1. Proposta della Commissione

    La Commissione europea presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo.

    Soggetti con diritto di iniziativa:
    • Banca europea per gli investimenti
    • Banca centrale europea
    • Parlamento europeo
    • Parlamento europeo Iniziativa dei cittadini
    • Un quarto degli Stati membri

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Non vi sono limiti di tempo per la presentazione di una proposta della Commissione.

    Votazioni

    Il Collegio dei Commissari adotta le proposte della Commissione con procedura scritta (senza discussione) o orale (con discussione). In caso di votazione, la Commissione statuisce a maggioranza semplice.

    Partecipazione dei cittadini

    1. Se ritiene che l'UE debba prendere un'iniziativa legislativa, dispone di varie possibilità:

      1. lanciare un'iniziativa dei cittadini – se raccoglie un minimo di 1 milione di firme di cittadini dell'UE in almeno sette Stati membri, entro un anno, può chiedere alla Commissione europea di attivarsi in un settore di sua competenza.
        Per maggiori informazioni sull'iniziativa dei cittadini

      2. attivarsi presso il suo deputato al Parlamento europeo, il quale può

        1. avviare il processo in base al quale il Parlamento chiede alla Commissione di proporre un atto legislativo. Questo è possibile solo nei casi in cui il Parlamento ritenga che sia necessaria una normativa dell'UE per contribuire all'attuazione dei trattati. Se la Commissione rifiuta di presentare una proposta, deve fornire una spiegazione.

        2. invitare una commissione parlamentare a redigere una relazione d'iniziativa che, una volta approvata dal Parlamento, benché non vincolante, può incitare la Commissione a presentare nuove proposte.

        3. apresentare un'interrogazione alla Commissione, in base alla quale quest'ultima potrebbe prendere in considerazione una proposta legislativa.
          Per maggiori informazioni sulle interrogazioni

      3. presentare una petizione al Parlamento europeo.
        Per maggiori informazioni sulle petizioni

    2. A partire dal momento in cui la Commissione inizia il riesame o la preparazione di un atto legislativo, viene generalmente aperta una consultazione pubblica che consente alle parti interessate e agli esperti di esprimere i propri punti di vista.
      Per maggiori informazioni sulle consultazioni pubbliche

    Documento risultante

    Il documento presentato dalla Commissione è una proposta di regolamento (di direttiva o di decisione) del Parlamento europeo e del Consiglio su [argomento].

    Il riferimento del documento si presenta come segue: COM(anno in 4 cifre)numero in 4 cifre

    Statistiche

    La Commissione guidata da Jean-Claude Juncker (2014-2019) ha presentato 396 proposte nel quadro della procedura legislativa ordinaria, ossia meno rispetto alle 584 proposte presentate dalla seconda Commissione presieduta da José Manuel Barroso (2004-2009), alle 508 proposte della prima Commissione Barroso (2004-2009) e alle 432 proposte presentate dalla Commissione Prodi (1999-2004).

    Il minor numero di proposte rispecchia la decisione consapevole della Commissione Juncker all'inizio del mandato di "fare meno ma (...) in maniera più efficace". Nel contempo si trattava in larga misura di proposte ampie e trasversali che hanno dovuto essere esaminate da due o più commissioni parlamentari.

    Testi completi

    La Commissione europea elabora proposte legislative di propria iniziativa o su richiesta di altre istituzioni o paesi dell'UE, oppure dando seguito a un'iniziativa dei cittadini, spesso dopo consultazioni pubbliche. La proposta definitiva è trasmessa contemporaneamente al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali e, in alcuni casi, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

    1. La procedura legislativa ordinaria inizia con la presentazione di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2. La procedura legislativa ordinaria si applica attualmente in 85 ambiti di attività predefiniti, che coprono la maggioranza dei settori di competenza dell'UE.

    3. Il "diritto d'iniziativa" è detenuto dalla Commissione, la quale è responsabile della presentazione della maggior parte delle proposte legislative. Tuttavia il Parlamento e il Consiglio possono invitare la Commissione a presentare proposte e, in alcuni casi ben determinati, altre istituzioni possono presentare proposte.

    4. Il Parlamento (a maggioranza dei membri che lo compongono) può chiedere alla Commissione di presentare una proposta nei casi in cui il Parlamento ritenga che sia necessaria una normativa dell'UE per contribuire all'attuazione dei trattati. Se la Commissione rifiuta di presentare una proposta, essa deve fornire una spiegazione.

    5. Il Consiglio (statuendo a maggioranza semplice) può chiedere alla Commissione di compiere studi che i ministri considerino auspicabili per conseguire gli obiettivi comuni e di presentare, se del caso, idonee proposte.

    6. I trattati consentono l'avvio della procedura legislativa ordinaria nei seguenti casi specifici:

      • su iniziativa di un quarto degli Stati membri (cooperazione giudiziaria in materia penale, cooperazione di polizia)

      • su raccomandazione della Banca centrale europea (taluni articoli dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea)

      • su richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea (creazione di tribunali specializzati affiancati al Tribunale per conoscere in primo grado talune categorie di azioni o procedimenti relativi a settori specifici, talune disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea)

      • su richiesta della Banca europea per gli investimenti

    7. Una proposta della Commissione può anche far seguito a un'iniziativa dei cittadini europei.

    8. La proposta della Commissione rappresenta il risultato di un ampio processo di consultazione che può essere condotto in vari modi (una valutazione d'impatto obbligatoria, relazioni di esperti, consultazione di esperti nazionali, organizzazioni internazionali e/o organizzazioni non governative, consultazione attraverso Libri verdi e bianchi, ecc.).

    9. Un processo di consultazione può anche essere lanciato in seno ai vari servizi della Commissione per fare in modo che tutti gli aspetti della questione siano presi in considerazione (consultazioni interservizi).

    10. La proposta della Commissione viene generalmente adottata dal Collegio dei Commissari nel quadro di una procedura scritta (senza discussione fra i Commissari) o di una procedura orale (il fascicolo è discusso dal Collegio dei Commissari) e viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    11. La Commissione presenta la sua proposta legislativa (di solito per un regolamento, una direttiva o una decisione) al Parlamento europeo e al Consiglio, ma anche a tutti i parlamenti nazionali dell'Unione europea e, se del caso, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

    Ruolo dei parlamenti nazionali
    1. Secondo quanto previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali e dal protocollo n. 2 sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità contenuti nel trattato sull'Unione europea, ciascun parlamento nazionale può, entro un termine di otto settimane, inviare un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto di atto legislativo non sia conforme al principio di sussidiarietà. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti. In un sistema parlamentare bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

    2. Qualora almeno un terzo dei parlamenti nazionali ritenga che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà, il progetto deve essere riesaminato ("cartellino giallo"). Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di proposta legislativa presentato sulla base dell'articolo 76 del TFUE (cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia). Al termine del riesame in base al "cartellino giallo", l'istituzione autrice (generalmente la Commissione) può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo.

    3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora una maggioranza semplice dei parlamenti nazionali ritenga che il progetto di proposta legislativa non sia conforme al principio di sussidiarietà, il progetto deve essere riesaminato dalla Commissione ("cartellino arancione"). Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Se la Commissione decide di mantenere la proposta, deve motivare la sua posizione. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono allora verificare, prima di concludere la prima lettura, se la proposta sia compatibile con il principio di sussidiarietà. Se il Parlamento, statuendo alla maggioranza semplice dei deputati che lo compongono, o il Consiglio, alla maggioranza del 55% dei membri che lo compongono, ritengano che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà, essa decade.

    4. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR) devono essere consultati dalla Commissione e dal Consiglio su taluni argomenti o quando il Consiglio giudichi opportuna questa consultazione. Ad esempio, il CESE deve emettere un parere sulla politica economica e sociale e il Comitato delle regioni deve essere consultato sulle questioni relative all'ambiente, all'istruzione e ai trasporti. Il Consiglio o la Commissione possono fissare un termine per la presentazione dei pareri. Il Parlamento europeo ha a sua volta la possibilità di consultare questi due Comitati. Inoltre i Comitati possono emettere pareri di propria iniziativa.

  2. Prima lettura in Parlamento

    Durante la prima lettura, il Parlamento europeo esamina la proposta della Commissione e può approvarla senza modifiche o emendarla.

