RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

27.2.2014 - (COM(2013)0267 – C7‑0122/2013 – 2013/0141(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Hynek Fajmon


Procedura : 2013/0141(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0147/2014
Testi presentati :
A7-0147/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

(COM(2013)0267 – C7‑0122/2013 – 2013/0141(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0267),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0122/2013),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale (Bundesrat) austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0147/2014),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi", i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e del cambiamento climatico. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione è parte dell'IPPC.

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997, nonché la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (International Convention on Biological Diversity, CBD) del 29 dicembre 1993. L'Unione è parte sia dell'IPPC che della CBD.

Motivazione

Vista l'importanza della sanità delle piante ai fini della preservazione degli ecosistemi naturali, dei servizi ecosistemici e della biodiversità, sarebbe opportuno menzionare la Convenzione internazionale sulla diversità biologica. In particolare, le specie esotiche invasive, anch'esse oggetto della Convenzione, possono avere un notevole impatto ambientale ed economico.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri.

(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri. È fondamentale sensibilizzare e formare alla lotta contro gli organismi nocivi per le piante i professionisti degli spazi verdi, i funzionari degli enti territoriali, i centri florovivaistici, i vivaisti, gli importatori, i paesaggisti, gli arboristi, gli insegnanti, i ricercatori, gli industriali, gli agenti di servizi ufficiali, i rappresentanti eletti e i cittadini.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi è estremamente importante per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri devono elaborare programmi pluriennali di indagini.

(16) La prevenzione, le misure di protezione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi sono estremamente importanti per la tempestiva ed effettiva eradicazione di tali organismi. Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri devono elaborare programmi pluriennali di indagini.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Le misure agronomiche preventive e la difesa integrata ai sensi della direttiva 2009/128/CE non devono includere la profilassi sistematica con pesticidi, ossia l'applicazione di biocidi prima ancora che sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo.

Motivazione

Questo emendamento chiarisce cosa sia una misura agronomica preventiva accettabile.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi.

(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi. È opportuno che la Commissione consulti preventivamente gli Stati membri in merito alle misure adottate.

Motivazione

La Commissione deve informare gli Stati membri in tempo utile in merito alle misure adottate.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione, purché siano applicate in modo sostenibile.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione deve avere la possibilità di adottare misure provvisorie, nel rispetto del principio di precauzione.

(28) Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione deve avere la possibilità di adottare misure provvisorie.

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) La vendita a distanza di piante può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate mediante la vendita a distanza sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di importazione previsti dall'Unione. Per affrontare tali lacune, è essenziale sensibilizzare i consumatori e i commercianti di piante e garantire la tracciabilità delle vendite a distanza in seno all'Unione e nei paesi terzi.

Motivazione

Su questo punto è opportuno ampliare l'ambito di applicazione per assicurare l'inclusione di tutti i "venditori a distanza". Internet ha permesso ai rivenditori di far conoscere le loro merci a un pubblico molto più vasto laddove, tradizionalmente, avrebbero utilizzato ordini per posta, cataloghi postali e così via, e sarebbe opportuno includerli.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere un elenco pubblico aggiornato degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) I passaporti delle piante non devono essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali.

(41) I passaporti delle piante non devono essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali, come ad esempio i giardinieri non professionisti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante deve essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti.

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante deve essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti degli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare di quali autorità competenti si tratta.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Alcuni operatori possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.

(47) Alcuni operatori autorizzati possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti.

Motivazione

Per evitare confusione occorre utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 86.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis) Al fine di tenere conto dei progressi tecnici, degli sviluppi scientifici e delle mutate circostanze in ambito fitosanitario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo alle regole per la modifica o l'integrazione degli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi prioritari nonché di organismi nocivi per la qualità dell'Unione e di piante da impianto interessate.

 

In presenza di un grave rischio fitosanitario, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti secondo la procedura di urgenza per inserire gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 74

Testo della Commissione

Emendamento

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata19, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata20, la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.21 e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE22 devono essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione devono essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti devono essere abrogati entro il 2021.

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata19, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata20, la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.21 e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE22 devono essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione devono essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti devono essere abrogati entro il 1° gennaio 2021.

___________________

__________________

19 GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1.

19 GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1.

20 GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

20 GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

21 GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

21 GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

22 GU L 156 del 16.6. 2007, pag.12.

22 GU L 156 del 16.6. 2007, pag.12.

Motivazione

Precisazione in merito al termine per l'abrogazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

Emendamento

(75) Il regolamento (UE) n. …/2013 ……+ stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È opportuno che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013.

(75) Il regolamento (UE) n. …/2013 ……+ stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È essenziale che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione, in particolare, agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento, nonché all'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari a livello di azienda agricola. È opportuno, inoltre, che anche le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2013 su …..++ per l'eradicazione di specie esotiche potenzialmente pericolose in fase iniziale di invasione possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2013 su …..++ . È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. …/2013+.

_________________

_________________

+ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

+ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

++ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari. Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è inoltre opportuno che le misure adottate dagli Stati membri per eradicare rapidamente le specie esotiche in una fase precoce a norma dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. A tale scopo sarebbe opportuno includere i risarcimenti agli operatori per il valore delle piante distrutte nel quadro di dette misure di eradicazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 bis) La politica agricola comune include disposizioni che collegano il finanziamento/sostegno dell'Unione agli agricoltori all'ottemperanza di questi ultimi a norme specifiche in materia di ambiente, sanità pubblica, sanità animale, sanità delle piante e benessere degli animali.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(78 bis) In conformità al principio della regolamentazione intelligente, il presente regolamento è collegato al regolamento (UE) n. …/2014+ al fine di garantire la piena applicazione della legislazione in materia di sanità vegetale.

 

______________

 

+ GU, inserire il numero e il titolo del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile.

1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti le ispezioni e altre misure ufficiali intraprese dalle autorità degli Stati membri al fine di individuare i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi"), comprese le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, e le misure fitosanitarie necessarie per prevenire l'introduzione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi.

Motivazione

Alcune piante esotiche invasive hanno un impatto fitosanitario considerevole e devono pertanto essere gestite come organismi da quarantena, segnatamente per quanto concerne il divieto di introduzione e di circolazione sul territorio dell'Unione. Le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, considerate come piante non parassite, rientrano nella definizione di organismi nocivi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) secondo cui sono da considerarsi nocivi "qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali".

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) "piante da impianto": piante in grado di e destinate a produrre piante intere e destinate ad essere piantate, ripiantate o a restare piantate;

3) "piante da impianto":

 

-  piante già piantate e destinate a restare piantate o a essere ripiantate dopo la loro introduzione, o

 

-  piante non ancora piantate al momento della loro introduzione, ma destinate a essere piantate in seguito;

Motivazione

La definizione della direttiva 2000/29/CE viene mantenuta, in quanto permette una distinzione tra piante complete e prodotti semilavorati nonché il riferimento all'importazione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) riproduzione;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) moltiplicazione;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) mantenimento;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies) fornitura di servizi;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e sexies) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis) “operatore”: un operatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX+ ;

 

+ GU: inserire il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter) "ispezione fitosanitaria": una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:

 

a) delle piante o delle merci;

 

b) delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per svolgere tali attività;

 

c) dei luoghi o degli spazi in cui tali misure sono eseguite;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quater) "misura fitosanitaria": qualsiasi misura intesa a eliminare i rischi o a prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quinquies) "stazioni di quarantena": spazi, indicati dalle autorità competenti, nei quali le piante provenienti dai paesi terzi sono depositate per un periodo di tempo sufficiente fino a quando si ritiene che sia stato eliminato il rischio dell'introduzione di organismi nocivi provenienti dai paesi terzi;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

All'allegato I bis è stabilito un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

Motivazione

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione deve essere contenuto nell'atto di base. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo regolamento, ragion per cui si propone l'introduzione, nello stesso, di un allegato che contenga tale elenco.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

soppresso

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale allegato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale elenco non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 98 con riguardo all'abrogazione o alla sostituzione dell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il nome scientifico di un organismo nocivo qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica del nome scientifico di un organismo nocivo incluso nell'elenco di cui al paragrafo 2 qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica un elenco degli organismi nocivi prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'allegato I ter, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

Motivazione

L'elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione deve essere contenuto nell'atto di base. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo regolamento, ragion per cui si propone l'introduzione, nello stesso, di un allegato che contenga tale elenco.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

Motivazione

Non occorre un atto di esecuzione per modificare l'elenco.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Motivazione

Imposizione alla Commissione dell'obbligo di agire rapidamente.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2.

soppresso

Motivazione

Non deve esservi un limite arbitrario al numero di organismi nocivi che possono essere definiti prioritari. Ciò potrebbe potenzialmente escludere dall'elenco organismi nocivi dannosi. Potrebbe anche comportare l'inclusione nell'elenco di organismi meno dannosi per arrivare al 10%. Ogni organismo deve essere valutato in base alla sua aggressività e non sulla base di obiettivi artificiali.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari.

In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente.

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla immediatamente all'autorità competente e confermare la notifica per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente.

Motivazione

Dieci giorni per la conferma scritta sono un periodo troppo lungo per gestire un focolaio; il requisito di inviare notifica immediata all'autorità competente rende più urgente l'invio di informazioni.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità per il pubblico di informazioni relative ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

 

La Commissione compila e mantiene aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In caso di pericolo imminente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli operatori professionali adottano tutte le misure necessarie, commisurate al rischio esistente, per prevenire l'ingresso degli organismi nocivi in questione nel territorio dell'Unione.

Motivazione

In caso di pericolo imminente di ingresso nel territorio dell'UE di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, è opportuno che gli Stati membri e gli operatori, a seconda del rischio esistente, non solo informino la Commissione, gli altri Stati membri e l'autorità competente, ma intervengano altresì immediatamente per prevenire tale ingresso.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "eradicare"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare, ove possibile, tale organismo nocivo dalla zona interessata (di seguito "eradicare") o, qualora tale eradicazione non sia possibile, per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "contenere"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Motivazione

La proposta mira a rendere obbligatoria in futuro l'applicazione automatica di misure di eradicazione, per i nuovi focolai come per quelli esistenti. Tuttavia, nel caso di precedenti focolai da parassiti da quarantena che sono attualmente oggetto di misure di contenimento in alcune zone, non c'è modo di tornare a misure di eradicazione. Inoltre, anche nel caso di nuovi focolai, l'eradicazione non è sempre possibile. Per di più, l'articolo 27, paragrafo 2, della proposta di regolamento prevede unicamente che il passaggio dalle misure di eradicazione a quelle di contenimento possa essere deciso mediante atto di esecuzione.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento (UE) n. [.…]/2013+, il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1 attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate, laddove possibile, indebite distorsioni del mercato

 

__________________

 

+ GU, inserire il numero e il riferimento del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti effettuano un'indagine annuale su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Le autorità competenti effettuano, in base al rischio e con frequenza adeguata, un'indagine su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Motivazione

È necessario un approccio rapido, flessibile e basato sul rischio per rimuovere tali misure restrittive una volta che le autorità competenti abbiano confermato l'eliminazione dell'organismo nocivo. Occorre evitare ritardi ingiustificati nella revoca delle restrizioni.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se da un'indagine annuale dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

2. Se dall'indagine dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

Motivazione

È necessario l'approccio rapido, flessibile e basato sul rischio introdotto all'articolo 18, paragrafo 1, per rimuovere tali misure restrittive una volta che le autorità competenti abbiano confermato l'eliminazione dell'organismo nocivo. Occorre evitare ritardi ingiustificati nella revoca delle restrizioni.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo.

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo per verificare che la zona sia indenne da organismi nocivi.

Motivazione

La formulazione originale lascia troppo spazio all'interpretazione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie approvate nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

Motivazione

L'UE è fra i firmatari dell'IPPC e pertanto deve rispettarne le norme per quanto attiene all'armonizzazione della protezione della sanità delle piante.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri conducono indagini, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

1. Gli Stati membri conducono indagini sulla base di rischi evidenti, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

Motivazione

Gli Stati membri devono concentrare le proprie risorse per le indagini innanzitutto sugli organismi nocivi più rilevanti.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 per modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98, per richiedere agli Stati membri di modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

Motivazione

Dato che compete agli Stati membri istituire programmi d'indagini pluriennali, la Commissione non può modificare o integrare tali programmi autonomamente.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza".

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza". Gli Stati membri devono coinvolgere da subito tutti i portatori d'interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri e informano tutti gli operatori interessati.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole e con il coinvolgimento delle parti interessate.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione sono effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione possono essere effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Motivazione

Questi elementi devono essere lasciati alla discrezione di ogni Stato membro conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

soppresso

a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;

 

b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;

 

c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;

 

d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3.

 

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo. È sufficiente che la Commissione si metta d'accordo con il comitato permanente.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

Quando la presenza di uno o più organismi nocivi prioritari è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente, dopo aver consultato gli operatori interessati, adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo o degli organismi nocivi in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla definizione di misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, essa può adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, la Commissione può adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure.

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per stabilire tali misure.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

5. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

6. In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

 

1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dell'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

 

Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.

 

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

 

A richiesta gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.

 

Motivazione

Le disposizioni in esame sono soppresse in quanto mettono a rischio il buon funzionamento del mercato comune e il principio della libera circolazione delle merci.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa le condizioni seguenti:

Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che tutti i criteri devono essere rispettati.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

soppresso

Motivazione

Gli organismi nocivi per la qualità possono essere altrettanto gravi o più gravi di quelli da quarantena, dai quali si differenziano solo per il loro grado di presenza e distribuzione nell'Unione europea, e non per l'esistenza di misure efficaci onde evitare la loro presenza sulle piante. Ad esempio, non esistono procedure di prevenzione del virus dell'arricciamento della vite, eccetto l'utilizzo di materiale sano di partenza (piante madri controllate e certificate).

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione       

Emendamento

La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

Un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5, figura all'allegato I quater.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:

soppresso

a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;

 

b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali24;

 

c) allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio25;

 

d) allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio26;

 

e) allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi27;

 

f) allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali28;

 

g) allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra29.

