Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2011/2006(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0355/2011

Testi presentati :

A7-0355/2011

Discussioni :

Votazioni :

PV 15/11/2011 - 7.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2011)0484

Testi approvati
PDF 154kWORD 72k
Martedì 15 novembre 2011 - Strasburgo
Procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE
P7_TA(2011)0484A7-0355/2011
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza(1) (regolamento sulle procedure di insolvenza),

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2006(2), del 10 settembre 2009(3) e del 21 gennaio 2010(4),

–  visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0355/2011),

A.  considerando che le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza determinano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese con attività transfrontaliere, che potrebbero ostacolare il buon esito delle operazioni di ristrutturazione delle imprese insolventi; considerando che tali disparità favoriscono il cosiddetto «forum-shopping»; considerando che il mercato interno trarrebbe vantaggio dalla parità delle condizioni di concorrenza;

B.  considerando che è necessario adottare misure per prevenire l'abuso, e la diffusione, del fenomeno del «forum-shopping», e che occorre evitare l'apertura di più procedure principali in concorrenza tra loro;

C.  considerando che, sebbene la creazione a livello di Unione di un corpus di norme di diritto fallimentare non sia possibile, esistono determinati settori del diritto fallimentare in cui un'armonizzazione è utile e realizzabile;

D.  considerando che sussiste una progressiva convergenza delle normative fallimentari nazionali degli Stati membri;

E.  considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è stato adottato nel 2000 ed è in vigore da più di nove anni; considerando che la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla sua applicazione entro il 1° giugno 2012;

F.  considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è frutto di un lunghissimo processo di negoziazione che ha avuto come conseguenza il fatto che venissero trascurate molte questioni delicate e che su diverse tematiche l'approccio del regolamento risultasse già obsoleto al momento della sua adozione;

G.  considerando che dall'entrata in vigore del regolamento sulle procedure di insolvenza sono intervenuti molti cambiamenti, 12 nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell'Unione e il fenomeno dei gruppi societari è notevolmente aumentato;

H.  considerando che lo stato di insolvenza di una società comporta conseguenze negative non solo per quest'ultima ma anche per l'economia degli Stati membri e che l'obiettivo dovrebbe essere pertanto di tutelare tutti i soggetti economici portatori di interesse, i contribuenti e i datori di lavoro dalle ripercussioni dell'insolvenza;

I.  considerando che l'approccio alle procedure di insolvenza è al momento maggiormente incentrato sul salvataggio delle società quale alternativa alla liquidazione;

J.  considerando che il diritto fallimentare dovrebbe essere uno strumento per il salvataggio delle società al livello dell'Unione e che tale salvataggio, quando possibile, è vantaggioso per il debitore, i creditori e i dipendenti;

K.  considerando che occorre prevenire eventuali abusi delle procedure di insolvenza da parte di creditori che intendono evitare le azioni ordinarie di recupero crediti e che è pertanto necessario introdurre adeguate garanzie procedurali;

L.  considerando che sarebbe opportuno istituire un quadro giuridico più adeguato per i casi di temporanea insolvibilità di una società;

M.  considerando che nella sua comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), la Commissione, facendo riferimento agli anelli mancanti e alle strozzature che ostacolano il raggiungimento di un mercato unico per il XXI secolo, ha affermato quanto segue: «Occorre migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico e promuovere l'imprenditoria mediante iniziative politiche concrete, tra cui la semplificazione del diritto societario (procedure fallimentari, statuto della società privata ecc.), e iniziative che consentano agli imprenditori falliti di ricominciare un'attività.»;

N.  considerando che il diritto fallimentare dovrebbe anche stabilire norme per la liquidazione di una società nel modo meno dannoso e più vantaggioso possibile per tutti i partecipanti, qualora si sia constatato che il tentativo di salvataggio dell'impresa è destinato a fallire o è già fallito;

O.  considerando che, nei singoli casi concreti di insolvenza di una società, occorre indagare le cause di tale situazione e quindi stabilire se le difficoltà finanziarie siano soltanto di natura transitoria o se invece la società sia completamente insolvente; considerando che in sostanza il problema riguarda l'individuazione di tutte le attività e passività del debitore ai fini della valutazione della relativa solvibilità o insolvibilità;

