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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - luglio 2012
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO IV  : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 5  : RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

Articolo 124  : Consultazione del Comitato economico e sociale europeo

1.    Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2.    Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.

3.    I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.

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