Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/2015(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0276/2005

Testi presentati :

A6-0276/2005

Discussioni :

PV 27/10/2005 - 3

Votazioni :

PV 27/10/2005 - 5.6

Testi approvati :

P6_TA(2005)0413

Testi approvati
PDF 128kWORD 49k
Giovedì 27 ottobre 2005 - Strasburgo
Attività del Mediatore europeo (2004)
P6_TA(2005)0413A6-0276/2005

Risoluzione del Parlametno europeo sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2004 (2005/2136(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2004,

–   visto l'articolo 195 del trattato CE,

–   visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali,

–   visti la sua risoluzione, del 17 novembre 1993, sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà e l'accordo interistituzionale sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà; sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore; sulle modalità di funzionamento del Comitato di conciliazione previsto all'articolo 189 B(1) del trattato CE,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

–   visti l'articolo 112, paragrafo 1, e l'articolo 195, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0276/2005),

A.   considerando che la Carta dei diritti fondamentali è stata solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e che esiste la volontà politica di conferirle un carattere giuridico vincolante,

B.   considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, "ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione",

C.   considerando che, ai sensi dell'articolo 43 della Carta, " ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali",

D.   considerando che l'anno in corso segna l'inizio del secondo mandato del Mediatore attuale, sig. Nikiforos Diamandouros, e al contempo, in settembre, il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo,

E.   considerando che la relazione annuale del Mediatore europeo è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo l'8 marzo 2005 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 10 maggio 2005 a Strasburgo,

F.   considerando che nel 2004 si è avuto, rispetto all'anno precedente, un netto aumento (del 53%) del numero di denunce presentate al Mediatore europeo e che solo la metà di tale aumento (51%) è dovuta al fatto che i cittadini dei dieci nuovi Stati membri sono ora divenuti cittadini europei,

G.   considerando che il Mediatore europeo è un organo imparziale e al contempo offre ai cittadini una via di ricorso extragiudiziaria in seno all'Unione e che nel 2004 egli ha prestato un aiuto effettivo in quasi il 70% di tutti i casi sottoposti al suo esame, ivi comprese le denunce irricevibili,

H.   considerando che nel 2004 il Mediatore europeo ha concluso 251 inchieste - 247 avviate a seguito di denunce e 4 inchieste d'iniziativa -; che 65 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo interessato a seguito della presentazione di una denuncia al Mediatore e che sono state proposte 12 conciliazioni amichevoli,

I.   considerando che il Mediatore ha deciso di presentare una relazione speciale (OI/2/2003/GG) al Parlamento europeo in risposta a una denuncia riguardante un caso in cui il Mediatore aveva ritenuto che il denunciante avesse subito condizioni di lavoro discriminatorie nel quadro dei servizi della Commissione, e in cui non era stata raggiunta alcuna conciliazione amichevole e la Commissione non aveva accolto il suo progetto di raccomandazione,

J.   considerando che il fatto di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo significa per il Mediatore disporre di uno strumento essenziale con cui poter cercare il sostegno del Parlamento europeo e della sua commissione per le petizioni al fine di dare soddisfazione ai cittadini i cui diritti siano stati violati e di promuovere il miglioramento degli standard dell'amministrazione europea;

K.   considerando che le inchieste del Mediatore danno spesso risultati positivi per i firmatari delle denunce e possono contribuire a migliorare la qualità dei servizi amministrativi,

L.   considerando che i molteplici commenti critici formulati dal Mediatore nella sua relazione per il 2004 in relazione a casi di cattiva amministrazione possono contribuire a impedire il ripetersi in futuro di errori o disfunzioni, grazie all'adozione e all'applicazione di opportune misure da parte delle istituzioni o degli altri organi dell'UE,

M.   considerando che il Parlamento europeo è stato oggetto di un commento critico a seguito della mancanza di misure adeguate per applicare la regolamentazione antitabagismo nei suoi edifici,

N.   considerando che il Mediatore ha continuato a sviluppare costruttive relazioni di lavoro con le istituzioni e gli organi dell'Unione mediante riunioni e eventi congiunti, per creare sinergie nel perseguimento degli obiettivi comuni,

