Proposta di risoluzione - B7-0243/2010/REV2Proposta di risoluzione
B7-0243/2010/REV2

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento

19.4.2010

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Jeanine Hennis-Plasschaert a nome del gruppo ALDE
Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis a nome del gruppo S&D
Ernst Strasser, Simon Busuttil a nome del gruppo PPE
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR


Procedura : 2010/2649(RSP)
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B7-0243/2010
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B7‑0243/2010/rev.2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America[1],

–   vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento[2],

–   vista la sua risoluzione legislativa dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (05305/1/2010REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))[3],

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE (C7-0004/2010),

–   vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento[4],

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0703 e 05305/1/2010 REV 1),

–   visto il testo dell'accordo firmato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (16110/2009),

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che ha accolto con favore l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e la "Dichiarazione di Washington", adottata in occasione della riunione della troika ministeriale GAI UE-USA del 28 ottobre 2009, sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza in un contesto di rispetto per i diritti umani e le libertà civili,

B.  considerando che pone fortemente l'accento sulla necessità di una cooperazione transatlantica,

C. considerando che il 30 novembre 2009 il Consiglio ha firmato un accordo interinale UE-USA sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria (FMDA) ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP), che sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° febbraio 2010 e scadrà al più tardi il 31 ottobre 2010,

D. considerando che, ai sensi del trattato di Lisbona, la conclusione formale di questo accordo interinale richiede l'approvazione del Parlamento europeo,

E.  considerando che l'11 febbraio 2010 ha deciso di non dare la propria approvazione alla conclusione dell'accordo FMDA,

F.  considerando che ha chiesto alla Commissione di presentare immediatamente raccomandazioni al Consiglio ai fini di un accordo a lungo termine con gli Stati Uniti in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo,

G. considerando che qualsiasi nuovo accordo in questo settore dovrebbe rispettare il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ora vincolante,

H. considerando che ha rinnovato le richieste formulate nella sua risoluzione del 17 settembre 2009, in particolare quelle contenute nei paragrafi da 7 a 13,

I.   considerando che il 24 marzo 2010 la Commissione ha adottato la nuova raccomandazione TFTP e le relative direttive di negoziato,

J.   considerando che si prevede che il 22 aprile 2010 il Consiglio prenderà una decisione sull'adozione delle direttive di negoziato,

K. considerando che le direttive di negoziato riflettono elementi importanti contenuti nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo in materia,

1.  accoglie con favore il nuovo spirito di cooperazione dimostrato dalla Commissione e dal Consiglio e la loro volontà di intrattenere stretti contatti con il Parlamento, considerando l'obbligo imposto loro da trattato di tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura; ribadisce la sua apertura nei confronti di un accordo in grado di aiutare tanto l'Europa quanto gli Stati Uniti a rafforzare la loro lotta contro il terrorismo nell'interesse della sicurezza dei loro cittadini, senza minare lo Stato di diritto;

2.  conta sulla persistenza dell'impegno, dello spirito di cooperazione costruttiva e della correttezza dimostrati dai rappresentanti del governo statunitense prima del voto del Parlamento dell'11 febbraio 2010 e in seguito;

3.  ricorda che è fortemente determinato a combattere il terrorismo e convinto che occorra sviluppare e migliorare ulteriormente il quadro della cooperazione transatlantica in materia di lotta al terrorismo; ritiene al tempo stesso che i requisiti giuridici europei per un trattamento dei dati personali corretto, proporzionato e legittimo siano di massima importanza e debbano essere mantenuti in ogni circostanza;

4.  ribadisce che le norme dell'UE in materia di controllo delle attività di finanziamento del terrorismo si basano sulla segnalazione di operazioni sospette o irregolari da parte di singoli operatori finanziari;

5.  sottolinea che l'UE deve ancora elaborare i principi fondamentali che definiscano come essa intenda in generale cooperare con gli USA a fini antiterroristici e come si possa chiedere ai fornitori di dati di messaggistica finanziaria di contribuire a questa lotta o, più in generale, come i dati ricavati per scopi commerciali possano essere usati ai fini dell'applicazione della legge;

6.  ribadisce nuovamente l'importanza della "limitazione delle finalità" dell'accordo, onde assicurare che qualsiasi scambio di informazioni sia strettamente limitato a quanto necessario ai fini della lotta al terrorismo e sia effettuato in base a una definizione comune di "attività terroristica";

7.  sottolinea che i principi di proporzionalità e necessità sono fondamentali per l'accordo previsto e segnala che il problema dato dal fatto che i fornitori di dati di messaggistica finanziaria non sono in grado (per motivi tecnici e/o di gestione) di cercare il "contenuto" del messaggi, il che comporta il trasferimento dei dati in massa, non può essere risolto a posteriori mediante meccanismi di vigilanza e controllo, dato che i principi basilari della legislazione sulla protezione dei dati sono già stati compromessi;

8.  ribadisce la propria opinione secondo cui i trasferimenti di dati in massa segnano un allontanamento dai principi su cui si basano la legislazione e la prassi dell'UE e chiede alla Commissione e al Consiglio di affrontare adeguatamente tale questione nei negoziati, tenendo presente che il TFTP è attualmente concepito in modo tale da non consentire lo scambio mirato di dati; ritiene che tra le soluzioni debbano rientrare la restrizione della portata dei dati trasferiti e l'elencazione dei tipi di dati che gli operatori designati sono in grado di filtrare ed estrarre nonché dei tipi di dati che possono essere inclusi in un trasferimento;

