RELAZIONE sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo
19.7.2012 - (2012/2032(INI))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Kyriacos Triantaphyllides
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 67, paragrafo 2, e gli articoli 78 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la comunicazione del 2 dicembre 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo - Un programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca (COM(2011)0835),
– vista la risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" – programma di Stoccolma[1],
– vista la comunicazione del 6 aprile 2005 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0123),
– viste le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni dell'8 marzo 2012 su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni, anche a causa di flussi migratori misti, durante la 3151esima riunione del Consiglio giustizia e affari interni,
– visti gli strumenti internazionali ed europei relativi ai diritti umani, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),
– visto il Libro verde della Commissione del 6 giugno 2007 sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007)0301),
– visto il piano strategico della Commissione sull'asilo del 17 giugno 2008: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008)0360),
– vista la direttiva 2001/55/CE, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi[2],
– visto il programma di diciotto mesi del Consiglio del 17 giugno 2011, preparato dalle presidenze polacca, danese e cipriota,
– vista la proposta di regolamento della Commissione del 15 novembre 2011 che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0248/2012),
A. considerando che l'Unione europea si è impegnata a ultimare l'introduzione di un sistema comune europeo di asilo (CEAS) nel 2012;
B. considerando che la solidarietà è stata riconosciuta fin dall'inizio come una componente essenziale e un principio guida del sistema europeo comune di asilo (CEAS), nonché come un principio cardine del diritto dell'Unione europea a norma del quale gli Stati membri devono condividere vantaggi e oneri in modo paritario ed equo;
C. considerando che la solidarietà deve andare di pari passo con la responsabilità, e che gli Stati membri devono garantire che i loro sistemi di asilo siano in grado di ottemperare alle norme del diritto internazionale ed europeo, in particolare della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del suo protocollo integrativo del 1967, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
D. considerando che la prestazione di assistenza nello svolgimento delle procedure di asilo nell'ambito della solidarietà efficace e della responsabilità equamente condivisa deve essere percepita come un mezzo per assistere gli Stati membri nel rispettare il proprio obbligo di fornire protezione ai bisognosi di protezione internazionale nonché di assistere i paesi terzi che ospitano il numero maggiore di rifugiati, al fine di rafforzare lo spazio comune di protezione nel suo insieme;
E. considerando che, fatto salvo l'obbligo di esaminare le singole domande di asilo caso per caso, se lo scopo del trattamento comune è di condurre a un processo decisionale comune, è necessario che sia accordato il dovuto rispetto ai concetti comuni UE di paese di origine sicuro e di paesi terzi sicuri, nel rispetto delle condizioni e delle garanzie incluse nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, sulla proposta della Commissione di revisione della direttiva in materia di procedure di asilo;
Introduzione
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo, che invita a tradurre la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità in misure concrete e che chiede agli Stati membri di adempiere alle proprie responsabilità nell'assicurare che i rispettivi sistemi di asilo soddisfino le norme europee e internazionali;
2. sottolinea il ruolo centrale e l'effetto orizzontale della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità nell'istituzione del CEAS; ribadisce la necessità di assicurare l'applicazione efficiente e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e l'attuazione della normativa al fine di assicurare elevati livelli di protezione;
3. ricorda che il diritto alla protezione internazionale è un diritto fondamentale sancito dalla legislazione internazionale e UE che è integrato da una serie di diritti e principi aggiuntivi, quali il principio del non respingimento, il diritto alla dignità, il divieto di infliggere torture e trattamenti inumani o degradanti, la protezione delle donne dalla violenza e da qualsiasi forma di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare;
4. sottolinea il fatto che il principio della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità è sancito dai trattati e che un quadro di solidarietà efficace comprende, almeno, il dovere da parte delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri di cooperare al fine di individuare le modalità per dare attuazione a tale principio; afferma che la solidarietà non si limita alle relazioni reciproche tra Stati membri ma si rivolge anche ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione internazionale;
