RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

6.3.2012 - (COM(2009)0154 – C7‑0236/2009 – 2009/0157(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Kurt Lechner


Procedura : 2009/0157(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0045/2012

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0154),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, trattino 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0236/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0045/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)         L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

(2)         A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera c) del trattato, tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

(3)         Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie in quanto fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

(4)         Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[4], comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni. ▌

(5)         Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, dal titolo “programma dell’Aia : rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea."[5]. Tale programma sottolinea la necessità di adottare ▌ uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, la questione del conflitto di leggi, della competenza ▌ del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore e un certificato successorio europeo ▌.

(5´bis)   Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale, denominato "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"[6]. Nel programma secondo il Consiglio europeo si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

(6)         Occorre contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(7)         Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie ▌ e al certificato successorio europeo.

(8)         L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione ab intestato.

(8 bis)   Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento del decesso o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dall'asse ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l'iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte.

(8 ter)   Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(8 quater)       Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, si occupano di una data successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell'eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.

(8 quinquies) Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento, senza che ciò sia inteso come un'esclusione generale dei trust. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione ab intestato si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.

(9)         ▌ I diritti gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di liberalità, dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento quale legge applicabile alla successione determinare se le liberalità o altre forme di disposizioni inter vivos che comportino l'acquisizione immediata di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione.

(10)       Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato ("numerus clausus") dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. . Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato nel suo territorio se il diritto reale in questione non è conosciuto dal suo diritto patrimoniale.

(10 bis) Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale sconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla successione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. In tale contesto, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

(10 ter) L'adattamento di diritti reali sconosciuti esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(10 quater)     I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, quali registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare se il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione di beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti in forza della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

(10 quinquies)        Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un apposito registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di detto Stato membro.

(11)       Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine "organo giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine "organo giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade di norma, non esercitino funzioni giudiziarie.

(11 bis) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di "organo giurisdizionale" ai fini del regolamento stesso.

(11 ter) Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

(12)       In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, ▌ il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento del decesso. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti il decesso e al momento del decesso che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la frequenza della presenza del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e i motivi della stessa. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un legame stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

(12 bis) In taluni casi può risultare difficoltoso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per motivi di lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la cittadinanza del defunto o il luogo in cui sono situati i beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

(12 ter) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l'autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo al suo decesso e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento del decesso risulti complessa.

(12 quater)     Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire ad un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l'elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato.

(12 quinquies)           Le norme del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l'autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco dove il defunto abbia scelto la legge di uno Stato membro di cui era cittadino per regolare la propria successione.

(12 sexies)      Uno di detti meccanismi dovrebbe permettere alle parti interessate alla successione di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge prescelta. Dovrebbe essere determinato caso per caso, in base, in particolare, alla questione oggetto dell'accordo relativo all'elezione del foro, se l'accordo debba essere concluso tra tutte le parti interessate alla successione o se alcune di esse possano convenire di sottoporre una specifica questione all'organo giurisdizionale scelto dove la decisione di quell'organo su tale questione non incida sui diritti delle altre parti interessate alla successione.

(12 septies)     L'organo giurisdizionale investito d'ufficio di una successione, come accade in alcuni Stati membri, dovrebbe chiudere il procedimento se le parti convengono di regolare la successione amichevolmente in sede extragiudiziale nello Stato membro della legge scelta. Se l'organo giurisdizionale non è investito d'ufficio, il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la successione amichevolmente in sede extragiudiziale, per esempio davanti ad un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di detto Stato membro.

(13)       Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento del decesso, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

(13 bis) Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su una successione che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

(14)       Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere alle persone aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di detto Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale ad informare l'organo giurisdizionale o l'autorità che si occupa o si occuperà della successione dell'esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(14 bis) Per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari non dovrebbe essere possibile conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all'organo giurisdizionale competente. Una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non dovrebbe pertanto essere formalmente valida ai fini del presente regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale dovrebbero essere considerati dichiarazioni ai fini del presente regolamento.

(16)       Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia si dovrebbe evitare che siano emesse ▌ decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(16 bis) Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa di successione siano aditi organi giurisdizionali diversi in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale organo giurisdizionale debba occuparsi della causa di successione.

(16 ter) Poiché in alcuni Stati membri le questioni di successione possono essere esaminate da autorità non giudiziarie, quali i notai, non soggette alle norme di competenza in base al presente regolamento, non può essere esclusa la possibilità che una transazione extragiudiziale amichevole e un procedimento giudiziario relativi alla stessa successione o due transazioni extragiudiziali amichevoli relative alla stessa successione siano avviati parallelamente in Stati membri diversi. In una siffatta situazione, spetterebbe alle parti interessate, una volta a conoscenza dei procedimenti paralleli, convenire fra loro il modo di procedere. Nell'impossibilità di un accordo, dovrebbe spettare agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento esaminare la successione e decidere sulla medesima.

(17)       Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare il frazionamento della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo .

(18)       Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell'intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima.

(18 bis) La scelta della legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta della legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia diversamente menzionato tale legge.

(18 ter) La scelta di legge effettuata in base al presente regolamento dovrebbe essere valida anche ove la legge scelta non preveda di scegliere la legge in materia di successioni. Dovrebbe essere tuttavia la legge scelta a determinare la validità sostanziale dell'atto di scegliere, vale a dire se si può ritenere che la persona che ha effettuato la scelta fosse consapevole della sua azione al momento della scelta e vi avesse acconsentito. Altrettanto dovrebbe valere per l'atto di modificare o revocare una scelta di legge.

(18c quater)   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la determinazione della cittadinanza o cittadinanza plurima di una persona è questione da risolvere in via preliminare. Considerare una persona cittadina di un dato Stato è una questione che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che è disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese se del caso le convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea.

(18 quinquies)           La legge designata come legge applicabile alla successione dovrebbe regolare la successione dall'apertura di quest'ultima al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari determinati da detta legge. Essa dovrebbe estendersi alle questioni riguardanti l'amministrazione dell'eredità e la responsabilità per i debiti dell'asse ereditario. Il pagamento dei debiti ereditari può, in funzione, segnatamente, della legge applicabile alla successione, comprendere la presa in considerazione di uno specifico ordine di priorità dei creditori.

