Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0840),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0493/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0450/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo e la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 233/2014.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo(1)
Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza(2). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza2 e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, al momento dell'entrata in vigore del regolamento i seguenti paesi partner sono considerati ammissibili alla cooperazione bilaterale, in quanto casi eccezionali, anche in previsione della progressiva soppressione delle sovvenzioni a favore dello sviluppo: Cuba, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020
La Commissione europea chiederà il parere del Parlamento europeo prima di modificare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.
Dichiarazione della Commissione europea relativa all'assegnazione per i servizi di base
Il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto del suo impegno congiunto volto a fornire un sostegno costante allo sviluppo umano per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio. Almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma di tale regolamento sarà destinata ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, e all'istruzione secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale. I dati relativi al rispetto della dichiarazione saranno inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna.
Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.