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Procedura : 2010/2856(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0518/2010

Discussioni :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

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PV 22/09/2010 - 5.14

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P7_TA(2010)0341

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Mercoledì 22 settembre 2010 - Strasburgo
Strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni montane, insulari e scarsamente popolate
P7_TA(2010)0341RC-B7-0518/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate

Il Parlamento europeo,

–  vista la parte terza, titolo XVIII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 174,

–  visti i regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013,

–  vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(1),

–  vista la sua risoluzione del 2 settembre 2003 sulle regioni strutturalmente svantaggiate (isole, regioni montane, regioni a bassa densità di popolazione) nel contesto della politica di coesione e delle sue prospettive istituzionali(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 luglio 2005 in merito alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale(3),

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sulle isole e le limitazioni naturali ed economiche nel contesto della politica regionale(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2008 intitolata «Libro verde sulla coesione territoriale – Fare della diversità territoriale un punto di forza» (COM(2008)0616),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Regions 2020 – an assessment of future challenges for EU regions» (Regioni 2020 – una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE) (SEC(2008)2868),

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2009 sulla sesta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale (COM(2009)0295),

–  vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 intitolata «Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2010)0110),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il principio della coesione territoriale è stato rafforzato nei regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ed è uno dei nuovi obiettivi fondamentali dell'Unione europea stabiliti dal trattato di Lisbona, nell'ottica di assicurare uno sviluppo armonioso dell'Unione riducendo le disparità regionali ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo, compresi gli ostacoli connessi con gli svantaggi naturali e geografici,

B.  considerando che è importante chiarire in che modo il trattato di Lisbona incida sullo status delle regioni che hanno titolo a misure speciali nel quadro della politica regionale,

C.  considerando che, conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'attenzione particolare va rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna,

D.  considerando che le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate sono esposte a particolari problemi legati ai cambiamenti demografici, alla difficile accessibilità, ai cambiamenti climatici, ai fenomeni migratori, all'approvvigionamento energetico e all'integrazione regionale,

1.  valuta positivamente l'inserimento della coesione territoriale fra gli obiettivi dell'Unione e il nuovo articolo 174; ritiene che le disposizioni di tale articolo dovrebbero tradursi in strategie di sviluppo mirate e in misure concrete intese ad ovviare agli svantaggi e a sfruttare le potenzialità di tali regioni;

2.  ritiene che le regioni montane, le isole e le zone scarsamente popolate costituiscano categorie omogenee di regioni e che presentino alcune importanti caratteristiche comuni che le differenziano dalle altre regioni; ritiene che esse meritino programmi di sviluppo regionale specifici; sottolinea, in tale contesto, la particolare situazione degli Stati membri insulari situati alla periferia dell'Unione;

3.  è del parere che il PIL debba continuare a rappresentare il criterio principale per determinare l'ammissibilità agli aiuti della politica regionale; invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri a cercare di elaborare indicatori statistici più pertinenti e territorializzati, al fine di ottenere un quadro più completo del livello di sviluppo di queste regioni svantaggiate; sottolinea che indicatori diversi dal PIL (popolazione totale, tassi di disoccupazione e di occupazione, livelli di istruzione, densità demografica) possono già essere utilizzati dagli Stati membri nel ridistribuire i fondi tra le regioni, nei limiti delle dotazioni loro assegnate, tenendo conto degli attributi specifici di ciascuna regione;

4.  chiede l'istituzione di uno specifico quadro strategico europeo integrato e flessibile per le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate, che sia basato sulle loro caratteristiche comuni ma tenga anche debitamente conto della diversità di situazioni e del principio di proporzionalità; ritiene che la politica di coesione debba occuparsi della situazione delle isole non solo attraverso misure di politica regionale, ma anche avvalendosi di altre politiche dell'Unione europea che hanno un impatto territoriale significativo sullo sviluppo di queste regioni; ritiene che un quadro strategico europeo per le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate possa avere il valore aggiunto necessario per ovviare agli svantaggi permanenti di tali regioni e per adeguare il loro modello di sviluppo sfruttando i loro punti di forza;

5.  invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo importante nelle strategie di sviluppo delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate, dal momento che, per portare queste regioni sulla via dello sviluppo sostenibile, è necessario un approccio verticale che veda il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, prendendo in considerazione altri settori importanti in ciascuna regione; sottolinea che le potenzialità esistenti in tali regioni, spesso dotate di risorse naturali decisamente consistenti, possono contribuire positivamente al conseguimento degli obiettivi enunciati nella strategia UE 2020, specialmente nel campo della politica energetica e della R&S;

6.  sottolinea che l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale in queste regioni svantaggiate può essere realizzato solo attraverso programmi e azioni dell'UE accuratamente elaborati e adattati in modo specifico a ciascuna regione, miranti a conseguire l'adeguamento strutturale delle regioni e a renderle più competitive e capaci di far fronte alle principali sfide cui sono confrontate, e anche attraverso un efficiente coordinamento e un'efficiente attuazione dei quattro Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di altri strumenti finanziari, quali quelli forniti dalla Banca europea per gli investimenti;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate continueranno a beneficiare di disposizioni specifiche nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e durante il prossimo periodo di programmazione;

8.  valuta positivamente i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) come strumento inteso a superare gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione territoriale; incoraggia le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate a ricorrere ai GECT per la gestione dei progetti di cooperazione territoriale con altre regioni cofinanziati dall'UE, quale mezzo per avvicinarle alle aree economiche circostanti;

9.  incoraggia gli Stati membri ad avvalersi pienamente degli strumenti della politica europea di vicinato nelle zone montane, in quelle scarsamente popolate e nelle isole, cosicché possano beneficiare delle risorse disponibili al di là dei confini;

10.  chiede che si abbandoni il criterio legato alla distanza (150 km) nella classificazione delle isole come regioni di frontiera ammissibili ai finanziamenti a titolo dei programmi di cooperazione transfrontaliera, nel quadro dell'obiettivo «cooperazione territoriale» della politica di coesione o nel quadro della politica europea di vicinato; ritiene che, qualora sia necessario stabilire un limite di qualche tipo, per le regioni insulari sarebbe più appropriato applicare la condizione di territorio transfrontaliero a livello di bacino marittimo;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi nazionali, regionali e locali degli Stati membri nonché alle parti economiche e sociali.

(1) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
(2) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 111.
(3) GU C 31 del 7.2.2006, pag. 25.
(4) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 244.
(5) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 65.

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