(18 sexies)      Le norme di competenza contemplate dal presente regolamento, in talune circostanze, porterebbe a una situazione in cui l'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione non applica la propria legge. Quando si verificata una siffatta situazione in uno Stato membro la cui legge prevede la nomina obbligatoria di un amministratore dell'eredità, il presente regolamento dovrebbe consentire all'organo giurisdizionale dello Stato membro consultato di nominare uno o più amministratori a norma della propria legge. Ciò dovrebbe avvenire fatta salva la scelta delle parti di regolare la successione amichevolmente in sede extragiudiziale in un altro Stato membri ove possibile a norma della legge del medesimo. Al fine di garantire un agevole coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale nominante, l'organo giurisdizionale dovrebbe nominare la persona o le persone che avrebbero il diritto di amministrare l'eredità in forza della legge applicabile alla successione, come ad esempio l'esecutore testamentario del defunto o gli eredi stessi oppure, se la legge applicabile alla successione lo richiede, un amministratore terzo. L'organo giurisdizionale, tuttavia, in casi specifici in cui la sua legge lo richieda, ha la facoltà di nominare amministratore un terzo anche se ciò non è previsto dalla legge applicabile alla successione. Se il defunto aveva nominato un esecutore testamentario, questa persona non può essere privata dei suoi poteri a meno che la legge applicabile alla successione ammetta l'estinzione del suo mandato.

(18 septies)     I poteri esercitati dagli amministratori nominati nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito dovrebbero essere i poteri di amministrazione che essi possono esercitare a norma della legge applicabile alla successione. Pertanto, se, ad esempio, l'erede è nominato amministratore, dovrebbe avere i poteri di amministrare l'eredità che un erede avrebbe a norma di tale legge. Qualora i poteri di amministrazione che possono essere esercitati a norma della legge applicabile alla successione non siano sufficienti per preservare i beni dell'eredità o per tutelare i diritti dei creditori o di altri garanti dei debiti del defunto, l'amministratore o gli amministratori nominati nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito possono, in via residuale, esercitare i poteri di amministrazione previsti a tal fine dalla legge di detto Stato membro. Tali poteri residui potrebbero comprendere, ad esempio, stilare un elenco dei beni e dei debiti dell'eredità, informare i creditori dell'apertura della successione e invitarli a rendere noti i loro crediti, e prendere eventuali provvedimenti provvisori, anche cautelari, intesi a preservare i beni dell'eredità. Gli atti eseguiti da un amministratore in forza dei poteri residui dovrebbero rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento di proprietà dei beni successori, comprese eventuali transazioni avviate dai beneficiari anteriormente alla nomina dell'amministratore, la responsabilità per i debiti ereditari e i diritti dei beneficiari, compreso, se del caso, il diritto di accettare la successione o di rinunciarvi. Tali atti potrebbero, ad esempio, comportare soltanto l'alienazione dei beni o il pagamento dei debiti ove ciò fosse consentito dalla legge applicabile alla successione. Laddove, a norma della legge applicabile alla successione, la nomina di un amministratore terzo modifica la responsabilità degli eredi, tale modifica della responsabilità dovrebbe essere rispettata.

(18 octies)      Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che i creditori, per esempio attraverso un rappresentante, possano prendere ulteriori provvedimenti eventualmente disponibili in forza del diritto nazionale, se del caso, in conformità degli strumenti pertinenti dell'Unione, al fine di tutelare i propri diritti.

(18 nonies)     Il presente regolamento dovrebbe consentire che siano fornite informazioni sull'apertura della successione ai potenziali creditori in altri Stati membri in cui si trovano i beni. Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di istituire un meccanismo, se del caso attraverso il portale e-justice, inteso a consentire ai potenziali creditori in altri Stati membri di accedere alle informazioni pertinenti in modo da poter rendere noti i loro crediti.

(18 decies)      La legge applicabile alla successione dovrebbe determinare chi siano i beneficiari in una data successione. In base alla maggior parte delle leggi il termine "beneficiari" comprende eredi, legatari e aventi diritto ad una quota di legittima sebbene, per esempio, la posizione giuridica dei legatari non sia la stessa secondo tutte le leggi. Secondo alcune leggi, il legatario può ricevere una quota diretta dell'eredità, mentre secondo altre il legatario può acquisire solo un diritto nei confronti degli eredi.

(18 undecies) Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma specifica sul conflitto di leggi relativa all'ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detta norma, il presente regolamento dovrebbe elencare gli elementi che dovrebbero essere considerati pertinenti alla validità sostanziale. L'esame della validità sostanziale di una disposizione a causa di morte può portare alla conclusione che la disposizione a causa di morte è priva di esistenza giuridica.

(18 duodecies)           Un patto successorio è un tipo di disposizione a causa di morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio, il presente regolamento dovrebbe determinare quale legge disciplina l'ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti nonché le condizioni del loro scioglimento.

(18 terdecies) La legge che, in base al presente regolamento, disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto ad una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

(18 quaterdecies)       Qualora nel presente regolamento sia fatto riferimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha effettuato la disposizione a causa di morte se fosse deceduta, rispettivamente, il giorno dell'effettuazione, della modifica o della revoca della disposizione, detto riferimento dovrebbe essere inteso o alla legge dello Stato in cui la persona risiedeva abitualmente in quel momento o, se avesse scelto una legge ai sensi del presente regolamento, alla legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza in quel momento.

(19)       Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la validità quanto alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte scritte attraverso norme coerenti con quelle della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Nel determinare la validità formale di una determinata disposizione a causa di morte in base al presente regolamento, l'autorità competente dovrebbe ignorare un elemento internazionale creato in modo fraudolento per eludere le norme relative alla validità formale.

(19 bis) Ai fini del presente regolamento, dovrebbero essere considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse di disposizioni a causa di morte in riferimento a determinate qualità personali del disponente, ad esempio l'età. Ciò non dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge applicabile alla validità formale di una disposizione a causa di morte in base al presente regolamento debba determinare se un minore abbia la capacità di effettuare una disposizione a causa di morte. Detta legge dovrebbe limitarsi a determinare se una qualità personale, come ad esempio la minore età, debba impedire a una persona di effettuare una disposizione a causa di morte in una determinata forma.

(22)       Per considerazioni economiche, familiari o sociali, alcuni immobili, imprese e altre categorie particolari di beni sono soggetti a norme speciali nello Stato membro in cui sono situati che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a detti beni. Il presente regolamento dovrebbe garantire l'applicazione di tali norme speciali. È tuttavia, necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile alla successione sia interpretata in modo restrittivo per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento. Pertanto, né le norme sul conflitto di leggi che assoggettano i beni immobili ad una legge diversa da quella applicabile ai beni mobili, né le disposizioni che prevedono una quota di legittima maggiore di quella prevista dalla legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento possono considerarsi norme speciali che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a determinati beni.

