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Procedura : 2013/2169(INI)
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Ciclo del documento : A7-0100/2014

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A7-0100/2014

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PV 10/03/2014 - 20
CRE 10/03/2014 - 20

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PV 11/03/2014 - 9.28
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P7_TA(2014)0206

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Martedì 11 marzo 2014 - Strasburgo
Eliminazione della tortura nel mondo
P7_TA(2014)0206A7-0100/2014

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo (2013/2169(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975(1),

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (CAT), nonché il relativo protocollo facoltativo (OPCAT),

–  viste le regole minime standard dell'ONU per il trattamento dei detenuti e altri standard pertinenti dell'ONU applicati a livello universale,

–  viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti(2),

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla tortura,

–  vista la dichiarazione adottata dal Comitato contro la tortura dell'ONU in data 22 novembre 2001 in relazione agli eventi dell'11 settembre 2001, in cui si sottolinea che il divieto della tortura è un dovere assoluto e inderogabile ai sensi del diritto internazionale e si esprime fiducia rispetto al fatto che qualsiasi risposta adottata dagli Stati aderenti alla Convenzione alla minaccia del terrorismo internazionali rispetterà gli obblighi assunti da tali Stati alla ratifica della Convenzione contro la tortura,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 2012, concernente una moratoria sull'applicazione della pena di morte(3),

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea generale dell’ONU sui diritti dell'infanzia, più recentemente la sua risoluzione in materia del 20 dicembre 2012(4),

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in particolare il suo articolo 3, secondo cui "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti",

–  vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti,

–  vista la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 dalle Nazioni Unite(5),

–  vista la 23esima relazione generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa pubblicata il 6 novembre 2013(6),

–  vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi due protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini(7) e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati(8),

–  visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi(9),

–  vista la Convenzione interamericana per la prevenzione e la repressione della tortura entrata in vigore nel 1997(10),

–  visto lo Statuto della Corte penale internazionale,

–  visto il Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul)(11),

–  visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia(12), adottati dal Consiglio Affari esteri il 25 giugno 2012,

–  visti gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, aggiornati nel 2012(13),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte del 16 giugno 2008(14),

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea sui diritti umani e sul diritto umanitario internazionale(15),

–  vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012, adottata dal Consiglio il 6 giugno 2013(16),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia(17),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani(18),

–  vista la sua risoluzione dell'10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA(19),

–  visto il suo studio del marzo 2007 dal titolo "Attuazione degli orientamenti dell'UE sulla tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante"(20),

–  visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(21),

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(22),

–  vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio e alla Commissione sulla revisione 2013 dell'organizzazione e del funzionamento del SEAE(23),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0100/2014),

A.  considerando che, sebbene il divieto assoluto di tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti costituisca una norma internazionale fondamentale, prevista sia nelle convenzioni per i diritti umani delle Nazioni Unite che in quelle regionali, la tortura persiste in tutto il mondo;

B.  considerando che nella presente risoluzione il termine "tortura" dovrebbe essere inteso in conformità della definizione dell'ONU e comprende anche il trattamento o la pena crudeli, disumani o degradanti;

C.  considerando che la CAT e l'OPCAT hanno creato un quadro internazionale con un effettivo potenziale per avanzare verso l'eliminazione della tortura , in particolare attraverso l'istituzione di meccanismi nazionali di prevenzione efficaci e indipendenti (NPM);

D.  considerando che l'UE ha rafforzato l’impegno assunto nei confronti del quadro strategico dell'UE sui diritti umani per continuare la propria vigorosa campagna contro la tortura e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti;

E.  considerando che l'eliminazione della tortura, del maltrattamento e del trattamento o della pena disumani e degradanti è parte integrante della politica dei diritti umani dell'UE, strettamente collegata ad altri ambiti e strumenti dell'azione dell'UE;

F.  considerando che gli orientamenti dell'UE sono stati aggiornati nel 2012, mentre l'ultimo bilancio e la più recente revisione, in forma completa e pubblica, delle misure di attuazione hanno avuto luogo nel 2008;

G.  considerando che, secondo gli orientamenti aggiornati, nella lotta contro il terrorismo gli Stati membri sono determinati a rispettare pienamente gli obblighi internazionali che vietano la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

H.  considerando che la tortura può essere sia fisica che psicologica; considerando il crescente numero di casi in cui la psichiatria è stata usata quale strumento di coercizione di difensori dei diritti umani e dissidenti, collocati in istituti psichiatrici al fine di impedire la conduzione delle loro attività politiche e della collettività;

I.  considerando che la magistratura degli Stati membri dovrebbe disporre degli strumenti per perseguire i torturatori che non sono mai stati giudicati e che si dovrebbe rivolgere particolare attenzione ai casi di tortura durante le dittature in Europa in quanto molte volte tali reati sono rimasti impuniti;

J.  considerando che l'erosione del divieto assoluto della tortura rimane una sfida permanente nel contesto delle misure anti-terrorismo in molti paesi;

