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Procedura : 2006/2078(INI)
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Ciclo del documento : A6-0368/2006

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A6-0368/2006

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PV 15/11/2006 - 21
CRE 15/11/2006 - 21

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PV 16/11/2006 - 6.8
CRE 16/11/2006 - 6.8
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Giovedì 16 novembre 2006 - Strasburgo
Lotta contro la tratta degli esseri umani - approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione
P6_TA(2006)0498A6-0368/2006

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione (2006/2078(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Barbara Kudrycka a nome del gruppo PPE-DE sulla lotta contro la tratta degli esseri umani - un approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione (B6-0613/2005),

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare gli articoli 4 e 5 che evidenziano che il commercio di schiavi deve essere proibito in tutte le sue forme,

–   vista la Dichiarazione di Pechino della Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, il seguito di Pechino +5 e +10 e la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)(1),

–   visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 1, 7, 32, 34 e 35, e il Protocollo facoltativo 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, in particolare l'articolo 3,

-   vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne(2) (CEDAW), in particolare gli articoli 5 e 6,

-   visto il Protocollo ONU di Palermo del 2000, protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini,

-   viste le Convenzioni n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente il lavoro forzato o obbligatorio (1930) e n. 182 concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile approvata dalla Conferenza nella sua ottantasettesima sessione (1999),

-   vista la relazione 2005 OIL su un'alleanza globale contro il lavoro forzato nell'ambito del seguito alla Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro 2005,

   vista la relazione 2004 del Dipartimento di Stato USA sul collegamento tra prostituzione e tratta a fini sessuali(3),

-   visti la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e l'articolo 22 del Protocollo aggiuntivo 2002 concernente il trapianto di organi e di tessuti di origine umana,

-   vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani approvata dal Comitato dei ministri il 3 maggio 2005,

-   vista la relazione 2005 del Consiglio d'Europa sulla situazione della criminalità organizzata - Accento sulla minaccia della criminalità economica,

-   vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa 1611/2003 sul traffico di organi in Europa,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(4), in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6,

-   vista la dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani approvata il 20 settembre 2002 dalla Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani - Sfida globale per il XXI secolo,

-   visto il programma dell'Aja(5) su libertà, sicurezza e giustizia, che invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare un piano sulle migliori prassi, normative e meccanismi nella lotta a questo traffico,

-   viste le conclusioni del Consiglio sulla tratta degli esseri umani della 2725a Sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni del 27 e 28 aprile 2006(6),

-   vista la decisone quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani(7),

-   vista la decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile(8),

-   vista la direttiva del Consiglio 2004/81/CE del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(9),

-   vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla base dell'articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2006)0187),

-   visto il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani(10),

–   vista la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 intitolata "Lotta contro la tratta degli esseri umani - un approccio integrato e proposte per un piano d'azione" (COM(2005)0514),

–   vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale(11),

–   vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"(12),

-   vista la relazione e le raccomandazioni del 22 dicembre 2004 del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, istituito nel 2003 dalla Commissione,

-   visti i programmi DAPHNE per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne(13),

-   viste le relazioni Europol sulla tratta degli esseri umani, specialmente la relazione 2005 sulla criminalità organizzata nell'UE(14),

–   visti gli orientamenti UNICEF sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta (2003) e la guida di riferimento sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta in Europa (2006),

-   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

-   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0368/2006),

A.   considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una forma moderna di schiavitù, un crimine grave e una grave violazione dei diritti umani fondamentali e riduce le persone in uno stato di dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni,

B.   considerando che la tratta di esseri umani è un problema mondiale che si verifica sia all'interno dei confini nazionali che attraverso di essi, a prescindere dal fatto che quello interessato sia un paese d'origine, di transito o di destinazione, e costituisce una della forme più redditizie di criminalità organizzata internazionale,

C.   considerando che, secondo il Consiglio d'Europa, la tratta di esseri umani rappresenta il terzo più ingente introito monetario prodotto dalla criminalità organizzata(15),

D.   considerando che le misure prese finora per ridurre la tratta di esseri umani non hanno portato risultati sotto forma di una riduzione del numero delle vittime; considerando che, al contrario, la tratta di esseri umani è l'attività criminale(16) in più celere sviluppo rispetto ad altre forme di criminalità organizzata nell'UE,

E.   considerando che pertanto è necessario adottare obiettivi chiari e specifici quali quello di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nei prossimi dieci anni, sebbene l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di eliminare completamente senza indugio questo tipo di crimine,

