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Procedura : 2003/0297(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0134/2005

Testi presentati :

A6-0134/2005

Discussioni :

PV 06/06/2005 - 12

Votazioni :

PV 07/06/2005 - 6.1

Testi approvati :

P6_TA(2005)0211

Testi approvati
PDF 580kWORD 231k
Martedì 7 giugno 2005 - Strasburgo
Reti transeuropee dell'energia ***I
P6_TA(2005)0211A6-0134/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga le decisioni 96/391/CE e 1229/2003/CE (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2003)0742)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0064/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0134/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga le decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE
P6_TC1-COD(2003)0297

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)  Dopo l'adozione della decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia(3), è emersa la necessità di integrare pienamente gli Stati in via di adesione in tali orientamenti e di adattarli ulteriormente, ove necessario, alla nuova politica di prossimità dell'Unione europea.

(2)  Le priorità derivano dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(4) e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale(5). Queste priorità sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del marzo 2001, in merito allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al funzionamento del mercato dell'energia. Si deve compiere uno sforzo particolare per conseguire l'obiettivo di aumentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile. Ciò va comunque conseguito senza provocare perturbazioni sproporzionate al normale equilibrio di mercato. Occorre inoltre tenere pienamente conto degli obiettivi della politica comune dei trasporti, in particolare dell'opportunità di ridurre il traffico stradale utilizzando gasdotti per il gas naturale e le olefine.

(3)  La presente decisione consentirà di avvicinarsi all'obiettivo, stabilito al Consiglio europeo di Barcellona, di conseguire un livello minimo di interconnessione elettrica tra Stati membri equivalente al 10% della capacità di generazione installata in ciascuno Stato membro, migliorando così l'affidabilità e la sicurezza delle reti e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento del mercato interno.

(4)  Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le proposte della Commissione in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare eccezionale. Tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.

(5)  Le infrastrutture del settore energetico devono essere costruite e mantenute in modo tale da consentire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia, rispettando le procedure di consultazione delle popolazioni interessate, tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e di servizio universale nonchè di obblighi di servizio pubblico.

(6)  Le priorità per le reti transeuropee nel settore dell'energia derivano anche dalla crescente importanza delle reti transeuropee dell'energia per garantire e diversificare le forniture energetiche della Comunità, incorporando le reti dell'energia dei nuovi Stati membri e dei paesi in via di adesione e garantendo il funzionamento coordinato delle reti dell'energia nella Comunità e nei paesi vicini previa consultazione degli Stati membri interessati. I paesi vicini all'Unione europea hanno infatti un ruolo molto importante nella politica energetica dell'Unione. Essi forniscono la maggior parte del fabbisogno di gas naturale dell'UE, sono partner fondamentali per il transito dell'energia primaria destinata all'UE e diventeranno ancora più importanti sui mercati interni del gas e dell'elettricità della Comunità.

(7)   Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, vanno evidenziati i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Si deve inoltre prevedere una dichiarazione di interesse europeo per i progetti aventi la massima priorità nonché un maggiore coordinamento, ove opportuno.

(8)   La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia deve garantire un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee(6). Tale procedura deve prevedere due livelli: il primo relativo a un numero ristretto di criteri di individuazione dei progetti e il secondo concernente la descrizione dettagliata degli stessi, con riferimento alle specifiche.

(9)  Le specifiche dei progetti sono passibili di modifica e sono quindi fornite a titolo indicativo; la Commissione dovrebbe pertanto mantenere la possibilità di aggiornarle. Poiché i progetti possono avere rilevanti implicazioni politiche, ambientali ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra controllo legislativo e flessibilità nel determinare quali progetti meritino eventualmente un sostegno comunitario.

(10)  Per alcuni progetti prioritari o sezioni di progetti prioritari o gruppi di progetti prioritari deve essere possibile migliorare la preparazione e attuazione grazie alla creazione di un gruppo di coordinamento, cui parteciperebbe la Commissione, per la durata dei progetti prioritari di cui si tratta. La Commissione deve pertanto essere abilitata a designare un coordinatore europeo per tali progetti, onde incoraggiare la cooperazione con gli utilizzatori e gli operatori e garantire lo svolgimento del monitoraggio necessario per tenere informata la Comunità sui progressi.

(11)  Si deve creare un contesto più favorevole allo sviluppo e alla realizzazione delle reti transeuropee dell'energia, soprattutto incoraggiando la cooperazione tecnica tra le entità responsabili dell'attività e della gestione di sistemi di elettricità e di gas, facilitando l'espletamento delle procedure di autorizzazione applicate ai progetti della rete negli Stati membri onde ridurre i ritardi e mobilitare ove opportuno i fondi, gli strumenti e i programmi finanziari della Comunità disponibili per i progetti della rete. L'Unione europea deve sostenere le misure degli Stati membri che perseguono tale obiettivo.

(12)  Visto che la dotazione del bilancio comunitario per le reti transeuropee nel settore dell'energia è relativamente modesta e soprattutto destinata a finanziare studi di fattibilità, compete ai Fondi strutturali, ai programmi e agli strumenti finanziari consentire, se del caso, l'afflusso di capitali per tali reti di interconnessione, soprattutto interregionale.

(13)  L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specifiche e l'individuazione dei progetti prioritari, segnatamente quelli di interesse europeo, vanno effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.

(14)   Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(15)   La Commissione deve riferire periodicamente sull'attuazione della presente decisione.

(16)   Poiché la decisione ha lo stesso contenuto e campo di applicazione della decisione 96/391/CE del Consiglio, del 28 marzo 1996, relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia(8) e della decisione n. 1229/2003/CE, queste due decisioni devono essere abrogate.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contenuto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. Essa stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune e progetti prioritari, compresi i progetti di interesse europeo, nelle reti transeuropee di elettricità e gas.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica:

  1) nelle reti di elettricità:
   a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasporti o connessioni interregionali o internazionali;
   b) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo;
  2) nelle reti di gas (che trasportano gas naturale o gas di olefine):
   a) ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;
   b) ai depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;
   c) ai terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere, in funzione delle capacità da alimentare;
   d) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

   a) favorire l'effettiva realizzazione e lo sviluppo del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse energetiche rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;
   b) facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;
   c) rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nell'interesse di tutte le parti interessate, in particolare nel quadro del trattato sulla Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità;
   d) migliorare lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, in particolare con l'inclusione della cogenerazione, dell'efficienza energetica, dei servizi energetici e delle fonti di energia rinnovabili, nonché riducendo i rischi sociali e ambientali associati al trasporto e alla trasmissione di energia.

