RELAZIONE sulla televisione connessa

10.6.2013 - (2012/2300(INI))

Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Petra Kammerevert

Procedura : 2012/2300(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0212/2013
Testi presentati :
A7-0212/2013
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla televisione connessa

(2012/2300(INI))

Il Parlamento europeo,

–    visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–    visto l'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–    visti gli articoli 11 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1],

–    visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e taluni atti connessi[2],

–    vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il 20 ottobre 2005,

–    vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[3],

–    vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[4], modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009[5],

–    vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[6], modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009[7],

–    vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[8], modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009[9],

–    vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[10], modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009[11],

–    vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[12],

–    vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)[13],

–    vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[14], modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009[15],

–    vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva[16],

–    vista la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana[17],

–    vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti[18],

–    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0212/2013),

A.  considerando che, in origine, i televisori erano stati progettati per ricevere segnali lineari; che i contenuti audiovisivi, in ragione della loro suggestività, sono oggetto di una notevole attenzione da parte del pubblico rispetto agli altri servizi di media elettronici, anche nell'ambiente digitale, e che pertanto la loro particolare importanza ai fini della formazione di opinioni individuali e pubbliche rimane immutata;

B.   considerando che i servizi di media audiovisivi, che oltre ad essere servizi economici sono anche servizi culturali, rivestono un'importanza straordinaria per la società e la democrazia in quanto portatori di identità, valori e opinioni, e continuano pertanto a necessitare di una regolamentazione specifica, in un mondo sempre più convergente;

C.  considerando che la tanto attesa convergenza tecnica dei media è ora realtà, in particolare in relazione alla radiodiffusione e a Internet, e che è ora necessario che la politica europea in materia di mezzi di comunicazione, cultura e reti adegui il quadro normativo alle nuove condizioni e garantisca la definizione e l'applicazione di un livello di regolamentazione uniforme, anche alla luce dei nuovi operatori del mercato provenienti dall'Unione europea e da paesi terzi;

D.  considerando il rapido sviluppo di Internet negli ultimi 25 anni e la comparsa di dispositivi intelligenti che stanno cambiando le abitudini e il modo di guardare la televisione;

E.   considerando che, benché aumenti la diffusione delle apparecchiature connesse a Internet, i servizi tradizionali rimangono comunque popolari;

F.   considerando che i servizi audiovisivi lineari e non lineari e altri numerosi servizi di comunicazione sono già disponibili su un unico schermo, possono essere ‎combinati senza discontinuità e utilizzati contemporaneamente;‎

G.  considerando che, in ragione della particolare importanza sociale rivestita dai servizi televisivi e di media lineari, continuerà a essere necessario anche in futuro un quadro normativo indipendente per i mezzi di comunicazione, giacché solo in tal modo è possibile tenere debito conto di tale importante ruolo nonché garantire il pluralismo di opinioni e mezzi di comunicazione negli Stati membri;

H.  considerando che l'avvento della televisione connessa ha trasformato radicalmente la catena del valore tradizionale e rende necessaria la definizione di una nuova strategia;

I.    considerando che gli sviluppi tecnologici conducono inevitabilmente a quello che, in parte, è solo apparentemente un aumento dell'autonomia dell'utente e che è pertanto sempre più necessario assicurare la protezione dei diritti esclusivi e l'integrità dei contenuti;

J.    considerando che le possibilità di diffusione dei servizi online (interattivi) che sfruttano la copertura dei servizi televisivi sono in aumento; che la diffusione capillare della banda larga rappresenta una condizione essenziale ai fini di un crescente interesse da parte dei consumatori per le apparecchiature terminali ibride;

K.  considerando che, alla luce della crescente convergenza dei media, il concetto di ''televisione connessa'' è interpretato in modo dinamico, neutrale sotto il profilo tecnologico e ampio, in modo da includere tutte le apparecchiature, ivi comprese quelle mobili, che consentono l'accesso mediante uno stesso apparecchio o schermo a contenuti di media lineari e non lineari, a servizi "over the top" e ad altre applicazioni, riunendo così il mondo della radiodiffusione e quello di Internet;

L.   considerando che, in un mondo dei media convergente, la concorrenza è meno incentrata sulle capacità di trasmissione e sempre più sull'attenzione degli utenti; che, con l'aumentare dei servizi, è sempre più difficile riuscire a raggiungere l'utente e che quindi l'accesso, la facile rintracciabilità, l'inserimento in elenchi e la raccomandazione dei servizi svolgeranno con ogni probabilità un ruolo essenziale ai fini del conseguimento di risultati positivi;

