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II. Trattamento e seguito

2.11 Cosa succede alla mia petizione una volta inviata?

Dopo l'invio di una petizione per via elettronica o per posta, questa viene in primo luogo registrata dai servizi del Parlamento europeo, contrassegnata come anonima se ne fai richiesta e numerata. Riceverai poi un avviso scritto di ricevimento della petizione.

Dopo la registrazione, le petizioni sono trasmesse alla segreteria della commissione per le petizioni del Parlamento europeo per l'esame e la valutazione.

La segreteria potrebbe contattarti per chiedere informazioni aggiuntive utilizzando i recapiti indicati nella petizione. È quindi importante fornire recapiti aggiornati. La segreteria prepara una sintesi della petizione e formula raccomandazioni ai membri della commissione per le petizioni per ulteriori azioni.

La decisione sulla ricevibilità o irricevibilità della petizione è presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

2.12 Quale seguito viene dato a una petizione irricevibile?

Se la petizione non soddisfa i requisiti di ricevibilità (cfr. le sezioni "Chi può presentare una petizione?", "Su cosa può vertere una petizione?" e "Come va scritta una petizione?"), verrà dichiarata irricevibile dalla commissione per le petizioni. Le petizioni dichiarate irricevibili sono archiviate e non viene intrapresa nessuna ulteriore azione al riguardo. La commissione ti invierà una notifica scritta in merito alla sua decisione.

A seconda dell'oggetto della petizione, la commissione per le petizioni può consigliarti di avvalerti di mezzi di ricorso alternativi, come la presa di contatto con un organismo non UE (ad esempio la Corte europea dei diritti dell'uomo), un'autorità nazionale (ad esempio i difensori civici nazionali o le commissioni per le petizioni nazionali) o un'autorità giudiziaria.

2.13 Quale seguito viene dato a una petizione ricevibile?

Se la petizione soddisfa i requisiti di ricevibilità, verrà dichiarata ricevibile dalla commissione per le petizioni, che valuterà il tipo di azione da intraprendere a norma dell'articolo 227 del regolamento del Parlamento europeo.

A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può procedere in uno o vari dei seguenti modi:

  • chiedere alla Commissione europea di effettuare un esame preliminare della petizione e fornire informazioni sulla conformità con la pertinente legislazione dell'UE;
  • trasmettere la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo per informazione o per ulteriori azioni (una commissione può, ad esempio, prendere in considerazione una petizione nella sua attività legislativa) o ad altre istituzioni, organi o agenzie dell'Unione europea;
  • chiedere alle autorità nazionali informazioni o chiarimenti in merito alle questioni sollevate nella tua petizione;
  • in alcuni casi eccezionali, preparare e presentare relazioni o risoluzioni da sottoporre al voto del Parlamento europeo in Aula o effettuare un sopralluogo informativo nella regione o nel paese interessati ed elaborare una relazione recante osservazioni e raccomandazioni;
  • suggerire mezzi di ricorso alternativi, come SOLVIT. Se i tuoi diritti in quanto cittadino o impresa sono stati violati dalla pubblica amministrazione di un altro Stato membro, la commissione per le petizioni può raccomandarti di contattare SOLVIT, un servizio online fornito dall'amministrazione nazionale di ciascun paese dell'UE. La commissione non trasmette direttamente le petizioni a SOLVIT, in quanto spetta a te decidere se avvalerti o meno di tale opzione; adottare ogni altra misura ritenuta appropriata per cercare di risolvere la questione o fornire una risposta adeguata alla petizione;
  • iscrivere la tua petizione all'ordine del giorno della commissione e sottoporla a discussione durante una riunione alla quale sarai invitato.

Qualunque sia la decisione della commissione per le petizioni, ti verrà notificata quanto prima possibile per iscritto.

2.14 La mia petizione sarà oggetto di discussione durante una riunione?

La segreteria riceve ogni anno un gran numero di petizioni, la maggior parte delle quali viene trattata mediante una procedura scritta. Le petizioni da sottoporre a discussione durante le riunioni di commissione sono selezionate dai deputati, sulla base delle proposte dei gruppi politici o della segreteria. Va tenuto presente che non tutte le petizioni vengono discusse in pubblico e inserite negli ordini del giorno.

