RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

19.4.2010 - (COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Renate Sommer


Procedura : 2008/0028(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0109/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

(COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0040),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0052/2008),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato FUE,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7‑0109/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. Il regolamento giova sia agli interessi del mercato interno, garantendo la semplificazione e la certezza giuridica nonché la riduzione degli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo una etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari.

Motivazione

Non risulta definito l'alimento "sano"; il concetto di "sano" è già contenuto in quello di "sicuro" che corrisponde all'assenza di ingredienti pericolosi per la salute e alla qualità igienica. È importante sottolineare che il regolamento mira a migliorare la tutela dei consumatori e ad armonizzare il mercato interno.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte di acquisto possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Motivazione

Si tratta soprattutto di decisioni d'acquisto; la decisione d'acquisto è contemporaneamente una decisione di consumo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne l'applicazione e aumentare la certezza giuridica per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico in generale nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, si segnala che l'etichettatura nutrizionale è una delle possibilità per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni. Inoltre è ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire hotline adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare.

Motivazione

Il miglioramento della dieta e della comprensione da parte del consumatore delle proprietà nutritive degli alimenti non può conseguirsi unicamente mediante l’etichettatura. Tuttora vi sono consumatori che non capiscono alcune informazioni riportate sull’etichetta ed è essenziale che gli Stati membri partecipino maggiormente alle campagne di informazione concepite per migliorare la comprensione dei consumatori.

Occorre evidenziare che gli Stati membri sono responsabili per il finanziamento di programmi di informazione e formazione al fine di evitare l'erogazione di mezzi provenienti dal bilancio dell'UE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si deve stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione alimentare che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo alle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si dovrebbe stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione sui prodotti alimentari che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni sui prodotti alimentari e dell'educazione alimentare che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali – non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(15) Le regole dell'Unione devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la vendita occasionale di prodotti alimentari a terzi, il servizio di vivande e la vendita di prodotti alimentari da parte di privati, ad esempio durante vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali, nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti preimballati non siano esclusi dagli obblighi di etichettatura.

Motivazione

Non si tratta qui della manipolazione dei prodotti alimentari, ma della vendita a terzi; sarebbe opportuno evitare doppioni. Le aziende agricole che effettuano la commercializzazione diretta (vendita in fattoria, nei mercati, nelle strade, porta a porta) non sarebbero in grado di rispettare le disposizioni del presente regolamento. Poiché si tratta di una nicchia di reddito importante per le aziende agricole, la commercializzazione diretta dei prodotti agroalimentari dovrebbe di norma essere esclusa dall'applicazione del presente regolamento.

Nelle aziende che commercializzano prodotti alimentari al dettaglio e nell'artigianato alimentare, in cui rientra la ristorazione di collettività, prodotti non preimballati vengono preparati per la vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure standardizzate, gli ingredienti e i contenuti cambiano di giorno in giorno. Va ricordato inoltre che proprio l'artigianato alimentare è una garanzia di conservazione delle specialità regionali, creatività e innovazione, e assicura pertanto la molteplicità dell'offerta. È quindi importante escludere gli alimenti non preimballati dalla etichettatura obbligatoria.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento solo qualora siano offerti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.

Motivazione

Nel caso di tratte concernenti paesi al di fuori dell'Unione europea le imprese di trasporto potrebbero non trovare fornitori che soddisfano i requisiti di informazione. Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte di imprese che servono tali tratte potrebbe comportare svantaggi competitivi per le imprese stabilite nell'UE, dato che solo queste dovrebbero rispettare il regolamento.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori e degli Stati membri.

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve fare riferimento anche ai nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e non bloccare le innovazioni nel settore dei prodotti alimentari. La possibilità di informazioni supplementari facoltative fornite dalle imprese alimentari garantisce ulteriore flessibilità.

Motivazione

Le innovazioni giovano al consumatore. Una sufficiente flessibilità in relazione alla nuova normativa è garantita solo se le imprese alimentari hanno la possibilità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti attraverso informazioni supplementari facoltative.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La considerazione principale per richiedere informazioni alimentari obbligatorie deve essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali.

(17) La considerazione principale per richiedere informazioni alimentari obbligatorie è quella di consentire ai consumatori di operare una decisione di acquisto consapevole e conforme alle proprie esigenze e gusti individuali.

Motivazione

Maggiore rigore e chiarezza.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, qualunque considerazione sulla necessità di informazioni alimentari obbligatorie deve tenere conto dell'interesse che ha chiaramente dimostrato la maggior parte dei consumatori nella diffusione di determinate informazioni.

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni e per evitare inutili rifiuti di imballaggio, l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni basilari, che risultano essere di grande interesse per la maggioranza dei consumatori.

Motivazione

Non ha senso riportare sull'imballaggio troppe informazioni.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari o di nuove forme di presentazione delle stesse debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, trasparenza, proporzionalità e sostenibilità.

Motivazione

Deve essere conforme ai nuovi requisiti anche l'introduzione di nuove forme di presentazione delle informazioni alimentari.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le norme sulle informazioni alimentari devono proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

(20) In aggiunta alle regole già vigenti in materia di pubblicità ingannevole, le norme sulle informazioni alimentari devono proibire ogni riferimento che possa indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto concerne il tenore energetico, la provenienza o la composizione degli alimenti. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

Motivazione

Va segnalato che esistono già regole in materia di pubblicità ingannevole. Le informazioni sui prodotti con proprietà medicinali sono già disciplinate nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (CE n. 1924/2006).

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Si sostiene che il consumo di alcuni alimenti abbia determinati effetti benefici sulla salute. Tali dati devono essere misurabili e devono poter essere dimostrati.

Motivazione

Si sostiene che il consumo di alcuni prodotti immessi sul mercato alimentare (ad esempio i fiocchi di cereali) comporti a lungo andare un dimagrimento. I consumatori possono essere tratti in inganno se tali indicazioni vengono apposte su un prodotto per questioni commerciali. Normalmente, il legislatore dovrebbe prevedere che tali indicazioni siano accompagnate da un regime dietetico che precisi chiaramente a quali condizioni possano essere raggiunti tali risultati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare rispetto alle informazioni alimentari, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito.

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare in caso di informazioni alimentari false, ingannevoli o mancanti, si dovrebbero stabilire in modo univoco le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno che gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sulle informazioni relative ai prodotti alimentari intervengano immediatamente quando apprendono che tali informazioni non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

A fini di certezza giuridica per gli operatori interessati è indispensabile fissare chiaramente gli obblighi. Lo scopo è anche quello di evitare che un'impresa commerciale sia ritenuta responsabile di circostanze che esulano dalla sua sfera di responsabilità o di influenza. La sentenza "Lidl-Italia" nella causa dinanzi alla Corte di giustizia evidenzia la scarsa certezza giuridica della legislazione vigente per le imprese alimentari.

È necessario chiarire in quali circostanze gli operatori del settore alimentare che svolgono attività non aventi un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari devono contribuire alla conformità ai requisiti del regolamento in esame. È inoltre importante specificare che le disposizioni dell'articolo 8 non attenuano gli obblighi derivanti dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 cui i dettaglianti devono attenersi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Dev'essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che, in linea di principio, devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco deve mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

(22) Dev'essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco deve mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono svolgere un ruolo importante nella trasmissione di informazioni complementari ai consumatori. Infatti, esse consentono uno scambio di informazioni rapido e poco costoso. Si può immaginare che i consumatori possano disporre di informazioni complementari attraverso terminali collocati nei supermercati che, attraverso la lettura di codici a barre, fornirebbero informazioni sul prodotto. Analogamente, si può prevedere che i consumatori possano avere accesso a informazioni complementari attraverso una pagina messa a loro disposizione su Internet.

Motivazione

Le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo importante ai fini di una migliore comprensione dei consumatori in merito alle informazioni concernenti i prodotti che acquistano.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

soppresso

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze nei consumatori, e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni sicure e informate.

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare nelle persone allergie o intolleranze o in casi individuali essere perfino nocive per la salute delle persone colpite. È pertanto importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici scientificamente comprovati o di sostanze che aumentano il rischio di malattie, in modo da consentire sopratutto ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni mirate in merito a prodotti per loro sicuri. Anche le tracce dovrebbero essere indicate, affinché le persone con gravi allergie possano compiere una scelta sicura. È opportuno elaborare a tal fine regole comuni.

Motivazione

Gli allergeni provocano allergie e intolleranze nelle persone allergiche.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche mirate. Gli studi dimostrano che una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto vanno considerati nella loro combinazione elementi come il tipo di carattere, il colore e il contrasto.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti vengono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario tenere conto della vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

Motivazione

Ai fini della decisione d'acquisto le informazioni vanno tassativamente fornite prima della conclusione del contratto d'acquisto. Maggiore rigore del testo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) Conformemente alle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, al parere del Comitato economico e sociale europeo*, al lavoro della Commissione e ai timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli "alcopops" che sono specificamente rivolte a un pubblico giovanile. Per la loro natura alcolica, tali bevande devono essere soggette a norme di etichettatura più rigorose ed essere chiaramente separate dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita.

* GU C 77 del 31.3.2009, pag. 73.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1 prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino.

Per quanto riguarda la birra, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino aromatico e i prodotti analoghi prodotti a partire da frutta diversa dall'uva, la birra alla frutta e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

 

____________________

1 GU L 179 del 14.7.99, pag. 1.

____________________

1GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

2 GU L […] del [...], p. [...].

2 GU L 39 del 13.2.2008, pag.16.

Motivazione

I vini aromatici, il cui l'ingrediente principale è il vino al quale viene aggiunto un numero limitato di ingredienti naturali, sarebbero discriminati rispetto alle birre e alle bevande spiritose, alle quali è lecito aggiungere additivi artificiali, con il grave rischio di ripercussioni commerciali per determinati prodotti.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non devono applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

(29) Fatte salve le esistenti regolamentazioni settoriali obbligatorie in materia d'indicazione d'origine, le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto, anche per quanto concerne l'ingrediente primario dei prodotti trasformati. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti Tali criteri non si applicano ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

Motivazione

Le vigenti regolamentazioni settoriali prevedono già l'indicazione dell'origine. Va evitato di fuorviare il consumatore.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) In alcuni casi, gli operatori del settore alimentare possono voler indicare che l'origine di un alimento è la Comunità europea, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea. Anche tali indicazioni devono essere conformi a criteri armonizzati.

(30) Ove gli operatori del settore alimentare intendano indicare che l'origine di un alimento è la Comunità europea, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea, per tali indicazioni devono attenersi a criteri armonizzati. Lo stesso principio vige per le eventuali indicazioni dello Stato membro.

Motivazione

Se vengono riportate indicazioni volontarie sull'origine "Unione europea" e/o "Stato membro", a fini di comprensibilità, di certezza giuridica e di compatibilità a livello di mercato interno diventa necessario adottare una forma unitaria e prestabilita.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le regole della Comunità europea sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il Codice doganale comunitario. La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa.

(31) Le regole dell'Unione europea sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il Codice doganale comunitario. La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa. Per la carne e i prodotti contenenti carne si dovrebbero applicare norme più differenziate, tenendo conto dei luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

Motivazione

Per la carne è opportuno indicare non soltanto il luogo d'origine, se è diverso da quello di nascita, allevamento e macellazione. Diversi sondaggi hanno dimostrato che il luogo di nascita, allevamento e macellazione riveste una grande importanza per i consumatori.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi e ingredienti negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive da apporre sulla parte anteriore e posteriore della confezione dovrebbe essere sostenuta da interventi degli Stati membri come il piano d'azione nutrizionale in quanto componente della propria politica sanitaria, tale da comprendere raccomandazioni specifiche nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate

Motivazione

Per esempio, il sale non è un elemento nutritivo, è un ingrediente.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Il Libro bianco della Commissione concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi.

(33) Il Libro bianco della Commissione concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali siano conformi alle raccomandazioni del Libro bianco.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. È quindi opportuno garantire la fornitura di informazioni sul contenuto nutritivo in particolare delle miscele di bevande alcoliche.

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. Sarebbe pertanto utile se i produttori fornissero le informazioni sul contenuto energetico delle bevande alcoliche.

Motivazione

È vero che le bevande alcoliche non sono contemplate dal presente regolamento; esse possono, tuttavia, apportare un contributo significativo all'assunzione di calorie. Informazioni facoltative da parte dei produttori sul contenuto energetico delle bevande alcoliche sarebbero utili ai consumatori.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) A fini di coerenza della legislazione comunitaria, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dev'essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

(35) A fini di certezza giuridica e di coerenza della legislazione dell'Unione, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dev'essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Motivazione

Si tratta chiaramente della certezza giuridica degli operatori interessati.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per evitare oneri non necessari all'industria, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la scelta dei consumatori dall'obbligo di esibire dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme comunitarie.

(36) Per evitare oneri non necessari ai produttori di alimenti e agli operatori commerciali, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la decisione d'acquisto dei consumatori, ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria, dall'obbligo di una dichiarazione nutrizionale, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme dell'Unione.

Motivazione

Non sarebbe corretto aumentare in futuro le dimensioni degli imballaggi soltanto per ottemperare ad ampi requisiti in materia di etichettatura. Ciò aumenterebbe i rifiuti di imballaggio e potrebbe eventualmente comportare porzioni più grandi o confezioni ingannevoli di grandi dimensioni contenenti spazi vuoti.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, tali informazioni devono figurare nel campo visivo principale dell'etichetta.

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili per il consumatore medio. È opportuno presentare le informazioni nello stesso campo visivo al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti.

Motivazione

Sarebbe esagerato pretendere di valutare lo stato delle conoscenze di tutti i cittadini dell'Unione europea. Va inoltre cancellato il riferimento a studi che chiaramente non possono essere citati; comunque sia, finora non sono disponibili ricerche, riguardanti tutti gli Stati membri, sul comportamento dei consumatori in materia di'acquisto di alimenti (cfr. considerando 38). Infine, vista la molteplicità delle confezioni di alimenti è difficilmente identificabile un campo visivo principale e in talune confezioni è quasi impossibile individuare chiaramente la parte anteriore.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente in modo pienamente consapevole. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento, per l'intera Comunità, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. È quindi opportuno autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, nonché il proseguimento degli studi sulla loro comprensione da parte dei consumatori dei vari Stati membri, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento scientificamente comprovato, per l'intera Unione, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. A fini di comparabilità tra i prodotti in imballaggi differenti per grandezza, le indicazioni nutrizionali devono tassativamente riferirsi a 100g/100ml e, se necessario, sono ammesse indicazioni supplementari relative alle porzioni. Se l'alimento è confezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulla porzione, le dimensioni delle porzioni dovrebbero essere standardizzate attraverso un processo di consultazione a livello di Unione.

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e dalla quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml offre al consumatore la possibilità di acquistare direttamente i prodotti. Pertanto, tali indicazioni devono essere obbligatorie anche nel caso degli imballaggi di porzioni individuali. L'indicazione supplementare del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per porzione deve ovviamente essere possibile specialmente per gli imballaggi di porzioni individuali. Per aiutare i consumatori ad orientarsi, dovrebbe essere obbligatorio fornire informazioni sulla porzione nel caso di porzioni individuali preimballate.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis) La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa a un divieto a livello dell’UE degli acidi grassi trans artificiali. L’etichettatura degli acidi grassi trans artificiali deve essere obbligatoria fino all’entrata in vigore di detto divieto.

Motivazione

Nella sua relazione sul Libro bianco sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, il Parlamento europeo ha chiesto un divieto a livello dell’UE degli acidi grassi trans artificiali. Dato che tali grassi sono dannosi per la salute e sono evitabili, è opportuno introdurre un divieto a livello dell’UE per proteggere i consumatori. L’etichettatura degli acidi grassi trans artificiali dovrebbe essere obbligatoria fino all’entrata in vigore di detto divieto.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere fornito ai consumatori.

(41) Anche nel caso di alimenti non preimballati e di fornitura di ristorazione a collettività è estremamente importante l'informazione sui potenziali allergeni. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere a disposizione dei consumatori.

Motivazione

Normative specifiche a livello nazionale negli Stati membri potrebbero nuocere al mercato interno e comportare un'applicazione incongruente del presente regolamento.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza.

(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza. Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura sono suscettibili di generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e definire le azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi.

Motivazione

Uno degli obiettivi più importanti dell’attuale proposta è quello di semplificare le norme e assicurare il funzionamento del mercato interno. Dato che le norme nazionali rappresentano costi aggiuntivi per l’industria e complicano la libera circolazione delle merci, è opportuno esigere prove che ne giustifichino l’introduzione e dimostrino che la loro applicazione è compatibile con la libera circolazione delle merci.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a lunghi periodi di transizione; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese.

(49) Affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a periodi di transizione appropriati; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese. È opportuno altresì prevedere un aiuto finanziario dell'Unione per aiutare le piccole e medie imprese del settore agricolo ad acquisire le conoscenze scientifiche necessarie per valutare i valori nutrizionali dei loro prodotti. Analogamente, anche gli imprenditori di questo settore dovrebbero beneficiare di programmi di formazione per migliorare le loro competenze in materia.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis) I prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del dettaglio alimentare che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza presso soggetti sensibili. Sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti a diretto contatto con il cliente e pertanto le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell’area di vendita o mediante la messa a disposizione di materiale informativo.

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i prodotti un'etichettatura esauriente riguardo alle allergie, e ciò porrebbe in particolare le piccole e medie imprese in una posizione di notevole svantaggio competitivo e aumenterebbe i loro costi. Inoltre, in locali in cui lo spazio disponibile per la lavorazione è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

soppresso

Motivazione

L’articolo 1, paragrafo 1, definisce un obiettivo senza indicare alcuna norma precisa. Andrebbe pertanto soppresso dal testo normativo per motivi di ordine legislativo.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando le attività delle imprese del settore riguardano l'informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando ne sia interessata l'informazione dei consumatori finali sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Si applica a tutti i prodotti alimentari preimballati destinati alla vendita al consumatore finale e a quelli destinati alla fornitura delle collettività

 

Non si applica a prodotti alimentari avvolti in un involucro direttamente sul luogo di vendita prima di essere venduti al consumatore finale.

 

I servizi di ristorazione di imprese di trasporto sono contemplati dal presente regolamento solo qualora siano forniti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.

 

3 bis. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari lavorati in un contesto diverso da quello professionale, ovvero in un contesto in cui si presumono assenti una determinata continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali – non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Maggiore rigore e miglioramento redazionale del testo. Proprio nel commercio di alimenti, i prodotti che vengono preparati direttamente presso i punti di vendita per la vendita diretta, sono ivi avvolti in un involucro. Al fine di agevolare i consumatori (acquisto più veloce, migliore manegevolezza) i prodotti vengono porzionati (creme spalmabili), o avvolti in un involucro (panini). Dovrebbero in linea di principio essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento quei prodotti che vengono avvolti in un involucro appena prima della vendita perché non possono in alcun caso essere posti sullo stesso piano dei prodotti industriali preimballati. Sulle tratte che iniziano o finiscono in un paese al di fuori dell'UE, le imprese di trasporto potrebbero non trovare fornitori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni. Qualora le imprese che servono tali tratte dovessero rientrare nel campo di applicazione del regolamento, ciò comporterebbe svantaggi concorrenziali per le imprese stabilite nell'UE, dato che solo loro dovrebbero rispettare il regolamento.

Con il presente regolamento si tengono in conto le osservazioni formulate nel considerando 15, secondo cui non rientrano nel campo di applicazione della proposta manifestazioni di tipo benefico e le altre iniziative sporadiche (scuole e affini).

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. I prodotti alimentari provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nell'Unione purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Motivazione

Nell'interesse del consumatore, i prodotti alimentari provenienti da paesi terzi devono soddisfare i requisiti in materia di etichettatura.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme comunitarie per particolari prodotti alimentari.

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme comunitarie per particolari prodotti alimentari. Entro il [data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica un elenco di tutte le norme in materia di etichettatura contenute in specifiche disposizioni giuridiche dell'Unione per determinati prodotti alimentari e mette tale elenco a disposizione su Internet.

Motivazione

Vista la molteplicità delle norme legislative specifiche serve un siffatto elenco al fine di fornire agli operatori della filiera alimentare chiarezza e certezza giuridica.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il … * la Commissione pubblica un elenco completo e aggiornato degli obblighi di etichettatura previsti nella legislazione specifica dell'Unione applicabile a determinati alimenti. Entro … ** la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla conformità di questi obblighi di etichettatura specifici con il presente regolamento. Se del caso, la Commissione correda la relazione di un’opportuna proposta.

 

___________

*

** 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

La semplificazione è uno degli obiettivi primari della presente proposta. Sono troppe le direttive e i regolamenti settoriali europei che contengono disposizioni in materia di etichettatura. È necessario riunire tutte queste disposizioni, verificarne la coerenza con i principi generali e fornire facile accesso a questa enorme quantità di requisiti a tutti gli operatori e attori della filiera alimentare, tenendo conto di ogni possibile incongruenza con le norme generali.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, comprese le moderne tecnologie o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

Motivazione

Si tratta di tecnologie, non di strumenti tecnici.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari": disposizioni comunitarie che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili alla totalità o ad alcuni prodotti alimentari e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua. Il significato di "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari" è implicito dal contesto delle rispettive disposizioni. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b, va pertanto soppresso.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari": indicazioni che la legislazione comunitaria o nazionale impone di fornire al consumatore finale;

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua. La definizione indica semplicemente che le informazioni obbligatorie sono informazioni stabilite per legge, il che è pleonastico. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera c, va pertanto soppresso.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al consumatore finale che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione;

d) "collettività": qualunque struttura (compreso un distributore automatico, un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali o impianti di catering in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al consumo diretto da parte del consumatore finale;

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza e necessaria integrazione: anche gli operatori di catering rientrano nella definizione di "collettività".

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio nel quale è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare in un imballaggio, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

Motivazione

Semplificazione.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) "prodotto alimentare non preimballato": qualunque prodotto alimentare messo in vendita al consumatore finale senza imballaggio o imballato soltanto al momento della vendita al consumatore finale nonché i prodotti alimentari e i prodotti freschi preimballati sul luogo di vendita il giorno di vendita e destinati alla vendita diretta;

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati, generalmente presso i banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di attesa. Come nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è praticamente impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i prodotti preimballati in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere venduti e poiché sono preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un giorno all'altro.

La limitazione dell'imballaggio sul posto di vendita non è abbastanza chiara. Nelle imprese con diversi punti di vendita i prodotti sovente sono imballati in reparti produttivi centrali il giorno della vendita e sono poi trasportati nei punti di vendita. Per esempio nei Paesi Bassi le autorità hanno deciso di dichiarare equipollenti i termini "produzione giornaliera" e "non preimballato".

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;

f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque ingrediente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora contenuto nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;

Motivazione

Una modifica della definizione di "ingrediente" avrebbe effetti indesiderati sulla legislazione comunitaria in cui si fa riferimento alla definizione di ingrediente (ad esempio il regolamento 1829/2003). Il concetto di residuo dovrebbe essere soppresso dalla presente definizione per allinearla al regolamento n. 178/2002 che stabilisce gli obblighi generali della normativa sui prodotti alimentari. La definizione di cui all'articolo 2 di tale regolamento stabilisce che l'alimento non comprende "residui e contaminanti".

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo da cui si indica che il prodotto alimentare proviene, ma che non è il "paese d'origine" così come definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo paese o regione in cui i prodotti o gli ingredienti agricoli sono completamente ottenuti conformemente all'articolo 23 paragrafo 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;

Motivazione

Occorre definire correttamente il luogo di provenienza. L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio contiene una definizione perfetta per il relatore, anche se il termine (in francese) non è del tutto appropriato. In particolare, si intende per ottenuti in un luogo i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi, ivi nati ed allevati. Il relatore rifiuta l'ipotesi che si possa considerare che il luogo di trasformazione possa essere equiparato al luogo di provenienza.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) "etichettatura": qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

j) "etichetta": qualunque menzione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

Motivazione

L'oggetto da definire non può essere parte della sua definizione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce;

k) campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo al consumatore un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta;

Motivazione

Miglioramento redazionale.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) "leggibilità": qualsiasi scritta, stampa, goffratura, marcatura, incisione, punzonatura, ecc. che consentono al consumatore normovedente di comprendere testi quali le etichette e i marchi di prodotti alimentari senza ausili ottici; la leggibilità dipende dal carattere, dal tipo, dallo spessore della scritta, dalla distanza tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo;

Motivazione

La definizione risulta necessaria perché le dimensioni della scritta non garantiscono di per sé la leggibilità di un testo.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) "denominazione legale": la denominazione di un prodotto alimentare prescritta dalle disposizioni comunitarie che gli sono applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale o alle collettività;

soppresso

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'attuale terminologia impiegata nella direttiva sull'etichettatura 2000/13/CE ("denominazione di vendita").

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) "denominazione usuale": una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

m) "denominazione di vendita": una denominazione che è compresa quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'attuale terminologia impiegata nella direttiva sull'etichettatura (2000/13/CE) "denominazione di vendita" (cfr. articolo 5, lettera a)). Si tratta di comprensione, non di accettazione.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) "ingrediente primario": l'ingrediente significativo e/o caratteristico di un prodotto alimentare;

soppresso

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione sull’etichettatura di origine, l’autore dell’emendamento ritiene che non vi sia alcuna necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, a fini di semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) "ingrediente significativo": l'ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50% di tale alimento;

soppresso

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione sull’etichettatura di origine, l’autore dell’emendamento ritiene che non vi sia alcuna necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, a fini di semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q) "ingrediente caratteristico": qualunque ingrediente di un alimento associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per il quale, nella maggior parte dei casi, è richiesta un'indicazione quantitativa;

soppresso

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione sull’etichettatura di origine, l’autore dell’emendamento ritiene che non vi sia alcuna necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, a fini di semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto comunitario che consente l'elaborazione dei sistemi nazionali di cui all'articolo 44;

r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto dell'Unione;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle condizioni di conservazione indicate o alle condizioni specifiche di conservazione riportate sull'imballaggio;

Motivazione

Taluni alimenti richiedono condizioni specifiche di conservazione, ad esempio in materia di refrigerazione, che devono figurare sull'imballaggio.

Il termine minimo di conservazione dipende dalle condizioni indicate di conservazione. Rientra nella responsabilità dell'operatore della catena alimentare determinare e indicare il termine minimo di conservazione collegato alla condizioni di conservazione. Inoltre, nello stesso posto va indicata anche la data.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

s bis) "data limite di consumo di un prodotto alimentare": la data entro la quale il prodotto alimentare deve essere consumato; dopo detta data il prodotto alimentare non può più essere ceduto a un consumatore o sottoposto a ulteriori lavorazioni;

Motivazione

Va condivisa l''introduzione di una definizione "data limite di consumo" da parte della relatrice Sommer. La definizione andrebbe tuttavia integrata: il divieto di offerta alla vendita al consumatore va esteso anche alle ulteriori lavorazioni. Dopo la data limite di consumo non esiste più alcuna utilizzazione sensata a fini alimentari. Con il divieto di ulteriori lavorazioni si blocca il commercio di carni "scadute".

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

s ter) "data di produzione": la data in cui i prodotti sono ottenuti ed eventualmente imballati e congelati.

Motivazione

Definizione resa necessaria dall'articolo 25.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

t bis) "imitazione di un prodotto alimentare": il prodotto che ricorda l'aspetto di un altro prodotto alimentare e nel quale un ingrediente normalmente utilizzato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente.

Motivazione

I consumatori vengono tratti in inganno dal crescente utilizzo di imitazioni di alimenti i cui ingredienti vengono sostituiti da surrogati più economici.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un prodotto alimentare si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92.

(3) Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un prodotto alimentare si riferisce all'origine di tale prodotto come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92. Per quanto riguarda gli Stati membri, per "paese di origine" s'intende sempre il relativo Stato membro.

