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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - febbraio 2013
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO II  : LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6  : CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA

Articolo 70 bis  : Approvazione di una decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali prima dell'approvazione di una relazione in commissione

1.    Ogni decisione di una commissione relativa all'avvio di negoziati prima dell'approvazione di una relazione in commissione è tradotta in tutte le lingue ufficiali, trasmessa a tutti i deputati al Parlamento e sottoposta alla Conferenza dei presidenti.

Su richiesta di un gruppo politico, la Conferenza dei presidenti può decidere di iscrivere il punto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla trasmissione, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

In mancanza di una decisione della Conferenza dei presidenti di iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno della tornata in questione, la decisione in merito all'avvio dei negoziati è annunciata dal Presidente all'apertura di tale tornata.

2.    Il punto è iscritto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'annuncio e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti se un gruppo politico o almeno 40 deputati lo richiedano nelle 48 ore successive all'annuncio.

In caso contrario, la decisione sull'avvio dei negoziati si considera approvata.

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