Gli ordini del giorno delle riunioni sono pubblicati sul sito web della commissione. 

Le riunioni della commissione per le petizioni hanno luogo ogni mese, di norma, fatta eccezione per il mese di agosto, durante il quale il Parlamento sospende le sue attività. La commissione è assistita nel suo lavoro da una segreteria permanente che gestisce la procedura delle petizioni, ha un ruolo consultivo e prepara le riunioni della commissione. Le riunioni della commissione per le petizioni sono pubbliche e i firmatari delle petizioni discusse possono essere invitati a parteciparvi.

La commissione per le petizioni attribuisce importanza alla trasparenza delle sue riunioni, che sono trasmesse in web-streaming.

2.15 Quando si archivia una petizione?

La petizione sarà archiviata dopo essere stata sottoposta ad esame, se la commissione decide che è stata trattata e discussa a sufficienza e che sono state condotte le ricerche necessarie. La commissione può altresì decidere di archiviare la tua petizione:

a. dopo aver suggerito un mezzo di ricorso e/o averti fornito le informazioni pertinenti che rispondono alle tue preoccupazioni;

b. dopo la discussione nella riunione della commissione;

c. quando la commissione decide che non è possibile intervenire ulteriormente in merito alla petizione, questa viene iscritta per l'archiviazione in un elenco speciale (elenco B) contenuto nell'ordine del giorno della commissione. Tale elenco è considerato approvato al termine della riunione della commissione;

d. se non rispondi o reagisci alle domande che la commissione ti rivolge entro un determinato termine di tempo.

In tutti i casi riceverai comunicazione scritta della decisione e della relativa motivazione nonché, se del caso, le informazioni e la documentazione pertinenti non appena la decisione sarà disponibile.

2.16 Posso impugnare una decisione della commissione per le petizioni?

Il Parlamento europeo non è una corte d'appello e non ha poteri investigativi né sanzionatori. È un'assemblea politica che agisce come facilitatore per i cittadini e può prestare sostegno politico.

Tuttavia, se emergono nuove informazioni a sostegno del caso dei firmatari, questi possono trasmetterle. La commissione può prendere in considerazione la riapertura del caso.

2.17 La mia petizione diventerà pubblica e figurerà sul Portale delle petizioni?

I testi originali delle petizioni non sono pubblicati sul Portale delle petizioni del Parlamento europeo né tradotti, sono però messi integralmente a disposizione dei membri della commissione per le petizioni. Solo le sintesi delle petizioni, preparate dalla segreteria della commissione per le petizioni, sono messe a disposizione del pubblico in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. Le sintesi sono pubblicate solo dopo che la commissione per le petizioni ha adottato la decisione sulla ricevibilità.

Tali sintesi includono il nome del firmatario (o le iniziali se è stato richiesto un trattamento anonimo), la sua nazionalità, il titolo della petizione e un breve sunto del contenuto. In seguito alla pubblicazione delle sintesi sul Portale delle petizioni, è possibile consultare lo status delle petizioni e sostenere le petizioni online (si prega di consultare la sezione "Come posso sostenere una petizione? Cosa significa?"). Alcune petizioni presentate nel 2014-2016 non sono rese pubbliche poiché, al momento della loro presentazione, erano in vigore norme diverse in materia di riservatezza.

È da tenere presente che il Parlamento europeo si riserva il diritto di non pubblicare né tradurre determinate sintesi delle petizioni, come quelle il cui oggetto non rientra nei settori di attività dell'UE, quelle prive di elementi sostanziali che consentano l'identificazione degli ambiti di attività dell'UE, quelle con considerazioni incoerenti senza alcun chiaro legame con gli ambiti di attività dell'UE o quelle contenenti incitamento all'odio.

Le petizioni presentate al Parlamento europeo diventano documenti pubblici.

Le petizioni non ancora trattate e non approvate (per le quali non è stata assunta una decisione in merito alla ricevibilità) non figurano tra i risultati delle ricerche.