RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca[COM(96)0296 - C4-0388/96 - 96/0160(CNS)

7 aprile 1997

Commissione per la pesca
Relatore: on. Gordon Adam

Con lettera in data 9 luglio 1996 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 43 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Nella seduta del 15 luglio 1996 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver deferito tale proposta, per l'esame di merito, alla commissione per la pesca.

Nella riunione del 22-23 luglio 1996 la commissione per la pesca ha nominato relatrice la on. Izquierdo Rojo.

Nelle riunioni del 9-10 settembre, 18-19 novembre, 25-26 novembre e 9 dicembre 1996 ha esaminato la proposta della Commissione nonché il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 15 voti favorevoli, uno contrario e un'astensione.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Arias Cañete, presidente; Kindermann, vicepresidente; Izquierdo Rojo, relatrice; d'Aboville, Adam, Apolinário (in sostituzione della on. Pery), Baldarelli, Fraga Estévez, Frutos Gama (in sostituzione dell'on. Pérez Royo a norma dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento), Langenhagen, Macartney, McKenna, Olsson, Souchet, Teverson, Vallvé (in sostituzione dell'on. Kofoed) e Varela Suanzes-Carpegna.

La relazione è stata depositata il 9 dicembre 1996 (A4-0409/96).

Nella seduta del 13 dicembre 1996, la questione è stata rinviata in commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento. Nella seduta del 17 febbraio 1997, su richiesta della commissione, la relazione è stata rinviata a norma dell'articolo 129 del regolamento.

Nella riunione del 20-21 gennaio 1997 la commissione per la pesca ha nominato relatore l'on. Adam.

Nelle riunioni del 25-26 febbraio 1997, 11 marzo 1997 e 7 aprile 1997 ha esaminato la proposta della Commissione e il secondo progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 16 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Fraga Estévez, presidente; Kindermann e Macartney, vicepresidenti; Adam, relatore; d'Aboville, Apólinario, Arias Cañete (in sostituzione dell'on. Provan), Baldarelli, Cunha, Dührkop Dührkop, Hardstaff (in sostituzione dell'on. Crampton), Imaz San Miguel (in sostituzione dell'on. Bébéar), Kofoed, Langenhagen, McMahon (in sostituzione dell'on. Pery), Medina Ortega, Pérez Royo (in sostituzione dell'on. Roubatis) e Varela SuanzesCarpegna.

La seconda relazione è stata depositata il 7 aprile 1997.

Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a martedì 8 aprile 1997, alle 16.00.

A. PROPOSTA LEGISLATIVA - PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM(96)0296 - C4-0388/96 - 96/0160(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

Testo della Commissione [1]

Modifiche del Parlamento

(Emendamento 1)

Terzo trattino bis (nuovo)

- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1996(1) sulla Comunicazione della Commissione sull'applicazione di misure tecniche della politica comune della pesca;(1) GU C ...

(Emendamento 2)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che la proficua introduzione di qualsivoglia modifica o innovazione delle misure tecniche (dimensioni delle maglie, tipi di reti, misure minime, zone di pesca ristrette) dipenderà dalla contestuale adozione di politiche in materia di:

- convalida scientifica degli aspetti sia tecnici che commerciali;

- programmi di ricerca nell'ambito del programma quadro comunitario;

- disposizioni compensative laddove l'applicazione delle misure tecniche comporti una riduzione del reddito dei pescatori;

e che queste ricerche e misure dovrebbero tener conto, ogniqualvolta possibile, della diversità della composizione delle specie nelle varie zone e comportare la partecipazione attiva e la consultazione dei pescatori locali;

(Emendamento 3)

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando che i rigetti costituiscono uno spreco improduttivo di risorse marine rinnovabili e che la politica comunitaria dovrebbe essere volta a ridurli al minimo;

(Emendamento 4)

Ottavo considerando

considerando che, secondo il parere di esperti scientifici, occorre aumentare le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di organismi marini, e che dovrebbe essere resa obbligatoria l'utilizzazione di reti con maglie quadrate, che può contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di organismi marini;

considerando che, alla luce dei pareri scientifici e in consultazione con i pescatori, occorre rivedere a intervalli di tempo le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino, e che dovrebbe essere reso obbligatorio il ricorso a misure selettive come le reti con maglie quadrate o ad altre misure, che potrebbero contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di pesce; considerando che la Commissione e gli Stati membri devono intensificare l'analisi di tali misure;

(Emendamento 5)