5. sottolinea il fatto che, nonostante l'incremento del numero dei richiedenti asilo nel 2011, l'ultimo decennio ha registrato nel complesso una notevole riduzione del numero di richieste di asilo nell'UE; evidenzia che, a motivo di vari fattori tra cui le loro caratteristiche geografiche, taluni Stati membri devono far fronte a un numero sproporzionato di richieste di asilo rispetto ad altri, e che le stesse richieste risultano iniquamente distribuite all'interno dell'UE; ricorda che, nel 2011, dieci Stati membri hanno ricevuto oltre il 90% delle richieste di asilo, che fino all'estate del 2011 solo 227 beneficiari di protezione internazionale sono stati ricollocati nell'UE da Malta in altri sei Stati membri e che nel 2011, in tutta l'Unione europea, solo 4 125 rifugiati sono stati reinsediati in appena dieci Stati membri, pari a circa il 6,6% di tutte le persone reinsediate nel corso di quell'anno; sottolinea che l'identificazione di tali disparità mediante, tra l'altro, il confronto tra i numeri assoluti e gli indicatori di capacità risulta essenziale, e che gli Stati maggiormente interessati dalle domande di asilo devono essere maggiormente assistiti dall'UE sia da un punto di vista amministrativo che finanziario;
6. sottolinea che non è possibile raggiungere un livello elevato di protezione per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale né adottare decisioni eque se non si pone rimedio alle discrepanze tra la percentuale di richieste di asilo e la capacità di assorbimento dei singoli Stati membri dal punto di vista tecnico e amministrativo, e se le misure di sostegno in vigore negli Stati membri sono poco adatte a rispondere a flussi variabili di richiedenti asilo;
7. ribadisce che gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano attuati dei regimi di asilo equi ed efficaci al fine di far fronte a flussi variabili di richiedenti asilo; è del parere che, sebbene il numero di richieste di asilo non sia costante, è evidente che determinati punti di ingresso alle frontiere esterne dell'Unione costituiscono punti critici nei quali è ragionevole prevedere che venga presentato un elevato numero di richieste di asilo; chiede misure per stimolare la preparazione dei sistemi di asilo degli Stati membri ubicati presso i principali punti di ingresso dell'UE, come segno di solidarietà concreta;
8. sottolinea che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare e applicare pienamente il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali in materia di asilo; nota che gli Stati membri in prossimità dei confini esterni dell'Unione fanno fronte a sfide diverse in base al CEAS rispetto a quelli senza frontiere esterne, e necessitano quindi di un sostegno diverso per il corretto espletamento dei rispettivi compiti; sottolinea che l'articolo 80 del TFUE richiede l'attivazione delle misure esistenti nonché lo sviluppo di nuove misure per assistere tali Stati membri qualora necessario;
9. invita a ottimizzare l'impiego delle misure esistenti nonché a elaborare nuovi e mirati strumenti e misure al fine di rispondere alle mutevoli sfide in modo flessibile ed efficace; tale ottimizzazione è particolarmente necessaria ora, considerata la grave crisi finanziaria che colpisce l'UE e che sottopone a un'ulteriore pressione gli sforzi degli Stati membri per gestire in maniera efficiente le procedure di asilo, in particolare nel caso di quelli che accolgono un numero sproporzionato di richiedenti asilo;
10. rileva che, alla luce delle crescenti esigenze correlate ai rifugiati a livello globale, la cooperazione con i paesi terzi nel contesto delle politiche ambientali e di sviluppo può svolgere un ruolo essenziale nella creazione di relazioni basate sulla solidarietà;
11. sottolinea l'importanza di raccogliere, analizzare e valutare in prospettiva dati quantitativi e qualitativi affidabili, accurati, esaustivi, comparabili e aggiornati al fine di monitorare e valutare le misure nonché acquisire una buona comprensione delle questioni in materia di asilo; esorta, pertanto, gli Stati membri a trasmettere all'EASO e alla Commissione dati pertinenti sulle questioni in materia di asilo, oltre ai dati previsti dal regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione e dal regolamento che istituisce l'EASO; ove possibile tutti i dati statistici devono essere suddivisi per sesso;
12. si rammarica dell'ascesa di xenofobia e razzismo nonché di supposizioni negative e disinformate sui richiedenti asilo e i rifugiati che accompagnano l'insicurezza socioeconomica nell'UE; raccomanda che gli Stati membri intraprendano campagne di sensibilizzazione sulla reale situazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale;
Cooperazione pratica e assistenza tecnica
13. sottolinea che l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) dispone del potenziale per promuovere una collaborazione pratica più stretta tra gli Stati membri al fine di facilitare la riduzione di significative discrepanze nelle pratiche di asilo, con l'obiettivo di creare sistemi di asilo migliori e più equi nell'UE; ritiene che tale cooperazione attiva sul piano pratico debba andare di pari passo con un'armonizzazione a livello legislativo delle politiche europee in materia di asilo;
14. ricorda la necessità che l'EASO fornisca supporto tecnico e competenze specifiche agli Stati membri nell'attuazione della legislazione in materia di asilo, in cooperazione con la società civile e l'UNHCR; sottolinea che è importante che la Commissione utilizzi le informazioni raccolte dall'EASO per identificare eventuali carenze nei sistemi di asilo degli Stati membri; tali informazioni raccolte dall'EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010 sono pertinenti anche nel quadro di un meccanismo di allarme rapido, preparazione e gestione delle crisi che farà parte del regolamento Dublino modificato; sottolinea l'importanza di presentare relazioni periodiche e di elaborare piani d'azione al fine di promuovere soluzioni e raccomandazioni mirate al miglioramento del CEAS e di porre rimedio a potenziali carenze; rileva, in particolare, il ruolo dell'agenzia nel coordinamento e nel sostegno all'azione comune al fine di assistere gli Stati membri i cui sistemi di asilo e le cui strutture ricettive sono sottoposti a particolare pressione, attraverso misure che comprendano il distacco di funzionari negli Stati membri in questione e l'impiego di squadre di esperti in materia di asilo, assistenti sociali e interpreti da mobilitare tempestivamente in situazioni di crisi; ricorda che l'efficacia dell'EASO dipenderà dalla volontà degli Stati membri di utilizzare appieno le possibilità da esso offerte;