Articolo 4

Priorità di azione

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono compatibili con uno sviluppo sostenibile e sono le seguenti:

  1) per le reti di elettricità e di gas, con particolare attenzione alle reti di gas di olefine:
   a) adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e soluzione dei problemi dovuti a strozzature, segnatamente quelle transfrontaliere, congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze legate al funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e all'ampliamento dell'Unione europea;
   b) creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con dette reti, se necessario;
  2) per le reti di elettricità:
   a) adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione e la connessione della produzione di energie rinnovabili;
   b) garanzia dell'interoperabilità delle reti elettriche della Comunità con quelle dei paesi in via di adesione e di altri paesi dell'Europa, dei bacini del Mar Mediterraneo e del Mar Nero;
  3) per le reti di gas:
   a) sviluppo delle reti di gas naturale per coprire il fabbisogno di gas naturale della Comunità e controllare i suoi sistemi di approvvigionamento di gas naturale;
   b) garanzia dell'interoperabilità delle reti di gas naturale della Comunità con quelle di altri paesi in Europa, nei bacini del Mar Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, nonché in Medio Oriente e nella regione del Golfo e diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento del gas naturale;
   c) sviluppo e integrazione delle reti di gas di olefine per coprire il fabbisogno di gas di olefine delle industrie della Comunità.

Articolo 5

Linee di azione

Le principali linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

   a) individuazione di progetti di interesse comune e di progetti prioritari, compresi quelli di interesse europeo;
   b) creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti.

Articolo 6

Criteri per i progetti di interesse comune

1.  I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti l'individuazione, le modifiche, le specifiche o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti:

   a) i progetti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2;
   b) i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;
   c) i progetti presentano prospettive di redditività economica.

La valutazione della redditività economica è effettuata mediante un'analisi costi/benefici che tiene conto di tutti i costi e benefici, tra cui quelli a medio e/o lungo termine, con riferimento a tutte le esternalità ambientali e agli altri aspetti ambientali, alla sicurezza dell'approvvigionamento e al contributo alla coesione economica e sociale. I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

2.  Criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II.

Qualsiasi cambiamento ai criteri supplementari per l'individuazione di progetti di interesse comune di cui all'allegato II è deciso secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

3.  Solo i progetti elencati nell'allegato III sono ammissibili al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Questi progetti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e all'allegato II.

4.  Le specifiche indicative di progetto, comprendenti la descrizione dettagliata dei progetti e, ove opportuno, i relativi parametri geografici, sono indicati all'allegato III. Queste specifiche sono aggiornate conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Gli aggiornamenti sono di natura tecnica e devono limitarsi alle modifiche tecniche dei progetti o a una modifica di una parte del percorso indicato oppure a un adeguamento limitato all'ubicazione del progetto.

5.  Gli Stati membri prendono ogni misura ritenuta necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente.

6.  Allorché parti di progetti di interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e conformemente alle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia nel caso di paesi terzi firmatari di quest'ultimo, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti stessi.

Articolo 7

Progetti prioritari

1.  I progetti di interesse comune di cui all'allegato I sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95.

Le modifiche all'allegato I sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2.  Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare i progetti transfrontalieri.

Per quanto concerne i progetti di investimenti transfrontalieri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel quadro delle procedure nazionali di autorizzazione, il fatto di aumentare la capacità di interconnessione tra due o più Stati membri e di rafforzare così la sicurezza dell'approvvigionamento europeo per questi progetti costituisca un criterio determinante della valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3.  I progetti prioritari sono compatibili con lo sviluppo sostenibile e soddisfano i seguenti criteri:

   a) hanno un impatto significativo sul funzionamento concorrenziale del mercato interno e/o
   b) rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità e/o
   c) comportano l'aumento dell'utilizzazione delle energie rinnovabili, dei servizi di efficienza energetica o della cogenerazione.

Articolo 8

Progetti di interesse europeo

1.  Una selezione dei progetti su assi dei progetti prioritari di cui all'articolo 7 di natura transfrontaliera o che hanno un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfrontaliera sono dichiarati progetti di interesse europeo. Questi progetti figurano nell"allegato I.

2.  Quando si presentano progetti nell'ambito del fondo di coesione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un fondo di coesione(9), gli Stati membri conferiscono l'opportuna priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

3.  Quando si presentano progetti nell'ambito del bilancio per le reti traseuropee, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2236/95, gli Stati membri conferiscono l'opportuna priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

4.  Quando si presentano progetti nell'ambito dei Fondi strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(10), gli Stati membri conferiscono l'opportuna priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

5.  La Commissione garantisce che i paesi idonei ad avvalersi dello strumento per le politiche strutturali di preadesione diano l'opportuna priorità, quando presentano progetti ai sensi degli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione(11), ai progetti dichiarati di interesse europeo.

6.  In caso di ritardi rilevanti, effettivi o previsti, nell'inizio dei lavori di uno dei progetti dichiarati di interesse europeo, la Commissione chiede agli Stati membri interessati di indicare i motivi di tali ritardi entro tre mesi.

Dopo aver ricevuto ed esaminato la risposta degli Stati membri interessati, la Commissione, tenendo conto del principio di proporzionalità, può decidere di ritirare la dichiarazione di progetto di interesse europeo.

7.  Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato di interesse europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati membri interessati effettuano una valutazione del suo impatto socioeconomico e del suo impatto sull'ambiente, compreso l'impatto sugli scambi tra Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati di questa valutazione.

8.  Se un progetto è dichiarato di interesse europeo, al fine di garantire che le procedure di autorizzazione dei progetti si concludano entro un termine di tempo ragionevole, gli Stati membri interessati coordinano, per ciascuna sezione di tale progetto, come opportuno, la propria valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico e procedono a una consultazione del pubblico prima di autorizzare il progetto.

9.  Se un progetto dichiarato di interesse europeo comprende una sezione transfrontaliera che è tecnicamente e finanziariamente indivisibile, i due Stati membri interessati effettuano un'indagine transnazionale per valutare la sezione transfrontaliera e consultano il pubblico prima di autorizzare il progetto.

10.  Le procedure coordinate o di indagine transnazionale di cui ai paragrafi 8 e 9 si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria sulla protezione ambientale, in particolare la valutazione di impatto ambientale.

Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'avvio e dei risultati di tali procedure coordinate o di indagine transnazionale.

Articolo 9

Attuazione di progetti di interesse europeo

1.  I progetti di interesse europeo sono realizzati celermente.

Al più tardi ...(12), gli Stati membri presentano alla Commissione un calendario per il completamento di questi progetti che contiene dettagli sui seguenti elementi:

   a) iter previsto del progetto lungo il processo di approvazione;
   b) tempi della fase di fattibilità e progettazione;
   c) tempi per la costruzione del progetto;
   d) entrata in servizio del progetto.

2.  Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi dei progetti di cui al paragrafo 1.

Se i progressi sono più lenti rispetto al calendario presentato alla Commissione, gli Stati membri devono presentare a quest'ultima un piano riveduto.

3.  Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la procedura di autorizzazione per i progetti di interesse europeo sia efficiente e non comporti ritardi superflui.

Articolo 10

Coordinatore europeo

1.  Per quanto concerne i progetti che presentano difficoltà di attuazione, la Commissione può designare, di concerto con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo, un coordinatore europeo.

Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto della Commissione. La missione del coordinatore europeo concerne un progetto prioritario o una sezione di progetto prioritario. Se necessario, la missione del coordinatore europeo può essere estesa ad altri progetti correlati.

