Indice 
Testi approvati
Giovedì 25 settembre 2008 - Bruxelles
Media comunitari in Europa
 IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari *
 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007
 Concentrazione e pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea
 Controllo dei prezzi energetici
 Libro bianco sull'alimentazione, il sovrappeso e l'obesità
 Gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore on line

Media comunitari in Europa
PDF 127kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sui media comunitari in Europa (2008/2011(INI))
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 150 e 151 del trattato CE,

–   visto il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato il 2 ottobre 1997, e in particolare il protocollo n. 9 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri(1),

–   visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione delle Diversità delle Espressioni culturali che riconosce la legittimità delle politiche pubbliche per il riconoscimento e la promozione del pluralismo,

–   vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(2),

–   vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)(3),

–   vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(4),

–   vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)(5),

–   vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(6),

–   vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)(7),

–   visto il Libro bianco presentato dalla Commissione su una politica europea di comunicazione (COM(2006)0035),

–   vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2007 su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (COM(2007)0833),

–   vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul Libro verde riguardante le scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea(8),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),

–   vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali)(9),

–   visto lo studio "La situazione dei media comunitari nell'Unione europea" commissionato dal Parlamento europeo,

–   vista la raccomandazione (Rec(2007)2) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa al pluralismo dei media e alla diversità dei contenuti mediatici,

–   vista la dichiarazione (Decl-31.01.2007E) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione del ruolo dei mezzi di comunicazione in democrazia, nel contesto della concentrazione mediatica,

–   vista la dichiarazione congiunta sulla diversità nel contesto della radiodiffusione resa dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione e di opinione, dal rappresentante OSCE per la libertà dei media, del relatore speciale dell'OAS sulla libertà di espressione e dal relatore speciale della commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione, approvata il 12 dicembre 2007,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0263/2008),

A.   considerando che i media comunitari sono organizzazioni senza fini di lucro responsabili dinanzi alla comunità cui intendono fornire un servizio,

B.   considerando che "senza fini di lucro" significa che l'obiettivo principale di tali media consiste nello svolgere attività nell'interesse pubblico e/o privato senza trarne alcun profitto economico o commerciale,

C.   considerando che "responsabili dinanzi alla comunità" significa che i media comunitari sono tenuti a informare la comunità delle loro azioni e decisioni e a giustificarle e che possono essere sanzionati in caso di mancanze,

D.   considerando che esistono differenze sostanziali tra gli Stati membri riguardo alla diffusione e all'impatto dei media comunitari e che tale diffusione e impatto sono più ampi negli Stati membri che riconoscono chiaramente lo status giuridico dei media comunitari e che sono consapevoli del loro valore aggiunto,

E.   considerando che i media comunitari dovrebbero essere aperti a eventuali contributi da parte dei membri della comunità per l'elaborazione dei programmi e incoraggiare così la partecipazione attiva e volontaria alla produzione di media piuttosto che il loro utilizzo passivo,

F.   considerando che spesso i media comunitari non rappresentano la maggioranza della società, ma si rivolgono piuttosto a una serie di specifici gruppi di riferimento più piccoli, in molti casi a livello locale o regionale, che sono ignorati dagli altri media,

G.   considerando che i media comunitari svolgono un ruolo ampio, sebbene in gran parte non riconosciuto, nel panorama dei media, in particolare come fonte di programmi a livello locale, e incoraggiano l'innovazione, la creatività e la diversità dei programmi,

H.   considerando che i media comunitari sono tenuti a presentare un mandato chiaramente definito, quale ad esempio garantire dei benefici sociali, che deve trovare riscontro anche nei programmi prodotti,

I.   considerando che uno dei principali punti deboli dei media comunitari nell'Unione europea è determinato dalla mancanza di riconoscimento giuridico in diversi ordinamenti giuridici nazionali e considerando inoltre che finora nessuno degli atti giuridici comunitari ha affrontato la questione dei media comunitari,

J.   considerando che l'introduzione di un codice di condotta, oltre al riconoscimento giuridico, consentirebbe di chiarire lo status, le procedure e il ruolo del settore, contribuendo alla sua certezza, assicurando la sua indipendenza e impedendo i comportamenti scorretti,

K.   considerando che internet ha spinto il settore verso una nuova era, caratterizzata da nuove opportunità e sfide, e che i costi della transizione dai sistemi di trasmissione analogici a quelli digitali rappresentano un onere notevole per i media comunitari,

L.   considerando che il 2008 è stato proclamato Anno europeo del dialogo interculturale, il che significa che i media nell'Unione europea avranno un ruolo particolarmente importante come strumento particolarmente idoneo di espressione e informazione per le identità culturali più piccole nell'ambito della società in generale e per la continuazione del dialogo interculturale nel 2008 e oltre,

M.   considerando che i media comunitari sono strumenti importanti per responsabilizzare i cittadini e incoraggiarne la partecipazione attiva nella società civile e arricchiscono il dibattito sociale, poiché rappresentano strumenti di pluralismo interno delle idee; considerando che la concentrazione di proprietà rappresenta una minaccia per una copertura mediatica approfondita delle questioni di interesse locale per tutti i gruppi all'interno della comunità,

1.   sottolinea che i media comunitari costituiscono uno strumento efficace per rafforzare la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e l'identità locale, il che spiega la diversità del settore,

2.   sottolinea che i media comunitari servono a rafforzare le identità di specifici gruppi di interesse, consentendo al contempo ai membri di tali comunità di stabilire contatti con altri gruppi della società, e perciò svolgono un ruolo importante nella promozione della tolleranza e del pluralismo nella società e contribuiscono al dialogo interculturale;

3.   sottolinea inoltre che i media comunitari promuovono il dialogo interculturale educando il pubblico, combattendo gli stereotipi negativi e correggendo le idee veicolate dai mezzi di comunicazione di massa per quanto concerne le comunità all'interno della società minacciate di esclusione, quali i rifugiati, gli immigrati, i rom e altre minoranze etniche e religiose; ribadisce che i media comunitari sono uno dei mezzi a disposizione per facilitare l'integrazione degli immigrati e per consentire ai membri svantaggiati della società di diventare partecipanti attivi, coinvolgendoli in dibattiti su temi per loro importanti;

4.   sottolinea che i media comunitari possono avere un ruolo significativo in programmi di formazione che associano organizzazioni esterne, tra cui le università, e membri della comunità non qualificati e possono fungere da importante piattaforma per l'acquisizione di un'esperienza lavorativa; sottolinea che la formazione dei cittadini nel settore digitale, del web ed editoriale, attraverso la partecipazione alle attività dei media comunitari, consente loro di acquisire competenze utili e trasferibili;

5.   ricorda che i media comunitari fungono da catalizzatori per la creatività locale, fornendo agli artisti e agli imprenditori creativi una piattaforma pubblica per sperimentare idee e concetti nuovi;

6.   ritiene che i media comunitari contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo di migliorare l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento diretto nell'elaborazione e distribuzione dei programmi, e incoraggia la creazione di attività comunitarie nelle scuole per sviluppare il senso civico tra i giovani, rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e sviluppare un insieme di competenze che potrebbero essere successivamente utilizzate per partecipare ai media comunitari;

7.   ricorda che i media comunitari contribuiscono a rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, presentando punti di vista diversi su questioni di particolare rilevanza per una determinata comunità;

8.   sottolinea che, a fronte della soppressione o dell'inesistenza di servizi mediatici pubblici o commerciali in alcune zone, incluse le zone periferiche, e della tendenza da parte dei media commerciali a ridurre la programmazione locale, i media comunitari possono rappresentare l'unica fonte di notizie e informazioni a livello locale e l'unica possibilità di espressione delle comunità locali;

9.   si compiace del fatto che i media comunitari possono sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito ai servizi pubblici esistenti e incoraggiare la partecipazione civile al dibattito pubblico;

10.   ritiene che i media comunitari possano rappresentare uno strumento efficace di avvicinamento dell'Unione europea ai cittadini, rivolgendosi a un pubblico specifico; raccomanda inoltre che gli Stati membri collaborino più attivamente con i media comunitari per instaurare un dialogo più stretto con i cittadini;

11.   sottolinea che la qualità dei media comunitari è fondamentale ai fini della realizzazione del loro potenziale e evidenzia che, in mancanza di risorse finanziarie adeguate, tale qualità non può essere garantita; rileva che le risorse finanziarie dei media comunitari variano di molto ma sono in genere piuttosto limitate e riconosce che ulteriori finanziamenti e il passaggio al digitale consentirebbero al settore dei media comunitari di ampliare il proprio profilo innovativo e di fornire servizi nuovi e indispensabili che conferiscono valore aggiunto ai servizi analogici esistenti;

12.   rileva che il settore non gode del sostegno necessario per poter compiere grandi sforzi volti a migliorare la sua rappresentanza e i contatti con l'Unione europea e i responsabili delle decisioni a livello nazionale;

13.   sottolinea la necessità che i media comunitari siano politicamente indipendenti;

14.   invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del contenuto della presente risoluzione definendo i media comunitari come mezzi di comunicazione:

   a) senza fini di lucro e indipendenti, sia dalle autorità nazionali sia da quelle locali, che si occupano principalmente di attività di interesse per il pubblico e la società civile e che perseguono obiettivi chiaramente definiti che comportano sempre un beneficio sociale e contribuiscono al dialogo interculturale;
   b) responsabili dinanzi alla comunità cui intendono fornire un servizio, e quindi tenuti a informare la comunità delle loro azioni e decisioni e a giustificarle, subendo sanzioni in caso di comportamento scorretto, affinché il servizio sia controllato dagli interessi della comunità e sia evitata la creazione di reti "imposte dall'alto";
   c) aperti alla partecipazione dei membri della comunità alla creazione dei programmi, inclusi tutti gli aspetti inerenti al funzionamento e alla gestione, fermo restando che i responsabili del contenuto editoriale devono invece essere in possesso di qualifiche professionali;

15.   consiglia agli Stati membri, senza recare danno ai media tradizionali, di riconoscere giuridicamente i media comunitari come un gruppo distinto, accanto ai mezzi di comunicazione pubblici e commerciali, laddove tale riconoscimento non sia stato ancora concesso;

16.   invita la Commissione a considerare i media comunitari come una soluzione alternativa, basata su un approccio bottom-up, per rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione al momento di definire gli indicatori per il pluralismo mediatico;

17.   invita gli Stati membri a garantire un sostegno più attivo ai media comunitari, in modo da assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, purché tale supporto non arrechi pregiudizio ai mezzi di comunicazione pubblici;

18.   sottolinea il ruolo che le autorità locali, regionali e nazionali possono svolgere nel sostenere e incentivare i media comunitari fornendo le infrastrutture adeguate, oltre al supporto necessario nell'ambito di programmi che incoraggiano lo scambio delle migliori pratiche, quali il programma comunitario "Regioni per il cambiamento economico" (ex iniziativa Interreg);

19.   chiede agli Stati membri di rendere disponibile lo spettro delle frequenze radio e televisive, sia analogico sia digitale, tenendo conto che il servizio fornito dai media comunitari non può essere valutato in termini di costo d'opportunità o di giustificazione del costo dell'assegnazione dello spettro, ma piuttosto in base al valore sociale che rappresenta;

20.   riconosce che da un lato soltanto una piccola parte del settore possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie per richiedere e ricevere il sostegno dell'Unione europea, mentre dall'altro i responsabili dei finanziamenti non conoscono le potenzialità dei media comunitari;

21.   riconosce che il settore potrebbe ricorrere maggiormente ai regimi di finanziamento comunitari, nella misura in cui tali finanziamenti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dei media comunitari, attraverso l'attuazione di una serie di programmi specifici, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, nonché alla possibilità di educare e formare i giornalisti attraverso, tra gli altri, i programmi di apprendimento permanente; sottolinea tuttavia che i finanziamenti devono provenire principalmente da fonti nazionali, locali e/o da altre fonti;

22.   esorta i media comunitari a istituire una piattaforma internet europea attraverso la quale possano essere diffuse informazioni importanti e utili per il settore e a facilitare i collegamenti e lo scambio delle migliori pratiche;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(6) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(8) GU C 249 del 25.9.1995, pag. 219.
(9) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.


IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari *
PDF 332kWORD 108k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))
P6_TA(2008)0457A6-0344/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0747),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0473/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0344/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1
(1)  Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.
(1)  Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri tali condizioni neutrali per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2
(2)  Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.
(2)  Le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un'interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali e non assicurano condizioni di parità nell'Unione europea. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica, creare condizioni di parità nell'Unione europea e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5
(5)  I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari.
(5)  I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari, compresa l'intermediazione ad opera di un agente che non ha alcun rapporto contrattuale o altro contatto diretto con una delle parti di un'operazione assicurativa o finanziaria alla cui conclusione egli ha contribuito. In tale caso l'esenzione fiscale copre in modo uniforme tutte le attività tipiche di un agente di servizi assicurativi o finanziari, incluse tutte le attività preparatorie e successive alla conclusione di un contratto.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  È opportuno che le attività che costituiscono gestione di fondi d'investimento continuino a rientrare nell'esenzione se svolte da operatori economici terzi.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7
(7)  I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione.
(7)  I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l'IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione, evitando eventuali problemi di doppia imposizione attraverso il coordinamento di tale tassazione con le imposte nazionali sui servizi assicurativi e finanziari.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Il Consiglio, nell'adottare misure in virtù della direttiva 2006/112/CE a disciplina del diritto di optare per l'imposizione, dovrebbe assicurare l'applicazione uniforme delle norme in questione. In attesa dell'adozione di tali norme da parte del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i progetti delle relative misure sei mesi prima della loro adozione. Durante tale periodo la Commissione dovrebbe valutare i progetti di misure e formulare una raccomandazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera a
(a) assicurazione e riassicurazione;
(a) assicurazione, compresa la riassicurazione;
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera d
(d) cambio di valuta e fornitura di contanti;
(d) cambio di valuta, fornitura di contanti e operazioni su crediti a pronti;
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera e
(e) cessione di titoli;
(e) operazioni relative a titoli;
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
g bis) tutti i tipi di prodotti derivati;
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 bis
1 bis.  L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.
1 bis.  L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 1
(1) "assicurazione e riassicurazione", un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un'altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
(1) "assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone sono tenute, dietro pagamento, a fornire ad un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 8 – alinea
(8) "cessione di titoli", cessione di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:
(8) "operazioni relative a titoli", la vendita di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c
(c) la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo in titoli di cui alle lettere a) o b) o in altri strumenti finanziari esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a d), o in altri organismi di investimento collettivo;
(c) la proprietà di quote di fondi di investimento, definiti al punto 10, o di organismi di investimento collettivo in altri organismi di investimento collettivo;
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c bis (nuova)
c bis) la titolarità di derivati finanziari, di credito e su merci, che siano regolati in contanti, e le relative opzioni;
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 9
(9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari;
(9) "intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie", la prestazione di servizi resi come distinta attività diretta o indiretta di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari, purché nessuno degli intermediari sia una controparte di tali operazioni assicurative o finanziarie;
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 10
(10) "fondi di investimento", organismi di investimento collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni immobili;
(10) "fondi di investimento", strumenti di investimento costituiti al solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori e investirli in un insieme diversificato di attività, compresi fondi pensione e strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi;
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 135 bis – punto 11
(11) "gestione di fondi di investimento", attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato."
(11) "gestione di fondi di investimento", attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato; rientrano nella definizione almeno la gestione e allocazione strategiche e tattiche delle attività, compresi i servizi di consulenza, nonché la gestione valutaria e del rischio.
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 – paragrafo 1 – lettera a
(3)  All'articolo 137, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
soppresso
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 bis - paragrafo 1
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi, caso per caso, il diritto di optare per l'imposizione di uno dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), prestato ad un altro soggetto passivo stabilito sul territorio nazionale o altrove nella Comunità.
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Entro il ...* la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del diritto d'opzione di cui al paragrafo 1. Ove opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa concernente le modalità d'esercizio di tale diritto d'opzione e le eventuali altre modifiche della presente direttiva a questo riguardo.
______________
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 bis – paragrafo 2
2.  Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.
2.  Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono mantenere le vigenti modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 1
(1) il gruppo stesso e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti nella Comunità;
(1) il gruppo stesso è stabilito nella Comunità;
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 3
(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;
(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;
Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 4
(4) le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g);
(4) le prestazioni effettuate dal gruppo sono necessarie per consentire ai membri di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis);
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 137 ter – punto 5
(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, esclusi eventuali adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta.
(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni; gli adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta non pregiudicano l'esenzione del gruppo dall'imposta sulla cifra d'affari.
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 169 – lettera c
(4 bis)  All'articolo 169, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità."
Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, assicurando che i consumatori finali traggano beneficio dalla ristrutturazione dell'attuale regime IVA. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)
P6_TA(2008)0458B6-0425/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, 17, 22, 61-69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica principale per lo sviluppo dell'Unione europea e della Comunità quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

–   viste le interrogazioni orali B6-0006/2008 e B6-0007/2008,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che gli Stati membri hanno la precipua responsabilità di garantire libertà, sicurezza e giustizia per i loro cittadini; considerando, tuttavia, che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht e ancor più del trattato di Amsterdam, l'Unione europea è tenuta a contribuire al perseguimento di quegli stessi obiettivi, tenendo in conto le aspettative dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e l'applicazione nell'ambito dell'Unione dei principi dello stato di diritto e dell'efficace e leale cooperazione tra Stati membri,

B.   considerando che la ratifica del trattato di Lisbona costituisce una condizione essenziale e urgente per garantire che l'Unione diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) e apporta miglioramenti fondamentali alla legittimità ed efficacia dell'azione dell'Unione europea,

C.   considerando che le considerazioni espresse sia alla riunione preparatoria del 26 novembre 2007 con i parlamenti nazionali che durante il più recente dibattito in plenaria il 31 gennaio 2008 hanno sottolineato l'importanza di gettare fondamenta sicure per la transizione al nuovo quadro giuridico che risulterà dalla ratifica del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) e istituisce un trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU),

D.   considerando, tuttavia, che la creazione di un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia è lontana dall'esser completa e deve sormontare ancora notevoli difficoltà ed ostacoli, come confermato dalla comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo "Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007" (COM(2008)0373),

E.   considerando che, come tale relazione sottolinea e nonostante l'adozione di varie misure importanti, il programma approvato dal Consiglio europeo dell'Aia nel 2004 è seriamente in ritardo e, in particolare,

   che esiste ancora un serio deficit di fiducia reciproca e, soprattutto, di solidarietà tra gli Stati membri, specialmente riguardo a politiche sulla migrazione legale e illegale e a politiche di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali,
   che tali problemi interessano anche la fase di trasposizione delle poche misure sinora adottate poiché un livello insufficiente di esecuzione era evidente nei seguenti settori: politica dei visti, scambio di informazioni tra autorità preposte all'esecuzione delle leggi e giudiziarie, prevenzione e lotta al crimine organizzato, gestione delle crisi all'interno dell'Unione europea, cooperazione di polizia e di dogana e cooperazione giudiziaria in questioni penali,

F.   considerando che gli stessi Stati membri menzionano tali problemi nel contesto del loro lavoro preparatorio per il prossimo programma dell'ASFJ per il periodo 2010-2014, riconoscendo che l'attuale 'acquis' nel settore degli affari interni, sviluppato punto per punto, manca necessariamente di struttura ed è quindi difficile da spiegare ai cittadini dell'Unione; considerando che talvolta è difficile perfino per gli specialisti comprendere e che alcuni strumenti si sovrappongono e, inoltre, la base giuridica per alcune azioni si trova in atti distinti; considerando, infine, che il controllo dell'adeguata esecuzione delle direttive CE da parte di tutti i 27 Stati membri si sta rivelando un compito sempre più arduo e dispendioso in termini di tempo,

G.   convinto, tuttavia, al pari del Consiglio, che l'Unione non ha altra scelta se non insistere nell'attuazione dell'ASFJ, che tocca il fulcro degli ordinamenti costituzionali nazionali, e che gli Stati membri hanno un interesse speciale nel mantenere un dialogo tra loro, oltre che con le Istituzioni europee,

H.   considerando che, nell'attuale fase transitoria verso la conclusione della ratifica del trattato di Lisbona, è necessario adottare prima della fine del 2009 alcune misure generali che, anche se ispirate al trattato di Lisbona, possono ancora essere adottate in base ai trattati esistenti, in piena concordanza con l'articolo 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e che potrebbero ridurre gli effetti negativi dei problemi soprammenzionati; sarebbero incluse misure intese a:

   tener conto delle procedure, strutture e decisioni istituzionali, nonché dei principi e obiettivi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007(1),
   promuovere la trasparenza del processo decisionale a livello dell'Unione e a livello nazionale, in particolare in relazione all'AFSJ, in accordo con la recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) sulla trasparenza legislativa (caso Turco(2)),
   coinvolgere efficacemente i parlamenti nazionali nella creazione e nell'attuazione dell'AFSJ, anche riguardo alla valutazione di tali politiche negli altri Stati membri e da parte delle agenzie dell'Unione europea,
   garantire il rispetto della prevalenza del diritto comunitario sul diritto UE (articolo 47 del trattato UE) nella conclusione di accordi internazionali, specialmente nel caso di sanzioni che riguardino cittadini di paesi terzi o ove cittadini dell'Unione siano suscettibili di subire discriminazione (esenzione da visto); il Parlamento dovrebbe sistematicamente essere associato nella conclusione da parte dell'Unione europea di accordi internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,
   rafforzare la solidarietà e la cooperazione leale tra Stati membri nell'esecuzione delle politiche e delle misure prese dall'Unione, potenziando e democratizzando i meccanismi di valutazione reciproca già disponibili nella cooperazione Schengen e nella lotta al terrorismo,
   avviare una cooperazione avanzata in base al primo pilastro dove la richiesta all'unanimità è impossibile da raggiungere (vedi la discussione relativa alla proposta, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2006, di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399),
   andare oltre la natura embrionale e incerta di iniziative condotte dalle agenzie create dall'Unione e la cooperazione con le amministrazioni nazionali,
   istituire una vera politica di comunicazione che consenta ai cittadini dell'Unione di essere meglio informati delle iniziative a livello dell'Unione e a livello nazionale e di familiarizzarsi con le autorità competenti dell'Unione e nazionali da contattare, senza compromettere la possibilità di un'azione giurisdizionale in merito ad aspetti suscettibili di influenzare i diritti fondamentali dei cittadini,
  I. considerando che, in tale periodo transitorio, è ancora più importante, nell'interesse dei cittadini dell'Unione, tener conto dei miglioramenti che il trattato di Lisbona apporterà in termini di:
   protezione dei diritti fondamentali, quale dettata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
   controllo giurisdizionale esercitato dalla CGCE, anche sulla legislazione relativa al controllo di polizia e giudiziario,
   controllo democratico derivante dall'estensione della codecisione del Parlamento europeo e dal coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione e nella valutazione del suo impatto, anche per quanto riguarda le politiche collegate all'AFSJ,

J.   considerando che, in base al presente trattato, i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini dell'Unione nei riguardi delle misure AFSJ sono ancora più limitati che in altre aree di attività dell'Unione europea; che i poteri della CGCE sono limitati, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e che, inoltre, alcuni Stati membri ancora ostacolano il dialogo tra tribunali europei e nazionali in tale settore; considerando che il Consiglio dovrebbe posporre l'adozione di qualsiasi misura che potrebbe riguardare i diritti fondamentali a dopo la ratifica del trattato di Lisbona,

1.   invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:

   a) avviare da ora il processo di determinazione delle priorità per il futuro programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, sulla base di un approccio coerente e ambizioso, che vada ben oltre la riflessione ministeriale e che tragga ispirazione dagli obiettivi e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
   b) affiancare il Parlamento europeo nel suo dialogo con i parlamenti nazionali sulle priorità per il periodo 2010-2014, tenendo in conto i problemi incontrati nell'attuazione dei programmi di Tampere e dell'Aia, il lavoro svolto nell'ambito del Consiglio e le indicazioni strategiche iniziali del Consiglio europeo riguardanti l'immigrazione, l'asilo e l'integrazione; nell'intento di concludere tale fase iniziale del dialogo in sede di discussione annuale al Parlamento sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dare adito successivamente ad una comunicazione della Commissione, con l'intesa che spetterà poi al nuovo Parlamento e al Consiglio europeo adottare il programma finale a tempo debito,
   c) concordare con il Parlamento un elenco di testi o proposte che potrebbero o dovrebbero essere adottati con priorità prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e, in ogni caso, prima della fine del mandato dell'attuale Parlamento,
  d) progredire nei negoziati sulle proposte di cooperazione di polizia e giudiziaria (che saranno soggette a codecisione) perseguendo un accordo politico con il Parlamento e garantire che, una volta raggiunto tale accordo:
   se ne posponga l'adozione formale fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
   oppure il Consiglio adotti la decisione o le decisioni quadro in questione in base all'attuale trattato UE, accettando di ri-adottarle in base al trattato UE come modificato dal trattato di Lisbona, il che consentirebbe alla CGCE di esercitare il pieno controllo giurisdizionale; nel caso che un accordo politico fosse raggiunto già prima, il Parlamento potrebbe accettare di non riaprire i negoziati sul fondo, come avviene nella procedura di adozione per la codificazione ufficiale(3);

2.   propone le seguenti priorità per quanto riguarda i settori soggetti o da sottoporre a codecisione/parere conforme nel periodo transitorio:

  

