RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario "EU Aid Volunteers"

30.4.2013 - (COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD)) - ***I

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Michèle Striffler


Procedura : 2012/0245(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0158/2013
Testi presentati :
A7-0158/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario "EU Aid Volunteers"

(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0514),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0303/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0158/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  ritiene che occorra assegnare fondi e stanziamenti di bilancio distinti a questa iniziativa, garantendone al contempo la complementarietà con altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La solidarietà è un valore fondamentale dell’Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall’uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite.

(1) La solidarietà è un valore fondamentale dell’Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall’uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite. Inoltre l'Unione europea, collettivamente, è il principale donatore di aiuto umanitario al mondo, dal momento che fornisce circa il 50% degli aiuti umanitari mondiali.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il volontariato è un’espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse.

(2) Il volontariato è un’espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze, esperienza e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse. Nel quadro dell'Iniziativa prevista nel presente regolamento, l'obiettivo specifico del volontariato è di contribuire a migliorare la capacità di risposta dell'Unione alle crisi umanitarie e a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) È necessario sia sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione all'aiuto umanitario che aumentarne la visibilità, dato che detto aiuto è spesso messo in ombra da quello di altre organizzazioni internazionali. Se da un lato il volontariato è in aumento per numerose attività, dall'altro vi è ancora un forte bisogno di sensibilizzazione nonché un importante potenziale di sviluppo, fra i cittadini dell'Unione, della solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e catastrofi nei paesi terzi.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L’aiuto umanitario dell’Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. “EU Aid Volunteers” deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali strumenti, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell’Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni di “EU Aid Volunteers” e il meccanismo di protezione civile dell’Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX, il SEAE e le delegazioni dell’UE.

(4) L’aiuto umanitario dell’Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. L'Iniziativa “EU Aid Volunteers” deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali strumenti e di evitare sovrapposizioni, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell'Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni e l'iniziativa "EU Aid Volunteers", in particolare con la politica di aiuto umanitario dell'Unione, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX, il SEAE e le delegazioni dell'UE, gli operatori regionali e locali e le organizzazioni internazionali.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La quantità, l’entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l’apporto di una risposta efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

(5) La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo, che siano queste di origine naturale o causate dall'uomo, sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, una tendenza che purtroppo è destinata a continuare, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta immediata, efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell’aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità.

(6) I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell'aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità, e quando beneficiano di un sostegno o di un inquadramento adeguati nel luogo in cui si esercita il volontariato, a condizione che possano contare su un sostegno e un inquadramento adeguati nel luogo in cui si esercita il volontariato.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. “EU Aid Volunteers” dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo l’opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva e promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo.

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo ai volontari l'opportunità di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva, promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo, diffondendo quindi nel mondo un'immagine positiva dell'Unione, e promuovendo l'interesse per i progetti umanitari paneuropei.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L’attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che “EU Aid Volunteers” può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme europee sull’individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, migliori registri di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on-line.

(8) L'attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che l'Iniziativa "EU Aid Volunteers" può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme europee sull’individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, migliori registri di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on-line.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza.

(9) Una formazione adeguata nonché la protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza. I volontari non devono essere assegnati a missioni in cui la sicurezza desta preoccupazione.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L’Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell’iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L’Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l’individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario conformemente alle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

(10) L’Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell’iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L'Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, nonché il seguito durante e dopo le missioni, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un’economia globale. Può quindi contribuire all’iniziativa “Opportunità per i giovani’ e a una serie di altri obiettivi chiave dell’Unione, quali l’inclusione sociale, l’occupazione, la cittadinanza attiva, l’istruzione e lo sviluppo delle competenze.

(12) Il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un’economia globale. Può quindi contribuire all'iniziativa "Opportunità per i giovani" e a una serie di altri obiettivi chiave dell'Unione, quali l'inclusione sociale, l'occupazione, la cittadinanza attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze, nonché a sostenere il volontariato quale espressione concreta della solidarietà europea nei confronti delle persone colpite da crisi umanitarie, promuovendo in tal modo i valori e i principi dell'Unione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In base ai principi dell’Unione di parità di opportunità e di non discriminazione, devono poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell’Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, i partecipanti a “EU Aid Volunteers” devono aver compiuto 18 anni.

(13) In base ai principi dell’Unione di parità di opportunità e di non discriminazione, devono poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell’Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, i partecipanti all'Iniziativa "EU Aid Volunteers" devono aver compiuto 18 anni.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È opportuno che le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" siano condotte tenendo conto delle raccomandazioni figuranti nell'Agenda politica per il volontariato in Europa (PAVE) nonché dei lavori delle organizzazioni europee di volontariato internazionale e del programma delle Nazioni Unite per i volontari.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) “EU Aid Volunteers” deve sostenere le organizzazioni locali di aiuto umanitario nei paesi terzi. Le sue attività devono rafforzare la capacità delle organizzazioni d’accoglienza di far fronte alle crisi umanitarie e di gestire professionalmente i Volontari europei per l’aiuto umanitario, di utilizzare efficacemente le loro conoscenze e competenze e di garantire che i contributi dei volontari abbiano un impatto sostenibile sulle comunità locali, assistendo così le popolazioni in stato di necessità colpite da crisi umanitarie, che sono i beneficiari finali dell’aiuto umanitario dell’Unione.

(15) L'Iniziativa "EU Aid Volunteers" deve sostenere le organizzazioni locali di aiuto umanitario nei paesi terzi. Le sue attività devono rafforzare la capacità delle organizzazioni d’accoglienza di far fronte alle crisi umanitarie e di gestire professionalmente i Volontari europei per l’aiuto umanitario, di utilizzare efficacemente le loro conoscenze e competenze e di garantire che i contributi dei volontari abbiano un impatto sostenibile sulle comunità locali, assistendo così le popolazioni in stato di necessità colpite da crisi umanitarie, che sono i beneficiari finali dell’aiuto umanitario dell’Unione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata dello strumento, una dotazione finanziaria che costituisca per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto […] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Tale corpo volontario di aiuto umanitario dovrebbe essere economicamente sostenibile, integrare i programmi di volontariato esistenti a livello nazionale e internazionale senza esserne un doppione, e concentrarsi sulla risposta alle necessità concrete e alle carenze nel settore umanitario.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Occorre che le disposizioni finanziarie del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014, poiché sono collegate al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Lo stanziamento dell’assistenza finanziaria deve essere conforme al regolamento n. xxx/2012 del Consiglio applicabile al bilancio generale dell’Unione europea europee (il “regolamento finanziario"). Vista la specificità degli interventi di “EU Aid Volunteers”, è opportuno che l’assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

(16) Occorre che le disposizioni finanziarie del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014, poiché sono collegate al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Lo stanziamento dell’assistenza finanziaria deve essere conforme al regolamento n. xxx/2012 del Consiglio applicabile al bilancio generale dell’Unione europea europee (il “regolamento finanziario"). Vista la specificità degli interventi dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers", è opportuno che l'assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati, dei paesi EFTA e dei paesi partner della politica europea di vicinato, deve essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

(18) La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati e dei paesi EFTA deve essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per consentire un feedback e un miglioramento continuo, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le disposizioni relative alle norme di gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario e la modifica degli indicatori di rendimento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19) Al fine di consentire un feedback e un miglioramento continuo nonché di accrescere la flessibilità e l'efficacia della relativa adozione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle disposizioni relative alle norme di gestione e mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, la modifica degli indicatori di rendimento e l'adozione dei programmi di lavoro pluriennali in cui sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi, il metodo di attuazione e le dotazioni finanziarie in termini generali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l’esecuzione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La procedura d’esame deve essere seguita per l’adozione del dispositivo di certificazione, il programma di formazione e il programma di lavoro annuale del Corpo.

