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Procedura : 2008/2133(INI)
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Ciclo del documento : A6-0447/2008

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A6-0447/2008

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PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

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PV 18/12/2008 - 6.19
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P6_TA(2008)0634

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Giovedì 18 dicembre 2008 - Strasburgo
Impatto della contraffazione sul commercio internazionale
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (2008/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione del 2007 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), intitolato "L'impatto economico della contraffazione e della pirateria" del 2007,

–   vista la comunicazione della Commissione, del 10 novembre 2005, intitolata "Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione" (COM(2005)0551),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2006, intitolata "Europa globale: competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2007, intitolata "Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei" (COM(2007)0183),

–   vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati(1),

–   vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – Aspetti esterni della competitività(2),

–   vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sulle norme e procedure efficaci in tema d'importazione e esportazione al servizio della politica commerciale(3),

–   vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA(4),

–   vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale(5),

–   vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea(6),

–   vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle relazioni economiche e commerciali con l'Associazione dei paesi del sud-est asiatico (ASEAN)(7),

–   vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(8),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 24 ottobre 2006, intitolata "UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte" (COM(2006)0631) e il documento di lavoro che l'accompagna, intitolato "Una cooperazione più stretta; una responsabilità che cresce - Un documento programmatico sul commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e la Cina: concorrenza e cooperazione" (COM(2006)0632),

–   visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(9) (regolamento sugli ostacoli agli scambi),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, intitolata "Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale" (COM(2008)0465),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 2001, intitolata "Programma d'azione: Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà" (COM(2001)0096),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2003, intitolata "Aggiornamento del programma d'azione comunitario – Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà - Questioni politiche in sospeso e sfide future" (COM(2003)0093),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 26 ottobre 2004, intitolata "Un quadro politico europeo coerente per le azioni esterne di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi" (COM(2004)0726),

–   visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica(10),

–   visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate(11) (regolamento SPG),

–   vista la relazione della Commissione, del 19 maggio 2008, sulle attività doganali comunitarie di lotta alla contraffazione e alla pirateria - Risultati delle attività doganali 2007,

–   visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)(12),

–   vista la comunicazione della Commissione del 1° aprile 2008 intitolata "Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale" (COM(2008)0169),

–   vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 2006, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2006)0168),

–   vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale(13),

–   vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(14),

–   visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che vìolano tali diritti(15),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0447/2008),

A.   considerando che un efficace contrasto del fenomeno della contraffazione è necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda rinnovata di Lisbona, sia per quanto riguarda i suoi aspetti interni che per quelli esterni, enunciati dalla Commissione nella summenzionata comunicazione del 18 aprile 2007,

B.   considerando che l'Unione europea è il secondo importatore mondiale di beni e servizi e che l'estrema apertura e la trasparenza del suo mercato unico offrono enormi opportunità, ma presentano anche seri rischi di invasione di prodotti contraffatti,

C.   considerando che l'economia dell'Unione europea si è specializzata in produzioni di elevata qualità, ad alto valore aggiunto, spesso protette da marchi, brevetti o indicazioni geografiche che, per loro natura, sono tra i più suscettibili di essere contraffatti,

D.   considerando che le gravi violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono barriere commerciali non tariffarie che rendono l'accesso ai mercati dei paesi terzi più difficile e costoso, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) dotate di mezzi e risorse limitati,

E.   considerando che la competitività europea è tradizionalmente legata alla qualità della forza lavoro e, in misura sempre crescente, soprattutto per le PMI, alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e ai relativi DPI,

F.   considerando che i DPI, comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, non sono sempre tutelati in modo efficace dai partner commerciali dell'Unione europea,

G.   considerando che le tipologie di prodotti contraffatti e piratati sono numerose e crescenti, non limitandosi più ai beni di lusso e di elevata qualità, ma estendendosi anche a quelli di uso comune, tra cui giocattoli, medicinali, cosmetici e alimentari,

H.   considerando che un recente studio dell'OCSE ha stimato che il commercio internazionale connesso alle violazioni dei DPI raggiungeva un valore di 150 miliardi di euro nel 2005, al quale si aggiunge quello delle transazioni nazionali e dei prodotti contraffatti e piratati che vengono distribuiti attraverso Internet,

