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Procedura : 2013/0165(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0106/2014

Testi presentati :

A7-0106/2014

Discussioni :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Votazioni :

PV 26/02/2014 - 9.7
CRE 26/02/2014 - 9.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0154

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Mercoledì 26 febbraio 2014 - Strasburgo
Sviluppo del sistema eCall di bordo ***I
P7_TA(2014)0154A7-0106/2014
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0316),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0174/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0106/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE [Em. 1]
P7_TC1-COD(2013)0165

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) ha istituito un sistema unionale generale di omologazione dei veicoli a motore.

(2)  I requisiti tecnici relativi a numerosi aspetti di sicurezza e ambientali per l'omologazione dei veicoli a motore sono stati armonizzati a livello di Unione, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'UE.

(2 bis)  L'utilizzo di un servizio eCall disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli Stati membri rappresenta una delle principali priorità dell'Unione nel settore della sicurezza stradale dal 2003. Per conseguire tale obiettivo sono state lanciate alcune iniziative nel quadro di un approccio volontario alla diffusione del servizio, che tuttavia ad oggi non hanno realizzato progressi sufficienti. [Em. 2]

(3)  Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione del 21 agosto 2009 dal titolo: "eCall: è ora di diffonderlo"(4) propone nuove misure per accelerare la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo basati sul 112 in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE. [Em. 3]

(4)  Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato la relazione "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini", che invitava la Commissione a presentare una proposta, nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112 entro il 2015.

(4 bis)  È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze. [Em. 4]

(5)  Si prevede che il sistema eCall dell'UE dell'Unione ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura della rete di comunicazione elettronica per la trasmissione delle chiamate e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) per la ricezione di dette chiamate, renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane, dell'del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all'assistenza sanitaria, degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi. [Em. 5]

(5 bis)  Il sistema eCall rappresenterà una struttura importante composta da vari attori che si occupano della salvaguardia della vita umana. Di conseguenza è essenziale che l'aspetto della responsabilità sia disciplinato dal presente regolamento, al fine di consentire agli utenti di avere fiducia e permettere il corretto funzionamento del sistema eCall. [Em. 6]

(6)  La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento nelle emergenze è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi in particolare i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)(5). [Em. 7]

(7)  È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo alle ai nuovi tipi di autovetture e ai veicoli commerciali leggeri nuovi (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare una proposta legislativa. [Em. 8]

(7 bis)  È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti dopo il 1°ottobre 2015 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati prima del 1° ottobre 2015, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria. [Em. 9]

(7 ter)  Un servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul numero unico di emergenza europeo 112 ("numero di emergenza 112") può coesistere con servizi eCall privati (sistemi eCall supportati da servizi di terzi) a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti o meno per un servizio eCall privato. [Em. 10]

(7 quater)  È opportuno offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema eCall privato, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori. [Em. 11]

(8)  L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali tutti i servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori. [Em. 12]

(9)  Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi dovrebbe fondarsi su una piattaforma interoperabile e, ad accesso libero, protetta e standardizzata per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione valuta senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se necessario, presentare una proposta legislativa a tal fine. Essa dovrebbe precisare, in particolare, le condizioni alle quali i terzi che forniscono servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai dati registrati nel sistema di bordo basato sul 112. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione. [Em. 13]

(9 bis)  L'introduzione di qualsiasi applicazione o servizio aggiuntivo a bordo non dovrebbe ritardare l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento. [Em. 14]

(10)  Per mantenere l'integrità del sistema di omologazione, solo i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere oggetto di una serie completa di prove devono essere accettati ai fini del presente regolamento.