 

__________________

 

24 GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

 

25 GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1.

 

26 GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9.

 

27 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

 

28 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

 

29 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

 

Motivazione

L'elenco degli organismi nocivi per la qualità dell'Unione deve essere contenuto nell'atto di base. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo regolamento, ragion per cui si propone l'introduzione, nello stesso, di un allegato che contenga tale elenco.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'allegato I quater qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale allegato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale allegato non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare l'elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5. Prima dell'adozione di tali atti delegati, la Commissione consulta i soggetti interessati.

Motivazione

È importante che la Commissione disponga di un'ampia base di informazioni al momento della stesura dell'elenco in questione.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

Motivazione

Introduzione dell'obbligo per la Commissione di agire rapidamente.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per le modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

 

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

Criteri relativi all'ingresso nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, i divieti e i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

1. Successivamente a ...*, gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti provenienti dai paesi terzi soltanto se hanno origine in un paese, o in una sua zona, figurante nell'elenco di cui all'articolo 40 bis concernente le specie vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti rilevanti, salvo qualora siano oggetto di una deroga o di disposizioni complementari adottate a norma degli articoli 45 e 46.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

 

Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune30 (di seguito: "codice NC").

 

__________________

 

30 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

* GU: inserire la data: tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione.

2. Le disposizioni figuranti all'allegato III, all'allegato IV, parte A, sezione I, all'allegato IV, parte B, e all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Il contenuto dell'allegato III e dell'allegato IV, parte A, sezione I, può essere modificato mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Allo scadere del terzo anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il presente articolo è abrogato e si applica l'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile oppure rappresentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

 

L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio fitosanitario è valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi.

 

Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

 

Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

 

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi compresi nell'elenco.

soppresso

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.

soppresso

La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

 

Motivazione

L'emendamento propone una nuova strategia per i controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, e prevede un periodo transitorio al fine di tenere conto del tempo necessario per la sua attuazione.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 40 bis

 

Elenco di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

 

Entro ...* la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate specie e categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1. Tale elenco è così stabilito:

 

a) i paesi terzi che intendono esportare piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso l'Unione europea presentano domanda in tal senso alla Commissione;

 

b) alla ricezione delle domande, la Commissione organizza l'esame delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti, tenendo conto:

 

i) dell'allegato III, dell'allegato IV, parte A, sezione I, dell'allegato IV, parte B, e all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE;

 

ii) dell'andamento degli scambi commerciali nel passato;

 

iii) delle notifiche di intercettazioni di organismi nocivi trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;

 

iv) delle conclusioni degli audit effettuati dalla Commissione nei paesi terzi di provenienza, nonché della cooperazione con la Commissione a seguito di tali audit;

 

v) di eventuali altre informazioni tecniche e scientifiche fornite dagli organismi internazionali che dipendono dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), da un'organizzazione regionale per la protezione delle piante quale l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) o da un laboratorio ufficiale che dipende dall'Unione europea o da uno Stato membro;

 

c) se lo ritiene necessario, la Commissione può esigere dal paese terzo garanzie supplementari per la totalità o per una parte delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti che esso intende esportare verso l'Unione; tali garanzie possono assumere la forma di un fascicolo contenente tutti o alcuni dei seguenti elementi:

 

i) la legislazione in materia di sanità delle piante vigente nel paese terzo e le disposizioni relative all'ingresso in tale paese di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da altri paesi terzi;

 

ii) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo circa l'efficace attuazione e il controllo della legislazione di cui al punto i);

 

iii) l'organizzazione, la struttura, le risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese terzo;

 

iv) le procedure di certificazione fitosanitaria nel paese terzo;

 

v) la situazione fitosanitaria del paese terzo, o di sue zone, per quanto concerne gli organismi nocivi identificati e gli organismi nocivi emergenti, nonché tutti gli aspetti della situazione fitosanitaria del paese terzo, o di una sua zona, che potrebbero rappresentare un rischio per la situazione fitosanitaria dell'Unione;

 

vi) le garanzie che l'autorità competente del paese terzo può fornire in merito al rispetto delle corrispondenti condizioni fitosanitarie in vigore nell'Unione o all'applicazione di condizioni equivalenti;

 

d) se lo ritiene necessario, la Commissione può richiedere che sia condotta un'analisi del rischio fitosanitario per alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, nonché l'effettuazione di un audit specifico nel paese terzo interessato;

 

e) tenendo conto delle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo al termine del periodo di tre anni, la Commissione stabilisce per ciascun paese terzo interessato:

 

i) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che presentano un rischio trascurabile di introduzione di organismi da quarantena o di altri organismi nocivi;

 

ii) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che presentano un rischio accettabile di introduzione di organismi da quarantena o di altri organismi nocivi, che può essere gestito attraverso misure fitosanitarie;

 

iii) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che presentano un rischio inaccettabile di introduzione di organismi da quarantena o di altri organismi nocivi.

 

*GU: inserire la data: tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento descrive le modalità di attuazione di una nuova strategia in materia di controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale; stabilisce il metodo per riesaminare il rischio fitosanitario generato da tutti i tipi di piante importate tenendo conto del paese terzo di origine e prevede la definizione di un elenco positivo di piante per le quali è possibile autorizzare l'importazione. È un metodo pragmatico per tenere conto delle conoscenze attuali.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 40 ter

 

Informazioni che devono figurare negli elenchi di paesi terzi

 

L'elenco di cui all'articolo 40 bis si compone di due sezioni al cui interno le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono designati in base ai codici di cui al regolamento (UE) n° 1006/2011 della Commissione. Se un determinato codice riguarda soltanto alcune piante, è necessario specificare il nome specifico di ciascuna di tali piante. Se alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti classificati in base a un determinato codice non sono interessati, questo va indicato designandoli con il loro nome scientifico.

 

1. Nella prima sezione, la Commissione indica per ciascun paese terzo le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti il cui rischio fitosanitario è trascurabile e che possono essere immessi nel territorio dell'Unione senza essere obbligatoriamente presentati al punto d'ingresso nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...]+. L'elenco indica eventuali piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono essere introdotti nell'Unione soltanto a partire da una zona specifica del paese terzo.

 

2. Nella seconda sezione, la Commissione indica per ciascun paese terzo le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti il cui rischio fitosanitario è accettabile ma che possono essere immessi nel territorio dell'Unione soltanto dopo essere stati presentati al punto d'ingresso nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...]+ . L'elenco indica eventuali piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono essere introdotti nell'Unione soltanto a partire da una zona specifica del paese terzo. L'elenco indica altresì l'esistenza di eventuali prescrizioni speciali e precisa se il rispetto di tali prescrizioni debba essere comprovato da dichiarazioni complementari incluse nel certificato fitosanitario.

 

+ GU: inserire il riferimento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Motivazione

L'emendamento descrive le modalità di attuazione di una nuova strategia in materia di controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, basata su un elenco positivo di piante per le quali è possibile autorizzare l'importazione; vi figura il contenuto dettagliato di tale elenco positivo.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 40 quater

 

Sospensione e ritiro dall'elenco di paesi terzi e altre modifiche dell'elenco

 

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, sospende o ritira dall'elenco di cui all'articolo 40 bis alcune o tutte le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti provenienti da un paese terzo o da una sua zona per uno dei seguenti motivi:

 

a) le notifiche di intercettazioni di organismi da quarantena presentate dagli Stati membri alla Commissione sono aumentate in modo significativo;

 

b) la situazione fitosanitaria nel paese terzo o in una sua zona è tale da rendere necessari una sospensione o un ritiro dall'elenco al fine di tutelare la situazione fitosanitaria dell'Unione;

 

c) malgrado la Commissione abbia chiesto al paese terzo informazioni aggiornate sulla situazione fitosanitaria e su altri aspetti menzionati all'articolo 40 bis, il paese terzo non ha fornito le informazioni in questione;

 

d) a seguito di un audit effettuato dalla Commissione per conto dell'Unione, è emersa la necessità della sospensione o del ritiro, oppure la collaborazione del paese terzo con la Commissione a seguito di tale audit non è stata soddisfacente;

 

e) il paese terzo non ha accettato che venisse effettuato un audit della Commissione per conto dell'Unione nel suo territorio.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

 

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un grave rischio di introduzione nell'Unione di un organismo nocivo da quarantena di cui all'articolo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

 

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, reinserire nell'elenco di cui all'articolo 40 bis alcune o tutte le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti provenienti da un paese terzo o da una sua zona che sono stati oggetto di una sospensione o di un ritiro per uno dei seguenti motivi:

 

a) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera a), purché le notifiche di intercettazioni di organismi da quarantena presentate dagli Stati membri alla Commissione siano diminuite in modo significativo in un lasso di tempo di oltre un anno;

 

b) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), purché il paese terzo fornisca sufficienti garanzie del fatto che la situazione fitosanitaria che ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità delle piante nell'Unione;

 

c) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera c), purché il paese terzo comunichi alla Commissione le informazioni richieste;

 

d) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), purché:

 

i) il paese terzo abbia accettato l'effettuazione di un audit di cui alla lettera e) o di un nuovo audit di cui alla lettera d) da parte della Commissione per conto dell'Unione nel suo territorio; nonché

 

ii) le risultanze di tale audit indichino che determinate specie e categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dal paese terzo o da sue zone possono essere nuovamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 40 bis.

 

Per quanto concerne la ragione indicata al paragrafo 1, lettera d), sarà effettuato un nuovo audit soltanto dopo un periodo di un anno dalla sospensione o dal ritiro dall'elenco di cui all'articolo 40 bis.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

 

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, aggiungere piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'elenco di cui all'articolo 40 bis se, a seguito di una domanda presentata da un paese terzo e dell'esame di cui all'articolo 40 bis, il rischio fitosanitario viene giudicato trascurabile o accettabile.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

 

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare la classificazione e le prescrizioni relative ad alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 40 bis, sulla base di nuove informazioni.

 

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo a disposizioni intese a modificare e integrare i criteri figuranti al paragrafo 1 relativi alla sospensione e al ritiro di un paese terzo o di sue zone dall'elenco di cui all'articolo 40 bis.

Motivazione

L'emendamento descrive le modalità di attuazione di una nuova strategia in materia di controlli delle importazioni, più efficace in quanto preventiva e globale, basata su un elenco positivo di piante per le quali è possibile autorizzare l'importazione; vi si prevede la possibilità di aggiornare e modificare tale elenco nel quadro di un approccio pragmatico alla gestione delle importazioni nell'UE di prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

1. La Commissione, gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

Motivazione

Anche la Commissione deve contribuire all'informazione dei passeggeri.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le suddette informazioni sono diffuse in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

Le suddette informazioni si possono diffondere in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

3. Ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

Motivazione

Una relazione ogni due anni è sufficiente e consente di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

 

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario

Prescrizioni per il transito fitosanitario

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso;

b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che garantisca l'imballaggio di origine e il trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la rottura del carico e il suo frazionamento, in modo da assicurare in maniera ufficiale l'attraversamento senza rischio fitosanitario per l'Unione;

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione.

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione e sotto la sorveglianza di funzionari doganali. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che si trovano in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione devono essere conformi alle prescrizioni fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili.

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Conformemente al comma 1 bis, l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto al primo comma, lettera b).

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Analogamente, l'autorità competente dello Stato membro che la merce in transito attraversa in uscita dall'Unione informa le autorità competenti dello Stato membro di introduzione e degli Stati membri di transito nel momento in cui la merce lascia il territorio dell'Unione.

Motivazione

Sarebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base di questo articolo così come proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie ad assicurare un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.

soppresso

Motivazione

Il testo è stato spostato altrove nell'articolo mediante gli emendamenti effettuati dagli stessi autori.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

Ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

Motivazione

Una relazione ogni due anni è sufficiente e consente di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 47 bis

 

Entro ...* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, corredata se del caso da una proposta legislativa.

 

____________

 

* GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché all'evoluzione delle norme internazionali.

Motivazione

È indispensabile tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta l'anno, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta ogni due anni, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

Motivazione

Una relazione ogni due anni è sufficiente e ridurrebbe l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione è incoraggiata a elaborare un documento di orientamento inteso ad armonizzare i regolamenti degli Stati membri ed evitare indebiti ritardi nell'uscita delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti dalle stazioni di quarantena. Tale documento di orientamento fornisce, in particolare, chiare indicazioni sui casi in cui possano rendersi necessarie restrizioni e su quali misure di attenuazione del rischio possano essere adottate.

Motivazione

Le procedure più efficaci e standardizzate presso i posti di controllo frontalieri dovrebbero mirare a garantire che qualsiasi restrizione sia completata in tempo utile e con limitazioni minime per gli scambi commerciali. Sono necessari orientamenti più chiari per gli operatori coinvolti in nuovi scambi commerciali, al fine di indicare dove potrebbero essere necessarie restrizioni, come attenuare i rischi e come evitare indebiti ritardi.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza;

a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Motivazione

L'esenzione delle vendite a distanza non è opportuna. I conservatori di sementi vendono piccoli quantitativi anche a distanza, spedendoli a persone che desiderano preservarli. Se si aggiunge un onere amministrativo a tale attività, i conservatori di sementi potrebbero ridurre le vendite, in quanto la maggior parte di essi non dispone di personale retribuito che si occupi della crescita, della moltiplicazione e della distribuzione di piccoli quantitativi di sementi e piante di centinaia di varietà diverse.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

soppresso

a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;

 

b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali;

 

c) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a).

 

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo. È sufficiente che la Commissione si metta d'accordo con il comitato permanente.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità competenti registrano un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

3. Le autorità competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Introduzione dell'obbligo per la Commissione di agire rapidamente.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 66 bis

 

Buone pratiche fitosanitarie

 

1. Un operatore professionale che fornisce o al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 52, 53 e 54 rispetta le buone pratiche fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e la diffusione degli organismi nocivi. Le buone pratiche fitosanitarie di cui al paragrafo 1 consistono, in particolare:

 

a) nell'identificare e monitorare i punti critici del processo di produzione o dei movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono avere ripercussioni sulla loro qualità fitosanitaria;

 

b) nel garantire che le autorità competenti abbiano accesso agli impianti, nonché ai dati di monitoraggio e a tutti i documenti connessi;

 

c) nell'adottare misure, se del caso, per garantire il mantenimento della qualità fitosanitaria delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

Motivazione

Gli obblighi specifici di controllo del rischio fitosanitario di cui agli articoli da 84 a 86 riguardanti le imprese autorizzate a rilasciare il passaporto europeo delle piante dovrebbero far sì che tali operatori siano realmente responsabilizzati. Tuttavia, è necessario che alcuni requisiti più generali in materia di buone pratiche fitosanitarie siano imposti a tutti i professionisti, oltre al mero obbligo di tracciabilità attualmente previsto agli articoli 65 e 66 della proposta di regolamento.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto il testo o un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I certificati fitosanitari possono anche essere utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/9731 ter o del regolamento (CE) n. 865/200631 quater.

