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Procedura : 2005/0127(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0073/2007

Testi presentati :

A6-0073/2007

Discussioni :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Votazioni :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0145

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 23 aprile 2007 - Strasburgo Edizione GU

18. Misure penali volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (discussione)
PV
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  Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione (A6-0073/2007), presentata dall’onorevole Zingaretti a nome della commissione giuridica, sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)]

 
  
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  Günter Verheugen, Vicepresidente della Commissione. – (DE) Signor Presidente, onorevoli deputati, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale segnano un rialzo costante tanto da rappresentare ormai una seria minaccia per l’economia e la società europee.

Le differenze tra le sanzioni applicabili nei vari paesi, oltre a interferire con il buon funzionamento del mercato interno, complicano ulteriormente la lotta contro la contraffazione e la pirateria. E’ fondamentale che i titolari di tali diritti godano di pari protezione in tutta l’Unione.

Sorgono problemi che afferiscono alla tutela dei consumatori anche in materia di salute e di sicurezza. Internet aiuta i contraffattori, i quali usano la rete per commerciare prodotti falsi o imitazioni in tutto il mondo senza perdere tempo; è evidente che i loro progetti si intersecano sempre più con la criminalità organizzata, e infatti il numero di prodotti sequestrati nel mercato interno ultimamente registra un aumento allarmante; trattandosi solitamente di versioni false di altri prodotti, un’azione volta ad affrontare il problema della contraffazione riveste dunque un’importanza capitale nell’Unione, e il voto in quest’Aula è destinato a segnare un passo importante verso la sua realizzazione.

La Commissione è lieta che il Palamento accolga e sottoscriva il principio generale che soggiace a questa proposta modificata di direttiva, e colgo l’occasione per ringraziare il relatore, onorevole Zingaretti.

Dal 2006, quando – il 7 settembre di quell’anno – fu adottata la risoluzione sulla necessità di avviare un’azione immediata contro la contraffazione di prodotti medici, il Parlamento sostiene la visione della Commissione sulla necessità di uniformare quanto prima le sanzioni previste in materia dal diritto penale. La Commissione è altresì lieta di rilevare che la relazione della commissione parlamentare prevede lo stesso livello di sanzioni già in atto per i reati gravi.

La Commissione, tuttavia, obietta a una serie di punti che sono emersi nel dibattito, prima di tutto in relazione al desiderio del Parlamento di limitare il campo d’azione della direttiva unicamente all’ambito dei poteri dell’Esecutivo, e devo dire che in questo modo si verrebbero a creare gravi difficoltà al momento del recepimento della direttiva. Va anche detto che la definizione del concetto di “diritto di proprietà intellettuale” non appare adeguata, poiché non sono stati chiariti diversi aspetti. Le definizioni dei termini “violazione su scala commerciale” e “violazione deliberata di un diritto di proprietà intellettuale” in definitiva non apportano alcun beneficio supplementare; anzi, possono essere fraintesi e mettere quindi a repentaglio la certezza giuridica.

In nome della sicurezza dei consumatori e della competitività della nostra economia vi esorto a votare a favore della proposta della Commissione.

 
  
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  Nicola Zingaretti (PSE), relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il signor Commissario per le parole che ha voluto usare rispetto a questa relazione.

Finalmente sta giungendo a termine l’iter di questa importante direttiva e vorrei ringraziare in primo luogo tutti coloro i quali in questi mesi si sono spesi in un dibattito appassionante e credo molto utile, a cominciare dai relatori ombra e da tutti i funzionari senza i quali non sarebbe stato possibile affrontare temi così complessi.

Di questa direttiva si è parlato molto, a volte con cognizione di causa e a volte a sproposito e senza conoscere il merito della questione, anche perché si tratta di temi molto complessi. Credo allora che sia importante chiarire di che cosa stiamo parlando. Questa è una direttiva contro il crimine organizzato e sottolineo finalmente contro il crimine organizzato nella sua forma tradizionale e in quella che è andato recentemente acquisendo, vale a dire una direttiva contro i danni che il crimine procura all’Europa attraverso la contraffazione di beni e la violazione della proprietà intellettuale.

Molti colleghi in questi mesi mi hanno chiesto perché dobbiamo armonizzare. Io rispondo che il crimine organizzato è da tempo un’attività illecita che agisce a livello globale, che non conosce confini e che può contare su immense risorse. Al contrario, il diritto vive frammentato in diversi e a volte contraddittori sistemi giuridici, e quindi è più debole. Si è calcolato che negli ultimi dieci anni il volume delle merci contraffatte sia aumentato del 1.600 per cento e io penso che l’Europa debba fare qualcosa, perché stiamo parlando di un mercato immenso e di cose molto concrete e materiali, vale a dire giocattoli, abiti, scarpe, alimenti, cosmetici, sostanze chimiche, prodotti gastronomici recanti denominazioni false, occhiali, compact disc, DVD e altro, cioè tutti beni che i cittadini europei consumano ogni giorno.

Come è stato detto, questo fenomeno produce un danno enorme. Produce un danno per le industrie europee, perché ovviamente la contraffazione altera tutte le più elementari regole del mercato e della concorrenza, nonché un danno per i lavoratori e le lavoratrici, perché ovviamente chi produce merci contraffatte lo fa in disprezzo totale e assoluto delle leggi a tutela dei diritti di chi produce e perché la contraffazione dei mercati dovuta al dolo causa recessione e disoccupazione.

