE fornisce una base giuridica per l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, dello statuto dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative al loro finanziamento. Nel 2003 è stato introdotto un sistema di finanziamento dei partiti politici europei, che ha consentito l'istituzione di fondazioni politiche a livello dell'UE[3]. In risposta a talune pratiche abusive, tali norme sono state modificate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673, del 3 maggio 2018, allo scopo di rafforzare la dimensione europea dei partiti politici europei, garantire una distribuzione più equa dei fondi e migliorare l'applicazione della normativa.

I partiti politici europei attualmente esistenti sono: il Partito popolare europeo, il Partito del socialismo europeo, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, il Partito Verde Europeo, il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, il Partito della Sinistra Europea, il partito Identità e Democrazia, il Partito Democratico Europeo, l'Alleanza libera europea e il Movimento politico cristiano europeo. I partiti sovranazionali operano in stretta collaborazione con i relativi gruppi politici al Parlamento europeo.

Tra le principali fondazioni politiche europee figurano: il Centro Wilfried Martens per gli studi europei, la Fondazione europea di studi progressisti, il Forum liberale europeo, la Fondazione verde europea, l'Istituto dei democratici europei, Trasformare l'Europa e Una nuova direzione - Fondazione per la riforma europea.

Il 22 novembre 2012 il Parlamento ha approvato una risoluzione che esortava i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione al fine di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione. Tali accordi sono stati attuati in vista delle elezioni del 2014, tenutesi per la prima volta tra i principali candidati delle varie famiglie politiche. Dopo le elezioni del 2014, Jean-Claude Juncker, uno di essi, è stato eletto presidente della Commissione dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2014. Nella sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento ha avvertito di essere pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato "candidato principale" (Spitzenkandidat) di un partito politico europeo in vista delle elezioni europee del 2019. Sebbene alla fine sia stato accantonato per le elezioni del 2019, si ritiene che il sistema dei candidati principali abbia creato una piattaforma più ampia per il dibattito tra i candidati, conferendo maggiore trasparenza e legittimità politica al ruolo del presidente della Commissione e rafforzando il coinvolgimento e la consapevolezza dei cittadini dell'Unione nel processo elettorale. Il 3 maggio 2022 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla riforma della legge elettorale, in cui ha ritenuto che il processo dei candidati capilista potesse essere formalizzato mediante un accordo politico tra le entità politiche europee e un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo. Ha inoltre invitato i partiti politici europei, le associazioni di elettori europee e le entità elettorali europee a designare i propri candidati alla carica di presidente della Commissione almeno dodici settimane prima del giorno delle elezioni e ha dichiarato che si attendeva che i candidati figurassero come capilista nella lista corrispondente della circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.

Nel 2018, nella sua comunicazione sulle opzioni istituzionali per rendere più efficace l'azione dell'Unione europea, la Commissione ha proposto l'idea di istituire liste transnazionali quale passo verso il miglioramento della legittimità delle istituzioni dell'UE agli occhi dei cittadini: la creazione di una circoscrizione elettorale europea potrebbe rafforzare la dimensione europea delle elezioni, in quanto darebbe ai cittadini la possibilità di entrare in contatto con candidati provenienti da tutta Europa. Il Parlamento, tuttavia, ha ritenuto che non fosse ancora giunto il momento di creare una circoscrizione transnazionale per le elezioni europee del 2019, ma ha lasciato la porta aperta al dibattito futuro. Nella summenzionata posizione in prima lettura del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale, il Parlamento ha suggerito di "introdurre una rappresentanza geografica vincolante nelle liste per la circoscrizione a livello dell'Unione" e ha incoraggiato "i partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e altre entità elettorali europee a nominare, nelle liste a livello dell'Unione. candidati provenienti da tutti gli Stati membri". Questa riforma elettorale dovrebbe prevedere la creazione di 28 seggi transnazionali per la circoscrizione dell'UE in aggiunta agli attuali 705 seggi, nel pieno rispetto dell'equilibrio geografico e di genere.