K.  considerando che vi sono notevoli sfide politiche per quanto riguarda le esigenze di protezione specifiche di gruppi vulnerabili, in particolare i bambini;

L.  considerando che le forze dell'ordine di alcuni paesi ricorrono alla tortura come loro metodo prediletto per gli interrogatori; considerando che la tortura non può essere considerata uno strumento accettabile per risolvere i reati;

1.  sottolinea il fatto che il divieto di tortura ha carattere assoluto ai sensi del diritto internazionale e umanitario, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT); evidenzia come la tortura costituisca una delle massime violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, abbia ripercussioni gravissime per milioni di individui e le loro famiglie e non possa essere giustificata in alcuna circostanza;

2.  accoglie con favore l'inserimento di tre azioni relative all'eliminazione della tortura nel piano d'azione dell'UE per la democrazia e i diritti umani, ma sottolinea la necessità di punti di riferimento specifici e misurabili per valutarne l'attuazione tempestiva, in partenariato con la società civile;

3.  rende omaggio a tutte le organizzazioni della società civile, alle istituzioni nazionali per i diritti umani, ai meccanismi nazionali di prevenzione e ai singoli individui che si impegnano a offrire ricorso e risarcimento alle vittime, lottando l'impunità e prevenendo attivamente la piaga della tortura e del maltrattamento nel mondo;

4.  osserva che, secondo la Convenzione contro la tortura, il termine "tortura" indica qualsiasi atto con il quale "sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o mentali, intenzionalmente ... da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito"; Ritiene, tuttavia, che debbano essere affrontati mediante misure politiche volte alla prevenzione, alla responsabilità e alla riabilitazione anche i casi in cui l'atto di tortura o di altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante si verifichi con la partecipazione di attori diversi dai funzionari statali o pubblici;

5.  depreca la costante prevalenza della tortura e di altre forme di maltrattamento nel mondo e ribadisce la sua condanna assoluta di tali atti, che sono e devono restare vietati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e che, pertanto, non possono mai essere giustificati; osserva che l'attuazione degli orientamenti dell'UE sulla tortura resta insufficiente e in conflitto con le dichiarazioni e gli impegni dell'UE atti ad affrontare la tortura in via prioritaria; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare nuovo impeto all'attuazione di tali orientamenti, in particolare identificando le priorità, le migliori pratiche e le opportunità di diplomazia pubblica, consultando le parti interessate, incluse le organizzazioni della società civile, e riesaminando l'attuazione delle questioni legate alla tortura di cui al piano d'azione; chiede, a tale riguardo, l'attuazione completa e tempestiva delle tre azioni relative all'eliminazione della tortura contenute nel piano d'azione dell'UE;

6.  raccomanda che una prossima revisione del piano d'azione definisca azioni più ambiziose e specifiche per l'eliminazione della tortura, ad esempio un'informazione e una condivisione degli oneri più efficienti, formazione e iniziative congiunte con gli uffici regionali dell'ONU e i pertinenti relatori speciali dell’ONU e altri attori internazionali, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa e il sostegno alla creazione e al rafforzamento di meccanismi regionali di prevenzione della tortura;

7.  accoglie con favore l'aggiornamento 2012 degli orientamenti dell'UE sulla tortura; sottolinea l'importanza di una realizzazione efficace ed orientata ai risultati di tali orientamenti, congiuntamente ad altri orientamenti e iniziative politiche;

8.  accoglie con favore il fatto che gli orientamenti riflettano un approccio politico olistico, comprendente la promozione di un quadro legislativo e giudiziario adeguato per una prevenzione e una proibizione efficaci della tortura, il monitoraggio di luoghi di detenzione, gli sforzi per colpire l'impunità, e una piena ed efficace riabilitazione delle vittime della tortura, supportata da un'azione credibile e coerente;

9.  invita il Consiglio, il SEAE e la Commissione ad adottare provvedimenti più efficaci, al fine di garantire la partecipazione del Parlamento e della società civile, quantomeno nell'esercizio della valutazione rispetto agli orientamenti dell'UE sulla tortura.

10.  ribadisce l'importanza vitale dei centri di riabilitazione per le vittime della tortura sia all'interno che all'esterno dell'UE per affrontare non soltanto i problemi fisici ma anche quelli psicologici di lungo termine che affliggono le vittime della tortura; accoglie con favore il sostegno finanziario concesso dall'Unione europea ai centri di riabilitazione delle vittime della tortura nel mondo intero e propone loro di adottare un approccio pluridisciplinare nelle attività da essi svolte che preveda nel contempo un follow-up psicologico, un accesso a un trattamento medico e un sostegno sociale e giuridico; resta convinto che non si dovrebbe tagliare il finanziamento a tali centri nei paesi terzi offerto dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) anche nell’attuale crisi finanziaria ed economica in quanto i sistemi sanitari nazionali di tali paesi non sono spesso nella posizione di affrontare adeguatamente i problemi specifici delle vittime della tortura;

