RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Christa Klaß

Procedura : 2006/0132(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0443/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0373),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0443/2008),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Posizione comune del Consiglio

Visto 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, e l’articolo 175, paragrafo 1,

Motivazione

Ripristino dell’emendamento 1 della prima lettura. L'obiettivo della direttiva è quello di ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente. La base giuridica della direttiva deve perciò citare entrambi.

Emendamento    2

Posizione comune del Consiglio

Considerando 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(1) A norma della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, la presente direttiva istituisce un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi.

(1) A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, dovrebbe essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo in conto il principio di precauzione.

Motivazione

La politica in materia di pesticidi dovrebbe fondarsi, in ogni suo aspetto, sul principio di precauzione. Ripristino dell’emendamento 2 della prima lettura.

Emendamento  3

Posizione comune del Consiglio

Considerando 4

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(4) Per agevolare l'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. I piani d’azione nazionali possono essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell’ambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi.

(4) Per agevolare l'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, i valori target, le misure e i tempi per ridurre l'utilizzo dei pesticidi e i rischi per la salute umana e per l'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi non chimici al fine di ridurre l'utilizzo di pesticidi. I piani d'azione nazionali dovrebbero essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell'ambito di altre normative comunitarie in materia di pesticidi.

Motivazione

La riduzione quantitativa dell'uso di pesticidi dovrebbe essere una delle finalità della direttiva quadro, da conseguirsi mediante la fissazione concreta di obiettivi e l'attuazione dei piani d’azione nazionali.

Emendamento  4

Posizione comune del Consiglio

Considerando 12

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(12) L’irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull’ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato con eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenti un evidente vantaggio in termini d'impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altre forme di irrorazione o nel caso in cui non esistano alternative praticabili.

(12) L’irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull’ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato con eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenti un evidente vantaggio in termini d'impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altre forme di irrorazione o nel caso in cui non esistano alternative praticabili, purché siano impiegate le migliori tecnologie disponibili per ridurre la dispersione (ad esempio polverizzatori a bassa dispersione) e non venga pregiudicata la salute dei residenti e degli astanti.

Motivazione

L'irrorazione aerea non presenta vantaggi ambientali rispetto ad altri metodi di irrorazione. Non dovrebbero essere ammesse deroghe nelle aree in cui i residenti e gli astanti potrebbero essere esposti ad effetti negativi, ad esempio, nelle zone rurali ad elevata densità demografica o nei pressi di spazi utilizzati dal pubblico o da gruppi vulnerabili. Ripristino dell’emendamento 10 della prima lettura.

Emendamento  5

Posizione comune del Consiglio

Considerando 14

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(14) L’uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione ai pesticidi sono elevati. L'uso di pesticidi in tali aree dovrebbe essere pertanto vietato o limitato oppure dovrebbero essere ridotti al minimo i rischi derivanti da tale uso.

(14) L’uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi pubblici, i terreni sportivi e le aree ricreative, i complessi scolastici, i parchi gioco per bambini e le zone ubicate in prossimità di strutture sanitarie pubbliche (cliniche, ospedali, centri di riabilitazione, luoghi di cura, ospizi), i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione ai pesticidi sono elevati. L'uso di pesticidi in tali aree dovrebbe essere pertanto vietato.

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto gli elevati rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi nelle zone utilizzate dal pubblico. Pertanto, in considerazione degli effetti negativi acuti e cronici per la salute che possono essere provocati dall'esposizione ai pesticidi, l'impiego di tali sostanze andrebbe vietato in qualsiasi luogo in cui il pubblico rischia di essere esposto, soprattutto, ma non esclusivamente, ai fini della tutela dei gruppi vulnerabili. Ripristino dell'emendamento 151 della prima lettura e modifica di un nuovo testo del Consiglio.

Emendamento  6

Posizione comune del Consiglio

Considerando 17

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(17) Sulla base del regolamento (CE) n. .../… e della presente direttiva quadro, l'attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria e il principio di sussidiarietà si applica alle modalità di attuazione dei principi di difesa integrata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare le modalità di attuazione di detti principi nei rispettivi piani d’azione nazionali.

