RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001

26.4.2005 - (COM(2003)0589 – C5‑0480/2003 – 2003/0229(CNS)) - *

Commissione per la pesca
Relatrice: Carmen Fraga Estévez


Procedura : 2003/0229(CNS)
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A6-0112/2005
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001

(COM(2003)0589 – C5‑0480/2003 – 2003/0229(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0589)[1],

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5‑0480/2003),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0112/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 6

(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.

(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da pescherecci dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.

Motivazione

La presente proposta di regolamento riguarda la gestione dei pescherecci, e non le attività dei cittadini all'estero.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 23

(23) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori, per fissare una taglia minima di sbarco comunitaria e specifiche per i palangari compatibili con tale limite, nonché un divieto di quattro mesi per la pesca coi palangari al fine di proteggere il novellame di pesce spada.

(23) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per assicurare l'efficacia di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali della pesca competenti. A tal fine, la Commissione presenterà al più presto possibile alla CGPM e alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) proposte adeguate per fissare una taglia minima di sbarco nelle zone di pesca mediterranee, nonché specifiche la cui applicazione consenta ai palangari di rispettare tale taglia minima. Il mancato raggiungimento di un accordo entro un periodo determinato non impedirà all'Unione europea di imporre misure in questo senso sino al raggiungimento di un accordo definitivo su basi multilaterali.

Motivazione

Si ritiene che le misure relative ai grandi migratori, per le caratteristiche proprie a tali specie, debbano essere stabilite nell'ambito delle rispettive Organizzazioni regionali della pesca, nella fattispecie l'ICCAT e la CGPM. Ciò vincolerà tanto gli Stati membri dell'Unione europea quanto gli altri Stati costieri del Mediterraneo, evitando in tal modo discriminazioni tra pescatori.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II)

ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);

ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i); e

Motivazione

Si tratta di una modifica grammaticale conseguente alla soppressione del punto iii) in appresso.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO III)

iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i); e

soppresso

Motivazione

Come si è precisato nella motivazione dell'emendamento 1, il campo di applicazione del regolamento deve limitarsi alle attività dei pescherecci, e non deve pretendere di disciplinare le attività dei cittadini comunitari al di fuori dell'UE.

Emendamento 5

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 16 BIS (nuovo)

 

(16 bis) "linee di nasse o trappole": attrezzi da pesca che vengono calati in un punto determinato del fondo ed agiscono come trappole per la cattura di specie marine; sono costruite a forma di cesto, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, consistono di un'armatura rigida o semirigida rivestita di rete; sono provviste di uno o più ripiani o bocche con estremità lisce, che consentono l'entrata delle specie nella camera interna; sono calate mediante un apparecchio chiamato traina, lenza trainata o lenza al traino, in cui ciascun elemento è unito ad intervalli regolari ad una ralinga, chiamata madre.

Motivazione

Dal momento che la proposta disciplina l'impiego di tale attrezzo nell'allegato II, è opportuno definirlo al pari degli altri.

Emendamento 6

ARTICOLO 4

È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.

È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, sui fondali coralligeni e sui letti di maërl.

Motivazione

Si tratta di estendere la protezione a quelle zone dove abitano specie a crescita lenta e in generale particolarmente sensibili dal punto di vista ecologico, nonché di riservare spazi ancora poco o nulla esplorati, a titolo di misura precauzionale.

Emendamento 7

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

 

1 bis. È inoltre vietato l'impiego di reti trainate a profondità superiori ai 1000 metri.

Motivazione

Si tratta di estendere la protezione a quelle zone dove abitano specie a crescita lenta e in generale particolarmente sensibili dal punto di vista ecologico, nonché di riservare spazi ancora poco o nulla esplorati, a titolo di misura precauzionale.

Emendamento 8

ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2. Sulla base di tali informazioni e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa entro il 31 dicembre 2004 le zone protette, in particolare quelle situate in tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.

2. Sulla base di tali informazioni e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa entro il 31 dicembre 2005 le zone protette, in particolare quelle situate in tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.

Motivazione

Si tratta di un aggiornamento delle date previste nella proposta.

Emendamento 9

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri designano altre zone protette all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente.

1. Entro il 31 dicembre 2005, gli Stati membri designano altre zone protette all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente.