I.   considerando che nel 2007 l'ammontare dei beni in violazione dei DPI sequestrati dalle autorità doganali dell'Unione europea è aumentato del 17% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 264% per cosmetici e prodotti di igiene personale, del 98% per i giocattoli e del 51% per i medicinali,

J.   considerando che il fenomeno della contraffazione e della pirateria produce conseguenze allarmanti per l'economia dell'Unione europea e per l'intero sistema socio-economico comunitario, riducendo gli incentivi all'innovazione, frenando gli investimenti diretti esteri, sottraendo qualificati posti di lavoro all'industria e creando le basi per lo sviluppo di un sistema economico sommerso, parallelo a quello legale, controllato dalla criminalità organizzata,

K.   considerando che la summenzionata relazione 2007 dell'OCSE e la sua successiva relazione sulla fase II intitolata "La pirateria dal contenuto digitale" sottolineano le dimensioni globali, la rapida crescita e le deleterie conseguenze economiche della pirateria digitale sui titolari dei diritti,

L.   considerando che la contraffazione provoca gravi danni all'ambiente, sia per l'inadeguatezza degli standard qualitativi delle merci contraffatte che per i costi elevati del loro smaltimento e distruzione,

M.   considerando che l'accesso alle procedure per la lotta alle merci contraffatte è complesso e costoso in termini di tempo e denaro, in particolare per le PMI,

N.   considerando che il mercato unico garantisce al consumatore europeo la facoltà di scegliere in modo libero, trasparente e sicuro quali prodotti acquistare e che la contraffazione, se non opportunamente contrastata, può intaccare non soltanto il principio della fiducia su cui si regge l'intero sistema ma può inoltre causare seri rischi per la sicurezza, la salute e, in casi estremi, la vita stessa dei consumatori, e che pertanto è necessario meglio garantire i loro diritti,

O.   considerando che le iniziative di sensibilizzazione rivolte ai consumatori in merito ai rischi per la sicurezza e la salute e, in generale, alle conseguenze dell'acquisto di prodotti contraffatti costituiscono un efficace strumento di contrasto alla contraffazione,

P.   considerando che la repressione nei confronti dei contraffattori di prodotti aventi un impatto diretto sulla salute pubblica deve essere più severa,

Q.   considerando che le persistenti divergenze tra le legislazioni degli Stati membri in materia di DPI, in specie per quanto attiene alle misure penali finalizzate al loro rispetto, indeboliscono la posizione negoziale dell'Unione europea e possono minare gli sforzi finora compiuti verso una più effettiva repressione del fenomeno a livello internazionale,

R.   considerando l'esito molto positivo, in taluni Stati membri come il Portogallo, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Lituania, della procedura semplificata di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 che consente la distruzione di una considerevole quantità di merci contraffatte in un periodo di tempo limitato e a costi relativamente ridotti,

S.   considerando che il Vertice del G8 di San Pietroburgo del 2006 ha riconosciuto il carattere globale del problema della contraffazione e della pirateria e ha insistito sulla necessità di migliorare la cooperazione tra i paesi del G8, i paesi terzi e le competenti istituzioni internazionali,

T.   considerando che il successivo Vertice del G8 di Heiligendamm ha istituito una task force per i DPI impegnata nella lotta contro la contraffazione e la pirateria nell'ambito del cosiddetto "Processo di Heiligendamm"(16),

U.   considerando che nel 2007 l'Unione europea, il Giappone e gli Stati Uniti hanno annunciato l'apertura dei negoziati in vista di un nuovo accordo multilaterale inteso a rafforzare l'attuazione dei DPI e la lotta al fenomeno della contraffazione e della pirateria (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA),

V.   considerando che una favorevole conclusione dell'accordo ACTA permetterà la definizione di standard comuni di tutela civile e amministrativa, il miglioramento della cooperazione interistituzionale e con il settore privato e l'integrazione di progetti di assistenza tecnica, al fine di rendere il rispetto dei DPI più semplice, più sicuro e meno oneroso,

