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Procedura : 2013/2676(RSP)
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Ciclo del documento : B7-0434/2013

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B7-0434/2013

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PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

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PV 10/10/2013 - 9.6
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P7_TA(2013)0420

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Giovedì 10 ottobre 2013 - Strasburgo
Discriminazione fondata sulla casta
P7_TA(2013)0420B7-0434/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta (2013/2676(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2012 sulla discriminazione di casta in India(1), del 17 gennaio 2013 sulla violenza contro le donne in India(2), del 1° febbraio 2007 sulla situazione dei diritti umani dei dalit in India(3), e del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale su diritti umani e democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica dei diritti umani strategica dell'UE(4),

–  viste le convenzioni internazionali in material di diritti umani, compresa la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) e la raccomandazione generale XXIX del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale,

–  visto il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e sulla discendenza(5), pubblicato dal Consiglio per i diritti umani,

–  considerando le gravi preoccupazioni, osservazioni e raccomandazioni espresse dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani per quanto riguarda la discriminazione di casta,

–  viste le recenti raccomandazioni sul tema della discriminazione di casta degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e dei detentori del mandato delle procedure speciali delle Nazioni Unite,

–  vista la relazione del relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza(6), del 24 maggio 2011, così come quelle contenute nell'esame periodico universale dei paesi organizzati in caste,

–  visto lo studio del Parlamento europeo intitolato "Situazione dei diritti umani e della povertà: l’azione dell’Unione europea nell’affrontare la discriminazione basata sulla casta",

–  vista l’interrogazione orale alla Commissione sulla discriminazione basata sulla casta (O-000091/2013 – B7-0507/2013),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la casta denota un contesto sociale e/o religioso, come in Asia, dove coloro che non rientrano nel sistema di casta sono considerati "impuri" e "intoccabili" per natura, ma più in generale che la casta denota un sistema di rigida stratificazione sociale in ceti definiti rispetto alla nascita e al lavoro; considerando che la discriminazione basata sul lavoro e la nascita, termine maggiormente onnicomprensivo preferito dalle Nazioni Unite, è una forma di discriminazione vietata dai diritti umani internazionali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 111;

B.  considerando che a giugno 2011 Githu Muigai, relatore speciale delle Nazioni Unite sul razzismo, ha sottolineato che è fondamentale evitare di stabilire alcun tipo di gerarchia tra le diverse manifestazioni della discriminazione, anche se possono variare in natura e grado a seconda del contesto storico, geografico e culturale, tra cui la comunità Rom in Europa e le vittime dei sistemi di casta in Africa, Asia e Medio Oriente;

C.  considerando che, nonostante le misure adottate dai governi di alcuni paesi colpiti dal fenomeno delle caste per garantire protezione costituzionale e legislativa, nonché misure speciali contro la discriminazione di casta e l'intoccabilità, la discriminazione di casta continua ad essere diffusa e persistente, infatti colpisce circa 260 milioni di persone in tutto il mondo;

D.  considerando che la discriminazione basata sulla casta esiste in numerosi paesi del mondo e il maggior numero di vittime si trova in Asia meridionale; che, tuttavia, sussistono elevate concentrazioni di vittime in altre zone, tra cui Africa e Medio Oriente e le comunità della diaspora;

E.  considerando che la mancata attuazione di legislazione e di politiche, la carenza di mezzi di ricorso efficaci e di istituzioni statali ben funzionanti, comprese la magistratura e la polizia, costituiscono i principali ostacoli per eliminare la discriminazione basata sulla casta;

F.  considerando che la fornitura di dati disaggregati, la necessità di legislazione speciale e le misure di protezione contro la discriminazione basata sulla casta rimangono lettera morta in molti paesi colpiti;

G.  considerando che, nonostante gli sforzi dei governi e, sempre più, di alcune agenzie internazionali, determinate caste continuano a soffrire di gravi forme di esclusione sociale, povertà, violenza, segregazione, offese fisiche e verbali legate a pregiudizi e a un concetto di purezza e di impurità;

H.  considerando che le pratiche di intoccabilità sono ancora diffuse e assumono forme moderne; considerando che le comunità colpite devono affrontare restrizioni alla partecipazione politica e gravi discriminazioni sul mercato del lavoro;

