RELAZIONE sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito di una denuncia contro le scuole europee (n. 1391/2002/JMA)

28.3.2006 - (2005/2216(INI))

Commissione per le petizioni
Relatore: Proinsias De Rossa

Procedura : 2005/2216(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0118/2006
Testi presentati :
A6-0118/2006
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito di una denuncia contro le scuole europee (n. 1391/2002/JMA)

(2005/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 13, 21 e 195 del trattato CE,

–   visti gli articoli 1 e 6 del trattato sull'Unione europea,

–   vista la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore[1]

–   visto l'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 16 luglio 1998[2], 17 novembre 2000[3], 6 settembre 2001[4] e 11 dicembre 2001[5] sulle Relazioni speciali del Mediatore europeo,

- vista la Convenzione del 17 giugno 1994 che definisce lo statuto delle scuole europee,

- vista la risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio del 31 maggio 1990 sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale[6] e in particolare il suo articolo 4,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni - Verso un'Europa senza ostacolo per i disabili (COM(2000)0284),

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[7] e in particolare il suo articolo 21, paragrafo 1,

- visti gli articoli 45 e 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0118/2005),

A.  considerando che è dovere del Mediatore europeo, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, effettuare di propria iniziativa, o a seguito di denunce presentategli, e a propria discrezione, indagini su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali,

B.   considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 del suo statuto, il Mediatore europeo, può successivamente trasmettere una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato corredandola di raccomandazioni,

C.  considerando che nella sua Relazione speciale sulla denuncia n. 1391/2002/JMA riguardante l'omissione da parte della Scuola europea di soddisfare le esigenze scolastiche speciali della figlia del denunciante, il Mediatore ha formulato raccomandazioni volte a far sì che la Commissione prenda le misure necessarie per garantire che i genitori di bambini con fabbisogni speciali nel campo dell'istruzione, che sono esclusi dalle Scuole europee a causa del loro livello di handicap, non debbano essere tenuti a contribuire costi per l'istruzione impartita ai loro figli,

D.  considerando che il Mediatore ha svolto indagini relative a un notevole numero di altre denunce contro le Scuole europee su fatti simili e recanti le stesse testimonianze,

E.   considerando che la Relazione speciale del Mediatore rappresenta un'eccellente opportunità per un esame approfondito delle raccomandazioni rivolte alla Commissione,

1.   si rallegra della Relazione speciale del Mediatore e ritiene che essa si basi su inchieste approfondite sulla denuncia in questione e su un'analisi esauriente delle prove a disposizione;

2.   nota che l'inchiesta del Mediatore costituisce un esempio appropriato dell'esercizio del suo mandato conformemente all'articolo 195 del trattato;

3.   sottolinea che, come iscritto nella Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea (articoli 14 e 21) e nel trattato CE, il diritto all'istruzione, il principio della non discriminazione e della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi tipo di discriminazione basata fra l'altro su motivi di handicap, sono alla base dell'ordinamento giuridico UE;

4.   nota che, mentre la Commissione si è ripetutamente riferita all'esistenza di vincoli finanziari e di bilancio che le impediscono di coprire l'integralità dei costi scolastici dei bambini con fabbisogni educativi speciali e perciò esclusi dalle scuole europee, l'istituzione non ha fatto nessuno sforzo per procedere ad una valutazione delle risorse finanziarie necessarie per soddisfare agli obblighi imposti dal trattato CE;

5.   nota che nel caso della famiglia del denunciante, mentre la Scuola europea ha fornito servizi scolastici gratuiti (il che è obbligatorio) a tre dei figli, la stessa scuola non ha accettato la figlia più piccola che ha bisogni educativi speciali obbligando la famiglia a iscriverla a una scuola privata, la "International School" di Bruxelles, e costringendola a sostenere notevoli costi;

6.   prende atto delle misure messe a punto dalla Commissione per la riunione della commissione per le petizioni, del 22 febbraio 2006, che prevedono per il 2006 un notevole aumento dell'aiuto complementare per i disabili, che determinerà una importante riduzione dei contributi personali dei beneficiari;