M.  considerando che le disposizioni vigenti della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) si fondano sul principio della neutralità tecnologica, che esse non rispecchiano ancora la continua fusione tecnica e, in particolare, che la regolamentazione progressiva, che distingue tra programmi televisivi (ivi compresi webcasting e live-streaming) e servizi di media audiovisivi a richiesta, potrebbe perdere importanza nella sua forma attuale, sebbene siano disponibili su uno stesso dispositivo servizi di informazione e di comunicazione disciplinati in modo diverso, ivi compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi bensì in quello della direttiva sul commercio elettronico o che, nel caso dei servizi extraeuropei, non sono assoggettati ad alcuna normativa dell'Unione in materia di mezzi di comunicazione, il che rischia di creare condizioni di concorrenza diseguali e discrepanze inaccettabili nella tutela dell'utente e solleva nuove questioni relative all'accesso, alle modalità di diffusione e alla rintracciabilità dei contenuti, a prescindere dal tipo di media;

N.  considerando che i nuovi fornitori di servizi saranno in concorrenza diretta con gli attori tradizionali del settore, sia acquistando contenuti esclusivi, anche sul mercato europeo, sia proponendo nuovi servizi;

O.  considerando che gli obiettivi normativi perseguiti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi – in particolare la tutela e la promozione del pluralismo di opinioni e dei mezzi di comunicazione, la tutela della dignità umana e dei minori, l'incentivo ai fornitori di servizi di media affinché garantiscano l'accessibilità alle persone con disabilità visiva o auditiva, la tutela della concorrenza leale e la regolamentazione della pubblicità in termini di qualità e contenuti – conservano in linea di principio la loro importanza a livello sociale e la loro ragion d'essere a livello normativo, ma che, al contempo, i limiti in termini di efficacia e di applicabilità di queste disposizioni cautelative sono resi sempre più evidenti dalle modalità di utilizzo introdotte dai sistemi terminali ibridi;

P.   considerando che la fornitura di servizi di televisione connessa di alta qualità è possibile solo se i gestori delle telecomunicazioni mettono a disposizione connessioni a velocità sufficientemente elevata tra i server di trasmissione e gli utenti;

Q.  considerando che le varie possibilità di utilizzo offerte dalle apparecchiature ibride mettono in discussione alcuni principi fondamentali della direttiva sui servizi di media audiovisivi, come l'obbligo di separazione tra pubblicità e programma o le disposizioni in materia di inserimento della pubblicità;

R.   considerando che la mera esistenza casuale di una vasta gamma di servizi non garantisce automaticamente che siano realizzati gli obiettivi normativi e che occorre quindi valutare se, ai fini del loro conseguimento, continui a essere necessario un quadro normativo specifico e se tale quadro possa impedire sin dall'inizio eventuali sviluppi negativi;

S.   considerando che la graduale affermazione della televisione connessa potrebbe portare alla convergenza di televisione tradizionale e Internet, analogamente a quanto accaduto tra telefonia mobile e Internet alcuni anni fa;

T.   considerando che è opportuno promuovere qualunque iniziativa che consenta l'adeguamento del mercato onde promuovere la creazione e l'innovazione in Europa;

U.  considerando che lo sviluppo dei terminali ibridi che uniscono televisione e Internet consentirà agli utenti di navigare indistintamente tra i canali televisivi e la rete, compresi i siti web che offrono contenuti audiovisivi in modo illecito;

V.  considerando che la neutralità della rete risulta non essere sufficientemente tutelata dalla trasparenza e dalla concorrenza;

W. considerando che il principio del paese di emissione stabilito dalla prima direttiva "televisione senza frontiere" rappresenta una pietra miliare per la libertà dell'informazione e lo sviluppo di un mercato comune dei servizi, poiché gli Stati membri si sono impegnati a rispettare norme qualitative minime riconoscendo, in cambio, il principio del paese di origine nella forma del principio del paese di emissione;

1.   esorta la Commissione a valutare in che misura occorra rivedere la direttiva sui servizi di media audiovisivi e le altre disposizioni vigenti stabilite nel quadro della regolamentazione della rete e dei mezzi di comunicazione (ad esempio il pacchetto sulle telecomunicazioni) per quanto concerne le norme in materia di rintracciabilità e di accesso non discriminatorio alle piattaforme, per i fornitori e i creatori di contenuti nonché per gli utenti, ampliando il concetto di piattaforma e adeguando gli strumenti esistenti alle nuove condizioni venutesi a creare; sostiene che, in tale contesto, sia necessario assicurare la possibilità per i consumatori di beneficiare di una scelta più vasta e di un maggiore accesso ai servizi di media audiovisivi, e per i fornitori di contenuti di beneficiare di un maggior numero di modalità di distribuzione dei loro contenuti mantenendo al contempo i contatti con il loro pubblico;

