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Testi approvati
Mercoledì 31 marzo 2004 - Strasburgo
Servizi finanziari (comitati) ***I
 Sudan
 Omologazione dei motori a combustione interna ***
 Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale *
 Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina *
 Fondo di garanzia *
 Nuova politica con i paesi vicini dell'UE dopo l'allargamento *
 Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania *
 Governance nella politica di sviluppo dell'UE
 Responsabilità ambientale ***III
 Igiene dei mangimi ***I
 Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I
 Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I
 Gas fluorurati ad effetto serra ***I
 Applicazione della Convenzione di Århus ***I
 Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I
 Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I
 Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia: Convenzione di Århus *
 Programma europeo di radionavigazione via satellite *
 Mandato europeo di ricerca delle prove *
 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale *
 Protezione dei dati personali dei passeggeri aerei
 Strategia europea per ambiente e salute

Servizi finanziari (comitati) ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (COM(2003) 659 – C5-0520/2003 – 2003/0263(COD))
P5_TA(2004)0224A5-0162/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 659)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0520/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A5-0162/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

P5_TC1-COD(2003)0263


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Banca centrale europea(5)

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(6),

considerando quanto segue:

(1)  Il Piano d'azione per i servizi finanziari(7) presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie per completare il mercato unico dei servizi finanziari.

(2)  In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto Piano di azione entro il 2005.

(3)  Il 17 luglio 2000 il Consiglio aveva istituito il Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha sollecitato l'introduzione di un approccio normativo articolato su quattro livelli per accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

(4)  Nella risoluzione in favore di una più efficace regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha espresso apprezzamento per la relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli.

(5)  Alla luce di quanto precede, il 6 giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE(8) e 2001/528/CE(9) che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

(6)  La trasparenza e la responsabilità democratica devono essere inerenti a tale procedura, detta Lamfalussy, e alla sua estensione, e ciò può essere garantito sufficientemente soltanto dal rispetto dell'equilibrio interistituzionale per quanto riguarda le misure di esecuzione.

(7)  La presente direttiva che modifica le direttive 73/239/CEE(10), 85/611/CEE(11), 91/675/CEE(12), 92/49/CEE(13), 93/6/CEE(14), 94/19/CE(15), 98/78/CE(16), 2000/12/CE(17), 2001/34/CE(18), 2002/83/CE(19) et 2002/87/CE(20) mira soltanto ad apportare alcune modifiche alla struttura organizzativa delle commissioni. Tali modifiche non estendono né i poteri per l'adozione di misure di esecuzione conferiti alla Commissione da tali direttive, né i poteri conferiti al Consiglio dalla direttiva 93/6/CEE.

(8)  Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002(21) il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari sulla base della dichiarazione solenne fatta lo stesso giorno di fronte al Parlamento dal Presidente della Commissione e sulla base della lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal Commissario per il mercato interno al presidente della commissione per i problemi economici e monetari in merito alla salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questa procedura. Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002(22) il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione di alcuni aspetti di tale approccio ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

(9)  L'impegno preso dalla Commissione in merito alla legislazione sui valori mobiliari con la succitata dichiarazione del 5 febbraio 2002 e con la succitata lettera del 2 ottobre 2001 dovrebbe essere completato da garanzie sufficienti in merito ad un equilibrio istituzionale adeguato.

(10)  Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri settori dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi.

(11)  Sono necessarie salvaguardie per quanto riguarda l'estensione dell'approccio su quattro livelli anche perché le istituzioni dell'Unione europea non godono ancora di una vasta esperienza pratica dell'approccio su quattro livelli del processo Lamfalussy. Inoltre, la prima e la seconda relazione interlocutoria del gruppo di controllo interistituzionale che controlla il processo Lamfalussy ha sottolineato talune osservazioni e critiche in merito al funzionamento della procedura.

(12)  La velocità dell'adozione della legislazione e la qualità della legislazione stessa rappresentano obiettivi fondamentali del processo Lamfalussy. Il successo della procedura dipende più dalla volontà politica dei partner istituzionali di creare un quadro appropriato per l'adozione della legislazione che dall'accelerazione della creazione delle pertinenti disposizioni tecniche delegate. Inoltre, un'enfasi eccessiva sulla velocità di creazione delle disposizioni delegate può creare problemi significativi in merito alla qualità delle disposizioni stesse.

(13)  L'estensione della procedura Lamfalussy non reca pregiudizio a eventuali decisioni riguardanti l'organizzazione del controllo a livello europeo.

(14)  A tal fine, per quanto riguarda il settore bancario, il ruolo del comitato consultivo bancario (CCB) istituito dalla direttiva 2000/12/CE dovrebbe essere adeguato.

(15)  Onde riflettere tale cambiamento di ruolo il CCB dovrebbe essere sostituito dal "comitato bancario europeo".

(16)  Le misure di esecuzione della direttiva 2000/12/CE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(23), per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione.

(17)  Le misure di esecuzione adottate non dovrebbero modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

(18)  Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione di un progetto di misure di esecuzione che consenta di valutarle ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, tale periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione riesamina il progetto di misure di esecuzione.

(19)  Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi:

   la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari,
   la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti concorrenziali e un livello di informazione e tutela adattato alle loro rispettive circostanze,
   l'esigenza di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica,
   la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio,
   la necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari che devono essere dinamici ed efficienti,
   la necessità di garantire l'integrità del mercato mediante un controllo ravvicinato e reattivo dell'innovazione finanziaria,
   l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accessibilità,
   l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per i partecipanti del mercato (incluse le piccole e medie imprese e i piccoli investitori) nelle misure di esecuzione,
   la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari UE senza pregiudicare la necessaria estensione della cooperazione internazionale,
   la necessità di giungere ad una situazione di parità per tutti i partecipanti del mercato fissando norme a livello europeo ogni volta che ciò si riveli opportuno,
   la necessità di rispettare le diversità dei mercati nazionali qualora esse non rappresentino un indebito ostacolo alla coerenza del mercato unico,
   la necessità di garantire la coerenza con altre norme legislative comunitarie in tale settore, in quanto squilibri nell'informazione e mancanza di trasparenza possono mettere a rischio il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli investitori.

(20)  Alcune disposizioni esistenti per le modifiche tecniche alla direttiva 2000/12/CE dovrebbero essere allineate alla decisione 1999/468/CE.

(21)  Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione 2004/10/CE, del 5 novembre 2003(24), istituisce il comitato bancario europeo con funzioni consultive per assistere la Commissione nell'elaborazione della legislazione bancaria comunitaria.

(22)  Pertanto i riferimenti alle funzioni consultive del CCB nella direttiva 2000/12/CE dovrebbero essere eliminati.

(23)  Le competenze del CCB relative al controllo dei coefficienti di osservazione della solvibilità e della liquidità degli enti creditizi non sono più necessarie tenuto conto dell'armonizzazione delle regole in materia di adeguatezza patrimoniale e dell'evoluzione delle tecniche utilizzate dagli enti creditizi per misurare e gestire il loro rischio di liquidità.

(24)  La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza hanno compiuto notevoli progressi, in particolare grazie ai memorandum d'intesa, e hanno reso superfluo il monitoraggio periodico da parte della Commissione e la presentazione sistematica di relazioni al CCB su alcune decisioni individuali in materia di vigilanza.

(25)  L'istituzione del comitato bancario europeo non dovrebbe pregiudicare altre forme di cooperazione tra le diverse autorità che partecipano alla regolamentazione e alla vigilanza degli enti creditizi, in particolare all'interno del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione della Commissione 2004/5/CE, del 5 novembre 2003(25) .

(26)  La direttiva 91/675/CEE ha istituito un comitato delle assicurazioni (CA) incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalle direttive sulle assicurazioni, in particolare per quanto concerne gli adeguamenti tecnici necessari per tenere conto degli sviluppi intervenuti in questo settore; le misure tecniche di esecuzione sono adottate secondo la procedura di comitatologia stabilita dalla decisione 1999/468/CE.

(27)  La direttiva 91/675/CEE prevede altresì che il CA esamini ogni questione relativa all'applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il settore assicurativo ed in particolare consigli la Commissione sulle proposte legislative che essa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)  Le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali sono soggette ad una legislazione comunitaria rigorosa tendente a costruire un mercato interno che fornisca una tutela adeguata agli assicurati e ai beneficiari, fondato sui principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; questa legislazione dovrebbe essere adeguata, in particolare nei suoi aspetti finanziari e tecnici, affinché possa tenere tempestivamente conto dei rapidi cambiamenti ai quali questi settori sono esposti e assicurare così il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità del sistema finanziario.

(29)  Il ruolo del CA deve pertanto essere adeguato e la sua denominazione deve pertanto essere trasformata in "Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali". Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, tale comitato non dovrebbe prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché le disposizioni derivanti da accordi collettivi di lavoro.

(30)  Le misure di esecuzione degli atti previsti dalla direttiva 91/675/CEE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione.

(31)  Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione 2004/9/CE, del 5 novembre 2003(26), istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali con funzioni consultive per assistere la Commissione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

(32)  I riferimenti alle funzioni consultive del CA nella direttiva 91/675/CEE devono pertanto essere soppressi.

(33)  La direttiva 85/611/CEE ha istituito il comitato di contatto OICVM, incaricato di assistere la Commissione agevolando un'applicazione armonizzata della predetta direttiva mediante una regolare concertazione e consigliando, se necessario, la Commissione sulle integrazioni o modifiche da apportare alla predetta direttiva.

(34)  Il comitato di contatto OICVM può agire anche in veste di comitato di "comitatologia" ai sensi della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare alla direttiva 85/611/CEE.

(35)  Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure per trasferire all'ESC, tra l'altro, le funzioni di consulenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione detenute dal comitato di contatto OICVM .

(36)  Per applicare pienamente il modello adottato dalle recenti direttive nel settore dei valori mobiliari, in particolare dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(27) che attribuisce all'ESC la funzione di consigliare la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione ma lascia che gli altri aspetti del lavoro di tale comitato siano disciplinati dalla decisione 2001/528/CE, occorre sopprimere le disposizioni dell'articolo 53 della direttiva 85/611/CEE, che definiscono l'organizzazione e le funzioni dell'attuale comitato di contatto OICVM al di fuori della sua competenza di "comitatologia".

(37)  Ciò richiede un'estensione delle competenze dell'ESC al di là di quelle già conferitegli dalla direttiva 2003/6/CE, in modo che esse comprendano espressamente le funzioni attualmente previste ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 85/611/CEE. Le misure di esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi della decisione 1999/468/CE per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione.

(38)  E' pertanto necessario modificare opportunamente le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE, 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

Modifiche delle direttive 93/6/CEE, 94/19/CE e 2000/12/CE relative al settore bancario

Articolo 1

Direttiva 93/6/CEE

All'articolo 7, paragrafo 9 della direttiva 93/6/CEE, i termini "comitato consultivo bancario" sono soppressi.

Articolo 2

Direttiva 94/19/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 94/19/CE, i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti da "comitato bancario europeo".

Articolo 3

Direttiva 2000/12/CE

La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:

1.  All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"

4.   La Commissione, secondo la procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, decide in merito alle modifiche da apportare all'elenco di cui al paragrafo 3

"

2.  All'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza

"

3.  All'articolo 4, i termini "e al comitato consultivo bancario" sono eliminati.

4.  All'articolo 22, paragrafo 9, l'ultima frase è soppressa.

5.  All'articolo 22, paragrafo 10, l'ultima frase è soppressa.

6.  All'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, la frase iniziale è sostituita dalla seguente: "Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri" e sia l'ultima frase della lettera a) sia l'ultima frase della lettera b) sono soppresse.

7.  All'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 49, paragrafo 2 i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti dai termini "comitato bancario europeo".

8.  All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"

3.  Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva

"

9.  All'articolo 52, paragrafo 9, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"

L'autorità competente interessata notifica l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri

"

10.  All'articolo 56 bis, i termini "il comitato consultivo bancario può" sono sostituiti dai termini "la Commissione può richiedere al comitato bancario europeo di".

11.  Il titolo IV è soppresso.

12.  All'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"

2.  La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito dalla decisione 2004/10/CE della Commissione del 5 novembre 2003* (in prosieguo denominato "comitato"), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

_________________

* GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

"

13)  L'articolo 64 è modificato come segue:

   a) al paragrafo 2, i termini "e il comitato bancario europeo" sono soppressi;
   b) al paragrafo 6, i termini "e il comitato bancario europeo" sono soppressi;

Capitolo II

Modifiche delle direttive 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE relative alle assicurazioni e alle pensioni aziendali e professionali

Articolo 4

Direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

1.  L'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

"

Articolo 29 bis

1.  Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

   a) di ogni autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
   b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

2.  Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

"

2.  All'articolo 29 ter, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione* e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 8 della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

   a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente,
   b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.
  

_____________

  

* GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

"

Articolo 5

Direttiva 91/675/CEE

La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:

1.  Nel titolo il termine "comitato delle assicurazioni" è sostituito da "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali".

2.  L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"

Articolo 1

1.  La Commissione è assistita dal "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" istituito in virtù della decisione 2004/9/CE della Commissione del 5 novembre 2003* (in prosieguo denominato il "comitato") composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.  Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione del 5 novembre 2003** partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

3.  La Commissione può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.

4.  Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.

5.  Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

_________________________

* GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

** GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

"

3.  L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

"

Articolo 2

Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 di tale decisione

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

________________

* GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

"

4.  L'articolo 3 e l'articolo 4 sono soppressi.

Articolo 6

Direttiva 92/49/CEE

All'articolo 40, paragrafo 10, della direttiva 92/49/CEE, i termini "presenta al comitato per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione che riporta il" sono sostituiti dai termini seguenti "informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del".

Articolo 7

Direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è modificata come segue:

1.  All'articolo 10 bis, paragrafo 3, i termini "La Commissione e il comitato delle assicurazioni " sono sostituiti dai termini: "Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali".

2.  All'articolo 11, paragrafo 5, i termini "sottopone al comitato delle assicurazioni" sono sostituiti dal termine "prepara".

Articolo 8

Direttiva 2002/83/CE

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

1.  All'articolo 46, paragrafo 9, i termini " la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione di sintesi" sono sostituiti dai termini "la Commissione informa il comitato in merito a".

2.  L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 58

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

   a) di ogni autorizzazione concessa ad una società figlia diretta o indiretta di una o più società madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
   b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata.

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui al primo comma, lettera a), ad una società figlia diretta o indiretta di una o più società madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e agli altri Stati membri.

"

3.  All'articolo 65, i paragrafi 1 e 3 sono soppressi.

Capitolo III

Modifiche delle direttive 85/611/CEE e 2001/34/CE sui valori mobiliari

Articolo 9

Direttiva 85/611/CEE

La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:

1.  L'articolo 6 quater è modificato come segue:

   a) al paragrafo 9 l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"
Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi."
   b) al paragrafo 10 l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"
Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi"

2.  All'articolo 14, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso.

3.   All'articolo 21, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

Tali informazioni sono discusse nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari

4.  All'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"

Tale comunicazione può essere discussa nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari.

"

5.  Il titolo della sezione X è sostituito dal seguente:

"

Comitato europeo dei valori mobiliari

"

6.  L'articolo 53 è soppresso.

7.  L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

"

Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori che seguono sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2:

   a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,
   b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse

"

8.  È inserito il seguente articolo 53 ter:

"

Articolo 53 ter

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)*, in prosieguo denominato "comitato

"

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione** conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

_________________________

* GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

** GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 10

Direttiva 2001/34/CE

La direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

1.  L'articolo 108 è soppresso.

2.  All'articolo 109, paragrafo 1, il termine "comitato" è sostituito dal termine "comitato europeo dei valori mobiliari istituito con direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)*.

____________

* GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16."

Capitolo IV

Modifica della direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari

Articolo 11

Direttiva 2002/87/CE

All'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE è sostituito dal testo seguente:

"

2.  Fatti salvo l'articolo 300, paragrafo 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, il comitato bancario europeo, il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per i conglomerati finanziari esaminano il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

"

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 12

1.  Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa non possono modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

2.  Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 13

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C …, …, pag. …
(3) GU C …, …, pag. …
(4) GU C …, …, pag. …
(5) GU C 58 del 6.3.2004, pag. 23.
(6) Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.
(7) COM(1999) 232 def.
(8) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.
(9) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.
(10) Direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(11) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(12) Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato di assicurazioni (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(13) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva "assicurazione non vita") (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell' 11.2.2003, pag. 1).
(14) Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell"11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE.
(15) Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).
(16) Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.
(17) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).
(18) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/71/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(19) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(20) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1).
(21) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.
(22) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 382.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, p.23.
(24) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.
(25) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.
(26) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.
(27) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.


Sudan
PDF 126kWORD 41k
Risoluzione del Parlamento europeo sul Sudan
P5_TA(2004)0225B5-0153/2004

Il Parlamento europeo,

–   visto l'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1),

–   vista la costituzione della Repubblica del Sudan adottata il 30 giugno 1998,

–   vita la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici adottata il 16 dicembre 1966,

–   visti l'articolo 104 bis e l'articolo 104, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che la commissione parlamentare per lo sviluppo e la cooperazione ha inviato una delegazione in Sudan dal 19 al 24 febbraio 2004,

B.   considerando che durante un attacco sferrato il 27 febbraio 2004 nella regione di Tawilah, nel Darfur settentrionale, 30 villaggi sono stati incendiati e rasi al suolo, 200 persone sono state uccise, oltre 200 donne e ragazze sono state stuprate e 150 donne e bambini sono stati rapiti,

C.   considerando che il 22 marzo 2004 il Coordinatore ONU per gli aiuti umanitari al Sudan, Mukesh Kapila, ha richiamato l'attenzione sulla situazione umanitaria nel Dafur, definendola una delle peggiori nel mondo, con circa 700.000 sfollati interni, 110.000 rifugiati nel vicino Ciad e più di 10.000 morti dall'inizio della ribellione nel febbraio 2003,

1.   accoglie favorevolmente i progressi dei negoziati per un accordo di pace tra il governo sudanese e il Movimento/Esercito per la liberazione del popolo sudanese (SPLM/A) a Naivasha, Kenya;

2.   richiama l'attenzione sull'importanza politica del processo di pace tra il governo sudanese e l'SPLM/A per porre fine a uno dei più lunghi conflitti in Africa, che è costato la vita a quasi due milioni di persone e ha causato lo sfollamento di altri quattro milioni;

3.   ribadisce tuttavia che la pace in Sudan può ritenersi raggiunta soltanto quando tutte le parti coinvolte nei conflitti in tutte le zone del paese interessate accetteranno e rispetteranno il cessate il fuoco e quando verranno avviati e conclusi anche nel Darfur processi di pace che vedano la partecipazione dei capi comunità e dei capi tribù, dei parlamentari, della società civile, delle associazioni di donne nonché delle fazioni belligeranti,

4.   esorta il governo del Sudan e l'SPLM/A a concludere quanto prima l'accordo di pace;

5.   invita tutte le parti del conflitto di Darfur a dichiarare senza indugio un immediato cessate il fuoco e ad avviare negoziati che pongano fine al conflitto nella regione;

6.   accoglie con favore il recente annuncio relativo alla fissazione di colloqui tra il governo sudanese e i ribelli; appoggia l'iniziativa del governo olandese, che agisce per la Presidenza in carica del Consiglio nel Sudan, volta a facilitare il dialogo tra le varie parti in conflitto e chiede all'UE di rafforzare al massimo il sostegno all'iniziativa nell'ambito della comunità internazionale nonché di assicurare che verrà predisposto un monitoraggio multilaterale del cessate il fuoco e che al processo di pace verranno associate tutte le parti interessate, tra cui capi comunità e capi tribù, associazioni di donne, parlamentari e la società civile,

7.   invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente la situazione nel Darfur, ad adottare le misure necessarie per pervenire ad una soluzione pacifica e ad aderire coerentemente ai principi sanciti dall'accordo di Cotonou, in particolare per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto,

8.   accoglie favorevolmente il clima di distensione nella regione del monte Nuba a seguito dell'esecuzione del cessate il fuoco, e nota con soddisfazione il parziale ripristino della libertà di movimento della popolazione tra le zone soggette al controllo del governo e quelle controllate dall'SPLM/A;

9.   ritiene che l'UE debba appoggiare una possibile missione dell'ONU di supporto alla pace, che va approvata dal Consiglio di sicurezza, e ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo importante di pacificatore e osservatore a condizione che sia proporzionato alle esigenze e che riconosca il successo dell'approccio discreto adottato dalla commissione militare congiunta nei Monti Nuba,

10.   invita il governo sudanese e l'SPLM/A, una volta concluso l'accordo di pace, ad ampliare l'ambito di applicazione di tale accordo in uno spirito di unità nazionale per garantire lo sviluppo dell'intero paese e assicurare che la distribuzione della ricchezza - compresi i proventi del petrolio - vada a beneficio di tutte le regioni del Sudan;

11.   invita tutte le compagnie petrolifere che operano in Sudan a garantire che i cittadini che in passato hanno dovuto abbandonare le loro regioni d'origine a causa di insediamenti per lo sfruttamento petrolifero abbiano il diritto di ritornare alle loro case e vengano risarciti integralmente per l'espulsione e il rientro o il trasferimento, e ad agire nel pieno rispetto dell'iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive e dei principi internazionali della sicurezza volontaria; invita la Commissione a verificare questo aspetto in relazione alle sue politiche sulla responsabilità sociale delle imprese;

12.   riconosce l'importanza di un pronto ripristino degli aiuti allo sviluppo dell'Unione europea dopo la firma dell'accordo di pace e dell'attuazione di un cessate il fuoco monitorato parallelamente all'avvio dei negoziati, ma esorta a procedere ad una erogazione graduale dei fondi FES in funzione del miglioramento generale della democrazia e del rispetto dei diritti umani in Sudan, ivi compresi:

   - la fine della campagna di epurazione etnica condotta dal governo nella regione di Darfur e la ripresa dell'accesso dell'aiuto umanitario senza restrizioni alla popolazione a rischio nella regione
   - la nomina di un'autorità per il meridione del paese, dotato di pieni poteri, sul modello dell'esperienza di Zanzibar in Tanzania,
   - un più ampio ricorso alle Nazioni Unite e alle ONG internazionali per la fornitura degli aiuti,
   - fissazione di criteri di riferimento specifici basati su quelli già stabiliti nel quadro del dialogo politico UE-Sudan in relazione alla democrazia, ai diritti umani e alla governance, relativamente ai quali valutare i progressi ai fini dell'erogazione graduale dei fondi disponibili,
   - ricorso quanto più frequente possibile alle esistenti linee di bilancio orizzontali e agevolazione del trasferimento di fondi dalla envelope A all'envelope B per le spese relative alla pacificazione prima della firma finale per ridurre futuri ritardi nell'esecuzione,
   - convocazione di una conferenza internazionale di OMG operanti in Sudan al fine di affrontare i problemi relativi alla capacità per le forniture di futuri aiuti;

13.   esorta la Commissione ad adoprarsi per garantire una transizione lineare tra aiuto umanitario, ricostruzione e sviluppo; ritiene essenziale che i futuri interventi di riabilitazione e ricostruzione sostenuti dal FES siano collegati a interventi di assistenza a carico dei fondi ECHO; ritiene inoltre che quando le azioni umanitarie si rivelano efficaci ed hanno una componente attinente allo sviluppo la Commissione debba sostenerne l'estensione a carico del FES;

14.   esprime la sua costernazione per le gravi ferite riportate da un membro di una ONG per l'assistenza umanitaria che effettuava una distribuzione di cibo finanziata dalla CE, causate da una mina terrestre il 5 febbraio 2004, e sottolinea l'importanza di realizzare estesi programmi di sminamento in tutto il territorio del Sudan;

15.   invita le autorità sudanesi a porre fine alla pratica dell'impunità per i funzionari governativi e il personale militare e a perseguire penalmente gli autori di violazioni dei diritti umani e altri reati e chiunque abbia partecipato o possa avere partecipato a stupri e omicidi, al traffico di armi, al furto di bestiame e al saccheggio (vedasi membri dell'esercito), inclusi i membri del "Lord's Resistance Army" (LRA);

16.   invita il governo del Sudan, il Movimento di Liberazione sudanese (SLM) e il Movimento per la Giustizia e l'Uguaglianza (JEM) ad optare per la via del dialogo e della negoziazione e ad astenersi dal ricorrere direttamente o indirettamente alla lotta armata per difendere i propri interessi;

17.   critica i ritardi sistematici e l'ostruzione del governo del Sudan in relazione all'accesso del personale umanitario, in violazione del principio della neutralità dell'aiuto umanitario, ed invita il governo sudanese e i gruppi ribelli che operano a Darfur a permettere quanto prima alle Nazioni Unite, ad altre organizzazioni umanitarie e al personale della CE l'accesso permanente a tutte le regioni di Darfur senza alcuna restrizione; esorta altresì il governo sudanese ad adoprarsi per garantire la sicurezza dei dispensatori di aiuto umanitario e dei profughi interni (IDP) nei campi delle zone controllate dal governo;

18.   evidenzia le prove schiaccianti raccolte dal Coordinatore residente dell'ONU per gli aiuti umanitari, da ONG e da giornalisti riguardo alla complicità del governo sudanese nelle atrocità perpetrate dalla milizia Janjaweed a danni di civili nel Darfur;

19.   prende atto con estrema preoccupazione della dichiarazione pubblica recentemente rilasciata da Mukesh Kapila, Coordinatore residente dell'ONU per gli aiuti umanitari, il quale afferma che la situazione nel Darfur va considerata la più grave crisi o catastrofe umanitaria e dei diritti umani oggi nel mondo e che la violenza nel Darfur appare particolarmente mirata contro un gruppo etnico specifico nonché esercitata in modo sistematico;

20.   condanna duramente il sostegno finanziario, logistico e di altra natura che il governo sudanese avrebbe fornito alla milizia Janjaweed, così come il bombardamento indiscriminato di civili che sarebbe avvenuto l'8 e il 12 marzo 2004 e chiede al governo di cessare immediatamente la fornitura di ogni tipo di sostegno a detta milizia, di agire ai fini dello scioglimento di quest'ultima e di porre fine a tutti gli attacchi contro la popolazione civile;

21.   chiede che venga immediatamente creata una zona di esclusione aerea nel Darfur sotto la piena supervisione e il monitoraggio dell'ONU e chiede al governo del Sudan di provvedere immediatamente al divieto di decollo di tutti i velivoli;

22.   esprime profonda preoccupazione per il fatto che almeno un milione di persone sono state interessate dalla recente violenza nel Darfur, tra cui 110.000 rifugiati nel Ciad e circa 700.000 sfollati interni;

23.   chiede al governo sudanese di proteggere i propri cittadini nei loro villaggi, di assicurare che gli sfollati interni si trovino in luoghi sicuri e abbiano accesso a servizi, mezzi di sostentamento e assistenza e di porre fine alla sua politica riferita di espulsione degli abitanti del Darfur dal loro ambiente rurale verso il Ciad e centri urbani del Darfur;

24.   condanna duramente il fatto che le milizie Janjaweed prendano di mira i civili nei villaggi e nei centri profughi, uccidendo, esercitando violenza sessuale nei confronti delle donne, saccheggiando, vessando e procedendo all'arruolamento forzato anche di bambini;

25.  25 . esprime estrema preoccupazione per le continue notizie relative a sparizioni, rapimenti e stupri, che costituiscono atti in lampante violazione del diritto internazionale ed equivalenti a crimini di guerra;

26.   invita tutte le parti coinvolte nel conflitto ad astenersi dal reclutare e utilizzare bambini soldato di età inferiore a 18 anni;

27.   invita l'ONU a nominare un rappresentante speciale del Segretario generale per il Sudan incaricato di monitorare la situazione nel Darfur e di sovrintendere a un'indagine esaustiva delle atrocità commesse dalle milizie Janjaweed nei confronti dei civili nonché di perseguire penalmente i colpevoli;

28.   invita l'UE e gli altri donatori a fornire il massimo dell'aiuto umanitario per rimediare ai danni causati dai combattimenti in Sudan e nei paesi limitrofi, in particolare in Ciad, e per proteggere e assistere gli sfollati e i profughi;

29.   esorta i governi di Ciad, Libia e Repubblica centroafricana a controllare più attentamente il traffico di armi di piccolo taglio nella regione;

30.   plaude al miglioramento delle relazioni tra il Sudan e l'Uganda; invita il governo del Sudan a fare tutto il possibile per impedire al gruppo terrorista LRA di Joseph Kony di operare fuori del territorio sudanese;

31.   rileva con preoccupazione che le sanzioni imposte per l'adulterio secondo la legge Sharia sono pregiudizievoli soprattutto per le donne, in quanto i requisiti relativi alle prove non vengono mai soddisfatti nel caso degli uomini mentre una donna incinta è automaticamente considerata colpevole;

32.   condanna le pratiche della fustigazione e dall'amputazione e tutte le punizioni corporali eseguite in Sudan e sottolinea che esse non sono conformi agli obblighi che il paese è tenuto a rispettare ai sensi della Convenzione internazionale per i diritti civili e politici né agli indicatori in materia di diritti umani concordati nel quadro del dialogo politico UE-Sudan;

33.   ritiene che l'applicazione di elementi della legge della Sharia costituisca una violazione del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione internazionale per i diritti civili e politici di cui il Sudan è firmatario;

34.   invita tutte le autorità sudanesi a procedere alla riforma del sistema di carcerazione prolungata per ammende insolute (inflitte molto spesso a donne condannate per produzione di alcool) e a far sì che a tutti coloro che sono detenuti preventivamente sia garantito un processo rapido ed equo, nonché a garantire che i diritti della difesa siano rispettati conformemente all'articolo 32 della costituzione;

35.   richiama l'attenzione sulla completa mancanza di libertà di parola, di stampa o di infrastrutture indipendenti per quanto attiene ai diritti umani in Sudan ed esorta le autorità sudanesi a rivedere, conformemente agli strumenti internazionali di cui sono firmatari, le metodologie di lavoro e i principi portanti concernenti le unità speciali di polizia e militari, i servizi di informazioni militari e di sicurezza interna istituiti durante la guerra, come ad esempio l'Ufficio di Sicurezza nazionale (NSB), non appena l'accordo di pace sarà concluso;

36.  NRPARAMSGincarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, ai governi degli Stati membri dell'UE, ai governi degli USA e della Norvegia, ai governi dei paesi limitrofi del Sudan, al Segretario generale dell'ONU, al copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Consiglio ACP.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


Omologazione dei motori a combustione interna ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico (COM(2003) 414 – 5924/2004 – C5-0151/2004 – 2003/0155(AVC))
P5_TA(2004)0226A5-0223/2004

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 414 - 5924/2004)(1),

–   vista la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997(2)

–   vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, comma 2, del trattato CE (C5-0151/2004),

–   visti gli articoli 86, paragrafo 1, 97, paragrafo 7 e 158, paragrafo 1del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0223/2004),

1.   esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.


Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/America centrale *
PDF 187kWORD 25k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall'altra (COM(2003) 677 – C5-0658/2003 – 2003/0266(CNS))
P5_TA(2004)0227A5-0120/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 677)(1),

–   visti l'articolo 181 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma , prima frase,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0658/2003),

–   visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0120/2004),

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Accordo di dialogo politico e di cooperazione CE/Comunità andina *
PDF 190kWORD 25k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra (COM(2003) 695 – C5-0657/2003 – 2003/0268(CNS))
P5_TA(2004)0228A5-0119/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 695)(1),

–   visto l'articolo 181 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0657/2003),

–   visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0119/2004),

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla comunità andina e i suoi Stati membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Fondo di garanzia *
PDF 285kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2003) 604 – C5-0502/2003 – 2003/0233(CNS))
P5_TA(2004)0229A5-0199/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 604)(1),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0502/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0199/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 bis) I prestiti a titolo del fondo di garanzia Euratom a favore dei paesi terzi continueranno in futuro ad essere accordati esclusivamente in conformità della decisione 94/179/Euratom del Consiglio1; il che significa che non possono essere concessi prestiti ai paesi terzi per il finanziamento di nuove centrali nucleari, ma solo per misure destinate a migliorare il grado di sicurezza degli impianti nucleari esistenti.
________________
1 Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) Il fatto che i prestiti concessi dalla BEI ai paesi di prossima adesione non siano più coperti dal fondo di garanzia lascerà un margine supplementare per i prestiti ad altri paesi e/o ad altre regioni, come stabilito dalla decisione 2000/24/CE del Consiglio. 2
_______________
2 Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).
Emendamento 3
CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) Il margine supplementare creato in seguito all'allargamento nell'ambito del mandato dei prestiti garantiti della BEI ammonta a 2 180 milioni di EUR. Per quanto riguarda il suo potenziale utilizzo, è stata presentata, parallelamente alla presente proposta, una proposta specifica (COM(2003) 603).
Emendamento 4
CONSIDERANDO 5 QUATER (nuovo)
(5 quater) La quota della dotazione del fondo di garanzia che corrisponde ai prestiti non più coperti da esso ammonta a 343 milioni di EUR e verrà iscritta in bilancio nello stato delle entrate.
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 7 (regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94)
3)  All'articolo 7, la data "31 marzo" è sostituita da "30 giugno".
3)  All'articolo 7, la data "31 marzo" è sostituita da "31 maggio".

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Nuova politica con i paesi vicini dell'UE dopo l'allargamento *
PDF 202kWORD 33k
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 – C5-0501/2003 – 2003/0232(CNS))
P5_TA(2004)0230A5-0198/2004

(Procedura di consultazione)

La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 4
(4)  Occorre prevedere un'estensione condizionata del mandato generale di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) alla Russia e ai Nuovi Stati Indipendenti Occidentali al fine di sostenere la politica basata sulla comunicazione della Commissione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali".
(4)  Occorre prevedere un'estensione condizionata del mandato generale di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) alla Russia e ai Nuovi Stati Indipendenti Occidentali al fine di sostenere la politica basata sulla comunicazione della Commissione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali", in conformità della risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2003.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) È opportuno prendere in considerazione l'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel mandato di prestiti dopo il 2006.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 TER (nuovo)
(4 bis) Occorre adottare le misure preparatorie necessarie allo scopo di includere, a partire dalla prossima generazione di mandati di prestito della BEI, che entrerà in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008, i seguenti paesi: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 8
(8)  Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio , le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR all'anno per la riserva per la garanzia dei prestiti.
(8)  Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio , le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR all'anno (ai prezzi del 1999) per la riserva per la garanzia dei prestiti.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 8 BIS (NUOVO)
(8 bis) Una stretta collaborazione tra la BEI e la Commissione consentirà di garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica e di assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell'UE per dette regioni.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), ii)
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2, periodo 2 (decisione 2000/24/CE)
"Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 760 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:
"Il massimale complessivo di prestito è pari a 20 260 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:
Paesi vicini dell'area sud-est:
Paesi vicini dell'area sud-est:
9 185 milioni di EUR,
9 185 milioni di EUR,
Paesi terzi mediterranei:
Paesi terzi mediterranei:
6 520 milioni di EUR,
6 520 milioni di EUR,
America Latina ed Asia:
America Latina ed Asia:
2 480 milioni di EUR,
2 480 milioni di EUR,
Repubblica del Sudafrica:
Repubblica del Sudafrica:
825 milioni di EUR,
825 milioni di EUR,
Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:
Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:
450 milioni di EUR,
450 milioni di EUR,
Russia e Nuovi Stati Indipendenti Occidentali:
Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali:
300 milioni di EUR;
800 milioni di EUR;
e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. Tuttavia l'efficacia del massimale per la Russia ed i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali è subordinata al rispetto da parte di questi paesi di condizioni precise fissate dalla Commissione conformemente alla sua comunicazione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali". La Commissione autorizza l'erogazione del massimale per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali paese per paese. Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 2001/777/CE del Consiglio sono ammissibili appena sia stato raggiunto il massimale di 100 milioni di EUR della decisione."
e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. Tuttavia l'efficacia del massimale per la Russia ed i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali è subordinata al rispetto da parte di questi paesi di condizioni precise fissate dalla Commissione conformemente alla sua comunicazione "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali". La Commissione autorizza l'erogazione del massimale per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti Occidentali paese per paese. Tuttavia, per quanto riguarda la Russia, i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 2001/777/CE del Consiglio sono ammissibili appena sia stato raggiunto il massimale di 100 milioni di EUR della decisione."
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) BIS (nuova)
Articolo 1, paragrafo 3 bis (decisione 2000/24/CE)
b bis) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. La BEI è invitata a elaborare studi di fattibilità sull'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel mandato di prestiti a partire dal 2007."

(1) Dopo l'approvazione dei seguenti emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 69, paragrafo 2 del regolamento (A5-0198/2004).


Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania *
PDF 196kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (COM(2003) 834 – C5-0048/2004 – 2003/0330(CNS))
P5_TA(2004)0231A5-0225/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 834)(1),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0048/2004),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0225/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento del Parlamento
Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Questo sostegno finanziario, in particolare la componente costituta da un contributo a fondo perduto, verrà fornito dopo aver verificato la capacità di rispettare le condizioni finanziarie e politiche stabilite.
Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Il Fondo monetario internazionale ha concluso il terzo esame nell'ambito delle agevolazioni per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF) in favore dell'Albania.
Emendamento 3
Considerando 11
(11)  L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio.
(11)  L'inclusione nell'assistenza di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio. La componente costituita da un contributo a fondo perduto sarà messa a disposizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2666/20001 (CARDS).
____________________
1 GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Questo tipo di assistenza, compresi sia i prestiti a lungo termine che la componente costituita da un contributo a fondo perduto, è del tutto eccezionale e non rappresenta in alcun modo un precedente per il futuro.
Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 1
1.  Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
1.  Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Il Parlamento europeo è informato sul testo definitivo concordato del Memorandum di intesa.
Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione garantisce e assiste, in particolare, i progressi conseguiti in materia di mobilizzazione delle entrate attraverso la politica e l'amministrazione fiscale, al pari della riduzione della portata dell'economia informale, in quanto ciò contribuirà in modo significativo a ridurre l'attuale deficit di entrate che deve essere colmato attraverso aiuti macrofinanziari esterni, quale l'attuale meccanismo di prestiti e sovvenzioni.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Governance nella politica di sviluppo dell'UE
PDF 128kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea (2003/2164(INI))
P5_TA(2004)0232A5-0219/2004

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo "Governance e sviluppo" (COM(2003) 615),

–   viste le conclusioni della sessione del Consiglio del 17 novembre 2003 su tale comunicazione(1),

–   visti gli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 181 bis del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   vista la relazione sullo sviluppo umano 2003 del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Democratizzazione, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e sana gestione degli affari pubblici: le sfide del partenariato tra l'Unione europea e i paesi ACP" (COM(1998) 146) e la sua risoluzione del 15 gennaio 1999(2) sulla citata comunicazione,

–   vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità(3),

–   vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi(4),

–   vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sul rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo(5),

–   visto il Libro bianco della Commissione su "La Governance Europea"(6),

–   vista la posizione comune 98/350/PESC del Consiglio del 25 maggio 1998 sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in Africa(7),

–   visto il regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi(8),

–   vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale relativa alla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo dell'Unione europea(9),

–   visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio espressi nella relativa dichiarazione, adottata in occasione del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite svoltosi dal 6 all'8 settembre 2000, dichiarazione in cui si afferma che il conseguimento di detti obiettivi dipende, tra l'altro, dal buon governo e in cui si assume un forte impegno a favore del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà a livello nazionale e internazionale,

–   vista la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 10 novembre 2000 sulla politica di sviluppo della Comunità europea, in cui il rafforzamento delle capacità istituzionali nell'ambito del buon governo figura tra le sei priorità della politica comunitaria di sviluppo,

–   vista la relazione dell'OCSE su come la globalizzazione migliori la governance(10),

–   viste le conclusioni del Consiglio relative alla Conferenza internazionale di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo, adottate il 22 marzo 2002, in cui si sottolinea che i paesi in via di sviluppo hanno la responsabilità principale nel creare un clima macroeconomico sano e un contesto appropriato per gli investimenti,

–   visto il piano di attuazione di Johannesburg, in cui si sottolinea, tra l'altro, che il buon governo all'interno di ciascun paese e a livello internazionale è essenziale per lo sviluppo sostenibile,

–   viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2002, in cui si accolgono con favore le proposte della Commissione in vista di un approfondimento dei suoi lavori sulla governance, considerata uno dei settori prioritari della politica di sviluppo della Comunità, e, in particolare, l'istituzione con gli Stati membri di un gruppo di esperti allo scopo di definire un approccio coerente e comune dell'UE a tali questioni, onde creare un quadro politico fondato sui nessi tra democrazia, buon governo e sviluppo, con i paesi partner e in associazione con i soggetti non statali,

–   visto l'Accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(11), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 che prevede un approccio efficace alla governance,

–   visto l'articolo 163 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0219/2004),

A.   considerando che il concetto di buona governance determina in modo critico la capacità di un paese di garantire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, e che esso va al di là delle nozioni di diritti dell'uomo, Stato di diritto e democrazia, ingloba amministrazione efficiente e lotta contro la corruzione, e riguarda in ultima analisi la capacità dello Stato di servire i cittadini attraverso una gestione efficace e trasparente delle risorse naturali e umane,

B.   considerando che la Commissione desidera sostenere la governance nei paesi in via di sviluppo attraverso il dialogo e il rafforzamento delle capacità, e insiste sul fatto che non esiste un'unica soluzione valida per tutti e che la governance dovrebbe essere analizzata e promossa su basi nazionali specifiche,

C.   considerando che lo stato deplorevole delle politiche governative e dei sistemi amministrativi di numerosi paesi in via di sviluppo rappresentano un importante ostacolo allo sviluppo sostenibile,

D.   considerando che la governance è un elemento centrale della strategia di sviluppo sia della comunità internazionale dei donatori che dell'agenda per lo sviluppo dell'Unione europea, nonché parte integrante dei "processi della strategia di riduzione della povertà",

E.   considerando che l'introduzione del concetto di governance nell'agenda per lo sviluppo alla fine degli anni '80 rispecchiava una crescente preoccupazione quanto all'efficacia degli aiuti, e che era emerso chiaramente che le politiche di aiuto necessitavano urgentemente di essere riformate,

F.   considerando che in passato gli aiuti allo sviluppo sono stati concessi troppo spesso senza tener in debito conto le priorità del paese beneficiario e i suoi attori e, a volte, l'esistenza di regimi non democratici, che ciò ha comportato squilibri macroeconomici e uno spreco delle risorse, un'eccessiva dipendenza dagli aiuti, un incentivo ridotto ad avviare riforme economiche e ha consentito altresì a regimi corrotti di rimanere al potere utilizzando gli aiuti allo sviluppo per servire i propri fini,

G.   considerando che la condizionalità, il cui obiettivo era di portare a riforme di politica di lungo periodo, è completamente fallita,

H.   considerando che una qualche condizionalità è malgrado tutto necessaria, in quanto la comunità dei donatori deve rendere conto ai cittadini dell'Unione europea che chiedono una migliore scelta degli obiettivi e un migliore controllo per quanto attiene all'inoltro degli aiuti,

I.   considerando che una nuova concezione degli aiuti ha già modificato le politiche di aiuto dei donatori internazionali, che si concentrano sui paesi che hanno registrato buoni risultati a livello di politica macroeconomica e di governance,

J.   considerando che gli aiuti sono più efficaci se sono orientati in modo più sistematico in direzione dei paesi poveri con programmi di riforma economica sani, ovvero se sono utilizzati per promuovere buone politiche,

K.   ricordando che dall'inizio degli anni '90 viene inserita sistematicamente negli accordi della CE con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi commerciali e di cooperazione e gli accordi di associazione, una clausola da cui risulta che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un "elemento essenziale",

L.   considerando che la democrazia e il buon governo sono collegati, e che ogni società dovrebbe creare proprie modalità interne per progredire nel settore della democrazia,

M.   considerando che la parità di genere e il conferimento di responsabilità alle donne sono elementi essenziali del buon governo,

N.   considerando che promuovendo il buon governo l'Unione europea affronta una delle cause principali della migrazione, dell'emarginazione, delle agitazioni civili e dei conflitti armati,

O.   considerando che è impossibile ridurre la povertà senza un'azione da parte delle stesse popolazioni povere, e che la partecipazione di queste ultime è essenziale per il tipo di governance che la comunità internazionale vorrebbe vedere instaurata,

P.   considerando che le amministrazioni locali e i responsabili delle decisioni politiche locali sono i più vicini alla popolazione, e che devono essere coinvolti nel processo di rafforzamento della governance e della democrazia,

1.   accoglie favorevolmente l'approccio ampio, aperto e pragmatico della Commissione rispetto a quello che è un fattore critico determinante nella capacità degli Stati di eliminare la povertà e di favorire lo sviluppo sostenibile;

2.   si compiace della posizione della Commissione secondo cui la governance deve essere caratterizzata dal dialogo e dallo sviluppo delle capacità istituzionali;

3.   ritiene che il rifiuto dell'assistenza dovrebbe essere limitato o ai casi in cui il persistere delle violazioni dei diritti fondamentali universali di uomini, donne e bambini viene ignorato dal governo e in cui non si notano segni di miglioramento, oppure quando è esso stesso il protagonista diretto di tali violazioni;

4.   sottolinea a tale proposito che il dialogo non dovrebbe essere interrotto e che in tutti i casi l'assistenza umanitaria e l'aiuto alimentare andrebbero mantenuti;

5.   ritiene che sia importante concentrarsi su modi specifici, pragmatici e concreti di trasformare tali principi in programmi, politiche ed azioni, basati sulle esperienze proprie a ciascun paese in via di sviluppo e su una partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile, ivi comprese le reti dei comuni che vi cooperano;

6.   chiede alla Commissione di garantire il seguito della comunicazione su governance e sviluppo, nonché di sviluppare e di rendere operativi i principi trasponendoli in linee direttrici, e di spiegare nella relazione annuale in che modo la questione della governance è stata affrontata;

7.   ritiene che i diversi scenari illustrati nella citata comunicazione della Commissione forniscano un buon contesto per l'analisi e la successiva definizione di un quadro politico inteso ad aumentare la coerenza fra l'approccio della CE e quello degli Stati membri in materia di governance;

8.   è del parere che la politica comunitaria sulla governance dovrebbe essere integrata nello sviluppo e negli strumenti di accompagnamento, ivi compresi i progetti, i programmi settoriali, il sostegno di bilancio e gli accordi commerciali; sottolinea in tale contesto l'importanza essenziale di migliorare le valutazioni per quanto riguarda l'efficacia dei piani di sviluppo di ciascun paese in via di sviluppo, onde por fine all'utilizzazione inefficace o allo spreco delle risorse nonché all'indebitamento ingiustificato e di migliorare gli scambi esterni;

9.   ritiene che i donatori possano cedere il controllo al paese beneficiario, nel quadro di obiettivi stabiliti in un accordo e a condizione che siano garantiti la trasparenza e un monitoraggio adeguato; ritiene altresì, a tale riguardo, che il sostegno di bilancio, laddove appropriato, possa essere uno strumento prezioso per promuovere la governance per il tramite di miglioramenti a livello sia della gestione delle finanze pubbliche che del funzionamento dei servizi pubblici;

10.   sottolinea che gli indicatori della governance dovrebbero essere adattati alle esigenze specifiche del paese partner;

11.   insiste sul fatto che è necessario un approccio flessibile, dal momento che gli scenari definiti dalla Commissione possono in alcuni casi sovrapporsi, e chiede che la politica dell'Unione europea sia adeguatamente adattata al paese interessato;

12.   ritiene che il lavoro che richiedono i partenariati problematici rappresenti una sfida particolarmente importante per l'Unione europea, e sottolinea la necessità di riservare un'attenzione particolare all'elaborazione di strategie efficaci per quanto concerne tali partenariati e le situazioni postconflitto;

13.   si compiace della posizione della Commissione secondo cui i donatori non possono abbandonare completamente i paesi meno efficienti, poiché le popolazioni non dovrebbero pagare per la mancanza di impegno dei loro governi;

14.   chiede alla Commissione di concentrarsi in maniera più specifica sulle questioni della responsabilità e della trasparenza, dal momento che meccanismi di responsabilità deboli tendono a favorire la corruzione compromettendo così il buon governo;

15.   ritiene che il principio della "responsabilità sociale delle imprese" debba essere meglio formulato, in particolare per quanto attiene al lavoro minorile, allo scopo di creare un clima favorevole agli investimenti;

16.   ritiene che specifici indicatori sociali debbano essere previsti allo scopo di ottenere dati più puntuali sulla governance raggiunta dai paesi e sollecita un maggior coinvolgimento in tal senso della società civile;

17.   ritiene che siano necessarie visioni più ampie riguardo ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali;

18.   chiede alla Commissione di rivolgere particolare attenzione alla libertà di espressione e di riunione, al fine di consentire ai partiti politici dell'opposizione di esprimere liberamente le loro opinioni e di garantire l'esistenza di organi di comunicazione indipendenti;

19.   sottolinea che occorre porre maggiormente l'accento sulla necessità per l'Unione europea di ampliare la percezione del rafforzamento della democrazia a livello locale, provinciale e nazionale; sottolinea l'importanza del decentramento e delle istituzioni governative locali, ai fini del ravvicinamento dell'amministrazione pubblica alla popolazione, e chiede strategie che consentano lo sviluppo di una governance efficace a livello locale;

20.   sottolinea a tale riguardo che è importante portare avanti le riforme elettorali e parlamentari, al di là dell'istituzione di sistemi elettorali basati sul pluralismo, per garantire un'attività politica più vasta ed efficace in seno alla popolazione; è consapevole del fatto che in alcuni paesi ciò rappresenta un obiettivo di lungo termine;

21.   ricorda la fondamentale funzione che può essere svolta dall'Unione europea nell'assistere e monitorare i processi elettorali al fine di contribuire a una crescita democratica in quei paesi;

22.   sottolinea che in un contesto di una buona governance è essenziale porre fine all'impunità;

23.   rileva che è quindi essenziale creare un sistema giudiziario indipendente e offrire ai cittadini un accesso agevole alla giustizia e all'informazione pubblica;

24.   fa notare che l'istruzione è molto importante per permettere alla società civile di partecipare alla promozione della governance e della democrazia a tutti i livelli di governo;

25.   sottolinea che la comunicazione su governance e sviluppo non dà la dovuta priorità all'integrazione della dimensione di genere, che è uno strumento di primaria importanza della governance; chiede che l'Unione europea integri nell'analisi della governance un approccio basato sul genere, dal momento che, ai fini dell'eliminazione della povertà, è essenziale che gli aspetti relativi al genere siano esplicitamente inclusi nell'analisi della povertà;

26.   sottolinea che bisognerebbe prestare un'attenzione maggiore al ruolo del settore privato nella promozione del buon governo e del controllo volontario della corruzione, dal momento che la lotta contro la corruzione è un elemento essenziale in un contesto in cui le economie possono prosperare ed essere pienamente integrate nel sistema commerciale multilaterale;

27.   pone in evidenza che una corretta gestione dell'immigrazione è un fattore importante se si desidera garantire un buon governo generale, e a tale proposito invita a migliorare il dialogo con i paesi in via di sviluppo;

28.   chiede all'Unione europea di sostenere lo sviluppo delle capacità per i governi e la società civile, di porre l'accento sul rafforzamento delle capacità organizzative, istituzionali e di creazione di reti delle ONG dei paesi in via di sviluppo e di sostenere organi di comunicazione indipendenti;

29.   è del parere che, per offrire il sostegno necessario per lo sviluppo delle capacità, vi sia bisogno di personale debitamente formato a livello delle delegazioni;

30.   chiede una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite, l'OCSE, la Banca mondiale e altri donatori internazionali per quanto concerne l'assistenza ai programmi di buona governance e, in particolare, più coerenza fra le politiche dei donatori e le politiche macroeconomiche;

31.   sottolinea che il programma NEPAD, che è un'iniziativa africana, è uno strumento essenziale per valutare una buona governance nei paesi dell'Africa;

32.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) DEVGEN 144/Doc. 14773/03.
(2) GU C 104 del 14.4.1999, pag. 185.
(3) GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.
(4) GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.
(5) GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 255.
(6) GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.
(7) GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.
(8) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.
(9) P5_TA(2003)0380.
(10) CD/DOC (2001)13.
(11) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


Responsabilità ambientale ***III
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (PE-CONS 3622/2004 – C5-0079/2004 – 2002/0021(COD))
P5_TA(2004)0233A5-0139/2004

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione della Commissione (PE-CONS 3622/2004 – C5-0079/2004),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 17)(2),

–   vista la sua posizione in seconda lettura(3) sulla posizione comune del Consiglio(4),

–   visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2004) 55 - C5-0044/2004),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

–   visto l'articolo 83 del suo regolamento,

–   vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0139/2004),

1.   approva il progetto comune e ricorda la pertinente dichiarazione della Commissione al riguardo;

2.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati del 14.5.2003, P5_TA(2003) 0211.
(2) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132.
(3) Testi approvati del 17.12.2003, P5_TA(2003) 0575.
(4) GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10.


Igiene dei mangimi ***I
PDF 452kWORD 184k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (COM(2003) 180 – C5-0175/2003 – 2003/0071(COD))
P5_TA(2004)0234A5-0133/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 180)(1),

–   visti gli articoli 251, paragrafo 2, 37, paragrafo 2, e 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0175/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0133/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

P5_TC1-COD(2003)0071


IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

considerando quanto segue:

(1)  La produzione animale svolge un ruolo molto importante nel settore agricolo della Comunità. Il suo buon funzionamento dipende in larga misura dall'uso di mangimi sicuri e di buona qualità.

(2)  La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, come stabilito nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6). Tale regolamento fissa anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l'obiettivo di conseguire la libera circolazione dei mangimi nella Comunità.

(3)  La direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/542/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (7) ha stabilito le condizioni e le modalità che si applicano a talune categorie di stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali per consentire loro di esercitare. Dall'esperienza risulta che tali condizioni e modalità costituiscono una valida base per garantire la sicurezza dei mangimi.

(4)  La direttiva 98/51/CE della Commissione del 9 luglio 1998 che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali(8) ha stabilito talune misure per dare attuazione alla direttiva 95/69/CE del Consiglio, comprese disposizioni per le importazioni da paesi terzi.

(5)  La direttiva 95/69/CE del Consiglio ha fissato le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti che producono talune sostanze elencate nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali(9).

(6)  Dall'esperienza risulta inoltre che è necessario assicurare che tutte le imprese nel settore dei mangimi, compresa l'acquacoltura, operino conformemente a requisiti di sicurezza armonizzati e che occorre effettuare un riesame generale per tener conto della necessità di assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente.

(7)  L'obiettivo principale delle nuove norme in materia di igiene contenute nel presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, tenendo particolarmente conto dei seguenti principi:

   a) la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull'operatore del settore dei mangimi;
   b) la necessità di garantire la sicurezza dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare;
   c) l'attuazione generalizzata di procedure basate sui principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) che, assieme all'applicazione di buone pratiche igieniche, dovrebbe rafforzare la responsabilità degli operatori del settore dei mangimi;
   d) i manuali di buone pratiche forniscono un'assistenza preziosa agli operatori del settore dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei mangimi e per applicare i principi HACCP;
   e) la definizione di criteri microbiologici basati su criteri scientifici di valutazione del rischio;
   f) la necessità di assicurare che i mangimi importati siano di standard almeno equivalente a quello dei mangimi prodotti nella Comunità.

(8)  Per assicurare la piena applicazione del sistema di registrazione e riconoscimento a tutti gli operatori del settore dei mangimi e, di conseguenza, garantire la piena rintracciabilità è opportuno provvedere affinché gli operatori del settore dei mangimi si riforniscano e facciano uso solo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti conformemente al presente regolamento.

(9)  Occorre un approccio integrato per garantire la sicurezza dei mangimi a partire dalla produzione primaria di mangimi fino alla loro immissione sul mercato o esportazione. La produzione primaria dei mangimi comprende prodotti che subiscono soltanto trattamento fisico semplice, quale pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale o insilamento.

(10)  Secondo i principi di proporzionalità e sussidiarietà, non è appropriato che le norme comunitarie si applichino a taluni casi di produzione domestica privata di mangimi e di alimentazione di certi animali o alla fornitura diretta di piccole quantità di produzione primaria di mangimi a livello locale e alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

(11)  Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, occorre che i pericoli legati ai mangimi nella produzione primaria di mangimi siano identificati ed adeguatamente controllati. I principi fondamentali delle norme del presente regolamento dovrebbero quindi applicarsi sia alle aziende agricole che fabbricano mangimi ad uso esclusivo della produzione propria, sia alle aziende agricole che commercializzano mangimi. Occorre tenere conto del fatto che il rischio diminuisce se i mangimi sono prodotti e somministrati ad animali ad esclusivo consumo domestico o ad animali non destinati alla produzione alimentare. Il commercio di piccole quantità di mangimi a livello locale e la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia sono soggetti ad una disciplina particolare nel quadro del presente regolamento.

(12)  L'applicazione dei principi HACCP alla produzione primaria di mangimi è l'obiettivo a medio termine della legislazione europea in materia d'igiene; manuali di buone pratiche dovrebbero già ora incoraggiare l'uso di appropriati requisiti igienici.

(13)  La sicurezza dei mangimi dipende da diversi fattori. La legislazione dovrebbe fissare requisiti minimi di igiene. Dovrebbero essere eseguiti controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli operatori del settore dei mangimi. Inoltre, tali operatori dovrebbero prendere misure o adottare procedure per conseguire un elevato livello di sicurezza dei mangimi.

(14)  Il sistema HACCP può aiutare gli operatori del settore dei mangimi a raggiungere uno standard più elevato di sicurezza dei mangimi; non dovrebbe tuttavia essere considerato un meccanismo di autoregolamentazione e non sostituisce i controlli ufficiali.

(15)  L'attuazione dei principi HACCP richiede piena cooperazione e impegno da parte del personale delle aziende dei mangimi.

(16)  Nella produzione dei mangimi il sistema HACCP dovrebbe tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius, seppur prevedendo sufficiente flessibilità in tutte le situazioni. In certe imprese nel settore dei mangimi non è possibile identificare punti critici di controllo e, in certi casi, l'adozione di buone pratiche può sostituire il monitoraggio dei punti critici di controllo. Analogamente, il requisito di stabilire "limiti critici" non impone la fissazione di un limite numerico in ogni caso. Il requisito di mantenere la documentazione deve essere flessibile per evitare inutili aggravi alle imprese molto piccole. É opportuno far sì che gli operatori del settore che svolgono operazioni a livello di produzione primaria di mangimi, tra cui operazioni correlate e miscelazione di mangimi con mangimi complementari per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, non siano tenuti ad osservare il sistema HACCP.

(17)  Occorre anche flessibilità per tener conto delle esigenze delle imprese nel settore dei mangimi site in regioni che risentono di vincoli geografici specifici o determinati requisiti strutturali. Questa flessibilità tuttavia non dovrebbe compromettere gli obiettivi in materia di igiene dei mangimi. Si dovrebbe, ove opportuno prevedere un dibattito in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(18)  Per assicurare la rintracciabilità dal fabbricante all'utente finale e per favorire l'efficacia nell'applicazione dei controlli ufficiali, è opportuno un sistema di registrazione e riconoscimento di tutte le imprese del settore dei mangimi da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei sistemi vigenti di raccolta di dati in materia di imprese del settore dei mangimi per avviare e applicare il sistema previsto nel presente regolamento.

(19)  È opportuno mantenere un sistema di riconoscimento delle imprese nel settore dei mangimi per le attività che possono presentare un rischio più elevato nella fabbricazione dei mangimi. Si dovrebbero prevedere procedure per estendere l'attuale campo di applicazione del sistema di riconoscimento secondo quanto attualmente previsto nella direttiva 95/69/CE.

(20)  Per ottenere la registrazione o il riconoscimento, le imprese nel settore dei mangimi dovrebbero soddisfare diverse condizioni pertinenti alle loro operazioni per quanto concerne strutture, attrezzature, personale, produzione, controllo di qualità, stoccaggio e documentazione per garantire sia la sicurezza dei mangimi che la rintracciabilità del prodotto. Occorre prevedere la possibilità di variare tali condizioni in modo da adeguarle ai diversi tipi di imprese del settore dei mangimi. É opportuno consentire agli Stati membri di concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. É altresì opportuno fissare un limite di tempo massimo per tale riconoscimento condizionato.

(21)  Si dovrebbe prevedere la sospensione, modifica o revoca in via temporanea della registrazione o del riconoscimento qualora gli stabilimenti cambino o cessino le attività o non soddisfino più le condizioni a queste applicabili.

(22)  La rintracciabilità dei mangimi e dei loro ingredienti lungo l'intera filiera è un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei mangimi. Il regolamento (CE) n. 178/2002 contiene regole per assicurare la rintracciabilità dei mangimi e dei loro ingredienti e prevede una procedura per l'adozione di norme di attuazione applicabili a settori specifici.

(23)  Le crisi che siano succedute in relazione ai mangimi hanno dimostrato che un'anomalia in una qualsiasi fase della filiera può avere conseguenze economiche gravi. La produzione e la complessa catena di distribuzione dei mangimi ne rendono difficile il ritiro dal mercato. I costi per rimediare ai danni economici che si registrano lungo la filiera dei mangimi e degli alimenti sono spesso sostenuti con fondi pubblici. Si potrebbe più facilmente ovviare a tali conseguenze economiche ad un costo ridotto per la società se l'operatore la cui attività provoca un danno economico nel settore dei mangimi fosse tenuto finanziariamente responsabile. Tuttavia, l'introduzione di un sistema obbligatorio generalizzato di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio sotto forma di assicurazione, applicato a tutti gli operatori del settore dei mangimi può non essere realizzabile o opportuna. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare questa possibilità in modo più approfondito, considerando le disposizioni legislative in vigore in materia di responsabilità in altri settori, nonché i sistemi e le prassi vigenti negli Stati membri. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata, nel caso da proposte legislative.

(24)  I mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002 e le condizioni d'importazione stabilite nel regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali](10). Per evitare perturbazioni commerciali, in attesa che siano messe a punto le misure d'esecuzione, è opportuno che le importazioni continuino ad essere autorizzate alle condizioni stabilite della direttiva 98/51/CE.

(25)  I prodotti comunitari esportati verso i paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(26)  É opportuno estendere il campo d'applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 178/2002 ai rischi per la salute degli animali o per l'ambiente dovuti ai mangimi somministrati agli animali non destinati alla produzione alimentare.

(27)  La normativa comunitaria sull'igiene dei mangimi deve essere avvalorata da pareri scientifici. A tal fine l'Autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqualvolta risulti necessario.

(28)  Per tener conto del progresso tecnico e scientifico sarebbe necessaria una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la sicurezza degli animali.

