RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

13.2.2014 - (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Olga Sehnalová
Relatore per parere (*):
Axel Voss, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*)       Commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2013/0165(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0106/2014

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0316),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0174/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0106/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) L'utilizzo di un servizio eCall disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli Stati membri rappresenta una delle principali priorità dell'Unione nel settore della sicurezza stradale dal 2003. Per conseguire tale obiettivo sono state lanciate alcune iniziative nel quadro di un approccio volontario alla diffusione del servizio, che tuttavia ad oggi non hanno realizzato progressi sufficienti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione "eCall: è ora di diffonderlo"6 propone nuove misure per accelerare la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione del 21 agosto 2009 dal titolo: "eCall: è ora di diffonderlo" propone nuove misure per la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo basati sul 112 in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

__________________

 

6 COM (2009) 434 def.

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane, dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura della rete di comunicazione elettronica per la trasmissione delle chiamate e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) per la ricezione di dette chiamate, renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all'assistenza sanitaria, degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il sistema eCall rappresenterà una struttura importante composta da vari attori che si occupano della salvaguardia della vita umana. Di conseguenza è essenziale che l'aspetto della responsabilità sia garantito dal presente regolamento, al fine di consentire agli utenti di avere fiducia e permettere il corretto funzionamento del sistema eCall.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento nelle emergenze è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, in particolare i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

__________________

__________________

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

8 Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo ai nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare una proposta legislativa.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti dopo l'ottobre 2015 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati prima del 1° ottobre 2015, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Un servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul numero unico di emergenza europeo 112 ("numero di emergenza 112") può coesistere con servizi eCall privati (sistemi eCall supportati da servizi di terzi) a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti o meno per un servizio eCall privato.

Motivazione

I sistemi eCall supportati da servizi di terzi possono coesistere con il sistema di bordo eCall basato sul 112 a condizione che il servizio pubblico eCall basato sul 112 sia sempre disponibile almeno come opzione di riserva.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) Occorre offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema eCall privato, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tutti i servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve fondarsi su una piattaforma interoperabile, ad accesso libero, protetta e standardizzata per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione valuta senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se necessario, presentare una proposta legislativa a tal fine. Essa dovrà precisare, in particolare, le condizioni alle quali i terzi che forniscono servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai dati registrati nel sistema di bordo basato sul 112. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'introduzione di qualsiasi applicazione o servizio aggiuntivo a bordo non deve ritardare l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento.

Motivazione

L'utilizzo di un sistema eCall di bordo interoperabile a livello UE rappresenta un progresso importante in termini di sicurezza stradale e non dovrebbe pertanto subire ulteriori ritardi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la sostenibilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio1bis*. Disposizioni dettagliate relative ai controlli devono essere incluse nell'allegato pertinente.

 

__________________

 

1 bisRegolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L ...).

 

*GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0184 (COD) e completare la nota con la data e gli estremi di pubblicazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Vanno pertanto esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall.

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Vanno pertanto esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall stabilite nel presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, salvo che le autorità di omologazione non decidano, caso per caso, che il veicolo non può soddisfare tali prescrizioni a motivo del suo uso speciale.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 20069, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati10 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)11, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

(13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea11bis disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito nel quadro del presente regolamento. È quindi opportuno che il trattamento di dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia eseguito in conformità di tali direttive e sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri a norma di tali direttive, specie per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda solo le informazioni minime necessarie per la gestione delle chiamate di emergenza da parte dei PSAP e che in seguito i dati personali non siano memorizzati. In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre condizioni qualora un altro sistema di chiamata di emergenza sia installato a bordo oltre al sistema eCall basato sul 112, che dovrebbe comunque essere conforme alle direttive citate.

__________________

__________________

9 1609/06/EN – WP 125.

 

10 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

10 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

11 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

11 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

 

11 bis GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "articolo 29", istituito dalla direttiva 95/46/CE, nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", del 26 settembre 2006.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli devono prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo basato sul 112, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, in particolare consultando il garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro articolo 29 e le organizzazioni di tutela dei consumatori. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso, al fine di poter eseguire gli studi e i test necessari in diverse condizioni, così come richiesto, e garantire pertanto la piena affidabilità del sistema eCall di bordo basato sul 112.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai veicoli prodotti in piccole serie.

(Allineamento con il considerando 11 e il punto 3 b), dell'allegato).

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 305/201312 della Commissione, si intende per:

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

__________________

 

12 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.

 

Motivazione

Il riferimento al regolamento delegato n. 305/2013 della Commissione significherebbe in pratica che la Commissione può modificare le definizioni contenute nella presente proposta emendando la definizione pertinente nel regolamento delegato. Poiché le definizioni contenute nel presente articolo sono considerate elementi essenziali del regolamento, il potere di definirne il significato non può essere delegato alla Commissione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) "sistema e-Call di bordo": un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima standardizzata di dati e attiva un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

1) "sistema e-Call di bordo basato sul 112": un sistema di emergenza, comprensivo delle apparecchiature di bordo e dei mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call, che è attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente e che invia segnali, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili pubbliche, che consentono la trasmissione di una serie minima standardizzata di dati e l'attivazione di un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e il corrispondente centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

 

(Emendamento orizzontale: se adottato, la dicitura "sistema eCall di bordo" sarà sostituita da "sistema eCall di bordo basato sul 112" in tutto il testo).

Motivazione

Il sistema eCall di bordo consiste in una chiamata di emergenza attivata manualmente dagli occupanti del veicolo premendo un pulsante oppure automaticamente mediante l'attivazione di sensori di bordo dopo un incidente. Una volta attivato, il sistema eCall di bordo avvia una chiamata di emergenza trasmettendo un segnale vocale e una serie di dati direttamente ai centri di emergenza più vicini. La chiamata vocale consente agli occupanti del veicolo di comunicare con l'operatore eCall e, se necessario, cancellare il servizio in caso di falso allarme. Allo stesso tempo, l'operatore eCall che risponde alla chiamata vocale riceve anche un insieme minimo di dati.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "sistema di bordo": le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili.

soppresso

Motivazione

La combinazione delle due definizioni quale proposta nel presente articolo crea notevole confusione poiché i termini appaiono simili o almeno correlati, ma le definizioni si sovrappongono e non sono affatto armonizzate in quanto usano una terminologia diversa. Onde evitare confusione, è possibile sopprimere la seconda definizione e applicare solo la prima definizione in tutto il testo.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) "eCall": una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata a bordo del veicolo mediante il sistema di bordo eCall basato sul 112;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" o "PSAP": un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater) "serie minima di dati"o "MSD": le informazioni definite dalla norma EN 15722 - "Telematica per il traffico e il trasporto su strada - eSafety - Insieme minimo di dati ("MSD") di eCall"- e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies) "equipaggiamento di bordo": equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari al set minimo di dati (MSD) per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili.

 

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies) "rete pubblica di comunicazione mobile senza fili": una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE12bis e 2002/22/CE12ter del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

 

1 ter Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Motivazione

Tale definizione è un elemento essenziale ai fini del presente regolamento e dovrebbe pertanto essere specificata nel testo della proposta stessa.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo integrato basato sul 112, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Motivazione

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), l'installazione obbligatoria per i nuovi veicoli omologati dovrebbe basarsi su apparecchiature di bordo integrate, poiché tali dispositivi nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori e/o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i veicoli nuovi sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata d'emergenza installato nel veicolo e che offra un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112. In tal caso, l'altro sistema di emergenza è conforme allo standard EN 16102 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi" e i fabbricanti garantiscono che vi sia un solo sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento dell'altro sistema di chiamata di emergenza.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi di bordo sono compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo e EGNOS.