Motivazione

Si tratta di un aggiornamento delle date previste nella proposta.

Emendamento 10

ARTICOLO 7

Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:

1) Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:

a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

b) apparecchiature che generano scariche elettriche;

b) apparecchiature che generano scariche elettriche;

c) esplosivi;

c) esplosivi;

d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;

d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;

e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso;

e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso;

f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta di specie dimoranti nelle rocce.

f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta di specie dimoranti nelle rocce.

 

2) Non è consentito l'uso di reti da fondo e di reti galleggianti ancorate per la cattura delle seguenti specie: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xyphias gladius), pesce castagna (Brama brama) e squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximas; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).

Motivazione

Si inserisce una precisazione per evitare che si possa eludere il regolamento mediante l'introduzione di attrezzi che, nella pratica, possono essere assimilati alle reti derivanti, vietate per la cattura dei grandi pelagici.

Emendamento 11

ARTICOLO 8, PARAGRAFI 1, 2, 3 e 4

1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco per la cattura dell'occhialone, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole non sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6.

1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole non sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6.

2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione.

2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione.

3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

1) fino al 31 dicembre 2005: 40 mm;

1) fino al 31 dicembre 2006: 40 mm;

2) dal 1° gennaio 2006: 50 mm;

2) dal 1° gennaio 2007, la rete di cui al punto precedente è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte dell'armatore, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.

 

Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete, ovvero devono optare per la rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco oppure per la rete a maglia romboidale da 50 mm.

3) dal 1° gennaio 2009: 60 mm.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'evoluzione della materia, in base alla quale proporrà, se del caso, gli opportuni adeguamenti.

4. Per le reti da traino pelagiche destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'85% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.

4. Per le reti da traino pelagiche destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.

Motivazione

Il riferimento all'occhialone al paragrafo 1 risulta inutile dal momento che è già stata fissata una taglia minima per tale specie.

Emendamento 12

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 5 cm e di larghezza inferiore a 2,5 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

Motivazione

Le dimensioni dell'amo proposte nell'emendamento sono le uniche aventi una motivazione scientifica basata sulle esperienze di selettività effettuate e sulle dimensioni di maturazione della specie. Inoltre, per il piano di recupero dell'occhialone previsto per lo Stretto di Gibilterra (comprendente parte del Mediterraneo), sono state elaborate relazioni – le quali raccomandano questo amo – che non sono state rettificate da alcuna successiva relazione scientifica.

Emendamento 13

ARTICOLO 12

1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 3 miglia.

1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 3 miglia.

In deroga al primo comma, l'uso di draghe idrauliche è autorizzato a una distanza compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

In deroga al primo comma, l'uso di draghe idrauliche è autorizzato a una distanza compresa tra 0,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

2. È vietato l'uso di reti da traino e draghe idrauliche entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.

2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa e di draghe idrauliche entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 0,5 miglia.

3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 0,5 miglia.

4. È vietato l'uso di attrezzi trainati, ciancioli e altre reti da circuizione entro una distanza di 1 miglio nautico dai confini di zone protette delimitate ai sensi degli articoli 5 e 6.

 

5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare su base locale una deroga ai paragrafi 1 e 3 qualora tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici o qualora le attività di pesca interessate siano altamente selettive e abbiano un effetto trascurabile sull'ambiente marino e a condizione che esse rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.

5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare su base locale una deroga ai paragrafi 1 e 3 qualora tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l'estensione delle piattaforme costiere, o qualora le attività di pesca interessate siano altamente selettive, abbiano un effetto trascurabile sull'ambiente marino e interessino un numero ridotto di imbarcazioni, e a condizione che esse rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.

 

Tuttavia, qualsiasi attrezzo da pesca impiegato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita ai paragrafi 1 e 2 e utilizzato conformemente alla legislazione comunitaria vigente di cui al regolamento (CE) n. 1626/94, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2000, incluse le deroghe ivi contemplate, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2006, a condizione che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata.