(17) Sulla base del regolamento (CE) n. .../… e della presente direttiva quadro, l'attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria e il principio di sussidiarietà si applica alle modalità di attuazione dei principi di difesa integrata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare le modalità di attuazione di detti principi nei rispettivi piani d’azione nazionali, privilegiando i metodi non chimici in materia fitosanitaria nonché la gestione delle specie nocive e delle colture.

Motivazione

La difesa integrata dovrebbe essere un sistema che privilegia i metodi non chimici in materia fitosanitaria nonché la gestione delle specie nocive e delle colture. Modifica di un nuovo considerando aggiunto dal Consiglio.

Emendamento    7

Posizione comune del Consiglio

Articolo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e incoraggiando la promozione e l'adozione di alternative non chimiche ai pesticidi.

Motivazione

L'unico modo effettivo per ridurre i rischi rappresentati dai pesticidi, è quello di ridurne l'impiego. Il termine "impiego" dovrebbe accompagnare in termini "rischi" e "impatti" in tutto il resto. L'unica soluzione concreta per eliminare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute pubblica, gli animali domestici, la flora e la fauna selvatica e l'ambiente in senso lato consiste nell'adozione di un approccio preventivo, che preveda il ricorso generalizzato a metodi non chimici veramente sostenibili.

Emendamento  8

Posizione comune del Consiglio

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono concedere sovvenzioni o adottare misure fiscali volte a favorire l'utilizzo di pesticidi meno dannosi. Tra queste può anche rientrare l'introduzione di un'imposta sui pesticidi da applicare a tutti i prodotti, fatta eccezione per quelli non chimici o per i prodotti fitosanitari a basso rischio di cui [all'articolo 50, paragrafo 1], del regolamento (CE) n. ... [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari].

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la facoltà, se lo desiderano, di adottare strumenti fiscali per incentivare un uso più sostenibile dei pesticidi. Ripristino dell’emendamento 21 della prima lettura.

Emendamento  9

Posizione comune del Consiglio

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2 ter. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di applicare il principio di precauzione nel limitare o vietare l'impiego dei pesticidi.

Motivazione

La politica in materia di pesticidi dovrebbe fondarsi, in ogni suo aspetto, sul principio di precauzione. Ripristino dell’emendamento 22 della prima lettura.

Emendamento  10

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1 bis) "uso": tutte le operazioni eseguite con un pesticida, quali lo stoccaggio, la manipolazione, la diluizione, la miscela e l’applicazione;

Motivazione

Ripristino del testo originario della Commissione.

Emendamento  11

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – punto 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3) "consulente": persona che fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;

3) "consulente": persona che dispone di un livello di istruzione e di formazione stabilito dagli Stati membri e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;

Emendamento  12

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – punto 6

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

6) "difesa integrata": attenta presa in considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo delle popolazioni di organismi nocivi e a mantenere l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;

6) "difesa integrata": attenta presa in considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo delle popolazioni di organismi nocivi e a mantenere l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L'obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario, privilegiando le misure colturali di prevenzione, l'uso di varietà adattate e di metodi non chimici di fitoprotezione e gestione delle specie nocive e delle colture;

Motivazione

La difesa integrata dovrebbe essere un sistema che privilegia i metodi non chimici in materia fitosanitaria nonché la gestione delle specie nocive e delle colture. Modifica di un nuovo testo del Consiglio intesa ad assicurare la conformità della definizione con l'emendamento 50 della prima lettura del regolamento sui pesticidi, che definisce la difesa integrata dalle specie nocive.

Emendamento  13

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

7 bis) “metodi non chimici di fitoprotezione, di contenimento delle specie nocive e di gestione delle colture”: l'uso di tecniche di controllo e gestione delle specie nocive che non si basano su proprietà chimiche; i metodi non chimici di fitoprotezione, di contenimento delle specie nocive e di gestione delle colture comprendono la rotazione delle colture, il controllo fisico e meccanico e il ricorso a predatori naturali;

(ripristina l'emendamento 27 in prima lettura)

Emendamento  14

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

9 bis) "riduzione dell'uso": la riduzione delle applicazioni di pesticidi, che non dipende necessariamente dalla quantità;

Motivazione

L'emendamento è inteso ad adeguare la direttiva all'obiettivo di riduzione dell'uso dei pesticidi, precisando che tale riduzione non è collegata tanto a una diminuzione della quantità di pesticidi impiegati, quanto alla diminuzione del numero o della frequenza delle applicazioni ai livelli necessari per la protezione delle colture. Ripristino dell’emendamento 30 della prima lettura.