F.   considerando che cinque Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, che cinque Stati membri non hanno ratificato il suo Protocollo supplementare per impedire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e bambini, che dieci Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo dell'ONU alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile e alla pornografia infantile e che solo uno degli Stati membri ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani,

G.   considerando che la tratta degli esseri umani è perpetrata non soltanto allo scopo di sfruttamento sessuale, ma anche di sfruttamento del lavoro, adozioni illegali, servitù domestica forzata e vendita di organi, per cui la lotta alla tratta deve andare bene al di là della lotta alla prostituzione forzata e deve coprire tutte le forme di sfruttamento e oppressione,

H.   considerando che se la tratta degli esseri umani non è necessariamente un reato specificamente di genere, visto che anche gli uomini e in particolare i ragazzi sono vittime di sfruttamento sessuale e sul lavoro, anche se la parte più numerosa di vittime della tratta è ancora costituita da donne e ragazze,

I.   considerando che le donne e i bambini sono particolarmente vulnerabili e pertanto esposti a un maggior rischio di diventare vittime della tratta,

J.   considerando che le vittime della tratta, molte delle quali minorenni, sono esposte a violenze e abusi fisici e psicologici, si vedono negate la dignità e la libertà da schiavitù, tortura e altri trattamenti disumani o degradanti, la sicurezza della persona, la libertà di circolazione e i diritti del lavoro e si trovano spesso a vivere in un rapporto forzato e non voluto di dipendenza dai responsabili della tratta stessa,

K.   considerando che sebbene la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo affermi che ciascun neonato deve essere registrato immediatamente dopo la nascita, secondo l'UNICEF(17) più della metà delle nascite nei paesi in via di sviluppo - ad eccezione della Cina - non sono registrate (più di 50 milioni di bambini); considerando che questi bambini invisibili, unitamente ai milioni di orfani e di ragazzi di strada sono i più vulnerabili alla tratta, divenendo facile preda per adozioni illegali o per essere impiegati nel commercio di organi umani; considerando che anche i conflitti, le catastrofi e le situazioni successive agli stessi espongono i bambini ad un rischio maggiore di divenire vittime della tratta degli esseri umani;

L.   considerando che le cause dell'immigrazione clandestina sono diverse da quelle a monte della tratta degli esseri umani e che pertanto questi temi dovrebbero essere affrontati separatamente,

M.   considerando che la relazione del Dipartimento di Stato USA "Trafficking in Persons 2005" dimostra che circa l'80% delle 600.000-800.000 persone vittime ogni anno della tratta è costituito da donne e ragazze,

N.   considerando che la maggior parte delle donne e ragazze oggetto della tratta subiscono diverse forme di sfruttamento, in particolare lo sfruttamento sessuale, che è l'obiettivo principale della tratta, nonché il lavoro forzato e il traffico di organi,

O.   considerando che la relazione OIL(18) del 2005 valuta che l'80% delle vittime della tratta sono donne e ragazze; considerando che detta relazione stima che una percentuale oscillante tra il 40 e il 50% di tutte le vittime sono minori; considerando che, stando a detta relazione, il 56% delle vittime, specie le vittime del lavoro forzato, sono donne e ragazze; considerando che il 98% delle persone vittime della tratta a fini sessuali sono donne e ragazze,

P.   considerando che l'industria del sesso si basa sul principio della domanda e dell'offerta; che la relazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni del 2003 riconosce che la crescente domanda dei consumatori è indubbiamente uno dei fattori che contribuiscono al fenomeno del lavoro forzato nell'industria del sesso,

Q.   considerando che nella relazione del relatore speciale dell'ONU sugli aspetti aventi rilevanza sotto il profilo dei diritti umani e relativi alla tratta di persone, specie donne e bambini, dal titolo "Integrazione dei diritti umani delle donne e di una prospettiva di genere" si afferma che, mentre la violazione dei diritti umani delle donne e dei bambini è perpetrata attraverso traffici d'ogni sorta, la tratta a fini sessuali ha una sua specificità nel senso che la violazione dei diritti delle donne e dei bambini ha luogo in quanto sono per l'appunto donne e bambini,

R.   considerando che l'accesso al mercato del lavoro dell'UE è complicato e perfino limitato e sovraregolamento, che al contempo la richiesta di forza lavoro è chiara, e che tali fattori comportano immigrazione illegale, contrabbando e tratta degli esseri umani,