 

__________________

 

31ter GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

 

31quater GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

Motivazione

Occorre assicurare che i certificati fitosanitari possano continuare a essere utilizzati anche nel commercio di piante appartenenti a specie protette (CITES).

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 73 bis

 

Entro ...* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

 

* GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Entro ...* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori.

 

* GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Esiste una preoccupazione diffusa in merito alla misura in cui sia opportuno estendere il passaporto delle piante per includere gli spostamenti di talune piante destinate all'impianto, dei loro prodotti vegetali e di altri oggetti all'interno dell'Unione europea. Occorre dimostrare i vantaggi evidenti di tale estensione per gli operatori e prendere in considerazione gli eventuali costi aggiuntivi, altrimenti si rischia soltanto di imporre ulteriori oneri finanziari e legislativi al settore agricolo.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 76 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale.

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale, compresi gli ortogiardinieri amatoriali.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… (Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità.

soppresso

Quando la Commissione adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di certificazione unico.

 

Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e scientifico.

 

Motivazione

Testo soppresso in quanto superfluo. È sufficiente che la Commissione si metta d'accordo con il comitato permanente.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… + riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente.

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… + riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente e permettono di stabilire che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 80 e, se del caso, dell'articolo 81.

+GU: inserire il riferimento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

+GU: inserire il riferimento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Motivazione

Per evitare lacune nella legislazione quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono importati da un paese terzo nell'UE, e in seguito spostati al suo interno, i certificati fitosanitari possono essere sostituiti dai passaporti per le piante solo se i controlli alle frontiere sono stati completati con successo e mostrano che i beni in questione soddisfano i requisiti stabiliti per il rilascio del passaporto per le piante (tra cui l'assenza di organismi nocivi da quarantena, il rispetto di requisiti di importazione specifici, ecc.).

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. La Commissione consulta il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito a norma della decisione della Commissione 2004/613/CE1. Detto gruppo consultivo offre il proprio contributo in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione.

 

1 Decisione della Commissione del 6 agosto 2004 relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).

Motivazione

La Commissione si rivolge al gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione. In tal modo è possibile assicurare un dialogo aperto e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate dell'Unione nel definire norme legislative più dettagliate.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro, o dall'operatore professionale autorizzato di cui all'articolo 84, in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

Motivazione

Le competenze tecniche necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante sotto sorveglianza ufficiale sono le stesse richieste per il rilascio dei certificati di pre-esportazione. Il regolamento in esame dovrebbe pertanto considerare tali attività alla stessa maniera, per ragioni di coerenza e di riduzione dei costi.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri e per la comunicazione con gli operatori professionali, se del caso.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da *.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da *. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

* GU: data di entrata in vigore del presente regolamento.

* GU: data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti agli articoli 5, 6, 27 e 37.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti agli articoli 5, 6, 27 e 37.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Dopo quattro anni a decorrere dal *, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'uso del potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 2.

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 98 bis

 

Procedura d'urgenza

 

Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Motivazione

In caso d'urgenza, gli atti delegati entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione. Ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, quando in presenza di un grave rischio fitosanitario è necessario elencare uno specifico organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione come organismo nocivo prioritario (articolo 6, paragrafo 2).

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 100 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate alla portata del danno economico e fitosanitario causato in tutto il territorio dell'Unione e dissuasive.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – punto 2

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

 

_______________

 

* Regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L ... del ..., pag. ...).

Motivazione

Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è opportuno che le misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 102, punto 2, lettera a).

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 18 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) riguardano esemplari vivi di specie, sottospecie o taxon inferiori di piante, funghi o microrganismi che, se introdotti nel territorio dell'Unione, potrebbero avere effetti negativi sulla sanità delle piante e che sono compresi nelle misure di eradicazione precoce adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/2014*.

 

______________

 

* GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Motivazione

Il regolamento sulla gestione delle spese andrebbe allineato alla proposta sulle specie esotiche invasive. Le misure adottate dagli Stati membri per eradicare le invasioni di specie esotiche in una fase iniziale dovrebbero, in presenza di determinate condizioni, poter beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. I costi ammissibili al co-finanziamento dovrebbero includere, inoltre, risarcimenti agli operatori a copertura del valore delle piante distrutte nell'ambito delle misure di eradicazione nella fase iniziale dell'invasione.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante* per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/[…]**;

 

_____________________________

 

* Regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L ... del ..., pag. ...).

 

* GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) costi sostenuti per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da organismi nocivi prioritari.

 

_____________________________

 

* GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Motivazione

Gli operatori dovrebbero essere risarciti in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È aggiunto il seguente secondo comma:

c) È aggiunto il seguente secondo comma:

"Ai fini del primo comma, lettera c bis), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

"Ai fini del primo comma, lettere c bis), c ter) e c quater), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

Motivazione

Gli operatori dovrebbero essere risarciti in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I bis

 

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5

 

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO UNIONALE E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA L'UNIONE

 

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

Acleris spp. (specie non europee)

 

Aculops fuchsiae Keifer

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Aleurochantus spp.

 

Amauromyza maculosa (Malloch)

 

Anomala orientalis Waterhouse

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anoplophora malasiaca (Forster)

 

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

 

Anthonomus signatus (Say)

 

Aonidella citrina Coquillet

 

Aphelenchoïdes besseyi Christie

 

Arrhenodes minutus Drury

 

Aschistonyx eppoi Inouye

 

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

 

a) Bean golden mosaic virus

 

b) Cowpea mild mottle virus

 

c) Lettuce infectious yellows virus

 

d) Pepper mild tigré virus

 

e) Squash leaf curl virus

 

f) Euphorbia mosaic virus

 

g) Florida tomato virus

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

 

Carposina niponensis Walsingham

 

Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:

 

a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

b) Draeculacephala minerva Bali

 

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Choristoneura spp. (specie non europee)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Diabrotica barberi Smith & Lawrence

 

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

 

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

 

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

 

Diaphorina citri Kuway

 

Enarmonia packardi (Zeller)

 

Enarmonia prunivora Walsh

 

Eotetranychus lewisi McGregor

 

Grapholita inopinata Heinrich

 

Heliothis zea (Boddie)

 

Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

 

Hishomonus phycitis

 

Leucaspis japonica Ckll.

 

Liriomyza sativae Blanchard

 

Listronotus bonariensis (Kuschel)

 

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

 

Margarodes, specie non europee, quali: a) Margarodes vitis (Phillipi)

 

b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskeansis Jakubski

 

Monochamus spp. (specie non europee)

 

Myndus crudus Van Duzee

 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

 

Naupactus leucoloma Boheman

 

Numonia pirivorella (Matsumura)

 

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

 

Pissodes spp. (specie non europee)

 

Premnotrypes spp. (specie non europee)

 

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

 

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

 

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

 

Rhynchophorus palmarum (L.)

 

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

 

Scirtothrips aurantii Faure

 

Scirtothrips dorsalis Hood

 

Scirtothrips citri (Moultex)

 

Scolytidae spp. (specie non europee)

 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

 

Spodoptera eridania (Cramer)

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Spodoptera litura (Fabricus)

 

Tachypterellus quadrigibbus Say

 

Taxoptera citricida Kirk.

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Thrips palmi Karny

 

Tephritidae (non europei) quali:

 

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

 

b) Anastrepha ludens (Loew)

 

c) Anastrepha obliqua Macquart

 

d) Anastrepha suspensa (Loew)

 

e) Dacus ciliatus Loew

 

f) Dacus cucurbitae Coquillet

 

g) Dacus dorsalis Hendel

 

h) Dacus tryoni (Froggatt)

 

i) Dacus tsunconis Miyake

 

j) Dacus zonatus Saund

 

k) Epochra canadensis (Loew)

 

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

 

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

 

n) Pterandrus rosa (Karsch)

 

o) Rhacochlaena japonica Ito

 

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

 

q) Rhagoletis completa Cresson

 

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

 

s) Rhagoletis indifferens Curran

 

t) Rhagoletis mendax Curran

 

u) Rhagoletis pomonella Walsh

 

v) Rhagoletis ribicola Doane

 

w) Rhagoletis suavis (Loew)

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

Unaspis citri Comstock

 

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

 

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

 

b) Batteri

 

Citrus greening bacterium

 

Citrus variegated chlorosis

 

Erwinia stewartii (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye e pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

 

c) Funghi

 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)

 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

 

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

 

Atropellis spp.

 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

 

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau.

 

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

 

Ciborinia camelliae Kohn

 

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

 

Cronartium spp. (specie non europee)

 

Diaporthe vaccinii Shaer

 

Endocronartium spp. (specie non europee)

 

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

 

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

 

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

 

Gymnosporangium spp. (specie non europee)

 

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

 

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

 

Monilinia fructicola (Winter) Honey

 

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

 

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

 

Phoma andina Turkensteen

 

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

 

Puccinia pittieriana Hennings

 

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

 

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

 

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

 

Thecaphora solani Barrus

 

Tilletia indica Mitra

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

 

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

 

Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo

 

Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali:

 

a) Andean potato latent virus

 

b) Andean potato mottle virus

 

c) Arracacha virus B, oca strain

 

d) Potato black ringspot virus

 

e) Potato spindle tuber viroid

 

f) Potato virus T

 

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo, Yn e Ye), e Potato leafroll virus

 

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:

 

a) Blueberry leaf mottle virus

 

b) Cherry rasp leaf virus (americano)

 

c) Peach mosaic virus (americano)

 

d) Peach phony rickettsia

 

e) Peach rosette mosaic virus

 

f) Peach rosette mycoplasm

 

g) Peach X-disease mycoplasm

 

h) Peach yellows mycoplasm

 

i) Plum line pattern virus (americano)

 

j) Raspberry leaf curl virus (americano)

 

 

k) Strawberry latent C virus

 

l) Strawberry vein banding virus

 

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

 

n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

 

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

 

a) Bean golden mosaic virus

 

b) Cowpea mild mottle virus

 

c) Lettuce infectious yellows virus

 

d) Pepper mild tigré virus

 

e) Squash leaf curl virus

 

f) Euphorbia mosaic virus

 

g) Florida tomato virus

 

Beet curly top virus (isolati non europei)

 

Black raspberry latent virus

 

Agenti della necrosi e pseudo-necrosi

 

Cadang-Cadang viroid

 

Cherry leafroll virus

 

Chrysanthemum stem necrosis virus

 

Citrus mosaic virus

 

Citrus tristeza virus (isolati non europei)

 

Leprosis

 

Little cherry pathogen (isolati non europei)

 

Agenti della diffusione naturale della psorosi

 

Palm lethal yellowing mycoplasm

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

Satsuma dwarf virus

 

Tatter leaf virus

 

Witches' broom (MLO)

 

e) Piante parassite

 

Arceuthobium spp. (specie non europee)

 

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO UNIONALE E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA L'UNIONE

 

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

 

Globodera pallida (Stone) Behrens

 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

 

Meloidogyne fallax Karssen

 

Opogona sacchari (Bojer)

 

Popillia japonica Newman

 

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

 

Spodoptera littoralis (Boisduval)

 

b) Batteri

 

Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

c) Funghi

 

Melampsora medusae Thümen

 

Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival

 

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

 

Apple proliferation mycoplasm

 

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

 

Pear decline mycoplasm

 

e) Altri

 

Pomacea spp.

Motivazione

L'elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Allegato I ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I ter

 

Elenco degli organismi nocivi prioritari rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2

 

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

 

Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:

 

a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

b) Draeculacephala minerva Ball

 

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Diaphorina citri Kuway

 

Paysandisia archon

 

Pistosia dactyliferae

 

Rhynchophorus ferrugineus

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

b) Batteri

 

Citrus greening bacterium

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

Pseudomonas syringae

 

Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

 

c) Funghi

 

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

 

Gibberella circinata

 

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Hypoxylon mammatum

 

Phythoptora ramorum

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

 

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

 

Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

 

a) Andean potato latent virus

 

b) Andean potato mottle virus

 

c) Arracacha virus B, oca strain

 

d) Potato black ringspot virus

 

e) Potato spindle tuber viroid

 

f) Potato virus T

 

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo, Yn e Ye), e Potato leafroll virus

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

e) Altri

 

Pomacea spp.

Motivazione

L'UE deve incoraggiare gli Stati membri ad attuare e coordinare strategie globali di lotta contro i parassiti delle palme (segnatamente Rhynchophorus ferrugineus, Paysandisia archon, Pistosia dactyliferae). Tali parassiti devono essere inclusi nell'elenco degli organismi prioritari.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Allegato I quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I quater

 

Elenco degli organismi nocivi per la qualità di cui all'articolo 36

 

INSETTI

 

Acanthoscelides obtectus Sag.

 

Pelargonium flower break carmovirus

 

Aceria essigi.

 

Aculops fockeui.

 

Agromyzidae

 

Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci

 

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

 

Anarsia lineatella.

 

Aphelenchoides spp.

 

Blastophaga spp.

 

Bruchus affinis Froel.

 

Bruchus atomarius L.

 

Bruchus pisorum L.

 

Bruchus rufimanus Boh.

 

Cacoecimorpha pronubana

 

Cecidophyopsis ribis.

 

Circulifer haematoceps

 

Circulifer tenellus

 

Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus.

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Diarthronomia chrysanthemi

 

Ditylenchus destructor Thorne

 

Ditylenchus dipsaci

 

Epichoristodes acerbella

 

Epidiaspis leperii.

 

Eriophis avellanae.

 

Eriophyes similis.

 

Eriosoma lanigerum

 

Eumerus spp.

 

Eusophera pinguis.

 

Eutetranychus orientalis Klein

 

Helicoverpa armigera (Hübner)

 

Lepidoptera

 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

 

Liriomyza trifolii (Burgess)

 

Meloidogyne spp.