Emendamento  15

Posizione comune del Consiglio

Articolo 3 – punto 9 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

9 ter) "indice di applicazione": l'indice basato sulla dose standard di sostanza attiva per ettaro, necessaria per il trattamento contro la specie nociva in questione; tale indice non dipende pertanto necessariamente dalla quantità e può essere utilizzato per valutare la riduzione dell'uso;

Motivazione

A prescindere dal fatto che la quantità di sostanza attiva necessaria per un trattamento sia di 1 kg per ettaro o di pochi grammi per ettaro (nel caso delle sostanze molto potenti), un "indice di applicazione" ad esempio pari a 2,0 starebbe a significare che l'area a seminativo è stata in media irrorata due volte con la dose raccomandata. L'indice di applicazione è un indicatore d'uso pertinente per determinare la riduzione della dipendenza da pesticidi in termini di intensità di irrorazione, piuttosto che un indicatore di rischio e l'obiettivo quantitativo di riduzione dell'uso deve essere considerato uno strumento per stimolare la celere attuazione, da parte dei vari interessati, delle diverse misure nell'ambito di un approccio integrato di riduzione. Ripristino dell'emendamento 30 della prima lettura, con soppressione dei termini "di frequenza" in quanto l'articolo 4 fa riferimento soltanto all'applicazione e non alla frequenza.

Emendamento  16

Posizione comune del Consiglio

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi.

1. Gli Stati membri adottano e attuano senza indebito indugio piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della lotta biologica integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. I piani d'azione nazionali prevedono quanto meno:

 

a) per le sostanze diverse dai pesticidi biologici e dalle sostanze a basso rischio quali definite nel regolamento (CE) n…, obiettivi di riduzione dell'uso espressi mediante un indice di applicazione. L'indice di applicazione va adeguato in funzione delle condizioni specifiche di ciascuno Stato membro e va comunicato senza indugio alla Commissione per approvazione.

 

Per le sostanze attive molto preoccupanti (quali definite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche1), l'obiettivo consiste in una riduzione, entro la fine del 2013, di almeno il 50% rispetto all'indice di frequenza di applicazione calcolato per l'anno 2005, a meno che lo Stato membro non possa dimostrare di aver già raggiunto un obiettivo comparabile o più elevato nel corso di un altro anno di riferimento del periodo 1995-2004;

 

b) per i pesticidi classificati come tossici o molto tossici ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi2, obiettivi di riduzione dell'uso espressi in volumi venduti. L'obiettivo consiste in una riduzione di almeno il 50% rispetto al 2005 entro la fine del 2013, a meno che lo Stato membro non possa dimostrare di aver già raggiunto un obiettivo di riduzione comparabile o più elevato nel corso di un altro anno di riferimento del periodo 1995-2004 .

 

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica, GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

 

2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 146 (approvato a larga maggioranza in Aula in prima lettura).

Emendamento  17

Posizione comune del Consiglio

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri tengono conto dell'impatto sociale, economico, ambientale e sanitario delle misure previste. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d'azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 14 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri tengono conto della salute pubblica e dell'impatto sociale, economico, ambientale e sanitario delle misure previste, delle condizioni particolari a livello nazionale, regionale e locale e dei gruppi di diretti interessati. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d'azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 14 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo. I requisiti minimi relativi ai piani d'azione nazionali sono elencati nel documento di orientamento di cui all'allegato II ter.

 

I piani d'azione nazionali tengono conto di piani basati su altre disposizioni comunitarie concernenti l'impiego di prodotti fitosanitari, ad esempio i piani d'azione a norma della direttiva 2000/60/CE.

 

Gli Stati membri intensificano le azioni da loro intraprese al fine di controllare e impedire l'uso illegale di pesticidi, in collaborazione con i diretti interessati.

 

Gli Stati membri riferiscono regolarmente in merito ai controlli in vigore per quanto riguarda l'uso illegale.