2.   è del parere che, nel quadro delle misure regolamentari per i gestori delle piattaforme, sia necessario garantire un accesso non discriminatorio alle piattaforme onde assicurare agli organismi di radiodiffusione e ad altri operatori, spesso di piccole dimensioni, condizioni eque di partecipazione al mercato;

3.   invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il concetto di "servizio di media audiovisivo" definito all'articolo 1 della direttiva sui servizi di media audiovisivi in modo tale che la necessità di una regolamentazione da parte degli Stati membri dipenda maggiormente dalle specificità e dal potenziale dell'impatto dei servizi a livello sociopolitico, in particolare dalla loro importanza per la formazione e il pluralismo dell'opinione, nonché dalla responsabilità editoriale;

4.   invita la Commissione, tenendo conto della diversa missione dei servizi di media per i quali è prevista la responsabilità editoriale e degli altri contenuti, a valutare se sia ancora opportuna e necessaria una regolamentazione più rigorosa delle piattaforme televisive, o se non sia invece sufficiente un divieto di discriminazione generale;

5.   invita la Commissione, nell'ambito di un possibile riesame della direttiva 2010/13/UE o dell'eventuale legislazione futura, a perseverare nei suoi sforzi a favore del rispetto della libertà di stampa, continuando a escludere espressamente dal campo di applicazione di dette disposizioni le versioni elettroniche dei giornali e delle riviste, come previsto attualmente dalla direttiva 2010/13/UE;

6.   esorta la Commissione a indicare, in base ai risultati della sua procedura di consultazione "Preparazione alla piena convergenza del mondo audiovisivo – Crescita, creazione e valori", quali meccanismi normativi siano ancora necessari e opportuni in un contesto di convergenza e quali altri debbano eventualmente essere istituiti al fine di creare condizioni di parità per tutti i fornitori di contenuti e servizi, tenendo conto delle seguenti condizioni minime e mantenendo gli attuali obiettivi normativi globali, di garantire una concorrenza leale tra i fornitori di contenuti e di assicurare agli utenti i maggiori benefici nonché la possibilità di scegliere in totale trasparenza, in modo paritario e non discriminatorio tra una vasta gamma di offerte di qualità, prestando particolare attenzione al mantenimento delle offerte gratuite e di quelle di servizio pubblico;

7.   invita la Commissione, in caso di riesame della direttiva sui servizi di media audiovisivi, ad assicurare una concorrenza leale tra tutti i fornitori di contenuti;

8.   sottolinea che la strategia di sviluppo di questi nuovi operatori comporterà un aumento dei servizi, composti sia dai contenuti disponibili sui canali televisivi tradizionali sia dai servizi offerti su Internet;

9.   insiste, a tal proposito, sul rischio che il peso economico e la presenza a livello internazionale di questi nuovi operatori di mercato possano falsare il nuovo ambiente concorrenziale a scapito degli operatori tradizionali europei;

‎10. sottolinea che è opportuno valutare la possibilità di mantenere un quadro normativo progressivo, che non si fondi però principalmente sulla distinzione tra servizi lineari e non lineari, quanto piuttosto sul potenziale impatto di un determinato servizio di media e sulla responsabilità editoriale per il servizio in questione, concedendo al contempo un'adeguata libertà d'azione agli Stati membri affinché possano adottare personalmente tali decisioni;

‎11. si chiede se, in virtù di una crescente convergenza tecnologica, le disposizioni presentate dalla Commissione nella sua comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva[19], che prevedono complesse procedure di valutazione e analisi dei servizi audiovisivi offerti da fornitori pubblici che esulano dalle consuete attività di radiodiffusione e sono messi a disposizione su piattaforme nuove, siano ancora adeguate, soprattutto considerando che è sempre più difficile per gli utenti stabilire se il servizio in questione sia un servizio di radiodiffusione lineare tradizionale, un servizio a richiesta o un altro tipo di servizio audiovisivo;

12. invita la Commissione a prestare attenzione alle sfide future legate alla televisione connessa, in termini di competitività nel settore, consentendo una maggiore flessibilità delle norme quantitative in materia di pubblicità, e a individuare i relativi aspetti positivi e negativi;

‎13. sottolinea che, nell'interesse di una tutela uniforme a livello europeo di consumatori, minori, giovani e minoranze, occorre riesaminare le limitazioni qualitative imposte ai servizi di media audiovisivi e adeguarle per tutte le modalità di trasmissione mantenendo un livello elevato;