 

Merodon equestris

 

Myzus ornatus

 

Otiorrhynchus sulcatus

 

Parabemisia myricae (Kuwana)

 

Parabemisia, myricae (Kuwana).

 

Parasaissetia nigra (Nietner)

 

Paysandisia archon (Burmeister)

 

Pratylenchus penetrans

 

Pratylenchus spp.

 

Pseudaulacaspis pentagona.

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Radopholus similis (Cobb) Thorne

 

Rhizoglyphidae

 

Rhyacionia buoliana

 

Rhyzoglyphus spp.

 

Rotylenchus robustus

 

Salssetia oleae.

 

Sciara

 

Tarsonemidae

 

Tarsonemidae.

 

Tetranychus urticae

 

Thysanoptera

 

Tylenchulus semipenetrans

 

Pelargonium line pattern virus

 

BATTERI

 

Agrobacterium rhizogenes.

 

Agrobacterium tumefaciens.

 

Agrobacterium tumefaciens

 

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

 

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al

 

Corynebacterium sepedonicum

 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al

 

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

 

Erwinia chrysanthemi

 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

 

Pseudomonas marginata

 

Pseudomonas solanacearum.

 

Pseudomonas syringae pv. glycinea

 

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum.

 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al

 

Pseudomonas syringae pv. savastanoi.

 

Psudomonas syringae pv. syringae

 

Rhodococcus fascians

 

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

 

Xanthomonas campestris pv. corylina.

 

Xanthomonas campestris pv. juglandi.

 

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

 

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

 

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

 

Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al

 

FUNGHI

 

Agenti di marciume (Botrytis spp., Pythium spp.)

 

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

 

Fusarium oxisporum sp. gladioli

 

Rhizoctonia spp.

 

Alternaria dianthicola

 

Armillariella mellea

 

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

 

Chondrostereum purpureum

 

Claviceps purpurea

 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

 

Curvularia trifolii

 

Cylindrocarpon destructans

 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae

 

Didymella applanata.

 

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

 

Exosporium palmivorum

 

Fusarium fujikuroi

 

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

 

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

 

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

 

Fusarium spp.

 

Gliocladium wermoeseni

 

Graphiola phoenicis

 

Helminthosporium

 

Lophodermium seditiosum

 

Mycosphaerella dianthi

 

Nectria galligena

 

Oidio

 

Penicillium gladioli

 

Peronospora rubi.

 

Pestalozzia Phoenicis

 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

 

Phialophora gregata

 

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

 

Phyllactinia guttata.

 

Phytophthora cactorum.

 

Phytophthora fragariae var. rubi.

 

Phytophthora spp.

 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

 

Agente di marciume: Fusarium spp. y Pythium

 

Puccinia chrysanthemi

 

Puccinia horiana Hennings

 

Puccinia pelargonii zonalis

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia spp.

 

Rhizopus spp.

 

Rosellinia necatrix

 

Scirrhia pini Funk et Parker

 

Sclerotinia spp.

 

Septoria gladioli

 

Slerotium bulborum

 

Synchytrium endobioticum

 

Taphrina deformans

 

Thielaviopsis basicola

 

Tilletia

 

Urocystis gladiolicola

 

Uromyces dianthi

 

Uromyces trasversalis

 

Ustilaginaceae

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp

 

VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI VIRUS-SIMILI

 

Narcissus white streak agent

 

Carnation mottle carmovirus

 

Carnation etched ring caulimovirus

 

Carnation necrotic fleck closterovirus

 

Aster yellow mycoplasm

 

Corky pit agent

 

Anarsia lineatella

 

Apple mosaic virus.

 

Arabis mosaic virus Fragaria

 

Beet leaf curl virus

 

Black currant infecticus variegation

 

Black currant rever.

 

Cherry leaf roll virus.

 

Chondrostereum purpureum

 

Chrysanthemum stunt viroid

 

Citrus leaf rugose.

 

Citrus tristeza virus Citrus (isolati europei)

 

Citrus vein enation woody gall

 

Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Coniothyrium spp.

 

Tomato aspermy cucumovirus

 

Diplocarpon rosae

 

Malattie che, sulle giovani foglie, inducono psorosi o sintomi simili a psorosi come: maculatura anulare, cristacortis, impietratura, concave gum.

 

Eriosoma lanigerum

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

Hazel maculatura lineare MLO

 

Infectious variegation.

 

Arabis mosaic nepovirus

 

Peronospora sparsa

 

Phragmidium spp.

 

Plum pox virus

 

Potato stolbur mycoplasm

 

Prune dwarf virus.

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

Raspberry bushy dwarf virus.

 

Raspberry leaf curl virus.

 

Raspberry ringspot virus

 

Leaf curl

 

Rosellinia necatrix

 

Citrus leaf rugose

 

Sphaeroteca pannosa

 

Spiroplasma citri Saglio. et al.

 

Strawberry crinkle virus

 

Strawberry green petal MLO.

 

Strawberry latent ringspot virus

 

Strawberry mild yellow edge virus

 

Tomato black ring virus

 

Tomato spotted wilt virus

 

Tomato yellow leaf curl virus

 

Pelargonium leaf curl tombusvirus

 

Tospovirus (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

 

Infectious variegation

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp.

 

Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis

 

Lily symptomless virus

 

Tulipbreaking virus

 

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

 

Narcissus yellow stripe virus

 

Chrysanthemum B mosaic virus

 

Cucumber mosaic virus

 

Tobacco rattle virus

 

Lily virus x

 

NEMATODI

 

Heterodera rostochiensis

 

ALTRI ORGANISMI NOCIVI

 

Cyperus esculentus (tartufo)

 

Orobanche (pianta parassita)

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n bis) effetti sul patrimonio paesaggistico e sulle zone turistiche;

Motivazione

Occorre attirare l'attenzione anche sui danni estetici causati dagli organismi nocivi. Le palme, ad esempio, sono parte del patrimonio paesaggistico e contribuiscono all'immagine turistica delle regioni mediterranee. L'impatto della loro distruzione ad opera degli organismi nocivi deve pertanto essere considerato in modo globale, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, ivi compresi quelli estetici e culturali.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR.

a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture nel territorio dell'Unione.

 

Motivazione

Esistono organismi nocivi che, sebbene provochino gravissime conseguenze per le colture e i territori, non producono danni pari ad almeno 1 miliardo di EUR. Lo stesso problema si presenta per le "colture minori".

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) In caso di organismi nocivi che colpiscono le colture speciali, coltivate nel territorio europeo su una superficie inferiore a 200 000 ettari, la perdita potenziale in termini di valore totale annuo di produzione dell'Unione è di almeno 200 milioni di EUR.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c):

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto.

soppresso

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) Esse non sono soggette a controlli ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine.

soppresso

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena.

c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni preimbarco nei paesi terzi.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 2 – comma 1 – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili condotta sotto la supervisione dell'EFSA. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

  • [1]  GU L ... del ..., pag. ....

MOTIVAZIONE

Lo scopo dell'attuale quadro normativo dell'UE nel settore fitosanitario è quello di proteggere l'agricoltura e la silvicoltura europee impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi. Il principale strumento in tal senso è la direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Si tratta di un quadro normativo che da qualche tempo è oggetto di critiche in quanto non in grado di arrestare il sempre più frequente ingresso di nuovi organismi nocivi nel territorio dell'Unione europea a seguito dell'espansione del commercio internazionale.

Negli ultimi anni l'aumento delle importazioni ha portato alla comparsa di notevoli focolai di organismi nocivi pericolosi, con conseguenze particolarmente negative per la silvicoltura. Da una valutazione del regime regolamentare attuale, in vigore dal 2010, è emersa la necessità di modificare la legislazione di base per tenere pienamente conto dei rischi in espansione citati. I principali problemi registrati riguardano l'insufficiente priorità attribuita alla prevenzione per quanto concerne le merci ad alto rischio, la necessità di individuare gli organismi nocivi prioritari a livello di UE e dei 28 Stati membri, l'esigenza di disporre di migliori strumenti per contrastare la presenza e la diffusione degli organismi nocivi e quella di aggiornare le norme relative agli spostamenti nel territorio dell'UE.

La Commissione ha presentato, previa effettuazione di consultazioni, un pacchetto completo di revisione della legislazione attuale in materia di sanità delle piante, qualità del materiale riproduttivo vegetale, salute degli animali, controlli ufficiali riguardanti le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nonché le spese dell'Unione europea per le corrispondenti politiche. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante fa parte di tale pacchetto.

Il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere a una valutazione e una revisione di detta legislazione nel 2008. La Commissione ha successivamente effettuato una valutazione procedendo altresì a consultazioni con le autorità di vigilanza nazionali e le parti interessate. Nel 2011 è stata condotta un'ultima consultazione sulle opzioni strategiche, in seguito alla quale sono state elaborate quattro possibili opzioni. A seguito di una valutazione dell'impatto di ognuna di esse la Commissione ha scelto l'opzione 3 ritenendola la più appropriata: definire priorità, aggiornare, potenziare la prevenzione e le azioni di lotta ai focolai.

La proposta della Commissione risponde dunque alle caratteristiche dell'opzione 3 e tiene altresì conto dell'inserimento dei finanziamenti per il regime fitosanitario nel Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Le proposte relative alle risorse fin d'ora necessarie sono contenute nei pertinenti testi.

La natura del regime fitosanitario impone l'integrazione di tutti gli operatori professionali, a prescindere dalle dimensioni delle rispettive attività. In caso contrario non sarebbe possibile raggiungere l'obiettivo della proposta, ovvero quello di assicurare la protezione dell'Unione europea dagli organismi nocivi per le piante. Tuttavia la proposta esenta le imprese che vendono piante e prodotti vegetali esclusivamente sul mercato locale dall'obbligo di rilasciare passaporti fitosanitari, i quali comunque non dovrebbero essere obbligatori nemmeno per le vendite agli utilizzatori finali non professionisti.

Per quanto riguarda le microimprese, un nuovo regolamento sui controlli ufficiali comprenderà, nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, un regime speciale per l'eventuale rimborso delle tariffe corrisposte per i controlli fitosanitari.

L'eradicazione dei focolai di organismi nocivi extraeuropei è possibile solo previa eliminazione di tutte le fonti di infestazione. Inoltre, i focolai di organismi nocivi da quarantena possono insorgere non solo nelle aziende ma anche in spazi verdi e giardini privati. Le autorità degli Stati membri devono quindi avere la possibilità di accedere alle parcelle infette per poi mettere a punto misure di eradicazione. Gli Stati membri dovrebbero fornire tempestivamente ai cittadini colpiti un equo risarcimento per la violazione dei loro diritti di proprietà.

L'ambito di applicazione territoriale della proposta non comprende le regioni ultraperiferiche situate al di fuori dell'Europa in quanto appartenenti ad altre regioni biogeografiche del mondo. L'elenco dei territori cui non si applica la legislazione proposta figura all'allegato I.

La proposta introduce le categorie 1. "organismi nocivi da quarantena" e 2. "organismi nocivi per la qualità".

Gli organismi nocivi da quarantena sono elencati nel dettaglio in allegati specifici. Essi si suddividono ulteriormente in "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione" e "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette". La prima categoria richiede l'adozione di misure di eradicazione in tutto il territorio dell'Unione. La seconda richiede invece l'adozione di misure di eradicazione sul territorio della zona protetta interessata. La proposta conferisce alla Commissione il potere di attribuire priorità a determinati organismi nocivi da quarantena, che comunque non devono rappresentare più del 10% dell'intero elenco.

Gli organismi nocivi per la qualità sono quelli deleteri per l'utilizzo dei vegetali destinati all'impianto che tuttavia non necessitano di eradicazione. Anche in questo caso l'elenco è stilato mediante atti di esecuzione sulla base degli appositi criteri di cui all'allegato II.

L'introduzione nell'UE di piante regolamentate da parte dei passeggeri nei loro bagagli non è più esonerata, come avvenuto finora, dalle prescrizioni e dai divieti applicabili. Si tratta di una decisione che, in base alla proposta, risulta necessaria in quanto è emerso che le piante contenute nei bagagli dei passeggeri presentano rischi sempre maggiori per la situazione fitosanitaria dell'Unione.

La proposta prevede la registrazione degli operatori professionali in un registro accessibile al pubblico.

La proposta stabilisce altresì le norme di certificazione applicabili a piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti o circolanti all'interno di zone protette. La proposta contempla l'obbligo, per tutti i vegetali destinati all'impianto (escluse talune sementi), di disporre non solo di un certificato fitosanitario ai fini dell'ingresso nell'Unione, ma anche di un passaporto fitosanitario per gli spostamenti al suo interno. Il possesso del passaporto deve essere obbligatorio per lo spostamento di qualunque vegetale destinato all'impianto da un operatore professionale all'altro, ma non per la vendita agli utilizzatori finali non professionisti. Il passaporto fitosanitario necessita di una semplificazione e di un'armonizzazione in modo da risultare comprensibile in tutta l'Unione europea.

I passaporti fitosanitari dovrebbero essere emessi da operatori registrati appositamente autorizzati dalle autorità fitosanitarie degli Stati membri. Laddove gli operatori non intendano assumersi tale responsabilità, le autorità nazionali competenti possono emettere i passaporti in questione al loro posto.

Un aspetto importante della proposta riguarda l'istituzione di un nuovo comitato permanente che raggruppi i comitati esistenti attivi nei settori della catena alimentare, della salute di animali e piante nonché del materiale riproduttivo vegetale. La proposta abroga sei direttive riguardanti la lotta contro determinati organismi nocivi da quarantena. In futuro la materia sarà disciplinata mediante atti derivati adottati in virtù del regolamento proposto.

Posizione del relatore

Dopo aver studiato approfonditamente la proposta e consultato relatori ombra ed esperti del settore fitosanitario nonché operatori professionali, il relatore rileva che la proposta è razionale e utile. Alla luce dei crescenti rischi è assolutamente necessaria una modernizzazione della disciplina del settore fitosanitario. Il relatore esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione ha presentato il fascicolo sotto forma di pacchetto riguardante l'intera catena alimentare. La proposta pone tuttavia una serie di questioni ancora da soppesare e discutere.