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, in particolare i sistemi Galileo e EGNOS.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo integrati basati sul 112 che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

Motivazione

Nonostante l'erogazione delle funzionalità eCall possa essere parzialmente effettuata tramite l'utilizzo di soluzioni nomadi (quali i telefoni cellulari), l'installazione obbligatoria per i nuovi veicoli omologati dovrebbe basarsi su apparecchiature di bordo integrate, poiché tali dispositivi nomadi possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall, rilevato durante o dopo la prova automatica, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione.

6. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni ai fini della riparazione e della manutenzione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Motivazione

Gli emendamenti alla direttiva 2007/46/CE sono già previsti all'articolo 11 della proposta. Quando sarà adottato, il presente regolamento insieme agli atti delegati adottati sulla base di esso formeranno un regolamento separato nel contesto della procedura di omologazione CE prevista da detta direttiva.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme, ove applicabili:

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono adottati previa consultazione delle parti interessate pertinenti e sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis, 3, 4 e 6 e sulle norme disponibili relative a eCall ed ai regolamenti UNECE, ove applicabili, tra cui:

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) EN 15722 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall";

Motivazione

Oltre alla soppressione della lettera d) al paragrafo 7, è opportuno aggiungere un ulteriore riferimento alla norma EN sulla serie minima di dati.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall.

soppresso

Motivazione

Tale disposizione creerebbe incertezza in merito alle specifiche secondo le quali i sistemi eCall sono sviluppati e testati. Se una norma, inclusa la versione di riferimento, non è nota al momento dell'adozione del presente regolamento, la sua applicazione non dovrebbe essere richiesta.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 bis. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

 

_____________

 

14 bis Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall.

I fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo basato sul 112 non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento pre-emergenza di eCall.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 consiste al massimo nelle informazioni richieste dalla norma di cui all'articolo 3, punto 2 quater. La serie minima di dati non è trattata per periodi di tempo maggiori rispetto a quanto necessario per le finalità di trattamento e non è memorizzata per periodi di tempo maggiori rispetto a quanto necessario per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. La serie minima di dati è memorizzata in modo da renderne possibile la totale cancellazione.

Motivazione

La serie minima di dati è costituita da dati necessari per una gestione adeguata delle chiamate di emergenza: attivazione manuale o automatica, classe di appartenenza del veicolo, tipo di combustibile utilizzato, data e ora, posizione esatta, direzione di marcia, numero minimo di cinture di sicurezza allacciate.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite preventivamente informazioni chiare e complete sull'esistenza di un sistema eCall gratuito e pubblico, basato sul 112, e sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112, in particolare riguardo a:

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le finalità dell'elaborazione dati di eCall,

d) le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che dovrebbero essere limitate alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo;

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112;

Motivazione

Emendamento che riflette la soppressione della definizione di "sistema di bordo".

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) il fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;

g) il fatto che non vi è alcun controllo del veicolo al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo basato sul 112, al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) il fatto che i dati raccolti dai PSAP mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 non devono essere trasferiti a terzi senza il consenso preventivo e attivo dell'interessato;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.

i) eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto, che sono soggette al consenso esplicito dell'utente e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I fabbricanti forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo.

Motivazione

Si dovrebbero chiarire altresì le modalità di comunicazione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali al consumatore.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Onde evitare confusione in relazione alle finalità perseguite e al valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite all'utente separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e il sistema che fornisce servizi a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un servizio privato non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 122 e/o sull'utente di eCall.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifica il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifichino il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 in relazione a eCall, in particolare le misure di sicurezza che i fornitori di servizi eCall sono tenuti ad adottare al fine di assicurare un trattamento dei dati conforme alla legge ed impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali, nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto dal 1º ottobre 2015, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Con effetto da ...*, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

 

__________

 

* GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Il Parlamento ha auspicato l'introduzione dell'uso obbligatorio del sistema eCall di bordo entro il 2015 e intende perseguire tale obiettivo. Tuttavia, preso atto del fatto che l'industria avrà bisogno di un periodo di tempo sufficiente per sviluppare e testare i sistemi eCall e considerando che la data definitiva di adozione del presente regolamento non è ancora nota, il termine del 1° ottobre potrebbe essere riconsiderato in una fase successiva.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Controlli tecnici periodici

 

I requisiti relativi ai controlli tecnici periodici concernenti il sistema eCall di bordo basato sul 112 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può esonerare determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali sistemi non risulti appropriata per il veicolo o la classe di veicoli in questione.

1. La Commissione può esonerare determinate classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici e di un'analisi tecnica effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'installazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 non risulti indispensabile per un ulteriore miglioramento della sicurezza stradale, a causa del fatto che la classe di veicoli interessata è concepita in primo luogo per un uso fuoristrada o non dispone di un meccanismo di attivazione adeguato. Tali esoneri sono in numero limitato.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri di cui al paragrafo 1. Tali esoneri riguardano i veicoli come i veicoli per uso speciale e i veicoli sprovvisti di airbag e sono limitati in numero.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri di cui al paragrafo 1.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

____________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e dei corrispondenti atti delegati da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare in caso di mancata conformità con l'articolo 6 del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Relazioni e riesame

 

1. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di preparazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni e PSAP necessaria per il sistema eCall negli Stati membri. Se da tale relazione appare chiaramente che l'infrastruttura eCall non sarà operativa prima della data di cui all'articolo 12, la Commissione adotta le misure necessarie.

 

2. Entro il 1° ottobre 2018, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.

 

3. Quanto prima e in ogni caso non oltre il ...*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver proceduto ad ampie consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, nonché una valutazione di impatto sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero. Se del caso la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si fonda sulle norme di detta piattaforma non appena queste ultime saranno disponibili.

 

______________

 

* GU: inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo -2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-2 bis. L'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10 bis si applicano a decorrere da ...*.

 

__________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

2. Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo -2 bis si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Motivazione

Il Parlamento ha auspicato l'introduzione dell'uso obbligatorio del sistema eCall di bordo entro il 2015 e intende perseguire tale obiettivo. Tuttavia, preso atto del fatto che l'industria avrà bisogno di un periodo di tempo sufficiente per sviluppare e testare i sistemi eCall e considerando che la data definitiva di adozione del presente regolamento non è ancora nota, il termine del 1° ottobre potrebbe essere riconsiderato in una fase successiva.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Allegato – punto 6

Direttiva 2007/46/CE

Allegato XI – appendice 1 – voce 71

 

Testo della Commissione

(6) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce

Oggetto

Atto normativo di riferimento

M1

2 500 (1) kg

M1 >

2 500 (1) kg

M2

M3

71.

Sistema eCall

Regolamento (UE) n. ...

A

A

n.d.

n.d.

 

Emendamento

soppresso

(Allineamento con gli emendamenti al considerando 12 e all'articolo 8)

  • [1]  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel 2012 vi sono stati circa 28 000 vittime e oltre 1 milione e mezzo di feriti in oltre un milione di incidenti sulle strade europee, secondo i dati raccolti dalla Commissione. All'aspetto tragico di tali incidenti, costituito dalla perdita di vite umane e dalle lesioni riportate dai feriti, si aggiunge un danno economico per la società quantificabile in circa 130 miliardi di euro ogni anno.