Motivazione

Per la definizione del paese d'origine, l'articolo 2, paragrafo 3, della proposta della Commissione fa riferimento al codice doganale comunitario. Secondo tale codice, però, l'origine può essere o l'UE o uno Stato membro. È perciò importante chiarire che per gli alimenti originari dell'UE si fa riferimento, per quanto riguarda il paese d'origine, allo Stato membro e non all'UE nel suo insieme.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per le carni e i prodotti alimentari contenenti carne l'origine è definita come il paese nel quale l'animale è nato, è stato allevato per la maggior parte della sua vita ed è stato macellato. Qualora si tratti di luoghi diversi, quando si fa riferimento al "paese di origine" vengono indicati tutti e tre i luoghi.

Motivazione

Per la carne non è appropriato indicare un unico luogo d'origine, se i luoghi di nascita, allevamento e macellazione non coincidono. Dai sondaggi è risultato che le informazioni sul luogo di nascita, allevamento e macellazione degli animali hanno grande importanza per i consumatori.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche.

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute, di trasparenza e di comparabilità dei prodotti nell'interesse dei consumatori e offre le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro.

Motivazione

Integrazione necessaria del testo con criteri come la trasparenza e la comparabilità. Il riferimento ai criteri soppressi potrebbe esulare dall'etichettatura dei prodotti alimentari, provocando confusione tra i consumatori e collidendo quindi con l'obiettivo della direttiva.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le etichettature dei prodotti alimentari devono essere facilmente riconoscibili, leggibili e comprensibili per il consumatore medio.

Motivazione

Sarebbe assurda un'etichettatura che non fosse facilmente riconoscibile, leggibile e comprensibile.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.

2. La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati.

Motivazione

La seconda parte della frase non stabilisce alcuna norma. Essa va soppressa dal regolamento per motivi giuridici e, se proprio deve essere inserita, dovrebbe essere convertita in un considerando. Non si capisce chi debba intervenire e come per promuovere e considerare gli interessi dei produttori in "prodotti di qualità".

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, salvo che questi ultimi si riferiscano alla protezione della salute umana, è opportuno accordare un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento. Le nuove disposizioni in materia di etichettatura alimentare sono introdotte secondo una data d'applicazione uniforme, stabilita dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e dei rappresentanti d'interessi.

Motivazione

Per agevolare il buon funzionamento del mercato interno e per ridurre al minimo i rifiuti da imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio quando vengono introdotti nuovi requisiti di etichettatura, a meno che non si tratti di un rischio immediato per la salute dei consumatori, nel qual caso tale periodo può non essere opportuno.

Nonostante i periodi transitori previsti, l'introduzione contemporanea delle nuove disposizioni in materia di etichettatura influisce notevolmente sui costi dello sviluppo di nuove etichette e sul consumo degli stock di merci, imballaggi e etichette. Per tale ragione è opportuno reintrodurre (secondo la proposta originaria della Commissione) il principio di una data di partenza uniforme per l'introduzione di nuove disposizioni in materia di etichettatura.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le eventuali informazioni obbligatorie richieste in rapporto a prodotti alimentari dalla legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

1. Le eventuali informazioni obbligatorie sul prodotto alimentare richieste dalla legislazione rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

Motivazione

Va evitata una ripetizione.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

a) informazioni sull'identità e la composizione, le quantità, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) la durata, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura;

ii) la durata, le condizioni di conservazione, se del caso i requisiti di conservazione dopo l'apertura del prodotto, e le condizioni di utilizzazione sicura;

Motivazione

Attualmente su molti prodotti non è indicato il tempo di conservazione dopo l'apertura, né l'eventuale necessità di conservarli, per esempio, a una determinata temperatura. Per la sicurezza dei consumatori è opportuno che tutto ciò sia specificato.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;

soppresso

Motivazione

Il regolamento non ha lo scopo diretto di tutelare la salute dei consumatori con eventuali avvertenze, bensì di consentire ai consumatori di effettuare una decisione consapevole di acquisto sulla base delle informazioni sul valore nutritivo, le quali facilitano un'alimentazione equilibrata e quindi una migliore salute dei consumatori.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte informate.

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte con cognizione di causa.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto del fatto che la maggior parte dei consumatori ritengono in generale necessarie alcune informazioni cui attribuiscono un valore significativo, o di taluni vantaggi per i consumatori che sono ampiamente riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate.

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, si tiene conto dei costi e benefici potenziali che comporta, per le parti interessate (consumatori, produttori e altri), la fornitura di alcune informazioni cui esse attribuiscono un valore significativo, o di vantaggi che sono ampiamente riconosciuti come in grado di consentire ai consumatori di adottare decisioni informate.

Motivazione

Nuove norme sull'etichettatura dovrebbero essere introdotte solamente a condizione che studi sostenuti da prove ne dimostrino i vantaggi. I costi derivanti dalla fornitura di nuove informazioni non dovrebbero essere eccessivamente elevati. Le modifiche delle etichette hanno un impatto significativo sui produttori dell'UE, così come sulle importazioni provenienti dai paesi terzi; occorre trovare un equilibrio tra le necessità dei consumatori e quelle dei produttori.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore su elementi essenziali, in particolare:

1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore, in particolare:

Motivazione

Ogni induzione in errore resta tale a prescindere dalla sua gravità.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

a) qualora la descrizione e/o la rappresentazione dell'alimento possa indurre in errore i consumatori e su elemento come la natura, l'identità, le qualità, la composizione, i singoli ingredienti e la loro quantità nel prodotto, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" o "prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)";

 

Il particolare prodotto alimentare che è un'imitazione o contiene un surrogato deve essere, ove possibile, distinto dagli altri alimenti nel punto di vendita;

Motivazione

Vengono sempre più commercializzate imitazioni di alimenti come ad esempio il "formaggio" ottenuto da grasso vegetale. Occorre inoltre rilevare che sostanze normalmente utilizzate per ottenere un prodotto vengono sostituite spesso da surrogati più economici. Il consumatore non riesce normalmente a distinguerlo. Per motivi di trasparenza occorrerebbe introdurre una denominazione corrispondente.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche o evidenziando in modo particolare l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze alimentari che di norma non sono presenti nel prodotto alimentare in questione.

Motivazione

Una forma particolare di induzione in errore è mettere in evidenza le caratteristiche ovvie di un prodotto alimentare in quanto elemento specifico, per esempio contraddistinguere con la dicitura "senza lipidi" caramelle morbide alla frutta, che di solito non contengono grassi.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) con l'indicazione esplicita di una netta riduzione dello zucchero e/o dei lipidi senza contestuale riduzione del contenuto energetico (kilojoule o kilocalorie);

Motivazione

Il consumatore medio presume che un prodotto alimentare pubblicizzato sul lato anteriore dell'imballaggio con una riduzione netta dello zucchero o dei lipidi si distingua anche per una riduzione corrispondente del contenuto calorico. Non sempre è così perché lo zucchero o i lipidi sono sostituiti con altri ingredienti. Di conseguenza con scritte simili si induce in errore il consumatore.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) con la definizione "dietetico" quando il prodotto alimentare è difforme dalle disposizioni legislative dell'Unione relative ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici.

Motivazione

Molti prodotti alimentari contraddistinti dalla dicitura "dietetico" fanno presumere un tenore ridotto di zuccheri e lipidi e quindi un basso contenuto energetico, anche se sovente non è questo il caso. Pertanto la dicitura "dietetico" va riservata esclusivamente e tassativamente ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione comunitaria applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il divieto di cui al paragrafo 3 si applica anche:

4. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche:

Motivazione

Ovviamente il contenuto del paragrafo 1 si applica anche alla pubblicità e alla presentazione dei prodotti alimentari. Inoltre nella versione tedesca esiste un errore di traduzione.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono e verificano la conformità con i requisiti della legislazione concernente i prodotti alimentari che sono relativi alle loro attività.

1. La persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni riportate.

Motivazione

Il criterio ha lo scopo di far sì che le imprese commerciali non siano tenute responsabili di circostanze che non rientrano nell'ambito delle loro attività o nella loro sfera di influenza. Per garantire la coerenza della legislazione dell'Unione la formulazione dell'articolo 8 va conformato dal regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi,. Il testo e l'attuale proposta si basano sugli stessi principi del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono soggetti alle stesse regole in materia di controlli del regolamento (CE) n. 882/2004. In tal modo diventa inevitabile che le disposizioni relative alla responsabilità del distributore siano conformi allo stesso criterio per – come enuncia la Commissione nel considerando 21 – "per evitare la frammentazione delle norme" relative alla responsabilità.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute.

2. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la loro capacità di operare una scelta informata.

Motivazione

Chiarimento.

Tale responsabilità non dovrebbe limitarsi alle questioni riguardanti la protezione della salute.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato per la prima volta un prodotto alimentare destinato all'approvvigionamento del consumatore finale o di una collettività vigilano affinché le informazioni previste dalla legislazione applicabile concernente l'informazione sui prodotti alimentari siano presenti ed accurate.

3. Nella misura in cui la loro attività ha un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari nell'ambito dell'impresa che controllano, gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni fornite adempiano le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono adeguatamente cura di garantire, nei limiti delle loro rispettive attività, la presenza delle informazioni pertinenti, in particolare non fornendo alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti.

4. Se gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari vengono a conoscenza che un prodotto alimentare è difforme dalle disposizioni del presente regolamento, lo ritirano immediatamente dalla circolazione.

Motivazione

Per una delimitazione più netta delle responsabilità la disposizione va redatta in modo più univoco. Lo scopo è quello di evitare che un'impresa commerciale sia ritenuta responsabile per circostanze che esulano dalla sua sfera di responsabilità o di influenza. La sentenza "Lidl-Italia" nella causa dinanzi alla Corte di giustizia evidenzia la scarsa certezza giuridica della legislazione vigente per le imprese alimentari.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti affinché siano fornite eventualmente al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano a disposizione dell'operatore che tratta tali prodotti al fine di consentirgli, se gli fosse richiesto, di fornire al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c), f) e g).

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 –comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f) e h) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f), g) e h) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

Motivazione

Anche la quantità netta è un'informazione importante che è opportuno figuri sull'imballaggio esterno, così come lo sono le indicazioni riguardanti condizioni particolari di conservazione o di utilizzazione.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle indicazioni obbligatorie

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, nel capitolo V e nel capitolo VI, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

Motivazione

Il riferimento ai capitoli V e VI chiarisce che per gli alimenti non preimballati non si richiedono obbligatoriamente tutti gli elementi e che per quelli etichettati su base volontaria gli obblighi di cui al Capitolo IV si applicano solo se vengono fornite volontariamente informazioni. Un'industria alimentare che fornisca informazioni nutrizionali su base volontaria non deve essere tenuta a fornire le altre informazioni di norma richieste nel caso di alimenti preimballati ma che non sono pertinenti nel caso di prodotti non preimballati. Inoltre le industrie alimentari devono essere libere di decidere in che modo fornire le informazioni in questione.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la denominazione del prodotto alimentare;

a) la denominazione di vendita;

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera m).

Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE (direttiva sull'etichettatura) (cfr. articolo 3: tra l'altro "la denominazione di vendita").

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualunque ingrediente elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata;

c) qualunque ingrediente elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata, tenendo debitamente conto delle disposizioni specifiche per prodotti alimentari non preimballati;

Motivazione

Miglioramento redazionale.

Il testo della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, estende l'obbligo di indicazione degli allergeni per gli alimenti non preimballati. L'obbligo di indicare gli allergeni per gli alimenti non preimballati comporterebbe la generalizzazione di tale obbligo per evitare rischi di contaminazione trasversale. Sembra tuttavia che le associazioni che rappresentano le persone affette da allergie preferiscano un obbligo di informativa direttamente sugli scaffali tramite un cartello o una scheda tecnica.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti di cui all'allegato VI;

Motivazione

Inserimento del riferimento corretto.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la quantità netta di prodotto alimentare;

e) la quantità netta di prodotto alimentare al momento dell’imballaggio;

Motivazione

La quantità netta di un prodotto alimentare può variare durante il periodo che intercorre tra la produzione, la vendita e il consumo. Il produttore può controllare la quantità netta solamente al momento dell’imballaggio e non può quindi essere ritenuto responsabile di eventuali variazioni nella quantità netta al momento della vendita e/o del consumo del prodotto.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la durata minima di conservazione o la data limite di consumo;

f) la durata minima di conservazione o, nel caso di prodotti alimentari deperibili da un punto di vista microbiologico, la data limite di consumo;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) in caso di prodotti congelati, la data di produzione;

Motivazione

L'indicazione è opportuna per dare al consumatore la possibilità di riconoscere prodotti congelati conservati da troppo tempo (scandalo della carne non commestibile in Germania).

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) le condizioni particolari di conservazione o di utilizzazione;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o di utilizzazione, comprese le istruzioni concernenti le condizioni di refrigerazione e stoccaggio, nonché di conservazione del prodotto prima e dopo l'apertura dell'imballaggio se la loro omissione non consentirebbe di fare un uso appropriato dell'alimento;

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

Motivazione

Spostamento dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera j) a fini di chiarezza e logica.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno della Comunità;

h) il nome o la ragione sociale o un marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante stabilito all'interno dell'Unione, per i prodotti provenienti da paesi terzi, di un venditore/importatore o, se del caso, dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto alimentare è immesso in commercio;

 

Motivazione

Bisogna assicurare che siano obbligatoriamente menzionati il nome o la ragione sociale e l'indirizzo nella Comunità dell'operatore responsabile della prima immissione sul mercato comunitario. A tal fine occorre estendere e precisare l'elencazione.

Si ritiene fondamentale introdurre l'obbligo dell'indicazione del reale produttore di un alimento sia ai fini di una corretta informazione al consumatore sia per la promozione della competitività dell'industria alimentare. L'assenza di tale obbligo negli anni ha concorso al diffondersi del fenomeno delle Private Label, che compromettono la redditività delle imprese e quindi l’esistenza stessa delle imprese del settore agro-alimentare.

Ai fini dell'equiparazione tra i prodotti comunitari e quelli importati, nei prodotti importati da paesi terzi assume rilevanza l'indicazione dell'importatore.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza per

 

– carne,

 

– pollame,

 

– prodotti lattiero-caseari,

 

– ortofrutticoli freschi,

 

altri prodotti a base di un unico ingrediente; inoltre carne, pollame e pesce ove utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati.

 

Per quanto riguarda la carne e il pollame, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi devono essere fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

 

– "Di origine non precisata"

 

Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese d'origine o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri a meno che i consumatori non siano informati, in merito a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre forme di espressione stabilite in esecuzione delle misure adottate dalla Commissione. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri.

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. Pertanto, le forme di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni essenziali e pertanto non dovrebbe rientrare nella procedura di regolamentazione.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Deroghe per microimprese

 

I prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese sono esentati dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). Essi possono essere esentati dagli obblighi in materia di indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), purché i prodotti siano venduti nel luogo di produzione e il personale addetto alla vendita sia in grado fornire le indicazioni ove richieste. In alternativa, le informazioni possono essere riportate su etichette applicate sugli scaffali.

Motivazione

Occorre prevedere deroghe per le microimprese che producono con metodi artigianali.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Deroghe al requisito relativo alle indicazioni obbligatorie

 

Per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, la Commissione può in casi eccezionali prevedere deroghe ai requisiti indicati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e f), nella misura in cui tali deroghe non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale e delle collettività. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

 

Motivazione

Se non sono imposte disposizioni legislative specifiche per determinati prodotti alimentari o non sono previste nel presente regolamento, le indicazioni prescritte valgono per tutti gli alimenti e la Commissione non può consentire deroghe di sorta.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia.

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia. Si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

 

_________

GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Motivazione

Per rendere più leggibile il regolamento va inserito il riferimento alla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta.

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio.

Motivazione

La formulazione soppressa avrebbe potuto portare a fogli allegati per i prodotti alimentari e ciò va evitato. Occorre evitarlo.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che alcune indicazioni obbligatorie siano fornite con mezzi diversi dalla loro apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, purché siano rispettati i principi generali e i requisiti fissati al capo II del presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati attraverso misure volte a modificare elementi non essenziali del regolamento.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

soppresso

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in caratteri di almeno 3 mm e sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione dell'Unione applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta sono stampate in modo da garantirne la chiara leggibilità. In merito sono tenuti in conto criteri come le dimensioni e o stile dei caratteri, il contrasto tra carattere e sfondo, la densità delle linee e dei caratteri, ecc.

 

Nel contesto di una consultazione con i pertinenti rappresentanti di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori, la Commissione elabora regole vincolanti in materia di leggibilità e informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Per i prodotti destinati a una alimentazione specifica ai sensi della direttiva 1999/21/CE, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali nonché gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e le formule di diversificazione destinati a lattanti e bambini rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 e della direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 e soggetti ai requisiti in materia di etichettatura obbligatoria a norma della legislazione dell'Unione oltre a quelli specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le dimensioni dei caratteri devono essere tali da soddisfare i requisiti concernenti la leggibilità delle informazioni per il consumatore e quelli di informazioni supplementari connesse a un uso specifico del prodotto alimentare.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare norme particolareggiate di presentazione delle indicazioni obbligatorie ed estendere i requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni obbligatorie complementari per i tipi o categorie specifici di prodotti alimentari di cui agli articoli 10 e 38. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo concederebbe alla Commissione prerogative esecutive troppo estese, in quanto non si tratta affatto di "disposizioni non essenziali".

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10cm2.

soppresso

Motivazione

Le scritte devono essere leggibili anche sugli imballaggi con superficie inferiore a 10 cm², altrimenti sarebbero assurde. Conta solo la questione di quali indicazioni siano tassative su piccole confezioni di prodotti. La questione è regolata in altra sede.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. Per tali categorie di imballaggi o di contenitori possono essere adottate disposizioni nazionali specifiche nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Le abbreviazioni, comprese le iniziali, non possono essere usate quando possono trarre in errore il consumatore.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o da qualunque altro elemento suscettibile di interferire.

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o dall'imballaggio stesso, per esempio con una piega.

Motivazione

Integrazione indispensabile: la presentazione di dette informazioni in modo da dissimularle darebbe spunto a interpretazioni divergenti e pertanto metterebbe a rischio la certezza giuridica dei commercianti di prodotti alimentari.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. La presentazione delle informazioni obbligatorie non deve comportare un aumento delle dimensioni e/o della massa dell'imballaggio o del contenitore del prodotto alimentare, né deve comportare in altri modi una pressione supplementare sull'ambiente.

Motivazione

L'obbligo di fornire informazioni alimentari può indurre gli operatori del settore a modificare le dimensioni dell'imballaggio, il che comporta il rischio di una maggiore quantità di scarti da esso derivanti. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di prevenzione che è alla base delle normative dell'Unione europea per la gestione dei rifiuti.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni obbligatorie sono fornite prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato;

a) le informazioni di cui agli articoli 9 e 29 sono fornite, su richiesta del consumatore, prima della conclusione dell'acquisto e possono apparire sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato;

Motivazione

Periodici cambiamenti nella composizione del prodotto, ad esempio riduzione della concentrazione di sale, sostituzione del grasso, rendono praticamente impossibile fornire informazioni aggiornate per tutto il materiale di supporto della vendita a distanza. Cataloghi e opuscoli sono il più diffuso strumento di vendita a distanza, in particolare per le piccole e medie imprese. In aggiunta ai notevoli costi si causa un forte impatto ambientale, dal momento che, in futuro, al fine di attuare le disposizioni in materia di informazioni obbligatorie, per i cataloghi si utilizzerà una quantità di carta quattro volte superiore.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo1, lettere d), f), g), h) e k) sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

b) le indicazioni previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere f) e j) sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Motivazione

Il tenore alcolico delle bevande alcoliche è un dato estremamente importante che deve essere disponibile al consumatore ancora prima della consegna del prodotto in caso di vendita a distanza o in linea. Per contro, le istruzioni sull'utilizzazione sono necessarie solo quando il prodotto alimentare viene consumato e possono pertanto essere trasmesse al momento della consegna.

Fatta eccezione per la data di durata minima, che non può essere indicata in anticipo, i prodotti alimentari forniti tramite vendita a distanza devono soddisfare gli stessi requisiti relativi alle informazioni dei prodotti alimentari venduti nei negozi.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono formulate in una redazione linguistica comprensibile da parte del consumatore medio dello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è commercializzato.

 

 

Motivazione

La definizione "redazione linguistica" si riferisce sia alla lingua ufficiale sia alla formulazione.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali della Comunità.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione. Tale disposizione non impedisce tuttavia che le informazioni obbligatorie siano fornite invece in altre lingue ufficiali dell'Unione che risultino di facile comprensione per i consumatori nello Stato membro in questione.

Motivazione

Pur dovendo offrire le informazioni obbligatorie in merito ai prodotti alimentari in una lingua comprensibile per i consumatori, le norme non dovrebbero distorcere la libera circolazione delle merci. Le norme linguistiche dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire ai consumatori di ricevere le informazioni in una lingua che risulti di facile comprensione. La giurisprudenza della Corte di giustizia sostiene detta flessibilità.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I prodotti alimentari messi in vendita nella zona esentasse possono essere immessi in commercio unicamente in lingua inglese.

Motivazione

Nella zona esentasse i prodotti sono destinati soprattutto ai viaggiatori internazionali e non ai consumatori del mercato nazionale. Di conseguenza occorre prevedere per detti prodotti alimentari la possibilità di fornire le informazioni soltanto nella lingua franca internazionale, ossia in inglese.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

Deroghe da talune indicazioni obbligatorie

Motivazione

Rettifica redazionale.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f).

Motivazione

Si respinge una dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sono di norma indicate come porzioni individuali (ad esempio 200 ml o 250 ml). Lo spazio disponibile su queste bottiglie per riportare le indicazioni è limitato. Pertanto va conservata l'attuale etichettatura, ossia l'indicazione della denominazione commerciale, la quantità netta, gli allergeni e il termine di conservazione (cfr. articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE - etichettatura).

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga idonea alla stampa è inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a). Su basi volontarie è possibile riportare sull'imballaggio altre indicazioni. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Motivazione

L'indicazione del contenuto calorico di un alimento è un'informazione essenziale e può essere determinante per una decisione d'acquisto consapevole. Dovrebbero essere possibili su basi volontarie ulteriori indicazioni del produttore.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

Motivazione

Le deroghe concernenti le dimensioni dell'imballaggio che figurano nella proposta della Commissione non sono né realistiche né praticabili.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di merci non preimballate, nonché di quelle destinate alle collettività a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non sono obbligatorie le indicazioni elencate agli articoli 9 e 29.

Motivazione

Le imprese del commercio alimentare al dettaglio e del settore alimentare artigianale, le quali comprendono fornitori di servizi di ristorazione a collettività, nonché agricoltori che effettuano la commercializzazione diretta, lavorano prodotti per la vendita diretta al consumatore. Mancano procedure standardizzate e gli ingredienti cambiano da un giorno all'altro. Occorre inoltre considerare che il settore della produzione alimentare tradizionale svolge un ruolo rilevante per quanto riguarda la conservazione delle specialità regionali, la creatività e l'innovazione e pertanto concorre alla diversità dei prodotti disponibili. Occorre pertanto esentare tali produttori dal requisito della dichiarazione nutrizionale.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le catene alimentari che servono alimenti standardizzati dovrebbero riportare sull'imballaggio dei prodotti alimentari le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e l).

Motivazione

Le collettività che servono alimenti standardizzati, come ad esempio le catene di fast food, dovrebbero riportare sull'imballaggio le seguenti informazioni: la denominazione, gli ingredienti, gli allergeni, il paese di origine del prodotto alimentare nonché la dichiarazione nutrizionale.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione legale. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione quale prevista dalla legislazione pertinente. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

Motivazione

Adeguamento linguistico in linea con la terminologia utilizzata nella direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ove un prodotto contenga nanomateriale, la circostanza è indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso "nano".

Motivazione

L'aggiunta ha fini di trasparenza e assicura la libera scelta del consumatore.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Per gli alimenti contenenti uova o prodotti a base di uova, nell'elenco degli ingredienti si aggiungono tra parentesi i termini di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione dopo il relativo ingrediente, conformemente al metodo di allevamento utilizzato per la produzione delle uova. Per le uova di produzione biologica, il relativo ingrediente può figurare sull'etichetta in conformità del regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007.

Motivazione

Molti consumatori gradirebbero sapere con quale metodo di allevamento sono state prodotte le uova contenute negli alimenti. Occorre pertanto specificare gli ingredienti utilizzando i termini "uova da allevamento all'aperto", "uova da allevamento a terra" o "uova da allevamento in gabbie".

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Omissione dell'elenco degli ingredienti

Deroghe generiche dall'elenco degli ingredienti

Motivazione

Miglioramento stilistico a fini di comprensibilità.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 21 – titolo e alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

 

 

L'indicazione dei seguenti costituenti di un prodotto alimentare nell'elenco degli ingredienti non è richiesta:

 

Non sono considerati ingredienti di un prodotto alimentare:

Motivazione

Rettifica del titolo a fini di migliore comprensione. All'articolo 21 si propone un cambiamento del sistema senza ragione apparente: mentre in precedenza i costituenti e i prodotti erano per finzione giuridica esclusi dall'elenco degli ingredienti, in futuro andrebbero esclusi soltanto dall'obbligo di figurare nell'elenco degli ingredienti. Va invece mantenuto l'attuale sistema. Una modifica avrebbe effetti critici sulle numerose disposizioni legislative dell'UE che fanno riferimento al criterio di "ingrediente alimentare" (tra l'altro il regolamento (CE) n. 1829/2003 o il futuro regolamento sugli enzimi) (cfr. le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 4).

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari e gli aromi;

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari gli enzimi e gli aromi;

Motivazione

Integrazione dell'elenco delle sostanze.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta mediante un riferimento preciso al nome di tale ingrediente.

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è indicato nell'elenco degli ingredienti in modo che il potenziale allergico o di intolleranza sia immediatamente individuabile.

Motivazione

La modifica serve a chiarire che i nomi degli ingredienti devono essere scelti in modo che coloro che soffrono di allergie possano riconoscere il potenziale allergico degli ingredienti in questione.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) si tratta di prodotti alimentari non preimaballati. In tal caso nel locale di vendita o nei menù deve essere segnalato in modo chiaramente visibile che:

– i clienti possono ottenere informazioni sugli allergeni verbalmente durante la vendita e/o tramite materiale informativo esposto;

– non può essere esclusa una contaminazione incrociata.

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i prodotti un'etichettatura esauriente riguardante le allergie, e ciò porrebbe in particolare le piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza e ne aumenterebbe i costi. Inoltre, in locali in cui lo spazio a disposizione per la trasformazione del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate. L'obbligo di esporre un'avvertenza chiara assicura certezza giuridica all'impresa.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) figura nella denominazione del prodotto alimentare o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; o

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o

Motivazione

Occorre conservare la terminologia adottata con la direttiva sull'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può modificare il paragrafo 1 aggiungendo altri casi. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo concede alla Commissione prerogative esecutive troppo estese, in quanto non si tratta affatto di "disposizioni non essenziali".

Emendamento   139

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi;

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi ai sensi della direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari1;

 

__________

 

1 GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.

Motivazione

Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE (direttiva sull'etichettatura).

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Termine minimo di conservazione e data limite di consumo

Termine minimo di conservazione, data limite di consumo e data di produzione

Motivazione

Collegato all'inserimento della data di produzione nell'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato IX.

2. La data da menzionare deve essere facilmente identificabile e non può essere coperta. Deve essere riportata nel modo seguente

 

A. TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

 

a) La data è preceduta dai termini:

 

– "Da consumarsi preferibilmente entro il…" quando la data comporta l'indicazione del giorno,

 

– "da consumarsi preferibilmente entro fine…" negli altri casi.