Il relatore non ritiene opportuno limitare il campo di applicazione geografico della normativa in oggetto escludendo le regioni ultraperiferiche dall'ambito di applicazione del regolamento in esame. Il mercato unico dell'UE è costituito dall'intero territorio dell'Unione europea ed è opportuno che a tale mercato si applichino norme uniformi. Non è bene che una parte del territorio dell'Unione europea soggiaccia a norme che la equiparano, di fatto, a un paese terzo. Un simile approccio ostacola la libera circolazione delle merci, ovvero uno dei principi chiave dell'Unione europea.

Inoltre, secondo il relatore non esiste un'interconnessione sufficiente tra il regolamento proposto e le norme internazionali derivanti dagli accordi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC). L'evoluzione delle norme fitosanitarie internazionali deve trovare riscontro nel regolamento.

Anche il relatore ritiene che tutti gli operatori professionali debbano essere integrati nel regime di protezione dagli organismi nocivi per le piante. Condivide altresì l'opinione secondo cui è opportuno lottare contro gli organismi nocivi, se del caso, anche in spazi verdi e giardini privati. Ritiene tuttavia che un simile processo debba necessariamente essere caratterizzato da una trasparenza e da una prevedibilità assolute, anche per quanto concerne il risarcimento dei danni effettivi. I proprietari di spazi verdi e giardini privati in cui sia necessario applicare misure di eradicazione devono essere informati in tempo utile.

Per il resto il relatore fa proprio il parere secondo cui il nuovo regime fitosanitario e le misure di lotta agli organismi nocivi per le piante avranno bisogno di finanziamenti a livello di Unione europea, così come già avviene per il settore veterinario. Ritiene quindi indispensabile e legittimo iscrivere i corrispondenti importi nel Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Il relatore ritiene tuttavia che il regolamento proposto attribuisca troppe competenze e poteri alla Commissione, imponendo per contro agli Stati membri numerosi doveri e compiti tra cui obblighi di informazione eccessivi e caratterizzati da un'esagerata frequenza. Il relatore è del parere che le questioni debbano in gran parte essere risolte mediante accordo tra la Commissione e le autorità fitosanitarie nazionali competenti, come avviene attualmente, senza che siano in nessun caso attribuite alla Commissione competenze esclusive. Si tratta di problemi che dovrebbero essere risolti grazie agli emendamenti proposti dal relatore.

Un problema a sé stante è rappresentato dall'entrata in vigore della legislazione proposta. Sarebbe opportuno che l'intero pacchetto legislativo entrasse in vigore simultaneamente. Al tempo stesso, tuttavia, è utile concedere alle autorità di vigilanza nazionali e agli operatori professionali un tempo sufficiente per prepararsi al nuovo regime. Gli esperti cechi consultati in proposito affermano che sarà necessario un termine minimo di due anni per l'applicazione del nuovo regime. In pratica, se la legislazione in oggetto entra in vigore nel 2014, la sua applicazione dovrebbe essere rimandata, quanto meno, al 1° gennaio 2017.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Paolo De Castro

Presidente

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 9 gennaio 2014, Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di esprimere un parere in merito all'opportunità di aggiungere l'articolo 191 del TFUE alla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, dato che un emendamento in tal senso è stato presentato in seno alla commissione AGRI.

La proposta di regolamento relativa alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267) è stata presentata dalla Commissione sulla base dell'articolo 43 del TFUE ed è stata di conseguenza presentata al Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria.

Contesto

1. La proposta

La proposta è stata presentata in seguito ad una valutazione del quadro regolamentare dell'UE vigente nell'ambito della salute delle piante, in particolare del suo principale strumento, ossia la direttiva 2000/29/CE. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari (salute delle piante) posti dagli organismi nocivi per le piante (per esempio qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite) e le misure per ridurre tali rischi. In particolare, la proposta contiene disposizioni sui cosiddetti organismi nocivi da quarantena, che non sono presenti in un determinate territorio, ma il cui ingresso, insediamento e diffusione avrebbero un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile (Capo II), e conferisce alla Commissione una serie di poteri affinché adotti atti di esecuzione. Include altresì disposizioni relative agli organismi nocivi che influiscono sull'uso previsto delle piante da impianto (Capo III) e conferisce ancora una volta alla Commissione poteri per adottare atti di esecuzione. Inoltre, la proposta disciplina le misure relative alle piante, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti (Capo IV). A tal fine, la proposta prevede nuovamente l'attribuzione di vari poteri alla Commissione, anche per quanto riguarda i divieti relativi a determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, requisiti specifici per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione, o per far fronte a rischi emergenti presentati da talune piante da impianto provenienti da determinati paesi terzi che richiedono l'adozione di misure cautelative. La proposta esige l'iscrizione degli operatori professionali pertinenti in un registro; gli operatori registrati devono rispettare determinate prescrizioni relative alla tracciabilità del materiale vegetale che si trova sotto il loro controllo (Capo V). La proposta disciplina inoltre la certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti (Capo VI). In particolare, la proposta contempla l'obbligo, per tutte le piante da impianto, escluse talune sementi, di disporre di un certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione e di un passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno dell'Unione. La proposta prevede di istituire un sistema elettronico per le notifiche a fini di notifica e trasmissione di informazioni (Capo VII).

2. Le basi giuridiche in questione

a) Base giuridica della proposta

La proposta è basata sull'articolo 43 del TFUE, che recita:

"1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca."

b) Proposta di modifica della base giuridica

La commissione AGRI ha chiesto il parere della commissione giuridica sull'opportunità di aggiungere l'articolo 191 del TFUE alla base giuridica della proposta, dato che è stato presentato a tal fine un emendamento (AM 35) in seno alla commissione AGRI. Un emendamento parallelo è stato presentato in seno alla commissione ENVI (AM 66).

L'articolo 191 del TFUE recita:

"1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

– protezione della salute umana,

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

– dei dati scientifici e tecnici disponibili,

– delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,

– dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,

– dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali."

Analisi

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza costituzionale[1]. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato[2]. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[3]. Infine, per quanto riguarda le basi giuridiche plurime, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una doppia finalità o ha una duplice componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante[4]. D'altra parte, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del trattato[5].

La commissione presenta l'articolo 43 del TFUE come base giuridica.

Di fatto, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE fornisce la base giuridica generale per la politica agricola comune, ai sensi del quale il Parlamento e il Consiglio stabiliscono, oltre all'organizzazione comune dei mercati agricoli, le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. La proposta stabilisce già nella prima frase della motivazione che la sanità delle piante costituisce un fattore chiave per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura sostenibili e competitive. In tale contesto, le misure proposte mirano a garantire lo sviluppo razionale della produzione agricola e anche ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, due obiettivi della politica agricola comune conformemente all'articolo 39 del TFUE. Inoltre, la direttiva 2000/29/CE destinata ad essere abrogata dal regolamento proposto, si basava sull'articolo 37 del trattato CE che attualmente è sostituito dall'articolo 43 del TFUE. Pare pertanto appropriato che il regolamento proposto sia basato sull'articolo 43 del TFUE[6].

Per quanto riguarda un'eventuale aggiunta dell'articolo 191 del TFUE alla base giuridica, la motivazione dell'AM 35 presentata in seno alla commissione AGRI è formulata come segue: "Il regolamento riguarda la politica agricola e ambientale dell'UE, pertanto si aggiunge ai riferimenti l'articolo 191 del TFUE."

L'articolo 191 del TFUE stabilisce in effetti gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale (paragrafo 1) nonché i principi generali (paragrafo 2) (elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione e principi della precauzione e dell'azione preventiva; principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e principio "chi inquina paga") nonché altri parametri per la politica ambientale dell'UE. L'articolo 191 del TFUE non prevede tuttavia misure o procedure specifiche a tal fine e pertanto non costituisce una base giuridica. La base giuridica specifica è contenuta nell'articolo 192, paragrafo 1 del TFUE secondo il quale il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione.

Tuttavia, non pare necessario avvalersi dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE in tale contesto dato che non si identifica nella proposta alcun obiettivo specifico e indipendente per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Nella misura in cui anche gli aspetti ambientali sono tenuti in considerazione, essi sono chiaramente secondari rispetto all'obiettivo principale di assicurare una produzione agricola sostenibile.

Si ritiene pertanto che non sia necessario includere l'articolo 191 del TFUE nella base giuridica della proposta.

Nella sua nota del 15 gennaio 2014, il Servizio giuridico del Parlamento è giunto anche alla conclusione che la base giuridica appropriata per la proposta nella sua redazione attuale dovrebbe essere l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE.

Raccomandazione della commissione giuridica

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 22 gennaio 2014. In tale riunione ha pertanto deciso all'unanimità[7] di raccomandare che la base giuridica appropriata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante sia l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE senza l'aggiunta dell'articolo 191 del TFUE.

Voglia gradire, onorevole presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Parere 2/00, Protocollo di Cartagena (Raccolta 2001, pag. I-9713, paragrafo 5); causa C-370/07, Commissione/Consiglio [2009] Racc. I-8917, punti 46-49; parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi (Raccolta 2009, pag. I-11129, paragrafo 110).
  • [2]  Causa C-403/05, Parlamento/Commissione [2007] Racc. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata.
  • [3]  Si veda, fra la giurisprudenza recente, la causa C-411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio (Raccolta 2009 pag. I-7585).
  • [4]  Causa C-42/97, Parlamento/Consiglio [1999] Racc. I-868, punti 39-40; causa C-36/98, Spagna/Consiglio [2001] Racc. I-779, punto 59; causa C-211/01, Commissione/Consiglio [2003] Racc. I-8913, punto 39.
  • [5]  Causa C-165/87, Commissione/Consiglio [1988] Racc. 5545, punto 11; Causa C-178/03, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio [2006] Racc. I-107, punti 43-56.
  • [6]  Sembrerebbe più opportuno menzionare unicamente l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE come base giuridica dato che è tale disposizione a costituire la base giuridica nel contesto della politica agricola comune.
  • [7]  Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (28.1.2014)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
(COM(2013)0267 – C7‑0122/2013 – 2013/0141(COD))

Relatore per parere: Oreste Rossi

BREVE MOTIVAZIONE

La sanità delle piante è un fattore essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo, orticolo e silvicolo, ma riveste grande importanza anche ai fini della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

L'agricoltura dell'Europa e il suo patrimonio silvicolo e naturale sono attualmente minacciati da nuovi organismi nocivi pericolosi per le piante e nell'ultimo decennio si registra un netto aumento dei problemi fitosanitari nell'UE, principalmente a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e del cambiamento climatico.

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267), che intende rafforzare le misure di prevenzione, sorveglianza e intervento rapido in caso di focolai di organismi nocivi per le piante nell'UE.

La proposta della Commissione sostituisce l'attuale regime fitosanitario dell'UE (direttiva 2000/29/CE del Consiglio) e si pone l'obiettivo di affrontare l'aumento dei rischi. Se da un lato sarà mantenuto l'attuale "sistema aperto", che consente spostamenti di piante e prodotti vegetali in ingresso e all'interno del territorio dell'UE in presenza di determinate condizioni, dall'altro lato si presterà maggiore attenzione agli scambi commerciali ad alto rischio con i paesi terzi e alla tracciabilità del materiale da impianto nel mercato interno. La proposta prevede inoltre miglioramenti in materia di sorveglianza, eradicazione precoce dei focolai di nuovi organismi nocivi e il sostegno finanziario alle imprese e alle autorità competenti in materia di fitosanità degli Stati membri.

Il relatore sostiene la maggior parte degli elementi menzionati, ma suggerisce di calibrare con maggiore precisione alcuni aspetti della proposta.

•          Elenchi di organismi nocivi e misure

Nella sua proposta la Commissione suggerisce un numero notevole di atti di esecuzione, alcuni dei quali legati alla compilazione (e futura modifica) di un elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (articolo 5), di organismi nocivi prioritari (articolo 6), di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (articolo 27), di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette (articolo 32) oltre che di organismi nocivi per la qualità (articolo 37).

In ragione dell'importanza di tali disposizioni, il relatore ritiene che sia opportuno ricorrere ad atti delegati, fornendo al Parlamento europeo i poteri necessari per effettuare controlli e, se opportuno, sollevare obiezioni in merito agli atti che istituiscono, modificano o integrano tali elenchi. È opportuno che gli elenchi si basino, in prima battuta, sugli elenchi contenuti nella legislazione esistente e siano modificati o integrati ove necessario in un secondo momento.

•          Numero ristretto di organismi nocivi prioritari

La Commissione suggerisce di restringere il numero massimo di organismi nocivi prioritari al 10% del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati. Gli organismi nocivi prioritari rivestono particolare importanza, in quanto possono comportare gravi effetti economici, sociali o ambientali sul territorio dell'Unione e sono soggetti a obblighi più severi per quanto concerne la preparazione e la reazione, oltre che a un più vasto co-finanziamento da parte dell'UE. Il relatore ritiene pertanto che il numero di organismi nocivi prioritari non debba essere ristretto, fintanto che gli organismi nocivi soddisfano le condizioni menzionate (articolo 6, paragrafo 2).

•          Informazioni al pubblico

Esiste un'evidente lacuna nell'informazione dell'opinione pubblica circa gli effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi. Spesso i consumatori non sono consapevoli dei rischi fitosanitari quando acquistano piante. Il relatore suggerisce pertanto di lanciare campagne di sensibilizzazione a livello di Stato membro per informare l'opinione pubblica circa i rischi legati, in particolare, all'importazione di piante da paesi terzi. La Commissione dovrebbe inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la sanità delle piante nell'UE (articolo 43 bis nuovo).

•          Commercio via Internet

Studi recenti dimostrano che il commercio delle piante via Internet può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate tramite Internet sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di importazione previsti dall'UE. La sensibilizzazione dei consumatori e dei commercianti di piante in Europa è essenziale per affrontare questo problema. In aggiunta alle suddette campagne informative, il relatore suggerisce di rafforzare la proposta della Commissione stabilendo che i commercianti via Internet non possano in alcun modo essere esonerati dall'obbligo di registrazione (articolo 61, paragrafo 3).

•          Coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione di piani di emergenza ed esercitazioni di simulazione

Il grado di coinvolgimento dei soggetti interessati nella preparazione dei piani di emergenza e delle esercitazioni di simulazione varia attualmente da uno Stato membro all'altro. Il relatore suggerisce pertanto di definire un quadro comune per il coinvolgimento precoce degli operatori professionali in questo tipo di attività (articoli 24 e 25).