(23)       Al fine di assicurare una disciplina uniforme della fattispecie in cui è incerto in quale ordine sono decedute due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma che stabilisca che nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

(23 bis) In alcuni casi un'eredità può risultare vacante. Le varie leggi regolano questi casi in modo diverso. Secondo alcune leggi, per esempio, lo Stato può reclamare l'eredità vacante come un erede indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni. Secondo altre leggi, lo Stato può acquisire solo i beni situati sul suo territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una norma che stabilisca che l'applicazione della legge applicabile alla successione non dovrebbe ostare al diritto di uno Stato membro di acquisire, in base alla propria legge, i beni situati sul suo territorio. Tuttavia, affinché questa norma non rechi pregiudizio ai creditori dell'eredità, dovrebbe essere aggiunta una clausola che consenta ai creditori dell'eredità di chiedere la soddisfazione dei loro crediti con tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro ubicazione.

(23 ter) Le norme sul conflitto di leggi previste dal presente regolamento possono portare all'applicazione della legge di uno Stato terzo. In tal caso, si dovrebbe tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di detto Stato. Se dette norme prevedono un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe alla successione la propria legge, tale rinvio dovrebbe essere accettato per assicurare la coerenza internazionale. Il rinvio dovrebbe tuttavia essere escluso nei casi in cui il defunto avesse effettuato una scelta di legge a favore della legge di uno Stato terzo.

(24)       In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico gli organi giurisdizionali e altre autorità competenti in materia di successione degli Stati membri dovrebbero poter disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, agli organi giurisdizionali o alle altre autorità competenti dovrà essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro ovvero per rifiutare di riconoscere o, se del caso, eseguire la decisione, l'atto pubblico o la transazione giudiziale emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

(25)       Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(26)       Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni di successione negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di successioni.

(26 bis) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa forza probatoria che hanno nello Stato membro d'origine o gli effetti più comparabili. Nel determinare la forza probatoria di un dato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata della forza probatoria dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. La legge dello Stato membro d'origine determinerà pertanto quale forza probatoria un dato atto pubblico dovrà avere in un altro Stato membro.

(26 ter) L'"autenticità" dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo che dovrebbe comprendere elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

(26 quater)     I termini "gli strumenti giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico" dovrebbero essere intesi come riferimento al contenuto sostanziale registrato nell'atto pubblico. Gli strumenti giuridici registrati in un atto pubblico possono consistere, ad esempio, nell'accordo tra le parti riguardo alla divisione o distribuzione dell'eredità ovvero in un testamento, in un patto successorio o in altra dichiarazione di volontà. I rapporti giuridici possono riguardare, ad esempio, la determinazione degli eredi e di altri beneficiari ai sensi della legge applicabile alla successione, le loro quote rispettive e l'esistenza di una quota di legittima, ovvero qualsiasi altro elemento stabilito secondo la legge applicabile alla successione. La parte che intenda contestare gli strumenti giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile alla successione.

(26 quinquies)   Se una questione relativa agli strumenti giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale dovrebbe essere competente al riguardo.

(26 sexies)      Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere forza probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa agli strumenti giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere forza probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fintanto che la contestazione sia pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito ad una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

(26 septies)     L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dagli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'organo giurisdizionale investito del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

(27)       Il regolamento rapido, agevole ed efficace di una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione comporta la possibilità per l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità di dimostrare con facilità ▌ la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato "certificato"), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe sostituire eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri ▌.

(27 bis) L'autorità che rilascia il certificato dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il presente regolamento dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.

(27 ter) L'uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato.

(27 quater)     Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l'autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.

(27 quinquies) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell'affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. A chiunque effettui pagamenti o consegni beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. La protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate ancora valide. Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti.

(27 sexies)      L'autorità competente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare una o più copie autenticate del certificato al richiedente e a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo. Queste disposizioni non dovrebbero precludere la facoltà di uno Stato membro di consentire, conformemente alle norme nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, la diffusione di copie del certificato a membri del pubblico. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di emissione, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato. Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autenticate, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.

(28)       Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicata l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni di tale convenzione anziché quelle del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

(28 bis) Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri parte della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità possano continuare ad applicare talune disposizioni della convenzione stessa, riveduta dall'accordo intergovernativo tra gli Stati che ne sono parte.

(29)       Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di successioni nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001[7]. Per consentire la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(29 bis) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per le attestazioni da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria nonché per la domanda volta a ottenere un certificato successorio europeo e per il certificato stesso.

(29 ter) Per il calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[8].

(30)       Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9].

(31)       Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(33)       Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la libera circolazione delle persone, l'organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto UE, e la protezione dei diritti degli eredi e dei legatari, e delle persone vicine al defunto nonché dei creditori della successione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi▌.

(34)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea▌. Gli organi giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(35)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito e l'Irlanda di notificare la loro intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell'articolo 4 del suddetto protocollo.

(36)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo ICampo d'applicazione e definizioni

Articolo 1Ambito d’applicazione

1.      Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative.

3.      Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

(a)    lo stato delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;

(b)    la capacità ▌ delle persone fisiche, fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 19 quater;

(c)    le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica;

(d)    le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e ai regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

(e)    le obbligazioni alimentari diverse da quelle derivanti dal decesso;

(e bis) la validità formale delle disposizioni a causa di morte orali;

(f)     i diritti reali, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione ▌, quali le liberalità, la comproprietà con reversibilità a favore del superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, lettera j);

(g)    le questioni disciplinate dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;

(h)    lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;

(i)     la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;

(j)     la natura dei diritti reali ▌; nonché

(j bis)  qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 1 bisCompetenza in materia di successione all'interno degli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione.

Articolo 2Definizioni

1.      Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) "successione ": la successione a causa di morte comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte, ovvero di un trasferimento per effetto di successione ab intestato;

(c)    "patto successorio": l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;

(d)    "testamento congiuntivo": il testamento redatto da due o più persone ▌;

(d bis)   "disposizione a causa di morte": un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;

(e)    "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;

(f)     "Stato membro dell'esecuzione", lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

(g)    "decisione": qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(g bis)   "transazione giudiziaria": la transazione in materia di successioni approvata dall'organo giurisdizionale o conclusa davanti all'organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;

(h)    "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

–       riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, nonché

–       sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

2.      Ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

(a)     possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; nonché

(b)     abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 47, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

Capo IICompetenza

Articolo 4Competenza generale

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso.