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Per l'adozione del dispositivo di certificazione, il programma di formazione e il programma di lavoro annuale del Corpo, che dovrebbe dare applicazione ai programmi di lavoro pluriennali di cui al presente regolamento, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: “EU Aid Volunteers”, o “Volontari europei per l’aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell’Unione.

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: "Iniziativa EU Aid Volunteers", o "Volontari europei per l'aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento di “EU Aid Volunteers” e le norme per la concessione dell’assistenza finanziaria.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. alla mobilitazione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario in azioni di aiuto umanitario nei paesi terzi;

1. alla mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario in azioni di aiuto umanitario nei paesi terzi, fatta eccezione per le situazioni di conflitto armato e di disordini interni;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L’obiettivo perseguito è l’espressione dei valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un'efficace e visibile iniziativa “EU Aid Volunteers”, che contribuisca al consolidamento delle capacità dell’Unione di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi.

L'obiettivo perseguito dall'Iniziativa “EU Aid Volunteers” è di esprimere i valori umanitari e la solidarietà con le popolazioni in stato di necessità e di contribuire alla cittadinanza dell'Unione attraverso la promozione di un'efficace e visibile Iniziativa "EU Aid Volunteers", che apporti un valore aggiunto significativo e contribuisca al consolidamento delle capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione dei rischi di catastrofi e il rafforzamento del collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L’obiettivo perseguito è l’espressione dei valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un'efficace e visibile iniziativa “EU Aid Volunteers”, che contribuisca al consolidamento delle capacità dell’Unione di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi.

L'obiettivo perseguito è l'espressione dei valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un'efficace e visibile Iniziativa "EU Aid Volunteers", che contribuisca al consolidamento delle capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie, siano esse causate dall'uomo o da catastrofi naturali, e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le azioni di “EU Aid Volunteers” si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

1. Le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

2. Le azioni di “EU Aid Volunteers” rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d’accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell’apporto dell’aiuto umanitario.

2. Le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d'accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell'apporto dell'aiuto umanitario.

3. La protezione e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

3. La protezione e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

4. "EU Aid Volunteers” promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all’articolo 10.

4. L'Iniziativa "EU Aid Volunteers" promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all'articolo 10. 4 bis.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le azioni di “EU Aid Volunteers” rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d’accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell’apporto dell’aiuto umanitario.

2. Le azioni di “EU Aid Volunteers” rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d’accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell’apporto dell’aiuto umanitario. Un'attenzione particolare è riservata alla cooperazione dei volontari con le donne nei paesi terzi, considerato il ruolo pluridimensionale che esse svolgono nella gestione delle catastrofi, come risulta anche dal documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, dal titolo "Il futuro che vogliamo", allegato alla risoluzione66/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 luglio 2012.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per conseguire gli obiettivi dell'Iniziativa “EU Aid Volunteers”, viene instaurata una piattaforma di concertazione e di dialogo che riunisca i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni di invio e di accoglienza.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità, di sé stesso e della società in generale;

(a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità e della società in generale e anche, eventualmente, di se stessa;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) "candidato volontario": una persona ammissibile ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e che si candidi a partecipare alle attività di “EU Aid Volunteers";

(b) "candidato volontario": una persona ammissibile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e che si candidi a partecipare alle attività dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers";

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "Volontario europeo per l’aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, formato, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

(c) "Volontario europeo per l'aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, adeguatamente formato secondo norme e criteri di riferimento specifici, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "aiuto umanitario": attività e interventi destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

(d) "aiuto umanitario": attività e interventi, in conformità del Consenso europeo sull'aiuto umanitario, destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafi da 1 a 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell’attuazione del regolamento è garantita la coerenza con altri settori dell’azione esterna dell’Unione e con altre politiche rilevanti dell’Unione. Particolare attenzione va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

1. Nell'attuazione del regolamento sono garantiti il coordinamento, la coerenza e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche rilevanti dell'Unione, segnatamente la politica relativa all'aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, soprattutto al fine di garantire il valore aggiunto delle azioni condotte dall'Iniziativa "EU Aid Volunteers". Particolare attenzione va accordata alla necessità di garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire l’interconnessione e la coerenza fra i rilevanti programmi nazionali di volontariato e le azioni di “EU Aid Volunteers”.

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per migliorare l'efficienza, l'efficacia, l'interconnessione e la coerenza fra i pertinenti programmi nazionali di volontariato e le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" per garantire un migliore rapporto costo/efficacia. La Commissione utilizza, se del caso, le reti europee esistenti.

3. Nell’attuare le azioni di “EU Aid Volunteers” l’Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali rilevanti, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell’aiuto umanitario.

3. Nell'attuare le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" l'Unione promuove la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell'aiuto umanitario e parti interessate a livello regionale.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. "EU Aid Volunteers” persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso.

1. L'Iniziativa "EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario

(a) Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il numero di Volontari europei per l’aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione;

– il numero di Volontari europei per l’aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione con le qualifiche richieste;

– il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari apportati dall’Unione.

– il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari e la valutazione dell'efficacia degli aiuti umanitari apportati dall’Unione grazie ai Volontari europei per l’aiuto umanitario;

 

– il livello di soddisfazione dei volontari europei per l'aiuto umanitario mobilitati, delle organizzazioni di invio e di accoglienza nonché delle comunità dei paesi terzi che partecipano all'aiuto o ne beneficiano, in relazione all'effettivo contributo umanitario dei volontari sul campo.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Miglioramento delle capacità e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari e delle condizioni in cui operano

(b) Miglioramento delle capacità, del livello di conoscenze e delle competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari, nonché del loro statuto e delle condizioni in cui essi operano.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

il numero di volontari formati e la qualità della formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;

– la qualità della formazione dei volontari sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;

– il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

– il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario;

 

– il livello di soddisfazione dei volontari formati, delle organizzazioni di invio e di accoglienza nonché delle comunità dei paesi terzi che partecipano all'aiuto o ne beneficiano, in relazione alla qualità della formazione, al livello delle conoscenze, alle competenze, allo statuto e alle condizioni in cui operano i volontari;

 

– l'evoluzione delle condizioni in cui operano i volontari.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi

(c) Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità;

– il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità nei paesi terzi;

– la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità.