15. invita l'EASO, tenendo conto sia dei suoi doveri che del bilancio, delle risorse e dell'esperienza limitate, a ottimizzare le risorse disponibili aprendo un dialogo e collaborando da vicino con le organizzazioni internazionali e la società civile al fine di scambiare informazioni e unire le conoscenze in materia di asilo, raccogliendo dati, condividendo le migliori prassi, elaborando linee guida su questioni legate al genere in materia di asilo, sviluppando le attività di formazione e creando gruppi di esperti, responsabili dei casi e interpreti che potrebbero essere mobilitati tempestivamente per fornire assistenza; raccomanda inoltre all'EASO di garantire una vasta rappresentazione delle organizzazioni partecipanti nel forum consultivo;
16. sottolinea il fatto che le attività dell'EASO devono concentrarsi su obiettivi di prevenzione a lungo termine e su misure reattive a breve termine, al fine di rispondere adeguatamente a diverse situazioni; ritiene, pertanto, che, sebbene l'EASO debba sostenere misure di potenziamento delle capacità per i sistemi di asilo non adeguatamente sviluppati o funzionanti, esso debba dare la priorità a situazioni di emergenza e agli Stati membri che subiscono pressioni particolari o sproporzionate; evidenzia, a tale proposito, il ruolo cruciale delle squadre di esperti in materia di asilo per quanto concerne l'assistenza nel caso di elevati volumi di casi e di arretrati, l'offerta di formazione, la gestione dei progetti, la consulenza e le raccomandazioni su misure concrete nonché il monitoraggio e l'attuazione di misure di follow-up;
17. prende atto del piano operativo in vigore per sostenere il sistema di asilo greco e per migliorare la situazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia; sottolinea che, nonostante alcuni progressi compiuti, sono necessari ulteriori sforzi da parte delle autorità dell'UE e della Grecia per migliorare il sistema di asilo e per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo; ricorda che le misure per la riduzione del deficit di bilancio impediscono lo stanziamento di fondi nazionali per l'assunzione di un maggior numero di funzionari e raccomanda che tale problema sia affrontato in quanto si rivela necessaria un'efficace autorità competente in materia di asilo per consentire alla Grecia di rispettare i propri obblighi nell'ambito del diritto internazionale e dell'UE;
18. prende atto della raccomandazione della Commissione e del Consiglio relativa alla cooperazione interagenzie tra EASO e Frontex e sottolinea che l'attuazione completa e rapida della strategia in materia di diritti fondamentali di Frontex è una condizione imprescindibile per qualunque forma di cooperazione nell'ambito della protezione internazionale, compresa la nomina di un funzionario per i diritti dell'uomo, l'istituzione di un forum consultivo con la società civile e l'invito alle organizzazioni internazionali affinché partecipino alle sue attività in qualità di osservatori per i diritti umani; sottolinea che qualsiasi forma di cooperazione deve essere concepita nell'ottica del mantenimento degli standard fissati dalle norme europee e internazionali, aumentando così in modo effettivo la qualità della protezione fornita ai richiedenti asilo; invita pertanto l'EASO a fornire sostegno a Frontex per quanto concerne i suoi obblighi legati all'accesso alla protezione internazionale, con particolare riferimento al principio del non respingimento; sottolinea che le misure frontaliere dovrebbero essere applicate in maniera attenta all'aspetto della protezione;
19. riconosce la necessità di riesaminare periodicamente il mandato dell'EASO al fine di assicurare un'adeguata capacità di risposta alle diverse sfide cui fanno fronte i sistemi di asilo; suggerisce, tenendo presente che ogni azione intrapresa dall'EASO dipende dalla buona volontà degli Stati membri, di valutare la possibilità di introdurre garanzie strutturali nel mandato dell'EASO al fine di garantire, ove necessario, la fornitura di cooperazione pratica e assistenza tecnica;
Solidarietà finanziaria
20. incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità offerte dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per quanto concerne l'avvio di azioni mirate per il miglioramento dei sistemi di asilo; raccomanda agli Stati membri di intraprendere azioni volte ad affrontare questioni quali le complesse procedure burocratiche, i ritardi nell'assorbimento e i problemi di liquidità, al fine di assicurare una distribuzione rapida ed efficace dei fondi;
21. ricorda che gli Stati membri devono garantire il pieno sfruttamento delle opportunità offerte dal Fondo europeo per i rifugiati e l'erogazione degli stanziamenti assegnati, affinché i responsabili dei progetti non incontrino difficoltà nell'esecuzione dei progetti finanziati;