7.   nota che la Commissione elargisce una duplice indennità aggiuntiva per i figli a carico per assistere i funzionari per quanto riguarda i costi non scolastici derivanti dalle cure necessarie per i figli portatori di handicap e condanna la Commissione per aver trattenuto unilateralmente tale indennità aggiuntiva al fine di ridurre i costi da essa sostenuti per adempiere ai suoi obblighi nei confronti della figlia del denunciante;

8.   invita la Commissione a informare fin dall'inizio i genitori dei bambini con particolari esigenze sotto il profilo pedagogico sui loro diritti e obblighi e a chiarire in quale misura assuma le proprie responsabilità per garantire che i figli dei funzionari abbiano accesso a un'istruzione obbligatoria gratuita;

9.   sottoscrive le conclusioni del Mediatore e invita la Commissione a prendere la misure necessarie per rimborsare, nel quadro di una politica europea di protezione sociale, ai genitori dei bambini con particolari esigenze sotto il profilo educativo che siano esclusi dalle scuole europee per il loro handicap, l'integralità dei costi dei servizi speciali necessari;

10. ritiene che la raccomandazione del Mediatore debba applicarsi anche alle altre denunce che egli ha ricevuto nel corso della sua inchiesta relativa a fatti simili e a testimonianze identiche;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, al Segretario generale e ai Consigli superiori delle Scuole europee e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

  • [1]  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione come modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).
  • [2]  GU C 292, 21.9.1998, pag. 103.
  • [3]  GU C 223, 8.8.2001, pag. 368.
  • [4]  GU C 72 E, 21.3.2002, pag. 331.
  • [5]  GU C 177 E, 25.7.2002, pag. 61.
  • [6]  GU C162, 3.7.1990, pag. 2.
  • [7]  GU C 364, 18.12.2000, pag. 1.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il presente documento si basa sulla relazione speciale trasmessa dal Mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo il 27 maggio 2005, a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea sulla denuncia 1391/2002/JMA. La denuncia ha per oggetto il mancato soddisfacimento, da parte delle Scuole europee, dei bisogni educativi speciali della figlia della denunciante e il rifiuto della Commissione di finanziare interamente il costo dell'istruzione speciale per la figlia della ricorrente nella struttura alternativa scelta e disponibile ad accoglierla, la "International School" di Bruxelles.

Il Mediatore ha affermato che l'integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali nel sistema d'istruzione ordinario rimane un obiettivo politico generale, anche se privo di carattere coercitivo. In assenza di disposizioni giuridiche vincolanti, il Mediatore non ha ravvisato alcun caso di cattiva amministrazione nel fatto che la figlia della denunciante non potesse frequentare una Scuola europea. A suo avviso, tuttavia, gli aspetti finanziari della situazione costituiscono una discriminazione ingiustificata e, pertanto, ha raccomandato alla Commissione di adottare le necessarie misure per garantire che i genitori di bambini con bisogni educativi speciali, esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità, non debbano contribuire ai costi per l'istruzione dei figli.

2. Sintesi della denuncia e indagine del Mediatore

Il 25 luglio 2002 una funzionaria della Commissione, la cui figlia ha bisogni educativi speciali, ha presentato una denuncia al Mediatore. La ricorrente ha spiegato che nel settembre 1997 la figlia ha iniziato a frequentare la Scuola europea Bruxelles II, dove è stata assistita nell'ambito del programma per bambini con bisogni educativi speciali, negli anni scolastici 1998-99 e 1999-2000. Nel giugno 2000 il consiglio d'amministrazione della scuola ha deciso che l'istituto non sarebbe stato in grado di far fronte alle necessità dell'allieva, accettata al dipartimento di educazione speciale della "International School", di Bruxelles, nel settembre 2000. Conformemente alle linee guida della Commissione, la denunciante ha dovuto pagare una percentuale dei costi per l'istruzione della figlia in tale scuola privata.

