Proposta di risoluzione - B7-0053/2013Proposta di risoluzione
B7-0053/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla formazione giudiziaria - coordinatori per il diritto

4.2.2013 - (2012/2864(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0112/2013
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Klaus-Heiner Lehne a nome della commissione giuridica
Tadeusz Zwiefka a nome del gruppo PPE
Luigi Berlinguer a nome del gruppo S&D
Cecilia Wikström a nome del gruppo ALDE
Eva Lichtenberger a nome del gruppo Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni a nome del gruppo EFD

Procedura : 2012/2864(RSP)
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B7-0053/2013
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B7-0053/2013
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B7‑0053/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla formazione giudiziaria - coordinatori per il diritto

(2012/2864(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a garantire "un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari",

–   viste la sua risoluzione del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo[1], la sua posizione del 24 settembre 2002 sull'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria[2], la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo[3], e la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea[4],

–   vista la comunicazione del 20 aprile 2010 relativa a un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171),

–   vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini - Programma di Stoccolma"[5],

–   vista la comunicazione del 13 settembre 2011 intitolata "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea",

–   visto il progetto pilota in materia di formazione giudiziaria proposto dal Parlamento nel 2011,

–   visto lo studio comparativo sulla formazione giudiziaria negli Stati membri commissionato dal Parlamento e condotto dall'Accademia di diritto europeo (ERA) in collaborazione con la rete europea di formazione giudiziaria (REFG)[6],

–   viste le sue risoluzioni del 17 giugno 2010[7] e del 14 marzo 2012[8] sulla formazione giudiziaria,

–   vista l'esperienza nei Paesi Bassi con il programma Eurinfra e la sua rete di coordinatori per il diritto europeo, cui iniziano a ispirarsi altri Stati membri, in particolare l'Italia con il progetto European Gaius, la Danimarca, la Romania e la Bulgaria, programma che si basa su tre pilastri, ovvero a) il miglioramento dell'accessibilità alle fonti informative del diritto europeo attraverso la tecnologia web, b) il miglioramento delle conoscenze in materia di diritto europeo tra i magistrati e c) l'istituzione e la gestione di una rete di coordinatori per il diritto europeo,

–   visti gli enormi progressi compiuti dalle tecnologie dell'informazione che consentono, ad esempio, di utilizzare in maniera crescente l'apprendimento a distanza quale strumento flessibile per raggiungere un numero maggiore di utenti finali, indipendentemente dall'orario e dal luogo, mentre le tecnologie avanzate, segnatamente i motori di ricerca sofisticati, possono essere utilizzate per raccogliere informazioni per migliorare l'accessibilità al diritto,

–   vista l'interrogazione alla Commissione "Formazione giudiziaria - Coordinatori per il diritto" (O-000186/2012 – B7-0112/2013),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le origini dei nostri sistemi giuridici sono complesse e che secondo un saggio[9] apparso di recente il diritto romano deve essere considerato un prodotto multiculturale piuttosto che l'evoluzione particolare di un'unica cultura, mentre il diritto consuetudinario (senza considerare la sua consorella pretoriana, l'equity, e l'influenza del diritto canonico) sarebbe meglio noto come diritto "anglo-normanno"; che lo Stato di diritto è un elemento condiviso nonché uno dei valori che il diritto europeo ha conferito al mondo; che occorre un approccio olistico nei confronti del diritto sia da parte dei professionisti della giustizia che da parte dei magistrati;

B.  considerando che non vi sono scuse per la mancata conoscenza del diritto europeo da parte dei giudici nazionali, che sono e devono essere giudici europei, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale in un contesto dove serve più Europa; che ciò non impedisce di promuovere una cultura giuridica europea in cui si celebra la diversità quale bene comune;

C. considerando che ogni tribunale nazionale è un tribunale di diritto dell'UE;

D. considerando che l'aumento del numero di Stati membri e l'incremento delle incombenze a carico della Corte di giustizia europea implicano che i tribunali nazionali devono utilizzare ogni risorsa a loro disposizione per agevolare un efficace e rapido accesso alla giustizia;

E.  considerando che occorrono mezzi efficienti sotto il profilo dei costi per migliorare la formazione dei giudici e il loro accesso al diritto;

F.  considerando il valore inestimabile della promozione del concetto di coordinatori nazionali per il diritto europeo e della loro interrelazione a livello europeo; che la funzione principale di una rete interconnessa di coordinatori sarebbe di consentire ai giudici di consultarsi prontamente nel contesto del lavoro quotidiano con i loro omologhi degli altri Stati membri su questioni come l'interpretazione di termini particolari del diritto europeo applicabile (direttiva o regolamento), attraverso un ambiente digitale sicuro (per mezzo di media sociali creati appositamente o il portale della giustizia elettronica); che tali "cerchi di coerenza" permetterebbero di pervenire a una maggiore uniformità nell'applicazione del diritto europeo, riducendo nel contempo il numero delle domande di pronuncia pregiudiziale, senza sminuire il ruolo della Corte di giustizia;

G. considerando che, come già stabilito dal Parlamento, una soluzione a tali problemi (costi, formazione linguistica, ed efficacia sul piano dei costi) consiste nell'utilizzo delle moderne tecnologie e nel finanziamento della creazione di applicazioni ("app", applicazioni informatiche da utilizzare su PC, telefoni cellulari, tablet, ecc.);

H. considerando che la parte generale del diritto dell'UE potrebbe costituire un buon punto di partenza, in quanto la gestione elettronica della conoscenza consente un accesso capillare alle informazioni più aggiornate;

I.   considerando che, soprattutto nell'attuale contesto di rigore economico, sarebbe uno spreco di energie e di risorse finanziarie se ogni Stato membro si accingesse a sviluppare le proprie tecnologie e le proprie strutture digitali per assicurare la fornitura di strumenti digitali;