L'Unione europea è fortemente impegnata nel ridurre il numero di incidenti stradali nonché nell'attenuarne le conseguenze quando questi si verificano. Quando avrà raggiunto la sua piena capacità operativa in tutta l'UE e sarà disponibile per ogni singolo conducente, il sistema eCall contribuirà in modo significativo a conseguire tali obiettivi. Il suo principale vantaggio sarà la riduzione del numero di vittime e la mitigazione della gravità delle lesioni riportate in seguito a incidenti stradali grazie ad un più rapido intervento dei servizi d'emergenza sulla scena dell'incidente.

Il Parlamento europeo, che è da lungo tempo uno dei principali sostenitori dell'introduzione di eCall, ha adottato, il 12 luglio 2012, a larga maggioranza una relazione comune IMCO-TRAN dal titolo "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini", della quale ho avuto il piacere di essere corelatore insieme a Dieter-Lebrecht Koch. Deplorando i ritardi e la mancanza di progressi nell'attuazione volontaria di eCall fino ad oggi, tale relazione ha preso atto della valutazione di impatto della Commissione la quale dimostra che l'introduzione obbligatoria di eCall attraverso un'azione legislativa era l'unica opzione per conseguire risultati positivi. Il Parlamento ha quindi chiesto alla Commissione di presentare una proposta nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112, in tutti i nuovi veicoli omologati e in tutti gli Stati membri, entro il 2015.

Il relatore accoglie quindi con favore la proposta della Commissione che introduce l'obbligo di dotare i veicoli di un sistema eCall di bordo, presentata insieme alla proposta relativa allo sviluppo del sistema eCall interoperabile a livello UE. Una volta adottate, le due proposte completeranno il quadro normativo eCall, al fine di garantire che, entro ottobre 2015, tutti i nuovi modelli di autovetture e veicoli commerciali leggeri saranno dotati del sistema eCall 112 e sarà istituita l'infrastruttura necessaria per un'adeguata ricezione e gestione delle chiamate eCall nei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. In tal modo sarà possibile garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio eCall a livello di Unione europea.

Il relatore ritiene che entrambe le proposte siano ampiamente in linea con le richieste del Parlamento e suggerisce di sostenerne gli elementi principali. In tal modo e considerando le proposte della Commissione in modo rapido, il Parlamento manterrà il suo ruolo di guida tra i sostenitori dell'introduzione del sistema eCall, apportando così il suo contributo per fare di eCall una realtà entro il termine concordato del 2015.

Per quanto riguarda la proposta relativa ai requisiti di omologazione per l'utilizzo del sistema di bordo eCall, che costituisce l'oggetto di tale relazione, il relatore è particolarmente favorevole alla proposta della Commissione e agli obiettivi che si propone di conseguire. Vi sono tuttavia alcuni aspetti specifici della proposta che secondo il relatore potrebbero essere ulteriormente rafforzati o chiariti al fine di garantire che essa produca effetti positivi per tutte le parti interessate.

Ulteriori servizi di emergenza e/o servizi a valore aggiunto (piattaforma ad accesso libero)

Con la diffusione del servizio eCall pubblico su scala dell'UE, in futuro i veicoli saranno dotati di una piattaforma telematica di base a bordo del veicolo costituita da componenti tecniche (comunicazioni wireless con tecnologie di posizionamento precise e collegamento ai sistemi di controllo e ai sensori dell'autovettura), che potrebbe diventare la base di numerose applicazioni a bordo del veicolo.

Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, stimolare l'innovazione e aumentare la competitività, il relatore ritiene che il sistema eCall di bordo dovrebbe essere aperto ad eventuali future applicazioni e servizi a bordo dei veicoli. Il relatore ritiene tuttavia che occorre rivolgere particolare attenzione in primo luogo agli aspetti relativi alla sicurezza. Si dovrebbe garantire che l'introduzione di eventuali ulteriori funzionalità o servizi non ritardi l'introduzione del sistema eCall di emergenza basato sul 112. Nel contempo la Commissione dovrebbe essere incoraggiata ad intensificare ulteriormente il suo lavoro sui servizi con valore aggiunto che potrebbero apportare ulteriori benefici ai consumatori e all'industria, specie in termini di protezione dei dati personali.

Servizi privati di chiamata di emergenza (sistemi eCall supportati da terzi)

I servizi privati di chiamata di emergenza sono stati introdotti in Europa per la prima volta alla fine degli anni '90 e oggi sono offerti da diversi settori dell'industria automobilistica e da diversi fornitori di servizi. Tuttavia attualmente nell'UE solo lo 0,7 % dei veicoli è equipaggiato con sistemi privati di chiamata di emergenza e tale percentuale è in scarsissimo aumento. Inoltre tali servizi proprietari non offrono un'interoperabilità o continuità a livello di UE. I servizi sono di solito offerti soltanto in automobili di qualità superiore e in paesi dove sussistono chiare opportunità di guadagno.

Come per quanto riguarda l'offerta di eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi, il relatore ritiene che il servizio pubblico eCall a livello UE basato sul numero di emergenza 112 ed i servizi privati di chiamata di emergenza possano coesistere, nella misura in cui siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio ai consumatori e siano intraprese le misure necessarie in materia di protezione dei dati personali.

Il sistema eCall dovrebbe essere un servizio di chiamata d'emergenza gratuito, a beneficio di qualsiasi conducente ovunque in Europa, indipendentemente dalla marca della sua autovettura. Tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del sistema pubblico eCall di bordo basato sul 112, che dovrebbe sempre essere disponibile, almeno come opzione di riserva. Inoltre i consumatori dovrebbero disporre di informazioni chiare sulle differenze tra il sistema eCall di bordo ed i sistemi di chiamata di emergenza basati su servizi di terzi e dovrebbero avere la possibilità di migrare verso un servizio su scala UE in qualsiasi momento.

Altre informazioni

Oltre agli aspetti sopra descritti, il relatore ritiene importante garantire, in tutto il testo della proposta, che l'introduzione obbligatoria del sistema di bordo eCall si basi su apparecchiature di bordo integrate, piuttosto che dispositivi nomadi (come telefoni cellulari) che possono essere rimossi o non attivati per dimenticanza.

Andrebbe altresì sostenuta la proposta della Commissione di introdurre l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo, in una prima fase, solo per le categorie di veicoli per le quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. Tuttavia la Commissione andrebbe incoraggiata a fare un passo in avanti, sulla base del lavoro già avviato, e di presentare proposte intese ad estendere le disposizioni relative al servizio eCall quanto prima anche ai motocicli nonché ai veicoli commerciali pesanti e agli autobus di linea e gran turismo.

Il relatore reputa inoltre che il sistema eCall debba essere testato periodicamente al fine di garantirne la funzionalità durante tutto il periodo di vita del veicolo. Poiché tale aspetto va oltre la legislazione in materia di omologazione e nella presente proposta non possono essere introdotti obblighi, i colegislatori dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto dell'introduzione del sistema eCall durante il riesame della direttiva 2009/40/CE relativa ai controlli tecnici periodici.

Infine, per garantire la chiarezza del presente atto legislativo, il relatore propone alcune modifiche alle definizioni utilizzate nonché ai poteri che dovrebbero essere delegati alla Commissione per quanto concerne l'adozione di atti delegati.