Motivazione

Per proteggere i fondali corallini e la pesca costiera di tipo più artigianale è necessario proporre una distanza minima dalla costa per gli attrezzi da traino. Ciò nonostante, proprio alla luce del carattere locale e artigianale, si può diminuire tale distanza per le draghe idrauliche. Il riferimento all'articolo 17 consente già di richiedere deroghe nel quadro dei piani di gestione. È opportuno tuttavia regolamentare l'esercizio delle attività di pesca fino all'approvazione di detti piani, ragion per cui si mantiene la legislazione attuale.

Emendamento 14

ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1

1.In deroga all’articolo 13, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita a fini di ripopolamento artificiale o trapianto con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.

1. In deroga all’articolo 13, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento artificiale o trapianto con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.

Motivazione

La pesca del novellame per ripopolamento o allevamento deve essere regolamentata da appositi piani di gestione elaborati dagli Stati membri.

Emendamento 15

ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

 

3 bis. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento con specie non autoctone.

Motivazione

Si cerca di salvaguardare le acque mediterranee dai possibili effetti nocivi derivanti dall'introduzione di nuove specie alloctone, di cui esistono già gravi precedenti.

Emendamento 16

ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli, palangari di fondo e palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

Motivazione

Sembra corretto completare l'elenco aggiungendovi i palangari di fondo, che devono essere impiegati esclusivamente nell'ambito della pesca professionale.

Emendamento 17

ARTICOLO 15, PARAGRAFO 3, COMMA 1 BIS

 

Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.

Motivazione

Si mira ad evitare un eventuale commercio sommerso e la realizzazione di benefici economici con la pesca sportiva, nonché a garantire il controllo sanitario.

Emendamento 18

ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

1. Entro il 31 dicembre 2004 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applicano l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CE) n. 2371/2002.

1. Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applicano l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Motivazione

Si tratta di un aggiornamento delle date della proposta in conformità dell'emendamento 8.

Emendamento 19

ARTICOLO 17, PARAGRAFO 5, LETTERA D BIS (nuova)

 

d bis) il sostegno finanziario nel caso di fermo biologico.

Motivazione

Il fermo biologico ha dimostrato di essere una buona misura di gestione, in parte grazie anche alla sua accettazione da parte del settore, benché occorra prevedere il necessario finanziamento, che dovrà essere tenuto presente nel futuro Fondo europeo per la pesca.

Emendamento 20

ARTICOLO 22

Articolo 4 bis (regolamento (CE) n. 973/2001)

Articolo 22

soppresso

Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

 

Nel regolamento (CE) n. 973/2001 è inserito il seguente articolo 4 bis:

 

"Articolo 4 bis

 

1. Nel Mediterraneo è vietato l'uso di reti da fondo o reti galleggianti ancorate per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).

 

 

2. Nel Mediterraneo sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 10 cm e di larghezza inferiore a 4,5 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di pesce spada (Xiphias gladius) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

 

3. Dal 1° ottobre al 31 gennaio di ogni anno è vietata nel Mediterraneo la pesca con palangari pelagici per la cattura di una qualsiasi delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius) e squali (Hexanchus griseus;, Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).

 

4. Ai fini del paragrafo 2:

 

a) la lunghezza totale degli ami corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall'estremità dell'amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all'apice del collo;

 

b) la larghezza degli ami corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell'ardiglione."

 

Motivazione

Si ritiene che le misure relative ai grandi migratori, per le caratteristiche proprie a tali specie, debbano essere fissate nell'ambito delle rispettive Organizzazioni regionali della pesca – nel caso del Mediterraneo la CGPM e l'ICCAT. Ciò vincolerà tanto gli Stati membri dell'Unione europea quanto gli altri Stati costieri, evitando in tal modo discriminazioni tra pescatori.

Emendamento 21

ARTICOLO 23

Allegato IV, voce concernente il pesce spada (regolamento (CE) n. 973/2001)

Articolo 23

soppresso

Taglia minima

 

All'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la voce concernente il pesce spada è sostituita dalla seguente:

 

"pesce spada (Xiphias gladius) nell'oceano Atlantico: 25 kg o 125 cm (mandibola inferiore);

 

pesce spada (Xiphias gladius) nel Mediterraneo: 110 cm (mandibola inferiore) o 16 kg di peso vivo (peso del pesce intero precedentemente alla trasformazione o alla rimozione di sue parti) o 14 kg di peso senza visceri né branchie (peso successivo alla rimozione dei visceri e delle branchie)(1)

 

________________________

(1) La tolleranza del 15% di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, non si applica al pesce spada nel Mediterraneo."