(10 bis)  Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la sostenibilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Disposizioni dettagliate relative ai controlli dovrebbero essere incluse nell'allegato pertinente. [Em. 15]

(11)  I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Vanno Dovrebbero pertanto essere esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall stabilite nel presente regolamento. [Em. 16]

(12)  I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, salvo che le autorità di omologazione non decidano, caso per caso, che il veicolo non può soddisfare tali prescrizioni a motivo del suo uso speciale. [Em. 17]

(13)  Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006(7), il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(9) e alla , la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), del 12 luglio 2002, relativa al e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(11) disciplinano il trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore eseguito nel quadro del presente regolamento. È quindi opportuno che il trattamento di dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia eseguito in conformità di tali direttive e sotto la supervisione delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(12) autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri a norma di tali direttive, specie per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 comprenda solo le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza da parte dei PSAP e che in seguito i dati personali non siano memorizzati. In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre condizioni qualora un altro sistema di chiamata di emergenza sia installato a bordo oltre al sistema eCall basato sul 112, che dovrebbe comunque essere conforme alle direttive citate. [Em. 18]

(13 bis)  Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "articolo 29", istituito dalla direttiva 95/46/CE, nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", del 26 settembre 2006(13). [Emm. 19 e 90]

(13 ter)  Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli devono prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione). [Em. 20]

(14)  Gli organismi europei di normazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la diffusione di un servizio eCall paneuropeo, che devono applicarsi ai fini del presente regolamento, in quanto ciò agevolerà l'evoluzione tecnologica del servizio eCall a bordo dei veicoli, garantirà l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione e diminuirà i costi di attuazione per l'Unione nel suo complesso.

(15)  Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo basato sul 112, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, in particolare consultando il garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro articolo 29 e le organizzazioni di tutela dei consumatori. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 21]

(16)  I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso, al fine di poter eseguire gli studi e i test necessari in diverse condizioni, così come richiesto, e garantire pertanto la piena affidabilità del sistema eCall di bordo basato sul 112. [Em. 22]

(17)  Il presente regolamento è un regolamento nuovo e distinto nel contesto della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE, pertanto è opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III, IV, VI e IX di tale direttiva.

(18)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la realizzazione del mercato interno attraverso l'introduzione di requisiti tecnici comuni per i veicoli nuovi omologati dotati del sistema eCall basato sul 112, non possono essere conseguiti a dovere dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e di N1 quali definiti ai punti da 1.1.1. e 1.2.1. dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Il presente regolamento non si applica ai veicoli prodotti in piccole serie. [Em. 23]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione(14), si intende per: [Em. 24]

1)  "sistema e-Call di bordo basato sul 112": un sistema di emergenza, comprensivo delle apparecchiature di bordo e dei mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call, che è attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, e che invia segnali, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili pubbliche, che consentono la trasmissione di una serie minima standardizzata di dati e attiva l'attivazione di un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e un il corrispondente centro di raccolta delle chiamate di emergenza; [Em. 25. Il presente emendamento si applica in tutto il testo]

2)  "sistema di bordo": le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili. [Emm. 26 e 80]

2 bis)  "eCall": una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata a bordo del veicolo mediante il sistema di bordo eCall basato sul 112; [Em. 27]

2 ter)  "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" o "PSAP": un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza; [Em. 28]

2 quater)  "serie minima di dati"o "SMD": le informazioni definite dalla norma EN 15722 - "Telematica per il traffico e il trasporto su strada - eSafety - Insieme minimo di dati ("MSD") di eCall"- e inviate allo PSAP per il servizio eCall; [Em. 29]

2 quinquies)  "equipaggiamento di bordo": equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari al set minimo di dati (MSD) per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili. [Em. 30]

2 sexies)  "rete pubblica di comunicazione mobile senza fili": una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE(15) e 2002/22/CE(16) del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 31]

Articolo 4

Obblighi generali dei fabbricanti

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo integrato basato sul 112, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo. [Em. 32]

Articolo 5

Obblighi specifici dei fabbricanti

1.  I fabbricanti garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli sono fabbricati e omologati a norma delle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del medesimo.

2.  I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori e/o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. [Em. 33]

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di veicoli nuovi sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112. [Em. 34]

2 bis.  Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata d'emergenza installato nel veicolo e che offra un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112. In tal caso, l'altro sistema di emergenza è conforme allo standard EN 16102 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi" e i fabbricanti garantiscono che vi sia un solo sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento dell'altro sistema di chiamata di emergenza. [Em. 35]

3.  I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo sono basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi in particolare i sistemi Galileo e EGNOS. [Em. 36]

4.  Soltanto i sistemi eCall di bordo basati sul 112 integrati che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione. [Em. 37]

5.  I sistemi eCall di bordo basati sul 112 sono conformi alle prescrizioni della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17) e del regolamento UNECE n. 10(18).