22. accoglie con favore la creazione, a partire dal 2014, di un Fondo asilo e migrazione (AMF) più semplice e flessibile, che sostituirà il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri e sottolinea la necessità di stanziare risorse sufficienti per sostenere la protezione dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di includere garanzie all'interno dell'AMF al fine di evitare l'eccessivo stanziamento di fondi a favore di un unico settore strategico a spese del CEAS nel suo insieme; ritiene necessario, nel quadro della riforma dello stanziamento di fondi nel settore degli affari interni per il QFP 2014-2020, stanziare risorse sufficienti anche a favore della protezione delle frontiere, al fine di ottenere maggiore solidarietà anche in questo settore; ricorda la necessità di disporre sempre di risorse sufficienti per finanziare le misure di solidarietà e protezione internazionale a favore degli Stati membri;
23. pone l'accento sul fatto che il Fondo asilo e migrazione deve essere sufficientemente flessibile e facile da mobilitare, oltre che offrire un accesso rapido, per poter reagire in modo tempestivo e adeguato a pressioni impreviste e situazioni di emergenza che coinvolgono uno o più Stati membri; propone, a tale proposito, nel quadro della revisione intermedia, di riservare, ove necessario, una determinata percentuale dell'importo previsto per l'AMF a favore delle misure che aiutano gli Stati membri ad attuare e applicare appieno il vigente acquis dell'Unione in materia di asilo e a rispettare tutti gli obblighi internazionali in quest'ambito;
24. accoglie con favore il dialogo politico in materia di affari interni con i singoli Stati membri sul loro utilizzo dei fondi precedenti alla programmazione pluriennale; sottolinea l'importanza di un'azione partecipativa per poter ottenere risultati ottimali e raccomanda il rafforzamento del principio di partenariato tramite l'inclusione della società civile, delle organizzazioni internazionali, delle autorità locali e regionali nonché delle parti interessate, poiché la loro esperienza sul campo è essenziale per fissare priorità realistiche ed elaborare programmi sostenibili; osserva pertanto che il loro contributo in termini di sviluppo, attuazione, controllo e valutazione degli obiettivi e dei programmi è importante e che gli Stati membri dovrebbero tenerne conto;
25. sottolinea l'importanza della ripartizione delle responsabilità finanziarie in materia di asilo e raccomanda la creazione di un meccanismo che goda di risorse adeguate per accogliere un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, in termini assoluti o relativi, come pure per aiutare gli Stati dotati di sistemi di asilo meno sviluppati; ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche per individuare e quantificare i costi reali relativi all'accoglienza e al trattamento delle domande di asilo; invita pertanto la Commissione ad avviare uno studio volto a determinare i finanziamenti da stanziare in base alla responsabilità che ricade su ciascuno Stato membro, sulla base di indicatori quali: il numero di prime domande di asilo, il numero di decisioni favorevoli alla concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il numero di rifugiati reinsediati o ricollocati, il numero di decisioni e operazioni di rimpatrio e il numero di migranti irregolari fermati;
26. raccomanda che gli Stati membri impieghino gli incentivi finanziari messi a disposizione dall'AMF per le attività di ricollocazione, riconoscendo l'importanza dell'assistenza finanziaria fornita dal fondo e dell'assistenza tecnica dell'EASO; suggerisce di introdurre settori di priorità per affrontare situazioni urgenti e fornire un'assistenza finanziaria più sostanziosa agli Stati membri che desiderano partecipare ad attività di ricollocazione, al fine di alleviare i relativi costi finanziari;
27. ritiene che l'istituzione di un sistema di incentivi finanziari più chiaro ed efficiente per gli Stati membri che partecipano ad attività di ricollocazione e strategie proattive atte a migliorare le infrastrutture dei sistemi di asilo nazionali avrà un effetto positivo a lungo termine sulla convergenza delle norme nell'UE e sulla qualità del CEAS;
28. accoglie con favore la possibilità di aumentare il contributo della Commissione fino al 90% delle spese totali ammissibili per i progetti che altrimenti non avrebbero potuto essere attuati; ritiene che debba emergere un chiaro valore aggiunto dai progetti finanziati dalla Commissione; sottolinea che i finanziamenti dell'UE non devono in nessun caso sostituirsi ai bilanci nazionali destinati alle politiche di asilo;
29. mette in risalto i problemi attualmente connessi con il finanziamento delle attività, in termini di ostacoli all'accesso a informazioni accurate e al finanziamento stesso, con la definizione di obiettivi realistici e mirati nonché con l'attuazione di misure di follow-up efficaci; suggerisce l'introduzione di garanzie per evitare la duplicazione, la chiara assegnazione dei fondi e un'analisi accurata del valore aggiunto delle attività e dei risultati conseguiti;
30. sottolinea l'importanza di un rigoroso controllo per quanto concerne l'utilizzo e la gestione dei fondi, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi e criteri specifici, al fine di evitare un'errata allocazione delle risorse umane e finanziarie e di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati; accoglie con favore, a tale proposito, l'istituzione di un sistema comune di valutazione e monitoraggio;
31. invita gli Stati membri, con l'aiuto della Commissione, ad assicurare il pieno utilizzo delle complementarità esistenti tra gli altri strumenti finanziari disponibili, quali il Fondo sociale europeo e altri Fondi strutturali, al fine di conseguire un approccio olistico al finanziamento delle politiche legate all'asilo;
