La proprietà intellettuale, industriale e commerciale

La proprietà intellettuale designa l'insieme dei diritti esclusivi riconosciuti sulle creazioni intellettuali. Si articola, da un lato, nella proprietà industriale relativa a invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche e, dall'altro, nei diritti d'autore a copertura delle opere letterarie e artistiche. Dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nel 2009, l'UE ha competenza esplicita in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 118).

Base giuridica

Articoli 114 e 118 TFUE.

Obiettivi

Sebbene regolamentati da diverse normative nazionali e internazionali, i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono anche disciplinati dalla legislazione dell'Unione europea. L'articolo 118 TFUE stabilisce che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato unico, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme dei DPI nell'Unione, e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. L'attività legislativa dell'Unione in questo settore mira principalmente ad armonizzare taluni aspetti specifici dei DPI attraverso la creazione di un sistema proprio, come nel caso del marchio e dei disegni dell'UE, e come avverrà per i brevetti. Molti degli strumenti dell'Unione tengono conto degli obblighi internazionali degli Stati membri, stabiliti nell'accordo di Berna e nella convenzione di Roma, nonché nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e nei trattati internazionali del 1996 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Risultati conseguiti

A. Armonizzazione legislativa

1. Marchi, disegni e modelli

Nell'UE, il quadro giuridico per i marchi si basa su un sistema a quattro livelli per la registrazione del marchio, che coesiste con i sistemi dei marchi nazionali armonizzati dalla direttiva sui marchi commerciali (direttiva (UE) 2015/2436, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa). Oltre alla strada nazionale, le possibili vie per la protezione dei marchi nell'UE sono la strada del Benelux, il marchio UE, introdotto nel 1994, e la rotta internazionale. Il regolamento (UE) 2017/1001, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea codifica e sostituisce tutti i precedenti regolamenti CE sui marchi dell'UE. La codifica è stata eseguita a fini di chiarezza, poiché il sistema dei marchi dell'Unione è già stato modificato diverse volte in modo sostanziale. Il marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e un effetto equivalente in tutta l'UE. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è responsabile della gestione del marchio e dei disegni dell'UE. Il regolamento relativo al marchio dell'Unione europea stabilisce inoltre gli importi delle tasse dovute all'EUIPO; tali importi sono fissati a un livello tale da assicurare che le entrate così generate coprano le spese dell'EUIPO e integrino i sistemi dei marchi nazionali esistenti.

La direttiva 98/71/CE, del 13 ottobre 1998, ha ravvicinato le disposizioni nazionali in materia di protezione giuridica di disegni e modelli. Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, quale modificato, ha istituito un sistema comunitario di protezione dei disegni e dei modelli. La decisione 2006/954/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, entrambi del 18 dicembre 2006, hanno collegato il sistema di registrazione dei disegni e modelli dell'Unione al sistema internazionale di registrazione di disegni e modelli industriali dell'OMPI.

2. Diritto d'autore e diritti connessi

Il diritto d'autore garantisce che gli autori, i compositori, i registi e gli altri artisti ricevano un compenso per le loro opere e che esse siano tutelate. Le tecnologie digitali hanno cambiato profondamente le modalità di produzione e distribuzione dei contenuti creativi come pure l'accesso agli stessi. La legislazione dell'UE in materia di diritti d'autore si compone di 13 direttive e due regolamenti che armonizzano i principali diritti di autori, artisti interpreti o esecutori, produttori ed emittenti. La definizione di norme a livello dell'Unione consente di ridurre le disparità nazionali, di garantire il livello di protezione necessario per stimolare la creatività e gli investimenti nella creatività, di promuovere la diversità culturale, nonché di facilitare l'accesso ai contenuti e ai servizi digitali per i consumatori e le imprese di tutto il mercato unico.

a. Diritti d'autore

La direttiva 2001/29/CE, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ha adeguato agli sviluppi tecnologici la normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi, ma risulta ora superata a causa degli sviluppi straordinariamente rapidi che hanno interessato il mondo digitale, tra cui la distribuzione di programmi televisivi e radiofonici e l'accesso ad essi, con il 49 % degli internauti nell'UE che ha accesso a musica, contenuti audiovisivi e giochi online (stima Eurostat). È pertanto necessario definire una legislazione armonizzata a livello dell'UE in materia di diritti d'autore per i consumatori, i creatori e le imprese.