5 bis.  I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall, rilevato durante o dopo la prova automatica, un avvertimento verrà dato agli occupanti del veicolo. [Em. 38]

6.  Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, almeno ai fini della riparazione e della manutenzione. [Em. 39]

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo e che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CEbasati sul 112. [Em. 40]

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono adottati previa consultazione delle parti interessate pertinenti e sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi paragrafi 2, 2 bis, 3, 4 e 6 e sulle seguenti norme disponibili relative a eCall e ai regolamenti UNECE, ove applicabili, tra cui: [Em. 41]

a)  EN 16072 "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety – requisiti operativi per eCall paneuropeo";

b)  EN 16062 "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety – eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)";

c)  EN 16454 "Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto", per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo basato sul 112 al servizio eCall paneuropeo;

c bis)  EN 15722 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall"; [Em. 42]

d)  eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall. [Em. 43]

Articolo 6

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

—  1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate. [Em. 44]

1 In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo basato sul 112 non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento pre-emergenza di eCall. [Em. 45]

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

2.  La serie minima di dati SMD inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste basato sul 112 consiste al massimo nelle informazioni richieste dalla norma di cui all'articolo 3, punto 2 quater. La SMD non è trattata per un tempo superiore a quanto necessario per le finalità di trattamento e non è conservata per un tempo superiore a quanto necessario per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. La SMD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale. [Em. 46]

3.  I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite preventivamente informazioni chiare e complete sull'esistenza di un sistema eCall gratuito e pubblico, basato sul numero di emergenza 112, e sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112, in particolare riguardo a: [Em. 47]

a)  il riferimento alla base giuridica per il trattamento,

b)  il fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è attivato in automatico;

c)  le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo basato sul 112;

d)  le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che dovrebbero essere limitate alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma; [Em. 48]

e)  i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati,

f)  il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112; [Em. 49]

g)  il fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo basato sul 112, al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo; [Em. 50]

h)  le modalità per l'esercizio dei propri diritti;

h bis)  il fatto che i dati raccolti dai PSAP mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 non devono essere trasferiti a terzi senza il consenso preventivo e attivo dell'interessato; [Em. 51]

i)  le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto, che sono soggette al consenso esplicito dell'utente e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto. [Em. 52]

3 bis.  I fabbricanti forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo. [Em. 53]

3 ter.  Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite all'utente separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema. [Em. 54]

3 quater.   I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e il sistema che fornisce servizi a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un servizio privato non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 122 e/o sull'utente di eCall. [Em. 55]

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che specifica specifichino il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 in relazione a eCall, in particolare le misure di sicurezza che i fornitori di servizi eCall sono tenuti ad adottare al fine di assicurare un trattamento dei dati conforme alla legge e impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali, nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3. [Em. 56]

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

Con effetto dal 1º ottobre 2015da ...(19), le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo. [Em. 57]

Articolo 7 bis

Controlli tecnici periodici

I requisiti relativi ai controlli tecnici periodici concernenti il sistema eCall di bordo basato sul 112 sono disciplinati dalla direttiva 2014/45/UE. [Em. 58]

Articolo 8

Esoneri

1.  La Commissione può esonerare determinati veicoli o esentare determinate classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi di un sistema eCall di bordo basato sul 112 di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici e di un'analisi tecnica, effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, l'applicazione di tali sistemiinstallazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 non risulti appropriata per il veicolo oindispensabile per un ulteriore miglioramento della sicurezza stradale, a causa del fatto che la classe di veicoli interessata è concepita in questione primo luogo per un uso fuoristrada o non dispone di un meccanismo di attivazione adeguato. Tali esenzioni sono in numero limitato. [Em. 59]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce gli esoneri le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali esoneri riguardano i veicoli come i veicoli per uso speciale e i veicoli sprovvisti di airbag e sono limitati in numero. [Em. 60]