E’ stato detto che negli ultimi dieci anni in Europa questo fenomeno ha portato a 125 000 nuovi disoccupati. Ne consegue un danno per l’economia a causa dell’evasione fiscale e un danno per i consumatori, dovuto al fatto che in questo Parlamento noi spendiamo molte ore a scrivere regolamenti a tutela dei cittadini europei, ma non lottando efficacemente contro la contraffazione, e non abbiamo nessuno strumento per far sì che questi regolamenti siano rispettati.

Ritengo che sia particolarmente grave la forma di contraffazione dei marchi dei medicinali generici, che spesso vengono smerciati nei paesi in via di sviluppo, e mi fa molto piacere che il Segretario esecutivo della task force anticontraffazione dell’Organizzazione mondiale della sanità si sia pronunciato positivamente sulla relazione, poiché essa fa specifica menzione dei rischi per la salute e stabilisce un elevato grado di gravità per la contraffazione dei farmaci.

Ritengo quindi che dobbiamo andare avanti. Penso che il testo della direttiva introduca importanti novità anche rispetto al testo della Commissione e che abbiamo raggiunto un compromesso positivo. Credo che sia importante aver chiarito meglio e limitato il campo di applicazione della direttiva, ad esempio escludendo i brevetti per i quali il Codice civile rimane il più adeguato strumento per la soluzione delle controversie.

Sebbene si tratti di un testo molto controverso, penso che non dobbiamo fermarci e che non si possa fuggire dalla concretezza di queste argomentazioni. Con l’armonizzazione contro il crimine si fa un salto in avanti nella costruzione vera del mercato unico europeo, che è certamente favorito da regole, ma anche da provvedimenti come questi che evitano che le regole vengano sempre disattese. Pertanto, agire a questo livello aiuta e rafforza l’identità di un’Europa politica, ma soprattutto rafforza l’idea di un’Europa utile ai cittadini europei.

Noi arriviamo a questo voto parlamentare con il conforto di un voto molto ampio a sostegno della direttiva da parte della commissione giuridica. Per questo io mi auguro che un’alta maggioranza sostenga questo compromesso, perché in queste ore potenti interessi e lobby auspicano che il Parlamento europeo non faccia nulla, ma io credo che sarebbe un danno d’immagine e un danno politico se, di fronte a un crimine così devastante come la contraffazione, il Parlamento europeo alzasse le mani e dicesse che l’Europa contro questo crimine non può fare nulla. In passato, il Parlamento è stato il punto all’avanguardia della costruzione del mercato unico e dell’Europa politica e sono convinto che lo sarà anche in questa occasione.

 
  
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  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), relatore per parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia. – (ES) Il testo su cui ci apprestiamo a votare, il testo della Commissione, non ha alcuna attinenza con il parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e non si riallaccia in alcun modo alla lotta legittima contro le frodi e la pirateria che si ripercuotono sulla salute e sulla sicurezza delle persone. Su questo punto conveniamo tutti.

Questa proposta modificata sui diritti di proprietà intellettuale, però, mira a criminalizzare lo scambio di informazioni e di cultura. Votando a favore della proposta modificata sui diritti di proprietà intellettuale, il Parlamento tratterà le mafie allo stesso modo in cui tratta la gente comune. Non sono chiari né la questione dell’intenzionalità dello scopo di lucro né il grado di penalizzazione. L’ambito di applicazione di questa direttiva è indiscriminato e ammassa tutto nel campo penale, benché il diritto civile in linea generale sia molto efficace in materia.

Inoltre si crea una grande incertezza giuridica, la quale scatena un’isterica caccia alle streghe che punta in ogni direzione, spaventa i cittadini e paralizza l’innovazione di migliaia di imprese grandi e piccole che non devono vivere nella paura di finire dietro le sbarre; infatti su Internet si è già scatenata una massiccia reazione negativa a questa direttiva.

Non possiamo agire in questo modo, contrastando il flusso di informazioni e di cultura.

 
  
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  Rainer Wieland (PPE-DE), relatore per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. – (DE) Signor Presidente, la commissione competente per questa relazione è la commissione giuridica e per il mercato interno, cui di fatto appartengo, la quale si occupa principalmente dei diritti di proprietà intellettuale, ma ora intervengo in qualità di relatore per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e mi limiterò a considerare la questione da tale prospettiva.

Il Commissario Verheugen ha parlato della necessità di varare questa normativa, di cui in effetti abbiamo veramente bisogno, ma dovremmo fare di più senza limitarci ad armeggiare costantemente con sanzioni minime. In definitiva, aggiungere o sottrarre un anno o sei mesi rispetto alla sanzione minima non aiuta nessuno. Sono fermamente convinto – e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ne conviene – che dobbiamo cominciare a lavorare sul principio della precisione. Abbiamo insistito affinché alla fine – a prescindere dall’inclusione dei brevetti, che in prima battuta è irrilevante – nella direttiva figurasse un elenco concreto del suo campo d’azione, in modo che i cittadini – che sono i destinatari della normativa – non finiscano per leggere qualche concetto vago, ma dispongano invece di un elenco che illustri chiaramente le istanze e le modalità che possono esporre a una sanzione.