S.   considerando che, anche se affrontare l'argomento dell'offerta di servizi rappresenta una priorità politica elevata, l'esistenza dello sfruttamento del lavoro spesso è ampiamente tollerata dall'opinione pubblica,

T.   considerando che nell'Unione europea la domanda di lavoratori a basso costo, senza documenti e docili contribuisce alla tratta illegale di esseri umani; che l'esistenza di una tale forza lavoro può abbassare i costi ma a scapito della dignità umana e che compromette le norme in materia di lavoro, le misure in materia di salute e sanità, un'equa retribuzione e il reddito locale e/o statale in quanto non vengono versati tasse e contributi sociali,

U.   considerando che gli elevati profitti derivanti dalla tratta degli esseri umani sono spesso oggetto di riciclaggio di denaro e consentono altre attività criminali organizzate, quali la corruzione e la truffa, permettendo ai responsabili di ottenere un illegittimo potere economico, sociale o addirittura politico,

V.   considerando che la domanda di servizi offerti dalle persone oggetto di traffico, come ad esempio la domanda da parte di uomini che desiderano comprare o comprano donne e bambini a fini sessuali, insieme alla povertà, all'emarginazione sociale e alla mancanza di alternative possibili per attività lavorative dignitose, è la spinta principale alla tratta degli esseri umani e che senza rafforzare la volontà politica e gli sforzi comuni per limitare tale domanda, sarà quasi impossibile fermare o ridurre la tratta in modo sostanziale(19),

W.   considerando che la mancanza di prospettive economiche e sociali sostenibili, gli elevati tassi di disoccupazione, l'incubo di una povertà sempre più estesa in taluni paesi di origine e l'elevato livello di sviluppo economico e sociale esistente in Europa contribuiscono a un clima che rende la tratta di esseri umani una comoda opzione per le organizzazioni criminali,

X.   considerando che rafforzare l'applicazione della legge criminalizzando i responsabili e gli intermediari della tratta di esseri umani rappresenta un aspetto cruciale della lotta alla tratta stessa; considerando che l'applicazione della legge dovrebbe includere anche la possibilità di confiscare i proventi del crimine; considerando che è necessario rafforzare le ispezioni sul lavoro, includendo pene per lo sfruttamento del lavoro e per il lavoro clandestino; considerando che la creazione di una rete di ispezioni nazionali del lavoro e l'armonizzazione delle pene per lo sfruttamento del lavoro potrebbero portare ad una diminuzione di questi reati; considerando che per garantire che i casi di tratta vengano perseguiti e indagati in modo efficace sarebbe utile creare unità speciali debitamente formate e attrezzate all'interno delle forze nazionali di polizia e degli uffici della Procura,