Emendamento  18

Posizione comune del Consiglio

Articolo 4 - paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2. Entro ... gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d’azione nazionali.

2. Entro ... gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d’azione nazionali.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le eventuali modifiche apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni tre anni e le eventuali modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.

(ripristina gli emendamenti 38 e 42 in prima lettura)

Emendamento    19

Posizione comune del Consiglio

Articolo 4 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3. Se opportuno, la Commissione rende disponibili su Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.

3. La Commissione rende disponibili al pubblico su Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.

Motivazione

Il pubblico deve essere pienamente associato alla redazione, all'elaborazione, all'attuazione, al funzionamento, al monitoraggio e alle modifiche dei piani d'azione nazionali, conformemente allo spirito della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico. Le informazioni relative ai piani d'azione nazionali devono essere pubblicate su Internet, nel sito della Commissione. Ripristino dell’emendamento 44 della prima lettura.

Emendamento  20

Posizione comune del Consiglio

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, secondo i casi.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, secondo i casi. A tal fine dovranno essere definiti requisiti minimi vincolanti in tutta la Comunità.

Emendamento  21

Posizione comune del Consiglio

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti siano consapevoli dell'esistenza e dei rischi dei prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e siano opportunamente addestrati all'individuazione di tali prodotti.

Motivazione

La contraffazione e il traffico illegale di prodotti fitosanitari in Europa rappresentano un grave problema, per affrontare il quale è importante sensibilizzare gli utilizzatori professionali e i distributori. Ripristino dell’emendamento 50 della prima lettura.

Emendamento  22

Posizione comune del Consiglio

Articolo 6 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i distributori che vendono pesticidi agli utilizzatori professionali abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tali membri del personale devono essere disponibili nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente, relative ai prodotti in questione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tali membri del personale devono essere disponibili nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi nonché sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sui potenziali effetti nocivi ivi associati.

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 54 della prima lettura.

Emendamento  23

Posizione comune del Consiglio

Articolo 6 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3. Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi connessi all’uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni.

3. Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali di fornire informazioni generiche sui rischi e sui potenziali effetti nocivi per la salute e l'ambiente connessi all’uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni.

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 56 della prima lettura.

Emendamento  24

Posizione comune del Consiglio

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente attuate le vigenti misure di ispezione e applicazione volte a garantire che non siano messi in vendita pesticidi illegali (contraffatti).

Emendamento  25

Posizione comune del Consiglio

Articolo 7

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte ad informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi che comportano per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente, e sull'utilizzo di alternative non chimiche.

1. Gli Stati membri adottano misure volte ad informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi, tra cui i pericoli, e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente che comporta il loro impiego, e sull'utilizzo di alternative non chimiche.

 

2. Gli Stati membri istituiscono sistemi obbligatori per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto e cronico da pesticidi, in particolare tra gli operatori, i lavoratori, i residenti e qualsiasi altro gruppo che possa essere esposto regolarmente ai pesticidi.

 

3. Gli Stati membri svolgono programmi di ricerca in merito a situazioni concrete in cui ai pesticidi sono state imputate incidenze sulla salute umana e sull'ambiente, tra cui studi sui gruppi ad alto rischio, sulla diversità biologica e sugli effetti combinati.

 

4. Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro ... * un documento di orientamento strategico sul controllo e l'indagine degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente imputabili all'impiego di pesticidi.

 

--------------

* Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

In un quadro giuridico di questo tipo, non è ammesso equilibrare gli interessi e non si tratta quindi di promuovere l'informazione da qualsiasi fonte bensì di garantire la precisione delle informazioni prodotte sui rischi e gli effetti sanitari e ambientali dei pesticidi, affinché le persone dispongano delle informazioni necessarie per essere in grado di compiere scelte informate e consapevoli a tutela della salute propria e della famiglia. Nei programmi di sensibilizzazione non si dovrebbero trascurare gli effetti cronici dei pesticidi sulla salute. Negli Stati membri sono necessari il controllo e la ricerca per raccogliere informazioni e quantificare gli effetti sanitari e ambientali dei pesticidi. Nell'UE esiste già un sistema di informazione per i residui dei pesticidi nei prodotti alimentari, ma non esiste alcun sistema per monitorare i casi di avvelenamento e le conseguenze ambientali dei pesticidi. Ripristino parziale dell'emendamento 59 della prima lettura.