In tal modo, come ha detto il Commissario, ci addentriamo nell’ambito delle definizioni. Se ora iniziamo ad allestire un cosiddetto set di strumenti nel diritto civile, allora ci apprestiamo a stendere definizioni analoghe anche nella sfera del diritto penale. Non serve a nulla armeggiare con le conseguenze legali se non si lavora anche sulle definizioni; è questo ciò che dobbiamo fare, motivo per cui la direttiva è un primo passo e motivo per cui non intravedo motivo di critica. Un punto di partenza è costituito dal tentativo di definire cosa si intende per “commerciale”. Stiamo cercando di definire il termine “intenzione”, ma non si potrebbe forse fare non solo in riferimento all’area di applicabilità, ma…

(Il Presidente interrompe l’oratore)

 
  
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  Hans-Peter Mayer, a nome del gruppo PPE-DE. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlando in veste di relatore ombra e a nome della commissione giuridica, desidero ringraziare l’onorevole Zingaretti per la sua splendida relazione e soprattutto per la sua straordinaria cooperazione.

Vorrei precisare che con questa relazione non intendiamo trasformare in criminali i cittadini dell’Unione, ma puntiamo a sanzionare le organizzazioni criminose, la criminalità organizzata e i contraffattori professionisti. A mio parere è assolutamente fondamentale escludere gli utenti privati animati da ragioni personali e non dal desiderio di ricavare un profitto.

Il compromesso raggiunto nella commissione giuridica in materia di definizioni si configura semplicemente come una soluzione praticabile e, come il collega, onorevole Wieland, sono a favore della definizione di “violazione su scala commerciale” e di “violazione deliberata di un diritto di proprietà intellettuale” nonché dell’elenco concreto da cui sono esclusi i brevetti.

Si è dimostrato possibile giungere anche a una soluzione soddisfacente in merito alla descrizione delle caratteristiche dei reati di cui all’articolo 3 in modo che siano considerati reati, primo, ogni violazione deliberata su scala commerciale, secondo, il tentativo di perpetrare tale violazione e, terzo, il concorso e l’istigazione a commettere tale atto. Poiché l’emendamento orale sull’istigazione è stato presentato su mia iniziativa, tengo a ribadire che le traduzioni sono problematiche e alcune sono del tutto errate.

Lo scopo è evitare che le ammende turbino i sistemi nazionali di diritto penale nella loro applicabilità a persone giuridiche; spetta infatti agli stessi Stati membri decidere se vogliono assoggettare tali organizzazioni alle sanzioni penali o solo alle ammende.

Queste sono norme europee e ogni Stato membro può inasprirle, come in effetti già accade in alcuni paesi, e noi vogliamo che gli Stati membri continuino ad avere la responsabilità di decidere in siffatto ambito.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE.(ES) Signor Presidente, la relazione dell’onorevole Zingaretti sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è una proposta molto calibrata che ha raccolto un vasto sostegno in seno alla commissione giuridica e anche, in una certa misura, nelle altre commissioni che se ne sono occupate.

Come ha indicato l’onorevole Zingaretti, la proprietà intellettuale merita protezione e credo che la commissione giuridica, mediante i diversi emendamenti che ha presentato, abbia forse attenuato alcuni dei termini indicati dall’onorevole Mayer, che è appena intervenuto a nome del gruppo PPE-DE.

Nella fattispecie, considerando le complicazioni che ne potrebbero derivare, non ha senso, ad esempio, estendere la tutela penale ai brevetti – nel campo della proprietà intellettuale – i quali in realtà sono tutelati in ambito civile.

Non ha nemmeno senso penalizzare una serie di attività – quelle dei critici, dei giornalisti, degli intellettuali o degli insegnanti che, a causa di una semplice riunione, potrebbero ritrovarsi dietro le sbarre – o quelle di un utente innocente del mezzo di trasmissione che oggi è disponibile mediante la tecnologia Internet, il quale, semplicemente premendo un tasto in un particolare momento, si può ritrovare accusato di violazione penale.

Credo sia importante rafforzare la protezione penale della proprietà intellettuale, ma ciò va fatto in ottemperanza a determinati principi in modo che la tutela penale non vada oltre quanto è strettamente necessario. Essa si configura sempre come protezione avente natura eccezionale, poiché vi sono altri mezzi legislativi per conseguire una tutela.

Credo che le proposte dell’onorevole Zingaretti – la proposta ripresa nella relazione dalla commissione giuridica e gli emendamenti che alla fine sono stati presentati congiuntamente all’onorevole Mayer – ci consentono di limitare il campo d’azione della tutela penale e ritengo che la plenaria in sede di voto debba quindi approvare la relazione e accordare il proprio sostegno agli emendamenti.

 
  
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  Toine Manders, a nome del gruppo ALDE. – (NL) Signor Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Zingaretti per la cooperazione. Abbiamo dedicato diverse ore alla discussione di questo tema che dopo tutto è delicato.

Secondo l’OCSE, le merci contraffatte corrispondono a un importo annuo di circa 600 miliardi di euro a livello mondiale, e sono soprattutto le organizzazioni criminose, operanti in tutto il globo, a esserne responsabili. La contraffazione è tra le cause principali di ammanco nel gettito fiscale per gli uffici preposti dello Stato; le imprese che agiscono nella legalità, infatti, in definitiva pagano anche le tasse e impiegano personale, e i governi usano tali tasse in maniera fruttuosa. I livelli di occupazione sono positivi, ma da parte nostra sembra mancare il coraggio di intervenire in maniera adeguata per imporre vere sanzioni penali e affrontare quindi il problema a viso aperto. Queste sanzioni penali, però, devono altresì essere accompagnate da un incremento della sensibilizzazione pubblica. Le dogane in futuro dovrebbero avere la possibilità di mettere in atto controlli migliori e più efficaci, impedendo quindi alle navi di passare tra le maglie doganali senza che nessuno se ne accorga, com’è avvenuto nel caso di Amburgo, dove a bordo di un’imbarcazione è stato rinvenuto un carico di tre milioni di paia di calzature – tutti articoli cinesi contraffatti. Credo proprio che dovremmo fare qualcosa in proposito.