Y.   considerando che l'identificazione rapida delle vittime è fondamentale nella lotta ala tratta,

1.  Rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   Quadro giuridico e applicazione della legge
   a) la tratta degli esseri umani va contrastata con un'impostazione politica coerente (politica dell'immigrazione, di genere, dell'occupazione, sociale, dello sviluppo, estera, di vicinato e dei visti), e la conseguente criminalizzazione, raggiungendo almeno gli standard di legislazione UE, in conformità della decisione quadro 2002/629/GAI;
   b) invita la Comunità europea a firmare e ratificare quanto prima possibile la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani; sollecita la Commissione ad avviare senza più tardare la procedura interna che consente alla Comunità europea di firmare e ratificare detta convenzione; chiede parimenti al Consiglio di adottare la decisione di firmare e ratificare la convenzione;
   c) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare una strategia per attuare il Piano d'azione;
   d) il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'approccio basato sui diritti umani e l'uguaglianza di genere e incentrato sulle vittime, attuando il Piano d'azione;
   e) ritiene che sia necessario un approccio antidiscriminatorio alla tratta oltre ad un approccio incentrato sui diritti umani e che pertanto siano d'importanza fondamentale riferimenti all'uguaglianza e alla non discriminazione;
   f) gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto dovrebbero ratificare e applicare le pertinenti Convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il suo protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, il protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani nonché le Convenzioni e le norme di base sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la n. 29 concernente il lavoro forzato, la n. 182 concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile nonché quelle in materia di libertà di associazione, ispezione sul lavoro e agenzie di occupazione;
   g) gli Stati membri dovrebbero attuare quanto prima la decisione quadro 2002/629/GAI e la direttiva 2004/81/CE e quanto meno garantire che alle vittime della tratta, che collaborino o meno con le autorità competenti durante le indagini e in qualità di testimoni nei procedimenti penali, siano garantiti lo status di residente di breve durata, compreso un periodo di riflessione/recupero per le vittime non inferiore a 30 giorni, nonché l'accesso all'informazione sulle procedure legali e amministrative in una lingua che le vittime comprendono, unitamente a un'assistenza legale gratuita;
   h) gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato(20), in particolare l'articolo 3, come parte della lotta contro la tratta degli esseri umani;
   i) gli Stati membri dovrebbero farsi carico delle persone che sono rimaste vittime della tratta degli esseri umani, offrendo loro la possibilità di ricevere assistenza per rientrare nel paese d'origine, se così desiderano, o per rimanere nell'Unione(21); ritiene che le vittime debbano altresì ricevere sostegno e incoraggiamento a collaborare con le autorità competenti durante le indagini e in qualità di testimoni nei procedimenti penali;
   j) gli Stati membri dovrebbero prendere in esame la possibilità di introdurre meccanismi che incoraggino, sostengano e proteggano gli informatori che possono essere oggetto di rappresaglie;
   k) gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire che l'identificazione delle vittime della tratta, soprattutto dei bambini, sia realizzata da personale specializzato di un'agenzia di applicazione della legge che sia competente in materia di prevenzione della tratta, effettuando una distinzione più coerente tra ingresso illegale e tratta degli esseri umani; le agenzie governative dovrebbero mettere a punto orientamenti per assicurare che nell'interrogare i migranti privi di documenti vengano poste le domande adeguate a garantire che le vittime della tratta possano essere individuate in quanto tali;
   l) gli Stati membri dovrebbero ridurre al minimo il rischio di traffico di organi in Europa anche limitando la domanda, promuovendo più efficacemente la donazione di organi, mantenendo una legislazione rigorosa sui donatori vivi che non sono parenti, garantendo la trasparenza dei registri nazionali e delle liste d'attesa, fissando la responsabilità giuridica per le irregolarità;
   m) gli Stati membri dovrebbero migliorare l'analisi della situazione attuale applicando metodi uniformi di raccolta dei dati comparabili, in particolare di quelli relativi alle rotte del traffico e ai profili delle vittime, conformemente ai protocolli esistenti e alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati;
   n) gli Stati membri dovrebbero attuare coerentemente l'articolo 4 della decisione quadro 2002/629/GAI per garantire che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati commessi a loro beneficio da chiunque agisca sia individualmente sia come parte di un organismo della persona giuridica, abbia una posizione dominante all'interno della persona giuridica, abbia legami con la tratta di esseri umani o utilizzi i servizi di vittime della tratta;
   o) gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire che il sequestro e il trasporto di persone, compresi la fornitura di alloggio e sostentamento, e l'assunzione del controllo su di esse vengano definiti per legge come crimini e considerati reati punibili con la detenzione;