‎14. chiede, a tale proposito, di imporre il divieto di violazione della dignità umana, il divieto di istigazione all'odio, la tutela dalla discriminazione e il principio di un accesso senza barriere, da applicare allo stesso modo a tutti i contenuti di media;

‎15. si chiede se, in questo contesto, il principio della distinzione tra pubblicità e contenuto del programma possa essere mantenuto per tutte le tipologie di media o se invece l'obiettivo di tutela possa essere conseguito con maggior successo rendendo la pubblicità e il contenuto di programma chiaramente riconoscibili e distinguibili in tutte le tipologie di media;

16. è del parere che occorra evitare l'introduzione di nuovi divieti di pubblicità o l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'adozione di altre misure che influiscono sulla pubblicità quale fonte di finanziamento, onde consentire il ricorso, nel mondo della televisione digitale, a nuovi modelli commerciali;

‎17. sottolinea che è essenziale che il settore pubblico non dipenda unicamente dal finanziamento pubblicitario al fine di conservare la sua indipendenza e invita gli Stati membri a sostenere gli sforzi intesi al finanziamento di tale settore;

‎18. evidenzia che le nuove strategie pubblicitarie che, per aumentare la propria efficacia, si avvalgono delle nuove tecnologie (screenshot, definizione del profilo dei consumatori, strategie multischermo) sollevano la questione della protezione dei consumatori, della loro vita privata e dei loro dati personali; sottolinea, alla luce di quanto suddetto, che occorre elaborare una serie di norme coerenti da applicare a tali strategie;

‎19. incoraggia l'industria europea dell'audiovisivo a continuare a sviluppare servizi coerenti e invitanti, in particolare online, onde arricchire l'offerta europea di contenuti audiovisivi;

20. esorta la Commissione a valutare se e in che modo possa essere accordata la debita priorità in termini di rintracciabilità sulle apparecchiature "first screen", quali le televisioni con connessione a Internet, ai fornitori di contenuti cui gli Stati membri affidano una missione di servizio pubblico o che contribuiscono alla promozione di obiettivi di interesse generale, come la garanzia del pluralismo dei media e della diversità culturale, oppure che si adoperano per mantenere la qualità e l'indipendenza dell'informazione e promuovere il pluralismo di opinione;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a verificare, a complemento di simili disposizioni di tipo "must be found", in che misura sia possibile realizzare in modo duraturo gli obiettivi normativi della direttiva sui servizi di media audiovisivi sopracitati, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, riorientando il quadro normativo applicabile ai media verso sistemi di incentivi e di certificazione nonché un rafforzamento della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione, assicurando nel contempo che sia mantenuta la necessaria flessibilità per una concorrenza leale tra i fornitori di servizi di media; sottolinea che eventuali misure di coregolamentazione e di autoregolamentazione completano le disposizioni legislative e devono essere soggette a un controllo del loro rispetto e a una valutazione da parte di un'istanza indipendente;

22. raccomanda pertanto, onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, che gli stessi servizi siano soggetti alle stesse norme, a prescindere dal mezzo di trasmissione;

‎23. esprime inoltre preoccupazione, in tale contesto, per l'inasprimento della concorrenza dovuto alla presenza di operatori internazionali che non sono soggetti alle norme e agli obblighi europei;

24. esorta la Commissione ad assicurare che tali piattaforme siano gestite nel rispetto delle condizioni di mercato e dell'interesse generale , in condizioni di concorrenza equa, in linea con la domanda da parte dei consumatori e sulla base di norme aperte e interoperabili, nonché a impedire che uno o più fornitori abusino della loro posizione dominante;

‎25. insiste, a tal proposito, sulla necessità di prendere in considerazione lo sviluppo del quadro normativo, le modalità di regolamentazione della televisione connessa e i sistemi di indicizzazione dei contenuti;

‎26. chiede una regolamentazione delle piattaforme di televisione connessa che assicuri l'accesso ai contenuti delle emittenti e la loro integrità, la trasparenza per i consumatori e l'applicazione di un codice deontologico fondamentale (ad esempio protezione dei minori e della vita privata);

‎27. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'alfabetizzazione mediatica di tutti i cittadini dell'UE, in particolare lanciando iniziative e azioni coordinate intese a migliorare la comprensione dei servizi di media lineari e non lineari;

‎28. esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che siano presi provvedimenti, in particolare da parte dei produttori delle apparecchiature e dei fornitori di servizi, allo scopo di migliorare l'accessibilità ai servizi di media lineari e non lineari per gli anziani e gli individui con disabilità, come le persone con disabilità visiva o auditiva;