ALLEGATO – ELENCO DI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE

Clausola di esclusione della responsabilità

Il seguente elenco di parti interessate è stato redatto sulla base di incontri, messaggi di posta elettronica e documenti di posizione nell'arco di tempo intercorso dalla nomina del relatore fino al termine per la presentazione del presente progetto di relazione, nell'ottobre 2013.

Va sottolineato che si tratta di un elenco non esaustivo, poiché è difficile elencare tutti i contributi impliciti e le azioni di sostegno che hanno ispirato la relazione. Occorre inoltre rilevare che il presente progetto di relazione segna solo la fase d'inizio dei lavori legislativi in Parlamento, poiché il dibattito e l'attività legislativa sono destinati a proseguire fino all'adozione definitiva di questa normativa. Le parti interessate offriranno il loro contributo anche nelle fasi successive, pertanto l'elenco che segue deve essere considerato incompleto.

Tuttavia, con la presente "impronta" dei gruppi d'interesse, il relatore intende mostrare apertamente la fonte di ispirazione del presente progetto di relazione.

Elenco delle parti interessate

   ACEA - Associazione europea dei costruttori di automobili

   AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair

   BMW

   BOSCH

   CLEPA - Associazione europea dei produttori di componenti per autoveicoli

   EENA

   ERTICO

   ETSC - Consiglio europeo della sicurezza dei trasporti

   Agenzia del GNSS europeo

   FIA - Federazione internazionale dell'automobile

   FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors (Federazione internazionale di distributori di ricambi)

   GDV - Associazione unitaria del settore assicurativo tedesco

   Hyundai

   IMA - Inter Mutuelles Assistance

   Insurance Europe

   JAMA

   PSA

   SNSA - Syndicat National des Sociétés d'Assistance

   Toyota Motor Europe

   VDA - Associazione tedesca dell'industria automobilistica

Infine il relatore ha lavorato sul tema per diversi anni, anche in qualità di corelatore per una relazione di iniziativa nel 2012. Per i contribuiti delle parti interessate prima dell'inizio dei lavori sulla relazione, si prega di contattare l'ufficio del relatore.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni* (4.2.2014)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

Relatore: Axel Voss

(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta prevede l'introduzione obbligatoria di un sistema eCall di bordo nei nuovi veicoli omologati in Europa. Essa fa parte di una serie di atti giuridici dell'UE volti a garantire l'operatività del servizio eCall basato sul numero di emergenza 112 entro il 1º ottobre 2015. Contiene pertanto numerosi obblighi per i costruttori di veicoli/apparecchiature. Oltre al servizio eCall basato sul 112, possono essere offerti agli utenti servizi eCall aggiuntivi o a valore aggiunto per diversi scopi.

La fornitura di servizi eCall si basa sul trattamento di diverse categorie di dati personali (ad esempio, identificazione dell'automobile, posizione del veicolo, specifiche del veicolo, identità del proprietario ecc.). Pertanto, tale trattamento è soggetto al diritto UE sulla protezione dei dati, in particolare alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) al fine di garantire il rispetto dei diritti della persona.

Il presente parere mira a garantire che lo strumento giuridico che sarà definitivamente adottato assicuri la piena conformità ai principi sulla protezione dei dati di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Gli emendamenti proposti tengono conto dei pareri e del lavoro dei garanti europei della protezione dei dati, in particolare del gruppo di lavoro articolo 29 che, in passato, ha collaborato attivamente con le parti interessate a fini di formulazione di numerose raccomandazioni relative all'impiego dei sistemi eCall.

Il relatore ritiene sia importante definire le differenze tra il sistema eCall basato sul 112 ed eventuali ulteriori sistemi eCall privati o a valore aggiunto. Ai fini della protezione dei dati, i due sistemi devono essere trattati diversamente. Il sistema eCall basato sul 112 deve essere attivato per impostazione predefinita e funzionare senza il previo consenso del soggetto titolare dei dati. Il sistema dormiente è e non è possibile effettuare il controllo. Quando attivato, trasmetterà solo una serie minima di dati espressamente citati nella MSD (EN 15711) e seguirà la finalità di limitazione dell'obiettivo.

Per quanto riguarda il sistema eCall privato o a valore aggiunto, i requisiti in materia di protezione dei dati sono diversi. Il trattamento dei dati personali deve essere subordinato al previo consenso del soggetto titolare dei dati o alla conclusione di un contratto relativo all'uso di tali dati tra il responsabile del trattamento e l'interessato. Devono essere fornite identificazione e informazioni chiare relative al soggetto titolare dei dati.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è un servizio di interesse generale e dovrebbe quindi essere liberamente accessibile, il che significa a titolo gratuito. I costi del sistema eCall basato sul 112 non possono gravare sui consumatori.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento in caso di emergenza è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

__________________

__________________

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

Motivazione

Chiarimento in merito al fatto che le informazioni sul posizionamento devono essere raccolte unicamente nei casi di emergenza a fini di soccorso.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi eCall privati o a valore aggiunto dovrebbero essere tecnicamente separati in un modo che ne consenta anche l'uso parallelo o separato. I sistemi non possono ostacolare il rispettivo funzionamento. Il mancato uso di un servizio eCall privato o a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato a fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per il servizio non può incidere negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 112 fornito dal fabbricante o dal fornitore di una rete di telefonia mobile.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, i sistemi eCall di bordo privati o a valore aggiunto dovrebbero fondarsi sul principio della portabilità dei dati.

Motivazione

Il libero accesso di terzi alle possibilità tecniche dei sistemi eCall di bordo comporterebbe rischi notevoli in termini di protezione dei dati. I servizi privati/a valore aggiunto dovrebbero però rispettare il principio della portabilità dei dati, ossia il diritto dei consumatori di trasferire i propri dati da un servizio o da un luogo a un altro. In questo modo i consumatori potrebbero scegliere con maggiore facilità i servizi privati/i servizi a valore aggiunto, contribuendo a condizioni più eque in termini di concorrenza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 20069, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati10 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)11, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

(13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati10 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)11 nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento mediante il sistema eCall di bordo e sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri ai sensi di tali direttive. E' opportuno garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante, che i loro dati non siano memorizzati e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre condizioni per un altro sistema di chiamata di emergenza installato a bordo, oltre al sistema eCall di bordo, che deve comunque essere conforme alle direttive citate.

________________

________________

9 1609/06/EN – WP 125

 

10 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

10 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

11 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

11 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006 11bis.

 

________________

 

11bis 1609/06/EN -WP 125.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, in particolare il garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro articolo 29, istituito dalla direttiva 95/46/CE. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli devono prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio "Privacy by Design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere definiti dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

 

-1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

1. In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall.

1. I fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall.

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo include almeno le informazioni previste dalla norma "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety – serie minima di dati per eCall (MSD)" (EN 15722), vale a dire l'attivazione manuale o automatica; la classe del veicolo, il tipo di carburante utilizzato, la data e l'ora, la posizione esatta, la direzione di marcia, il numero minimo di cinture di sicurezza allacciate. Nessun altro dato aggiuntivo può essere inviato dal sistema eCall di bordo. La serie minima di dati può essere memorizzata soltanto se necessario per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza e i dati sono salvati in un formato tale da consentirne la cancellazione completa.