W.   considerando che è necessario sottolineare la distinzione tra farmaci generici, la cui distribuzione e commercio devono essere incentivati sia nell'Unione europea che nei paesi in via di sviluppo, e farmaci contraffatti i quali, da un lato, sono pericolosi per la salute pubblica e, dall'altro, sono all'origine di importanti perdite economiche per le imprese del settore e possono ritardare lo sviluppo di nuovi ritrovati senza peraltro beneficiare le popolazioni dei paesi meno sviluppati; considerando, peraltro, che i farmaci contraffatti rappresentano solo una parte dei farmaci illegali,

X.   considerando che, per quanto riguarda i prodotti aventi un impatto diretto sulla salute pubblica, Internet e le reti di distribuzione connesse al commercio parallelo contribuiscono pesantemente alla diffusione di prodotti contraffatti pericolosi per la salute pubblica,

Y.   considerando che l'Unione europea continua ad adoperarsi al fine di armonizzare le misure di attuazione dei DPI, segnatamente tramite la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2005)0276), e che tale processo non dovrebbe essere minato da negoziati commerciali esterni al normale campo di applicazione dei processi decisionali comunitari,

Z.   considerando la cruciale importanza di garantire che lo sviluppo delle misure di attuazione dei DPI sia altresì realizzato in modo da non impedire l'innovazione o la concorrenza, pregiudicare le relative limitazioni ed eccezioni o i dati personali, limitare il libero flusso di informazioni o gravare indebitamente sul commercio legittimo,

AA.   considerando che l'Unione europea ha dimostrato il suo impegno a favore di un'attuazione effettiva ed equilibrata dei DPI approvando una serie di direttive in materia a seguito di un approfondito controllo da parte del Parlamento e del Consiglio protrattosi per molti anni,

AB.   considerando l'importanza fondamentale in materia di provvedimenti giuridici di riconoscere la sostanziale differenza fra diritti di proprietà intellettuale e materiale e, di conseguenza, fra violazione dei diritti e furto,

AC.   considerando che tutte le violazioni della proprietà intellettuale nuocciono agli scambi e al commercio e che le violazioni su scala commerciale hanno effetti aggiuntivi e generalizzati,

AD.   considerando che nel caso dei brevetti per prodotti farmaceutici, mentre le violazioni dei brevetti sono risolte caso per caso in base ad argomenti concreti portati nell'ambito di processi civili sulla base di violazioni di brevetti, le violazioni del diritto d'autore e dei marchi costituiscono reati intenzionali,

Quadro multilaterale

1.   ritiene che il sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) miri a garantire un più ampio riconoscimento dei DPI a livello internazionale contemplando un livello concordato di standard di tutela attraverso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), il dialogo tra gli Stati membri e con altre istituzioni come l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), nonché un meccanismo di prevenzione e soluzione delle controversie;

2.   chiede alla Commissione di perseverare in sede di Consiglio TRIPS affinché le norme minime introdotte negli ordinamenti nazionali siano accompagnate da effettive misure di attuazione e di prevenzione delle violazioni; è del parere che le flessibilità concesse dall'accordo TRIPS, e confermate dalla dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, debbano essere preservate in quanto volte all'equo bilanciamento dei diritti dei titolari delle privative con gli interessi degli utilizzatori finali;

3.   chiede alla Commissione di presentare proposte al Parlamento volte a garantire che le operazioni di esportazione, transito e trasbordo siano adeguatamente gestite nel quadro dell'accordo TRIPS e a valutare l'eventuale necessità di modificare ulteriormente detto accordo, allo scopo di creare un giusto bilanciamento tra gli interessi dei titolari e quelli dei potenziali utilizzatori dei DPI, tenendo in particolare considerazione il livello di sviluppo degli interlocutori e distinguendo tra paesi produttori, di transito e di utilizzo di beni contraffatti e piratati;

4.   si compiace dei progressi compiuti dall'Unione europea nei programmi di assistenza tecnica che hanno contribuito al rafforzamento dei DPI nei paesi emergenti e in via di sviluppo, e ribadisce l'importanza di proseguire tali programmi, considerati i benefici che essi sono in grado di garantire sia in termini di sviluppo economico sostenibile sia per quanto riguarda il loro importante ruolo di contrasto al fenomeno della contraffazione;