Allo stesso modo, il consumatore deve acquisire una consapevolezza molto maggiore e, pertanto, ho presentato un emendamento volto a introdurre il concetto di possesso intenzionale di prodotti contraffatti; in altre parole, se un consumatore acquista deliberatamente prodotti a un prezzo troppo basso, deve necessariamente sapere che sta acquistando prodotti contraffatti e quindi, così facendo, impedisce alla società di funzionare correttamente e ostacola altresì l’economia.

E’ triste voler tutelare troppo i consumatori; infatti – ironia della sorte – in Francia e in Italia il possesso e l’acquisto di merci contraffatte è un reato sanzionabile e vengono affissi moniti su cartelloni enormi. Purtroppo non abbiamo osato spingerci fino a questo punto. A mio parere, è altresì un peccato che vi sia una consapevolezza insufficiente, poiché di questo passo non centreremo mai gli obiettivi di Lisbona di diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva al mondo; spero che continueremo a sostenere le dogane e a migliorare la legislazione. In proposito ritengo debbano essere varate definizioni identiche in tutto il mondo.

Se riusciremo in questo intento, sarò soddisfatto; altrimenti l’Europa si isolerà a scapito dell’economia e dell’occupazione.

 
  
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  Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che l’importazione in massa di merci contraffatte arreca danni enormi all’economia europea, soprattutto alla produzione di merci di qualità, e sono a favore di misure atte ad affrontare tale situazione. Soprattutto è necessario introdurre meccanismi atti a sanzionare più efficacemente o a portare dinanzi alla giustizia, ai sensi del diritto europeo, le grandi organizzazioni criminali cui si è accennato prima. Conveniamo tutti su questo aspetto; le nostre differenze risiedono invece nelle modalità atte a conseguire questo obiettivo.

Desidero ringraziare vivamente l’onorevole Zingaretti che ha lavorato strenuamente per raggiungere un accordo, ma dobbiamo tutti conferire una precisione particolare alla questione, oltretutto anche perché siamo in un terreno molto spinoso a livello giuridico. Sono stati compiuti ulteriori progressi in proposito facendo riferimento a una disposizione di protezione ambientale del diritto penale, ma ciò significa che abbiamo la responsabilità di accostarci alla materia con particolare attenzione e precisione. L’idea che soggiace al diritto europeo è che tramite esso si debbano affrontare questioni che gli Stati membri non riescono ad affrontare da soli, soprattutto in relazione al diritto penale, nella fattispecie in relazione alle grandi organizzazioni criminali. A tale fine occorre una definizione precisa del campo d’azione del regolamento.

Se non ne circoscriveremo l’ambito di applicazione – come vuole qualcuno in quest’Aula – o se vi includeremo i consumatori, alla fine ci ritroveremo in mano un martello per schiacciare un moscerino senza però produrre alcun impatto reale sulle grandi organizzazioni che infliggono danni enormi alle imprese europee; infatti, senza una definizione precisa, i piccoli imprenditori, che spesso non sanno che merci vendono o non ne conoscono l’origine, potrebbero essere colpiti duramente dalle sanzioni penali.

Saranno poi i giovani a trovarsi nell’occhio del ciclone. La maggior parte dei giovani in Europa non sa distinguere tra quanto può essere o meno scaricato da Internet, e noi certamente non vogliamo criminalizzare gli utenti finali. Vogliamo concentrarci sugli aspetti che afferiscono al diritto europeo lasciando tutto il resto agli ordinamenti nazionali.

All’onorevole Manders, favorevole a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori, vorrei dire che, se si trova una borsa Gucci a dieci euro, qualsiasi consumatore capisce al volo in che situazione si trova, ma ciò non vale per molti altri prodotti. Non voglio che il diritto europeo si applichi in maniera pedante laddove non ha affatto senso applicarlo; in particolare nella sfera commerciale i settori di applicazione devono…

(Il Presidente interrompe l’oratore)

 
  
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  Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io desidero innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Zingaretti, per la collaborazione e per avere in qualche modo tentato una mediazione su questa direttiva che impone il diritto penale in materia di contraffazione, senza un quadro di riferimento delle norme che definiscono la contraffazione stessa, e anzi unificando violazioni di marchio, di brevetto e di copyright.

Confondendo il contrasto e la contraffazione con le violazioni in materia di proprietà intellettuale, si rischia di rendere meno efficace la lotta alla falsificazione criminale. Invece, sarebbe stato più utile limitare l’applicazione della direttiva solo alle violazioni del copyright che riguardano la produzione commerciale dei prodotti multimediali contraffatti, campo in cui opera la criminalità organizzata.

Al contrario, l’ampliamento improprio al copyright può comportare seri rischi per la privacy dei consumatori dei prodotti multimediali. Inoltre, sul diritto d’autore la direttiva abbandona il concetto di scala commerciale, rischiando di perseguire penalmente l’uso privato e non a scopo di lucro degli utenti che utilizzano Internet per il peer-to-peer, lo streaming video e così via.