(29)  Il presente regolamento tiene conto degli obblighi internazionali statuiti nell'Accordo sanitario e fitosanitario dell'OMC e delle norme internazionali in materia di sicurezza alimentare contenuti nel Codex Alimentarius.

(30)  Le direttive 95/69/CE e 98/51/CE dovrebbero essere abrogate.

(31)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(32)  É opportuno prevedere una data differita di applicazione del presente regolamento per dare alle imprese del settore dei mangimi interessate il tempo di adeguarsi.

(33)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11);

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

   a) norme generali in materia di igiene dei mangimi;
   b) condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi;
   c) condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica:

   a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria di mangimi fino alla loro immissione sul mercato;
   b) alla somministrazione di mangimi agli animali destinati alla produzione di alimenti;
   c) alle importazioni di mangimi da paesi terzi e alle esportazioni verso questi ultimi.

2.  Il presente regolamento non si applica:

  a) alla produzione domestica privata di mangimi:
   - per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato e
   - per gli animali non allevati per la produzione alimentare;
   b) alla somministrazione di mangimi agli animali destinati alla produzione alimentare per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [sull'igiene dei prodotti alimentari](12);
   c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione alimentare;
   d) alla fornitura diretta di piccole quantità di produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per consumo in loco;
   e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3.  Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 fatte salve le seguenti definizioni specifiche:

   a) "igiene dei mangimi", le misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;
   b) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
   c) "additivi di mangimi", le sostanze o i microrganismi autorizzati in virtù del regolamento (CE) n 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale(13);
   d) "stabilimento", un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi;
   e) "autorità competente", l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;
   f) "produzione primaria di mangimi", la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

CAPO II

OBBLIGHI

Articolo 4

Obblighi generali

1.  Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria vigente, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della buona pratica e soprattutto che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.

2.  Nell'alimentazione di animali destinati alla produzione alimentare gli agricoltori prendono misure e adottano procedure per mantenere al livello più basso ragionevolmente ottenibile il rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi, degli animali e dei prodotti di origine animale.

Articolo 5

Obblighi specifici

1.  Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

   a) il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
   b) le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
   c) la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati;
  

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2.  Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3.  Gli operatori del settore dei mangimi:

   a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
   b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4.  Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui agli articoli 20, 21 e 22 in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5.  Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione alimentare.

6.  Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)

1.  Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

2.  I principi HACCP di cui al paragrafo 1 sono:

   a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
   b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
   c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
   d) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;
   e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;
   f) stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;
   g) stabilire una documentazione e registrazioni commisurate alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

3.  Ogniqualvolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi sottopongono a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.

4.  Nell'ambito del sistema di procedure di cui al paragrafo 1, gli operatori del settore dei mangimi possono utilizzare manuali di buone pratiche unitamente a manuali sull'applicazione dell'HACCP elaborati secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

5.  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, possono essere adottate misure per agevolare l'attuazione del presente articolo, anche per le piccole imprese.

Articolo 7

Documenti concernenti il sistema HACCP

1.  Gli operatori del settore dei mangimi:

   a) forniscono all'autorità competente prove della loro conformità ai requisiti di cui all'articolo 6 nella forma richiesta dall'autorità competente;
   b) assicurano che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate conformemente all'articolo 6 sia sempre aggiornata.

2.  L'autorità competente tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi allorché stabilisce requisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.  Disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Tali disposizioni possono aiutare certi operatori del settore dei mangimi ad attuare i principi HACCP sviluppati conformemente agli articoli 20, 21 e 22 al fine di ottemperare ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Garanzie finanziarie

1.  Per predisporre un sistema efficace di garanzie finanziarie per gli operatori del settore dei mangimi, la Commissione presenta, entro ...(14), una relazione sulle garanzie finanziarie nel settore che, oltre ad esaminare le disposizioni legislative, i sistemi e le pratiche nazionali vigenti in relazione alla responsabilità nel settore dei mangimi e settori connessi, è, corredata nel caso, di proposte legislative riguardanti un sistema praticabile di garanzie applicabile a livello dell'UE. Tali garanzie dovrebbero coprire i costi totali di cui gli operatori potrebbero essere tenuti responsabili in diretta conseguenza del ritiro dal mercato, trattamento e/o distruzione di qualsiasi mangime, animale e alimento ad esso riconducibile.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi sono responsabili delle infrazioni alla legislazione applicabile in materia di sicurezza dei mangimi e gli operatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 presentano prova della loro copertura tramite le garanzie finanziarie richieste dalle misure legislative comunitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Controlli ufficiali, notifica e registrazione

1.  Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari applicabili e alla legislazione nazionale compatibile.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi:

   a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
   b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo come dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3.  L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 10

Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e cui si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

  1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:
   a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi contemplati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
   b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
   c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento;
   2) il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è ubicato;
   3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 11

Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare:

   a) senza la registrazione di cui all'articolo 9; oppure
   b) senza il riconoscimento prescritto conformemente all'articolo 10.

Articolo 12

Obbligo degli Stati membri di fornire informazioni sulle norme nazionali in materia di riconoscimento

Ciascuno Stato membro che richieda il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di certi stabilimenti ubicati sul suo territorio, informa la Commissione e gli altri Stati membri delle pertinenti norme nazionali.

Articolo 13

Riconoscimento di stabilimenti ad opera dell'autorità competente

1.  L'autorità competente riconosce gli stabilimenti soltanto qualora un'ispezione in loco effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti fissati del presente regolamento.

2.  L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

Articolo 14

Sospensione della registrazione o del riconoscimento ad opera dell'autorità competente

L'autorità competente sospende temporaneamente la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento per una, più o tutte le attività qualora risulti che lo stabilimento non soddisfa più le condizioni che si applicano a tali attività.

Tale sospensione dura fino al momento in cui lo stabilimento soddisfi nuovamente tali condizioni. Se entro un anno non si realizza la conformità a dette condizioni si applica l'articolo 15.

Articolo 15

Revoca della registrazione o del riconoscimento ad opera dell'autorità competente

L'autorità competente revoca la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento per una o più delle sue attività qualora:

   a) lo stabilimento cessi una o più attività;
   b) risulti che lo stabilimento non abbia adempiuto alle condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno;
   c) l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura.

Articolo 16

Modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento

L'autorità competente, su richiesta, apporta modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento abbia dimostrato la sua capacità di impegnarsi in attività addizionali rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la prima registrazione o il primo riconoscimento o che le rimpiazzano.

Articolo 17

Esenzione dalle visite in loco

Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'articolo 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali.

Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, in un modello deciso da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

Articolo 18

Misure transitorie

1.  Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati conformemente alla direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività a condizione che presentino alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti, al più tardi alla data di messa in applicazione del presente regolamento, una notifica a tal fine.

2.  Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né un riconoscimento né una registrazione conformemente alla direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione conformemente al presente regolamento possono continuare le loro attività a condizione che presentino alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti una domanda di registrazione al più tardi alla data di messa in applicazione del presente regolamento.

3.  Entro due anni dalla data di messa in applicazione del presente regolamento il richiedente deve dichiarare, in un modello deciso dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4.  Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2004 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Articolo 19

Elenco degli stabilimenti registrati e riconosciuti

1.  Per ciascuna attività l'autorità competente iscrive in uno o più elenchi nazionali gli stabilimenti da essa registrati conformemente all'articolo 9.

2.  Gli stabilimenti da essa riconosciuti conformemente all'articolo 13 sono iscritti in un elenco nazionale con un numero di identificazione individuale.

3.  Gli Stati membri mantengono aggiornati i dati degli stabilimenti riportati nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle decisioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 a fini di sospensione, ritiro o modifica della registrazione o del riconoscimento.

4.  L'elenco di cui al paragrafo 2 deve essere redatto conformemente al modello riportato nell'allegato V, capo I.

5.  Il numero di riconoscimento di cui al paragrafo 2 è codificato nella forma stabilita nell'allegato V, capo II.

La Commissione consolida e rende accessibile al pubblico la sezione dell'elenco degli Stati membri che contiene l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 2 per la prima volta nel novembre 2007 e successivamente ogni anno, entro il 30 novembre, l'elenco consolidato che tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell'anno.

Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 1.

CAPO III

MANUALI DI BUONE PRATICHE

Articolo 20

Elaborazione, diffusione e uso dei manuali

1.  La Commissione incoraggia l'elaborazione di manuali comunitari di buone pratiche per il settore dei mangimi e per l'applicazione dei principi HACCP conformemente all'articolo 22.

Ove necessario, gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali nazionali conformemente all'articolo 21.

2.  La diffusione e l'uso dei manuali nazionali e di quelli comunitari sono incoraggiati dalle autorità competenti.

3.  Tuttavia, gli operatori del settore dei mangimi possono usare tali manuali su base volontaria.

Articolo 21

Manuali nazionali

1.  Il settore dei mangimi provvede all'elaborazione e alla diffusione degli eventuali manuali nazionali di buone pratiche:

   a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori;
   b) tenendo conto dei pertinenti codici di buone pratiche del Codex Alimentarius, e
   c) se riguardano la produzione primaria di mangimi tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri valutano i manuali nazionali per assicurare che:

   a) siano stati elaborati conformemente al paragrafo 1;
   b) il loro contenuto possa essere messo in pratica nei settori cui sono destinati;
   c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali.

La Commissione istituisce e gestisce un sistema di registrazione per tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 22

Manuali comunitari

1.  Prima di elaborare manuali comunitari di buone pratiche igieniche o per l'applicazione dei principi HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e il loro oggetto.

2.  Quando vengono predisposti i manuali comunitari la Commissione assicura che essi siano elaborati e diffusi:

   a) da o in consultazione con idonei rappresentanti dei settori europei dei mangimi e di altre parti interessate, come ad esempio gruppi di consumatori;
   b) in collaborazione con le parti i cui interessi possono essere toccati, in modo sostanziale, comprese le autorità competenti.

3.  I manuali comunitari sono elaborati e diffusi tenendo conto:

   a) dei pertinenti codici di buone pratiche del Codex Alimentarius, e
   b) se riguardano la produzione primaria di mangimi tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

4.  Il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 valuta i progetti di manuali comunitari per assicurare che:

   a) siano stati elaborati conformemente ai paragrafi 2 e 3;
   b) il loro contenuto possa essere messo in pratica nei settori cui sono destinati in tutta la Comunità, e
   c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

5.  La Commissione invita il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 a esaminare periodicamente i manuali comunitari elaborati conformemente al presente articolo, in cooperazione con gli organismi citati al paragrafo 2. L'obiettivo di tale esame è di assicurare che i manuali continuino a poter essere messi in pratica e di tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.

6.  I titoli e i riferimenti di manuali comunitari elaborati in conformità del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

CAPO IV

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Articolo 23

Importazioni

1.  Gli operatori del settore dei mangimi che importano mangimi da paesi terzi assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni:

   a) il paese terzo di invio figura in un elenco, redatto conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali], di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi;
   b) lo stabilimento di invio figura in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali], di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;
   c) il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;
  d) il mangime soddisfa:
   i) i requisiti stabiliti nel presente regolamento e qualsiasi altro strumento normativo comunitario che fissi regole per i mangimi, o
   ii) le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò, o
   iii) se esiste un accordo specifico tra la Comunità e il paese di esportazione, i requisiti in esso contenuti.

2.  Un modello di certificato di importazione può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 24

Provvedimenti provvisori

In deroga all'articolo 33 e in attesa della compilazione degli elenchi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) le importazioni continuano ad essere autorizzate alle condizioni previste dall'articolo 6 della direttiva 98/51/CE.

Articolo 25

Esportazioni

I mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati a essere immessi sul mercato di paesi terzi devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Misure di attuazione

Possono essere definite misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 27

Modifica degli allegati I, II, e III

Gli allegati I, II e III possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto:

   a) dell'elaborazione di codici di buone pratiche;
   b) dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP in virtù dell'articolo 6;
   c) degli sviluppi tecnologici;
   d) di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;
   e) della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi; e
   f) della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.

Articolo 28

Deroghe alle disposizioni degli allegati I, II e III

Per motivi particolari, possono essere concesse deroghe alle disposizioni degli allegati I, II e III secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 29

Sistema di allarme rapido

Qualora mangimi specifici, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, presentino gravi rischi per la salute umana o per la salute degli animali o per l'ambiente, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro ...(15) e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 31

Procedura del comitato permanente

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato "il comitato").

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su qualsiasi questione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento che possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica, in particolare, prima di proporre criteri o obiettivi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 33

Abrogazione

Le direttive 95/69/CE e 98/51/CE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini di recepimento, con effetto dalla data di messa in applicazione del presente regolamento.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. .../2004 [sull'igiene dei prodotti alimentari](16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

PARTE A

Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1.  Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi assicurano che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi assicurano, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni e deterioramenti.

3.  Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:

   i) misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti e
   ii) misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all'ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4.  Se del caso gli operatori del settore dei mangimi prendono misure appropriate, in particolare:

   a) per mantenere puliti e, ove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;
   b) per assicurare, ove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro igienicità;
   c) per l'uso di acqua pulita ove necessario al fine di prevenire contaminazioni pericolose;
   d) per prevenire, nei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose;
   e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
   f) per assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione pericolosa dei mangimi;
   g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

Tenuta di registri

1.  Gli operatori del settore dei mangimi compilano e conservano registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo in modo appropriato e per un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla grandezza dell'impresa nel settore dei mangimi. Gli operatori del settore dei mangimi mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni pertinenti contenute in tali registri.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

   a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
   b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
   c) ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei prodotti primari;
   d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi;
   e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

3.  Altre persone come veterinari, agronomi e tecnici delle aziende agricole possono assistere gli operatori del settore dei mangimi nella tenuta delle registrazioni pertinenti alle attività che essi espletano nell'azienda agricola.

PARTE B

Raccomandazioni per manuali di buone pratiche

1.  I manuali nazionali e comunitari redatti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento contengono orientamenti in materia di buone pratiche per il controllo dei pericoli nella produzione primaria di mangimi.

2.  I manuali di buone pratiche contengono informazioni appropriate sugli eventuali pericoli che possono insorgere nella produzione primaria di mangimi e sulle azioni atte a controllare tali pericoli, comprese le pertinenti misure stabilite nella legislazione comunitaria e nazionale o nei programmi comunitari e nazionali quali:

   a) controllo della contaminazione sotto forma ad esempio di microtossine, metalli pesanti, materiale radioattivo;
   b) uso di acqua, residui organici e fertilizzanti;
   c) uso corretto e appropriato di prodotti fitosanitari e biocidi e la loro rintracciabilità;
   d) l'uso corretto e appropriato di medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e la loro rintracciabilità;
   e) (la preparazione, l'immagazzinamento e) la rintracciabilità delle materie prime dei mangimi;
   f) l'adeguata eliminazione degli animali morti, dei rifiuti e degli scarti;
   g) misure di protezione per prevenire l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili agli animali per il tramite dei mangimi e gli obblighi di notifica all'autorità competente;
   h) procedure, pratiche e metodi per assicurare che il mangime sia prodotto, preparato, confezionato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche appropriate, compresi un'efficace pulitura e controllo dei parassiti;
   i) misure legate alla tenuta di registri.

ALLEGATO II

Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Impianti e attrezzatura

1.  Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei mangimi, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze vanno tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di controllo dei parassiti.

2.  La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono:

   a) consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;
   b) essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonché da evitare la contaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con i mangimi devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.

3.  Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i prodotti.

a)  Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza.

b)  Tutti i miscelatori usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e devono essere in grado di produrre opportune miscele omogenee e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.

4.  I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.

5.  Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi.

6.  L'acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere inerti.

7.  Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana devono essere smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano. Si deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.

8.  Le finestre e le altre aperture devono essere, ove necessario, a prova di parassiti. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse essere a prova di parassiti.

9.  Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi.

Personale

Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata dei prodotti in questione.

Produzione

1.  Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che le diverse fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici nel processo di fabbricazione.

3.  Vanno adottate misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al minimo, a seconda delle necessità, le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione.

4.  La presenza di mangimi proibiti, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute degli animali va verificata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

5.  I residui e i materiali non adatti come mangimi vanno isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di farmaci veterinari, contaminanti o altri elementi di pericolo sono smaltiti in modo appropriato e non vengono usati quale mangime.

6.  Gli operatori del settore dei mangimi prendono le misure adeguate per garantire l'efficace rintracciamento dei prodotti fabbricati.

Controllo di qualità

1.  Se del caso deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità.

2.  Le imprese nel settore dei mangimi devono, quale parte del loro sistema di controllo, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

3.  Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.

4.  Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. La relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) vanno prelevati in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante e sono conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione esclusivamente per sopperire al fabbisogno proprio del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Stoccaggio e trasporto

1.  I mangimi trasformati sono tenuti separati dai componenti di mangimi non trasformati e dagli additivi per evitare una contaminazione incrociata del mangime trasformato e si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

2.  I mangimi vanno conservati e trasportati in appositi contenitori. Essi sono immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e solo le persone autorizzate dagli operatori del settore dei mangimi vi hanno accesso.

3.  I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.

4.  I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura sono tenuti puliti. Vengono introdotti programmi di pulitura e si riducono al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.

5.  Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo gli scarti per contenere l'invasione di parassiti.

6.  Se del caso le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

Documentazione

1.  Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, riportano in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione e della consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, tengono un registro con la seguente documentazione:

a)  Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli.

Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e assicurare il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e di stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei controlli pertinenti. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.

b)  Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare:

i)  Additivi:

   - natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
   - denominazione e indirizzo dello stabilimento in cui è consegnato l'additivo, natura e quantità degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

ii)  Prodotti coperti dalla direttiva 82/471/CEE:

   - natura dei prodotti e quantità prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
   - nome e indirizzo degli stabilimenti o degli utilizzatori (stabilimenti o agricoltori) cui tali prodotti sono stati consegnati, unitamente a dettagli sulla natura e quantità dei prodotti consegnati e, se del caso, al numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua.

iii)  Premiscele:

   - nome e indirizzi dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
   - data di fabbricazione della premiscela, e numero della partita se del caso;
   - nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata, data di consegna, natura e quantità della premiscela consegnata, e numero della partita se del caso.

iv)  Mangimi composti/materie prime per mangimi

   - nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/della premiscela, natura e quantità della premiscela usata, con numero di partita se del caso;
   - nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna;
   tipo, quantità e formulazione del mangime composto;
   - natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi).

Reclami e ritiro dei prodotti

1.  Gli operatori del settore dei mangimi mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.

2.  Essi introducono, ove ciò risulti necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Essi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere rimessi in circolazione, devono essere sottoposti a un nuovo controllo di qualità.

ALLEGATO III

Buona pratica di alimentazione degli animali

Pascolo

La pratica del pascolo su terreni adibiti a pascolo e su coltivi è gestita in modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti di origine animale da parte di fonti di pericolo fisico, biologico o chimico.

Se del caso, si osserva un adeguato periodo di riposo prima di consentire al bestiame di pascolare su terreni adibiti a pascolo, coltivi e residui del raccolto e tra turni di rotazione del pascolo per ridurre al minimo la contaminazione incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi, laddove sussista tale problema potenziale, e assicurare che siano rispettati i periodi di sospensione per le applicazioni di prodotti agrochimici.

Prescrizioni relative alle attrezzature da stalla per la somministrazione dei mangimi

L'unità di produzione animale è concepita in modo da poter essere adeguatamente pulita. L'unità di produzione animale e l'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente per prevenire l'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici usati per la pulitura e l'igienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali.

È posto in atto un sistema di controllo dei parassiti per impedirne l'accesso all'unità di produzione animale al fine di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dei mangimi e delle lettiere o delle unità di bestiame.

Gli edifici e le attrezzature di somministrazione dei mangimi sono tenuti puliti. Sono posti in atto sistemi per rimuovere regolarmente il letame, gli scarti e altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi.

I mangimi e il materiale delle lettiere usati nell'unità di produzione animale sono cambiati con frequenza e non lasciati ammuffire.

Somministrazione degli alimenti

1.  Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.

Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2.  Distribuzione

Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate. I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.

Mangimi e acqua

L'acqua da bere o destinata all'acquacoltura è di qualità adeguata agli animali allevati. Quando vi sia motivo di temere una contaminazione di animali o di prodotti animali derivante dall'acqua, sono prese le misure necessarie a valutare e ridurre al minimo i rischi.

Gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devono essere concepiti, costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei mangimi e dell'acqua. I sistemi di erogazione dell'acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione regolare, ove possibile.

Personale

La persona responsabile della somministrazione di alimenti agli animali e della loro manipolazione possiede le necessarie abilità, conoscenze e competenza.

ALLEGATO IV

CAPO 1

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

   - additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo
   - additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo
  - additivi tecnologici:
   additivi contemplati dall'allegato I, punto 1, lettera b) ("antiossidanti") del regolamento (CE) n. 1831/2003: soltanto quelli con un contenuto massimo fissato
   additivi organolettici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 2, lettera b) ("coloranti") del regolamento (CE) n. 1831/2003
   - carotenoidi e xantofille.

Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:

   - Proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1.2.1)
   - Prodotti collaterali risultanti dalla produzione di aminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo

CAPO 2

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

   Additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4, lettera d) ("altri additivi tecnologici") del regolamento (CE) n. 1831/2003
   - Antibiotici: tutti gli additivi
   - Coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi
   - Stimolatori della crescita: tutti gli additivi
  - Additivi nutrizionali:
   - additivi contemplati dall'allegato I, punto 3, lettera a) (vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite) del regolamento (CE) n. 1831/2003: A e D
   additivi contemplati dall'allegato I, punto 3, lettera b) ("composti di oligoelementi") del regolamento (CE) n. 1831/2003: Cu e Se

CAPO 3

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

   Additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4, lettera d) ("altri additivi zootenici") del regolamento (CE) n. 1831/2003
   - Antibiotici: tutti gli additivi
   - Coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi
   - Stimolatori della crescita: tutti gli additivi

ALLEGATO V

CAPO I

ELENCO DI IMPRESE RICONOSCIUTE NEL SETTORE DEI MANGIMI

1

2

3

4

5

Numero di riconoscimento

Attività

Nome o ragione sociale (17)

Indirizzo (18)

Osservazioni

CAPO II

Il numero di riconoscimento deve essere strutturato nel seguente modo:

   1. il carattere "α" se l'impresa nel settore dei mangimi è riconosciuta;
   2. il codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui l'impresa nel settore dei mangimi è sita;
   3. il numero di riferimento nazionale per un massimo di otto caratteri alfanumerici.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C
(3) GU C
(4) GU C
(5) Posizione del Parlamento europeo del 31.3.2004.
(6) GU L 31 dell"1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(7) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 182 del 16.5.2003, pag. 1).
(8) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.
(9) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(10) GU L .
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(12) GU L.
(13) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(14)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(15)* Due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
(16) Cfr. articolo 22 del regolamento citato: tale data cadrà il 1° gennaio 2006 o successivamente, in funzione della pubblicazione del pacchetto "igiene" nella Gazzetta ufficiale.
(17) Nome o ragione sociale delle imprese nel settore dei mangimi.
(18) Indirizzo delle imprese nel settore dei mangimi.


Materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (COM(2003) 689 – C5-0549/2003 – 2003/0272(COD))
P5_TA(2004)0235A5-0147/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 689)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0549/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0147/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

P5_TC1-COD(2003)0272


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari(5), che sostituisce la direttiva 76/893/CEE, introduce principi generali per l'eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri per quanto riguarda tali materiali ed oggetti e dispone l'adozione di direttive di attuazione relative a gruppi specifici di materiali e oggetti (direttive specifiche). Tale impostazione è risultata efficace e va dunque continuata.

(2)  Le direttive specifiche adottate in base alla direttiva 89/109/CEE contengono di norma disposizioni che lasciano agli Stati membri uno scarso margine discrezionale nelle operazioni di recepimento e sono soggette a frequenti modificazioni, necessarie per il loro rapido adeguamento al progresso tecnologico. Deve pertanto essere possibile conferire a tali misure la forma di regolamenti o decisioni. Allo stesso tempo, è opportuno includere nel loro ambito una serie di questioni aggiuntive. La direttiva 89/109/CEE deve quindi essere sostituita.

(3)  Il principio alla base del presente regolamento prevede che ogni materiale od oggetto destinato a venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari sia sufficientemente inerte da escludere il trasferimento di sostanze verso gli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o comportare una modificazione inaccettabile nella composizione degli alimenti o deteriorarne le caratteristiche organolettiche.

(4)  I nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenere attivamente o migliorare le condizioni degli alimenti ("materiali e oggetti attivi destinati al contatto con gli alimenti") non sono concepiti per essere inerti, contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali. Altri tipi di nuovi materiali e oggetti sono concepiti per controllare le condizioni dell'alimento ("materiali e oggetti intelligenti destinati al contatto con gli alimenti"). Entrambi i tipi di materiali e oggetti possono essere messi a contatto coi prodotti alimentari. È pertanto necessario, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati al contatto con gli alimenti siano inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e che siano stabilite le norme principali per il loro impiego. Ulteriori norme devono figurare in misure specifiche, che comprendano elenchi positivi di sostanze e/o di materiali e oggetti autorizzati, da adottarsi il più presto possibile.

(5)  I materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con gli alimenti sono espressamente concepiti in modo da contenere componenti "attivi" che verranno ceduti all'alimento o che assorbiranno sostanze dallo stesso. Detti materiali e oggetti vanno distinti da quelli tradizionalmente utilizzati per la cessione di componenti naturali a tipi specifici di alimenti nel corso del processo di fabbricazione, come le botti di legno.

(6)  I materiali e gli oggetti attivi destinati a venire a contatto con gli alimenti possono alterarne la composizione o le proprietà organolettiche solo qualora le alterazioni siano conformi a disposizioni comunitarie applicabili agli alimenti, quali il disposto della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(6). In particolare, sostanze quali gli additivi alimentari deliberatamente incorporati in taluni materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con gli alimenti e ceduti all'alimento imballato o al suo ambiente, devono essere autorizzate in conformità delle disposizioni comunitarie applicabili agli alimenti ed essere soggette ad altre norme stabilite in una misura specifica. I consumatori devono inoltre poter contare su un'etichettatura e informazioni adeguate sul corretto utilizzo di materiali e di oggetti attivi, in conformità della normativa sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura di tali prodotti.

(7)  I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti non devono alterarne la composizione o le caratteristiche organolettiche, né devono fornire ai consumatori informazioni fuorvianti sulle condizioni degli alimenti. Ad esempio, i materiali e gli oggetti attivi destinati a venire a contatto con gli alimenti non devono cedere o assorbire sostanze quali aldeidi o amine per dissimulare un deterioramento incipiente dell'alimento. Le alterazioni volte a dissimulare i segni di deterioramento possono ingannare il consumatore e non devono pertanto essere autorizzate. Analogamente, non devono essere autorizzati i materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con gli alimenti e causa di un'alterazione del colore dei medesimi e di conseguenti informazioni fuorvianti al consumatore.

(8)  Ogni materiale od oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari che viene immesso sul mercato deve essere conforme alle norme del presente regolamento. Tuttavia, devono essere esclusi i materiali e gli oggetti commercializzati in qualità di oggetti di antiquariato, essendo disponibili in quantità limitata, come del resto è limitato il loro contatto con i prodotti alimentari.

(9)  I materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi non devono essere contemplati dal presente regolamento. D'altronde, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai materiali di ricopertura o di rivestimento utilizzati per ricoprire la crosta dei formaggi, i salumi o la frutta, ma che non formano un tutt'uno con gli alimenti, né sono destinati a essere consumati con i medesimi.

(10)  È necessario definire vari tipi di restrizioni e condizioni d'impiego per i materiali e gli oggetti di cui al presente regolamento nonché per la sostanze impiegate nella loro fabbricazione. È opportuno istituire tali restrizioni e condizioni d'impiego mediante misure specifiche attinenti alle particolari caratteristiche tecnologiche di ciascun gruppo di materiali e oggetti.

(11)  A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(7), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") deve essere consultata prima che nell'ambito delle misure specifiche siano adottate disposizioni aventi implicazioni di salute pubblica.

(12)  Le sostanze da includere negli elenchi previsti da misure specifiche, comprendenti le sostanze autorizzate all'interno della Comunità per l'uso nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, devono essere sottoposte ad una valutazione di sicurezza prima dell'autorizzazione. La valutazione di sicurezza e l'autorizzazione di tali sostanze non devono pregiudicare le relative disposizioni della normativa comunitaria in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche.

(13)  Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla valutazione della sicurezza e all'autorizzazione delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione di tali materiali e oggetti, creando condizioni di concorrenza distorta. Occorre pertanto istituire un procedimento di autorizzazione a livello comunitario. La valutazione di sicurezza di tali sostanze deve essere svolta dall'Autorità, affinché avvenga in modo armonizzato.

(14)  La valutazione di sicurezza delle sostanze deve essere seguita da una decisione di gestione del rischio che valuti l'opportunità di inserire le sostanze in un elenco comunitario di sostanze autorizzate.

(15)  È opportuno prevedere l'eventualità di un esame amministrativo delle azioni o delle omissioni specifiche dell'Autorità, in virtù del presente regolamento. Tale esame non deve pregiudicare il ruolo dell'Autorità in qualità di riferimento scientifico indipendente in materia di valutazione dei rischi.

(16)  L'etichettatura agevola l'impiego corretto dei materiali e degli oggetti da parte degli utilizzatori. Le modalità secondo cui l'etichettatura deve essere realizzata possono variare in funzione dell'utilizzatore.

(17)  La direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980(8), ha introdotto un simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per motivi di semplicità, tale simbolo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento.

(18)  La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari deve essere garantita in tutte le fasi per agevolare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, l'informazione destinata ai consumatori e riconoscere le responsabilità. Gli operatori delle aziende devono essere in grado di individuare almeno le aziende dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.

(19)  In sede di controllo della conformità dei materiali e degli oggetti al presente regolamento, è opportuno tener conto delle necessità specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati. La Commissione si è impegnata, in virtù del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali](9), ad aiutare i paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare, compresa quella dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Detto regolamento prevede pertanto disposizioni specifiche che devono essere applicate anche ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(20)  È necessario stabilire procedure per l'adozione di misure di salvaguardia nelle situazioni in cui un determinato materiale od oggetto può costituire un serio rischio per la salute umana.

(21)  Ai documenti in possesso dell'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(10).

(22)  È opportuno proteggere l'investimento effettuato da soggetti innovatori nel raccogliere informazioni e dati a sostegno delle richieste previste dal presente regolamento. Tuttavia, per prevenire l'inutile ripetizione di studi e in particolare di esperimenti sugli animali, la condivisione dei dati deve essere permessa purché vi sia l'accordo tra i soggetti interessati.

(23)  Devono essere designati laboratori di riferimento comunitari e nazionali al fine di promuovere l'elevata qualità e l'uniformità dei risultati delle analisi. Tale obiettivo sarà raggiunto nel quadro del regolamento (CE) n. .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali].

(24)  Per ragioni di carattere ambientale, nella Comunità deve essere favorito l'utilizzo di materiali e di oggetti riciclati, a condizione che siano stabiliti dei requisiti rigorosi a garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore. Tali requisiti devono essere stabiliti tenendo altresì conto delle caratteristiche tecnologiche delle varie categorie di materiali e di oggetti di cui all'allegato I. La priorità deve essere attribuita all'armonizzazione delle norme concernenti i materiali e gli oggetti di plastica riciclati, visti il loro crescente utilizzo e la mancanza di normative e disposizioni nazionali o, quando esistano, la loro divergenza. È perciò necessario pubblicare quanto prima un progetto di misura specifica sui materiali di plastica riciclati, per chiarire la situazione giuridica in seno alla Commissione.