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Non vi sono limiti di tempo per la prima lettura del Parlamento.

    Votazioni

    Le votazioni in commissione e in seduta plenaria avvengono alla maggioranza semplice dei voti espressi.

    Partecipazione dei cittadini

    Quando una proposta è trasmessa al Parlamento, il relatore e i "relatori ombra" (deputati designati da ciascun gruppo politico per seguire una procedura) iniziano generalmente a raccogliere il parere delle parti interessate. Il cittadino può trasmettere il proprio parere ai relatori, a qualsiasi altro deputato della commissione o a qualsiasi deputato al Parlamento europeo.

    In sede di commissione, gli emendamenti possono essere presentati soltanto da un membro titolare o sostituto della commissione interessata, mentre gli emendamenti in plenaria devono essere presentati dalla commissione competente per il merito, da un gruppo politico o da almeno 36 deputati (un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento).

    Le commissioni parlamentari organizzano talvolta audizioni pubbliche alle quali il cittadino può eventualmente partecipare.

    Le riunioni di commissione e le sedute plenarie sono trasmesse in diretta sul web. È possibile seguirle in diretta

    Il cittadino può indicare al suo deputato al Parlamento europeo quali degli emendamenti presentati ritenga o meno utili.

    Documento risultante

    Il Parlamento adotta una posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

    Statistiche

    Nel corso dell'ottava legislatura (2014-2019) la commissione per le libertà civili era responsabile del 13 % di tutti i fascicoli disciplinati dalla procedura legislativa ordinaria, seguita dalla commissione per i problemi economici e monetari che era responsabile del 12 % di tutti i fascicoli. Le commissioni per l'ambiente e i trasporti si sono occupate ciascuna dell'11 % di tutti i fascicoli.

    A titolo di confronto, nel corso della settima legislatura (2009-2014), il 14 % dei fascicoli di codecisione/PLO è stato assegnato alla commissione per l'ambiente, l'11 % alla commissione per i problemi economici e monetari e il 10 % alle commissioni per il commercio internazionale e le libertà civili.

    Testi completi

    Il Presidente del Parlamento europeo deferisce la proposta a una commissione parlamentare, la quale designa un relatore che è incaricato di elaborare un progetto di relazione contenente emendamenti al testo proposto. La commissione pone in votazione la relazione e gli emendamenti presentati da altri membri della commissione. Il Parlamento europeo esamina e pone in votazione la proposta legislativa in seduta plenaria sulla base della relazione e degli emendamenti della commissione. Il risultato costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura. Il Parlamento può accettare la proposta senza modifiche oppure apportarvi degli emendamenti. Può anche respingere la proposta della Commissione e chiedere a quest'ultima di ritirarla. La posizione del Parlamento in prima lettura viene poi trasmessa al Consiglio.

    1. Una volta che una proposta legislativa della Commissione europea arriva al Parlamento europeo, il Presidente, previa consultazione dei servizi tecnici competenti, la rinvia alla commissione competente.

    2. La scelta della commissione dipende dall'argomento oggetto della proposta.

    3. Altre commissioni possono vedersi offrire la possibilità di emettere un parere se la questione riguarda anche loro.

    4. In caso di conflitto di competenza, per esempio se la questione rientra quasi nella stessa misura tra le competenze di due o più commissioni, la Conferenza dei presidenti decide sulla procedura, in base ad una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione.

    5. I conflitti di competenza possono essere risolti ricorrendo alla procedura delle commissioni associate o grazie a riunioni e a votazioni delle commissioni congiunte.

    6. Una commissione associata esamina una proposta simultaneamente alla commissione competente, secondo un calendario concordato. I relatori delle due commissioni determinano le parti del testo che dipendono dalle competenze esclusive o dalle competenze concorrenti e decidono con precisione le modalità della loro cooperazione. I relatori si tengono reciprocamente informati e dovrebbero trovare un accordo sul testo che propongono alle rispettive commissioni nonché sulla loro posizione relativamente agli emendamenti. La commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata.

    7. In caso di disaccordo tra la commissione competente per il merito e la commissione associata riguardo alla competenza, la Conferenza dei presidenti può pronunciarsi riguardo a chi spetti la competenza o può optare per riunioni congiunte delle commissioni se la questione rientra in misura uguale tra le competenze delle due commissioni.

    8. Laddove si proceda con le riunioni congiunte delle commissioni, i relatori redigono un progetto unico di relazione che viene quindi esaminato e votato dalle commissioni coinvolte durante le riunioni congiunte.

    9. La commissione competente per il merito verifica innanzitutto la base giuridica della proposta. Essa può sollecitare il parere della commissione giuridica, che può anche decidere, di propria iniziativa, di verificare la base giuridica.

    10. Qualora la proposta abbia implicazioni finanziarie, la commissione competente deve altresì verificare che sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale, per esempio che vi siano sufficienti risorse finanziarie. La commissione competente per le questioni di bilancio può anche effettuare una verifica di propria iniziativa.

    11. Se la commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno 36 deputati ritengono che la proposta o parti di essa non rispettino i diritti fondamentali dell'UE, possono deferirla alla commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali (la commissione per le libertà civili).

    12. Una volta che una commissione sia stata incaricata della proposta, essa designa un relatore tra i suoi membri. In pratica, i coordinatori che rappresentano i gruppi politici decidono quale gruppo politico si occuperà della relazione. Il gruppo propone un relatore tra i membri della sua commissione o i loro supplenti permanenti.

    13. I relatori possono essere designati in anticipo sulla base del programma legislativo annuale della Commissione, il che permette loro di seguire la proposta durante la fase preparatoria, prima che sia presentata al Parlamento.

    14. Altri gruppi politici possono designare un relatore ombra, che è incaricato di elaborare la posizione del gruppo e di seguire il lavoro del relatore.

    15. Il relatore segue la proposta attraverso le varie fasi della procedura, consigliando la commissione (durante l'esame in commissione) e il Parlamento nel suo insieme (in fase plenaria) per quanto riguarda l'approccio generale.

    16. Il relatore è incaricato di presentare un progetto di relazione alla commissione, compresi i suoi emendamenti alla proposta della Commissione.

    17. La commissione parlamentare si riunisce in generale varie volte per esaminare il progetto di relazione.

    18. In caso di fascicoli controversi o "tecnici", non è inusuale che vengano organizzate audizioni di esperti o commissionati studi o valutazioni di impatto.

    19. Durante le discussioni in commissione, la Commissione può difendere la sua proposta e rispondere alle domande dei membri della commissione.

    20. Dato che il Consiglio riceve la proposta della Commissione e avvia i suoi lavori simultaneamente al Parlamento, la commissione parlamentare invita abitualmente la Commissione e il Consiglio a tenerla al corrente dello stato di avanzamento dei lavori in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro.

    21. Le commissioni associate o che emettono pareri presentano i loro pareri alla commissione competente per il merito.

    22. Qualsiasi membro titolare o sostituto della commissione può presentare emendamenti entro il termine stabilito dalla commissione competente per il merito. Tutti gli emendamenti sono soggetti a votazione in seno alla commissione competente per il merito, che vota a maggioranza semplice.

    23. Prima che la commissione competente per il merito proceda ad una votazione finale su una proposta di atto legislativo, essa chiede alla Commissione di precisare la sua posizione su tutti gli emendamenti adottati in commissione e sollecita un commento dal Consiglio.

    24. Una volta che la relazione sia stata adottata in sede di commissione, è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria.

    25. Un gruppo politico o almeno 36 deputati possono presentare emendamenti alla relazione e porli in votazione in seduta plenaria. Come regola generale, il termine per la presentazione di nuovi emendamenti in Aula è fissato al mercoledì della settimana precedente la sessione, a mezzogiorno.

    26. La plenaria discute la proposta legislativa sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente, compresi, se del caso, gli emendamenti proposti, un progetto di risoluzione legislativa e, se del caso, una motivazione del relatore.

    27. Durante la discussione in plenaria prima della votazione, il Commissario presente annuncia e commenta la posizione della Commissione sugli emendamenti presentati. La posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento è approvata dal Collegio dei Commissari.