2.  Il coordinatore europeo è scelto in base alla sua esperienza in materia di istituzioni europee e questioni tecniche, finanziarie, socioeconomiche e ambientali attinenti alla valutazione di grandi progetti.

3.  La decisione che designa il coordinatore europeo specifica le modalità di esecuzione dei compiti del coordinatore.

4.  Il coordinatore europeo:

   a) promuove metodi comuni per la valutazione dei progetti; consiglia i promotori dei progetti sugli aspetti finanziari di essi e può eventualmente esprimere un parere su questioni attinenti al funzionamento delle reti;
   b) presenta ogni anno una relazione alla Commissione sui progressi conseguiti nella realizzazione del progetto o dei progetti per i quali è responsabile, su nuovi sviluppi di regolamentazione o di altro tipo che possono incidere sulle caratteristiche del progetto o dei progetti e su eventuali difficoltà od ostacoli atti a provocare ritardi significativi;
   c) contribuisce al dialogo con gli operatori, l'utenza, le autorità regionali e locali e rappresentanti della società civile per acquisire una piena conoscenza della domanda di servizi di trasmissione, dei vincoli in presenza e dei parametri di servizio necessari per ottimizzare l'uso dell'infrastruttura in causa.

5.  Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e comunicano al coordinatore le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 4.

6.  La Commissione può richiedere il parere del coordinatore europeo nell'esaminare le domande di finanziamento comunitario di progetti o gruppi di progetti per i quali è responsabile.

7.  Il livello di coordinamento deve essere proporzionato ai costi del progetto per evitare inutili oneri amministrativi.

Articolo 11

Contesto più favorevole

1.  Per contribuire a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia e alla loro interoperabilità, la Comunità tiene conto degli sforzi degli Stati membri in vista di tale obiettivo, conferisce la massima importanza alle misure seguenti e le promuove ove necessario:

   a) cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti transeuropee dell'energia, particolarmente per il buon funzionamento delle connessioni di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 7;
   b) agevolazione dell'espletamento delle procedure di autorizzazione dei progetti sulle reti transeuropee dell'energia onde ridurre i ritardi;
   c) assistenza ai progetti di interesse comune attraverso i suoi Fondi, strumenti e programmi finanziari applicabili a queste reti.

2.  La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prende tutte le iniziative per promuovere il coordinamento delle attività di cui al paragrafo 1.

3.  Le misure necessarie per attuare le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono decise dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 12

Conseguenze sulla concorrenza e sicurezza dell'approvvigionamento

Nell'esaminare i progetti si deve tenere conto dei loro effetti sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Sono incoraggiati il finanziamento privato o il finanziamento da parte di operatori economici, nel rispetto della concorrenza e delle altre norme UE. E' evitata qualsiasi distorsione della concorrenza fra operatori di mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 13

Limitazioni

1.  La presente decisione lascia impregiudicati gli impegni finanziari assunti da uno Stato membro o dalla Comunità.

2.  La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione

Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Nella relazione si prendono in considerazione l'attuazione e i progressi compiuti nell'eseguire i progetti prioritari, nonché le modalità del loro finanziamento, segnatamente per quanto attiene al contributo comunitario, che riguardano le connessioni transfrontaliere, come menzionato nell'allegato II, punti 1, 2 e 7.

Articolo 16

Abrogazioni

La decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE sono abrogate.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a , addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Assi per i progetti prioritari, compresi i progetti di interesse europeo, di cui agli articoli 7 e 8

Sono elencati i progetti prioritari, compresi i progetti di interesse europeo, inerenti a ciascun asse prioritario

RETI DI ELETTRICITÀ

EL.1.  Francia – Belgio – Paesi Bassi – Germania:

potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la congestione del flusso di elettricità nel Benelux.

Progetti di interesse europeo:

Linea Avelin (FR) - Avelgem (BE)

Linea Moulaine (FR) - Aubange (BE)

EL.2.  Frontiere dell'Italia con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Svizzera:

aumento delle capacità di interconnessione elettrica.

Progetti di interesse europeo:

Linea Lienz (AT) - Cordignano (IT)

Nuova interconnessione tra l'Italia e la Slovenia

Linea Udine Ovest (IT) - Okroglo (SI)

Linea S. Fiorano (IT) - Nave (IT) - Gorlago (IT)

Linea Venezia Nord (IT) - Cordignano (IT)

Linea St. Peter (AT) - Tauern (AT)

Linea Südburgenland (AT) - Kainachtal (AT)

Interconnessione tra l'Austria e l'Italia (Tauri-Bressanone) attraverso il tunnel ferroviario del Brennero

EL.3.  Francia – Spagna – Portogallo:

aumento delle capacità di interconnessione elettrica tra questi paesi e per la Penisola Iberica e sviluppo della rete nelle regioni insulari.

Progetti di interesse europeo:

Linea Sentmenat (ES) - Becanó (ES) - Baixas (FR)

Linea Valdigem (PT) - Douro Internacional (PT) - Aldeadávila (ES) e impianti di Douro Internacional

EL.4.  Grecia – paesi balcanici – sistema UCTE:

sviluppo dell'infrastruttura elettrica per collegare la Grecia al sistema UCTE e potenziare il mercato dell'elettricità dell'Europa sud-orientale.

Progetti di interesse europeo:

Linea Philippi (EL) - Hamidabad (TR)

EL.5.  Regno Unito – Europa continentale e settentrionale:

creazione/incremento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

Progetti di interesse europeo:

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra (UK) e i Paesi Bassi

EL.6.  Irlanda – Regno Unito:

aumento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

Progetti di interesse europeo:

Cavo sottomarino tra l'Irlanda e il Galles (UK)

EL.7.  Danimarca – Germania – circuito del Baltico (comprendente Norvegia – Svezia – Finlandia – Danimarca – Germania – Polonia – Stati baltici – Russia):

aumento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

Progetti di interesse europeo:

Linea Kassø (DK) - Amburgo/Dollern (DE)

Linea Amburgo/Krümmel (DE) - Schwerin (DE)

Linea Kassø (DK) - Revsing (DK) - Tjele (DK)

Linea V.Hassing (DK) - Trige (DK)

Cavo sottomarino Skagerrak 4 (DK) - (Norvegia)

Connessione tra la Polonia e la Lituania, compreso il rafforzamento necessario della rete elettrica polacca e del profilo PL-DE per consentire la partecipazione al mercato interno dell'energia.

Cavo sottomarino Estlink tra la Finlandia e l'Estonia

Cavo sottomarino Fennoscan tra la Finlandia e la Svezia

Halle/Saale (DE) - Schweinfurt (DE)

EL.8.  Germania – Polonia – Repubblica ceca – Slovacchia – Austria – Ungheria – Slovenia:

aumento delle capacità di interconnessione elettrica.