Articolo 9

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere da […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force]...(20). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 61]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzionidata in cui esso é stato loro notificato, oppure o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo eche il Consiglio hanno entrambi comunicato alla informato la Commissione che non formuleranno intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 62]

Articolo 10

Sanzioni in caso di non conformità

1.  Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e dei corrispondenti atti delegati da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare in caso di mancata conformità con l'articolo 6 del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse. [Em. 63]

2.  I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno:

a)  il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;

b)  la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

c)  la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell'omologazione;

c bis)  la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6. [Em. 64]

Articolo 10 bis

Relazioni e riesame

1.  La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di preparazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni e PSAP necessaria per il sistema eCall negli Stati membri. Se da tale relazione appare chiaramente che l'infrastruttura eCall non sarà operativa prima della data di cui all'articolo 12, terzo comma, la Commissione adotta le misure necessarie.

2.  Entro il 1° ottobre 2018, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.

3.  Quanto prima e in ogni caso non oltre il ...(21), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver proceduto ad ampie consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, nonché una valutazione di impatto sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile, standardizzata, sicura e ad accesso libero. Se del caso la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si fonda sulle norme di detta piattaforma non appena queste ultime saranno disponibili. [Em. 65]

Articolo 11

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, VI e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10 bis si applicano a decorrere da ...(22). [Em. 66]

Esso si applica Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2015. [Em. 67]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)  all'allegato I, sono aggiunti i seguenti punti:

"12.8 sistema eCall

12.8.1  descrizione o disegni";

2)  all'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i seguenti punti:

"12.8 sistema eCall

12.8.1  Presenza: sì/no (1)";

3)  all'allegato IV, la parte I è così modificata:

a)  la seguente voce è aggiunta alla tabella:

Voce

Oggetto

Atto normativo

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71.  

Sistema eCall

Regolamento (UE) n. […]

X

X

b)  l'appendice 1 è così modificata:

i)  alla tabella 1 è aggiunta la seguente voce:

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

71.

Sistema eCall

Regolamento (UE) n. […]

n.d.

ii)  alla tabella 2 è aggiunta la seguente voce:

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

71.

Sistema eCall

Regolamento (UE) n. […]

n.d.

4)  all'allegato VI, nell'appendice del modello A, alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo(1)

Modificato da

Applicabile alle versioni

71.

Sistema eCall

Regolamento (UE) n. […]

5)  l'allegato IX è così modificato:

a)  Nella parte I, il modello B è così modificato:

i)  pagina 2 "veicoli della categoria M1" è così modificato:

—  il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52. presenza di eCall sì/no",

—  è aggiunto il seguente punto:

"53. Osservazioni (11): …………….";

ii)  pagina 2 "veicoli della categoria N1" è così modificato:

—  il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52. presenza di eCall sì/no",

—  è aggiunto il seguente punto:

"53. Osservazioni (11): …………….";

b)  nella parte II, il modello C2 è così modificato:

i)  pagina 2 "veicoli della categoria M1" è così modificato:

—  il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52. presenza di eCall sì/no",

—  è aggiunto il seguente punto:

"53. Osservazioni (11): …………….";

ii)  pagina 2 "veicoli della categoria N1" è così modificato:

—  il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52. presenza di eCall sì/no",

—  è aggiunto il seguente punto:

"53. Osservazioni (11): …………….";

(6)  All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce

Oggetto

Atto normativo di riferimento

M1

2 500(1) kg

M1 >

2 500(1) kg

M2

M3

71.

Sistema eCall

Regolamento (UE) n. […]

A

A

n.d.

n.d.

[Em. 68]

(1)GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(3)Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(4)COM(2009)0434 def.
(5)GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(7)1609/06/EN – WP 125.
(8)Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(11) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(12)GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(13) 1609/06/EN – WP 125.
(14)GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1.
(15) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(16) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(17)Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
(18)Regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilità elettromagnetica (GU L 254 del 20.9.2012, pag. 1).
(19) La data di cui all'articolo 12, terzo comma.
(20) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(21) Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(22) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

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