    28. Il Parlamento mette innanzitutto ai voti gli emendamenti alla proposta della Commissione. Quindi vota sulla proposta, modificata o meno, e in seguito sugli eventuali emendamenti al progetto di risoluzione legislativa. La risoluzione legislativa contiene soltanto una dichiarazione volta a precisare se il Parlamento approva o respinge la proposta o la modifica. Potrebbe includere richieste specifiche, di solito rivolte alle altre istituzioni, o chiarimenti.

    29. Tutte le votazioni di cui sopra sono a maggioranza semplice, vale a dire la maggioranza dei voti espressi.

    30. All the votes listed above are by simple majority, i.e. a majority of votes cast.

    31. Il Parlamento può:

      • respingere la proposta nel suo complesso

      • approvare la proposta senza emendamenti

      • approvare la proposta con emendamenti

    32. Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

    33. Se una mozione di reiezione della proposta, presentata dalla commissione competente, da un gruppo politico o da almeno 36 deputati, è approvata, il Presidente del Parlamento chiede alla Commissione di ritirare la sua proposta. Qualora la Commissione accolga tale richiesta, la procedura legislativa prende fine. Qualora la Commissione rifiuti, il Parlamento può decidere di rinviare la questione alla commissione parlamentare. Può anche decidere di farlo qualora la proposta della Commissione, eventualmente modificata, non ottenga la maggioranza dei voti espressi.

    34. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento.

    35. Quando il Parlamento ha concluso la sua prima lettura, la Commissione può adottare una "proposta modificata" che incorpora un certo numero di emendamenti del Parlamento.

    36. Il trattato non fissa alcun limite di tempo per la prima lettura del Parlamento.

    Negoziati tra il Parlamento e il Consiglio
    1. A partire dal trattato di Amsterdam, è stato possibile concludere una procedura legislativa ordinaria in prima lettura. Negli ultimi anni si è osservata una tendenza sempre più marcata a raggiungere accordi in prima lettura. A tal fine, i colegislatori (Parlamento e Consiglio) devono avviare negoziati, a meno che non approvino entrambi la proposta della Commissione senza emendamenti o convengano su emendamenti tecnici minori che non richiedono negoziati.

    2. Se la commissione intende avviare negoziati con il Consiglio in vista di un accordo in prima lettura, può anche, dopo aver approvato la propria relazione, adottare una decisione per negoziare a maggioranza assoluta.

    3. La relazione della commissione costituisce il mandato ed è annunciata in plenaria. I deputati dispongono quindi di 24 ore per sollevare obiezioni. Se non vi sono obiezioni entro il termine previsto, la commissione può avviare i negoziati. Se sono sollevate obiezioni, il mandato è posto in votazione in plenaria: il Parlamento può approvare il mandato a maggioranza semplice dei suoi membri. Se il mandato è respinto, la relazione della commissione e gli eventuali emendamenti sono iscritti all'ordine del giorno della sessione plenaria successiva, durante la quale il Parlamento può adottare la propria posizione in prima lettura o rinviare la proposta alla commissione per il negoziato (sulla base degli emendamenti presentati in plenaria) o per un riesame.

    4. In alternativa, la commissione può cercare di ottenere immediatamente un mandato dalla plenaria. In tali casi, la commissione presenterà la sua relazione alla plenaria, la quale, prima di concludere la votazione in prima lettura del Parlamento, può decidere di rinviare il fascicolo alla commissione per il negoziato, insieme agli eventuali emendamenti adottati dalla plenaria.

    5. Nel caso di negoziati interistituzionali su proposte legislative, la squadra negoziale del Parlamento è presieduta dal presidente della commissione competente, mentre il relatore del fascicolo specifico svolge un ruolo guida nella difesa della posizione del Parlamento. La squadra include anche i relatori ombra dei gruppi politici.

    6. Se i negoziati si concludono con successo, il presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), che prepara le decisioni del Consiglio, invia una lettera al presidente della commissione competente, in cui lo informa che il Consiglio si impegna ad approvare gli emendamenti del Parlamento se sono in linea con il compromesso raggiunto di comune accordo dal Consiglio e dal Parlamento.

    7. L'accordo provvisorio deve essere approvato in seno alla commissione competente con votazione a maggioranza semplice. Esso è quindi presentato in plenaria dalla commissione competente.

    8. Gli accordi provvisori sono considerati prioritari in plenaria. Le votazioni su tali accordi si svolgono dopo le eventuali votazioni sulle proposte di reiezione, ma in generale prima di quelle sugli emendamenti.

  3. Prima lettura in Consiglio

    Durante la prima lettura, il Consiglio può decidere di accogliere la posizione del Parlamento, nel qual caso l'atto legislativo è adottato, o può modificare la posizione del Parlamento e rinviare la proposta al Parlamento per una seconda lettura.

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Non esistono limiti di tempo per la prima lettura del Consiglio.

    Votazioni

    Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata, a meno che la sua posizione si discosti da quella della Commissione, nel qual caso è richiesta l'unanimità.

    Partecipazione dei cittadini

    Scopra la posizione assunta dal suo governo sulla legislazione proposta e invii i suoi commenti e le sue considerazioni alle autorità nazionali competenti.

    Documento risultante

    Se il Consiglio adotta la posizione del Parlamento senza modifiche, l'atto legislativo è adottato e pubblicato sotto forma di direttiva (o regolamento o decisione) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Se il Consiglio propone delle modifiche alla posizione del Parlamento in prima lettura, il documento risultante è una posizione del Consiglio in prima lettura

    Statistiche

    Nel corso della legislatura 2014-2019, l'89 % dei fascicoli è stato adottato in prima lettura, rispetto all'85 % nella legislatura 2014-2019, al 72 % nella legislatura 2004-2009 e al 29 % nella legislatura 1999-2004.

    Il tempo medio per l'adozione di una proposta della Commissione in prima lettura — dalla pubblicazione fino alla firma a seguito dell'adozione di un atto – era di poco inferiore a 18 mesi nella legislatura 2014-2019, rispetto a 17 mesi della legislatura 2009-2014, a 16 mesi nella legislatura 2004-2009 e a 11 mesi nella legislatura 1999-2004.

    Testi completi

    I lavori preparatori in seno al Consiglio si svolgono in parallelo alla prima lettura del Parlamento, ma il Consiglio può compiere formalmente la sua prima lettura soltanto sulla base della posizione del Parlamento. Il Consiglio può: accogliere la posizione del Parlamento, nel qual caso l'atto legislativo è adottato; o adottare modifiche alla posizione del Parlamento definendo la posizione del Consiglio in prima lettura, che è poi trasmessa al Parlamento per una seconda lettura.

    1. La proposta della Commissione è trasmessa contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento europeo.

    2. I lavori preparatori in seno al Consiglio si sviluppano pertanto parallelamente a quelli del Parlamento europeo, ma il Consiglio può adottare la sua posizione soltanto dopo che il Parlamento si è pronunciato.

    3. Le istituzioni sono incoraggiate a scambiare informazioni sullo stato di avanzamento e sul calendario dei negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

    4. Come con il Parlamento, non vi è alcun limite di tempo per la prima lettura del Consiglio.

    5. Le decisioni del Consiglio sono preparate in seno a gruppi di lavoro composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dal rappresentante del paese che detiene la presidenza semestrale di turno, assistito dal segretariato del Consiglio. I gruppi di lavoro riferiscono al Comitato di rappresentanti permanenti (Coreper, parte I o II), che prepara ogni decisione del Consiglio adottata a livello ministeriale.

    6. Prima di conseguire una posizione in prima lettura, il Consiglio può raggiungere un accordo di principio, comunemente definito approccio generale,

      1. il quale può costituire il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento.

      2. Più spesso, il Consiglio adotta mandati negoziali in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper). Una volta conclusi i negoziati con il Parlamento, o in mancanza di questi ultimi, il Consiglio raggiunge dapprima un "accordo politico" che stabilisce le grandi linee della sua posizione in prima lettura. I dettagli di tale accordo sono poi finalizzati dal gruppo di lavoro, verificati dai giuristi linguisti (esperti giuridici per ogni lingua che controllano la correttezza giuridica e linguistica dei testi) e adottati formalmente come posizione in prima lettura del Consiglio durante una riunione successiva.

      In entrambi i casi, il Consiglio finalizza la sua posizione soltanto dopo aver ricevuto gli emendamenti di prima lettura del Parlamento e la proposta modificata risultante della Commissione.