5.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre in essere specifiche iniziative, supportate da un'adeguata copertura finanziaria, a favore di una più diffusa educazione dei consumatori, sia in Europa che nei paesi in via di sviluppo, per evitare i rischi connessi ai prodotti contraffatti potenzialmente pericolosi;

6.   sostiene le soluzioni proposte in seno alla XII sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, nel quadro della "Creative Africa Initiative", che considerano l'industria della creatività un fattore fondamentale per la crescita dei paesi sottosviluppati, e riaffermano il ruolo cruciale della proprietà intellettuale per lo sviluppo sostenibile di queste aree;

7.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre e sostenere l'elaborazione di un protocollo in materia di contraffazione aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo);

8.   sottolinea che in varie economie emergenti la produzione di beni contraffatti e piratati ha raggiunto dimensioni allarmanti; pur felicitandosi per le iniziative di cooperazione finora poste in essere, è del parere che speciali misure siano necessarie per potenziare il coordinamento tra le dogane e gli organi giudiziari e di polizia dei paesi interessati, nonché per favorire l'armonizzazione delle normative di questi paesi con quelle dell'Unione europea;

9.   invita la Commissione ad introdurre, seguendo la linea dell'articolo 3, paragrafo 2(17), della direttiva 2004/48/CE, iniziative di controllo a livello internazionale volte a garantire che le eventuali misure di attuazione aggiuntive in materia di brevetti non siano usate per ostacolare il commercio legittimo;

10.   incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi del partenariato euromediterraneo nel quadro del programma "Mercato Euromed" e a promuovere nell'area euromediterranea un approccio comune per quanto concerne la legislazione, le procedure e le misure esecutive in materia di cooperazione doganale e di lotta contro la contraffazione e la pirateria, al fine di facilitare gli scambi commerciali tra i paesi partner euromediterranei;

11.   è convinto che il rafforzamento della lotta alla contraffazione passi anche attraverso un ricorso più frequente e mirato all'organo di soluzione delle controversie dell'OMC il quale, congiuntamente alle giurisdizioni comunitarie e nazionali, può garantire una migliore tutela dell'industria e dei consumatori europei mediante il consolidamento di una giurisprudenza che rafforzi il contenuto e la portata dell'accordo TRIPS;

12.   ribadisce che ogni armonizzazione del diritto positivo deve rispettare la sovranità nazionale e i trattati internazionali in materia;

ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'Unione europea

13.   chiede alla Commissione di proseguire, parallelamente ai negoziati multilaterali, nella lotta alla contraffazione e alla pirateria anche attraverso accordi bilaterali, regionali e multilaterali per l'avvicinamento delle legislazioni e la loro effettiva applicazione, prevedendo altresì lo stabilimento di efficienti sistemi di soluzione delle controversie e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle obbligazioni sottoscritte;

14.   invita la Commissione e gli Stati membri a negoziare l'ACTA in condizioni di massima trasparenza verso i cittadini dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le definizioni dei termini "contraffazione" e "pirateria" e le previste misure di sanzioni penali; è del parere che sia indispensabile valutare l'impatto di detto accordo a livello sociale e di libertà civili; sostiene la creazione di una task force incaricata di esaminare l'applicazione dell'accordo, attraverso la promozione di questa problematica nel dialogo tra l'Unione europea e i paesi terzi e nel quadro delle azioni di cooperazione con detti paesi;

15.   ritiene che non sia ancora certo che il trattato CE preveda una base giuridica relativa a misure comunitarie che prescrivano il tipo e il livello delle pene e che, di conseguenza, la Commissione possa non avere la competenza per negoziare, a nome della Comunità stessa, un accordo internazionale in cui siano precisate la natura e il livello delle misure di diritto penale da adottare contro i responsabili di violazioni dei marchi commerciali e dei diritti d'autore;

16.   sottolinea che, in tutti gli accordi di attuazione previsti in materia di proprietà intellettuale, l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati;

17.   invita la Commissione a negoziare con i paesi terzi la creazione di task force operative per la lotta alla contraffazione;

18.   chiede alla Commissione di garantire che l'ACTA non conferirà alle autorità pubbliche il potere di accedere a computer o altri dispositivi elettronici privati;