(25)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento e le modificazioni degli allegati I e II devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).

(26)  Gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e provvedere affinché esse siano applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27)  È necessario che gli operatori delle aziende dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi a taluni requisiti stabiliti dal presente regolamento.

(28)  Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le disposizioni nazionali e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)  Le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE devono pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

2.  Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati "materiali e oggetti"), che, allo stato di prodotti finiti:

   a) sono destinati a essere messi a contatto con alimenti;
   b) sono già a contatto con alimenti e destinati a tal fine,
   c) saranno presumibilmente messi a contatto con alimenti o trasferiranno presumibilmente i propri costituenti agli alimenti, in condizioni di impiego normali o previdibili.

3.  Il presente regolamento non è applicabile:

   a) ai materiali e agli oggetti forniti in qualità di oggetti di antiquariato;
   b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, i salumi o la frutta, che formano un tutt'uno con gli alimenti e possono quindi essere consumati con i medesimi;
   c) agli impianti fissi, pubblici o privati, che servono per la distribuzione dell'acqua.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, ad eccezione delle definizioni di "rintracciabilità" e di "immissione sul mercato".

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

   1) "per materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari" (qui di seguito denominati "materiali e oggetti attivi") s'intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni degli alimenti imballati. Essi sono espressamente concepiti in modo da contenere componenti che cedono sostanze all'alimento imballato o al suo ambiente, o le assorbono dagli stessi;
   2) "per materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (qui di seguito denominati "materiali e oggetti intelligenti") s'intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni dell'alimento imballato o del suo ambiente;
   3) per "azienda" s'intende ogni impresa, avente o meno fini di lucro e di natura pubblica o privata, che svolga attività connesse con qualunque fase della fabbricazione, lavorazione e distribuzione dei materiali e degli oggetti;
   4) per "operatore dell'azienda" si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'azienda sotto il suo controllo, delle norme del presente regolamento;
   5) per "rintracciabilità" s'intende la possibilità di rintracciare e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della fabbricazione, lavorazione e distribuzione;
   6) per "immissione sul mercato" s'intende la detenzione di materiali e di oggetti per la vendita, inclusa l'offerta di vendita o qualsiasi altra forma di trasferimento, gratuita o meno, e la vendita, la distribuzione e le altre forme di trasferimento.

Articolo 3

Norme generali

1.  I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da:

   a) costituire un pericolo per la salute umana;
   b) comportare una modificazione inaccettabile nella composizione dei prodotti alimentari; o
   c) comportare un'alterazione delle loro caratteristiche organolettiche.

2.  L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

Articolo 4

Norme speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti

1.  In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), i materiali e gli oggetti attivi possono comportare modificazioni nella composizione o nelle caratteristiche organolettiche degli alimenti purché tali modificazioni rispettino le norme comunitarie applicabili agli alimenti, come le disposizioni della direttiva 89/107/CEE concernenti gli additivi alimentari e le misure di esecuzione connesse o, se non esistono norme comunitarie, le disposizioni nazionali relative agli alimenti.

2.  In attesa dell'adozione di norme aggiuntive in una misura specifica sui materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, le sostanze deliberatamente utilizzate in materiali e oggetti attivi da cedere a alimenti o al loro ambiente sono autorizzate e impiegate in conformità con le pertinenti norme comunitarie applicabili agli alimenti e devono essere conformi con le disposizioni del presente regolamento e le sue disposizioni di attuazione.

Tali sostanze sono considerate ingredienti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(12).

3.  I materiali e gli oggetti attivi non possono comportare modificazioni nella composizione o nelle caratteristiche organolettiche degli alimenti, ad esempio dissimulando il deterioramento degli alimenti, tali da poter fuorviare i consumatori.

4.  I materiali e gli oggetti intelligenti non possono fornire informazioni sulle condizioni dell'alimento tali da poter fuorviare i consumatori.

5.  I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti già entrati in contatto con gli alimenti sono adeguatamente etichettati per consentire al consumatore di individuare le parti non edibili.

6.  I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti sono etichettati adeguatamente per segnalare che si tratta di materiali e oggetti attivi e/o intelligenti.

Articolo 5

Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti

1.  Per i gruppi di materiali e oggetti elencati all'allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o materiali e oggetti riciclati impiegati nella produzione di tali materiali e oggetti, possono essere adottate o modificate misure specifiche secondo la procedura di cui all"articolo 23, paragrafo 2.

Tali misure specifiche possono includere:

   a) un elenco delle sostanze autorizzate per l'impiego nella produzione di materiali e oggetti;
   b) uno o più elenchi di sostanze autorizzate, utilizzate in materiali e oggetti attivi o intelligenti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, o uno o più elenchi di materiali e articoli attivi o intelligenti e, se necessario, le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate;
   c) requisiti di purezza delle sostanze di cui alla lettera a);
   d) le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze di cui alla lettera a) e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate;
   e) limiti specifici di migrazione di taluni costituenti o gruppi di costituenti nei o sui prodotti alimentari tenendo debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione a tali costituenti;
   f) un limite globale di migrazione dei costituenti nei o sui prodotti alimentari;
   g) disposizioni miranti a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dal contatto orale coi materiali e gli oggetti;
   h) altre norme che garantiscano l'osservanza degli articoli 3 e 4;
   i) norme fondamentali per il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) a h);
   j) norme riguardanti il prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) a h);
   k) norme specifiche volte a garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti, comprese le norme in materia di durata della conservazione delle registrazioni, o norme che consentano, se necessario, deroghe ai requisiti di cui all'articolo 17;
   l) norme aggiuntive per l'etichettatura dei materiali e degli oggetti attivi e intelligenti;
   m) disposizioni che prevedano l'istituzione e la gestione da parte della Commissione di un Registro comunitario, accessibile al pubblico, delle sostanze, dei processi o dei materiali e degli oggetti autorizzati (qui di seguito denominato "il Registro");
   n) norme procedurali specifiche che adattino, se necessario, la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 o che rendano idonea l'autorizzazione di taluni tipi di materiali e oggetti e/o processi impiegati nella loro produzione, compresa eventualmente una procedura per la singola autorizzazione di una sostanza, di un materiale, di un oggetto o di processo attraverso una decisione destinata al richiedente.

2.  Le direttive specifiche esistenti sui materiali e gli oggetti sono modificate in conformità con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 6

Norme specifiche nazionali

In mancanza delle misure specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali purché siano conformi alle disposizioni del trattato.

Articolo 7

Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Le norme che possono avere implicazioni di salute pubblica vengono stabilite previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata "l'Autorità".

Articolo 8

Norme generali per l'autorizzazione di sostanze

1.  Quando sia stato adottato l'elenco delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 secondo comma, lettere a) e b), chi intenda ottenere l'autorizzazione per una sostanza non ancora inserita in tale elenco deve presentare una richiesta in conformità dell"articolo 9, paragrafo 1.

2.  Nessuna sostanza può essere autorizzata se non è stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che, se impiegata nei modi stabiliti nelle misure specifiche, il materiale od oggetto finale soddisfa le norme degli articoli 3 e 4.

Articolo 9

Richiesta d'autorizzazione per nuove sostanze

1.  Per l'autorizzazione di cui all"articolo 8, paragrafo 1, deve essere presentata richiesta secondo le norme che seguono:

a)   la richiesta è inviata all"autorità competente di uno Stato membro ed è corredata delle seguenti informazioni:

   i) nome e indirizzo del richiedente,
   ii) un fascicolo tecnico contenente le informazioni specificate negli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze, che saranno pubblicati a cura dell'Autorità,
   iii) una sintesi del fascicolo tecnico;

b)   l'autorità competente di cui alla lettera a):

   i) informa per iscritto il richiedente di aver ricevuto la richiesta entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;
   ii) informa senza indugio l'Autorità;
   iii) rende disponibili per l'Autorità la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;

c)   l'Autorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della richiesta e rende loro disponibile la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

2.  L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste di autorizzazione(13).

Articolo 10

Parere dell'Autorità

1.  Entro il termine di sei mesi dal ricevimento della richiesta valida, l'Autorità emette un parere in merito alla conformità della sostanza ai criteri di sicurezza di cui agli articoli 3 e 4 nelle condizioni d'impiego previste per il materiale o l'oggetto in cui è usata.

L'Autorità può prorogare tale termine per un periodo massimo di altri sei mesi. In tal caso, indica i motivi della proroga al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

2.  L'Autorità può, laddove opportuno, invitare il richiedente a integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine da essa specificato. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso finché non sia stata fornita l'informazione richiesta. Analogamente tale termine è sospeso durante il periodo assegnato al richiedente per la preparazione di chiarimenti scritti o orali.

3.  Onde preparare il proprio parere l'Autorità:

   a) verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all"articolo 9, paragrafo 1, lettera a) nel qual caso la richiesta è considerata valida, ed esamina se la sostanza soddisfi i criteri di sicurezza di cui agli articoli 3 e 4;
   b) informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui una domanda non sia valida.

4.  Il parere, qualora sia favorevole all'autorizzazione della sostanza oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

   a) denominazione e caratteristiche della sostanza e
   b) se del caso, raccomandazioni relative a condizioni o restrizioni d'impiego della sostanza valutata e/o del materiale od oggetto e
   c) una valutazione dell'adeguatezza del metodo d'analisi proposto ai fini di controllo previsti.

5.  L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente.

6.  L'Autorità rende pubblico il proprio parere, previa omissione di tutte le informazioni ritenute riservate ai sensi dell"articolo 20.

Articolo 11

Autorizzazione comunitaria

1.  L'autorizzazione comunitaria della sostanza o delle sostanze avviene sotto forma di adozione di una misura specifica. La Commissione prepara, se del caso, un progetto di misura specifica, come previsto all'articolo 5, recante l'autorizzazione della sostanza o delle sostanze valutate dall'Autorità e la definizione o modificazione delle condizioni d'impiego.

2.  Il progetto di misura specifica tiene conto del parere dell'Autorità, delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e di altri fattori rilevanti in materia. Se il progetto di misura specifica non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione indica senza tardare i motivi delle divergenze. Qualora decida di non elaborare un progetto di misura specifica dopo il parere positivo dell'Autorità, la Commissione lo comunica senza tardare al richiedente e gli illustra i motivi della propria decisione.

3.  L'autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, come previsto dal paragrafo 1, è adottata secondo la procedura di cui all"articolo 23, paragrafo 2.

4.  Quando una determinata sostanza sia stata autorizzata a norma del regolamento, ogni operatore d'azienda che usi la sostanza stessa o i materiali o gli oggetti che la contengono deve conformarsi alle condizioni o restrizioni inerenti all'autorizzazione.

5.  Il richiedente od ogni operatore di azienda che usi la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono comunica immediatamente alla Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana. Se necessario, l'Autorità riesamina allora la valutazione.

6.  L'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità generale, civile e penale dell'operatore d'azienda relativamente alla sostanza autorizzata, al materiale o all'oggetto che la contiene e al prodotto alimentare a contatto con tale materiale od oggetto.

Articolo 12

Modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1.  Il richiedente od ogni operatore di azienda che usi la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono può chiedere, con la procedura di cui all"articolo 9, paragrafo 1, la modificazione di un'autorizzazione già concessa.

2.  La richiesta contiene quanto segue:

   a) un riferimento alla richiesta originaria,
   b) un fascicolo tecnico contenente le nuove informazioni in conformità degli orientamenti di cui all"articolo 9, paragrafo 2,
   c) una nuova sintesi completa del fascicolo tecnico in forma standardizzata.

3.  Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere o l'autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, all'occorrenza seguendo la procedura di cui all"articolo 10. L'Autorità, se necessario, può consultare il richiedente.

4.  La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara un progetto di misura specifica.

5.  Il progetto di misura specifica che comporti la modificazione dell'autorizzazione precisa quali modificazioni debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed alle eventuali restrizioni inerenti all'autorizzazione stessa.

6.  La misura specifica relativa alla modificazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione è adottata con la procedura stabilita dall"articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Autorità competenti degli Stati membri

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e all'Autorità il nome e l'indirizzo, nonché un punto di contatto, dell'autorità nazionale competente o delle autorità che nel suo territorio hanno la responsabilità di ricevere la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità nazionali competenti nonché i punti di contatto notificati conformemente al presente articolo.

Articolo 14

Riesame amministrativo

Qualsiasi atto adottato nell'ambito dei poteri assegnati all'autorità dal presente regolamento, o qualunque omissione nel loro esercizio, può essere oggetto da parte della Commissione di un riesame di propria iniziativa o in risposta ad una richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

A tale effetto viene presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dalla data in cui la parte interessata ha avuto notizia dell'atto o dell'omissione in parola.

La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo, ove opportuno, all'autorità di annullare l'atto o di rimediare all'omissione.

Articolo 15

Etichettatura

1.  Fatte salve le misure specifiche di cui all'articolo 5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l'alimento al momento dell'immissione sul mercato sono accompagnati da:

   a) la dicitura "al contatto con gli alimenti" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo riprodotto nell'allegato II e
   b) se necessario, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e appropriato e
   c) il nome o la ragione sociale e in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore, responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità e
   d) un'adeguata etichettatura o contrassegnatura, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17 e
   e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti ed altre informazioni pertinenti quali il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo, in modo da permettere agli operatori delle aziende alimentari che utilizzano tali materiali od oggetti di conformarsi a ogni altra disposizione comunitaria pertinente o, in difetto, alle disposizioni nazionali sugli alimenti incluse le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti.

2.  Tuttavia, le informazioni previste al paragrafo 1, lettera a) non sono obbligatorie per quegli articoli che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3.  Le informazioni previste al paragrafo 1 devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

4.  Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

5.  Lo Stato membro in cui il materiale o l'oggetto è commercializzato può, nel rispetto delle disposizioni del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

6.  I paragrafi 4 e 5 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.

7.  Al momento della vendita al consumatore finale, le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere visibili:

   a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi, o
   b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi, o
   c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima modalità è ammessa soltanto se l'apposizione, su detti materiali e oggetti, dell'informazione o di un'etichetta recante l'informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di fabbricazione né in quella di commercializzazione.

8.  Nelle altre fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere visibili su:

   a) i documenti di accompagnamento, o
   b) le etichette o gli imballaggi, o
   c) i materiali e gli oggetti stessi.

9.  Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi:

   a) ai criteri fissati negli articoli 3 e 4 e
   b) alle misure specifiche di cui all'articolo 5 o, in difetto, alle disposizioni nazionali applicabili a detti materiali e oggetti.

Articolo 16

Dichiarazione di conformità

1.  Le misure specifiche di cui all'articolo 5 devono prevedere che i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono siano accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Tale conformità è dimostrata da una documentazione appropriata. Questa è resa disponibile alle autorità competenti su loro richiesta.

2.  In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali relativamente alle dichiarazioni di conformità per i materiali e gli oggetti.

Articolo 17

Rintracciabilità

1.  La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi in modo da facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni al consumatore e attribuire la responsabilità.

2.  Tenendo in debita considerazione la fattibilità tecnica, gli operatori delle aziende devono predisporre sistemi e procedure atti a consentire l'individuazione delle aziende da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti contemplati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione usati nella loro fabbricazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti su loro richiesta.

3.  I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere identificabili da un opportuno sistema che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o la documentazione o le informazioni pertinenti.

Articolo 18

Misure di salvaguardia

1.  Se uno Stato membro, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione di informazioni preesistenti, ha motivi fondati per ritenere che l'impiego di un materiale od oggetto presenti un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle misure specifiche pertinenti, può sospendere temporaneamente o sottoporre a restrizioni, sul proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sospensione o le restrizioni.

2.  La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato di cui all"articolo 23, paragrafo 1, ed eventualmente su parere dell'Autorità, i motivi addotti dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, emette senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3.  Le modificazioni alle misure specifiche, ritenute necessarie dalla Commissione al fine di rimediare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e di garantire la tutela della salute umana, sono adottate con la procedura di cui all"articolo 23, paragrafo 2.

4.  Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere in vigore la sospensione o le restrizioni fino all'adozione delle modificazioni di cui al paragrafo 3 o finché la Commissione non abbia rifiutato di adottare tali modificazioni.

Articolo 19

Accesso pubblico

1.  Le richieste di autorizzazione, le informazioni supplementari fornite dai richiedenti e i pareri dell'Autorità sono resi accessibili al pubblico, fatte salve le informazioni riservate, conformemente agli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Le richieste di accesso ai documenti ricevuti in base al presente regolamento sono trattate dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 20

Riservatezza

1.  Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2 debbano essere trattate in modo riservato poiché dalla loro rivelazione potrebbe essere significativamente danneggiata la sua posizione concorrenziale. In tal caso deve produrre una giustificazione verificabile.

2.  Non possono essere considerate riservate le informazioni riguardanti:

   a) il nome e l'indirizzo del richiedente, nonché la denominazione chimica della sostanza;
   b) le informazioni che attengono direttamente alla valutazione della sicurezza della sostanza;
   c) il metodo o i metodi di analisi.

3.  La Commissione determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni debbano essere mantenute riservate e informa il richiedente e l'Autorità della propria decisione.

4.  L'Autorità, quando ne sia richiesta, fornisce alla Commissione e agli Stati membri ogni informazione in suo possesso.

5.  La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche in determinate circostanze al fine di proteggere la salute umana.

6.  Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e le informazioni in merito alla cui riservatezza la Commissione e il richiedente non concordano.

Articolo 21

Condivisione dei dati

Le informazioni contenute nella richiesta presentata a norma degli articoli 9, paragrafo 1, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2 possono essere usate a beneficio di un altro richiedente, purché l'autorità ritenga che la sostanza sia la stessa per la quale è stata presentata la richiesta originaria, in particolare per il grado di purezza e la natura delle impurità, e purché il nuovo richiedente abbia concordato con quello originario la possibilità di tale uso delle informazioni.

Articolo 22

Modificazioni agli allegati I e II

Le modificazioni agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all"articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento.

Articolo 24

Misure di ispezione e controllo

1.  Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria in materia di controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi.

2.  Laddove necessario e su richiesta della Commissione, l'Autorità contribuisce all'elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi, al fine di agevolare l'attuazione coordinata del paragrafo 1.

3.  Il laboratorio comunitario di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e i laboratori nazionali di riferimento istituiti in conformità del regolamento (CE) n. .../2004 [relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali] devono assistere gli Stati membri nell'attuazione del paragrafo 1 contribuendo ad un elevato livello di qualità e di uniformità dei risultati analitici.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano le disposizioni prese alla Commissione entro ...(14) e comunicano senza indugio ogni modificazione successiva delle stesse.

Articolo 26

Abrogazioni

Sono abrogate le direttive 89/109/CEE e 80/590/CEE.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

I materiali e gli oggetti legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 15 si applica a partire da ...(15)* .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere sottoposti a misure specifiche

(1)  Materiali e oggetti attivi e intelligenti

(2)  Adesivi

(3)  Ceramiche

(4)  Turaccioli

(5)  Gomme naturali

(6)  Vetro

(7)  Resine a scambio ionico

(8)  Metalli e leghe

(9)  Carta e cartone

(10)  Materie plastiche

(11)  Inchiostri da stampa

(12)  Cellulosa rigenerata

(13)  Siliconici

(14)  Prodotti tessili

(15)  Vernici e rivestimenti

(16)  Cere

(17)  Legno

ALLEGATO II

20040331-P5_TA(2004)0235_EN-p0000001.fig

Simbolo

ALLEGATO III

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/109/CEE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

-

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

-

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12

Articolo 4

-

-

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 6

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 5

Articolo 18

Articolo 7

-

-

Articolo 19

-

Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo

Articolo 22

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 10

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 11

-

Articolo 12

-

Articolo 13

Articolo 28

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

Allegato III

Allegato III

Direttiva 80/590/CEE

Presente regolamento

Allegato

Allegato II

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C
(3) GU C
(4) Posizione del Parlamento europeo del 31.3.2004.
(5) GU L 40 dell"11. 2. 1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 40 dell"11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(7) GU L 31 dell"1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.
(8) GU L 151 del 19.6.1980, pag. 21.
(9) GU L .
(10) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(12) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(13) In attesa di tale pubblicazione, i richiedenti possono consultare gli "Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana riguardanti la presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per sostanze destinate ad essere impiegate, prima dell'autorizzazione., in materiali a contatto con i prodotti alimentari" (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf).
(14)* Sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
(15)** Due anni dalla data di adozione del presente regolamento.


Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(2003) 627 – C5-0495/2003 – 2003/0245(COD))
P5_TA(2004)0236A5-0132/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 627)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0495/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0132/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

P5_TC1-COD(2003)0245


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica(4), la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione intermedia, non oltre il 31 ottobre 2003. Sulla base di tale revisione intermedia, sono state suggerite alcune modifiche al regolamento (CE) n. 1726/2000.

(2)  La revisione intermedia comprende suggerimenti e proposte volti a migliorare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica, alcuni dei quali sono già stati formulati nella valutazione della strategia nazionale del 2002 e sono stati presi in considerazione nel programma indicativo 2003-2005. Essi riguardano, in particolare, l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini a tutti i livelli dei progetti – dalla pianificazione all'esecuzione – la razionalizzazione delle procedure amministrative, il miglioramento dei criteri per la valutazione dei progetti e dei programmi quanto alla loro concezione nonché la chiarificazione delle condizioni per la concessione degli stanziamenti del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS) a favore dei programmi regionali.

(3)  Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(5), è possibile fornire finanziamenti alla Repubblica del Sudafrica mediante sostegni diretti di bilancio. Il regolamento (CE) n. 1726/2000 potrebbe tuttavia essere interpretato in modo tale da ritenere che siano esclusi i sostegni di bilancio non mirati. Inoltre, il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), contiene, nel titolo IV della seconda parte, disposizioni specifiche per le "Azioni esterne". È pertanto opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1726/2000 al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(7).

(4)  Alla luce dell'attuazione del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo, in particolare del programma indicativo pluriennale 2000-2002, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1726/2000, in particolare per quanto attiene all'adozione di programmi settoriali, al finanziamento tramite sostegni di bilancio e al finanziamento congiunto di progetti e di programmi nel settore della cooperazione e integrazione regionale.

(5)  Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è entrato in vigore nel 2000 e scadrà il 31 dicembre 2006. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, prevede programmazioni triennali. Affinché i programmi possano corrispondere al periodo di validità del regolamento, è anche necessario prevedere programmi indicativi quadriennali.

(6)  L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,(8) del quale i Sudafrica è firmatario, è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. Il protocollo n. 3 di detto accordo definisce lo status condizionale del Sudafrica nel quadro dell'accordo stesso.

(7)  La decisione 1999/753/CE del Consiglio del 29 luglio 1999(9) ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica sudafricana. Nell'allegato X, l'accordo stabilisce che la Comunità fornirà aiuti finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei vini e alcolici nonché alla commercializzazione e distribuzione di tali prodotti del Sudafrica. I due relativi accordi sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono stati approvati rispettivamente con le decisioni del Consiglio 2002/51/CE(10) e 2002/52/CE(11), entrambe del 21 gennaio 2002. È pertanto necessario inserire un importo addizionale nella dotazione finanziaria prevista dal regolamento (CE) n. 1726/2000.

(8)  Nella pratica, il comitato del Fondo europeo di sviluppo svolge la funzione di "Comitato per il Sudafrica" ai fini del regolamento (CE) n. 1726/2000. È opportuno istituire formalmente tale comitato.

(9)  L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1726/2000 chiede alla Commissione di consultare il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende prendere riguardo ai progetti e programmi di importo superiore a 5 milioni di EUR. Ai fini di una sana gestione finanziaria e della razionalizzazione delle procedure, è opportuno portare tale limite a 8 milioni di EUR.

(10)  Il regolamento (CE) n. 1726/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è modificato come segue:

1.  All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1.  I programmi si concentrano sulla lotta alla povertà, tengono conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite, prendono in considerazione la dimensione dello sviluppo connessa all'ambiente e provvedono all'integrazione sistematica ("mainstreaming") dell'uguaglianza dei sessi in tutte le politiche, in particolare rafforzando la partecipazione delle donne a tutti i livelli delle politiche, della programmazione e dell'attuazione. Nell'ambito di tutti questi programmi occorre prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionali.

"

2.  All'articolo 2, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"

La cooperazione allo sviluppo attuata in base al presente regolamento si concentrerà principalmente sulle are di cooperazione di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di Cotonou e in particolare sui seguenti aspetti:

"

3.  L'articolo 4 è modificato come segue:

  a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
   i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
2.  I finanziamenti comunitari possono riguardare:"
   ii) il punto a) è sostituito dal seguente:"
   a) spese a carico del bilancio statale a sostegno dell'attuazione delle riforme e delle politiche nei settori prioritari individuati attraverso un dialogo politico, utilizzando gli strumenti più adeguati, anche sotto forma di sostegni di bilancio e sotto altre forme specifiche di aiuti di bilancio.
"
   iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Una parte dei finanziamenti può essere fornita a beneficiari finali mirati (ad esempio imprenditori emergenti), sotto forma di capitale di rischio o sotto altre forme di partecipazione finanziaria. La Banca europea per gli investimenti può essere associata alla gestione di tali fondi, come più opportuno. Le risorse del presente regolamento non saranno utilizzate per fini di concorrenza sleale."
   b) è inserito il seguente paragrafo 4a:"
4a. I singoli progetti e programmi a favore della cooperazione e integrazione regionale verranno finanziati dal Programma europeo per la Ricostruzione e lo Sviluppo (PERS) e/o con fondi regionali del Fondo europeo di Sviluppo (FES).
La Commissione si adopera per garantire un equilibrio tra i finanziamenti provenienti dalle due fonti a livello di Programma indicativo pluriennale, impegnando a favore della cooperazione e dell'integrazione regionale una percentuale indicativa del PERS simile alla quota di fondi FES destinati alla cooperazione ed integrazione regionale nel protocollo finanziario dell'Accordo di Cotonou."

4.  L'articolo 5 è soppresso

5.  L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 6

Programmazione

1.  La programmazione indicativa pluriennale si svolge nel contesto di stretti contatti con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio di programmazione diretta dal beneficiario.

2.  Per prepararsi a ciascun ciclo di programmazione, nel contesto di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, la Commissione redige un documento strategico nazionale di concerto con il governo sudafricano. Tale documento strategico nazionale tiene conto dei risultati dell'ultima valutazione generale delle operazioni finanziate in base al regolamento (CE) n. 2259/96 e al presente regolamento, e di altre valutazioni periodiche delle azioni. Esso è legato ad un'analisi mirata ai problemi e prende in considerazione questioni trasversali quali la riduzione della povertà, l'uguaglianza dei sessi, l'ambiente e la sostenibilità. Al documento strategico nazionale è allegato un progetto del programma indicativo pluriennale. È selezionato un numero limitato di settori di cooperazione sulla base delle aree individuate all'articolo 2 del presente regolamento. Per tali settori sono definite modalità e misure di accompagnamento. Per quanto possibile sono elaborati indicatori di efficienza al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi e la valutazione delle relative ripercussioni. Il documento strategico nazionale e il progetto di programma indicativo pluriennale sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in seguito denominato "il comitato". Il comitato esprime il suo parere secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.  Il programma indicativo pluriennale è negoziato e firmato dalla Commissione e dal governo sudafricano. Il risultato finale dei negoziati è trasmesso per informazione al comitato. Il documento è discusso dal comitato a richiesta di uno o più membri.

4.  Una volta l'anno, il comitato esamina il funzionamento, i risultati e la costante pertinenza del documento strategico nazionale e del programma indicativo pluriennale. Il comitato può invitare la Commissione a negoziare con il governo sudafricano modifiche del programma indicativo pluriennale qualora vi siano valutazioni o altri sviluppi pertinenti che forniscano indicazioni in tal senso.

5.  Una volta l'anno, il comitato discute, sulla base di una presentazione svolta dalla Commissione, gli orientamenti generali delle operazioni da attuare nell'anno successivo.

"
   6. L'articolo 7, paragrafo 2, è soppresso.

7.  L'articolo 8 è modificato come segue:

   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  La Commissione è assistita dal comitato per il Sudafrica, in appresso denominato "comitato"."
   b) Nei paragrafi 5 e 6, l'importo di "5 milioni di EUR" è sostituito dall'importo di "8 milioni di EUR".

8.  All'articolo 10, paragrafo 1, l'importo di "885,5 milioni di EUR" è sostituito dall'importo di "900,5 milioni di EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C …
(3) Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.
(4) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1.
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(8) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(9) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.
(10) GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.
(11) GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.


Gas fluorurati ad effetto serra ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (COM(2003) 492 – C5-0397/2003 – 2003/0189(COD))
P5_TA(2004)0237A5-0172/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 492)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0397/2003),

–   visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0172/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

P5_TC1-COD(2003)0189


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"(5) individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70% circa rispetto al 1990.

(2)  L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici(6), è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(3)  La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante la conclusione del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni(7) stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.

(4)  Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad adottare azioni specifiche. I singoli Stati membri dovrebbero pertanto avere anche la possibilità di adottare o mantenere azioni adeguate per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali di riduzione.

(5)  Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(8), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(9), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(10) e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(11).

(6)  Dato che esistono alternative agli idrofluorocarburi (HFC), ai perfluorocarburi (PFC) e all'esafluoruro di zolfo (SF6) per la grande maggioranza delle applicazioni, è essenziale limitarne l'uso alle applicazioni per le quali non esistono alternative.

(7)  Gli Stati membri stanno adottando o hanno in programma provvedimenti divergenti per ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Tale eterogeneità potrebbe creare ostacoli o falsare la concorrenza nel mercato interno. È quindi opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario per garantire la protezione del mercato interno mediante l'armonizzazione delle prescrizioni relative al monitoraggio, al contenimento, all'immissione in commercio e all'uso dei gas fluorurati ad effetto serra.

(8)  Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate adatte a prevenire le distorsioni del mercato interno che potrebbero derivare dall'eterogeneità dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero; occorre inoltre tenere presenti le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria e lo sviluppo, tuttora in corso, di soluzioni alternative.

(9)  Il protocollo di Kyoto prevede l'elaborazione di relazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e i dati sulla produzione, l'importazione e l'esportazione dei gas fluorurati ad effetto serra possono contribuire ad avvalorare la precisione di tali relazioni. È pertanto opportuno che i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati ad effetto serra siano tenuti a comunicare ogni anno i dati relativi a tali gas. Per adempiere agli obblighi previsti nel quadro del protocollo di Kyoto per quanto riguarda il rilevamento e la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra nel proprio territorio, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di stabilire obblighi nazionali supplementari in materia di comunicazione.

(10)  Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HFC-134a) dei condizionatori d'aria installati sui veicoli a motore destano crescenti preoccupazioni a causa della loro incidenza sui cambiamenti climatici. È prevista in tempi molto brevi la disponibilità di alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali alternative non sono dannose per il clima o lo sono in misura nettamente minore e non comportano effetti negativi sul consumo energetico dei veicoli e sulle emissioni di anidride carbonica provocate da quest'ultimo.

(11)  Al fine di agevolare il monitoraggio e la verifica dei tassi di perdita degli impianti di condizionamento installati sui veicoli nuovi, la Commissione promuoverà l'elaborazione di norme europee e adotterà le altre misure necessarie al fine di modificare la pertinente normativa comunitaria in materia di omologazione.