   p) ritiene che la buona pratica societaria secondo la quale chi opera in subappalto ha l'obbligo di assolvere ai propri oneri contrattuali e legali (rispetto dei requisiti nell'intera catena di produzione) abbia un importante ruolo nel ridurre la domanda di manodopera illegale e che il ruolo delle imprese e degli altri operatori sociali sia fondamentale per assicurare l'applicazione di tutte le norme del lavoro e sociali vigenti e, in particolare, per garantire che i lavoratori beneficino dei vantaggi che spettano loro per legge; accoglie con favore la Dichiarazione di Atene, la quale mira a garantire che le imprese non tollerino il lavoro forzato;
   q) è del parere che, qualora si dovesse constatare che una società fa uso di manodopera a basso prezzo sfruttando la tratta degli esseri umani, dovrebbero essere applicate sanzioni severissime nei confronti dei datori di lavoro in questione, in particolare se la società ha agito in modo fraudolento;
   r) gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le sanzioni pecuniarie di carattere penale o amministrativo imposte alla persona giuridica giudicata responsabile del reato includano il sequestro e la confisca dei proventi derivanti dalla tratta, al fine di indennizzare e risarcire, in via prioritaria, le vittime per i danni economici, fisici e psicologici sofferti;
   s) gli Stati membri dovrebbero porre in atto meccanismi che, a livello di polizia, offrano soluzioni integrate per far fronte alla tratta internazionale di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale, con azioni di prevenzione e sensibilizzazione, di educazione e formazione, di assistenza e protezione alle vittime e valutazione delle risorse necessarie per l'esecuzione di dette azioni;
   t) ritiene che i meccanismi di ispezione e applicazione relativi al diritto del lavoro dovrebbero essere rafforzati in tutti gli Stati membri; ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero garantire che esista il necessario quadro giuridico e che i relativi meccanismi, la formazione e le adeguate risorse tecniche siano disponibili in modo da permettere agli Stati membri di rispondere ai loro obblighi giuridici conferendo responsabilità ai funzionari degli organismi di ispezione e fornendo loro informazioni e formazione per consentirgli di riconoscere le vittime della tratta il cui lavoro viene sfruttato; ritiene che una rete transnazionale di ispettorati in materia di occupazione potrebbe risultare un utile strumento nello scambio delle migliori prassi e nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro; gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello UE in questo settore;
   u) gli Stati membri dovrebbero controllare meglio le attività delle agenzie di collocamento e delle agenzie di reclutamento di lavoratori stagionali; il Consiglio dovrebbe prendere in esame la possibilità di una rete di collegamento delle ispezioni del lavoro nazionali;
   v) gli Stati membri dovrebbero sostenere i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il monitoraggio delle agenzie di collocamento private, che spesso sono dissimulate come agenzie matrimoniali o turistiche e possono portare a pratiche abusive di reclutamento e, di conseguenza, alla tratta;
   w) gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il personale dei loro consolati proceda a scambi di esperienze e riceva una formazione adeguata su come riconoscere le domande di visto che possono dissimulare casi di tratta degli esseri umani; il Consiglio e la Commissione dovrebbero completare quanto prima la messa a punto di un Sistema comune d'informazione sui visti;
   x) il Consiglio e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti dell'UE sulla lotta contro la tratta degli esseri umani quale ulteriore strumento per guidare una coerente politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo e diritti del bambino;
   Prevenzione e riduzione della domanda
   y) il dibattito sulla tratta degli esseri umani dovrebbe formare parte dell'istruzione nelle scuole e affrontare la questione della riduzione delle disparità sociali e di genere; la fornitura di informazioni e l'incremento della consapevolezza pubblica sulla tratta come reato inaccettabile debbono essere riconosciuti quali elementi vitali della lotta alla tratta stessa; gli Stati membri dovrebbero sostenere l'introduzione di corsi di capacità personale in tutte le classi come metodo per prevenire la tratta di bambini;
   z) la Commissione dovrebbe avviare entro il 2007 uno studio sia sulla correlazione causale tra le varie legislazioni degli Stati membri sulla prostituzione e la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale che sulla correlazione causale tra le varie legislazioni degli Stati membri e la politica in materia di migrazione e tratta di esseri umani, come previsto dal Commissario Frattini l'8 marzo 2006; lo studio deve essere basato su dati comparabili onde assicurarne la credibilità scientifica; occorre quindi elaborare e applicare quanto prima possibile un metodo standardizzato di raccolta dei dati; i risultati andrebbero quindi utilizzati per attuare le migliori prassi nel combattere la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;
   aa) le iniziative contro la tratta avviate dai governi e dalla società civile, in particolare le campagne concrete per aumentare la consapevolezza, andrebbero sostenute dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri;
   ab) la Commissione dovrebbe valutare e diffondere le migliori pratiche sulla riduzione della domanda di servizi offerti da persone vittime della tratta ai fini di sfruttamento del lavoro o sessuale o per qualsiasi altro fine negli Stati membri;