– la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità;

 

– il livello di soddisfazione del personale delle organizzazioni di accoglienza e dei volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità in relazione alla qualità delle azioni condotte.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Promozione della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione

(d) Promozione della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il livello di conoscenza dei Volontari europei per l’aiuto umanitario riguardo all’aiuto umanitario dell’UE;

– il numero e il tipo di azioni di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione organizzate prima, durante e dopo la mobilitazione dei volontari;

– il livello di sensibilizzazione, per quanto riguarda “EU Aid Volunteers”, fra la popolazione interessata nell’Unione, le comunità dei paesi terzi che vi partecipano e ne beneficiano, e altri operatori nel settore umanitario.

– il livello di sensibilizzazione, per quanto riguarda l'Iniziativa "EU Aid Volunteers", fra la popolazione interessata nell'Unione, le comunità dei paesi terzi che vi partecipano e ne beneficiano, e altri operatori nel settore umanitario.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(e) Aumento della coerenza e dell’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

(e) Aumento della coerenza, dell'interconnessione e dell'affidabilità del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate;

la valutazione qualitativa e quantitativa delle organizzazioni di invio di volontari certificate (segnatamente numero, struttura e meccanismi di cooperazione);

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 25 per tenere conto dell’esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti.

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 25 per tenere conto dell’esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti. La Commissione elabora indicatori qualitativi riguardanti l'efficacia, la risposta alle necessità individuate sul campo, la sostenibilità delle azioni condotte e il valore aggiunto apportato dai Volontari europei per l'aiuto umanitario nel rafforzamento della capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie conformemente all'articolo 3.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Azioni di "EU Aid Volunteers"

Azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers"

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Azioni di "EU Aid Volunteers"

Azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers"

"EU Aid Volunteers” persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

L'iniziativa "EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

– elaborazione e mantenimento delle norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto umanitario;

– elaborazione e mantenimento delle norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto umanitario;

– elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza;

– elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza;

– individuazione e selezione dei candidati volontari;

– individuazione e selezione dei candidati volontari;

– definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato;

– definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato insieme a organizzazioni specializzate con esperienza pratica in loco;

– creazione, cura e aggiornamento di un Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario;

– creazione, cura e aggiornamento di un Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario;

– mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario nei paesi terzi per attività e interventi di aiuto umanitario;

– mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario nei paesi terzi per attività e interventi di aiuto umanitario;

– rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza;

– rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza;

 

– riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza dei volontari che hanno partecipato con successo all'Iniziativa "EU Aid Volunteers";

– creazione e gestione di una Rete “EU Aid Volunteers";

– creazione e gestione di una Rete "EU Aid Volunteers" e incitamento allo scambio di buone pratiche sia durante che dopo il periodo di volontariato;

– comunicazione, sensibilizzazione e visibilità;

– comunicazione, sensibilizzazione e visibilità;

– attività aggiuntive che rafforzano l’affidabilità, la trasparenza e l’efficacia di “EU Aid Volunteers”.

– attività aggiuntive che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers".

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l’individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

(a) l’individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

 

I candidati volontari sono individuati e selezionati sulla base di competenze e conoscenze specifiche che rispondano alle esigenze riscontrate nei paesi di mobilitazione e che costituiscano un valore aggiunto per le organizzazioni ospiti e le comunità locali.

 

L'individuazione e la selezione sono effettuate in modo da assicurare l'eterogeneità dei profili e delle competenze tra giovani ed esperti, tenendo sempre conto delle esigenze concrete riscontrate sul campo.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la gestione e la mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

(b) la gestione e la mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

 

Il contesto della mobilitazione tiene conto delle competenze e delle conoscenze linguistiche dei Volontari europei per l'aiuto umanitario.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le norme di cui al paragrafo 1 sono definite tenendo conto delle norme e dei programmi esistenti, in linea con l'obiettivo definito all'articolo 3.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali norme garantiscono l’obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d’accoglienza, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d'accoglienza, la supervisione, la formazione e la gestione permanenti dei volontari, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese pertinenti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all’articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d’accoglienza.

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione, elaborato in stretta collaborazione con i partner umanitari, che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza. Tale dispositivo è inclusivo e non discriminatorio nei confronti di qualsiasi tipo di organizzazione ammissibile.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nell'elaborazione del dispositivo di certificazione, la Commissione cerca di creare sinergie con gli strumenti di partenariato della Commissione nel settore umanitario e con le norme umanitarie esistenti, in un'ottica di semplificazione amministrativa.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

(b) Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d’accoglienza possono realizzare le azioni di “EU Aid Volunteers” in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.

4. Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d'accoglienza possono realizzare le azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers" in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

1. Sulla base delle norme esistenti e in collaborazione con istituzioni specializzate, la Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all’articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza.

2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione dell'Unione organizzato dalle organizzazioni specializzate i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l’apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l’apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a). I volontari europei per l'aiuto umanitario possono ricevere una formazione supplementare specificatamente adattata ai bisogni e alle circostanze specifiche del luogo di destinazione.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario e a rispondere ai bisogni in loco. Tale valutazione è effettuata in collaborazione con le organizzazioni di invio di volontari.

Emendamento  56

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono considerati Volontari europei per l’aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario (in appresso: “il Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione.

1. Sono considerati Volontari europei per l’aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario (in appresso: "il Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione per un periodo limitato a due anni, al di là dei quali sono nuovamente sottoposti a valutazione.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Volontari europei per l’aiuto umanitario figuranti nel Registro possono essere mobilitati, per attività e interventi di aiuto umanitario quali definiti all’articolo 5, lettera d):

1. I Volontari europei per l'aiuto umanitario figuranti nel Registro possono essere mobilitati, per attività e interventi di aiuto umanitario quali definiti all'articolo 5, lettera d), fatta eccezione per le situazioni di conflitto armato e di disordini interni:

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La mobilitazione risponde alle esigenze reali espresse a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza. Il ruolo dei volontari viene definito con chiarezza.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario.

3. Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi, fra l'altro, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario. Il contratto specifica i diritti e gli obblighi dei volontari o indica il documento in cui tali diritti e obblighi figurano.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Ogni volontario è inquadrato ed assistito durante il periodo di mobilitazione da una persona di riferimento designata dall'organizzazione di accoglienza.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza dei volontari

 

1. La Commissione sostiene azioni di valorizzazione dell'esperienza del volontario e di attestazione del suo impegno volte a riconoscere l'esperienza e ad avvalorare i benefici in ambito professionale e per la società. L'esperienza dei volontari può essere certificata al termine di una mobilitazione riuscita sul posto.

