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Procedura : 2010/0036(COD)
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Ciclo del documento : A7-0243/2010

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A7-0243/2010

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PV 11/05/2011 - 5.12
CRE 11/05/2011 - 5.12
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PV 13/10/2011 - 6.8
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P7_TA(2011)0219
P7_TA(2011)0441

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Mercoledì 11 maggio 2011 - Strasburgo
Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ***I
P7_TA(2011)0219A7-0243/2010

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti di «baby-beef», le modifiche e gli adeguamenti tecnici al codice della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC e i necessari adeguamenti in seguito alla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il rilascio di certificati di autenticità attestanti che la merce è originaria del paese o territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi di cui al presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. È opportuno utilizzare la procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione ai fini del rilascio di certificati di autenticità attestanti che la merce è originaria del paese o territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui al presente regolamento alla luce degli effetti di tali misure, nonché per l'adozione di atti di esecuzione per prendere misure volte alla sospensione, integrale o parziale, dei regimi di cui al presente regolamento per un periodo di tre mesi.
1 GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.
Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2
(2 bis)  All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
'In caso di inadempienza del paragrafo 1 o 2, la Commissione può sospendere i benefici di questo regolamento ai paesi e territori, in tutto o in parte, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.«
Emendamento 15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2
Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all«articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all«articolo 8, paragrafo 2.
Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 3 – paragrafo 4
(4 bis)  All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento, in particolare all'articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione.Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»
Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 4
(5)  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
soppresso
'Articolo 4
Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby-beef»
Le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby-beef» sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).«
Emendamento 18
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 7
5 bis)  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'Articolo 7
Attribuzione di competenze
La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 7 bis concernenti:
(a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;
(b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione degli altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
(c) le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby-beef».
Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 7 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.«
Emendamento 19
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 7 bis (nuovo)
5 ter)  È aggiunto l'articolo seguente:
'Articolo 7 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione fino al 31 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri non oltre nove mesi prima della scadenza di tale periodo.
3.  La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.«
Emendamento 20
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 7 ter (nuovo)
5 quater)  È aggiunto l'articolo seguente:
'Articolo 7 ter
Procedura d'urgenza
1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.«
Emendamento 21
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 8
5 quinquies)  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per i Balcani Occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 10 – paragrafo 1
5 sexiesAll'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;»
b) è aggiunto il seguente comma:
'Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Questi atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2.«

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0243/2010).

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