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Procedura : 2002/2032(COS)
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A5-0147/2002

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Giovedì 13 giugno 2002 - Strasburgo
eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet
P5_TA(2002)0325A5-0147/2002

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche" (COM(2001) 529 – C5&nbhy;0074/2002 – 2002/2032(COS))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 529 – C5&nbhy;0074/2002),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 (SN 200/1/2000),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-8-9 dicembre 2000 (SN 400/2000),

–   visto l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0147/2002),

A.   considerando che, nel giugno 2000, il Consiglio europeo di Feira ha adottato il "Piano d"azione eEurope 2000", volto ad aprire la società dell"informazione a tutti i cittadini europei e ha riconosciuto che un"attenzione speciale deve essere accordata alle persone disabili e alla lotta contro l"esclusione dalle tecnologie dell"informazione;

B.   considerando che nel dicembre 2000 il Consiglio europeo di Nizza ha riconosciuto la necessità di combattere ogni forma di emarginazione, comprese quelle legate alla disabilità e all"età,

C.   considerando che Internet, come parte della società, è uno strumento destinato alla società nel suo complesso e che è fondamentale offrire a tutti i gruppi sociali un accesso tecnologicamente neutro alle informazioni pubbliche,

D.   considerando che i governi, a motivo delle loro responsabilità pubbliche, devono dare l'esempio ad altre istituzioni pubbliche e al resto della società nella misura in cui possono, da un lato, influenzare il mercato come "clienti promotori" mediante l'acquisto di siti web che rispondano alle esigenze dei disabili e degli anziani e, dall"altro, possono fungere da datori di lavoro assumendo persone disabili,

E.   considerando che l"accesso delle persone disabili e degli anziani ai siti WEB delle amministrazioni pubbliche e al loro contenuto è un"opportunità per migliorare la loro partecipazione alla società;

F.   considerando che le capacità digitali degli anziani sono inferiori rispetto ad altri gruppi di età e che l"acquisizione di tali capacità richiede uno sforzo considerevolmente maggiore per gli anziani che per i giovani;

G.   considerando che non è la disabilità ad impedire alle persone di utilizzare il web, bensì la mancanza di consapevolezza dei potenziali vantaggi e della disponibilità di tecnologie, formazione e assistenza adeguate che consentano loro di avvalersi di servizi online;

H.   considerando che nel corso dell'ultimo decennio le organizzazioni che rappresentano i disabili e gli anziani hanno espresso una esigenza reale di partecipare alla società dell'informazione,

I.   considerando che coloro che hanno difficoltà di lettura e di comprensione del testo incontrano problemi specifici di accesso al contenuto dei siti web per cui si rendono necessarie non solo presentazioni alternative ma anche modifiche al testo al fine di presentare il contenuto in un linguaggio semplice e di facile comprensione,

J.   considerando che l"acquisto di un computer comporta spese che costituiscono uno sforzo finanziario considerevole per le persone con un reddito più limitato, categoria alla quale molto spesso appartengono i disabili; che i costi sostenuti per accedere ad Internet sono elevati non solo in termini assoluti, ma anche a motivo delle apparecchiature speciali richieste; e che questo problema è tanto più pressante dal momento che la maggior parte dei siti Internet è per loro inaccessibile;

K.   considerando che il Consorzio Mondiale del Web ha istituito la Web Accessibility Initiative (WAI) e che, nel quadro di quest'ultima, ha sviluppato le linee guida sull'accessibilità della Rete (versione 1.0), note come "Linee guida", riconosciute come la norma mondiale per la progettazione di siti Web accessibili; e che la W3C/WAI ha elaborato una serie di orientamenti denominati Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) 1.0 per programmatori di software, che spiegano come utilizzare una serie di strumenti di authoring per la creazione di siti Web accessibili e come rendere accessibile il software stesso;

L.   considerando che un testo autorizzato dal W3C esiste solo in lingua inglese e che per gli altri Stati membri non sono disponibili traduzioni autorizzate; che sussiste pertanto per le traduzioni informali il rischio di divergenze interpretative e, conseguentemente, di diversa attuazione da uno Stato membro all'altro;