11.  si rammarica del fatto che dal 2008 non sia stato condotto un riesame riepilogativo in forma completa e pubblica dell'attuazione degli orientamenti e sottolinea l'esigenza di una valutazione regolare e completa della loro attuazione;

12.  raccomanda che gli orientamenti siano accompagnati da dettagliate misure di attuazione da diffondere ai capi delle missioni dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri nei paesi terzi; invita i capi delle missioni dell'UE ad inserire i singoli casi di tortura e maltrattamenti nelle loro relazioni di attuazione e follow-up;

13.  sottolinea che le politiche dell'UE dovrebbero essere basate su un efficiente coordinamento delle iniziative e delle azioni a livello di UE e di Stati membri, al fine di sfruttare il pieno potenziale degli strumenti politici a disposizione e la loro sinergia con i progetti finanziati dall'UE;

14.  invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad intraprendere revisioni periodiche dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 che vieta il commercio di strumenti che potrebbero essere utilizzati per la tortura e la pena di morte e a promuovere questo regolamento in tutto il mondo come modello praticabile per far rispettare un efficace divieto in materia di strumenti di tortura;

15.  prende atto della recente proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001); sottolinea l’importanza di dedicare attenzione ai servizi di intermediazione, all’assistenza tecnica e al transito delle relative merci; ribadisce la precedente richiesta del Parlamento di inserire nel regolamento una clausola relativa all'"uso finale a scopo di tortura" per consentire agli Stati membri, sulla base di previe informazioni, di autorizzare e rifiutare l’esportazione di qualsiasi articolo che presenti un rischio notevole di essere utilizzato a fini di tortura, maltrattamento o pena capitale;

16.  ritiene che la pena di morte, in quanto violazione del diritto all'integrità personale e alla dignità umana, sia incompatibile con il divieto di pena crudele, disumana o degradante in virtù del diritto internazionale e invita il SEAE e gli Stati membri a riconoscere formalmente tale incompatibilità e adattare di conseguenza la politica UE sulla pena capitale; sottolinea l'esigenza di interpretare i pertinenti orientamenti sulla pena capitale e sulla tortura come trasversali; ritiene deplorevole l'isolamento fisico e psicologico dei prigionieri detenuti nel braccio della morte e le pressioni esercitate su di essi, ribadisce l'esigenza di uno studio giuridico completo e di discussioni a livello delle Nazioni Unite sui collegamenti tra l'applicazione della pena di morte, incluso il fenomeno del braccio della morte di gravi traumi mentali e del deterioramento fisico, e il divieto della tortura e del trattamento o di pene crudeli, disumani o degradanti;

17.  esprime il proprio appoggio al divieto immediato di lapidazione; sottolinea che si tratta di una forma brutale di esecuzione;

18.  incoraggia il rilancio della task force sulla tortura del Consiglio, che dovrebbe imprimere rinnovato impulso all'attuazione degli orientamenti dell’UE attraverso l'individuazione di priorità, migliori pratiche e opportunità pubbliche di diplomazia, avviando consultazioni con le pertinenti organizzazioni degli attori coinvolti e della società civile e contribuendo alla regolare revisione dell'attuazione rispetto alle questioni relative alla tortura di cui al piano d'azione;

19.  esprime particolare preoccupazione per la tortura dei difensori dei diritti umani nelle prigioni, compresi gli attivisti della collettività, i giornalisti, gli avvocati e i blogger per i diritti umani; riconosce che le persone più coinvolte nella lotta a favore dei diritti umani e della democrazia sono spesso quelle che soffrono maggiormente durante arresti illegali, intimidazioni, tortura ed esposizione al pericolo delle loro famiglie; insiste affinché sia le missioni UE sul campo sia i funzionari di alto livello dell'UE sollevino la presente questione sistematicamente e costantemente durante riunioni con le controparti dei paesi terzi, anche facendo i nomi di specifici difensori dei diritti umani che si trovano in prigione;

20.  prende atto con viva preoccupazione dell'esistenza di centri di detenzione segreti e della pratica della detenzione in isolamento e della carcerazione cellulare prolungata in diversi paesi, che rappresentano alcuni degli esempi più preoccupanti di tortura e maltrattamenti; ritiene che tali casi debbano essere sistematicamente sollevati nelle dichiarazioni e nelle azioni e compresi nel riepilogo dei casi individuali discussi durante i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani tra l'UE e i paesi terzi;

21.  ribadisce la sua preoccupazione riguardo alle violazioni dei diritti umani diffuse e sistematiche nella Repubblica popolare democratica di Corea, in particolare il ricorso alla tortura e ai campi di lavoro per i prigionieri politici e i cittadini rimpatriati; invita le autorità della Repubblica popolare democratica di Corea a consentire, come primo passo, le ispezioni di tutti i tipi di strutture di detenzione da parte di esperti internazionali indipendenti;