   ac) gli Stati membri dovrebbero attuare misure per ridurre la domanda e per affrontare altre cause, quali l'emarginazione e la mancanza di pari opportunità occupazionali e di un lavoro dignitoso, sulla base delle migliori prassi e incoraggiare il settore commerciale, in particolare il settore turistico e i servizi Internet, perché sviluppino e aderiscano a codici di condotta al fine di impedire la tratta degli esseri umani;
   ad) la Commissione dovrebbe stabilire una giornata contro la tratta degli esseri umani il 25 marzo, a partire dal 2007, per celebrare l'abolizione del commercio di schiavi in molti paesi del mondo;
   ae) andrebbero prese misure al fine di migliorare i meccanismi giuridici per una migrazione sicura, garantire l'accesso alle informazioni sulle opportunità di una migrazione sicura e assicurare la trasparenza delle procedure come modo migliore per ridurre la tratta degli esseri umani;
   af) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nelle loro politiche interne e di vicinato, sviluppo e aiuti, esaminare misure che affrontino alla radice le cause della tratta degli esseri umani nei paesi di origine, comprese misure per rafforzare i sistemi nazionali di protezione dell'infanzia, incoraggiare le registrazione dei bambini per ridurre la loro vulnerabilità in relazione alle adozioni illegali, ai matrimoni forzati, al commercio di organi umani e alla tratta a qualsiasi fine, compreso lo sfruttamento sessuale;
   ag) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero concentrarsi in particolare sulla prevenzione dell'utilizzazione indebita delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione nella tratta di donne e bambini e promuovere il rispetto di tutte le iniziative legali e tecnologiche necessarie per affrontare questo problema;
   ah) la Commissione dovrebbe adottare una proposta di codice di condotta per i funzionari delle Istituzioni e degli organi UE, in particolare per i funzionari in missioni UE nei paesi terzi, simile al codice di condotta redatto dall'ONU; il codice dovrebbe manifestare una chiara disapprovazione quanto all'acquisto di servizi sessuali, ad altre forme di sfruttamento sessuale e alla violenza di genere, e dovrebbe prevedere le sanzioni necessarie in caso di cattiva condotta; i funzionari dovrebbero ricevere informazioni dettagliate sul contenuto del codice di condotta prima di essere inviati in missione;
   ai) il Consiglio e la Commissione dovrebbero sollevare regolarmente la questione della tratta degli esseri umani nel quadro dei dialoghi politici con i paesi terzi (in particolare con quelli che trasgrediscono in misura maggiore(22)), avvalendosi della clausola "dell'elemento essenziale" del rispetto dei diritti umani che figura negli accordi dell'UE con tali paesi;
   aj) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero affrontare la questione della tratta di esseri umani all'interno dell'Unione e all'interno dei singoli Stati membri, sostenere la ricerca per incrementare la comprensione di questo fenomeno e avviare lo sviluppo e l'attuazione di efficaci misure strategiche;
   ak) il Consiglio e la Commissione dovrebbero esaminare a fondo tutte le accuse di traffico di organi nel quadro del dialogo dell'UE con i paesi terzi sui diritti umani;
   Protezione delle vittime
   al) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero creare una linea telefonica di pronto intervento plurilingue con un unico numero europeo allo scopo di fornire una prima assistenza alle vittime;
   am) gli Stati membri dovrebbero intervenire contro la tratta degli esseri umani, rispettando le prostitute e prevenendo la discriminazione nei loro confronti nonché la loro ulteriore emarginazione o stigmatizzazione, che ne rafforzano la vulnerabilità rispetto alla tratta e ad altre forme di violenza o abuso;
   an) il Consiglio dovrebbe incoraggiare la creazione di un sito web europeo contenente dati e immagini delle persone scomparse in stretta cooperazione con i coordinatori nazionali;
   ao) sono necessarie misure per garantire la protezione non soltanto delle vittime di sfruttamento sessuale ma anche delle vittime di sfruttamento sul lavoro e di altri tipi di traffico;
   ap) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero produrre e attuare chiare normative e orientamenti europei sull'assistenza e la protezione delle vittime, indipendentemente dalla loro capacità o volontà di agire in qualità di testimoni, comprese norme speciali per la protezione dei diritti dei bambini e un meccanismo di identificazione delle vittime che garantisca che l'identificazione delle vittime sia parte integrante del sostegno e dell'assistenza;
   aq) gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza a breve e/o a lungo termine alle vittime; questo sostegno dovrebbe comprendere, tra l'altro, centri specializzati di prima accoglienza, con la possibilità di avere accesso ad alloggi in una fase successiva, servizi medici e consulenza medica, assistenza giuridica, informazione sui loro diritti e sulle implicazioni per le vittime come testimoni, corsi di lingua e di formazione professionale, corsi di induzione culturale, assistenza finanziaria e assistenza per trovare un lavoro, compresi tutori legali speciali per i bambini;
   ar) occorrerebbe concepire il sostegno alle vittime della tratta in modo che si adatti alle loro esigenze particolari, visto che le vittime della tratta non rappresentano un gruppo omogeneo; sotto questo aspetto sono particolarmente rilevanti la parità di genere, i diritti dei bambini, delle popolazioni indigene e delle minoranze in quanto molte vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani sono donne, bambini e individui che appartengono a gruppi etnici e a minoranze che possono essere stati oggetto di discriminazione nel loro paese d'origine;