La denunciante ha osservato che lo statuto delle Scuole europee, il quale stabilisce che il loro ruolo è quello di promuovere l'istruzione dei figli dei dipendenti delle Istituzioni europee, non menziona la possibilità che alcuni bambini disabili siano esclusi a causa del loro handicap. Secondo la denunciante, la Commissione è in parte responsabile della situazione, poiché essa è rappresentata da uno dei suoi membri in seno al consiglio superiore delle scuole europee ed è coinvolta in questioni riguardanti il bilancio delle scuole.

Nel suo parere del 6 gennaio 2003, la Commissione ha esaminato le asserzioni della denunciante, facendo notare che le Scuole europee, a differenza della maggior parte dei sistemi d'istruzione nazionali che prevedono dei centri speciali per bambini disabili, comprendono solo istituti d'istruzione normali. Malgrado tale limitazione, le Scuole europee sono consapevoli delle difficoltà che i bambini con bisogni educativi speciali devono affrontare. Dal 1987, pertanto, sono stati istituiti dei corsi di recupero e dei centri di orientamento e dal 1989 ciascuna scuola è dotata di "gruppi consultivi", incaricati di valutare le specifiche esigenze di ciascun bambino. A seguito dell'intervento della Commissione, la sezione di bilancio per le Scuole europee dedicata ai bambini con bisogni educativi speciali è raddoppiata dal 1996 al 2002. Nel caso specifico della figlia della denunciante, la Scuola europea Bruxelles II era giunta alla conclusione di non poter soddisfare le esigenze dell'allieva e la Commissione ha ritenuto che la politica della Scuola, la quale aveva fatto tutto ciò che poteva conformemente alle procedure esistenti, non fosse discriminatoria. Quanto al contributo finanziario chiesto ai genitori di taluni bambini con bisogni educativi speciali, la Commissione ha precisato che nel caso in cui un funzionario chieda assistenza nell'ambito della linea di bilancio A-4103 ("aiuti complementari alle persone disabili"), l'articolo 5 bis delle linee guida provvisorie stabilisce che il funzionario debba contribuire in base al proprio reddito familiare imponibile. Secondo la Commissione, il contributo finanziario della denunciante ammontava al 5% delle spese sostenute. Quanto alla necessità di informare i genitori dei bambini con bisogni educativi speciali, la Commissione ha affermato che tali indicazioni verranno inserite d'ora innanzi nelle informazioni fornite ai nuovi funzionari, prima che essi assumano le loro cariche all'interno delle istituzioni e nel momento stesso in cui prendono servizio.

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, la denunciante ha affermato che se le Scuole europee non sono in grado di seguire i bambini con bisogni educativi speciali, il loro bilancio dovrebbe finanziare interamente l'istruzione di tali bambini in una struttura alternativa. La denunciante ha proposto che le Scuole europee dovrebbero coprire tutti i costi relativi all'istruzione dei bambini con bisogni educativi speciali che devono essere trasferiti in un sistema di istruzione alternativo. Inoltre, ha sottolineato che la Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire l'applicazione della legislazione comunitaria volta a lottare contro qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'handicap e che le Scuole europee violano l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1].

Dopo una valutazione del parere e delle osservazioni, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia risposto in modo adeguato alla denuncia. Egli ha concluso che la Commissione, chiedendo un contributo alla denunciante per il costo dell'istruzione della figlia esclusa dalle Scuole europee a causa del suo grado di disabilità, non abbia garantito il rispetto del principio di pari trattamento. Il Mediatore, pertanto, ha raccomandato alla Commissione di assicurare che la denunciante non debba contribuire ai costi per l'istruzione della figlia.