Considerando ventitreesimo bis (nuovo)

considerando che per la salvaguardia delle risorse e per un miglior funzionamento delle zone di pesca, sia a livello comunitario che internazionale, sarebbe opportuno che si avesse la massima corrispondenza possibile tra le misure tecniche che disciplinano la gestione e le risorse mondiali; che la Commissione, nell'ambito degli organismi internazionali per la pesca di cui fa parte, veglierà acché tale uniformazione avvenga, nei limiti del possibile, soprattutto per quanto concerne le dimensioni minime delle stesse specie e il tipo e le caratteristiche degli attrezzi con i quali ne ha permesso la pesca;

(Emendamento 6)

Articolo 1 bis (nuovo)

1 bis.Il presente regolamento si applica con l'introduzione di un periodo transitorio di tre anni, al termine del quale la Commissione elaborerà una relazione finale sulla sua attuazione e sulla validità scientifico-tecnica delle misure proposte.

(Emendamento 7)

Articolo 7

1. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali.

1. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali. Una deroga si applica alle navi che impiegano maglie di dimensioni inferiori agli 80 mm, con l'uso di sacchi della rete da traino aventi una circonferenza non superiore a 120 maglie, escluse le giunture e le ralinghe laterali.

(Emendamento 8)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Le reti da traino aventi una dimensione delle maglie superiore o uguale a 70 mm sono forniti, nella parte superiore della rete, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata avente una dimensione delle maglie uguale o superiore a quella del sacco.

1. Le reti da traino aventi una dimensione delle maglie superiore o uguale a 70 mm sono forniti, nella parte superiore della rete, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata avente una dimensione delle maglie uguale o superiore a 80 mm.

1 bis.In deroga al disposto del primo paragrafo 1, le reti da traino aventi una dimensione delle maglie uguale o superiore a 80 mm disporranno di un periodo transitorio di adattamento al disposto del paragrafo 1, che in nessun caso sarà superiore a tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine la Commissione e gli Stati membri fissano misure che incentivino l'utilizzo progressivo della rete a maglie quadrate nei casi e per le specie per le quali sia stato sufficientemente dimostrato il loro più alto grado di selettività.

1 ter.Visti i dubbi scientifici che persistono riguardo l'efficacia della rete a maglie quadrate nel caso di determinate specie, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato, può sottoporre a revisione l'obbligatorietà progressiva di cui al paragrafo precedente, sempre che si disponga a tal fine di dati scientifici sufficienti e comparati.

(Emendamento 9)

Articolo 8, paragrafo 2

2. qualsiasi pezza di rete a maglia quadrata di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:

2. A qualsiasi pezza di rete a maglia quadrata di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:

a) deve essere una lunghezza di almeno tre metri;

a) deve essere una lunghezza di almeno tre metri;

b) dev'essere attaccata alla rete lungo ogni lato longitudinale in modo tale che la lunghezza stirata di quella parte della rete alla quale è attaccata la pezza a maglia quadrata corrisponda alla lunghezza stirata della parte della pezza fissata lungo il lato longitudinale,

b) dev'essere attaccata alla rete lungo ogni lato longitudinale in modo tale che la lunghezza stirata di quella parte della rete alla quale è attaccata la pezza a maglia quadrata corrisponda alla lunghezza stirata della parte della pezza fissata lungo il lato longitudinale,

c) deve corrispondere perlomeno al 90% della larghezza di quella parte della rete nella quale è inserita.

c) deve corrispondere perlomeno al 90% della larghezza di quella parte della rete nella quale è inserita.

In deroga ai paragrafi precedenti e tenuto conto dei vari tipi di flotta che operano nelle acque comunitarie, in casi determinati e previa motivata giustificazione da parte degli Stati membri, questi potranno stabilire per legge il sito più adeguato della rete in cui va collocata la maglia quadrata, in conformità del principio di sussidiarietà. In nessun caso questa facoltà legislativa potrà mettere in causa l'obbligatorietà dell'uso della rete a maglia quadrata di cui al presente regolamento.

(Emendamento 10)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) (nuova)

d) le reti a maglie quadre devono essere fatte di materiale senza nodi o di altro tipo con nodi che non si possono sciogliere e inserite in modo che le maglie restino completamente aperte durante tutta l'attività di pesca;

(Emendamento 11)

Articolo 9

1. Per le navi che hanno a bordo o utilizzano reti da traino aventi una dimensione minima di maglia superiore o uguale a 110 mm è proibito tenere simultaneamente a bordo o utilizzare qualsiasi altra rete trainata avente una dimensione minima di maglia inferiore a 110 mm.

1. Per le navi che hanno a bordo o utilizzano reti da traino aventi una dimensione minima di maglia superiore o uguale a 110 mm è proibito tenere simultaneamente a bordo o utilizzare qualsiasi altra rete trainata avente una dimensione minima di maglia inferiore a 110 mm.