   as) gli Stati membri dovrebbero offrire alle vittime accesso all'istruzione, a programmi di formazione e al mercato del lavoro come pure a una tutela dei diritti nelle procedure civili, penali e amministrative e l'accesso a riparazioni giuridiche;
   at) le vittime della tratta non dovrebbero essere immediatamente rinviate al paese di origine quando può essere ragionevole sospettare che potrebbero subire ulteriori danni attraverso la stigmatizzazione e la discriminazione o rischiare di essere di nuovo oggetto di tratta; va sottolineata l'importanza dei programmi per un rientro sicuro, la reintegrazione e l'integrazione sociale a beneficio delle vittime nel pieno rispetto dei loro diritti alla sicurezza e alla privacy, che includa la responsabilità dello Stato, qualora le vittime siano identificate, per lo svolgimento di valutazioni di rischio individuali prima, durante e dopo il rientro di una vittima;
   au) gli Stati membri dovrebbero rispettare nella loro legislazione come pure nelle prassi amministrative la definizione ONU di bambino(23), vale a dire ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni; pertanto le decisioni su una soluzione di lungo termine alla tratta dei bambini deve essere presa o da un'autorità con una responsabilità regolamentare per il benessere dei bambini o da un'autorità giudiziaria la cui responsabilità principale sia quella di garantire l'interesse del bambino nel corso di tutto il processo decisionale; in tutti gli interventi riguardanti i bambini, siano essi effettuati da enti di assistenza sociale pubblici o privati, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse del bambino deve costituire la considerazione primaria; gli Stati membri devono garantire che il bambino il quale sia in grado di farsi la propria opinione abbia il diritto di esprimerla liberamente in tutte le questioni che lo riguardano e che le sue opinioni ottengano la debita considerazione a seconda della sua età e maturità;
   av) gli Stati membri dovrebbero garantire che i bambini vittime di tratta siano tutelati dall'azione penale o da sanzioni per reati commessi in relazione al loro status di vittime della tratta; i bambini vittime di tratta non dovrebbero, in linea generale, essere privati della libertà, compreso sulla base del fatto che il bimbo non è accompagnato o è isolato, del suo status in materia migratoria o di soggiorno o in mancanza di ciò;
   aw) gli Stati membri dovrebbero garantire che i bambini vittime e testimoni della tratta beneficino delle garanzie dei loro diritti umani, ottengano protezione speciale, aiuto e sostegno al fine di prevenire ulteriori sofferenze per la loro partecipazione al processo della giustizia penale e al fine di garantire che i loro diritti umani, il loro interesse e la loro dignità siano pienamente rispettati in tutte le fasi; gli Stati membri dovrebbero inoltre tutelare i bambini dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica (articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale(24));
   ax) occorre applicare, sia nei paesi d'origine che di destinazione, speciali misure di protezione per i bambini e una politica di protezione dei bambini in linea con gli orientamenti UNICEF e la guida di riferimento sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta, fra cui più lavoro sociale in strada, assistenza familiare, la costruzione di una rete di sicurezza per i bambini, maggiori informazioni sui rischi della migrazione insicura e rientri assistiti in base alle opinioni e all'interesse del bambino;
   ay) gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione rispetto all'adozione interstatale per evitare le adozioni illegali;
   az) gli Stati membri dovrebbero potenziare il partenariato pubblico-privato nel settore della protezione delle vittime comprendendo il finanziamento sostenibile delle loro attività;
   Coordinamento delle azioni a livello nazionale e UE
   ba) gli Stati membri dovrebbero creare e potenziare strutture di coordinamento nazionali contro la tratta e perseguire l'integrazione di queste strutture in una rete internazionale;
   bb) sottolinea l'importanza che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri promuovano strategie di prevenzione specifiche in relazione al genere come elemento fondamentale nella lotta contro la tratta delle donne e delle ragazze, attuino i principi di uguaglianza di genere ed eliminino la domanda di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del lavoro domestico;
   bc) la Commissione dovrebbe promuovere e appoggiare l'elaborazione e la messa in atto dei piani nazionali di lotta contro la tratta degli esseri umani;
   bd) gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno finanziario alle unità speciali che indagano sui casi di tratta degli esseri umani;
   be) enorme importanza rivestono il coordinamento e la cooperazione fra i paesi di origine, di transito e di destinazione della tratta; il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro strategie contro la tratta per integrare l'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, del Processo di revisione di Pechino, del Patto di stabilità per l'Europa meridionale e del G8;