Ripartizione delle responsabilità
32. accoglie con favore l'impegno della Commissione a eseguire nel 2014 una valutazione completa del sistema di Dublino, rivedendone gli effetti giuridici, economici, sociali e in materia di diritti umani e, in particolare, gli effetti sulla condizione delle donne richiedenti asilo; ritiene necessaria una maggiore riflessione sullo sviluppo di un meccanismo equo per la ripartizione delle responsabilità volto a determinare quale Stato membro debba essere responsabile del trattamento delle domande di asilo, cosa che consentirebbe di fornire un sostegno pratico rapido ed efficace agli Stati membri che si trovano in situazioni di emergenza e sui quali gravano oneri sproporzionati;
33. è del parere che il regolamento Dublino, che regola l'attribuzione delle responsabilità per le domande di asilo, imponga oneri sproporzionati agli Stati membri che costituiscono i punti di ingresso all'UE e non consenta un'equa ripartizione della responsabilità di asilo tra gli Stati membri; osserva che il sistema di Dublino, nella forma in cui è stato applicato sinora, in un contesto caratterizzato da sistemi di asilo molto diversi e un grado insufficiente di attuazione dell'acquis in materia di asilo, ha portato a un trattamento iniquo dei richiedenti asilo e ha avuto ripercussioni negative sul ricongiungimento familiare e l'integrazione; sottolinea inoltre le sue carenze in termini di efficienza ed economicità, dal momento che più della metà dei trasferimenti concordati non sono stati eseguiti e vi è ancora un numero significativo di domande multiple; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i richiedenti asilo che sono rimpatriati in uno Stato membro sulla base del regolamento Dublino II non siano discriminati per la semplice ragione di essere persone trasferite nel quadro di Dublino II;
34. sottolinea che la giurisprudenza pertinente sta già pregiudicando la logica su cui si fonda il sistema di Dublino; è del parere che pur fornendo una risposta ai singoli casi, la giurisprudenza non riesca a superare le lacune esistenti nell'attuazione dell'acquis in materia di asilo; riconosce che gli Stati membri devono garantire che i loro sistemi di asilo rispettino le norme dell'UE e internazionali; plaude tuttavia agli sforzi compiuti per introdurre criteri supplementari nel sistema Dublino II, al fine di attenuare gli effetti negativi indesiderati del sistema; ritiene che le discussioni per la determinazione dello Stato membro responsabile debbano tener conto del fatto che alcuni Stati membri sono già sottoposti a pressioni sproporzionate e che alcuni sistemi di asilo non sono per nulla funzionanti o non lo sono in modo adeguato;
Trattamento congiunto delle domande di asilo
35. ritiene essenziale proseguire il dialogo concernente la ripartizione delle responsabilità nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti quali il trattamento congiunto delle domande di asilo (di seguito "trattamento congiunto") e i sistemi di ricollocazione;
36. reputa che il trattamento congiunto possa costituire un valido strumento per la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità in diversi casi, in particolare qualora gli Stati membri debbano far fronte a un afflusso significativo o improvviso di richiedenti asilo o vi siano numerose richieste in arretrato che ritardano e pregiudicano la procedura di asilo a scapito dei richiedenti; osserva che il trattamento congiunto può evitare o risolvere i problemi di capacità, ridurre gli oneri e i costi del trattamento delle domande di asilo, accelerarne i tempi e garantire una ripartizione più equa delle responsabilità in relazione al trattamento delle domande di asilo; sottolinea che, ai fini del trattamento congiunto, le responsabilità devono essere ripartite in modo chiaro tra gli Stati membri coinvolti, onde evitare uno slittamento delle stesse, e che il processo decisionale deve rimanere di competenza dei singoli Stati membri; rileva che a ciò dovrebbe aggiungersi un sistema volto ad assicurare una più equa ripartizione delle responsabilità dopo il trattamento delle domande;
37. accoglie con favore lo studio di fattibilità avviato dalla Commissione per esaminare le implicazioni pratiche e giuridiche del trattamento congiunto nel territorio dell'Unione, essendo necessario un chiarimento in merito a una serie di questioni;
38. osserva che il trattamento congiunto non implica necessariamente una decisione comune ma può riguardare il sostegno e il trattamento comune relativamente ad altri aspetti della procedura di asilo, quali l'identificazione, la preparazione delle procedure di primo grado, i colloqui o la valutazione della situazione politica del paese di origine;
39. sottolinea che il trattamento congiunto dovrebbe offrire un valore aggiunto per quanto concerne la qualità del processo decisionale, assicurando e favorendo procedure eque, efficienti e rapide; pone l'accento sul fatto che il miglioramento delle procedure di asilo sin da loro avvio ("frontloading") può ridurre la durata e il costo delle stesse, con benefici sia per i richiedenti asilo sia per gli Stati membri;
40. sottolinea che un sistema di trattamento congiunto deve rispettare pienamente i diritti dei richiedenti e offrire solide garanzie in tal senso; insiste sul fatto che tale sistema non deve in nessun caso essere utilizzato per accelerare la procedura di asilo a discapito della qualità; ritiene che il trattamento congiunto possa portare a procedure di asilo più efficienti anche a beneficio dei singoli richiedenti, in quanto l'aumento delle capacità amministrative può consentire un riconoscimento più rapido delle loro esigenze in materia di protezione;