 

Motivazione

Si applica la stessa motivazione dell'emendamento 20.

Emendamento 22

ARTICOLO 23 BIS (nuovo)

 

Articolo 23 bis

 

Il Consiglio, su proposta della Commissione, entro il 31 marzo 2006 decide in merito alle misure tecniche per la protezione del novellame di pesce spada nel Mediterraneo.

Motivazione

Lo scopo è di evitare un'assenza prolungata di misure tecniche per la protezione del novellame di pesce spada, in caso di mancato raggiungimento di un accordo in seno alla ICCAT o alla CGPM.

Emendamento 23

ALLEGATO II, SEZIONE 1

La larghezza massima consentita per le draghe è di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).

La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).

Motivazione

Apparentemente, la misura proposta dalla Commissione è considerata da molti eccessiva. Una larghezza massima di tre metri pare più opportuna.

Emendamento 24

ALLEGATO II, SEZIONE 3, TRATTINO 3

- È vietato detenere a bordo e calare più di 4.000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo o reti da imbrocco fissa galleggianti per nave.

- È vietato detenere a bordo e calare più di 6.000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo o reti da imbrocco fissa galleggianti per nave, tenendo presente che nel caso di un solo pescatore non si possono superare i 2.500 m, a cui si possono aggiungere altri 2.000 m nel caso di un secondo pescatore e altri 1.500 m nel caso di un terzo pescatore.

Motivazione

In tutte le discussioni tenute con il settore, esso si è dimostrato in maggioranza favorevole ad una norma più flessibile, come quella proposta nell'emendamento, che inoltre concede garanzie supplementari di sicurezza qualora a bordo si trovino soltanto uno o due pescatori.

Emendamento 25

ALLEGATO II, SEZIONI 6, 7 E 8

6. Palangaro di fondo

6. Palangaro di fondo

- È vietato detenere a bordo e calare più di 7.000 m di palangaro per nave.

- È vietato detenere a bordo e calare più di 3.000 ami per nave.

7. Linee di nasse per la pesca dei crostacei di profondità

7. Linee di nasse per la pesca dei crostacei di profondità

È vietato detenere a bordo e calare più di 5 km di linee di nasse.

È vietato detenere a bordo e calare più di 5 km di linee di nasse.

8. Palangaro di superficie (derivante)

8. Palangaro di superficie (derivante)

 

È vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.

È vietato detenere a bordo e calare più di:

 

- 2.000 ami per nave per i pescherecci che catturano tonno rosso (Thunnus thynnus);

 

- 3.500 ami per nave per i pescherecci che catturano pesce spada (Xyphias gladius);

 

- 5.000 ami per nave per i pescherecci che catturano tonno bianco (Thunnus alalunga).

Motivazione

Ampi settori dell'industria si sono dichiarati favorevoli ad una regolamentazione dei palangari in funzione del numero di ami piuttosto che della lunghezza dell'attrezzo. Gli organismi scientifici consultati ritengono anch'essi che tale regolamentazione possa risultare più adeguata alle specie indicate.

Emendamento 26

ALLEGATO III, SEZIONI 1, 2 E 3

1. Pesci

1. Pesci

Dicentrarchus labrax                  25 cm

Dicentrarchus labrax                   25 cm

Diplodus annularis                     12 cm

Diplodus annularis                       12 cm

Diplodus puntazzo                     18 cm

Diplodus puntazzo                      18 cm

Diplodus sargus                         23 cm

Diplodus sargus                          23 cm

Diplodus vulgaris                       18 cm

Diplodus vulgaris                        18 cm

Engraulis encrasicolus *             11 cm

Engraulis encrasicolus *              9 cm

Epinephelus spp.                       45 cm

Epinephelus spp.                         45 cm

Lithognathus mormyrus              20 cm

Lithognathus mormyrus               20 cm

Merluccius merluccius               15 cm (fino al 31 dicembre 2008)

                              20 cm (dal 1° gennaio 2009)

Merluccius merluccius                 20 cm

 

 

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2006 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di merluzzo compresi tra 15 e 20 cm.

 

Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.