G. Segretariato del Parlamento

Il Segretariato del Parlamento è diretto dal Segretario generale, che è nominato dall'Ufficio di presidenza (articolo 234 del regolamento). La composizione e l'organizzazione del Segretariato sono anch'esse stabilite dall'Ufficio di presidenza; esso attualmente comprende 13 Direzioni generali e il Servizio giuridico. Ha il compito di coordinare l'attività legislativa e di organizzare le sessioni plenarie e le riunioni. Fornisce inoltre assistenza tecnica, giuridica e da parte di esperti agli organi parlamentari e ai membri del Parlamento e li assiste nell'esercizio del loro mandato. Il Segretariato fornisce servizi di interpretariato e traduzione per tutte le riunioni e i documenti ufficiali.

Funzionamento

In base ai trattati, il Parlamento organizza le sue attività autonomamente In base ai trattati, il Parlamento organizza le sue attività autonomamente e approva il proprio regolamento interno a maggioranza dei deputati che lo compongono (articolo 232 TFUE). Salvo se diversamente stabilito dai trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi (articolo 231 TFUE). Il Parlamento stabilisce il proprio ordine del giorno per le tornate, che prevede principalmente l'adozione di relazioni preparate dalle commissioni parlamentari, interrogazioni alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea, dibattiti d'urgenza e dichiarazioni della Presidenza. Le riunioni di commissione e le sedute plenarie sono pubbliche e trasmesse sul web.

Sede e luoghi di lavoro

Dal 7 luglio 1981 ad oggi, il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni che invitano i governi degli Stati membri a rispettare l'obbligo loro imposto dai trattati di fissare una sede unica per le istituzioni. Dato che per lungo tempo essi non sono riusciti in tale obiettivo, il Parlamento ha preso una serie di decisioni circa la propria organizzazione e i propri luoghi di lavoro (Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles). In occasione del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, i governi degli Stati membri sono giunti a un accordo sulle sedi delle istituzioni, in base al quale:

  • il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate mensili, compresa la sessione durante la quale è adottata la decisione relativa al bilancio annuale dell'UE;
  • le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles;
  • le commissioni parlamentari si riuniscono a Bruxelles;
  • il Segretariato generale e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

Tale decisione è stata criticata dal Parlamento. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 1o ottobre 1997 – causa C-345/95) ha confermato che la sede del Parlamento è stata stabilita in conformità di quanto previsto dall'attuale articolo 341 TFUE. Il contenuto della decisione è stato inserito nel trattato di Amsterdam sotto forma di protocollo allegato ai trattati.

Benché il Parlamento abbia criticato tali decisioni, è stato costretto a redigere il proprio calendario annuale di conseguenza, sulla base di una proposta presentata dalla Conferenza dei presidenti. In generale, nel corso dell'anno il Parlamento tiene 12 tornate di quattro giorni a Strasburgo e sei tornate di due giorni a Bruxelles. Diverse iniziative sono state lanciate dai deputati per evitare di riunirsi a Strasburgo. Ad esempio per il 2012 è stato adottato un calendario che includeva due tornate di due giorni durante la stessa settimana di calendario in ottobre a Strasburgo, riducendo di quattro giorni il tempo totale dedicato alle riunioni a Strasburgo. Tuttavia, in seguito ad un ricorso da parte della Francia, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che, in conformità delle decisioni adottate, sono necessarie due tornate piene (causa C-237/11).

A norma dell'articolo 229 TFUE, Il Parlamento può riunirsi in tornata straordinaria su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono, del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione. Il 18 dicembre 2006 il Parlamento ha tenuto per la prima volta una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, immediatamente dopo il Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006. Tale prassi di dare un seguito immediato alle riunioni del Consiglio europeo si è da allora consolidata.

Dalla pandemia di COVID-19, il Parlamento consente inoltre ai deputati di partecipare a distanza alle tornate e di ricorrere a procedure di voto a distanza.

Composizione del Parlamento per gruppo e Stato membro

Una tabella che offre una panoramica dei gruppi politici e della loro composizione è disponibile sulla pagina web dedicata del Parlamento:

 

[1]Il numero dei deputati per commissione è stabilito al paragrafo 1 della decisione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sulla composizione numerica delle commissioni (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 117).

Eeva Pavy