19.   si felicita per il crescente interesse mostrato da numerosi Stati membri dell'OMC nei confronti dell'ACTA; ritiene che sia necessario compiere sforzi volti a includere nei negoziati sull'accordo le economie emergenti, quali la Cina, l'India e il Brasile, e i blocchi commerciali regionali come Mercosur, CARICOM e ASEAN, invitandoli a impegnarsi fin d'ora a garantire il rispetto dei DPI sul loro territorio;

20.   invita la Commissione europea ad evitare il pericolo di contraddizioni e sovrapposizioni dell'ACTA con l'accordo TRIPS e gli altri trattati internazionali in materia di DPI;

21.   invita la Commissione a garantire che l'ACTA si concentri unicamente sulle misure di attuazione dei DPI e non sulle questioni di contenuto relative a tali diritti, quali l'ambito di tutela, limitazioni ed eccezioni, responsabilità secondaria e responsabilità degli intermediari;

22.   chiede alla Commissione di garantire che l'ACTA non sia utilizzato come strumento per modificare il quadro di attuazione dei DPI esistente in Europa ma rispecchi pienamente l'equilibrio creato dalle diverse direttive adottate in materia dal Parlamento europeo e dal Consiglio, segnatamente le disposizioni di cui al considerando 2 della direttiva 2004/48/CE;

23.   invita la Commissione e il Consiglio a chiarire il ruolo e le competenze del comitato di cui all'articolo 133 e degli altri comitati che partecipano ai negoziati sull'ACTA;

24.   ritiene che nei negoziati in corso la Commissione dovrebbe tenere in considerazione alcune forti critiche concernenti l'ACTA, vale a dire la possibilità che detto accordo consenta ai detentori di marchi e ai titolari del diritto d'autore di intromettersi nella sfera privata dei presunti contravventori senza un equo processo, criminalizzi ulteriormente le violazioni non commerciali del diritto d'autore e dei marchi, rafforzi le tecnologie di gestione dei diritti digitali a scapito dei diritti di uso corretto, istituisca una procedura di risoluzione delle controversie esterna alle esistenti strutture dell'OMC e infine costringa tutti i firmatari a coprire il costo di attuazione delle misure contro le violazioni del diritto d'autore e dei marchi;

25.   esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire un processo di consultazione pubblica continuo e trasparente, a sostenere i benefici derivanti da tale processo con tutti i paesi partecipanti ai negoziati e ad assicurare che il Parlamento sia periodicamente informato in modo esaustivo circo lo stato di avanzamento dei negoziati;

26.   ricorda che il trattato CE include deroghe laddove la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sono collegate agli scambi di servizi culturali e audiovisivi; sottolinea che in questi casi la negoziazione e la conclusione di accordi rientra nella competenza condivisa della Comunità e dei suoi Stati membri; sottolinea inoltre che, oltre a una decisione comunitaria presa conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CE, la negoziazione di detti accordi richiede l'accordo comune degli Stati membri e che gli accordi così negoziati devono essere conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri;

27.   ricorda alla Commissione, nel quadro dei negoziati ACTA, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati personali, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(18);

28.   è del parere che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(19) non debba prevalere sull'interesse pubblico per la divulgazione dei progetti preparatori dell'ACTA, incluse le relazioni sullo stato di avanzamento, e per il mandato di negoziazione della Commissione, ed esorta il Consiglio ad applicare l'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire un accesso più ampio possibile ai documenti purché siano prese le necessarie misure di sicurezza, come disposto dalla legislazione sulla protezione dei dati;

29.   nota con rammarico che la protezione dei DPI in Turchia non è ancora all'altezza degli standard dell'Unione europea e necessita quindi di essere rivista; rammenta che la Turchia sarà un candidato credibile all'adesione soltanto se sarà in grado di recepire l'acquis comunitario e di garantire il pieno rispetto dei DPI entro i suoi confini;

Relazioni UE-Cina

30.   invita le autorità cinesi a moltiplicare i loro sforzi e a perseguire con rinnovata energia coloro che vìolano i DPI e, in questo contesto, prende atto con favore del mutato atteggiamento degli organi giudiziari che hanno recentemente riconosciuto a cittadini dell'Unione europea la titolarità di DPI nel territorio cinese e condannato le imprese locali che li avevano violati;