•          Aspetti finanziari

Il relatore suggerisce due emendamenti importanti all'articolo 102.

In primo luogo, la proposta di regolamento sulla gestione delle spese (COM(2013)0327) deve essere allineata alla proposta recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, e consentire il co-finanziamento dell'UE dei costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori del valore delle piante distrutte nell'ambito di misure di eradicazione rapida in una fase precoce dell'invasione adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento sulle specie esotiche invasive.

In secondo luogo, poiché le citate tipologie di azioni precoci sono essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari, le misure di biosicurezza rafforzate eseguite a livello di azienda agricola dovrebbero poter beneficiare anch'esse dei risarcimenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 191,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari1bis stabilisce un livello elevato di protezione della salute di umani e animali nonché dell'ambiente, definendo al contempo norme più chiare per aumentare l'efficacia della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

 

__________________

 

1bis GU L 309 del 24.11.2009, pag.1

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 12 ter;

 

__________________

 

12 ter GU L 309 del 24.11.2009, pag 71.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È ampiamente riconosciuto che la rotazione delle colture è una misura di grande efficacia nel prevenire l'insediamento di organismi nocivi nei terreni e nella vegetazione;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) È ampiamente riconosciuto che gli organismi nocivi sono attratti dalle monocolture e dalla monosuccesione, e che tendono a preferire l'insediamento in simili colture. Pertanto, la diversificazione delle colture e, ancora meglio, la rotazione delle stesse di anno in anno sullo stesso appezzamento di terreno riducono la vulnerabilità all'insediamento e alla proliferazione degli organismi nocivi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione è parte dell'IPPC.

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997, nonché la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (International Convention on Biological Diversity, CBD) del 29 dicembre 1993. L'Unione è parte sia dell'IPPC che della CBD.

Motivazione

Vista l'importanza della sanità delle piante ai fini della preservazione degli ecosistemi naturali, dei servizi ecosistemici e della biodiversità, sarebbe opportuno menzionare la Convenzione internazionale sulla diversità biologica. In particolare, le specie esotiche invasive, anch'esse oggetto della Convenzione, possono avere un notevole impatto ambientale ed economico.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il più grave impatto economico, ambientale o sociale per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi, definiti qui di seguito "organismi nocivi prioritari".

(9) Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il più grave impatto economico, ambientale o sociale per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco di tali organismi nocivi, definiti qui di seguito "organismi nocivi prioritari".

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Un operatore professionale che constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo deve essere tenuto ad adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo, il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena commerciale e del pubblico.

(13) Un operatore professionale che constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo dovrebbe essere tenuto ad adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo in modo sostenibile, conformemente alla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi14 bis, il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena commerciale e del pubblico.

 

__________________

 

14bis GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori. Occorre stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure adottare. Tra le suddette misure deve figurare la creazione di zone di divieto, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto.

(14) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, ricorrendo ai principi dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi quali indicati nella direttiva 2009/128/CE14 ter, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori. Occorre stabilire misure che gli Stati membri e gli operatori professionali possono adottare in tali situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure adottare. A tal fine è necessario definire una gerarchia di misure sulla base dei principi generali della difesa integrata (direttiva 2009/128/CE). Tra le suddette misure dovrebbe figurare la creazione di zone di divieto, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto.

 

__________________

 

14ter GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Ai fini di un equo risarcimento delle perdite finanziarie, è opportuno che la Commissione garantisca, senza armonizzare i sistemi degli Stati membri, un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nei casi transfrontalieri in cui tali perdite sono subite da grandi gruppi di agricoltori o consumatori colpiti dalle misure di eradicazione nei paesi vicini ed esposti a un elevato rischio potenziale di danneggiamento a seguito di analoghe invasioni di organismi nocivi per le piante.

Motivazione

Sebbene la competenza di istituire sistemi di ricorso collettivo debba restare agli Stati membri, è opportuno garantire un approccio coerente ai casi transfrontalieri in cui grandi gruppi di agricoltori o consumatori sono esposti a rischi analoghi e subiscono perdite finanziarie correlate a misure di eradicazione simili nei paesi vicini.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi è estremamente importante per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri devono elaborare programmi pluriennali di indagini.

(16) La prevenzione, le misure di protezione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi sono estremamente importanti per la tempestiva ed effettiva eradicazione di tali organismi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi pluriennali di indagini.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione, purché siano applicate in modo sostenibile.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) I suddetti divieti e le suddette prescrizioni non si applicano a piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Essi non si applicano neppure all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. Occorre stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.

(26) I suddetti divieti e le suddette prescrizioni non si applicano a piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per fini non commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Essi non si applicano neppure all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. Occorre stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) La vendita a distanza di piante può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate tramite vendite a distanza sono, in molti casi, non conformi alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione previste dall'UE. Per affrontare tali lacune è essenziale sensibilizzare i consumatori e i commercianti di piante nonché garantire la tracciabilità dei venditori a distanza con sede sia nell'UE che nei paesi terzi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nell'UE. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere un elenco pubblico aggiornato degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Gli operatori professionali che operano in più siti aziendali devono avere la possibilità di registrarsi separatamente per ognuno di essi.

(35) Gli operatori professionali che operano in più siti aziendali dovrebbero avere la possibilità di registrarsi separatamente per ognuno di essi, ma non dovrebbero essere obbligati a farlo.

Motivazione

Agli operatori non dovrebbero essere imposte gravose formalità burocratiche.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante deve essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti.

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dalle autorità competenti.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Alcuni operatori possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.

(47) Alcuni operatori autorizzati possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.

Motivazione

Per evitare confusioni occorre utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 86.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis) Al fine di tenere conto dei progressi tecnici, degli sviluppi scientifici e delle mutate circostanze in ambito fitosanitario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo alle regole per la modifica o l'integrazione degli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi prioritari nonché di organismi nocivi per la qualità dell'Unione e di piante da impianto interessate.

 

In presenza di un grave rischio fitosanitario dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti secondo la procedura di urgenza per inserire gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(63 bis) Al fine di garantire una gestione equilibrata e proporzionata dei rischi fitosanitari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per la fissazione di criteri per la definizione del commercio locale in base ai quali non sia necessario un passaporto fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti realizzati da piccoli produttori esclusivamente per il mercato locale.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

(71) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari, l'adozione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'adozione di misure temporanee atte a contenere i rischi fitosanitari connessi ad organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, il riconoscimento delle zone protette in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e la redazione di un elenco dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, la modifica o la revoca di zone protette, la modifica dell'elenco delle zone protette, la redazione di un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle piante da impianto in questione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, nonché dei paesi terzi coinvolti, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e delle prescrizioni per la loro introduzione e per il loro spostamento nel territorio dell'Unione, l'equivalenza tra le prescrizioni sullo spostamento all'interno dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le prescrizioni dei paesi terzi in tale ambito, l'elaborazione di specifiche condizioni o misure riguardanti l'introduzione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in zone di frontiera degli Stati membri, l'adozione di misure provvisorie per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da paesi terzi, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere vietati, la redazione di un elenco di prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette e la fissazione del formato del passaporto delle piante. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'adozione di misure temporanee atte a contenere i rischi fitosanitari connessi ad organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, il riconoscimento delle zone protette in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e la redazione di un elenco dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, la modifica o la revoca di zone protette, la modifica dell'elenco delle zone protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, nonché dei paesi terzi coinvolti, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e delle prescrizioni per la loro introduzione e per il loro spostamento nel territorio dell'Unione, l'equivalenza tra le prescrizioni sullo spostamento all'interno dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le prescrizioni dei paesi terzi in tale ambito, l'elaborazione di specifiche condizioni o misure riguardanti l'introduzione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in zone di frontiera degli Stati membri, l'adozione di misure provvisorie per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da paesi terzi, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere vietati, la redazione di un elenco di prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette e la fissazione del formato del passaporto delle piante. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72) La procedura consultiva deve essere applicata per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE, per modificare il nome scientifico di un organismo nocivo, qualora tale modifica sia giustificata sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, per adottare l'elenco iniziale delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, per modificare e revocare zone protette, per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi elencati in determinate direttive sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, gli organismi vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione, unitamente alle prescrizioni e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette deve essere soggetta a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente alle prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, e per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE.

(72) La procedura consultiva dovrebbe essere applicata per adottare l'elenco iniziale delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, per modificare e revocare zone protette, per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, gli organismi vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione, unitamente alle prescrizioni e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette deve essere soggetta a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente alle prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, e per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale dovrebbe contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

Emendamento

(75) Il regolamento (UE) n. …/2013 ….. [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È opportuno che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013.

(75) Il regolamento (UE) n. …/2013 ….. [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È opportuno che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione, in particolare, agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento nonché per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari a livello di azienda agricola. È opportuno, inoltre, che anche le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2013 ….. [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species] per l'eradicazione di specie esotiche potenzialmente pericolose in una fase precoce possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti distrutti in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2013 …..[Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species]. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013.

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari. Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è inoltre opportuno che le misure adottate dagli Stati membri per eradicare rapidamente le specie esotiche in una fase precoce a norma dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. A tale scopo sarebbe opportuno includere i risarcimenti agli operatori per il valore delle piante distrutte nel quadro di dette misure di eradicazione.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 bis) La politica agricola comune (PAC) comprende disposizioni che associano il finanziamento/sostegno dell'UE agli agricoltori al rispetto da parte di questi ultimi di norme specifiche in materia di ambiente, sanità pubblica, salute di animali e piante nonché benessere degli animali.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77) Il presente regolamento non determina oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore.

(77) Il presente regolamento non deve determinare oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione generale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore. Al fine di garantire un'applicazione equilibrata deve tuttavia essere valutata la possibilità di applicare un'esenzione generale delle microimprese operanti nel commercio strettamente locale.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

d) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione, laddove le attività possano dar luogo a un rischio fitosanitario;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "trattamento": procedura intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzarli.

(10) "trattamento": procedura intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzarli, in base al principio dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) "metodi non chimici": metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione degli organismi nocivi basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi23 bis, oppure metodi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;

 

__________________

 

 

23bis GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) "difesa integrata": attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di opportune misure intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e a mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme di intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana e per l'ambiente; la difesa integrata sostiene la produzione di colture sane tramite metodi che perturbano il meno possibile gli ecosistemi agricoli e promuove i meccanismi naturali di controllo degli organismi nocivi;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) "azioni di prevenzione": l'utilizzo, ove possibile, di solidi sistemi agronomici e alternative ai pesticidi. In tale ottica l'operatore professionale deve seguire una gerarchia di misure per tutti i tipi di organismi nocivi, nel rispetto dei principi della difesa integrata, avvalendosi principalmente di pratiche agronomiche sostenibili non chimiche e ricorrendo ai pesticidi come ultima risorsa; tutte le misure devono essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 1107/200923ter relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e alla direttiva 2009/128/CE 23 quater che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, allo scopo di garantire l'uso di metodi/pratiche con il minore impatto possibile sulla salute e sull'ambiente.

 

__________________

 

23ter GU L 309 del 24.11.2009, pag.1.

 

23quater GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

2. All'allegato I bis è stabilito un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

soppresso

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 98 riguardo all'elenco di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale allegato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale allegato non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il nome scientifico di un organismo nocivo qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica del nome scientifico di un organismo nocivo incluso nell'elenco di cui al paragrafo 2 qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica un elenco degli organismi nocivi prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

All'allegato I ter è stabilito un elenco degli organismi nocivi prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

 

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 98 per la modifica dell'allegato I ter. Con cadenza annuale o su richiesta di uno Stato membro l'elenco degli organismi nocivi prioritari è sottoposto a nuova valutazione sulla base di un'analisi dei rischi. Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, la Commissione modifica, entro tre mesi, l'elenco di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2.

soppresso

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari.

Se, in presenza di gravi rischi fitosanitari, motivi imperativi di urgenza lo giustificano, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono inseriti nell'elenco degli organismi nocivi prioritari secondo la procedura di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2; nonché

soppresso

Motivazione

La valutazione dei rischi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è chiaramente indicata come responsabilità dell'autorità competente. Non vi è alcuna valida ragione per cui la Commissione debba adottare atti delegati in proposito.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità per il pubblico di informazioni relative ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

 

La Commissione compila e mantiene aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2bis. In caso di pericolo imminente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli operatori professionali adottano tutte le misure necessarie, commisurate al rischio esistente, per prevenire l'ingresso degli organismi nocivi in questione nel territorio dell'Unione.

Motivazione

In caso di pericolo imminente di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'UE, è opportuno che gli Stati membri e gli operatori, a seconda del rischio esistente, non solo informino la Commissione, gli altri Stati membri e l'autorità competente, ma intervengano altresì immediatamente per prevenire tale ingresso.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima egli adotta immediatamente le misure fitosanitarie necessarie ad eliminare tale organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali e altri oggetti in questione e dai suoi siti, se del caso, e a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo.

Quando un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima egli adotta immediatamente le misure fitosanitarie necessarie ad eliminare tale organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali e altri oggetti in questione e dai suoi siti, se del caso, e a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo.

 

In tale ottica l'operatore professionale deve seguire una gerarchia di misure per tutti i tipi di organismi nocivi, nel rispetto dei principi della difesa integrata, avvalendosi principalmente di pratiche agronomiche sostenibili non chimiche e ricorrendo ai pesticidi come ultima risorsa; tutte le misure devono essere adottate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1107/200923 quinquies relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e della direttiva 2009/128/CE 23 sexies che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, allo scopo di garantire l'uso di metodi/pratiche con il minore impatto possibile sulla salute e sull'ambiente.

 

__________________

 

23quinquies GU L 309 del 24.11.2009, pag.1.

 

23sexies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se del caso, l'autorità competente si accerta che l'operatore professionale richiami dal mercato le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nei quali l'organismo nocivo può essere presente e, qualora le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possano aver raggiunto l'utilizzatore finale, che l'operatore professionale li richiami dagli utilizzatori finali in questione.

3. Se del caso, l'autorità competente si accerta che l'operatore professionale richiami dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti nei quali l'organismo nocivo può essere presente e, qualora le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possano aver raggiunto l'utilizzatore finale, che l'operatore professionale li richiami dagli utilizzatori finali in questione o che adotti altre misure atte a impedire all'organismo nocivo di diffondersi ulteriormente.