   bf) il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che possano integrare e stimolare la cooperazione a livello dell'UE, come la task force nordica e baltica contro la tratta degli esseri umani, l'iniziativa di cooperazione dell'Europa sudorientale, il processo paneuropeo di Budapest, il "dialogo 5+5" tra i paesi del Mediterraneo occidentale, il dialogo sulla migrazione di transito nel Mediterraneo e i piani d'azione regionali in Africa e in Medio Oriente e nella regione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale;
   bg) pur riconoscendo la necessità di una relazione specifica sul traffico di organi e tessuti umani, la Commissione e il Consiglio dovrebbero considerare il traffico di organi umani quale parte della loro strategia globale per far fronte alla tratta di esseri umani da un punto di vista di politica interna ed esterna;
   bh) la Commissione e il suo gruppo di esperti dovrebbero avviare, promuovere e valutare ricerche sulle nuove tendenze della tratta, sui rapporti fra tratta e domanda di manodopera a buon mercato, tratta e migrazione nonché ricerca al fine di valutare l'efficacia degli attuali programmi antitratta, compreso il loro impatto sulla promozione e la realizzazione dei diritti dei bambini e specialmente in vista del piano d'azione;
   bi) la Commissione e il Consiglio dovrebbero tenere conto dell'importanza di una rapida identificazione delle vittime della tratta di esseri umani nel processo di sviluppo di un sistema comune di informazione sui visti e combattere nello stesso tempo la tratta all'interno delle frontiere di ogni Stato membro e dell' UE nel suo insieme;
   bj) gli Stati membri dovrebbero potenziare la cooperazione con l'UE nella lotta alla tratta degli esseri umani coinvolgendo regolarmente organismi UE quali Europol, Eurojust e Frontex;
   bk) la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero verificare l'applicazione della clausola relativa alla democrazia e ai diritti umani nel quadro degli accordi con paesi terzi, anche per ciò che attiene all'indispensabile adeguamento della legislazione al fine di perseguire penalmente e combattere la tratta degli esseri umani;
   bl) l'Unità d'azione finanziaria, specialmente il gruppo di lavoro sulle tipologie, dovrebbe continuare il lavoro sui metodi di riciclaggio di denaro collegati al traffico di esseri umani;
   bm) si dovrebbe istituire una Rete europea contro la tratta, costituita da punti di contatto designati da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, che comprenda agenzie governative e non governative e copra i settori della prevenzione, dell'assistenza alle vittime, dell'applicazione della legge e della cooperazione di polizia e giudiziaria;
   bn) la Commissione e il governo tedesco dovrebbero raccogliere e analizzare le informazioni ottenute sulla prostituzione forzata e sulle altre forme di sfruttamento connesse alla tratta di esseri umani nel corso dei Campionati mondiali di calcio 2006 e condividere queste informazioni al fine di sviluppare migliori prassi per manifestazioni future;
   bo) la Commissione dovrebbe affrontare il problema del traffico di bambini nel settore sportivo nel contesto della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio prestando particolare attenzione ai casi in cui alcuni club sportivi possono prendere in esame la possibilità di concedere contratti a giovanissimi al fine di aggirare la regola dei giocatori allevati in casa;
   bp) invita gli Stati membri a consultarsi e collaborare strettamente con le ONG e le associazioni attive in questo settore nei paesi d'origine, transito o destinazione, soprattutto fornendo finanziamenti a lungo termine per le loro attività;
   bq) il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione con le ONG che operano nei rispettivi paesi d'origine, che dovrebbero raccogliere dati, attuare iniziative, formare operatori sociali e lavorare con i mass media per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tratta degli esseri umani;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e ai paesi in via di adesione.

(1) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
(2) http://www.un.org/Overview/rights.html.
(3) Dipartimento di Stato USA (2004), http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html.
(4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(5) Il Programma dell'Aia approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004.
(6) http://www.cosilium.europa.eu.
(7) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
(9) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
(10) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(11) Testi approvati, P6_TA(2006)0005.
(12) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
(13) Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1) e decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).
(14) www.europol.eu.int.
(15) Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani - relazione 2005.
(16) "Bimbi perduti, futuri perduti" – risposta dell'UE alla tratta di bambini, 2004.
(17) "Situazione dei bambini nel mondo 2006: esclusi e invisibili", UNICEF 2005.
(18) International Labour Organisation (2005), A global alliance against forced labour. http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
(19) Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, documento di lavoro del ministero degli Interni della Repubblica ceca, 2006, Praga.
(20) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.
(21) Conformemente al parere PE 362.828 della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
(22) Si vedano i paesi elencati nel rapporto sulla tratta delle persone del 5 giugno 2006 del Dipartimento di Stato USA.
(23) Articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU 1989.
(24) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

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