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Procedura : 2013/2190(IMM)
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A7-0469/2013

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PV 14/01/2014 - 5.1
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Martedì 14 gennaio 2014 - Strasburgo
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Lara Comi
P7_TA(2014)0001A7-0469/2013

Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi (2013/2190(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta presentata il 30 luglio 2013 da Lara Comi in difesa della sua immunità nel quadro del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Ferrara e comunicata in Aula il 9 settembre 2013,

–  avendo ascoltato Lara Comi il 5 novembre 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),

–  visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0469/2013),

A.  considerando che Lara Comi, membro del Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in seguito ad una querela per il reato di diffamazione aggravata, previsto dall'articolo 595, commi 2 e 3, del codice penale italiano e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le parole che avrebbe proferito durante un dibattito politico nel corso di una trasmissione televisiva;

B.  considerando che l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, espressamente richiamato da Lara Comi nella sua richiesta di difesa, dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.  considerando che l'articolo 6 del suo regolamento dispone che nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;

D.  considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la direzione che vuole dare a una decisione a seguito di una richiesta di difesa di immunità parlamentare da parte di uno dei suoi membri(2);

E.  considerando che la Corte di giustizia ha riconosciuto che una dichiarazione espressa da un deputato fuori dal Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo, dando rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa(3);

F.  considerando che Lara Comi è stata invitata alla trasmissione televisiva in questione in veste di membro del Parlamento europeo e non come esponente nazionale di un partito, peraltro già rappresentato da un'altra ospite, conformemente alle disposizioni nazionali che mirano ad assicurare un'equilibrata presenza di esponenti politici nei dibattiti televisivi che si tengono in periodi di campagna elettorale, come appunto nel caso di specie;

G.  riconoscendo che nelle democrazie moderne il dibattito politico non si svolge solo nel Parlamento, bensì anche attraverso mezzi di comunicazione che variano dalle dichiarazioni alla stampa a internet,

H.  considerando che nella trasmissione televisiva in questione Lara Comi è intervenuta come membro del Parlamento europeo per discutere delle problematiche politiche, anche relative al tema degli appalti pubblici e della criminalità organizzata, di cui la stessa si è sempre occupata in ambito europeo;

I.  considerando che, il giorno successivo, l'on. Comi ha inviato le proprie scuse al querelante, ribadite in seguito in un'altra trasmissione televisiva nazionale;

1.  decide di difendere i privilegi e le immunità di Lara Comi;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana e a Lara Comi.

(1) Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).
(2) Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, par. 101.
(3) Patriciello, sentenza citata, par. 30.

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