Diritti fondamentali e cittadinanza

   definire criteri più trasparenti a livello dell'Unione, in particolare ove misure dell'Unione europea possono inficiare garanzie basate sulle costituzioni degli Stati membri (articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)) e sottoporre a revisione le misure europee censurate dalla CGCE (vedi causa T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contro. Consiglio, causa T-47/03 Sison contro Consiglio, causa T-253/04 KONGRA-GEL e altri contro Consiglio, causa T-229/02 PKK contro Consiglio, sulle liste nere),
   prendere in conto sistematicamente l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione e delle misure nazionali di esecuzione, in particolare rispetto alla lotta al terrorismo, tenendo conto delle risposte recentemente inviate alla Commissione in tale settore dagli Stati membri,
   avviare i dialoghi preparatori per il mandato negoziale in vista dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU (articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE),
   rivedere il programma di attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, tenendo conto delle priorità indicate dalle istituzioni, e in particolare dal Parlamento, nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia e rispetto per i principi dell'Unione europea (articolo 7 del trattato UE) (vedi la dichiarazione interistituzionale adottata al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(4),
   avanzare una proposta legislativa intesa a ridurre la discriminazione diretta e indiretta riguardo alla circolazione dei cittadini dell'Unione, l'accesso alla giustizia in un paese diverso da quello di origine e la protezione diplomatica e consolare in paesi terzi (articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
   presentare una proposta relativa alla trasparenza e la confidenzialità dell'informazione e ai documenti trattati dalle istituzioni dell'Unione europea,
   presentare una proposta sulla protezione dei dati (con il consolidamento di misure che attualmente variano da pilastro a pilastro), per rispondere alla preoccupazione sulla rapida erosione delle norme sulla protezione dei dati nell'Unione, in particolare rispetto a standard inadeguati di protezione per il trasferimento transatlantico di dati, esortando il Consiglio ad adeguare la decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro alle raccomandazioni del Parlamento,
   potenziare le strutture interne delle istituzioni responsabili per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, in particolare all'interno del Consiglio (conversione del gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sui diritti fondamentali e la cittadinanza in gruppo di lavoro permanente, come proposto dalla Presidenza slovena),
   rafforzare, mediante la cooperazione amministrativa (articolo 66 del trattato CE), il dialogo tra Stati membri, la conoscenza mutua dei sistemi giuridici e l'attivazione della procedura di dialogo per coinvolgere i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare ove sorgano difficoltà nell'esecuzione delle strategie e delle misure dell'Unione europea che riguardano l'AFSJ,
  

Spazio giudiziario europeo

   sottoporre a revisione la proposta legislativa sui diritti degli individui nel processo penale (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
   presentare una proposta sui diritti delle vittime dei crimini e terrorismo (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
   migliorare il mutuo riconoscimento tra Stati membri, sia delle misure prese in absentia che delle prove (articolo 69 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),
   promuovere la interconnessione dei casellari giudiziari,
   sottoporre a revisione lo statuto di Europol, Eurojust e la Rete giudiziaria europea, alla luce della nuova base giuridica,
  

Protezione delle frontiere

   adottare misure adeguate intese a garantire la piena utilizzazione del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e l'entrata in vigore delle decisioni collegate al trattato di Prüm(5),
   rafforzare Frontex e valutare l'impatto delle nuove proposte della Commissione sui controlli alle frontiere,
   potenziare le informazioni Frontex sugli accordi firmati con paesi terzi e sulle relazioni di valutazione in merito alle operazioni congiunte, e garantire che i controlli alle frontiere rispettino i diritti umani; modificare il mandato di Frontex, per includere operazioni di salvataggio in mare,
   istituire una cooperazione strutturata tra Frontex e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per semplificare le operazioni relative, tenendo in conto la protezione dei diritti umani,
  

Immigrazione e asilo

   azione energica ed ambiziosa della Commissione e del Consiglio intesa a promuovere una strategia dell'Unione rivolta al futuro su:
   migrazione legale: il prossimo pacchetto sulla migrazione legale (procedura di applicazione unica della Carta blu, proposta sui lavoratori stagionali, distacchi intrasocietari e tirocini retribuiti, e altro),
   migrazione illegale: proposte che includono sanzioni e un programma UE di reinsediamento,
   asilo: esecuzione di Phase II, compresa la revisione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, dell'1 dicembre 2005, sulle norme minime in merito alle procedure negli Stati membri sull'attribuzione e la revoca della qualifica di rifugiati(6) e la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualificazione a cittadini di paesi terzi ed apolidi, o a persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, di rifugiati e il contenuto della protezione accordata(7), e la creazione di un Ufficio europeo di sostegno all'asilo,
   sviluppo di una politica comunitaria sulla migrazione e l'asilo basata sull'apertura di canali per la migrazione legale e sulla definizione di norme comuni per la protezione nell'Unione dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo,
   inserimento, nelle decisioni e nelle decisioni quadro CE, di tutte le disposizioni stabilite dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990;

3.   accoglie con favore la proposta di completare il pacchetto antidiscriminazione ed esorta il Consiglio ad agire nello spirito del trattato di Lisbona e ad incorporare le raccomandazioni del Parlamento;

4.   stima che, d'ora in poi, i parlamenti nazionali e la società civile debbano essere coinvolti in maniera strutturata nella preparazione di tali misure legislative e nella valutazione di tali politiche negli Stati membri; chiede alla Commissione e al Consiglio, a tal fine, di riesaminare con il Parlamento le reti, le agenzie e gli strumenti che valuterebbero l'impatto delle politiche ASFJ e di cooperare ad una maggiore interazione con la società civile europea;

5.   sottolinea che il trattato di Lisbona riconoscerà il ruolo del Parlamento nella conclusione di accordi internazionali riguardanti le politiche ASFJ; chiede in tale contesto:

o
o   o

   di essere consultato in tempo utile su tutti gli accordi con i paesi terzi che non siano stati conclusi entro la fine di dicembre 2008,
   di ricevere aggiornamenti regolari sui negoziati in corso,
   con urgenza, che si tenga una discussione sulla dimensione esterna dell'AFSJ, poiché l'Unione sta creando di fatto una cooperazione di polizia e giudiziaria con paesi terzi, specialmente gli Stati Uniti, mediante accordi bilaterali su una serie di questioni, aggirando in tal modo le procedure formali di decisione democratica e il controllo parlamentare;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri, e di invitare tali parlamenti a presentare commenti, suggerimenti e proposte entro il 15 novembre 2008, in tempo per la discussione annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, del dicembre 2008.

(1) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(2) Sentenza dell'1 luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P Regno di Svezia e Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea.
(3) Paragrafo 4 dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).
(4) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(5) Trattato del 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la repubblica d'Austria sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale.
(6) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(7) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 2.


Concentrazione e pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea (2007/2253(INI))
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1),

–   visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam(2) (Protocollo al trattato di Amsterdam),

–   visto il documento di lavoro della Commissione sul pluralismo dei mezzi d'informazione negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),

–   vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(3),

–   vista la sua risoluzione del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei mezzi d'informazione(4),

–   vista la convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Convenzione Unesco sulla diversità culturale),

–   vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali)(5),

–   vista la comunicazione della Commissione del 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione(6),

–   vista la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico(7),

–   vista la raccomandazione Rec(2007)3, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione,

–   vista la raccomandazione Rec 1466(2000), del 27 giugno 2000, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'educazione ai media,

–   vista la raccomandazione Rec(2007)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 31 gennaio 2007, sul pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità dei loro contenuti,

–   vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva(8),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0303/2008),

A.   considerando che l'Unione europea ha confermato il suo impegno a difendere e promuovere il pluralismo dei mezzi d'informazione, quale caposaldo essenziale del diritto d'informazione e del diritto alla libertà di espressione sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che continuano ad essere principi fondamentali per la salvaguardia della democrazia, del pluralismo civico e della diversità culturale,

B.   considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso il desiderio che la Commissione predisponga, sia nel settore dei media che nella società dell'informazione nel suo complesso, un quadro giuridico stabile capace di garantire un livello equivalente di protezione del pluralismo negli Stati membri e di consentire agli operatori di giovarsi delle opportunità create dal mercato unico,

C.   considerando che, come sottolinea la Commissione nel succitato documento di lavoro, il concetto di pluralismo nei media non può limitarsi al problema della concentrazione della proprietà delle imprese, bensì abbraccia anche questioni riguardanti i servizi pubblici di radiodiffusione, il potere politico, la concorrenza economica, la diversità culturale, lo sviluppo di nuove tecnologie, la trasparenza e le condizioni di lavoro dei giornalisti nell'Unione,

D.   considerando che i servizi pubblici di radiodiffusione devono disporre delle risorse e degli strumenti necessari ad assicurarsi una vera indipendenza dalla pressione politica e dalle forze del mercato,

E.   considerando che attualmente i servizi pubblici di radiodiffusione sono indotti - in modo ingiustificato e a detrimento della qualità dei loro contenuti - a concorrere per lo share dei telespettatori con i canali commerciali, il cui obiettivo ultimo non è la qualità bensì il soddisfare la domanda maggioritaria del pubblico,

F.   considerando che la convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale annette grande importanza, fra l'altro, alla creazione di condizioni atte a favorire la diversità dei mezzi di informazione,

G.   considerando che la Convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale riconosce il diritto delle parti di adottare misure volte a rafforzare la diversità dei media, anche attraverso il servizio pubblico di radiodiffusione,

H.   considerando che l'importante ruolo svolto dai media pubblici nel garantire il pluralismo viene riconosciuto sia dalla Convenzione Unesco sulla diversità culturale che dal protocollo al trattato di Amsterdam, ove si afferma che il sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di informazione, e che la responsabilità di definire la missione del servizio pubblico di radiodiffusione e di provvedere al suo finanziamento spetta agli Stati membri,

I.   considerando che la summenzionata comunicazione della Commissione del 2001 riconosce pienamente il ruolo centrale svolto dagli enti pubblici di radiodiffusione nella promozione del pluralismo e della diversità culturale e linguistica e sottolinea che, nell'esaminare gli aiuti di Stato in questione, la Commissione adotterà criteri quali, ad esempio, l'importanza di promuovere la diversità culturale e di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali di ciascuna società,

J.   considerando che la summenzionata risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1999 ribadisce la funzione essenziale del servizio pubblico di radiodiffusione per garantire il pluralismo ed esorta gli Stati membri a definire la sua missione in senso ampio, in modo da rispecchiare il ruolo da esso svolto nell'estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie,

K.   considerando che il protocollo al trattato di Amsterdam è stato adottato per sancire la competenza degli Stati membri ad organizzare il servizio pubblico nazionale di radiodiffusione in funzione delle esigenze democratiche e culturali delle rispettive società, in modo da soddisfare al meglio l'obiettivo della salvaguardia del pluralismo dei media,

L.   considerando che la raccomandazione Rec(2007)3 sottolinea il ruolo specifico svolto dal servizio pubblico di radiodiffusione quale fonte di informazioni e commenti imparziali e indipendenti e di contenuti innovativi e diversificati conformi a standard etici e qualitativi elevati, nonché quale forum di discussione pubblica e strumento per promuovere una più ampia partecipazione democratica dei cittadini, e chiede pertanto che gli Stati membri siano autorizzati ad adattare la missione di tale servizio affinché esso assolva alla sua finalità in un ambiente mediatico nuovo,

M.   considerando che il pluralismo dei mezzi d'informazione può essere garantito soltanto attraverso l'adeguato equilibrio politico dei contenuti delle emittenti televisive del servizio pubblico,

N.   considerando che l'esperienza dimostra che la concentrazione della proprietà senza limitazioni di sorta mette a repentaglio il pluralismo e la diversità culturale e che un sistema basato esclusivamente sulla libera concorrenza di mercato non è in grado di garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione,

O.   considerando che in Europa il modello a due pilastri, basato sul settore pubblico e su quello privato per le emittenti televisive e i servizi di media audiovisivi, ha dato prova di grande efficacia nel consolidare il pluralismo dei mezzi d'informazione e dovrebbe essere ulteriormente potenziato,

P.   considerando che la concentrazione della proprietà sta incrementando la dipendenza degli operatori del settore dei mezzi d'informazione nei confronti dei proprietari di grandi industrie mediatiche,

Q.   considerando che le nuove tecnologie, in particolare il passaggio alla tecnologia digitale per la produzione e la diffusione di contenuti audiovisivi, e l'ingresso sul mercato di nuove forme di comunicazione e servizi d'informazione hanno influenzato in modo significativo la quantità dei prodotti e dei mezzi di diffusione disponibili; che tuttavia l'aumento quantitativo dei media e dei servizi d'informazione non garantisce automaticamente la diversità dei contenuti; che sono pertanto necessari nuovi strumenti aggiornati che garantiscano il pluralismo dei media e la diversità culturale nonché l'informazione tempestiva e obiettiva del pubblico,

R.   considerando che l'attuale quadro normativo per le telecomunicazioni, che riflette la relazione diretta e l'interdipendenza esistenti tra la normativa in materia di infrastrutture e quella sui contenuti, fornisce agli Stati membri strumenti tecnici adeguati per tutelare i media e il pluralismo dei contenuti, quali le norme sull'accesso e gli obblighi di trasmissione,

S.   considerando tuttavia che il rispetto del pluralismo dell'informazione e della diversità dei contenuti non è automaticamente garantito dai progressi tecnologici, ma deve essere il frutto di una politica attiva, costante e vigile da parte delle autorità pubbliche nazionali ed europee,

T.   considerando che Internet ha notevolmente incrementato l'accesso a diverse fonti di informazione, punti di vista e opinioni, ma non ha ancora sostituito i mezzi d'informazione tradizionali quale importante formatore dell'opinione pubblica,

U.   considerando che gli editori di quotidiani, grazie all'evoluzione tecnologica, diffondono sempre più la loro offerta su Internet e pertanto dipendono in larga misura dai proventi della pubblicità (online);

V.   considerando che i mezzi d'informazione rimangono uno strumento di influenza politica e che vi è il forte rischio che essi non siano in grado di svolgere la propria funzione di organo di controllo della democrazia, dal momento che l'operato delle imprese private del settore è motivato soprattutto dal profitto economico; che ciò comporta un rischio in termini di perdita di diversità, qualità del contenuto e molteplicità delle opinioni e che la salvaguardia del pluralismo dei media non dovrebbe quindi essere affidata ai soli meccanismi di mercato,