Emendamento  26

Posizione comune del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.

1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i relativi accessori impiegati per uso professionale siano sottoposti a ispezioni periodiche obbligatorie. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2015 e non supera tre anni successivamente.

Motivazione

L'irrorazione di pesticidi è un'attiva pericolosa e pertanto tutte le relative attrezzature e gli accessori per uso professionale dovrebbero essere controllati regolarmente in quanto possono guastarsi in qualsiasi momento (anche poco dopo la loro revisione e molto tempo prima della revisione successiva). Dovrebbe essere previsto un controllo obbligatorio, oltre alla possibilità di controlli saltuari dopo l'ispezione iniziale. Ripristino parziale dell'emendamento 60 della prima lettura e modifica di un nuovo testo del Consiglio.

Emendamento  27

Posizione comune del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(b) esonerare dall'ispezione le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla.

soppresso

Emendamento  28

Posizione comune del Consiglio

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

d bis) la zona da irrorare non deve essere in stretta prossimità di zone aperte al pubblico o residenziali e l'irrorazione non deve produrre effetti sulla salute dei residenti e delle persone presenti;

Motivazione

L'irrorazione non deve produrre effetti nocivi sulla salute dei residenti e degli astanti. Ripristino parziale dell'emendamento 64 della prima lettura.

Emendamento    29

Posizione comune del Consiglio

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

d ter) il velivolo è attrezzato con la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione fortuita delle irrorazioni (ad es. ugelli a bassa dispersione); nel caso di impiego di elicotteri le relative barre irroranti devono essere dotate di ugelli di iniezione per diminuire la dispersione;

Motivazione

L'irrorazione non deve produrre effetti nocivi sulla salute dei residenti e delle persone presenti. Ripristino parziale dell'emendamento 64 della prima lettura.

Emendamento  30

Posizione comune del Consiglio

Articolo 9 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3. Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l’irrorazione aerea può essere effettuata e rendono pubbliche le colture, le informazioni sulle aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l’irrorazione aerea.

3. Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l’irrorazione aerea può essere effettuata. Alle autorità competenti spetta autorizzare l'irrorazione aerea previa richiesta di cui al paragrafo 4 e rendere pubbliche le informazioni sulle colture, le aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l’irrorazione aerea.

Le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.

Nell'autorizzazione le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire preventivamente i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.

Emendamento  31

Posizione comune del Consiglio

Articolo 9 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

4. L'utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta in tal senso all’autorità competente, corredandola della prova che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri possono prevedere che le richieste alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato siano considerate approvate.

4. L'utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta in tal senso all’autorità competente, corredandola della prova che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. La notifica contiene informazioni sul momento dell'irrorazione, i quantitativi e il tipo di pesticidi utilizzati.

Motivazione

Le richieste alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato non dovrebbero essere considerate approvate, in quanto ciò creerebbe una scappatoia ai fini del presente articolo. L'emendamento ripristina l’emendamento 65 della prima lettura sopprimendo parte del nuovo testo del Consiglio.

Emendamento  32

Posizione comune del Consiglio

Articolo 9 – paragrafo 6

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

6. Le autorità competenti conservano una documentazione delle richieste presentate ai sensi del paragrafo 4.

6. Le autorità competenti conservano una documentazione delle richieste presentate ai sensi del paragrafo 4 e la mettono a disposizione del pubblico.

Motivazione

Ripristino dell’emendamento 66 della prima lettura.

Emendamento    33

Posizione comune del Consiglio

Articolo 9 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 9 bis

Informazioni per il pubblico

 

Gli Stati membri possono includere nei loro piani d'azione nazionali disposizioni in materia d'informazione di quanti si trovano nei pressi delle zone trattate e potrebbero essere esposti al rischio di dispersione dei prodotti irrorati.