22.  sottolinea che non può essere giustificata alcuna deroga al divieto assoluto di tortura e di pratiche che comprendono trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti e che gli Stati hanno l'obbligo di attuare misure di controllo al fine di prevenire tortura e maltrattamento, nonché di garantire responsabilità e accesso a rimedi e risarcimenti efficaci in qualsiasi momento, anche nel contesto di problemi di sicurezza nazionale e di misure anti-terrorismo; si preoccupa nel vedere come alcuni Stati conferiscono compiti di polizia parallela a gruppi paramilitari, nel tentativo di eludere i propri obblighi internazionali; sottolinea che il divieto si applica parimenti al trasferimento e all'uso di informazioni ottenute o probabilmente derivanti da tortura; rammenta che il divieto di tortura è una norma vincolante in virtù del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, il che significa che è valido sia in tempi di pace che in tempi di guerra;

23.  esprime preoccupazione per la brutalità della polizia in determinati paesi e ritiene che tale questione sia fondamentale nella prevenzione della tortura e dei trattamenti degradanti, in particolare nei casi di repressione delle manifestazioni pacifiche, dal momento che, secondo le definizioni internazionali, la violenza di questo tipo costituisce per lo meno dei maltrattamenti, se non tortura;

24.  accoglie con favore il progetto congiunto del Consiglio d'Europa e dell'associazione per la prevenzione della tortura inteso all'elaborazione di una guida pratica per i deputati relativamente alla visita di centri di detenzione per immigrati;

25.  chiede l'adozione di una guida pratica per i deputati che visitano i luoghi di detenzione nell'ambito di visite regolari delle delegazioni del Parlamento europeo nei paesi terzi; ritiene che la guida debba comprendere una consulenza specifica sulle visite presso i centri di detenzione e in altri luoghi dove potrebbero essere detenuti bambini e donne e debba garantire l'applicazione del principio “non nuocere” nel rispetto del manuale di formazione delle Nazioni Unite sul monitoraggio dei diritti umani, in particolare al fine di evitare rappresaglie contro i detenuti e le loro famiglie a seguito di tali visite; chiede che tali visite vengano effettuate in concertazione con la delegazione dell'Unione del paese in questione, le ONG e le associazioni che lavorano nel contesto carcerario;

26.  invita il SEAE, il Gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM) e altri attori pertinenti a intraprendere congiuntamente un sondaggio del sostegno dell'UE quanto alla creazione e al funzionamento dei MNP e a identificare le migliori pratiche come stabilito nel piano d'azione;

27.  invita il SEAE, gli Stati membri e la Commissione a facilitare la creazione e il funzionamento dei meccanismi nazionali di prevenzione indipendenti ed efficaci e, in particolare, la formazione professionale del relativo personale;

28.  invita il COHOM, la task force sulla tortura e la DG Affari interni della Commissione a sviluppare misure che integrino la prevenzione della tortura in tutte le attività di libertà, sicurezza e giustizia;

Colmare le lacune a livello di protezione, in particolare rispetto alla tortura dei bambini

29.  esprime la sua particolare preoccupazione in merito agli atti di tortura e maltrattamento commessi nei confronti di membri di gruppi vulnerabili, in particolare i bambini; chiede all'UE di adottare misure politiche, diplomatiche e finanziarie per prevenire la tortura dei bambini;

30.  chiede all'UE di affrontare vari tipi di violazioni dei diritti umani che colpiscono i bambini, soprattutto quelli collegati al traffico di minori, alla pedopornografia, ai bambini soldato, ai bambini in detenzione militare, al lavoro minorile, alle accuse di stregoneria infantile e al cyber-bullismo, ove corrispondano a tortura, compresi gli orfanotrofi, i centri di detenzione e i campi profughi, e di attuare efficaci salvaguardie per proteggere i minori in qualsiasi luogo in cui le autorità sono coinvolte in qualsivoglia maniera nella tortura che colpisce i bambini;

31.  ricorda che i minori migranti non accompagnati non dovrebbero mai essere inviati verso un paese in cui corrono il rischio di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti;

32.  osserva che la privazione abusiva della libertà dei bambini, specialmente nel contesto della detenzione preventiva o della detenzione di bambini migranti, ha dato origine a centri di detenzione sovraffollati e a un aumento della tortura e del maltrattamento dei bambini; invita gli Stati a garantire che la privazione della libertà dei bambini sia, come previsto dalle norme universali in materia di diritti umani, realmente utilizzata soltanto quale provvedimento estremo per il periodo minimo necessario e tenendo sempre conto del migliore interesse del minore;

33.  invita gli Stati a sviluppare un sistema giuridico più a misura di minore, comprendente di meccanismi gratuiti e riservati per la segnalazione a misura di minore, anche nei centri di detenzione, che consenta ai bambini non soltanto di far valere i propri diritti, ma anche di segnalare le violazioni;