    7. Una posizione in prima lettura può essere adottata senza discussione quando un accordo è stato raggiunto in fase preparatoria (punto "A" all'ordine del giorno) o con discussione (punto "B") o, in casi eccezionali, con procedura scritta. Nei primi due casi, le deliberazioni sono pubbliche.

    8. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo che in materia di fiscalità, sicurezza sociale, politica estera, difesa e cooperazione di polizia operativa, che richiedono l'unanimità.

    9. Vi sono quattro possibili scenari per la prima lettura del Consiglio:

      1. se il Parlamento non ha approvato alcun emendamento e il Consiglio non intende modificare la proposta della Commissione, quest'ultimo può approvare l'atto a maggioranza qualificata. L'atto è quindi adottato.

      2. se il Parlamento ha presentato emendamenti, l'adozione dell'atto presuppone che il Consiglio approvi tutti gli emendamenti a maggioranza qualificata se la Commissione li ha inseriti nella sua proposta modificata o, in caso contrario, all'unanimità. Se il Consiglio approva tutti gli emendamenti del Parlamento europeo, l'atto è adottato.

      Una volta che l'atto sia stato adottato, viene presentato alla firma dei Presidenti e dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio, e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

      1. Benché il trattato non lo preveda espressamente, è ampiamente accettato che il Consiglio possa, a maggioranza qualificata, respingere l'intera proposta della Commissione.

        La Commissione può decidere in qualsiasi momento durante la prima lettura di ritirare o di modificare la sua proposta.

      2. Se il Consiglio non adotta tutti gli emendamenti del Parlamento o se desidera introdurre le sue modifiche, esso adotta una posizione in prima lettura.

    10. Il testo della posizione in prima lettura è trasmesso al Parlamento, unitamente ad una motivazione e alle eventuali dichiarazioni del Consiglio e/o della Commissione per essere inserite nel processo verbale del Consiglio. La Commissione informa il Parlamento della sua posizione.

    11. Generalmente, il Parlamento è informato della posizione del Consiglio in prima lettura nella tornata successiva alla sua adozione formale. I termini fissati dal trattato per le fasi successive della procedura iniziano dal momento in cui il Parlamento annuncia in Aula il ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura (il giorno dopo l'annuncio, che di solito avviene il giovedì).

    12. Ove possibile, contatti informali si svolgono nel periodo compreso tra l'accordo politico e la notifica formale della posizione del Consiglio in prima lettura, al fine di facilitare un accordo (iniziale) in seconda lettura (noto anche come "posizione in prima lettura negoziata").

    Negotiations between the EU institutions

    Quando i colegislatori si prefiggono di concludere un accordo in prima lettura, organizzano riunioni informali cui assistono rappresentanti del Parlamento (il relatore e i relatori ombra), del Consiglio (presidente del gruppo di lavoro e/o Coreper, talvolta anche un ministro) e della Commissione (servizio incaricato del fascicolo, talvolta anche il Commissario responsabile). Tali riunioni sono note come triloghi.

    L'obiettivo è di garantire che gli emendamenti adottati dal Parlamento in seduta plenaria siano accettati dal Consiglio. La Commissione svolge spesso un ruolo di mediazione per quanto riguarda i testi di compromesso.

    I colegislatori negoziano spesso anche dopo la prima lettura del Parlamento, ma prima che il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura. In caso di esito positivo, tali negoziati portano ai cosiddetti accordi rapidi in seconda lettura, in quanto la posizione del Parlamento in seconda lettura, che sarà identica alla posizione del Consiglio in prima lettura, concluderà la procedura legislativa.

    Diversamente dai negoziati in prima lettura, il mandato del Parlamento sarà costituito dalla sua posizione in prima lettura. Se i negoziati si concludono con successo, il presidente della commissione parlamentare competente invia una lettera al presidente del Coreper, in cui lo informa che il Parlamento si impegna ad approvare gli emendamenti del Consiglio se sono in linea con il compromesso raggiunto.

    L'accordo provvisorio deve essere approvato in seno alla commissione competente con votazione a maggioranza semplice. Esso è quindi presentato in plenaria dalla commissione competente.

    Possibili risultati:

  4. Seconda lettura in Parlamento

    Il Parlamento esamina la posizione del Consiglio e la approva, nel qual caso l'atto è approvato; o la respinge, nel qual caso l'atto non entrerà in vigore e l'intera procedura è conclusa; o propone emendamenti e rinvia la proposta al Consiglio per una seconda lettura.

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Il Parlamento dispone di tre mesi per concludere la seconda lettura con un'eventuale proroga di un mese.

    Votazioni

    La commissione parlamentare competente per il merito decide a maggioranza semplice dei voti espressi.

    La plenaria decide a maggioranza semplice dei voti espressi se approva la posizione del Consiglio in prima lettura senza emendamenti. Eventuali emendamenti o la reiezione della posizione del Consiglio devono essere approvati alla maggioranza assoluta dei deputati al Parlamento europeo.

    Partecipazione dei cittadini

    La possibilità di introdurre modifiche al progetto di testo è minima. Gli emendamenti devono limitarsi a reintrodurre precedenti emendamenti del Parlamento, riflettendo un compromesso fra il Parlamento e il Consiglio o una nuova situazione giuridica. Tuttavia, il cittadino può sempre contattare il proprio deputato e chiedergli di votare a favore o contro determinati emendamenti o la relazione.

    Documento risultante

    Se il Parlamento approva la posizione del Consiglio in prima lettura, approva una risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio in prima lettura. L'atto legislativo è adottato e pubblicato come direttiva (o regolamento o decisione) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Se il Parlamento europeo decide di modificare la posizione del Consiglio, approva la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura.

    Statistiche

    Nella legislatura 2014-2019, 41 fascicoli conclusi nell'ambito della procedura legislativa ordinaria su 401 (10 %) sono stati adottati come "accordi rapidi in seconda lettura", ossia quando il Parlamento adotta una posizione in prima lettura del Consiglio pre-negoziata (tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione) senza emendamenti, il che significa che l'atto è adottato. La durata media della procedura nel caso degli accordi rapidi in seconda lettura è stata di 39 mesi.

    Nella legislatura 2009-2014, l'8 % dei fascicoli è stato adottato come accordi rapidi in seconda lettura, il che ha richiesto in media 32 mesi. Nella legislatura 2004-2009, il 10% dei fascicoli è stato adottato come accordi rapidi in seconda lettura, il che ha richiesto in media 25 mesi. Nella legislatura 1999-2004, il 25% dei fascicoli è stato adottato come accordi rapidi in seconda lettura, il che ha richiesto in media 23 mesi.

    Testi completi

    Il Parlamento europeo dispone di tre mesi (eventualmente prorogabili a quattro) per esaminare la posizione del Consiglio. La posizione del Consiglio è dapprima deferita alla commissione competente per il merito, la quale elabora una raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento. La plenaria vota la raccomandazione che può includere emendamenti, per quanto limitati. La seconda lettura può concludersi in quattro modi diversi: il Parlamento approva la posizione del Consiglio e l'atto è adottato; il Parlamento non si pronuncia entro i termini previsti, nel qual caso l'atto è adottato come modificato dal Consiglio in prima lettura; il Parlamento respinge la posizione del Consiglio in prima lettura, nel qual caso l'atto non è adottato e la procedura è conclusa; il Parlamento propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura e trasmette la sua posizione al Consiglio per una seconda lettura.

    1. Se il Consiglio non concorda con la posizione in prima lettura del Parlamento, adotta una posizione in prima lettura del Consiglio che è trasmessa al Parlamento. Il Parlamento riceve altresì una comunicazione della Commissione che illustra la sua posizione sulla posizione del Consiglio e precisa le ragioni per cui la approva o la respinge.

    2. La documentazione ricevuta dal Parlamento comprende:

      • la posizione in prima lettura del Consiglio

      • tutte le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio quando la posizione è stata adottata

      • le ragioni per cui il Consiglio ha adottato la sua posizione

      • la posizione della Commissione

    3. Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione, il Presidente fa un annuncio in plenaria, confermando di aver ricevuto la posizione in prima lettura del Consiglio e la comunicazione afferente della Commissione. Il fascicolo è automaticamente trasmesso alla commissione competente, che è la stessa che in prima lettura. I documenti sono disponibili in tutte le lingue ufficiali.