La direttiva impone agli Stati di agire penalmente anche senza una querela della parte interessata e affida proprio ai soggetti privati un ruolo diretto nelle indagini, che va oltre l’ausilio tecnico alle autorità e finisce per diventare un ruolo d’impulso e d’indirizzo. Infine, la direttiva manca dell’analisi economica e sociale. L’inasprimento delle sanzioni in Italia non ha avuto alcun effetto. E’ per questo motivo che il nostro gruppo propone la reiezione della direttiva.

 
  
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  Jim Allister (NI).(EN) Signor Presidente, intervengo affinché sia messo a verbale che, a mio parere, è inammissibile che l’UE interferisca nel diritto penale degli Stati membri fino al mostruoso punto di chiedere l’introduzione di nuovi reati e di stabilire il livello di sanzioni da applicare nel Regno Unito e in altri Stati. La scellerata sentenza della Corte di giustizia del settembre 2005 dà luogo a questa inammissibile violazione della sovranità nazionale. Stiamo assistendo a un programma di imperversante espansionismo del potere della Commissione.

La direttiva è tanto più opinabile nella prospettiva britannica dal momento che, per la prima volta, la violazione in campo brevettuale diventerebbe sanzionabile con un minimo di quattro anni di detenzione, non perché la House of Commons ritenga tale misura necessaria od opportuna, ma perché è la Commissione, non eletta a suffragio universale, a decretarlo. Mi oppongo, respingo questa intollerabile ingerenza dell’UE e pertanto respingo questa direttiva.

 
  
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  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Signor Presidente, vogliamo tutti compiere progressi per riuscire ad arginare la contraffazione, che sul piano sociale, economico e culturale è inammissibile, e l’onorevole Zingaretti si è adoperato molto per giungere a questa proposta di compromesso.

Tuttavia, in questo dibattito mi colpisce constatare una grande confusione tra coloro che, difendendo i consumatori, calpestano i diritti dei creatori e degli interpreti e coloro che, al contempo, difendono la competenza comunitaria e vorrebbero che le giurisdizioni nazionali continuassero a essere sovrane. A mio parere, invece, esistono problemi concreti che meriterebbero di essere ulteriormente approfonditi.

In ogni caso su un punto la mia posizione è chiara: l’impatto culturale del testo in esame. Mi riferisco agli emendamenti approvati dalla commissione giuridica agli articoli 2 e 3, che propongono definizioni dei diritti di proprietà intellettuale. L’oggetto della direttiva, però, non è questo. Tali emendamenti propongono una redazione restrittiva della violazione intenzionale e della scala commerciale, misura che è in contrasto con la libertà di valutazione dei tribunali nazionali e che soprattutto, nei fatti, non penalizzerebbe la condivisione di file tra utenti.

Ne deriva, da una parte, che le disposizioni contravvengono all’acquis comunitario, segnatamente la direttiva del 2001 sul diritto d’autore, e, dall’altra, presentano un considerevole rischio per la creazione e la diversità culturale, mettendo in discussione le legislazioni nazionali che reprimono determinati comportamenti, che pregiudicano i diritti degli autori e degli interpreti.

Pertanto in questa occasione sostengo la versione originale del testo della Commissione e, in ogni caso, nel nostro dibattito appoggio l’emendamento n. 30 dell’onorevole Bowles. Ci troviamo infatti nel delicatissimo terreno della diversità culturale.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Signor Presidente, la direttiva in materia di misure penali volte a proteggere la proprietà intellettuale segna un cambiamento nella posizione sinora assunta dalla Commissione nell’ambito del diritto penale.

Gli emendamenti proposti rispecchiano l’interpretazione della sentenza della Corte europea di giustizia del 12 settembre 2005, che la Commissione europea ha adottato e che consente il ricorso a misure penali a livello comunitario, qualora queste si rivelino necessarie per l’efficace attuazione delle disposizioni dell’Unione. Considerando il dilagante problema della violazione dei diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo, l’approccio avanzato dalla Commissione oltre a essere appropriato appare altresì necessario. Ogni anno il PIL dell’UE perde all’incirca 8 miliardi di euro a causa delle merci contraffatte. Le singole imprese perdono dai 45 ai 65 miliardi ogni anno per lo stesso motivo. Il problema ha una portata tale che, secondo le stime, il 40 per cento del software informatico del mondo proviene da fonti illegali, insieme al 36 per cento della musica su compact disk e cassette.

Di conseguenza, va apprezzato il fatto che le sanzioni massime per i reati gravi commessi nell’ambito di organizzazioni criminali possano arrivare a 300 000 euro e/o a 4 anni di detenzione. Va osservato, però, che ai sensi della proposta del Parlamento le misure penali saranno applicate solamente a individui e a organizzazioni che violano consapevolmente la legge per scopi commerciali. E’ infatti molto importante la deroga che prevede l’impossibilità di applicare la direttiva a violazioni dei suddetti diritti di proprietà intellettuale da parte di utenti privati che non sono animati da fini di lucro. Inoltre è giustificato escludere i diritti brevettuali dal campo d’azione della direttiva proposta; in questa maniera, infatti, sarà possibile evitare di determinare il contenuto di disposizioni future in questo ambito e si restringerà il campo d’azione della direttiva in modo che comprenda solamente la proprietà intellettuale.