34.  sottolinea la necessità che l'UE affronti la questione dell'uso di internet da parte degli adulti e dei bambini per la tortura psicologica dei bambini e le molestie attraverso i social-media; osserva che, nonostante l'esistenza del programma "Internet più sicuro", la risposta dell'UE al fenomeno del cyber-bullismo è stata inadeguata; sottolinea la recente ondata di incidenti che hanno coinvolto bambini che si sono tolti la vita a seguito del cyber-bullismo e la persistenza di siti Web ospitati negli Stati membri coinvolti in modo diretto o indiretto in tali azioni; sottolinea, pertanto, l'urgenza che l'UE adotti un'azione chiara e rigida nei confronti del bullismo e delle molestie in linea e dei siti Web che facilitano tali comportamenti;

35.  raccomanda di concentrare gli sforzi politici dell'UE sui centri di riabilitazione e supporto psicologico per i bambini vittime di tortura, con un approccio a misura di bambino e tenendo conto dei valori culturali;

36.  raccomanda di includere la tortura dei bambini nella prevista campagna mirata sui diritti del bambino, come indicato nel piano d'azione;

37.  raccomanda che il SEAE e la Commissione prestino particolare attenzione alla tortura e ai trattamenti crudeli, inumani o degradanti che hanno come obiettivo artisti, giornalisti, difensori dei diritti umani, leader studenteschi, operatori sanitari e cittadini appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, come le minoranze etniche, linguistiche, religiose e di altra natura, soprattutto quando si trovano in detenzione o in prigione;

38.  invita la vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i capi delle delegazioni dell'UE a sollevare, in occasione del loro dialogo con le autorità di paesi terzi, la questione delle forme di tortura di genere che rendono le bambine un gruppo particolarmente vulnerabile, specialmente la mutilazione genitale femminile e i matrimoni precoci o forzati, come specificato nel quadro strategico e nel piano d'azione;

39.  invita il SEAE e il COHOM (Gruppo diritti umani) ad affrontare nello specifico la tortura dei bambini in occasione dei prossimi aggiornamenti degli orientamenti e del piano d'azione sui diritti umani dell’UE;

40.  si preoccupa che le donne siano particolarmente vittime di atti di tortura e trattamenti inumani o degradanti specifici (stupro, mutilazioni sessuali, sterilizzazione, aborto, controllo forzato delle nascite o fecondazione deliberata), in particolare nell'ambito di conflitti armati in cui tali atti sono utilizzati come metodi di guerra, anche nei confronti dei minori;

41.  condanna analogamente gli atti di tortura, di violenza e di abuso nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere;

42.  sottolinea la necessità di sostenere il lavoro delle ONG impegnate in una lotta preventiva alla violenza nelle situazioni di conflitto, e quindi alla tortura e ai maltrattamenti imposti alla popolazione civile in questo contesto e, a tal fine, di sensibilizzare i movimenti di lotta armata quanto alla necessità di rispettare le norme umanitarie internazionali, in particolare in materia di violenze basate sul genere;

Lotta contro la tortura nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi

43.  invita il SEAE, il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE) e il gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM) a garantire che le strategie nazionali in materia di diritti umani (Human Rights Country Strategies - HRCS) contengano obiettivi e parametri di riferimento specifici per paese in relazione alla lotta contro la tortura, compresa l'individuazione di gruppi che richiedono una protezione speciale, come bambini, donne, sfollati, profughi e migranti, nonché di quelli vittima di discriminazione per motivi di origine etnica, casta, profilo culturale, convinzioni religiose o di altro tipo, orientamento sessuale o identità di genere;

44.  lancia un appello all'Unione europea e all'intera comunità internazionale affinché rispettino il principio del non respingimento, in base a cui nessun richiedente asilo dovrebbe essere respinto verso un paese in cui rischia di subire tortura o trattamenti inumani o degradanti, come definito dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

45.  sottolinea il fatto che, per affrontare le preoccupazioni in materia di tortura in ciascun paese, le strategie nazionali in materia di diritti umani dovrebbero individuare le lacune in termini di protezione, gli interlocutori adeguati, nonché i punti di accesso quali il quadro delle Nazioni Unite o la riforma giudiziaria o del settore della sicurezza;

46.  raccomanda che le strategie nazionali in materia di diritti umani affrontino le cause all'origine della violenza e dei maltrattamenti da parte delle agenzie governative e in ambienti privati e definiscano le esigenze in materia di assistenza al fine di offrire il sostegno tecnico dell'UE per lo sviluppo delle capacità e la riforma e la formazione giuridiche in modo da aiutare i paesi terzi a conformarsi alle norme e agli obblighi internazionali, in particolare nel contesto della firma e della ratifica della Convenzione contro la tortura e dell'OPCAT, del rispetto delle disposizioni ivi contenute in materia di prevenzione (in particolare l'istituzione di meccanismi nazionali di prevenzione), della lotta all'impunità e della riabilitazione delle vittime;

47.  raccomanda inoltre che le strategie nazionali in materia di diritti umani includano misure volte a promuovere la creazione e il funzionamento o, se del caso, il rafforzamento delle istituzioni nazionali capaci di affrontare efficacemente la questione della prevenzione della tortura e del maltrattamento, inclusa le possibilità di assistenza finanziaria e tecnica, ove necessario;