M.   considerando che, accanto agli standard puri quali (X)HTML e XML, alcuni produttori inseriscono elementi non standard nei loro software, oppure usano formati come il DHTML (che contengono script che non possono essere supportati da alcuni programmi screen reader) o altri formati per migliorare la qualità grafica e in particolare la rappresentazione dinamica, determinando così problemi di accessibilità per coloro che, per esigenze di accessibilità, si servono di software che supportano unicamente funzionalità standard,

N.   considerando che l'UE ha già finanziato e promosso iniziative volte a facilitare l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle persone disabili e degli anziani,

O.   considerando che, se l"accesso ad un sito Web richiede l"installazione di un browser di un particolare produttore, tale dipendenza rispetto al produttore stesso può dar luogo a timori quanto al rispetto della libera concorrenza e creare ostacoli per quanto riguarda l'accessibilità;

P.   considerando le differenze esistenti tra gli Stati membri nella promozione dell"accessibilità delle persone disabili e degli anziani ai siti Web delle amministrazioni pubbliche e al loro contenuto;

Q.   considerando che il piano d'azione eEurope 2002 specifica che "i siti web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee e i relativi contenuti devono essere impostati in maniera tale da consentire ai disabili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema di amministrazione on-line" (COM(2000) 330 del 24 maggio 2000);

R.   considerando che i futuri Stati membri dell'UE si sono impegnati a prendere provvedimenti per promuovere una società dell'informazione per tutti, consentendo l'accesso pubblico alle informazioni governative e la partecipazione da parte dei disabili e degli anziani, che in periodi di transizione e riforma rappresentano categorie vulnerabili;

S.   considerando che l"Unione europea e gli Stati membri sono invitati a realizzare tale obiettivo mediante l"adozione delle linee guida WAI per i siti Web delle amministrazioni pubbliche entro la fine del 2001;

T.   considerando che l"UE e gli Stati membri sono stati invitati a rivedere le relative legislazione e norme per garantire, entro la fine del 2002, la conformità dei principi di accessibilità e la creazione, nonché l'inserimento in rete, di centri nazionali di eccellenza nel settore del "design per tutti" e a creare raccomandazioni per un curriculum europeo in "design per tutti" destinato ai progettisti e agli ingegneri;

U.   considerando che il rispetto delle "Linee guida" richiederà uno sforzo finanziario estremamente limitato, o addirittura inesistente, per i progettisti di siti Web;

V.   considerando che la Commissione propone, inoltre, di giungere all"accessibilità dei siti Web privati entro il 2003 e di iniziare con quei siti che beneficiano di finanziamenti pubblici;

1.   accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sull"accessibilità e il contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche;

2.   ribadisce la necessità di evitare qualsiasi forma di esclusione dalla società e quindi anche dalla società dell'informazione, e chiede in particolare l'integrazione delle persone disabili e degli anziani;

3.   riconosce che sono state promosse e finanziate, a livello europeo, iniziative efficaci nel settore dell"accesso delle categorie più deboli dei cittadini alla società dell"informazione, come TIDE e nel quadro del IV e V programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;

4.   ritiene che l'iniziativa WAI, che per sua natura è volontaria, debba essere rafforzata al fine di prevedere l'obbligo per tutti i siti Web pubblici delle istituzioni europee e degli Stati membri di essere completamente accessibili alle persone disabili entro il 2003, Anno europeo dei disabili ed esorta le istituzioni UE e gli Stati membri a conformarsi alle Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) 1.0, sempre entro il 2003, al fine di consentire ai disabili non soltanto di leggere le pagine web ma anche di gestirne il contenuto (gestione dei contenuti);

5.   ritiene che traduzioni autorizzate dal W3C debbano essere rese disponibili nelle lingue di tutti gli Stati membri al più presto possibile (coordinate dal W3C, eventualmente coadiuvato dai servizi di traduzione dell'UE e da esperti dei vari Stati membri);

6.   concorda con la Commissione europea quanto alla necessità che anche le amministrazioni regionali e locali si attengano alle "Linee guida" per la progettazione dei loro siti Web;

7.   invita la Commissione europea e gli Stati membri a promuovere il dialogo con i rappresentati dei disabili e degli anziani per consentire loro di sormontare gli ostacoli che impediscono la loro piena integrazione nella società, come la capacità di accedere alle nuove tecnologie;