    4. A differenza della prima lettura, la seconda lettura è soggetta a rigorose scadenze. Il Parlamento deve agire entro un termine di tre mesi (che possono essere prorogati a quattro su richiesta del Parlamento o del Consiglio). La data di inizio corrisponde all'annuncio in plenaria della posizione del Consiglio in prima lettura.

    5. La seconda lettura in commissione è ampiamente simile alla procedura di prima lettura, ma il testo da modificare è la posizione in prima lettura del Consiglio anziché la proposta della Commissione. Solo la commissione competente elabora una relazione; non vi sono pareri di altre commissioni.

    6. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione alla prima riunione della commissione competente.

    7. Il relatore (generalmente lo stesso deputato che ha redatto la relazione in prima lettura) elabora un progetto di raccomandazione, ossia una relazione di seconda lettura.

    8. Il progetto di raccomandazione comprende gli emendamenti proposti dal relatore. Soltanto i membri a pieno titolo o permanenti della commissione competente possono presentare emendamenti supplementari.

    9. Sono previste restrizioni per quanto riguarda gli emendamenti in seconda lettura in commissione e in seduta plenaria. Gli emendamenti sono ammissibili soltanto se cercano:

      • di ristabilire interamente o parzialmente la posizione in prima lettura del Parlamento

      • di raggiungere un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio

      • di modificare una parte del testo del Consiglio che non era stata inclusa, o di diverso contenuto, nella proposta iniziale della Commissione

      • di tenere conto di un fatto o di una situazione giuridica nuovi verificatisi dopo la posizione in prima lettura del Parlamento.

    10. Il presidente della commissione competente statuisce sull'ammissibilità degli emendamenti.

    11. Se dopo la prima lettura si sono svolte le elezioni del Parlamento europeo, il Presidente può decidere che le restrizioni non si applicano.

    12. La commissione si pronuncia sugli emendamenti e la raccomandazione per la seconda lettura a maggioranza semplice.

    13. Dopo la votazione in commissione, la raccomandazione è trasmessa alla plenaria.

    14. La raccomandazione propone l'approvazione, la modifica o la reiezione della posizione del Consiglio in prima lettura e include una breve motivazione della decisione proposta.

    15. La posizione del Consiglio e la raccomandazione di seconda lettura della Commissione sono automaticamente iscritte all'ordine del giorno della plenaria per il mercoledì che precede la scadenza della seconda lettura del Parlamento, ma il fascicolo può essere esaminato durante una sessione plenaria precedente.

    16. Gli emendamenti possono essere presentati soltanto dalla commissione competente per il merito, da un gruppo politico o da almeno 36 deputati.

    17. Le stesse restrizioni si applicano ad emendamenti in plenaria come in sede di esame in commissione. Il Presidente del Parlamento si pronuncia sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in plenaria. La decisione del Presidente è inoppugnabile.

    18. Prima di porre in votazione eventuali emendamenti in plenaria, il Presidente può chiedere alla Commissione di indicare se essa è o meno disposta ad accettarli.

    19. In tal caso, il Commissario competente espone la posizione della Commissione sugli emendamenti durante la discussione in plenaria che precede la votazione. Come per la prima lettura, la posizione della Commissione è elaborata dal gruppo per le relazioni interistituzionali e ratificata successivamente dai Commissari.

    20. Anche il Consiglio può essere invitato a formulare osservazioni.

    21. La seconda lettura può avere i seguenti esiti

      1. reiezione della posizione del Consiglio in prima lettura

      2. il Parlamento non si pronuncia entro i termini stabiliti

      3. approvazione della posizione del Consiglio in prima lettura senza emendamenti (accordo iniziale di seconda lettura)

      4. il Parlamento propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura

    22. La commissione competente, un gruppo politico o almeno 36 membri possono proporre la reiezione della posizione del Consiglio. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo – vale a dire la maggioranza assoluta. Qualsiasi proposta è votata prima di procedere alla votazione sugli emendamenti.

    23. La reiezione della posizione del Consiglio in prima lettura conclude la procedura legislativa, che può essere riavviata soltanto sulla base di una nuova proposta della Commissione. Nel luglio del 2005 la stragrande maggioranza dei deputati al Parlamento europeo ha respinto la posizione del Consiglio sulla direttiva relativa ai brevetti software (direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo degli elaboratori elettronici) mettendo così fine alla procedura. Questo caso ha sollevato la questione di sapere se la Commissione può ritirare una proposta che abbia superato la fase della prima lettura. Mentre la Commissione sostiene che ha diritto di ritirare una proposta in qualsiasi momento, il Consiglio e il Parlamento fanno valere che una volta che il Consiglio abbia adottato la sua posizione in prima lettura, è questo testo e non la proposta della Commissione a costituire la base per il resto della procedura, pertanto, la Commissione non può ritirare il testo, del quale non è più "proprietaria".

    24. Se il Parlamento non si pronuncia entro i termini stabiliti, l'atto è considerato adottato conformemente alla posizione in prima lettura del Consiglio.

    25. Se non sono presentati emendamenti o proposte di reiezione o se essi non sono approvati, il Presidente si limita ad annunciare che l'atto proposto è stato adottato (non vi è una votazione ufficiale).

    26. Una volta adottato, l'atto legislativo è soggetto alla firma dei Presidenti e dei Segretari generali del Parlamento europeo e del Consiglio ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    27. Infine, il Parlamento può proporre emendamenti alla posizione in prima lettura del Consiglio. Essi devono soddisfare i criteri di seconda lettura e ogni emendamento deve essere approvato alla maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento.

    28. Il risultato della votazione è comunicato al Consiglio e alla Commissione.

    29. Il trattato prevede espressamente che la Commissione formuli un parere scritto sugli emendamenti del Parlamento e che ciò determini il tipo di votazione necessaria in seno al Consiglio: se, per esempio, il Consiglio intende adottare un emendamento del Parlamento sul quale la Commissione ha espresso un parere negativo, deve farlo all'unanimità.

    Negoziati tra le istituzioni dell'UE
    1. Onde concludere con successo i negoziati prima della conciliazione, il Parlamento e il Consiglio devono avviare i negoziati quando la proposta è ancora in attesa della seconda lettura del Parlamento. I negoziati si svolgono nel corso di riunioni tripartite (triloghi) cui partecipa anche la Commissione. La squadra negoziale del Parlamento è presieduta dal presidente della commissione competente, mentre il relatore svolge un ruolo guida nella difesa della posizione del Parlamento. La squadra include anche i relatori ombra dei gruppi politici. Il Consiglio è rappresentato dal presidente del gruppo di lavoro o Coreper – talvolta da un ministro – ed è assistito dall'amministrazione del Consiglio. La Commissione è generalmente rappresentata dai funzionari responsabili del fascicolo (talvolta dal Commissario responsabile), assistiti dal Segretariato generale e dal Servizio giuridico della Commissione.

    2. Il mandato del Parlamento in questi negoziati è la sua posizione in prima lettura.

    3. Lo scopo di questi negoziati è di raggiungere un accordo su un pacchetto di emendamenti accettabili per il Consiglio e per il Parlamento. Il parere della Commissione è altresì importante perché determina il tipo di votazione necessaria al Consiglio sugli emendamenti del Parlamento.

    4. Se i negoziati hanno esito positivo, il presidente del Coreper invia una lettera al presidente della commissione competente, in cui lo informa che il Consiglio si impegna ad approvare gli emendamenti del Parlamento se sono conformi al compromesso raggiunto di comune accordo dal Consiglio e dal Parlamento.

    5. L'accordo provvisorio deve essere approvato in seno alla commissione competente con votazione a maggioranza semplice. Esso è quindi presentato in plenaria dalla commissione competente.

    Possibili risultati:

  5. Seconda lettura in Consiglio

    Il Consiglio esamina la posizione del Parlamento in seconda lettura e approva tutti gli emendamenti del Parlamento, il che significa che l'atto è adottato, oppure non approva tutti gli emendamenti, il che comporta la convocazione del Comitato di conciliazione.

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Il Consiglio dispone di tre mesi per concludere la sua seconda lettura, con un'eventuale proroga di un mese.