P.  considerando che i gruppi societari sono un fenomeno comune, ma che la questione della loro insolvenza non è stata ancora affrontata a livello di Unione; considerando che l'insolvenza di un gruppo societario può verosimilmente comportare l'avvio di molteplici procedure d'insolvenza separate nell'ambito di giurisdizioni diverse con riferimento a ciascuno dei membri del gruppo insolvente; considerando che, salvo nel caso in cui sia possibile coordinare tali procedure, è improbabile che il gruppo possa riorganizzarsi nel suo insieme e potrebbe essere necessario disgregare le singole parti costitutive, con conseguenti perdite per creditori, azionisti e dipendenti;

Q.  considerando che, attualmente, in caso di insolvenza dei gruppi societari il risanamento risulta difficilmente realizzabile nell'«Unione a causa delle divergenze tra le normative degli Stati membri, con conseguente rischio per migliaia di posti di lavoro;

R.  considerando che l'interconnessone dei registri fallimentari, con conseguente creazione di una base di dati dell'Unione sulle procedure di insolvenza disponibile su vasta scala e completa, consentirebbe ai creditori, agli azionisti, ai lavoratori e ai giudici di stabilire se sono state aperte procedure di insolvenza in un altro Stato membro e di conoscere i termini di scadenza e i dettagli per l'insinuazione del credito; considerando che ciò potrebbe promuovere un'amministrazione efficace sotto il profilo dei costi e aumentare la trasparenza, pur nel rispetto della protezione dei dati;

S.  considerando che i piani di liquidazione transfrontalieri dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nel caso degli istituti di credito e che gli stessi dovrebbero essere presi in considerazione per tutte le società aventi rilevanza sistemica, anche se diverse dagli istituti di credito, quale passo importante verso il conseguimento di un quadro transfrontaliero appropriato in materia di insolvenza;

T.  considerando che le procedure di insolvenza devono consentire soluzioni specifiche per la separazione in unità economicamente sostenibili che forniscano servizi essenziali, come i sistemi di pagamento o altri meccanismi definiti nei piani di liquidazione, e che, in tale ottica, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire l'introduzione nei rispettivi diritti fallimentari di disposizioni atte a consentire soluzioni specifiche a livello di Unione per la suddivisione dei conglomerati transfrontalieri insolventi in unità economicamente sostenibili;

U.  considerando che le procedure di insolvenza dovrebbero tenere conto dei trasferimenti infragruppo al fine di garantire, se del caso, la possibilità di recuperare gli attivi a livello transfrontaliero e quindi di raggiungere un risultato equo;

V.  considerando l'impossibilità di procedere a una liquidazione estemporanea delle società d'investimento, in particolare delle compagnie di assicurazione, in quanto entità che richiedono soluzioni in grado di garantire un'equa distribuzione degli attivi nel tempo; considerando che opzioni quali il trasferimento di attività, la dismissione o la continuità operativa non dovrebbero essere ostacolate e potrebbero invece assumere necessariamente un carattere prioritario;

W.  considerando che la decisione relativa al coinvolgimento di interi gruppi anziché di singole entità giuridiche nelle procedure di insolvenza dovrebbe essere orientata ai risultati e tener conto delle eventuali conseguenze, ad esempio l'automatico ricorso a strumenti di liquidazione diversi o l'impatto sui regimi di garanzia che coprono diverse marche di uno stesso gruppo;

X.  considerando che sarebbe opportuno riflettere sulla definizione di procedure e norme di «bail-in» armonizzate per i conglomerati transfrontalieri che includano, in particolare, la capitalizzazione del debito («debt-to-equity swap»);

Y.  considerando che, sebbene il diritto del lavoro sia di responsabilità degli Stati membri, il diritto fallimentare può avere ripercussioni sul diritto del lavoro, e che in un contesto di crescente globalizzazione, e peraltro di crisi economica, il problema dell'insolvenza va esaminato in termini di diritto del lavoro, in quanto le diverse definizioni di «lavoro subordinato» e «lavoratore subordinato» negli Stati membri non dovrebbero pregiudicare i diritti dei lavoratori in caso di insolvenza; considerando tuttavia che qualsivoglia discussione sulla specifica questione dell'insolvenza non dovrebbe rappresentare automaticamente il pretesto per regolamentare il diritto del lavoro a livello di Unione;