Progetti di interesse europeo:

Linea Neuenhagen (DE) - Vierraden (DE) - Krajnik (PL)

Linea Dürnrohr (AT) - Slavětice (CZ)

Nuova interconnessione tra la Germania e la Polonia

Veľké Kapušany (SK) - Lemešany (SK) - Moldava (SK) - Sajoivanka (HU)

Gabčíkovo (SK) - Veľký Ďur (SK)

Stupava (SK) - Vienna Sud-est (AT)

EL.9.  Stati membri mediterranei – circuito elettrico del Mediterraneo:

aumento delle capacità di interconnessione elettrica tra Stati membri mediterranei e Marocco – Algeria – Tunisia – Libia – Egitto – paesi del Vicino Oriente – Turchia.

Progetti di interesse europeo:

Connessione elettrica tra la Tunisia e l'Italia

RETI DEL GAS

NG.1.  Regno Unito – Europa continentale settentrionale, compresi Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia e Germania – Polonia – Lituania – Lettonia – Estonia – Finlandia – Russia:

gasdotto che collega alcune delle principali fonti di gas naturale in Europa e migliora l'interoperabilità delle reti e la sicurezza dell'approvvigionamento, compresi il gasdotto North Transgas e il gasdotto Yamal-Europa per il trasporto di gas naturale, la costruzione di nuovi gasdotti e l'aumento della capacità di rete in Germania, Danimarca e Svezia nonché tra questi paesi, e in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Germania e Austria nonché tra questi paesi.

Progetti di interesse europeo:

Gasdotto North Transgas

Gasdotto Yamal-Europe

Gasdotto per il trasporto di gas naturale che collega la Danimarca, la Germania e la Svezia

Rafforzamento della capacità di transito sull'asse Germania - Belgio - Regno Unito.

NG.2.  Algeria – Spagna – Italia – Francia – Europa continentale settentrionale:

costruzione di nuovi gasdotti per il trasporto di gas naturale dall'Algeria alla Spagna, alla Francia e all'Italia e aumento della capacità delle reti in Spagna, in Italia e in Francia e tra questi Stati.

Progetti di interesse europeo:

Gasdotto Algeria - Tunisia - Italia

Gasdotto Algeria - Italia attraverso la Sardegna e la Corsica con una diramazione verso la Francia

Gasdotto Medgas (Algeria - Spagna - Francia- Europa continentale)

NG.3.  Paesi del Mar Caspio – Medio Oriente – Unione europea:

nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia – Grecia, Grecia – Italia, Turchia – Austria e Grecia - Slovenia - Austria (attraverso i Balcani occidentali).

Progetti di interesse europeo:

Gasdotto Turchia – Grecia - Italia

Gasdotto Turchia - Austria

NG.4.  Terminali GNL in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro e Polonia:

diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei punti d'ingresso, comprese le connessioni di terminali GNL con la rete di trasmissione.

NG.5.  Stoccaggi sotterranei di gas naturale in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia e nella regione del Mar Baltico:

aumento della capacità in Spagna, in Francia, in Italia e nella regione del Mar Baltico e costruzione dei primi impianti in Portogallo, in Grecia e in Lituania.

NG.6.  Stati membri mediterranei – circuito del gas del Mediterraneo orientale:

realizzazione e aumento di capacità di gasdotti per il trasporto del gas naturale tra gli Stati membri mediterranei e Libia – Egitto – Giordania – Siria – Turchia.

Progetti di interesse europeo:

Gasdotto Libia - Italia

ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Criteri supplementari per i progetti di interesse comune Cfr. articolo 6, paragrafo 2

RETI DI ELETTRICITÀ

1.  Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche tramite la promozione della diversificazione delle fonti di energia e il maggiore ricorso alle energie rinnovabili e connessione delle reti elettriche di queste regioni, ove opportuno.

‐  · Irlanda – Regno Unito (Galles)

‐  · Grecia (isole)

‐  · Italia (Sardegna) – Francia (Corsica) – Italia (continentale)

‐  · Connessioni nelle regioni insulari, comprese le connessioni con il continente

‐  · Connessioni nelle regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo

2.  Sviluppo delle interconnessioni tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno o per l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche.

‐  · Francia – Belgio – Paesi Bassi – Germania

‐  · Francia – Germania

‐  · Francia – Italia

‐  · Francia – Spagna

‐  · Portogallo – Spagna

‐  · Finlandia – Svezia

‐  · Finlandia – Estonia – Lettonia – Lituania

‐  · Austria – Italia

‐  · Italia – Slovenia

‐  · Austria – Italia – Slovenia – Ungheria

‐  · Germania – Polonia

‐  · Germania – Polonia – Repubblica ceca – Austria – Slovacchia – Ungheria

‐  · Ungheria – Slovacchia

‐  · Ungheria – Austria

‐  · Polonia – Lituania

‐  · Irlanda – Regno Unito (Irlanda del Nord)

‐  · Austria – Germania – Slovenia – Ungheria

‐  · Paesi Bassi – Regno Unito

‐  · Germania – Danimarca – Svezia

‐  · Grecia – Italia

‐  · Ungheria – Slovenia

‐  · Malta – Italia

‐  · Finlandia – Estonia

‐  · Italia – Slovenia

3.  Sviluppo delle interconnessioni elettriche all'interno degli Stati membri necessarie per uno sfruttamento più efficiente delle interconnessioni tra gli Stati membri, il funzionamento del mercato interno o la connessione di fonti energetiche rinnovabili.

‐  · Tutti gli Stati membri

4.  Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi, più in particolare con i paesi candidati all'adesione, che migliorano l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l'approvvigionamento di elettricità nella Comunità europea.

‐  · Germania – Norvegia

‐  · Paesi Bassi – Norvegia

‐  · Svezia – Norvegia

‐  · Regno Unito – Norvegia

‐  · Circuito elettrico del Baltico: Germania – Polonia – Bielorussia – Russia – Lituania – Lettonia – Estonia – Finlandia – Svezia – Norvegia – Danimarca

‐  · Norvegia – Svezia – Finlandia – Russia

‐  · Circuito elettrico del Mediterraneo: Francia – Spagna – Marocco – Algeria – Tunisia – Libia – Egitto – paesi del Vicino Oriente – Turchia – Grecia – Italia

‐  · Grecia – Turchia

‐  · Italia – Svizzera

‐  · Austria – Svizzera

‐  · Ungheria –Romania

‐  · Ungheria –Serbia

‐  · Ungheria –Croazia

‐  · Italia – Tunisia

‐  · Grecia – paesi balcanici

‐  · Spagna – Marocco

‐  · Spagna – Andorra – Francia

‐  · UE – paesi balcanici – Bielorussia – Russia – Ucraina

‐  · Circuito del Mar Nero: Russia – Ucraina – Romania – Bulgaria – Turchia – Georgia

‐  · Bulgaria – FYROM / Grecia – Albania – Italia o Bulgaria – Grecia – Italia

5.  Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, sviluppo di soluzioni per i problemi di congestione e adeguamento dei metodi di previsione e di gestione delle reti elettriche.

–  · Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri, nelle reti elettriche.

–  · Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di elettricità onde affrontare i problemi di congestione delle reti elettriche.