    Votazioni

    Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata sugli emendamenti del Parlamento sui quali la Commissione ha espresso parere favorevole e all'unanimità sugli emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere negativo.

    Partecipazione dei cittadini

    Il Consiglio può solo reagire agli emendamenti del Parlamento. Il cittadino può far conoscere al proprio governo la sua posizione sui vari emendamenti.

    Documento risultante

    Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento in seconda lettura, l'atto legislativo è adottato e pubblicato come direttiva (o regolamento o decisione) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento in seconda lettura, la procedura legislativa continua con la fase di conciliazione.

    Statistiche

    Nella legislatura 2014-2019, solo quattro fascicoli legislativi su 401 (1 %) sono stati approvati in seconda lettura (esclusi gli accordi rapidi in seconda lettura) rispetto a 5 % nella legislatura 2009-2014, a 13 % nella legislatura 2004-2009 e a 24 % nella legislatura 1999-2004.

    La durata media della procedura di adozione in seconda lettura durante la legislatura 2014-2019 (esclusi gli accordi rapidi in seconda lettura) era di 40 mesi. La durata media durante le legislature 2009-2014 e 2004-2009 era di 32 mesi, mentre durante la legislatura 1999-2004 era di 24 mesi.

    Testi completi

    Il Consiglio dispone di tre mesi (eventualmente prorogabili a quattro) per esaminare la posizione del Parlamento in seconda lettura. È altresì informato in merito alla posizione della Commissione europea sugli emendamenti del Parlamento in seconda lettura. Il Consiglio approva tutti gli emendamenti del Parlamento, nel qual caso l'atto legislativo è adottato, oppure non approva tutti gli emendamenti. In quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio, di comune accordo con il Presidente del Parlamento, convoca una riunione del Comitato di conciliazione.

    1. Al momento della ricezione ufficiale degli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo, in tutte le lingue ufficiali, ha inizio il conto alla rovescia della seconda lettura del Consiglio.

    2. Il Consiglio dispone quindi di tre mesi (o quattro mesi se prorogati) per agire.

    3. Il Consiglio può accettare o respingere gli emendamenti del Parlamento. Prima di pronunciarsi, riceve il parere della Commissione su tali emendamenti.

    4. La procedura è simile alla preparazione della posizione del Consiglio in prima lettura: il gruppo di lavoro competente elabora una posizione che è presentata al Coreper e adottata dal Consiglio.

    5. Il numero di voti necessari in seconda lettura del Consiglio dipende dal parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento. Gli emendamenti sui quali la Commissione emette un parere positivo possono essere approvati a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Gli emendamenti su cui la Commissione emette un parere negativo richiedono l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio.

    6. Se tutti gli emendamenti di seconda lettura del Parlamento sono approvati dal Consiglio, l'atto legislativo è considerato adottato. Il testo legislativo è firmato dai Presidenti e dai Segretari generali del Parlamento europeo e del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    7. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti del Parlamento, il Presidente del Consiglio di comune accordo con il Presidente del Parlamento europeo convoca una riunione del Comitato di conciliazione entro sei settimane (con un'eventuale proroga di due settimane) a partire dalla reiezione del Consiglio.

    Possibili risultati:

  6. Conciliazione

    Il Comitato di conciliazione, composto da un numero uguale di deputati al Parlamento europeo e di rappresentanti del Consiglio, tenta di raggiungere un accordo su un progetto comune. In caso di mancato accordo, l'atto legislativo non entrerà in vigore e l'intera procedura è conclusa. Se viene concordato un progetto comune, quest'ultimo è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per una terza lettura.

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Il Comitato di conciliazione deve riunirsi entro sei settimane (eventualmente prorogabili a otto). Dispone di sei settimane (oppure di otto, in caso di comune accordo) per concordare un progetto comune.

    Votazioni

    La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione approva il progetto comune a maggioranza assoluta (attualmente almeno 14 voti su 27) mentre i rappresentanti del Consiglio votano generalmente a maggioranza qualificata.

    Partecipazione dei cittadini

    Non è possibile presentare emendamenti, ma il cittadino può segnalare ai deputati che partecipano al Comitato di conciliazione e al rispettivo governo i punti che, a suo avviso, non dovrebbero essere ripresi nell'atto legislativo finale.

    Documento risultante

    Qualora si giunga ad un accordo, il Comitato presenta un "progetto comune" oppure (per esteso) un "progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione".

    Statistiche

    Nel corso della legislatura 2014-2019, non vi sono state procedure di conciliazione. Ciò ha confermato una tendenza che è emersa durante le legislature precedenti: nella legislatura 2004-2009, il 2 % dei fascicoli (9 fascicoli) sono arrivati alla fase di conciliazione, rispetto al 5 % dei fascicoli (24 fascicoli) durante la legislatura 2004-2009 e al 20 % durante la legislatura 1999-2004.

    Il Comitato di conciliazione non ha approvato alcun progetto comune su:

    • Telefonia vocale nel 1994

    • Comitato dei valori mobiliari nel 1998

    • Direttiva sull'orario di lavoro nel 2009

    • Regolamento sui nuovi alimenti nel 2011

    Testi completi

    Entro sei settimane (eventualmente prorogabili a otto) dalla conclusione della seconda lettura del Consiglio (durante la quale quest'ultimo non approva tutti gli emendamenti del Parlamento in seconda lettura), i Presidenti del Consiglio e del Parlamento europeo convocano il Comitato di conciliazione, composto da un numero uguale di deputati al Parlamento europeo e rappresentanti del Consiglio. Il Comitato di conciliazione dispone di sei settimane (eventualmente prorogabili a otto) per statuire su un progetto comune basato sulle posizioni in seconda lettura del Parlamento e del Consiglio. Se il Comitato di conciliazione non approva il progetto comune, la proposta di atto legislativo decade e la procedura si conclude. Se il Comitato di conciliazione approva il progetto comune, quest'ultimo è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per una terza lettura.

    1. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti del Parlamento in seconda lettura, è convocato un Comitato di conciliazione.

    2. Nel quadro del Comitato di conciliazione, i due colegislatori – Parlamento europeo e Consiglio – negoziano direttamente con l'obiettivo di raggiungere un accordo sotto forma di progetto comune.

    3. Il Comitato di conciliazione deve essere convocato entro sei settimane (o otto, se una proroga è stata concordata) dalla conclusione della seconda lettura del Consiglio e dalla notifica ufficiale al Parlamento che il Consiglio non approva gli emendamenti in seconda lettura del Parlamento.

    4. Ogni proposta legislativa che preveda la conciliazione è trattata separatamente in un apposito Comitato di conciliazione.

    5. Il Comitato di conciliazione è convocato dal Presidente del Consiglio con l'accordo del Presidente del Parlamento. È considerato convocato quando ha luogo la sua prima riunione.

    6. Dal giorno della prima riunione, dispone di sei settimane (con un 'estensione massima possibile di due settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio o di comune accordo tra le due istituzioni) per negoziare e approvare un progetto comune.

    7. Prima che il Comitato avvii ufficialmente i suoi lavori, hanno luogo triloghi preparatori e riunioni tecniche non appena appare chiaramente che il Consiglio non potrà accettare gli emendamenti di seconda lettura del Parlamento. Le riunioni del Comitato di conciliazione possono essere anche interrotte da negoziati di trilogo.

    8. I triloghi e le riunioni tecniche raggruppano piccole squadre negoziali del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, ciascuna delle quali riferisce alla propria delegazione in seno al Comitato di conciliazione.

    9. Nei triloghi, il Parlamento è rappresentato dal presidente della delegazione al Comitato di conciliazione, dal presidente della commissione competente e dal relatore, assistiti dai membri della segreteria di conciliazione del Parlamento e, se del caso, da un membro del Servizio giuridico.

    10. Il Consiglio è rappresentato da un membro del Consiglio o dal rappresentante permanente o dal vice-rappresentante (presidente del Coreper I o II rispettivamente) dello Stato membro che esercita la presidenza, assistito dai membri della Segreteria del Consiglio, compreso il suo Servizio giuridico.

    11. La Commissione europea è rappresentata dal Commissario o dal suo rappresentante (Direttore generale del dipartimento responsabile del fascicolo) assistito da esperti, dal Servizio giuridico e dall'amministrazione.