W.   considerando che in alcuni Stati membri le grandi imprese mediatiche hanno acquisito posizioni notevoli, spesso dominanti, e che l'esistenza di gruppi editoriali appartenenti a imprese in grado di vincere appalti pubblici rappresenta una minaccia per l'indipendenza dei mezzi d'informazione,

X.   considerando che il contributo fornito dalle multinazionali mediatiche in alcuni Stati membri è fondamentale per imprimere nuovo dinamismo al paesaggio dei media, ma che le condizioni di lavoro e le remunerazioni devono essere anch'esse oggetto di alcuni miglioramenti,

Y.   considerando che è necessario migliorare le condizioni e la qualità del lavoro degli operatori del settore mediatico e che, in assenza di garanzie sociali, il numero dei giornalisti che lavorano in condizioni di precariato è in aumento,

Z.   considerando che il diritto della concorrenza Unione europea può affrontare solo in misura limitata le questioni legate alla concentrazione dei media, in quanto le attività che determinano una concentrazione verticale e orizzontale della proprietà dei mezzi di informazione nei nuovi Stati membri non hanno ancora raggiunto le soglie finanziarie che farebbero scattare l'applicazione del diritto della concorrenza UE,

AA.   considerando che se si applicano regole troppo restrittive in materia di proprietà mediatica si rischia di ostacolare la competitività delle imprese europee sul mercato mondiale e di favorire l'influenza dei gruppi mediatici non europei,

AB.   considerando che i fruitori dei mezzi d'informazione dovrebbero avere accesso a una vasta gamma di contenuti,

AC.   considerando che i creatori di media si sforzano di produrre contenuti della massima qualità possibile, ma che le condizioni non sono dappertutto ugualmente soddisfacenti per permettere di raggiungere tale obiettivo in tutti gli Stati membri,

AD.   considerando che la proliferazione di nuovi mezzi di comunicazione (Internet banda larga, canali via satellite, televisione digitale terrestre, ecc.) e la varietà della proprietà dei mezzi di comunicazione non sono condizioni sufficienti in sé per assicurare il pluralismo dei contenuti mediatici,

AE.   considerando che le norme in materia di qualità dei contenuti e di tutela dei minori dovrebbero essere applicate sia al settore pubblico che a quello commerciale,

AF.   considerando che le imprese mediatiche sono indispensabili per il pluralismo dei mezzi d'informazione e la salvaguardia della democrazia e che dovrebbero quindi essere coinvolte più attivamente nelle pratiche riguardanti l'etica imprenditoriale e la responsabilità sociale,

AG.   considerando che i mezzi di comunicazione commerciali utilizzano sempre più contenuti prodotti da utenti privati, in particolare contenuti audiovisivi, dietro pagamento di un corrispettivo simbolico o senza versare alcun corrispettivo, sollevando problemi di natura etica e di tutela della vita privata, e che si tratta di una prassi che espone i giornalisti e gli altri operatori del settore a una pressione competitiva indebita,

AH.   considerando che i weblog costituiscono un importante nuovo contributo alla libertà di espressione sempre più utilizzato dagli operatori del settore dei mezzi d'informazione e dai privati cittadini,

AI.   considerando che le emittenti pubbliche devono disporre di finanziamenti stabili, agire in maniera giusta ed equilibrata ed essere dotate dei mezzi necessari per promuovere l'interesse pubblico e i valori sociali,

AJ.   considerando che gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra per quanto riguarda l'interpretazione della missione dei media di servizio pubblico e il loro finanziamento,

AK.   considerando che la presenza di mercato dei media del servizio pubblico è degna di nota solo nel settore dei servizi audiovisivi e non lineari,

AL.   considerando che il modello audiovisivo europeo deve continuare a basarsi sull'equilibrio tra un servizio pubblico forte, indipendente e pluralista e un settore commerciale dinamico; considerando altresì che la stabilità di tale modello è indispensabile per la vitalità e la qualità della creazione, per il pluralismo dei servizi d'informazione e per il rispetto e la promozione della diversità culturale,

AM.  considerando che a volte i servizi pubblici d'informazione degli Stati membri risentono sia dell'inadeguatezza dei finanziamenti sia di pressioni politiche,

AN.   considerando che l'assolvimento dei compiti assegnati dai singoli Stati membri al servizio pubblico di radiodiffusione presuppone finanziamenti a lungo termine e la garanzia dell'indipendenza, il che è ben lungi dall'essere vero in tutti gli Stati membri,

AO.   considerando che in alcuni Stati membri i media del servizio pubblico possono svolgere un ruolo preponderante, sia in termini di qualità che in termini di audience,

AP.   considerando che l'accesso universale da parte del pubblico a contenuti diversificati e di alta qualità diventa ancora più importante nell'attuale contesto, caratterizzato dall'evoluzione tecnologica e da una concentrazione accentuata in un ambiente sempre più competitivo e globalizzato; considerando che i servizi audiovisivi pubblici sono fondamentali per la formazione democratica delle opinioni, per consentire ai cittadini di familiarizzarsi con la diversità culturale e per garantire il pluralismo; considerando inoltre che tali servizi devono poter utilizzare le nuove piattaforme di radiodiffusione per assolvere alla missione loro affidata, ossia raggiungere tutti i gruppi che compongono la società, indipendentemente dalle modalità di accesso utilizzate,

AQ.   considerando che i mezzi d'informazione del servizio pubblico necessitano di finanziamenti pubblici adeguati per poter competere con i media commerciali in termini di offerta di contenuti culturali e informativi di alta qualità,

AR.   considerando che nell'ultimo decennio sono nati nuovi canali mediatici e che i mezzi di comunicazione tradizionali guardano con preoccupazione al fatto che i canali di vendita internet richiamano una quota sempre maggiore del gettito pubblicitario,

AS.   considerando che le emittenti pubbliche e commerciali continueranno a svolgere ruoli complementari, insieme ai nuovi attori, nel nuovo panorama audiovisivo, caratterizzato da una molteplicità di piattaforme mediatiche,

AT.   considerando che l'Unione europea non ha competenze intrinseche per regolamentare la concentrazione dei media, anche se la sue competenze in diversi ambiti politici le consentono di svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia e promozione del pluralismo dei mezzi d'informazione; considerando che la normativa sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato e sul settore audiovisivo e delle telecomunicazioni, unitamente alle relazioni (commerciali) esterne, sono settori in cui l'Unione europea può e dovrebbe perseguire attivamente una politica intesa a rafforzare e promuovere il pluralismo dei mezzi d'informazione,

AU.   considerando il numero crescente dei conflitti che vertono sulla libertà di espressione,

AV.   considerando che nella società dell'informazione l'educazione ai media riveste un ruolo cruciale nel consentire ai cittadini una consapevole e attiva partecipazione alla vita democratica,

AW.  considerando che il numero crescente di informazioni disponibili (soprattutto grazie a Internet) rende sempre più importante la loro interpretazione e valutazione,

AX.   considerando che la promozione dell'alfabetizzazione mediatica dei cittadini dell'Unione europea necessita di un sostegno ben maggiore,

AY.   considerando che i mezzi d'informazione europei operano ormai in un mercato globalizzato, il che significa che una regolamentazione esaustiva e restrittiva del loro regime di proprietà ridurrà in modo significativo la loro capacità di competere con le imprese dei paesi terzi non vincolate da simili restrizioni; considerando che è pertanto necessario trovare un equilibrio tra l'applicazione coerente di regole di concorrenza leale e il mantenimento di valvole di sicurezza a favore del pluralismo, da un lato, e la garanzia che le imprese siano dotate della flessibilità necessaria per competere sul mercato mediatico internazionale, dall'altro,

AZ.   considerando che viviamo in una società costantemente bombardata da informazioni, comunicazioni istantanee e messaggi non filtrati e che la selezione delle informazioni necessita di particolari abilità,

BA.   considerando che le misure intese a consolidare e promuovere il pluralismo dei mezzi d'informazione devono rappresentare un elemento fondamentale delle relazioni esterne dell'UE (nel settore commerciale e in altri ambiti), soprattutto nel quadro della politica europea di vicinato, della strategia per l'allargamento e degli accordi bilaterali di partenariato,

1.   sollecita la Commissione e gli Stati membri a difendere il pluralismo dei mezzi d'informazione, a garantire che tutti i cittadini dell'Unione europea abbiano accesso, in tutti gli Stati membri, a mezzi d'informazione liberi e diversificati e a raccomandare miglioramenti ove necessario;

2.   è convinto che un sistema pluralistico dei mezzi d'informazione sia un requisito fondamentale per il mantenimento del modello sociale democratico europeo;

3.   constata che il panorama europeo dei mezzi d'informazione è sottoposto ad una progressiva convergenza per quanto riguarda i mezzi d'informazione e i mercati;

4.   sottolinea che la concentrazione della proprietà del sistema mediatico crea un ambiente favorevole alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, ostacola l'entrata di nuovi attori sul mercato e contribuisce altresì all'uniformità del contenuto dei mezzi d'informazione;

5.   osserva che lo sviluppo del sistema mediatico è sempre più determinato dal profitto e che, di conseguenza, i processi della società, politici o economici come pure i valori espressi nei codici di condotta dei giornalisti, non sono coperti in misura adeguata; ritiene, pertanto, che la legislazione in materia di concorrenza debba essere collegata con la legislazione sui mezzi d'informazione, in modo da garantire l'accesso, la concorrenza e la qualità e in modo da evitare conflitti d'interesse tra la concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione e il potere politico, che sono pregiudizievoli per la libera concorrenza, la parità di condizioni ed il pluralismo;

6.   ricorda agli Stati membri che le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione devono sempre cercare un equilibrio tra le funzioni di cui esse sono incaricate e la libertà di espressione, la cui tutela spetta in ultima analisi ai giudici;

7.  7 invita la Commissione ad impegnarsi a promuovere un quadro giuridico stabile che garantisca un elevato livello di protezione del pluralismo in tutti gli Stati membri;

8.   chiede pertanto che, al fine di rafforzare la pluralità dei media, siano garantiti tanto l'equilibrio tra le emittenti pubbliche e private - negli Stati membri in cui esistono attualmente emittenti pubbliche - quanto il collegamento tra la legislazione in materia di concorrenza e la legislazione sui mezzi d'informazione;

9.   ritiene che i principali obiettivi delle autorità pubbliche debbano essere quelli di creare condizioni atte a garantire un elevato livello di qualità dei mezzi di comunicazione (inclusi quelli pubblici), assicurare la loro diversità e garantire la piena indipendenza dei giornalisti;

10.   chiede l'introduzione di misure volte a migliorare la capacità concorrenziale dei gruppi mediatici europei per poter così dare un contributo efficace alla crescita economica, che deve essere altresì promossa attraverso una maggiore sensibilizzazione e conoscenza delle questioni economiche e finanziarie tra i cittadini;

11.   sottolinea che nell'Unione europea, e in particolare nei nuovi Stati membri, cresce l'influenza di investitori di paesi terzi operanti nel settore dei media;

12.   chiede che le disposizioni della legislazione in materia di concorrenza siano applicate in modo coerente a livello dell'Unione europea e a livello nazionale, in modo da garantire una concorrenza elevata e da consentire a nuovi operatori di accedere al mercato;

13.   ritiene che il diritto comunitario in materia di concorrenza abbia contribuito a limitare la concentrazione dei mezzi d'informazione; sottolinea, tuttavia, l'importanza di controlli autonomi dei mezzi d'informazione a livello di Stato membro ed insiste, a tal fine, affinché la regolamentazione dei mezzi d'informazione a livello nazionale sia efficace, chiara, trasparente e di alto livello;

14.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare indicatori concreti per valutare il pluralismo dei mezzi d'informazione;

15.   chiede che, oltre al pluralismo, vengano elaborati anche altri indicatori da utilizzare quali criteri per l'analisi dei media, tra cui la loro posizione rispetto alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti dell'uomo e delle minoranze e a codici di condotta professionali per i giornalisti;

16.   ritiene che le norme sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione dovrebbero disciplinare non soltanto la proprietà e la produzione del contenuto mediatico, bensì anche i canali ed i mezzi (elettronici) per l'accesso e la diffusione di contenuti su Internet, quali i motori di ricerca;

17.   sottolinea la necessità di garantire che le persone disabili abbiano accesso alle informazioni;

18.   riconosce che l'autoregolamentazione svolge un ruolo importante nel garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione; accoglie con favore le attuali iniziative del settore al riguardo;

19.   incoraggia l'elaborazione di una carta per la libertà dei mezzi d'informazione al fine di garantire la libertà di espressione e il pluralismo;

20.   esorta a rispettare la libertà dei mezzi d'informazione e invita questi ultimi a osservare in modo coerente il codice di condotta;

21.   sottolinea la necessità di istituire sistemi per il controllo e l'attuazione del pluralismo dei media, basati su indicatori affidabili e obiettivi;

22.   sottolinea la necessità che le autorità dell'Unione europea e degli Stati membri assicurino l'indipendenza di giornalisti ed editori mediante adeguate garanzie giuridiche e sociali specifiche, e ribadisce che è importante elaborare e applicare in modo uniforme negli Stati membri, così come in tutti i mercati ove operano imprese mediatiche aventi sede nell'Unione europea, statuti editoriali che prevengano l'ingerenza dei proprietari, degli azionisti o di organi esterni, come i governi, nel contenuto dell'informazione;