I.  considerando che in alcuni paesi come l'India, un'azione positiva obbligatoria ha contribuito in parte all'inclusione dei dalit nel settore pubblico e che l'assenza di misure di protezione per la non discriminazione sul mercato del lavoro e nel settore privato aumenta l'esclusione e le crescenti disuguaglianze;

J.  considerando che, secondo le stime dell'OIL, la stragrande maggioranza delle vittime del lavoro forzato nell’Asia meridionale appartiene a caste e tribù registrate; considerando che il lavoro forzato e coatto è particolarmente diffuso nelle industrie di produzione agricola, mineraria e di abbigliamento, che forniscono prodotti per numerose imprese multinazionali ed europee;

K.  considerando che la non discriminazione sul lavoro è uno dei quattro diritti fondamentali del lavoro ed è inclusa anche nelle linee guida e nei quadri normativi internazionali per il commercio, come i principi guida dell'ONU per gli affari e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE e la norma di orientamento ISO26000 sulla responsabilità sociale, ove la discriminazione basata sulla casta è specificatamente indicata come una grave forma di discriminazione;

L.  considerando che i governi e le autorità dei paesi organizzati in caste sono esortati a prendere atto del progetto di Principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'effettiva eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e sulla nascita e ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare e prevenire la discriminazione di casta e affrontare qualsiasi lacuna esecutiva a livello federale, statale, regionale e locale per attuare, modificare o introdurre apposite normative e misure politiche per la tutela e la promozione dei diritti dei dalit, e di altri gruppi colpiti dal fenomeno;

1.  condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che subiscono una discriminazione legata alla casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani basilari e dello sviluppo;

2.  ritiene che le carte d'identità debbano evitare riferimenti alla casta dal momento che questi sono contrari all'uguaglianza e alla mobilità sociale;

3.  accoglie con favore la relazione di Githu Muigai, relatore speciale delle Nazioni Unite sul razzismo, e sottolinea che tutte le vittime della discriminazione di casta in tutto il mondo devono ricevere la stessa attenzione e protezione; sottolinea, più in generale, che tutte le forme di razzismo e discriminazione devono essere affrontate con pari enfasi e determinazione, anche in Europa;

4.  teme profondamente che l'esclusione sociale dei dalit e di altre comunità colpite in modo analogo conduca ad alti livelli di povertà tra i gruppi di popolazione colpiti e all'esclusione o al beneficio ridotto derivante dai processi di sviluppo; sottolinea che essa osta, inoltre, al loro coinvolgimento nel processo decisionale e di governo, e alla loro significativa partecipazione alla vita pubblica e civile;

5.  permane preoccupato per il numero sempre elevato di casi segnalati e non dichiarati di atrocità e di pratiche di intoccabilità nei paesi colpiti dal fenomeno, anche in India, e per la diffusa impunità di cui godono i responsabili di crimini contro i dalit e altre vittime di violazioni dei diritti umani in base alla casta; ricorda che in determinati paesi i responsabili di tale discriminazione ricoprono le più alte cariche del governo;

6.  ribadisce la sua profonda preoccupazione per la violenza contro le donne dalit e altre donne colpite in modo simile di comunità appartenenti a società con sistemi di casta, donne che spesso non riferiscono di tali violenze per paura di minacce alla loro sicurezza personale o di emarginazione sociale, e per le forme di discriminazione molteplici e interdipendenti basate sulla casta, sul genere e la religione nei confronti di donne dalit e di donne appartenenti a comunità minoritarie, che portano a conversioni forzate, rapimenti, prostituzione forzata e abusi sessuali da parte di persone di caste dominanti;

7.  sottolinea la necessità di promuovere un contesto favorevole agli operatori della società civile e ai difensori dei diritti umani che si occupano di persone colpite da discriminazione di casta, al fine di garantirne la sicurezza, evitare eventuali ostacoli, la stigmatizzazione e la restrizione delle loro attività; evidenzia che tale contesto deve comprendere l’accesso ai finanziamenti, la cooperazione con gli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’accreditamento del Consiglio economico e sociale (Ecosoc);