2. Le navi possono avere a bordo oppure utilizzare reti trainate aventi due diverse dimensioni minime di maglia, purché una di queste dimensioni sia compresa tra 0 e 60 mm e l'altra tra 70 e 109 mm.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le navi possono tenere a bordo o utilizzare reti da traino di due differenti dimensioni.

In tal caso e in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 la percentuale minima di specie bersaglio che deve essere trattenuta a bordo è dell'85%. Tale percentuale si applica alle specie bersaglio stabilite per la rete o le reti che si trovano a bordo e aventi, fra le due, la dimensione di maglia più larga.

In tal caso e in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 la percentuale minima di specie bersaglio che deve essere trattenuta a bordo è del 90%. Tale percentuale si applica alle specie bersaglio stabilite per la rete o le reti che si trovano a bordo e aventi, fra le due, la dimensione di maglia più larga.

3. Per le navi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è proibito utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe.

3. Per le navi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è proibito utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe.

(Emendamento 12)

Articolo 10

1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze con un diametro del filo superiore a 8 mm.

1. A partire dal 31 dicembre 1999 è proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze con un diametro del filo superiore a 8 mm. Il presente comma non si applica alle reti da traino pelagiche autorizzate ad operare con maglie fino a 80 mm.

2. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

2. A partire dal 31 dicembre 1999 è proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

(Emendamento 13)

Articolo 11, paragrafo 1

1. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di maglie diverse da maglie quadrate o maglie a diamante.

1. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata le cui maglie nel sacco della rete siano diverse da maglie quadrate o maglie a diamante.

(Emendamento 14)

Articolo 16

La cernita viene immediatamente dopo aver salpato le reti.

La cernita avviene immediatamente dopo che le catture sono state estratte dalle reti.

(Emendamento 15)

Articolo 17, paragrafo 1

1. I quantitativi di organismi marini trattenuti a bordo che superano le percentuali consentite in base agli allegati da II a VI sono rigettati in mare in qualsiasi momento prima del rientro in porto.

1 I quantitativi di organismi marini trattenuti a bordo che superano le percentuali consentite in base agli allegati da II a VI sono rigettati in mare in qualsiasi momento prima del rientro in porto; tuttavia, qualora si usino reti da posta fisse o reti da posta impiglianti o palangari, non devono essere effettuati rigetti nel momento in cui l'attrezzo viene posto in uso o ritirato.

(Emendamento 16)

Articolo 21, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non si applica:

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle aringhe, ai suri e agli sgombri entro un limite del 10% in peso delle catture globali di queste specie trattenute a bordo,

a) alle aringhe, ai suri, alle sardine, alle acciughe e agli sgombri entro un limite del 10% in peso delle catture globali di queste specie trattenute a bordo,

(Emendamento 17)

Articolo 21, paragrafo 3

3. Gli individui sotto taglia di acciughe, suri o sgombri catturati per essere utilizzati come esca viva possono essere però trattenuti a bordo, purché siano vivi.

3. Gli individui sotto taglia di acciughe, sardine, suri o sgombri catturati per essere utilizzati come esca viva possono essere però trattenuti a bordo, purché siano vivi.

(Emendamento 18)

Articolo 27, paragrafo 2

2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivantinelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie.

2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivantinelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie e nell'Arcipelago di Madeira.

(Emendamento 19)

Articolo 31, paragrafo 1

Restrizioni per la pesca del nasello

Restrizioni per la pesca del nasello

1. La pesca con reti da traino, sciabiche o reti analoghe trainate è vietata nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

1. La pesca con reti da traino, sciabiche o reti analoghe trainate è vietata nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

a) dal 1Ί aprile al 31 luglio nella zona geografica deliminata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

soppresso

- 51Ί 35' di latitudine nord e 11Ί 40' di longitudine ovest,- 51Ί 35' di latitudine nord e 11Ί 25' di longitudine ovest,- 51Ί 25' di latitudine nord e 11Ί 25' di longitudine ovest,- 51Ί 25' di latitudine nord e 11Ί 40' di longitudine ovest,.

b) Dal 1Ί maggio al 31 luglio nelle zone geografiche deliminate da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

soppresso

- 51Ί 00' di latitudine nord e 11Ί 35' di longitudine ovest,- 51Ί 00' di latitudine nord e 11Ί 25' di longitudine ovest,- 49Ί 40' di latitudine nord e 11Ί 25' di longitudine ovest,- 49Ί 40' di latitudine nord e 11Ί 35' di longitudine ovest,.