‎29. ritiene che i servizi di piattaforma e di portale debbano essere interoperabili, onde dare a soggetti terzi l'opportunità di produrre e commercializzare le proprie applicazioni in modo non discriminatorio, indipendentemente dal mezzo di trasmissione;

‎30. invita la Commissione ad assicurare, in modo giuridicamente vincolante, che tutti i contenuti messi a disposizione sulle reti e sulle piattaforme abbiano lo stesso livello di qualità;

‎31. esorta la Commissione ad adottare disposizioni giuridicamente vincolanti per assicurare che, al momento della trasmissione dal mittente al destinatario, i gestori della rete trattino sistematicamente allo stesso modo tutti i pacchetti di dati, e quindi che non accordino priorità a determinati pacchetti a seconda, per esempio, dell'origine, del contenuto, del tipo di utilizzo e del prezzo addebitato all'utente, dal momento che un simile approccio sarebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire un accesso universale equo ai servizi, le norme in materia di protezione dei dati, il divieto di manipolazione dei dati, il principio dell'integrità dei contenuti e l'obiettivo di creare condizioni di concorrenza eque;

‎32. richiama l'attenzione sugli effetti delle disparità tra i regimi IVA a livello europeo, che saranno ulteriormente accentuate con l'avvento della televisione connessa, e sottolinea la necessità di adottare un regime IVA competitivo e comune in tutti gli Stati membri;

‎33. invita la Commissione ad avanzare una proposta legislativa a livello di Unione che garantisca la neutralità della rete;

‎34. esorta la Commissione a tutelare, mediante un atto legislativo, l'integrità dei servizi lineari e non lineari sulle piattaforme ibride e, in particolare, a vietare la sovrapposizione o il ridimensionamento di questi servizi ad opera di fornitori di piattaforme o terzi attraverso contenuti o altri servizi, salvo che ciò sia stato voluto dall'utente e, nel caso di contenuti che non rientrano nella definizione di comunicazione individuale, autorizzato dal fornitore di contenuti; osserva che vanno parimenti vietati l'accesso non autorizzato da parte di terzi ai contenuti o ai segnali di un fornitore, così come la loro decodifica, il loro utilizzo e la loro trasmissione non autorizzati;

35. invita la Commissione a prendere in considerazione misure che tengano conto del rischio che sui portali e sui motori di ricerca siano indicizzati siti non autorizzati;

‎36. esorta la Commissione ad assicurare che il livello di tutela in relazione ai servizi di media audiovisivi stabilito attraverso i requisiti normativi specifici della direttiva sui servizi di media audiovisivi non sia compromesso mediante la messa a disposizione non autorizzata su altre piattaforme;

‎37. invita la Commissione ad assicurare che le applicazioni non siano mai avviate automaticamente in ragione dell'accesso a un portale bensì solo in seguito alla richiesta dell'utente, che il ritorno al servizio utilizzato in precedenza sia sempre immediato e possibile semplicemente premendo un pulsante (ad esempio mediante le funzionalità del pulsante rosso) e che ciò sia comunicato chiaramente agli utenti, nonché che nel momento in cui l'utente chiude un'applicazione, il servizio di cui stava fruendo in precedenza sia nuovamente visualizzato nella massima qualità audiovisiva;

‎38. esorta la Commissione ad assicurare che un fornitore di contenuti possa agire in giudizio contro quelle applicazioni disponibili sulle piattaforme ibride che consentono o promuovono la trasmissione non autorizzata dei contenuti messi a disposizione dal fornitore stesso;

‎‎39. invita la Commissione, ove pertinente in relazione ai diritti d'autore, ad adoperarsi per istituire sistemi semplici per l'acquisizione dei diritti che consentano la riproduzione invariata e completa su piattaforme di terzi dei servizi non lineari messi a disposizione da fornitori di servizi di media;

40. esorta la Commissione a garantire l'uso anonimo dei servizi televisivi e online mediante le apparecchiature terminali ibride vendute o importate nell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di rispetto della vita privata e protezione dei dati, poiché il trattamento dei dati personali è lecito solo previa autorizzazione dell'utente e nella misura da egli accordata;

‎41. invita la Commissione a escludere, in ragione della loro duplice natura e della loro importanza a livello sociale, i servizi di media audiovisivi dalle misure di liberalizzazione negoziate nel quadro degli accordi commerciali internazionali e ad assicurare nel contempo che il concetto di "servizi di media audiovisivi" sia sviluppato per riflettere il continuo processo di digitalizzazione e convergenza dei media;