Per concludere, desidero ringraziare l’onorevole Zingaretti, il relatore, per il documento ben preparato.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
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  Sharon Bowles (ALDE).(EN) Signor Presidente, comprendo lo scopo della direttiva e il messaggio che si intende lanciare agli altri paesi. Tuttavia, l’estensione dell’ambito penale al di là di quanto previsto dai TRIP, ossia molto oltre la contraffazione e la pirateria, è un passo troppo azzardato, perlomeno in questa fase, che nessuno degli intervenuti ha giustificato.

Molti colleghi comprendono che la violazione di un brevetto che è giudicato non valido costituisce una normale attività commerciale. Tuttavia, non si tratta solo di un fenomeno che riguarda i brevetti: vale anche per i disegni e per i marchi. Posso affermarlo in virtù della venticinquennale esperienza che ho maturato come avvocato specializzato in marchi e brevetti prima di diventare deputata europea.

Vi sono emendamenti volti ad affrontare questo problema. L’emendamento n. 31, che ho presentato, restringe il campo d’azione ai criteri TRIP – contraffazione e pirateria – o ai casi di criminalità organizzata o di rischio per la salute e la sicurezza. L’emendamento n. 33 tiene conto della valutazione di invalidità. Posso dire all’onorevole Toubon che si terranno votazioni separate sulle singole parti dell’emendamento n. 30, il quale ha uno scopo diverso rispetto a quando forse potrebbe sembrare.

Rivolgendomi alla Commissione, mi preme affermare che la questione è troppo seria e non possiamo permetterci di sbagliare. Temo che sia troppo seria per risolverla con compromessi approssimativi. Pertanto non posso sostenere la proposta senza le restrizioni che ho indicato

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Signor Presidente, esiste una proposta parallela in materia di gravi reati ambientali – reati chiaramente definiti che arrecano gravi danni alle persone e sono causa di morte. Nonostante il chiaro obiettivo la proposta è controversa, in quanto l’UE si addentra nel settore del diritto penale. Questa proposta legislativa è volta a proteggere gli interessi commerciali e vuole scongiurare i rischi per i consumatori e per l’ambiente. Nonostante ciò, la definizione è molto ampia e crea incertezza giuridica. Nella sua forma attuale la proposta non è volta a contrastare la criminalità organizzata. Al contrario, questa stessa legge si configura come un crimine organizzato. E’ un reato contro le libertà umane e i diritti dell’uomo e rappresenta un attacco contro la comunicazione ordinaria tra consumatori e imprese.

Si prenda l’esempio di Betamax. I lettori MP3 ora possono essere usati per produrre copie. E’ allora necessario comprovare, prima di immetterli sul mercato, che i lettori MP3 non possono essere usati per trasgredire la legge? Una volta venduti, i consumatori saranno forse oberati da restrizioni e ostacoli tecnici, quando desiderano usare i prodotti, la musica e i film che hanno acquistato? La proposta è un attacco assurdo contro i diritti dei consumatori e va bocciata su tutta la linea.

 
  
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  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono nella schiera dei deputati che fondamentalmente dissentono dalla relazione sulla proposta di direttiva concernente il ricorso a misure penali volte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ho tre obiezioni essenziali. In primo luogo, la base giuridica di questa direttiva non è stata definita chiaramente. Come tutti sanno, non ci è ancora pervenuto il tanto atteso parere della Corte di giustizia, che dovrebbe chiarire la sentenza del 13 settembre 2005.

Il secondo grave problema riguarda il fatto che nella definizione di proprietà intellettuale ai fini della direttiva, la relazione non comprende i brevetti e i modelli, che sono una componente essenziale del diritto di proprietà intellettuale, senza i quali la direttiva non potrà avere l’approccio sistematico che è necessario per questo tema.

Il terzo motivo è strettamente legato al precedente. Gli aspetti di giustizia penale della direttiva dovrebbero configurarsi come il complemento della direttiva 2004/48/CE sull’attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, che verte sulla responsabilità civile e su questioni amministrative e che si applica all’intero corpus del diritto sulla proprietà intellettuale, compresi i brevetti e i modelli. Sussiste un margine per una discussione di ampio respiro sui fattori che hanno determinato la proposta di escludere le soluzioni tecniche dalla tutela penale. Temo, però, che purtroppo le pressioni esercitate da influenti gruppi d’interesse abbiano avuto un ruolo in tutto questo. Grazie per l’attenzione.

 
  
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  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Signor Presidente, nonostante quanto è stato detto da altri deputati in quest’Aula, la proposta di direttiva si configura come reazione alla dilagante diffusione dei furti ai danni della proprietà intellettuale. Sappiamo perfettamente che la legislazione comunitaria in atto non prevede una politica UE sulle sanzioni atte a contrastare la pirateria e la contraffazione di prodotti. Inoltre sussistono differenze considerevoli tra i sistemi applicati dai diversi Stati membri, come la Commissione ha giustamente precisato. Tale situazione ostacola ovviamente una protezione efficace della proprietà intellettuale, il che a sua volta si ripercuote negativamente sul valore degli investimenti nell’innovazione.