Z.  considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro(5) è di garantire un grado minimo di protezione ai lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando un'adeguata flessibilità per gli Stati membri; considerando che esistono differenze di attuazione tra gli Stati membri e che tali differenze dovrebbero essere tenute in considerazione;

AA.  considerando che la direttiva 2008/94/CE prevede l'esplicita inclusione nel suo ambito di applicazione dei lavoratori a tempo parziale, dei lavoratori con contratto a tempo determinato e dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale; considerando che in caso di insolvenza è opportuno accordare una maggiore tutela anche ai lavoratori con contratti atipici;

AB.  considerando che l'attuale mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la ordine di preferenze dei creditori riduce la prevedibilità dell'esito di un procedimento giudiziario; considerando che è necessario rafforzare la prelazione dei crediti dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli degli altri creditori;

AC.  considerando che l'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE, in particolare la definizione di «crediti insoluti», è troppo ampio, in quanto alcuni Stati membri applicano una definizione ristretta di retribuzione (ad esempio escludendo indennità di licenziamento, benefici accessori, accordi di compensazione, ecc.) che può portare all'esclusione di una serie rilevante di diritti;

AD.  considerando che gli Stati membri sono competenti a definire la nozione di «retribuzione» e «salario», a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione ai lavoratori, e che tale circostanza dovrebbe comportare che ogni situazione di insolvenza pregiudizievole per i lavoratori sia tenuta in considerazione ai fini della compensazione basata sull'obiettivo sociale di cui alla direttiva 2008/94/CE e degli importi minimi da fissare;

AE.  considerando che, a causa del carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'Unione e della diversità di tali contratti negli Stati membri, è attualmente impossibile tentare di dare una definizione di «lavoratore subordinato» a livello europeo;

AF.  considerando che occorre evitare il più possibile deroghe dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE;

AG.  considerando che l'azione legislativa richiesta dalla presente risoluzione dovrebbe basarsi su valutazioni d'impatto dettagliate, come richiesto dal Parlamento;

1.  chiede alla Commissione di presentare, a norma dell'articolo 50, dell'articolo 81, paragrafo 2, o dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte relative a un quadro giuridico dell'Unione in materia di insolvenza societaria, facendo seguito alle raccomandazioni particolareggiate enunciate nell'allegato, onde garantire la parità delle condizioni di concorrenza, sulla base di un'approfondita analisi di tutte le alternative possibili;

2.  conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta dovrebbero essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
(2) Causa C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, [2006] Racc. pag. I-3813.
(3) Causa C-97/08 P Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee [2009] Racc. pag. I-8237.
(4) Causa C-444/07 MG Probud Gdynia sp. z o.o. [2010] Racc. pag. I-417.
(5) GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Parte 1: Raccomandazioni concernenti l'armonizzazione di aspetti specifici del diritto societario e del diritto fallimentare

1.1.  Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'apertura delle procedure di insolvenza

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali è possibile aprire una procedura di insolvenza. Il Parlamento europeo ritiene che una direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'apertura delle procedure in base alle seguenti modalità:

   è possibile aprire una procedura di insolvenza nei confronti di debitori che siano persone fisiche, persone giuridiche o associazioni non riconosciute;
   le procedure di insolvenza siano avviate tempestivamente in modo da consentire il salvataggio di un'impresa in difficoltà;
   è possibile aprire le procedure di insolvenza sui beni dei suddetti debitori,sui beni di soggetti privi di personalità giuridica (ad esempio, un gruppo europeo di interesse economico), sulla massa ereditaria e sui beni in comunione;
   in caso di temporanea insolvibilità ogni società può, per tutelarsi, avviare una procedura di insolvenza;
   è possibile aprire le procedure di insolvenza anche dopo lo scioglimento di un soggetto giuridico o di un soggetto privo di personalità giuridica, nella misura in cui la ripartizione dell'attivo non sia ancora avvenuta ovvero laddove sussista un attivo residuo;
   un giudice o un'altra autorità competente può aprire una procedura di insolvenza, su domanda trasmessa per iscritto da un creditore o dal debitore; la domanda di apertura della procedura può essere revocata fintanto che la procedura non sia stata aperta o la domanda non sia stata rigettata da un giudice;
   un creditore può domandare l'apertura di una procedura qualora sia titolare di un interesse legittimo e dimostri in modo credibile di vantare un credito;
   è possibile aprire una procedura se il debitore è insolvente, ossia non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento; se la domanda è presentata dal debitore, la procedura può anche essere aperta se l'insolvenza del debitore è imminente, ossia se è prevedibile che il debitore non sarà in grado di soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento;
   per quanto concerne l'obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento, la procedura deve essere aperta in un lasso di tempo compreso fra uno e due mesi dalla cessazione dei pagamenti, a meno che il giudice non abbia già avviato un procedimento preliminare ovvero abbia adottato opportuni provvedimenti a tutela dell'attivo e a condizione che gli attivi siano sufficienti a coprire i costi della procedura di insolvenza;
   gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme che introducano la responsabilità del debitore in caso di mancata o inadeguata domanda e a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1.2.  Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'insinuazione al passivo dei crediti

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali si devono presentare le domande di insinuazione al passivo dei crediti nell'ambito di una procedura di insolvenza. Il Parlamento europeo ritiene che una direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'insinuazione al passivo dei crediti in base alle seguenti modalità:

   la data per la determinazione dei crediti insoluti coincide con quella della sopraggiunta insolvibilità del datore di lavoro, ovvero la data della decisione relativa alla domanda di apertura della procedura di insolvenza o la data in cui la domanda di apertura della procedura è stata rigettata a motivo della mancata copertura dei costi;
   i creditori presentano le loro domande al curatore in forma scritta entro un periodo di tempo prestabilito;
   gli Stati membri sono tenuti a determinare il suddetto periodo di tempo tra uno e tre mesi a partire dalla data di pubblicazione della decisione di fallimento;
   il creditore è tenuto a presentare una documentazione a sostegno della sua domanda;
   il curatore redige un prospetto di tutti i crediti insinuati al passivo e tale prospetto è presentato al giudice competente, quale definito ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento sulle procedure di insolvenza;
   le domande di insinuazione al passivo tardive, vale a dire le domande da parte di un creditore che non ha rispettato il termine stabilito per presentare la domanda di insinuazione al passivo, devono essere verificate, ma possono comportare costi aggiuntivi per il creditore in questione.

1.3.  Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie in base alle seguenti modalità:

   le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità di impugnare gli atti compiuti prima dell'apertura delle procedure considerati pregiudizievoli per i creditori;
   gli atti che possono essere oggetto di un'azione revocatoria sono le transazioni in una situazione di insolvenza imminente, la costituzione di diritti di garanzia, le transazioni con le parti correlate e le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori;
   il periodo di tempo entro un atto può essere oggetto di un'azione revocatoria varia a seconda della natura dell'atto in questione; tale intervallo di tempo ha inizio con la data della domanda di apertura della procedura e può essere compreso fra i tre e i nove mesi per le transazioni effettuate in una situazione di insolvenza imminente, fra i sei e i dodici mesi per la costituzione di diritti di garanzia, fra uno e due anni per le transazioni con le parti correlate e fra i tre e i cinque anni per le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori;
   l'onere della prova riguardo all'ammissibilità o alla inammissibilità dell'azione incombe, in linea di principio, alla parte che sostiene l'azione; per le transazioni con le parti correlate, l'onere della prova incombe al soggetto correlato.

1.4.  Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti generali connessi ai requisiti richiesti per la qualifica e l'operato del curatore

   il curatore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente di uno Stato membro oppure essere nominato da un giudice competente di uno Stato membro, deve godere di una buona reputazione e deve avere il grado di istruzione necessario per l'esercizio delle sue funzioni;
   il curatore deve disporre delle competenze e delle qualifiche necessarie a valutare la situazione dell'entità del debitore e ad assumere i compiti di gestione della società;
   in caso di apertura di una procedura di insolvenza principale è opportuno che il curatore sia autorizzato a decidere, entro un termine di sei mesi e con effetto retroattivo, in merito alle misure di tutela dell'attivo da applicare qualora una società abbia proceduto al trasferimento dei capitali;
   in alternativa al trasferimento dei crediti, il curatore deve avere la facoltà di recuperare le somme dovute alla società attraverso apposite procedure a carattere prioritario da esperire prima del soddisfacimento dei creditori,
   il curatore deve essere indipendente rispetto ai creditori e alle altre parti coinvolte nell'ambito delle procedure di insolvenza;
   in caso di conflitto di interessi, il curatore deve dimettersi dal suo incarico.