La direttiva sul diritto d'autore (direttiva (UE) 2019/790) del 17 aprile 2019 prevede un diritto d'autore accessorio per gli editori e una remunerazione equa per i contenuti protetti dal diritto d'autore. Finora le piattaforme online non hanno avuto alcuna responsabilità giuridica per quanto riguarda l'utilizzo e il caricamento sui loro siti di contenuti protetti da diritti d'autore. I nuovi requisiti non pregiudicano il caricamento, a fini non commerciali, di opere protette dal diritto d'autore su siti di enciclopedie online come Wikipedia. La direttiva (UE) 2019/789 (la direttiva "CabSat"), adottata lo stesso giorno, mira ad aumentare il numero di programmi televisivi e radiofonici disponibili online ai consumatori dell'UE. Gli organismi di radiodiffusione tendono a integrare le proprie trasmissioni tradizionali con un numero sempre maggiore di servizi online, poiché gli utenti desiderano avere accesso ai contenuti televisivi e radiofonici in qualsiasi luogo e momento. La direttiva ha introdotto il principio del paese d'origine per agevolare la concessione di licenze di diritti per determinati programmi offerti dalle emittenti sulle loro piattaforme online (come i servizi di simulcast e catch-up). Le emittenti devono ottenere i permessi di proprietà intellettuale nel paese di stabilimento all'interno dell'UE (vale a dire il paese di origine) al fine di rendere disponibili online in tutti i paesi dell'Unione i programmi radiofonici, i notiziari televisivi e i programmi di attualità, nonché le produzioni interamente finanziate con fondi propri. Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2021 per adottare le disposizioni legislative del caso che soddisfino i requisiti della direttiva.

La direttiva (UE) 2017/1564, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa agevola l'accesso ai libri e ad altro materiale stampato in formati adeguati, nonché la loro circolazione nel mercato interno.

Il regolamento (UE) 2017/1128, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno mira a garantire che i consumatori che acquistano film, trasmissioni sportive, musica, e-book e giochi, o sottoscrivono un abbonamento ad essi, possano accedervi quando si recano in altri Stati membri dell'UE.

b. Durata della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi

Tali diritti sono tutelati per la vita e per 70 anni dopo la morte dell'autore/creatore. La direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ha esteso la durata della protezione dei diritti d'autore per gli esecutori di registrazioni sonore da 50 a 70 anni dopo la loro registrazione e per gli autori di musica, quali compositori e parolieri, a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il termine di 70 anni è divenuto uno standard internazionale per la protezione delle registrazioni sonore. Attualmente 64 paesi in tutto il mondo proteggono le registrazioni sonore per 70 anni o più.

c. Programmi informatici e banche dati

La direttiva 91/250/CEE imponeva agli Stati membri di tutelare i programmi informatici attraverso il diritto d'autore, nella misura in cui erano considerati opere letterarie a titolo della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Essa è stata codificata dalla direttiva 2009/24/CE. La direttiva 96/9/CE (direttiva sulle banche dati) è intesa a fornire una tutela giuridica delle banche dati, definite come "una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo". La direttiva prevede di accordare una protezione alle banche dati mediante il diritto d'autore, per la creazione intellettuale, e una protezione sulla base di un diritto sui generis intesa a tutelare un investimento (finanziario, in risorse umane, sforzi ed energia) per il conseguimento, la verifica e la presentazione del contenuto. Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di nuovo regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati), con l'intento di garantire un'equa ripartizione del valore dei dati tra gli operatori dell'economia dei dati e di promuovere l'accesso ai dati e il relativo utilizzo. In seguito a un'intensa attività legislativa, supportata da una ricerca accademica[1], il 9 novembre 2023 la plenaria del Parlamento ha approvato in prima lettura la sua posizione in merito a tale proposta. Il 30 maggio 2022 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento sulla governance dei dati, che introduce meccanismi volti a facilitare il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti del settore pubblico, a rafforzare la fiducia nei servizi di intermediazione dei dati e a promuovere l'altruismo dei dati in tutta l'UE.