Nella sua risposta al Mediatore, la Commissione ha affermato che il 1° maggio 2004 sarebbe dovuto entrare in vigore, se approvato, un nuovo regime recante alcune modifiche delle attuali linee guida sugli aiuti complementari alle persone disabili. La Commissione ha precisato che l'attuale regime non può essere considerato discriminatorio poiché anche i genitori di altri bambini, che per ragioni pedagogiche non possono frequentare una Scuola europea, devono cercare degli istituti alternativi, le cui rette non sono pienamente rimborsabili. Poiché l'obbligo per i genitori di contribuire ai costi per l'istruzione dei figli non è necessariamente legato alla disabilità, la Commissione ritiene che il contributo finanziario supplementare non debba essere considerato discriminatorio e fa notare che i bambini disabili non vengono esclusi dalle scuole a causa della loro disabilità, ma in ragione del fatto che la gravità dell'handicap supera la capacità della scuola di gestire questi allievi. Poiché il costo degli istituti alternativi è piuttosto elevato, e considerate le attuali restrizioni di bilancio, ai genitori viene chiesto un limitato contributo sulla base della loro situazione finanziaria. Tuttavia, la Commissione ha annunciato di voler ridurre l'onere finanziario della denunciante.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo[2],  il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. Nel caso in oggetto, il Mediatore ha trasmesso alla denunciante la risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole. La denunciante ha ribadito i fatti oggetto della causa, sottolineando che l'obbligo di contribuire all'istruzione della figlia è legato alla disabilità di quest'ultima. La ricorrente ha affermato che il riferimento della Commissione a iniziative future è irrilevante e lo stesso dicasi per l'argomentazione secondo cui altri bambini sono costretti a lasciare le Scuole europee per altre ragioni di carattere pedagogico. Nel caso in oggetto, ha precisato, alla figlia è stata negata l'istruzione a causa del suo handicap e le è stato chiesto di contribuire al costo dell'educazione scolastica. Contrariamente alle cifre comunicate dalla Commissione, ha sottolineato la denunciante, il contributo richiestole ammonta al 15% dei costi. La denunciante ritiene che la discriminazione sia puramente dovuta alla disabilità della figlia e che la Commissione sia colpevole di una totale inosservanza delle proprie responsabilità nei confronti dei suoi funzionari e delle persone a loro carico.

3. Il progetto di raccomandazione

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore, quest'ultimo ha inviato un progetto di raccomandazione alla Commissione europea il 27 febbraio 2004.

In tale occasione, il Mediatore ha osservato che i figli dei dipendenti dell'Unione europea, compresi i figli con bisogni educativi speciali le cui esigenze possono essere soddisfatte dalle Scuole europee, hanno il diritto di essere ammessi alle Scuole europee. Pertanto, i funzionari della UE interessati non devono contribuire in alcun modo ai costi dell'istruzione dei propri figli. Al contrario, la Commissione non copre i costi complessivi dell'istruzione dei figli con bisogni educativi speciali che vengono esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità.

Il Mediatore ha osservato che il concetto di non discriminazione e pari trattamento è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Come sancito dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[3] e dall'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE[4], è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sugli handicap. Il Mediatore ritiene pertanto che il diverso trattamento finanziario che la Commissione riserva ai funzionari, i cui figli hanno bisogni educativi speciali e sono esclusi dalle Scuole europee, sia fondato esclusivamente sull'handicap e come tale discriminatorio. Quanto all'esclusione di taluni bambini dalle Scuole europee per ragioni pedagogiche, il Mediatore è dell'avviso che le circostanze fattuali e giuridiche di tali bambini non siano paragonabili a quelle di bambini con bisogni educativi speciali, esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità. Nel concludere che il diverso trattamento finanziario operato dalla Commissione nei confronti dei funzionari i cui figli con bisogni educativi speciali sono esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità è discriminatorio, e costituisce di conseguenza un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione deve adottare le necessarie misure per garantire che i genitori di bambini con bisogni educativi speciali, esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità, non debbano contribuire ai costi per l'istruzione dei propri figli.