    12. Alle riunioni tecniche partecipano generalmente esperti e funzionari delle tre istituzioni.

    13. I negoziati in sede di trilogo sono condotti sulla base di un "documento su quattro colonne" che presenta le posizioni del Parlamento e del Consiglio:

      1. posizione in prima lettura del Consiglio

      2. emendamenti del Parlamento in seconda lettura

      3. posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento (approvazione, reiezione, o eventuale testo di compromesso)

      4. posizione della delegazione del Parlamento sulla proposta del Consiglio.

    14. Nel corso dei negoziati, le due delegazioni tentano di raggiungere un compromesso sugli emendamenti riguardo ai quali sussistono divergenze. A tal fine, può rivelarsi necessario un lavoro di redazione più preciso da parte di piccoli gruppi di lavoro, a livello politico o tecnico.

    15. I risultati di ogni trilogo sono presentati dai rispettivi negoziatori per essere approvati dalle delegazioni del Parlamento e del Consiglio: se necessario, vengono organizzati ulteriori triloghi o riunioni informali.

    16. Il Comitato di conciliazione propriamente detto è costituito da due delegazioni di pari dimensioni: una del Parlamento europeo e una del Consiglio.

      1. La delegazione del Consiglio è composta da un rappresentante di ciascuno Stato membro (ministri, o più generalmente, rappresentanti degli Stati membri al Coreper). La delegazione del Consiglio è presieduta dal ministro che assicura la presidenza del Consiglio incaricato del fascicolo. Tale delegazione delibera a maggioranza qualificata (ad eccezione dei fascicoli per i quali il trattato richiede l'unanimità).

      2. La delegazione del Parlamento è composta da un numero uguale di deputati al PE – 27 – più 27 supplenti (che possono votare soltanto se un membro del loro gruppo politico è assente). Tre Vicepresidenti del Parlamento sono membri permanenti del Comitato di conciliazione, e, a turno, copresidenti dello stesso. Gli altri deputati della delegazione sono nominati dai gruppi politici, proporzionalmente alle dimensioni di ogni gruppo in seno al Parlamento. La maggior parte proviene generalmente dalla commissione competente per il fascicolo. Nella maggior parte dei casi, la delegazione tenta di lavorare per consenso. In caso di votazione, le decisioni della delegazione sono prese alla maggioranza dei membri che la compongono (ossia attualmente 14). Si possono trovare in appresso maggiori informazioni sulla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione.

      3. Anche la Commissione, rappresentata in linea di principio dal Commissario responsabile del fascicolo, partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione, al fine di conciliare le posizioni del Parlamento e del Consiglio.

    17. Come per i triloghi, il principale strumento di lavoro è il documento su quattro colonne (cfr. punto 13) tradotto in tutte le lingue ufficiali. Il Comitato dispone anche della proposta della Commissione e del suo parere sugli emendamenti del Parlamento in seconda lettura.

    18. Il Comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente da un Vicepresidente del Parlamento europeo e da un ministro dello Stato membro che esercita la presidenza. Si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, generalmente a Bruxelles.

    19. La maggior parte delle riunioni del Comitato di conciliazione inizia con un trilogo durante il quale i due colegislatori precisano le loro posizioni, sulla base dei mandati delle rispettive istituzioni. La Commissione funge da "agevolatore".

    20. L'istituzione che ospita la prima riunione del Comitato di conciliazione è incaricata di redigere il progetto comune e la lettera di accompagnamento e, dopo l'adozione definitiva dell'atto legislativo da parte del Parlamento e del Consiglio, di far firmare l'atto dai Presidenti delle due istituzioni e di farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    21. Se le delegazioni del Parlamento e del Consiglio non riescono a raggiungere un accordo in sede di Comitato di conciliazione, l'intera proposta decade. Una nuova procedura può essere basata soltanto su una nuova proposta della Commissione. A gennaio 2020, vi sono stati solo quattro i casi in cui il Comitato di conciliazione non è riuscito a raggiungere un accordo su un progetto comune, ossia "Telefonia vocale" (1994), "Comitato dei valori mobiliari" (1998), "direttiva sull'orario di lavoro" (2009) e il "regolamento sui nuovi alimenti" (2011).

    22. Se il Parlamento e il Consiglio raggiungono un compromesso, il Comitato di conciliazione deve approvare un progetto comune. La delegazione del Consiglio lo approva a maggioranza qualificata (o all'unanimità nei casi previsti dal trattato), mentre la delegazione del Parlamento si pronuncia a maggioranza semplice dei membri che la compongono.

    23. Non appena si raggiunga un accordo su un progetto comune in seno al Comitato di conciliazione (o successivamente in uno scambio di lettere tra i copresidenti del comitato), il Segretariato generale dell'istituzione in cui si è tenuta la prima riunione redige il progetto di testo legislativo, in linea di principio nella lingua utilizzata nel corso dei negoziati. Una versione provvisoria è pubblicata sul sito web del Parlamento quanto prima dopo la fine dei negoziati. .

    24. Dopo la revisione giuridico-linguistica, il documento viene messo a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

    25. I copresidenti del Comitato di conciliazione inviano il progetto comune, insieme ad una lettera di accompagnamento, al Presidente del Parlamento e al Presidente in carica del Consiglio. Le eventuali dichiarazioni delle istituzioni sono allegate alla lettera di trasmissione. La lettera è anche inviata, per conoscenza, al rappresentante della Commissione che ha preso parte al Comitato di conciliazione.

    26. L'accordo raggiunto in seno al Comitato di conciliazione deve essere confermato dal Parlamento e dal Consiglio. Le due istituzioni votano separatamente sul progetto comune nella versione approvata, senza alcuna possibilità di ulteriori modifiche.

    Delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione
    1. Nella procedura di conciliazione il Parlamento è rappresentato da una delegazione composta da un numero di deputati equivalente a quello dei membri del Consiglio. La delegazione è nominata separatamente per ogni procedura di conciliazione. Essa è incaricata di rappresentare l'intero Parlamento nei negoziati con il Consiglio.

    2. All'inizio di ogni legislatura, o se si verificano mutamenti importanti nella composizione politica complessiva del Parlamento nel corso della legislatura, la Conferenza dei presidenti determina la composizione politica delle delegazioni al Comitato di conciliazione in funzione dell'importanza numerica relativa dei gruppi politici.

    3. I tre vicepresidenti incaricati specificamente della conciliazione fanno parte di ogni delegazione nonché della quota di membri di ciascun gruppo politico. Ogni delegazione è presieduta da uno dei tre vicepresidenti: essi stabiliscono fra loro chi sarà responsabile di ciascuna procedura di conciliazione e, di conseguenza, chi debba presiedere ciascuna delegazione. Il relatore (i relatori) e il presidente della commissione parlamentare competente sono anche membri di diritto della delegazione, inclusi nella quota del loro gruppo politico.

    4. Gli altri membri della delegazione sono designati da ciascuno dei gruppi politici per una specifica procedura di conciliazione. La maggior parte di loro appartiene alla commissione competente per il merito o alle commissioni competenti per parere. In caso di applicazione della procedura con le commissioni associate, la delegazione del Parlamento deve includere i relatori di tutte le commissioni associate. I gruppi politici devono anche designare un numero uguale di membri supplenti, che possono partecipare attivamente ai lavori della delegazione, ma possono votare soltanto se sostituiscono un membro a pieno titolo.

    Organizzazione della delegazione
    1. La delegazione del Parlamento tiene una riunione costitutiva per definire il mandato della squadra negoziale – di norma, il vicepresidente che presiede la delegazione, il presidente della commissione competente e il relatore (i relatori) – in modo che le riunioni di trilogo possano avere inizio.

    2. La Commissione è presente a questa e a tutte le successive riunioni della delegazione del Parlamento. I suoi rappresentanti sono tenuti a presentare e illustrare il parere della Commissione sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento nonché, eventualmente, a fornire informazioni sugli sviluppi in corso in seno al Consiglio di cui siano a conoscenza.

    3. I membri della delegazione seguono lo stato di avanzamento della procedura di conciliazione in permanenza nelle riunioni successive.