Mullus spp.                               11 cm

Mullus spp.                                 11 cm

Pagellus acarne                         17 cm

Pagellus acarne                           17 cm

Pagellus bogaraveo                   33 cm

Pagellus bogaraveo                     33 cm

Pagellus erythrinus                     15 cm

Pagellus erythrinus                      15 cm

Pagrus pagrus                           18 cm

Pagrus pagrus                             18 cm

Polyprion americanus                45 cm

Polyprion americanus                  45 cm

Sardina pilchardus**                 13 cm

Sardina pilchardus**                  11 cm

Scomber japonicus                    18 cm

Scomber japonicus                     18 cm

Scomber scombrus                   18 cm

Scomber scombrus                     18 cm

Solea vulgaris                            25 cm

Solea vulgaris                             20 cm

Sparus aurata                            20 cm

Sparus aurata                             20 cm

Trachurus spp.                          15 cm

Trachurus spp.                            15 cm

2. Crostacei

2. Crostacei

Homarus gammarus                   30 cm LT

Homarus gammarus                    30 cm LT

Nephrops norvegicus                20 mm LC

                                                 70 mm LT

Nephrops norvegicus                  20 mm LC

                                                  70 mm LT

Palinuridae                                105 mm LC

Palinuridae                                  90 mm LC

Parapenaeus longisrostris           20 mm LC

Parapenaeus longisrostris            20 mm LC

3. Molluschi bivalvi

3. Molluschi bivalvi

Pecten jacobeus 11 cm

Pecten jacobeus 10 cm

 

Venerupis spp. 25 mm

 

Venus spp. 25 mm

Motivazione

Nel caso del merluzzo, la proposta è totalmente contraria a qualunque politica ragionevole di protezione delle risorse. Ciò nonostante, posto che la taglia attuale non corrisponde alla maglia di 40 mm, è opportuno concedere un margine di tolleranza fino all'introduzione della maglia quadrata.

Per quanto riguarda la sardina, la taglia è basata su una raccomandazione della CGPM che, tuttavia, non propone una taglia minima. Dal momento che esiste pertanto un margine per fissare tale taglia e tenendo conto dei problemi di controllo finora incontrati per il fatto che nel Mediterraneo non c'è una taglia minima e nell'Atlantico sì, non sarebbe coerente riprendere a differenziarle, soprattutto considerando che la taglia sarebbe superiore nel Mediterraneo.

La taglia stabilita per l'aragosta nella proposta non coincide con quella di prima maturazione sessuale ma con quella di massima produzione di uova, il che sembra leggermente esagerato, soprattutto tenendo presente che il primo dei criteri è quello comunemente utilizzato per stabilire le taglie.

Nella categoria dei molluschi bivalvi si aggiungono due specie finora regolamentate: infatti, il settore non soltanto si è adeguato assai bene alla regolamentazione di queste due specie, ma ne richiede addirittura la reintroduzione nella proposta. Per quanto riguarda la cappa santa, la ragione per aumentare la taglia di un centimetro non è sufficientemente spiegata, onde per cui si è preferito mantenere la taglia attuale.

  • [1]  Non ancora pubblicata in GU.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001

Riferimenti

COM(2003)0589 – C5‑0480/2003 – 2003/0229(CNS)

Base giuridica

art. 37 CE

Base regolamentare

art. 51

Consultazione del PE

16.10.2003

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

PECH
16.9.2004

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

ENVI
16.9.2004



 

 

Pareri non espressi
  Decisione

ENVI
1.9.2004

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

no

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Carmen Fraga Estévez
28.7.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata
  Decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
  Decisione in Aula



Consultazione del Comitato delle regioni
  Decisione in Aula


Esame in commissione

1.9.2004

22.9.2004

24.11.2004

2.2.2005

 

Approvazione

12.4.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

20

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Niels Busk, Giorgio Carollo, David Casa, Carmen Fraga Estévez, Georg Jarzembowski, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Sebastiano (Nello) Musumeci, Neil Parish, Willi Piecyk, Bernard Poignant, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Giovanni Claudio Fava, Duarte Freitas, Ambroise Guellec, Francesco Musotto, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Czesław Adam Siekierski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Giovanni Berlinguer, Patrick Louis

Deposito – A6

26.4.2005

A6‑0112/2005

Osservazioni

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