23.   esorta gli Stati membri a garantire, attraverso mezzi idonei, un adeguato equilibrio tra le sensibilità politiche e sociali, in particolare nel quadro dei programmi informativi e di attualità;

24.   valuta positivamente il dinamismo e la differenziazione introdotti nel paesaggio mediatico dai nuovi media e incoraggia un uso responsabile di tutti i nuovi supporti tecnologici, come la TV mobile quale piattaforma per i media commerciali, pubblici e dei cittadini;

25.   incoraggia una discussione aperta su tutte le questioni relative allo status dei weblog;

26.   è favorevole alla protezione dei diritti di copyright a livello dei mezzi d'informazione on-line, con l'obbligo per i terzi di citare la fonte quando riportano una dichiarazione;

27.   raccomanda l'inserimento dell'alfabetizzazione mediatica tra le competenze chiave europee e appoggia la messa a punto di una formazione europea di base in materia mediatica, sottolineandone nel contempo l'importanza ai fini del superamento del gap digitale;

28.   sottolinea che l'educazione ai media deve consistere nel fornire al cittadino i mezzi per interpretare criticamente e utilizzare il volume sempre maggiore d'informazioni da cui viene investito, così come sancito nella raccomandazione Rec 1466 (2000); ritiene che attraverso questo processo di apprendimento i cittadini saranno dunque in grado di elaborare messaggi e selezionare i media più appropriati per la loro comunicazione, diventando così capaci di esercitare appieno il proprio diritto alla libertà d'informazione e d'espressione;

29.   esorta la Commissione a prestare adeguata attenzione, nel quadro dell'adozione di un approccio europeo in materia di alfabetizzazione mediatica, ai criteri relativi alla capacità di valutazione critica dei contenuti nonché allo scambio delle migliori prassi al riguardo;

30.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di consolidare un quadro obiettivo per la concessione delle licenze di trasmissione nei settori della televisione via cavo e via satellite e dei mercati della diffusione analogica e digitale, secondo criteri di trasparenza e di equità, allo scopo di stabilire un sistema di concorrenza pluralistica e di evitare abusi da parte di imprese in posizione di monopolio o in posizione dominante;

31.   ricorda alla Commissione che le è stato chiesto in diverse occasioni di elaborare una direttiva mirante ad assicurare il pluralismo, incoraggiare e preservare la diversità culturale quale definita dalla Convenzione Unesco sulla diversità culturale e a garantire l'accesso di tutte le imprese mediatiche agli elementi tecnici atti a consentire loro di raggiungere il pubblico nella sua totalità;

32.   sollecita gli Stati membri ad appoggiare servizi pubblici di radiodiffusione di alta qualità, in grado di offrire una reale alternativa alla programmazione delle reti commerciali e che, senza dover necessariamente concorrere per lo share di pubblico e per i proventi della pubblicità, occupino un posto di più alto profilo nel panorama europeo come pilastri della salvaguardia del pluralismo dei media, del dialogo democratico e dell'accesso di tutti i cittadini a contenuti di qualità;

33.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la cooperazione tra le autorità europee di regolamentazione e ad intensificare le discussioni formali e informali e gli scambi di opinioni tra autorità di regolamentazione del settore della radiotelediffusione;

34.   raccomanda che, ove opportuno, i servizi di media pubblici degli Stati membri rispecchino la natura multiculturale delle regioni;

35.   incoraggia la divulgazione di informazioni sulla proprietà di tutti i media per contribuire a una maggiore trasparenza relativamente agli obiettivi e alle caratteristiche delle emittenti o degli editori;

36.   incoraggia gli Stati membri a far sì che l'applicazione ai mezzi d'informazione, a Internet e al settore delle tecnologie della comunicazione delle disposizioni nazionali in materia di concorrenza agevoli e promuova il pluralismo dei mezzi d'informazione; esorta la Commissione a tener conto dell'impatto sul pluralismo dei mezzi d'informazione nell'applicazione del diritto di concorrenza dell'Unione europea;

37.   raccomanda che la regolamentazione sugli aiuti di Stato sia concepita e applicata in modo atto a consentire ai media del servizio pubblico e alle emittenti dei cittadini di assolvere alla propria funzione in un contesto dinamico, garantendo nel contempo che i media del servizio pubblico svolgano la missione loro attribuita dagli Stati membri in modo trasparente e responsabile, evitando un utilizzo scorretto dei finanziamenti pubblici per ragioni di convenienza politica o economica;

38.   invita la Commissione europea a tener debitamente conto della Convenzione Unesco sulla diversità culturale e della già citata raccomandazione Rec(2007)3 all'atto di stabilire se sia necessaria una revisione della summenzionata comunicazione della Commissione del 2001; chiede che, qualora la Commissione decida di rivedere le attuali linee guida, si valuti quale sarà l'impatto sul pluralismo dei mezzi d'informazione di qualsiasi misura o chiarimento proposti e si rispettino debitamente le competenze degli Stati membri;

39.   esorta la Commissione europea a servirsi del processo di revisione della comunicazione sul servizio europeo di radiodiffusione – laddove lo ritenga necessario – per potenziare il servizio pubblico di radiodiffusione quale importante garante del pluralismo dei media nell'Unione europea;

40.   ritiene che, affinché i media audiovisivi pubblici possano assolvere alla propria funzione nell'era della tecnologia digitale, è necessario che essi sviluppino nuovi servizi e media informativi, al di là dei programmi tradizionali, e che siano in grado di interagire con tutte le reti e piattaforme digitali;

41.   accoglie con favore l'applicazione, in alcuni Stati membri, di norme che impongono ai fornitori di servizi televisivi via cavo di includere canali statali e di attribuire una parte dello spettro del canale numerico alle emittenti pubbliche;

42.   invita la Commissione a concepire la missione delle emittenti di servizio pubblico in senso ampio, in sintonia con un'interpretazione del protocollo al trattato di Amsterdam che sia dinamica e adeguata alle esigenze future, in particolare per quanto concerne la libera partecipazione delle emittenti pubbliche agli sviluppi tecnologici e alle forme derivate di produzione e presentazione di contenuti (sotto forma sia di servizi lineari che non lineari); ciò dovrebbe includere anche un finanziamento adeguato per i nuovi servizi quale parte integrante delle competenze delle emittenti pubbliche;

43.   ribadisce che le norme sull'utilizzo dello spettro devono tener conto di obiettivi di interesse pubblico come il pluralismo dei mezzi d'informazione e non possono quindi essere soggette a un regime basato esclusivamente sul mercato; inoltre, gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità della decisione in merito all'attribuzione delle frequenze al fine di soddisfare le esigenze specifiche delle loro società garantendo e promuovendo il pluralismo dei servizi d'informazione;

44.   raccomanda che nel quadro della revisione del pacchetto Telecom vengano mantenuti e, se necessario, estesi gli obblighi di ridiffusione;

45.   concorda con la summenzionata raccomandazione Rec(2007)2, secondo la quale occorre garantire ai fornitori di contenuti un equo accesso alle reti di comunicazioni elettroniche;

46.   rinvia alla summenzionata risoluzione del 13 novembre 2007, dato che l'interoperabilità è fondamentale per il pluralismo dei mezzi di informazione;

47.   auspica un approccio equilibrato per quanto concerne l'assegnazione del dividendo digitale, al fine di garantire un equo accesso a tutti gli operatori e salvaguardare così il pluralismo dei mezzi d'informazione;

48.   è preoccupato per la posizione dominante detenuta da alcuni grandi operatori online, la quale limita i nuovi soggetti sul mercato e soffoca in tal modo la creatività e l'imprenditorialità in questo settore;

49.   chiede una maggiore trasparenza in relazione ai dati e alle informazioni personali detenute sugli utenti dai motori di ricerca Internet, dai fornitori di posta elettronica e dai siti di social networking;

50.   ritiene che la normativa a livello dell'Unione europea garantisca sufficientemente l'accessibilità delle guide elettroniche di programmi e di possibilità analoghe di ricerca e navigazione, ma che potrebbe essere preso in considerazione un intervento integrativo riguardante il modo di presentare le informazioni sui programmi disponibili, al fine di rendere facilmente accessibili i servizi di interesse generale; chiede alla Commissione di esaminare, attraverso le procedure di consultazione, se siano necessarie linee direttrici minime o una regolamentazione settoriale specifica, al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione;

51.   chiede che siano salvaguardati l'equilibrio tra emittenti di diritto pubblico ed emittenti private e la coerente applicazione della normativa sulla concorrenza e sui mezzi di informazione, onde rafforzare il pluralismo dei mezzi d'informazione;

52.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(2) GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.
(3) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
(4) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.
(5) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
(6) GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.
(7) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0497.


Controllo dei prezzi energetici
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul controllo dei prezzi dell'energia
P6_TA(2008)0460RC-B6-0428/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla dipendenza dal petrolio(1), e la risoluzione del 19 giugno 2008 sulla crisi nel settore della pesca causata dall'aumento dei prezzi del carburante(2),

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 giugno 2008 dal titolo "Il rincaro del petrolio: come affrontare la sfida" (COM(2008)0384),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008,

–   visto l'accordo raggiunto dal Consiglio informale Ecofin del 12 e 13 settembre 2008 a Nizza,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la scorsa estate il prezzo del petrolio ha raggiunto il livello più alto mai registrato in termini reali, che anche i prezzi di altri prodotti energetici sono aumentati e che i prezzi al consumo del carburante hanno seguito l'andamento del prezzo del greggio; considerando che il dollaro debole ha contribuito ad incrementare la pressione sul prezzo del petrolio,

B.   considerando che, secondo alcune stime, il prezzo del petrolio rimarrà elevato nel medio-lungo termine e che ciò avrà un impatto negativo sull'inflazione e sulla crescita dell'economia dell'Unione europea,

C.   considerando che l'aumento dei prezzi dell'energia mina il potere d'acquisto dei cittadini europei, colpendo più duramente le famiglie a basso reddito e i settori industriali ad alta intensità energetica,

D.   considerando che l'aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti energetici è condizionato da una serie di fattori complessi, quali il riorientamento strutturale dell'offerta e della domanda di petrolio, la riduzione del numero e delle dimensioni dei nuovi giacimenti petroliferi, la crescita limitata della produzione petrolifera, fattori geopolitici, una contrazione degli investimenti nell'innovazione tecnologica, costi di investimento più elevati e la mancanza di forza lavoro qualificata nei principali paesi produttori, considerando altresì che alcuni paesi produttori di petrolio tendono a utilizzare le proprie risorse naturali a fini politici,

E.   considerando che la maggiore trasparenza, l'affidabilità e la più frequente pubblicazione di dati sulle scorte di petrolio commerciale sono importanti per il funzionamento efficiente dei mercati petroliferi,

F.   considerando che le attuali turbolenze finanziarie hanno spinto gli investitori a cercare investimenti alternativi, contribuendo ad aumentare la volatilità dei prezzi a breve termine,

G.   considerando che l'economia dell'Unione europea è ancora fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio e che i potenziali nuovi giacimenti si trovano perlopiù in "depositi non convenzionali", con conseguenti costi di investimento più elevati per il loro sviluppo,

H.   considerando che una politica estera europea comune in materia di energia, basata sulla solidarietà e la diversificazione delle forniture creerebbe sinergie che garantirebbero all'Unione europea la sicurezza dell'approvvigionamento e accrescerebbe il peso e le capacità dell'Unione europea nel settore della politica estera, nonché la sua credibilità come attore globale,

1.   sottolinea che, a meno che non si realizzi un cambiamento concertato nella politica energetica e nel consumo energetico, nei prossimi decenni la domanda di energia continuerà a crescere; manifesta preoccupazione per l'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare a causa del suo impatto negativo sull'economia mondiale e sui consumatori, che ostacola il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;

2.   sottolinea la necessità di adottare misure che consentano all'economia dell'Unione europea di salvaguardare la sua competitività e di adeguarsi alla nuova congiuntura dei prezzi dell'energia;

3.   chiede un forte impegno politico per adottare misure concrete volte a ridurre la domanda di energia, promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, perseguire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili; ritiene che tale riorientamento strutturale sia la risposta più appropriata all'aumento dei prezzi dell'energia, al fine di accrescere la stabilità dei mercati energetici e offrire ai consumatori vantaggi di lungo periodo in termini di costi nonché di soddisfare gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il relativo protocollo di Kyoto; sostiene la necessità che tali misure strategiche siano accompagnate da congrui impegni finanziari in attività di R&S;

4.   ritiene che gli Stati membri dovrebbero adottare misure di breve termine mirate per attenuare l'impatto negativo sulle famiglie più povere; evidenzia tuttavia che sarebbe opportuno evitare misure che accrescono l'inflazione, in quanto possono danneggiare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il loro effetto può essere annullato dall'aumento del prezzo del petrolio;

5.   ribadisce la sua posizione in prima lettura del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(3) e del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(4); ritiene che la Commissione dovrebbe presentare una comunicazione su come affrontare la povertà energetica nell'Unione europea; invita gli Stati membri a definire la povertà energetica a livello nazionale e a sviluppare piani di azione nazionali per eliminarla; invita la Commissione a monitorare e coordinare i dati forniti dagli Stati membri, oltre a garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di servizi universali e pubblici;

6.   esorta la Commissione a garantire che la proposta carta energetica dei consumatori nel settore dell'energia indichi chiaramente i diritti dei consumatori; invita le autorità nazionali di regolamentazione a fare ampio uso dei poteri di cui dispongono per assistere i consumatori;