    4. Le riunioni della delegazione hanno principalmente lo scopo di aggiornare il mandato conferito al gruppo negoziale e di discutere gli eventuali progetti di compromesso. Se del caso, viene dato l'accordo su determinati emendamenti o proposte di compromesso, con riserva di un accordo generale. In caso di questioni in sospeso, la delegazione istruisce la squadra negoziale su come portare avanti i negoziati con il Consiglio. La delegazione del Parlamento esamina anche questioni di tipo procedurale, ad esempio se si debba organizzare un altro trilogo o se si possa convocare il comitato di conciliazione e, in tal caso, quando.

    5. Al termine della procedura, la delegazione approva o respinge formalmente l'accordo raggiunto in sede di conciliazione. La delegazione cerca di agire su base consensuale. Tuttavia, se una votazione è necessaria, l'approvazione richiede l'appoggio di una maggioranza assoluta dei membri (almeno 14 su 27).

    6. La delegazione è assistita da un servizio dedicato dell'amministrazione del Parlamento, l'Unità Affari legislativi, e da servizi specializzati, ad esempio, il Servizio giuridico, i giuristi linguisti e il servizio stampa.

    Possibili risultati:

  7. Terza lettura del Parlamento europeo e del Consiglio

    • Terza lettura in Parlamento:

      Il Parlamento europeo esamina il progetto comune e lo pone in votazione in seduta plenaria. Non può modificare la formulazione del progetto comune. Se lo respinge o non si pronuncia al riguardo, l'atto non è adottato e la procedura si conclude. Se il testo è approvato dal Paramento e dal Consiglio, l'atto è adottato.

    • Terza lettura in Consiglio:

      Il Consiglio esamina il progetto comune. Non può modificarne la formulazione. Se lo respinge o non si pronuncia al riguardo, l'atto non entra in vigore e la procedura si conclude. Se lo approva e se il Parlamento lo approva a sua volta, l'atto è adottato.

    Nello specifico:

    Termini di presentazione

    Il Parlamento e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane per approvare il progetto comune, termine che può essere prorogato a otto settimane se le due istituzioni sono d'accordo. Se il Parlamento o il Consiglio respinge il testo o non lo approva in tempo, la procedura si conclude senza l'adozione dell'atto legislativo.

    Votazioni

    Il Parlamento approva la posizione comune a maggioranza semplice dei suffragi espressi. Il Consiglio approva il progetto comune a maggioranza qualificata.

    Partecipazione dei cittadini

    Il progetto comune non può essere modificato. Il cittadino può solo invitare il suo deputato e/o il suo governo ad approvare o a respingere il progetto comune.

    Documento risultante

    Il Parlamento europeo approva una risoluzione legislativa sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione, in cui approva o respinge il progetto comune.

    Il Consiglio non produce alcun documento ufficiale.

    Se il progetto comune è approvato, l'atto legislativo è adottato e pubblicato come direttiva (o regolamento o decisione) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Statistiche

    Finora tre progetti comuni sono stati respinti dal Parlamento:

    • Protezione delle invenzioni biotecnologiche nel 1995

    • Offerte pubbliche d'acquisto nel 2001

    • Servizi portuali nel 2004

    Il Consiglio non ha mai respinto un progetto comune.

    Testi completi

    Il progetto comune è inviato contemporaneamente al Parlamento e al Consiglio per approvazione. Non esiste un ordine specifico in cui i colegislatori devono decidere. Essi dispongono di sei settimane (o di otto, in caso di comune accordo) per decidere e non possono modificare il testo. In Parlamento la votazione sul progetto comune è preceduta da un dibattito in seduta plenaria. Se il Parlamento e il Consiglio approvano il progetto comune, la proposta legislativa è adottata. Se una delle due istituzioni o entrambe lo respingono o non si pronunciano entro il termine previsto, l'atto legislativo decade e la procedura è conclusa. Può ricominciare solamente con una nuova proposta presentata dalla Commissione.

    1. Se il Comitato di conciliazione approva il progetto comune, esso deve essere approvato dall'intero Parlamento e dal Consiglio in terza lettura. Le due istituzioni votano separatamente sul progetto comune, senza alcuna possibilità di ulteriori modifiche.

    2. In seguito all'esito positivo della procedura di conciliazione, una versione provvisoria di progetto comune è elaborata sulla base del documento di lavoro comune e delle eventuali modifiche apportate in sede di conciliazione. Essa è prima redatta in una lingua e successivamente tradotta nelle altre lingue ufficiali. La versione originale della bozza di progetto comune è inviata ai membri della delegazione.

    3. Il progetto comune finalizzato, che è stato sottoposto ad una verifica giuridico-linguistica al Parlamento e al Consiglio, è ufficialmente trasmesso dai copresidenti del Comitato di conciliazione al Presidente del Parlamento e al Presidente in carica del Consiglio. Eventuali dichiarazioni delle istituzioni sono allegate alla loro lettera.

    4. La terza lettura è condotta per un periodo di sei settimane a partire dalla data di questa lettera. Il termine può essere prorogato per un massimo di due settimane su iniziativa del Parlamento o del Consiglio e di comune accordo tra le due istituzioni.

    Parlamento
    1. Durante il periodo di sei settimane (eventualmente esteso a otto), i membri della delegazione del Parlamento europeo ricevono il progetto comune definitivo nelle rispettive lingue nonché una relazione che illustra le varie fasi e i risultati della procedura di conciliazione, in particolare il risultato della votazione della delegazione sulla conclusione della procedura di conciliazione. Il progetto comune definitivo, la relazione elaborata dal relatore e dal presidente della delegazione, la lettera di accompagnamento e, se del caso, le dichiarazioni istituzionali sono trasmesse al servizio della seduta del Parlamento. A questo stadio, le varie versioni linguistiche dell'accordo sono pubblicate sul sito web del Parlamento.

    2. La votazione sul progetto comune è preceduta da una discussione in Aula sull'esito dei negoziati e sull'accordo raggiunto (o non raggiunto) con il Consiglio. Il dibattito inizia di norma con dichiarazioni del vicepresidente che presiede la delegazione e del relatore. Il Parlamento procede quindi alla votazione sul progetto comune. L'approvazione avviene a maggioranza semplice dei voti; nel caso tale maggioranza mancasse il progetto comune è respinto.

    3. A gennaio 2020, il Parlamento ha respinto progetti comuni tre volte:

    Consiglio
    1. Il progetto comune deve essere approvato anche dal Consiglio, che generalmente preferisce votare dopo la terza lettura del Parlamento. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    2. Nella pratica, l'approvazione da parte del Consiglio del progetto comune non rappresenta un problema, dato che la delegazione del Consiglio in seno al Comitato di conciliazione è composta da un rappresentante per ogni Stato membro. Ad oggi, il Consiglio non ha mai respinto un accordo raggiunto in sede di conciliazione.

    3. Se una delle due Istituzioni non dovesse approvarlo, la procedura legislativa prende fine e potrà essere avviata nuovamente solo sulla base di una nuova proposta della Commissione.

    4. Se il testo è approvato sia dal Parlamento sia dal Consiglio, viene presentato alla firma dei Presidenti e dei Segretari generali del Parlamento europeo e del Consiglio, e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    Possibili risultati:

Eventuali risultati

  • Proposta adottata

    Il Parlamento europeo esamina il progetto comune e lo pone in votazione in seduta plenaria. Non può modificare la formulazione del progetto comune. Se lo respinge o non si pronuncia al riguardo, l'atto non è adottato e la procedura si conclude. Se il testo è approvato dal Paramento e dal Consiglio, l'atto è adottato.

    • I regolamenti sono direttamente vincolanti su tutto il territorio dell'Unione europea a partire dalla data indicata nella Gazzetta ufficiale.

    • Le direttive fissano risultati da raggiungere in ciascuno Stato membro ma lasciano ai governi nazionali la facoltà di decidere in che modo adattare le rispettive legislazioni per raggiungere tali obiettivi. Ciascuna direttiva precisa la data entro la quale le legislazioni nazionali devono essere adattate.

    • Le decisioni si applicano in casi specifici, coinvolgendo determinate autorità o persone e sono completamente vincolanti.

  • Proposta non adottata

    Se una proposta legislativa è respinta in una qualsiasi fase della procedura, oppure se il Parlamento e il Consiglio non possono raggiungere un compromesso, la proposta non è adottata e la procedura si conclude. Una nuova procedura può iniziare solamente con una nuova proposta da parte della Commissione.