J.   considerando che si deve evitare la duplicazione degli sforzi e promuovere invece il riutilizzo dei progetti formativi di qualità; che a tal fine è necessaria una maggiore interconnessione tra gli Stati membri in materia di gestione della conoscenza del diritto dell'UE;

K. considerando che, in particolare nel contesto dello sviluppo di motori di ricerca per reperire sentenze, pareri e normative unionali in genere, gli Stati membri dovrebbero considerare se queste tecnologie possano essere utili anche ai giudici di altri Stati membri, nel qual caso esse potrebbero essere condivise, coordinate e sviluppate congiuntamente;

L.  considerando che è opportuno introdurre un sistema per il riutilizzo dei prodotti di formazione, che preveda ad esempio che le lezioni siano registrate e tradotte, doppiate o sottotitolate in regime di cofinanziamento;

M. considerando che tutte queste iniziative dovrebbero essere incluse in un piano generale di gestione della conoscenza rivolto ai giudici, utilizzando se del caso il portale della giustizia elettronica;

N. considerando che, una volta adottato, il diritto comune europeo della vendita costituirà un banco di prova per la rete di coordinatori per il diritto europeo, in quanto offrirà l'occasione di raggiungere una coerenza orizzontale tra i giudici nazionali in settori in cui la giurisprudenza della Corte europea è limitata o non è ancora disponibile, evitando chiaramente di creare sovrapposizioni con le reti specializzate in tale ambito;

O. considerando che la curiosità nei confronti degli altri sistemi, l'apertura mentale (anche in relazione all'impiego di tecnologie e metodi nuovi) e il dialogo devono costituire i principi guida in un contesto sia europeo sia mondiale in cui il diritto e i professionisti della giustizia dovranno adottare un approccio più innovativo alla gestione della conoscenza;

P.  considerando che la suddetta impostazione può avere un effetto positivo sulla percezione pubblica dell'Unione europea, in quanto maggiore è la disponibilità di informazioni fattuali liberamente accessibili, minore è il credito che viene dato ai miti e ai pregiudizi sull'Unione in sé, sulla sua legislazione e sui suoi meccanismi e maggiori sono le possibilità di intavolare un dibattito e una discussione politica improntati all'onestà[10];

Q. considerando che questo è un altro aspetto ancora della costruzione di una cultura giudiziaria europea, ma non è l'unico che deve essere considerato; che occorre estendere alle università e alle facoltà di giurisprudenza nuovi metodi di formazione e nuovi programmi di studio che promuavono l'apprendimento delle lingue e lo studio del diritto comparato e del diritto internazionale, e che l'Erasmus (per gli studenti di giurisprudenza e i giudici) rappresentava solo un punto di partenza;

R.  considerando che è giunto il momento di compiere nuovi passi avanti, a cominciare dall'avvio di un dibattito incondizionato sulla formazione giudiziaria dei giudici e dei professionisti della giustizia come pure sull'istruzione in ambito legale nel quadro di un forum cui partecipino esponenti della magistratura, le pertinenti autorità nazionali (inclusi i consigli della magistratura e gli istituti di formazione giudiziaria) nonché l'Accademia di diritto europeo (ERA), la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) e l'Istituto europeo di diritto (ELI);

1.  ribadisce e conferma i principi espressi nelle proprie risoluzioni del 17 giugno 2010 e del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria;

2.  invita la Commissione ad accelerare l'aggiudicazione dei contratti nel quadro del progetto pilota;

3.  invita la Commissione a promuovere e a sostenere i coordinatori nazionali per il diritto europeo come pure l'interconnessione emergente tra le reti nazionali di coordinatori per il diritto, nonché a incoraggiare e a favorire le idee espresse nei considerando della presente risoluzione e nelle risoluzioni del Parlamento del 17 giugno 2010 e del 14 marzo 2012;

4.  richiama l'attenzione sui vantaggi che lo sviluppo e lo sfruttamento dell'apprendimento a distanza e delle nuove tecnologie, in particolare i motori di ricerca, possono apportare all'economia, e segnatamente alle piccole e medie imprese;

5.  ritiene che la formazione professionale dei giuristi debba insistere sulla necessità di norme comuni di etica professionale, di una magistratura indipendente e imparziale e di un approccio alla regolamentazione europea basato sul rispetto della diversità quale unico modo per conseguire una reale fiducia reciproca;

6.  rileva che, nonostante la loro diversità, i sistemi giuridici degli Stati membri si basano su principi condivisi e presentano origini comuni; ricorda che, fino ad alcuni secoli fa, si riteneva che le professioni legali in Europa costituissero un corpo unificato di professionisti in grado di fornire consulenze, elaborare documenti giuridici ed esercitare dinanzi ai tribunali in tutta Europa; reputa che la politica dell'Unione europea in materia di formazione giudiziaria debba ispirarsi a questo fatto, che dimostra che la piena mobilità dei professionisti della giustizia è realizzabile;

7.  propone infine che la Commissione organizzi nell'estate del 2013 un forum (un "Congresso di Messina per la costruzione di una cultura giudiziaria europea") in cui i giudici di tutti i livelli di anzianità possano incontrarsi per intavolare un dibattito su ambiti che hanno fatto recentemente sorgere controversie o difficoltà giuridiche, in modo da incoraggiare la discussione, stabilire contatti, creare canali di comunicazione e instaurare fiducia e comprensione reciproche; ritiene che tale forum potrebbe inoltre fornire alle autorità competenti e agli esperti, comprese le università e le organizzazioni professionali, un'occasione storica per discutere le politiche di formazione giudiziaria e il futuro dell'istruzione giuridica in Europa;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.