In mancanza di disposizioni giuridiche in materia, il Mediatore non ha potuto concludere che la Commissione abbia agito in modo inopportuno non garantendo che le Scuole europee fornissero dei programmi educativi per tutti i figli dei funzionari UE con bisogni educativi speciali. Il Mediatore ha concluso pertanto che non era ravvisabile alcun caso di cattiva amministrazione in merito a tale aspetto della denuncia. In relazione all'affermazione della denunciante, secondo cui la Commissione non avrebbe specificato nelle informazioni sulle Scuole europee che alcuni bambini con bisogni educativi speciali possono esserne esclusi, il Mediatore è dell'avviso che non sia necessaria un'ulteriore indagine su quest'aspetto della denuncia, vista la garanzia, da parte della Commissione, che saranno adottate le necessarie misure per fornire ai funzionari le informazioni appropriate.

Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto un significativo numero di ulteriori denunce riguardanti fatti analoghi e contenenti affermazioni identiche. La Commissione ne è stata informata e le è stato chiesto di emettere un parere su tali denunce. L'istituzione ha deciso pertanto di fornire una risposta congiuntamente a tutte le denunce mediante il parere circostanziato relativo alla presente causa.

4. Parere circostanziato della Commissione europea e informazioni supplementari

Dopo una serie di rinvii, la Commissione ha infine presentato il suo parere circostanziato il 18 agosto 2004, affermando che esso costituiva la risposta sia al progetto di raccomandazione del Mediatore, sia alle singole denunce sullo stesso problema. Per quanto concerne il contributo finanziario dei funzionari della UE i cui figli con bisogni educativi speciali sono esclusi dalle Scuole europee, la Commissione ha fatto riferimento al nuovo articolo 1 quinquies, paragrafo 4[5], dello Statuto dei funzionari, entrato in vigore il 1° maggio 2004, facendo notare che il principio di proporzionalità che regolamenta i rapporti tra l'autorità che ha il potere di nomina e il potenziale funzionario deve essere tenuto in considerazione mutatis mutandis in relazione agli obblighi di detta autorità nei confronti del figlio disabile di un funzionario. Facendo riferimento ad una serie di altri nuovi elementi, tra cui l'obbligo di consentire ai funzionari di accedere alle misure di natura sociale, e sostenendo che l'esclusione dei figli disabili dalle Scuole europee deriva dal fatto che la loro integrazione nell'ambiente scolastico supera le risorse materiali disponibili, la Commissione ha osservato che è possibile adottare dei provvedimenti per rafforzare le misure a vantaggio dei figli dei funzionari che si trovino nella stessa situazione della denunciante. La Commissione, tuttavia, ritiene che le misure previste dal regime di indennità attualmente vigente siano appropriate e sufficienti per compensare i costi imposti ai genitori a causa della disabilità dei loro figli e precisa che il 99% dei costi sostenuti dalla denunciante per l'istruzione della figlia sono stati coperti dal regime. La Commissione ha sottolineato che le risorse di bilancio sono limitate e che essa non è in grado di coprire tutti i costi, malgrado il fatto che nel 2004 sia stato apportato un eccezionale aumento del 40% al bilancio. Poiché la politica sociale nei confronti delle persone con disabilità costituisce una priorità, la Commissione ha espresso la volontà di proporre un "programma pluriennale" all'autorità di bilancio al fine di garantire la massima sicurezza di bilancio possibile a questo tipo di misure. La Commissione ha espresso altresì l'intenzione di menzionare la posizione del Mediatore su tale questione nel momento in cui trasmetterà le proprie proposte all'autorità di bilancio, ma ha precisato che potrebbe essere utile se il Mediatore si rivolgesse direttamente all'autorità di bilancio. Infine, la Commissione si è detta intenzionata ad adottare tutte le misure del caso per ottenere il necessario sostegno dall'autorità di bilancio, cosicché i bambini con una comprovata esigenza di frequentare un istituto speciale possano ricevere il massimo sostegno finanziario possibile.