48.  sottolinea la necessità che il SEAE e le delegazioni dell'UE mettano a disposizione informazioni specifiche relative al sostegno e agli eventuali mezzi giuridici disponibili nei paesi terzi per le vittime di tortura e maltrattamenti;

49.  invita il SEAE e le delegazioni dell'UE a fare un uso completo, ma attentamente mirato e specifico per paese, degli strumenti politici a loro disposizione, come definito negli orientamenti dell'Unione in materia di tortura, comprese le dichiarazioni pubbliche, le iniziative locali, i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani onde sollevare casi individuali, il quadro legislativo relativo alla prevenzione della tortura e la ratifica e l'applicazione delle convenzioni internazionali pertinenti; invita il SEAE e gli Stati membri a riprendere la prassi seguita in precedenza consistente nel condurre campagne globali mirate su questioni tematiche relative alla tortura;

50.  invita le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri dell'UE sul campo ad attuare le disposizioni contenute negli orientamenti dell'UE sulla tortura ed esorta il SEAE e il COHOM a monitorarne regolarmente l'attuazione;

51.  esorta le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri nel mondo a celebrare ogni anno la Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura (26 giugno) organizzando seminari, mostre e altri eventi;

52.  invita il SEAE e il RSUE a sollevare sistematicamente la questione della tortura e dei maltrattamenti nei dialoghi e nelle consultazioni dell'UE con i paesi terzi in materia di diritti umani;

53.  raccomanda che le questioni relative alla tortura siano oggetto di forum e seminari organizzati dalla società civile locale e regionale, con la possibilità di prevedere follow-up nell'ambito delle consultazioni e dei dialoghi periodici in materia di diritti umani;

54.  invita l'UE, nei suoi dialoghi in materia di diritti umani, a promuovere l'attuazione delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, onde assicurare il rispetto della dignità intrinseca di questi ultimi, così come dei loro diritti e delle garanzie fondamentali, nonché ad assicurare che l'applicazione di tali regole sia estesa a tutti i luoghi di privazione della libertà, inclusi gli ospedali psichiatrici e le centrali di polizia;

55.  invita le delegazioni dell'UE e le delegazioni parlamentari ad effettuare visite nelle carceri e in altri luoghi di detenzione, compresi i centri di detenzione minorile e i luoghi in cui potrebbero essere detenuti i minori, nonché ad assistere come osservatori ai processi laddove vi sia motivo di ritenere che gli imputati possano aver subito tortura o maltrattamenti e a chiedere informazioni e indagini indipendenti sui singoli casi;

56.  invita le delegazioni dell'UE a fornire sostegno ai membri della società civile a cui è impedito di far visita nelle carceri e assistere come osservatori ai processi;

57.  invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione per facilitare la creazione e il funzionamento di meccanismi nazionali di prevenzione (NPM) indipendenti ed efficaci; invita gli Stati membri a riesaminare e analizzare con diligenza e trasparenza i meccanismi nazionali di prevenzione esistenti e le istituzioni nazionali per i diritti umani nell'UE e nei paesi terzi, nonché a individuare le migliori pratiche tra di essi, assicurandosi che tengano conto dei diritti dell'infanzia, al fine di rafforzare i meccanismi esistenti, conseguire miglioramenti e promuovere tali esempi presso i paesi partner;

58.  invita le delegazioni dell'UE a chiedere che il ricorso alla detenzione avvenga soltanto in ultima istanza e a cercare alternative al riguardo, in particolare per le persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità come donne, bambini, richiedenti asilo e migranti;

59.  esprime profonda preoccupazione per le recenti relazioni secondo cui alcune società aventi sede nell'UE forniscono sostanze chimiche impiegate in farmaci destinati a iniezioni letali negli USA; accoglie con favore, a tal proposito, lo sviluppo da parte di talune case farmaceutiche europee di un sistema contrattuale di esportazione e controllo volto a garantire che il prodotto Propofol non sia utilizzato nelle iniezioni letali nei paesi che applicano ancora la pena di morte, inclusi gli Stati Uniti;

L'azione dell'UE nei consessi multilaterali e nelle organizzazioni internazionali

60.  accoglie con favore gli incessanti sforzi profusi dall'UE per avviare e sostenere la regolare adozione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e per trattare la questione come una priorità nel quadro delle Nazioni Unite; propone che il vicepresidente/alto rappresentante e il RSUE intrattengano contatti regolari con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura nell'ottica di condividere informazioni rilevanti per le relazioni di politica estera dell'UE con i paesi terzi; suggerisce inoltre che la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti dell'uomo invitino regolarmente il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura a informare il Parlamento in merito a questioni attinenti la tortura in paesi specifici;

61.  fa presente che, ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la tortura commessa sistematicamente o su larga scala può costituire un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; sottolinea che, in forza del principio della "responsabilità di proteggere", la comunità internazionale ha il dovere di proteggere le popolazioni vittima di tali crimini; sollecita in questo senso la revisione del processo decisionale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al fine di evitare eventuali situazioni di stallo in casi che prevedono la responsabilità di fornire protezione;