(12)  Le operazioni di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché le attività di recupero e di ispezione attengono a professioni internazionali che dovrebbero essere svolte da professionisti opportunamente formati e certificati. La messa a punto di una serie di criteri europei per le qualifiche professionali è essenziale per conseguire l'obiettivo del presente regolamento.

(13)  Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(14)  Gli Stati membri devono emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(15)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16)  Poiché, per salvaguardare il mercato interno, gli scopi dell'azione proposta (contenimento, comunicazione dei dati, limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di taluni gas fluorurati ad effetto serra) non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12) attraverso il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono(13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica al contenimento, all'uso e al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra, tra cui gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo, quali elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto, all'immissione in commercio e all'uso di prodotti e impianti contenenti tali gas nonché alla comunicazione di dati su questi gas. L'allegato I riporta un elenco indicativo dei gas contemplati dal presente regolamento.

Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica gas fluorurati ad effetto serra all'interno della Comunità;
   b) "immissione in commercio", la fornitura o messa a disposizione a terzi, contro pagamento o gratuitamente, di gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal presente regolamento, oppure di prodotti ed impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento detti gas. Per quanto riguarda i veicoli, la "immissione in commercio" si riferisce ai nuovi tipi di veicoli;
   c) "contenitore", un'attrezzatura a pressione trasportabile quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999(14) per la fornitura di gas fluorurati ad effetto serra. Non rientrano in questa definizione i contenitori usati in laboratorio a fini analitici e gli aerosol dosatori;
   d) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di riparazione o di smaltimento delle stesse;
   e) "riciclaggio", il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione ed essiccazione. Per i refrigeranti il riciclaggio prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature, spesso effettuata in loco;
   f) "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a un determinato standard di rendimento. Ciò spesso comporta un trattamento esterno al sito in un impianto centralizzato;
   g) "distruzione", la trasformazione irreversibile della natura chimica di una sostanza;
   h) "veicolo", un veicolo a motore della categoria M1 o della classe I della categoria N1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE(15);
   i) "idrofluorocarburi", un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;
   j) "perfluorocarburi ", un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio, a prescindere dal fatto che la sostanza sia isolata o mescolata o in preparazione, grezza, recuperata, riciclata o rigenerata;
   k) "gas fluorurati" ad effetto serra, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, eccetto qualora il preparato sia una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 o abbia un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 15;
   l) "potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento globale fino a 100 anni (GWP) pubblicato nella seconda relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) o, se tale valore non è pubblicato in detta relazione, un potenziale di riscaldamento globale determinato in conformità della metodologia IPCC;
   m) "impianto di condizionamento d'aria contenente gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 50", un impianto di condizionamento d'aria che impiega idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 50, come indicato nell'allegato I. Nel caso di veicoli a motore, si tratta di impianti di condizionamento d'aria concepiti per la climatizzazione dell'abitacolo che utilizzano idrofluorocarburi il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 50, come indicato nell'allegato I;
   n) "aerosol tecnici", aerosol usati nella manutenzione, riparazione, pulitura, collaudo, disinfezione, costruzione, installazione e in altre applicazioni per le quali è richiesta una formulazione non infiammabile per motivi di sicurezza, ivi compresi gli aerosol utilizzati nelle stelle filanti di cui all''allegato della direttiva 94/48/CE(16);
   o) "produttori di piccole serie", produttori di veicoli che vendono meno di 50.000 esemplari all'anno nell'Unione europea.

Articolo 3

Prevenzione

Sono adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 4

Contenimento

1.  I proprietari e gli operatori adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra.

2.  Prima della messa in funzione di un sistema di refrigerazione o di condizionamento d'aria o di una pompa di calore, tutti i componenti e l'intero sistema sono sottoposti a test standardizzati definiti secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.  Gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio non progettati in conformità dello standard ISO 14520 e contenenti gas fluorurati ad effetto serra garantiscono che, all'atto della messa in servizio ed in conformità del paragrafo 5, i sistemi che comprendono almeno un circuito, contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, vengono ispezionati da una società o da una persona debitamente autorizzata.

4.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, il proprietario assicura che gli impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse – nonché gli impianti e le pompe mobili, ad eccezione dei sistemi di cui all'articolo 10 – e i sistemi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra, ad eccezione di apparecchiature e sistemi ad uso esclusivamente personale, siano ispezionati per verificare la presenza di perdite dopo la manutenzione e su base regolare con la frequenza indicata di seguito:

   a) gli impianti comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati da società accreditate/personale certificato almeno una volta l'anno;
   b) gli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati da società accreditate/personale certificato quattro volte l'anno;
   c) gli impianti contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati da società accreditate/personale certificato una volta al mese.

Nel caso previsto alla lettera a), qualora sia stata individuata e riparata una perdita, un mese dopo si procede ad un'ispezione supplementare.

Nei casi previsti alle lettere b) e c), qualora non siano individuate perdite in seguito a tre ispezioni consecutive, la frequenza delle ispezioni è ridotta rispettivamente a sei e due mesi.

Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

5.  Ove esista un sistema di rilevamento delle perdite fisso o mobile, per monitorare i punti in cui si potrebbe verificare una perdita, le verifiche sono effettuate due volte all'anno per i casi di cui al paragrafo 4, lettera b) e quattro volte all'anno per i casi di cui al paragrafo 4, lettera c). La frequenza delle ispezioni è ridotta a una volta all'anno nel caso del paragrafo 4, lettera b) rispettivamente a due volte all'anno nel caso del paragrafo 4, lettera c), ove nel corso di tre anni consecutivi le ispezioni non abbiano rilevato alcuna perdita.

6.  Gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio comprendenti almeno un circuito alimentato in modo indipendente e contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite per monitorare i punti in cui si può verificare una perdita.

7.  I proprietari e gli operatori di impianti fissi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati negli impianti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione e di riparazione. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

8.  Le perdite sono identificate e riparate quanto prima possibile da personale debitamente certificato.

9.  Le imprese che installano, distribuiscono sistemi di protezione antincendio ovvero ne effettuano la manutenzione, sono registrate presso le autorità competenti.

Articolo 5

Recupero

1.  Sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione i gas fluorurati ad effetto serra contenuti nei seguenti tipi di apparecchiature:

   a) circuiti di raffreddamento di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
   b) apparecchiature contenenti solventi;
   c) sistemi di protezione antincendio ed estintori;
   d) commutatori di tensione (AT).

Il recupero è effettuato durante le operazioni di manutenzione e riparazione e in fase di smaltimento definitivo delle apparecchiature.

2.  I gas fluorurati ad effetto serra inutilizzati sono recuperati dai contenitori ricaricabili a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione.

3.  I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature sono recuperati a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione per quanto ciò sia tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi.

4.  Gli Stati membri garantiscono l'adozione di un registro elettronico del personale certificato/delle società accreditate accessibile al pubblico.

Articolo 6

Programmi di formazione e certificazione

1.  Gli Stati membri istituiscono programmi di formazione e certificazione/accreditamento per il personale/le società di riparazione che manipolano gas fluorurati ad effetto serra, ivi compreso che intervengono nelle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché recupero e ispezione di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, e articolo 5, sulla base di un insieme di criteri che garantiscono le norme professionali, oppure adeguano ai requisiti del presente regolamento i sistemi già esistenti.

Il proprietario dell'impianto/sistema assicura che il personale/società di riparazione in questione dispone della certificazione/dell'accreditamento richiesti.

Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile per il rilascio della certificazione/dell'accreditamento obbligatori alle società e al personale nei settori industriali interessati e per il controllo dell'adeguata applicazione del regime di certificazione/accreditamento nonché della continuità dell'osservanza delle competenze e delle qualifiche richieste. La certificazione/l'accreditamento si applica:

   - alla messa in funzione,
   - alla riparazione,
   - alla manutenzione,
   - alle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 4 e 5.

2.  I programmi di certificazione/accreditamento assicurano che il personale/le società di riparazione che intervengono nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 dispongano di una competenza in relazione ai regolamenti e alle norme applicabili e per quanto concerne la manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'impianto che trattano nell'ambito della loro professione.

3.  Qualora uno Stato membro ritenga che l'insieme dei criteri per le qualifiche professionali attestanti un livello sufficiente di competenza per l'esercizio delle attività di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché delle attività di recupero e ispezione di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei quali le autorità competenti riconoscono le qualifiche ottenute in un altro Stato membro, non offrano garanzie adeguate per quanto riguarda le qualifiche professionali, ne informa la Commissione.

La Commissione, se del caso, adotta una decisione che stabilisce i requisiti essenziali e il riconoscimento reciproco dei programmi di formazione e certificazione/accreditamento secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.  Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni relative ai programmi di formazione e certificazione/accreditamento di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta se un programma è conforme al paragrafo 1 bis e, in tal caso, lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro, a condizione che i programmi di certificazione/accreditamento siano stati approvati dalla Commissione.

5.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione determina il formato di tali notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni

1.  Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunicate alla Commissione le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno precedente.

a)  Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all'anno comunica:

   la propria produzione complessiva di ciascun gas fluorurato ad effetto serra;
   le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità prodotte per una serie di applicazioni;
   le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati, importati per essere riciclati, rigenerati o distrutti;
   le quantità riciclate, rigenerate o distrutte di ciascun gas fluorurato ad effetto serra.

b)  Ogni importatore di gas fluorurati ad effetto serra compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

   le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato o fornito nella Comunità;
   le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra immesse in commercio nella Comunità, includendo stime delle quantità importate per una serie di applicazioni;
   le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto;
   una stima delle emissioni prevedibili lungo il ciclo di vita della sostanza.

c)  Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

   le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra esportate dalla Comunità;
   le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.

2.  La Commissione procede ad uno studio per stimare l'impatto delle importazioni ed esportazioni di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra sulle stime precitate in materia di emissioni.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro procedono ogni due anni a una revisione del campione rappresentativo dei dati per ognuna delle categorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 4, e comunicano alla Commissione le emissioni stimate. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.  Il formato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.  La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.

6.  Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, i dati reali sulle emissioni corrispondenti ai dati sulle ricariche sono registrati seguendo le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, piuttosto che quelle di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Tali dati sono registrati da personale formato e certificato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

7.  Seguendo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può modificare le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di migliorare l'applicazione pratica delle disposizioni medesime.

Articolo 8

Limitazioni dell'uso

1.  Dal 1° gennaio 2007 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio.

2.  L'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Immissione in commercio

L'immissione in commercio di prodotti e impianti che contengono o utilizzano per il proprio funzionamento gas fluorurati ad effetto serra nelle applicazioni di cui all'allegato II è vietata secondo le modalità indicate nell'allegato medesimo.

Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che utilizzino gas il cui potenziale di riscaldamento globale è inferiore a 150. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per incoraggiare l'immissione sul mercato di tali impianti, essi notificano tali misure alla Commissione.

Articolo 10

Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli nuovi

1.  Dal 31 dicembre 2006, chiunque immetta in commercio veicoli di nuovo tipo muniti di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 si accerta che sia stato verificato che il tasso di perdita non superi i valori limite definiti da una specifica procedura di prova armonizzata adottata dalla Commissione.

2.  La Commissione specifica il parametro per misurare il tasso di perdita.

3.  Dal 1° gennaio 2011 gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione per tipo CE a norma della direttiva 70/156/CEE per un nuovo tipo di autoveicolo se il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzato nell'impianto di condizionamento d'aria è superiore a 50. Per i produttori di piccole serie il divieto vige dal 1° gennaio 2013.

4.  Dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'uso di veicoli nuovi equipaggiati con sistemi di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 50.

5.  Gli Stati membri promuovono l'installazione di sistemi di condizionamento d'aria contenenti un gas, come il CO2, efficiente e con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altro tipo per promuovere l'installazione di impianti di condizionamento con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, essi provvedono a notificare tali misure alla Commissione.

6.  Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari o fiscali per consentire la modifica di autoveicoli in circolazione con il montaggio di sistemi di condizionamento d'aria che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale massimo inferiore a 50.

Articolo 11

Promozione di alternative

Gli Stati membri promuovono l'immissione sul mercato di impianti che utilizzano gas con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 100. Qualora gli Stati membri introducano incentivi fiscali o di altra natura per promuovere l'immissione sul mercato di siffatti impianti, sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione.

Articolo 12

Informazioni ai consumatori

Gli Stati membri assicurano che i consumatori e i cittadini siano informati del potenziale di riscaldamento globale dei prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 13

Relazione sui progressi

Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nello sviluppo di impianti di condizionamento dell'aria ecologici. Sulla base di detta relazione, la Commissione verifica le date della loro introduzione di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e le conferma oppure, se del caso, formula proposte.

Articolo 14

Riesame

1.  In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, la Commissione riesamina il presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2005. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.

2.  Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali azioni per eliminare gradualmente gli HFC nei nuovi sistemi di condizionamento dell'aria, di refrigerazione e le pompe di calore, sulla base di una valutazione delle tecnologie alternative con emissioni totali di gas a effetto serra (dirette e indirette) più basse.

3.  Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del medesimo. In particolare, la relazione:

   esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
   valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1;
   esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra prodotte dagli impianti, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed impianti;
   esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;
   fornisce una panoramica generale che abbracci lo sviluppo della tecnologia, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;
   verifica se le disposizioni e le finalità di cui all'articolo 4 in materia di riciclaggio, rigenerazione o distruzione di gas fluorurati a effetto serra sono state osservate e conseguite, nonché esamina se sia necessario rivedere le definizioni, i requisiti e le procedure di autorizzazione vigenti nel trasporto transfrontaliero di gas fluorurati a effetto serra a fini di riciclaggio o di sfruttamento termico.

4.  Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento nonché di modifica alla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, per tener conto delle necessarie procedure di controllo per la misurazione del tasso di perdita dai sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli.

Articolo 15

Comitato sui gas fluorati ad effetto serra

1.  La Commissione è assistita da un comitato permanente sui gas fluorurati ad effetto serra.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della stessa.

3.  Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 16

Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1.  La Commissione è assistita da un Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.  Il Comitato può essere invitato a fornire il suo parere su qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento.

4.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Sanzioni

1.  Gli Stati membri emanano norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano le norme sanzionatorie alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Gas fluorurati ad effetto serra

Gas fluorurato ad effetto serra

Formula chimica

Potenziale di riscaldamento globale

Esafluoruro di zolfo

SF6

23900

Idrofluorocarburi (HFC):

HFC-23

CHF3

11700

HFC-32

CH2F2

650

HFC-41

CH3F

150

HFC-43-10mee

C5H2F10

1300

HFC-125

C2HF5

2800

HFC-134

C2H2F4

1000

HFC-134a

CH2FCF3

1300

HFC-152a

C2H4F2

140

HFC-143

C2H3F3

300

HFC-143a

C2H3F3

3800

HFC-227ea

C3HF7

2900

HFC-236fa

C3H2F6

6300

HFC-245ca

C3H3F5

560

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarburi (PFC)

Perfluorometano

CF4

6500

Perfluoroetano

C2F6

9200

Perfluoropropano

C3F8

7000

Perfluorobutano

C4F10

7000

Perfluoropentano

C5F12

7500

Perfluoroesano

C6F14

7400

Perfluorociclobutano

c-C4F8

8700

ALLEGATO II

Gas fluorurato ad effetto serra

Applicazione

Data di messa al bando

Gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 50

Condizionamento dell'aria nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri (nuovi tipi di veicoli)

1° gennaio 2011 -

(1° gennaio 2011(17))

Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Contenitori non ricaricabili, tranne quelli usati a fini analitici e di laboratorio e gli aerosol dosatori

Un anno dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Refrigeranti in sistemi non confinati ad evaporazione diretta

Data di entrata in vigore

Esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Finestre

Due anni dopo l'entrata in vigore

Esafluoruro di zolfo

Calzature

Data di entrata in vigore

Idrofluorocarburi

Schiume monocomponente, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali

Un anno dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi

Aerosol, esclusi aerosol tecnici e dosatori medici a inalazione o altri prodotti farmaceutici

Due anni dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Calzature

1° luglio 2006

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C [...] del [...], pag. [...].
(3) GU C [...] del [...], pag. [...].
(4) Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.
(5) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(6) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.
(7) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(8) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(9) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(10) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).
(11) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(13) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/232/CE della Commissione (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28).
(14) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.
(15) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).
(16) Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).
(17)* Per i produttori di piccole serie si applica la data del 1° gennaio 2013.


Applicazione della Convenzione di Århus ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 622 – C5-0505/2003 – 2003/0242(COD))
P5_TA(2004)0238A5-0190/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 622)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0505/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0190/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

P5_TC1-COD(2003)0242


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

considerando quanto segue:

(1)  La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla protezione della salute umana.

(2)  Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(6) sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti(7), il sesto programma promuove un'attuazione e applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.

(3)  Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus"). Occorre adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione per consentire la conclusione di quest'ultima da parte della Comunità.

(4)  Per contribuire all'attuazione della convenzione, la Comunità ha adottato tre direttive(8) . Occorre adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.

(5)  È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus (accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale) in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello comunitario.

(6)  Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Århus devono essere accessibili al pubblico senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.

(7)  L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Århus detta una definizione molto ampia di "autorità pubblica"; l'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni devono godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale, includendo, in particolare ai fini dell'accesso all'informazione, le persone fisiche o giuridiche che hanno responsabilità o funzioni pubbliche, o che prestano servizi pubblici sotto il controllo delle istituzioni e degli organi comunitari. Coerentemente con la convenzione di Århus, occorre escludere dalla definizione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo.

(8)  La definizione di "informazioni ambientali" comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE, ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Århus. La definizione di "documenti" di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001(9) comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.

(9)  È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di "piani, programmi e politiche" ai sensi della convenzione di Århus mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorre definire i "piani, programmi e politiche in materia ambientale" in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. La decisione n. 1600/2002/CE stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Al termine, occorrerà adottare un nuovo programma di azione in materia ambientale.

(10)  Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, e al fine di includere le pertinenti disposizioni in materia, è opportuno che la definizione di diritto ambientale si riferisca agli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, e in particolare alla protezione o al miglioramento dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, compresa la salute umana e la protezione delle risorse naturali.

(11)  È opportuno che siano soggetti a ricorso gli atti amministrativi aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, devono essere soggette a ricorso le omissioni, nei casi in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di agire. Oltre ad escludere gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario e legislativo, occorre anche escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni e gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo in virtù del trattato.

(12)  La convenzione di Århus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. È necessario estendere l'applicazione di tale regolamento a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.

(13)  Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Århus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.

(14)  Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.

(15)  Per quanto riguarda le eccezioni all'accesso alle informazioni ambientali, le disposizioni in materia della direttiva 2003/4/CE devono applicarsi anche alle istituzioni e organismi comunitari.

(16)  In virtù della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità(10), è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)(11), integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Århus. Pertanto il presente regolamento si applica fatte salve le decisioni nn. 2119/98/CE e 1786/2002/CE.

(17)  La prima parte dell'articolo 7 della convenzione di Århus impone alle Parti contraenti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale.

(18)  Secondo la convenzione di Århus, tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Il pubblico dovrebbe essere informato sulle questioni in esame mediante il ricorso a strumenti quali siti web specifici. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. Nel processo decisionale relativo ai piani, ai programmi e alle politiche in materia ambientale occorre tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari devono individuare il pubblico ammesso a partecipare alla luce degli obiettivi della convenzione di Århus, tenendo presenti anche le organizzazioni non governative attive in questo campo.

(19)  L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale nei confronti degli atti o delle omissioni dei privati o delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Occorre quindi adottare apposite disposizioni sull'accesso alla giustizia per dare attuazione alla convenzione in modo compatibile con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità, lasciando agli Stati membri il compito di disciplinare la questione dei privati, nel quadro della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'accesso alla giustizia in materia ambientale].

(20)  Per assicurare mezzi di ricorso adeguati e efficaci, in conformità della pertinente normativa comunitaria sui ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto o compiuto l'omissione oggetto di contestazione abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o - nel caso di un comportamento omissivo - di adottare il provvedimento richiesto.

(21)  La convenzione di Århus conferisce alle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente il diritto di partecipare alla definizione di determinati piani e programmi in materia ambientale e di accedere alla giustizia per quanto riguarda questioni relative all'ambiente, mentre per altri membri del pubblico tale diritto è attribuito se subiscono gli effetti delle decisioni o delle omissioni, o se hanno un interesse in relazione ad esse. Allo scopo di tutelare questo diritto contro qualsiasi forma di abuso, il diritto comunitario dovrebbe stabilire criteri di base per il riconoscimento di tali organizzazioni abilitate.

(22)  Ciononostante, sarebbe opportuno che le istituzioni e gli organi comunitari, in particolare la Commissione, si adoperassero maggiormente per razionalizzare le attuali procedure di ottenimento delle informazioni e di accesso alla giustizia, ad esempio quelle relative alle denunce e alle petizioni presentate al Parlamento europeo.

(23)  I soggetti attivi nel campo della tutela dell'ambiente e/o della promozione dello sviluppo sostenibile che soddisfino determinati requisiti, finalizzati ad assicurare che il loro obiettivo primario sia la protezione dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile, devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia ambientale per contestare la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale comunitario. L'oggetto del ricorso deve rientrare nell'ambito delle attività statutarie di tali soggetti.

(24)  I membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto, qualora siano direttamente e individualmente interessati, devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia di ambientale concernenti la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale.

(25)  Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, è opportuno che i soggetti abilitati possano promuovere ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia per contestare l'atto o l'omissione amministrativa in questione.

(26)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende garantire la tutela dell'ambiente e l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1.  Il presente regolamento stabilisce le regole per l'applicazione dei principi della convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus" ) alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

   a) garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute, ricevute o elaborate dalle istituzioni e dagli organi comunitari o da terzi per loro conto, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;
   b) assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;
   c) prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani, programmi e politiche in materia ambientale ad opera delle istituzioni e degli organi comunitari;
   d) prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite nel regolamento stesso.

2.  Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "richiedente", qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;
   b) "membro del pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, a norma del diritto nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
   c) "istituzioni e organi comunitari", le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici, istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, che esercitano funzioni pubbliche, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;
   d) "soggetto abilitato", qualsiasi associazione o organizzazione che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile o che, in un determinato momento, si trovi impegnata in un'azione concreta di protezione dell'ambiente in cui è ubicata, e che sia stata riconosciuta in conformità degli articoli 19 e 20;
  e) "informazioni ambientali", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
   i) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;
   ii) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);
   iii) le misure (compresi i provvedimenti amministrativi), le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
   iv) i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;
   v) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto iii);
   vi) lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii); e
   vii) lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione al diritto comunitario;
   f) "piani, programmi e politiche in materia ambientale", i piani, i programmi e le politiche:
   i) elaborati e/o finanziati e/o adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;
   ii) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
   iii) che contribuiscono al conseguimento o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nella decisione n. 1600/2002/CE in successivi programmi di azione generali in materia ambientale.

Si considerano "piani, programmi e politiche in materia ambientale" anche i programmi di azione generali in materia ambientale.

La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio né i programmi di lavoro interni delle istituzioni o degli organi comunitari;

  g) "diritto ambientale", qualsiasi normativa comunitaria avente come obiettivo primario o sussidiario la tutela o il miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana, e la tutela o l'uso razionale delle risorse naturali, ad esempio nei seguenti settori:
   i) protezione delle risorse idriche;
   ii) protezione dal rumore;
   iii) protezione del suolo;
   iv) inquinamento atmosferico;
   v) pianificazione e gestione del territorio;
   vi) conservazione della natura e biodiversità;
   vii) gestione dei rifiuti;
   viii) sostanze chimiche, compresi biocidi e pesticidi;
   ix) biotecnologie;
   x) altre emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente;
   xi) valutazione di impatto ambientale;
   xii) accesso alle informazioni ambientali e partecipazione ai processi decisionali;
   h) "atto amministrativo", qualsiasi provvedimento amministrativo avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti adottato da un'istituzione o da un organo comunitario in forza del diritto ambientale;
   i) "omissione amministrativa", l'inerzia di un'istituzione o di un organo comunitario a fronte di un obbligo giuridico di agire previsto dal diritto ambientale.

2.  Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari in qualità di organi di controllo amministrativo, segnatamente in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

   articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);
   articoli 226 e 228 (procedimenti di infrazione);
   articolo 195 (ricorsi al Mediatore europeo);
   articolo 280 (procedimenti dinanzi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Titolo II

Accesso alle informazioni ambientali

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni o dagli organi comunitari o da terzi per loro conto senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza del richiedente o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine "istituzione" di cui al regolamento (CE) n.1049/2001 deve intendersi come "istituzione o organo comunitario".

Articolo 4

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1.  Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Le informazioni in materia di ambiente sono immediatamente registrate ed immesse nelle banche dati conformemente ai principi del presente regolamento e sono rese accessibili in forma elettronica e in apposite banche dati dotate di sistemi di interrogazione nonché in altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Qualora le informazioni siano state raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non siano disponibili copie elettroniche, viene indicato chiaramente dove esse possono essere reperite e come possono essere ottenute.

Le istituzioni e gli organi comunitari conservano le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili mediante strumenti telematici o altri mezzi elettronici.

2.  Le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza al pubblico prestandogli il miglior orientamento possibile onde consentirgli di avere accesso alle informazioni, di partecipare più facilmente al processo decisionale e di avere accesso alla giustizia in materia ambientale.

3.  Ove opportuno, le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono i seguenti documenti:

   a) rapporti sullo stato di attuazione di:
   i) trattati, convenzioni e accordi internazionali e atti normativi comunitari, nazionali, regionali o locali riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;
   ii) piani, programmi e politiche in materia ambientale;
   b) rapporti sullo stato dell'ambiente, secondo quanto indicato al paragrafo 5;
   c) dati (o sintesi di dati) ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
   d) autorizzazioni aventi un impatto significativo sull'ambiente e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;
   e) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi ai diversi elementi dell'ambiente, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

4.  Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

5.  La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a 4 anni, sia pubblicato e diffuso un rapporto sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.

Articolo 5

Qualità delle informazioni ambientali

1.  Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni raccolte da loro stessi o per loro conto e pubblicate siano aggiornate, precise e comparabili.

2.  Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, indicazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, di campionamento e di preparazione dei campioni, o rinviano alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6

Rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso né sono detenute da terzi per suo conto, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima o, al più tardi, entro 15 giorni lavorativi, al richiedente l'altra istituzione o l'altro organo comunitario o l'autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta all'istituzione o all'organo comunitario o alla pubblica autorità in questione, informandone il richiedente.

Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione o l'organo comunitario chiede al richiedente, non appena possibile e al più tardi nei limiti di tempo fissati all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001, di precisare la richiesta e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendogli informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità, l'istituzione o l'organo comunitario può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta ai sensi del presente comma.

Le istituzioni e gli organi comunitari rifiutano l'accesso alle informazioni ambientali e decidono di non diffonderle attivamente qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Le istituzioni e gli organi comunitari non possono respingere una richiesta o decidere di non diffondere attivamente le informazioni se queste ultime vertono sulle emissioni nell'ambiente, in virtù delle eccezioni relative alla protezione delle informazioni commerciali o industriali, alla protezione dei dati personali o alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono.

Le istituzioni e gli organi comunitari possono negare l'accesso alle informazioni ambientali o decidere di non divulgarle solo in virtù di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o del terzo comma del presente articolo.

Le eccezioni stabilite nel presente regolamento sono interpretate in modo restrittivo. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto.

Articolo 7

Tasse

Le istituzioni e gli organi comunitari non coperti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 possono, nel caso in cui l'articolo 10 di detto regolamento non sia applicabile, applicare una tassa ragionevole per la fornitura delle informazioni. Essi pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario, indicando le circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento di una tassa e quando la fornitura delle informazioni è subordinata al pagamento anticipato di detta tassa.

Articolo 8

Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio tutte le informazioni ambientali in possesso di dette istituzioni o organi e/o delle autorità pubbliche in questione o detenute da terzi per conto degli uni o delle altre che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o a attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, e in particolare dalla decisione n. 2119/98/CE e dalla decisione n. 1786/2002/CE.

Titolo III

Partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani, programmi e politiche in materia ambientale ad opera delle istituzioni e degli organi comunitari

Articolo 9

Disposizioni generali

I membri del pubblico che subiscono o che potrebbero subire gli effetti di un piano, di un programma o di una politica in materia ambientale, o che hanno un interesse in relazione ad essi sono autorizzati a partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di tale piano, programma o politica.

Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono per i membri del pubblico la possibilità di partecipare tempestivamente e in modo effettivo all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di tali piani, programmi o politiche. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta di piano, programma o politica in materia ambientale da sottoporre ad altre istituzioni e organi comunitari per decisione, essa prevede, in questa fase preparatoria, la partecipazione dei membri del pubblico.

Le istituzioni e gli organi comunitari individuano i membri del pubblico di cui al primo comma, ivi comprese le organizzazioni non governative interessate, quali le associazioni che promuovono la protezione ambientale e/o lo sviluppo sostenibile.

Articolo 10

Consultazioni

Quando elaborano, modificano o riesaminano un piano, un programma o una politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari ne informano i membri del pubblico tramite un avviso pubblico o un altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico.

Tale informazione include, se sono disponibili, il progetto di proposta e le informazioni o le valutazioni ambientali relative al piano, al programma o alla politica in preparazione.

L'istituzione o l'organo comunitario che elabora, modifica o riesamina il piano, il programma o la politica in materia ambientale informa i´membri del pubblico delle modalità pratiche della partecipazione e, in particolare, dell'entità amministrativa dell'istituzione o dell'organo comunitario presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti e a cui possono essere sottoposti i commenti o i quesiti, nonché del calendario per la trasmissione dei commenti.

Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono modalità pratiche atte a consentire a membri del pubblico di formulare commenti e pareri in una fase iniziale, prima che si adottino le decisioni sul piano, sul programma o sulla politica. In funzione della natura del piano, del programma o della politica, i membri del pubblico devono avere la possibilità di formulare commenti in diverse fasi dell'elaborazione del piano, del programma o della politica.

Tali modalità pratiche comprendono scadenze ragionevoli per le diverse fasi, che diano tempo sufficiente per informare i membri del pubblico e che consentano a questi ultimi di prepararsi e di partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale. Di regola, nel caso di consultazioni scritte su un piano, un programma o una politica in materia ambientale, per il ricevimento dei commenti è previsto un termine di otto settimane. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora i membri del pubblico abbiano già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano, sul programma o sulla politica in questione.

Articolo 11

Risultati della partecipazione dei membri del pubblico

Nel decidere riguardo al piano, al programma o alla politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dei risultati del processo di partecipazione dei membri del pubblico.

Le istituzioni e gli organi comunitari informano i membri del pubblico in merito al piano, al programma o alla politica, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa il processo di partecipazione del pubblico.

Titolo IV

Accesso alla giustizia in materia ambientale

Articolo 12

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi da parte dei soggetti abilitati

1.  Qualsiasi soggetto abilitato legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 14 può, qualora ritenga che un atto o un'omissione di natura amministrativa abbia violato il diritto ambientale, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a dodici settimane dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o reso altrimenti accessibile ai membri del pubblico o, in caso di presunta omissione, entro dodici settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve specificare la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2.  L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione, che deve essere corredata di una motivazione, è rivolta al soggetto abilitato che ha presentato la richiesta.

3.  Qualora nonostante la dovuta diligenza non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il soggetto abilitato che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.

4.  L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della gravità della violazione del diritto ambientale e in ogni caso entro un termine non superiore a diciotto settimane dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il soggetto abilitato della decisione adottata.

Articolo 13

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi da parte di membri del pubblico

1.  I membri del pubblico legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 15, che ritengono che un atto o un'omissione di natura amministrativa ha violato il diritto ambientale, possono, qualora tale atto o omissione li riguardi direttamente e individualmente, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo.

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a dodici settimane dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o reso altrimenti accessibile ai membri del pubblico o, in caso di presunta omissione, entro dodici settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve specificare la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2.  L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro otto settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione, che deve essere corredata di una motivazione, è rivolta al membro del pubblico che ha presentato la richiesta.

3.  Qualora, nonostante la dovuta diligenza, non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il membro del pubblico che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.

4.  L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, della portata e della gravità della violazione del diritto ambientale, e comunque entro un termine non superiore a 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il membro del pubblico interessato della decisione adottata.

Articolo 14

Legittimazione ad agire dei soggetti abilitati

Ciascun soggetto abilitato può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 senza dover vantare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto a condizione che:

   a) sia stato riconosciuto in conformità degli articoli 19 e 20, e
   b) l'oggetto della richiesta rientri nelle sue attività statutarie.

Articolo 15

Legittimazione ad agire dei membri del pubblico

I membri del pubblico possono formulare una richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 13 a condizione di:

   a) vantare un interesse sufficiente o
   b) far valere la violazione di un diritto.

Articolo 16

Denunce al Mediatore

Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro i termini previsti, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi dell'articolo 13, il membro del pubblico può presentare una denuncia al Mediatore, secondo le pertinenti disposizioni del trattato.

Articolo 17

Ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia da soggetti abilitati

1.  Il soggetto abilitato che abbia formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 può, qualora ritenga che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla sua richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del trattato per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

2.  Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 12, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, il soggetto abilitato può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 18

Ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia da membri del pubblico

1.  I membri del pubblico che abbiano formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 13, se ritengono che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla loro richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, possono, qualora tale decisione li riguardi direttamente e individualmente, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del trattato per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

2.  Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 13, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, i membri del pubblico che hanno formulato la richiesta possono, a condizione di essere direttamente e individualmente interessati, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 19

Criteri per il riconoscimento dei soggetti abilitati

Per essere riconosciuti, i soggetti abilitati devono soddisfare i seguenti criteri:

   a) devono essere persone giuridiche indipendenti e senza fini di lucro, aventi come obiettivo la tutela dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile o che, in un determinato momento, si trovano impegnate in un'azione concreta di protezione dell'ambiente in cui sono ubicate;
   b) b) devono essere legalmente costituiti da più di due anni, nel corso dei quali devono aver operato attivamente ai fini della tutela dell'ambiente e/o della promozione dello sviluppo sostenibile secondo quanto stabilito dal proprio statuto;
   c) devono sostenere attività che non siano contrarie alle buone forme e non violino l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 20

Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati

1.  La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire il rapido riconoscimento dei soggetti abilitati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 19. Tali disposizioni prevedono un riconoscimento caso per caso o un riconoscimento preventivo valido per un determinato periodo futuro.

2.  Ad intervalli periodici la Commissione verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.

Qualora un soggetto abilitato cessi di soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, il riconoscimento è revocato. Il soggetto interessato è informato almeno un mese prima dell'adozione della relativa decisione. La decisione deve specificare i motivi della revoca e il soggetto abilitato ha il diritto di presentare ricorso.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 21

Misure di applicazione

Le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. L'adeguamento ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica sei mesi dopo la data di cui al primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) GU C […] del […], pag. […].
(4) GU C […] del […], pag. […].
(5) Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.
(6) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(7) Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1); quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.9.1993, pag. 1).
(8) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26), direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17) e direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'accesso alla giustizia in materia ambientale] (GU L ... ).
(9) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(11) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).


Accesso alla giustizia in materia ambientale ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 624 – C5-0513/2003 – 2003/0246(COD))
P5_TA(2004)0239A5-0189/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 624)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0513/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0189/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   esorta la Commissione e il Consiglio a fare in modo che gli Stati membri ratifichino quanto prima possibile la Convenzione di Århus;

3.   chiede alla Commissione e al Consiglio di creare e pubblicare un "quadro di valutazione per le convenzioni" riguardante le convenzioni internazionali in materia di ambiente e di esaminare continuamente, in occasione delle riunioni del Consiglio, tale "tabella dei risultati";

4.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

P5_TC1-COD(2003)0246


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

considerando quanto segue:

(1)  Un più ampio accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale consente di rimediare alle attuali carenze nell'applicazione del diritto ambientale, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria e in ultima analisi al miglioramento dell'ambiente.

(2)  Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus"). Occorre adeguare la norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione per consentire la conclusione di quest'ultima da parte della Comunità.

(3)  La convenzione di Århus garantisce il diritto di accesso alla giustizia al fine di contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere, spettante a ciascun individuo delle generazioni presenti e future.

(4)  La convenzione di Århus si compone di tre pilastri: accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. Per dare attuazione al primo e al secondo pilastro della convenzione sono già state adottate due direttive: la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio(6) e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia(7). È ora necessario dare attuazione al terzo pilastro della convenzione.

(5)  L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale nei confronti degli atti o delle omissioni dei privati o delle pubbliche autorità che violano il diritto ambientale. Secondo il principio di sussidiarietà, l'impugnazione degli atti e delle omissioni dei privati deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione dei singoli Stati membri.

(6)  Per dare piena attuazione al disposto dell'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus e rafforzare la tutela dell'ambiente, occorre prevedere la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale nei confronti degli atti e delle omissioni delle pubbliche autorità che violano il diritto ambientale. Tali procedimenti devono essere equi e non eccessivamente lunghi o onerosi. Occorre inoltre prevedere misure provvisorie di salvaguardia per assicurare l'intervento degli organi giurisdizionali e degli altri organi di ricorso.

(7)  Occorre altresì adottare apposite disposizioni riguardanti gli atti e le omissioni impugnabili dinanzi agli organi di ricorso. Devono essere soggetti a ricorso gli atti amministrativi aventi effetti esterni e giuridicamente vincolanti, nella misura in cui non siano adottati da organi o istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere legislativo o giudiziario. Allo stesso modo, devono essere soggette a ricorso le omissioni, nei casi in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di agire.

(8)  Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, è opportuno che la definizione di diritto ambientale si riferisca agli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, e in particolare alla protezione o al miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana e la protezione delle risorse naturali. Gli Stati membri devono avere la possibilità di estendere tale definizione al diritto ambientale di esclusiva origine nazionale.

(9)  I membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto devono avere la possibilità di promuovere ricorsi in materia ambientale dinanzi ad organi giurisdizionali o non giurisdizionali per contestare la legittimità procedurale e sostanziale di atti e omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale.

(10)  I soggetti attivi nel campo della tutela dell'ambiente e/o dello sviluppo sostenibile che soddisfino determinati requisiti devono avere la possibilità di promuovere ricorsi in materia ambientale per contestare la legittimità procedurale e sostanziale di atti e omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale. L'oggetto del ricorso deve rientrare nell'ambito delle loro attività statutarie.

(11)  È opportuno adottare apposite disposizioni per permettere all'autorità pubblica designata in base al diritto nazionale di riconsiderare l'atto amministrativo o - nel caso di un comportamento omissivo - di provvedere affinché sia adottato il provvedimento richiesto.

(12)  Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, il richiedente deve avere la possibilità di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità.

(13)  La presente direttiva deve essere periodicamente riesaminata alla luce dell'esperienza acquisita e sulla base dei rapporti trasmessi dagli Stati membri. A seguito di tale riesame occorre procedere alla sua revisione. La Commissione deve presentare un rapporto di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Copia di tale rapporto deve essere inviata al Mediatore europeo perchè effettui una valutazione.

(14)  Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di mantenere in vigore o di introdurre misure che prevedano un più ampio accesso alla giustizia.

(15)  Un presupposto per la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva e per un'applicazione sufficientemente uniforme della medesima è che le giurisdizioni nazionali si avvalgano della possibilità di chiedere una pronunzia in via pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee allorché venga sollevata dinanzi ad esse una questione concernente l'interpretazione della legislazione comunitaria in materia ambientale e, qualora non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno contro le loro decisioni, adempiano coerentemente all'obbligo che è fatto loro dall'articolo 234 del trattato di rivolgersi alla Corte di giustizia per una pronunzia in via pregiudiziale.

(16)  Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri, in quanto il diritto di accesso alla giustizia deve essere garantito in modo da assicurare l'applicazione uniforme del diritto ambientale comunitario, e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(17)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire l'effettiva tutela dell'ambiente e a promuovere l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale ai membri del pubblico e ai soggetti abilitati.

La direttiva si applica fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti l'accesso alla giustizia in materia ambientale, qualora tali disposizioni siano più dettagliate o garantiscano un maggior accesso alla giustizia. Nei casi dubbi si applicano le disposizioni della presente direttiva. La direttiva si applica anche fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono un più ampio accesso alla giustizia rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

La presente direttiva stabilisce un quadro normativo minimo di accesso alla giustizia in materia ambientale. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di continuare ad applicare o introdurre misure che prevedano un accesso alla giustizia in materia ambientale più ampio di quanto contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva, si intende per:

   a) "autorità pubblica",
   i) la pubblica amministrazione degli Stati membri, compresa l'amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, ad esclusione dei pubblici ministeri e degli organi, delle amministrazioni o delle istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;
   ii) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente;
   iii) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui ai punti i) o ii);
   b) "membro del pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
   c) "soggetto abilitato", qualsiasi associazione, organizzazione o gruppo che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e che sia stato riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 9;
   d) "atto amministrativo", qualsiasi provvedimento amministrativo avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti adottato da una pubblica autorità in forza del diritto ambientale;
   e) "omissione amministrativa" l'inerzia amministrativa di una pubblica autorità a fronte di un obbligo giuridico di agire previsto dal diritto ambientale;
   f) "ricorsi in materia ambientale", le procedure di ricorso di natura amministrativa o giurisdizionale concernenti questioni aventi attinenza con l'ambiente, che si svolgono dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo imparziale e indipendente istituito dalla legge e si concludono con una decisione vincolante;
  g) "diritto ambientale", la normativa comunitaria e la legislazione adottata per recepire la normativa comunitaria che abbiano come obiettivo primario o sussidario la tutela o il miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana e la tutela o l'uso razionale delle risorse naturali, ad esempio nei seguenti settori:
   i) protezione delle risorse idriche;
   ii) protezione dal rumore;
   iii) protezione del suolo;
   iv) inquinamento atmosferico;
   v) pianificazione e gestione del territorio;
   vi) conservazione della natura e biodiversità;
   vii) gestione dei rifiuti;
   viii) sostanze chimiche, compresi biocidi e pesticidi;
   ix) biotecnologie;
   x) altre emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente;
   xi) valutazione di impatto ambientale;
   xii) accesso alle informazioni ambientali e partecipazione del pubblico ai processi decisionali.

2.  Gli Stati membri possono includere nella definizione di cui al paragrafo 1, lettera g) il diritto ambientale di esclusiva origine nazionale.

Articolo 3

Atti e omissioni dei privati

Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente stabiliti dal diritto nazionale possano promuovere ricorsi in materia ambientale contro gli atti e le omissioni dei privati e delle autorità pubbliche che violano le disposizioni delle leggi nazionali relative all'ambiente.

Articolo 4

Legittimazione ad agire dei membri del pubblico

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico abbiano accesso a ricorsi in materia ambientale, e in particolare a misure provvisorie di salvaguardia, per contestare la legittimità sostanziale e procedurale di atti e omissioni amministrativi che violano il diritto ambientale:

   a) qualora vantino un interesse sufficiente, o
   b) qualora facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo esiga tale presupposto.

Le richieste riguardanti le misure provvisorie di salvaguardia non sono soggette al rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

2.  Gli Stati membri determinano le nozioni di interesse sufficiente e di violazione di un diritto ai fini del paragrafo 1 in base alle disposizioni di diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di assicurare un ampio accesso alla giustizia.

Articolo 5

Legittimazione ad agire dei soggetti abilitati

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti abilitati riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 abbiano accesso a ricorsi in materia ambientale, e in particolare a misure provvisorie di salvaguardia, senza dover dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto, a condizione che, a norma dell'articolo 8, l'oggetto del ricorso rientri specificamente nelle loro attività statutarie e che il ricorso riguardi il loro ambito geografico specifico di azione.

2.  Nelle cause transfrontaliere gli Stati membri garantiscono procedimenti equi e non discriminatori.

3.  Le richieste riguardanti le misure provvisorie di salvaguardia non sono soggette al rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Richiesta di riesame interno

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico e i soggetti abilitati legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 5, possano, qualora ritengano che un atto o un'omissione di natura amministrativa abbia violato il diritto ambientale, presentare una richiesta di riesame interno all'autorità pubblica designata in base al diritto nazionale.

Gli Stati membri stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della richiesta. I termini non devono essere inferiori a quattro settimane dalla data di adozione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato secondo la legge.

2.  L'autorità pubblica di cui al paragrafo 1 prende in considerazione la richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e in ogni caso entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione è rivolta al membro del pubblico o al soggetto abilitato che ha presentato la richiesta e deve essere motivata.

3.  Qualora nonostante la dovuta diligenza non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'autorità informa il richiedente dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.

4.  L'autorità pubblica adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della gravità della violazione del diritto ambientale, e in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta. L'autorità pubblica informa immediatamente il richiedente della decisione adottata.

Articolo 7

Ricorsi in materia ambientale

Il richiedente può promuovere un ricorso in materia ambientale qualora l'autorità pubblica non abbia adottato una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 o qualora a suo giudizio la decisione adottata da tale autorità sia inadeguata ad assicurare il rispetto del diritto ambientale. Tuttavia il riesame interno non può essere considerato un presupposto per promuovere un ricorso in materia ambientale.

Il primo comma non limita il diritto a promuovere ricorsi in materia ambientale o a presentare richieste di intervento ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 8

Criteri per il riconoscimento dei soggetti abilitati

Per essere riconosciuti quali soggetti abilitati, le organizzazioni, le associazioni e i gruppi internazionali, nazionali, regionali o locali devono soddisfare i seguenti criteri:

   a) devono essere persone giuridiche indipendenti e senza fini di lucro, aventi come obiettivo la tutela dell'ambiente e/o la promozione dello sviluppo sostenibile oppure enti o persone giuridiche che, in un determinato momento, si trovino impegnati in un'azione concreta di tutela dell'ambiente in cui sono ubicati;
   b) devono disporre di una struttura organizzativa idonea a garantire il perseguimento dei fini statutari;
   c) devono essere dotati di personalità giuridica e aver operato attivamente ai fini della tutela dell'ambiente e/o dello sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dal proprio statuto, per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro in cui sono costituiti, ma in ogni caso non superiore a tre anni;
   d) devono sostenere attività che non siano contrarie alle buone forme e non violino lo stato di diritto;
   e) devono aver fatto certificare il proprio bilancio di esercizio da un revisore ufficiale per un determinato periodo di tempo stabilito da ciascuno Stato membro secondo quanto disposto dalla lettera c).

Articolo 9

Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati

1.  Gli Stati membri istituiscono una procedura per garantire il rapido riconoscimento dei soggetti abilitati che soddisfino i criteri di cui all'articolo 8; tale procedura può consistere in un riconoscimento caso per caso ("riconoscimento ad hoc"), o in un riconoscimento preventivo. La capacità di agire in giudizio dei soggetti abilitati può essere esaminata anche al momento di decidere su una questione che costituisce l'oggetto di un ricorso.

Gli Stati membri che scelgono una procedura di riconoscimento preventivo devono prevedere anche la possibilità di un riconoscimento rapido ad hoc nell'ambito del ricorso in materia ambientale in oggetto.

2.  Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti responsabili del riconoscimento.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di rigetto delle richieste di riconoscimento possano essere impugnate dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

4.  Gli Stati membri definiscono le modalità della procedura di riconoscimento.

Articolo 10

Disposizioni relative ai ricorsi in materia ambientale

Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso di cui alla presente direttiva siano obiettive, eque, rapide e giuste e offrano rimedi adeguati ed effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi in materia ambientale non siano eccessivamente onerosi.

Al fine di garantire l'accesso a ricorsi in materia ambientale i cui costi non siano eccessivamente onerosi, gli Stati membri fanno sì che i membri del pubblico siano informati quanto prima possibile del costo previsto per tali ricorsi.

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia informato tempestivamente riguardo a come e quando promuovere un ricorso in materia ambientale.

Le decisioni adottate in virtù della presente direttiva sono emanate o registrate per iscritto e sono accessibili al pubblico.

Gli Stati membri prendono in considerazione l'istituzione di idonei meccanismi di assistenza per rimuovere o ridurre le barriere finanziarie e di altro tipo che ostacolano l'accesso alla giustizia.

In nessun caso, e in base al disposto degli articoli da 3 a 5, sarà omesso di accogliere le domande di accesso alla giustizia a causa della mancanza di capacità economica del ricorrente.

D'altro canto, gli Stati membri istituiranno uffici d'informazione e/o altri meccanismi d'informazione per spiegare in modo particolareggiato come accedere agli strumenti giuridici nei ricorsi in materia ambientale descritti nella presente direttiva.

Articolo 11

Rapporti sull'applicazione della direttiva

Entro il 1° gennaio 2011, ciascuno Stato membro predispone un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri trasmettono i loro rapporti alla Commissione entro sei mesi.

I rapporti esaminano fra l'altro l'efficacia dei ricorsi in materia ambientale rispetto alle spese, ai rimedi e al riconoscimento dei soggetti abilitati.

Sulla base dei rapporti nazionali la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto comunitario sull'applicazione della presente direttiva e può proporre le modifiche eventualmente necessarie. Copia di tale rapporto è inviata al Mediatore europeo perché effettui una valutazione.

Articolo 12

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre i 1° luglio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C
(3) GU C
(4) GU C
(5) Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.
(6) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(7) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.


Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***I
PDF 428kWORD 285k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 – C5-0256/2003 – 2003/0107(COD))
P5_TA(2004)0240A5-0177/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 319)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0256/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0177/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

P5_TC1-COD(2003)0107


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

considerando quanto segue:

(1)  La comunicazione della Commissione "Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti"(6) definisce, tra gli interventi prioritari, un'iniziativa volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Tale intervento è inteso ad integrare le iniziative riguardanti la prevista modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose(7) e la preparazione di un documento sulle migliori tecniche disponibili riguardanti la roccia sterile e gli sterili derivanti dalle attività estrattive nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(8).

(2)  Nella risoluzione del 19 giugno 2001 sulla comunicazione in questione(9), il Parlamento europeo ha sostenuto con forza la necessità di una direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive.

(3)  Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(10), gli obiettivi fissati per i rifiuti che vengono ancora prodotti sono i seguenti: ridurne il livello di pericolosità; far sì che essi presentino il minor rischio possibile; privilegiare il recupero e soprattutto il riciclo; ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento e garantire uno smaltimento sicuro; trattare i rifiuti destinati allo smaltimento il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti purché ciò non comporti una minor efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti. La decisione n. 1600/2002/CE prevede inoltre, tra le azioni prioritarie rispetto agli incidenti e alle catastrofi, la preparazione di misure che contribuiscano ad evitare il pericolo di incidenti rilevanti, con particolare riguardo a quelli connessi alle attività estrattive, e lo sviluppo di misure in materia di rifiuti di estrazione. Infine, un'altra azione prioritaria contemplata dalla decisione consiste nella promozione di una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurne l'impatto ambientale.

(4)  In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno), a condizione che tali rifiuti rientrino nella definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(11). La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive onshore..

(5)  In conformità dell'articolo 24 della Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, adottata nel quadro del vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, è necessario proteggere le risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale e invertire l'attuale tendenza al degrado delle risorse naturali, mediante una gestione sostenibile e integrata delle stesse.

(6)  Per evitare duplicazioni e disposizioni amministrative sproporzionate, il campo di applicazione della presente direttiva deve essere limitato alle operazioni ritenute prioritarie per realizzare gli obiettivi fissati.

(7)  Le disposizioni della presente direttiva non devono pertanto applicarsi ai flussi di rifiuti generati durante l'estrazione di minerali o le operazioni di trattamento che non sono tuttavia direttamente connessi ai processi di estrazione o di trattamento. Se i suddetti rifiuti vengono depositati sul terreno o interrati, si applicano le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(12).

(8)  Analogamente, le disposizioni della presente direttiva non devono applicarsi ai rifiuti derivanti dall'estrazione e dal trattamento di risorse minerarie in alto mare, mentre ai rifiuti non inquinati derivanti dalla prospezione di risorse minerali, ai rifiuti inerti non pericolosi e alla terra non inquinata derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di risorse minerali si applicano solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano.

(9)  Inoltre, anche se la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, questa non deve riguardare gli aspetti specifici della radioattività.

(10)  Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva 75/442/CEE, ed in particolare gli articoli 3 e 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.

(11)  Tali misure devono fondarsi sul concetto di "migliori tecniche disponibili" di cui alla direttiva 96/61/CE e, nell'applicarle, gli Stati membri devono determinare in che modo le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito dei rifiuti, la loro ubicazione geografica e le condizioni ambientali locali possano eventualmente essere prese in esame.

(12)  Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori dell'industria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per il trattamento, il recupero e il deposito dei rifiuti di estrazione. I piani devono essere strutturati in modo tale da garantire un'adeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero. Infine, i rifiuti delle industrie estrattive devono essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.

(13)  Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, gli Stati membri devono garantire che ciascun operatore adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica deve comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori devono essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni del caso necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali. Queste disposizioni particolari non devono applicarsi alle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che rientrano nell'ambito della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(14)  Vista la particolare natura della gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, è necessario introdurre procedimenti speciali di richiesta e autorizzazione per tutte le categorie di strutture di deposito a cui vengono conferiti tali rifiuti. I procedimenti devono essere in linea con le disposizioni generali in materia di autorizzazioni stabilite dall'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE.

(15)  Gli Stati membri devono garantire che, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Århus), sottoscritta dalla Comunità europea, il pubblico venga informato sulle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti e che il pubblico interessato venga consultato prima del rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.

(16)  Occorre indicare chiaramente i requisiti ai quali devono rispondere le strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive per quanto riguarda l'ubicazione, la gestione, il controllo, la chiusura e le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di pericoli per l'ambiente, in un'ottica di breve e di lungo termine, ed in particolare riguardo all'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'infiltrazione di percolato nel suolo.

(17)  È necessario definire chiaramente le categorie di strutture utilizzate per il deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, alla luce dei probabili effetti inquinanti dovuti al funzionamento delle suddette strutture o ad incidenti che comportino la fuoriuscita di rifiuti dalla struttura stessa.

(18)  Anche i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera devono essere soggetti ad alcuni obblighi per la protezione delle acque di superficie e sotterranee e per garantire la stabilità dei rifiuti e un adeguato monitoraggio alla cessazione delle attività di smaltimento.

(19)  Per garantire che le strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive siano costruite adeguatamente e sottoposte a corretta manutenzione, gli Stati membri devono intervenire opportunamente per garantire che la progettazione, l'ubicazione e la gestione di tali strutture siano sotto la responsabilità di persone competenti sotto il profilo tecnico. La formazione e le conoscenze acquisite dagli operatori e dal personale devono essere tali da garantire loro le competenze necessarie. Le autorità competenti devono inoltre verificare, con loro piena soddisfazione, che gli operatori garantiscano disposizioni adeguate riguardo alla costruzione e alla manutenzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o all'ampliamento o alla modifica delle strutture esistenti, compresa la fase successiva alla chiusura della struttura e/o alla cessazione delle attività estrattive.

(20)  Occorre definire i tempi e le modalità di chiusura delle strutture di deposito al servizio delle industrie estrattive, nonché gli obblighi e le responsabilità dell'operatore della struttura nel periodo successivo alla chiusura.

(21)  Gli Stati membri devono provvedere affinché gli operatori delle industrie estrattive applichino controlli sulle attività di monitoraggio e gestione, per evitare l'inquinamento delle acque e del suolo e per individuare qualsiasi effetto potenzialmente nocivo per l'ambiente o per la salute umana dovuto alle proprie strutture di deposito. Inoltre, per ridurre al minimo l'inquinamento delle acque, è necessario che il deposito di rifiuti nei corpi idrici recettori sia conforme alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(13). Occorre inoltre ridurre ai livelli minimi possibili le concentrazioni di cianuro e di suoi composti nei bacini di decantazione degli sterili di alcune industrie estrattive con il ricorso alle migliori tecniche disponibili, visto che tali sostanze hanno effetti tossici e dannosi. Devono pertanto essere fissati limiti massimi di concentrazione per evitare tali effetti tossici e dannosi.

(22)  L'operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive deve essere tenuto a prestare una garanzia finanziaria, sotto forma di cauzione o di altro strumento equivalente, per far sì che vengano rispettati tutti gli obblighi risultanti dall'autorizzazione, compresi quelli riguardanti la chiusura del sito e la fase successiva alla chiusura. La garanzia finanziaria deve essere sufficiente a coprire il costo di ripristino del sito effettuato da terze parti indipendenti e in possesso delle adeguate qualifiche. Tale garanzia deve inoltre essere disponibile prima dell'avvio delle operazioni di deposito dei rifiuti all'interno della struttura adibita a tal fine e deve essere attualizzata periodicamente. Infine, in base al principio "chi inquina paga" e in linea con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(14), è importante precisare che gli operatori impegnati nelle industrie estrattive devono disporre di un'adeguata copertura per la responsabilità civile riguardo ai danni ambientali o alla minaccia imminente di danni dovuti alle operazioni che effettuano.

(23)  Nel caso di strutture di deposito dei rifiuti dell'industria estrattiva che possano verosimilmente avere effetti negativi significativi a livello transfrontaliero sull'ambiente nel territorio di un altro Stato membro, occorre istituire una procedura comune che agevoli la consultazione tra paesi limitrofi. Tale procedura deve servire a garantire un adeguato scambio di informazioni tra le autorità e una corretta informazione del pubblico in merito alle strutture che possono avere impatti negativi per l'ambiente.

(24)  Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti organizzino un sistema efficace di ispezioni o di misure di controllo equivalenti per le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Fatti salvi gli obblighi contenuti nell'autorizzazione, prima dell'avvio delle operazioni di deposito occorre effettuare un'ispezione per verificare che le condizioni stabilite dall'autorizzazione siano rispettate. Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli operatori e chi subentra ad essi conservino registri aggiornati su tali strutture di deposito dei rifiuti e che avvenga un opportuno trasferimento di informazioni tra l'operatore e il successore per quanto riguarda lo stato della struttura e le operazioni che vi vengono svolte.

(25)  Gli Stati membri devono inviare rapporti periodici alla Commissione riguardo all'attuazione della direttiva, contenenti anche informazioni sugli incidenti o sugli incidenti sfiorati. Sulla base di tali rapporti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)  Gli Stati membri devono fissare le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, garantendone l'applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(27)  È necessario che gli Stati membri garantiscano che sia stilato un inventario dei siti chiusi situati sul loro territorio, dal momento che tali siti comportano spesso elevati rischi ambientali. Gli Stati membri e la Comunità hanno la responsabilità di ripristinare i siti abbandonati suscettibili di avere serie ripercussioni negative sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere possibile fare ricorso ai Fondi strutturali e ad altri finanziamenti comunitari pertinenti per redigere inventari e adottare misure per bonificare le strutture in questione.

(28)  La Commissione deve garantire un adeguato scambio di informazioni tecnico-scientifiche sulle modalità di inventariare le strutture di deposito dei rifiuti chiuse a livello di Stati membri e sullo sviluppo di metodi per aiutare gli Stati membri a conformarsi all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE in occasione del ripristino di strutture chiuse. Deve inoltre essere garantito lo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi.

(29)  La presente direttiva potrebbe essere uno strumento utile di cui tener conto al momento di verificare che i progetti beneficiari di finanziamenti comunitari nel contesto degli aiuti allo sviluppo contemplino le misure necessarie a prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente. Tale approccio è coerente con l'articolo 6 del trattato, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo.

(30)  L'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non può essere conseguito in maniera efficace dai singoli Stati membri, in quanto l'impropria gestione di questi rifiuti può causare inquinamento transfrontaliero. Secondo il principio "chi inquina paga", è necessario anche tener conto degli eventuali danni causati all'ambiente dai rifiuti delle industrie estrattive. Divergenze nell'applicazione del principio "chi inquina paga" a livello nazionale possono creare sensibili disparità nell'onere finanziario imposto agli operatori economici. L'esistenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive ostacola inoltre la possibilità di garantire una gestione minima e responsabile di tali rifiuti in condizioni di sicurezza e di garantirne il massimo recupero in tutta la Comunità. Poiché pertanto, alla luce della scala e degli effetti dell'azione proposta, tale obiettivo può essere raggiunto più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà stabilito nell'articolo 5 del trattato.

(31)  I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(15).

(32)  Il funzionamento delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti al momento del recepimento della presente direttiva deve essere oggetto di regolamentazione per poter adottare, entro un determinato periodo di tempo, provvedimenti per adeguarle alle disposizioni della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di garantire un'applicazione continua e coerente dei principi e delle priorità fissati nella direttiva 75/442/CEE, ed in particolare negli articoli 3 e 4, la presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, nonché eventuali rischi per la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Al fine di garantire un'applicazione coerente dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, di seguito "rifiuti di estrazione", cioè ai rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno), a condizione che tali rifiuti rientrino nella definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE. La presente direttiva disciplina pertanto la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive onshore.

La direttiva 75/442/CEE o la legislazione nazionale equivalente continuano ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.

2.  Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

   a) i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali, ma che non derivano direttamente da tali operazioni, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie usate e gli accumulatori;
   b) i rifiuti derivanti dalle attività di estrazione e di trattamento in alto mare delle risorse minerali;
   c) c) i rifiuti prodotti in un sito di estrazione o di trattamento e trasportati per essere depositati sul terreno o interrati in un sito esterno all'industria estrattiva ;

3.  Alle seguenti sostanze, a condizione che rientrino nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, si applicano solo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) ad e), dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragafi da 1 a 3 e dell'articolo 18 della presente direttiva:

   a) rifiuti inerti non pericolosi e terra non inquinata derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali;
   b) rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali.

4.  Fatte salve altre normative comunitarie in vigore, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, per:

   1) "rifiuto": s'intende la definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;
   2) "rifiuto pericoloso": s'intende la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(16);
   3) "rifiuto inerte": s'intendono i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolato e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità del percolato devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;
   4) "risorsa minerale" o "minerale": s'intende un deposito naturale nella crosta terrestre di un composto organico o inorganico, quali idrocarburi, scisti bituminosi, carbone, lignite, metalli e minerali metallici, pietra, ardesia, argilla, ghiaia o sabbia; è incluso il gas naturale ed è esclusa l'acqua;
   5) "industrie estrattive": s'intendono tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;
   6) "trattamento": s'intende il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali al fine di estrarre e trattare il minerale, compresa la riduzione delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti precedentemente scartati;
   7) "sterili": s'intende il materiale solido che rimane dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio, frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;
   8) "cumulo": s'intende una struttura attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi in superficie;
   9) "diga": s'intende una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti all'interno di un bacino di decantazione;
   10) "bacino di decantazione": s'intende una struttura naturale o attrezzata per lo stoccaggio, la discarica o lo smaltimento di rifiuti fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e riciclaggio dell'acqua di processo;
   11) "cianuro dissociabile con un acido debole": s'intende il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;
   12) "percolato": s'intende qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;
   13) "struttura di deposito dei rifiuti": s'intende qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, e che comprende una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti dopo l'estrazione del minerale;
   14) "incidente rilevante": s'intende un evento avvenuto nel sito che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno del sito;
   15) "sostanza pericolosa": s'intende una sostanza, una miscela o un preparato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(17) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(18);
   16) "migliori tecniche disponibili": s'intendono le tecniche definite all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;
   17) "corpo idrico recettore": s'intendono le acque di superficie definite all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, le acque sotterranee definite all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE, le acque di transizione definite all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 2000/60/CE e le acque costiere di cui all'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE;
   18) "ripristino": s'intende il trattamento del terreno sul quale si trova la struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno rispetto alla situazione precedente l'inizio delle attività, in particolare riguardo almeno alla qualità del suolo (considerando in particolare la sua composizione e struttura), alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
   19) "pubblico": s'intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
   20) "pubblico interessato": s'intende il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale;
   21) "operatore": s'intende la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, comprese le fasi operative e quelle successive alla chiusura;
   22) "detentore dei rifiuti": s'intende chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
   23) "persona competente": s'intende una persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza prescritte dal diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la persona in questione e necessarie per svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;
   24) "autorità competente": s'intende l'autorità designata dallo Stato membro e che ha il compito di svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;
   25) "sito": s'intende tutto il terreno situato in una precisa zona geografica e gestito da un operatore.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  Gli Stati membri garantiscono che l'operatore di una struttura di deposito dei rifiuti faccia tutto il necessario per impedire e ridurre il più possibile gli effetti negativi per l'ambiente e/o per la salute umana derivanti dalla gestione della struttura, anche dopo la chiusura della stessa, e per impedire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitarne le conseguenze per l'ambiente e per la salute umana.

2.  Le misure, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi, di cui al paragrafo 1 si basano, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, senza che venga imposto l'impiego di alcuna tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

Articolo 5

Piano di gestione dei rifiuti

1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di prospezione e di estrazione in strutture di deposito dei rifiuti.

2.  Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:

  a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, in particolare:
   i) tenendo conto delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e trattamento dei minerali;
   ii) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
   iii) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista pratico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme in materia ambientale attualmente vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva e se non è contraria all'interesse pubblico per quanto riguarda l'ulteriore sfruttamento paesaggistico;
   iv) ripristinando il topsoil dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando il topsoil altrove;
   v) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;
   b) incentivare il recupero dei rifiuti attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e/o, ove pertinenti, ad altre prescrizioni della presente direttiva;
   c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, già nella fase di progettazione, della gestione a breve e lungo termine durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti, e optando per un progetto concepito in modo tale da rendere minima e infine nulla la necessità di monitoraggio, controllo e gestione della struttura dopo la sua chiusura al fine di prevenire, o quanto meno minimizzare, eventuali effetti negativi a lungo termine, riconducibili alla fuoriuscita dalla struttura di inquinanti trasportati dall'atmosfera o dalle acque, nonché a garantire la stabilità geotecnica a lungo termine di cumuli o dighe che sorgano al di sopra della superficie preesistente del terreno.

3.  Il piano di gestione dei rifiuti presenta almeno i seguenti elementi:

   a) caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e stima del quantitativo totale di rifiuti che verranno prodotti nella fase operativa;
   b) descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;
   c) descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti sull'ambiente o sulla salute umana a seguito dello smaltimento dei rifiuti e dei provvedimenti preventivi da adottare, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e);
   d) procedure di controllo e monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c);
   e) piano proposto per il ripristino e la chiusura, ivi compresi le procedure connesse alla fase successiva alla chiusura e il monitoraggio di cui all'articolo 12;
   f) misure per prevenire il deterioramento dello status delle acque e l'inquinamento dell'atmosfera del suolo ai sensi dell'articolo 13.

Il piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva da parte dell'operatore. I piani devono comprovare, in particolare, in che modo l'opzione e il metodo scelti conformemente al paragrafo 2, lettera a) (i), rispondono agli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.  Il piano di gestione dei rifiuti viene riesaminato ogni cinque anni ed eventualmente modificato se subentrano cambiamenti rilevanti nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti smaltiti. Tutte le eventuali modifiche vengono notificate all'autorità competente.

5.  I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni descritte nel paragrafo 3 possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività da parte dell'operatore, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6

Prevenzione di incidenti rilevanti e informazione

1.  Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A definite all'articolo 9, ad esclusione delle strutture che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

2.  Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(19) e la direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(20), gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione, chiusura e post-chiusura della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

3.  Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2:

   a) l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di rifiuti e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I. Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. L'operatore trasmette all'autorità competente una relazione di sicurezza che illustra le modalità di attuazione della politica e del sistema di cui sopra. L'operatore prepara inoltre un piano di emergenza interno contenente le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente;
   b) le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno riguardo alle misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

4.  I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:

   a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti, e soprattutto limitare i danni alla salute umana o all'ambiente e ai beni;
   b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana, l'ambiente e i beni contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;
   c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai servizi o alle autorità interessate della zona;
   d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

5.  Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

6.  Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

Articolo 7

Domanda e autorizzazione

1.  Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura in base ai criteri dell'articolo 9. Eventuali modifiche strutturali di tipo qualitativo o quantitativo successive all'ottenimento dell'autorizzazione operativa devono essere a loro volta autorizzate.

A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente.

2.  La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:

   a) identità dell'operatore;
   b) ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative;
   c) tipo di minerale o minerali estratti e natura dello strato di copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso delle operazioni estrattive;
   d) d) piano di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5;
   e) e) se applicabile, un documento che attesti l'istituzione di una politica per la prevenzione di incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza che la attui ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
   f) f) disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia, ai sensi dell'articolo 14.
   g) le informazioni fornite dall'operatore a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE(21), qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.

3.  Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che il pubblico sia informato riguardo alle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 e che il pubblico interessato abbia la possibilità di partecipare, con tempestività ed efficacia, alla procedura di rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

4.  L'autorizzazione viene rilasciata solo se dalla domanda risulta che:

   a) l'operatore adempie a tutte le disposizioni della presente direttiva;
   b) la gestione dei rifiuti è conforme al piano o ai piani di gestione dei rifiuti del caso di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

5.  Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata nell'ambito del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti, sia nazionali che comunitarie, al fine di istituire un inventario nazionale e comunitario delle strutture di deposito dei rifiuti in questione, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere puramente commerciale, ad esempio riguardanti i rapporti commerciali e le componenti dei costi, non sono rese pubbliche.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1.  Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate di seguito fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o al massimo quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

   a) domanda di autorizzazione o, eventualmente, richiesta di aggiornamento di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7;
   b) se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 15;
   c) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;
   d) natura delle eventuali decisioni o, se esiste, del progetto di decisione;
   e) se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;
   f) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;
   g) dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione e alla consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

   a) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri forniti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;
   b) conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(22), altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

4.  I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono tenuti in debita considerazione al momento della decisione, che comprende una motivazione rispetto a commenti e posizioni specifiche.

5.  Le modalità precise per la partecipazione del pubblico nell'ambito del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

6.  Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

   a) contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;
   b) motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

Articolo 9

Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri classificano le strutture di deposito dei rifiuti costituite da cumuli o da bacini di decantazione attrezzati in una delle seguenti categorie, in funzione del potenziale rischio:

   1) categoria A: struttura di deposito di rifiuti il cui guasto o cattivo funzionamento potrebbe presentare un notevole rischio di incidente;
   2) categoria B: qualsiasi struttura di deposito non appartenente alla categoria A.

I criteri applicabili per classificare le strutture di deposito nella categoria A sono fissati all'allegato III.

Articolo 10

Vuoti di miniera

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che valuta l'ipotesi di utilizzare i rifiuti e altri residui di produzione per la ripiena dei vuoti di miniera adotti i provvedimenti adeguati per:

   1) garantire la stabilità dei rifiuti in questione e dei vuoti di miniera ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;
   2) impedire l'inquinamento della terra nonché delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 6;
   3) monitorare i rifiuti e i vuoti ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.

Articolo 11

Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

1.  Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.

2.  L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

   a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette nonché di fattori geologici, idrogeologici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e di superficie e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione;
   b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie;
   c) siano in atto disposizioni adeguate per il monitoraggio e l'ispezione costanti della struttura di deposito dei rifiuti da parte di personale dell'autorità competente e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;
   d) siano previste disposizioni adeguate affinché il progetto, l'ubicazione e la costruzione della struttura di deposito dei rifiuti siano convalidati, prima dell'avvio delle operazioni, da un esperto che non sia dipendente della società che gestisce la struttura. Le relazioni relative a tali convalide indipendenti sono trasmesse all'autorità competente, che se ne avvale per autorizzare il progetto, l'ubicazione e la costruzione della struttura di deposito dei rifiuti;
   e) e) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;
   f) f) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla cessazione delle attività della struttura di deposito.

I resoconti sui monitoraggi e sulle ispezioni di cui alla lettera c) confluiscono, insieme ai documenti relativi all'autorizzazione, in una scheda e garantiscono, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore, una trasmissione adeguata delle informazioni.

3.  L'operatore notifica all'autorità competente senza inutili ritardi tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

Alla frequenza stabilita dall'autorità competente, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.

4.  Se una struttura di deposito dei rifiuti rientra nella categoria A, nel quadro della domanda di autorizzazione inoltrata all'autorità competente l'operatore trasmette una relazione sulle modalità secondo cui intende ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f). L'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti, come pure la realizzazione di studi complementari.

Articolo 12

Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura

1.  Gli Stati membri provvedono ad adempiere alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2.  Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:

   a) le condizioni opportune indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;
   b) l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;
   c) l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.

3.  Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il sito è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso.

L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.

4.  A meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti, l'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo della struttura nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio.

5.  Se l'autorità competente lo ritiene necessario ai fini del rispetto delle norme ambientali della Comunità, segnatamente quelle di cui alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità(23), alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose(24) e alla direttiva 2000/60/CE, dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, fra l'altro, la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:

   a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
   b) ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti,
   c) siano create strutture per il trattamento passivo o attivo delle acque, qualora ciò sia necessario per impedire la migrazione di percolato contaminato dalla struttura verso corpi idrici sotterranei o superficiali contigui.

6.  Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

Nei casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente, e in ogni caso almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti.

Articolo 13

Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

1.  L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato delle acque, in linea con la direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al fine di:

   a) valutare la probabilità che si produca percolato, ivi incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti smaltiti durante la fase operativa e dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti e determinare, se necessario, il bilancio idrico della struttura;
   b) impedire la produzione di percolato e la contaminazione della terra e delle acque di superficie o sotterranee da parte dei rifiuti;
   c) raccogliere le acque inquinate e il percolato;
   d) d) trattare le acque, il percolato e altri effluenti contaminati raccolti dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze, di modo che essi soddisfino ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria, in particolare quelli di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.

2.  L'autorità competente deve vigilare che l'operatore abbia applicato le misure necessarie per evitare l'inquinamento dell'atmosfera e, in particolare, la polvere.

3.  Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce, sulla base dell'analisi prevista ai sensi della direttiva 2000/60/CE, che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione delle disposizioni pertinenti del paragrafo 1, lettere b), c) e d).

4.  Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori al rispetto, da parte dell'operatore, delle disposizioni del caso della direttiva 2000/60/CE.

5.  Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire [dalla data di recepimento], 25 ppm a partire [dalla data di recepimento + 5 anni] e 10 ppm a partire [dalla data di recepimento + 10 anni].

Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non possono essere ridotti ulteriormente.

6.  Nel caso dei vuoti di miniera, inclusi i vuoti sotterranei e i vuoti superficiali riempiti, che potranno essere inondati dopo la chiusura, l'operatore adotta le misure necessarie per evitare il degrado dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo e fornisce all'autorità competente, come minimo 6 mesi prima della fine del drenaggio dei vuoti, informazioni sui seguenti elementi:

   a) la disposizione dei vuoti di miniera, indicando chiaramente quelli che potranno essere inondati alla fine del drenaggio, accompagnata da dati geologici;
   b) una sintesi della quantità e della qualità delle acque trovate nei vuoti di miniera come minimo nel corso degli ultimi due anni di attività;
   c) stime dell'impatto, inclusa l'ubicazione e la quantità, sulle acque sotterranee e superficiali dei futuri scarichi inquinanti dei vuoti di miniera, e piani mirati a limitare tali scarichi nonché a garantire il ripristino;
   d) proposte relative al monitoraggio del processo di inondazione dei vuoti, al fine di assicurare una rapida allerta in caso di necessità di misure di attenuazione.

Articolo 14

Garanzia finanziaria e responsabilità civile in campo ambientale

1.  Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti il deposito o l'interramento dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia, come per esempio una cauzione o altro strumento equivalente, in base a modalità che saranno definite dagli Stati membri e approvate dalla Commissione, affinché:

   a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
   b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che possa aver subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti.

2.  L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base:

   a) al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino;
   b) al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate.

3.  L'importo della garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per la struttura.

4.  Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo di costituire una garanzia di cui al paragrafo 1, lettera b) e da tutti gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a) fatta eccezione per gli obblighi post-chiusura dell'impianto di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

5.  Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE si applicano, mutatis mutandis, ai danni ambientali causati dall'esercizio di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e a qualsiasi pericolo immediato di danni che possano derivare dall'esercizio di qualsiasi struttura di questo genere.

6.  L'autorizzazione a costruire una nuova struttura di deposito dei rifiuti su un sito in esercizio è subordinata alla preventiva costituzione di una garanzia, da parte dell'operatore, secondo i termini stabiliti al paragrafo 1.

Articolo 15

Effetti transfrontalieri

1.  Se uno Stato membro si rende conto che il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A può verosimilmente comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente di un altro Stato membro, o quando uno Stato membro può subirne le conseguenze, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 trasmette contemporaneamente le informazioni fornite a norma dell'articolo in questione all'altro Stato membro e ai propri cittadini. Tali informazioni costituiscono il punto di partenza delle eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri interessati su base reciproca e paritaria.

2.  Nell'ambito dei rapporti bilaterali gli Stati membri garantiscono che, nei casi illustrati al paragrafo 1, le domande siano messe a disposizione del pubblico interessato dello Stato membro che può subire gli effetti negativi per un periodo di tempo adeguato, affinché possa presentare le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di incidente in una struttura di deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, le informazioni che l'operatore trasmette all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 vengano inviate immediatamente agli altri Stati membri per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità del danno ambientale effettivo o potenziale.

Articolo 16

Ispezioni dell'autorità competente

1.  Prima dell'avvio delle operazioni di smaltimento e a intervalli periodici stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 6 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore a norma delle condizioni dell'autorizzazione.

2.  Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.

Articolo 17

Obbligo di comunicazione delle informazioni

1.  Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione viene elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell'articolo 22, paragrafo 2. La relazione viene inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

2.  Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. A loro volta, gli Stati membri renderanno disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 19

Inventario dei siti chiusi

Gli Stati membri garantiscono che:

  1. entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, venga realizzato un inventario dei siti chiusi (incluse le strutture abbandonate) ubicati sul rispettivo territorio. Tale inventario, che deve essere accessibile al pubblico, contiene come minimo informazioni sui seguenti elementi:
   a) l'ubicazione georeferenziata del sito;
   b) il tipo di minerale o di minerali precedentemente estratti;
   c) i tipi di rifiuti presenti sul sito;
   d) la stabilità fisica e chimica dei siti;
   e) l'eventuale presenza di fenomeni di drenaggio acido o alcalino, o di concentrazione di metalli;
   f) le condizioni ambientali del sito, in particolare per quanto riguarda la qualità del suolo, le acque superficiali e il relativo bacino di raccolta, inclusi i sottobacini fluviali e le acque sotterranee;
   2. i siti elencati nell'inventario di cui al punto 1 vengano classificati, in base al grado di impatto sulla salute umana e sull'ambiente, in due categorie: una categoria superiore che comprende i siti chiusi che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, in un prossimo futuro, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana, l'ambiente e/o i beni, e una categoria inferiore che comprende i siti che non hanno effetti negativi rilevanti per l'ambiente e non sono suscettibili di rappresentare, in un prossimo futuro, una grave minaccia per la salute umana, l'ambiente e/o i beni;
   3. entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, si proceda al ripristino dei siti classificati nella categoria superiore dell'inventario, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Qualora l'autorità competente non possa garantire un avvio simultaneo di tutti i necessari interventi di ripristino, essa ha facoltà di decidere quali siti devono essere riabilitati in via prioritaria;
   4. i costi finanziari connessi al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 3 siano imputati al produttore dei rifiuti, qualora sia possibile individuarlo e localizzarlo. In caso contrario, si applicano le norme nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1.  La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 22, garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per soddisfare l'articolo 19. Le metodologie in questione permettono, in particolare, di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche e idrogeologiche presenti in Europa:

2.  Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

3.  La Commissione organizza uno scambio di informazioni, con la partecipazione dello European IPPC Bureau e in base alla procedura volta a elaborare documenti di riferimento sulle migliori tecniche a disposizione (BREFs) di cui alla direttiva 96/61/CE, tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

Articolo 21

Provvedimenti di attuazione e modifica

1.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per:

   a) l'armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 6 della presente direttiva;
   b) l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 4, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;
   c) le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
   d) le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all'articolo 16;
   e) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II;
   f) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III, compresi eventuali limiti di concentrazione per i rifiuti pericolosi e le sostanze pericolose;
   g) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

2.  La Commissione adotta le eventuali modifiche successive necessarie per l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura dell'articolo 22, paragrafo 2.

Le suddette modifiche sono apportate esclusivamente per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

Articolo 22

Comitato

1.  La Commissione è assista dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, di seguito denominato "il comitato".

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 23

Disposizione transitoria

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito di rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione alla [data di recepimento] o prima di tale data si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro quattro anni dalla data in questione, ad esclusione delle strutture dell'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro sei anni da tale data.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che, a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva e indipendentemente dalla chiusura di una struttura per il deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, l'operatore:

   a) garantisca che la struttura in questione sia fatta funzionare e, in caso di chiusura, sia gestita in modo da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva e di quelli di qualsiasi altro atto pertinente della legislazione comunitaria, inclusa la direttiva 2000/60/CE;
   b) garantisca che la struttura in questione non provochi alcun degrado dello stato delle acque superficiali o sotterranee a norma della direttiva 2000/60/CE né l'inquinamento del suolo, dovuto a percolato, acqua contaminata, o a qualsiasi altro effluente o residuo, in forma solida, fangosa o liquida;
   c) adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla lettera b), al fine di assicurare il rispetto della legislazione comunitaria in materia, inclusa la direttiva 2000/60/CE.

Articolo 24

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da comunicare al pubblico interessato

1.  Politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti

La politica dell'operatore in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza devono essere proporzionali ai rischi di incidente rilevante che la struttura di deposito dei rifiuti presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

   1) la politica in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;
   2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
  3) nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:
   a) organizzazione e personale: ruolo e responsabilità del personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione; coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;
   b) individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione e messa in pratica di procedure che consentano di individuare sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni normali e anomale e valutazione della probabilità che si producano e della loro gravità;
   c) controllo operativo: adozione e messa in pratica di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli arresti temporanei;
   d) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove strutture per il deposito dei rifiuti;
   e) pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di emergenza per affrontare tali emergenze;
   f) monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per esaminare continuamente il rispetto degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall'operatore per riferire su episodi di incidenti rilevanti o di incidenti sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;
   g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della direzione.

2.  Informazioni da comunicare al pubblico interessato

(1)  Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei rifiuti.

(2)  Identificazione della persona che fornisce le informazioni in base alla posizione che occupa.

(3)  Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti è assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che attuano la presente direttiva ed eventualmente del fatto che le informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono state trasmesse all'autorità competente.

(4)  Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle attività svolta/e nel sito.

(5)  Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito dei rifiuti e dei rifiuti che potrebbero causare un incidente rilevante, con l'indicazione delle principali caratteristiche pericolose.

(6)  Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti, compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente circostanti.

(7)  Informazioni adeguate sulle modalità di allerta e informazione della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso di incidente rilevante.

(8)  Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante.

(9)  Conferma del fatto che l'operatore è tenuto a prendere provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e minimizzarne gli effetti.

(10)  Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza nel momento dell'incidente.

(11)  Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dalla normativa nazionale.

ALLEGATO II

Caratterizzazione dei rifiuti

I rifiuti da smaltire in una struttura di deposito dei rifiuti devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della struttura, i seguenti elementi:

   1) descrizione delle caratteristiche fisiche, chimiche e radiologiche previste dei rifiuti da smaltire, con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie;
   2) classificazione dei rifiuti ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE della Commissione(25), con particolare riguardo alle caratteristiche di pericolosità;
   3) descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità;
   4) descrizione del metodo di deposito;
   5) sistema di trasporto dei rifiuti.

ALLEGATO III

Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Una struttura per il deposito dei rifiuti appartiene alla categoria A se:

   in caso di violazione o guasto non è ragionevolmente possibile escludere la possibilità che vi siano perdite umane e/o gravi danni ambientali sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure
   contiene rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE oltre un limite stabilito, oppure
   contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C … del …, pag. …
(3) GU C … del …, pag. …
(4) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 35
(5) Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.
(6) COM(2000) 664 def.
(7) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26, Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(9) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.
(10) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(12) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(13) GU L 327 del 22.2.2000, pag. 1, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(14) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(15) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(16) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(17) GU 196 del 16.8.1967, pag. l. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(18) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(19) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.
(20) GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.
(21) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(22) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(23) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.
(24) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
(25) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.


Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia: Convenzione di Århus *
PDF 192kWORD 27k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione dle Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 625 – C5-0526/2003 – 2003/0249(CNS))
P5_TA(2004)0241A5-0173/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 625)(1),

–   visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0526/2003),

–   visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0173/2004),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione della convenzione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) In virtù delle sue disposizioni sull'accesso alla giustizia, la convenzione di Århus promuove in particolare il diritto ad un processo equo in materia ambientale e fornisce al pubblico, nel rispetto di determinate condizioni, la possibilità di rivendicare il suo diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e di esercitare il suo dovere di tutelare e migliorare l'ambiente.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Programma europeo di radionavigazione via satellite *
PDF 285kWORD 35k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2003) 471 – C5-0391/2003 – 2003/0177(CNS))
P5_TA(2004)0242A5-0209/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 471)(1),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0391/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0209/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 6
(6)  Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità di vigilanza potrà concludere un contratto di concessione con il concessionario che sarà selezionato al termine della fase di sviluppo di GALILEO e vigilare sull'osservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi – in particolare di servizio pubblico – derivanti dal contratto di concessione.
Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità di vigilanza conclude un contratto di concessione con il concessionario che sarà selezionato in tempo utile prima del termine della fase di sviluppo dal Consiglio in cooperazione con l'impresa comune e la Commissione, e vigila sull'osservanza da parte del concessionario degli obblighi – in particolare di servizio pubblico – derivanti dal contratto di concessione.
Emendamento 2
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) L'Autorità di vigilanza assicura la certificazione del sistema e dei suoi elementi.
Emendamento 3
Considerando 11
(11)  Allo scioglimento dell'impresa comune (al termine della fase di sviluppo), essa trasferirà all'Autorità di vigilanza la proprietà dell'insieme del sistema europeo di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO), compreso quanto sarà stato realizzato dal concessionario durante la fase di spiegamento; ciò è giustificato dal fatto che le fasi di definizione e di sviluppo del programma sono state interamente finanziate da fondi pubblici e che tutti gli elementi così sviluppati saranno messi a disposizione del concessionario. È anche la contropartita del fatto che una parte importante della fase di spiegamento dovrebbe essere finanziata con stanziamenti comunitari.
Allo scioglimento dell'impresa comune (al termine della fase di sviluppo), l'Autorità di vigilanza diviene proprietaria dell'insieme del sistema europeo di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO), essendo le fasi di definizione e di sviluppo del programma state interamente finanziate da fondi pubblici. Tutti gli sviluppi realizzati dal concessionario durante la fase di spiegamento divengono anch'essi proprietà dell'autorità di vigilanza, in quanto finanziati in gran parte da fondi comunitari. Tutti gli elementi del sistema di radionavigazione via satellite sono messi a disposizione del concessionario.
Emendamento 4
Considerando 14
(14)  Bisogna prevedere la possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico preposto a compiti quali studi e consulenze.
(14)  Bisogna prevedere la possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico preposto a compiti quali studi e consulenze. In concreto, è opportuno che tale comitato faccia propri i risultati dell'attività della Signal Task Force.
Emendamento 5
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Le procedure di nomina alle varie funzioni devono essere trasparenti.
Emendamento 6
Articolo 2, primo trattino
- funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire la fase di dispiegamento ed operativa del programma; a tal fine conclude con quest'ultimo il contratto di concessione; vigila sull'osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell'allegato capitolato d'oneri; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali indicati all'articolo 3, paragrafo 1;
- funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire la fase di dispiegamento ed operativa del programma; a tal fine conclude con quest'ultimo il contratto di concessione. In caso di ritardi nella costituzione dell'Autorità di vigilanza la Commissione e il Consiglio possono incaricare l'impresa comune della firma del contratto. L'Autorità di vigilanza vigila sull'osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell'allegato capitolato d'oneri; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali indicati all'articolo 3, paragrafo 1;
Emendamento 7
Articolo 2, quarto trattino
- è depositaria di tutte le frequenze necessarie al funzionamento del sistema e provvede al coordinamento delle iniziative degli Stati membri a tal fine; è l'interlocutrice del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;
- è depositaria dei diritti d'uso di tutte le frequenze necessarie al funzionamento del sistema. Gli Stati membri dichiarano la propria disponibilità a trasferire tali diritti d'uso all'Autorità di vigilanza. Questa provvede al coordinamento delle iniziative degli Stati membri a tal fine; è l'interlocutrice del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;
Emendamento 8
Articolo 2, trattino 4 bis (nuovo)
-  L'Autorità di vigilanza assicura la certificazione del sistema e dei suoi elementi; essa incarica organismi di certificazione riconosciuti del rilascio dei relativi certificati e del controllo del rispetto delle norme e condizioni ivi enunciate.
Emendamento 10 riv.
Articolo 4, paragrafo 3
3.  L'Autorità di vigilanza ha sede a Bruxelles. Essa può stabilire propri uffici locali negli Stati membri, previo assenso di questi ultimi.
3.  L'Autorità di vigilanza ha la propria sede in vicinanza della sede del concessionario. La seconda sede è a Bruxelles. Essa può stabilire propri uffici locali in altri Stati membri, previo assenso di questi ultimi.
Emendamento 11 riv.
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione, sei dal Consiglio dell'Unione europea. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta.
2.  Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Quattro sono designati dalla Commissione, otto dal Consiglio dell'Unione europea. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Il Parlamento europeo ha la facoltà di nominare un osservatore che assista alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Emendamento 9
Articolo 20
Presso il Segretario generale del Consiglio è creato un centro per la sicurezza e la protezione - permanente e operativo.
Un'azione comune del Consiglio definisce le competenze dell'Unione europea nei casi in cui le capacità e le modalità operative del sistema mettano a repentaglio la sicurezza interna ed esterna dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Mandato europeo di ricerca delle prove *
PDF 211kWORD 39k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003) 688 – C5-0609/2003 – 2003/0270(CNS))
P5_TA(2004)0243A5-0214/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 688)(1),

–   visti gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0609/2003),

–   visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0214/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3
(3)  La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale.
(3)  La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale, sebbene la sua attuazione da parte degli Stati membri sia stata deludente in quanto lenta e incompleta.
Emendamento 2
Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)
1 bis. L'autorità competente dello Stato di emissione motiva per iscritto la conformità alle disposizioni di cui al primo comma.
Emendamento 3
Articolo 9, paragrafo 1
1.  Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato.
1.  Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato, inclusa una chiara esposizione dei motivi per cui la richiesta di prove supplementari è valida ai sensi del mandato originario e dell'articolo 6.
Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Qualora i dati vengano scambiati conformemente alla presente decisione quadro, la persona interessata può rivendicare i diritti relativi alla protezione dei dati, inclusi il blocco, la correzione, la soppressione e l'accesso ai dati personali e ai relativi mezzi di impugnazione per lui o lei derivanti ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione o di esecuzione. In particolare, la persona interessata può rivendicare i diritti per lui o lei derivanti ai sensi della legislazione dello Stato di emissione o di esecuzione riguardanti l'uso del casellario giudiziario nello Stato membro di esecuzione trasmesso ai sensi della presente decisione quadro, incluse le disposizioni sulla riabilitazione dei trasgressori e sull'utilizzazione di quel casellario per determinare la colpevolezza o la pena nei procedimenti penali.
Emendamento 9
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
b) una persona fisica non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione; e
b) una persona non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione o di esecuzione;
Emendamento 10
Articolo 13, frase introduttiva
L'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione:
Fatti salvi gli articoli 11 e 12, l'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione:
Emendamento 11
Articolo 15, paragrafo 1
1.  Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se esso è contrario al principio ne bis in idem ai sensi della decisione quadro 2003/... /GAI relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem"
1.  Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se:
a) esso è contrario al principio ne bis in idem ai sensi della decisione quadro 2003/... /GAI relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem", o qualora lo Stato membro di emissione abbia convenuto che viene data preferenza al foro di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, conformemente ad altri strumenti comunitari o altrimenti previo accordo dello Stato membro di emissione;
b) il reato sul quale il mandato di ricerca delle prove è basato è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, qualora quello Stato avesse giurisdizione per perseguire il reato nel quadro del suo diritto penale;
c) la persona oggetto del mandato europeo di ricerca delle prove può, a causa della sua età, non essere ritenuta penalmente responsabile per le azioni sulle quali il mandato di ricerca delle prove è basato, in virtù della legislazione dello Stato membro di esecuzione;
d) vi sono ragioni di credere che, sulla base di elementi obiettivi, il mandato di ricerca venga emesso ai fini del procedimento giudiziario o della punizione di una persona in base al suo sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o orientamento sessuale o che la posizione di quella persona possa essere pregiudicata da una qualunque di queste ragioni;
e) l'esecuzione del mandato impedirebbe a uno Stato membro di applicare le sue disposizioni costituzionali in materia di equo processo, privacy e protezione dei dati personali, libertà di associazione, libertà di stampa e libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione; o
f) vi sono sostanziali motivi di credere che l'esecuzione del mandato pregiudicherebbe l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali racchiusi nell'articolo 6 del trattato UE, in particolare quelli relativi al diritto di un equo processo o al diritto al rispetto della vita privata, inclusa la protezione dei dati.
Emendamento 12
Articolo 19, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove la cui esecuzione, in applicazione dell'articolo 11, richiede il ricorso a misure coercitive.
1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove eseguito in applicazione dell'articolo 11.
Emendamento 13
Articolo 19 bis (nuovo)
Articolo 19 bis
Uso successivo delle prove
L'uso delle prove acquisite ai sensi della presente decisione quadro non pregiudica in alcun modo i diritti della difesa in sede di procedimenti penali successivi in cui le prove vengano utilizzate, in particolare relativamente all'ammissibilità delle prove, all'obbligo di rivelare tali prove alla difesa e all'abilità della difesa di mettere in dubbio tali prove.
Emendamento 4
Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Entro il 1° ottobre 2006 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, con un'attenzione particolare all'applicazione delle garanzie procedurali.
Emendamento 5
Articolo 25, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1° gennaio 2005.
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1° gennaio 2005 e fanno tutto il possibile per raggiungere un accordo, entro tale data, su una decisione quadro in materia di garanzie procedurali a favore degli imputati, anche per quanto concerne la raccolta dei mezzi di prova e la loro ammissibilità.
Emendamento 6
Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ciascuno Stato membro designa, in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, le autorità di emissione e le autorità di esecuzione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale *
PDF 282kWORD 33k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(2003) 854 – C5-0080/2004 – 2003/0334(CNS))
P5_TA(2004)0244A5-0208/2004

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 854)(1),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0080/2004),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0208/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 11
(11)  A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d'amministrazione.
(11)  A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 2, commi 2 e 3 (Regolamento (CEE) n. 337/75)
I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio.
I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base di elenchi di candidati presentati dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.
Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 2, comma 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)
L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'elenco dei membri del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Centro.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 337/75)
4.  Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile.
4.  Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di due anni rinnovabili.
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)
5.  All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.
5.  All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza senza diritto di voto.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 8 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 337/75)
8 bis. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nell'elezione di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 337/75)
(2 bis) L'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
"1. Il direttore e il vicedirettore sono nominati dalla Commissione sulla base di un elenco di candidati presentati dal consiglio di direzione."
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 337/75)
(2 ter) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"2. Il direttore e il vicedirettore sono scelti in base alla loro competenza e offrono ogni garanzia di indipendenza."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
(2 quater) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Il direttore e i vicedirettori sono nominati per una durata di cinque anni. L'incarico è rinnovabile."