 

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare per quanto riguarda:

a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento,

a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento,

b) il fatto che il sistema eCall di bordo è attivato in automatico;

b) il fatto che il sistema eCall di bordo è attivato in automatico;

c) le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo;

c) le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo;

d) le finalità dell'elaborazione dati di eCall,

d) le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall;

e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati,

e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati,

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo;

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo o, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo; in ogni caso, i dati personali non sono trattati più a lungo di quanto necessario per le finalità di trattamento;

g) il fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;

g) il fatto che non vi è alcun controllo del veicolo al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo;

h) le modalità per l'esercizio dei propri diritti;

h) le modalità per l'esercizio dei propri diritti; le coordinate del responsabile del trattamento;

i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.

i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto che sono soggette al consenso esplicito dell'utilizzatore e conformi alla direttiva 95/46/CE. Si tiene particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema di bordo eCall e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifica il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1, in particolare il modo in cui è possibile ottenere il consenso dell'utente del sistema eCall, le modalità in cui è possibile garantirne l'identificazione se il veicolo è usato da più persone, le misure di sicurezza adottate dai fornitori di servizi eCall per garantire un trattamento dei dati conforme alla legge e impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I fabbricanti di veicoli includono inoltre nella documentazione tecnica del veicolo anche le informazioni sui sistemi di bordo richieste dal paragrafo 3. Al momento dell'acquisto di un veicolo presso un fabbricante o un rivenditore, i consumatori ottengono altresì tali informazioni sotto forma di una scheda informativa di base in un linguaggio semplice e comprensibile.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Onde evitare confusione in relazione alle finalità perseguite e al valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite all'utilizzatore separatamente per il sistema eCall di bordo, il sistema eCall privato e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e un sistema di fornitura di servizi a valore aggiunto siano tecnicamente separati e non sia possibile nessuno scambio di dati personali. Il mancato uso di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto del soggetto titolare dei dati di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per un servizio privato non deve avere ripercussioni negative sull'uso del sistema eCall di bordo e/o sull'utilizzatore del sistema eCall.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può esonerare determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali sistemi non risulti appropriata per il veicolo o la classe di veicoli in questione.

1. La Commissione può esonerare determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici e di un'analisi tecnica, effettuate o commissionate dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali sistemi non risulti appropriata per il veicolo o la classe di veicoli in questione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al presente articolo, che specifichino le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Gli atti delegati sopraccitati esercitano un notevole impatto sui cittadini. Al Parlamento e al Consiglio deve pertanto essere concesso più tempo per formulare obiezioni.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Motivazione

Anche in caso di violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati e della privacy occorre prevedere sanzioni nei confronti dei fabbricanti.

PROCEDURA

Titolo

Sviluppo del sistema eCall di bordo

Riferimenti

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

12.12.2013

Commissioni associate - annuncio in aula

16.1.2014

Relatore per parere

       Nomina

Axel Voss

5.11.2013

Esame in commissione

28.11.2013

30.1.2014

 

 

Approvazione

30.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

11

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Evelyn Regner, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (10.1.2014)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione si occupa di proposte di sistemi eCall dal 2005 e, inizialmente, ha seguito un approccio basato sull'introduzione di tale sistema su base esclusivamente volontaria. Tale approccio non ha dato risultati: solo lo 0,7% circa dei veicoli è oggi dotato di un sistema eCall.

Per rispondere a questa situazione la Commissione ha deciso di seguire ora un approccio normativo, che renda obbligatoria l'installazione di un sistema eCall nei nuovi veicoli. Il sistema si baserà sull'installazione di un apparecchio omologato per il numero unico di emergenza europeo 112 in tutti i veicoli e sulla definizione di un quadro di riferimento per la gestione delle chiamate eCall nelle reti di telecomunicazione e nei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP). Tale approccio metterà il sistema eCall a disposizione di tutti i cittadini in Europa quale servizio a livello unionale.

Servizi complementari di emergenza e/o servizi a valore aggiunto (piattaforma ad accesso libero)

Con la diffusione del servizio eCall pubblico su scala dell'UE, in futuro i veicoli saranno dotati di una piattaforma telematica di base a bordo, costituita da componenti tecniche (comunicazioni senza fili con tecnologie di posizionamento precise e collegamento ai sistemi di controllo e ai sensori dell'autovettura). Il relatore ritiene tuttavia che la fornitura ai consumatori di servizi complementari debba essere trattata in un regolamento ad hoc sui sistemi di traffico intelligenti e le piattaforme telematiche. Il regolamento riguardante i requisiti di omologazione eCall deve concentrarsi solo sui servizi di emergenza forniti attraverso l'infrastruttura europea del 112. L'introduzione di una piattaforma ad accesso libero in questa fase potrebbe portare a un vuoto legislativo per quanto riguarda la proprietà e la responsabilità e a ulteriori ritardi nel rendere operativo il sistema di emergenza eCall basato sul 112. La Commissione dovrebbe tuttavia proporre, entro aprile 2014 al più tardi, un regolamento sui servizi a valore aggiunto che possono portare ulteriori benefici ai consumatori.

Servizi di chiamata di emergenza privati (sistemi eCall gestiti da terzi)

I sistemi eCall che forniscono servizi da sistemi gestiti da terzi devono poter coesistere con il sistema eCall basato sul 112; occorre quindi introdurre una definizione in proposito. Inoltre, affinché i sistemi eCall che forniscono servizi gestiti da terzi possano coesistere con il sistema di bordo eCall basato sul 112, il servizio pubblico eCall basato sul 112 deve rimanere sempre disponibile, almeno come opzione di riserva.

Altre informazioni

Per chiarire i diversi processi e le parti costituenti del sistema di bordo eCall, il relatore ha scelto di definire in modo dettagliato la chiamata in quanto tale e l'apparecchiatura, sia per la rete che trasporta l'informazione sia per il ricevente. Le definizioni originali non distinguevano nettamente questi aspetti diversi.

Per quanto riguarda la compatibilità con i sistemi satellitari Galileo e EGNOS, il relatore non considera verosimile completare lo sviluppo di un ricevitore di posizionamento quando i satelliti di posizionamento non sono ancora pienamente disponibili. Sino ad allora, non è opportuno che la compatibilità sia un requisito obbligatorio.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Resta necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione europea, in modo che fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace nei casi di emergenza.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il sistema eCall rappresenterà una struttura importante composta da vari attori che si occupano della salvaguardia della vita umana. Di conseguenza è essenziale che l'aspetto della responsabilità sia garantito dal presente regolamento, al fine di ottenere la piena fiducia degli utenti e permettere il corretto funzionamento del sistema eCall.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la piena compatibilità con i servizi forniti dai sistemi globali di navigazione satellitare, e in particolare, dopo che saranno pienamente operativi, i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

__________________

__________________

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1.

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag.1.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La Commissione deve comunque effettuare una valutazione sulla possibilità di estendere l'obbligo del sistema eCall di bordo ad altre categorie di veicoli non incluse in questo regolamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza prestati da fornitori privati, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno certificati da un'autorità competente riconosciuta dalle autorità responsabili della sicurezza stradale in modo da non aumentare la distrazione del conducente e devono costituire una scelta per il consumatore.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, tutti gli elementi del sistema eCall di bordo devono essere accessibili ai fini della riparazione e della manutenzione in conformità della legislazione vigente.