Credo fermamente che sia essenziale contrastare il fenomeno a livello comunitario. Se inoltre consideriamo che la contraffazione di prodotti totalmente nuovi, come farmaci o giocattoli, può essere pericolosa per la vita e per la salute, il problema si aggrava ulteriormente. Naturalmente la contraffazione dei vari prodotti implica anche la produzione della confezione e il coinvolgimento di una serie di persone come artisti grafici e distributori. E’ un’attività troppo grande da gestire per un’unica persona. Sono infatti implicati gruppi criminosi ben organizzati, ed è precisamente la loro attività che la direttiva punta a colpire duramente.

Le misure presentate nella proposta di direttiva devono essere ritenute vantaggiose. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale è un reato che va punito. Esiste però un margine di discussione circa i limiti della responsabilità, soprattutto su chi la detiene. Chi produce articoli contraffatti e li immette sul mercato deve sicuramente essere punito. D’altro canto, sarebbe inaccettabile punire gli acquirenti o coloro che usano tali merci o servizi senza essere a conoscenza della loro origine illegale. La proposta della Commissione non definisce in maniera sufficientemente chiara l’azione deliberata nel contesto della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, e questo è un punto che va corretto.

In sintesi, l’adozione del testo della direttiva è essenziale e possiamo rammaricarci solo perché oggi non possiamo compiere il prossimo fondamentale passo in avanti. Dopo tutto è possibile identificare categorie di reati che sono particolarmente difficili da contrastare nel mondo contemporaneo globalizzato, caratterizzato da decine di ordinamenti giuridici diversi. Credo che una maggiore armonizzazione del diritto penale nell’Unione europea contribuirà ampiamente a migliorarne l’efficacia, come conferma il dibattito di oggi.

 
  
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  Edith Mastenbroek (PSE).(EN) Signor Presidente, siamo nel 2007, quindi può anche chiamarmi “signorina”!

Desidero inoltre porgere le mie congratulazioni al collega, onorevole Zingaretti, benché egli conosca la nostra intenzione di dissentire sull’argomento. La base giuridica della proposta deriva dalla Corte di giustizia. Secondo l’interpretazione della Commissione, la sentenza è applicabile al di là del caso specifico e costituisce la base giuridica per l’armonizzazione di talune sanzioni penali nell’ambito di misure atte a proteggere il mercato interno.

Propongo di respingere integralmente questa direttiva non perché io non creda nell’espansione dei poteri dell’UE fino ad abbracciare le sanzioni penali. Ci credo, eccome! Tuttavia, nutro seri dubbi sul processo che determina questo aumento dei poteri, poiché base giuridica non è sinonimo di mandato politico. Passi decisivi come questi richiedono un dibattito politico minuzioso e una scelta chiara sulla materia in questione. Invece ci apprestiamo a compiere un grande balzo in avanti mediante un sottoprodotto di un’unica misura politica in un campo altamente specializzato e limitato. Non credo sia il modo migliore per far progredire l’integrazione. In questo modo si corrobora anche l’opinione molto diffusa secondo cui l’Unione europea è un’organizzazione che è essenzialmente al servizio degli interessi delle grandi imprese, il che non è affatto vero.

 
  
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  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(ES) Signor Commissario, non dobbiamo scherzare con il diritto penale. L’Unione ora può esercitare – ed è nel suo diritto farlo – un nuovo potere che è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia: assumersi la dimensione penale delle competenze che ha il diritto di esercitare. La ritengo una pretesa logica e credo che dovremmo sostenerla tutti.

Tuttavia, occorre agire con prudenza, con saggezza e con competenza giuridica, e il testo di cui stiamo discutendo non possiede alcuna di queste tre qualità. Manca di prudenza, di saggezza e di qualità giuridica. Lo dico con il massimo rispetto per coloro che si sono adoperati in prima persona per redigerlo.

Nella relazione vi è ben poco di tutto questo. Il campo d’azione è eccessivo. In un settore cruciale come il diritto penale il campo d’azione è totalmente confuso. Vengono impiegati concetti di campo d’azione che non sono armonizzati nell’Unione europea.

La lotta alla pirateria nell’ambito del diritto penale è condivisibile. In proposito possiamo essere d’accordo. Ribadisco: la lotta alla pirateria in ambito penale. Estendere tale lotta a tematiche che si sono sempre collocate esclusivamente nell’ambito civile negli Stati membri, però, non ha senso, soprattutto quando i concetti non sono armonizzati e i termini non hanno lo stesso significato, nemmeno nel settore della pirateria. Non ha senso lanciare il messaggio che il cittadino sia il criminale anche quando non agisce a fini commerciali e la sua attività è trascurabile.

Dobbiamo andare avanti, altrimenti ci renderemo colpevoli di proferire belle parole che però non trovano corrispondenza nei fatti, signor Commissario.

 
  
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  Maria Badia i Cutchet (PSE).(ES) Dopo un lungo processo il Parlamento europeo finalmente approverà la sua posizione sull’adozione di misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, misure che reputo del tutto necessarie.

Mi preme formulare alcune osservazioni in una prospettiva culturale.

Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza, in generale, e della cultura, in particolare, dobbiamo riconoscere il duplice valore economico e culturale della creatività come motore per lo sviluppo delle arti, della scienza, della diversità culturale e della ricerca.

Inoltre, in quest’epoca di digitalizzazione crescente e di liberalizzazione commerciale – anche dei beni e dei servizi culturali – è importante conseguire un equilibrio appropriato e giusto tra i diritti degli autori e i diritti degli utenti o dei consumatori allo scopo di assicurare un accesso effettivo ai progressi nel campo della cultura e della conoscenza, contrastando al contempo la pirateria e la contraffazione nel contesto di una maggiore armonizzazione sul piano comunitario.