 

b) I termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

 

– dalla data stessa, o

 

– dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

 

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dall'enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

 

c) La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

 

Tuttavia, per i prodotti alimentari

 

– conservabili meno di tre mesi: dall'indicazione del giorno e del mese;

 

– conservabili più di tre mesi e meno di diciotto mesi: dall'indicazione del mese e dell'anno;

 

– conservabili per più di 18 mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

 

d) la data del termine minimo di conservazione è indicata su ogni singola porzione preimballata.

 

e) Fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

 

– degli ortofrutticoli freschi – comprese le patate – che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,

 

– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande dei codici 22060091, 22060093 e 22060099, ottenute da uva o mosto di uva,

 

– delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,

 

– delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore a 1,2 % in volume, in recipienti individuali di oltre cinque litri, destinati alle collettività,

 

– dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

 

– degli aceti,

 

– del sale da cucina,

 

– degli zuccheri allo stato solido,

 

– dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

 

– delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

 

 

 

B. DATA LIMITE DI CONSUMO

 

a) È preceduta dai termini "da consumare entro...";

 

b) I termini di cui alla lettera a) sono seguiti:

 

– dalla data stessa, o

 

– dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

 

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare.

 

c) La data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

 

d) Il modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui al punto A, lettera c), del presente paragrafo può essere determinato conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

 

C. DATA DI PRODUZIONE

 

a) È preceduta dai termini "prodotto il...";

 

b) I termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

 

– dalla data stessa, o

 

– dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

 

c) La data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

Motivazione

A fini di chiarezza l'allegato IX è inserito nel testo legislativo e la data di produzione figura analogamente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a ter (nuova). Viene soppressa la deroga dall'indicazione del termine minimo di conservazione del gelato in porzioni preimballate.

Le singole porzioni possono essere separate dall'imballaggio o dalla confezione in cui sono state vendute, pertanto è indispensabile che su ogni porzione separabile sia riportata la data del termine minimo di conservazione.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto. Se del caso, vanno riportate le istruzioni relative alle condizioni di refrigerazione e conservazione nonché al periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.

Motivazione

Le condizioni di refrigerazione e di conservazione possono avere effetti sulla durata dell'idoneità dei prodotti alimentari e pertanto vanno precisate.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione nutrizionale

Etichettatura nutrizionale

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettere b e b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale;

 

b bis) la quantità di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica alle bevande con contenuto alcolico. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole relative alla fornitura ai consumatori di informazioni nutrizionali su questi prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Motivazione

Se vino, birra e bevande spiritose sono esentate e lo stesso non si fa con le altre bevande alcoliche, è impossibile l'armonizzazione nel settore. Certi prodotti sarebbero favoriti e altri discriminati. La concorrenza ne risulterebbe distorta e i consumatori sarebbero tratti in inganno riguardo agli ingredienti dei vari prodotti.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafi 2-4

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare in via supplementare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi trans;

 

b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli;

e) amido;

b) acidi grassi monoinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi;

d) polioli;

d bis) colesterolo;

e) amido;

f) fibre alimentari;

 

g) proteine;

 

 

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 2, di tale allegato.

 

h) tutti i sali minerali o vitamine e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 1, dell'allegato XI, in conformità dei valori indicati nella parte A, punto 2, di tale allegato.

 

 

h bis) altre sostanze nutritive di cui alla parte A dell'allegato XIII e componenti di dette sostanze

 

 

h ter) altre sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1925/2006.

 

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

 

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

 

4. La Commissione può modificare gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

 

 

Motivazione

Sostituire il termine tedesco "Transisomere Fettsäuren" con "Transfettsäuren". Inserire il colesterolo. Le proteine sono inserite all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b). La traduzione corretta del termine inglese "sugars" è "tipi di zucchero". (Cfr. direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero).

L'elenco delle sostanze nutritive che si possono indicare a titolo volontario deve restare conforme alle altre disposizioni comunitarie (tra l'altro il regolamento n. 1925/2006 sugli additivi). Va pertanto rettificato di conseguenza il paragrafo 2.

L'emendamento ha anche lo scopo di far sì che il colesterolo figuri nella dichiarazione nutrizionale supplementare.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può determinare e inserire nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. La Commissione deve determinare e inserire nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Motivazione

Si dovrebbe garantire il calcolo del tenore di vitamine e minerali secondo fattori di conversione uniformi.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti alla fine del termine minimo di conservazione tenendo in conto parametri adeguati di tolleranza sulla base:

a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o

a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali possono essere decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali possono essere decise, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Motivazione

A fini di certezza giuridica il testo legislativo deve essere precisato nel senso che i valori medi fanno riferimento al termine del periodo minimo di conservazione. Ovviamente vitamine e sostanze minerali naturali o aggiunte sono soggette a processi naturali di decadimento e variazione. Per esempio la vitamina C può ridursi in misura notevole nel corso del periodo minimo di conservazione di un prodotto (a seconda della condizioni di deposito, esposizione alla lice solare, ecc.). Infine i quantitativi delle sostanze nutritive in un prodotto sono soggetti a variazioni naturali legate alle fasi di raccolta e alle singole varietà. Per tale ragione occorre fissare quanto prima norme di orientamento e soglie di tolleranza per l'etichettatura sulle sostanze nutritive.

La definizione del livello autorizzato di scarto tra i valori dichiarati e quelli constatati nel corso di controlli ufficiali sarà fondamentale ai fini dell'applicazione del regolamento e dovrebbe pertanto essere decisa conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate alla parte A dell'allegato XIII.

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate all'allegato XIII.

Motivazione

Conseguenza della fusione delle parti da A a C dell'allegato XIII proposta nell'emendamento 203.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 devono essere espressi per 100 g o per 100 ml.

 

Come integrazione può essere indicato il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive per porzione.

 

Se il prodotto alimentare è confezionato in porzioni monodose pronte al consumo, sono indicati per porzione il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1.

 

Se sono fornite informazioni per porzione, occorre indicare il numero delle porzioni contenute nella confezione, la grandezza della porzione deve essere realistica e deve essere esposta o spiegata in modo comprensibile per il consumatore medio.

 

D'intesa con le imprese del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti per l'indicazione realistica della grandezza delle porzioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e dalla quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml offre al consumatore la possibilità di comparare direttamente i prodotti. Pertanto tali indicazioni devono restare obbligatorie anche nelle confezioni di porzioni individuali. L'indicazione supplementare del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per porzione deve ovviamente restare possibile specialmente per gli imballaggi con porzioni individuali. Per aiutare i consumatori ad orientarsi, dovrebbe essere obbligatorio fornire informazioni sulla porzione nel caso di porzioni monodose preconfezionate. Nel caso di imballaggi con porzioni multiple l'indicazione del numero di porzioni nella confezione è utile per comprendere l'indicazione del valore energetico per porzione.

La definizione di grandezza della porzione serve come riferimento realistico per il consumatore. Per esempio i consumatori possono classificare più facilmente una porzione di otto unità o pezzi (biscotti) o una mezza tazza (per esempio nocciole) che con il dato in grammi. La grandezza della porzione dovrebbe inoltre orientarsi al consumo medio realistico del consumatore ed evitare indicazioni ingannevoli. (Per esempio la grandezza della porzione di 25 grammi si è dimostrata un parametro non realistico).

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Accanto alle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, se riportate, deve figurare in prossimità diretta della corrispondente tabella, la dicitura accessoria seguente: „Fabbisogno giornaliero di una donna adulta di media età. Il Suo fabbisogno giornaliero personale può essere diverso da quello indicato.“

Motivazione

L'apporto di riferimento indicato nell'allegato XI corrisponde al fabbisogno giornaliero di una donna adulta attiva fisicamente di età media. Tale elemento va precisato al fine di evitare un'alimentazione squilibrata in altri gruppi della popolazione.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente alla parte B dell'allegato XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono presentate conformemente all'allegato XIII.

Motivazione

Conseguenza della fusione delle parti da A a C dell'allegato XIII proposta nell'emendamento 203.

Gli acidi grassi trans devono rientrare nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria in aggiunta agli acidi grassi saturi e devono pertanto essere eliminati dalle indicazioni a titolo volontario.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32

soppresso

Espressione per porzione

 

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 100g o 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni fornite possono essere espresse per porzione, secondo la quantificazione precisata sull'etichetta, a condizione che il numero di porzioni contenute nell'imballaggio sia indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni individuali.

3. La Commissione decide in merito ad un'eventuale espressione unicamente sulla base della porzione per i prodotti alimentari che sono presentati negli imballaggi contenenti più porzioni, ma non sono stati preimballati in porzioni individuali. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

 

Motivazione

Disposizione superflua in quanto le norme pertinenti sono state riunite nell'articolo 32, paragrafo 2.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto le forme grafiche previste all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la forma di espressione è volta a facilitare la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo di una dieta; e

a) tali forme di presentazione non devono indurre in errore il consumatore né distrarne l'attenzione dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria; nonché

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) è avvalorata da prove risultanti da ricerche indipendenti condotte presso i consumatori, le quali dimostrano che il consumatore medio capisce la forma di espressione.

Motivazione

Ciò assicura che eventuali forme di espressione complementari siano consentite soltanto se corroborate da ricerche indipendenti condotte presso i consumatori.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano sulla parte esposta della confezione. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'etichettatura del valore energetico prescritta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, parte B, in via complementare alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, deve essere espressa in 100g/ml ed eventualmente per porzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, a destra in basso nella parte esposta della confezione in caratteri di dimensioni non inferiori a 3 mm e all'interno di un riquadro.

Motivazione

Una delle informazioni principali sul prodotto alimentare è il suo contenuto energetico. Essa deve essere pertanto ripetuto sulla parte esposta della confezione, in tutti i prodotti nello stesso posto e in forma evidenziata, cosicché il consumatore possa coglierla a prima vista.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le confezioni regalo sono esentate alla ripetizione obbligatoria del valore energetico sulla parte esposta della confezione di cui al paragrafo 1 bis.

Motivazione

Il carattere visivo ed estetico delle confezioni regalo contenenti cioccolatini o praline per occasioni festive come la Festa della mamma sarebbe compromesso se le informazioni nutrizionali obbligatorie dovessero essere spostate sulla parte esposta della confezione.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui alla parte C dell'allegato XIII.

2. La dichiarazione nutrizionale supplementare volontaria collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XIII. Si applica per analogia il paragrafo 1.

Se tale dichiarazione nutrizionale non appare nel campo visivo principale, è presentata sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio sufficiente, la dichiarazione appare sotto forma lineare.

 

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ove la dichiarazione nutrizionale attinente ai prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV sia obbligatoria per l'informazione nutrizionale o sanitaria, essa non deve apparire nel campo visivo principale.

Motivazione

L'obbligo di far figurare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria nel campo visivo principale non è applicabile alle piccole confezioni (per esempio gomma da masticare). Quando i prodotti alimentari che figurano nell'Allegato IV fanno un riferimento nutrizionale o sanitario vanno esentati quindi dall'obbligo secondo cui la dichiarazione nutrizionale deve trovarsi nel campo visivo principale.

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti alimentari di cui alla direttiva 89/398/CEE e alle direttive specifiche cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, di medesima.

Motivazione

Gli alimenti PARNUTS come alimenti per lattanti, di proseguimento, alimenti complementari per lattanti e bambini e alimenti dietetici per scopi medici speciali che rientrano nell'ambito della direttiva del Consiglio 2009/39/EC sono specificamente formulati per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali della popolazione cui sono destinati. L'obbligo di includere una dichiarazione nutrizionale in base all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), della proposta di regolamento non è conforme all'impiego di detti prodotti. Inoltre, informazioni nutrizionali limitate nel principale campo di visibilità sui prodotti alimentari PARNUTS possono presentare gli stessi in modo ingannevole, inducendo i gruppi di consumatori vulnerabili a scegliere altri prodotti ritenuti di valore nutrizionale superiore.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 – commi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "contiene quantità trascurabili di …", situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità delle singole sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "contiene quantità trascurabili di …", situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

 

Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto siano pari a zero, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "Non contiene …", situata in contiguità della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

Motivazione

Per semplificare l'applicazione del regolamento.

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può stabilire regole relative ad altri aspetti della presentazione della dichiarazione nutrizionale diversi da quelli indicati al paragrafo 5. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

6. Al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5, lettera a) e b), provvede la Commissione previa consultazione dell'EFSA e dei corrispondenti rappresentanti di interessi, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Motivazione

Si tratta di disposizioni essenziali, la cui eventuale modifica non va lasciata soltanto alla Commissione.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione di valutazione sulla forma di presentazione descritta nei paragrafi da 1 a 6.

Motivazione

È necessaria una valutazione delle forme di presentazione al fine di identificarne i vantaggi e gli svantaggi.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. Altre forme di presentazione di cui al paragrafo 5 sono definite e notificate alla Commissione. La Commissione può porre tali informazioni a disposizione del pubblico anche mediante una pagina apposita in Internet.

Motivazione

L'emendamento consente di adottare altre forme di presentazione se ciò non induce in errore il consumatore e se vi sono elementi convincenti che dimostrino che tale forma di presentazione è di più facile comprensione per il consumatore. L'emendamento assicura inoltre che eventuali presentazioni complementari saranno rese note sia alla Commissione che al pubblico.

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Capitolo V – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni volontarie sui prodotti alimentari

Indicazione di origine del prodotto alimentare

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti applicabili

Requisiti

Motivazione

Vanno soppressi gli elementi superflui.

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti alimentari coperte dal presente regolamento sono fornite su base volontaria, tali informazioni devono essere conformi ai relativi requisiti specifici posti dal presente regolamento.

 

soppresso

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento riguardante il titolo nel capitolo V.

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le informazioni volontarie non devono occupare spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

 

1 ter. Tutte le informazioni pertinenti sui sistemi di informazione volontaria in materia alimentare, come i criteri di base e gli studi scientifici, devono essere messi a disposizione del pubblico.

 

1 quater. Per determinati gruppi, ad esempio i bambini, possono essere ancora indicate informazioni nutrizionali volontarie purché i valori di riferimento specifici siano comprovati scientificamente, non inducano in inganno il consumatore e siano conformi alle condizioni generali fissate nel presente regolamento.

Motivazione

I valori di riferimento di cui all'allegato XI B sono indirizzati a un adulto medio. Valori di riferimento diversi, per prodotti destinati a gruppi specifici, per esempio bambini, già introdotti dall'industria e comprovati scientificamente, continuano a essere consentiti come informazione supplementare.

     Tale disposizione è essenziale per garantire la trasparenza.

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, come il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, il paragrafo 4 si applica nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo. In tal caso l'etichettatura si attiene alla dicitura "Prodotto nell'UE (Stato membro)". In via supplementare può essere indicata una regione d'origine. Tali indicazioni volontarie del paese o della regione d'origine non devono generare ostacoli nel mercato interno.

Motivazione

L'indicazione della regione d'origine risponde all'auspicio di molti consumatori di disporre di un'etichettatura specifica per le specialità regionali. Un'etichettatura "Prodotto nell'UE" indica il rispetto della pertinente legislazione dell'UE in materia di alimenti e può quindi essere un'informazione interessante per i consumatori.

Inoltre, l'introduzione di tali indicazioni relative al paese o alla regione d'origine non devono generare impedimenti nel mercato interno.

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non sono gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, dev'essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti.

soppresso

Motivazione

Per i consumatori è importante sapere da dove vengono i prodotti. Tuttavia, in alcuni casi può non essere possibile indicare il paese di origine, poiché il contenuto del prodotto può provenire da diversi paesi e cambiare quotidianamente. Le norme attuali concernenti l'indicazione del paese di origine sull'etichetta prevedono l'indicazione della provenienza su base facoltativa, sempre che l'omissione di tali informazioni non induca significativamente in errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto alimentare. Tali norme andrebbero mantenute e non sostituite da una nuova formulazione.

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti l'applicazione del paragrafo 3. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti le condizioni e i criteri di utilizzazione delle indicazioni facoltative. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Il termine "vegetariano" non è applicato ai prodotti alimentari che sono derivati o fabbricati a partire da o mediante prodotti ottenuti da animali morti o abbattuti o da animali morti perché destinati al consumo. Il termine "vegano" non si applica ai prodotti alimentari fabbricati a partire da o mediante animali o prodotti animali (inclusi i prodotti provenienti da animali vivi).

Motivazione

Attualmente i termini "vegetariano" e "vegano" non sono protetti dal punto di vista giuridico. Ciò significa in pratica che un produttore può indicare il proprio prodotto come "vegetariano" anche se non lo è. La definizione di cui sopra è stata elaborata dalla Food Standards Agency britannica dopo anni di discussioni.

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36

Presentazione

Le informazioni volontarie non devono occupare spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

soppresso

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

d) di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza regionale, di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali misure non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Motivazione

In un nuovo regolamento che mira a consolidare e semplificare le norme UE in materia di etichettatura, e in linea con l'agenda su una migliore regolamentazione, è opportuno rendere obbligatorio che le nuove norme non ostacolino la libera circolazione nel mercato interno.

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre misure concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali misure alla Commissione, gli Stati membri documentano che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

soppresso

Motivazione

Occorre presumere che i prodotti alimentari nell'UE siano conformi alle rigorose disposizioni legislative comunitarie e pertanto diventa inutile l'indicazione nazionale supplementare prevista nel comma.

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis

 

Promozione di sistemi supplementari facoltativi

 

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, a norma della procedura di cui all'articolo 42, di introdurre sistemi supplementari facoltativi per presentare le informazioni nutrizionali utilizzando altre forme di espressione, a condizione che:

 

- tali sistemi nazionali siano sviluppati conformemente ai principi generali e alle prescrizioni di cui ai Capitoli II e III del presente regolamento;

 

- i sistemi promossi dagli Stati membri rispecchino le conclusioni di studi indipendenti presso i consumatori e di ampie consultazioni dei soggetti interessati relativi a ciò che offre i migliori risultati per i consumatori;

 

- essi si basino su assunzioni di riferimento armonizzate oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi;

 

La Commissione facilita lo scambio di informazioni sulle questioni collegate all'adozione e all'applicazione dei sistemi nazionali e incoraggia la partecipazione a tale processo di tutti soggetti interessati. La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.

 

Il (primo giorno del mese 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) la Commissione svolge una valutazione degli elementi raccolti sull'impiego e sulla comprensione da parte dei consumatori dei vari sistemi nazionali per determinare qualche sistema offre i risultati migliori ed è più utile per i consumatori europei. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione presenta una relazione che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Deve essere possibile per gli Stati membri promuovere sistemi supplementari facoltativi per presentare le informazioni nutrizionali utilizzando altre forme di espressione, qualora lo desiderino.

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Bevande alcoliche

In attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), gli Stati membri possono applicare regole nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.

 

Motivazione

Il regolamento in esame non si applica alle bevande alcoliche

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo del Consiglio

Emendamento

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono offerti alla vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti alimentari siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono stabilire le modalità secondo le quali devono essere mostrate le indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.

1. Sono fornite le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

Date le difficoltà di etichettatura inerenti ai prodotti alimentari non preimballati, è opportuno che questi ultimi siano esentati, in linea di massima, dalla maggior parte dei requisiti di etichettatura, ad eccezione delle informazioni sugli allergeni. Gli Stati membri devono conservare una certa flessibilità per stabilire il modo migliore per presentare tali informazioni ai consumatori.

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

Emendamento

2. Gli Stati membri possono non rendere obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a condizione che il consumatore o la collettività continuino a ricevere informazioni sufficienti.

2. La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria a meno che gli Stati membri adottino norme che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o elementi di tali indicazioni.

Motivazione

Date le difficoltà di etichettatura inerenti ai prodotti alimentari non preimballati, è opportuno che questi ultimi siano esentati, in linea di massima, dalla maggior parte dei requisiti di etichettatura, ad eccezione delle informazioni sugli allergeni. Gli Stati membri devono conservare una certa flessibilità per stabilire il modo migliore per presentare tali informazioni ai consumatori.

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Articolo 41 – titolo e paragrafi 1 e 2

Testo del Consiglio

Emendamento

Misure nazionali per i prodotti alimentari non preimballati

Prodotti alimentari non preimballati

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari sono offerti alla vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti alimentari siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono stabilire le modalità secondo le quali devono essere mostrate le indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.

1. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di cui all'articolo 13, paragrafo 4, sono fornite le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli Stati membri possono non rendere obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a condizione che il consumatore o la collettività continuino a ricevere informazioni sufficienti.

2. La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria a meno che gli Stati membri adottino norme che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o elementi di tali indicazioni.

Motivazione

Date le difficoltà di etichettatura inerenti ai prodotti alimentari non preimballati, è opportuno che questi ultimi siano esentati, in linea di massima, dalla maggior parte dei requisiti di etichettatura, ad eccezione delle informazioni sugli allergeni. Gli Stati membri devono conservare una certa flessibilità per stabilire il modo migliore per presentare tali informazioni ai consumatori.

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire modalità dettagliate di presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Date le difficoltà di etichettatura inerenti ai prodotti alimentari non preimballati, è opportuno che questi ultimi siano esentati, in linea di massima, dalla maggior parte dei requisiti di etichettatura, ad eccezione delle informazioni sugli allergeni. Gli Stati membri devono conservare una certa flessibilità per stabilire il modo migliore per presentare tali informazioni ai consumatori.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

Emendamento

2. La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro.

2. La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. La Commissione introduce altresì una procedura di notifica formale per tutte le parti interessate, in conformità delle disposizioni della direttiva 98/34/CE.

Motivazione

L'emendamento aggiunge trasparenza nonché un obbligo di consultazione con tutte le parti interessate in sede di introduzione a livello dell'UE di nuove misure in materia di etichettatura.

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5

Testo del Consiglio

Emendamento

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche non si applica alle misure che rientrano nella procedura di notifica di cui ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 42, paragrafo 2, introduce un requisito relativo ad una procedura di notifica trasparente che includa produttori e consumatori. È pertanto opportuno abolire l'esenzione dal controllo formale per le nuove prescrizioni in materia di etichettatura.

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43

Modalità di applicazione particolareggiate

 

La Commissione può stabilire modalità particolareggiate d'applicazione per il presente capitolo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Testo superfluo.

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari dei sistemi nazionali di cui al paragrafo 1, compreso un identificante per i prodotti alimentari etichettati conformemente a tali sistemi. La Commissione pone tali informazioni a disposizione del pubblico, in particolare mediante una pagina Internet specificamente dedicata alla diffusione di tali informazioni.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari dei sistemi nazionali di cui al paragrafo 1, come i criteri di fondo e gli studi scientifici, compreso un identificante per i prodotti alimentari etichettati conformemente a tali sistemi. La Commissione pone tali informazioni a disposizione del pubblico, in particolare mediante una pagina Internet specificamente dedicata alla diffusione di tali informazioni.

Motivazione

Disposizione essenziale per garantire la trasparenza dei sistemi nazionali.

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48

Adeguamenti tecnici

 

Fatte salve le disposizioni relative alle modifiche degli allegati II e III di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può modificare gli allegati. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Questo articolo è superfluo, poiché il suo contenuto è già trattato in diversi altri articoli.

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Articolo 50 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1924/2006 decade.

Motivazione

I termini "profili nutrizionali specifici" hanno una rilevanza politica, ma non possiedono alcuna realtà scientifica comprovata. Non si tratta neanche di informazione, bensì piuttosto di indottrinamento. Dato che il presente regolamento introduce, a fini di informazione sugli alimenti, un'indicazione completa, comprensibile, leggibile e quindi effettiva per il consumatore medio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1924/2006 è superfluo e va soppresso.

Emendamento  192

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 51 bis (nuovo)

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 51 bis

Modifiche alla direttiva 2001/110/CE

1. All'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

 

a) il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso:

 

- "miscela di mieli originari dell'UE";

 

- "miscela di mieli non originari dell'UE".

 

Se la proporzione di miele originario dell'UE supera quella di miele non originario dell'UE, l'indicazione può riportare:

 

- "miscela di mieli originari e non originari dell'UE".

 

Se la proporzione di miele non originario dell'UE supera quella di miele originario dell'UE, l'indicazione può riportare:

 

- "miscela di mieli non originari e originari dell'UE".

 

2. All'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/110/CE, è aggiunto il punto seguente:

 

a bis) Ove si tratti di una miscela contenente miele originario di un paese terzo, si deve indicare la percentuale di miele originario dello Stato membro e quella di miele originario del paese terzo.

 

______________

1 GU L 10 del 2.1.2002, pag. 47.

Motivazione

Le norme attuali non garantiscono un'adeguata informazione al consumatore e possono invece trarlo in errore. Il miele può contenere anche una quantità minima di miele originario di paesi UE (ad esempio il 5%), ma deve sempre figurare sull'etichetta l'indicazione "miscela di mieli originari e non originari dell'UE".

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Articolo 51 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 51 ter

Modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002

All'articolo 25 del regolamento (CE) n. 178/2002 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

 

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 16 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco stilato dalla Commissione, che comprende un numero di candidati sostanzialmente più elevato del numero dei membri da nominare, e un rappresentante della Commissione. Due dei 16 membri sono designati dal Parlamento europeo. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione, viene trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio parere al Consiglio che procede alla nomina del consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione.

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Articolo 53 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 100 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 5 milioni di euro, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Motivazione

Per poter essere efficaci, le norme specifiche per le PMI e il numero dei loro dipendenti devono essere estese. Per i prodotti alimentari immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento, occorre offrire l'opzione di continuare a venderli fino all'esaurimento delle scorte.

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Articolo 53 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I prodotti alimentari immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non rispettano le prescrizioni possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Tuttavia, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione europea, previa consultazione dei rappresentanti del settore alimentare e di altre parti interessate, stabilisce una successiva data limite oltre la quale tutti i prodotti alimentari sono tenuti a conformarsi a detto regolamento, a prescindere dalle scorte o dalle date di scadenza.

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il valore energetico o,

a) il valore energetico;

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli nonché l'isomaltulosio e il D-tagatosio;

Motivazione

L'isomaltulosio e il D-tagatosio sono nuovi prodotti alimentari autorizzati che rientrano nella definizione di carboidrati. L'isomaltulosio e il D-tagatosio non dovrebbero essere considerati "zuccheri" in quanto, per le loro proprietà fisiologiche, differiscono considerevolmente dallo zucchero tradizionale. Ad esempio, non danneggiano i denti, hanno scarsi effetti sul livello glicemico nel sangue e un basso contenuto calorico.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25 o, nel caso delle lattoproteine, × 6,38;

Motivazione

Questi valori corrispondono a quelli della Norma generale del Codex per l'etichettatura dei Secondo le norme CODEX il fattore internazione per la conversione dei prodotti lattiero-caseari ricavati da proteine animali è pari a 6,38. Anche a livello nazionale, da parte degli Stati membri, attualmente si utilizza un fattore di conversione pari a 6,38.

Questi valori corrispondono a quelli della Norma generale del Codex per l'etichettatura dei generi alimentari preconfezionati (Codex Standard 1-1985), che la Commissione ha accettato

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. "foglia oro alimentare": una decorazione commestibile di alimenti o bevande ottenuta con foglia d'oro dello spessore di circa 0,000125 mm in fiocchi o in polvere.

Motivazione

La foglia d'oro è tradizionalmente utilizzata quale decorazione commestibile di alimenti quali praline o bevande in alcune specialità regionali (ad esempio la "Danziger Goldwasser") e dovrebbe essere quindi inclusa nella definizione degli ingredienti nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. "parte principale del campo visivo": la parte del campo visivo più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

13. "parte esposta della confezione": la parte o la superficie della confezione del prodotto alimentare che è più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

Motivazione

La definizione di "parte esposta della confezione" è più indicata, dato che si fa riferimento alla parte frontale oppure, ove impossibile, alla parte superiore.