d. Società di gestione collettiva

La diffusione di contenuti protetti dal diritto d'autore e diritti connessi è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti. I titolari affidano tali diritti a società di gestione collettiva che li gestiscono a loro nome. A meno che non abbia motivi debitamente giustificati per rifiutare la gestione, l'organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti. La direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno stabilisce i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di assicurare norme rigorose in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazione. Essa è intesa a garantire che i titolari dei diritti abbiano voce in capitolo nella gestione dei propri diritti e prevede un migliore funzionamento delle organizzazioni di gestione collettiva, mediante norme a livello dell'Unione europea. Gli Stati membri devono garantire che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell'interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti.

3. Brevetti

Un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova, comporti un'attività inventiva e sia atta a un'applicazione industriale. Un brevetto conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione. I brevetti incoraggiano le imprese a provvedere ai necessari investimenti nel campo dell'innovazione e incentivano i singoli soggetti e le imprese a destinare risorse alla ricerca e allo sviluppo. In Europa le invenzioni tecniche possono essere protette da brevetti nazionali rilasciati dalle autorità nazionali competenti o da brevetti europei rilasciati a livello centrale dall'Ufficio europeo dei brevetti. Quest'ultimo è il ramo esecutivo dell'Organizzazione europea dei brevetti, che conta attualmente 39 Stati contraenti. L'UE in sé non è membro di detta organizzazione.

Dopo anni di dibattiti tra gli Stati membri, nel 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato la base giuridica per un brevetto europeo con effetto unitario (brevetto unitario). Un accordo internazionale tra gli Stati membri dell'UE istituisce dunque un organo giurisdizionale unico specializzato in materia brevettuale.

La conferma da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del pacchetto brevetti nella sua sentenza del 5 maggio 2015 nelle cause C-146/13 e C-147/13 ha spianato la strada a un vero e proprio brevetto europeo. Il sistema precedente coesiste con il nuovo grazie a misure transitorie.

Dalla sua entrata in vigore, il 1º giugno 2023, il brevetto unitario UE, concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti, ha fornito una protezione unitaria con effetto equivalente in tutti i paesi partecipanti. Le aziende avranno la possibilità di proteggere le proprie invenzioni in tutti gli Stati membri dell'UE con un vero e proprio brevetto europeo e potranno inoltre impugnare o difendere i brevetti unitari in un'unica azione giudiziaria grazie al tribunale unificato dei brevetti di nuova istituzione. In tal modo sarà possibile ottimizzare il sistema e ridurre i costi di traduzione. L'accordo relativo al tribunale unificato dei brevetti stabilisce che il primato del diritto dell'UE deve essere rispettato (articolo 20) e che le decisioni della CGUE sono vincolanti per il tribunale unificato dei brevetti. Quest'ultimo è comune a 17 Stati membri dell'UE e si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria. Il tribunale di primo grado presenta una struttura decentrata, con una divisione centrale a Parigi, una sezione a Monaco di Baviera e una serie di divisioni regionali e locali in tutta Europa. La corte d'appello ha sede in Lussemburgo e si pronuncia sui ricorsi contro le sentenze del tribunale di primo grado e sulle richieste di rinvio delle decisioni definitive del tribunale.