8.   accoglie favorevolmente la cooperazione tra l"UE e i paesi candidati e l"adozione del piano d"azione eEurope+ 2003 e rammenta che quest'ultimo prevede l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e a servizi d'informazione on-line, tenendo conto in particolare delle esigenze dei disabili, quale precondizione per garantire una società dell'informazione aperta a tutti;

9.   chiede alla Commissione di verificare il rapporto costi-benefici ottenuto mediante il rispetto delle linee guida per i progettisti e i fornitori dei siti Internet; rileva che tener conto dei criteri di accessibilità al momento dello sviluppo dei prodotti si rivela più redditizio, sotto il profilo dei costi, che riprogettare i siti Web e la tecnologia afferente in un secondo tempo; sottolinea che il rispetto delle Linee guida potrebbe comportare benefici commerciali dal momento che il servizio diviene accessibile ad un pubblico più vasto;

10.   auspica l"adozione di iniziative volte a migliorare la posizione degli anziani in termini di capacità digitali e invita gli Stati membri e la Commissione ad uno scambio delle migliori prassi nel settore;

11.   rileva l"opportunità che l"accesso ai siti Internet può offrire alle persone disabili per reinserirsi nel mercato del lavoro e partecipare alla vita sociale e sottolinea che tali questioni rivestono un'importanza fondamentale, segnatamente in molti paesi candidati dell"ex blocco comunista, poiché l"accesso ai servizi sociali è reso più complicato dal periodo di transizione nel corso del quale le strutture pubbliche sono soggette ad una riforma permanente;

12.   chiede uno scambio attivo delle migliori prassi e un processo di analisi comparativa che tenga conto delle esigenze dei paesi candidati;

13.   ricorda che la disponibilità di hardware e software speciali e la compatibilità dell"informazione con l"hardware e il software (requisiti di accessibilità) non costituiscono l"unica barriera all"accesso delle persone disabili e degli anziani, poiché le capacità degli utenti sono di importanza fondamentale, e che pertanto l"informazione fornita tramite Internet dovrebbe essere strutturata in modo tale da essere di facile utilizzo in particolare per coloro che non hanno dimestichezza con le tecnologie informatiche; ad esempio, le informazioni sui servizi sociali per i bambini disabili potrebbero essere suddivise per gruppi di età; sottolinea l'opportunità della formazione per coloro che offrono informazioni alle persone con disabilità cognitive per metterli in grado di affrontare le caratteristiche dello strumento Internet con le sue possibilità e i suoi limiti;

14.   invita le istituzioni e i governi europei a promuovere i principi relativi al design accessibile di tutti i tipi di apparecchiature che possono essere utilizzate per accedere ad Internet. Ciò si può ottenere mediante campagne di sensibilizzazione relativamente all"accessibilità del design e a misure quali la normalizzazione delle apparecchiature;

15.   invita la Commissione europea e gli Stati membri a cooperare con i produttori al fine di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione di apparecchiature che consentano ai disabili di accedere ad Internet in modo semplice e poco costoso da casa;

16.   invita la Commissione a dare particolare rilievo all'attuazione della linea guida 14 delle Linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web, la quale prevede che i documenti siano chiari e semplici e quindi di facile comprensione, al fine di contrastare l'ulteriore esclusione delle persone con problemi di lettura o disabilità intellettuali dall'e-government e dal web;

17.   sottolinea il ruolo che le relazioni sociali ed umane svolgono per le persone disabili e gli anziani al fine di permettere loro di partecipare alla vita sociale e ritiene che l"accessibilità ai siti Internet delle amministrazioni pubbliche costituisca per loro un"opportunità, pur non dovendo essere lo strumento esclusivo per poter accede all"informazione del settore pubblico;

18.   ritiene che il rispetto delle attuali "Linee guida" costituisca un passo avanti: sottolinea, tuttavia, l"importanza di un ulteriore sviluppo, adozione e attuazione dei nuovi miglioramenti (o nuove versioni) delle "Linee guida" poiché il settore di Internet evolve con molta rapidità;