1.5.  Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi ai piani di risanamento

Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi all'elaborazione, all'impatto e ai contenuti dei piani di risanamento in base alle seguenti modalità:

   quale alternativa al rispetto delle norme ordinarie, i debitori o i curatori possono presentare un piano di risanamento;
   il piano deve contenere norme sulla soddisfazione dei creditori e la responsabilità del debitore dopo la conclusione della procedura di insolvenza;
   il piano deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano ai creditori di decidere se accettare o meno tale piano;
   il piano deve essere approvato o respinto nell'ambito di una procedura specifica dinanzi al giudice competente;
   i creditori privilegiati o le parti non interessate dal piano non dovrebbero avere diritto di voto in merito a quest'ultimo, o, almeno, non dovrebbero avere la facoltà di porre un veto sullo stesso.

Parte 2: Raccomandazioni concernenti la revisione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza

2.1.  Raccomandazione concernente l'ambito di applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza

Il Parlamento europeo ritiene che sia opportuno ampliare l'ambito di applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza, onde includere le procedure di insolvenza in cui il debitore rimane in possesso dei suoi beni o nelle quali si è proceduto alla nomina di un curatore provvisorio. È opportuno rivedere di conseguenza l'allegato A del regolamento in questione.

2.2.  Raccomandazione concernente la definizione di «centro degli interessi principali»

Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento sulle procedure di insolvenza debba includere una definizione del termine «centro degli interessi principali» atta a prevenire i casi di «forum-shopping» fraudolento. Il Parlamento europeo propone di inserire una definizione formale, sul modello della formulazione del considerando 13, basata sul concetto della riconoscibilità oggettiva da parte dei terzi.

Il Parlamento ritiene che la definizione dovrebbe tenere conto di fattori quali il luogo, riconoscibile dall'esterno, in cui si svolgono le principali attività dell'impresa, l'ubicazione dei beni, il centro delle attività operative o di produzione, l'ambiente di lavoro dei dipendenti, ecc.

2.3.  Raccomandazione concernente la definizione di «dipendenza» nel quadro delle procedure secondarie

Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento sulle procedure d'insolvenza debba includere una definizione di «dipendenza» intesa come qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni e servizi.

2.4.  Raccomandazione concernente la cooperazione fra i giudici

Il Parlamento europeo ritiene che l'articolo 32 del regolamento sulle procedure d'insolvenza debba contemplare un obbligo esplicito di informazione e collaborazione non solo fra i curatori, ma anche fra i giudici.

In caso di apertura di procedure di insolvenza principali e secondarie, è opportuno armonizzare e ridurre i tempi di svolgimento delle stesse.

2.5.  Raccomandazione concernente taluni aspetti delle azioni revocatorie

Il Parlamento europeo ritiene che sia necessaria una revisione dell'articolo 13 del regolamento sulle procedure di insolvenza, in modo che lo stesso non incentivi le azioni revocatorie transfrontaliere e anzi contribuisca a prevenire l'esito positivo di queste ultime per mezzo di clausole sulla legge applicabile.

In ogni caso, la revisione delle norme che disciplinano le azioni revocatorie, dovrebbe considerare l'opportunità che le controllate «sane» di una holding insolvente non siano indotte ad uno stato d'insolvenza a causa di azioni revocatorie ma piuttosto vendute nell'interesse dei creditori in quanto aziende funzionanti.

Parte 3: Raccomandazioni concernenti l'insolvenza dei gruppi societari

In conseguenza dei diversi livelli di integrazione che possono esistere nell'ambito dei gruppi societari, il Parlamento europeo ritiene che la Commissione debba presentare una proposta flessibile per disciplinare le situazioni di insolvenza dei gruppi societari, tenendo conto di quanto segue.