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Allegato II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

INGREDIENTI CHE CAUSANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

INGREDIENTI CHE POSSONO CAUSARE ALLERGIE O INTOLLERANZE

Motivazione

In generale gli ingredienti non causano allergie o incompatibilità.

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande aventi un contenuto di alcol superiore all' 1,2% in volume.

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici.

Motivazione

Il metodo della distillazione alcolica non ha come residui allergeni. Dato che i distillati alcolici sono usati non solo per la produzione di bevande alcoliche, ma anche nei prodotti alimentari, va evitata un'indicazione ingannevole sull'assenza di allergeni in detti prodotti.

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e bevande aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume;

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici;

Motivazione

Cfr. punto 1, lettera d).

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originaria potrebbe indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono alcun allergene. La Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO2.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO2 nel prodotto quale consumato.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i limiti indicati sono rilevanti solo per gli alimenti destinati al consumo umano, perché nella disposizione sono trattate allergie e intolleranze provocate dal consumo di alimenti. Pertanto, i limiti non sono applicabili ai prodotti in forma concentrata, che devono essere trasformati prima del consumo.

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) Prodotti a base di carne ottenuta mediante macellazione speciale

 

Carne o prodotti a base di carne proveniente da animali che non sono stati storditi prima della macellazione (macellazione conforme a principi religiosi)

"Carne da macellazione senza stordimento"

Motivazione

La normativa UE consente di macellare gli animali senza stordirli in precedenza, al fine di fornire prodotti alimentari a determinate comunità religiose. Una percentuale di tali carni non è venduta a musulmani o ebrei, ma immessa sul mercato generale e può essere acquistata accidentalmente da consumatori che non vogliono comprare carne ottenuta da animali non sottoposti a stordimento. Nel contempo, gli aderenti a determinate comunità religiose chiedono esplicitamente carne macellata in conformità ai propri principi. È quindi opportuno informare i consumatori che determinate carni provengono da animali che non sono stati storditi, in modo da consentir a ciascuno di operare una scelta informata in base alle proprie convinzioni etiche.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2.3 – Indicazioni

Testo della Commissione

Emendamento

"contiene una fonte di fenilalanina"

"contiene aspartame"

Motivazione

L'uso del nome comune, e non di un termine tecnico, agevola la comprensione per il consumatore.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Prodotti a base di carne (anche di volatili)

 

Qualora nella produzione di alimenti a base di carne di pollo siano state utilizzate proteine di origine bovina o suina, l'informazione deve sempre figurare chiaramente sull'imballaggio.

Motivazione

Se sono state utilizzate proteine di origine bovina o suina nella produzione di alimenti a base di carne di pollo, il consumatore dovrebbe sempre esserne informato. L'informazione è di vitale importanza per i consumatori, particolarmente quelli sensibili alla questione per motivi religiosi.

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Allegato IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELL'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

gli ortofrutticoli freschi e i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

– i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione nonché ortofrutticoli essiccati come prugne o albicocche e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Motivazione

Anche gli ortofrutticoli essiccati, che sono prodotti trasformati, devono essere esenti dall'obbligo di etichettatura nutrizionale in quanto il processo di essiccazione non modifica la composizione del prodotto.

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

– le acque minerali naturali o le altre acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

Motivazione

Acque: l'articolo 28, paragrafo 1, della proposta recita: "Le disposizioni della presente sezione (3) non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei seguenti atti legislativi: (b) Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali." Onde evitare confusione, è importante che vi sia un'unica esenzione a titolo dell'allegato IV che contempli tutte le acque in bottiglia analoghe a quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/496.

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

– le piante aromatiche, gli aromi, le spezie, i condimenti e le loro miscele;

Motivazione

Piante aromatiche: chiarimento.

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

lo zucchero e lo zucchero di nuovo tipo;

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– tipi di farina;

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

le sostanze alimentari coloranti;

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

la foglia oro commestibile;

Emendamento  217

Proposta di regolamento

Allegato IV - trattino 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- le gomme da masticare;

Motivazione

I prodotti a base di gomme da masticare non contengono quantità significative di nutrienti, rilevanti ai fini del regolamento e non sono destinati ad essere ingeriti. Oltretutto, il loro contributo all'assunzione quotidiana di calorie è trascurabile.

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- gli alimenti aventi un design o un confezionamento stagionali, di lusso o da regalo;

 

- i dolciumi di stagione e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine;

 

- gli imballaggi multipli misti;

 

- gli assortimenti;

Motivazione

I prodotti stagionali di pasticceria e i prodotti in confezioni regalo devono essere esenti dall'obbligo di fornire una dichiarazione nutrizionale.

Coniglietti pasquali o pupazzetti natalizi di cioccolato vanno esclusi, in quanto prodotti stagionali tradizionali, dalla dichiarazione del valore nutrizionale.

I Babbi Natale e i coniglietti pasquali di cioccolato e zucchero, nonché altre figure per festività, sono figure tradizionali di elaborata fabbricazione. Per questo motivo, non dovrebbero essere deturpati da indicazioni nutrizionali sulla parte anteriore e dovrebbero quindi essere esenti da qualsiasi tipo di informazione nutrizionale obbligatoria.

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

- i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 25 cm2;

- i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 75 cm2; il contenuto energetico, quale previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), è sempre indicato nel campo visivo principale;

Motivazione

Dovrebbero essere altresì esentati dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale gli imballaggi con superficie inferiore a 75 cm2.

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo diretto;

Motivazione

Cfr. articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 18

Testo della Commissione

Emendamento

i prodotti alimentari forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

i prodotti alimentari forniti direttamente da piccole imprese in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

Emendamento  222

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– gli alimenti pari a un quantitativo inferiore a 5g/ml;

Emendamento  223

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– le bottiglie in vetro marcate in modo indelebile.

Emendamento  224

Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire in prossimità della denominazione del prodotto alimentare.

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire in prossimità della denominazione del prodotto alimentare nello stesso campo visivo adiacente al nome del prodotto alimentare ed essere scritte con un carattere tipografico chiaro e di facile lettura.

Motivazione

Le informazioni descrittive devono apparire nello stesso campo visivo del nome ed essere scritte con un carattere tipografico di facile lettura per assicurare che i consumatori non siano indotti in errore.

Emendamento  225

Proposta di regolamento

Allegato V - parte B - punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, ricongelato, congelato, surgelato, scongelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Emendamento  226

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La denominazione del prodotto alimentare deve indicare qualsiasi ingrediente di diversa origine animale aggiunto all'animale primario per i prodotti che hanno l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione di carne o una carcassa e per i prodotti a base di pesce.

Motivazione

Le informazione su tutte le specie di carne e pesce contenuto in un prodotto a base di carne devono essere indicate in modo da non indurre in errore i consumatori.

Emendamento  227

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta di ogni prodotto a base di carne che ha l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione di carne o una carcassa oppure di carne salata comprende l'indicazione:

 

(a) di qualsiasi ingrediente di diversa origine animale, aggiunto al resto della carne e nonché

 

(b) dell'eventuale acqua aggiunta:

 

- nel caso di carni cotte o crude o di carni cotte salate, l'acqua aggiunta che costituisce più del 5 % del peso del prodotto

 

- nel caso di carni crude salate, l'acqua aggiunta che costituisce più del 10 % del peso del prodotto.

Motivazione

È prassi abituale aggiungere acqua o ingredienti di origine animale di altre specie (per esempio proteine bovine o suine idrolizzate) alla carne, per esempio petti di pollo. Per non indurre in errore il consumatore e dargli la possibilità di evitare simili prodotti (per esempio per motivi religiosi) è indispensabile che tale prassi sia dichiarata.

La disposizione è già in vigore nel Regno Unito e ha lo scopo di assicurare che la denominazione del prodotto alimentare corrisponda alla sua caratteristica effettiva, cosicché il consumatore sia informato correttamente e non sia indotto in errore, per esempio "petto di pollo" invece di "petto di pollo idrolizzato".

Va osservato che il limite tra 5% e il 10% di aggiunta di acqua consentita per determinati prodotti specifici a base di carne o pesce fa riferimento alla quantità di acqua tecnicamente necessaria per la lavorazione.

Emendamento  228

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta di ogni prodotto a base di pesce che ha l'aspetto di un taglio, un filetto, una fetta o una porzione di pesce comprende l'indicazione:

 

(a) di eventuali ingredienti aggiunti di origine vegetale e di origine animale diversa dal pesce e nonché

 

(b) di eventuale acqua aggiunta che costituisce più del 5 % del peso del prodotto.

Motivazione

È prassi abituale aggiungere acqua o ingredienti di origine animale di altre specie (per esempio proteine bovine o suine idrolizzate) alla carne, per esempio petti di pollo. Per non indurre in errore il consumatore e dargli la possibilità di evitare simili prodotti (per esempio per motivi religiosi) è indispensabile che tale prassi sia dichiarata.

La disposizione è già in vigore nel Regno Unito e ha lo scopo di assicurare che la denominazione del prodotto alimentare corrisponda alla sua caratteristica effettiva, cosicché il consumatore sia informato correttamente e non sia indotto in errore, per esempio "petto di pollo" invece di "petto di pollo idrolizzato".

Va osservato che il limite tra 5% e il 10% di aggiunta di acqua consentita per determinati prodotti specifici a base di carne o pesce fa riferimento alla quantità di acqua tecnicamente necessaria per la lavorazione.

Emendamento  229

Proposta di regolamento

Allegato V – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte C bis - REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEL BUDELLO DA SALSICCIA

 

Nell'elenco degli ingredienti, il budello da salsiccia è indicato nel modo seguente:

 

- "Budello naturale", quando il budello utilizzato per fare le salsicce proviene dal tratto intestinale di animali ungulati;

 

- "Budello sintetico" negli altri casi.

 

Quando un budello sintetico non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.

Emendamento  230

Proposta di regolamento

Allegato V – parte C ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte C ter – DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE APPAIONO SIMILI A UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE (l'elenco seguente riprende esempi)

 

I prodotti alimentari che possono apparire simili a un altro prodotto alimentare oppure in cui un ingrediente è stato sostituito da un'imitazione devono essere etichettati nel modo seguente:

 

Differenze per tipologia, caratteristiche e composizione

Denominazioni di vendita

 

Rispetto al formaggio, sostituzione completa o parziale del grasso lattiero con grasso vegetale

"Formaggio di imitazione"

 

Rispetto al prosciutto composizione modificata con ingredienti di dimensioni minori con quota notevolmente ridotta di carne

"Prosciutto di imitazione"

Motivazione

Nel caso di formaggi e di prosciutti di imitazione si presenta la difficoltà data dal fatto che l'indicazione degli ingredienti nell'apposito elenco non evidenzia immediatamente che si tratta di prodotti di imitazione. Una denominazione più precisa dovrebbe aggirare la difficoltà dato che il consumatore può riconoscere subito il tipo di prodotto.

Emendamento  231

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte A – punto 5 – colonna di sinistra

Testo della Commissione

Emendamento

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

5. Miscele o preparazioni di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Motivazione

Va mantenuto l'attuale sistema. Le preparazioni di spezie erano finora comprese.

Emendamento  232

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 1 – comma 2 – colonna di destra

Testo della Commissione

Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.

Motivazione

I consumatori sono abituati a cercare il termine "olio idrogenato" nell'elenco degli ingredienti per verificare il contenuto di acidi grassi trans di origine artificiale.

Gli acidi grassi trans sono nocivi per la salute e vietati in vari paesi. L'indicazione della loro presenza deve pertanto essere obbligatoria e particolarmente visibile. Il fatto che siano inclusi nella dichiarazione nutrizionale non deve impedirne la chiara indicazione fra gli ingredienti.

Emendamento  233

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 2 – comma 2 – colonna di destra

Testo della Commissione

Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato.

Motivazione

I consumatori sono abituati a cercare il termine "grasso idrogenato" nell'elenco degli ingredienti per verificare il contenuto di acidi grassi trans di origine artificiale.

Emendamento  234

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 4 –colonna di sinistra

Testo della Commissione

Emendamento

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi, amidi arrostiti o destrinizzati, amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e amidi bianchiti.

Motivazione

La categoria "amidi" va integrata con il riferimento agli amidi arrostiti o destrinizzati, agli amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e agli amidi bianchiti. Dette sostanze sono utilizzate nella produzione di alimenti e devono figurare nell'elenco degli ingredienti. La direttiva 95/2/CE esclude espressamente gli additivi dal proprio campo di applicazione.

Emendamento  235

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

15 bis. Estratti naturali di frutta, verdura e piante o parti di piante commestibili, ottenuti mediante procedimenti meccanici o fisici e utilizzati in forma concentrata per la colorazione degli alimenti.

"Sostanze alimentari coloranti"

Motivazione

Le sostanze coloranti alimentari sono utilizzate come ingredienti per la colorazione nella produzione di altri prodotti alimentari. Con la designazione negli ingredienti, l'utilizzazione a fini di colorazione è facilmente riconoscibile per il consumatore. Poiché la normativa comunitaria non prevede un obbligo d'informazione per le sostanze coloranti alimentari, è opportuno sostituire il nome specifico con l'indicazione di una categoria.

Emendamento  236

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 17 – comma 1 – colonna di sinistra

Testo della Commissione

Emendamento

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla definizione di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. Tale definizione comprende le carni ottenute meccanicamente dalle ossa ricoperte di carne e non rientranti nella definizione di "carni separate meccanicamente" di cui nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale1.

 

___________

1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Motivazione

Per quanto riguarda la definizione di "carni separate meccanicamente"(CSM), quelle ottenute con il "metodo Baader" ("carni a grana grossa") sono considerate carni. Le conclusioni del progetto di ricerca comunitario Histalim del 2007 mostrano chiaramente che, sotto il profilo organolettico e microbiologico, come pure della composizione, non esistono differenze tra questo tipo di carni e le carni macinate.

Emendamento  237

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte C – elenco – rigo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Enzimi1

 

_____________________________________

1 L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.

Motivazione

Additivi: taluni additivi hanno nomi molto lunghi e/o tecnici che non forniscono informazioni ulteriori ai consumatori ma occupano uno spazio notevole sull'etichetta. È quindi giustificato consentire l'uso di nomi più brevi o generici.

Enzimi: I veri reali degli enzimi non sono informazioni utili per i consumatori e potrebbero trovarsi in diverse categorie. Il termine generico "enzimi" darà ai consumatori informazioni adeguate sul prodotto. Tale approccio non è unico in quanto è già applicato da anni agli prodotti a base di amidi o di fecole modificati.

Emendamento  238

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa o che non sono preimballati e sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

Motivazione

I prodotti in questione sono generalmente presentati in forma non preimballata quando sono venduti al consumatore. Il termine "o" invece di "e" copre più correttamente questa categoria di prodotto.

Emendamento  239

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) oggetto di esenzioni previste da altre disposizioni legislative.

Motivazione

Il riferimento rimanda all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero (esenzione riguardo ai prodotti di peso inferiore a 20 g). Al paragrafo 3 è pertanto opportuno specificare che tali disposizioni specifiche restano in vigore.

Emendamento  240

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare.

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato al momento dell'imballaggio di questo prodotto alimentare.

Emendamento  241

Proposta di regolamento

Allegato IX

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'allegato è soppresso

Motivazione

Inserimento nel testo legislativo all'articolo 25.

Emendamento  242

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte A – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

CONSUMI DI RIFERIMENTO PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)

Consumi di riferimento GIORNALIERI per vitamine e sali minerali (ADULTI)

Motivazione

Modifica di carattere editoriale.

Emendamento  243

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte A – punto 1 – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (μg) 800

Vitamina A (μg) 800

Vitamina D (μg) 5

Vitamina D (μg) 5

Vitamina E (mg) 10

Vitamina E (mg) 12

 

Vitamina K (μg) 75

 

Vitamina C (mg) 60

Vitamina C (mg) 80

Tiammina (mg) 1,4

Tiammina (Vitamina B1) (mg) 1,1

Riboflavina (mg) 1,6

Riboflavina (mg) 1,4

Niacina (mg) 18

Niacina (mg) 16

Vitamina B6 (mg) 2

Vitamina B6 (mg) 1,4

Folacina (µg) 200

Acido folico (µg) 200

Vitamina B12 (μg) 1

Vitamina B12 (μg) 2,5

Biotina (mg) 0,15

Biotina (µg) 50

Acido pantotenico (mg) 6

Acido pantotenico (mg) 6

 

Potassio (mg)            2000

 

Cloruro (mg)             800

Calcio (mg) 800

Calcio (mg) 800

Fosforo (mg) 800

Fosforo (mg) 700

Ferro (mg) 14

Ferro (mg) 14

Magnesio (mg) 300

Magnesio (mg) 375

Zinco (mg) 15

Zinco (mg) 10

 

Rame (mg)                1

 

Manganese (mg)        2

 

Fluoruro (mg)           3,5

 

Selenio (µg) 55

 

Cromo (µg) 40

 

Molibdeno (µg) 50

Iodio (µg) 150

Iodio (µg) 150

Motivazione

Il nuovo regolamento deve tenere conto della direttiva 2008/100/CE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 ottobre 2008. Il relatore propone di sostituire la tabella "Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)" proposta dalla Commissione con quella della direttiva 2008/100/CE, per rispettare la legislazione in vigore.

Le razioni giornaliere raccomandate vanno adeguate ai nuovi valori di riferimento conformemente alle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/100/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari (GU L 285, pag. 9).

Emendamento  244

Proposta di regolamento

Allegato XI – Parte A – punto 2 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde al 15 % del consumo raccomandato specificato al punto 1 per 100 g o 100 ml o per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde

 

- al 15 % di RDA per 100g o per porzione per i solidi; o

 

- al 7,5 % di RDA per 100ml o per porzione per i liquidi; o

 

- al 5 % di RDA per 100kcal (12 % di RDA 1 MJ) o

 

- a una quantità prevista dalle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; o

 

- per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione.

Motivazione

L'attuale proposta di quantità significativa pari al 15 % della RDA per 100g o 100ml è un livello definito in modo arbitrario che esclude la maggior parte dei prodotti alimentari di base come frutta, verdura, patate, pane e latte dell'obbligo di dichiarare nell'etichetta determinate vitamine e minerali. Tali gruppi di prodotti di base forniscono invece il maggior apporto di vitamine e minerali e sono raccomandati negli orientamenti dietetici nei paesi dell'UE. L'attuale proposta favorisce i generi alimentari non di base con l'aggiunta di vitamine e minerali rispetto ai gruppi di base che contengono naturalmente queste stesse sostanze.

Inoltre, la proposta penalizza gli alimenti liquidi per il basso tenore di sostanza secca e la bassa densità energetica. Questo è il caso specialmente delle bevande come il latte da bere e i prodotti liquidi a base di latte. Infine l'emendamento allinea le disposizioni al Codex Alimentarius.

Emendamento  245

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Consumi di riferimento di elementi nutritivi ed energetici diversi dalle vitamine e dai sali minerali (adulti)

Consumi giornalieri di riferimento di elementi nutritivi ed energetici diversi dalle vitamine e dai sali minerali (adulti)1

 

____________________

1 I consumi di riferimento sono valori indicativi; essi saranno definiti più dettagliatamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Motivazione

I consumi di riferimento sono valori indicativi che saranno definiti più dettagliatamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento  246

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – tabella – rigo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Energia

8400 kJ (2000 kcal)

Energia

2000 kcal

Motivazione

Le proteine, in quanto elemento nutritivo essenziale che contribuisce all'apporto energetico, dovrebbero essere menzionate. Un'indicazione specifica per lo zucchero non è rilevante, visto che sono specificati i carboidrati totali. L'apporto energetico dovrebbe essere specificato solo in calorie, poiché è questa l'indicazione che il consumatore comprende e, eventualmente, utilizza.

Emendamento  247

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – rigo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Proteine

80 g

Motivazione

Le proteine, in quanto elemento nutritivo essenziale che contribuisce all'apporto energetico, dovrebbero essere menzionate. Un'indicazione specifica per lo zucchero non è rilevante, visto che sono specificati i carboidrati totali. L'apporto energetico dovrebbe essere specificato solo in calorie, poiché è questa l'indicazione che il consumatore comprende e, eventualmente, utilizza.

Emendamento  248

Proposta di regolamento

Allegato XII – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

  carboidrati (ad esclusione dei polioli)

4 kcal/g —17 kJ/g

carboidrati (ad esclusione dei polioli)

4 kcal/g

         polioli

2,4 kcal/g —10 kJ/g

polioli

2,4 kcal/g

         proteine

4 kcal/g —17 kJ/g

proteine

4 kcal/g

         grassi

9 kcal/g —37 kJ/g

grassi

9 kcal/g

         salatrim

6 kcal/g —25 kJ/g

salatrim

6 kcal/g

 alcol (etanolo)

7 kcal/g —29 kJ/g

alcol (etanolo)

7 kcal/g

  acidi organici

3 kcal/g —13 kJ/g

acidi organici

3 kcal/g

Motivazione

Il calcolo con due diverse unità porta a risultati contradditori per l'incongruità dei fattori di conversione. Dato che 'kcal' è un'unità di misura più facilmente comprensibile dal consumatore rispetto all'unità 'kJ', l'indicazione va riportata unicamente in 'kcal'.

Emendamento  249

Proposta di regolamento

Allegato XIII – parte C – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Energia

kJ e kcal

Energia

kcal

 

 

Proteine

g

Grassi

g

Grassi

g

           di cui

di cui

- acidi grassi saturi

g

- acidi grassi saturi

g

- acidi grassi trans

g

- acidi grassi trans

g

- acidi grassi monoinsaturi

g

 

 

- acidi grassi polinsaturi

g

- acidi grassi polinsaturi

g

Carboidrati

g

Carboidrati

g

           di cui

           di cui

- zuccheri

g

- zuccheri

g

- polioli

g

- polioli

g

- amido

g

- amido

g

fibre alimentari

g

fibre alimentari

g

proteine

g

sodio

g

sale

g

 

 

vitamine e sali minerali

le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1

vitamine e sali minerali

le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1

 

 

altre sostanze

l'unità appropriate a seconda della sostanza interessata

Motivazione

Sintesi delle parti da A a C nell'allegato XIII.

MOTIVAZIONE

1. Premessa

I consumatori hanno il diritto di sapere cosa è contenuto negli alimenti che consumano. Pertanto le informazioni sulla composizione e il valore nutrizionale dei generi alimentari sono indispensabili, perché soltanto grazie ad essi il consumatore è in grado di effettuare una scelta mirata. Se è vero che il diritto comunitario comprende un’intera serie di regolamenti e direttive sugli ingredienti e l’etichettatura dei prodotti alimentari, attualmente non esiste però un obbligo di etichettatura coordinato. Ormai il cospicuo numero di norme comunitarie generiche e specifiche circa le informazioni sugli alimenti rende difficile l’orientamento, determinando invece una situazione di incertezza giuridica. Inoltre i regolamenti aggiuntivi dei singoli Stati provocano distorsioni della concorrenza e ostacoli al commercio nel mercato interno dell’Unione europea. Soltanto un sistema di etichettatura degli alimenti uniforme su scala europea può eliminare questi inconvenienti.

2. Stato della procedura

Alla fine di gennaio 2008 la Commissione ha sottoposto al Parlamento e al Consiglio una proposta di rifusione delle norme comunitarie sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Alla fine di agosto 2008 il Parlamento europeo ha nominato la sua relatrice. All'inizio di dicembre 2008 la relazione sulla proposta della Commissione è stata presentata e discussa in seno alla competente commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, la commissione competente ha ripreso l'esame della relazione a metà febbraio 2009 constatando che erano stati presentati complessivamente 1.332 emendamenti. In considerazione di questo elevato numero di emendamenti e delle imminenti elezioni europee, la commissione competente ha deciso il 16 marzo 2009 di rinviare l'esame del fascicolo in questione alla legislatura successiva, a norma dell'articolo 185, paragrafo 5 del regolamento del Parlamento europeo. La relatrice è stata quindi incaricata di presentare un nuovo progetto di relazione che tenga conto del maggior numero possibile di emendamenti. Questo nuovo progetto di relazione è ora pronto e per la presentazione di emendamenti è stato fissato un nuovo termine.

3. La proposta della Commissione

La proposta della Commissione per la rifusione delle norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari è intesa a migliorare la legislazione in materia, ossia a semplificare il quadro legislativo esistente per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti alimentari sostituendo e unendo in un unico testo sette direttive e un regolamento. Inoltre essa mira a ridurre la burocrazia, creare maggiore sicurezza giuridica per i soggetti della catena alimentare, potenziare la competitività dell’industria alimentare europea, nonché garantire al consumatore informazioni approfondite sui prodotti alimentari e promuovere un’alimentazione sana quale parte integrante della strategia dell’Unione europea contro l’obesità. La proposta di regolamento comprende le seguenti proposte fondamentali:

Indicazioni obbligatorie

La proposta della Commissione prevede per l’etichettatura degli alimenti una serie di nuove indicazioni obbligatorie (articolo 9). Tra queste figura l’estensione delle indicazioni sugli ingredienti allergenici agli alimenti non preimballati (articolo 22) nonché l’introduzione di una dichiarazione nutrizionale dettagliata. Secondo la Commissione, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm. Sono previste deroghe alle indicazioni obbligatorie per le bevande alcoliche, specificatamente per vino, birra e bevande spiritose.

Indicazione e presentazione dei valori nutrizionali

La Commissione propone inoltre un’ampia dichiarazione nutrizionale nel "campo visivo principale" dell’imballaggio (articoli 29-34). Le indicazioni previste sul valore energetico dell’alimento e sulla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zucchero e sale (articolo 29, paragrafo 1) devono essere rese nell’ordine summenzionato nella parte anteriore dell’imballaggio, ed espresse per 100 g o per 100 ml o per porzione. Eventuali indicazioni aggiuntive (articolo 29, paragrafo 2) possono essere presentate in un’altra parte della confezione, ma vanno in ogni caso riportate in una "scheda nutrizionale" sotto forma di tabella (articolo 34, paragrafo 2). Tutte le indicazioni devono essere espresse per 100 g, 100 ml o – se il prodotto è preimballato in porzioni individuali – per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento raccomandati per la rispettiva sostanza (articolo 31).

Sistemi di etichettatura nazionali

La proposta della Commissione concede agli Stati membri ampie possibilità di regolamentazione nazionale. Ai sensi dei capitoli VI e VII, gli Stati membri devono avere la facoltà, in determinati casi, di emanare norme relative a determinate categorie di generi alimentari, nonché di elaborare sistemi di etichettatura nazionale in aggiunta alla modalità di presentazione prescritte (articolo 44, paragrafo 3 e articolo 34, paragrafo 5). Inoltre spetta agli Stati membri adottare norme nazionali circa le modalità di informazione per alimenti non preimballati, ad esempio prodotti da forno e salumi, nonché per la ristorazione collettiva afferente a ristoranti, mense ecc. o – ad eccezione della segnalazione degli allergeni – non rendere obbligatorie alcune indicazioni (art. 41).

4. Osservazioni della relatrice

In linea di principio la relatrice accoglie favorevolmente la proposta di regolamento della Commissione. È necessario introdurre un’etichettatura dei prodotti alimentari armonizzata su scala europea: un regolamento di questo tipo, infatti, da un lato apporta trasparenza nell’interesse del consumatore, dall’altro contribuisce anche a rendere più chiaro l’acquis comunitario in materia di legislazione sui generi alimentari e quindi a creare maggiore sicurezza giuridica nell’interesse delle aziende produttrici di derrate alimentari, perché nel nuovo regolamento confluirà un’intera serie di normative già esistenti. Un regolamento sull’etichettatura di questo tipo, nuovo e coordinato, può altresì aiutare il consumatore ad operare una decisione di acquisto mirata e in questo modo impostare la propria alimentazione in base ai desideri e alle esigenze individuali.