31.   riafferma la necessità di accrescere la cooperazione con le autorità doganali cinesi, garantendo opportuna assistenza e supporto da parte dei corrispondenti servizi amministrativi europei;

32.   sottolinea che il 60% delle merci contraffatte confiscate dalle autorità doganali dell'Unione europea è prodotto in Cina; invita la Commissione, congiuntamente con le autorità cinesi, ad elaborare con la massima urgenza un piano di azione per la lotta alla contraffazione;

Misure di supporto esterno alla lotta alla contraffazione

33.   raccomanda che venga instaurato un incisivo meccanismo di monitoraggio in merito alle possibili violazioni dei DPI tutelati nei diversi accordi, abbinato a strumenti di incentivo commerciale dinanzi a un concreto impegno nella lotta alla contraffazione e alla pirateria;

34.   rammenta che il regolamento SPG prevede, tra l'altro, la possibilità di una temporanea sospensione delle preferenze per quei partner che pongono in essere pratiche commerciali sleali; è del parere che, nei casi di violazione particolarmente grave della proprietà intellettuale, ad esempio quelli che costituiscono una seria minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, il ricorso a detto strumento dissuasivo debba essere preso in debita considerazione da parte della Commissione;

35.   è del parere che il regolamento sugli ostacoli agli scambi possa offrire un importante ausilio alle imprese europee che incontrano problemi di accesso ai mercati dei paesi terzi connessi a violazioni della proprietà intellettuale e invita la Commissione a incentivarne e renderne più agevole l'uso, specialmente per le PMI;

36.   ritiene che una migliore collaborazione tra l'Unione europea e gli Stati membri nei paesi terzi possa garantire un più efficace scambio di informazioni, un migliore uso delle risorse disponibili e una maggiore incisività delle iniziative di contrasto alla contraffazione sia in ambito politico-diplomatico che più prettamente tecnico;

37.   invita la Commissione a rendere il "market access team" nelle delegazioni dell'Unione europea un tangibile punto di riferimento per le imprese comunitarie (in particolare le PMI) che lamentino violazioni della proprietà intellettuale;

Questioni normative e organizzative

38.   prende atto dell'impegno profuso dalla Commissione volto al consolidamento dei DPI nell'Unione europea e chiede un maggiore impegno per la lotta alla contraffazione e per l'armonizzazione delle legislazioni vigenti negli Stati membri;

39.   nota che manca all'interno dell'Unione europea una definizione armonizzata dei termini "contraffazione" e "pirateria" e che le definizioni degli Stati membri sono divergenti tra loro;

40.   prende atto dell'inquietante evoluzione del fenomeno della contraffazione e della pirateria, in particolare in un'economia globalizzata, e della sua gravità per la competitività dell'Unione europea e per le imprese, i creatori e i consumatori europei; esorta pertanto gli Stati membri a fornire ai consumatori informazioni sufficienti in merito ai pericoli della contraffazione e della pirateria e, in particolare, ai considerevoli rischi per la salute e la sicurezza a cui i consumatori sono esposti a causa dei prodotti contraffatti, tra cui i medicinali;

41.   chiede alla Commissione di svolgere indagini aventi come oggetto specifico i rischi che la contraffazione presenta per la salute e la sicurezza, al fine di valutare la necessità di eventuali misure aggiuntive;

42.   invita la Commissione a compiere ogni sforzo necessario per concordare sanzioni minime comuni contro le violazioni gravi dei DPI;

43.   reputa necessaria l'armonizzazione della legislazione vigente in materia di contraffazione, al fine di garantire un'applicazione effettiva e coerente del futuro ACTA;

44.   insiste sulla necessità di un migliore coordinamento tra i servizi della Commissione che si occupano della lotta al fenomeno della contraffazione e su una migliore diffusione delle iniziative comunitarie da essa intraprese in quest'ambito, dato che la frammentazione dei sistemi sanzionatori nuoce al mercato interno e indebolisce la posizione dell'Unione europea nei negoziati commerciali; sottolinea parimenti la necessità di una più ampia cooperazione tra i settori pubblico e privato allo scopo di rendere la lotta alla contraffazione più attiva, dinamica ed efficace;