Articolo 5 bisAccordo relativo all'elezione del foro

1.      Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 17 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2.      L'accordo relativo all'elezione del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Articolo 5 terDichiarazione d'incompetenza in caso di scelta della legge

Nell'ipotesi in cui la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 17 sia la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 4 o 6:

(a)     può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni, oppure

(b)    dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5 bis, di conferire la competenza ad un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

Articolo 5 quaterCompetenza in caso di scelta della legge

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 17 sono competenti a decidere sulla successione:

(a)      se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell'articolo 5 ter, oppure

(b)      se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5 bis, di conferire la competenza ad un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro, oppure

(c)       se le parti del procedimento hanno espressamente riconosciuto la competenza dell'organo giurisdizionale adito.

Articolo 5 quinquiesChiusura del procedimento d'ufficio in caso di scelta della legge

L'organo giurisdizionale investito d'ufficio di un caso di successione ai sensi degli articoli 4 o 6 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede extragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 17.

Articolo 5 sexiesCompetenza fondata sulla comparizione

1.      Se, nel corso del procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell'articolo 5 quater risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell'accordo relativo all'elezione del foro, l'organo giurisdizionale continua ad esercitare la competenza qualora le parti che non sono parte dell'accordo compaiano senza contestare la competenza dell'organo giurisdizionale.

2.      Se la competenza dell'organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell'accordo in questione, l'organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.

         In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi degli articoli 4 o 6.

Articolo 6Competenza

sussidiaria

1.        Se, al momento del decesso, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, ▌ gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni della successione sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:

(b)    il defunto possedesse la cittadinanza di quello Stato membro al momento del decesso; o, in mancanza,

(b bis)   la precedente residenza abituale del defunto fosse stabilita in quello Stato membro, purché al momento dell'adizione dell'organo giurisdizionale non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2.        Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni della successione sono comunque competenti a decidere su tali beni.

Articolo 6 bisForum necessitatis

Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 6 terLimitazione del procedimento

1.      Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2.      Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

Articolo 8

Accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o rinuncia ad essi

Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi ad un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni qualora, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possano essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale .

Articolo 10Adizione dell’organo giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

(a)    alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o

(b)     se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o

(b bis) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 11Verifica della competenza

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 12Verifica della ricevibilità

1.      Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’organo giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2.      In luogo ▌ del paragrafo 1, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[10], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3.      Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 13Litispendenza

1.      Qualora davanti ad organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.

2.      Ove sia accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, l'organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

Articolo 14Connessione

1.      Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.

2.      Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.      Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 15Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

Capo IIILegge applicabile

Articolo 15 bisApplicazione universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 16Norma generale

1.        Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la sua residenza abituale al momento del decesso.

2.        Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che, al momento del decesso, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale diverso Stato.

Articolo 17

Scelta della legge

1.      Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento del decesso.

         Una persona con più cittadinanze può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui abbia la cittadinanza al momento della scelta.

2.      La scelta della legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare chiaramente dai termini di una tale disposizione.

3.      La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta della legge è disciplinata dalla legge scelta.

4.      La modifica o la revoca della scelta della legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

Articolo 19Ambito

di applicazione della legge applicabile

1.      La legge designata a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17 regola l'intera successione .

2.      Tale legge regola in particolare:

(a)   le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;

(b)   la determinazione dei ▌ beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori compresi quelli del coniuge o del convivente superstite;

(c)   la capacità di succedere;

(e)   la diseredazione e l'indegnità;

(f)    il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e degli obblighi costituenti la successione, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;

(g)   i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 21;

(h)   la responsabilità per i debiti ereditari;

(i)    la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che i congiunti stretti del defunto vantino nei confronti dell'eredità o degli eredi;

(j)     la collazione e la riduzione delle liberalità nonché la loro presa in considerazione nel calcolo delle quote dei diversi beneficiari;

(l)     la divisione dell'eredità.

Articolo 19 bis

Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori

1.        Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha effettuato la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata effettuata la disposizione.

2.      Fatto salvo il paragrafo 1, una persona può scegliere come legge disciplinante la sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che la persona che ha effettuato la disposizione avrebbe potuto scegliere conformemente all'articolo 17 alle condizioni ivi stabilite.

3.      Il paragrafo 1 si applica, secondo il caso, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta della legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.

Articolo 19 ter

Patti successori

1.      Un patto successorio avente ad oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.

2.      Un patto successorio avente ad oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna delle persone interessate se fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

         Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge con la quale presenta i legami più stretti tra quelle menzionate al primo comma.

3.      Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge disciplinante il loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere in forza dell'articolo 17 alle condizioni ivi indicate.

Articolo 19 quater

Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte

1.        Ai fini degli articoli 19 bis e 19 ter i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:

(a)      la capacità della persona che dispone a causa di morte di effettuare tale disposizione;

(b)      la cause specifiche che impediscono alla persona che effettua la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono ad una persona di ricevere beni della successione dalla persona che effettua la disposizione;

(c)       l'ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;

(d)       l'interpretazione della disposizione;

(e)       la frode, la coazione, l'errore e qualsiasi altro aspetto legato al consenso o all'intenzione della persona che effettua la disposizione.

2.      Se una persona ha la capacità di effettuare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma degli articoli 19 bis o 19 ter, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare tale disposizione.

Articolo 19 quinquies

Validità formale delle disposizioni a causa di morte scritte

1.      Una disposizione a causa di morte scritta è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:

(a)     dello Stato in cui la disposizione è stata effettuata o il patto successorio è stato concluso, o

(b)     di uno Stato di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza quando è stata effettuata la disposizione o è stato concluso il patto, o al momento del decesso, o

(c)     di uno Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio quando è stata effettuata la disposizione o è stato concluso il patto, o al momento del decesso, o

(d)     dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale quando è stata effettuata la disposizione o è stato concluso il patto, o al momento del decesso, o

(e)     per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.

Per determinare se il testatore o le persone la cui successione è interessata dal patto successorio avessero o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.

2.      Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.

3.      Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse di disposizioni a causa di morte in riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per le qualità che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.

Articolo 20Validità formale

della dichiarazione riguardante l'accettazione o la rinuncia

La dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è ▌ valida quanto alla forma se soddisfa le condizioni:

(a)       della legge applicabile alla successione a norma degli articoli 16 o 17, o

(b)      della legge dello Stato in cui la persona che effettua la dichiarazione risiede abitualmente ▌.

Articolo 21

Disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell'eredità in determinate situazioni

1.        Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria oppure obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità del presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione a norma della propria legge, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

L'amministratore o gli amministratori nominati a norma del presente paragrafo sono abilitati a eseguire la volontà del defunto e/o amministrare l'eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se tale legge non prevede l'amministrazione dell'eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore per conto terzi ai sensi della loro legislazione nazionale qualora quest'ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altri garanti dei debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull'amministrazione dell'eredità o qualora l'eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni.