41. ritiene che l'EASO possa ricoprire un ruolo importante nel riunire, formare e coordinare squadre di sostegno per l'asilo incaricate di fornire assistenza, consulenza e raccomandazioni per le procedure di primo grado;
42. raccomanda che i meccanismi previsti in materia di trattamento congiunto diano priorità alle opzioni che prevedono il coinvolgimento e la cooperazione delle autorità competenti, anziché il trasferimento dei richiedenti asilo;
43. raccomanda che l'EASO promuova, agevoli e coordini gli scambi di informazioni e le altre attività legate al trattamento congiunto;
Ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo
44. sottolinea che i sistemi unionali di reinsediamento e di ricollocazione all'interno dell'UE sono misure complementari volte a rafforzare la protezione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, manifestando al contempo solidarietà all'interno e all'esterno dell'UE;
45. sottolinea che, in determinate condizioni, la ricollocazione fisica dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo rappresenta una delle forme più concrete di solidarietà e può contribuire in modo significativo a una maggiore equità del CEAS; sottolinea che, sebbene la ricollocazione sia altresì l'espressione di un forte impegno a favore della protezione internazionale e della promozione dei diritti umani, finora solo pochi Stati membri hanno intrapreso iniziative in tal senso;
46. pone l'accento sull'importanza di progetti quali il progetto UE di ricollocazione da Malta (EUREMA) e la sua proroga, grazie a cui i beneficiari di protezione internazionale vengono tuttora ricollocati da Malta in altri Stati membri, e raccomanda lo sviluppo di ulteriori iniziative di questo tipo; si rammarica del fatto che tale progetto non abbia avuto il successo atteso a causa della riluttanza degli Stati membri a parteciparvi; invita gli Stati membri a partecipare più attivamente al progetto EUREMA in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità; accoglie con favore l'impegno della Commissione a condurre una valutazione approfondita del progetto EUREMA e a presentare una proposta relativa a un meccanismo permanente di ricollocazione dell'UE;
47. invita la Commissione a considerare, nella sua proposta legislativa relativa a un meccanismo permanente ed efficace di ricollocazione all'interno dell'UE, l'introduzione di un criterio di ripartizione unionale per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale, basato su opportuni indicatori concernenti le capacità di accoglienza e integrazione degli Stati membri, tra cui il PIL, la popolazione e la superficie, nonché i migliori interessi dei beneficiari e le loro prospettive di integrazione; osserva che si potrebbe tenere conto di tale criterio di ripartizione in relazione agli Stati membri che devono far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate sui rispettivi sistemi di asilo, oppure nelle situazioni di emergenza; sottolinea che la ricollocazione è sempre subordinata al consenso dei beneficiari di protezione internazionale e che l'introduzione di un criterio di ripartizione dell'UE non pregiudica gli obblighi di ciascuno Stato membro di attuare e applicare l'acquis vigente dell'UE in materia di asilo per quanto concerne l'ammissibilità alla protezione, le condizioni di accoglienza e le garanzie procedurali, nonché di ottemperare a tutti gli obblighi internazionali in questo ambito;
48. invita la Commissione a inserire solide garanzie procedurali e criteri chiari nella sua proposta relativa a un sistema permanente di ricollocazione dell'UE, al fine di tutelare al meglio gli interessi dei potenziali beneficiari, nonché di alleviare la pressione migratoria che grava sugli Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori; raccomanda di coinvolgere sin dall'inizio la comunità ospitante, la società civile e le autorità locali nelle iniziative di ricollocazione;
49. sottolinea che, nonostante la ricollocazione possa offrire soluzioni durature per i beneficiari di protezione internazionale e nel contempo alleviare la pressione che grava sui sistemi di asilo degli Stati membri, essa non deve tradursi in uno slittamento delle responsabilità; ribadisce che la ricollocazione deve fondarsi sul fermo impegno, da parte degli Stati membri che ne beneficiano, a colmare efficacemente le lacune dei loro sistemi di asilo in materia di protezione e a garantire elevati livelli di protezione per coloro che restano negli Stati membri emittenti in termini di condizioni di accoglienza, procedure di asilo e integrazione;
50. accoglie con favore le possibilità di finanziamento fornite attraverso l'AMF per la ricollocazione dei richiedenti asilo e incoraggia gli Stati membri a intraprendere iniziative volontarie rispettando appieno i diritti dei richiedenti asilo e la necessità di ottenerne il consenso; invita la Commissione a esaminare la fattibilità di un sistema UE per la ricollocazione dei richiedenti asilo, valutando tra l'altro se sia possibile basare un siffatto sistema su un criterio di ripartizione dell'UE che tenga conto di parametri oggettivamente verificabili quali il PIL, la popolazione e la superficie degli Stati membri come pure i migliori interessi dei richiedenti asilo e le loro prospettive di integrazione; osserva che tale programma potrebbe essere applicato come misura di solidarietà nelle situazioni in cui il numero di richiedenti asilo è sproporzionato rispetto alla capacità del sistema di asilo dello Stato membro oppure in casi di emergenza;