 

2. Il registro può differenziare i volontari europei per l'aiuto umanitario sulla base delle loro precedenti esperienze nel settore dell'azione umanitaria.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce la Rete "EU Aid Volunteers" (in appresso: "la Rete").

1. La Commissione istituisce e gestisce una Rete "EU Aid Volunteers" (in appresso: "la Rete").

2. La Rete facilita l’interazione: fra i candidati volontari e i Volontari europei per l’aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all’iniziativa “EU Aid Volunteers"; fra questi volontari e altri beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare quelli di cui all’articolo 15, e fra altri operatori rilevanti. La Rete fornisce opportunità di interazione virtuale, in particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione delle informazioni sull’iniziativa “EU Aid Volunteers”, e sostiene altre attività pertinenti quali seminari e workshop.

2. La Rete facilita l'interazione: fra i candidati volontari e i Volontari europei per l'aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all'Iniziativa "EU Aid Volunteers"; fra questi volontari e altri beneficiari dell'Iniziativa “EU Aid Volunteers”, in particolare quelli di cui all’articolo 15, e fra altri operatori rilevanti. La Rete fornisce opportunità di interazione virtuale, in particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione delle informazioni sull’Iniziativa “EU Aid Volunteers”, e sostiene altre attività pertinenti quali seminari e workshop.

3. La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività di “EU Aid Volunteers”.

3. La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers".

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e per incoraggiare il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario nell’Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l'Iniziativa "EU Aid Volunteers" e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni. Tali azioni sostengono le iniziative esistenti negli Stati membri.

2. La Commissione elabora un piano d’azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati di “EU Aid Volunteers”, che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni di “EU Aid Volunteers”. Tutti i beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d’azione.

2. La Commissione elabora un piano d'azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers", che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni di "EU Aid Volunteers". Tutti i beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d’azione.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e per incoraggiare il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario nell’Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l'Iniziativa "EU Aid Volunteers" e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

2. La Commissione elabora un piano d’azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati di “EU Aid Volunteers”, che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni di “EU Aid Volunteers”. Tutti i beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d’azione.

2. La Commissione elabora un piano d'azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers", che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers". Tutti i beneficiari dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers", in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d'azione.

3. Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l’aiuto umanitario prendono parte, se necessario con l’assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere “EU Aid Volunteers” e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

3. Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l'aiuto umanitario prendono parte, con l'assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere l'Iniziativa "EU Aid Volunteers" e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Capo III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni finanziarie

Programmazione e stanziamento dei fondi

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

18. Azioni ammissibili

(non concerne la versione italiana)

1. Sono ammesse a beneficiarie dell’assistenza finanziaria le azioni di cui all’articolo 8, incluse le misure necessarie per la loro attuazione e le misure volte a rafforzare il coordinamento fra l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e altri programmi rilevanti a livello nazionale e internazionale.

 

2. L’assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e realizzarne gli obiettivi.

 

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Programmi di lavoro pluriennali

 

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la Commissione adotta congiuntamente due programmi di lavoro indicativi pluriennali consecutivi per il periodo 2014-2020, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento. I programmi costituiscono la base per la programmazione annuale nel quadro del presente regolamento.

 

2. I documenti dell'Unione di cui al paragrafo 1 sono considerati documenti di programmazione strategica. La Commissione adotta detti documenti dell'Unione mediante atti delegati a norma dell'articolo 25.

 

3. I programmi di lavoro pluriennali definiscono gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, il metodo di attuazione, le dotazioni finanziarie in termini generali e, per quanto concerne le sovvenzioni, le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

 

4. La Commissione effettua una valutazione dei risultati conseguiti durante il periodo di applicazione del primo programma di lavoro pluriennale e degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione del presente regolamento a norma dell'articolo 26. La Commissione tiene pienamente conto delle conclusioni di detta valutazione all'atto di preparare il secondo programma di lavoro pluriennale e, se del caso, adotta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Programmi di lavoro annuali

 

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali indicativi basati sul programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 bis e ad esso conformi, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.

 

2. I documenti dell'Unione di cui al paragrafo 1 sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

3. I programmi di lavoro annuali contengono la descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

L’assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento finanziario XX/2012.

L’assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1.

 

____________

 

GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Risorse di bilancio

Importo finanziario di riferimento

L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 239 100 000 EUR a prezzi correnti.

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di [...] EUR a prezzi correnti.

 

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire spese analoghe, per consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti di pagamento per coprire spese analoghe, per consentire la gestione dei pagamenti delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al regolamento finanziario XX/2012 applicabile al bilancio dell’Unione.

1. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento la Commissione adotta un programma di lavoro annuale relativo all’iniziativa “EU Aid Volunteers” conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Il programma definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l’importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

soppresso

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE.

4. La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE, nel rispetto delle pertinenti disposizioni, in particolare dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

 

Qualora la Commissione crei un fondo fiduciario, l'adozione del programma di lavoro pluriennale o annuale di tale fondo è soggetta alla procedura di cui all'articolo 25.

 

Un fondo fiduciario dell'UE per l'Iiniziativa “EU Aid Volunteers” può essere creato solo se un'analisi approfondita sull'utilizzo dei fondi fiduciari dell'UE nel quadro delle azioni umanitarie ne ha dimostrato il valore aggiunto.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato definito all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato definito all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Un osservatore del Parlamento europeo partecipa alle attività del comitato.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, all'articolo 18 bis e all'articolo 21, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell’UE sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio.

3. Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell'UE sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio salvaguardando tutti i diritti dei singoli volontari per quanto attiene alla protezione dei dati personali.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente regolamento, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017;

(a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente regolamento, tra l'altro per quanto concerne l'impatto di "EU Aid Volunteers" nel settore dell'aiuto umanitario e il rapporto costo-efficacia del programma, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 30 giugno 2017;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 27 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020.

MOTIVAZIONE

1. Contesto e osservazioni generali

Il 19 settembre 2012 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento sull’istituzione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, come previsto all'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La sua finalità è esprimere i valori umanitari dell’Unione e la solidarietà verso le popolazioni in stato di necessità, attraverso la promozione di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario che sia efficace e visibile e che contribuisca a migliorare la capacità di risposta dell’Unione alle crisi umanitarie e a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi.

La proposta porta avanti la comunicazione del 2010 "Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario".

Il vostro relatore plaude agli sforzi della Commissione che di questa iniziativa ha fatto un elemento complementare alle strutture e alle organizzazioni esistenti e che non le duplichi.

È altresì il caso di felicitarsi che le azioni del Corpo siano guidate dai principi umanitari, il consenso europeo sull'aiuto umanitario, e che il dispiegamento sia basato sulle esigenze identificate sul posto.

Il Corpo colmerebbe le lacune del volontariato umanitario attuale e contribuisce anche a sensibilizzare l'opinione pubblica e all'idea della cittadinanza europea.