1.  Qualora l'assetto operativo/proprietario lo consenta, sarebbe opportuno ricorrere al seguente approccio:

   A. La procedura dovrebbe essere aperta nello Stato membro in cui è situata la sede operativa del gruppo. Il riconoscimento dell'apertura della procedura dovrebbe essere automatico.
   B. L'apertura della procedura principale dovrebbe determinare la sospensione delle procedure aperte in un altro Stato membro nei confronti di altri membri del gruppo.
   C. È opportuno designare un curatore fallimentare unico.
   D. In ogni Stato membro in cui è aperta una procedura secondaria dovrebbe essere istituito un comitato volto a difendere e a rappresentare gli interessi dei creditori e dei lavoratori locali.
   E. Qualora sia impossibile stabilire a quali debitori appartengano i vari attivi, o effettuare una valutazione dei crediti infragruppo, si dovrebbe ricorrere, in via eccezionale, all'aggregazione delle masse attive.

2.  Per le procedure di insolvenza in relazione ai gruppi decentrati, lo strumento dovrebbe prevedere quanto segue:

   A. norme sull'obbligo di coordinamento e cooperazione fra i giudici, fra giudici e rappresentanti fallimentari e fra i diversi rappresentanti;
   B. norme sul riconoscimento immediato delle sentenze concernenti l'apertura, lo svolgimento e la chiusura delle procedure di insolvenza e delle sentenze emesse in relazione a tali procedure;
   C. norme per l'accesso alla giustizia di curatori e creditori;
  D. norme per agevolare e promuovere il ricorso a diverse forme di cooperazione fra i giudici per coordinare le procedure di insolvenza e stabilire le condizioni e le garanzie che occorre applicare a dette forme di cooperazione. Tali norme potrebbero interessare lo scambio di informazioni, il coordinamento delle operazioni e la redazione di soluzioni comuni, quali:
   la trasmissione delle informazioni fra i giudici con ogni mezzo,
   il coordinamento dell'amministrazione e la supervisione dei beni e degli affari del debitore,
   le trattative, l'approvazione e l'attuazione di accordi di insolvenza concernenti il coordinamento delle procedure,
   il coordinamento delle audizioni;
   E. norme che consentano e favoriscano la nomina di un curatore comune per tutte le procedure, designato dai giudici interessati e assistito dai rappresentanti locali riuniti in un comitato direttivo, nonché norme volte a stabilire la procedura che disciplina la cooperazione fra i membri del comitato direttivo;
  F. norme che consentano e favoriscano gli accordi di insolvenza transfrontalieri volti ad affrontare l'attribuzione delle responsabilità, per i diversi aspetti connessi allo svolgimento e alla gestione delle procedure fra i diversi giudici interessati e fra i rappresentanti fallimentari, fra cui:
   l'attribuzione delle responsabilità fra le parti che hanno concluso l'accordo,
   la disponibilità e il coordinamento dei rimedi,
   il coordinamento del recupero dei beni a vantaggio generale dei creditori,
   la presentazione e il trattamento delle domande di insinuazione del credito,
   i metodi di comunicazione, compresi lingua, frequenza e mezzi,
   l'utilizzo e la cessione dei beni,
   il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di riassetto,
   le questioni strettamente attinenti all'accordo, fra cui le modifiche e la rescissione, l'interpretazione, l'efficacia e la risoluzione delle controversie,
   la gestione delle procedure, in particolare per quanto concerne le sospensioni delle procedure o gli accordi fra le parti riguardo al mancato ricorso a talune azioni legali,
   le garanzie,
   i costi e le spese.

Parte 4: Raccomandazione concernente la creazione di un registro unionale delle insolvenze

Il Parlamento europeo propone di istituire un registro unionale delle insolvenze nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica, che per ogni procedura di insolvenza transfrontaliera aperta indichi almeno:

   le decisioni e le sentenze del giudice competente,
   la nomina del curatore e i suoi recapiti,
   i termini per l'insinuazione al passivo dei crediti.

La trasmissione di tali dati al registro unionale da parte dei giudici dovrebbe essere resa obbligatoria.

Le informazioni dovrebbero essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la procedura è aperta e in inglese.

Note legali - Informativa sulla privacy