–  · Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti elettriche necessario per il funzionamento del mercato interno e per l'uso di una percentuale elevata di fonti energetiche rinnovabili.

RETI DEL GAS

6.  Introduzione del gas naturale in nuove regioni, soprattutto in regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del gas naturale in tali regioni.

–  · Regno Unito (Irlanda del Nord)

–  · Irlanda

–  · Spagna

–  · Portogallo

–  · Grecia

–  · Svezia

–  · Danimarca

–  · Italia (Sardegna)

–  · Francia (Corsica)

–  · Cipro

–  · Malta

–  · Regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo

7.  Sviluppo delle connessioni di gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno o per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas naturale e delle reti di gas di olefine separate.

–  · Irlanda – Regno Unito

–  · Francia – Spagna

–  · Francia – Svizzera

–  · Portogallo – Spagna

–  · Austria – Germania

–  · Austria – Ungheria

–  · Austria – Ungheria – Slovacchia – Polonia

–  · Polonia – Repubblica ceca

–  · Slovacchia – Repubblica ceca – Germania –Austria

–  · Austria – Italia

–  · Grecia – altri paesi balcanici

–  · Austria – Ungheria – Romania – Bulgaria – Grecia – Turchia

–  · Francia – Italia

–  · Grecia – Italia

–  · Austria – Repubblica ceca

–  · Germania – Repubblica ceca – Austria – Italia

–  · Austria – Slovenia – Croazia

–  · Ungheria – Croazia

–  · Ungheria – Romania

–  · Ungheria – Slovacchia

–  · Ungheria – Ucraina

–  · Slovenia – paesi balcanici

–  · Belgio – Paesi Bassi –Germania

–  · Regno Unito – Paesi Bassi – Germania

–  · Germania – Polonia

–  · Danimarca – Regno Unito

–  · Danimarca – Germania – Svezia

–  · Danimarca – Paesi Bassi

8.  Sviluppo delle capacità recettive di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di deposito di gas naturale, necessarie per soddisfare la domanda e per consentire la regolazione dei sistemi del gas, nonché la diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento.

–  · Tutti gli Stati membri

9.  Sviluppo delle capacità di trasmissione del gas naturale (gasdotti di afflusso) necessarie per soddisfare la domanda e per diversificare le fonti interne ed esterne e i percorsi di approvvigionamento.

–  · Rete nordica del gas: Norvegia – Danimarca – Germania – Svezia – Finlandia – Russia – Stati baltici – Polonia

–  · Algeria – Spagna – Francia

–  · Russia – Ucraina – UE

–  · Russia – Bielorussia – Ucraina – UE

–  · Russia – Bielorussia – UE

–  · Russia – Mar Baltico – Germania

–  · Russia – Stati baltici – Polonia –Germania

–  · Germania – Repubblica ceca – Polonia – Germania – altri Stati membri

–  · Libia – Italia

–  · Tunisia – Libia – Italia

–  · Paesi del Mar Caspio – UE

–  · Russia – Ucraina – Moldova – Romania – Bulgaria – Grecia – Slovenia – altri paesi balcanici

–  · Russia – Ucraina – Slovacchia – Ungheria – Slovenia – Italia

–  · Paesi Bassi – Germania – Svizzera – Italia

–  · Belgio – Francia – Svizzera – Italia

–  · Danimarca – (Svezia) – Polonia

–  · Norvegia – Russia – UE

–  · Irlanda

–  · Algeria – Italia – Francia

–  · Algeria – Tunisia – Italia

–  · Medio Oriente – circuito del gas del Mediterraneo orientale – UE

–  · Impianto di miscelazione a Winksele sull'asse nord-sud (miscelazione di gas H con azoto)

–  · aumento della capacità sull'asse est-ovest: Zeebrugge-Eynatten

10.  Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas naturale interconnesse nel mercato interno e nei paesi di transito e, in particolare, a individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti del gas naturale secondo criteri di efficienza e sicurezza.

–  · Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente tra paesi diversi, nelle reti del gas naturale.

–  · Sviluppo di soluzioni riguardanti la gestione del flusso di gas naturale per risolvere i problemi di congestione delle reti del gas.

–  · Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti del gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno.

–  · Aumento delle prestazioni globali e della sicurezza delle reti del gas naturale nei paesi di transito.

11.  Sviluppo e integrazione delle capacità di trasporto di gas di olefine per soddisfare la domanda nel mercato interno.

–  Tutti gli Stati membri

ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Progetti di interesse comune e loro specifiche attualmente individuati conformemente ai criteri di cui all'allegato II

RETI DI ELETTRICITÀ

1.  Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni isolate

1.1  Cavo sottomarino Irlanda – Galles (UK)

1.2  Connessione delle Cicladi meridionali (EL)

1.3  Collegamento mediante cavo sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)

1.4  Connessione e ampliamento della rete a Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)

1.5  Connessione e ampliamento della rete a Madeira (PT)

1.6  Cavo sottomarino Sardegna (IT) – Italia continentale

1.7  Cavo sottomarino Corsica (FR) – Italia

1.8  Connessione Italia continentale – Sicilia (IT): raddoppio della connessione Sorgente (IT) – Rizziconi (IT)

1.9  Nuove connessioni nelle isole Baleari e Canarie (ES)

2.  Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri

2.1  Linea Moulaine (FR) – Aubange (BE)

2.2  Linea Avelin (FR) – Avelgem (BE)

2.3  Interconnessione tra la Germania e il Belgio

2.4  Linea Vigy (FR) – Marlenheim (FR)

2.5  Linea Vigy (FR) – Uchtelfangen (DE)

2.6  Trasformatore di fase di La Praz (FR)

2.7  Ulteriore aumento di capacità dell'interconnessione esistente tra Francia e Italia

2.8  Nuova interconnessione tra Francia e Italia

2.9  Nuova interconnessione attraverso i Pirenei tra Francia e Spagna

2.10  Connessione nei Pirenei orientali tra Francia e Spagna

2.11  Connessioni tra il Portogallo settentrionale e la Spagna nordoccidentale

2.12  Linea Sines (PT) – Alqueva (PT) – Balboa (ES)

2.13  Connessione tra il Portogallo meridionale e la Spagna sudoccidentale

2.14  Linea Valdigem (PT) – Douro Internacional (PT) – Aldeadávila (ES) e impianti Douro Internacional

2.15  Connessioni a nord del golfo di Bothnia e del cavo sottomarino Fennoscan tra Finlandia e Svezia

2.16  Linea Lienz (AT) – Cordignano (IT)

2.17  Interconnessione Somplago (IT) – Wuermlach (AT)

2.18.  Interconnessione Austria – Italia (Tauri-Bressanone) attraverso il tunnel ferroviario del Brennero

2.19  Connessione tra Irlanda e Irlanda del Nord

2.20  Linea St Peter (AT) – Isar (DE)

2.21  Cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali

2.22  Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Germania, ad esempio: linea Kassø-Amburgo