Motivazione

Nel Regno Unito, per agricoltori / utilizzatori di antiparassitari, esiste l'obbligo legale di avvisare con almeno 48 ore di anticipo gli apicoltori al fine di proteggere le api. Ma per le persone non è previsto alcun requisito comparabile di notifica. Se il termine di 48 ore è praticabile per la protezione di altre specie, allora dovrebbe succedere lo stesso per proteggere le persone, in particolare i gruppi più vulnerabili. Pertanto dovrebbe essere obbligatorio avvisare i residenti prima di qualsiasi irrorazione aerea o terrestre, al fine di consentire loro di prendere le precauzioni necessarie per ridurre l'esposizione il più possibile. Tale avviso deve includere informazioni sulle sostanze chimiche utilizzate onde informare i residenti sui pesticidi che saranno impiegati nella loro località.

Emendamento  34

Posizione comune del Consiglio

Articolo 10

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi. Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE e disposizioni del regolamento (CE) n. .../ ...

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i corpi idrici, in particolare provvedendo a creare zone di rispetto, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi, nei terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in particolare al fine di salvaguardare le zone destinate all'estrazione di acqua potabile istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

 

L'estensione delle zone di rispetto è definita in funzione del rischio di inquinamento e delle caratteristiche agricole e climatiche dell'area interessata.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché, nelle zone di salvaguardia per l'estrazione di acqua potabile di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, siano adottate misure supplementari per prevenire la contaminazione delle acque ad opera dei pesticidi fra cui, se necessario, restrizioni più rigorose sull'utilizzo di alcuni prodotti ad elevato rischio, un maggiore ricorso a zone di rispetto, una formazione e sensibilizzazione specifica degli esperti e degli operatori che effettuano l'irrorazione, nonché la rigorosa applicazione delle migliori prassi per quanto riguarda il riempimento, la miscelazione e lo smaltimento dei pesticidi.

 

Gli Stati membri possono istituire qualsiasi zona esente da pesticidi ritengano opportuno al fine di salvaguardare le risorse di acqua potabile. Tali zone esenti da pesticidi possono coprire l'intera estensione dello Stato membro.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:

2. Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le seguenti misure:

(a) la preferenza da dare ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE;

a) la preferenza da dare ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE;

(b) la preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e quelle presenti in vigne;

b) la preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e quelle presenti in vigne;

(c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono, se del caso, la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi;

c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento;

(d) la riduzione, per quanto possibile, o se del caso l'eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

d) la riduzione, per quanto possibile, l'eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

Emendamento  35

Posizione comune del Consiglio

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(d) la riduzione, per quanto possibile, o se del caso l'eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

d) provvedimenti volti a garantire che sia ridotta il più possibile o sia eventualmente eliminata l’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari. In tutte queste zone è opportuno promuovere il ricorso ad alternative non chimiche.

Motivazione

Al fine di eliminare l'inquinamento di tali aree, è opportuno utilizzare alternative non chimiche. L'emendamento ripristina parzialmente l'emendamento 74 della prima lettura e il testo originario della Commissione.

Emendamento  36

Posizione comune del Consiglio

Articolo 11 – titolo – alinea e punto 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

Riduzione dell’uso di pesticidi e dei rischi in aree sensibili

Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia vietato, limitato o affinché i rischi derivanti da tale uso siano ridotti al minimo:

Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia vietato o limitato al minimo necessario:

1) nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi, cortili delle scuole e parchi gioco;

1) in tutte le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi di popolazione vulnerabili, le quali comprendono, anche se in modo non esaustivo, zone residenziali, parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie pubbliche (cliniche, ospedali, centri di riabilitazione, luoghi di cura e ospizi), nonché in estese zone non irrorabili, compresi i campi circostanti tali zone;

Motivazione

La Commissione ha ammesso l'esistenza di elevati rischi derivanti dall’esposizione a pesticidi in aree utilizzate dalla popolazione. L’uso dei pesticidi pertanto andrebbe proibito all'interno e nei dintorni di qualsiasi area in cui la popolazione possa essere esposta, in particolare se residente vicino alle zone trattate. I pesticidi possono disperdersi su lunghe distanze, per questo negli USA alcuni Stati hanno creato intorno alle scuole zone non irrorabili dell'estensione massima di 2,5 miglia. Vanno quindi introdotte misure legislative incisive volte a prevenire l’esposizione della popolazione e a proteggere i gruppi vulnerabili. Viene ripristinato l’emendamento 153 della prima lettura.