‎42. chiede alla Commissione di assicurare che anche i futuri servizi di televisione ibrida rispettino le norme vigenti in materia di protezione dei minori, divieto di alcuni tipi di pubblicità per motivi di salute, divieto di incitazione all'odio razziale, separazione fra informazioni e messaggi pubblicitari, trasparenza proprietaria, privacy ecc., giacché queste norme sono già parte dell'acquis ‎comunitario e non possono essere aggirate col pretesto dell'evoluzione tecnologica; chiede, in particolare, che i fornitori di servizi e di apparecchiature per la televisione ibrida provenienti da paesi terzi siano informati che la normativa applicabile resta quella del paese in cui il servizio è prestato e non in cui il fornitore ha la sua sede sociale;

‎43. invita gli Stati membri a riconsiderare, nell'ambito dei negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale, il taglio imposto alle risorse destinate alla direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG Connect, CNECT) per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura per le telecomunicazioni, ridotte dai 9,2 miliardi di EUR inizialmente proposti a un miliardo di EUR;

‎44. invita la Commissione a prestare la debita attenzione ad alcuni importanti aspetti della protezione del pubblico, come la tutela dei minori, ed è convito che le guide elettroniche ai programmi rappresentino una possibile piattaforma per affrontare tali questioni;

‎45. deplora che in Europa esistano ancora vaste zone che dispongono di un'infrastruttura Internet limitata e ricorda alla Commissione che per sfruttare il potenziale della televisione connessa è essenziale che i consumatori abbiano accesso a Internet ad alta velocità;

o

o        o

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  GU C 364 del 18.12.2000, pagg. 10 e 11.
  • [2]  GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.
  • [3]  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, rettifica GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.
  • [4]  GU L 108 del 24.4.2002, pag.33.
  • [5]  GU L 337 del 18.12.2009, pag.37.
  • [6]  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
  • [7]  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
  • [8]  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
  • [9]  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
  • [10]  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
  • [11]  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
  • [12]  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
  • [13]  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
  • [14]  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
  • [15]  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
  • [16]  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
  • [17]  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.
  • [18]  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.
  • [19]  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

MOTIVAZIONE

A prima vista può sembrare che quella della televisione connessa non sia altro che una questione tecnica. In realtà, la questione riguarda la disponibilità, l'accessibilità e la rintracciabilità dei contenuti di media nonché la possibilità, in un mondo convergente, di riservare un trattamento diverso ai servizi di media e, eventualmente, sulla base di quali strumenti normativi. I mezzi di comunicazione sono di duplice natura: da un lato sono merci, ma dall'altro sono soprattutto beni culturali che, in quanto tali, rivestono una particolare importanza a livello sociale. Il pluralismo dei media e la libertà di opinione, di stampa e d'informazione contribuiscono in modo determinante al funzionamento delle nostre società democratiche. I media svolgono una funzione di educazione, d'informazione, di intrattenimento e di controllo. Questa è la ragione fondamentale per cui nell'UE e negli Stati membri la politica nel campo dei media non è disciplinata solo dal diritto in materia di concorrenza e/o dal diritto economico, ma anche da norme specifiche che tengono conto proprio di questa particolare natura e della loro particolare importanza a livello sociale. La convergenza tecnologica, di cui la televisione connessa rappresenta al momento la massima espressione, non cambierà nulla in tal senso.

La televisione connessa rappresenta un importante passo a livello tecnologico verso la convergenza dei media, in grado di mettere in dubbio, per sua natura, alcune decisioni essenziali prese nel quadro della regolamentazione del settore. Con la direttiva sui servizi di media audiovisivi si era deciso di assoggettare i servizi lineari a una disciplina molto rigorosa e di regolamentare, invece, in modo meno restrittivo i servizi non lineari. La decisione si fondava, tra l'altro, sul diverso impatto sociale dei servizi in questione. In tutti gli Stati membri si ritiene che i servizi lineari forniti da emittenti televisive pubbliche e private – oltre al loro impatto quali mezzi di comunicazione di massa – comportino notevoli conseguenze a livello sociopolitico, che in molti luoghi sono disciplinate mediante disposizioni statutarie. Nonostante la convergenza tecnologica, non sono sinora cambiate né l'attrattiva di massa della televisione né la sua rilevanza in campo sociopolitico. Poiché ai media lineari continua a essere attribuita una portata maggiore, ne consegue che questi debbano essere disciplinati in modo severo. Questa distinzione, finora sensata, che trova tra l'altro espressione nella regolamentazione progressiva della direttiva sui servizi di media audiovisivi, sta però mostrando sempre più i suoi limiti, in particolare a seguito dello sviluppo della televisione connessa, o quantomeno solleva una serie di questioni e di problemi che devono essere risolti a livello di regolamentazione dei mezzi di comunicazione.