2.23  Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Svezia

2.24  Nuova interconnessione tra Slovenia e Ungheria: Cirkovce (SI) – Heviz (HU)

2.25  Sajoivanka (HU) – Rimavská Sobota (SK)

2.26  Moldava – Sajoivanka (HU)

2.27  Stupava (SK) – Vienna sud-est (AT)

2.28  Linea Polonia – Germania (Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL))

2.29  Collegamento Polonia – Lituania (Elk - Alytus)

2.30  Cavo sottomarino tra Finlandia e Estonia

2.31  Installazione di dispositivi FACS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) tra Italia e Slovenia

2.32  Nuove connessioni tra i sistemi UCTE e CENTREL

2.33  Dürnrohr (AT) – Slavětice (CZ)

2.34  Connessione elettrica sottomarina tra Malta (MT) e Sicilia (IT)

2.35  Nuove interconnessioni tra Italia e Slovenia

2.36  Linea Udine ovest (IT) – Okroglo (SI)

3.  Sviluppo delle connessioni elettriche interne degli Stati membri

3.1  Connessioni sull'asse danese est-ovest: connessione tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (NORDEL) della Danimarca

3.2  Connessione sull'asse danese nord-sud

3.3  Nuove connessioni nella Francia settentrionale

3.4  Nuove connessioni nella Francia sudoccidentale

3.5  Linea Trino Vercellese (IT) – Lacchiarelle (IT)

3.6  Linea Turbigo (IT) – Rho (IT) – Bovisio (IT)

3.7  Linea Voghera (IT) – La Casella (IT)

3.8  Linea San Fiorano (IT) – Nave (IT) – Gorlago (IT)

3.9  Linea Venezia Nord (IT) – Cordignano (IT)

3.10  Linea Redipuglia (IT) – Udine Ovest (IT)

3.11  Nuove connessioni sull'asse italiano est-ovest

3.12  Linea Tavarnuzze (IT) – Casellina (IT)

3.13  Linea Tavarnuzze (IT) – Santa Barbara (IT)

3.14  Linea Rizziconi (IT) – Feroleto (IT) – Laino (IT)

3.15  Nuove connessioni sull'asse italiano nord-sud

3.16  Modifiche alle reti per facilitare le connessioni alle fonti rinnovabili

3.17  Nuove connessioni eoliche in Italia

3.18  Nuove connessioni sull'asse nord spagnolo

3.19  Nuove connessioni sull'asse mediterraneo spagnolo

3.20  Nuove connessioni sull'asse Galizia (ES) – Centro (ES)

3.21  Nuove connessioni sull'asse Centro (ES) – Aragona (ES)

3.22  Nuove connessioni sull'asse Aragona (ES) – Levante (ES)

3.23  Nuove connessioni sull'asse spagnolo sud-centro (ES)

3.24  Nuove connessioni sull'asse spagnolo est-centro (ES)

3.25  Nuove connessioni in Andalusia (ES)

3.26  Linea Pedralva (PT) – Riba d'Ave (PT) e impianti di Pedralva

3.27  Linea Recarei (PT) – Valdigem (PT)

3.28  Linea Picote (PT) – Pocinho (PT) (potenziamento)

3.29  Modifica dell'attuale linea Pego (PT) – Cedillo(ES)/Falagueira (PT) e impianti di Falagueira

3.30  Linea Pego (PT) – Batalha (PT) e impianti di Batalha

3.31  Linea I Sines (PT) ‐ Ferreira do Alentejo (PT) (potenziamento)

3.32  Nuone connessioni eoliche in Portogallo

3.33  Linee Pereiros (PT) – Zêzere (PT) – Santarém (PT) e impianti di Zêzere

3.34  Linee I e II Batalha (PT) – Rio Maior (PT) (potenziamento)

3.35  Linea Carrapatelo (PT) – Mourisca (PT) (potenziamento)

3.36  Linea Valdigem (PT) – Viseu (PT) – Anadia (PT)

3.37  Deviazione dell'attuale linea Rio Maior (PT) – Palmela (PT) a Ribatejo (PT) e impianti di Ribatejo

3.38  Sottostazioni di Salonicco (EL), Lamia (EL) e Patrasso (EL) e linee di connessione

3.39  Connessioni delle regioni di Eubea (EL), Laconia (EL) e Tracia (EL)

3.40  Rafforzamento delle connessioni esistenti delle regioni periferiche nella Grecia continentale

3.41  Linea Tynagh (IE) – Cashla (IE)

3.42  Linea Flagford (IE) – East Sligo (IE)

3.43  Connessioni nel nordest e nell'ovest della Spagna, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica

3.44  Connessioni nel paese Basco (ES), Aragona (ES) e Navarra (ES)

3.45  Connessioni in Galizia (ES)

3.46  Connessioni nella Svezia centrale

3.47  Connessioni nella Svezia meridionale

3.48  Linea Amburgo (DE) – regione di Schwerin (DE)

3.49  Linea regione di Halle/Saale (DE) – regione di Schwerin (DE)

3.50  Nuove connessioni eoliche offshore e a terra in Germania

3.51  Rafforzamento della rete 380 kV in Germania in vista della connessione dei parchi eolici offshore

3.52  Connessioni nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda

3.53  Connessioni nel nordovest del Regno Unito

3.54  Connessioni in Scozia e Inghilterra, nella prospettiva di un maggior uso delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità

3.55  Nuove connessioni eoliche offshore in Belgio, compreso il rafforzamento della rete di 380 kV

3.56  Sottostazione di Borssele (NL)

3.57  Attuazione dell'attrezzatura di compensazione dell'energia reattiva (NL)

3.58  Installazione di trasformatori di fase e/o di condensatori in Belgio

3.59  Rafforzamento della rete di 380 kV in Belgio al fine di aumentare la capacità di importazione

3.60  Linea St. Peter (AT) – Tauern (AT)

3.61  Linea Süd-Burgenland (AT) – Kainachtal (AT)

3.62  Dunowo (PL) – Zydowo (PL) – Krzewina (PL) – Plewiska (PL)

3.63  Patnow (PL) – Grudziadz (PL)

3.64  Ostrow (PL) – Plewiska (PL)

3.65  Ostrow (PL) – Trebaczew (Rogowiec) (PL)

3.66  Plewiska (PL) – Patnow (PL)

3.67  Tarnow (PL) – Krosno (PL)

3.68  Elk (PL) – Olsztyn Matki (PL)

3.69  Elk (PL) – Narew (PL)

3.70  Mikulowa (PL) – Swiebodzice-Dobrzen (Groszowice) (PL)

3.71  Patnow (PL) – Sochaczew (PL) – Varsavia (PL)

3.72  Krsko (SI) – Bericevo (SI)

3.73  Rafforzamento del sistema di trasmissione della Slovenia da 220 kV a 400 kV

3.74  Medzibrod (SK) – Liptovská Mara (SK)

3.75  Lemešany (SK) – Moldava (SK)

3.76  Lemešany (SK) – Veľké Kapušany (SK)

3.77  Gabčíkovo (SK) – Veľký Ďur (SK)

3.78  Connessioni nella Svezia settentrionale

3.79  Trasformazione dell'approvvigionamento energetico di Saaremaa a 110 kV (ET)

3.80  Miglioramento dell'approvvigionamento energetico a Tartu (ET)

3.81  Ammodernamento della sottostazione d'Eesti (300 kV) (ET)

3.82  Ammodernamento delle sottostazioni di Kiisa, Püssi e Viljandi (110 kV) (ET)

3.83  Nošovice (CZ) – Prosenice (CZ): trasformazione della linea semplice (400 kV) in una linea a circuito doppio di 400 kV

