Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/0805(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0362/2007

Testi presentati :

A6-0362/2007

Discussioni :

PV 24/10/2007 - 19
CRE 24/10/2007 - 19

Votazioni :

PV 25/10/2007 - 7.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0476

Testi approvati
PDF 270kWORD 40k
Giovedì 25 ottobre 2007 - Strasburgo
Reciproco riconoscimento alle sentenze penali *
P6_TA(2007)0476A6-0362/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto del Consiglio (9688/2007),

–   vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (7307/2005)(1),

–   vista la sua posizione del 14 giugno 2006(2),

–   visti l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato nuovamente dal Consiglio (C6-0209/2007),

–   visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0362/2007),

1.   approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza il testo;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Progetto del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  I diritti procedurali nell'ambito dei procedimenti penali costituiscono un elemento fondamentale per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri nel contesto della cooperazione giudiziaria e, nonostante gli sforzi della Presidenza tedesca, sinora non è stato raggiunto alcun accordo dopo la presentazione, da parte della Commissione, di un progetto di decisione quadro in materia di diritti processuali appoggiato dal Parlamento europeo in prima lettura1.
________________
1 GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 159.

(1) GU C 150 del 21.6.2005, pag. 1.
(2) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 201.

Note legali - Informativa sulla privacy