L'amministratore o gli amministratori nominati a norma del presente paragrafo sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

2.        L'amministratore o gli amministratori nominati a norma del paragrafo 1 esercitano i poteri di amministrare l'eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla successione. L'organo giurisdizionale competente per la nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l'esercizio di detti poteri in conformità della legge applicabile alla successione.

Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per preservare i beni dell'eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altri garanti dei debiti del defunto, l'organo giurisdizionale di nomina può decidere di permettere all'amministratori o agli amministratori di esercitare, su base residuale, i poteri previsti a tal fine nella propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l'esercizio di siffatti poteri in conformità della legge.

Nell'esercizio di detti poteri residuali l'amministratore o gli amministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità dei debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l'eredità o di rinunciare ad essa e, se applicabile, i poteri dell'esecutore testamentario.

3.        Fatto salvo il paragrafo 2, l'organo giurisdizionale che nomina uno o più amministratori ai sensi del paragrafo 1 può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati.

Nell'esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare, la determinazione dei beneficiari e i loro diritti di successione, compresi i loro diritti a una quota riservata o le loro rivendicazioni nei confronti dell'eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione.

Articolo 22

Norme speciali che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a determinati beni

Se la legge dello Stato in cui sono situati alcuni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per considerazioni economiche, familiari o sociali, stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a detti beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di detto Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione.

Articolo 22 bisAdattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, detto diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 23Commorienti

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie con disposizioni tra loro incompatibili ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

Articolo 24

Eredità vacante

Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano eredi né legatari di beni a norma di una disposizione a causa di morte, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l'applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori abbiano la facoltà di chiedere la soddisfazione dei loro crediti con i beni oggetto dell'intera successione.

Articolo 26

Rinvio

1.      Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino:

         (a)         alla legge di uno Stato membro, o

         (b)         alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.

2.      Il rinvio non vale per quanto riguarda le leggi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 19 quinquies, all'articolo 20, lettera b) e all'articolo 22.

Articolo 27Ordine pubblic

o

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 28

Stati con più di un sistema giuridico - conflitti territoriali di leggi

1.        Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di successione, le norme interne in materia di conflitto di leggi di tale Stato determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2.        In mancanza di norme interne in materia di conflitto di leggi:

(a)      ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi delle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso;

(b)      ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi delle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il legame più stretto;

(c)       ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi di qualsiasi altra disposizione che si riferisce ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento interessato è situato.

2 bis.  Fatto salvo il paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 è inteso, ai fini della determinazione della legge pertinente ai sensi dell'articolo 19 quinquies e in mancanza di norme interne in materia di conflitto di leggi in tale Stato, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il legame più stretto.

Articolo 28 bisStati con più di un sistema giuridico - conflitti interpersonali di leggi

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di successione, ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il defunto aveva il legame più stretto.

Articolo 28 ter

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di successione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità.

Capo IVRiconoscimento,

esecutività ed esecuzione delle decisioni

Articolo 29

Riconoscimento ▌

1.        Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.        In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 33 ter a 33 sexdecies, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.        Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 30Motivi di

rifiuto del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

(a)       se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto ▌;

(b)      se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

(c)       se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

(d)      se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 31Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 32Sospensione del procedimento

di riconoscimento

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

Articolo 33

Forza esecutiva

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive ▌ sono eseguite negli altri Stati membri dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata conformemente alla procedura contemplata agli articoli da 33 ter a 33 sexdecies.

Articolo 33 bisDeterminazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 33 ter a 33 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.

Articolo 33 terCompetenza territoriale

1.      La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicati da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 46 bis.

2.        La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33 quaterProcedura

1.      La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.      L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.

3.      La domanda è corredata dei seguenti documenti:

(a)        una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

(b)        l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 33 quinquies.

Articolo 33 quinquiesMancata produzione dell'attestato

1.  Qualora l'attestato di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2.  Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

Articolo 33 sexiesDichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 33 ter senza alcun esame ai sensi dell'articolo 30. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 33 septiesNotificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.      La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2.      La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 33 octiesRicorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.      Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.       Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 46 bis.

3.      Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4.      Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 12 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

5.      Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 33 noniesImpugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 46 bis.

Articolo 33 deciesRifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 33 octies o 33 nonies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 30. Esso si pronuncia senza indugio.

Articolo 33 undeciesSospensione del procedimento

L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 33 octies o dell'articolo 33 nonies , su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende  il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 33 duodeciesProvvedimenti provvisori e cautelari

1.      Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell’esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 33 sexies.

2.      La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3.      In pendenza del termine di cui all’articolo 33 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.

Articolo 33 terdeciesEsecutività parziale

1.      Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2.      L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

Articolo 33 quaterdeciesPatrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 33 quindeciesAssenza di cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 33 sexdeciesAssenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Capo VAtti pubblici

e transazioni giudiziarie

Articolo 34

Accettazione degli atti pubblici

1.        Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa forza probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

La persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2 precisando la forza probatoria che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2.        Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha forza probatoria in un altro Stato membro fintanto che la contestazione sia pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.

3.       Qualsiasi contestazione riguardo agli strumenti giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha forza probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fintanto che la contestazione sia pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.

4.        Se una questione relativa agli strumenti giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 35Esecutività degli atti pubblici

1.        L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è, su istanza di una parte interessata, dichiarato esecutivo in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli da 33 ter a 33 sexdecies.

1 bis.  Ai fini dell'articolo 33 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza di una parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

2.        L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 33 octies o 33 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 35 bisEsecutività delle transazioni giudiziarie

1.        Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono, su istanza di una parte interessata, dichiarate esecutive in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli da 33 ter a 33 sexdecies.

1 bis.  Ai fini dell'articolo 33 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato o davanti al quale è stata conclusa la transazione, su istanza di una parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

2.        L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 33 octies o 33 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

Capo VICertificato successorio europeo

Articolo 36

Istituzione di un certificato successorio europeo

1.      Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (in appresso denominato "certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 42.

2.      L'uso del certificato ▌ non è obbligatorio.

2 bis. Il certificato non ▌ sostituisce i documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 42 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

Articolo 36 bisScopo del certificato

1.        Il certificato è destinato ad essere utilizzato dagli eredi e legatari che vantano diritti diretti nella successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

2.        Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi specifici:

(a)       la qualità e/o i diritti di ciascun erede o, secondo il caso, di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

(b)       l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi o, secondo il caso, ai legatari menzionati nel certificato;

(c)       i poteri della persona menzionata nel certificato per dare esecuzione al testamento o amministrare l'eredità.