3.84  Krasíkov (CZ) – Horni Životice (CZ): nuova linea semplice di 400 kV

3.85  Nuove connessioni eoliche a Malta (MT)

4.  Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi

4.1  Nuova interconnessione Italia – Svizzera

4.2  Linea Philippi (EL) – Maritsa 3 (BG)

4.3  Linea Amintaio (EL) – Bitola (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)

4.4  Linea Kardia (EL) – Elbasan (AL)

4.5  Linea Elbasan (AL) – Podgorica (Serbia e Montenegro)

4.6  Sottostazione di Mostar (Bosnia-Erzegovina) e linee di connessione

4.7  Sottostazione di Ernestinovo (HR) e linee di connessione

4.8  Nuove connessioni tra Grecia e Albania, Bulgaria ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia

4.9  Linea Philippi (EL) – Hamidabad (TR)

4.10  Cavo sottomarino tra l'Inghilterra nordorientale/orientale e la Norvegia meridionale

4.11  Collegamento Eemshaven (NL) – Feda (NO)

4.12  Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e il Marocco (rafforzamento della connessione esistente)

4.13  Connessioni per il circuito del Baltico: Germania – Polonia – Russia – Estonia – Lettonia – Lituania – Svezia – Finlandia – Danimarca – Bielorussia

4.14  Collegamenti Finlandia meridionale – Russia

4.15  Nuove connessioni tra Svezia settentrionale e Norvegia settentrionale

4.16  Nuove connessioni tra Svezia centrale e Norvegia centrale

4.17  Linea Borgvik (SE) – Hoesle (NO) – regione di Oslo (NO)

4.18  Nuove connessioni tra il sistema UCTE/CENTREL e i paesi balcanici

4.19  Connessioni e interfaccia tra il sistema UCTE ampliato e Bielorussia, Russia e Ucraina, compresa la ricollocazione delle stazioni di conversione HVDC precedentemente operanti tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e Germania e Repubblica ceca

4.20  Connessioni nel circuito del Mar Nero: Russia – Ucraina – Romania – Bulgaria – Turchia – Georgia

4.21  Nuove connessioni nella regione del Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità del sistema UCTE ampliato con le reti dei paesi interessati

4.22  Nuove connessioni nel circuito del Mediterraneo: Francia – Spagna – Marocco – Algeria – Tunisia – Libia – Egitto – paesi del Vicino Oriente – Turchia – Grecia – Italia

4.23  Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e l'Algeria nordoccidentale

4.24  Cavo sottomarino tra l'Italia e l'Africa del Nord (Algeria, Tunisia, Libia)

4.25  Connessione elettrica tra Tunisia e Italia

4.26  Nuove connessioni nella regione/area del Mare di Barents

4.27  Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Norvegia

4.28  Obermoorweiler (DE) - Meiningen (AT) - Bonaduz (CH): nuovo aumento della capacità

4.29  Bekescsaba (HU) – Oradea (RO)

4.30  Pécs (HU) – Sombor (YU)

4.31  Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)

4.32  Frontiera Veľké Kapušany (SK) – Ucraina

4.33  Andrall (ES) – Encamp (AND): aumento della capacità a 220 kV

4.34  Spagna – Andorra – Francia: rafforzamento delle connessioni

5.  Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno

(Le specificazioni non sono state ancora definite)

RETI DEL GAS

6.  Introduzione del gas naturale in nuove regioni

6.1  Sviluppo della rete del gas tra Belfast e la regione nordoccidentale dell'Irlanda del Nord (UK) e, se opportuno, la costa occidentale dell'Irlanda

6.2  GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie (ES)

6.3  GNL a Las Palmas de Gran Canaria (ES)

6.4  GNL a Madeira (PT)

6.5  Sviluppo della rete del gas in Svezia

6.6  Collegamento tra le Isole Baleari (ES) e la Spagna continentale

6.7  Diramazione ad alta pressione verso la Tracia (EL)

6.8  Diramazione ad alta pressione verso Corinto (EL)

6.9  Diramazione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale (EL)

6.10  Connessione delle isole Lolland (DK) e Falster (DK)

6.11  GNL sull'isola di Cipro, centro energetico di Vassilikos

6.12  Connessione tra gli impianti GNL di Vassilikos (CY) e la centrale elettrica di Moni (CY)

6.13  GNL sull'isola di Creta (EL)

6.14  Diramazione ad alta pressione verso Patrasso (EL)

6.15  GNL a Malta

7.  Sviluppo delle connessioni del gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas naturale separate

7.1  Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia

7.2  Interconnessione nord-sud, compreso il gasdotto Dublino-Belfast

7.3  Stazione di compressione sul gasdotto Lacq (FR) – Calahorra (ES)

7.4  Gasdotto Lussagnet (FR) – Bilbao (ES)

7.5  Gasdotto Perpignan (FR) – Barcellona (ES)

7.6  Potenziamento della capacità di trasporto dei gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e dei gasdotti per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo

7.7  Gasdotto Purchkirchen (AT) – Burghausen (DE)

7.8  Gasdotto Andorf (AT) – Simbach (DE)

7.9  Gasdotto Wiener Neustadt (AT) – Sopron (HU)

7.10  Gasdotto Bad Leonfelden (DE) – Linz (AT)

7.11  Gasdotto Grecia nordoccidentale – Elbasan (AL)

7.12  Gasdotto di interconnessione Grecia – Italia

7.13  Stazione di compressione sul gasdotto principale in Grecia

7.14  Connessione tra le reti dell'Austria e della Repubblica ceca

7.15  Corridoio di trasporto del gas nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Austria

7.16  Corridoio di trasporto del gas tra l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, Romania e Bulgaria

7.17  Gasdotti di interconnessione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Germania per collegare le principali fonti e i principali mercati dell'Europa nordoccidentale

7.18  Connessione tra la Germania nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia nordoccidentale (zona di Szczecin) con una diramazione tra Schmölln e Lubmin (DE, zona di Greifswald)

7.19  Gasdotto Cieszyn (PL) – Ostrava (CZ)

7.20  Görlitz (DE) – Zgorzelec (PL): estensione e interconnessione delle reti di gas naturale

7.21  Estensione Bernau (DE) – Szczecin (PL)

7.22  Connessione tra impianti offshore nel Mare del Nord o dagli impianti offshore danesi agli impianti onshore del Regno Unito