Grazie a un'apparecchiatura terminale ibrida, l'utente ha accesso sia ai programmi televisivi tradizionali sia a Internet. A prescindere dalle modalità di diffusione a livello tecnico, è probabile che sul lungo periodo la convergenza dei media sarà pressoché assoluta. Su uno stesso schermo sono riuniti servizi assoggettati a norme diverse, con un livello di regolamentazione molto divergente, come per esempio:

· servizi di media audiovisivi lineari;

· servizi di media audiovisivi non lineari;

· servizi audiovisivi che esulano dal campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, ma sono assoggettati ad altre normative europee;

· servizi di media che non sono assoggettati ad alcuna normativa europea;

· servizi la cui classificazione è ancora controversa.

Il termine "televisione connessa" è regolarmente utilizzato per indicare un apparecchio televisivo in grado di ricevere e visualizzare su schermo sia programmi lineari tradizionali sia contenuti Internet. Inoltre, si considera un'apparecchiatura terminale ibrida anche un'apparecchiatura che, pur non essendo in grado di collegarsi a Internet, è collegata a un'altra apparecchiatura dotata di connessione Internet (ad esempio un lettore blu-ray, una console per videogiochi, un ricevitore digitale/un set-top box).

Poiché solitamente i contenuti Internet devono essere elaborati in modo specifico per poter essere visualizzati sullo schermo del televisore, per il momento questi terminali ibridi offrono solo raramente un accesso universale a Internet. Il passaggio dai programmi televisivi tradizionali alla visualizzazione sullo schermo di contenuti Internet è realizzato attraverso la pagina di un portale o widget, paragonabili per aspetto e funzionalità all'applicazione di uno smartphone, che possono essere richiamati da una piattaforma e che si sovrappongono all'immagine televisiva (overlay) oppure compaiono in una finestra distinta accanto all'immagine televisiva che risulta a quel punto rimpicciolita (split screen). La navigazione avviene attraverso il telecomando, ma può essere realizzata anche attraverso uno smartphone o un tablet. Di conseguenza, l'utente, che un tempo trovava le offerte delle emittenti tradizionali, sia lineari sia non lineari, le offerte su richiesta, la webTV e i contenuti Internet preparati appositamente per la televisione connessa su posizioni assegnate, che finora poteva egli stesso modificare in modo relativamente facile, trova ora tutte le offerte in una sorta di pagina iniziale. La quantità di contenuti offerti fa sì che la rintracciabilità e l'accesso non discriminatorio ai contenuti diventino questioni centrali per la televisione connessa. I creatori di piattaforme e/o i gestori dei portali decidono a monte quali contenuti mettere a disposizione e, soprattutto, se e come accordare loro una priorità, oltre a decidere autonomamente quale tecnologia utilizzare per la fornitura. In sostanza, in questo modo il gestore della piattaforma, il gestore del portale o il produttore dell'apparecchiatura (funzioni che possono essere svolte cumulativamente da una stessa impresa) controlla l'accesso a contenuti importanti per la formazione di un'opinione. I gestori delle piattaforme e i produttori di apparecchiature ottengono così una posizione di controllo (gatekeeper) di proporzioni finora sconosciute, al momento non disciplinata da alcuna normativa in materia. Appare quindi necessario modificare quanto prima, in modo particolare, la direttiva sui servizi di media audiovisivi per adeguarla alle nuove circostanze, pena il rischio di mettere a repentaglio il pluralismo di opinione e la varietà dei servizi offerti, nonché la libertà di informazione. La posizione di forza detenuta dai produttori delle apparecchiature e dai gestori delle piattaforme rischia anche di ostacolare un ulteriore rapido sviluppo del mercato dei servizi ibridi, dal momento che sono i produttori delle apparecchiature a determinare le condizioni di mercato e tecnologiche alle quali i contenuti compaiono sulle piattaforme che gestiscono. Una concorrenza libera ed equa tra i servizi e le offerte, però, è possibile solo in presenza di condizioni di concorrenza uniformi, in questo caso, ad esempio, di un sistema interoperabile, tecnologicamente uniforme, aperto e orientato alle esigenze del mercato, sia con riferimento al mercato dei fornitori (reti via cavo, payTV, IPTV), sia con riferimento al mercato delle apparecchiature terminali.