Emendamento    37

Posizione comune del Consiglio

Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando i metodi non chimici di fitoprotezione e di gestione delle specie nocive e delle colture, e per garantire che gli utilizzatori professionali dei pesticidi adottino quanto prima le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

Emendamento  38

Posizione comune del Consiglio

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all’allegato IV. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

1. Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all’allegato IV. Finché tali indicatori non saranno disponibili, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo originario della Commissione e modifica il nuovo testo del Consiglio.

Emendamento  39

Posizione comune del Consiglio

Articolo 14 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2 e rendono pubbliche tali informazioni.

Motivazione

Ripristino di parte dell'emendamento 95 della prima lettura.

Emendamento  40

Posizione comune del Consiglio

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

I risultati sono messi a disposizione del pubblico più vasto attraverso il portale Internet di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

Motivazione

Ripristino dell’emendamento 97 della prima lettura.

Emendamento  41

Posizione comune del Consiglio

Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

4 bis. La raccolta di dati non può comportare, per gli agricoltori e i viticoltori della Comunità, obblighi documentari supplementari né obblighi irragionevoli in materia d'informazione.

(ripristina l'emendamento 99 in prima lettura)

Emendamento  42

Posizione comune del Consiglio

Articolo 16 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Scambio di informazioni e delle migliori prassi

 

La Commissione istituisce una piattaforma che permetta lo scambio di informazioni e delle migliori prassi per quanto riguarda l'uso sostenibile dei pesticidi e la gestione integrata.

(ripristina l'emendamento 102 in prima lettura)

Emendamento  43

Posizione comune del Consiglio

Allegato I – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3. Nozioni sulle strategie e le tecniche di difesa integrata, sulle strategie e tecniche di gestione integrata delle colture, sui principi dell’agricoltura biologica; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata.

3. Nozioni sulle strategie e le tecniche di difesa integrata, sulle strategie e tecniche di gestione integrata delle colture, sui principi dell’agricoltura biologica; metodi di contenimento biologico delle specie nocive; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata.

(ripristina parzialmente l'emendamento 111 in prima lettura)

Emendamento  44

Posizione comune del Consiglio

Allegato I – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

5 bis. metodi basati sulla valutazione del rischio che tengano conto delle variabili idrografiche locali determinate da fattori quali il clima, il suolo, le tipologie di raccolti e i declivi;

(ripristina parzialmente l'emendamento 119 in prima lettura)

Emendamento  45

Posizione comune del Consiglio

Allegato I – paragrafo 6

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

6. Procedure di messa a punto delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi prima delle operazioni, inclusa la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l’utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l’ambiente.

6. procedure di preparazione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi prima delle operazioni, ad esempio la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità, l'ambiente e le risorse idriche.

Motivazione

È necessario un riferimento specifico alla protezione delle risorse idriche. È importante che i programmi di formazione prevedano tale aspetto, in modo che gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano presenti tali esigenze. Viene ripristinato l'emendamento 114 della prima lettura.

Emendamento  46

Posizione comune del Consiglio

Allegato I – paragrafo 8

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

8. Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l’ambiente in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali.

8. interventi di emergenza per tutelare la salute umana, l'ambiente e le risorse idriche in caso di fuoriuscite accidentali, di contaminazione e di eventi meteorologici estremi, che comportano rischi di infiltrazione dei pesticidi.

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento all'allegato I, punto 6 e ripristina l'emendamento 116 della prima lettura.

Emendamento  47

Posizione comune del Consiglio

Allegato I – paragrafo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

8 bis. cura speciale per le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva quadro 2000/60/CE;

Motivazione

In base al regime di protezione speciale accordato dalla direttiva quadro alle acque superficiali e sotterranee, alla conservazione degli habitat e delle specie che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico e dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile, le aree in questione richiedono uno speciale regime di cura e protezione. Viene ripristinato l'emendamento 117 della prima lettura.

PROCEDURA

Titolo

Direttiva quadro sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi

Riferimenti

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Proposta della Commissione

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

25.9.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

25.9.2008

Relatore(i)

       Nomina

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Esame in commissione

6.10.2008

 

 

 

Approvazione

5.11.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Reino Paasilinna, Britta Thomsen

Deposito

12.11.2008