51. ricorda il mandato dell'EASO in materia di promozione della ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri e invita l'Agenzia a rafforzare le sue capacità al fine di sostenere attivamente i programmi e le attività di ricollocazione in stretta cooperazione con l'UNHCR, mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e le attività di coordinamento e cooperazione;
52. rileva che la Commissione ha affermato che potrà sempre avvalersi, se ricorrono le condizioni, del meccanismo della direttiva sulla protezione temporanea, in particolare in caso di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati che non sono in grado di ritornare nel loro paese d'origine in condizioni sicure e stabili; invita la Commissione a rendere possibile l'applicazione di tale direttiva anche nei casi in cui l'afflusso sia massiccio per almeno uno Stato membro e non solo quando lo è per l'Unione nel suo complesso;
La fiducia reciproca al centro di un rinnovato sistema di gestione
53. insiste sul fatto che la fiducia reciproca si basa sulla comprensione condivisa delle responsabilità; sottolinea il fatto che il rispetto del diritto dell'UE è un elemento indispensabile per la fiducia tra Stati membri;
54. sottolinea il fatto che il rispetto degli obblighi giuridici e in materia di diritti fondamentali da parte degli Stati membri rafforzerà sia la fiducia sia la solidarietà;
55. sottolinea l'importanza di creare fondamenta stabili per la fiducia reciproca tra gli Stati membri, in quanto essa è indissolubilmente legata allo sviluppo del CEAS e ad una solidarietà reale e concreta;
56. riconosce che anche se il rispetto degli obblighi di protezione internazionale aumenta la fiducia reciproca, questo non si traduce necessariamente in un'applicazione uniforme delle norme, visto che l'interpretazione e applicazione della normativa internazionale e UE in materia di asilo varia ancora notevolmente tra gli Stati membri, come emerge chiaramente dalla recente giurisprudenza CEDU e della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al regolamento Dublino; sottolinea che è responsabilità della Commissione e dei tribunali controllare e valutare l'applicazione delle norme sull'asilo nel rispetto del diritto internazionale e dell'UE;
57. ritiene che i meccanismi di allerta rapida introdotti per individuare e affrontare i problemi emergenti prima che sfocino nella crisi possano costituire uno strumento importante; ritiene, tuttavia, che sia necessario prevedere soluzioni integrative al fine di evitare la violazione dei diritti fondamentali e di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di asilo;
58. sottolinea che, sebbene le procedure di infrazione dovrebbero essere impiegate più prontamente per richiamare l'attenzione sulle responsabilità degli Stati membri e sulle loro carenze nel rispetto dell'attuale acquis in materia di asilo, esse dovrebbero essere accompagnate da misure preventive, programmi operativi e meccanismi di vigilanza, al fine di produrre risultati; sottolinea l'importanza delle valutazioni regolari, del dialogo costruttivo e dello scambio di migliori pratiche come elementi essenziali in grado di produrre sviluppi positivi nei sistemi di asilo in cui sono individuate delle carenze; osserva che in tal modo possono essere offerte diverse forme di assistenza finanziaria e pratica per giungere a un'applicazione completa e corretta della legislazione europea in materia di asilo;
59. rileva che il sistema di Dublino è fondato sulla fiducia reciproca e che la sua attuazione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni di esclusione tra gli Stati membri, dato che una richiesta di asilo può essere presa in considerazione una sola volta nell'UE; invita la Commissione a presentare una comunicazione su un quadro per il trasferimento della protezione dei beneficiari di protezione internazionale e il riconoscimento reciproco delle decisioni di asilo entro il 2014, in linea con il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma;
60. sottolinea che la gestione della migrazione può aumentare la fiducia reciproca e le misure di solidarietà solo se unita ad un approccio che tenga conto della protezione in base al quale le misure frontaliere sono attuate senza pregiudicare i diritti dei rifugiati e delle persone che richiedono protezione internazionale;
61. sottolinea che i regimi dei visti disciplinano un'elevata varietà di autorizzazioni di ingresso e uscita e che tali norme sugli ingressi e le uscite non pongono alcuna restrizione all'obbligo giuridico relativo alla concessione di accesso all'asilo;
62. ricorda l'impegno della Commissione a favore di un arrivo ordinato delle persone bisognose di protezione nell'UE e la invita a valutare nuovi approcci relativi all'accesso alle procedure di asilo; a tale proposito, accoglie con favore l'impegno della Commissione ad adottare una "Comunicazione sui nuovi approcci concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito" entro il 2013;
63. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
MOTIVAZIONE
Il 2012 è l'anno durante il quale l'Unione europea si è impegnata a completare la creazione di un sistema europeo comune di asilo (CEAS), istituendo un'area comune di protezione e di solidarietà basata su una procedura comune di asilo e uno status uniforme per persone a cui è stata garantita protezione internazionale. Il CEAS si fonda su tre pilastri: armonizzazione degli standard di protezione, allineando ulteriormente la normativa degli Stati membri in materia di asilo; una cooperazione pratica effettiva e sostenuta; e una maggiore solidarietà e senso di responsabilità, non solo tra gli Stati membri dell'UE, ma anche tra l'UE e i paesi extra-UE.
