TITOLO
IV
: RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO
5
: RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI
Articolo
124
: Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
1.
Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.
2.
Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.
La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.
Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.
3.
I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.