 

È auspicabile che la Commissione presenti, senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, una proposta legislativa concernente i servizi complementari e una piattaforma telematica interoperabile standardizzata ad accesso aperto che potrebbe essere sviluppata per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

 

Al fine di adeguare le modalità di accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione al progresso tecnico, è urgente adoperarsi per raggiungere un accordo sui requisiti tecnici di bordo e aggiornare di conseguenza la legislazione europea vigente in materia.

 

A tal fine è opportuno che la Commissione fornisca specifiche e aggiorni l'elenco delle azioni prioritarie incluso nella direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Counsiglio8bis. Essa dovrà precisare, in particolare, le condizioni alle quali i terzi che forniscono servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai dati registrati nel sistema di bordo.

 

_________________

 

8 bis Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'introduzione di ogni applicazione o servizio aggiuntivo di bordo non deve ritardare l'entrata in vigore del presente regolamento o la sua applicazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) I fabbricanti di veicoli e i prestatori di servizi devono avere un periodo di tempo sufficiente dalla data di pubblicazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento, considerando che i requisiti tecnici riguardanti le prove da effettuare, l'utilizzo di norme pertinenti e la protezione dei dati personali e della privacy saranno stabiliti mediante atti delegati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima standardizzata di dati e attiva un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema di emergenza, composto delle apparecchiature di bordo e dei mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call, attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, il quale, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, emette segnali volti a permettere la trasmissione di una serie minima standardizzata di dati e ad attivare un canale audio basato sul 112, o servizi eCall gestiti da terzi, tra gli occupanti del veicolo e un centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "eCall": una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata mediante il sistema di bordo eCall;

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) "servizio eCall gestito da terzi" (TPS eCall): un sistema di chiamata di emergenza conforme alla norma EN 16102: 2011, che comprende la trasmissione di dati a un prestatore di servizi gestito da terzi (TPSP) e una comunicazione vocale con tale TPSP attraverso le reti di comunicazione mobile senza fili.

 

In caso di incidente grave, il TPSP stabilisce un collegamento audio con il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più opportuno e trasmette tutte le informazioni pertinenti all'evento, comprese le informazioni di cui alla norma EN 15722 (Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – Serie minima di dati per eCall) a tale PSAP più opportuno;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" (PSAP): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro interessato, al quale pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) "serie minima di dati"(MSD): le informazioni definite dalla norma EN 15722 - "Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - Serie minima di dati per eCall (MSD)", inviate allo PSAP per il servizio eCall;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) "equipaggiamento di bordo": equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce i dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti di comunicazione mobile senza fili, o che ha accesso a tali dati;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies) "rete di comunicazione mobile senza fili": una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE12bis e 2002/22/CE12ter del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

__________________

 

12 bis Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

 

12 ter Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo integrato, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ciò non osta al diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata d'emergenza installato nel veicolo e che offra un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo. In tal caso, tale altro sistema di chiamata di emergenza deve essere conforme alla norma EN 16102 "Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - Servizi eCall gestiti da terzi - Requisiti operativi". I fabbricanti devono dimostrare che il sistema di bordo sia dotato di un dispositivo di commutazione che garantisca che vi sia solo un sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo subentri automaticamente nel caso in cui l'altro sistema di chiamata di emergenza non sia operativo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi di bordo sono compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo e EGNOS.

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi di bordo sono compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare globali operativi, compresi i sistemi Galileo e EGNOS, 12 mesi dopo la loro capacità operativa inziale.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo integrati che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione.

6. Tutti gli elementi del sistema eCall di bordo sono accessibili a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni ai fini della riparazione e della manutenzione del veicolo, a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio14bis nonché dello sviluppo e dell'implementazione di servizi supplementari basati su una piattaforma interoperabile, standardizzata e aperta per eventuali future applicazioni o servizi di bordo.

 

__________________

 

14 bis Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Ai fini della riparazione e della manutenzione del veicolo e per future applicazioni o servizi di bordo, i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, sotto la supervisione della Commissione, raggiungono entro il 17 gennaio 2017 un accordo sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero, su cui si basa il sistema eCall di bordo.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. A partire dall'adozione del presente regolamento, la Commissione comincia a predisporre i requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero, sulla quale è possibile basare il sistema eCall, ai fini della riparazione e della manutenzione del veicolo e per future applicazioni o servizi di bordo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater. Con l'adozione di tali atti giuridici, la Commissione crea le condizioni tecniche per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e aperta. Detta piattaforma deve consentire l'accesso senza discriminazioni ai lavori di riparazione e manutenzione a tutti gli operatori del mercato.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme, ove applicabili:

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono adottati previa consultazione delle parti interessate pertinenti e sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme, ove applicabili:

a) EN 16072 "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety - requisiti operativi per eCall paneuropeo";

a) CEN EN 16072:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - requisiti operativi per eCall paneuropeo"

b) EN 16062 "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety – eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)";

b) CEN EN 16062:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)";

c) EN 16454 "Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto", per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo al servizio eCall paneuropeo;

c) CEN EN 16454: Versione "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - valutazione della conformità di eCall da punto a punto", per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo al servizio eCall paneuropeo;

 

c bis) CEN EN 15722:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall";

 

c ter) CEN EN 16102:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - requisiti operativi per la gestione da parte di terzi";

d) eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall.

d) eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema di bordo eCall contiene solo le informazioni definite dalla norma EN 15722 - "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per eCall (MSD)" inviate allo PSAP per il servizio eCall;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) le modalità per l'esercizio dei propri diritti;

h) le modalità per l'esercizio dei propri diritti, inclusa la presenza di un punto di contatto indipendente per la gestione dei reclami;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto dal ottobre 2015, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Con effetto dal 1º giugno 2016, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Comunicazioni

 

Entro e non oltre il 1° ottobre 2018 la Commissione valuta il tasso di diffusione e gli effetti del sistema eCall di bordo. Tale valutazione sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal ottobre 2015.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2016.

PROCEDURA

Titolo

Sviluppo del sistema eCall di bordo

Riferimenti

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

1.7.2013

Relatore per parere

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Esame in commissione

28.11.2013

 

 

 

Approvazione

9.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

4

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Luigi Berlinguer, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Daniel Caspary, Yves Cochet, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Rebecca Harms, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Sajjad Karim, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Alexander Mirsky, Tiziano Motti, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Pavel Poc, Franck Proust, Fiorello Provera, Frédérique Ries, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Alyn Smith, Laurence J.A.J. Stassen, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Johannes Cornelis van Baalen, Peter van Dalen, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber, Hermann Winkler, Inês Cristina Zuber

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sandrine Bélier, Jean Lambert

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (19.12.2013)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

Relatore per parere: Philippe De Backer

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La Commissione si occupa dell'eCall dal 2005 e ha cercato di introdurre tale sistema su base volontaria. Dato che tale approccio volontario non ha funzionato (oggi solo circa lo 0,7% dei veicoli è dotato del sistema eCall), la Commissione ha iniziato ad adottare la legislazione necessaria a rendere il sistema eCall un servizio obbligatorio per i nuovi veicoli.

Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una relazione d'iniziativa dal titolo "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini". In tale relazione, il Parlamento ha espresso la convinzione che il sistema eCall debba rappresentare un sistema pubblico di chiamate d'urgenza su scala UE, installato a bordo del veicolo e basato sul numero di emergenza 112 e su norme comuni paneuropee.

La Commissione ha fatto propria, in gran parte, la relazione del Parlamento con le due proposte attualmente in discussione.