L'armonizzazione degli standard di protezione è in via di realizzazione attraverso la modifica della normativa degli Stati membri e la cooperazione pratica sarà rafforzata attraverso l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); è ora importante concentrarsi sul terzo pilastro del CEAS dando fondamento alla nozione di solidarietà e condivisione di responsabilità, sancita dall'articolo 80 del TFUE, che costituisce una componente orizzontale essenziale del CEAS.
Il relatore ritiene che la creazione di un quadro di solidarietà non esonererà gli Stati membri dal rispetto dei propri obblighi internazionali e UE in termini di asilo, ma piuttosto fornirà al CEAS strumenti e procedure specifici volti a sostenere e aiutare gli Stati membri sottoposti a pressioni e costi sproporzionati in materia di asilo, soprattutto a causa della loro situazione geografica o demografica. In altre parole, un quadro globale di solidarietà, in cui si aiutano gli Stati membri a migliorare la qualità dei loro sistemi di asilo al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, garantirebbe allo stesso tempo un'adeguata attuazione dell'acquis in materia di asilo e pertanto il funzionamento stesso del CEAS.
Garantire il buon funzionamento del CEAS è particolarmente importante in un'epoca in cui i flussi migratori sono per lo più di natura mista e comprendono migranti, richiedenti asilo, rifugiati e soggetti vulnerabili come i minori non accompagnati. Il relatore intende sottolineare che i flussi migratori e di asilo hanno rispettive specificità che in nessun caso possono essere trascurate o amalgamate. Ricorda con rammarico il numero senza precedenti di persone che sono affogate nel Mediterraneo durante il 2011 nel tentativo di raggiungere l'UE per trovare protezione.
Il relatore evidenzia che la distribuzione delle responsabilità stabilita dal regolamento Dublino pone eccessive aspettative sugli Stati membri che costituiscono dei punti di accesso all'UE indebolendo in tal modo l'intero CEAS. Nelle situazioni in cui uno Stato membro non può gestire adeguatamente le richieste di asilo presentate nel proprio territorio, il relatore suggerisce una serie di interventi al fine di affrontare le sfide in materia di asilo in maniera olistica in tutta l'UE. In seguito alla comunicazione della Commissione sulla solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo – un programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca, il relatore ha organizzato le proprie osservazioni, proposte e raccomandazioni in 4 parti principali, concentrandosi su: (a) cooperazione pratica e assistenza tecnica; (b) solidarietà finanziaria; (c) ripartizione delle competenze; e (d) fiducia reciproca al centro di un rinnovato sistema di gestione.
Secondo il relatore, in un CEAS efficiente:
- gli Stati membri, gli enti locali e la società civile devono essere informati circa i diversi fondi UE che possono essere impiegati per finalità di asilo, comprese le informazioni relative ai criteri di ammissione e alle formalità per presentare le domande;
- i sistemi di asilo degli Stati membri devono essere valutati regolarmente e frequentemente per individuare le migliori pratiche e le carenze e per facilitare l'elaborazione di soluzioni mirate specifiche per ciascuna situazione;
- gli Stati membri devono dimostrare solidarietà reciproca e condividere la responsabilità, anche attraverso misure quali la gestione congiunta delle domande di asilo e la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.
In tale contesto, il relatore sottolinea il ruolo fondamentale dell'EASO nell'individuare i punti deboli dei sistemi di asilo degli Stati membri e nel coordinare, monitorare e dare seguito all'assistenza pratica che deve essere fornita agli Stati membri, sottolineando l'utilità dell'impiego di squadre di esperti in materia di asilo.
Sfruttare al meglio le complementarità esistenti tra i diversi fondi UE disponibili è un altro elemento essenziale nel tradurre la solidarietà in azione concreta. L'introduzione di incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale è particolarmente rilevante a tal proposito.
Ciascuna proposta e raccomandazione qui contenuta è volta alla creazione di un'area genuina di protezione all'interno della quale i diritti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale siano debitamente promossi e rispettati. Questo è il motivo per cui alcuni suggerimenti sono di portata orizzontale e toccano anche altri settori della politica UE, quali le politiche frontaliere o in materia di visti, in quanto tutte le politiche UE dovrebbero essere applicate in una maniera attenta all'aspetto della protezione.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
10.7.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
48 4 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Renate Sommer, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Lorenzo Fontana, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Michèle Striffler |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Nadja Hirsch |
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