8.  invita l'UE a promuovere il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'eliminazione efficace della discriminazione basata sul lavoro e la discendenza come quadro di riferimento per eliminare la discriminazione di casta e promuoverne l'approvazione da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

9.  chiede alla Commissione di riconoscere la casta come forma distinta di discriminazione radicata nel contesto socio-religioso che deve essere affrontata alla stregua di altri fattori di discriminazione, basati ovvero sull'etnia, sulla razza, sulla nascita, sulla religione, sul genere o sulla sessualità, nell'impegno dell'Unione a combattere ogni forma di discriminazione; invita l'Unione europea a considerare le persone colpite da discriminazione di casta un gruppo individuabile nelle politiche e nei programmi dell'Unione;

10.  esorta la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a integrare la lotta contro la discriminazione basata sulle caste nella legislazione europea, nelle politiche ed nei documenti di programmazione e ad adottare le linee guida operative per la sua attuazione; invita il SEAE a rafforzare i meccanismi di monitoraggio e di valutazione per valutare efficacemente l'impatto dell'azione dell'Unione sulla situazione delle persone colpite da questa forma di discriminazione;

11.  raccomanda all'Unione europea di effettuare una valutazione sistematica dell'impatto di accordi commerciali e/o di investimento sui gruppi colpiti da discriminazioni di casta e di affrontare questi temi con i rappresentanti del settore industriale, le autorità governative e le pertinenti organizzazioni della società civile;

12.  chiede che la discriminazione basata sulla casta sia inclusa come un tema dei diritti umani nelle future politiche sui diritti umani, strategie e piani di azione dell’Unione europea;

13.  invita la Commissione a fornire maggiore sostegno ai progetti di sviluppo per combattere la discriminazione basata sulle caste, come grave violazione dei diritti umani che aggrava la povertà e a prendere in considerazione questa forma di discriminazione in tutti i progetti con un'attenzione particolare all’istruzione, alle donne, all'accesso alla giustizia, alla partecipazione politica e alla manodopera nei paesi interessati;

14.  esorta la Commissione a sviluppare e applicare impostazioni sensibili alla casta in tempi di crisi umanitaria, garantendo che l'aiuto umanitario venga fornito a tutti i gruppi emarginati comprese le persone colpite da discriminazione basata sulla casta;

15.  esorta l'Unione europea a sollevare la questione della discriminazione basata sulla casta al più alto livello e con i governi dei paesi interessati, nel corso di vertici bilaterali e di altri incontri internazionali;

16.  incoraggia il SEAE a rafforzare la politica e il dialogo sui diritti umani e a promuovere iniziative comuni volte ad eliminare la discriminazione di casta con i governi di Stati, come India, Nepal, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, dove le comunità colpite dal fenomeno sono soggette alle cosiddette "pratiche di intoccabilità" e, più in generale, a combattere la discriminazione basata sul lavoro e la nascita, che avviene in vari paesi, tra cui Yemen, Mauritania, nonché Nigeria, Senegal e Somalia; ricorda che la discriminazione di casta non è stata citata negli accordi conclusi con molti dei suddetti Stati;

17.  invita la Commissione e il SEAE a includere, se del caso, una "clausola di discriminazione basata sulle caste" in tutti gli scambi commerciali e negli accordi di associazione;

18.  raccomanda all'UE di promuovere politiche e procedure non discriminatorie e inclusive nelle operazioni commerciali con i paesi colpiti dal fenomeno, tra cui l'azione positiva per i dalit e le persone colpite in modo analogo sul mercato del lavoro e nel settore privato;

19.  invita l'Unione europea a promuovere consultazioni periodiche e ampie con la società civile sulla discriminazione di casta stanziando risorse adeguate alle organizzazioni della società civile per la lotta alla discriminazione di casta;

20.  invita l'Unione europea a promuovere un’agenda di sviluppo post -2015 sensibile alla casta, con la riduzione delle disuguaglianze basate sulla casta o da essa aggravate, come un obiettivo fondamentale e misurabile, garantendo che la discriminazione di casta sia esplicitamente affrontata come importante fattore strutturale di povertà e come principale causa di disuguaglianze strutturali;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0512.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0031.
(3) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 87.
(4) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 8.
(5) A/HRC/11/CRP.3.
(6) A/HRC/17/40.

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