Motivazione

Il "richiamo" dal mercato rappresenta un'opzione estremamente drastica. È assolutamente necessario che siano prese in considerazione anche le altre soluzioni eventualmente possibili.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "eradicare"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente alla direttiva 2009/128/CE23 septies che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e al regolamento (CE) n. 1107/200923 octies relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "eradicare"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

 

__________________

 

23septies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

 

23octies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c bis) del regolamento [Office of Publications, please insert number of Regulation (EU) No [.…]/201323 nonies laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1 attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate, laddove possibile, indebite distorsioni del mercato.

 

__________________

 

23nonies GU L …, …., pag. ….

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti effettuano un'indagine annuale su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Le autorità competenti effettuano, in base ai rischi e con un'adeguata frequenza, un'indagine su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

Motivazione

Ai fini della revoca delle misure restrittive in questione a seguito della conferma, da parte delle autorità competenti, dell'avvenuta eliminazione dell'organismo nocivo occorre un approccio tempestivo, flessibile e basato sul rischio. È opportuno evitare ritardi ingiustificati nella revoca dei divieti nelle zone interessate.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se da un'indagine annuale dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

2. Se dall'indagine dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

Motivazione

Per revocare le misure restrittive non appena le autorità competenti confermano che l'organismo nocivo è stato eliminato, occorre un approccio tempestivo, flessibile e basato sul rischio, introdotto all'articolo 18, paragrafo 1. È necessario evitare ritardi ingiustificati nella revoca delle restrizioni nelle zone interessate.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché delle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM), elaborate dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

Motivazione

In quanto parte dell'IPPC, è opportuno che l'UE rispetti, tra l'altro, le norme internazionali sviluppate da tale Convenzione.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.

Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici, delle misure agronomiche di prevenzione adottate dagli operatori professionali, nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 per modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98, per richiedere agli Stati membri di modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

Motivazione

Dato che compete agli Stati membri istituire programmi d'indagini pluriennali, la Commissione non può modificare o integrare tali programmi autonomamente.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza".

1. Ogni Stato membro, previa consultazione di tutte le parti interessate, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza".

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche e, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;

(b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche e, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente, efficacemente e in modo sostenibile oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente alla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi23decies;

 

__________________

 

23decies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e agli operatori professionali.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole.

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole e con il coinvolgimento delle parti interessate.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione sono effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione possono essere effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

Motivazione

Questi aspetti dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità di ogni Stato membro, conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

soppresso

a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;

 

b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;

 

c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;

 

d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3.

 

Motivazione

Questi aspetti dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità di ogni Stato membro, conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente adotta immediatamente un piano, nel rispetto dei principi concernenti l'uso sostenibile dei pesticidi, quali definiti nella direttiva 2009/128/CE23undecies che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

 

__________________

 

23undecies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 riguardo alla definizione di misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure determinano l'applicazione, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, di una o più delle disposizioni seguenti:

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 1, prevede la determinazione di misure dell'Unione per specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, integrando chiaramente il presente articolo nella sostanza. Di conseguenza, le misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati. Nel caso in cui sia necessario adottare misure dell'UE per contrastare un grave rischio fitosanitario riguardo a specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

6. In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata in via ufficiale e l'autorità competente interessata ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, essa valuta immediatamente se tale organismo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se l'autorità conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Si applicano gli articoli da 16 a 19.

Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata in via ufficiale e l'autorità competente interessata ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, essa valuta immediatamente se tale organismo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se l'autorità conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi e nel rispetto dei principi che regolano l'uso sostenibile dei pesticidi, quali definiti nella direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi23 duodecies. Si applicano gli articoli da 16 a 19.

 

__________________

 

23duodecies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del paragrafo 3.

Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del paragrafo 3.

Motivazione

Le zone protette devono essere riconosciute in risposta a organismi nocivi da quarantena, indipendentemente dalla loro origine.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Sull'elenco figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi nocivi, di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti a norma dell'articolo 98 riguardo alla compilazione e modifica di un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Sull'elenco figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi nocivi, di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto dagli articoli 5 (organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione), 6 (organismi nocivi prioritari) e 37 (organismi nocivi per la qualità), l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette dovrebbe essere compilato (e successivamente modificato, se necessario) mediante atti delegati. Il concetto di "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette" è, al pari di quello di "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione", disciplinato dall'articolo 5, un elemento centrale dell'intero regolamento dato che un numero significativo di misure indicate nel regolamento riguarda tali organismi nocivi.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può riconoscere altre zone protette modificando l'atto di esecuzione di cui al primo comma, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma.

La Commissione può riconoscere altre zone protette e modificare o revocare tali zone modificando l'elenco di cui al primo comma, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 o all'articolo 35.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui si applica l'articolo 35, l'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 36 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

soppresso

Motivazione

Gli organismi nocivi per la qualità possono essere preoccupanti in egual misura, o in misura persino superiore, di quelli da quarantena, dai quali si distinguono solo per il loro grado di presenza e distribuzione nell'Unione europea. Non si differenziano in ragione dell'esistenza di misure efficaci per evitare la loro presenza sulle piante. Ad esempio, per la vite non esistono misure per evitare la presenza del virus dell'"arricciamento", ad eccezione dell'utilizzo di materiale primario sano (piante madri controllate e certificate). Non presentano differenze quanto all'esistenza di misure percorribili per evitare la loro presenza nelle piante. Ad esempio, per la vite non esistono misure per evitare la presenza del virus dell'"arricciamento", ad eccezione dell'utilizzo di materiale primario sano (piante madri controllate e certificate).

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione       

Emendamento

La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

Si stabilisce all'allegato I quater un elenco di organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:

soppresso

a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;

 

b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

 

c) allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio25;

 

d) allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio26;

 

e) allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi27;

 

f) allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE28 del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

 

g) allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra29.

 

__________________

 

24 GU 125 dell'11.7.1966, pagg. 2309/66.

 

25 GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1.

 

26 GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9.

 

27 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

 

28 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

 

29 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

 

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'allegato I quater, qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale allegato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale allegato di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

Motivazione

L'obiettivo della presente deroga consiste nel permettere taluni movimenti nelle zone di frontiera in cui la situazione fitosanitaria non ne risulterebbe pregiudicata. Non è opportuno introdurre una definizione troppo ampia del concetto di frontiera, che potrebbe essere oggetto di un'interpretazione errata, consentendo rischi aggiuntivi.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione.

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione e sotto vigilanza doganale. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.

Motivazione

Risulterebbe difficile controllare l'eventuale ingresso di merci proibite in base all'articolo proposto dalla Commissione. Si propongono, di conseguenza, le modifiche necessarie per garantire un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci proibite.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché alle norme internazionali, nuove o modificate, per le misure fitosanitarie (ISPM), elaborate dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

Motivazione

In quanto parte dell'IPPC, è opportuno che l'UE rispetti, tra l'altro, le norme internazionali sviluppate da tale Convenzione.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;

a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali; gli operatori che effettuano vendite a distanza non sono in alcun modo esonerati dall'applicazione del paragrafo 1;

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) rispettare i metodi di produzione e di impiego di pesticidi, conformemente all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari31 bis.

 

 

__________________

 

31bis GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I certificati fitosanitari possono anche essere utilizzati in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/9731 ter o del regolamento (CE) n. 865/200631 quater.

 

__________________

 

31ter GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

 

31 quater GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

Motivazione

Occorre fare in modo che i certificati fitosanitari possano continuare a essere utilizzati anche nel commercio di piante appartenenti a specie protette (CITES).

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'esenzione non si applica alle piante da impianto, diverse dalle sementi.

L'esenzione non si applica alle piante da impianto, incluse le sementi.

Motivazione

Le piante da impianto, comprese le sementi, che entrano nel territorio dell'Unione da un paese terzo non devono essere esonerate dall'obbligo di un certificato fitosanitario dato che possono rappresentare un rischio sanitario, anche se introdotte in piccole quantità.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 76 bis

 

Eccezione per il commercio locale

 

Il passaporto delle piante non è richiesto per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti prodotti da piccoli produttori e venduti esclusivamente in mercati locali (in appresso "commercio locale").

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla determinazione dei criteri volti a definire il commercio locale.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il passaporto delle piante contiene anche informazioni sui metodi di produzione e di impiego di pesticidi, conformemente all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/200931 quinquies relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

 

__________________

 

31 quinquies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 84

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 84

soppresso

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

 

1. L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (di seguito "autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante") purché egli rispetti le condizioni seguenti:

 

(a) possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 82, riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per individuare i segni della presenza di tali organismi nocivi e i sintomi ad essi collegati, i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi e i mezzi per eradicarli;

 

(b) disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 65 e 66.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire le prescrizioni relative alle qualifiche che gli operatori professionali devono possedere al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi al movimento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 80 e dell'articolo 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 81.

Un operatore autorizzato identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi al movimento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 80 e dell'articolo 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 81.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente.

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente e sono giunti alla conclusione che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano i requisiti sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 80 e, se del caso, dell'articolo 81.

Motivazione

Per evitare scappatoie quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono importati nell'UE da paesi terzi, e in seguito spostati al suo interno, i certificati fitosanitari possono essere sostituiti dai passaporti per le piante solo se i controlli alle frontiere sono stati completati con successo e mostrano che i beni in questione soddisfano i requisiti per il rilascio del passaporto per le piante (come l'assenza di organismi nocivi da quarantena, il rispetto degli specifici requisiti di importazione, ecc.).

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

1. La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri e per la comunicazione e consultazione degli operatori professionali.

Motivazione

Il coinvolgimento degli operatori nel sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche è essenziale per garantire un intervento precoce e di prevenzione riguardo agli organismi nocivi nel territorio dell'Unione.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 3, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 98 bis

 

Procedura d'urgenza

 

Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario.

c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario; tutte le misure si basano sull'allegato III della direttiva 2009/128/CE31 septies che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, onde garantire che gli operatori professionali applichino le misure di prevenzione a tutti i tipi di organismi nocivi.

 

__________________

 

 

31 septies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) misure per eradicare rapidamente le invasioni di specie esotiche in una fase precoce, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/[…]**,

 

_______________

 

**GU L …, del …., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species].

Motivazione

Per allineare il regolamento sulla gestione delle spese alla proposta relativa alle specie esotiche invasive, pubblicata il 9 settembre 2013, è opportuno che le misure adottate dagli Stati membri per eradicare rapidamente le specie esotiche in una fase precoce, ai sensi dell'articolo 15 della summenzionata proposta, possano beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 102, paragrafo 2, lettera a.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 3 – lettera a - lettera c bis (nuova)

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 18 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) riguardano esemplari vivi di specie, sottospecie o taxon inferiori di piante, funghi o microrganismi che, se introdotti nel territorio dell'Unione, potrebbero avere effetti negativi sulla sanità delle piante e che sono compresi nelle misure di eradicazione precoce adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/[…]**

 

______________

 

**GU L …, del …., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species].

Motivazione

Il regolamento sulla gestione delle spese andrebbe allineato alla proposta sulle specie esotiche invasive. Le misure adottate dagli Stati membri per eradicare le invasioni di specie esotiche in una fase precoce dovrebbero, in presenza di determinate condizioni, poter beneficiare del co-finanziamento dell'Unione. I costi ammissibili al co-finanziamento dovrebbero includere, inoltre, risarcimenti agli operatori a copertura del valore delle piante distrutte nell'ambito delle misure di eradicazione in una fase precoce dell'invasione.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera a - lettera c bis

Testo della Commissione

Emendamento

"c bis) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, per quanto riguarda gli organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;"

"c bis) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti, ovvero di altre perdite, ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, per quanto riguarda gli organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento; a tal fine, agli operatori viene posta la condizione di aver adottato tutte le possibili pratiche agronomiche di tipo precauzionale, quali ad esempio la rotazione delle colture e l'uso di metodi di controllo biologico; è opportuno che i pesticidi siano utilizzati come ultima risorsa e in base alle migliori tecnologie disponibili nell'ambito delle misure di riduzione del loro impiego, conformemente all'allegato III della direttiva 2009/128/CE31 octies che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi."

___________________

__________________

* GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

* GU L …, del ..., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No […/2013 on protective measures against plant pests].

 

31 octies GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera a - lettera c ter (nuova)

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di eradicazione rapida in una fase precoce dell'invasione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/[…]**.

 

_____________________________

 

*GU L …, del …., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 on protective measures against plant pests].

 

**GU L …, del …., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species].

Motivazione

È necessario correggere il riferimento (si vedano gli altri emendamenti).

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera a - lettera c quater (nuova)

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) costi sostenuti per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) […]/[…]* per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da organismi nocivi prioritari.

 

_____________________________

 

*GU L …, del …., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 on protective measures against plant pests].

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 102 – punto 4 – lettera c

Regolamento (UE) […]/2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È aggiunto il seguente secondo comma:

c) È aggiunto il seguente secondo comma:

"Ai fini del primo comma, lettera c bis), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

"Ai fini del primo comma, lettere c bis), c ter) e c quater), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

Motivazione

È opportuno risarcire gli operatori in caso di attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per un intervento precoce nei confronti degli organismi nocivi prioritari.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO Ibis

 

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

 

Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE31 decies.

 

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

 

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

Acleris spp. (specie non europee)

 

Aculops fuchsiae Keifer

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Aleurochantus spp.

 

Amauromyza maculosa (Malloch)

 

Anomala orientalis Waterhouse

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anoplophora malasiaca (Forster)

 

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

 

Anthonomus signatus (Say)

 

Aonidella citrina Coquillet

 

Aphelenchoïdes besseyi Christie (*)

 

Arrhenodes minutus Drury

 

Aschistonyx eppoi Inouye

 

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

 

a) Bean golden mosaic virus

 

b) Cowpea mild mottle virus

 

c) Lettuce infectious yellows virus

 

d) Pepper mild tigré virus

 

e) Squash leaf curl virus

 

f) Euphorbia mosaic virus

 

g) Florida tomato virus

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

 

Carposina niponensis Walsingham

 

Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:

 

a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

b) Draeculacephala minerva Bali

 

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Choristoneura spp. (specie non europee)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Diabrotica barberi Smith & Lawrence

 

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

 

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

 

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

 

Diaphorina citri Kuway

 

Enarmonia packardi (Zeller)

 

Enarmonia prunivora Walsh

 

Eotetranychus lewisi McGregor

 

Grapholita inopinata Heinrich

 

Heliothis zea (Boddie)

 

Hirschmanniella spp., diversa da Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

 

Hishomonus phycitis

 

Leucaspis japonica Ckll.