4. Segreti commerciali

Il trattamento confidenziale delle informazioni commerciali ("know-how") è una pratica consolidata nei secoli. In molti paesi esistono strumenti giuridici per tutelare i segreti commerciali, indipendentemente dalla loro definizione come parte dei DPI. Il livello di protezione assegnato alle informazioni confidenziali non può essere paragonato ad altri ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale, come i brevetti, i diritti d'autore e i marchi, ma in linea di principio può essere applicato a tempo indeterminato, e non solo per un periodo limitato. La tutela dei segreti commerciali varia notevolmente da paese a paese, più di quanto accada per altri ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale, e può risultare anche più vantaggiosa e meno onerosa rispetto a una tutela formale del brevetto. Dal 2016 è in vigore un quadro giuridico dell'UE, vale a dire la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

5. Diritti di proprietà intellettuale delle varietà vegetali

La protezione delle varietà vegetali, anche nota come "privativa per ritrovati vegetali", è una forma di diritto di proprietà intellettuale concessa al costitutore di una nuova varietà vegetale. Il sistema di protezione dei ritrovati vegetali dell'Unione europea, basato sui principi in forza dell'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, contribuisce allo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura. La legislazione dell'UE ha istituito un sistema in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali. Tale sistema permette di accordare i DPI alle varietà vegetali. Tale regime viene attuato e applicato dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

6. Indicazioni geografiche

Nel quadro del sistema dei DPI dell'Unione, le denominazioni dei prodotti registrati come aventi un'indicazione geografica godono di una protezione giuridica contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei paesi terzi con cui è stato firmato uno speciale accordo di protezione. È possibile concedere un'indicazione geografica alle denominazioni dei prodotti se esiste un legame specifico tra la denominazione e il luogo di produzione di questi ultimi. Tale riconoscimento permette ai consumatori di riconoscere e fidarsi della qualità di tali prodotti, aiutando nel contempo i produttori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti. Riconosciute in quanto proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche svolgono un ruolo di sempre maggiore importanza nel quadro dei negoziati commerciali tra l'UE e altri paesi. Il 31 marzo 2022 la Commissione ha presentato una proposta legislativa relativa alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli; il Parlamento ha approvato una posizione su tale proposta il 1º giugno 2023. Il 12 settembre 2023 il Parlamento ha approvato la sua posizione su un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, volto a concedere alle indicazioni geografiche per i prodotti industriali collegabili all'area geografica di produzione (quali la coltelleria di Albacete, il cristallo di Boemia e la porcellana di Limoges) una protezione analoga a quella concessa ad alimenti e bevande prodotti a livello regionale.

A livello internazionale, la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche designa l'EUIPO quale amministrazione competente in materia di indicazioni geografiche.

7. Lotta alla contraffazione

Secondo le stime, le importazioni di merci contraffatte e usurpative nell'UE ammontano a circa 85 miliardi di EUR (fino al 5 % delle importazioni totali). A livello mondiale, il commercio di merci usurpative rappresenta il 2,5 % del commercio e raggiunge un valore di 338 miliardi di EUR; ne conseguono danni significativi per i titolari dei diritti, i governi e le economie.

Alla luce delle disparità esistenti nei rispettivi regimi sanzionatori degli Stati membri, che rendono difficile la lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, come primo passo, la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tale direttiva mira a intensificare la lotta contro la pirateria e la contraffazione ravvicinando i sistemi legislativi nazionali, al fine di garantire un livello di tutela della proprietà intellettuale elevato, equivalente e omogeneo nel mercato interno, e prevede misure, procedure e rimedi di natura civile e amministrativa. Il regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali stabilisce norme procedurali affinché le autorità doganali garantiscano il rispetto dei DPI in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale.