7.23  Rafforzamento della capacità di trasporto tra Francia e Italia

7.24  Interconnettore per il gas del Baltico tra Danimarca – Germania – Svezia

7.25  Impianto di miscelazione a Winksele (BE) sull'asse nord-sud

7.26  Rafforzamento della capacità di connessione tra Zeebrugge (BE) ed Eynatten (BE)

7.27  Rafforzamento della capacità lungo l'asse nord-ovest: Zelzate (BE) – Zeebrugge (BE)

7.28  Costruzione di un gasdotto che collega la Danimarca ai Paesi Bassi e connette le installazioni di produzione esistenti nel Mare del Nord

8.  Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale

8.1  GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo terminale) e gasdotto verso il deposito di Lussagnet (FR)

8.2  GNL a Fos-sur-mer (FR)

8.3  GNL a Huelva (ES), ampliamento del terminale esistente

8.4  GNL a Cartagena (ES), ampliamento del terminale esistente

8.5  GNL in Galizia (ES), nuovo terminale

8.6  GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale

8.7  GNL nella regione di Valencia (ES), nuovo terminale

8.8  GNL a Barcellona (ES), ampliamento del terminale esistente

8.9  GNL a Sines (PT), nuovo terminale

8.10  GNL a Revithoussa (EL), ampliamento del terminale esistente

8.11  GNL sulla costa adriatica settentrionale (IT)

8.12  GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale (IT)

8.13  GNL sulla costa adriatica meridionale (IT)

8.14  GNL sulla costa ionica (IT)

8.15  GNL sulla costa tirrenica (IT)

8.16  GNL sulla costa ligure (IT)

8.17  GNL a Zeebrugge (BE, seconda fase di estensione della capacità)

8.18  GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)

8.19  Costruzione di un secondo terminale GNL nella Grecia continentale

8.20  Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Irlanda

8.21  Stoccaggio a sud di Kavala (EL), conversione di un giacimento di gas offshore esaurito

8.22  Stoccaggio a Lussagnet (FR, ampliamento del sito esistente)

8.23  Stoccaggio a Pecorade (FR, conversione di un giacimento petrolifero esaurito)

8.24  Stoccaggio in Alsazia (FR, sviluppo di cavità saline)

8.25  Stoccaggio nella regione del centro (FR, sviluppo nella superficie freatica)

8.26  Stoccaggio sull'asse nord-sud della Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, Castiglia y León, Castiglia, La Mancha e Andalusia

8.27  Stoccaggio sull'asse mediterraneo della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, Valencia e Murcia

8.28  Stoccaggio a Carriço (PT, nuovo sito)

8.29  Stoccaggio a Loenhout (BE, ampliamento del sito esistente)

8.30  Stoccaggio a Stenlille (DK) e Lille Torup (DK, ampliamento del sito esistente)

8.31  Stoccaggio a Tønder (DK, nuovo sito)

8.32  Stoccaggio a Purchkirchen (AT, ampliamento del sito esistente), compreso il gasdotto di collegamento con il sistema Penta West presso Andorf (AT)

8.33  Stoccaggio a Baumgarten (AT, nuovo sito)

8.34  Stoccaggio a Haidach (AT, nuovo sito), compreso il gasdotto di connessione con la rete del gas europea

8.35  Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Italia

8.36  Stoccaggio a Wierzchowice (PL): estensione del sito

8.37  Stoccaggio a Kossakowo (PL): sviluppo dello stoccaggio sotterraneo

8.38  Gasdotto Malta (MT) – Sicilia (IT)

8.39  Stoccaggio in Lituania (nuovo sito)

9.  Sviluppo delle capacità di trasporto (mediante gasdotti di rifornimento)

9.1  Creazione e sviluppo di connessioni sulla rete del gas nordica: Norvegia – Danimarca – Germania – Svezia – Finlandia – Russia – Stati baltici – Polonia

9.2  Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, Finlandia

9.3  Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar Baltico, Germania

9.4  Gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, compreso lo sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Lettonia, progetto Amber (Ambra)

9.5  Gasdotto Finlandia – Estonia

9.6  Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna e alla Francia e aumento della capacità delle reti interne collegate in questi paesi

9.7  Aumento della capacità di trasporto del gasdotto Algeria – Marocco – Spagna (fino a Córdoba)

9.8  Gasdotto Córdoba (ES) – Ciudad Real (ES)

9.9  Gasdotto Ciudad Real (ES) – Madrid (ES)

9.10  Gasdotto Ciudad Real (ES) – costa mediterranea (ES)

9.11  Diramazioni in Castiglia (ES) – La Mancha (ES)

9.12  Estensione verso la Spagna nordoccidentale

9.13  Gasdotto sottomarino Algeria – Spagna e gasdotti di connessione con la Francia

9.14  Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca

9.15  Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Bielorussia e Polonia

9.16  Gasdotto per il trasporto di gas naturale "Yamal - Europa II"

9.17  Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto STEGAL che collega al triangolo DE/FR/CH)

9.18  Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto MIDAL presso Heppenheim e la connessione di Burghausen con il gasdotto PENTA in Austria)

9.19  Aumento della capacità di trasporto del gasdotto STEGAL per il trasporto di gas supplementare dalla frontiera tra la Repubblica ceca e la Germania e dalla frontiera tra la Polonia e la Germania attraverso la Germania verso altri Stati membri

9.20  Gasdotto dalle risorse libiche verso l'Italia

9.21  Gasdotto dalle risorse dei paesi del Mar Caspio verso l'Unione europea

9.22  Gasdotto Grecia – Turchia

9.23  Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe alla Grecia e ad altri paesi balcanici attraverso Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria

9.24  Gasdotto St. Zagora (BG) – Ihtiman (BG)

9.25  Gasdotto transadriatico – gasdotto per il trasporto di gas naturale importato dalla regione del Mar Caspio, dalla Russia e dal Medioriente, che collega l'Italia ai mercati dell'energia dell'Europa del sud-est

9.26  Gasdotti di connessione tra le reti di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia

9.27  Gasdotto dalle risorse russe all'Italia attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Slovenia

9.28  Aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia attraverso la Germania

9.29  Gasdotto Taisnières (FR) – Oltingue (CH)

9.30  Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia

9.31  Gasdotto Nybro (DK) – Dragør (DK), compreso il gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille (DK)

9.32  Rete dalle risorse del Mare di Barents all'Unione europea attraverso la Svezia e la Finlandia

9.33  Gasdotto dal giacimento (offshore) di Corrib (IE)

9.34  Gasdotto dalle risorse algerine all'Italia attraverso la Sardegna con una diramazione verso la Corsica

9.35  Rete dalle risorse mediorientali all'Unione europea

9.36  Gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito

9.37  Collegamento Pécs (HU) – Croazia

9.38  Collegamento Szeged (HU) – Oradea (RO)

9.39  Collegamento Vecses (HU) – Slovacchia

9.40  Aumento della capacità tra Beregdaroc (HU) e l'Ucraina

10.  Azioni per migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel mercato interno

(Le specificazioni non sono state ancora definite).

(1) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 17.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2005.
(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).
(5) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(6) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 154.
(9) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(10) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).
(11) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).
(12)* Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

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