La solidarietà rappresenta un valore fondamentale dell'Unione e il volontariato è un'espressione concreta e visibile di tale solidarietà. L'Unione deve assicurare un aiuto umanitario adeguato di fronte all'aumento del numero e dell'ampiezza delle crisi umanitarie. I volontari possono rafforzare le operazioni di aiuto umanitario dell'UE.

Taluni partner umanitari hanno manifestato reticenze nei confronti di questa iniziativa, ovvero quanto all'effettivo valore aggiunto che il Corpo apporterebbe all'azione umanitaria dell'UE e quanto al suo finanziamento.

Il vostro relatore sostiene l'iniziativa nel suo complesso e condivide i principi e gli obiettivi che la Commissione ha stabilito nella sua proposta. Tuttavia, talune disposizioni della proposta di regolamento restano molto vaghe e devono essere completate e precisate. Il vostro relatore propone pertanto vari emendamenti, soprattutto per assicurare il valore aggiunto effettivo della proposta.

Le riflessioni in merito all'elaborazione del progetto di relazione fanno riferimento agli insegnamenti tratti dai diversi progetti pilota del passato e in corso, legati alla proposta.

2. Aspetti principali del progetto di relazione

a) Campi di applicazione, obiettivi e principi generali

Ai volontari dell'aiuto dell'UE sarà fatto ricorso durante operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi, a seguito di crisi di origine umana o di catastrofi naturali.

Il vostro relatore propone di escludere esplicitamente i contesti di conflitti armati e di disordini interni, onde garantire la sicurezza dei volontari.

Nei contesti di catastrofi, i volontari devono essere impiegati in particolare, nel quadro del loro contributo al rafforzamento della capacità di risposta dell'Unione alle crisi umanitarie, nella preparazione alle catastrofi, la riduzione dei rischi di catastrofe e il rafforzamento del nesso fra emergenza, riabilitazione e sviluppo (LRRD). Il LRRD è oggetto di riflessione in seno al Parlamento europeo, in particolare nel quadro dei negoziati sullo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Il vostro relatore rammenta che il Consenso europeo sull'aiuto umanitario deve guidare le azioni dei volontari dell'aiuto dell'UE.

Per far fronte agli obiettivi del regolamento, deve essere creato fin dall'avvio del programma uno spazio di concertazione e di dialogo, che riunisca i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni di invio e di accoglienza.

b) Valore aggiunto, esigenze umanitarie e impatto

La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l’apporto di una risposta efficace. Le esigenze aumentano, ma in questi tempi di crisi finanziarie non aumentano i finanziamenti. I volontari dell'aiuto dell'UE devono apportare un effettivo valore aggiunto all'azione umanitaria dell'Unione, alle organizzazioni ospitanti e alle comunità locali e il dispiegamento dei volontari deve essere basato sulle esigenze identificate sul posto.

Una serie di emendamenti proposti rafforza questi punti, già presenti nella proposta della Commissione. L'iniziativa dei volontari di aiuto dell'UE deve essere uno strumento pienamente umanitario, che completa e rafforza l'azione umanitaria dell'Unione, utilizzando nel modo migliore le risorse finanziarie previste.

Il dispiegamento dovrà far fronte alle esigenze reali espresse a livello locale dalle organizzazioni ospitanti. Il ruolo dei volontari deve essere definito con chiarezza.

La Commissione propone che sia elaborata una relazione interlocutoria di valutazione. La relazione dovrà valutare l'impatto dei volontari dell'aiuto dell'UE nel settore dell'aiuto umanitario e il rapporto costi-benefici del programma.

c) Obiettivi operativi e indicatori di valutazione

La Commissione propone degli obiettivi operativi. I progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi sono valutati sulla base di indicatori.

Gli indicatori proposti hanno carattere indicativo e possono essere modificati conformemente alla procedura degli atti delegati.

Gli indicatori proposti sono solo quantitativi, cosa che il vostro relatore reputa non accettabile. Alcuni emendamenti propongono l'aggiunta di almeno un indicatore qualitativo per ciascun obiettivo operativo, affinché siano integrati nel testo legislativo. Il contributo umanitario effettivo dei volontari e la qualità delle azioni intraprese, in particolare, devono essere pertanto valutati.

Nel quadro della procedura degli atti delegati, la Commissione dovrà elaborare indicatori qualitativi quanto all'efficacia, la risposta alle esigenze identificate sul posto e il valore aggiunto apportato dai volontari.

d) Onere amministrativo e organizzazioni d'invio

La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione per le organizzazioni d'invio.

L'aiuto umanitario della DG ECHO viene distribuito da numerosi partner umanitari, in particolare dalle ONG, in base a un contratto quadro di partenariato. Nelle loro relazioni con la Commissione, le ONG piccole devono far fronte a notevoli oneri amministrativi.

Il vostro relatore ritiene che la Commissione debba mettere a punto un sistema semplice del dispositivo di certificazione, cercando sinergie in particolare con gli strumenti di partenariato e gli standard umanitari esistenti.

e) Norme relative ai volontari

La Commissione adotterà norme per l'identificazione, la selezione, la formazione e il dispiegamento dei volontari. È importante che dette norme siano stabilite tenendo conto delle norme e dei programmi esistenti, in uno spirito di coerenza e di capitalizzazione delle esperienze e delle prassi.

Il vostro relatore reputa che i candidati volontari debbano essere identificati e selezionati in base a competenze e know-how specifici. L'identificazione e la selezione dovranno rispettare una diversità di profili e di competenze fra i giovani e gli esperti, in risposta a esigenze concrete.

Il programma di formazione elaborato dalla Commissione dovrà basarsi su norme esistenti e in partenariato con Istituzioni specializzate. Il vostro relatore propone che il programma di formazione europeo elaborato sia realizzato in stretta collaborazione con le stesse organizzazioni specializzate.

Le organizzazioni di invio devono collaborare allo svolgimento della valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari, in modo da essere coinvolte nella formazione.

Il vostro relatore propone altresì che il contesto di dispiegamento tenga conto delle competenze e conoscenze linguistiche dei volontari.

f) Valorizzazione dell'esperienza e riconoscimento dell'impegno dei volontari

Il vostro relatore propone una serie di emendamenti al riguardo.

Innanzitutto, i volontari dell'aiuto dell'UE possono essere riconosciuti, fin dal loro primo dispiegamento, come volontari certificati dell'aiuto dell'UE. I volontari certificati potranno comparire sul registro previsto e gestito dalla Commissione.

Inoltre, la Commissione appoggerà azioni di valorizzazione dell'esperienza e di riconoscimento dell'impegno del volontario, onde convalidare l'esperienza riconosciuta nelle sfere professionali.

g) Cooperazione con altri paesi

Il vostro relatore propone di proibire la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di invio dei paesi partner della politica europea di vicinato alle attività dei volontari dell'aiuto dell'UE.

Benché la Commissione proponga che detta cooperazione poggi su stanziamenti disimpegnati da questi paesi, il vostro relatore reputa che si tratti di un programma europeo che rafforza l'idea di cittadinanza europea.