Nelle sue osservazioni sul parere circostanziato della Commissione, la denunciante ribadisce le sue precedenti asserzioni, aggiungendo che, a suo avviso, le proposte e azioni della Commissione negano alla figlia l'accesso all'istruzione dell'obbligo gratuita. Inoltre, la ricorrente contesta le cifre indicate dalla Commissione, sostenendo che la dotazione finanziaria per bambino con bisogni educativi speciali è stata ridotta nel 2003/2004 e che la sua spesa personale dal 2000 ammonta a 19 205 euro.

Nel dicembre 2004 il direttore generale della DG del Personale e dell'amministrazione della Commissione ha scritto al Mediatore riaffermando i concetti illustrati nel parere circostanziato e annunciando che il programma pluriennale in materia di politica sociale della Commissione includerà una sezione per il sostegno ai bambini con bisogni educativi speciali. Il programma sarà trasmesso alla Commissione intorno alla metà del 2005, ma il direttore generale non potrà garantire un rimborso totale ai genitori di tali bambini.

5. Valutazione e raccomandazione del Mediatore

Il progetto di raccomandazione del Mediatore era volto a garantire che la Commissione non operasse discriminazioni finanziarie nei confronti di funzionari i cui figli con bisogni educativi speciali sono esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità. Alla luce del parere circostanziato della Commissione, il Mediatore non ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto. Per quanto concerne l'interpretazione della Commissione del nuovo Statuto dei funzionari, secondo la quale il suo potere di limitare l'introduzione di nuove misure in ragione del loro impatto finanziario deve essere applicato anche a qualsiasi altra misura concernente le persone disabili, ad esempio quelle relative all'istruzione dei figli dei funzionari della UE con bisogni educativi speciali, il Mediatore ritiene che tali disposizioni si limitino esclusivamente all'assunzione dei funzionari e non siano applicabili ad altre situazioni relative al trattamento dei funzionari interessati da una situazione di disabilità. Il Mediatore si è sorpreso del fatto che la Commissione, pur avendo menzionato ripetutamente i limiti finanziari che le impediscono di coprire interamente i costi relativi all'istruzione dei bambini con bisogni educativi speciali, esclusi dalle Scuole europee, non abbia mai fornito una stima che illustrasse la portata di tali limiti, per esempio il numero di funzionari interessati o i possibili costi di una modifica della politica. Pur apprezzando le positive osservazioni del direttore generale del Personale e dell'amministrazione della Commissione, il Mediatore ritiene che esse non servano ad eliminare inequivocabilmente ogni discriminazione nei confronti dei funzionari i cui figli con bisogni educativi speciali sono esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità. Quanto all'invito della Commissione a rivolgersi all'autorità di bilancio, il Mediatore è dell'avviso che non sia sua competenza intervenire direttamente in questo tipo di procedura di bilancio. Ritiene invece più opportuno trasmettere una relazione speciale su tale questione al Parlamento, al fine di richiamarne l'attenzione sul problema, non solo perché tale istituzione svolge una funzione di controllo della Commissione, ma anche perché fa parte dell'autorità di bilancio comunitaria. Sulla base della propria valutazione, il Mediatore ha ribadito il proprio progetto di raccomandazione sotto forma di raccomandazione alla Commissione e ritiene che la propria raccomandazione debba applicarsi anche alle ulteriori denunce pervenute nel corso della sua indagine.

6. Conclusioni

Il relatore fa notare che il Mediatore ha condotto un'approfondita ed esaustiva analisi della denuncia 1391/2002/JMA. Nel corso della sua indagine, egli ha esaminato in modo dettagliato sia le asserzioni della ricorrente, sia le dichiarazioni emesse dalla Commissione.