O.   considerando che la relazione annuale rende conto degli sforzi effettuati dal Mediatore per ampliare e rendere più dinamica la rete dei mediatori nazionali e regionali nell'Unione, nei paesi candidati all'adesione, in Norvegia e in Islanda, sviluppando lo scambio di informazioni e la condivisione delle pratiche migliori, tenendo conto del fatto che i poteri esercitati dai mediatori e i loro campi d'azione e di responsabilità sono spesso molto diversi,

P.   considerando che la partecipazione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo a tale rete potrà agevolare la cooperazione pratica fra le istituzioni europee e i mediatori nazionali e regionali, viste le responsabilità diverse che loro competono,

Q.   considerando che nel 2004 il Mediatore ha moltiplicato le attività di comunicazione, in particolare le visite a carattere informativo, gli eventi pubblici, le conferenze e i colloqui con la stampa, per sensibilizzare ulteriormente i cittadini ai loro diritti nei confronti dell'amministrazione comunitaria,

R.   considerando che il 6 settembre 2001(2) il Parlamento europeo ha adottato all'unanimità il codice di buona condotta amministrativa dell'Unione europea, raccomandato in una relazione speciale del Mediatore nell'aprile 2000, e che la Commissione non ha sinora adottato tale codice,

S.   considerando che, in una lettera al Presidente del Parlamento europeo e in occasione di un incontro con il Presidente della Commissione e il Collegio dei Commissari, il sig. Diamandouros ha di recente auspicato che l'insieme delle istituzioni e degli organi adottino un approccio comune riguardo al codice di buona condotta amministrativa dell'Unione europea,

T.   considerando che nella sua relazione il Mediatore ribadisce la richiesta di revisione dello statuto che disciplina le sue attività,

1.   approva la relazione annuale per il 2004 presentata dal Mediatore europeo e si compiace della nuova presentazione e organizzazione delle materie che, oltre a fornire una visione d'insieme completa sui casi trattati e le inchieste condotte durante l'anno, contiene un'analisi tematica chiara e semplice;

2.   si compiace con l'ufficio del Mediatore che ha diversificato e modernizzato le pubblicazioni annuali, in funzione delle varie necessità di quanti presentano denunce, dei parlamentari, dei professionisti e del grande pubblico;

3.   si compiace della grande visibilità pubblica conseguita dal Mediatore nel cercare di informare i cittadini, e reputa che un'informazione qualitativamente migliore possa contribuire a far diminuire il numero di denunce non rientranti nelle competenze del Mediatore;

4.   esorta il Mediatore europeo a portare avanti il suo lavoro e a promuovere le sue attività all'insegna dell'efficacia e della flessibilità, in modo che i cittadini vedano in lui il guardiano della buona amministrazione delle istituzioni europee;

5.   constata che, sebbene si sia verificato un aumento delle denunce pervenute al Mediatore, il 75% circa di esse non sono di sua competenza, dal momento che nella maggior parte dei casi sono le autorità nazionali, responsabili dell'applicazione del diritto comunitario, ad essere il bersaglio dei firmatari;

6.   invita il Mediatore a precisare il concetto di cattiva amministrazione(3) con riferimento sia alle istituzioni e agli organi a cui si applica, mediante elaborazione di un elenco rigoroso ed esaustivo, sia alle questioni che possono essere oggetto di denunce, escludendo in modo categorico quelle che sono di competenza delle autorità degli Stati membri;

7.   esorta il Mediatore a continuare a inviare direttamente al livello nazionale o locale più adeguato, attraverso la rete, in osservanza del principio di sussidiarietà, le denunce che non sono di sua competenza;

8.   sostiene il Mediatore nella sua intenzione di aumentare, nella misura del possibile, il numero di proposte di conciliazioni amichevoli;

9.   esorta il Mediatore a deferire alla commissione per le petizioni affinché sia discusso in una delle sue riunioni, ascoltando se del caso il parere del firmatario della denuncia, qualsiasi rifiuto opposto dall'istituzione o dall'organo a una conciliazione amichevole o a un progetto di raccomandazione;

10.   osserva che sette casi sono stati chiusi dopo che l'istituzione interessata aveva accettato il progetto di raccomandazione e che un caso ha dato luogo a una relazione speciale (OI/2/2003/GG);