3. Elementi orizzontali relativi agli strumenti finanziari per l'azione esterna dell'Unione (2014-2020): procedura del comitato e esercizio dei poteri delegati alla Commissione

Per mettere in atto talune disposizioni della proposta di regolamento, la Commissione propone la procedura del comitato o degli atti delegati, secondo il caso.

Il vostro relatore ritiene che la Commissione europea abbia nel complesso rispettato le prerogative e i poteri attribuiti al Parlamento europeo dal trattato di Lisbona, per quanto riguarda le procedure succitate.

Il vostro relatore propone tuttavia di stabilire un quadro generale di programmazione diverso da quello proposto dalla Commissione, conforme alle prerogative del Parlamento e coerente con le sue proposte per il nuovo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2014-2020).

Due programmi di lavoro pluriennali consecutivi saranno adottati con la procedura degli atti delegati. Tali documenti definiscono in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati sperati, le modalità di attuazione e l’importo totale.

Programmi di lavoro annuali, che attuano i programmi pluriennali, saranno adottati mediante la procedura del comitato e conterranno elementi quali una descrizione delle azioni e l'importo stanziato per ciascuna azione.

Conformemente alla regolamentazione esistente, il vostro relatore propone di inserire che l'istituzione, la definizione degli obiettivi, la gestione e la realizzazione di un fondo fiduciario dell'UE avvengano secondo la procedura degli atti delegati.

PARERE della commissione per i bilanci (5.3.2013)

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Relatore per parere: María Muñiz De Urquiza

BREVE MOTIVAZIONE

Il 19 settembre 2012 la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EVHAC). Si tratta della prima iniziativa volta a organizzare un meccanismo paneuropeo di volontariato e si presenta come una risposta alle carenze riscontrate nelle attività di volontariato dell'UE, come ad esempio la mancanza di un approccio strutturato a livello di Unione, la scarsa visibilità delle azioni umanitarie europee, la mancanza di un meccanismo armonizzato di selezione dei volontari e la mancanza di volontari adeguatamente formati per gli aiuti umanitari.

L'obiettivo della proposta della Commissione è di rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie nonché di mettere a punto un quadro generale di norme e procedure ai fini della creazione di una rete di volontari nel settore degli aiuti umanitari, sufficientemente preparati e qualificati, la cui sicurezza sia garantita al più alto livello.

L'importo di riferimento finanziario proposto è di 210 milioni di euro a prezzi costanti per il Quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020.

Anche se la proposta della Commissione rappresenta una buona base di partenza ai fini dell'istituzione dell'EVHAC, il relatore intende migliorarla ulteriormente allineandola maggiormente alle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento n. 966/2012), in particolare per quanto attiene ai poteri della Commissione di istituire e gestire un fondo fiduciario dell'UE nel quadro degli aiuti umanitari. Benché non ancora incorporati nel bilancio, questi fondi fiduciari dovrebbero essere gestiti conformemente al regolamento finanziario nella misura necessaria ai fini della sicurezza e della trasparenza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe presiedere il consiglio di amministrazione istituito per ciascun fondo fiduciario onde assicurare la rappresentanza dei donatori e decidere in merito all'utilizzo dei fondi. Le pertinenti disposizioni in materia di fondi fiduciari sono contemplate dall'articolo 187 del nuovo regolamento finanziario e dall'articolo 259 del regolamento delegato sulla regolamentazione relativa alla sua applicazione.

Il relatore insiste altresì sul coordinamento e sulla complementarità delle attività a livello nazionale e dell'Unione, nonché sulla cooperazione con altri donatori internazionali e locali.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento    2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; richiede che, qualora non condivida tale impostazione, il Consiglio individui con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

_______________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento    3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. ritiene che occorra assegnare fondi e stanziamenti di bilancio distinti a questa iniziativa, garantendone al contempo la complementarietà con altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione;

Emendamento    4

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quinquies. sottolinea che l'iniziativa "EU Aid Volunteers" contribuisce allo sviluppo delle competenze e dell'occupabilità dei giovani, sostenendo quindi indirettamente gli sforzi dell'UE volti a ridurre la disoccupazione giovanile; evidenzia pertanto l'importanza di garantire un finanziamento adeguato per questa iniziativa;

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L’aiuto umanitario dell’Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. “EU Aid Volunteers” deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali strumenti, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell’Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni di “EU Aid Volunteers” e il meccanismo di protezione civile dell’Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX, il SEAE e le delegazioni dell’UE.

(4) L’aiuto umanitario dell’Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. “EU Aid Volunteers” deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali strumenti ed evitare duplicazioni, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell’Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni di “EU Aid Volunteers” e, in particolare, il meccanismo di protezione civile dell’Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX, il SEAE, le delegazioni dell’UE, gli attori regionali e locali e le organizzazioni internazionali.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbero rappresentare i principi guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento, garantendo al contempo un utilizzo ottimale e trasparente delle risorse finanziarie.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Occorre assegnare fondi e stanziamenti di bilancio distinti a tale iniziativa, senza che ciò comporti riduzioni nella dotazione per le operazioni umanitarie e garantendo al contempo la sua complementarietà con altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell’attuazione del regolamento è garantita la coerenza con altri settori dell’azione esterna dell’Unione e con altre politiche rilevanti dell’Unione. Particolare attenzione va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

1. Nell’attuazione del regolamento sono garantite la coerenza e la complementarità con altri settori dell’azione esterna dell’Unione e con altre politiche rilevanti dell’Unione. Particolare attenzione va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire l’interconnessione e la coerenza fra i rilevanti programmi nazionali di volontariato e le azioni di “EU Aid Volunteers”.

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per migliorare l'efficacia, l'efficienza, l’interconnessione e la coerenza fra i rilevanti programmi nazionali di volontariato e le azioni di “EU Aid Volunteers”.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  il numero di Volontari europei per l’aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione;

–  il numero di Volontari europei per l’aiuto umanitario dotati delle necessarie qualifiche mobilitati o pronti alla mobilitazione;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari apportati dall’Unione.

  il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari e la valutazione dell'efficacia degli aiuti umanitari apportati dall’Unione grazie ai Volontari europei per l’aiuto umanitario.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  il numero di volontari formati e la qualità della formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;

–  il numero di volontari che hanno portato a termine con successo la formazione e la valutazione della qualità della formazione sulla base delle valutazioni, il livello di soddisfazione;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità.

–  la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità, e, ove possibile, la continuità nell'organizzazione una volta terminata la formazione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate;

–  la valutazione qualitativa e quantitativa delle organizzazioni di invio di volontari certificate (ad esempio il loro numero, la loro struttura, i meccanismi di cooperazione, ecc.);

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all’articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d’accoglienza.