45.   ribadisce la necessità di sviluppare specifici percorsi di formazione a carattere permanente rivolti al personale doganale, ai magistrati e alle altre figure professionali coinvolte e di incoraggiare gli Stati membri a creare squadre specializzate nella lotta alla contraffazione;

46.   prende atto del riconoscimento, espresso dalla Commissione nel Libro bianco sullo sport del luglio 2007, che la redditività economica dello sfruttamento dei diritti sportivi dipende dalla disponibilità di effettivi strumenti di tutela contro le attività dei contravventori della proprietà intellettuale a livello nazionale e internazionale, ed esorta a tenere in considerazione i titolari dei diritti sportivi in tutte le iniziative volte a lottare contro la contraffazione e la pirateria digitale;

47.   raccomanda un ulteriore perfezionamento e un migliore coordinamento delle procedure doganali nell'Unione europea al fine di restringere in modo sostanziale l'accesso al mercato unico dei prodotti contraffatti e piratati; esorta inoltre la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta volta a fornire all'Unione europea e agli Stati membri dati statistici sulla contraffazione nell'Unione;

48.   invita la Commissione a prendere in considerazione le specificità dell'uso di Internet come vettore nella diffusione di prodotti contraffatti e a valutarne l'impatto sull'economia degli Stati membri sviluppando strumenti statistici e qualitativi in grado di facilitare una risposta coordinata;

49.   chiede alla Commissione di creare un helpdesk per le PMI, preferibilmente connesso ad altre strutture analoghe, o di facilitarne la creazione, al fine di fornire assistenza tecnica alle PMI nelle procedure di gestione delle merci contraffatte;

50.   considera essenziale che l'industria europea non faccia mancare il proprio supporto e la propria assistenza alle iniziative che saranno intraprese dalle Istituzioni europee; considera in particolare essenziale che le PMI siano messe nelle condizioni di poter validamente difendere i loro diritti, specialmente per quanto riguarda le violazioni dei DPI nei paesi terzi;

51.   invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare iniziative di sensibilizzazione dei consumatori sulle conseguenze dell'acquisto di merci contraffatte; sottolinea il ruolo fondamentale che il settore delle imprese può svolgere in suddette iniziative;

52.   reputa necessario, ai fini della tracciabilità, incoraggiare le iniziative dell'industria volte a utilizzare moderne tecnologie che permettano di distinguere più efficacemente i prodotti originali da quelli contraffatti e chiede alla Commissione di adoperarsi per favorire tutte le iniziative costruttive in questa ottica e per mantenerle nel tempo;

53.   esorta gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2004/48/CE a provvedervi al più presto;

54.   sottolinea la necessità di rispettare le quattro libertà fondamentali del mercato interno e di migliorarne il funzionamento;

55.   invita la Commissione a raccogliere presso gli Stati membri dati relativi ai problemi sanitari incontrati dai consumatori a causa di prodotti contraffatti e ai reclami da parte dei consumatori in relazione a tali prodotti; invita la Commissione a garantire che le autorità di tutti gli Stati membri abbiano accesso a tali dati;

56.   insiste, a tale riguardo, sulla necessità di una mobilitazione di tutti gli operatori interessati per rafforzare l'efficacia degli strumenti di lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno;

57.   invita gli Stati membri a rafforzare il personale doganale sul proprio territorio e a istituire un servizio, identificabile per i terzi (fra cui Stati membri, paesi terzi, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini), preposto alla lotta contro la contraffazione e all'informazione su questo problema;

58.   ricorda agli Stati membri l'importanza di disporre di un brevetto comunitario e di un dispositivo giudiziario per i brevetti come strumento per garantire il rispetto dei DPI in tutta l'Unione europea, permettendo in tal modo alle imprese innovatrici di proteggere quanto più possibile le proprie invenzioni e di beneficiarne in maggiore misura;

59.   invita gli Stati membri ad accrescere la sensibilizzazione e l'informazione in merito alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nelle zone turistiche, così come nelle esposizioni e nelle fiere;