Quella di assicurare la rintracciabilità e l'accessibilità dei contenuti diventerà una questione fondamentale per garantire il pluralismo. È pertanto necessario modificare di conseguenza il sistema su cui è basata la direttiva sui servizi di media audiovisivi, poiché in esso si parte ancora dal presupposto che siano in pochi a disporre delle risorse necessarie per esercitare un impatto tipico dei mezzi di comunicazione di massa. Queste risorse scarse erano state assoggettate, almeno per quanto concerne la radiodiffusione tradizionale, a un sistema di licenze. La digitalizzazione dei contenuti ha tuttavia messo fine a questa scarsità di risorse, dal momento che i dati, a prescindere che siano sotto forma di testo, di immagine in movimento o di suono (oppure come combinazione di questi elementi), sono ora disponibili su Internet in qualsiasi momento e con la massima qualità. All'utente interessa sempre meno attraverso quale tecnologia gli sia messo a disposizione un contenuto. Egli può fruire del contenuto indipendentemente da dove si trova e in qualsiasi momento, anche se, a seconda del fornitore, può avere (in parte senza esserne consapevole) aspettative diverse in termini di qualità del contenuto e di presentazione.

In futuro, una regolamentazione dei mezzi di comunicazione moderna dovrà riconoscere che la scarsità non riguarda più le modalità di trasmissione, bensì i punti in cui un'offerta può essere reperita.

Le disposizioni "must carry" attualmente in vigore devono essere completate con disposizioni "must be found". Per quanto riguarda la rintracciabilità sulle piattaforme ibride (ivi compresi portali, pagine iniziali e guide elettroniche ai programmi), dovrebbe essere accordata la debita priorità a quei fornitori di contenuti cui gli Stati membri affidano una missione di servizio pubblico, che contribuiscono alla promozione di obiettivi di interesse generale, come la garanzia del pluralismo dei media e della diversità culturale, oppure che si adoperano per mantenere la qualità e l'indipendenza dell'informazione e promuovere il pluralismo di opinione. Quegli operatori che sono assoggettati alle norme più rigorose imposte dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi per i servizi di media lineari e non lineari, o che volontariamente vi si assoggettano, devono, quindi, potere occupare una posizione più prominente nelle piattaforme. In tale contesto, occorre riflettere anche su nuove forme di sistemi di incentivi.

Occorre assicurare che gli attori presenti sul mercato, specialmente i produttori di apparecchiature e i fornitori di contenuti, si trovino in un rapporto di forza adeguato, in particolare nel caso dei servizi integrati. Occorre, inoltre, evitare che singoli fornitori di contenuto possano conquistarsi un indebito vantaggio nella diffusione del loro contenuto.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi deve essere rielaborata in modo tale da potersi applicare globalmente anche ai gestori di portali e di piattaforme ibridi. Chiunque sia in grado di esercitare un controllo significativo sui contenuti e sulle opinioni che raggiungono l'utente finale dovrebbe essere soggetto alle norme volte alla tutela del pluralismo di contenuti e di opinione.

Occorre, inoltre, assicurare che le apparecchiature, le piattaforme e i portali siano concepiti sulla base di una norma aperta, non proprietaria e interoperabile. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare per tutti i contenuti un accesso non discriminatorio e neutrale sotto il profilo tecnologico.

Le nuove possibilità aperte dalla televisione connessa a livello tecnologico, inoltre, rendono necessario tutelare l'integrità dei contenuti. La sovrapposizione dei contenuti con altri contenuti di terzi, quindi, dovrebbe essere vietata, a meno che non sia autorizzata dal fornitore di contenuti ed esplicitamente avviata dall'utente.

La televisione connessa comporta conseguenze anche per la tutela dei dati, aspetto che va preso in considerazione sia in fase di sviluppo delle apparecchiature terminali ibride ("privacy by design") sia nelle impostazioni predefinite di un'apparecchiatura ("privacy by default"), e riguarda in particolar modo il principio della minimizzazione dei dati, della proporzionalità e della limitazione della finalità. In tale contesto, occorre assicurare la massima trasparenza nella raccolta, nel trattamento, nell'uso e nella ritrasmissione dei dati. In assenza di un consenso esplicito da parte dell'utente, i dati personali possono essere raccolti e utilizzati solo se ciò è strettamente necessario per agevolare l'uso di un servizio e per il pagamento.

L'uso anonimo dei media dovrebbe continuare a essere possibile in futuro senza difficoltà e dovrebbe essere considerato la norma. Le analisi del comportamento degli utenti e la definizione dei loro profili attraverso l'uso di indirizzi IP completi (compresa la localizzazione geografica) dovrebbero essere consentite solo se l'utente ha dato il proprio consapevole ed esplicito consenso (opt-in). È necessario che ciò sia garantito dalla legislazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

28.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Liam Aylward, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Olga Sehnalová, Rui Tavares, Isabelle Thomas

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Marina Yannakoudakis