 

Liriomyza sativae Blanchard

 

Listronotus bonariensis (Kuschel)

 

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

 

Margarodes, specie non europee, quali: a) Margarodes vitis (Phillipi)

 

Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskeansis Jakubski

 

Monochamus spp. (specie non europee)

 

Myndus crudus Van Duzee

 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

 

Naupactus leucoloma Boheman

 

Numonia pirivorella (Matsumura)

 

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

 

Pissodes spp. (specie non europee)

 

Premnotrypes spp. (specie non europee)

 

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

 

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

 

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

 

Rhynchophorus palmarum (L.)

 

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

 

Scirtothrips aurantii Faure

 

Scirtothrips dorsalis Hood

 

Scirtothrips citri (Moultex)

 

Scolytidae spp. (specie non europee)

 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

 

Spodoptera eridania (Cramer)

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Spodoptera litura (Fabricus)

 

Tachypterellus quadrigibbus Say

 

Taxoptera citricida Kirk.

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Thrips palmi Karny

 

Tephritidae (non europei) quali:

 

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

 

b) Anastrepha ludens (Loew)

 

c) Anastrepha obliqua Macquart

 

d) Anastrepha suspensa (Loew)

 

e) Dacus ciliatus Loew

 

f) Dacus cucurbitae Coquillet

 

g) Dacus dorsalis Hendel

 

h) Dacus tryoni (Froggatt)

 

i) Dacus tsunconis Miyake

 

j) Dacus zonatus Saund.

 

k) Epochra canadensis (Loew)

 

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

 

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

 

n) Pterandrus rosa (Karsch)

 

o) Rhacochlaena japonica Ito

 

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

 

q) Rhagoletis completa Cresson

 

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

 

s) Rhagoletis indifferens Curran

 

t) Rhagoletis mendax Curran

 

u) Rhagoletis pomonella Walsh

 

v) Rhagoletis ribicola Doane

 

w) Rhagoletis suavis (Loew)

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

Unaspis citri Comstock

 

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

 

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

 

b) Batteri

 

Citrus greening bacterium

 

Citrus variegated chlorosis

 

Erwinia stewartii (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye e pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

c) Funghi

 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogeni isolati non europei)

 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

 

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

 

Atropellis spp.

 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

 

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau.

 

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

 

Ciborinia camelliae Kohn

 

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

 

Cronartium spp. (specie non europee)

 

Diaporthe vaccinii Shaer

 

Endocronartium spp. (specie non europee)

 

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

 

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

 

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

 

Gymnosporangium spp. (specie non europee)

 

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

 

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

 

Monilinia fructicola (Winter) Honey

 

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

 

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

 

Phoma andina Turkensteen

 

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

 

Puccinia pittieriana Hennings

 

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

 

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

 

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

 

Thecaphora solani Barrus

 

Tilletia indica Mitra

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

 

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

 

Elm phlöem necresis mycoplasm

 

Virus, e organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

 

a) Andean potato latent virus

 

b) Andean potato mottle virus

 

c) Arracacha virus B, oca strain

 

d) Potato black ringspot virus

 

e) Potato spindle tuber viroid

 

f) Potato virus T

 

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y o , Y n et Y e) e Potato leafroll virus

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:

 

a) Blueberry leaf mottle virus

 

b) Cherry rasp leaf virus (American)

 

c) Peach mosaic virus (American)

 

d) Peach phony rickettsia

 

e) Peach rosette mosaic virus

 

f) Peach rosette mycoplasm

 

g) Peach X-disease mycoplasm

 

h) Peach yellows mycoplasm

 

i) Plum line pattern virus (American)

 

j) Raspberry leaf curl virus (American)

 

k) Strawberry latent «C» virus

 

l) Strawberry vein banding virus

 

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

 

n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

 

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

 

a) Bean golden mosaic virus

 

b) Cowpea mild mottle virus

 

c) Lettuce infectious yellows virus

 

d) Pepper mild tigré virus

 

e) Squash leaf curl virus

 

f) Euphorbia mosaic virus

 

g) Florida tomato virus

 

Beet curly top virus (isolati non europei)

 

Black raspberry latent virus

 

Agenti della necrosi e pseudo-necrosi

 

Cadang-Cadang viroid

 

Cherry leafroll virus (*)

 

Chrysanthemum stem necrosis virus

 

Citrus mosaic virus

 

Citrus tristeza virus (isolati non europei)

 

Leprosis

 

Little cherry pathogen (isolati non europei)

 

Agenti della diffusione naturale della psorosi

 

Palm lethal yellowing mycoplasm

 

Prunus necrotic ringspot virus (**)

 

Satsuma dwarf virus

 

Tatter leaf virus

 

Witches' broom (MLO)

 

e) Piante parassite

 

Arceuthobium spp. (specie non europee)

 

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

 

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

 

Globodera pallida (Stone) Behrens

 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

 

Meloidogyne fallax Karssen

 

Opogona sacchari (Bojer)

 

Popillia japonica Newman

 

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

 

Spodoptera littoralis (Boisduval)

 

b) Batteri

 

Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

c) Funghi

 

Melampsora medusae Thümen

 

Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival

 

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

 

Apple proliferation mycoplasm

 

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

 

Pear decline mycoplasm

 

e) altro

 

Pomacea spp.

 

__________________

 

31nonies GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato I ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I ter

 

Elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2

 

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

 

Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:

 

a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

b) Draeculacephala minerva Bali

 

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Diaphorina citri Kuway

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

b) Batteri

 

Citrus greening bacterium

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

Pseudomonas syringae

 

Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye e pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

c) Funghi

 

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

 

gibberella circinata

 

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

 

Hypoxylon mammatum

 

Phythoptora ramorum

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

 

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

 

Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

 

a) Andean potato latent virus

 

b) Andean potato mottle virus

 

c) Arracacha virus B, oca strain

 

d) Potato black ringspot virus

 

e) Potato spindle tuber viroid

 

f) Potato virus T

 

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y o , Y n e Y e ), e Potato leafroll virus

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

e) altro

 

Pomacea spp.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato I quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I quater

 

Elenco degli organismi nocivi per la qualità ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2

 

INSETTI

 

Acanthoscelides obtectus Sag.

 

Pelargonium flower break carmovirus

 

Aceria essigi.

 

Aculops fockeui.

 

Agromyzidae

 

Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci

 

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

 

Anarsia lineatella.

 

Aphelenchoides spp.

 

Blastophaga spp.

 

Bruchus affinis Froel.

 

Bruchus atomarius L.

 

Bruchus pisorum L.

 

Bruchus rufimanus Boh.

 

Cacoecimorpha pronubana

 

Cecidophyopsis ribis.

 

Circulifer haematoceps

 

Circulifer tenellus

 

Cocciniglia, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus.

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Diarthronomia chrysanthemi

 

Ditylenchus destructor Thorne

 

Ditylenchus dipsaci

 

Epichoristodes acerbella

 

Epidiaspis leperii

 

Eriophis avellanae

 

Eriophyes similis

 

Eriosoma lanigerum

 

Eumerus spp

 

Eusophera pinguis.

 

Eutetranychus orientalis Klein

 

Helicoverpa armigera (Hübner)

 

Lepidoptera

 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

 

Liriomyza trifolii (Burgess)

 

Meloidogyne spp.

 

Merodon equestris

 

Myzus ornatus

 

Otiorrhynchus sulcatus

 

Parabemisia myricae (Kuwana)

 

*

 

Parasaissetia nigra (Nietner)

 

Paysandisia archon (Burmeister)

 

Pratylenchus penetrans

 

Pratylenchus spp.

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Radopholus similis (Cobb) Thorne

 

Rhizoglyphidae

 

Rhyacionia buoliana

 

Rhyzoglyphus spp.

 

Rotylenchus robustus

 

Salssetia oleae

 

Sciara

 

Tarsonemidae

 

*

 

Tetranychus urticae

 

Thysanoptera

 

Tylenchulus semipenetrans

 

Pelargonium line pattern virus

 

BATTERI

 

Agrobacterium rhizogenes

 

Agrobacterium tumefaciens

 

*

 

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

 

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al

 

Corynebacterium sepedonicum

 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al

 

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

 

Erwinia chrysanthemi

 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

 

Pseudomonas marginata

 

Pseudomonas solanacearum

 

Pseudomonas syringae pv. glycinea

 

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al

 

Pseudomonas syringae pv. savastanoi

 

Psudomonas syringae pv. syringae

 

Rhodococcus fascians

 

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

 

Xanthomonas campestris pv. corylina

 

Xanthomonas campestris pv. juglandi

 

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

 

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

 

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

 

Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al

 

FUNGHI

 

Agenti di marciume (Botrytis spp., Pythium spp.)

 

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

 

Fusarium oxisporum sp. gladioli

 

Rhizoctonia spp.

 

Alternaria dianthicola

 

Armillariella mellea

 

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

 

Chondrostereum purpureum

 

Claviceps purpurea

 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

 

Curvularia trifolii

 

Cylindrocarpon destructans

 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae

 

Didymella applanata

 

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

 

Exosporium palmivorum

 

Fusarium fujikuroi

 

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

 

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

 

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

 

Fusarium spp.

 

Gliocladium wermoeseni

 

Graphiola phoenicis

 

Helminthosporium

 

Lophodermium seditiosum

 

Mycosphaerella dianthi

 

Nectria galligena

 

Oidio

 

Penicillium gladioli

 

Peronospora rubi

 

Pestalozzia Phoenicis

 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

 

Phialophora gregata

 

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

 

Phyllactinia guttata

 

Phytophthora cactorum

 

Phytophthora fragariae var. rubi

 

Phytophthora spp.

 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

 

Agente di marciume: Fusarium spp. e Pythium

 

Puccinia chrysanthemi

 

Puccinia horiana Hennings

 

Puccinia pelargonii zonalis

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia spp.

 

Rhizopus spp.

 

Rosellinia necatrix

 

Scirrhia pini Funk et Parker

 

Sclerotinia spp.

 

Septoria gladioli

 

Slerotium bulborum

 

Synchytrium endobioticum

 

Taphrina deformans

 

Thielaviopsis basicola

 

Tilletia

 

Urocystis gladiolicola

 

Uromyces dianthi

 

Uromyces trasversalis

 

Ustilaginaceae

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp

 

VIRUS E ORGANISMI VIRUS-SIMILI

 

Narcissus white streak agent

 

Carnation mottle carmovirus

 

Carnation etched ring caulimovirus

 

Carnation necrotic fleck closterovirus

 

Aster yellow mycoplasm

 

Corky pit agent

 

Anarsia lineatella

 

Apple mosaic virus.

 

Arabis mosaic virus Fragaria

 

Beet leaf curl virus

 

Black currant infectious variegation

 

Black currant reversion virus

 

Cherry leaf roll virus

 

Chondrostereum purpureum

 

Chrysanthemum stunt viroid

 

Citrus leaf rugose

 

Citrus tristeza virus Citrus (isolati europei)

 

Citrus vein enation woody gall

 

Cocciniglia, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Coniothyrium spp.

 

Tomato aspermy cucumovirus

 

Diplocarpon rosae

 

Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi, quali psorosis, maculatura anulare, cristacortis, impietratura, concave gum.

 

Eriosoma lanigerum

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

Hazel maculatura lingare MLO

 

Infectious variegation

 

Nepovirus del mosaico de Arabis

 

Peronospora sparsa

 

Phragmidium spp.

 

virus della Sharka

 

Potato stolbur mycoplasm

 

Prune dwarf virus

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

Raspberry bushy dwarf virus

 

Raspberry leaf curl virus.

 

Raspberry ringspot virus

 

Leaf curl

 

Rosellinia necatrix

 

Citrus leaf rugose

 

Sphaeroteca pannosa

 

Spiroplasma citri Saglio. et al.

 

Strawberry crinkle virus

 

Strawberry green petal MLO

 

Strawberry latent ringspot virus

 

Strawberry mild yellow edge virus

 

Tomato black ring virus

 

Tomato spotted wilt virus

 

Tomato yellow leaf curl virus

 

Pelargonium leaf curl tombusvirus

 

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

 

Infectious variegation

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp.

 

Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis.

 

Lily symptomless virus

 

Tulipbreaking virus

 

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

 

Narcissus yellow stripe virus

 

Chrysanthemum B mosaic virus

 

Cucumber mosaic virus

 

Tobacco rattle virus

 

Lily virus x

 

NEMATODI

 

Heterodera rostochiensis

 

ALTRI ORGANISMI NOCIVI

 

Cyperus esculentus (tartufo)

 

Orobanche (pianta parassita)

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:

L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 1 – punto 4 – lettera q

 

Testo della Commissione

Emendamento

q) effetti sulla sicurezza alimentare;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii bis) perdita della diversità di raccolti nel territorio dell'Unione.

Motivazione

Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dovrebbero essere considerati organismi nocivi prioritari se il loro ingresso, insediamento o diffusione comportano una perdita di diversità dei raccolti nell'UE.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 3 – sottosezione 1 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 3 – sottosezione 2 – punto 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione 4 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:

Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico e ambientale inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Ambiente e salute

 

Le misure adottate per controllare il rischio connesso a un organismo nocivo devono sempre tenere conto delle politiche in materia di ambiente e salute di alto livello. L'uso di pesticidi deve, tra l'altro, essere limitato per quanto possibile e, laddove fattibile, devono essere impiegati metodi sostenibili di controllo degli organismi nocivi.

PROCEDURA

Titolo

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Riferimenti

COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

23.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Oreste Rossi

18.9.2013

Esame in commissione

5.11.2013

 

 

 

Approvazione

22.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

PROCEDURA

Titolo

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Riferimenti

COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.5.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Hynek Fajmon

12.6.2013

 

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

21.1.2014

 

 

 

Esame in commissione

29.5.2013

 

 

 

Approvazione

11.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

11

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling, Petri Sarvamaa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Deposito

27.2.2014