60.   richiama l'attenzione sull'importanza di armonizzare i DPI e i brevetti nazionali e comunitari esistenti nella lotta contro la contraffazione e invita gli Stati membri a incoraggiare le aziende a proteggere i loro servizi e prodotti mediante la registrazione di marchi, disegni, brevetti, ecc., ciò che consentirà un migliore rispetto dei loro DPI;

61.   invita la Commissione a sviluppare un quadro di valutazione in grado di misurare le prestazioni doganali degli Stati membri per favorire la lotta alla contraffazione e a creare una rete di scambio rapido di informazioni sui prodotti contraffatti, sulla base di punti nazionali di contatto e di moderni strumenti per lo scambio di informazioni;

62.   invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento tra i rispettivi servizi doganali e ad applicare in modo uniforme nell'Unione europea i regolamenti comunitari in materia di dazi doganali;

63.   invita gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con la Commissione, una strategia comune per la distruzione delle merci contraffatte;

64.   invita la Commissione a promuovere l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 in tutti gli Stati membri;

65.   indica inoltre che notevoli aspetti della contraffazione (imitazione del prodotto/violazione del marchio su scala commerciale) differiscono da quelli della pirateria (violazione del diritto d'autore su scala commerciale) e che occorrerebbe considerare la possibilità di affrontarli indipendentemente l'uno dall'altro e separatamente, soprattutto per quanto riguarda il bisogno urgente di considerare aspetti di sicurezza e salute pubblica prioritari nella contraffazione;

66.   sostiene, per quanto riguarda il settore della sanità pubblica, la definizione di farmaco contraffatto data dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui è contraffatto "un farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto e/o l'origine del prodotto. La contraffazione colpisce tanto i farmaci di marca che quelli generici e un farmaco contraffatto può contenere le sostanze attese, sostanze diverse da quelle attese, nessuna sostanza attiva, quantità insufficienti di sostanza attiva o può essere contenuto in una confezione contraffatta";

67.   evidenzia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali quali la tutela della vita privata e dei dati nell'attuazione di misure per contrastare la contraffazione e la pirateria;

Considerazioni finali

68.   invita la Commissione, in associazione con il Consiglio e gli Stati membri, a definire una linea politica chiara, strutturata e ambiziosa che, parallelamente alle iniziative interne in materia doganale, coordini e indirizzi le azioni "esterne" dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria;

69.   invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di azioni complementari alle norme legislative e, nello specifico, a promuovere una maggiore sensibilizzazione in Europa sui pericoli della contraffazione al fine di favorire un cambiamento del modo in cui il fenomeno della contraffazione e della pirateria è percepito dall'opinione pubblica;

70.   è del parere che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la creazione di un quadro di valutazione internazionale della contraffazione che potrebbe basarsi sul quadro di valutazione del mercato interno e che indicherebbe i paesi con un rendimento inferiore alla media in termini di lotta alle merci contraffatte;

71.   esorta il Consiglio e la Commissione a consentire al Parlamento di svolgere un ruolo più centrale nella lotta alla contraffazione; ritiene in particolare opportuno che l'Unione europea promuova la sua presenza politica nei consessi internazionali specializzati quali il Congresso globale sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria, nonché in seno alle organizzazioni internazionali coinvolte nella tutela della proprietà intellettuale;

72.   invita la Commissione e il Consiglio a tenerlo pienamente informato e a farlo partecipe in tutte le iniziative attinenti; ritiene che, nello spirito del trattato di Lisbona, l'ACTA dovrebbe essere ratificato dal Parlamento europeo nel quadro della procedura del parere conforme;

o
o   o

73.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0053.
(2) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0247.
(4) GU C 298 E dell' 8.12.2006, pag. 235.
(5) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0629.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0195.
(8) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
(9) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(10) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.
(11) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(12) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(13) Testi approvati, P6_TA(2008)0305.
(14) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
(15) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
(16) Dichiarazione del Vertice del G8 di Heiligendamm su "Crescita e responsabilità nell'economia mondiale", 7 giugno 2007.
(17) L'articolo 3, paragrafo 2 sancisce che "Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.".
(18) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(19) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

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