In vista del mercato interno comune, riveste un ruolo fondamentale anche l’aspetto di un’armonizzazione dell’etichettatura dei prodotti alimentari, in quanto attualmente i regolamenti nazionali aggiuntivi e le interpretazioni discordanti tra i singoli Stati in merito alla vigente legislazione comunitaria sugli alimenti provocano ostacoli al commercio e problemi a livello concorrenziale. L’eliminazione di queste difficoltà può ridurre i costi per i produttori e distributori di generi alimentari e, in ultima analisi, anche per il consumatore.

La relatrice ritiene però che l’impostazione di un'etichettatura dei prodotti alimentari su scala europea prevista nella proposta di regolamento non sia idonea né a contrastare la burocrazia e a contribuire a una semplificazione legislativa, né a fornire al consumatore migliori informazioni sui prodotti alimentari. A suo avviso, in alcuni punti la Commissione ha semplificato eccessivamente le cose. Inoltre sono state del tutto ignorate alcune forme particolari di commercializzazione e di offerta di prodotti alimentari, ad esempio la commercializzazione agricola diretta, la ristorazione nel trasporto delle persone, il settore duty-free e i distributori automatici. Non si è tenuto conto neppure di prodotti speciali, ad esempio l'oro in foglie per uso alimentare e sostanze alimentari coloranti e innovative. Alcune disposizioni della proposta non sono realistiche e, tra l’altro, produrrebbero notevoli costi supplementari a carico dei produttori e distributori di alimenti, per cui sarebbe necessario aumentare i prezzi dei prodotti alimentari solo a causa delle nuove norme in materia di etichettatura. Queste lacune nella proposta della Commissione mettono a repentaglio l'esistenza di molte piccole e medie imprese (PMI) del settore alimentare. Dal punto di vista dei consumatori, si può dedurre che il gran numero di modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie previste contribuirebbe più a confondere che a chiarire le idee. Del tutto incomprensibile risulta altresì l’intenzione di concedere agli Stati membri ampie possibilità di regolamentazione autonoma, il che comporterebbe un ulteriore frazionamento del mercato interno in materia di alimenti e porterebbe la proposta di regolamento in oggetto alle conseguenze opposte. La Commissione contraddice con la sua proposta quanto affermato nel punto 5 della sua relazione, e cioè che "La scelta di un regolamento come strumento giuridico è conforme all'obiettivo della semplificazione: il regolamento garantisce infatti che tutte le parti coinvolte debbano contemporaneamente rispettare la stessa normativa".

Del pari, il momento di presentazione della proposta della Commissione non appare comprensibile, poiché appena nell'agosto 2008 è stato avviato il primo studio scientifico relativo a tutti gli Stati membri sull’influenza delle etichettature alimentari sulle decisioni di acquisto dei consumatori. Questa indagine, promossa nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca, dovrebbe in realtà costituire la base per questa proposta di legge in materia di informazioni sui prodotti alimentari; tuttavia si prevede che i risultati concreti saranno disponibili non prima di circa tre anni. Allo stato attuale, quindi, la nuova legislazione sull’etichettatura potrebbe contemplare al massimo ipotesi ed esperienze soggettive delle persone coinvolte, per cui anche la proposta della Commissione si serve soltanto di supposizioni relative ai desideri e alle esigenze dei consumatori. Nessuno può prevedere se il regolamento definitivo soddisferà realmente il consumatore medio in tutta l’Unione europea, o se dovrà essere modificato in misura sostanziale a seguito dei nuovi risultati emersi dalle ricerche. Questo fatto è particolarmente cruciale poiché è prevedibile che il nuovo regolamento avrà ripercussioni economiche molto significative per i produttori e distributori di alimenti. Anche a questo proposito, tuttavia, non si dispone di informazioni da parte della Commissione che del resto, va rilevato, nella sua proposta sostiene che non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

La relatrice giudica pertanto necessario apportare alla proposta della Commissione modifiche di ampia portata, alcune delle quali sono illustrate qui di seguito:

L’impiego uniforme di caratteri di almeno 3 mm non è fattibile nella prassi. Ciò vale in particolare, ma non soltanto, per prodotti con indicazioni plurilingui. Un obbligo di presentare caratteri di almeno 3 mm comporterebbe l’ingrandimento degli imballaggi dei prodotti alimentari, ulteriori rifiuti da imballaggio e, in taluni casi, perfino porzioni più grandi. Le sole dimensioni dei caratteri non sono inoltre determinanti per la leggibilità. La relatrice definisce pertanto il concetto di "leggibilità" delle informazioni sugli alimenti e propone di elaborare linee guida per la relativa attuazione nell’ambito di un processo di consultazione.

La Commissione motiva la sua intenzione di concedere agli Stati membri l’elaborazione di sistemi propri di etichettatura richiamandosi al principio di sussidiarietà. Essa indica la possibilità di elaborare soluzioni innovative di etichettatura grazie a questo meccanismo "dal basso verso l’alto". La relatrice ritiene però che i sistemi di etichettatura nazionali non farebbero che generare una situazione di confusione generale, incertezza giuridica e ulteriori massicce distorsioni della competitività nel mercato interno. Si può infatti presumere che eventuali disposizioni dei singoli Stati membri in materia di etichettatura, anche se non obbligatorie per legge, finirebbero nei fatti per fungere da disposizioni obbligatorie. Alla luce del fatto che gran parte delle aziende alimentari nell’Unione europea commercializza i propri prodotti in ben più di uno Stato membro, bisognerebbe produrre separatamente imballaggi specifici per ogni paese e soprattutto gestire le relative capacità di stoccaggio. I costi aggiuntivi necessari, pari a diversi miliardi di euro, sarebbero difficilmente sostenibili da parte del settore alimentare, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, e in ultima istanza verrebbero addebitati al consumatore. Infatti la sola idea che in futuro potrebbero essere gradualmente introdotti 27 sistemi di etichettatura diversi e complementari fra loro, e per giunta in momenti diversi, palesa l’assurdità del progetto. La relatrice prevede quindi l’eliminazione dei rispettivi articoli. Ciò non significa tuttavia che debbano essere vietati i sistemi di etichettatura su base volontaria già esistenti in commercio o introdotti da alcuni produttori di generi alimentari. È invece vero il contrario: oltre alle indicazioni obbligatorie, dovrà essere consentito ripetere talune indicazioni o riportare ulteriori indicazioni in un punto diverso dell’imballaggio, ricorrendo a qualsiasi modalità di presentazione. Naturalmente ciò non dovrà avvenire a spese della reperibilità e della leggibilità delle indicazioni obbligatorie.

Occorre evitare di fuorviare i consumatori attraverso la presentazione delle confezioni dei prodotti alimentari. Figure e/o scritte non devono creare confusione sull'origine dell'alimento, la sua composizione o il suo valore nutritivo. La relatrice propone pertanto di integrare in tal senso la proposta della Commissione. Poiché negli ultimi tempi si è molto discusso di prodotti d'imitazione a buon mercato, che il consumatore medio non riconosce come tali, sembra opportuno contrassegnare chiaramente tali prodotti sulla parte anteriore dell'imballaggio.

Secondo la relatrice, tuttavia, caricare in modo eccessivo la parte anteriore dell’imballaggio inserendo numerose informazioni nutrizionali, riferite rispettivamente a 100 g o 100 ml o a una porzione, o persino composte da diverse indicazioni, ad esempio sia in grammi sia in percentuale del fabbisogno quotidiano di un determinato gruppo della popolazione, farebbe sì che queste informazioni vengano semplicemente ignorate. In fin dei conti, al momento dell’acquisto, il consumatore non visualizza soltanto un’unica confezione di prodotto, bensì intere "batterie" disposte sugli scaffali dei negozi di alimentari. Poiché, stando alle conoscenze attuali, la stragrande maggioranza dei consumatori che si preoccupano della loro alimentazione è interessata soprattutto al valore energetico di un alimento, l’indicazione obbligatoria del contenuto in kcal, ai fini del raffronto dei prodotti con riferimento a 100 g o 100 ml, sulla parte in evidenza dell’imballaggio dovrebbe essere sufficiente. Di quali sostanze nutritive si compone il valore energetico di un prodotto potrà poi essere desunto dalle indicazioni obbligatorie della "scheda nutrizionale" sull'altro lato dell'imballaggio. Se una confezione contiene solo una porzione, le indicazioni nutrizionali dovrebbero essere riportate obbligatoriamente in relazione a tale porzione. Se in futuro la ricerca in materia di consumatori giungerà ad altre evidenze in fatto di desideri dei consumatori, gli operatori commerciali e /o industriali potranno inserire ulteriori indicazioni, come già descritto, in forma addizionale e su base volontaria. Anche in questo caso però sarà necessario stabilire precisi valori di riferimento con chiare indicazioni per i consumatori, al fine di evitare indicazioni arbitrarie di dati addizionali.

Gli esercizi impegnati nella lavorazione di prodotti alimentari, ad esempio panifici, pasticcerie, macellerie, ristoranti ecc., offrono alla vendita o al consumo diretto articoli in prevalenza non preimballati. Di norma questi prodotti non sono standardizzati e sono pertanto soggetti ad oscillazioni dovute alla lavorazione per quanto riguarda la composizione e il peso di vendita. Va inoltre tenuto conto del fatto che proprio il settore della lavorazione di prodotti alimentari è garante della conservazione e della varietà delle specialità regionali nell’Unione europea. Nel regolamento in oggetto occorre quindi considerare queste circostanze particolari. La proposta della Commissione prevede che nel caso dei prodotti non preimballati gli Stati membri abbiano la facoltà di disciplinarne l’etichettatura: essi devono decidere non soltanto sulla modalità di presentazione ma anche, se del caso, su eventuali deroghe alle indicazioni obbligatorie. Qualora, però, gli Stati membri non prevedano deroghe o ritardino una siffatta normativa straordinaria, i fornitori di articoli sfusi devono produrre tutte le indicazioni stabilite dal regolamento. Ciò, a sua volta, alla luce delle peculiarità sopra descritte degli esercizi impegnati nella lavorazione dei prodotti alimentari, comporterebbe una mancanza di sicurezza giuridica e metterebbe a repentaglio soprattutto l’esistenza delle piccole imprese. Per queste aziende è quasi impossibile approntare una dichiarazione nutrizionale completa. Perciò la relatrice è del parere che gli alimenti non preimballati debbano essere esclusi in larga misura dal regolamento. Un’eccezione è rappresentata dalle informazioni sulle sostanze allergeniche, che possono essere fornite anche dagli esercizi che si occupano della trasformazione di prodotti alimentari. In questo contesto occorre far notare che già il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari esclude i prodotti che vengono imballati solo al momento dell’acquisto.

Ai fini dell'adeguamento al regolamento in esame, occorre rivedere il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La relatrice raccomanda di sopprimere contestualmente l'articolo 4 del suddetto regolamento, dal momento che nel frattempo è emerso che i profili nutrizionali definiti in tale articolo non hanno una base scientifica, ma vengono stabiliti semplicemente a discrezione della Commissione europea. La discrezionalità nella legislazione relativa ai prodotti alimentari comporterebbe però un aumento della burocrazia, dell'incertezza giuridica e delle distorsioni concorrenziali e pregiudicherebbe un'alimentazione equilibrata della popolazione europea.

Effetti analoghi si avrebbero anche con l'obbligo di contrassegnare gli alimenti con un codice cromatico del tipo "semaforo", attualmente utilizzato da alcune industrie alimentari per prodotti finiti e semilavorati (i cosiddetti "prodotti di convenienza"). I limiti per la classificazione in base ai tre colori del semaforo "rosso", "giallo", e "verde" sono fissati arbitrariamente e la gamma dei valori all'interno dei colori è troppo ampia. In considerazione del fatto che la proposta di regolamento in esame mira a stabilire un obbligo di etichettatura uniforme per tutti i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, l'etichettatura dei prodotti alimentari con un codice cromatico comporterebbe discriminazioni, ad esempio a favore delle imitazioni alimentari di minor valore e dei prodotti contenenti ingredienti artificiali anziché naturali. Ciò porterebbe con grande probabilità ad un'alimentazione sbagliata e carente di ampi strati della popolazione. Per questo motivo né la Commissione né la vostra relatrice raccomandano un'indicazione obbligatoria di questo tipo per i prodotti alimentari.

5. Conclusioni

Il presente regolamento mira a prescrivere un’etichettatura dei generi alimentari su scala europea che – con poche eccezioni – sia applicabile a tutti i prodotti delle aziende alimentari, e dunque non soltanto a determinate categorie di alimenti. Va sottolineato che una siffatta normativa può soddisfare soltanto il consumatore medio, ovvero i cittadini con un livello medio di cultura, informazione e salute, ma non specifici gruppi di pazienti, se si escludono i soggetti che soffrono di allergie alimentari. L’etichettatura obbligatoria degli alimenti è finalizzata ad aiutare il cittadino responsabile a prendere decisioni di acquisto responsabili, mirate e consapevoli.

Tuttavia, con questa proposta della Commissione così complessa e articolata, costituita da 53 articoli molto lunghi e 13 allegati, questo obiettivo non potrà essere raggiunto. La proposta relativa alla presentazione delle indicazioni obbligatorie, piuttosto che informare i consumatori, sembra quasi sfociare in un tentativo di educarli: la Commissione vuole imporre per legge un’alimentazione "sana" dei consumatori. La proposta della Commissione è carente anche sul piano dei contenuti. Alcune richieste si basano su ipotesi circa le aspettative e le esigenze dei consumatori e i valori di riferimento proposti sono di dubbia qualità. L’intento dell’armonizzazione nell’interesse del mercato comune europeo verrebbe portato alle conseguenze opposte dal progetto che consente l’introduzione di normative nazionali straordinarie. Inoltre, molte proposte della Commissione potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza di PMI. In tal senso la proposta della Commissione è in contrasto con l'Atto sulle piccole imprese ("Small Businnes Act").

In linea di massima, risulta significativo e degno di riflessione il fatto che la Commissione abbia elaborato la proposta di regolamento senza ricorrere alle competenze scientifiche di esperti. Parimenti, non appare comprensibile il fatto che la proposta venga presentata in un momento in cui sono disponibili singoli studi scientifici in determinati ambiti, ma è appena stata avviata un’indagine ad ampio raggio che copre tutti gli Stati membri.

La relatrice propone pertanto di correggere in ampia misura la rotta proposta dalla Commissione. Rileva inoltre che l’etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari prevista può comprendere soltanto informazioni di base perché non si dispone di ampie prove scientifiche in merito agli effetti delle informazioni alimentari sul comportamento dei consumatori nei 27 Stati membri dell'UE. Inoltre il legislatore può disporre che l’etichettatura obbligatoria sia presentata in forma leggibile e comprensibile, in modo da non fuorviare i consumatori. Se in futuro dovessero essere disponibili nuove scoperte sui desideri e le esigenze dei consumatori, le aziende alimentari potrebbero reagirvi rapidamente nel proprio interesse fornendo informazioni aggiuntive su base volontaria, secondo le proposte della relatrice. Soltanto una normativa di questo tipo è in grado di garantire sufficiente flessibilità e risultare equa per tutti gli interessati.

Infine, va ricordato che l’etichettatura dei prodotti alimentari costituisce soltanto uno dei numerosi aspetti delle informazioni al consumatore in materia di alimentazione. Essa può integrare, ma non sostituire l’informazione della popolazione su uno stile di vita più sano, ad esempio tramite campagne e iniziative di formazione negli Stati membri. Da ultimo, nel nostro sistema sociale nessuna legge può e deve esonerare i cittadini dalla responsabilità personale o i genitori dalla responsabilità per i propri figli.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (25.2.2010)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori
(COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Relatore per parere: Christel Schaldemose

BREVE MOTIVAZIONE

È questa la prima volta che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori esamina la proposta della Commissione sulle informazioni in materia di prodotti alimentari ai consumatori. Il relatore, dando atto della vasta mole di lavoro svolta dalla precedente commissione con il parere a firma di Bernadette Vergnaud, ha deciso di non presentare un elevato numero di nuovi emendamenti, che rischierebbe di scoperchiare un vero e proprio vaso di Pandora. Ha preferito invece includere gran parte del parere che aveva raggiunto la maggioranza in seno alla precedente commissione. Questa decisione è frutto da un lato del riconoscimento dalla vasta mole di lavoro compiuta dalla precedente commissione e dall'altro della necessità di raggiungere compromessi che permettano di pervenire in Europa a un'etichettatura alimentare improntata a criteri di sostenibilità.

Il relatore riconosce che il dibattito sull'etichettatura ha rappresentato un tema importante durante la campagna per le elezioni europee di questa primavera, e ciò giustifica la necessità di discutere alcune delle preoccupazioni contenute nella proposta della Commissione. Lo scopo del presente parere coincide con quello dell'on. Vergnaud approvato nel febbraio 2009: i consumatori devono avere la possibilità di fare una scelta avvertita in fatto di prodotti alimentari, anche per aiutare a risolvere il crescente problema dell'obesità in Europa.

L'informazione alimentare deve pertanto precisare accuratamente il contenuto degli alimenti che il consumatore acquista ed indicare in modo facilmente leggibile se il prodotto in questione è adatto ai fini di una scelta alimentare sana. Il relatore ha pertanto scelto di includere molti degli emendamenti del precedente parere della commissione.

Il relatore ha anche scelto di mantenere come punto qualificante per l'indicazione delle sostanze nutritive l'obbligatorietà raccomandata dalla precedente commissione includendo i cosiddetti Big 8 fra le sostanze da indicare - per 100 gr. o 100 ml - nello stesso campo visivo della confezione. Tali informazioni non devono necessariamente essere presentate nel campo visivo principale o nella parte anteriore dell'imballaggio. Il relatore suggerisce che la parte anteriore della confezione sia utilizzata per un quadro sintetico delle informazioni e propone pertanto che il valore energetico (valore calorico) sia indicato nella parte anteriore. Questo dato dovrebbe essere completato da un codice cromatico indicante il valore energetico dell'alimento (alto, medio o basso).

Un'altra aggiunta proposta dal relatore riguarda l'etichettatura dell'alcol sotto qualunque forma. L'alcol ha un elevato contenuto calorico che può influenzare notevolmente il consumo giornaliero di energia. A parere del relatore questo tipo di informazione deve essere disponibile insieme a quella che analizza il contenuto degli alimenti.

Un consumatore ben informato e meglio educato è un cittadino responsabile della propria salute. Il relatore ritiene che il miglioramento dell'informazione alimentare sarà di importanza essenziale per la vita quotidiana del consumatore europeo, in quanto gli permetterà di operare scelte di acquisto consapevoli.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è un metodo per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. Le campagne di educazione e di informazione condotte dagli Stati membri sono uno strumento importante per far sì che i consumatori capiscano meglio le informazioni sui prodotti alimentari. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

Motivazione

Il miglioramento della dieta e della comprensione da parte del consumatore delle proprietà nutritive degli alimenti non può conseguirsi unicamente mediante l’etichettatura. Tuttora vi sono consumatori che non capiscono alcune informazioni riportate nell’etichettatura ed è essenziale che gli Stati membri partecipino maggiormente alle campagne di informazione concepite per migliorare la comprensione dei consumatori.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la fornitura di prodotti alimentari a terzi, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale, ad esempio durante manifestazioni di beneficienza, fiere o riunioni locali, nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta da parte di agricoltori, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Non si tratta qui della manipolazione dei prodotti alimentari, ma della vendita a terzi; sarebbe opportuno evitare doppioni. Le aziende agricole che effettuano la commercializzazione diretta (vendita in fattoria, nei mercati, nelle strade, porta a porta) non sarebbero in grado di rispettare le disposizioni del presente regolamento. Poiché si tratta di una nicchia di reddito importante per le aziende agricole, la commercializzazione diretta dei prodotti agroalimentari dovrebbe di norma essere esclusa dall'applicazione del presente regolamento.

Le piccole e medie imprese del settore artigianale lavorano prodotti alimentari non preimballati per la vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure standardizzate, gli ingredienti e i contenuti cambiano di giorno in giorno. Va ricordato inoltre che proprio l'artigianato alimentare è una garanzia di conservazione delle specialità regionali, creatività e innovazione, e assicura pertanto la molteplicità dell'offerta. È quindi importante escludere gli alimenti non preimballati dalla etichettatura obbligatoria.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità, trasparenza e sostenibilità.

Motivazione

Per conformarsi agli attuali obiettivi comunitari relativi al pieno funzionamento del mercato interno, è di importanza cruciale che i nuovi requisiti siano notificati e esaminati a fondo da tutte le parti interessate per assicurare che siano giustificati e non impediscano la libera circolazione delle merci.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare rispetto alle informazioni alimentari, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito.

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare rispetto alle informazioni alimentari, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno che gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sulle informazioni relative ai prodotti alimentari intervengano immediatamente quando apprendono che tali informazioni non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

È necessario chiarire in quali circostanze gli operatori del settore alimentare che svolgono attività non aventi un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari devono contribuire alla conformità ai requisiti del regolamento in esame. È inoltre importante specificare che le disposizioni dell'articolo 8 non indeboliscono gli obblighi derivanti dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 a cui i dettaglianti devono attenersi.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione pubblica di tutte le parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

Motivazione

Qualsiasi modifica dell’elenco delle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura ha un'incidenza significativa sull'industria degli alimenti e delle bevande. È pertanto importante che la legislazione preveda espressamente l'obbligo di consultazione di tutte le parti interessate in sede di esame di nuovi requisiti di etichettatura, al fine di garantire una procedura trasparente e la possibilità per tutte le parti di esprimere la propria opinione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e quindi elementi quali le dimensioni, il corpo, il colore dei caratteri tipografici e il loro contrasto vanno considerati congiuntamente per garantire la soddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

Motivazione

La leggibilità delle etichette è di importanza fondamentale per il consumatore e dovrebbe continuare a costituire un requisito nel nuovo regolamento. Nel valutare la chiarezza dell’etichettatura è tuttavia necessario tenere conto di una serie di elementi e non soltanto delle dimensioni dei caratteri.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) Conformemente alle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, al parere del Comitato economico e sociale europeo*, al lavoro della Commissione e ai timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli "alcopops" che sono specificamente rivolte a un pubblico giovanile. Per la loro natura alcolica, tali bevande devono essere soggette a norme di etichettatura più rigorose ed essere chiaramente separate dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita.

* GU C 77 del 31.3.2009, pag. 73.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/892 del Consiglio2, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino aromatico e i prodotti analoghi ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva, la birra alla frutta e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose2, nonché le miscele di bevande alcoliche, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

2GU L […] del […], pag. […].

2GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

Motivazione

Per motivi di chiarezza vanno menzionati anche il vino liquoroso, il vino spumante, il vino aromatico e i prodotti analoghi ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e la birra alla frutta. Il vino, la birra e le bevande spiritose sono già disciplinati da precedenti regolamenti UE mentre non lo sono le miscele di bevande alcoliche. Tuttavia attualmente vi sono difficoltà di categorizzazione delle miscele di bevande alcoliche e queste pertanto dovrebbero per ora essere esentate e far parte della relazione elaborata dalla Commissione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non devono applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

(29) Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità complete, le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tutte le carni dovrebbero essere obbligatorie. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non devono applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

Motivazione

Per ragioni di trasparenza, i consumatori devono conoscere il paese d'origine delle carni.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per evitare oneri non necessari all'industria, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la scelta dei consumatori dall'obbligo di esibire dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme comunitarie.

(36) Per evitare oneri non necessari a carico dei produttori e dei distributori di prodotti alimentari, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati, per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la decisione d'acquisto dei consumatori, o il cui imballaggio esterno è di dimensioni troppo piccole per potervi apporre l'etichetta obbligatoria, dall'obbligo di dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme comunitarie.

Motivazione

Non sarebbe corretto aumentare in futuro le dimensioni degli imballaggi soltanto per ottemperare ad ampi requisiti in materia di etichettatura. Ciò aumenterebbe i rifiuti di imballaggio e potrebbe eventualmente comportare porzioni più grandi o confezioni ingannevoli di grandi dimensioni contenenti spazi vuoti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, tali informazioni devono figurare nel campo visivo principale dell'etichetta.

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, il "valore energetico ( valore calorico)" deve essere indicato per 100 g o 100 ml nel campo visivo principale sulla parte anteriore dell'imballaggio. Tutte le informazioni nutrizionali (con indicazione ripetuta del valore energetico) vanno tuttavia ricomprese in un'unica zona del principale campo visivo dell'imballaggio.

Motivazione

È preferibile che le informazioni sia obbligatorie che volontarie siano presentate nello stesso campo visivo – come prescritto dalla vigente legislazione in caso di dichiarazioni nutrizionali – in quanto la ricerca di tali informazioni in parti diverse dell’imballaggio genererebbe confusione nel consumatore.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente in modo pienamente consapevole. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento, per l'intera Comunità, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. È quindi opportuno autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, nonché il proseguimento degli studi sulla loro comprensione da parte dei consumatori dei vari Stati membri, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento scientificamente comprovato, per l'intera Comunità, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. Per facilitare la comparazione tra prodotti in imballaggi di diverse dimensioni è quindi opportuno che le indicazioni nutrizionali continuino tassativamente a riferirsi a quantità di 100g o 100ml. È altresì opportuno autorizzare il proseguimento degli studi sulla loro comprensione da parte dei consumatori, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze nutritive per 100 g o 100 ml offre al consumatore la possibilità di confrontare direttamente i prodotti. Queste informazioni devono di conseguenza essere obbligatorie. Tutte le altre informazioni sugli imballaggi sono volontarie, in modo che i produttori possano scegliere ciò che più si addice al loro prodotto.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere fornito ai consumatori.

(41) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati nonché sugli alimenti preimballati e i piatti pronti, prodotti e direttamente forniti al consumatore finale da dettaglianti locali o da imprese di ristorazione collettiva, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere messo a disposizione dei consumatori nel luogo in cui il prodotto alimentare è acquistato o consumato.

Motivazione

Gli alimenti preimballati prodotti da piccoli dettaglianti o da imprese di ristorazione collettiva sono preparati secondo modalità non standardizzate, per cui gli ingredienti e le ricette possono variare frequentemente. Non è possibile stabilire una precisa dichiarazione nutrizionale per questi tipi di prodotti. Tale compito inoltre sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e denaro per queste imprese. È importante che questi tipi di alimenti siano esentati dall'obbligo di una dichiarazione nutrizionale, sia in generale che attribuendo agli Stati membri il diritto di stabilire norme applicabili a queste categorie, come già avviene per gli alimenti non preimballati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis) I prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del dettaglio alimentare che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza presso soggetti sensibili. Sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti a diretto contatto con il cliente e pertanto le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell’area di vendita o mediante la messa a disposizione di materiale informativo.

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i prodotti un'etichettatura esauriente riguardo alle allergie, e ciò porrebbe in particolare le piccole e medie imprese in una posizione di notevole svantaggio competitivo e aumenterebbe i loro costi. Inoltre, in locali in cui lo spazio disponibile per la lavorazione è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando le attività delle imprese del settore riguardano l'informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

3. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando ne sia interessata l'informazione dei consumatori finali sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Si applica a tutti i prodotti alimentari preimballati destinati a essere forniti al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.

 

Non si applica ai prodotti alimentari imballati direttamente sul luogo di vendita prima di essere venduti al consumatore finale, ad eccezione delle norme di cui all'Allegato III del presente regolamento.

Motivazione

Proprio nel commercio di alimenti, i prodotti che vengono preparati direttamente presso i punti di vendita per la vendita diretta, sono avvolti in un involucro. Al fine di agevolare i consumatori (acquisto più veloce, migliore maneggevolezza) i prodotti vengono porzionati (creme spalmabili), o avvolti in un involucro (panini). Dovrebbero in linea di principio essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento quei prodotti che vengono avvolti in un involucro poco prima della vendita perché non possono in alcun caso essere posti sullo stesso piano dei prodotti industriali preimballati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il … * la Commissione pubblica un elenco completo e aggiornato degli obblighi di etichettatura previsti nella legislazione specifica dell'Unione applicabile a determinati alimenti. Entro … ** la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla conformità di questi obblighi di etichettatura specifici con il presente regolamento. Se del caso, la Commissione correda la relazione di un’opportuna proposta.

 

___________

*

** 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

La semplificazione è uno degli obiettivi primari della presente proposta. Sono troppe le direttive e i regolamenti settoriali europei che contengono disposizioni in materia di etichettatura. È necessario riunire tutte queste disposizioni, verificarne la coerenza con i principi generali e fornire facile accesso a questa enorme quantità di requisiti a tutti gli operatori e attori della filiera alimentare, tenendo conto di ogni possibile incongruenza con le norme generali.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) "prodotto alimentare non preimballato": qualunque prodotto alimentare messo in vendita al consumatore finale senza imballaggio o imballato soltanto al momento della vendita al consumatore finale nonché i prodotti alimentari e i prodotti freschi preimballati sul luogo di vendita e destinati alla vendita diretta; questo punto si applica conformemente all'Allegato III del presente regolamento;

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati, generalmente presso i banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di attesa. Come nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è praticamente impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i prodotti preimballati in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere venduti e poiché sono preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un giorno all'altro.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

(s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

(s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche nelle condizioni di conservazione indicate;

Motivazione

Il termine minimo di conservazione dipende dalle condizioni indicate di conservazione. Rientra nella responsabilità dell'operatore della catena alimentare determinare e indicare il termine minimo di conservazione collegato alla condizioni di conservazione. Inoltre, nello stesso posto va indicata anche la data.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(t bis) "imitazione di un prodotto alimentare": il prodotto che ricorda l'aspetto di un altro prodotto alimentare e nel quale un ingrediente normalmente utilizzato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente.

Motivazione

I consumatori vengono tratti in inganno dal crescente utilizzo di imitazioni di alimenti i cui ingredienti vengono sostituiti da surrogati più economici.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera t ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(t ter) “data di fabbricazione”: data in cui l’alimento diviene il prodotto quale descritto.

Motivazione

Onde migliorare l’informazione diretta al consumatore, vi dovrebbe essere una definizione di data di fabbricazione. La definizione suggerita è identica alla definizione contenuta nel Codex (CODEX STAN 1-1985).

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è accordato un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

Motivazione

Per favorire il buon funzionamento del mercato interno e ridurre al minimo i rifiuti da imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio quando vengono introdotti nuovi requisiti di etichettatura.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" o "prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)";

 

Il particolare prodotto alimentare che è un'imitazione o contiene un surrogato deve essere, ove possibile, distinto dagli altri alimenti nel punto di vendita.

Motivazione

Vengono sempre più commercializzate imitazioni di alimenti come ad esempio il "formaggio" ottenuto da grasso vegetale. Occorre inoltre rilevare che sostanze normalmente utilizzate per ottenere un prodotto vengono sostituite spesso da surrogati più economici. Il consumatore non riesce normalmente a distinguerlo. Per motivi di trasparenza occorrerebbe introdurre una denominazione corrispondente.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) mediante illustrazioni fuorvianti per il consumatore quanto alla vera natura o origine del prodotto alimentare.

Motivazione

Non devono essere utilizzate immagini e rappresentazioni grafiche per fuorviare deliberatamente il consumatore quanto alla vera origine di un prodotto. La pubblicità o le informazioni volontarie non devono sovrastare o compromettere le informazioni obbligatorie.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute.

2. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la loro capacità di operare una scelta informata.

Motivazione

Tale responsabilità non dovrebbe limitarsi alle questioni riguardanti la protezione della salute.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato per la prima volta un prodotto alimentare destinato all'approvvigionamento del consumatore finale o di una collettività vigilano affinché le informazioni previste dalla legislazione applicabile concernente l'informazione sui prodotti alimentari siano presenti ed accurate.

3. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell'Unione per la prima volta un prodotto alimentare destinato all'approvvigionamento del consumatore finale o di una collettività vigilano affinché le informazioni previste dalla legislazione applicabile concernente l'informazione sui prodotti alimentari siano presenti ed accurate.

Motivazione

Il termine "mercato" può prestarsi ad equivoci (può far pensare per es. al mercato mondiale). È importante perciò specificare che qui s'intende il mercato interno dell'UE.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono adeguatamente cura di garantire, nei limiti delle loro rispettive attività, la presenza delle informazioni pertinenti, in particolare non fornendo alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti.

4. Nei limiti delle loro rispettive attività, gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, non forniscono alimenti di cui conoscono, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti o loro trasmesse dai fornitori, la non conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

I distributori non possono essere ritenuti pienamente responsabili a priori delle informazioni che figurano su prodotti che non portano il loro marchio.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, nel capitolo V e nel capitolo VI, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

Motivazione

Il riferimento ai capitoli V e VI chiarisce che per gli alimenti non preimballati non si richiedono obbligatoriamente tutti gli elementi e che per quelli etichettati su base volontaria gli obblighi di cui al Capitolo IV si applicano solo se vengono fornite volontariamente informazioni. Un'industria alimentare che fornisca informazioni nutrizionali su base volontaria non deve essere tenuta a fornire le altre informazioni di norma richieste nel caso di alimenti preimballati ma che non sono pertinenti nel caso di prodotti non preimballati. Inoltre le industrie alimentari devono essere libere di decidere in che modo fornire le informazioni in questione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la denominazione del prodotto alimentare;

a) la denominazione di vendita;

Motivazione

-          Paragrafo 1, lettere a-h: Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE (direttiva sull'etichettatura) (cfr. articolo 3: tra l'altro "la denominazione di vendita"; "la quantità netta").

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualunque ingrediente elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata;

c) qualunque ingrediente elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata, tenendo debitamente conto delle disposizioni specifiche per prodotti alimentari non preimballati;

Motivazione

Il testo della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, estende l'obbligo di indicazione degli allergeni per gli alimenti non preimballati. L'obbligo di indicare gli allergeni per gli alimenti non preimballati comporterebbe la generalizzazione di tale obbligo per evitare rischi di contaminazione trasversale. Sembra tuttavia che le associazioni che rappresentano le persone affette da allergie preferiscano un obbligo di informativa direttamente sugli scaffali tramite un cartello o una scheda tecnica.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la durata minima di conservazione o la data limite di consumo;

f) la durata minima di conservazione o, nel caso di prodotti alimentari deperibili da un punto di vista microbiologico, la data limite di consumo;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) la data di fabbricazione;

Motivazione

Al fine di rispettare l'obiettivo del regolamento di fornire ai consumatori informazioni adeguate in merito ai prodotti alimentari consumati per consentire loro di prendere decisioni informate, è fondamentale che i consumatori conoscano la data di fabbricazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno della Comunità;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo nell'Unione del fabbricante o del confezionatore, del venditore, dell'importatore o, se del caso, dell'operatore del settore alimentare col cui nome o ragione sociale il prodotto alimentare è commercializzato;

Motivazione

Bisogna assicurare che siano obbligatoriamente menzionati il nome o la ragione sociale e l'indirizzo nella Comunità dell'operatore responsabile della prima immissione sul mercato comunitario. A tal fine occorre estendere e precisare l'elencazione.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza dei prodotti alimentari non trasformati e tutta la carne, compreso il pesce e i molluschi, conformemente alle norme vigenti per la carne bovina;

Motivazione

Per ragioni di trasparenza, i consumatori devono conoscere il paese d'origine delle carni. La conoscenza dell'origine, del luogo in cui l'animale è stato allevato e di quello in cui la carne è stata confezionata, sono elementi essenziali per consentire al consumatore di compiere scelte informate.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Vista l'importanza della disposizione, occorre evitare di affidare alla Commissione il potere esclusivo di modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può modificare l'allegato III. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

soppresso

Motivazione

Le modifiche agli elementi che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette non riguardano elementi non essenziali del regolamento su cui potrebbe essere eventualmente raggiunto un accordo con la procedura di comitatologia. Dette modifiche spettano al legislatore.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia.

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni comunitarie più specifiche in materia di metrologia. Si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

 

_________

 

GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Motivazione

Per rendere più leggibile il regolamento va inserito il riferimento alla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che alcune indicazioni obbligatorie siano fornite con mezzi diversi dalla loro apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, purché siano rispettati i principi generali e i requisiti fissati al capo II del presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. I mezzi con cui tali informazioni sono rese disponibili non devono essere modificati attraverso misure volte a modificare elementi non essenziali del regolamento.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati, ai prodotti alimentari imballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati in vista della vendita diretta.

Motivazione

L'aggiunta consente di chiarire che l'articolo 13, paragrafo 4, rimanda anche all'articolo 41 nel caso dei prodotti alimentari imballati direttamente (imballati nel luogo di vendita) e non soltanto quelli preimballati. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 4, proposto dalla Commissione non fa riferimento ai prodotti alimentari imballati direttamente mentre la materia è disciplinata dall'articolo 41 cui rimanda l'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in caratteri di almeno 3 mm e sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in un formato chiaramente leggibile, tale da escludere ogni possibilità di indurre in errore il consumatore. Gli elementi presi in considerazione per assicurare la leggibilità delle informazioni sui prodotti alimentari sono la disposizione del testo, lo stile, le dimensioni e il colore dei caratteri, il colore dello sfondo, l'imballaggio e la stampa e la distanza e l'angolo visuali.

Motivazione

Tutte le informazioni presentate su un'etichetta devono essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per i consumatori e tali da non indurli in errore, in modo da consentire loro di compiere scelte informate.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, vengono presentate in modo tale da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo e da essere chiaramente leggibili e sono apposte in modo indelebile. Gli elementi di cui si tiene conto per garantire la leggibilità delle indicazioni relative ai prodotti alimentari sono l'impostazione del testo, lo stile e la dimensione dei caratteri. Le informazioni obbligatorie non devono essere rese meno evidenti da elementi aventi finalità di marketing presenti sull'imballaggio.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k) appaiono nello stesso campo visivo.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k) e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), f), g) e j) appaiono nello stesso campo visivo.

Motivazione

Tutte le informazioni sanitarie o relative alla salute dovrebbero apparire nello stesso campo visivo (allergeni, data di scadenza, istruzioni per la conservazione e per l'uso).

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La Commissione può adottare norme particolareggiate di presentazione delle indicazioni obbligatorie ed estendere i requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni obbligatorie complementari per i tipi o categorie specifici di prodotti alimentari di cui agli articoli 10 e 38. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo attribuisce alla Commissione poteri troppo estesi, tanto più che non riguarda affatto "elementi non essenziali".

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10cm2.

4. Le disposizioni relative alle dimensioni minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 50cm2.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. Per tali categorie di imballaggi o di contenitori possono essere adottate disposizioni nazionali specifiche nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte di tutti i consumatori, compresi i non vedenti e gli ipovedenti, degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.

Motivazione

Conformemente all'articolo 56bis della direttiva 2004/27/CE (che modifica la direttiva 2001/83/CE), è obbligatorio che le medicine siano commercializzate in Braille e che i foglietti informativi siano presentati in un formato adatto ai non vedenti e agli ipovedenti. Poiché i prodotti alimentari che contengono ingredienti allergenici possono causare gravi problemi per coloro che non ne sono a conoscenza, l'obbligo di utilizzare il sistema Braille dovrebbe essere esteso all'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a 50 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso delle merci non preimballate, comprese quelle fornite dalle collettività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non sono obbligatorie le indicazioni elencate agli articoli 9 e 29, ad eccezione di quella di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all'Allegato III.

Motivazione

Le disposizioni specifiche e in materia di obblighi (articolo 9 e articolo 29) non vanno applicate agli alimenti non preimballati o a quelli destinati a collettività (ristoranti, mense, scuole e ospedali). Il numero di piccole e medie imprese che forniscono alimenti non preimballati è elevato e per detta categoria di fornitori non va considerata obbligatoria l'etichettatura, la quale ha lo scopo di abbassare i costi e gli oneri burocratici. Mancano procedure standardizzate e gli ingredienti cambiano da un giorno all'altro. Occorre inoltre considerare che il settore della produzione alimentare tradizionale svolge un ruolo rilevante per quanto riguarda la conservazione delle specialità regionali, la creatività e l'innovazione e pertanto concorre alla diversità dei prodotti disponibili. Occorre pertanto esentare tali produttori dal requisito della dichiarazione nutrizionale. Nella deroga non rientrano invece gli ingredienti elencati nell'allegato II che provocano allergie o intolleranze nonché le sostanze da essi derivate.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione legale. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione prescritta a norma di legge. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è il suo nome usuale; se il nome usuale manca o non è utilizzato, viene fornito un nome descrittivo.

Motivazione

Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE (direttiva sull'etichettatura).

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta mediante un riferimento preciso al nome di tale ingrediente.

1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è indicato sull'etichetta mediante un riferimento preciso al nome di tale ingrediente o alla sostanza che causa le allergie o l’intolleranza.

Motivazione

Indicare sull’etichetta la sostanza che causa le allergie o l’intolleranza, piuttosto che l’ingrediente che la contiene è più chiaro ed efficace.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il prodotto alimentare non è preimballato e nel locale di vendita è segnalato in modo visibile che:

 

- i clienti devono poter ottenere informazioni sulle sostanze allergeniche tramite materiale informativo esposto nel locale e, come misura complementare, in forma orale durante la vendita, e

 

- ai clienti viene comunicato che non può essere esclusa la possibilità di contaminazione incrociata.

Motivazione

Le informazioni concernenti allergeni potenziali è molto importante per le persone con allergie nel contesto degli alimenti non preimballati, per esempio in una panetteria o nelle collettività. Tuttavia è virtualmente impossibile conseguire un'etichettatura sugli allergeni nei prodotti non preimballati. Ciò porrebbe soprattutto le piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza e ne aumenterebbe i costi. Inoltre, in locali in cui lo spazio a disposizione per la trasformazione del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate. L'obbligo di esporre un'avvertenza chiara assicura certezza giuridica all'impresa. Pertanto il rivenditore al dettaglio di alimenti non preimballati può scegliere il metodo per informare i clienti, con comunicazione orale, con indicazioni chiare, con un menu o con un opuscolo.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi;

a) in unità di liquido per i prodotti liquidi ai sensi della direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari1;

 

__________

 

1 GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.

Motivazione

Rettifica redazionale a fini di coerenza con la terminologia in uso nella direttiva 2000/13/CE (direttiva sull'etichettatura). Dato che in pratica per determinati prodotti alimentare sussiste incertezza giuridica in merito alla distinzione tra "solido" e "liquido" (per esempio ketchup, salse, maionese, gelato, aromi) il paragrafo 1 deve essere più preciso.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato IX.

2. La data da menzionare è facilmente individuabile e non è nascosta. È indicata nel modo seguente:

 

Termine minimo di conservazione:

 

La data è preceduta dai termini:

 

- "Da consumarsi preferibilmente entro il [data]" quando la data comporta l'indicazione del giorno,

 

- "Da consumarsi preferibilmente entro fine [mese]" in tutti gli altri casi.

Motivazione

A fini di chiarezza è opportuno che l'allegato IX sia inserito nel testo legislativo. Il termine "da consumarsi preferibilmente entro …" va interpretato secondo la legislazione nazionale o gli accordi nazionali non giuridicamente vincolanti. È soppressa la deroga all'obbligo di indicare il termine minimo di conservazione per i gelati confezionati in porzioni individuali. Le singole porzioni possono essere separate dall'imballaggio o dalla partita in cui sono state vendute; pertanto è indispensabile che su ogni porzione separabile sia riportato il termine minimo di conservazione.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali comprendono i seguenti elementi (d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali obbligatorie"):

1. La dichiarazioni nutrizionali obbligatorie comprendono i seguenti elementi (d'ora in poi le "dichiarazioni nutrizionali obbligatorie"):

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) valore energetico;

(a) valore energetico (valore calorico);

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

b) la quantità di proteine, carboidrati, grassi, con specifico riferimento agli acidi grassi saturi, alle fibre, agli zuccheri e sale.

Motivazione

È importante che la dichiarazione nutrizionale obbligatoria faccia riferimento alle sostanze nutritive principali (proteine, carboidrati - quali gli zuccheri - grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio) conformemente alla precedente definizione nella legislazione in vigore (direttiva 90/496/CEE). Le informazioni nutritive non dovrebbero concentrarsi solo sulle sostanze nutritive che sono potenzialmente problematiche mettendole in evidenza in modo particolare, in quanto una dieta corretta richiede l'apporto equilibrato di tutti questi elementi.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) la quantità di acidi grassi saturi, grassi trans, fibre e proteine.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica al vino o ai prodotti vitivinicoli quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio, a prodotti simili, tranne quelli ottenuti a partire dall'uva, al sidro, al sidro di pere, alla birra e alle bevande spiritose quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, e ad altre bevande alcoliche. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con atti specifici per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Gli atti volti a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Occorrerebbe chiarire alcuni aspetti fondamentali prima di imporre l'etichettatura nutrizionale o recante l'elenco di ingredienti alle bevande alcoliche, il cui consumo non dipende dai loro valori nutrizionali. I regolamenti n. 479/2008, 1601/91 e 110/2008 prevedono inoltre le modalità di presentazione e di etichettatura di vini e bevande spiritose. Detti regolamenti prevedono anche la possibilità di definire le norme di attuazione mediante la loro specifica procedura di comitatologia. A fini di coerenza è necessario mantenere tali disposizioni.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettere f e g

Testo della Commissione

Emendamento

(f) fibre alimentari;

soppresso

(g) proteine;

 

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) colesterolo;

Motivazione

Indicare il colesterolo separatamente dai grassi che ne contengono può essere utile per il consumatore.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può modificare gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Non riteniamo che si tratti di elementi non essenziali. Una modifica dell’elenco degli ingredienti può avere notevoli conseguenze e deve pertanto essere lasciata al legislatore.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti alla fine del termine minimo di conservazione sulla base:

(a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o

(a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o

(b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

(b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

(c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

(c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali possono essere decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Le modalità di attuazione relative alla dichiarazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, previo parere dell'autorità.

Motivazione

A fini di certezza giuridica il testo va precisato nel senso che i valori medi devono riferirsi al termine minimo di conservazione. Ovviamente le vitamine e le sostanze minerali, naturali o aggiunte, sono soggette a processi naturali di decadimento e a variazione. Per esempio la vitamina C può venir meno in misura notevole in un prodotto per motivi naturali (che dipendono dalle condizioni di conservazione, dalla luce solare, ecc.). Nel contempo le quantità di sostanze nutritive in un prodotto sono soggette a variazioni naturali, legate al raccolto e alla varietà. Per tale motivo occorre fissare quanto prima a livello dell'UE regole di arrotondamento e margini di tolleranza del tenore di sostanze nutritive ai fini dell'etichettatura.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o di loro componenti di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml.

 

Se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni monodose pronte al consumo, sono indicati altresì il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1.

 

Se sono fornite informazioni per porzione, occorre indicare il numero delle porzioni contenute nella confezione.

 

Le porzioni possono essere indicate tramite l'uso del termine "porzione".

Motivazione

Al fine di consentire ai consumatori di confrontare i diversi prodotti alimentari di una stessa categoria - a prescindere dalle dimensioni e dal contenuto dell’imballaggio - è fondamentale che il valore energetico e le sostanze nutritive siano dichiarati per 100 g o 100 ml. Inoltre, se il produttore lo desidera, deve essere possibile esprimere le quantità per porzione.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali indicazioni relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

3. Se del caso, le dichiarazioni riguardanti valore energetico, grassi, grassi acidi saturi, zuccheri e sale possono inoltre essere espresse per 100 g, 100 ml o, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali indicazioni relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

Motivazione

L'emendamento va considerato assieme all'emendamento 135 della relatrice, in cui si chiede l'indicazione unitaria per porzione. Un'etichetta con le sole indicazioni assolute per 100 g / 100 ml andrebbe integrata con un dato percentuale onde segnalare il consumo del prodotto rispetto all'apporto giornaliero e fornire così informazioni supplementari ai consumatori, dato che molti consumatori non sono in grado di valutare con i dati assoluti se si tratta di un valore elevato o basso.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente alla parte B dell'allegato XIII.

4. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono presentate conformemente alla parte B dell'allegato XIII.

Motivazione

Gli acidi grassi trans fanno parte della dichiarazione nutrizionale obbligatoria in aggiunta agli acidi grassi saturi e pertanto devono essere eliminati dalle indicazioni volontarie.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 100g o 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni fornite possono essere espresse per porzione, secondo la quantificazione precisata sull'etichetta, a condizione che il numero di porzioni contenute nell'imballaggio sia indicato.

1. Oltre che per 100g o 100ml, l'etichettatura nutrizionale può essere espressa per porzione, a condizione che sia indicata la quantità contenuta nella porzione.

Motivazione

Adattamento linguistico del testo tedesco alla versione inglese ("in addition"). Per evitare che il consumatore sia indotto in errore, dovrebbe essere possibile l'etichettatura nutrizionale per porzione, a condizione che la quantità corrispondente sia chiaramente indicata sulla confezione. L'indicazione supplementare del numero di porzioni contenute nella confezione dovrebbe essere possibile su basi volontarie.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è chiaramente preimballato in porzioni individuali o in più porzioni facilmente identificabili e tutte della stessa dimensione.

Motivazione

I prodotti alimentari chiaramente preimballati in una singola porzione individuale o in più porzioni separate tutte della stessa dimensione devono essere trattati allo stesso modo dei prodotti preimballati in porzioni individuali.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione decide in merito ad un'eventuale espressione unicamente sulla base della porzione per i prodotti alimentari che sono presentati negli imballaggi contenenti più porzioni, ma non sono stati preimballati in porzioni individuali. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta atti miranti a stabilire l'espressione, nel campo visivo principale dell'elemento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), unicamente sulla base della porzione per i prodotti alimentari che non figurano al paragrafo 2. Tali atti destinati a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea entro la fine del periodo transitorio.

Motivazione

In alcuni casi sarebbe utile per il consumatore anche l'indicazione del valore energetico per porzione. Tuttavia, la definizione delle dimensioni delle porzioni deve essere armonizzata, in modo da consentire un confronto semplice fra varie marche per uno stesso tipo di prodotto.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto forme grafiche oltre a quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

(a) la forma di espressione è volta a facilitare la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo di una dieta; e

(a) la forma di espressione è volta a facilitare la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo di una dieta; e

(b) si basa su assunzioni di riferimento armonizzate oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi; e

(b) si basa sulle assunzioni di riferimento di cui all'allegato XI parte B per 100 g o 100 ml. Se un prodotto è preimballato in porzioni individuali o in quantità inferiori a 100 g / 100 ml, è sufficiente l'indicazione per porzione riferita alla quantità venduta. In mancanza di tali valori, la dichiarazione nutrizionale si basa su pareri scientifici generalmente ammessi riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e

(c) sia sostenuta da elementi in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso.

(c) sia sostenuta da elementi in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso.

2. Tali forme di espressione complementari di cui al paragrafo 1 sono definite nell'ambito di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44.

2. I modelli di rappresentazione grafica figurano nell'allegato XIII parte C bis.

Motivazione

Una rappresentazione grafica può favorire una migliore comprensione dell'etichettatura nutrizionale tra i consumatori.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono apposte nel medesimo campo visivo. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, proteine, carboidrati, grassi, con specifico riferimento agli acidi grassi saturi, fibre, zuccheri e sale.

Motivazione

Onde permettere al consumatore di rilevare rapidamente con lo sguardo il valore energetico del prodotto, questo va indicato nella parte anteriore della confezione. Appare utile, oltre che fornire ai consumatori informazioni più complete, che questi ricevano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per operare una scelta informata nello stesso campo visivo.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se tale dichiarazione nutrizionale non appare nel campo visivo principale, è presentata sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio sufficiente, la dichiarazione appare sotto forma lineare.

soppresso

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "contiene quantità trascurabili di …", situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi non è obbligatoria, fatta eccezione per gli allergeni.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto siano pari a zero, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "Non contiene …", situata in contiguità della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, e in particolare con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari1, il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari2, il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo3, il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose4 e il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli5, i paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo.

 

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

2 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3 GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

4 GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

5 GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

Motivazione

È importante chiarire la portata esatta del paragrafo 2. Sembra che lo scopo della Commissione sia quello di esentare i prodotti dotati di indicazione geografica dall'obbligo di indicare il paese di origine. Esistono 5 regolamenti concernenti le indicazioni geografiche che dovrebbero essere menzionati.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 non si applicano alle informazioni volontarie, ma queste ultime devono essere in ogni caso chiaramente leggibili.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non sono gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, dev'essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti.

3. Qualora il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non siano gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, dev'essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti, eccetto i prodotti i cui ingredienti non devono necessariamente essere elencati, conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.

Motivazione

Occorre modificare il paragrafo 3 a fini di coerenza testuale specificando che il paragrafo 3 non si applica alle categorie di prodotto per le quali vige l'esenzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per il whisky, il paese d’origine è sempre indicato, nel campo visivo principale. Qualora il whisky provenga da più paesi, vanno indicati tutti i paesi d'origine.

Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d’origine sull’etichetta del whisky venduto nell'UE, e i consumatori attribuiscono grande importanza a questa informazione. Alcuni whisky, che non recano l’indicazione dell’origine, hanno altre indicazioni che suggeriscono che sono originari di uno dei principali paesi produttori di whisky anche quando non è così. È pertanto opportuno che tutti i whisky venduti nell'UE rechino l'indicazione del paese d'origine per evitare di indurre in errore il consumatore.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Capitolo VI

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il capitolo è soppresso.

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Capo VII

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il capitolo è soppresso.

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'articolo 17, paragrafo 1, si applica a decorrere [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 15 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore]. L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore]. L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

 

I prodotti alimentari immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Motivazione

Per poter essere efficaci, le norme specifiche per le PMI e il numero dei loro dipendenti devono essere formulate in modo più generale. Per i prodotti alimentari immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento va prevista la possibilità di continuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti alimentari immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non rispettano le prescrizioni possono continuare a essere immessi sul mercato dell'Unione fino a esaurimento delle scorte.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2.3 – Indicazioni

Testo della Commissione

Emendamento

"contiene una fonte di fenilalanina"

"contiene aspartame"

Motivazione

L'uso del nome comune, e non di un termine tecnico, agevola la comprensione per il consumatore.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI FRUTTA E VERDURA

Frutta e verdura la cui superficie è stata trattata dopo il raccolto con additivi o pesticidi

“Superficie trattata”

Motivazione

Le norme attuali non prevedono un obbligo generale d'informazione sul trattamento superficiale di frutta e verdura con pesticidi o additivi dopo il raccolto per conservarne la freschezza. Ciò significa che i prodotti hanno un aspetto di "freschezza" diverso da quello che il consumatore si aspetta. I consumatori hanno il diritto di essere informati del fatto che il prodotto alimentare che acquistano è stato sottoposto a un trattamento di superficie.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Prodotti a base di carne (anche di volatili)

 

Qualora nella produzione di alimenti a base di carne di pollo siano state utilizzate proteine di origine bovina o suina, l'informazione deve sempre figurare chiaramente sull'imballaggio.

Motivazione

Se sono state utilizzate proteine di origine bovina o suina nella produzione di alimenti a base di carne di pollo, il consumatore dovrebbe sempre esserne informato. L'informazione è di vitale importanza per i consumatori, particolarmente quelli sensibili alla questione per motivi religiosi.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattini 3, 4, 5 e 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

– le acque minerali naturali o le altre acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

– le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

– le piante aromatiche, le spezie, i condimenti e le loro miscele;

– il sale e i succedanei del sale;

– il sale e i succedanei del sale;

 

– lo zucchero;

Motivazione

Acque: l'articolo 28, paragrafo 1, della proposta recita: "Le disposizioni della presente sezione (3) non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei seguenti atti legislativi: (b) Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali." Onde evitare confusione, è importante che vi sia un'unica esenzione a titolo dell'allegato IV che contempli tutte le acque in bottiglia analoghe a quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/496.

Piante aromatiche: chiarimento.

Zucchero: lo zucchero è composto da una singola sostanza nutritiva che è facilmente identificabile e non fuorviante per il consumatore.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione

Emendamento

– i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 25 cm2;

– i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 75 cm2;

Motivazione

Dovrebbero essere altresì esentati dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale gli imballaggi con superficie inferiore a 75 cm2.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato IV - trattino 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- le gomme da masticare;

Motivazione

Andrebbero altresì esentati prodotti quali gli assortimenti e i pacchi regalo, gli imballaggi multipli misti e le gomme da masticare.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo diretto;

Motivazione

Nelle aziende che commercializzano prodotti alimentari al dettaglio e nell'artigianato alimentare, in cui rientra la ristorazione di collettività, i prodotti vengono preparati per la vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure standardizzate, gli ingredienti e i contenuti cambiano su base giornaliera. Gli artigiani del settore sono garanti in merito alla salvaguardia delle specialità regionali e della molteplicità dell'offerta. È quindi importante escludere i produttori citati dall'etichettatura obbligatoria.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato V – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte C bis – DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE APPAIONO SIMILI A UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE

 

N.

Differenze per tipologia, caratteristiche e composizione

Denominazione

 

1.

Rispetto al formaggio, sostituzione completa o parziale del grasso lattiero con grasso vegetale

Formaggio di imitazione

 

2.

Rispetto al prosciutto composizione con ingredienti di dimensioni minori con quota notevolmente ridotta di carne

Prosciutto di imitazione

Motivazione

Le aspettative dei consumatori vengono disattese dal crescente impiego di prodotti alimentari d'imitazione, i cui ingredienti sono sostituiti da succedanei a basso costo.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato VI – Parte A – punto 5 – colonna di sinistra

Testo della Commissione

Emendamento

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

5. Miscele o preparazioni di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Motivazione

Va mantenuto l'attuale sistema. Le preparazioni di spezie erano finora comprese.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punti 1 e 2 – colonna di destra

Testo della Commissione

Emendamento

1. "Olio" accompagnato

1. "Olio" accompagnato

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,

o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L''aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.

2. "Grasso" o "materia grassa", completata

2. "Grasso" o "materia grassa", completata

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,

o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,

o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L''aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato.

Motivazione

Gli acidi grassi trans sono nocivi per la salute e vietati in vari paesi. L'indicazione della loro presenza deve pertanto essere obbligatoria e particolarmente visibile. Il fatto che siano inclusi nella dichiarazione nutrizionale non deve impedirne la chiara indicazione fra gli ingredienti.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato VI – Parte B – punto 4 –colonna di sinistra

Testo della Commissione

Emendamento

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi

4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi, amidi arrostiti o destrinizzati, amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e amidi bianchiti.

Motivazione

La categoria "amidi" va integrata con il riferimento agli amidi arrostiti o destrinizzati, agli amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e agli amidi bianchiti. Dette sostanze sono utilizzate nella produzione di alimenti e devono figurare nell'elenco degli ingredienti. La direttiva 95/2/CE esclude espressamente gli additivi dal proprio campo di applicazione.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare.

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato all'imballaggio di questo prodotto alimentare.

Motivazione

Tra il periodo di produzione e la vendita al consumatore, il peso netto di un alimento solido immerso in un liquido cambierà a motivo delle interazioni usuali tra l'alimento solido e il liquido di immersione. La portata del cambiamento del peso netto dipende da diverse circostanze, quali il tempo, la temperatura e le condizioni di trasporto e di stoccaggio. Pertanto, l'indicazione del peso netto dovrebbe essere inserita al momento della produzione, quando il produttore dell'alimento è pienamente responsabile del prodotto ed è in grado di fornire una corretta indicazione del peso netto.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte A – paragrafo 1 e tabella

Testo della Commissione

Emendamento

1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (µg)

800

Vitamina A (µg)

800

Vitamina D (µg)

5

Vitamina D (µg)

5

Vitamina E (mg)

10

Vitamina E (mg)

12

 

 

Vitamina K (µg)

75

Vitamina C (mg)

60

Vitamina C (mg)

 

80

Tiammina (mg)

1,4

Tiammina (Vitamina B1) (mg)

1,1

Riboflavina (mg)

1,6

Riboflavina (mg)

1,4

Niacina (mg)

18

Niacina (mg)

16

Vitamina B6 (mg)

2

Vitamina B6 (mg)

1,4

Folacina (µg)

200

Acido folico (µg)

200

Vitamina B12 (µg)

1

Vitamina B 12 (µg)

2,5

Biotina (mg)

0,15

Biotina (µg)

50

Acido pantotenico (mg)

6

Acido pantotenico (mg)

6

 

 

Potassio (mg)

2000

 

 

Cloruro (mg)

800

Calcio (mg)

800

Calcio (mg)

800

Fosforo (mg)

800

Fosforo (mg)

700

Ferro (mg)

14

Ferro (mg)

14

Magnesio (mg)

300

Magnesio (mg)

375

Zinco (mg)

15

Zinco (mg)

10

 

 

Rame (mg)

1

 

 

Manganese (mg)

2

 

 

Fluoruro (mg)

3,5

 

 

Selenio(µg)

55

 

 

Cromo (µg)

40

 

 

Molibdeno (µg)

50

Iodio (µg)

150

Iodio (µg)

150

Motivazione

Le razioni giornaliere raccomandate vanno adeguate ai nuovi valori di riferimento conformemente alle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/100/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari (GU L 285, pag. 9).

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato XII – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

– carboidrati (ad esclusione dei polioli)

4 kcal/g —17 kJ/g

– carboidrati (ad esclusione dei polioli)

4 kcal/g

– polioli

2,4 kcal/g —10 kJ/g

– polioli

2,4 kcal/g

– proteine,

4 kcal/g —17 kJ/g

– proteine,

4 kcal/g

– grassi,

9 kcal/g —37 kJ/g

– grassi,

9 kcal/g

– salatrim

6 kcal/g 25 kJ/g

– salatrim

6 kcal/g

– alcol (etanolo)

7 kcal/g 29 kJ/g

– alcol (etanolo)

7 kcal/g

– acidi organici

3 kcal/g 13 kJ/g

– acidi organici

3 kcal/g

Motivazione

Il calcolo con due diverse unità porta a risultati contradditori per l'incongruità dei fattori di conversione. Dato che 'kcal' è un'unità di misura più facilmente comprensibile dal consumatore rispetto all'unità 'kJ', l'indicazione va riportata unicamente in 'kcal'.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato XIII – parte A – tabella – riga 1

Testo della Commissione

Emendamento

– energia

kJ e kcal

– energia

kcal

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato XIII – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte C bis – Riproduzione grafica della dichiarazione nutrizionale

 

Ove la dichiarazione nutrizionale figuri anche graficamente, accanto alle altre riproduzioni può essere presentata in una delle seguenti forme:

 

Modello a colonne

 

100 g contengono:

kcal / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale

in percentuale del fabbisogno giornaliero di un adulto

 

 

Modello – 1 più 4

 

Variante 1

 

per porzione (porzione = 50 g) energia / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale

in % del fabbisogno giornaliero

 

 

Variante 2

 

per porzione (porzione = 50 g) energia / zuccheri / grassi / acidi grassi saturi / sale

in % del fabbisogno giornaliero

 

Motivazione

L'emendamento va considerato assieme all'emendamento dello stesso autore relativo all'articolo 33, paragrafo 1. Una rappresentazione grafica può favorire una migliore comprensione dell'etichettatura nutrizionale tra i consumatori.

PROCEDURA

Titolo

Informazione dei consumatori sui generi alimentari

Riferimenti

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Commissione competente per il merito

ENVI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

19.10.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Christel Schaldemose

14.9.2009

 

 

Esame in commissione

6.10.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Approvazione

23.2.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

15

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelis de Jong, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (29.1.2010)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
(COM(2008)0040 – C7‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Relatore per parere: Marc Tarabella

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione:

Il presente nuovo regolamento abroga due direttive:

- la direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura di prodotti alimentari,

- la direttiva 90/496/CE relativa all'etichettatura nutrizionale.

L'obiettivo è quello di creare un quadro giuridico che disciplini le informazioni che figurano sui prodotti alimentari. Il regolamento si inserisce nel contesto di una presa di coscienza generale dell'importanza di adottare un'alimentazione più sana. In effetti, i consumatori europei sono sempre più attenti al contenuto dei prodotti alimentari grazie alle campagne di sensibilizzazione organizzate sia dalla Commissione che dagli Stati membri. Diversi gruppi industriali, inoltre, hanno già provveduto a migliorare l'etichettatura, rispondendo così alla richiesta dei consumatori.

L'applicazione di tale regolamento dovrebbe consentire ai consumatori di disporre di informazioni chiare, comprensibili e leggibili che permettano loro di effettuare delle scelte alimentari con piena cognizione di causa.

Orientamenti proposti dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale:

-  le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

Oltre alle informazioni obbligatorie proposte dalla Commissione, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha approvato un compromesso che impone l'indicazione della provenienza per talune tipologie di prodotti. Il riferimento all'origine è soppresso, in quanto in merito alla questione del paese di origine si può trattare del paese in cui si svolge l'ultima trasformazione della merce (regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario). La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale auspica che sugli imballaggi sia indicato il luogo in cui i prodotti ortofrutticoli sono stati raccolti, il luogo in cui il pesce è stato catturato, quello in cui i capi animali sono nati, sono stati allevati, eccetera, non quello il cui è stata effettuata la cottura o l'affumicatura. Per tale motivo preferisce in questa sede parlare di luogo di provenienza. Di fatto ogni cittadino europeo deve poter sapere da dove provengono i prodotti alimentari che consuma, al fine di procedere a una scelta più ragionata (segnatamente sapere se acquista un prodotto "locale" o meno) e deve poter determinare la traccia ecologica dell'alimento. Tali requisiti di trasparenza e di tracciabilità costituiscono la base dei diritti dei consumatori.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale impone pertanto l'indicazione del luogo di provenienza per i prodotti alimentari non trasformati e i prodotti alimentari con un unico ingrediente (questi ultimi sono definiti come ogni altro alimento che, tranne sale, zucchero, spezie, acqua, additivi, aromi o enzimi comporta un unico ingrediente), nonché per gli ingredienti primari a base di carne o di prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti. Inoltre per la carne diversa da quella di manzo e di vitello il luogo di origine può essere unico soltanto se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. In tutti gli altri casi vanno precisati i differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

Per quanto concerne la presentazione, le informazioni obbligatorie devono figurare in maniera chiara, leggibile e comprensibile per evitare ogni rischio di confusione per il consumatore. L'obbligo di 3 mm non è opportuno: avrà come conseguenza l'aumento delle dimensioni dei pacchetti, con effetti negativi per l'ambiente. Per tale ragione la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale propone di adattare le dimensioni delle informazioni obbligatorie a quelle della confezione, con un minimo di 1 mm per gli imballaggi la cui superficie maggiore, o etichetta, abbia una superficie tra 25 e 100 cm2 e un minimo di 1,2 mm per gli imballaggi la cui superficie maggiore, o etichetta, abbia una superficie superiore a 100 cm2. Inoltre, risulta indispensabile garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

Per garantire la comprensione delle etichette e migliorare l'efficacia di tale regolamento, è opportuno realizzare programmi di informazione e di formazione a livello europeo. È infatti necessario che i consumatori europei dispongano di conoscenze più approfondite in materia per poter effettuare le loro scelte con piena cognizione di causa. In taluni paesi sono attuati programmi di sensibilizzazione per gli adulti, ad esempio con corsi serali, nonché per i bambini, a partire dalla più giovane età, tramite programmi educativi ad hoc. Nelle scuole secondarie del Belgio esistono delle "commissioni Sanità" che raggruppano insegnanti, educatori e cuochi e operano per promuovere prodotti sani e una cucina equilibrata. È fondamentale incentivare questi programmi in tutta l'Europa, al fine di dotare i consumatori degli strumenti necessari a un'alimentazione più sana ed equilibrata. È necessario sostenere e rafforzare le strutture associative operanti in questo senso, in quanto costituiscono un'interfaccia essenziale per la sensibilizzazione dei cittadini europei.

Inoltre, se la Commissione autorizza la comunicazione di talune informazioni obbligatorie attraverso uno strumento diverso dall'etichetta, ciò può essere effettuato grazie alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si potrebbe pensare di collocare nei supermercati dei terminali, attraverso i quali i consumatori possano disporre di tutte le informazioni obbligatorie al momento dell'acquisto.

– la dichiarazione nutrizionale obbligatoria

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ritiene che ai fini di una migliore informazione del consumatore sia indispensabile aggiungere nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria gli acidi trans di sintesi, le proteine e le fibre; occorre altresì operare una distinzione tra zuccheri naturali e zuccheri aggiunti. Per considerazioni di tipo logici si oppone però a ogni aggiunta di informazioni: troppa informazione uccide l'informazione.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha modificato la proposta della Commissione anche per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione nutrizionale obbligatoria e chiede l'indicazione del valore energetico espresso il kcal in basso a destra del lato esposto dell'imballaggio mentre il resto dell'etichettatura nutrizionale deve figurare completamente nello stesso campo visivo, sotto forma di tabella, nella medesima collocazione.

– le bevande alcoliche

Le bevande alcoliche non sono coperte dalle proposte proprio per il fatto che sono alcoliche. Sarebbe un errore etichettare questi prodotti in una maniera suscettibile di indurre il consumatore in errore o di incoraggiare un consumo abusivo. Analogamente, sarebbe un errore se queste proposte facessero una discriminazione tra prodotti e causassero una distorsione della concorrenza. Nella proposta iniziale della Commissione il vino, la birra e le bevande spiritose sono esentate dall'obbligo di indicare le informazioni obbligatorie per un periodo di cinque anni. Per tale ragione la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale propone, a fini di maggiore equità, che tutte le bevande alcoliche (ovvero le bevande con titolo superiore a 1,2% di alcool) siano esentate, con l'eccezione delle bevande miscelate contenenti alcool, denominate anche alcopops. Simili bevande inducono i giovani consumatori in errore a causa della presenza di alcool forte in cui gusto è dissimulato dall'acqua frizzante zuccherata. Pertanto non devono essere esentate e l'elenco degli ingredienti deve essere fornito affinché i giovani consumatori siano consapevoli del contenuto di tali bevande.

– i prodotti non preimballati

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostiene la proposta della Commissione intesa a imporre la menzione degli allergeni per i generi non preimballati. Tuttavia, per mantenere la situazione attuale e non imporre troppi vincoli ai venditori di generi alimentari non preimballati, il relatore propone di invertire la proposta della Commissione per quanto riguarda le altre informazioni obbligatorie: l'indicazione di tali dati non dovrebbe essere obbligatoria, a meno che uno Stato membro non adotti norme intese a imporre che siano indicati tutti o alcuni di loro. Inoltre gli allergeni sono comunica ai clienti su loro richiesta nei locali di vendita.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, si segnala che l'etichettatura nutrizionale è una delle possibilità per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. Le campagne di educazione e di informazione condotte dagli Stati membri sono essenziali per far sì che i consumatori capiscano meglio le informazioni sui prodotti alimentari. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni. A tal fine gli Stati membri dovrebbero finanziare programmi di formazione mirati a permettere ai cittadini europei di acquisire o migliorare le loro conoscenze in materia. L'obiettivo può essere conseguito anche con programmi di informazione e di istruzione on line. In tal modo i consumatori avrebbero a disposizione una gamma quanto più ampia di strumenti, onde decidere le proprie scelte in piena conoscenza di causa.

Motivazione

Occorre evidenziare che gli Stati membri sono responsabili per il finanziamento di programmi di informazione e formazione al fine di evitare l'erogazione di mezzi provenienti dal bilancio dell'UE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si deve stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione alimentare che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

(14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo alle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si dovrebbe stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione sui prodotti alimentari che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni sui prodotti alimentari e dell'educazione alimentare che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la vendita occasionale di prodotti alimentari a terzi, il servizio di vivande e la vendita di prodotti alimentari da parte di privati, ad esempio durante vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali, nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti non preimballati siano esclusi dagli obblighi di etichettatura.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori e degli Stati membri.

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve fare riferimento anche ai nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e non bloccare le innovazioni nel settore dei prodotti alimentari. La possibilità di informazioni supplementari facoltative fornite dalle imprese alimentari garantisce ulteriore flessibilità.

Motivazione

Le innovazioni giovano al consumatore. Una sufficiente flessibilità in relazione alla nuova normativa è garantita solo se le imprese alimentari hanno la possibilità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti attraverso informazioni supplementari facoltative.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità, trasparenza e sostenibilità.

Motivazione

Per conformarsi agli attuali obiettivi comunitari relativi al pieno funzionamento del mercato interno, è di importanza cruciale che i nuovi requisiti siano notificati e esaminati a fondo da tutte le parti interessate per assicurare che siano giustificati e non impediscano la libera circolazione delle merci.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le norme sulle informazioni alimentari devono proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

(20) In aggiunta alle regole già vigenti in materia di pubblicità ingannevole, le norme sulle informazioni alimentari devono proibire ogni riferimento che possa indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto concerne il tenore energetico, la provenienza o la composizione degli alimenti. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

Motivazione

Va segnalato che esistono già regole in materia di pubblicità ingannevole. Le informazioni sui prodotti con proprietà medicinali sono già disciplinate nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.12.2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (CE n. 1924/2006).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Dev'essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che, in linea di principio, devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco deve mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

(22) Dev'essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco deve mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono svolgere un ruolo importante nella trasmissione di informazioni complementari ai consumatori. Infatti, esse consentono uno scambio di informazioni rapido e poco costoso. Si può immaginare che i consumatori possano disporre di informazioni complementari attraverso terminali collocati nei supermercati che, attraverso la lettura di codici a barre, fornirebbero informazioni sul prodotto. Analogamente, si può prevedere che i consumatori possano avere accesso a informazioni complementari attraverso una pagina messa a loro disposizione su Internet.

Motivazione

Le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo importante ai fini di una migliore comprensione dei consumatori in merito alle informazioni concernenti i prodotti che acquistano.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione pubblica di tutte le parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

 

 

Motivazione

Qualsiasi modifica delle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura ha un'incidenza significativa sull'industria degli alimenti e delle bevande. È pertanto importante che la legislazione preveda espressamente l'obbligo di consultazione di tutte le parti interessate in sede di esame di nuovi requisiti di etichettatura, al fine di garantire una procedura trasparente e la possibilità per tutte le parti di esprimere la propria opinione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche mirate. Gli studi dimostrano che una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto vanno considerati nella loro combinazione elementi come il tipo di carattere, il colore e il contrasto.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1 prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n[…] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

(28) Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/19991 prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino.

Per quanto riguarda la birra, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino aromatico e i prodotti analoghi prodotti a partire da frutta diversa dall'uva, la birra alla frutta e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio2, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

 

____________________

1 GU L 179 del 14.7.99, pag. 1.

____________________

1GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

2 GU L […] del [...], p. [...].

2 GU L 39 del 13.2.2008, pag.16.

Motivazione

I vini aromatici, il cui l'ingrediente principale è il vino al quale viene aggiunto un numero limitato di ingredienti naturali, sarebbero discriminati rispetto alle birre e alle bevande spiritose, alle quali è lecito aggiungere additivi artificiali, con il grave rischio di ripercussioni commerciali per determinati prodotti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non devono applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

(29) Le indicazioni relative al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. Inoltre, per garantire maggiore trasparenza e migliore tracciabilità, il luogo di origine deve essere indicato per gli alimenti non trasformati, per gli alimenti con un unico ingrediente e per gli ingredienti primari a base di carne e prodotti lattiero-caseari composti. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti.

Motivazione

Il luogo di provenienza dell'ingrediente primario a base di carne o di prodotti lattiero-caseari del genere alimentare andrebbe indicato sugli imballaggi affinché ogni consumatore possa operare una scelta ragionata. Il relatore è consapevole che nel caso dei generi alimentari composti si presentano effetti sulle industrie, segnatamente il requisito di modificare regolarmente gli imballaggi a seconda dei rifornimenti. Ritiene però che si tratti di uno sforzo indispensabile per il benessere dei consumatori e per un trattamento più equo dei produttori.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. È quindi opportuno garantire la fornitura di informazioni sul contenuto nutritivo in particolare delle miscele di bevande alcoliche.

(34) I consumatori dovrebbero essere consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. La Commissione e le pertinenti parti interessate dovrebbero quindi condurre ricerche durante il periodo di esenzione per stabilire quali sarebbero le informazioni più utili per i consumatori e le modalità più efficaci per presentarle.

Motivazione

L'esenzione delle bevande alcoliche dalla presente proposta è motivata dal loro tenore in alcool. Occorre provvedere a che le misure destinate a informare i consumatori non li inducano in errore o a un consumo inappropriato. La Commissione e le parti interessate dovrebbero pertanto individuare mezzi appropriati per informare in modo utile ed efficace i consumatori.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, tali informazioni devono figurare nel campo visivo principale dell'etichetta.

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. La ricerca concernente la posizione di tali informazioni non è conclusiva. Pertanto, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, tali informazioni devono figurare insieme nello stesso campo visivo.

Motivazione

Il consumatore medio comprenderà più facilmente un'etichetta se tutte le informazioni essenziali si trovano nello stesso campo visivo. Ciò significa necessariamente che l'etichetta posteriore recherà tutte le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per fare una scelta consapevole.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza.

(42) Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non devono adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza. Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura sono suscettibili di generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e definire le azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi.

Motivazione

Uno degli obiettivi più importanti dell’attuale proposta è quello di semplificare le norme e assicurare il funzionamento del mercato interno. Dato che le norme nazionali rappresentano costi aggiuntivi per l’industria e complicano la libera circolazione delle merci, è opportuno esigere prove che ne giustifichino l’introduzione e dimostrino che la loro applicazione è compatibile con la libera circolazione delle merci.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a lunghi periodi di transizione; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese.

(49) Affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a periodi di transizione appropriati; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese. È opportuno altresì prevedere un aiuto finanziario dell'Unione per aiutare le piccole e medie imprese del settore agricolo ad acquisire le conoscenze scientifiche necessarie per valutare i valori nutrizionali dei loro prodotti. Analogamente, anche gli imprenditori di questo settore dovrebbero beneficiare di programmi di formazione per migliorare le loro competenze in materia.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I prodotti alimentari provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nell'Unione purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Motivazione

Nell'interesse del consumatore, i prodotti alimentari provenienti da paesi terzi devono soddisfare i requisiti in materia di etichettatura.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo da cui si indica che il prodotto alimentare proviene, ma che non è il "paese d'origine" così come definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo paese o regione in cui i prodotti o gli ingredienti agricoli sono completamente ottenuti conformemente all'articolo 23 paragrafo 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92;

Motivazione

Occorre definire correttamente il luogo di provenienza. L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio contiene una definizione perfetta per il relatore, anche se il termine (in francese) non è del tutto appropriato. In particolare, si intende per ottenuti in un luogo i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi, ivi nati ed allevati. Il relatore rifiuta l'ipotesi che si possa considerare che il luogo di trasformazione possa essere equiparato al luogo di provenienza.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) "paese d'origine": luogo di origine del prodotto o dell'ingrediente agricolo a norma degli articolo da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;

Motivazione

È opportuno aggiungere la definizione di "paese d'origine" per distinguerla da quella "luogo di provenienza".

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) "ingrediente significativo": l'ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50% di tale alimento;

soppresso

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, salvo che questi ultimi si riferiscano alla protezione della salute umana, è opportuno accordare un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

 

Motivazione

Per agevolare il buon funzionamento del mercato interno e per ridurre al minimo i rifiuti da imballaggio, è normale prevedere un periodo transitorio quando vengono introdotti nuovi requisiti di etichettatura, a meno che non si tratti di un rischio immediato per la salute dei consumatori, nel qual caso tale periodo può non essere opportuno.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I nuovi requisiti in materia di etichettatura sono applicati sulla base di termini di attuazione uniformi stabiliti dalla Commissione previa consultazione dei rappresentanti di interessi secondo la procedura di cui all'articolo 290 del trattato FUE.

Motivazione

Nonostante i periodi transitori, il recepimento delle nuove disposizioni concernenti l'etichettatura comporta effetti rilevanti sui costi per la produzione delle nuove etichette e sulla gestione delle scorte, degli imballaggi dei prodotti e delle etichette. La nuova normativa sull'informazione alimentare va pertanto applicata seguendo un calendario uniforme, come proposto originariamente dalla Commissione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

a) informazioni sull'identità e la composizione, le quantità, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;

soppresso

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto del fatto che la maggior parte dei consumatori ritengono in generale necessarie alcune informazioni cui attribuiscono un valore significativo, o di taluni vantaggi per i consumatori che sono ampiamente riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate.

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto dei potenziali costi e vantaggi per tutte le parti in causa connessi con la fornitura di alcune informazioni cui dette parti attribuiscono un valore significativo o di taluni vantaggi che sono ampiamente riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate da parte dei consumatori.

Motivazione

Nuove norme sull'etichettatura dovrebbero essere introdotte solamente a condizione che studi sostenuti da prove ne dimostrino i vantaggi. I costi derivanti dalla fornitura di nuove informazioni non dovrebbero essere eccessivamente elevati. Le modifiche delle etichette hanno un impatto significativo sui produttori dell'UE, così come sulle importazioni provenienti dai paesi terzi; occorre trovare un equilibrio tra le necessità dei consumatori e quelle dei produttori.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In conformità della procedura prevista dall'articolo 114 del trattato FUE, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire un elenco non esaustivo delle indicazioni e delle condizioni il cui uso, ai sensi del paragrafo 1, deve essere in ogni caso vietato o limitato.

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a mantenere la disposizione di cui alla legislazione europea in materia alimentare (direttiva 2000/13), che impone agli Stati membri di agire collettivamente nel caso in cui siano necessarie limitazioni all'uso di indicazioni e disposizioni particolari in relazione alle etichette. In assenza di tale disposizione i singoli paesi potrebbero legiferare a titolo individuale e le definizioni potrebbero facilmente differire da uno Stato membro all'altro e creare quindi degli ostacoli commerciali nel mercato interno.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione comunitaria applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti affinché siano fornite eventualmente al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano a disposizione dell'operatore che tratta tali prodotti al fine di consentirgli, se gli fosse richiesto, di fornire al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la quantità netta di prodotto alimentare;

e) la quantità netta di prodotto alimentare al momento dell’imballaggio;

Motivazione

La quantità netta di un prodotto alimentare può variare durante il periodo che intercorre tra la produzione, la vendita e il consumo. Il produttore può controllare la quantità netta solamente al momento dell’imballaggio e non può quindi essere ritenuto responsabile di eventuali variazioni nella quantità netta al momento della vendita e/o del consumo del prodotto.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno della Comunità;

h) il nome, la ragione sociale o un marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore stabilito all'interno dell'Unione, o dell'importatore nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi;

Motivazione

Ai fini dell'equiparazione tra i prodotti comunitari e quelli importati, nei prodotti importati da paesi terzi assume rilevanza l'indicazione dell'importatore.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

i) il luogo di provenienza va indicato

 

nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

 

– per i prodotti alimentari non trasformati e per quelli con un unico ingrediente;

 

– per gli ingredienti primari a base di carne o di prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti.

 

Per la carne diversa da quella di manzo e di vitello il luogo di provenienza può essere indicato come unico soltanto se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. In tutti gli altri casi va riportata l'informazione riguardante ognuno dei luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui sia pericoloso utilizzare il prodotto nella forma in cui è messo in vendita;

Motivazione

La formulazione originaria avrebbe indotto a riportare, per esempio, su un pacchetto di sale o un sacchetto di farina le possibilità di utilizzazione. Lo scopo principale è garantire la sicurezza.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Vista l'importanza della disposizione, occorre evitare di affidare alla Commissione il potere esclusivo di modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri possono adottare misure in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il contenuto di tali misure.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Deroghe per le microimprese e gli agricoltori

 

 

I prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese e da agricoltori sono esentati dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). Tali prodotti possono altresì essere esentati dai requisiti di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c), d), g), h), i), j) e k), qualora siano venduti nel luogo di produzione, a condizione che il personale addetto alla vendita sia in grado di fornire le pertinenti informazioni.