7.   rileva il calo del prezzo del greggio a 100 USD al barile registrato nelle ultime settimane, che ha segnato un'inversione di tendenza rispetto al suo precedente costante aumento; osserva tuttavia con preoccupazione che i consumatori continuano a pagare prezzi dell'energia più elevati, che non sempre riflettono pienamente le fluttuazioni al ribasso del prezzo del greggio; invita la Commissione a monitorare l'andamento dei prezzi, con particolare riguardo alle ripercussioni di aumenti o diminuzioni sui consumatori;

8.   chiede alla Commissione di garantire il rispetto delle norme vigenti nell'Unione europea in materia di concorrenza, con un'attenzione particolare alle indagini e alla lotta contro le pratiche anticoncorrenziali nel settore del gas e dell'elettricità nonché nelle attività di raffinazione e di distribuzione del petrolio nei centri di consumo;

9.   invita la Commissione ad analizzare il legame tra i prezzi del petrolio e del gas negli appalti di lungo termine per la fornitura di quest'ultimo e ad elaborare una risposta politica appropriata;

10.   sollecita l'ECOFIN ad introdurre aliquote IVA ridotte per beni e servizi a basso consumo energetico;

11.   incoraggia l'adozione di misure che agevolino il processo di adeguamento volto ad una maggiore efficienza energetica dei settori e dei servizi ad alta intensità di energia; chiede tuttavia alla Commissione di monitorare l'impatto di tali misure e di intervenire opportunamente in caso di distorsioni della concorrenza;

12.   sottolinea inoltre che l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, abbinato a misure di conservazione dell'energia, come incentivi per migliorare l'efficienza energetica delle famiglie, diminuisce la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia riducendo in tal modo i rischi politici ed economici legati a tali importazioni;

13.   invita la Commissione a garantire che il risparmio energetico, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili figurino tra le priorità della futura politica energetica dell'Unione europea, in particolare nel quadro del prossimo secondo esame strategico;

14.   ritiene che la Banca europea degli investimenti dovrebbe svolgere un ruolo più importante nel finanziamento di progetti nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle attività di R&S, con un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese;

15.   prende atto dell'aumento del gettito fiscale energetico registrato da alcuni Stati membri per via dei recenti aumenti del prezzo del petrolio; sottolinea l'importanza di misure fiscali adeguate come mezzo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, affrontare il cambiamento climatico e incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nei prodotti rispettosi dell'ambiente;

16.   invita la Commissione a presentare la sua proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità(5) (cosiddetta "direttiva sulla tassazione dell'energia"), dopo aver attentamente esaminato le potenziali conseguenze delle misure fiscali per l'inflazione, i nuovi investimenti e la transizione verso un'economia europea a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica;

17.   sottolinea l'importanza di una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati sui mercati petroliferi e le scorte commerciali di petrolio; ritiene importante migliorare la comprensione dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti petroliferi; chiede una tempestiva revisione della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere di emergenza;

18.   sottolinea che l'Unione europea dovrebbe esprimersi con una sola voce relativamente alla politica energetica; ribadisce l'importanza di una politica comune dell'Unione europea in materia di energia e dell'impegno nella politica europea di vicinato; ritiene, a tale proposito, che l'Unione europea dovrebbe assumere la guida del dialogo sull'energia con i principali paesi fornitori di petrolio e gas; accoglie con favore l'idea di un summit ad alto livello tra i paesi produttori e consumatori di petrolio e gas, che abbia come obiettivi una maggiore stabilità dei prezzi e una maggiore prevedibilità in termini di forniture e pagamenti per le vendite in euro;

19.   incoraggia le imprese dell'Unione europea a essere maggiormente proattive, in particolare incrementando gli investimenti, e ad assumere un ruolo di guida per quanto riguarda le nuove competenze tecnologiche e ingegneristiche onde continuare ad essere tra i partner fondamentali dei principali paesi produttori di petrolio; rileva la particolare necessità di investimenti nello sviluppo delle capacità di raffinazione e prospezione al fine di far fronte all'aumento della domanda;

20.   rileva che occorre accrescere la responsabilità sociale d'impresa delle principali società energetiche allo scopo di convogliare maggiori investimenti privati in programmi di risparmio energetico, tecnologie energetiche alternative nonché attività di R&S ad essi collegate;

21.   invita gli Stati membri a coordinare gli interventi politici intesi a gestire l'aumento dei prezzi dell'energia; chiede alla Commissione di presentare un'analisi basata sulle misure applicate dagli Stati membri quali migliori prassi in risposta alle sfide poste dal prezzo elevato dell'energia;

22.   invita il Consiglio a giungere quanto prima ad un accordo sulle prossime iniziative per la completa liberalizzazione del mercato interno dell'energia, in quanto ciò contribuirà a ridurre la vulnerabilità dell'Unione europea ai prezzi dell'energia e ad accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti; ribadisce a tale riguardo il proprio sostegno al completamento del mercato interno dell'energia nell'Unione europea;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 580.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0308.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0294.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0347.
(5) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


Libro bianco sull'alimentazione, il sovrappeso e l'obesità
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul Libro bianco concernente "Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità" (2007/2285(INI))
P6_TA(2008)0461A6-0256/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 dal titolo "Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità" (COM(2007)0279),

–   vista la propria risoluzione del 1° febbraio 2007 sul "Promuovere le diete sane e l'attività fisica"(1),

–   visti il secondo piano d'azione in materia di alimentazione e nutrizione 2007-2012 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottato dal Comitato regionale dell'OMS per l'Europa riunito a Belgrado dal 17 al 20 settembre 2007, e la Carta europea sulla lotta contro l'obesità adottata nel 2006 dall'Ufficio regionale dell'OMS,

–   visti gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza ministeriale europea dell'OMS svoltasi ad Istanbul il 15-17 novembre 2006 insieme alla Carta sulla lotta contro l'obesità,

–   vista la Strategia mondiale sull'alimentazione, l'esercizio fisico e la salute, approvata dalla 57a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2004,

–   viste le conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori del 2 e 3 giugno 2005 su "Obesità, alimentazione e attività fisica",

–   viste le conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, del 5 e 6 dicembre 2007, concernenti l'avvio di una strategia dell'Unione europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità,

–   vista la pubblicazione dell'Ufficio regionale dell'OMS del 2006 intitolata "Physical activity and health in Europe: evidence for action",

–   visto il "Libro bianco sullo sport" della Commissione dell'11 luglio 2007 (COM(2007)0391),

–   visto il Libro verde della Commissione del 25 settembre 2007 dal titolo "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (COM(2007)0551),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti, la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0256/2008),

A.   considerando che il sovrappeso, l'obesità e le patologie legate all'alimentazione assumono sempre più i caratteri di un'epidemia e sono tra i principali fattori di mortalità e di morbosità in Europa,

B.   considerando che è scientificamente provato che il tasso di incidenza e la gravità delle malattie connesse con la nutrizione influiscono in modo diverso su uomini e donne,

C.   considerando che, secondo l'OMS, oltre il 50% della popolazione adulta europea soffre di sovrappeso o obesità,

D.   considerando che l'obesità e il sovrappeso interessano rispettivamente oltre 5 e 22 milioni di bambini e che tali cifre sono in rapida crescita, per cui si prevede che entro il 2010 un altro milione e trecento mila bambini l'anno diverranno sovrappeso o obesi,

E.   considerando che si ritiene che le patologie legate all'obesità e al sovrappeso assorbano in taluni Stati membri fino al 6% della spesa sanitaria nazionale; e che i costi indiretti – ad es. causati da produttività ridotta e assenze per malattia – sono notevolmente più elevati,

F.   considerando che l'obesità addominale è uno dei maggiori indicatori di rischio per numerose patologie legate al sovrappeso, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2,

G.   considerando che le abitudini alimentari contratte nell'infanzia spesso si conservano in età adulta e che secondo le ricerche i bambini obesi sono più predisposti a divenire adulti obesi,

H.   considerando che i cittadini europei vivono in un ambiente "obesogeno" in cui lo stile di vita sedentario accresce il rischio di obesità,

I.   considerando che una dieta inadeguata rappresenta un grosso fattore di rischio di patologie legate all'alimentazione – fra cui l'infarto, il cancro, il diabete e l'ictus – che nell'Unione europea figurano tra le principali cause di decesso,

J.   considerando che il Rapporto 2005 dell'OMS sulla salute in Europa dimostra analiticamente che un elevato numero di decessi e malattie sono da attribuirsi a sette principali fattori di rischio, di cui sei (ipertensione, colesterolo, indice della massa corporea, insufficiente consumo di frutta e verdura, mancanza di attività fisica ed eccessivo consumo di alcol) sono collegati all'alimentazione e all'attività fisica, e che, se si vuole prevenire un numero significativo di decessi e malattie, è necessario intervenire simultaneamente su tutti questi fattori,

K.   considerando che l'attività fisica unita a un regime alimentare sano ed equilibrato è il primo metodo di prevenzione contro il sovrappeso e notando con allarme che un europeo su tre non pratica alcuna attività fisica nel tempo libero, che l'europeo medio passa oltre cinque ore al giorno in posizione seduta e che molti europei si alimentano in modo poco equilibrato,

L.   considerando che nell'ultimo decennio il numero delle ore di educazione fisica è diminuito sia nelle scuole elementari che nelle scuole secondarie e che le differenze tra gli Stati membri in termini di strutture e di impianti sono notevoli,

M.   considerando che con la Carta europea sulla lotta contro l'obesità l'OMS si è posta l'obiettivo di conseguire sensibili progressi nella lotta contro l'obesità infantile nei prossimi 4 o 5 anni in modo da invertire l'attuale trend entro il 2015,

N.   considerando che un'alimentazione sana deve avere determinate caratteristiche quantitative e qualitative, rispondere ai bisogni individuali ed essere sempre strettamente conforme ai principi nutrizionali,

O.   considerando che per avere un "valore salutare", l'alimentazione deve rispondere alle seguenti categorie di criteri: 1) contenuto nutriente ed energetico (valore nutrizionale), 2) criteri igienici e tossicologici (sicurezza degli alimenti), 3) proprietà alimentari naturali (qualità "sensoriale/gustativa" e "digestiva"), 4) carattere ecologico della produzione alimentare (agricoltura sostenibile),

P.   considerando che il sovrappeso e l'obesità vanno affrontati con un approccio integrato attraverso tutte le politiche e ai vari livelli di governance, operando soprattutto sul piano nazionale, regionale e locale e nel rigoroso rispetto della sussidiarietà,

Q.   considerando che non bisogna trascurare l'incidenza dell'alcol, con il suo elevato contenuto calorico, e del fumo, entrambi responsabili dell'alterazione del senso di fame e di sete e portatori di ben noti rischi sanitari,

R.   considerando che deve essere presa in considerazione la dimensione sociale del problema e soprattutto il fatto che il sovrappeso e l'obesità registrano una maggiore incidenza presso le fasce socioeconomiche più basse; considerando che tale situazione rischia di accentuare le disparità a livello sanitario e socioeconomico, in particolare per i gruppi più vulnerabili della popolazione, quali i disabili,

S.   considerando che le ineguaglianze socioeconomiche assumono un'altra dimensione con l'aumento dei prezzi dei prodotti di base (come cereali, burro e latte) che è un fenomeno senza precedenti, sia per il numero di prodotti interessati che per l'entità degli aumenti,

T.   considerando che l'aumento dei prezzi delle materie prime unito all'opacità delle regole che disciplinano il settore della grande distribuzione in alcuni Stati membri ha provocato un'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari di base ad alto valore nutritivo, quali la frutta e la verdura e i prodotti lattieri non zuccherati, che grava pesantemente sul bilancio della maggior parte delle famiglie europee; che la risposta dell'Unione dovrà essere pari alla sfida,

U.   considerando che i disabili rappresentano fino al 15% della popolazione attiva nell'Unione europea e che, stando alle ricerche, i disabili sono maggiormente esposti al rischio di obesità a causa, tra l'altro, dei cambiamenti patofisiologici nel metabolismo energetico e nella composizione del corpo, nonché dell'atrofia muscolare e dell'inattività fisica,

V.   considerando l'opportunità di agevolare tutte le iniziative multisettoriali per migliorare il dialogo, lo scambio delle migliori pratiche e l'autoregolamentazione, ad esempio attraverso la Piattaforma europea di azione per la dieta, l'attività fisica e la salute, il Gruppo di lavoro su sport e salute e la Rete europea Health Enhancing Physical Activity (HEPA),

W.   considerando che le diverse cucine tradizionali vanno valorizzate in quanto parte del nostro patrimonio culturale, ma che occorre al tempo stesso assicurarsi che i consumatori conoscano i loro effetti reali sulla salute per poter compiere scelte informate,

X.   considerando che i consumatori in Europa devono avere accesso alle informazioni necessarie che permettano loro di seguire un'alimentazione ottimale scegliendo l'alimentazione più adatta al proprio stile di vita e al proprio stato di salute,