B. Concetto dell'"esaurimento" dei diritti

1. Definizione

In base a tale concetto o dottrina giuridica che trova applicazione in tutti gli ambiti della proprietà industriale, un diritto di proprietà intellettuale si definisce esaurito quando un prodotto coperto da tale diritto (ad esempio un brevetto) è venduto dal titolare del diritto in questione o da altre persone con il consenso del titolare. Nell'Unione europea, la Corte di giustizia ha sempre interpretato i trattati dell'UE nel senso che, all'interno del mercato unico, i diritti conferiti dai DPI si considerano esauriti con l'immissione sul mercato (da parte del titolare del diritto o con il suo consenso) dei beni in questione. Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, industriale o commerciale protetto dalla legislazione di uno Stato membro non può far valere tali norme al fine di impedire l'importazione di prodotti che sono stati messi in circolazione in un altro Stato membro.

2. Limiti

L'"esaurimento" dei diritti dell'UE non si applica nel caso della commercializzazione di un prodotto contraffatto né di prodotti immessi in libera pratica all'esterno dello Spazio economico europeo (articolo 6 dell'Accordo TRIPS). Nel 1999 la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois & Fils SA/G-B Unic SA (causa C-173/98), ha statuito che gli Stati membri non hanno la possibilità di stabilire nel loro diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi.

3. Atti giuridici nell'ambito in esame

La normativa dell'UE in materia di esaurimento dei diritti deriva in gran parte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione dell'articolo 34 TFUE sulle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative tra Stati membri[2]. Tale giurisprudenza è ripresa in ciascuno degli atti giuridici pertinenti dell'Unione in materia di DPI.

C. Recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Nel 2012 la CGUE ha confermato nella causa SAS (C-406/10) che, a norma della direttiva 91/250/CEE, solo l'espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore; le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della direttiva in questione (punto 32 della sentenza). La Corte ha sottolineato che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni (punto 39).

Nella sentenza nella causa C-160/15 (GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV), la Corte ha dichiarato che la messa a disposizione, su un sito Internet, di un collegamento ipertestuale che rimanda a opere protette dal diritto d'autore, pubblicate senza il consenso dell'autore su un altro sito web, non costituisce una "comunicazione al pubblico" quando la persona che invia il link non persegue fini di lucro e agisce senza sapere che quelle opere sono state pubblicate illegalmente.

Nella sentenza nella causa C-484/14, del 15 settembre 2016, la Corte ha stabilito che mettere una rete di comunicazione senza fili a disposizione del pubblico gratuitamente, al fine di richiamare l'attenzione dei potenziali clienti sui beni e i servizi di un negozio, costituisce un "servizio della società dell'informazione", ai sensi della direttiva 2000/31/CE, e ha confermato che, a determinate condizioni, non sorge la responsabilità di un prestatore che fornisce l'accesso a una rete di comunicazione. Pertanto, è escluso che il titolare di un diritto d'autore possa chiedere a tale prestatore di servizi un risarcimento per il motivo che la connessione a tale rete sia stata utilizzata da terzi allo scopo di violare i suoi diritti. Proteggere la connessione a Internet mediante password garantisce un equilibrio fra i DPI dei titolari dei diritti stessi, da un lato, e la libertà d'impresa dei fornitori di accesso e la libertà di informazione degli utenti della rete, dall'altro.

Ruolo del Parlamento europeo

La proprietà intellettuale crea valore aggiunto per le imprese e le economie dell'Unione. Una protezione e un'applicazione uniformi dei DPI contribuiscono a promuovere l'innovazione e la crescita economica. Il Parlamento europeo si adopera quindi per armonizzare i DPI attraverso la creazione di un sistema unico dell'Unione, parallelamente ai sistemi nazionali, come nel caso del marchio e dei disegni dell'UE e del brevetto unitario europeo.