La Commissione ha scelto un approccio "normativo". Il sistema eCall si baserà sull'installazione di un apparecchio omologato per il numero unico di emergenza europeo 112 in tutti i veicoli, a partire da determinate categorie, e sulla definizione di un quadro di riferimento per la gestione delle chiamate eCall nelle reti di telecomunicazione e negli PSAP. Tale approccio metterà il sistema eCall a disposizione di tutti i cittadini europei come un servizio su scala UE, ne accelererà la diffusione e ne svilupperà al massimo le potenzialità di salvare vite umane e mitigare la gravità delle lesioni. Ulteriori benefici economici e in termini di sicurezza potranno derivare all'utente finale dall'offerta di altre installazioni di bordo di emergenza e/o a valore aggiunto che potenziano o affiancano le apparecchiature standard per le chiamate al numero di emergenza 112.

L'8 settembre 2011, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall")

Al fine di completare l'attuazione della strategia eCall e di garantire la realizzazione tempestiva e parallela del servizio eCall basato sul numero 112 da parte dei tre gruppi di soggetti coinvolti (operatori di reti mobili, servizi pubblici di emergenza e industria automobilistica) entro il 2015, la Commissione ha proposto quanto segue:

a)  una raccomandazione agli Stati membri rivolta agli operatori di reti mobili affinché supportino la trasmissione delle chiamate eCall (sotto la responsabilità di DG CNECT - adottata l'8 settembre 2011).

b) Una proposta di regolamento nell'ambito della legislazione in materia di omologazione dei veicoli per l'introduzione obbligatoria della parte montata sul veicolo del servizio eCall nei nuovi veicoli omologati di determinate categorie in Europa (sotto la responsabilità di DG ENTRadottata il 13 giugno 2013).

c) Nel quadro della direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti, un regolamento delegato della Commissione sulle specifiche relative alle apparecchiature necessarie nei centri di raccolta delle chiamate di emergenza per ricevere e gestire in modo adeguato le chiamate eCall. A ciò ha fatto seguito una proposta sullo sviluppo dell'infrastruttura richiesta (sotto la responsabilità di DG MOVE) - adottata il 13 giugno 2013.

Queste ultime proposte pubblicate il 13 giugno 2013 sono le seguenti:

1. proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

2. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

Proposta di regolamento

La proposta adegua il regolamento sull'omologazione e richiede la costruzione di nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri per garantire che, in caso di incidente grave, eCall inoltri in automatico una chiamata di emergenza al numero 112. Deve inoltre essere possibile effettuare manualmente chiamate di emergenza (eCall) al 112.

In considerazione della natura delle informazioni fornite da questo servizio, la Commissione ha previsto norme per la protezione dei dati e della privacy.

Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2015.

Punto di vista del relatore

Il relatore concorda con la Commissione sulla limitazione dell'ambito di applicazione ai nuovi tipi di veicoli N1 e M1. Chiede alla Commissione di verificare se occorra estendere l'ambito di applicazione ai veicoli a motore a due ruote, agli autoveicoli pesanti e agli autobus. Invita inoltre i costruttori a installare la tecnologia eCall quanto prima sui tipi di veicoli esistenti che dovranno essere prodotti dopo il 1° ottobre 2015.

Il relatore concorda con la Commissione circa la limitazione del regolamento al funzionamento del servizio eCall. Ritiene, infatti, che una piattaforma ad accesso libero costituisca uno strumento utile, che apporterà un enorme beneficio ai conducenti dell'UE. Tuttavia, occorrono ulteriori ricerche per la definizione di un insieme completo di regole per l'organizzazione della piattaforma aperta. Il relatore, pertanto, lascia la proposta della Commissione nella sua forma attuale. In questo modo i decisori politici potranno procedere celermente con i negoziati, con conseguente applicazione rapida del sistema eCall a tutti i nuovi veicoli.

Definizione di eCall

Il relatore propone di inserire la definizione di eCall contenuta nel regolamento delegato 305/2013.

Servizi di terzi

Un sistema eCall privato viene già offerto ai conducenti da vari costruttori di automobili. Il relatore, tuttavia, non intende punire i costruttori vietando tali servizi. L'esistenza di servizi di terzi è ammessa. I conducenti che decidono di adottare tale sistema nelle loro autovetture devono poterlo fare. È necessario chiarire, tuttavia, che il sistema eCall 112 è il sistema di base. Deve essere un sistema pubblico a disposizione di tutti e andrebbe offerto in ogni nuova autovettura a partire dal 1° ottobre 2015. È inoltre necessario chiarire ai clienti che, a differenza dell'utilizzo del sistema eCall 112, l'utilizzo di servizi di terzi potrebbe consentire di rintracciare il veicolo.

Privacy

Il relatore attribuisce grande importanza al rispetto della privacy dei conducenti e al divieto di trattare i dati per fini impropri. Sostiene, pertanto, la proposta della Commissione che chiede che il sistema eCall sia dormiente, rendendo in tal modo impossibile rintracciare l'autovettura. Il relatore, tuttavia, desidera avvisare i cittadini che laddove scelgano di avvalersi di un servizio complementare di terzi, la loro privacy non è più tutelata dal presente regolamento.

Controlli tecnici periodici

È opportuno che i controlli tecnici periodici sul sistema eCall di bordo rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione "eCall: è ora di diffonderlo"6 propone nuove misure per accelerare la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione "eCall: è ora di diffonderlo"6 propone nuove misure per realizzare nell'Unione un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli, senza trascurare il principio della neutralità tecnologica. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

__________________

__________________

6 COM(2009) 434 def.

6 COM(2009) 434 def.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane, dell'assistenza sanitaria e di altri costi.

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, grazie all'ottimizzazione del tempo impiegato dai servizi di emergenza per prestare soccorso alle vittime. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane e dei costi dell'assistenza sanitaria, nonché dei costi ascrivibili alla congestione provocata dagli incidenti e all'installazione delle colonnine SOS lungo le strade.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi operativi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)8.

__________________

__________________

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

8 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo ai nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. I tipi di veicoli esistenti prodotti dopo l'ottobre 2015 dovranno essere dotati del sistema eCall di bordo non appena possibile. La Commissione deve compiere ulteriori ricerche e una valutazione d'impatto dell'opportunità di dotare a tempo debito altre categorie di veicoli, come gli automezzi pesanti, gli autobus e i pullman, i veicoli a motore a due ruote e i trattori agricoli, del sistema eCall di bordo basato sul 112, nella prospettiva di presentare una proposta legislativa.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Ai consumatori occorre offrire una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 nonché del sistema eCall privato, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali ulteriori funzionalità o servizi legati alle applicazioni private di chiamata d'emergenza o di assistenza a bordo del veicolo offerte e concernenti il livello di servizio che sarà presumibilmente fornito con l'acquisto di tali applicazioni di terzi e i relativi costi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di terzi di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente e devono essere conformi alle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. Occorre inoltre garantire che l'efficiente funzionamento dei centri di raccolta delle chiamate d'emergenza non venga in nessun caso ostacolato dai paralleli servizi di emergenza dei costruttori dei veicoli.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile, ad accesso libero, protetta e standardizzata per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'introduzione di qualsiasi applicazione o servizio aggiuntivo a bordo non deve ritardare l'entrata in vigore del presente regolamento e la sua applicazione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il sistema eCall, in quanto dispositivo correlato alla sicurezza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre pertanto garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli al fine di assicurare la longevità e la sostenibilità del sistema di bordo eCall. Ciò rientra nel quadro delle ispezioni tecniche periodiche eseguite a norma del regolamento (UE) n. .../... 8bis*. Disposizioni dettagliate relative ai controlli devono essere incluse nel pertinente allegato.