La denunciante ha fornito al relatore ulteriori prove delle ripercussioni che le azioni della Commissione hanno avuto sulla sua famiglia. In qualità di funzionaria della Commissione, la denunciante non può esercitare determinati diritti, tra cui l'accesso ai servizi educativi, nel paese ospitante. In tali circostanze, la Commissione e le istituzioni europee assumono il ruolo di "Stato surrogato" responsabile per la fornitura di determinati servizi, ad esempio quelli educativi. Sulla base di tale principio, 3 dei figli della denunciante fruiscono dell'istruzione dell'obbligo gratuita presso la Scuola europea. La figlia con bisogni educativi speciali, invece, è stata esclusa dalla scuola e quindi obbligata ad iscriversi in una scuola privata, con un notevole onere finanziario per i genitori. È sicuramente inaccettabile che tali genitori vengano economicamente penalizzati costringendoli a pagare la retta scolastica per uno dei figli, mentre i fratelli e i coetanei hanno accesso all'istruzione gratuita.

La famiglia in questione ha sostenuto un costo complessivo di 19 205 euro per i quattro anni scolastici tra il 2000 e il 2004 e ha dinanzi a sé la prospettiva di altri 7 anni di scuola a costi altrettanto elevati, finché la figlia non raggiungerà i 18 anni.

Il relatore ritiene che la Commissione sia stata particolarmente sconsiderata nell'affermare che il 99% dei costi sostenuti dalla famiglia è coperto dal regime vigente, che prevede il pagamento di un doppio assegno famigliare per i funzionari con figli disabili. La Commissione ha unilateralmente trattenuto a questa famiglia la somma dovuta ai sensi del suddetto regime per compensare parte dei costi d'istruzione derivanti dall'esclusione della figlia dalla Scuola europea. La Commissione, pertanto, ha negato a questa famiglia le risorse finanziarie di cui possono invece fruire altre famiglie, i cui figli disabili beneficiano dell'istruzione gratuita, le quali, avendo diritto a percepire un doppio assegno famigliare, sono libere di utilizzare l'indennità supplementare per sostenere costi in ambito non educativo.

La Commissione ha affermato che nel caso in cui un funzionario chieda assistenza nell'ambito della linea di bilancio A-4103 ("aiuti complementari alle persone disabili"), l'articolo 5 bis delle linee guida provvisorie stabilisce che il funzionario debba contribuire in base al proprio reddito familiare imponibile. Tuttavia, la Commissione ha ignorato il fatto che la linea di bilancio A-4103 non riguarda le esigenze in ambito educativo, le quali devono essere soddisfatte gratuitamente per i bambini disabili così come per i bambini normodotati.

Il relatore ritiene pertanto che le conclusioni del Mediatore, secondo cui gli aspetti finanziari della situazione costituiscono una discriminazione ingiustificata, si basino su una valutazione equilibrata e confermino pienamente la seguente raccomandazione del Mediatore stesso:

"La Commissione deve adottare le necessarie misure per garantire che i genitori di bambini con bisogni educativi speciali, esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità, non debbano contribuire ai costi per l'istruzione dei propri figli."

  • [1]  "Articolo 14
    Diritto all'istruzione
    1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
    2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
    3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
    diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
    religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio."
  • [2]  Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
  • [3]  "Articolo 21, paragrafo 1:
    È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
    della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
    personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
    patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."
  • [4]  "Articolo 13, paragrafo1:
    Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."
  • [5]  Articolo 1 quinquies, paragrafo 4:
    " Ai fini del paragrafo 1, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 33.
    Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.
    Per “ragionevoli adeguamenti” in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione".

PROCEDURA

Titolo

Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito di una denuncia contro le scuole europee

Riferimenti

2005/2216(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

PETI

17.11.2005

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

CULT

17.11.2005



 

 

Pareri non espressi
  Decisione

CULT
23.11.2005

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Proinsias De Rossa
13.9.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

11.10.2005

22.2.2006

21.3.2006

 

 

Approvazione

21.3.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

13

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Robert Atkins, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Andreas Schwab, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Inés Ayala Sender, Alexandra Dobolyi, David Hammerstein Mintz, Marcin Libicki,

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marie-Hélène Descamps

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María del Pilar Ayuso González

Deposito

28.3.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)