Y.   considerando che recenti iniziative dell'industria sull'autoregolamentazione della pubblicità mirano ad affrontare la questione delle informazioni pubblicitarie sull'equilibrio e le proprietà nutrizionali di cibi e bevande; che gli interventi di autoregolamentazione devono coprire tutte le forme di marketing condotte su Internet ed altri nuovi mezzi di comunicazione; che la pubblicità alimentare copre circa la metà di tutta la pubblicità televisiva trasmessa in fasce orarie di visione frequentate dai bambini e che è chiaramente dimostrato che la pubblicità televisiva influenza i modelli di consumo a breve termine dei bambini di età compresa fra 2 e 11 anni; che il ricorso a nuove forme di marketing che prevedono l'uso di tutti i mezzi tecnologici, in particolare i cosiddetti "advergames" che implicano l'uso dei telefoni cellulari, della messaggistica istantanea, dei videogames e i giochi interattivi su Internet sono motivo di preoccupazione; considerando che sono già numerose le industrie alimentari, le società di pubblicità e di marketing e le associazioni a difesa della salute e dei consumatori fortemente impegnate nella Piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute e che ora esse hanno al loro attivo un certo numero di studi e progetti di successo,

Z.   considerando che la malnutrizione, che riguarda in particolare i più anziani, ha per i sistemi sanitari europei un costo comparabile a quello del sovrappeso e dell'obesità,

1.   saluta con favore il summenzionato Libro bianco sulla nutrizione come importante passo nella strategia generale volta a mettere un freno in Europa al crescente fenomeno dell'obesità e del sovrappeso e ad affrontare il problema delle malattie croniche legate all'alimentazione come le malattie cardiovascolari (compreso l'infarto e l'ictus), il cancro e il diabete;

2.   ribadisce l'invito a tutti gli Stati membri di riconoscere ufficialmente l'obesità come malattia cronica; ritiene che occorra fare attenzione a non stigmatizzare individui o categorie esposti a problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità a causa di fattori culturali, di patologie come il diabete o di disturbi del comportamento alimentare come l'anoressia e la bulimia, e raccomanda agli Stati membri di fare in modo che tali persone possano ricevere cure adeguate nell'ambito dei rispettivi servizi sanitari nazionali;

3.   ritiene che un approccio organico e multilivello sia il miglior modo per combattere l'obesità fra la popolazione dell'Unione europea e sottolinea il fatto che vi sono già numerosi programmi europei (in materia di ricerca, sanità, istruzione, apprendimento permanente) che possono aiutarci ad affrontare questo autentico flagello;

4.   ritiene che una politica orientata alla qualità dei prodotti alimentari possa dare un importante contributo alla promozione della salute e alla riduzione dell'obesità e che la disponibilità di informazioni esaustive sulle etichette sia cruciale al fine di consentire ai consumatori di scegliere tra un'alimentazione di maggiore o minore qualità;

5.   approva l'istituzione del "Gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l'attività fisica" e dei sistemi di monitoraggio sanitario che utilizzano misurazioni fisiche e biologiche come l'Health Examination Survey (HES) e l'European Health Interview Survey (EHIS), che si pongono quali efficaci strumenti a disposizione dei policy maker e di tutti i soggetti impegnati a migliorare le conoscenze e lo scambio delle migliori pratiche nella lotta contro l'obesità;

6.   chiede alla Commissione di garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno al futuro gruppo ad alto livello sull'alimentazione e l'attività fisica in modo da meglio determinare i problemi e proporre le migliori soluzioni in funzione della dimensione di genere, ossia rispettivamente per gli uomini e per le donne;

7.   rileva l'importante ruolo dell'autoregolamentazione nella lotta contro l'obesità e sottolinea la necessità di obiettivi chiari e concreti per tutte le parti interessate e di un monitoraggio indipendente del raggiungimento degli stessi; nota che la legislazione è talora necessaria per produrre grandi e significativi cambiamenti in tutti i settori dell'industria, soprattutto quando si tratta di bambini, al fine di garantire la protezione del consumatore e un elevato livello di salute pubblica; nota con interesse i 203 impegni assunti, nel quadro della Piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute, per la riformulazione dei prodotti, la riduzione della pubblicità rivolta ai bambini e la promozione di un'alimentazione equilibrata mediante il ricorso all'etichettatura; ritiene che della Piattaforma dovrebbero far parte anche le industrie produttrici di giochi e console per computer e i provider di servizi Internet;

8.   chiede peraltro interventi più tangibili specialmente mirati ai bambini e alle categorie a rischio;

9.   sollecita la Commissione ad adottare un approccio più olistico alla nutrizione e a fare della malnutrizione, insieme all'obesità, una delle principali priorità nel campo della nutrizione e della salute, inserendola laddove possibile nelle iniziative di ricerca finanziate dall'Unione europea e nelle partnership a livello dell'Unione europea;

10.   ritiene che i consumatori europei debbano avere accesso ad informazioni che permettano loro di scegliere le fonti di sostanze nutritive migliori per raggiungere e mantenere l'apporto nutritivo più adatto al proprio stile di vita e al proprio stato di salute; ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per migliorare la cultura sanitaria dei cittadini e renderli in grado di prendere decisioni efficaci per la loro alimentazione e quella dei loro figli; ritiene che l'informazione nonché l'educazione alimentare dei genitori debba essere promossa tramite gli operatori interessati (insegnanti, operatori culturali, professionisti della sanità) nelle sedi opportune; è persuaso che le informazioni per i consumatori, l'educazione alimentare e l'etichettatura degli alimenti debbano basarsi sui risultati di indagini presso i consumatori stessi;

11.   sottolinea in tale contesto la necessità di integrare un eventuale futuro programma a favore del consumo di frutta nella scuola in una strategia didattica più ampia, per esempio mediante corsi sull'alimentazione e la salute tenuti nelle scuole primarie;

12.   richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto dai genitori nell'educazione nutrizionale della famiglia e sul ruolo decisivo che possono avere nella lotta contro l'obesità, dato che essi, nella maggior parte delle famiglie, intervengono direttamente nella scelta degli alimenti;

13.   invita gli Stati membri e gli enti locali e regionali a dimostrarsi più proattivi nella creazione di comunità "amiche dell'attività" soprattutto nel quadro della programmazione urbanistica, in modo che le amministrazioni locali possano favorire l'esercizio fisico come abitudine quotidiana e in modo da creare nel contesto locale opportunità che motivino la gente ad impegnarsi in attività fisiche durante il tempo libero; tale risultato può essere conseguito adottando interventi a livello locale per ridurre la dipendenza dall'autovettura e incoraggiare la gente ad andare a piedi nonché realizzando idonei progetti edilizi misti (commerciali/residenziali), potenziando i mezzi pubblici di trasporto e realizzando parchi e strutture sportive accessibili, piste ciclabili ed attraversamenti pedonali; invita le amministrazioni comunali a promuovere una rete di "città con stile di vita sano" dedite ad azioni comuni di lotta contro l'obesità;

14.   esorta gli Stati membri ad adottare la nozione di pendolarismo attivo per gli allievi delle scuole e i lavoratori; invita gli enti locali a considerare tale approccio come prioritario in sede di valutazione del trasporto urbano e dell'assetto urbanistico;

15.   rileva che con la realizzazione di aree verdi per "vivere la natura", ai bambini e ai giovani viene offerta un'alternativa alle tradizionali attività ricreative, che permette al tempo stesso di rafforzare la creatività e la voglia di scoprire;

16.   chiede alle associazioni sportive di accordare particolare attenzione al fatto che le ragazze, al termine dell'adolescenza, abbandonano spesso la pratica di un'attività sportiva; rileva che tali associazioni hanno un ruolo importante da svolgere per mantenere vivo l'interesse che le ragazze e le donne hanno nei confronti della pratica delle varie attività sportive;

17.   sottolinea che il settore privato può apportare un contributo all'obiettivo di ridurre l'obesità attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti più sani ma che debba essere maggiormente incoraggiato ad elaborare chiari sistemi di informazione e a migliorare l'etichettatura così da permettere ai consumatori di compiere una scelta informata;

18.   sottolinea che l'Unione europea deve assumere un ruolo di guida nella definizione di un approccio comune e nella promozione delle migliori prassi e del coordinamento fra gli Stati membri; è persuaso che settori quali l'informazione per i consumatori, l'educazione alimentare, la pubblicità sui media, la produzione agricola e l'etichettatura alimentare possano apportare un importante valore aggiunto europeo, in particolare tramite l'indicazione del contenuto di acidi grassi trans; chiede l'elaborazione di indicatori europei come il girovita e di altri indicatori di rischio obesità, con specifico riguardo all'obesità addominale;

Target prioritario: i bambini

19.   invita la Commissione e tutti i soggetti interessati a definire come priorità la lotta contro l'obesità fin dai primi anni di vita, tenendo presente che le abitudini alimentari contratte nell'infanzia permangono per lunghi anni;

20.   chiede campagne d'informazione che sensibilizzino le donne gestanti all'importanza di una dieta sana ed equilibrata con un apporto ottimale di sostanze nutritive durante la gravidanza, e che rendano consapevoli le donne e i loro partner dell'importanza dell'allattamento al seno; rammenta che l'allattamento al seno, lo svezzamento non prima del sesto mese, l'avvicinare i bambini all'alimentazione sana e il controllo delle porzioni sono altrettanti fattori che contribuiscono a prevenire il sovrappeso o l'obesità nel bambino; sottolinea tuttavia che l'allattamento al seno non è l'unico fattore in grado di contrastare l'obesità e che le abitudini alimentari equilibrate si acquisiscono col tempo; sottolinea la necessità che le campagne di sensibilizzazione tengano conto del fatto che l'allattamento attiene alla sfera privata e rispettino la libertà di scelta della madre;

21.   richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità che i servizi sanitari nazionali promuovano servizi di consulenza nutrizionale specifica per le donne gestanti e le donne in menopausa, dal momento che la gravidanza e la menopausa costituiscono due fasi importanti nella vita della donna in cui è maggiore il rischio di sovrappeso;

22.   sollecita gli Stati membri ad adottare linee guida definite da esperti sui modi per migliorare l'attività fisica e promuovere l'educazione alimentare fin dal periodo prescolare;

23.   ritiene che è soprattutto a livello della scuola che occorre attivarsi perché l'attività fisica e l'alimentazione equilibrata divengano parte integrante dello stile di vita del bambino; invita il Gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l'attività fisica a sviluppare linee guida sulle politiche nutrizionali per la scuola, sulla promozione dell'educazione alimentare e la prosecuzione di quest'ultima nel periodo postscolastico; invita gli Stati membri a inserire nei programmi scolastici i benefici dell'alimentazione equilibrata e dell'esercizio fisico;

24.   invita inoltre gli Stati membri, gli enti locali e le autorità scolastiche a monitorare e migliorare la qualità e gli standard nutrizionali dei menù delle scuole e degli asili d'infanzia anche assicurando formazione e consulenza specializzata per lo staff delle imprese di ristorazione, organizzando controlli di qualità presso i ristoratori e formulando orientamenti dietetici destinati alle mense; sottolinea l'importanza di adattare le porzioni alle necessità e di includervi frutta e verdura; chiede una maggiore educazione alimentare sui principi di una dieta equilibrata ed incoraggia l'abbandono della vendita di prodotti grassi, troppo salati o troppo zuccherati e con basso valore nutrizionale nelle scuole; raccomanda invece una maggiore disponibilità di frutta e verdura fresca nei punti vendita; invita le autorità competenti a prevedere nel curriculum scolastico almeno tre ore la settimana di attività fisiche, in linea con gli obiettivi del sopra citato Libro bianco sullo sport, a pianificare la costruzione di nuove strutture sportive pubbliche accessibili anche alle persone disabili e a provvedere alla salvaguardia degli impianti sportivi già esistenti presso le scuole; saluta con favore un eventuale progetto "Frutta nelle scuole" sostenuto finanziariamente dall'Unione europea, sul modello dell'attuale programma "Latte nelle scuole"; chiede che vengano trovate soluzioni per proseguire nel 2008 la distribuzione gratuita di frutta e verdura nelle scuole e nelle istituzioni caritative, così come richiesto da alcuni Stati membri, in attesa che con il 1° gennaio 2009 entri in vigore il programma Frutta nelle scuole;

25.   invita gli enti locali degli Stati membri a promuovere la disponibilità e l'accessibilità economica delle strutture ricreative nonché la creazione nel contesto locale di opportunità che motivino la gente ad impegnarsi in attività fisiche durante il tempo libero;

26.   invita gli Stati membri, gli enti locali e le autorità scolastiche ad assicurare che i distributori automatici nelle scuole offrano alternative sane; ritiene che ogni tipo di sponsorizzazione e di pubblicità per i prodotti HSSF (ad alto contenuto di zuccheri, sale o grassi, e dunque di scarso valore nutrizionale) condotta nei plessi scolastici, debba essere preventivamente richiesta alle autorità scolastiche e da queste esplicitamente accordata con la supervisione delle associazioni dei genitori degli allievi; ritiene che le società sportive e i loro atleti e squadre debbano assolvere una funzione di modello per la sana alimentazione e il moto e chiede l'impegno volontario da parte di tutte le società sportive e i loro iscritti a promuovere l'alimentazione equilibrata e l'attività fisica, in particolare fra i bambini; assume che tutte le società e i loro atleti e squadre promuovano un'alimentazione equilibrata e l'attività fisica; sottolinea inoltre che il Movimento sportivo europeo non dovrebbe essere ritenuto responsabile del sovrappeso e dell'obesità in Europa;

27.   plaude alla riforma dell'Organizzazione comune di mercato della Politica agricola comune (PAC) che consente di distribuire nelle scuole maggiori quantitativi di frutta e verdura, a condizione che ne venga controllata la qualità e la sicurezza chimica;