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Protezione dei dati personali dei passeggeri aerei
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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (2004/2011(INI))
P5_TA(2004)0245B5-0156/2004

Il Parlamento europeo,

–   visti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche don riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1), e in particolare il suo articolo 25, nonché il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione(2),

–   visto il progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (C5-0124/2004),

–   visti il parere espresso il 29 gennaio 2004 dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali e quello espresso il 17 febbraio 2004 dal comitato di cui all'articolo 31 della direttiva sopra citata,

–   vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004(3) sull'applicazione della direttiva 95/46/CE,

–   vista la posizione espressa dai parlamenti nazionali al riguardo,

–   visti il parere della commissione belga per la privacy su due casi relativi al trasferimento da parte di tre compagnie aeree dei dati personali di alcuni passeggeri transatlantici - tra cui quelli di un deputato europeo - secondo il quale sono stati violati il diritto nazionale ed europeo in materia di privacy; la constatazione del Consiglio secondo la quale le misure USA confliggono potenzialmente con la legislazione comunitaria e degli Stati membri sulla protezione dei dati (2562a sessione del Consiglio Affari Generali - Bruxelles, 23 febbraio 2004); il documento interno della Commissione che conferma l'effettiva esistenza di tale conflitto; la condanna da parte del Parlamento europeo della flagrante violazione della legislazione sulla privacy; il fatto che le maggiori responsabilità incombono alla Commissione, agli Stati membri nonché a talune autorità garanti della privacy,

–   visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

–   visto l'articolo 88 del suo regolamento,

A.   ricordando che l'amministrazione USA, in applicazione del Transport Security Act (Legge sulla sicurezza dei trasporti) e dei relativi provvedimenti di attuazione, come l'Aviation Security Screening Records(5) (Registri di controllo della sicurezza aerea) ha imposto alle compagnie aeree che operano in Europa di consentire l'accesso ai dati commerciali contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR), al fine di stabilire preventivamente la minaccia potenziale che ogni passeggero potrebbe rappresentare e di garantire che terroristi o individui responsabili di gravi crimini siano identificati e arrestati o che sia loro negato l'ingresso negli Stati Uniti,

B.   constatando che è necessario un chiaro quadro giuridico se si vuole consentire tale accesso è illegale secondo il diritto nazionale ed europeo sulla privacy, e che ciononostante né la Commissione, né gli Stati membri, né le autorità garanti della privacy e dotate di poteri vincolanti hanno operato per assicurare l'applicazione della legge,

C.   ricordando che, nel settore dei trasporti aerei, la pratica passeggeri (PNR) è un archivio contenente una serie di informazioni commerciali che riguardano in particolare:

   a) i dati che consentono di individuare il passeggero, le persone che lo accompagnano e coloro che hanno chiesto la prenotazione per suo conto, l'agenzia o il dipendente che l'hanno effettuata e/o che hanno emesso il biglietto, ecc.,
   b) i dati concernenti il percorso per il quale è stato emesso il biglietto, ma anche tutti gli altri segmenti che costituiscono l'itinerario completo di un percorso composto da diverse tratte che implicano quindi più biglietti,
   c) i dati concernenti i mezzi di pagamento, il numero di carta di credito del passeggero, le condizioni speciali concesse a categorie particolari (frequent flyers, membri di categorie speciali), gli indirizzi e-mail nonché gli indirizzi fisici e i numeri di telefono privati e/o professionali dichiarati al momento della prenotazione, le persone da avvisare, ecc.,
   d) i dati relativi ad un servizio particolare connesso alle condizioni di salute della persona, alle sue preferenze alimentari, ecc.,
   e) le osservazioni specifiche effettuate dal personale della compagnia aerea,
   f) se del caso, dettagli sulle prenotazioni di un'automobile a noleggio e stanze d'albergo,

D.   considerando che i dati PNR variano a seconda delle pratiche commerciali seguite da ogni compagnia aerea e sono trattati da centri di prenotazione e che, di conseguenza, le compagnie aeree dovrebbero mettere a punto programmi adeguati per estrapolare i dati che potrebbero legittimamente essere trasferiti,

Quanto ai principi di tutela dei dati da parte dell'Europa

E.   considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viene interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)(6) , ammette un'ingerenza nella vita privata solo quando "... sia prevista dalla legge(7), sia necessaria(8) in una società democratica(9) per perseguire scopi legittimi e non sia sproporzionata(10) in rapporto all'obiettivo perseguito",

F.   consapevole che, in questa fase, non esiste una base giuridica nell'Unione europea che consenta di utilizzare a fini di sicurezza pubblica i dati commerciali PNR e che tale base giuridica è indispensabile per modificare la finalità per cui i dati sono stati originariamente raccolti e per autorizzare l'utilizzazione di questi dati a scopi di sicurezza pubblica,

G.   ricordando che questa base giuridica deve definire esattamente i dati da raccogliere, le norme da seguire per la loro elaborazione e le responsabilità di tutte le parti interessate (passeggeri, compagnie aeree e autorità pubbliche),

H.   considerando che il Consiglio ha di recente approvato il mandato negoziale della Commissione per un accordo internazionale in questo settore ,

...e da parte degli Stati Uniti

I.   considerando che negli Stati Uniti la protezione della vita privata, pur essendo citata dal quarto emendamento alla Costituzione, non è considerata come un diritto fondamentale,

   a) ma è disciplinata da disposizioni specifiche (che tuttavia non contemplano il settore dei trasporti) e dal Freedom of Information Act (Legge sulla libertà di informazione),
   b) permette ai soli cittadini USA e ai residenti legali di beneficiare di una protezione dei dati e, in particolare, del diritto di accesso e di rettifica relativamente ai soli dati detenuti dalle autorità pubbliche federali (Privacy Act del 1974), in modo che
   c) nessuna tutela giuridica è attualmente garantita per i dati dei passeggeri non americani e in particolare europei, né alcun diritto di ricorso giurisdizionale contro eventuali abusi delle misure restrittive della libertà di circolazione,

Quanto all'impatto giuridico di una decisione in materia di adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE

J.   consapevole del fatto che il progetto di decisione presentato dalla Commissione:

   a) è una misura di semplice esecuzione della direttiva 95/46/CE che non può avere l'effetto di ridurre i criteri di protezione dei dati garantiti nella UE come stabilito dalla direttiva 95/46/CE,
   b) riguarda una situazione caratterizzata ancora da un limbo giuridico sia negli Stati Uniti (poiché gli "impegni" presi dagli Stati Uniti non in tutti i casi hanno effetti giuridici) che in Europa (poiché non è stata ancora adottata nessuna base giuridica che consenta il legittimo trasferimento di dati PNR ad autorità pubbliche),
   c) una volta adottato, priverà in pratica gli Stati membri (attualmente responsabili di garantire la protezione delle persone quanto ai dati PNR) di ogni possibilità di bloccare i trasferimenti per garantire i diritti dei loro cittadini,

K.   deplorando che, per tutto il 2003, la Commissione non abbia tenuto conto delle ripetute richieste del Parlamento europeo e delle autorità di controllo dei dati che la invitavano:

   a) a definire i dati che potrebbero essere trasferiti legittimamente senza rischi (vedasi l'elenco dei 19 punti proposti il 13 giugno 2003 dal Gruppo di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE)(11),
   b) a sostituire immediatamente il sistema "PULL" (utilizzato senza base giuridica dall'amministrazione USA e senza filtri per i dati sensibili o per i voli non transatlantici) col sistema "PUSH" (che permette a ogni compagnia aerea di trasferire solo i dati legittimi e per i soli voli con destinazione USA),
   c) a negoziare un accordo internazionale con gli USA che preveda garanzie reali per i passeggeri o quantomeno la stessa protezione di cui beneficiano i cittadini USA,

L.   facendo proprie gran parte delle riserve formulate all'unanimità dalle autorità di controllo dei dati riunite in seno al gruppo di lavoro previsto dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, precisamente il 29 gennaio 2004(12),

1.   ritiene che la decisione della Commissione del ... , che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti, esuli dalle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in quanto:

Per quanto riguarda la base giuridica e la forma

1.1.   il progetto di decisione non è (e non potrebbe essere):

   a) una base giuridica che possa, in seno all'Unione europea, modificare le finalità per cui sono stati raccolti dati nel PNR e permetterne il trasferimento totale o parziale a terzi da parte delle compagnie aeree(13); esso può avere però quale probabile risultato una riduzione dei criteri di protezione dei dati previsti dalla direttiva 95/46/CE all'interno dell'UE o la creazione di nuovi criteri d'intesa con paesi terzi;
   b) un accordo internazionale in applicazione del quale la Commissione sarebbe tenuta ad autorizzare il trasferimento di tali dati; non si può che deplorare l'ambigua formulazione di alcune clausole della decisione e degli impegni corrispondenti (come quelle relative alla durata, ai meccanismi di controllo, ai casi di sospensione o revoca della decisione, alle condizioni di intervento degli Stati membri, ecc.) che potrebbero indurre falsamente a ritenere che tale testo sia suscettibile di creare alcuni obblighi in quanto sono esplicitamente esclusi dalla clausola 47 la quale stipula che "tali impegni non creano alcun diritto o vantaggio per alcuna persona o parte, privata o pubblica";

Per quanto riguarda il contenuto

1.2.   il progetto di decisione si fonda su "impegni" la cui obbligatorietà è lungi dall'essere evidente:

   a) sia per la fonte che è puramente amministrativa (e quindi soggetta a possibili ristrutturazioni interne al Departement of Home Security (DHS - Ministero della sicurezza interna) che renderebbero obsolete le separazioni tra strutture interne);
   b) sia per il contenuto in quanto, da una parte, si fa riferimento a garanzie che non sono ancora una base giuridica negli USA e, dall'altra, si mantiene la possibilità di modificare la regolamentazione in qualsiasi momento, in particolare per quanto riguarda le modalità di utilizzazione e riutilizzazione dei dati;

1.3.   il sistema "pull" di accesso ai dati PNR mette a repentaglio eventuali limitazioni che possano essere state convenute e deve essere sostituito da un sistema "push" dotato di filtri adeguati;

2.   ritiene che l'importanza della questione sia tale che l'Unione europea debba regolarla con gli Stati Uniti sulla base di un vero accordo internazionale che, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, definisca:

   a) i dati che possono essere trasferiti in modo automatizzato (APIS) e i dati che possono essere trasferiti caso per caso;
   b) l'elenco dei reati gravi per cui è possibile avanzare una richiesta supplementare;
   c) l'elenco delle autorità e delle agenzie che potrebbero condividere i dati e le condizioni di tutela dei dati da rispettare:
   d) il periodo di conservazione per i due tipi di dati, fermo restando che i dati relativi alla prevenzione di reati gravi devono essere scambiati sulla base dell'accordo UE/USA sulla cooperazione giudiziaria e l'estradizione;
   e) il ruolo che le compagnie aeree devono svolgere nel trasferire i dati dei passeggeri e gli strumenti previsti (APIS, PNR, ecc.) a fini di sicurezza pubblica;
   f) le garanzie da fornire ai passeggeri per consentire loro di correggere i dati che li riguardano o fornire spiegazioni in caso di discordanze tra i dati connessi a un contratto di viaggio e i dati figuranti nei documenti di identità, nei visti e nei passaporti;
   g) le responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri e delle autorità pubbliche in caso di errori di trascrizione o di codificazione e per quanto concerne la tutela dei dati trattati;
   h) il diritto di far ricorso ad un'autorità indipendente e a meccanismi di rimedio in caso di violazione dei diritti dei passeggeri;

3.   si dichiara disposto a esaminare in base alla procedura d'urgenza un accordo internazionale che rispetti i suddetti principi; ritiene che, se fosse adottato tale accordo, la Commissione potrebbe legittimamente dichiarare che i dati sarebbero adeguatamente protetti negli USA;

4.   invita la Commissione a presentare al Parlamento una nuova decisione in materia di adeguatezza, a chiedere al Consiglio il mandato per un nuovo e rigoroso accordo internazionale nel rispetto dei principi enunciati nella presente risoluzione ;

5.   invita, in attesa di una soluzione legislativa definitiva o della conclusione di uno o più accordi internazionali:

   a) gli Stati membri a imporre immediatamente il rispetto del diritto nazionale ed europeo sulla privacy, richiamando in particolare l'attenzione sull'obbligo fatto, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE, alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio di ottenere dai passeggeri il consenso per il trasferimento dei dati; tale consenso deve essere concesso spontaneamente e i passeggeri devono essere informati in merito alle possibilità di scelta per influenzare il contenuto del proprio PNR, alle conseguenze di un mancato consenso e all'assenza di un livello adeguato di protezione negli Stati Uniti;
   b) la Commissione ad intervenire per assicurare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 e, nella fattispecie, a verificare che i dati non siano trasferiti, in particolare attraverso i sistemi telematici di prenotazione (CRS), senza il consenso del passeggero e che le amministrazioni di paesi terzi non abbiano accesso a tali sistemi;

6.   invita la Commissione a bloccare:

   a) il sistema "PULL" a partire dal 1° luglio 2004 e, dopo tale data, ad applicare il sistema "PUSH" con i 19 punti proposti il 13 giugno 2003 dal gruppo di lavoro di cui all'articolo articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
   b) le iniziative concernenti l'istituzione di una gestione centralizzata europea dei dati PNR come delineato nella Comunicazione COM(2003) 826 e come è stato recentemente confermato dal Commissario competente alla commissione parlamentare, in quanto tali iniziative violano per il momento i principi di proporzionalità e di sussidiarietà;

7.   si riserva comunque il diritto di adire la Corte di giustizia qualora il progetto di decisione venga adottato dalla Commissione; ricorda alla Commissione l'obbligo di cooperazione leale tra istituzioni previsto all'articolo 10 del Trattato e la invita a non adottare, durante il periodo elettorale, una decisione come quella esaminata dalla presente risoluzione;

8.   si riserva il diritto di adire la Corte di Giustizia per verificare la legalità del previsto accordo internazionale e, in particolare, la sua compatibilità con la tutela di un diritto fondamentale;

9.   ritiene estremamente importante che l'esito dei negoziati non sia adottato come modello per le ulteriori attività dell'UE in ordine al varo delle proprie misure finalizzate alla lotta contro la criminalità, alla memorizzazione dei dati nonché alla tutela della privacy;

10.   invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione;

o
o   o

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché al Congresso degli Stati Uniti.

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1).
(3) P5_TA(2004)0141.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) FEDERAL REGISTER 68 FR 2101 " il TSA intende utilizzare questo sistema di registrazioni per agevolare il passeggero TSA e il programma di verifica della sicurezza aerea ai sensi dell'Aviation and Transportation Security Act. Il TSA intende usare il sistema CAPPS II per effettuare valutazioni dei rischi al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e dei voli.
(6) CEDU, sentenza Amann contro Svizzera del 16 febbraio 2000, raccolta delle sentenze e decisioni 2000-II, par. 65, e Rotaru contro Romania del 4 maggio 2000, raccolta delle sentenze e delle decisioni 2000-V, par. 43).
(7) Il ricorso a una "legge" è tanto più giustificato quando si tratta della protezione di un diritto fondamentale e tale protezione non può essere lasciata a misure di tipo amministrativo o a semplici provvedimenti di attuazione. Una "legge" deve inoltre essere elaborata con precisione sufficiente per consentire ai destinatari delle sue disposizioni di conformarvi la propria condotta e rispondere all'esigenza di prevedibilità che deriva dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (vedasi in particolare CEDU, sentenza Rekvényi contro Ungheria del 20 maggio 1999, raccolta delle sentenze e decisioni 1999-III, par. 34). Nel caso in questione, la legge deve anche comportare disposizioni esplicite e dettagliate sulle persone autorizzate a consultare i fascicoli, la natura di tali fascicoli, la procedura da seguire e l'uso che può essere fatto delle informazioni così ottenute (vedasi CEDU, sentenza Rotaru contro Romania, 4 maggio 2000).
(8) Il concetto di "necessità" implica l'esigenza sociale imperiosa che la misura adottata sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito (vedasi in particolare CEDU, sentenza Gillow contro Regno Unito del 24 novembre 1986, Serie A n. 109, par. 55) e che, in questa prospettiva, il legislatore usufruisca di un margine di valutazione "la cui ampiezza non dipende solo dalla finalità ma anche dal carattere proprio dell'ingerenza" (vedasi CEDU, sentenza Leander contro Svezia del 26 marzo 1987, Serie A n. 116, par. 59).
(9) Il criterio di società "democratica" si applica alle relazioni tra poteri pubblici e cittadini ed è da considerare tanto più presente quando sono i cittadini a controllare le istituzioni e non il contrario. Evidentemente, qualunque sia la natura di tali relazioni, in ogni democrazia è essenziale valutare con molta cautela ogni forma di raccolta e di stoccaggio sistematico dei dati, soprattutto qualora tali dati riguardino persone che non rappresentano un pericolo per la collettività.
(10) Il criterio di proporzionalità si applica a tutti i parametri del trattamento dei dati (ad esempio in che momento i dati vengono trasferiti, quali dati sono trasferiti, a chi, per fare cosa, durata della conservazione, durata della deroga). Nel quadro del diritto europeo tali valutazioni devono anche essere fatte tenendo presente le esigenze di sussidiarietà che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea. Ciò è tanto più necessario nel caso in cui gli Stati membri venissero privati della possibilità di intervenire da un atto di un'Istituzione.
(11) "I dati dovrebbero includere le informazioni seguenti: "PNR record locator code", data di prenotazione, data/e prevista/e del viaggio, nome del passeggero, altri nomi presenti nel PNR, l'itinerario di viaggio, le coordinate dei biglietti gratuiti, biglietti di sola andata, "ticketing field information", dati "ATFQ (Automatic Ticket Fare Quote)", numero del biglietto, data in cui il biglietto è stato emesso, "no show history", numero di bagagli, numero identificativo dei bagagli, "no show information", numero di bagagli per ogni segmento, modifiche volontarie o involontarie di classe, dettagli delle modifiche effettuate sui dati PNR e riguardanti gli elementi precedentemente menzionati".
(12) http:www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87-fr.pdf.
(13) Peraltro, l'obbligo imposto alle compagnie aeree dalla legislazione americana non può essere considerato come un obbligo legale sufficiente ai sensi dell'articolo 7, lettera c) della direttiva 95/46/CE che va interpretato alla luce dei diritti fondamentali i quali, secondo una giurisprudenza costante, fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte di giustizia delle Comunità europee assicura il rispetto (cfr. in particolare sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, punto 37).


Strategia europea per ambiente e salute
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 – C5-0551/2003 – 2003/2222(INI))
P5_TA(2004)0246A5-0193/2004

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 – C5-0551/2003),

–   vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori (COM(2003) 230), del 5 maggio 2003,

–   visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0193/2004),

A.   considerando che nel quadro del Sesto Programma comunitario d'azione in materia di ambiente si è posta l'obiettivo di contribuire a raggiungere un elevato livello di qualità della vita dei cittadini offrendo un ambiente in cui il livello di inquinamento non comporti rischi di effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente,

B.   considerando che il Programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2003-2008) considera l'ambiente come uno dei principali fattori determinanti della salute,

C.   considerando che l'obiettivo della strategia europea per l'ambiente e la salute è di conseguire una comprensione migliore delle minacce ambientali per la salute umana, individuare il carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell'UE e pianificare risposte politiche alle problematiche che possono emergere,

D.   considerando che gli obiettivi ultimi della strategia proposta consistono nel

   ridurre il carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell'UE,
   identificare e prevenire nuove minacce per la salute causate da fattori ambientali,
   rafforzare la capacità politico-strategica dell'UE in questo ambito;

E.   considerando che, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione, il rafforzamento delle azioni concernenti la salute e l'ambiente riveste un'importanza particolare,

F.   considerando che la strategia elenca gli elementi principali alla base dell'elevata complessità della correlazione tra ambiente e salute; che la complessità, con i fattori indeterminati, le incertezze e i divari di conoscenza che ne derivano, non può essere addotta a pretesto per ritardare l'adozione di misure precauzionali o preventive,

G.   considerando che è prevista l'istituzione di un sistema integrato di monitoraggio dell'ambiente e della salute per rilevare i dati nel tempo,

H.   considerando che nel giugno 2004 si terrà a Budapest una Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute; che è importante che il contributo della Commissione, ossia il Piano d'azione 2004-2010, costituisca un buon esempio per far fronte in termini concreti al carico di malattia causato da fattori ambientali,

I.   considerando la necessità di esaminare il nesso fra le azioni proprie dell'UE e quelle di altri programmi, ad esempio i programmi dell'OMS e dell'OCSE, data l'inutilità di creare e di mantenere azioni e organizzazioni che si sovrappongono,

J.   considerando che per essere coronata da successo la strategia per l'ambiente e la salute dovrebbe avere un'impostazione intersettoriale e che occorre quindi sottolineare il nesso esistente tra la strategia e la legislazione futura,

K.   considerando che nella comunicazione non si fa menzione del principio di precauzione e che è invece necessario ricorrere a un approccio fattivo basato sul principio di precauzione quando la scienza non offre conclusioni certe e al tempo stesso i costi potenziali e i danni alla salute e all'ambiente derivanti dall'inazione sono troppo grandi,

L.   considerando che l'asma e le malattie respiratorie sono strettamente legate al traffico e all'inquinamento atmosferico,

M.   considerando che la comunicazione della Commissione non insiste abbastanza sulle allergie e sull'inquinamento atmosferico all'interno degli edifici e degli alloggi,

N.   considerando che il tabagismo passivo rappresenta un fattore di inquinamento ambientale molto importante,

O.   considerando che il mutamento climatico e i suoi effetti sulla salute non sono stati presi in esame nella comunicazione,

P.   considerando che, malgrado il termine fosse stato fissato per la fine del 2003, non sono ancora state presentate le proposte legislative sulla definizione di standard di qualità ambientale e misure di controllo delle emissioni per le sostanze prioritarie previste dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(1), come riportato nella strategia,

Q.   considerando che non esiste ancora una proposta legislativa per una revisione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(2),

R.   considerando che non esiste ancora una legislazione armonizzata volta a proteggere i bambini dai giocattoli in PVC morbido,

S.   considerando che è difficile comprendere perché i pesticidi siano relegati al "secondo ciclo" dopo il 2010 dal momento che, per il loro elevato potenziale di produrre impatti negativi sulla salute e per il fatto che la legislazione comunitaria sui pesticidi è attualmente in corso di revisione, sarebbe opportuno tenere pienamente conto dei rischi potenziali che comportano per i bambini,

T.   considerando l'impatto di un intervento preventivo, in special modo nel caso dell'infanzia,

U.   considerando che aumentare la consapevolezza è uno dei principali obiettivi che la strategia deve prefiggersi di raggiungere,

V.   considerando che il finanziamento della strategia per l'ambiente e la salute resta da chiarire,

W.   considerando che continuano a mancare informazioni sul nesso tra, ad esempio, emissioni di diossine e PCB e il loro accumulo nell'ecosistema e negli alimenti,

1.   accoglie con favore l'intento di giungere a una migliore comprensione dei legami tra fattori ambientali e determinate malattie, ma ritiene che sia un'illusione credere che la strategia possa "colmare le lacune che ostacolano una piena conoscenza della relazione tra ambiente e salute", e ancor meno "produrre le informazioni necessarie per istituire un rapporto di causa-effetto", data l'enorme complessità della correlazione tra ambiente e salute;

2.   sottolinea l'importanza di tenere conto dell'impatto socioeconomico nei lavori sull'ambiente e la salute;

3.   invita la Commissione a tenere sempre conto della prospettiva di genere durante l'esecuzione della strategia europea per l'ambiente e la salute;

4.   sottolinea che fra le priorità immediate del piano d'azione devono essere una mappatura e una valutazione più approfondite a breve termine dei livelli di evidenza già disponibili che descrivono i nessi esistenti tra l'esposizione ai fattori ambientali e certe malattie, desunti dai vari studi già disponibili e raccolti durante la prima fase, nonché dai dati tossicologici disponibili, al fine di proporre quanto prima possibile misure concrete a tutela della salute umana e dell'ambiente;

5.   invita la Commissione a definire un inventario dei danni alla salute notoriamente provocati da fattori ambientali, compresi i costi di tali danni;

6.   chiede che il nesso esistente tra traffico, trasporti e inquinamento atmosferico da un lato e asma e malattie respiratorie dall'altro sia sottolineato maggiormente nel primo ciclo della strategia, dal momento che l'asma e le malattie respiratorie sono strettamente legate all'inquinamento atmosferico, e che sia attribuita pari importanza alle due problematiche;

7.   raccomanda che il piano d'azione proponga misure più ampie al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree residenziali, nei luoghi pubblici (in particolare asili nido e scuole) e sui posti di lavoro;

8.   ribadisce che proteggere la salute dei bambini da malattie legate all'ambiente costituisce un investimento essenziale al fine di assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico;

9.   chiede che il piano d'azione tenga conto della protezione degli abitanti dai rischi legati al radon e alle intossicazioni da ossido di carbonio nelle aree residenziali;

10.   raccomanda che il piano d'azione preveda studi volti a individuare zone pericolose in quanto a emissioni ed esposizione che comportano un rischio per la salute e che tali studi oggettivino i rischi corsi al fine di trovare rapidamente i mezzi per prevenirne gli effetti sulla salute apportando i rimedi necessari; raccomanda altresì che il piano d'azione preveda l'elaborazione di norme e di dispositivi di protezione, nonché informazioni sui rischi correlati all'habitat domestico;

11.   chiede che il piano d'azione attribuisca un'attenzione particolare alle persone che vivono nei pressi di siti inquinanti e rafforzi la politica di prevenzione imperniata sull'identificazione, la quantificazione e la riduzione delle emissioni, nonché sull'aumento del monitoraggio ambientale per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e le sostanze che nuocciono al sistema riproduttivo e a quello nervoso;

12.   sottolinea l'importanza di proteggere le risorse idriche e la conseguente necessità di contenere le emissioni inquinanti industriali e urbane, puntiformi e diffuse, nonché le emissioni agricole dovute a fertilizzanti e a fitofarmaci; ritiene che ciò richieda un'evoluzione delle politiche e delle pratiche agricole;

13.   insiste affinché il piano d'azione prenda in considerazione i problemi legati all'etichettatura, dal momento che un'etichettatura chiara e comprensibile è indispensabile per informare e sensibilizzare i consumatori circa l'impatto di determinati prodotti sulla qualità dell'ambiente; ritiene inoltre che il piano d'azione debba stabilire altri mezzi e metodi particolari per assicurare un'informazione appropriata per i bambini-consumatori;

14.   sottolinea che il nesso intercorrente tra il sistema integrato di monitoraggio e risposta della strategia e la proposta di regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche -REACH, (COM(2003) 644), che fornirà dati tossicologici e sull'esposizione, dev'essere chiarito maggiormente e rafforzato all'interno della strategia; segnala che le attuali metodologie di valutazione dei rischi non prendono in specifica considerazione i feti, i neonati e i bambini né l'ampia gamma di modelli di esposizione che esistono in queste fasce di popolazione;

15.   invita la Commissione a richiedere il parere del suo Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente per valutare se l'attuale proposta REACH fornirà ai bambini una protezione adeguata nei confronti dell'esposizione a sostanze chimiche nocive, in particolare quelle contenute negli articoli;

16.   ritiene che il biomonitoraggio previsto debba contemplare determinati pesticidi nonché certe sostanze ignifughe bromurate e certi ftalati, al fine di coprire sostanze non ancora adeguatamente regolamentate;

17.   raccomanda che il piano d'azione preveda proposte legislative volte a ridurre la dipendenza dai pesticidi nel contesto della strategia tematica sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

18.   rileva l'importanza dell'educazione in materia di salute collegata all'ambiente e chiede che la strategia definisca meglio i metodi e le attività da perseguire per aumentare la consapevolezza; ritiene che occorra perseguire l'obiettivo di informare ogni persona in modo tale da consentirle di fare le scelte appropriate tenendo conto della sua salute; sottolinea il ruolo cruciale dell'accesso del pubblico all'informazione in tale contesto; chiede alla Commissione di far sì che tutte le prove del degrado ambientale suscettibili di nuocere alla salute, in particolare quella dei bambini, vengano messe a disposizione del pubblico; chiede specificamente la creazione di registri pubblicamente accessibili sulla mappatura geografica delle principali emissioni da un lato e delle principali patologie dall'altro;

19.   chiede che nella strategia venga inserito il principio di precauzione e che il piano d'azione comprenda un elenco dei contaminanti ambientali per i quali il livello di prove scientifiche disponibili riguardo all'ambito di impatto (ad esempio molecolare, cellulare o istologico) è sufficiente a dimostrare la probabilità di ripercussioni potenzialmente gravi e irreversibili sulla salute;

20.   esorta la Commissione ad accelerare la messa in atto del progetto pilota "Monitoraggio integrato delle diossine e dei PCB nella regione baltica" e ad iniziare quanto prima a utilizzare tali informazioni integrate quale base per lo sviluppo di una nuova politica;

21.   raccomanda che il mutamento climatico e le sue implicazioni sulla salute vengano affrontati in via prioritaria all'interno del piano comunitario d'azione e che vengano proposte misure al fine di valutare, prevenire, ridurre e mitigare le ripercussioni sulla salute del mutamento climatico, ricorrendo agli strumenti legislativi comunitari più idonei;

22.   raccomanda che il piano d'azione tenga conto in modo più specifico della problematica del tabagismo passivo in particolare sul luogo di lavoro e negli edifici pubblici, contempli proposte legislative atte a limitare il fumo sul luogo di lavoro in stanze chiuse dedicate e realizzi una campagna di sensibilizzazione per informare il grande pubblico sull'incidenza di un ambiente inquinato dal tabacco sulla salute dei bambini;

23.   sottolinea che creare un sistema comunitario di monitoraggio e risposta e garantirne l'autentico successo e l'utilità richiederà finanziamenti comunitari; segnala che sensibilizzare il grande pubblico e divulgare i risultati e le informazioni richiederà altresì notevoli risorse; sottolinea che occorre chiarire il finanziamento della strategia;

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

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