Articolo 37Competenza a rilasciare il certificato

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma degli articoli 4, 5 quater, 6 o 6 bis. L'autorità di rilascio è:

(a)      un organo giurisdizionale quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, o

(b)      un'altra autorità che in virtù del diritto nazionale è competente a trattare questioni di successione.

Articolo 38

Domanda di certificato

-1.     Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 1 (in appresso denominata "richiedente").

-1 bis. Ai fini della presentazione di una domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

1.      La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in forma di copia rispondente alle condizioni necessarie per accertarne l'autenticità, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 1 bis:

(a)       le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento del decesso, data e luogo del decesso;

(b)      le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale legame di parentela o di affinità con il defunto;

(b bis) le generalità dell'eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;

(b ter) le generalità del coniuge o convivente del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex conviventi: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;

(b quater)       le generalità di altri possibili beneficiari in virtù di una disposizione a causa di morte e per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell'organizzazione, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;

(b quinquies) lo scopo previsto del certificato ai sensi dell'articolo 36 bis;

(b sexies)        gli estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;

(c)       gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l'eredità del defunto;

(c bis) l'indicazione secondo cui il defunto ha effettuato o meno una disposizione a causa di morte; se non sono acclusi né l'originale né una copia, un'indicazione sul luogo in cui si trova l'originale;

(e)       l'indicazione secondo cui il defunto ha stipulato o meno una convenzione matrimoniale o una convenzione relativa a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non sono acclusi né l'originale né una copia della convenzione, un'indicazione sul luogo in cui si trova l'originale;

(e bis) l'indicazione secondo cui uno dei beneficiari ha fatto o meno una dichiarazione di accettazione dell'eredità o, se del caso, di rinuncia ad essa;

(f)       una dichiarazione secondo cui, per quanto consta al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;

(f bis) qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

Articolo 40

Esame della domanda

1.      Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e dichiarazioni, nonché i documenti e altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Essa effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove previsto o autorizzato dal diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire ulteriori prove da essa ritenute necessarie.

1 bis. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie dei documenti pertinenti rispondenti alle condizioni necessarie per accertarne l'autenticità, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.

1 ter. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che siano rese dichiarazioni sotto giuramento o mediante un atto notorio sostitutivo del giuramento.

2 bis. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e attraverso annunci pubblici fornisce ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

3.      Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro informazioni contenute in particolare nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati documenti e fatti rilevanti per la successione o per il regime patrimoniale tra coniugi o per un regime patrimoniale equivalente del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in virtù del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.

Articolo 40 bisRilascio del certificato

1.        L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2. L'autorità di rilascio non emette il certificato segnatamente se:

(a)       gli elementi da certificare siano oggetto di contestazione, o

(b)       il certificato non sia conforme ad una decisione riguardante gli stessi elementi.

2.        L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell'emissione del certificato.

Articolo 41Contenuto del certificato

2.      Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

(a)        il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio;

(a bis)  il numero di riferimento del fascicolo;

(a ter)   gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;

(a quater)         la data di rilascio;

(a quinquies)   le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale legame di parentela o di affinità con il defunto;

(b)        le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento del decesso, data e luogo del decesso;

(b bis)  le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d'identificazione (se del caso);

(c)        dati relativi ad una convenzione matrimoniale stipulata dal defunto o, se del caso, una convenzione stipulata dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o ad un regime patrimoniale equivalente;

(d)        la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;

(e)        l'indicazione secondo cui si tratta di successione ab intestato o testamentaria in forza di una disposizione a causa di morte, comprese informazioni sugli elementi ▌ da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;

(g)        se del caso, per ogni beneficiario informazioni relative alla natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa;

(h)        ▌ la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni dato erede;

(i)         l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni dato legatario;

(j)         le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;

(k)        i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

Articolo 42Effetti del certificato ▌

1.      Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.      Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici. La persona menzionata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità è presunta possedere la qualità indicata nel certificato e/o essere titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza che tali diritti o poteri siano oggetto di condizioni e/o restrizioni diverse da quelle menzionate nel certificato stesso.

3.      Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona menzionata nel certificato come abilitata a ricevere pagamenti o beni è considerato aver concluso una transazione con una persona abilitata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

4.      Se una persona menzionata nel certificato come abilitata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia concluso una transazione con una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

5.      Il certificato costituisce titolo idoneo per ▌ l'iscrizione ▌ di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere j) e k).

Articolo 42 bisCopie autenticate del certificato

1.      L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autenticate al richiedente e a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo.

1 bis. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 3 e dell'articolo 44 bis, paragrafo 2, l'autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autenticate ai sensi del paragrafo 1.

2.      Le copie autenticate rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autenticata con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità deve essere prolungato. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autenticata deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati all'articolo 36 bis, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autenticata oppure richiedere una nuova copia autenticata all'autorità di rilascio.

Articolo 43Rettifica,

modifica o revoca del certificato

1.      Su richiesta di chiunque dimostri di avere un interesse legittimo o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.

2.      Su richiesta di chiunque dimostri di avere un interesse legittimo o, se così previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondono al vero.

3.      L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autenticate del certificato ai sensi dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

Articolo 44

Procedure di ricorso

1.        Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 40 bis possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

           Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 43 e dell'articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera (a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avere un interesse legittimo.

           Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2.        Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.

           Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

Articolo 44 bisSospensione degli effetti del certificato

1.        Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

(a)      dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avere un interesse legittimo, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 43, o

(b)      dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 44, in pendenza di siffatto ricorso.

2.        L'autorità di rilascio o, secondo il caso, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autenticate ai sensi dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.

           Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autenticate del certificato stesso.

Capo VII

Disposizioni generali e finali

Articolo 44 ter

Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Articolo 45Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.      Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

         In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell'articolo 19 quinquies del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.

2.      Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento ▌.

2 bis.  Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall'accordo intergovernativo tra tali Stati del [data] 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:

(a)          norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità secondo la definizione della convenzione e un'assistenza al riguardo da parte delle autorità degli Stati Parti contraenti della convenzione, e

(b)          procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di successioni.

Articolo 45 bisRelazioni con il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza[11].

Articolo 46Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di ▌ successioni, comprese informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di successioni e al tipo di autorità competente a ricevere dichiarazioni di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi ai sensi dell'articolo 8.