Il Parlamento ha difeso l'armonizzazione progressiva dei DPI in varie risoluzioni sulla proprietà intellettuale, in particolare relative alla tutela giuridica delle basi di dati, delle invenzioni biotecnologiche e dei diritti d'autore. Si è altresì opposto alla brevettazione di elementi del corpo umano. Il 27 febbraio 2014 il Parlamento ha approvato una relazione d'iniziativa sui prelievi per copie private (il diritto di realizzare copie per uso privato dei contenuti acquistati legalmente), poiché, grazie al progresso tecnologico, la copia digitale per uso privato ha assunto una grande importanza economica. Il Parlamento è inoltre fortemente impegnato nel progetto di trattato dell'OMPI sulle eccezioni al diritto d'autore per le persone con disabilità visive (il "trattato di Marrakech").

Nel settembre 2018 il Parlamento ha approvato, nel quadro dei lavori preparatori per la revisione della normativa dell'UE in materia di diritto d'autore (cfr. A.2.a), una relazione contenente una serie di raccomandazioni importanti su tutte le questioni in gioco. Nel corso dell'iter legislativo si è aperto un acceso dibattito pubblico incentrato sugli articoli 11 e 13 del progetto di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. Il dibattito è culminato nel voto al Parlamento a sostegno degli sforzi intesi a creare un nuovo diritto per gli editori di media di monetizzare i contenuti su alcune grandi piattaforme d'informazione, nonché un nuovo diritto che permetta di monitorare più agevolmente le violazioni del diritto d'autore su Internet. L'industria creativa ha accolto con favore tali proposte, che sono state invece aspramente criticate dai rappresentanti delle aziende tecnologiche. Pertanto, ancora una volta, il voto del Parlamento europeo ha preparato il terreno per l'adozione della direttiva.

Uno studio preparato per la commissione giuridica del Parlamento e commissionato dal suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali evidenzia come l'intelligenza artificiale (IA) stia creando nuove frontiere in materia di protezione del diritto d'autore, in particolare per quanto riguarda l'addestramento nascosto dell'IA su materiali protetti dal diritto d'autore o dati protetti e la successiva generazione di contenuti da parte di tale IA[3]. Inoltre, diversi accordi contrattuali facilitano il riscatto dei diritti di proprietà intellettuale dai dati o consentono di rilevare i diritti di proprietà intellettuale degli interessati, sulla base del fatto che la pubblicazione è avvenuta su una particolare piattaforma o che la creazione/invenzione è avvenuta nel quadro di un contratto di servizi. Tali disposizioni riguardano:

  • dispositivi giuridici che privano gli utenti dei diritti di proprietà intellettuale o li costringono a cedere licenze non remunerate per quanto riguarda i contenuti collocati sui servizi e sui server delle piattaforme digitali, e/o che trasferiscono tali diritti alle piattaforme;
  • contratti di buy-out mediante i quali le piattaforme acquisiscono i diritti di proprietà intellettuale dei creatori;
  • dispositivi giuridici che privano i dipendenti, gli inventori o i creatori dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti creati nell'ambito del loro impiego o del loro servizio, e/o che trasferiscono tali diritti al datore di lavoro ("lavoro su commissione")[4].

La presente nota tematica è stata redatta dal dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali".

 

[1]Leistner M. e Antoine L., IPR and the use of open data and data sharing initiative by public and private actors (I diritti di proprietà intellettuale e l'uso di iniziative di apertura e condivisione dei dati da parte di attori pubblici e privati), dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Parlamento europeo, maggio 2022.
[2]Cfr. Centrafarm BV ed Adriaan de Peijper/Sterling Drug Inc. (causa C-15/74) e Merck & Co. Inc./Stephar BV e Petrus Stephanus Exler (causa C-187/80).
[3]Maciejewski, M., Metaverse, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Parlamento europeo, giugno 2023, pag. 57.
[4]Macrez, F. et al., Buyout contracts imposed by platforms in the cultural and creative sector, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Parlamento europeo, ottobre 2023; Maciejewski, M., Metaverse, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Parlamento europeo, giugno 2023, pag. 57.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski