RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

15.4.2011 - (COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Gunnar Hökmark


Procedura : 2010/0252(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0151/2011
Testi presentati :
A7-0151/2011
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

(COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0471),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0270/2010),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 febbraio 2011[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0151/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio sostiene gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati nella strategia UE2020 e nell’agenda digitale ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2009/140/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

(2) Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un uso efficace dello spettro radio può contribuire inoltre in misura significativa all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone isolate o a scarsa densità abitativa, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Occorre seguire un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro, riservando particolare attenzione all'articolazione della regolamentazione, onde assicurare maggiore efficienza dello spettro, migliore pianificazione delle frequenze e salvaguardie contro comportamenti anticoncorrenziali e misure antisociali in materia di uso dello spettro.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia.

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea devono rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. L'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è essenziale anche al fine di garantire la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e di creare economie di scala che riducano il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti, la cultura e l'energia. Occorre evitare ad ogni costo che gli attuali titolari di diritti provochino un ritardo della necessaria riforma.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Questo primo programma deve promuovere la concorrenza, creare condizioni di parità a livello paneuropeo e gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato digitale unico. Al fine di garantire il pieno utilizzo del suo potenziale e benefici per i consumatori e per il mercato unico, il programma deve essere integrato da future nuove proposte che consentano lo sviluppo dell'economia online, come la protezione dei dati e un sistema di licenze europeo per il contenuto online.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Questo primo programma deve sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga con velocità di almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma deve anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

(4) Questo primo programma deve sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'esplosione, in particolare, dei servizi media audiovisivi e del contenuto online sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga. Al fine di promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale, è importante fornire una banda larga con una velocità e una capacità il più elevate possibile, garantendo almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020 e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari europei un accesso alla banda larga con una velocità di almeno100 Mbps, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma deve anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il primo programma deve gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il primo programma deve specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

(5) Il primo programma deve fissare i principi e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale dello spettro radio potrebbe essere necessario ricorrere a nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione meno oneroso sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale e produttiva dello spettro radio in quanto bene pubblico potrebbe essere necessario che la Commissione e gli Stati membri mettano in atto nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture, oltre alle soluzioni tradizionali quali le aste. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle buone prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione più appropriato e meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi, nonché le più adatte in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Pur essendo ancora in fase di sviluppo dal punto di vista tecnico, le cosiddette "tecnologie cognitive" potrebbero già essere studiate in modo approfondito e anche essere applicate mediante un'informazione geolocalizzata sull'uso dello spettro, che potrebbe essere perfettamente mappata nell'inventario.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale europea, una parte dei proventi derivanti dalla messa all'asta dei diritti dello spettro radio ("dividendo digitale") dovrebbe essere utilizzata per accelerare l'espansione della copertura a banda larga.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM").

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, creare condizioni eque a livello paneuropeo, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, prima di procedere a nuove assegnazioni delle frequenze dello spettro radio, effettuare un'analisi approfondita delle ripercussioni sulla concorrenza e prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM"). Gli Stati membri possono altresì adottare misure intese a conseguire una ripartizione più equa dello spettro tra gli operatori economici riservando per i nuovi partecipanti una banda di frequenza o un gruppo di bande dello spettro con caratteristiche simili;

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore commerciale e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese.

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti e della sua efficienza, seguendo un metodo di esame e di valutazione comune per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 6 GHz, ma anche tra 6 GHz e 70 GHz poiché tali frequenze diventeranno sempre più importanti in seguito al rapido sviluppo tecnologico. L'inventario deve essere sufficientemente dettagliato per individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore privato e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. Inoltre, tenendo conto del costante aumento del numero di applicazioni che utilizzano la trasmissione di dati senza fili, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso efficiente dello spettro per le applicazioni degli utenti.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze, al fine di evitare le interferenze nocive o i disturbi agli utenti attuali e futuri dello spettro radio. Inoltre gli Stati membri possono introdurre, se del caso, misure compensative conformi al diritto nazionale connesse con il costo diretto della soluzione dei problemi relativi alle interferenze e i costi della migrazione.

 

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea", la banda larga senza fili potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato designato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro della Commissione "Agenda digitale europea", i servizi di banda larga senza fili contribuiranno in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato armonizzato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Secondo quanto risulta da molteplici studi convergenti, il traffico mobile di dati sta aumentando rapidamente e attualmente raddoppia ogni anno. A questo ritmo, che probabilmente proseguirà nei prossimi anni, il traffico mobile aumenterà di quasi 40 volte dal 2009 al 2014. Al fine di gestire questa crescita esponenziale, sarà necessario che i regolatori e gli operatori di mercato intraprendano un certo numero di azioni intese, fra l'altro, a migliorare l'efficienza dello spettro in generale, ad assegnare eventualmente ulteriori frequenze armonizzate dello spettro alla banda larga senza fili e a scaricare il traffico su altre reti attraverso apparecchiature multimodali.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Sarebbe auspicabile un incremento della flessibilità nell'utilizzo delle frequenze per favorire l'innovazione e la promozione di servizi di connessioni veloci a banda larga che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile la creazione di nuovi servizi interattivi online nei settori, ad esempio, dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale alle persone.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, in quanto creerebbe una massa critica unica di utenti a livello globale ed offrirebbe nuove opportunità a tutte le regioni, fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere leader in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) Secondo le stime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile come IMT-2000 e dei sistemi più avanzati di comunicazione mobile (3G e 4G) saranno comprese tra 280 e 1720 MHz nel 2020 per il settore della telefonia mobile per ogni regione UIT, Europa inclusa. Se non verrà liberato ulteriore spettro, possibilmente armonizzato a livello globale, lo sviluppo di nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare al di sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza che sarebbe stata acquisita e la mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

(13) Oltre a un'apertura tempestiva e favorevole alla concorrenza della banda di 900 MHz in conformità della direttiva 2009/114/CE (direttiva GSM), la banda di 800 MHz può essere utilizzata in modo ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. Una rapida attuazione della banda in questione è necessaria per evitare le anomalie tecniche, in particolare nelle regioni frontaliere tra Stati membri.

Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento, nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, di obblighi in materia di copertura. Dovrebbero essere liberate frequenze supplementari per i servizi a banda larga senza fili nella banda 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e 2,3 GHz (2300-2400 MHz), al fine di soddisfare la crescente domanda di traffico mobile, garantendo condizioni di parità tra le diverse soluzioni tecnologiche e sostenendo l'emergere di operatori paneuropei nell'ambito dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere valutata l'assegnazione ai servizi mobili di frequenze supplementari come la banda di 700 MHz (694-790 MHz), in funzione delle future esigenze di capacità per i servizi a banda larga senza fili e la TV terrestre.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Maggiori opportunità in termini di banda larga mobile sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada ad un prospero sviluppo del settore in futuro. È importante che i servizi di televisione digitale terrestre e altri soggetti possano mantenere i servizi esistenti nel momento in cui saranno messe a disposizione frequenze supplementari per i servizi senza fili. I costi di migrazione risultanti dall'apertura di spettro radio supplementare possono essere coperti mediante i canoni delle licenze, al fine di consentire alle emittenti di disporre delle stesse opportunità offerte oggi in altre parti dello spettro.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. La fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di frequenze che non richiedono licenze ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, conformemente alla decisione 2005/513/CE, dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi attuali e delle esigenze emergenti dello spettro nonché in funzione del suo uso per altri fini.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro la banda larga, sia fissa che mobile, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove occasioni di diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quinquies) Sul modello dello standard "GSM", che è stato adottato con successo in tutto il mondo grazie ad una rapida e decisiva armonizzazione a livello paneuropeo, l'Unione dovrebbe cercare di fissare l'agenda a livello globale per le future riassegnazioni delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la parte più efficiente dello spettro. Nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2016, saranno essenziali accordi per garantire l'armonizzazione a livello globale ed il coordinamento con i paesi terzi vicini.

Emendamento  25

Proposta di decisione

Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 sexies) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. Per ricevere la prossima generazione di tecnologie senza fili, sono necessari canali più ampi, che consentano una velocità superiore a 1 Gbps.

Emendamento  26

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali potrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di reti virtuali mobili (ORVM) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio e lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali dovrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni dovrebbero in primo luogo garantire l'accesso di nuovi operatori alle bande di frequenza più basse attraverso aste o altre procedure di messa in concorrenza. Tra le condizioni potrebbero altresì figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di reti virtuali mobili (ORVM) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni, che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio, per un emergere più agevole di nuovi servizi paneuropei e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) la R&S, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, la sanità on-line e l'inclusione elettronica (e-inclusion) possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la R&S, la cultura, la sanità on-line, l'inclusione elettronica e la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) – questi ultimi per via del loro maggiore ricorso alla trasmissione video e dati ai fini di interventi rapidi e più efficienti – possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie e dei legami diretti tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Organismi rilevanti nel settore della ricerca dovrebbero contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti di ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature.

(17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è essenziale approfondire la comprensione delle reazioni degli organismi viventi ai campi elettromagnetici e garantire un monitoraggio costante degli effetti ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature. Nel garantire una sicurezza pubblica adeguata, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le misure di protezione siano neutre sotto il profilo tecnologico e dei servizi.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare in modo coerente la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni.

(18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare, in un blocco di frequenze radio paneuropeo coordinato, la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni. L'assegnazione armonizzata di frequenze supplementari situate sotto 1 GHz al settore PPDR dovrebbe altresì essere accompagnata da un esame del potenziale di liberazione o di condivisione di altre frequenze detenute dai sistemi PPDR.

Emendamento  30

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative ed avere un ruolo nelle trattative multilaterali, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative e fare in modo di parlare con una sola voce nelle trattative multilaterali onde creare sinergie ed economie di scala globali nell'uso dello spettro, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/20029 con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/200410 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza" per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

(21) Onde evitare la crescente pressione sulla banda di frequenza riservata alla navigazione e alla comunicazione via satellite, nella nuova pianificazione dell'uso dello spettro radio deve essere assicurata la loro larghezza di banda. La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/20029 con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/200410 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza" per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Gli Stati membri possono inoltre aver bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle trattative bilaterali con paesi terzi vicini, compresi i paesi in via di adesione o candidati, al fine di soddisfare gli obblighi comunitari in materia di coordinamento di frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

(22) Gli Stati membri sono invitati a proseguire i negoziati bilaterali con i paesi terzi vicini, inclusi i paesi candidati ed i candidati potenziali, al fine di rispettare gli impegni assunti dall'Unione in materia di coordinamento delle frequenze e cercare di conseguire accordi che possano costituire precedenti positivi per gli altri Stati membri. L'Unione deve assistere gli Stati membri fornendo loro sostegno tecnico e politico nell'ambito delle trattative bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, in particolare con i paesi vicini, compresi i paesi candidati ed i candidati potenziali. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

(24) La Commissione deve informare su base annua il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) La presente decisione non pregiudica le protezioni riconosciute agli operatori economici nella direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica1.

 

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1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo e campo d'applicazione

La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

1. La presente decisione stabilisce un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

 

2. La presente decisione copre il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come, inter alia, le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, i trasporti, l'energia e la politica audiovisiva;

 

3. La presente decisione è conforme al diritto dell'Unione vigente, in particolare alle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 1999/5/CE, nonché alla decisione n. 676/2002/CE così come alle misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali specifici, tenendo conto dei regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

 

4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva;

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Applicazione dei principi normativi generali

Principi normativi generali

Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, rispettando l'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio;

b) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ove possibile per altri settori e applicazioni in modo tale da promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione;

b) applicare il sistema di autorizzazione non discriminatorio più appropriato e meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) garantire lo sviluppo del mercato interno e dei servizi digitali garantendo una concorrenza effettiva e condizioni di parità a livello paneuropeo e promuovendo l'emergere di servizi paneuropei;

d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva.

d) promuovere l'innovazione;

 

e) tenere conto pienamente della pertinente legislazione dell'Unione relativa agli effetti delle emissioni dei campi elettromagnetici sulla salute umana al momento della definizione delle condizione tecniche di uso dello spettro;

 

f) promuovere i principi della neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Per le comunicazioni elettroniche, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione 676/2002/CE:

 

a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze;

 

b) promuovere l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione, in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente;

 

c) favorire un aumento del traffico mobile di dati e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio;

 

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva prevenendo, tramite misure ex ante o ex post, il cumulo eccessivo di radiofrequenze che nuoce in maniera significativa alla concorrenza.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) mettere a disposizione tempestivamente spettro radio sufficiente a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

a) assegnare uno spettro radio sufficiente ed adeguato al traffico mobile di dati, corrispondente ad almeno 1200 Mhz entro il 2015, a meno che non sia diversamente specificato nel programma strategico in materia di spettro radio, per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e soddisfare al meglio la crescente domanda di traffico mobile di dati, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo nel contempo conto degli importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei media;

Emendamento           39

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) colmare il divario digitale e conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale, garantendo che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso alla banda larga entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e consentendo all'Unione di disporre della capacità e della velocità di banda larga il più elevate possibile;

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione frequenze supplementari sufficienti nelle bande più efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) garantire opportunità sia per il settore commerciale sia per i servizi pubblici mediante maggiori capacità di banda larga mobile;

L'emendamento non necessita di commenti.

Emendamento  42

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso l'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, l'apertura dello spettro radio a nuovi servizi e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso un'applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, in modo da garantire condizioni eque a livello paneuropeo tra le soluzioni tecnologiche applicabili, e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa, l'apertura dello spettro radio armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro radio, creando così opportunità di sviluppo di servizi paneuropei;

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, quando questo sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;

Emendamento  44

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza;

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza mediante la revoca dei diritti relativi alle frequenze o mediante altre misure oppure assegnando le frequenze in modo tale da correggere le distorsioni del mercato;

Emendamento  45

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) ridurre la frammentazione del mercato interno migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario, compreso lo sviluppo di servizi transnazionali, e promuovendo le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione;

e) ridurre la frammentazione e sfruttare appieno il potenziale del mercato interno, al fine di creare condizioni di parità a livello paneuropeo onde promuovere la crescita economica e le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione, migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario;

Emendamento  46

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute.

g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute e applicarli in modo neutro sotto il profilo tecnologico e dei servizi.

Emendamento  47

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) garantire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo affinché i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e utilizzino efficacemente il dividendo digitale;

Emendamento  48

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica delle reti di comunicazione e delle applicazioni senza fili;

Emendamento  49

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz.

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione simili e adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz, consentendo in tal modo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga e rendendo possibile un'effettiva concorrenza.

Emendamento  50

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso dello spettro radio.

2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso e senza autorizzazioni dello spettro radio e promuovono le tecnologie attuali e nuove quali le banche dati di geolocalizzazione e la radio cognitiva da sviluppare, ad esempio, negli "spazi bianchi" dopo aver effettuato un'opportuna valutazione d'impatto.

 

Emendamento  51

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti. Un’attenzione particolare è inoltre rivolta alle norme relative alle apparecchiature utilizzate dalle persone disabili, senza tuttavia pregiudicare il loro diritto di utilizzare attrezzature non normalizzate, qualora lo preferiscano. A tale riguardo, sarà particolarmente importante un efficace coordinamento dell’armonizzazione e della normazione dello spettro in modo che i consumatori possano utilizzare apparecchiature che dipendono dallo spettro radio senza restrizioni e in tutto il mercato interno.

Emendamento  52

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri intensificano la ricerca e lo sviluppo sulle nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive, dal momento che in futuro il loro sviluppo potrebbe rappresentare un valore aggiunto in termini di efficienza nell'uso dello spettro radio.

Emendamento  53

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere la concorrenza e condizioni di parità a livello paneuropeo, l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio quale bene pubblico e la coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed esistenti. Inoltre gli Stati membri promuovono costantemente l'uso efficiente dello spettro radio per le reti e le applicazioni destinate agli utenti.

Emendamento  54

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, in particolare sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura.

5. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, identifica le migliori prassi, incoraggia la condivisione di informazioni per tali bande ed elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, per esempio sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura, per garantire condizioni di parità a livello paneuropeo, conseguite mediante i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

Emendamento  55

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ogniqualvolta sia necessario per garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie o il ritiro dei diritti.

6. Per garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno, ove necessario, misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie, l'uso di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti.

Emendamento  56

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate in aggiunta all’apertura della banda di 900 MHz in un prossimo futuro, in linea con la direttiva "GSM" e in modo tale da promuovere la concorrenza. Dette misure sono adottate in maniera non discriminatoria e non distorcono la concorrenza a vantaggio degli operatori già dominanti sul mercato.

Emendamento  57

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno o su una parte sostanziale di quest'ultimo.

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sia sul mercato interno che sui mercati nazionali specifici.

Emendamento  58

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri possono adottare tra l'altro le seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

 

2. Per assolvere pienamente agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che l'assegnazione, il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri, prima di procedere all'assegnazione dello spettro radio prevista, esaminano attentamente se l'assegnazione sia passibile di distorcere o ridurre la concorrenza sui mercati della telefonia mobile interessati, tenendo conto dei diritti già detenuti dagli operatori del mercato interessati. Quando è probabile che l'assegnazione dello spettro radio comporti la distorsione o la riduzione della concorrenza, gli Stati membri adottano le misure più appropriate per promuovere una concorrenza effettiva e almeno una delle seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

Emendamento  59

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore economico o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

Emendamento  60

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) gli Stati membri potranno riservare l'assegnazione di una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenze ai nuovi operatori ai quali non sia stato assegnato in precedenza uno spettro radio o ai quali sia stato assegnato uno spettro radio molto meno ampio, onde garantire parità di condizioni tra primi operatori e nuovi operatori della telefonia mobile, garantendo l'accesso alle bande di frequenze più basse in condizioni di parità;

Emendamento  61

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, il che potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, nei casi in cui tale cumulo potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

Emendamento  62

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che nuoccia significativamente alla concorrenza.

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che potrebbe con probabilità distorcere la concorrenza.

Emendamento  63

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2, lo fanno attuando condizioni conformi alle procedure per l’attuazione o la modifica delle condizioni relative ai diritti di utilizzo delle radiofrequenze stabilite nella direttiva 2002/20/CE.

Emendamento  64

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e promuovano la concorrenza effettiva.

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi, non siano discriminatorie e promuovano la concorrenza effettiva prevenendo potenziali esiti anticoncorrenziali, nell'interesse dei cittadini e dei consumatori dell'Unione.

Emendamento  65

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione per garantire che le applicazioni senza fili possano effettivamente contribuire alla realizzazione dell'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio armonizzato sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione, per consentire a quest'ultima di disporre della velocità di banda larga più elevata al mondo e per garantire che le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi possano effettivamente contribuire alla crescita economica, realizzando l'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

Emendamento  66

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri autorizzano entro il 1° gennaio 2012 l'uso di tutte le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz), in base a condizioni che permettano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.

2. Gli Stati membri, entro il 1° gennaio 2012, mettono a disposizione le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz), al fine di promuovere una più ampia disponibilità di servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'UE, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro radio in base alle condizioni di cui alle decisioni sopra citate.

Emendamento  67

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri promuovono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi.

Emendamento  68

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al 2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione di nuove applicazioni.

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati da ragioni tecniche e storiche, la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino alla fine del 2015 in risposta ad una domanda debitamente motivata dello Stato membro interessato. Se i problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze con uno o più paesi terzi ostacolano ulteriormente la disponibilità della banda, la Commissione può autorizzare deroghe annuali eccezionali, fino a quando tali ostacoli non siano stati rimossi. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione.

Emendamento  69

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione è invitata ad adottare misure, in cooperazione con gli Stati membri, ai livelli appropriati per conseguire un'ulteriore armonizzazione e un uso più efficiente della banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e di 2,3 GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di banda larga senza fili.

 

La Commissione sottopone a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili e, in cooperazione con gli Stati membri, valuta entro il 1° gennaio 2015 la necessità di misure intese ad armonizzare bande di frequenza supplementari, come la banda di 700 MHz (694-790 MHz). Tale valutazione tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie dello spettro, delle esperienze di mercato con i nuovi servizi, delle eventuali future esigenze di radiodiffusione terrestre televisiva e sonora e della mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura di servizi di banda larga senza fili.

 

Gli Stati membri possono garantire che, ove opportuno, il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio sia adeguatamente indennizzato in conformità del diritto nazionale.

Emendamento  70

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.

4. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila affinché la fornitura d'accesso ai servizi a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate, ad esempio mediante gli obblighi relativi alla copertura conseguiti conformemente ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

 

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) e, se del caso, adottano misure tecniche e regolamentari.

Emendamento  71

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la possibilità di estendere l'assegnazione di spettro radio non autorizzato per sistemi di accesso senza fili, incluse le reti locali in radiofrequenza di cui alla decisione 2005/513/CE a tutta la banda di frequenza 5 GHz.

 

La Commissione è invitata a perseguire il calendario adottato in materia di armonizzazione nei relativi forum internazionali, in particolare le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni della UIT.

Emendamento  72

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz.

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz e per le altre frequenze supplementari dello spettro che sono liberate per i servizi mobili, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro radio in base alle condizioni di cui alle decisioni della Commissione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE.

Emendamento  73

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la disponibilità di bande di frequenza supplementari per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet a un prezzo paragonabile ai sistemi terrestri.

6. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare la disponibilità di spettro radio sufficiente per la fornitura di servizi via satellite a banda larga che permetta l'accesso a Internet.

Emendamento  74

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocell e femtocell.

Emendamento  75

Proposta di decisione

Articolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -7

Esigenze in materia di spettro di altre politiche di comunicazione senza fili

 

Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini europei, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, garantiscono la messa a disposizione di spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi.

Emendamento  76

Proposta di decisione

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esigenze in materia di spettro delle politiche specifiche dell'Unione

Esigenze in materia di spettro di altre politiche specifiche dell'Unione

Emendamento  77

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare il risparmio di energia, come le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare i risparmi di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, compresi le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

Emendamento  78

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario, la Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

3. La Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile per il settore PPDR (protezione civile e soccorso in caso di catastrofe), con condizioni e in bande armonizzate, e adotta misure per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore PPDR. Onde garantire l'uso efficiente dello spettro, la Commissione esamina a tal proposito la possibilità di utilizzare frequenze militari da parte del settore PPDR.

Emendamento  79

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica e accademica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

Emendamento  80

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di trovare un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per la realizzazione di programmi e gli eventi speciali (PMSE) nell’Unione, conformemente agli obiettivi di quest’ultima di migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura. La frequenza di tali bande armonizzate è pari a 1GHz o superiore.

Motivazione

Gli artisti e i gruppi in tournée si trovano attualmente a fronteggiare problemi dal momento che per i microfoni senza fili è stata assegnata una frequenza diversa non solo a seconda dei vari Stati membri, ma anche tra città e regioni diverse. I servizi di realizzazione di programmi e gli eventi speciali (PMSE) non necessitano di grandi zone di copertura e quindi le frequenze superiori a 1GHz sarebbero ideali.

Emendamento  81

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri e la Commissione assicurano la disponibilità di spettro per le tecnologie di comunicazione senza fili RFID (identificazione a radiofrequenza) e IOT (“Internet degli oggetti”) e si adoperano per la standardizzazione dell’assegnazione dello spettro per le comunicazioni IOT negli Stati membri.

Emendamento  82

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nell'Unione, in particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

1. La Commissione procede a un inventario degli usi attuali dell'intero spettro radio e gli Stati membri, a tal fine, le forniscono tutti i dati effettivi necessari.

 

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono sufficientemente dettagliate da permettere che nell'inventario figuri la valutazione dell'efficienza dell'uso dello spettro e la definizione delle eventuali opportunità future per l'armonizzazione dello spettro onde sostenere le politiche dell'Unione.

 

Nella fase iniziale l'inventario include le frequenze comprese nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz, cui seguiranno le frequenze comprese tra 6 GHz e 70 GHz.

 

Se necessario, gli Stati membri forniscono informazioni su singole licenze specifiche, comprendenti gli utenti del settore commerciale e di quello pubblico, fatte salve le informazioni commerciali sensibili e riservate.

Emendamento  83

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette, in base a criteri e metodologie chiaramente definiti e trasparenti, di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace, in base a criteri e metodologie trasparenti, chiari e stabiliti congiuntamente. Esso garantisce altresì che, laddove l'uso dello spettro non sia ottimale, siano prese le misure necessarie al fine di massimizzarne l'efficienza e tiene conto delle esigenze future, anche a lungo termine, dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori, degli enti locali, delle imprese e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

Emendamento           84

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'inventario include altresì una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri al fine di attuare decisioni a livello dell'UE per quanto riguarda l'armonizzazione e l'uso di bande di frequenza specifiche.

Emendamento  85

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi e garantire di avere una posizione unica, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

Emendamento  86

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per le politiche settoriali dell'Unione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per l'attuazione delle politiche settoriali dell'Unione.

Emendamento           87

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che ne fanno richiesta un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali con paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati, per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impediscono agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e di gestione dello spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

4. Per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impedirebbero altrimenti agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e gestione dello spettro, l'Unione fornisce agli Stati membri un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali e multilaterali con paesi terzi, in particolare i paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

Emendamento  88

Proposta di decisione

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio. Essa riferisce su base annua al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

  • [1]  GU C 107 del 6.4.2011, pagg. 53-57.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea è la più grande economia del mondo. Stati Uniti e Cina non la superano, contrariamente a quanto spesso si dice quando si discute su chi sia e chi sarà al primo posto nell'economia mondiale. La differenza risiede nel fatto che USA e Cina hanno mercati più vasti, che offrono pertanto migliori precondizioni di concorrenza, competitività, nuovi servizi, prodotti e innovazioni. L'Europa necessita di un mercato unico interno per poter assumere un ruolo guida nell'economia internazionale, prestando particolare attenzione al settore dei servizi e all'economia della conoscenza. È un paradosso il fatto che quanto più l'economia dell'Unione europea si sviluppa in un'economia della conoscenza, tanto meno il mercato interno offre delle opportunità all'efficienza europea.

L'agenda digitale europea e l'economia digitale possono fungere da elemento trainante per rendere il mercato interno una realtà per tutti i settori della nostra economia. Ciò richiede la capacità di assumere un ruolo guida in merito alla banda larga e all'uso di Internet. È fondamentale che l'industria delle telecomunicazioni dell'UE assuma nuovamente un ruolo guida internazionale e che sia anche in prima linea relativamente agli sviluppi delle tecnologie dell'informazione in quanto tali e all'emergere di nuovi servizi e applicazioni. Ma è ancora più importante e fondamentale per dare slancio a maggiore produttività, coesione, concorrenza, nonché accesso ad un mercato unico per l'industria europea nel suo complesso.

Il relatore sostiene fermamente che l'UE debba essere in prima linea in tale processo di cambiamento, creando le migliori opportunità per un'economia della conoscenza dell'Unione che sia competitiva, caratterizzata da vitalità, cambiamento e innovazioni. Ciò richiede l'accesso alle competenze migliori e la più alta velocità di Internet e delle applicazioni a banda larga.

Oggi l'Europa è indietro rispetto agli altri attori globali: gli USA e la Cina stanno liberalizzando gran parte del loro spettro radio al fine di permettere lo sviluppo rapido di nuovi servizi e l'alta velocità di Internet mobile, connettendo i propri cittadini a elevate capacità di banda.

Si deve puntare a rendere l'Europa la migliore e fare tutto ciò che è meglio per l'Europa: aprire a nuovi servizi e all'aumento del traffico mobile, gettare le basi per nuove opportunità per cultura e contenuti, per emittenti e servizi pubblici nel quadro di una banda larga che assicuri al contempo le stesse opportunità di trasmissione di oggi.

Gli obiettivi stabiliti dall'agenda digitale sono: copertura della banda larga entro il 2013 per tutti i cittadini dell'Unione e, entro il 2020, copertura ad alta velocità fino a 30 o più megabit al secondo (fino a 100 Mbps per la metà delle famiglie europee). Tali obiettivi devono essere visti come il minimo da raggiungere, mentre le ambizioni e i destinatari della politica dello spettro radio devono contribuire a dare all'Europa la migliore capacità e la banda larga a più alta velocità del mondo. L'obiettivo è trasformare l'Europa in leader dello sviluppo in quest'area, rendendo in tal modo l'Europa leader nel settore delle telecomunicazioni, così come in quello dello sviluppo di nuovi servizi e nell'uso della maggiore produttività dei servizi a banda larga avanzati.

Facendo un confronto, la Corea del Sud ha lanciato un piano nazionale d'azione per generalizzare le connessioni a 1000 Mbps (un gigabit) entro il 2012. Attualmente, la Corea del Sud è ai primi posti, con un media di connessione di 12 Mbps (al momento in Europa appena il 18% delle connessioni supera i 10 Mbps). L'UE deve essere in grado di competere con tutte le regioni del mondo per essere la prima.

La banda larga senza fili è essenziale per assicurare a tutti i cittadini la disponibilità di servizi nuovi e innovativi. L'Europa non può restare indietro. Appare evidente che tale obiettivo non può essere raggiunto utilizzando la fibra ottica, la cui istallazione richiede notevoli investimenti, bensì attraverso l'uso di tecnologie senza fili miste, in grado di estendere la copertura della banda larga (radio terrestre, sistemi via cavo, fibra o satellite) all'intero territorio dell'Unione, comprese le aree rurali e periferiche, permettendo al mercato di scegliere le tecnologie più efficienti dal punto di vista del costo per gli operatori e i cittadini.

In assenza di piattaforme senza fili in banda larga non è possibile raggiungere un copertura al 100%. Bisogna adattarsi agli sviluppi tecnologici e cambiare gli schemi di visione, facendo sì che si possa accedere alla televisione da tutte le piattaforme, comprese quelle mobili.

La richiesta di banda larga da parte dei consumatori è in rapido aumento. Introdurre la fibra ottica (linee fisse) è costoso e non è in grado di rispondere all'intera domanda per la banda larga.

Diverse fonti affermano che il traffico dei dati raddoppierà ogni anno fino al 2013 o che aumenterà di sei volte tra 2008 e il 2013. Nel 2009, il numero di abbonamenti 3G nei 27 Stati membri è arrivato a 166 milioni, il che supera il numero di linee fisse a banda larga nell'UE. L'operatore britannico O2 ha dichiarato che il traffico mobile di dati in Europa è raddoppiato ogni tre mesi nel 2009; Telecom Italia ha annunciato che il suo traffico mobile è aumentato del 216% dalla metà del 2008 alla metà del 2009. AT&T ha segnalato che il suo traffico mobile è aumentato del 5000% negli ultimi tre anni. Il presidente di Ericsson ha calcolato che entro il 2020 saranno connessi 50 miliardi di dispositivi. Secondo il Cisco visual networking index, a livello internazionale, il traffico mobile di dati raddoppierà ogni anno fino al 2014, aumentando di 39 volte tra il 2009 e il 2014.

Ne consegue che l'Europa ha bisogno di liberare uno spettro radio maggiore per la banda larga senza fili. Ciò deve e può essere eseguito rispettando le attuali trasmissioni, garantendo alle emittenti le stesse opportunità di oggi, compensando gli eventuali costi di migrazione, laddove necessario. Le opportunità per la banda larga mobile devono essere tali da rendere le trasmissioni e la cultura parte naturale dello sviluppo dei servizi senza fili.

1. Osservazioni generali

La direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la precedente direttiva 200/21 su un quadro normativo comune, la direttiva 2009/19 sull'accesso e le interconnessioni, la direttiva 2002/20 sulle autorizzazioni per la ECN e i servizi, stabiliscono al considerando 28 la competenza degli Stati membri in relazione alla gestione delle funzioni dello spettro radio, ma la pianificazione strategica, la coordinazione e, laddove appropriato, l'armonizzazione a livello di Unione possono aiutare a trarre enormi benefici dal mercato interno.

A tale fine, dovrebbero essere definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio per stabilire gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell'Unione.

Il programma quinquennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) presentato lo scorso 20 settembre 2010 dalla Commissione europea è volto ad assicurare che una parte del dividendo digitale ottenuto dalla transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale sia disponibile per i servizi senza fili in banda larga in tutta l'UE, verso un uso armonizzato della banda a 800 MHz (790-862 MHz). La proposta ricorda alcune posizioni già espresse dal Parlamento europeo alcuni mesi fa, con l'adozione di una relazione "sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu" (relazione Del Castillo A7-0066/2010).

L'RSPP mira ad un'interazione più stretta tra gli imperativi del mercato interno e la selezione delle priorità strategiche dell'UE in materia di spettro radio, a una pianificazione e a misure di armonizzazione, offrendo allo stesso tempo sicurezza ai soggetti privati, agli operatori, ai produttori, agli utilizzatori o alle amministrazioni pubbliche, nonché ad avere politiche e programmi a lungo termine basati su una serie di misure legislative solide.

La proposta per una decisione sull'RSPP si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo alla creazione di un mercato unico e tiene conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nel riconoscere lo spettro radio come risorsa nazionale, gli obiettivi strategici previsti dall'articolo 3 della proposta – ovvero avere uno spettro radio sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE, migliorare l'uso dello spettro radio attraverso il suo uso flessibile, garantire una concorrenza effettiva nell'uso dello spettro radio – hanno bisogno di un approccio coordinato a livello di europeo.

L'articolo 5 del TFUE stabilisce il principio di sussidiarietà come uno dei fondamenti dell'Unione per articolare i poteri degli Stati membri con le competenze dell'UE. La direttiva in materia di migliore regolamentazione riconosce che le competenze degli Stati membri nella gestione dello spettro radio sono soggette all'armonizzazione dell'UE, ove appropriato, quando questa sia la pratica migliore per ottenere i benefici del mercato interno.

Vi è una netta distinzione tra armonizzazione tecnica da parte della Commissione europea, mediante misure tecniche di esecuzione, e armonizzazione legislativa, la quale richiede una valutazione specifica delle condizioni per la sussidiarietà.

2. Osservazioni particolari

Obiettivi strategici (articolo 3)

È importante garantire l'assegnazione di uno spettro radio sufficiente per gli obiettivi di capacità e copertura, in modo tale che l'aumento della domanda per il traffico mobile di dati sia soddisfatta e che tutti i cittadini dell'Unione possano accedere alla banda larga ad alta velocità, come stabilito nell'agenda digitale. L'Europa dev'essere ambiziosa e puntare ad assegnare almeno 1200 MHz ai servizi senza fili.

Lo spettro per comunicazioni su banda larga senza fili (articolo 6)

Il relatore crede che sia essenziale rispettare le date stabilite dalla Commissione (ad esempio la banda da 800 MHz disponibile per i servizi di comunicazione elettronica dal 1° gennaio 2013). Qualsiasi eccezione o deroga dovrebbe essere concessa solo per ragioni tecniche, tenendo anche in considerazione bisogni specifici per la sicurezza e la difesa. Le bande già stabilite dalla Commissione dovrebbero essere liberalizzate entro il 1° gennaio 2012, secondo la proposta della Commissione stessa.

L'Unione deve lavorare per assegnare un maggior numero di frequenze ai servizi mobili, con un obiettivo minimo di 1200 MHz. È necessario attuare principi adeguati che permettano di liberare ulteriore spettro radio in futuro.

Numerosi problemi restano aperti, tra i quali il più evidente è il costo della messa a disposizione dello spettro. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili per il risarcimento dei costi addizionali ai soggetti pertinenti.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (23.3.2011)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

Relatore per parere: Eija-Riitta Korhola

BREVE MOTIVAZIONE

1. Il primo programma strategico in materia di spettro radio (RSPP) rappresenta un significativo passo avanti nel garantire un uso efficiente e ottimale di questa risorsa finita. L'RSPP è al centro dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea" avviata dalla Commissione ed è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi politici della strategia UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il programma è inserito inoltre tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico.

2. L'RSPP mira alla creazione di un settore europeo competitivo e dinamico, fornendo servizi e apparecchiature senza fili a banda larga. Il programma ambisce a creare un contesto favorevole allo sviluppo di servizi paneuropei.

3. L'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, ovvero di un bene pubblico, dovrebbe perseguire il migliore interesse dei cittadini europei. L'assegnazione efficiente e adeguata delle frequenze dello spettro radio produrrà un aumento dei vantaggi sociali, culturali ed economici, promuoverà le possibilità di scelta per i consumatori, migliorerà la competitività a lungo termine delle imprese europee e contribuirà a realizzare il mercato interno digitale.

4. L'uso dello spettro radio per la banda larga mobile comporta un maggiore benessere per i cittadini e negli ultimi anni i dati trasmessi attraverso reti mobili sono aumentati in maniera esponenziale. La situazione rimane costante, poiché il numero di smartphone, tablet PC e dongle continua a crescere a ritmo costante. Inoltre, la banda larga mobile ha un ruolo di sempre maggior rilievo nella prestazione e nell'innovazione di servizi in altri settori, quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la cultura e la pubblica amministrazione.

5. L'armonizzazione delle frequenze ridurrà i costi per l'installazione delle reti mobili e dei dispositivi mobili per i consumatori, stimolerà la concorrenza e allargherà le possibilità di scelta per il consumatore, riducendo inoltre le interferenze e i disturbi transfrontalieri dannosi.

6. L'uso efficace dello spettro radio può contribuire in misura significativa all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone svantaggiate o isolate, quali le regioni rurali o le isole.

7. L'armonizzazione dello spettro radio e lo sviluppo dei servizi senza fili a banda larga offrono nuovi strumenti e opportunità per divulgare contenuti culturali. Al contempo è importante garantire le attuali opportunità di radiodiffusione terrestre. Ove necessario, i costi supplementari per la messa a disposizione dello spettro saranno sostenuti dagli Stati membri.

8. L'RSPP deve proporre obiettivi ambiziosi che consentano alle imprese europee di competere su basi più solide nel mercato globale. Senza questi obiettivi ambiziosi l'Unione europea rischia di rimanere indietro. Inoltre, la liberazione dello spettro radio senza fili da 790MHz – 862MHz (800Mhz) è fondamentale per conseguire gli obiettivi definiti nell'agenda digitale europea, sia in termini di accesso a Internet ad alta velocità che per colmare il divario digitale. Il processo di liberazione dovrebbe essere completato quanto prima ed entro il 2013. La pubblica amministrazione digitale (eGovernment), compresa la gestione elettronica delle procedure di appalto pubblico, dovrebbe contribuire all'installazione della banda larga nell'Unione.

9. Sarà richiesto un impegno strategico a lungo termine che vada oltre il 2015. È importante offrire certezza del diritto quando si tratta di investimenti sostanziali.

In merito alla proposta di RSPP, il relatore sottolinea la necessità di:

a.) creare bande di frequenze armonizzate per promuovere i servizi paneuropei, ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare ulteriormente il mercato interno;

b.) richiamare l'attenzione sulla liberazione dello spettro radio da 790 – 862MHz per i servizi mobili a banda larga entro il 2013;

c.) esaminare l'ulteriore liberazione dello spettro radio nella "seconda banda supplementare" inferiore a 790 MHz, per affrontare la continua crescita del traffico dati.

d.) promuovere le frequenze utilizzate per offrire maggiore capacità, come quelle da 2,3 GHz,

e.) ricordare l'importanza fondamentale di una rapida approvazione dell'RSPP. Un approccio orientato al consenso, che si concentri sulle problematiche fondamentali, e innanzitutto la necessità di disporre di maggiori frequenze per i servizi mobili, sono fondamentali.

Dalla prospettiva del mercato interno, gli obiettivi finora esposti consentono di promuovere crescita e occupazione sostenibili in Europa. Storicamente il settore dei servizi mobili ha svolto un ruolo di catalizzatore nello sviluppo economico dell'intera comunità. Occorre dunque creare un contesto che promuova gli investimenti, generi un margine di crescita e faccia dell'Europa il leader mondiale del settore.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio sostiene gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati nella strategia 2020 e nell’agenda digitale ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2009/140/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Lo spettro radio è un bene pubblico che non può essere di proprietà privata, ma deve essere regolamentato dagli stati, al fine di facilitarne l'uso tramite diritti di trasmissione soggetti a licenza o diritti d'uso non soggetti a licenza.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

(2) Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un uso efficace dello spettro radio può contribuire inoltre in misura significativa all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone isolate o a scarsa densità abitativa, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Occorre seguire un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'utilizzazione dello spettro, riservando particolare attenzione all'articolazione della regolamentazione, onde assicurare maggiore efficienza dello spettro, migliore pianificazione delle frequenze e salvaguardie contro comportamenti anticoncorrenziali e misure antisociali in materia di utilizzazione dello spettro.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia.

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. L'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è fondamentale anche per garantire la qualità dei servizi forniti dalle comunicazioni elettroniche e per creare economie di scala che riducano le spese per l'installazione delle reti mobili e il costo dei dispositivi mobili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia. Le rivendicazioni degli attuali detentori di diritti sullo spettro non debbono in alcun caso ritardare le necessarie riforme.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Questo primo programma deve sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga con velocità di almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma deve anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

(4) Questo primo programma deve sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, favorire, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come ad esempio il commercio elettronico, e colmare il divario digitale. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga con velocità di almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. In particolare, il programma promuove lo sviluppo di nuovi mercati e servizi per le PMI nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. Stimola la concorrenza e consente ai consumatori di trarre vantaggio dalla scelta più ampia e dai prezzi migliori di beni e servizi. La pubblica amministrazione digitale (eGovernment), compresa la gestione elettronica delle procedure di appalto pubblico, dovrebbe contribuire all'installazione della banda larga. Inoltre, il programma deve anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione, in particolare per i cittadini disabili e per quelli che vivono in zone isolate. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il primo programma deve specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

(5) Il primo programma deve specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione. Per prevenire eventuali ostacoli sui mercati europei, occorre evitare regolamentazioni nazionali specifiche in materia di uso delle frequenze, anche se le decisioni relative all'aggiudicazione dei diritti d'uso dovrebbero restare di competenza nazionale e occorre altresì tenere in conto i modelli imprenditoriali nazionali.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite, nonché l'applicazione di standard comuni riguardanti la revoca di detti diritti di concessione, faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione europea.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM").

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. Le condizioni di aggiudicazione dovrebbero essere definite in modo da consentire eque condizioni di concorrenza per quanto riguarda la copertura territoriale e da non ostacolare l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Inoltre occorre evitare di pregiudicare le nuove tecnologie soltanto perché saranno rese disponibili sul mercato in un momento successivo. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM").

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore commerciale e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese.

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 6 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore commerciale e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. L’inventario deve inoltre comprendere una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per attuare le decisioni prese a livello UE relativamente all’armonizzazione e all’uso delle bande di frequenza specifica.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare al di sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza che sarebbe stata acquisita e la mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. In circostanze locali di carattere eccezionale, la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino alla fine del 2015 in risposta a domande debitamente motivate degli Stati membri. A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare nella banda UHF, alla luce dell'inventario degli usi attuali dello spettro e delle eventuali esigenze emergenti in materia di spettro nell'Unione secondo l'effettiva domanda di mercato, gli obiettivi socio-culturali, l'esperienza acquisita e la mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Inoltre in detto contesto risulta particolarmente importante attuare la direttiva "GSM" in modo rapido e conforme ai principi della concorrenza.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazione dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali potrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di reti virtuali mobili (ORVM) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio e lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazione dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali potrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tra le condizioni potrebbero figurare il calendario della concessione dei diritti, la durata dei diritti d'uso nonché le condizioni relative alla revoca o al trasferimento dei diritti. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio e lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

(24) La Commissione deve informare su base regolare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Nessuna disposizione della presente decisione è intesa a pregiudicare le protezioni riconosciute agli operatori economici nella direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica1.

 

_______

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo

Obiettivo e campo d'applicazione

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

1. La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La presente decisione non pregiudica le regolamentazioni riguardanti le analisi di mercato di cui alla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

 

______________

1GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La presente decisione non pregiudica il diritto dell'UE vigente e le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva, e neppure il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze per la copertura territoriale, migliorare la qualità dei servizi e assicurare l’accesso universale alle comunicazioni elettroniche, superando le attuali disparità geografiche, rispettando nel contempo l'importante valore sociale, culturale e economico dello spettro radio; tale obiettivo viene perseguito garantendo al contempo condizioni concorrenziali eque e non discriminatorie nonché il rispetto delle specificità nazionali in materia di modelli imprenditoriali;

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) applicare il sistema di autorizzazione non discriminatorio più adeguato, che sia il meno oneroso possibile, in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva.

d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva e un efficace coordinamento dell’armonizzazione e della normazione dello spettro;

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) mettere a disposizione tempestivamente spettro radio sufficiente a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

a) mettere a disposizione tempestivamente spettro radio sufficiente a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione, in particolare la definizione di priorità per la banda larga, segnatamente attraverso l’effettiva applicazione della direttiva “GSM”, e promuovere lo sviluppo delle attività economiche dipendenti dalle comunicazioni elettroniche, come il commercio elettronico, in aree che attualmente non dispongono di connessioni a banda larga; tale obiettivo viene perseguito garantendo al contempo la concorrenza e tenendo conto di importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei media, come pure degli interessi dei vari utenti dello spettro radio;

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza;

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza mediante la revoca dei diritti relativi alle frequenze o con altri mezzi;

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) definire le radiofrequenze che devono essere aperte all'utilizzo senza diritti di licenza e/o destinate alla ricerca scientifica;

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz.

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni").

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti. Un’attenzione particolare è inoltre rivolta alle norme relative alle apparecchiature utilizzate dalle persone disabili, senza tuttavia pregiudicare il loro diritto di utilizzare attrezzature non normalizzate, qualora lo preferiscano. A tale riguardo, sarà particolarmente importante un efficace coordinamento dell’armonizzazione e della normazione dello spettro in modo che i consumatori possano utilizzare apparecchiature che dipendono dallo spettro radio senza restrizioni e in tutto il mercato interno.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio in quanto bene pubblico.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate in aggiunta all’apertura della banda 900 MHz in un prossimo futuro, in linea con la direttiva "GSM"modificata e in modo tale da promuovere la concorrenza. Dette misure sono adottate in maniera non discriminatoria e non distorcono la concorrenza a vantaggio degli operatori già dominanti sul mercato.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri possono adottare tra l'altro le seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri, quando pianificano l’assegnazione dello spettro, tenendo conto delle assegnazioni già esistenti agli operatori mobili concorrenti, esaminano attentamente se l'assegnazione prevista sia passibile di ridurre o falsificare nel loro territorio la concorrenza sui mercati della telefonia mobile interessati. Quando è probabile che l’assegnazione dello spettro prevista, che tiene conto dell’assegnazione già esistente, comporti la riduzione o la distorsione della concorrenza, gli Stati membri affrontano tale riduzione o distorsione adottando almeno una delle seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) gli Stati membri possono adottare misure intese a conseguire una ripartizione più equa dello spettro radio tra gli operatori economici, riservando ai nuovi operatori una banda di frequenze o un gruppo di bande di frequenze con caratteristiche simili oppure riservando in tali bande frequenze per l’utilizzo senza licenza;

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e promuovano la concorrenza effettiva.

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e discriminazioni e promuovano la concorrenza effettiva.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2, lo fanno attuando le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva “autorizzazioni”, in conformità con le procedure per l’attuazione o la modifica delle condizioni relative ai diritti di utilizzo delle radiofrequenze, di cui alla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica1;

 

__________

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di allineare il testo al quadro normativo relativo alle telecomunicazioni. In particolare, non è chiaro se la presente decisione (articolo 5, paragrafo.2) proponga nuovi poteri per le ANR o se i mezzi di tutela e garanzia siano quelli derivanti dalla legislazione vigente. In particolare, le ANR non dovrebbero poter aggirare la procedura di riesame dei mercati (compreso l'articolo 7 della direttiva quadro) e imporre obblighi di accesso dove prima non potevano.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al 2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione di nuove applicazioni.

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate dalla decisione 2010/267/UE, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al 2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione della banda UHF (vale a dire lo spettro tra 300 MHz e 3 GHz) e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione di nuove applicazioni. In particolare, a più lungo termine verrà vagliato un secondo dividendo digitale.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano le necessarie misure tecniche e normative onde evitare interferenze dannose tra servizi di telefonia mobile e di radiodiffusione e gli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE). Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione fondi sufficienti per coprire i costi di migrazione connessi con la liberazione della banda 800 MHz e le misure di protezione contro le interferenze.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la disponibilità di bande di frequenza supplementari per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet a un prezzo paragonabile ai sistemi terrestri.

6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la disponibilità di bande di frequenza supplementari per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet.

Motivazione

Si ritiene che il fatto che la Commissione debba assicurare la disponibilità di servizi satellitari armonizzati di accesso a "una banda larga che permetta l'accesso a internet a un prezzo paragonabile ai sistemi terrestri" esuli dal campo di applicazione della presente decisione e che la concessione in licenza della banda S dello spettro a livello europeo nel 2009 soddisfi i requisiti relativi ai servizi satellitari armonizzati per l'accesso alla banda larga.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Al fine di sostenere l’ulteriore sviluppo di mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini europei, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, garantiscono la messa a disposizione di spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi.

Motivazione

Non sono soltanto le trasmissioni terrestri a necessitare di spettro sufficiente per raggiungere obiettivi di interesse generale, anche i satelliti necessitano di spettro sufficiente ai fini dello sviluppo e dell’applicazione di tecnologie pionieristiche e innovative che promuovono servizi digitali avanzati, compresi i nuovi servizi audiovisivi di alta qualità, come ad esempio la TV HD o la TV 3D. È importante adottare un approccio globale in materia di utilizzo dello spettro, che contribuisca alla promozione di tutte le tecnologie onde recare benefici economici e sociali ai cittadini e alle imprese e contribuire così al pieno funzionamento del mercato unico digitale.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario, la Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

3. La Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

Emendamento  39

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di trovare un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per la realizzazione di programmi e di eventi nell’Unione, conformemente agli obiettivi di quest’ultima di migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura. La frequenza di tali bande armonizzate è pari a 1GHz o superiore.

Motivazione

Gli artisti e i gruppi in tournée si trovano attualmente a fronteggiare problemi dal momento che per i microfoni senza fili è stata assegnata una frequenza diversa non solo a seconda dei vari Stati membri, ma anche tra città e regioni diverse. I servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) non necessitano di grandi zone di copertura e quindi le frequenze superiori a 1GHz sarebbero ideali.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri e la Commissione assicurano la disponibilità di spettro per le tecnologie di comunicazione wireless RFID (identificazione a radiofrequenza) e IOT (“Internet degli oggetti”) e si adoperano per la standardizzazione dell’assegnazione dello spettro per le comunicazioni IOT negli Stati membri.

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nell'Unione, in particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

1. La Commissione, assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio armonizzato, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nell'Unione. Come primo passo, l'inventario deve comprendere le frequenze nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz. Esso include altresì una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per attuare le decisioni prese a livello UE relativamente all’armonizzazione e all’uso delle bande di frequenza specifica.

Emendamento  42

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette, in base a criteri e metodologie chiaramente definiti e trasparenti, di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori, delle imprese e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ove possibile, la Commissione include altresì nell'inventario di cui al paragrafo 1, informazioni sull'utilizzo dello spettro da parte di Stati terzi partner, limitrofi a uno Stato membro, che potrebbe avere un effetto diretto o indiretto sull’utilizzo dello spettro all'interno dell'Unione.

Emendamento  44

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Unione fornisce agli Stati membri che ne fanno richiesta un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali con paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati, per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impediscono agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e di gestione dello spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

4. L'Unione assiste gli Stati membri fornendo un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali e multilaterali con paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati, per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impediscono agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e di gestione dello spettro radio. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

PROCEDURA

Titolo

Politica in materia di spettro radio

Riferimenti

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

23.9.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Eija-Riitta Korhola

13.10.2010

 

 

Approvazione

22.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Amalia Sartori

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michael Gahler

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (15.3.2011)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

Relatore per parere: Petra Kammerevert

BREVE MOTIVAZIONE

1.  Mediante la proposta di decisione la Commissione europea presenta un primo programma a livello europeo relativo alla politica in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'UE (di seguito: RSPP).

2.  Il programma prevede, in particolare, il potenziamento dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche a banda larga al fine di concretizzare l'obiettivo previsto dall'agenda digitale, ovvero fornire a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020 l'accesso ai servizi di banda larga con una velocità di trasmissione di almeno 30 Mbit/s.

3.  Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa estremamente limitata, indispensabile per assolvere a diversi compiti di ordine sociale, culturale ed economico. Con la revisione TK 2009, la Commissione si è impegnata a tener conto di questi aspetti nella gestione dello spettro radio in maniera equa ed adeguata. Le disposizioni del pacchetto Telecom costituiscono pertanto la base cogente per l'RSPP. Pertanto è importante assicurare che l'RSPP si muova esclusivamente in questo quadro giuridico e non ricada oltre i principi fondamentali qui fissati.

4.  In particolare è necessario assicurare che

a)  l'RSPP lasci allo spettro digitale terrestre e alla tv ibrida proficue possibilità di sviluppo. La diffusione di programmi liberamente ricevibili attraverso standard dvb-t o dvb-t2 è diventata in Europa un elemento indispensabile per il pluralismo dei media. Il digitale terrestre è inoltre l'unico sistema di diffusione non di proprietà per le trasmissioni radio, disponibile per tutti gli utenti in maniera uguale ed equa. La coesistenza di telefonia mobile e radiotrasmissioni priva di interferenze va garantita nelle singole bande di frequenza, in particolare laddove è possibile trovare una contiguità spaziale degli impianti di ricezione con standard diversi. Finora, il digitale terrestre ha costituito l'unico sistema economicamente utile di trasmissione per i cellulari, i telefoni portatili e quindi per la radio e la tv digitale orientate al futuro;

b)  lo spettro radio disponibile sia utilizzato in maniera efficace. A tal fine è necessaria una continua valutazione dell'utilizzo dello spettro radio, compito che, conformemente al pacchetto Telecom, incombe agli Stati membri. A livello europeo dovrebbe al massimo essere prevista un'azione di coordinamento;

c)  i disturbi e le interferenze a motivo della nuova assegnazione delle frequenze siano quanto più possibile evitati;

d)  misure compensative per investimenti nei settori dello spettro radio già utilizzati (ad esempio per dvb-t) o investimenti necessari per la nuova assegnazione delle frequenze (ad esempio nel campo della diffusione di reportage) siano previsti in maniera vincolante.

5.  Lo spettro radio contribuisce a soddisfare i più diversi interessi pubblici negli Stati membri. Al riguardo è data una molteplicità di particolarità nazionali e regionali, che richiedono attenzione. Non è certo che l'UE possa equilibrare tali interessi in maniera equamente positiva ed efficace come i suoi Stati membri. Pertanto (con riferimento alla ripartizione delle competenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della Direttiva Quadro) viene respinto un programma di pianificazione e di amministrazione dello spettro radio coordinato a livello europeo. Analogamente, si guarda con estremo scetticismo a una competenza propria della Commissione nel quadro delle trattative internazionali. Viene invece ritenuto auspicabile un ruolo dell'UE in grado di coordinare, integrare e sostenere gli Stati membri.

6.  È necessario inoltre evitare decisioni intempestive su un'assegnazione dello spettro radio, e misure appropriate dovrebbero garantire che allo spettro radio oggetto di una nuova ripartizione su base scientifica sufficientemente sicura siano applicati standard di trasmissione che assicurino la migliore qualità di servizi possibile a fronte di costi di distribuzione minimi. Già ora è stato ad esempio dimostrato che lo standard LTE non è più efficace dello standard dvb-t2.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) modificata dalla direttiva 2009/140/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20091,stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi devono far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. Inoltre, alla luce del reale rischio di interferenze nella ricezione della diffusione audiovisiva, analogica o meno, tali politiche e il mercato cui si riferiscono devono garantire una elevata tutela dei diritti dei consumatori e una corretta informazione del pubblico sul cambiamento imminente.

 

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

(2) Lo spettro radio è un bene pubblico a elevata valenza sociale, culturale ed economica. Esso è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni senza fili e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile, la facilitazione delle relazioni tra cittadini e Stato attraverso la governance elettronica e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia.

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione europea deve rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti, la cultura e l'energia.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il primo programma deve specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

(5) Il primo programma deve specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. La gestione dello spettro radio è di competenza nazionale e deve essere conforme al diritto vigente dell'Unione e consentire di adottare misure nell'interesse di una politica europea dello spettro radio. Conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva quadro, gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Inoltre, il programma deve tener conto della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) e della consulenza tecnica della CEPT cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate del Parlamento e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'applicazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniqualvolta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti.

(6) Inoltre, il programma deve tener conto della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) e della consulenza tecnica della CEPT. Le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio possono essere attuate mediante modalità di attuazione fondate sugli orientamenti e gli obiettivi della politica dell'UE in materia di spettro radio, definiti conformemente all'articolo 8 bis della direttiva quadro.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM").

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") modificata dalla direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009 e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE modificata dalla direttiva 2009/114/CE del 16 settembre 2009 (la direttiva "GSM").

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore commerciale e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese.

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti insieme a un esame efficace e a un metodo di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 3 GHz. Inoltre sarebbe possibile individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore privato e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese.

Motivazione

Necessario chiarimento. Lo spettro è utilizzato anche dal settore privato e non commerciale.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e la futura armonizzazione delle reti elettroniche e delle applicazioni senza fili sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero assicurare la coesistenza delle applicazioni nuove ed esistenti. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori, quali una crescente affidabilità dei ricevitori e livelli di uscita adeguati per i dispositivi emittenti, e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) In diversi Stati membri sono state introdotte da poco le nuove reti di comunicazione mobile a banda larga LTE (Long-Term Evolution). Tali reti utilizzano la frequenza 790-862 MHz. Alcuni radiomicrofoni operano attualmente su tale banda e possono causare interferenze. Ciò può riguardare anche apparecchiature utilizzate in scuole, teatri, sale di conferenza o impiegate da altri utenti commerciali, pubblici o privati. I necessari adeguamenti tecnici saranno possibili solo con un notevole esborso finanziario, ed è indispensabile chiarire urgentemente di chi sia la responsabilità a questo riguardo.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La banda di 800 MHz rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare al di sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza che sarebbe stata acquisita e la mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

(13) La banda di 800 MHz può essere utilizzata per la copertura di zone estese, ad esempio da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2015. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, tali diritti sono condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) la R&S, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, la sanità on-line e l'inclusione elettronica (e-inclusion) possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) la R&S, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, la sanità on-line e l'inclusione elettronica (e-inclusion) e la cultura possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'UE. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Inoltre, l'espansione dello spettro da parte dei settori di cui sopra dovrebbe essere accompagnata da strumenti di informazione dei cittadini sull'impiego dello spettro e da programmi di formazione, consentendo ai cittadini di ampliare le iniziative ufficiali e creando una reale capacità di mobilitazione della società.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative ed avere un ruolo nelle trattative multilaterali, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri, in base alla giurisprudenza e in cooperazione con la Commissione, devono verificare come è possibile consentire efficacemente una rappresentanza adeguata degli interessi comuni dell'Unione negli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio e concretizzare rapidamente l'esito della verifica.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per progredire rispetto alla pratica attuale e in base ai principi definiti nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 sulle procedure da seguire alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, e quando le Conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni (WRC) e altre trattative multilaterali riguardano principi e istanze politiche con una dimensione dell'Unione importante, l'Unione deve poter stabilire nuove procedure per difendere i suoi interessi in trattative multilaterali, oltre all'obiettivo a lungo termine di divenire membro dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni insieme agli Stati membri; a tal fine, la Commissione, tenendo conto del parere del Gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), può anche proporre obiettivi di politica comune al Parlamento europeo e al Consiglio come stabilito nella direttiva 2002/21/CE .

(20) La Commissione, di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio, presenta una proposta nella quale illustra come, in occasione delle Conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni (WRC) e di altre trattative multilaterali che riguardano principi e istanze politiche con una dimensione dell'Unione importante, gli interessi comuni dell'Unione possano essere adeguatamente rappresentati dai suoi organi; occorre inoltre valutare e, se del caso, concretizzare di concerto con il Consiglio, la possibilità che l'UE divenga membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni insieme agli Stati membri.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

(24) La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) La presente decisione non pregiudica le protezioni riconosciute agli operatori economici nella direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica1.

 

---------------

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo

Obiettivo e campo d'applicazione

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno conformemente alla direttiva quadro e alle direttive 2002/20/CE e 2002/19/CE modificate dalla direttiva 2009/140/CE, 2002/22/CE modificata dalla direttiva 2009/136/CE e alla decisione 67/2002/CE.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, la presente decisione non pregiudica il diritto comunitario vigente e le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, tenendo conto al tempo stesso del valore sociale, culturale ed economico delle frequenze nell'insieme;

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ove possibile per altri settori e applicazioni in modo tale da promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione;

b) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) modificata dalla direttiva 2009/140/CE e ove possibile per altri settori e applicazioni in modo tale da promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione;

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) applicare il sistema di autorizzazione più appropriato possibile, in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva.

d) garantire il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo una concorrenza effettiva, per promuovere la diversità culturale e il pluralismo dei media in applicazione della direttiva quadro modificata dalla direttiva 2009/140/CE, nonché la coesione sociale e territoriale.

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) mettere a disposizione tempestivamente spettro radio sufficiente a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

a) mettere a disposizione tempestivamente spettro radio sufficiente a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione in materia di spettro radio, tenendo conto al tempo stesso delle potenzialità di sviluppo della radiodiffusione;

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso l'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, l'apertura dello spettro radio a nuovi servizi e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro radio;

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso l'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, l'apertura dello spettro radio a nuovi servizi e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro radio. A tale proposito gli Stati membri possono derogare da questo principio se le misure adottate assolvono agli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a)-d) della direttiva quadro;

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) fare un uso più efficiente dello spettro dando la preferenza alle tecnologie che utilizzano poco spettro; fare un uso complementare di tecnologie quali ad esempio gli hotspot e il Wi-Fi, che non hanno bisogno di spettro;

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 - lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) migliorare l'uso efficiente dello spettro radio, sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali e aumentando l'uso di questo tipo di autorizzazione;

c) migliorare l'uso efficiente dello spettro radio, sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali e aumentando l'uso di questo tipo di autorizzazione e migliorare la posizione dei consumatori per quanto riguarda la coesistenza di applicazioni esistenti e nuove;

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 3 – lettera f)

Testo della Commissione

Emendamento

f) evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non agevolando l'elaborazione di norme che permettano di utilizzare lo spettro radio in maniera più efficace e più flessibile, e accrescere l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi crescenti degli apparecchi e delle applicazioni radioelettriche senza fili;

f) evitare le interferenze nocive o i disturbi tra apparecchi, agevolando l'elaborazione di norme che permettano di utilizzare lo spettro radio in maniera più efficace e più flessibile, e accrescere l'immunità dei ricevitori alle interferenze o introdurvi adeguati controlli in uscita, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi crescenti degli apparecchi e delle applicazioni radioelettriche senza fili;

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz.

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni") modificata dalla direttiva 2009/140/CE, autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro radio e la coesistenza di servizi e applicazioni esistenti e nuovi a beneficio degli utenti finali e dei consumatori.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Concorrenza

Principi regolamentari in materia di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno o su una parte sostanziale di quest'ultimo.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri possono adottare tra l'altro le seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

2. Per mantenere e promuovere una concorrenza efficace nel mercato interno e in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro e dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva "autorizzazioni", gli Stati membri possono adottare tra l'altro le seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che nuoccia significativamente alla concorrenza.

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva "autorizzazioni", quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che nuoccia significativamente alla concorrenza.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e promuovano la concorrenza effettiva.

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione promuovano la concorrenza effettiva, evitino ritardi ingiustificati e tengano conto della situazione dei consumatori per quanto riguarda la coesistenza delle applicazioni.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al 2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione di nuove applicazioni.

3. Entro il 17° giugno 2015 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui il processo di digitalizzazione è già avanzato o completo e dove la migrazione dei servizi preesistenti può essere gestita a tempo, la Commissione raccomanda di mettere la banda a disposizione entro il 1° gennaio 2013.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.

4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura, affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. In questo modo essi garantiscono che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) né sulle trasmissioni radiotelevisive attuali e future e assicurano adeguate misure compensative per gli utenti attuali a motivo dei costi di migrazione presenti o futuri. Nel quadro della ridistribuzione della banda di 800 MHz, gli Stati membri assicurano l'uso senza interferenze dei ricevitori da parte degli utenti finali.

Emendamento  39

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, assicurano che siano messe in atto le necessarie misure tecniche e regolamentari al fine di evitare interferenze tra i servizi di comunicazione elettronica nella banda di 800 MHz e gli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) al di sotto dei 790 MHz.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz.

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva quadro per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz.

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la disponibilità di bande di frequenza supplementari per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet a un prezzo paragonabile ai sistemi terrestri.

6. La Commissione vigilerà, se necessario, per garantire la costante disponibilità di spettro per la fornitura di servizi armonizzati d'accesso alla banda larga via satellite che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet.

Emendamento  42

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Al fine di sostenere il futuro sviluppo di servizi di media audiovisivi innovativi e, in particolare, quelli derivanti dal passaggio alla televisione digitale, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione ed in considerazione dei benefici economici e sociali del mercato interno digitale, assicurano la disponibilità di spettro e proteggono le frequenze radio necessarie alla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario, la Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

3. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, vigilano affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative e interoperabili nel settore della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza. Ciò non incide sulle frequenze utilizzate dalla radiodiffusione.

Emendamento  44

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica e accademica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

Emendamento  45

Proposta di decisione

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Inventario e monitoraggio degli usi attuali dello spettro radio e delle esigenze emergenti

Inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle esigenze emergenti

Emendamento  46

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio, procede a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nell'Unione, in particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz.

1. Gli Stati membri, nell'ambito delle proprie competenze nazionali, procedono a un inventario degli usi attuali dello spettro radio e delle eventuali future esigenze di frequenze radio nei rispettivi territori, in particolare nella gamma tra 300 MHz e 3 GHz. Parallelamente, gli Stati membri verificano l'efficienza tecnica dello spettro radio utilizzato per nuovi servizi.

Emendamento  47

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Occorre altresì assicurare che, laddove l'uso non sia ottimale, siano prese le misure necessarie al fine di massimizzare un uso efficiente. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

Emendamento  48

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

soppresso

Emendamento  49

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per le politiche settoriali dell'Unione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione nazionale e dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per le politiche settoriali dell'Unione.

PROCEDURA

Titolo

Politica in materia di spettro radio

Riferimenti

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

23.9.2010

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Petra Kammerevert

19.10.2010

 

 

Esame in commissione

2.12.2010

25.1.2011

 

 

Approvazione

3.3.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marietje Schaake, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

PROCEDURA

Titolo

Politica in materia di spettro radio

Riferimenti

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.9.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

23.9.2010

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

23.9.2010

ENVI

23.9.2010

IMCO

23.9.2010

REGI

23.9.2010

 

CULT

23.9.2010

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

19.10.2010

ENVI

5.10.2010

REGI

27.9.2010

 

Relatore(i)

       Nomina

Gunnar Hökmark

20.10.2010

 

 

Esame in commissione

9.12.2010

28.2.2011

31.3.2011

 

Approvazione

12.4.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Catherine Trautmann

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Olle Ludvigsson

Deposito

15.4.2011