Gli Stati membri forniscono altresì schede informative che indichino tutti i documenti o le informazioni abitualmente richiesti ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 46 bis

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1.      Entro [...][12] gli Stati membri comunicano alla Commissione:

(a)      i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 33 ter, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 33 octies, paragrafo 2;

(b)       i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 33 nonies;

(c)       le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 37; nonché

(d)       le procedure di ricorso di cui all'articolo 44.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.      La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ad eccezione degli indirizzi ed altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui alla lettera (a).

3.      La Commissione tiene tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 47

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2

1.        La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco di altre autorità e professionisti legali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2.      Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche di tale elenco. La Commissione modifica opportunamente l'elenco.

3.      La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.      La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 47 bis

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 33 quater, 34, 35, 35 bis, 38 e 40 bis

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 3 quater, 34, 35, 35 bis, 38 e 40 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 48

Procedura del comitato

1.      La Commissione è assistita da un comitato ▌. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Riesame

Entro […][13], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati in relazione a transazioni extragiudiziali in materia di successioni intervenute parallelamente in diversi Stati membri o ad una transazione extragiudiziale intervenuta in uno Stato membro parallelamente ad una transazione davanti ad un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 50Disposizioni transitorie

1.      Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo la data della sua applicazione.

2.      Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione prima della data di applicazione del presente regolamento, tale scelta è ▌ valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se era valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in qualsiasi Stato di cui possedeva la cittadinanza.

2 bis. Una disposizione a causa di morte anteriore alla data di applicazione del presente regolamento è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se risulta ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in qualsiasi Stato di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione.

2 ter. Se una disposizione a causa di morte è stata espressa prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità della legge che il defunto avrebbe scelto a norma del presente regolamento, tale legge è ritenuta quella scelta come legge applicabile alla successione.

Articolo 51Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal […][14], tranne gli articoli 46 e 46 bis, che si applicano a decorrere dal […][15], e gli articoli 47, 47 bis e 48, che si applicano a decorrere dal […][16].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

  • [1]  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 148.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]             GU C 44 del'11.2.2011, pag. 148.
  • [4]           GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
  • [5]           GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
  • [6]           GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
  • [7]           GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
  • [8]           GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.
  • [9]           GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
  • [10]           GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
  • [11]          GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
  • [12]          GU: 9 mesi prima della data di applicazione del regolamento.
  • [13]          GU: 10 anni dopo la data di applicazione del regolamento.
  • [14]          GU: 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.
  • [15]          GU: 9 mesi prima della data di applicazione del regolamento.
  • [16]          GU: il giorno successivo alla data di adozione del regolamento.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Criteri di collegamento unitari per la competenza giurisdizionale e la legislazione applicabile costituiscono il punto nodale di una soluzione europea: secondo la proposta della Commissione, la residenza abituale è determinante per entrambi gli aspetti. Nondimeno, in ciò rientra imprescindibilmente il diritto di un defunto a poter scegliere la legislazione del proprio Stato di origine quale legge applicabile alla successione, unitamente alla possibilità di deferire la procedura – in tal caso – ad un organo giurisdizionale di tale Stato.

In un tale accostamento, la proposta deve essere valutata.

Ogni soluzione presenta punti di forza e di debolezza: si potranno, infatti, sempre descrivere fattispecie procedurali il cui risultato non soddisfa appieno. È fatto insito nella natura dell'argomento, nella difficoltà della materia, nella molteplicità dei casi che presenta la vita e nel contrasto degli obiettivi delle diverse valutazioni. Una valutazione deve quindi essere espressa sulla base di una visione globale.

Occorre pertanto approvare le decisioni di base della proposta della Commissione che, anche nella sostanza, ricalcano il parere del Parlamento europeo sul Libro verde[1]. La proposta assicura la certezza del diritto, è relativamente chiara e lineare nonché comprensibile, nei punti più cruciali, anche per il cittadino qualunque. Si evitano frazionamenti dell'asse ereditario e l'organo giurisdizionale competente potrà, di norma, applicare la propria legislazione anche a cittadini di Stati terzi mediante la correlazione alla residenza abituale. Nella maggior parte dei casi, la località di residenza abituale del defunto sarà nel contempo il centro dei suoi interessi.

Optando per una determinata legislazione può essere garantito un iter parallelo mediante il deferimento ad un tribunale dello Stato di origine.

L'autonomia dei cittadini risulta potenziata dalla nuova facoltà di designare la legge applicabile. La limitazione di tale facoltà alla cittadinanza preserva tanto la funzione disciplinare del diritto successorio quanto la tutela dei familiari e previene al massimo grado elusioni ed abusi. La cittadinanza è, ai fini del collegamento, un criterio affidabile.

Su detta base si possono formulare le norme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

La proposta della Commissione viene perfezionata mediante l'istituzione di un certificato successorio europeo: trattasi ivi non di decisione conclusiva e giuridicamente efficace sulla successione bensì di un'attestazione della stessa, atta a fungere come comprova transfrontaliera per le iscrizioni a registro e concepita per tutelare chi entra in possesso bona fide di un bene trasmesso in eredità. Ne consegue un noto miglioramento delle transazioni transfrontaliere e degli atti giuridici transfrontalieri in materia di successione.

Ricapitolando, occorre tenere a mente quanto segue:

per i cittadini abitualmente residenti nel proprio Stato di origine nulla cambia, se la totalità dei loro beni risulta ubicata soltanto in tale Stato. Qualora essi possiedano beni, segnatamente proprietà immobiliari, al di fuori del proprio Stato di origine, gli stessi sarebbero interamente soggetti, senza alcuna disposizione testamentaria ad hoc, al diritto di tale Stato di origine.

Per i cittadini che risiedessero od intendessero risiedere abitualmente al di fuori del proprio Stato di origine vi è la facoltà di optare per il diritto del proprio Stato di origine: si ha ivi un decisivo miglioramento.

Viene fornita altresì una solida base ai consulenti che si occupano di successioni.

Gli organi giurisdizionali o gli altri organi competenti in merito potranno, di norma, applicare la propria legislazione.

L'espletamento delle pratiche successorie transfrontaliere viene notevolmente snellito.

I cittadini deceduti abitualmente residenti al di fuori del proprio Stato di origine e che non avessero optato per alcuna legislazione saranno, in futuro, soggetti al diritto successorio dello Stato di residenza: si ha qui un'innovazione per tutti gli Stati membri. Riguardo alle perplessità destate va segnalato che, in svariati casi, una tale situazione giuridica viene a crearsi già attualmente, senza che le persone ne siano consapevoli.