In proposito mi congratulo con il relatore per il lavoro svolto, soprattutto per il compromesso raggiunto sull’esclusione delle violazioni perpetrate per scopi personali e non a fini di lucro, poiché non devono essere trattate alla stregua delle violazioni deliberate di un diritto di proprietà intellettuale commesse su scala commerciale, che ritengo debbano essere sanzionate nella maniera adeguata.

 
  
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  Günter Verheugen, Vicepresidente della Commissione. – (DE) Signor Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per i molti preziosi e importanti commenti e suggerimenti che avete espresso in questo dibattito, e desidero formulare alcune osservazioni su alcuni di essi.

La Commissione ritiene che sia necessario limitare il campo di applicazione della direttiva esclusivamente alle questioni di competenza dell’Unione nei casi in cui occorre applicare sia il diritto comunitario che la legislazione degli Stati membri, in quanto, se così non fosse, il recepimento della direttiva potrebbe scontrarsi con considerevoli difficoltà laddove il diritto comunitario e il diritto nazionale sono strettamente connessi, e potrebbe sorgere il rischio che i cittadini non capiscano quale legge si applica, compromettendo quindi lo Stato di diritto.

La Commissione ritiene che tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale debbano essere tutelati dal diritto penale, e quindi è favorevole dell’inclusione dei brevetti, senza tuttavia che ciò dia luogo a ostacoli di natura politica al recepimento della direttiva. La Commissione può quindi accettare la rimozione dei brevetti dal campo di applicazione della direttiva, ma respinge qualunque emendamento in grado di riaccendere, sulla falsariga dell’emendamento n. 1, la polemica sul potere dell’UE in materia di misure penali in relazione ai brevetti.

Ad eccezione di quella sulla personalità giuridica, la Commissione ha rinunciato alle definizioni, poiché sono superflue o perché potrebbero causare incertezza giuridica; quindi preferisce lasciare campo libero agli Stati membri, consentendo loro di assumere decisioni nel rispetto delle leggi nazionali e alla luce delle misure che essi hanno già preso.

 
  
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  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì, alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 142 del Regolamento)

 
  
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  Tokia Saïfi (PPE-DE), per iscritto. (FR) Dinanzi all’aumento della pirateria e della contraffazione è essenziale adoperarsi efficacemente per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Questa protezione deve essere corredata da sanzioni, poiché la contraffazione è inaccettabile sia da un punto di vista economico che sociale e culturale.

Pertanto, la proposta della Commissione europea, introducendo sanzioni penali per tutte le violazioni intenzionali di diritti di proprietà intellettuale commesse su scala commerciale, risponde alle raccomandazioni votate nel 2005 sul futuro del tessile e dell’abbigliamento dopo il 2005.

Non si può che rendere omaggio alla volontà dimostrata di lottare per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garanti della competitività delle nostre economie e del dinamismo industriale nonché motore del mondo creativo.

Tuttavia, proponendo definizioni dei diritti di proprietà industriale e introducendo una definizione restrittiva di “scala commerciale” e di “violazione intenzionale”, la commissione giuridica del Parlamento europeo lede il principio di sussidiarietà in materia penale e rimette in discussione l’acquis comunitario in tale ambito. Il rafforzamento dei diritti di proprietà industriale nell’UE deve preservare la libera interpretazione dei tribunali nazionali rispetto ai due elementi sopra indicati.

Bisogna pertanto sostenere la versione proposta dalla Commissione europea.

 
  
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  Katalin Lévai (PSE). – (HU) La protezione dei diritti di proprietà intellettuale è un obiettivo preminente, soprattutto perché il settore rappresenta il 5-7 per cento del PIL europeo.

La contraffazione, la pirateria e le violazioni alla proprietà intellettuale in genere oggigiorno costituiscono un fenomeno dilagante, che ha assunto connotazioni internazionali e che rappresenta una grave minaccia per gli Stati e per le economie nazionali. Le differenze tra gli ordinamenti penali dei vari paesi complicano la lotta contro la contraffazione e la pirateria. Oltre alle conseguenze economiche e sociali, la contraffazione e la pirateria causano problemi anche in relazione alla protezione dei consumatori, soprattutto in termini di salute e di sicurezza.

L’incremento dell’uso di Internet consente di vedere la diffusione immediata e globale dei prodotti piratati. Infine il fenomeno si ricollega in misura crescente alla criminalità organizzata.

La lotta contro queste violazioni riveste quindi un’importanza capitale per l’Unione. Sembrano infatti sussistere i fondamenti per una risposta congiunta a livello europeo nel settore del diritto penale; in questo modo, i perpetratori non potranno trarre vantaggio dalle differenze tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali.

In linea generale fondamentalmente convengo sul fatto che la lotta contro atti sempre più gravi e numerosi in violazione della proprietà intellettuale debba avvalersi degli strumenti del diritto penale.

Convengo altresì sul fatto che una possibile armonizzazione di questi strumenti di diritto penale, che devono essere usati come ultima possibilità, si configuri come un’applicazione particolarmente importante del principio di sussidiarietà.

Reputo assolutamente essenziale, però, che l’armonizzazione a livello comunitario delle misure penali di cui avvalersi come ultima possibilità debba poggiare su studi d’impatto approfonditi, effettuati dalla Commissione.

 
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