- 50Ί 30' di latitudine nord e 10Ί 30' di longitudine ovest,- 50Ί 30' di latitudine nord e 9Ί 20' di longitudine ovest,- 50Ί 45' di latitudine nord e 9Ί 20' di longitudine ovest,- 50Ί 45' di latitudine nord e 10Ί 30' di longitudine ovest,

- 51Ί 45' di latitudine nord e 14Ί 30' di longitudine ovest,- 51Ί 45' di latitudine nord e 13Ί 00' di longitudine ovest,- 52Ί 30' di latitudine nord e 13Ί 00' di longitudine ovest,- 52Ί 30' di latitudine nord e 14Ί 30' di longitudine ovest,

- 48Ί 10' di latitudine nord e 09Ί 40' di longitudine ovest,- 48Ί 10' di latitudine nord e 09Ί 10' di longitudine ovest,- 48Ί 40' di latitudine nord e 09Ί 10' di longitudine ovest,- 48Ί 40' di latitudine nord e 09Ί 40' di longitudine ovest.

(Emendamento 20)

Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)

e) dal 1Ί dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo nella zone geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:

e) dal 1Ί dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo nella zone geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:

- punto della costa occidentale del Portogallo a 37Ί 50' di latitudine nord,- 37Ί 50' di latitudine nord e 9Ί 03' di longitudine ovest,- 37Ί 00' di latitudine nord e 9Ί 06' di longitudine ovest,- punto della costa occidentale del Portogallo a 37Ί 00' di latitudine nord.

- punto della costa occidentale del Portogallo a 37Ί 50' di latitudine nord,- 37Ί 50' di latitudine nord e 9Ί 08' di longitudine ovest,- 37Ί 00' di latitudine nord e 9Ί 07' di longitudine ovest,- punto della costa occidentale del Portogallo a 37Ί 00' di latitudine nord.

(Emendamento 21)

Articolo 31, paragrafo 3

3. Nelle zone e al di fuori dei periodi indicati al paragrafo 1 è vietato tenere a bordo e utilizzare qualsiasi rete da traino avente una dimensione minima di maglia inferiore a 80 mm.

3. Nelle zone e al di fuori dei periodi indicati al paragrafo 1 è vietato tenere a bordo e utilizzare qualsiasi rete da traino avente una dimensione minima di maglia inferiore a 70 mm.

(Emendamento 22)

Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione valuta la necessità di adottare misure supplementari per proteggere gli stock produttivi di naselli adulti al largo delle coste meridionali e occidentali dell'Irlanda e riferisce in merito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(Emendamento 23)

Articolo 34

Restrizioni per la pesca di pesci demersali

soppresso

Dal 1Ί marzo al 30 aprile è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo a strascico nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- un punto sulla costa occidentale del Regno Unito a 50Ί 15' di latitudine nord,- 50Ί 15' di latitudine nord e 06Ί 00' di longitudine ovest,- 51Ί 00' di latitudine nord e 06Ί 00' di longitudine ovest,- 51Ί 00' di latitudine nord e 06Ί 00' di longitudine ovest,- un punto sulla costa occidentale del Regno unito a 04Ί 40' di longitudine ovest.

(Emendamento 24)

(ALLEGATO I)

Aggiungere le specie seguenti:

Atherina spp. LatterinoTrisopterus minutus Merluzzo cappellanoGadiculus argenteus Pesce ficoCepolidae CepolidiNezumia spp.,Trachyrhyncus spp.,Malacocephalus spp. Pesce preteMora moro MerluzzettoBrama brama Pampo, pescecastagnaBeryx spp. BericeZeus faber San PietroAristaeomorphafoliacea Gambero rossoRajidae RazzeScyliorhinidae GattuccioGaleidae, Squalidae Squalo

(Emendamento 25)

(ALLEGATO II ( Specie bersaglio))

Forcella dimensioni delle maglie (mm) 16-31 2Ί gruppo di specie:- gamberetto maggiore - palaemon spp

Forcella dimensioni delle maglie (mm) 55-60 5Ί gruppo di specie:- Merluzzo francese - Trisopterus luscus- Seppia (Sepia officinalis) (ritirata dal gruppo 7Ί)

Forcella dimensioni delle maglie (mm) 70-79 6Ί gruppo di specie:

- Gamberoni - Penaeopsis serrata

- Gambero rosso - Plesiopenaeus edwardsianus

- Granchio europeo di fondale - Geryon longipes

(Emendamento 26)

(ALLEGATO II (Specie bersaglio))

Aggiungere la specie seguente nel gruppo 35-54 mm:Sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

(Emendamento 27)

(ALLEGATO II (Specie bersaglio))

Aggiungere le specie seguenti:

.(dopo "acciuga")

Latterino, pejerey (Atherina spp.)Cappellano (Trisopterus minutus)Pesce fico (Gadiculus argenteus)Cepolidi (Cepolidae)Pesce prete (Nezumia spp., Trachyrhyncus spp., Malacocephalus spp.)