62.  invita i paesi terzi a cooperare pienamente con il relatore speciale delle Nazioni Unite, con il comitato contro la tortura e con gli enti regionali contro la tortura quali il Comitato per la prevenzione della tortura in Africa, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e il relatore dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sulla situazione dei diritti delle persone private della libertà personale; incoraggia gli Stati membri e il SEAE a tenere sistematicamente conto delle raccomandazioni formulate dal relatore speciale e da altri organismi per il seguito dato ai contatti con i paesi terzi, anche nel processo di riesame periodico universale (RPU);

63.  esorta il SEAE, il RSUE e gli Stati membri a promuovere attivamente e in via prioritaria la ratifica e l'attuazione della Convenzione contro la tortura (CAT) e del protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT) e ad intensificare i loro sforzi per agevolare la creazione e il funzionamento di meccanismi nazionali di prevenzione efficaci e indipendenti nei paesi terzi;

64.  invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione e il funzionamento dei meccanismi regionali di prevenzione della tortura, inclusi il Comitato per la prevenzione della tortura in Africa e il relatore dell'OAS sui diritti delle persone private della libertà personale;

65.  invita il SEAE, il RSUE e la Commissione ad aumentare il sostegno a favore dei paesi terzi, in modo da consentire loro di attuare efficacemente le raccomandazioni degli organi competenti previsti dai trattati delle Nazioni Unite, tra cui la commissione contro la tortura e la sua sottocommissione per la prevenzione della tortura, la commissione per i diritti del fanciullo e la commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne;

66.  invita il SEAE a fornire, per quanto possibile, l'assistenza tecnica per la riabilitazione delle vittime di tortura e delle loro famiglie onde consentire loro di ricostruirsi una vita;

67.  sottolinea l'importanza della partecipazione attiva degli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni del piano d'azione e nella fornitura di aggiornamenti regolari al SEAE sulle azioni da essi intraprese a tal riguardo;

68.  invita l'UE a collaborare in maniera più efficace con la commissione per la prevenzione della tortura (CPT) e con il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;

Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)

69.  accoglie con favore le iniziative e i progetti esistenti nel quadro dello strumento EIDHR, laddove il 7% dei fondi di tale strumento è stato destinato ai progetti relativi alla tortura; sottolinea la necessità di continuare ad assegnare fondi specifici alla lotta contro la tortura e i trattamenti o le pene crudeli o degradanti, con particolare attenzione alla sensibilizzazione, alla prevenzione, alla lotta all'impunità, nonché alla riabilitazione sociale e psicologica delle vittime della tortura, dando priorità ai progetti di natura olistica;

70.  sottolinea che i fondi attribuiti ai progetti nel quadro del prossimo periodo di programmazione dovrebbero tener conto delle priorità dell'UE definite nel piano d'azione;

71.  invita gli Stati membri a fornire una panoramica dei programmi di assistenza bilaterali nel campo della prevenzione della tortura e della riabilitazione al fine di condividere le migliori pratiche, conseguire un'efficiente ripartizione degli oneri e creare sinergie e complementarità con i progetti dell'EIDHR;

Credibilità, coesione e coerenza della politica dell'UE

72.  rammenta la necessità che l'Unione e i suoi Stati membri mostrino il buon esempio al fine di garantire la propria credibilità; invita pertanto il Belgio, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia e la Slovacchia a ratificare in via prioritaria l'OPCAT e a istituire meccanismi nazionali di prevenzione indipendenti, efficaci e dotati di risorse adeguate; rileva l'importanza delle comunicazioni individuali quale strumento per la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti ed esorta gli Stati membri ad accettare le singole giurisdizioni in conformità dell'articolo 21 della convenzione contro la tortura; invita i firmatari della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo a sottoscrivere e ratificare il relativo terzo protocollo; invita altresì i 21 Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare con urgenza la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

73.  invita gli Stati membri che non hanno rilasciato dichiarazioni attestanti il riconoscimento della competenza in virtù dell'articolo 22 del Comitato contro la tortura a farlo in via prioritaria;

74.  esorta tutti gli Stati membri che dispongono di meccanismi nazionali di prevenzione a partecipare a un dialogo costruttivo atto a implementare le raccomandazioni di tali meccanismi, nonché le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, del Comitato contro la tortura dell'ONU e della sua sottocommissione per la prevenzione della tortura in maniera coerente e complementare;

75.  esorta l'Unione europea a rafforzare il proprio impegno nei confronti dei valori universali dei diritti dell'uomo e la invita in questo senso ad avvalersi della politica di vicinato e del principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) per incoraggiare i paesi vicini ad avviare delle riforme volte a rafforzare la lotta alla tortura;

76.  deplora l'esiguo sostegno fornito dagli Stati membri al Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura e al Fondo speciale dell'OPCAT; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'opera di tali fondi attraverso contributi volontari sostanziali e regolari, in linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione;