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all’articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d’accoglienza. Questo meccanismo deve essere inclusivo e non discriminatorio nei confronti di qualsiasi tipo di organizzazione ammissibile.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

1. La Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario. Viene garantito un adeguato finanziamento delle ONG e delle altre entità autorizzate a svolgere attività di formazione dei volontari.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

L’assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento finanziario XX/2012.

L’assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1.

 

____________

 

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 239 100 000 EUR a prezzi correnti. Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire spese analoghe, per consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

L'importo di riferimento finanziario indicativo di cui al punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, ammonta a 239.100.000 EUR a prezzi correnti.

 

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

 

Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti di pagamento per coprire spese analoghe, per consentire la gestione dei pagamenti delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al regolamento finanziario XX/2012 applicabile al bilancio dell’Unione.

1. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento la Commissione adotta un programma di lavoro annuale relativo all’iniziativa “EU Aid Volunteers” conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Il programma definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l’importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

3. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento la Commissione adotta un programma di lavoro annuale relativo all’iniziativa “EU Aid Volunteers” conformemente alla procedura di cui all’articolo 25. Il programma definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l’importo assegnato a ciascuna azione. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Lo scadenzario indicativo per l'attuazione del programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE.

4. La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE, nel rispetto delle pertinenti disposizioni, in particolare dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

 

Qualora la Commissione crei un fondo fiduciario, l'adozione del programma di lavoro pluriennale o annuale di tale fondo è soggetta alla procedura di cui all'articolo 25.

 

Il fondo fiduciario a favore dei Volontari europei per l’aiuto umanitario potrà essere costituito solamente se un'analisi approfondita sull'utilizzo dei fondi fiduciari dell'UE per le azioni previste ne avrà dimostrato il valore aggiunto.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU- Aid Volunteers

Riferimenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

13.12.2012

Relatore per parere

       Nomina

María Muñiz De Urquiza

18.12.2012

Approvazione

4.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (22.2.2013)

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
(COM(2012)0514 – C7‑0303/2012 – 2012/0245(COD))

Relatore per parere: Philippe Boulland

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse.

(2) Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze, esperienza e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse e con il desiderio di rispondere alle esigenze umanitarie supplementari che emergono durante le crisi umanitarie, che siano esse causate dall'uomo o da catastrofi naturali.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Se da un lato il volontariato è in aumento per numerose attività, dall'altro vi è ancora un forte bisogno di sensibilizzazione nonché un importante potenziale di sviluppo, fra i cittadini dell'Unione, della solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e catastrofi nei paesi terzi.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La visione UE di aiuto umanitario, che comprende un obiettivo comune, principi comuni e buone prassi e un quadro comune per erogare l'aiuto umanitario UE, è esposta nel "Consenso europeo sull'aiuto umanitario". Il Consenso europeo sottolinea il forte impegno dell'Unione a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: "EU Aid Volunteers", o "Volontari europei per l'aiuto umanitario") devono essere improntate al Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(3) La visione UE di aiuto umanitario, che comprende un obiettivo comune, principi comuni e buone prassi e un quadro comune per erogare l'aiuto umanitario UE, è esposta nel "Consenso europeo sull'aiuto umanitario". È necessario sia sensibilizzare maggiormente la popolazione all'aiuto umanitario UE che aumentare la visibilità di quest'ultimo fra i cittadini dell'Unione, visto che detto aiuto è spesso messo in ombra da quello di altre organizzazioni internazionali. Il Consenso europeo sottolinea il forte impegno dell'Unione a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: "EU Aid Volunteers", o "Volontari europei per l'aiuto umanitario") devono essere improntate al Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

(5) La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo, che siano queste di origine naturale o causate dall'uomo, sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, una tendenza che purtroppo è destinata a mantenersi stabile e che provocherà una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta immediata, efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell'aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità.

(6) I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell'aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità, competenze e attitudini per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità, a condizione che possano contare su un sostegno o un inquadramento adeguati nel luogo in cui si esercita il volontariato.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo l'opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva e promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo.

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo ai volontari l'opportunità di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva, promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo, diffondendo quindi nel mondo un'immagine positiva dell'Unione, e promuovendo l'interesse per i progetti umanitari paneuropei.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza.

(9) Una formazione adeguata, la protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza, il che significa che i volontari inesperti non devono partecipare a progetti in cui la sicurezza è un motivo di preoccupazione.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L'Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario conformemente alle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

(10) L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L'Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, come anche il seguito durante e dopo le missioni, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un'economia globale. Può quindi contribuire all'iniziativa "Opportunità per i giovani" e a una serie di altri obiettivi chiave dell'Unione, quali l'inclusione sociale, l'occupazione, la cittadinanza attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze.

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un'economia globale. Può quindi contribuire all'iniziativa "Opportunità per i giovani" e a una serie di altri obiettivi chiave dell'Unione, quali l'inclusione sociale, l'occupazione, la cittadinanza attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze, come anche a sostenere il volontariato quale espressione concreta della solidarietà europea nei confronti delle persone colpite da crisi umanitarie, promuovendo in tal modo i valori e i principi dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) sottolinea che tale corpo volontario di aiuto umanitario dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi, completare i programmi di volontariato esistenti a livello nazionale e internazionale senza rappresentare un loro doppione, e concentrarsi sulla risposta alle necessità concrete e alle carenze del settore umanitario.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: "EU Aid Volunteers", o "Volontari europei per l'aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: iniziativa "EU Aid Volunteers", o "iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La protezione e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

3. La formazione, la protezione e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. "EU Aid Volunteers" promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all'articolo 10.

4. L'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario promuove attività comuni, una stretta cooperazione e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all'articolo 10, assicurando il coordinamento, la complementarità, la coerenza e la convenienza economica dei molteplici programmi di volontariato dell'UE previsti per le situazioni di crisi nei paesi terzi, senza costituire un loro doppione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità, di sé stesso e della società in generale;

a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità e della società in generale, e anche, eventualmente, di se stessa;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "Volontario europeo per l'aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, formato, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

c) "Volontario europeo per l'aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato adeguatamente selezionato, formato, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

Emendamento    16

Proposta di decisione

Articolo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) "dirigente volontario": una persona che svolga funzioni direttive e di responsabilità, e che si avvalga della propria esperienza per formare e informare i volontari prima, durante e dopo la loro missione;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuazione del regolamento è garantita la coerenza con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche rilevanti dell'Unione. Particolare attenzione va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

1. Nell'attuazione del regolamento sono garantiti il coordinamento, la complementarità e la coerenza con altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche pertinenti dell'Unione. Particolare attenzione va accordata alla necessità di garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo e sinergie con il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire l'interconnessione e la coerenza fra i rilevanti programmi nazionali di volontariato e le azioni di "EU Aid Volunteers".

2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire l'interconnessione e la coerenza fra i pertinenti programmi nazionali di volontariato e le azioni dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario, in vista di una maggiore efficienza dei costi. La Commissione dovrebbe sfruttare le reti europee esistenti, che sono efficaci.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'attuare le azioni di "EU Aid Volunteers" l'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali rilevanti, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell'aiuto umanitario.