(Emendamento 28)

(ALLEGATO II (Specie bersaglio))

Aggiungere le specie seguenti:

(dopo "calamari comuni")

Mezzobecco (Belone belone)Merluzzo bruno (Trisopterus luscus)Cefali (Mugil spp.)

(Emendamento 29)

(ALLEGATO II (Specie bersaglio))

Aggiungere le specie seguenti:

(dopo "polpo")

Busbana (Mora moro)Sogliola cuneata (Discologoglossa cuneata)Pesce castagna (Brama brama)Berice rosso (Beryx spp.)Pesce San Pietro (Zeus faber)Labridi (Labridae)

(Emendamento 30)

(Allegato II (Specie bersaglio))

Aggiungere all'ultimo gruppo:

gattuccio (Scyliorhinus) merluzzo francese (Trisopterus luscus)cefalo (Liza haematochila)sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)scorfano di Norvegia (Sebastes)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca COM(96)0296 - C4-0388/96 - 96/0160(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0296 - 96/0160 (CNS))[2],

- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0388/96),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0409/96),

- vista la seconda relazione della commissione per la pesca (A4-0122/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate dal Parlamento;

2. chiede al Consiglio di essere informato qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato, qualora intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

  • [1] () GU C 292 del 4.10.1996, pag. 1
  • [2] () GU C 292 del 4.10.1996, pag.1.

B. MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione mira a una modifica delle attuali misure tecniche che tenga conto delle recenti scoperte scientifiche, in modo da ridurre il tasso di mortalità del novellame. In parole povere, si tratta di consentire a un maggior numero di pesci di vivere più a lungo e di avere dimensioni maggiori. L'obiettivo ultimo è la sicurezza biologica di tutte le specie ittiche pescate nelle acque sotto la giurisdizione dell'Unione europea.

Le misure concernono:

a) il numero delle reti, con maglie di diverse dimensioni, consentite a bordo di un peschereccio in qualsiasi momento (la Commissione preferirebbe un'unica normativa per le reti, ma riconosce che attualmente la cosa è politicamente impossibile);

b) un miglioramento della selettività mediante:

i) un aumento delle dimensioni delle maglie;

ii) l'impiego di pezze a maglie quadrate davanti al sacco della rete;

iii) l'impiego di pezze di reti separatrici;

c) la chiusura di alcune zone e i divieti di pesca stagionali;

d) l'adeguamento delle taglie minime allo sbarco alla selettività delle reti.

Dalle discussioni in seno alla commissione è risultato un generale consenso circa la necessità di ridurre la mortalità del novellame e il numero di rigetti. Tuttavia, le differenze nei costumi nazionali e locali in materia di pesca si sono riflesse in un gran numero di emendamenti al progetto della Commissione.

Anche se non è stato possibile accogliere tutti i punti di vista, il relatore ha presentato una serie di emendamenti di compromesso che:

a) sono suscettibili di essere esaminati con attenzione dalla Commissione, dal Consiglio e dalle organizzazioni di pescatori;

b) non comportano un ammorbidimento delle misure tecniche attualmente in vigore;

c) migliorano e rafforzano le misure tecniche;

d) consentono un controllo più agevole.

I membri della commissione hanno concordato sulla necessità di un ragionevole periodo di transizione prima della piena attuazione del regolamento.

Si è altresì stabilito che, per una soddisfacente applicazione del regolamento, sono necessarie altre politiche parallele, con il coinvolgimento, laddove è possibile, delle organizzazioni di pescatori. In tale contesto, verranno presi in considerazione:

a) gli effetti socioeconomici;

b) la valutazione scientifica degli stock;

c) la convalida scientifica dell'efficacia delle misure tecniche.

Tali opinioni si sono concretate nella proposta di un'aggiunta al preambolo del testo del regolamento. La commissione per la pesca attende che la Commissione presenti proposte volte a rispondere a tali istanze.

Allegato:

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

(Articolo 56, paragrafo 4 del regolamento)

In conformità dell'articolo 56, paragrafo 1 del regolamento e su richiesta della commissione, il rappresentante della Commissione ha dichiarato che per il momento i servizi della Commissione non sono impegnati ad elaborare alcuna nuova proposta concernente misure tecniche.