È possibile superare tali perplessità mediante campagne informative; qualsiasi approccio volto alla risoluzione presenta vantaggi e svantaggi e non tutti gli obiettivi possono essere tenuti contemporaneamente in considerazione. Il relatore reputa che l'attuale situazione giuridica, al pari di qualunque altro approccio, susciti problemi in misura notevole e considera preferibile l'idea oggetto della proposta.

Il regolamento non può risolvere tutti i problemi né deve disciplinare ogni minimo particolare, tuttavia apporterà notevoli miglioramenti all'attuale situazione giuridica. Viene offerta ai cittadini una base solida e chiara per la gestione della propria successione: ora hanno la possibilità di fare miglior uso dei propri diritti nel mercato interno. Proprio nella branca del diritto successorio chiarezza e certezza della legislazione sono prerogative chiave, che risultano rinvigorite dal regolamento, il quale porta vantaggi alle persone e crea un notevole valore aggiunto europeo.

In via precauzionale si deve far osservare quanto segue:

(1) la legislazione applicabile non influisce in alcun modo sul trattamento fiscale dell'eredità;

(2) Il regolamento disciplinerà soltanto il diritto privato internazionale lasciando inalterato il diritto successorio sostanziale;

(3) il Regno Unito e l'Irlanda hanno esercitato il proprio diritto alla desistenza.

La presente proposta di regolamento ha come base giuridica l'articolo 81 del TFUE.

II. Questioni specifiche

Malgrado l'assenso alle decisioni di base della proposta, persistono seri problemi e risultano necessarie rettifiche ed integrazioni. Alcuni di essi debbono essere affrontati.

Residenza abituale

Essa costituisce un concetto cruciale del regolamento, è a ragion veduta oggetto di una particolare attenzione e reclama una definizione della maggior chiarezza possibile: ai molteplici casi della vita non si addice certo una definizione con condizioni e/o limiti di tempo vincolanti. Non ne risulterebbe un esito molto più attendibile, però il procedimento potrebbe essere prolungato. Dopo il decesso, l'organo giurisdizionale competente dovrebbe essere determinato il prima possibile. Questo poi, nei casi specifici concreti, può e deve accertare la residenza abituale e la propria competenza alla luce di criteri generali, come descritto in un considerando. Occorre inoltre rammentare che sono pochissimi i sistemi giuridici nazionali dotati di definizione legale per tale concetto e che essa non è prevista nel regolamento europeo relativo alle obbligazioni alimentari né in una serie di accordi internazionali.

Facoltà di designare la legge applicabile

La facoltà di designare la legge applicabile, una novità per numerosi cittadini e svariati Stati, rappresenta un punto cruciale della proposta. Tuttavia sarebbero necessarie diverse precisazioni e integrazioni per quanto concerne il favor testamenti.

Demarcazioni in fatto di diritto sostanziale e procedurale degli Stati membri

Il regolamento è destinato a disciplinare soltanto il diritto privato internazionale degli Stati membri e non il diritto successorio sostanziale né altro diritto sostanziale o procedurale degli stessi. Ne derivano nondimeno sovrapposizioni ed interferenze di minor conto, la cui origine risiede nelle diverse articolazioni delle legislazioni applicabili alla successione, del diritto sostanziale e delle procedure di successione negli Stati membri.

Sulla base della proposta del relatore il diritto sostanziale e procedurale degli Stati membri deve restare il più possibile impregiudicato, il che può comportare ulteriori dispendi burocratici a carico degli eredi (cfr. art. 21). Il relatore avanza pertanto a titolo cautelativo una seconda proposta che, a parer suo, comprende il minimo indispensabile da prevedersi per evitare di compromettere i diritti sostanziali e procedurali nazionali.

Patti successori

Un notevole problema nel diritto privato internazionale è rappresentato dai patti successori poiché, in taluni Stati, essi sono ignoti o addirittura interdetti: va precisato chiaramente che la legge della successione e quindi, per esempio, le legittima sarebbero determinati in modo distinto dal regolamento per ogni parte del patto successorio.

Dalle modifiche potrebbero risultare altresì interessati gli Stati membri in cui il patto successorio non è previsto.

Ordine pubblico del foro

La riserva dell'ordine pubblico è nel diritto privato internazionale un principio giuridico riconosciuto; tuttavia, alla luce degli istituti giuridici e dei valori comuni, dovrebbe perdere la propria rilevanza nei rapporti tra gli Stati membri.

È privo di fondamento paventare che si introdurrebbero possibilità di elusione del diritto alla legittima: un simile diritto è noto in quasi tutti gli Stati membri, seppure con impostazioni differenti. Se un defunto ha optato per la legislazione del proprio Stato di origine non sussiste alcun motivo per temere che venga elusa. Tale timore sarebbe invece potuto sorgere se la facoltà di designare la legge applicabile fosse stata correlata alla residenza abituale. Secondo la proposta in esame non è sufficiente, per un cittadino, acquisire la propria residenza abituale in altro Stato membro: è necessario, invece, che vi risieda abitualmente al momento del decesso (senza essere tassativamente deceduto colà). Appare inverosimile supporre che, da un tale punto di vista, parecchie persone trasferiscano il proprio domicilio con l'intento di mantenerlo fino al termine della vita. Chi, in ogni e qualsiasi circostanza, desidera sottrarsi a tali diritti, può identificare possibilità a tal fine anche nella legislazione in vigore.

Riconoscimento degli atti pubblici

Il relatore esprime il proprio assenso al riconoscimento degli atti pubblici, inteso quale libera circolazione dei medesimi e "riconoscimento" dell'autenticità e del valore probatorio formale degli stessi. Il termine "riconoscimento" può tuttavia dare adito – e non soltanto nella versione in lingua tedesca – a malintesi poiché non ha un significato univoco in sé per sé, ma deve essere interpretato nelle varie situazioni.

Certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo dovrebbe essere circoscritto alle fattispecie transfrontaliere: Ogni soggetto che si occupa di un'eredità – organi giurisdizionali, autorità, notai, ecc. – dovrebbe essere competente per il rilascio. Detti soggetti devono essere determinati dagli Stati membri competenti in conformità del capo III.

  • [1]  Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti (GU C 314E, del 21.12.2006, pag. 342).

PROCEDURA

Titolo

Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo

Riferimento

COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.10.2009

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

JURI

22.10.2009

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

LIBE

22.10.2009

 

 

 

Pareri non espressi

Decisione

LIBE

10.5.2010

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Kurt Lechner

9.11.2009

 

 

 

Esame in commissione

2.12.2009

28.1.2010

22.3.2010

29.4.2010

 

1.12.2010

21.3.2011

20.6.2011

11.7.2011

Approvazione

1.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Deposito

6.3.2012