3. Nell'attuare le azioni di "EU Aid Volunteers" l'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali pertinenti, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell'aiuto umanitario e attori regionali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. "EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso.

1. L'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso:

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– il numero di volontari formati e la qualità della formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;

– il numero di volontari formati e la qualità della formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione e di rendimento;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– una valutazione delle nuove capacità e competenze acquisite sulla base di strumenti dell'Unione quali il Passaporto europeo delle competenze o il Quadro europeo delle qualifiche;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(e) Aumento della coerenza e dell'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

e) Aumento della coerenza, dell'interconnessione e dell'affidabilità del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

AZIONI DI "EU AID VOLUNTEERS"

AZIONI DELL'INIZIATIVA VOLONTARI EUROPEI PER L'AIUTO UMANITARIO

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Azioni di "EU Aid Volunteers"

Azioni dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

"EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

L'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

Emendamento    27

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

a) l'individuazione, l'informazione prima e dopo la missione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d'accoglienza, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d'accoglienza, la supervisione, la formazione e la gestione permanenti dei volontari, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti, come la copertura delle spese per i pasti e l'alloggio, il trasferimento dall'aeroporto internazionale di arrivo al luogo della missione, l'assicurazione (salute, viaggio e annullamento), la copertura della sicurezza sociale durante il servizio e il supporto e l'assistenza 24 ore su 24 all'équipe sia in loco che in sede, nonché la copertura di altri costi che sono in funzione del paese in cui ha luogo l'azione e del tipo di aiuto umanitario, e le condizioni di annullamento da parte del volontario e/o dell'organizzazione d'accoglienza o di invio.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza.

1. La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione, elaborato in stretta collaborazione con ONG riconosciute per le loro azioni umanitarie, che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza.

 

I rappresentanti dei volontari sono consultati in occasione dell'aggiornamento di detti dispositivi.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

1. La Commissione stabilisce un programma di formazione basato sulle conoscenze di organismi noti nel settore dell'aiuto umanitario, per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario, segnatamente fornendo le necessarie informazioni di base sul ruolo e i valori dell'Unione relativamente alle questioni umanitarie.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza.

2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza. Prima della loro mobilitazione, i Volontari europei per l'aiuto umanitario ricevono una formazione supplementare specificamente adattata alle necessità e alle caratteristiche particolari del paese e del progetto cui sono destinati.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Come parte della formazione, e in particolare della preparazione alla mobilitazione, i candidati volontari hanno la possibilità di svolgere apprendistati presso organizzazioni di invio certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d'origine.

3. Come parte della formazione, e in particolare della preparazione alla mobilitazione, ai candidati volontari dovrebbe essere data la possibilità di svolgere un apprendistato presso organizzazioni di invio certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d'origine.

Emendamento    33

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). I candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato e quelli che cambiano paese devono ricevere una preparazione supplementare.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario e contribuisce a garantire la loro sicurezza durante la mobilitazione.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Se il programma di formazione ha una durata superiore a 3 mesi, il candidato volontario dovrebbe ricevere un contributo mensile a copertura delle spese di sussistenza sul luogo della formazione, anche durante il periodo dell'apprendistato se non sono previsti compensi.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono considerati Volontari europei per l'aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario (in appresso: "il Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione.

1. Sono considerati Volontari europei per l'aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario (in appresso: "il Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione per un periodo limitato a due anni, al di là del quale devono sottoporsi nuovamente a valutazione.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione crea, cura e aggiorna il Registro e ne disciplina l'accesso e l'uso.

2. La Commissione crea, cura e aggiorna il Registro, in particolare non perdendo mai di vista il numero dei volontari mobilitati in paesi colpiti da catastrofi, e ne disciplina l'accesso e l'uso.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario.

3. Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario. Tale contratto prevede, fra l'altro, la copertura delle spese per il biglietto aereo di andata e ritorno, i pasti e l'alloggio, il trasferimento dall'aeroporto internazionale di arrivo al luogo della missione, l'assicurazione (salute, viaggio e annullamento), il supporto e l'assistenza 24 ore su 24 all'équipe sia in loco che in sede, nonché la copertura di altri costi che sono in funzione del paese in cui ha luogo l'azione e del tipo di aiuto umanitario, e le condizioni di annullamento da parte del volontario e/o dell'organizzazione d'accoglienza o di invio. Il contratto specifica i diritti e gli obblighi dei volontari o indica un documento in cui figurino tali diritti e obblighi.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Sulla base di un'attestazione rilasciata dalla Commissione, la durata effettiva del periodo di volontariato dell'UE è ripresa nel calcolo della durata dell'esperienza professionale, laddove il contratto che lega le organizzazioni di invio e d'accoglienza sia superiore a sei mesi. Per i contratti di durata inferiore ai sei mesi, l'esperienza maturata come Volontario europeo per l'aiuto umanitario può essere riconosciuta come tirocinio, sulla base di un'attestazione rilasciata dalla Commissione.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 15 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) protezione dei volontari con ogni mezzo, anche fornendo informazioni specifiche alle parti e ai partner locali, soprattutto in zone di conflitto.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Rete può essere utilizzata ai fini dell'istituzione di un meccanismo per l'elezione di una rappresentanza dei volontari attivi, che agisca in modo analogo a una rappresentanza del personale. I rappresentanti dei volontari devono essere consultati sui cambiamenti che riguardano i diritti e gli obblighi degli stessi volontari.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività di "EU Aid Volunteers".

3. La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività di "EU Aid Volunteers". La Commissione dovrebbe utilizzare le reti europee esistenti, ad esempio la rete EURES, che sono efficaci. Detta rete potrebbe rivelarsi utile dal momento che, dopo sei mesi di impegno, i volontari potrebbero voler utilizzare la loro esperienza in materia di aiuto umanitario.

Emendamento  43

Proposta di decisione

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l'aiuto umanitario prendono parte, se necessario con l'assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere "EU Aid Volunteers" e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

3. Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l'aiuto umanitario prendono parte, con l'assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere "EU Aid Volunteers" e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell'UE saranno responsabili del monitoraggio delle loro attività e presenteranno periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio.

3. Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell'UE sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio salvaguardando tutti i diritti dei singoli volontari per quanto attiene alla protezione dei dati personali.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario - EU Aid Volunteers

Riferimenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

22.10.2012

Relatore per parere

       Nomina

Philippe Boulland

27.11.2012

Esame in commissione

14.1.2013

24.1.2013

20.2.2013

 

Approvazione

21.2.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

PROCEDURA

Titolo

Istituzione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario - EU Aid Volunteers

Riferimenti

COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

DEVE

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

13.12.2012

EMPL

22.10.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Michèle Striffler

25.10.2012

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2012

21.1.2013

19.2.2013

 

Approvazione

23.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Deposito

30.4.2013