Motivazione

Occorre evitare di gravare le microimprese con oneri inutili.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La metrologia comprende i metodi e le tecniche che consentono di parametrare un modello destinato a rappresentare la realtà.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può autorizzare che alcune indicazioni obbligatorie siano fornite ricorrendo a mezzi diversi dal confezionamento o dall'etichetta, purché i principi generali e i requisiti fissati al capitolo II del presente regolamento siano rispettati. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione al fine di ridurre, per quanto possibile, il confezionamento, favorisce la messa a disposizione di alcune indicazioni obbligatorie ricorrendo a mezzi diversi dal confezionamento o dall'etichetta, in particolare grazie alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come internet, purché i principi generali e i requisiti fissati al capitolo II del presente regolamento siano rispettati. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 290 del trattato FUE.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati o imballati nel locale di vendita. Tuttavia le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono comunicate ai clienti su loro richiesta nel locale di vendita.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in caratteri di almeno 3 mm e sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

1. Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in modo da garantire la leggibilità, in particolare attenendosi alla dimensioni seguenti:

 

- almeno 1 mm nei casi in cui la superficie o l'etichetta maggiore dell'imballaggio o del contenitore abbiano una superficie compresa fra i 25 e i 100 cm2;

 

- almeno 1,2 mm nei casi in cui la superficie o l'etichetta maggiore dell'imballaggio o del contenitore abbiano una superficie di oltre 100 cm2.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il colore di fondo dell'etichetta si distingue dal colore di fondo del prodotto per creare un contrasto che garantisca la leggibilità e la comprensione delle informazioni presentate.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare norme particolareggiate di presentazione delle indicazioni obbligatorie ed estendere i requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni obbligatorie complementari per i tipi o categorie specifici di prodotti alimentari di cui agli articoli 10 e 38. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10cm2.

soppresso

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Le abbreviazioni, comprese le iniziali, non possono essere usate quando possono trarre in errore il consumatore.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o da qualunque altro elemento suscettibile di interferire.

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni, da immagini o dall'imballaggio stesso, per esempio con un nastro adesivo.

Motivazione

Integrazione indispensabile: la presentazione di dette informazioni in modo da dissimularle darebbe spunto a interpretazioni divergenti e pertanto metterebbe a rischio la certezza giuridica dei commercianti di prodotti alimentari.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Per i prodotti destinati ad una alimentazione specifica ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, per i quali le disposizioni regolamentari dell'Unione prevedono una indicazione obbligatoria, che va al di là delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la dimensione dei caratteri deve rispondere ai requisiti in materia di leggibilità per il consumatore nonché di informazioni aggiuntive sulla destinazione specifica di tali prodotti.

 

GU L 186 del 30.6.1989, pag. 1.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. La presentazione delle informazioni obbligatorie non deve comportare un aumento delle dimensioni e/o della massa dell'imballaggio o del contenitore del prodotto alimentare, né deve comportare in altri modi una pressione supplementare sull'ambiente.

Motivazione

L'obbligo di fornire informazioni alimentari può indurre gli operatori del settore a modificare le dimensioni dell'imballaggio, il che comporta il rischio di una maggiore quantità di scarti da esso derivanti. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di prevenzione che è alla base delle normative dell'Unione europea per la gestione dei rifiuti.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater. Le etichette contenenti le informazioni alimentari obbligatorie non devono essere fabbricate utilizzando materiali che rendano molto difficoltoso o impossibile il riutilizzo o il riciclo del materiale di imballaggio o del contenitore del prodotto alimentare.

Motivazione

Conformemente alle normative dell'Unione europea sulla gestione dei rifiuti, ci si deve adoperare per garantire che i materiali di imballaggio siano quanto più possibile riutilizzati o riciclati. La fabbricazione di etichette utilizzando materiali diversi da quelli dell'imballaggio può intralciare notevolmente la corretta gestione dei rifiuti.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali della Comunità.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione o nelle altre lingue utilizzate nello Stato membro in questione.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

soppresso

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga idonea alla stampa è inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a). Su basi volontarie è possibile riportare sull'imballaggio altre indicazioni. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Motivazione

L'indicazione del contenuto calorico di un alimento è un'informazione essenziale e può essere determinante per una decisione d'acquisto consapevole. Dovrebbero essere possibili su basi volontarie ulteriori indicazioni del produttore.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I seguenti ingredienti possono essere elencati in qualsiasi ordine, in calce all'elenco di ingredienti di cui al paragrafo 1: condimenti, erbe aromatiche e condimenti (eccetto il sale), aromi naturali e artificiali, esaltatori di sapidità, additivi alimentari, vitamine e sostanze nutritive, minerali e sali minerali.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione elaborerà una relazione dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], concernente l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura degli ingredienti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

e) le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, ad eccezione delle miscele di bevande alcoliche, altresì dette "alcopop", in particolare il vino e i prodotti vitivinicoli, quali definiti dal regolamento (CE) n. 479/2008 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli1, i prodotti analoghi a base di frutta diversa dall'uva come il sidro, il sidro di pere, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008. La Commissione elaborerà entro il ...* una relazione concernente l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura degli ingredienti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate, se del caso, in conformità con la procedura seguente:

 

i) nel caso dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del medesimo;

 

ii) nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/91 secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo;

 

iii) nel caso dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo;

 

iv) nel caso degli altri prodotti secondo la procedura di cui all'articolo 290 del trattato FUE.

 

Fatte salve le caratteristiche specifiche individuate mediante le succitate procedure per i prodotti di cui ai punti i), ii) e iii), le misure si applicano con coerenza e a partire dallo stesso momento per tutti i prodotti elencati.

 

___________* GU: 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

1 GU L 149 del 16.6.1991, pag. 1.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ove necessario possono essere adottate modalità dettagliate per la presentazione dell'indicazione di cui al paragrafo 1 secondo le seguenti procedure:

 

(i) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del medesimo;

 

(ii) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/1991 secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo;

 

(iii) per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del medesimo;

 

(iv) per le altre bevande alcoliche, secondo la procedura di cui all'articolo 290 del trattato FUE.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, o

b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, e ciò al fine di rispettare il principio della metrologia e di evitare dichiarazioni nutrizionali ingannevoli, o

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.

1. Le istruzioni per la conservazione e l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Indicazioni sulle modalitàdi allevamento di animali

 

 

In conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE, entro il 31 dicembre 2010 la Commissione fissa criteri specifici per l'indicazione attinente alle diverse modalità di allevamento delle varie specie animali per la produzione di carne, prodotti a base di carne e latte e su detta base elabora regolamentazioni sull'etichettatura di alimenti contenenti latte e carne, in analogia all'etichettatura delle uova di cui al regolamento (CE) n. 557/2007della Commissione, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova1.

 

____________________

1 GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

b) la quantità di proteine, grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans industriali e carboidrati, con specifico riferimento agli zuccheri naturali e aggiunti, alle fibre alimentari e al sale.

Motivazione

Le quantità di acidi grassi trans e di zuccheri devono figurare nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria al fine di offrire al consumatore una visione complessiva della composizione nutrizionale del prodotto alimentare. Gli acidi grassi trans fanno aumentare nel corpo i livelli di colesterolo "cattivo" (LDL) e diminuire quelli di colesterolo "buono" (HDL). Inoltre, per informare nel modo più esauriente possibile il consumatore, occorre indicare anche la quantità di zuccheri naturali e di zuccheri aggiunti. Gli zuccheri aggiunti infatti contengono altrettante calorie degli zuccheri naturali, ma creano più grassi se non vengono bruciati dall'organismo.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del […], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica alle bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, ad eccezione delle miscele di bevande alcoliche, altresì dette "alcopop", in particolare non si applica al vino e ai prodotti vitivinicoli, quali definiti dal regolamento (CE) n. 479/2008 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91, ai prodotti analoghi a base di frutta diversa dall'uva come il sidro, il sidro di pere, alla birra e alle bevande spiritose , come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. n. 110/2008. La Commissione elaborerà entro il ...* una relazione concernente l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura degli ingredienti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate, se del caso, in conformità con la procedura seguente:

 

i) nel caso dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del medesimo;

 

ii) nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/91 secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo

 

iii) nel caso dei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo;

 

iv) nel caso degli altri prodotti secondo la procedura di cui all'articolo 290 del trattato FUE.

 

Fatte salve le caratteristiche specifiche individuate mediante le succitate procedure per i prodotti di cui ai punti i), ii) e iii), le misure si applicano con coerenza e a partire dallo stesso momento per tutti i prodotti elencati.

 

___________* GU: 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi monoinsaturi (compreso l'omega 9);

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) acidi grassi polinsaturi;

c) acidi grassi polinsaturi (compresi omega 3 e/o ALA e DHA/EPA e omega 6);

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) colesterolo;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) fibre alimentari;

soppresso

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) proteine;

soppresso

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) altre sostanze, come indicato nella parte A dell'allegato XIII.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Possono essere inclusi anche i componenti delle categorie di cui sopra.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per porzione.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espressi per 100 g o per 100 ml e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, per porzione o per unità.

Motivazione

Affinché il consumatore possa effettivamente confrontare i prodotti che vuole acquistare, è indispensabile che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive siano sempre espressi per 100 g o per 100 ml, con la sola eccezione di cui all'articolo 32.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali indicazioni relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

3. Eventuali etichettature nutrizionali supplementari volontarie sono presentate sotto forma di tabella, con i valori espressi quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nella parte B dell'allegato XI per 100 g o per 100 ml e, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, per porzione. Le eventuali etichettature relative alle vitamine o ai sali minerali sono comunque espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

Motivazione

Risulta opportuno enunciare requisiti per eventuali etichettature supplementari volontarie onde conseguire una certa standardizzazione ed evitare che il consumatore sia indotto in errore.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione o unità se il peso netto del prodotto alimentare di cui al paragrafo 1 è inferiore a 100 g.

Motivazione

Quando è raro che un prodotto alimentare sia consumato nella quantità di 100 g (ad esempio, nel caso della gomma da masticare o delle caramelle), non ha senso che la dichiarazione alimentare sia espressa per 100 g. Se il prodotto alimentare è confezionato in porzioni preimballate o in unità individuali uguali fra loro, è autorizzata l'espressione unica per porzione.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali forme di espressione complementari di cui al paragrafo 1 sono definite nell'ambito di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44.

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 290 del trattato FUE, le condizioni per l'uso di queste forme di espressione aggiuntive. I criteri sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute. Nel determinare i criteri, la Commissione chiede all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di fornire, entro dodici mesi, un adeguato parere scientifico.

Motivazione

Dovrebbero essere consentite forme aggiuntive di espressione delle informazioni nutrizionali. Tuttavia le loro condizioni di utilizzazione dovrebbero essere adottate a livello comunitario.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le indicazioni che riguardano l'etichettatura nutrizionale in applicazione dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, figurano interamente nello stesso campo visivo sotto forma di tabella, in nella medesima collocazione. Le indicazioni obbligatorie sono presentate insieme nel seguente ordine: valore energetico, proteine, grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans industriali, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri naturali e aggiunti, alle fibre alimentari e al sale. Altre informazioni supplementari volontarie sono riportate nella successione di cui all'allegato XIII.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'indicazione del valore energetico prescritta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, parte B, in via complementare alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, deve essere espressa in kcal per 100g/ml ed eventualmente per porzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, a destra in basso nella parte esposta della confezione.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ove la dichiarazione nutrizionale attinente ai prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV sia obbligatoria per l'informazione nutrizionale o sanitaria, essa non deve apparire nel campo visivo principale.

Motivazione

I prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV sono esclusi dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria perché non contengono quantità significative di sostanze alimentari. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della presente proposta, tutti i prodotti alimentari – anche quelli che figurano nell'allegato IV – sono soggetti all'obbligo della dichiarazione nutrizionale qualora facciano riferimento a dati nutrizionali o sanitari. Quando i prodotti alimentari che figurano nell'Allegato IV fanno un riferimento nutrizionale o sanitario vanno esentati quindi dall'obbligo secondo cui la dichiarazione nutrizionale deve trovarsi nel campo visivo principale.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti alimentari di cui alla direttiva 89/398/CEE e alle direttive specifiche cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, di medesima.

Motivazione

Gli alimenti PARNUTS come alimenti per lattanti, di proseguimento, alimenti complementari per lattanti e bambini e alimenti dietetici per scopi medici speciali che rientrano nell'ambito della direttiva del Consiglio 2009/39/EC sono specificamente formulati per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali della popolazione cui sono destinati. L'obbligo di includere una dichiarazione nutrizionale in base all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), della proposta di regolamento non è conforme all'impiego di detti prodotti. Inoltre, informazioni nutrizionali limitate nel principale campo di visibilità sui prodotti alimentari PARNUTS possono presentare gli stessi in modo ingannevole, inducendo i gruppi di consumatori vulnerabili a scegliere altri prodotti ritenuti di valore nutrizionale superiore.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o simboli per la presentazione della dichiarazione nutrizionale in virtù di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

5. Possono essere utilizzati grafici o simboli per la presentazione della dichiarazione nutrizionale, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

Motivazione

I simboli nutrizionali devono essere armonizzati a livello europeo per consentire la libera circolazione delle merci.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti alimentari coperte dal presente regolamento sono fornite su base volontaria, tali informazioni devono essere conformi ai relativi requisiti specifici posti dal presente regolamento.

1. Nel caso in cui informazioni sui prodotti alimentari coperte dal presente regolamento sono fornite su base volontaria, tali informazioni devono essere chiaramente leggibili.

Motivazione

Se le informazioni sui prodotti alimentari fornite volontariamente devono essere presentate nello stesso modo di quelle obbligatorie, è probabile che i produttori smettano di fornirle. E il risultato della proposta in oggetto potrebbe pertanto essere che i consumatori ricevono un minor numero di informazioni rispetto a quelle che ricevono attualmente.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, per determinati gruppi, ad esempio i bambini, possono essere ancora indicate informazioni nutrizionali volontarie purché i valori di riferimento specifici siano comprovati scientificamente, non inducano in inganno il consumatore e siano conformi alle condizioni generali fissate nel presente regolamento.

Motivazione

I valori di riferimento di cui all'allegato XI B sono indirizzati a un adulto medio. Valori di riferimento diversi, per prodotti destinati a gruppi specifici, per esempio bambini, già introdotti dall'industria e comprovati scientificamente, continuano a essere consentiti come informazione supplementare.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, i paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo.

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità della specifica normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari1, il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari2, il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)3, il regolamento (CE) n. 110/2008 e il regolamento (CEE) n. 1601/91, i paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene da un determinato paese o luogo.

 

____________________

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

 

2 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

 

3 GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

Motivazione

Affinché non vi siano problemi a livello dell'attuazione del regolamento, è indispensabile menzionare la legislazione comunitaria in vigore, in particolare quella concernente le denominazione d'origine dei prodotti agricoli.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di garantire la piena tracciabilità dei prodotti alimentari "dai campi alla tavola", il sistema di etichettatura deve altresì consentire di risalire sia al paese sia al produttore d'origine. Questa norma tuttavia non si applica ai prodotti il cui produttore d'origine non possa essere determinato, come nel caso del latte.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per quanto riguarda la carne diversa dalla carne di manzo e di vitello, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi devono essere fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

soppresso

Motivazione

L'articolo 35 del testo della Commissione comporta una complessità di gestione eccessiva per le imprese.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti l'applicazione del paragrafo 3. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Per i consumatori è importante sapere da dove vengono i prodotti. Tuttavia, in alcuni casi può non essere possibile indicare il paese di origine, poiché il contenuto del prodotto può provenire da diversi paesi e cambiare quotidianamente. Le norme attuali concernenti l'indicazione del paese di origine sull'etichetta prevedono l'indicazione della provenienza su base facoltativa, sempre che l'omissione di tali informazioni non induca significativamente in errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto alimentare. Tali norme andrebbero mantenute e non sostituite da una nuova formulazione.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Per il whisky, il paese d'origine è sempre indicato e figura nel principale campo visivo. Qualora il whisky sia prodotto in più paesi, questi sono tutti indicati.

Motivazione

È pratica tradizionale indicare il paese d'origine sull'etichetta del whisky venduto nell'UE, un'informazione cui i consumatori attribuiscono grande importanza. Nel caso di taluni whisky che non recano l'indicazione del paese d'origine sono utilizzati altri mezzi per suggerire che essi provengono da uno dei principali paesi produttori di whisky, quando invece non è così. È pertanto opportuno che tutti i whisky venduti nell'UE rechino esplicita indicazione della loro origine affinché il consumatore non sia indotto in errore.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti le condizioni e i criteri di utilizzazione delle indicazioni facoltative. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

6. La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti le condizioni e i criteri di utilizzazione delle indicazioni facoltative. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del trattato FUE, d'intesa con le parti interessate.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Capitolo IV

Testo della Commissione

Emendamento

 

Questo capitolo e le sue disposizioni sono soppressi

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Capitolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

 

Questo capitolo e le sue disposizioni sono soppressi

Motivazione

Le disposizioni nazionali sono contrarie al principio di armonizzazione e libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Emendamento  85

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 51 bis (nuovo)

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2, paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 51 bis

Modifiche alla direttiva 2001/110/CE

1. All'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

 

a) il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso:

 

- "miscela di mieli originari dell'UE";

 

- "miscela di mieli non originari dell'UE".

 

Se la proporzione di miele originario dell'UE supera quella di miele non originario dell'UE, l'indicazione può riportare:

 

- "miscela di mieli originari e non originari dell'UE".

 

Se la proporzione di miele non originario dell'UE supera quella di miele originario dell'UE, l'indicazione può riportare:

 

- "miscela di mieli non originari e originari dell'UE".

 

2. All'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/110/CE, è aggiunto il punto seguente:

 

a bis) Ove si tratti di una miscela contenente miele originario di un paese terzo, si deve indicare la percentuale di miele originario dello Stato membro e quella di miele originario del paese terzo.

 

______________

1 GU L 10 del 2.1.2002, pag. 47.

Motivazione

Le norme attuali non garantiscono un'adeguata informazione al consumatore e possono invece trarlo in errore. Il miele può contenere anche una quantità minima di miele originario di paesi UE (ad esempio il 5%), ma deve sempre figurare sull'etichetta l'indicazione "miscela di mieli originari e non originari dell'UE".

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a partire [dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di 50 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 10.000.000 EUR, a partire [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

 

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del [data di entrata in vigore] che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– zuccheri naturali,

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– zuccheri aggiunti,

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– acidi grassi saturi,

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– acidi grassi trans,

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

 fibre alimentari,

soppresso

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

  proteine,

soppresso

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – sottopunto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

4. "acidi grassi trans": "acidi grassi trans": gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans, esclusi gli acidi grassi trans dei ruminanti di origine naturale;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. "zuccheri naturali": i monosaccaridi e i disaccaridi naturalmente presenti in un alimento;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter. "zuccheri aggiunti": i monosaccaridi e i disaccaridi utilizzati per le loro proprietà edulcoranti;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25 o, nel caso delle lattoproteine, × 6,38;

Motivazione

Questi valori corrispondono a quelli della Norma generale del Codex per l'etichettatura dei generi alimentari preconfezionati (Codex Standard 1-1985), che la Commissione ha accettato.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. "parte principale del campo visivo": la parte del campo visivo più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

soppresso

Or. fr

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande aventi un contenuto di alcol superiore all' 1,2% in volume.

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici.

Motivazione

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originaria potrebbe indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono alcun allergene. La Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e bevande aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume;

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici;

Motivazione

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originaria potrebbe indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono alcun allergene. La Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande aventi un contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.

a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici.

Motivazione

La modifica è necessaria per rendere l'eccezione più esplicita e più coerente con il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. La formulazione originale potrebbe indurre a considerare taluni prodotti come allergenici, quando, come mostra il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non contengono nessun allergene. La Commissione riconosce che la formulazione deve essere modificata cosicché i consumatori vulnerabili non siano indotti in errore.

Emendamento  101

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato III – punto 5 bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

 

TIPO O CATEGORIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

INDICAZIONI

5 bis. PRODOTTI ALIMENTARI Che contengono INGREDIENTI DERIVANTI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Prodotti alimentari che contengono ingredienti derivanti da prodotti geneticamente modificati

"Prodotti alimentari derivanti da prodotti geneticamente modificati"

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

 i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

 i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione nonché la frutta e la verdura come le prugne e le albicocche essiccate e poi eventualmente reidratate con l'aggiunta di acqua, e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Motivazione

L'emendamento si applica a frutti come le prugne (un solo ingrediente), che vengono disidratate a scopo di conservazione e alle quali può essere aggiunta acqua.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

– le piante aromatiche, gli aromi, le spezie o le loro miscele;

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 18

Testo della Commissione

Emendamento

i prodotti alimentari forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

i prodotti alimentari forniti direttamente da piccole imprese in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– la gomma da masticare;

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– gli alimenti pari a un quantitativo inferiore a 5g/ml;

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato IV – trattino 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– le bottiglie in vetro marcate in modo indelebile.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato V - parte B - punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, ricongelato, liofilizzato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte C BIS – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'USO DEL TERMINE "MIELE"

 

L'uso del termine "miele" o dei termini "di miele" o "a base di miele" nella denominazione del prodotto o in qualsiasi elemento grafico o non grafico per indicare che il prodotto contiene il miele, può essere utilizzato solo se almeno 50 per cento di zucchero contenuto nel prodotto proviene da miele.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte C ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte C ter – DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE APPAIONO SIMILI A UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE

 

I prodotti alimentari che possono apparire simili a un altro prodotto alimentare oppure in cui un ingrediente è stato sostituito da un'imitazione devono essere etichettati nel modo seguente:

 

Differenze per tipologia, caratteristiche e composizione

Denominazioni di vendita

 

Rispetto al formaggio, sostituzione completa o parziale del grasso lattiero con grasso vegetale

"Formaggio di imitazione"

 

Rispetto al prosciutto composizione modificata con ingredienti di dimensioni minori con quota notevolmente ridotta di carne

"Prosciutto di imitazione"

Motivazione

Nel caso di formaggi e di prosciutti di imitazione si presenta la difficoltà data dal fatto che l'indicazione degli ingredienti nell'apposito elenco non evidenzia immediatamente che si tratta di prodotti di imitazione. Una denominazione più precisa dovrebbe aggirare la difficoltà dato che il consumatore può riconoscere subito il tipo di prodotto.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.

Motivazione

I consumatori sono abituati a cercare il termine "olio idrogenato" nell'elenco degli ingredienti per verificare il contenuto di acidi grassi trans di origine artificiale.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato.

Motivazione

I consumatori sono abituati a cercare il termine "grasso idrogenato" nell'elenco degli ingredienti per verificare il contenuto di acidi grassi trans di origine artificiale.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 17 – colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla definizione di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.

17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. Tale definizione comprende le carni ottenute meccanicamente dalle ossa ricoperte di carne e non rientranti nella definizione di "carni separate meccanicamente" di cui nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale1.

 

___________

1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Motivazione

Per quanto riguarda la definizione di "carni separate meccanicamente"(CSM), quelle ottenute con il "metodo Baader" ("carni a grana grossa") sono considerate carni. Le conclusioni del progetto di ricerca comunitario Histalim del 2007 mostrano chiaramente che, sotto il profilo organolettico e microbiologico, come pure della composizione, non esistono differenze tra questo tipo di carni e le carni macinate.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare.

Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato al momento dell'imballaggio di questo prodotto alimentare.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte A – punto 1 – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Vitamina A (μg) 800

Vitamina A (μg) 800

Vitamina D (μg) 5

Vitamina D (μg) 5

Vitamina E (mg) 10

Vitamina E (mg) 12

 

Vitamina K (μg) 75

 

Vitamina C (mg) 60

Vitamina C (mg) 80

Tiammina (mg) 1,4

Tiammina (mg) 1,1

Riboflavina (mg) 1,6

Riboflavina (mg) 1,4

Niacina (mg) 18

Niacina (mg) 16

Vitamina B6 (mg) 2

Vitamina B6 (mg) 1,4

Folacina (µg) 200

Acido folico (µg) 200

Vitamina B12 (μg) 1

Vitamina B12 (μg) 2,5

Biotina (mg) 0,15

Biotina (µg) 50

Acido pantotenico (mg) 6

Acido pantotenico (mg) 6

Calcio (mg) 800

Calcio (mg) 800

 

Potassio (mg)  2000

 

Cloruro (mg)  800     

Fosforo (mg) 800

Fosforo (mg) 700

Ferro (mg) 14

Ferro (mg) 14

Magnesio (mg) 300

Magnesio (mg) 375

Zinco (mg) 15

Zinco (mg) 10

 

Rame (mg)                1

 

Manganese (mg)        2

 

Fluoruro (mg)           3,5

 

Selenio (µg) 55

 

Cromo (µg) 40

 

Molibdeno (µg) 50

Iodio (µg) 150

Iodio (µg) 150

Motivazione

Il nuovo regolamento deve tenere conto della direttiva 2008/100/CE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 ottobre 2008. Il relatore propone di sostituire la tabella "Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)" proposta dalla Commissione con quella della direttiva 2008/100/CE, per rispettare la legislazione in vigore.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte Aparagrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde al 15 % del consumo raccomandato specificato al punto 1 per 100 g o 100 ml o per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione.

In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde:

 

- al 15 % del consumo raccomandato giornaliero (RDA) per 100 g per i solidi o per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione, o

 

- al 7,5% del RDA per 100 ml per i liquidi, o

 

- al 5% del RDA per 100kcal (12% del RDA 1 MJ), o

 

- a una quantità prevista dalle deroghe concesse a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Consumi di riferimento di elementi nutritivi ed energetici diversi dalle vitamine e dai sali minerali (ADULTI)

Consumi di riferimento di elementi nutritivi ed energetici diversi dalle vitamine e dai sali minerali (ADULTI)1

 

____________________

1 I consumi di riferimento sono valori indicativi; essi saranno definiti più dettagliatamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Motivazione

I consumi di riferimento sono valori indicativi che saranno definiti più dettagliatamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Elementi nutritivi ed energetici Consumo di riferimento

 

Acidi grassi monoinsaturi 34 g

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Elementi nutritivi ed energetici Consumo di riferimento

 

Acidi grassi polinsaturi 16 g

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Elementi nutritivi ed energetici Consumo di riferimento

 

Acidi grassi omega-6 14 g

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato XI – parte B – tabella – linea 3 quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Elementi nutritivi ed energetici Consumo di riferimento

 

Acidi grassi omega-3 2,2 g

 

-ALA 2,0 g

 

-EPA/DHA 0,2 g

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato XIII – parte A – tabella – riga 1

Testo della Commissione

Emendamento

  energia        kJ e kcal

 energia        kcal

PROCEDURA

Titolo

Informazione dei consumatori sui generi alimentari

Riferimenti

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Commissione competente per il merito

ENVI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

19.10.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Marc Tarabella

15.9.2009

 

 

Esame in commissione

1.12.2009

 

 

 

Approvazione

26.1.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Miguel Angel Martínez Martínez, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Christel Schaldemose

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Geoffrey Van Orden

PROCEDURA

Titolo

Informazione dei consumatori sui generi alimentari

Riferimenti

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.1.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

19.10.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

19.10.2009

AGRI

19.10.2009

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Renate Sommer

21.7.2009

 

 

Esame in commissione

1.12.2009

27.1.2010

15.3.2010

 

Approvazione

16.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

2

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matthias Groote, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Kathleen Van Brempt

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Véronique Mathieu

Deposito

29.3.2010