9.  ritiene che l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria non sia una base adeguata per richieste di ottenimento di dati ai fini del TFTP, in particolare perché non si applica a trasferimenti bancari tra paesi terzi e perché richiederebbe in ogni caso la previa identificazione di una banca specifica, mentre il TFTP è basato su ricerche mirate di trasferimenti di fondi; ritiene che i negoziati futuri dovrebbero concentrarsi sulla ricerca di una soluzione ai fini della compatibilità tra questi due aspetti;

10. ritiene che, una volta definito un mandato, sia opportuno designare nell'UE un'autorità giudiziaria pubblica incaricata di ricevere richieste da parte del Dipartimento del Tesoro statunitense; ritiene di importanza cruciale che la natura di tale autorità e le disposizioni in materia di controllo giurisdizionale siano chiaramente definite;

11. sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a esaminare le modalità per instaurare una procedura trasparente e giuridicamente corretta per l'autorizzazione del trasferimento e dell'estrazione dei dati pertinenti, nonché per effettuare e monitorare gli scambi di dati; sottolinea che tali misure vanno adottate in piena conformità ai principi di necessità e proporzionalità e nel pieno rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE, attribuendo a un'autorità europea un ruolo che renda possibile la piena applicabilità della legislazione europea pertinente;

12. insiste, qualora le disposizioni di cui sopra non risultassero attuabili a breve termine, affinché si adotti un duplice approccio che operi una distinzione tra, da un lato, le rigorose salvaguardie da includere nell'accordo UE-USA e, dall'altro, le decisioni politiche fondamentali a più lungo termine che l'UE deve affrontare; sottolinea nuovamente che qualsiasi accordo tra l'UE e gli USA deve includere garanzie rigorose in materia di applicazione e vigilanza, soggette al controllo da parte di un'autorità all'uopo designata dall'UE, per quanto concerne l'estrazione quotidiana dei dati e l'accesso ad essi nonché l'uso da parte delle autorità statunitensi di tutti i dati verso esse trasferiti in virtù di tale accordo;

13. sottolinea che qualsiasi accordo tra l'UE e gli USA, a prescindere dal meccanismo di attuazione prescelto, dovrebbe essere limitato nella durata e prevedere il chiaro impegno del Consiglio e della Commissione di adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione europea durevole e giuridicamente corretta della questione dell'estrazione dei dati richiesti nel territorio europeo; ritiene che l'accordo dovrebbe altresì fornire valutazioni e riesami delle garanzie da parte della Commissione a scadenze prefissate nel corso della sua validità;

14. chiede che si ponga fine immediata all'accordo in caso di mancato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi;

15. sottolinea che la vera reciprocità richiederebbe che le autorità statunitensi accordassero sia alle autorità dell'UE sia alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere e utilizzare i dati di messaggeria finanziaria e i dati connessi conservati nei server negli USA alle stesse condizioni applicate alle autorità statunitensi;

16. chiede che tutte le informazioni e i documenti pertinenti, incluse le informazioni di intelligence soggiacenti, siano messi a disposizione per le deliberazioni in seno al Parlamento europeo, in linea con le norme applicabili in materia di riservatezza, onde dimostrare la necessità del sistema rispetto agli strumenti già esistenti; chiede inoltre alla Commissione di riferire con regolarità sul funzionamento dell'accordo e di informare il Parlamento in modo esauriente circa eventuali meccanismi di revisione da istituire in virtù di detto accordo;

17. chiede di venire informato in modo esauriente e dettagliato sui diritti specifici dei cittadini europei e statunitensi (ad esempio, accesso, rettifica, annullamento, compensazione e ricorso) e sulla questione della tutela o meno, da parte del previsto accordo, dei "diritti" su base non discriminatoria, indipendentemente dalla nazionalità della persona i cui dati sono trattati in virtù di esso, e chiede alla Commissione di presentargli una panoramica dei rispettivi diritti;

18. esprime preoccupazione circa il fatto che la posizione commerciale di uno specifico fornitore di messaggistica finanziaria sia stata compromessa, e continui ad esserlo, se continuerà ad essere oggetto di trattamento particolare;

19. sottolinea che l'accordo previsto deve assicurare che i dati personali estratti dalla banca dati TFTP siano conservati sulla base di un'interpretazione rigorosa del principio di necessità e per una durata non più lunga di quanto sia necessario per l'indagine o l'azione penale specifica ai cui fini sono stati consultati nel quadro del TFTP;

20. sottolinea che il concetto di dati non estratti non è ovvio e andrebbe pertanto chiarito; chiede che sia stabilito un periodo massimo di conservazione, che dovrebbe essere il più breve possibile e in ogni caso non superare i cinque anni;

21. sottolinea l'importanza dei principi della non divulgazione dei dati a paesi terzi se a sostegno della richiesta non sono addotte ragioni specifiche e della divulgazione di indizi in materia di terrorismo a paesi terzi unicamente se soggetta a condizioni rigorose e garanzie appropriate, tra cui una valutazione di adeguatezza;

22. ribadisce che un accordo internazionale vincolante tra l'UE e gli USA sulla tutela della vita privata e dei dati personali, nel contesto di uno scambio di informazioni ai fini dell'applicazione della legge, continua a rivestire massima importanza;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso e al governo degli Stati Uniti d'America.