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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

ALLEGATO V  : ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI (1)
V.    Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per:

1.    il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di discarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;

2.    la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione europea, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

3.    il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;

4.    la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento dell'Unione in sede di attuazione delle politiche dell'Unione europea, con la partecipazione, su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, delle commissioni specializzate e agendo, sempre su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, in cooperazione con le commissioni specializzate per l'esame delle relazioni speciali della Corte dei Conti;

5.    le relazioni con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi , la tutela rigorosadegli interessi finanziari dell'Unione e le pertinenti azioni del Procuratore europeo in tale ambito;

6.    le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni;

7.    il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

(1)Approvato con decisione del Parlamento del 15 gennaio 2014.
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