11.   accoglie con favore la relazione speciale del Mediatore (OI/2/2003/GG) e raccomanda alla Commissione, come forma di rispetto per i diritti dei cittadini europei e a beneficio della qualità dell'amministrazione europea, di riesaminare le norme concernenti l'assunzione degli addetti stampa delle delegazioni nei paesi terzi;

12.   invita il Mediatore ad essere presente nella commissione per le petizioni tutte le volte che sottopone una relazione speciale al Parlamento, in attuazione dell'articolo 195 del suo regolamento, e ritiene che il Parlamento dovrebbe in linea generale adottare una posizione su tali relazioni, mediante approvazione di una relazione separata corredata di una risoluzione;

13.   approva l'iniziativa del Mediatore volta a far sì che le istituzioni europee accettino un termine più breve per l'esame delle denunce concernenti un rifiuto di accesso ai documenti ed esorta il Consiglio ad accettare tale proposta;

14.   invita tutte le istituzioni e gli organi comunitari a interpretare nel modo più ampio possibile le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(4); esorta in particolare la Commissione a non opporsi alla divulgazione dei propri documenti per il fatto che sono destinati a un uso interno;

15.   sollecita la Commissione ad esaminare le denunce d'infrazione in un termine di tempo ragionevole;

16.   esorta la Commissione ad adottare misure per porre termine all'attuale situazione che vede le istituzioni e gli organi applicare codici di condotta diversi e la invita ad adottare il codice europeo di buona condotta amministrativa;

17.   invita le parti di un'inchiesta del Mediatore a citare nella propria corrispondenza gli articoli pertinenti del codice europeo e invita tutte le istituzioni e gli organi comunitari a contribuire alla sua revisione e a riferire al Mediatore in ordine all'applicazione del codice, conformemente all'articolo 27;

18.   ricorda che la Commissione dovrebbe dare avvio ai lavori preparatori per la presentazione di una legge sulla buona amministrazione;

19.   conferma la necessità di una revisione dello statuto del Mediatore, approvato dal Parlamento europeo con decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994(5), alla luce degli sviluppi verificatisi nel corso dell'ultimo decennio, compresi i poteri di investigazione dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e l'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

20.   propugna l'ampliamento e il rafforzamento del sistema dei ricorsi non giurisdizionali, che offre ai cittadini uno strumento alternativo all'azione giudiziaria sotto forma di decisioni e raccomandazioni che non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono misure coercitive;

21.   esorta il Mediatore a utilizzare i propri poteri di raccomandazione e, all'occorrenza, a elaborare una relazione speciale in virtù dell'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, in caso di denunce relative a violazioni di diritti iscritti nella Carta dei diritti fondamentali, nonché a cooperare strettamente con il Parlamento europeo e la futura agenzia europea per i diritti fondamentali, al fine di trovare il rimedio più adeguato;

22.   apprezza la stretta collaborazione instaurata dal Mediatore europeo con i propri omologhi nazionali, regionali e locali, in particolare grazie alla rete europea dei mediatori, che è ormai diventata un meccanismo operativo per un esame rapido ed efficace delle denunce dei cittadini;

23.   ritiene che l'inserimento nella rete della commissione per le petizioni del Parlamento europeo consentirà di moltiplicare e approfondire i suoi contatti regolari con le commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali e con i mediatori degli Stati membri;

24.   plaude agli sforzi del Mediatore volti a far conoscere il proprio ruolo ai cittadini e a informarli sui loro diritti mediante distribuzione di supporti informativi, visite negli Stati membri e conferenze;

25.   esorta l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a rispettare le norme e le prassi in materia di apertura e trasparenza nelle procedure di assunzione e, in particolare, ad attenersi all'articolo 4 del codice europeo di buona condotta amministrativa al momento di motivare le proprie decisioni;

26.   si compiace delle buone relazioni di lavoro fra l'ufficio del Mediatore e la commissione per le petizioni, compreso il processo di reciproco trasferimento dei casi;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai mediatori o agli organi equivalenti negli Stati membri.

(1) GU C 329 del 6.12.1993, pag. 132.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.
(3) Nella relazione annuale del 1997 il Mediatore ha proposto la definizione seguente: "Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante".
(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(5) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).

Note legali - Informativa sulla privacy