19.   sottolinea che le soluzioni che determinano una dipendenza dal produttore in casi specifici comportano problemi di accessibilità; ritiene, inoltre, che il contenuto pubblico dovrebbe essere salvaguardato e messo a disposizione in un format universalmente accessibile, vale a dire (X)HTML e XML; dal momento che altri standard – come il DHTML - sono ammissibili soltanto se un sito è disponibile sia in tali formati che nel formato puro come (X)HTML o XML;

20.   propone di progettare i siti Web in modo che supportino più browser o versioni di browser per consentire agli utenti di tecnologia assistiva di accedervi;

21.   chiede agli Stati membri di istituire un "punto informazioni" per suggerire quali azioni dovrebbero e potrebbero essere adottate in caso di reclami quanto alla mancata osservanza delle "Linee guida";

22.  Esprime pieno sostegno ad ulteriori ricerche volte ad elaborare criteri misurabili per quanto riguarda il rispetto delle "Linee guida" e la procedura di reclamo prevista dalla Web Accessibility Initiative;

23.   invita i governi ad impegnarsi maggiormente per sensibilizzare le persone disabili ai benefici del collegarsi on-line, e a incoraggiare un maggiore avvicinamento ad Internet da parte delle persone con disabilità concedendo sovvenzioni a favore della tecnologia, della formazione e dell'assistenza;

24.   si dichiara completamente favorevole al protrarsi delle ricerche nel settore del WAI e sottolinea l"importanza della ricerca e dello sviluppo per creare apparecchiature speciali destinate all"utilizzo di persone con handicap funzionali;

25.   sottolinea che, per quanto riguarda i siti Internet privati, i prodotti e gli strumenti, la promozione delle linee guida per l'accessibilità al settore privato dovrebbe essere avviata quanto prima possibile e che i siti Web che hanno una funzione commerciale dovrebbero essere il primo obiettivo, seguiti da quelli con una funzione sociale;

26.   propone che sia gli Stati membri sia la Commissione europea richiedano che i progetti, le azioni e le organizzazioni che beneficiano di finanziamenti pubblici e comportano la progettazione di siti web, rispettino le "Linee guida"; invita inoltre gli Stati membri e la Commissione europea a raccomandare vivamente l'attuazione delle "Linee guida" nei progetti, azioni e organizzazioni che beneficiano di finanziamenti pubblici che non comportano la progettazione di siti web;

27.   rammenta che le istituzioni europee e i governi degli Stati membri hanno una responsabilità pubblica e li invita a rendere i propri siti Web accessibili alle persone anziane e ai disabili e a servirsi soltanto di software accessibile, dando così l'esempio a tutte le altre istituzioni pubbliche e al resto della società;

28.   rileva che gli Stati membri dell'UE e altri organismi pubblici possono introdurre una richiesta specifica concernente il rispetto delle linee guida per l'accessibilità nelle gare di appalto di beni e servizi;

29.   ritiene che la promozione di un sistema di indici di qualità e dell'analisi comparativa per l'accessibilità al Web contribuirebbe a stimolare tempestivi miglioramenti nella progettazione e nella tecnologia; invita la Commissione a rafforzare la propria funzione di coordinamento nello sviluppo e nel miglioramento di tali norme; conferma inoltre che nelle analisi comparative sull'eEurope andrebbe messa in evidenza la performance relativa all'accessibilità;

30.   ritiene che le politiche comunitarie in materia di appalti pubblici debbano esigere l'aspetto relativo all'accessibilità a persone disabili, in quanto ciò potrebbe rivelarsi un importante fattore per promuovere una tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

31.   sottolinea il fatto che, ai fini dell'accessibilità, è fondamentale che i siti web abbiano un livello di conformità "Doppia-A", ovvero che sia pienamente applicato il livello di Priorità 2 delle linee guida del WAI;

32.   rileva che le iniziative di governo volte alla sensibilizzazione per quanto riguarda l'accessibilità del Web e alla incorporazione di questo aspetto nella formazione dei progettisti di siti Web, rappresentano possibili modi per incoraggiare il settore privato a rendere accessibili i siti web;

33.   invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo quanto ai progressi realizzati dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee nell"applicazione delle "Linee guida" entro la fine del 2002;

34.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e parlamenti dei paesi candidati.

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