 

__________________

 

8bis Regolamento UE n. ../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L ...).

 

* GU: inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del doc. 2012/0184(COD).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 20069, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati10 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)11, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

(13) Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 20069, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati10 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)11, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione tramite i PSAP delle chiamate di emergenza.

__________________

__________________

9 1609/06/EN – WP 125.

9 1609/06/EN – WP 125.

10 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

10 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

11 GU L 201 del 31.07.2002, pag. 37.

11 GU L 201 del 31.07.2002, pag. 37.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis. Il controllo tecnico periodico sul sistema eCall di bordo dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento, in particolare al fine di effettuare le prove necessarie, che devono svolgersi in condizioni diverse.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo.

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "sistema e-Call di bordo": un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima standardizzata di dati e attiva un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

(1) "sistema e-Call di bordo basato sul 112"o "servizio pubblico eCall": un sistema dormiente attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili pubbliche, una serie minima standardizzata di dati e attiva un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "sistema di bordo": le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili.

(2) "dispositivo integrato di bordo": le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "e-Call": una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automaticamente, mediante l'attivazione di sensori di bordo, sia manualmente, che invia una serie minima standardizzata di dati e attiva un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) "servizio eCall gestito da terzi" (TPS eCall) o "servizio eCall privato": un sistema di chiamata di emergenza conforme alla norma EN 16102: 2011, basato su un contratto fra il proprietario dell'autovettura e il fornitore di servizi, che comprende la trasmissione di dati a un terzo prestatore di servizi (TPSP) e l'attivazione di una comunicazione vocale con tale TPSP attraverso le reti di comunicazione mobile senza fili.

 

In caso di incidente grave, il TPSP stabilisce un collegamento audio con il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più opportuno e trasmette tutte le informazioni pertinenti all'evento, comprese le informazioni di cui alla norma EN 15722 (Sistemi di trasporto intelligenti – eSafety – Serie minima di dati per eCall) a tale PSAP più opportuno.

Motivazione

Il TPS eCall fornisce servizi di assistenza importanti in caso di incidenti già da molti anni. A integrazione del servizio eCall paneuropeo (EN 16072: 2011) il servizio TPS eCall (EN 16102:2011) è stato standardizzato per consentire la coesistenza di entrambi i sistemi salvavita nel veicolo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" (PSAP): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro interessato, in cui sono inizialmente ricevute le chiamate di emergenza allo scopo di informare i servizi di soccorso;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) "equipaggiamento di bordo": equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori e/o processori all'interno del veicolo e verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i veicoli nuovi sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata di emergenza installato sul veicolo, che fornisca un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112. In tal caso, questo altro sistema di chiamata di emergenza è conforme alla norma EN 16102 "Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - eCall con servizi di terzi - requisiti operativi", e i fabbricanti o i fornitori di servizi dimostrano che il sistema integrato di bordo è dotato di un meccanismo di connessione che garantisce che vi sia solo un sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 subentri automaticamente nel caso in cui l'altro sistema di chiamata di emergenza non sia operativo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Tutti i costruttori di automobili informano i loro clienti della disponibilità di un sistema eCall pubblico e gratuito, basato sul 112.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi di bordo sono compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo e EGNOS.

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori del dispositivo integrato di bordo sono compatibili con i servizi di posizionamento operativi forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo e EGNOS.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall, rilevato durante o dopo la prova automatica, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione.

6. Tutti i componenti del sistema eCall di bordo sono accessibili a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione dei veicoli.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Dopo l'adozione e se del caso, la Commissione avvia i lavori sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero, ai fini della riparazione e della manutenzione dei veicoli e delle future applicazioni o servizi di bordo. Una volta messe a punto tali norme, i sistemi eCall si fondano sulle norme di detta piattaforma.

Motivazione

Il presente regolamento deve limitarsi al funzionamento del servizio eCall. La piattaforma ad accesso libero è utile e deve essere sviluppata, poiché recherà enormi vantaggi ai conducenti dell'Unione, offrendo loro libertà di scelta. Tuttavia, occorrono ulteriori ricerche per definire un insieme completo di norme per l'organizzazione della piattaforma ad accesso libero. La Commissione dovrebbe pertanto avviare i lavori su una proposta subito dopo l'adozione del presente regolamento.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi. I costruttori di automobili informano i clienti in merito alla possibile individuazione della posizione in seguito all'utilizzo dei servizi di terzi e circa le possibili ripercussioni sulla loro privacy.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall pubblico basato sul 112 al centro di raccolta delle chiamate d'emergenza (PSAP) contiene solo le informazioni minime richieste per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza da parte del PSAP. Tale serie minima deve essere rivista periodicamente allo scopo di rivalutare i dati facoltativi rispetto a quelli obbligatori o per l'eventuale aggiunta d'informazioni utili alla MSD.

Motivazione

Alcune informazioni utili, quali ad esempio il numero di passeggeri, al momento non sono ancora disponibili in tutti i veicoli. Queste informazioni potrebbero diventare accessibili grazie ai futuri aggiornamenti del regolamento relativo ai requisiti di omologazione, per cui i dati attualmente facoltativi potrebbero successivamente essere convertiti in dati obbligatori.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:

3. I fabbricanti garantiscono che gli utilizzatori di eCall possano scegliere liberamente fra le offerte dei fornitori di servizi eCall privati e che da questi ricevano informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall privato, in particolare riguardo a:

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo;

(f) il periodo di conservazione dei dati nel dispositivo integrato di bordo;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.

(i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto, prestando particolare attenzione al fatto che possono esservi differenze fra il trattamento dati eseguito mediante il sistema di bordo eCall basato sul 112 e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto, specie per quanto riguarda il controllo costante del veicolo.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Controllo tecnico periodico

 

7 bis. I requisiti del controllo tecnico periodico sul sistema eCall di bordo sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esoneri

Esoneri e installazioni a posteriori

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Per i tipi di veicoli immatricolati prima dell'ottobre 2015, esiste la possibilità di istallare a posteriori un sistema eCall tramite terminale mobile sia per i servizi eCall pubblici che per quelli privati.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, paragrafo 7, 6, paragrafo 4 e 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e dei corrispondenti atti delegati da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare in caso di violazione dell'articolo 6 del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Presentazione di relazioni

 

10 bis. Entro il 1° ottobre 2018, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, gli autoveicoli pesanti e gli autobus. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa.

PROCEDURA

Titolo

Sviluppo del sistema eCall di bordo

Riferimenti

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

1.7.2013

Relatore per parere

       Nomina

Philippe De Backer

3.9.2013

Esame in commissione

5.11.2013

16.12.2013

 

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ivo Strejček

PROCEDURA

Titolo

Sviluppo del sistema eCall di bordo

Riferimenti

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

1.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

1.7.2013

TRAN

1.7.2013

LIBE

12.12.2013

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

LIBE

16.1.2014

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Esame in commissione

25.9.2013

5.11.2013

28.11.2013

16.12.2013

 

22.1.2014

 

 

 

Approvazione

11.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Deposito

13.2.2014