28.   esorta l'Unione europea, e in particolare il suo Consiglio Ecofin, a far prova di maggiore flessibilità quanto all'adozione da parte degli Stati membri di aliquote IVA ridotte sui beni di prima necessità a scopi sociali, economici, ambientali e sanitari; esorta al riguardo gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ridurre l'IVA sulla frutta e la verdura come li autorizzano a fare le disposizioni comunitarie; chiede inoltre una modifica dell'attuale normativa comunitaria in modo che la filiera ortofrutticola possa beneficiare di un'aliquota IVA super-ridotta (inferiore al 5%);

29.   plaude ad iniziative dell'Unione europea quali il sito web "EU.Minichefs" e la "Giornata europea del mangiare e cucinare sano" (8 novembre 2007); propone l'organizzazione di campagne informative volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulla relazione fra le calorie di un prodotto ad alto contenuto energetico e il tempo di esercizio fisico necessario a bruciarle;

Scelte consapevoli e disponibilità di prodotti sani

30.   ritiene che la riformulazione dei prodotti rappresenti un potente strumento per ridurre l'assunzione di grassi, zuccheri e sale nella nostra alimentazione ed invita i produttori alimentari a impegnarsi maggiormente nella riformulazione dei prodotti ad alto contenuto energetico e di scarso valore nutrizionale, in modo da ridurre i grassi, gli zuccheri e il sale a favore di fibre, frutta e verdura; accoglie con soddisfazione l'impegno, assunto su base volontaria dai produttori, di applicare criteri nutrizionali nella formulazione dei prodotti alimentari;

31.   sottolinea che l'etichettatura nutrizionale deve essere obbligatoria e chiara, al fine di aiutare i consumatori ad operare scelte alimentari sane;

32.   chiede la messa al bando degli acidi grassi trans in tutta l'Unione europea e sollecita gli Stati membri ad attenersi alle buone prassi in materia di controllo del contenuto di determinate sostanze nei prodotti alimentari (ad es. il sale); invita la Commissione ad elaborare un programma di scambio di buone prassi fra tutti gli Stati membri; rileva la necessità di prevedere speciali deroghe per i prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionale garantita) e per altri tipi di prodotti tradizionali, in modo da preservare le ricette tradizionali; a tal fine nutre grandi aspettative dal futuro Libro verde sulla politica della qualità in agricoltura ai fini di una migliore qualità e della tutela delle denominazioni geografiche;

33.   sottolinea che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, un consumo eccessivo di acidi grassi trans (superiore al 2% dell'apporto energetico totale) è associato a un aumento significativo dei rischi di malattie cardiovascolari; deplora pertanto vivamente il fatto che a tutt'oggi siano state intraprese soltanto poche iniziative europee per ridurre l'esposizione cumulata dei consumatori europei agli acidi grassi trans artificiali e agli acidi grassi saturi presenti in numerosi prodotti trasformati di scarso valore nutrizionale;

34.   sottolinea che gli acidi grassi trans trattati industrialmente pongono una seria minaccia, ben documentata e oltretutto gratuita, alla salute degli europei; ritiene che essa vada trattata con idonee iniziative legislative volte ad eliminare effettivamente gli acidi grassi trans di origine industriale dai prodotti alimentari;

35.   invita ad analizzare il ruolo svolto dagli esaltatori di sapidità artificiali quali i glutammati, i guanilati e gli inosinati soprattutto nei piatti pronti e negli alimenti prodotti industrialmente, al fine di accertarne l'influenza sui comportamenti di consumo;

36.   invita l'industria a rivedere le "porzioni singole", distribuendo una gamma più ampia di monoporzioni;

37.   accoglie con favore la nuova proposta della Commissione per la revisione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari(2); insiste affinché l'etichetta risulti visibile, chiara e facilmente comprensibile dai consumatori;

38.   invita inoltre la Commissione a intraprendere un'analisi completa dell'impatto sanitario della PAC per valutare se sia possibile apportare alle politiche cambiamenti atti a facilitare in Europa un miglioramento nelle abitudini alimentari;

Pubblicità e media

39.   invita gli operatori del settore dei media a creare, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni sportive, ulteriori incentivi all'attività fisica e a prevedere la trasmissione di una disciplina sportiva in tutti i media;

40.   è consapevole dell'importanza dei mass media nell'informare, educare e convincere dei benefici di una dieta sana ed equilibrata e della capacità dei mezzi di comunicazione di creare determinati stereotipi ed immagini corporee; giudica l'approccio volontaristico adottato nella "direttiva sui servizi di media audiovisivi"(3) in materia di pubblicità dei prodotti di scarso valore nutrizionale rivolta ai bambini, un passo nella giusta direzione che va adeguatamente monitorato, ed invita la Commissione a presentare proposte legislative più rigorose qualora il riesame della direttiva previsto per il 2011 decreti il fallimento di tale approccio; invita gli Stati membri e la Commissione a indurre i fornitori di servizi mediatici a sviluppare codici di condotta per i messaggi commerciali audiovisivi inappropriati aventi per oggetto prodotti alimentari e bevande e sollecita gli operatori a presentare iniziative concrete a livello nazionale volte a implementare o a rafforzare le disposizioni della direttiva;

41.   invita l'industria ad usare particolare cura nella pubblicità di prodotti alimentari specificamente rivolta ai bambini; chiede limitazioni per fasce orarie e quantitative della pubblicità di alimenti di scarso valore nutrizionale che abbiano i bambini come target specifico; ritiene che ogni restrizione di questo tipo debba essere estesa alle nuove forme mediatiche quali i giochi online, i pop-ups e i messaggi su telefoni cellulari;

Sanità e ricerca

42.   ritiene che i professionisti della sanità, e soprattutto i pediatri e i farmacisti, debbano essere sensibilizzati circa il loro fondamentale ruolo nell'identificazione precoce delle persone a rischio di sovrappeso e di cardiopatie e ritiene che essi debbano essere i soggetti principali nella lotta contro l'obesità epidemica e le malattie non trasmissibili; invita pertanto la Commissione a sviluppare indicatori antropometrici e orientamenti europei sui fattori di rischio cardiometabolico legati all'obesità; sottolinea conseguentemente l'importanza di effettuare misurazioni di routine unitamente a screening di altri fattori di rischio cardiometabolico, al fine di valutare le comorbilità legate al sovrappeso/obesità a livello di assistenza medica primaria;

43.   richiama l'attenzione sul problema della malnutrizione, una condizione in cui una carenza, un eccesso o uno squilibrio alimentare hanno un impatto negativo misurabile sui tessuti come pure sulla forma e la funzione del corpo; osserva altresì che la malnutrizione rappresenta un grave onere sia per il benessere dell'individuo che per la società, in particolare per il sistema sanitario, e che essa comporta un aumento della mortalità, degenze ospedaliere più lunghe, complicazioni più gravi e una diminuzione della qualità della vita per i pazienti; ricorda che giorni di degenza supplementari e il trattamento delle complicazioni dovute alla malnutrizione comportano ogni anno costi pari a miliardi di euro di fondi pubblici;

44.   rileva che, secondo le stime, il 40% dei pazienti ricoverati e fra il 40 e l'80% degli anziani che risiedono in case di riposo sono malnutriti; invita gli Stati membri a migliorare sul piano quantitativo e qualitativo l'alimentazione negli ospedali e nelle case di riposo, al fine di ridurre i tempi di degenza;

45.   è persuaso della necessità di una piena regolamentazione delle qualifiche relative a professioni sanitarie quali "dietologo clinico" e "nutrizionista";

46.   invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche, ad esempio tramite il Forum europeo della sanità, e a lanciare campagne d'informazione sui rischi connessi all'obesità e in particolare all'obesità addominale, richiamando soprattutto l'attenzione sui rischi cardiovascolari; sollecita la Commissione a fornire informazioni sui rischi delle diete "fatte in casa", specie se comportano l'assunzione di farmaci anti-obesità senza ricetta medica; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione ai problemi dell'iponutrizione, della malnutrizione e della disidratazione;

47.   invita gli Stati membri ad applicare la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari(4);

48.   invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca sui rapporti fra obesità e patologie croniche come il cancro e il diabete, data la necessità che la ricerca epidemiologica identifichi i fattori più comunemente associati all'aumentata incidenza dell'obesità, ad esempio attraverso l'individuazione e valutazione di biomarker multivariati in sottocategorie di soggetti, per comprendere i meccanismi biologici che portano all'obesità; chiede inoltre studi comparativi e analisi valutative dell'efficacia dei vari interventi, senza trascurare le ricerche psicologiche; invita gli Stati membri ad istituire un sistema che garantisca l'accesso a servizi qualitativamente elevati per la prevenzione, lo screening e il controllo del sovrappeso, dell'obesità e delle patologie croniche associate;

49.   si compiace dell'inserimento di "diabete e obesità" tra le priorità del tema Sanità nell'ambito del 7° programma quadro per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico (PQ7);

50.   incoraggia ulteriori ricerche scientifiche e iniziative di monitoraggio sull'obesità addominale nell'ambito del PQ7;

51.   invita la Commissione ad avviare campagne d'informazione europee di sensibilizzazione della popolazione in generale e della comunità medica in particolare, sui rischi dell'obesità addominale;

52.   chiede che la questione dell'alimentazione sia presa seriamente in considerazione in tutte le politiche e azioni europee.

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53.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati e all'Organizzazione mondiale della sanità.

(1) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 93.
(2) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.
(3) Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).
(4) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


Gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore on line
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati
P6_TA(2008)0462B6-0423/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati(1) (in appresso "la raccomandazione del 2005"),

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 151,

–   visti gli articoli II-77 e II-82 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 97 bis del trattato di Lisbona,

–   visti gli accordi internazionali vigenti che si applicano ai diritti in campo musicale, segnatamente la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il Trattato WIPO sui diritti d'autore del 20 dicembre 1996, il Trattato WIPO sulle esecuzioni e le registrazioni del 20 dicembre 1996 e l'Accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,

–   visto il corpus del diritto CE ("acquis communautaire") nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si applica ai diritti in campo musicale, segnatamente la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale(2), la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo(3), la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(4) e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(5),

–   visto il Libro verde della Commissione del 19 luglio 1995 sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1995)0382),

–   vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi(6),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e diritti connessi(7),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2004 sulla gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno (COM(2004)0261),

–   vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune(8),

–   vista la comunicazione della Commissione del 3 gennaio 2008 sui contenuti creativi online nel mercato unico (COM(2007)0836),

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet(9),

–   vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE)(10),

–   vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti(11),

–   vista la relazione sommaria che presenta i risultati del monitoraggio della raccomandazione del 2005(12),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, il Parlamento invitava la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applicava esclusivamente alle vendite on-line di registrazioni musicali e a presentare al più presto - previa ampia consultazione delle parti interessate - una proposta di direttiva quadro flessibile, che doveva essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on line transfrontalieri, tenendo altresì conto della specificità dell'era digitale e tutelando la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali, sulla base del principio della parità di trattamento,

B.   considerando che nella sua risoluzione del 13 marzo 2007 il Parlamento indicava che gli interessi degli autori e quindi della diversità culturale in Europa sarebbero stati meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che evitasse la pressione al ribasso sui redditi degli autori;

1.   ricorda che, alla luce del carattere territoriale del diritto d'autore e nonostante l'esistenza della direttiva 2001/29/CE, la situazione nel settore della gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per i servizi on line è veramente complessa, a causa soprattutto della mancanza di licenze europee;

2.   ritiene che, rifiutando di legiferare, nonostante varie risoluzioni del Parlamento europeo, e scegliendo di cercare di regolamentare il settore attraverso una raccomandazione, si è creato un clima di incertezza giuridica per i titolari dei diritti e per gli utenti, in particolare le emittenti;

3.   sottolinea che, d'altra parte, a seguito di una denuncia da parte degli utenti, la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione è intervenuta istituendo una procedura contro la CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di autori e compositori), che comprende tra i suoi membri 24 società europee di gestione collettiva; sottolinea che l'effetto della decisione presa a tale riguardo sarà di impedire ogni tentativo da parte degli interessati di agire insieme per trovare soluzioni adeguate - come, ad esempio, un sistema per la compensazione dei diritti a livello europeo - e di spianare la strada a un oligopolio di grandi società di gestione collettiva legate da accordi di esclusiva a publisher appartenenti al repertorio mondiale; il risultato sarà una restrizione della possibilità di scelta e la sparizione delle piccole società di gestione collettiva a scapito di culture minoritarie;

4.   ritiene che la relazione che presenterà i risultati del controllo della raccomandazione del 2005 non rispecchi esattamente la situazione esistente e non tenga conto del parere espresso dal Parlamento nella sua risoluzione del 13 marzo 2007;

5.   ritiene che questa situazione rifletta il fatto che la Commissione ha scelto di ignorare gli avvertimenti del Parlamento, in particolare quelli contenuti nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, che comprende proposte concrete per una concorrenza controllata, nonché protezione ed incentivi per le culture minoritarie all'interno dell'Unione europea;

6.   invita la Commissione a garantire che il Parlamento partecipi attivamente, in qualità di colegislatore, all'iniziativa sul contenuto creativo on line;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54.
(2) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.
(3) GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.
(4) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.
(5) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(6) GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 293.
(7) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 425.
(8) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 640.
(9) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.
(10) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 64.
(11) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 75.
(12) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf.

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