77.  afferma che l'Unione dovrebbe adottare una posizione più decisa e chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di rafforzare il proprio impegno e la propria volontà politica al fine di ottenere una moratoria mondiale sulla pena capitale;

78.  invita la Commissione a elaborare un piano d'azione al fine di creare un meccanismo che preveda l'inserimento in un elenco e l'imposizione di sanzioni mirate (divieti di viaggio, congelamento dei beni) nei confronti dei funzionari di paesi terzi (compresi i funzionari di polizia, pubblici ministeri e giudici) coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, quali tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti; sottolinea che i criteri di inclusione nell'elenco dovrebbero basarsi su fonti ben documentate, convergenti e indipendenti e su prove convincenti, prevedendo meccanismi di ricorso per i soggetti interessati;

79.  ricorda l'obbligo di tutti gli Stati, inclusi gli Stati membri dell'UE, di rispettare rigorosamente il principio di non respingimento, in virtù del quale gli Stati non devono deportare o estradare una persona verso una giurisdizione in cui corra il rischio di essere perseguita; ritiene che la pratica di cercare garanzie diplomatiche dallo Stato ricevente non esoneri lo Stato d'invio dai suoi obblighi e denuncia le pratiche che mirano a eludere il divieto assoluto di tortura e respingimento;

80.  segnala la posizione cruciale che l'UE riveste sul palcoscenico mondiale nella lotta alla tortura, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite; sottolinea che il rafforzamento del principio della tolleranza zero nei confronti della tortura resta al centro delle politiche e delle strategie dell'Unione nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sia all'esterno che all'interno dell'Unione stessa; si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri rispettino appieno il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio e che alcune società con sede nei paesi industrializzati possano aver venduto illegalmente a paesi terzi apparecchiature per servizi di polizia e di sicurezza che potrebbero essere utilizzati a scopo di tortura;

81.  invita il Consiglio e la Commissione a completare il riesame attuale del regolamento (CE) n. 1236/2005, compresi i relativi allegati, ai fini di una più efficace attuazione in linea con le raccomandazioni del Parlamento di cui alla sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio; invita gli Stati membri a rispettare pienamente le disposizioni di suddetto regolamento, in particolare l'obbligo di tutti gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 13, di elaborare tempestive relazioni annuali di attività e di renderle pubbliche, nonché di condividere informazioni con la Commissione per quanto riguarda le decisioni di autorizzazione;

Considerazioni sulla lotta alla tortura e la politica di sviluppo

82.  rammenta la necessità di istituire una strategia integrata e globale per combattere la tortura, agendo sulle cause di fondo della stessa; reputa che ciò dovrebbe comprendere una trasparenza istituzionale generale e una più forte volontà politica a livello degli Stati per la lotta ai maltrattamenti; sottolinea l'urgente necessità di affrontare la povertà, la disuguaglianza, la discriminazione e la violenza attraverso meccanismi nazionali di prevenzione e il rafforzamento delle autorità locali e delle ONG; sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente la cooperazione allo sviluppo dell'UE e il meccanismo di attuazione dei diritti umani al fine di affrontare le cause di fondo della violenza;

83.  sottolinea che l'accesso alla giustizia, la lotta all'impunità, le indagini imparziali, il conferimento di poteri e responsabilità alla società civile e la promozione dell'educazione contro i maltrattamenti sono elementi essenziali per combattere la tortura;

84.  evidenzia che l'uso del termine "tortura" e, di conseguenza, il divieto assoluto, il perseguimento e la punizione di tale pratica, non deve essere escluso quando tali atti sono inflitti da forze armate irregolari o gruppi tribali, religiosi o di ribelli;

85.  rammenta l'importanza e la specificità del dialogo sui diritti umani quale elemento costitutivo del dialogo politico, a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato di Cotonou; rammenta altresì che ogni dialogo sui diritti umani con i paesi terzi dovrebbe comprendere una solida componente contro la tortura;

86.  esorta il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi partner ad adottare un approccio orientato alle vittime nella lotta contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, prestando particolare attenzione alle esigenze delle vittime nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che l'introduzione della condizionalità degli aiuti è un modo efficace per affrontare il problema, ma che i dialoghi e i negoziati di alto livello, il coinvolgimento della società civile, il rafforzamento delle capacità nazionali e l'attenzione specifica agli incentivi possono ottenere risultati migliori;

Considerazioni sulla lotta alla tortura e sui diritti delle donne

87.  esorta l'Unione europea a garantire, attraverso la condizionalità degli aiuti, che i paesi terzi proteggano tutti gli essere umani, in particolate le donne e le bambine, dalla tortura; invita la Commissione a riconsiderare la propria politica di aiuti nei confronti dei paesi in cui è praticata la tortura e a riorientare tali aiuti verso il sostegno alle vittime;

88.  si compiace delle misure previste dalla Commissione nella sua comunicazione "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM(2013)0833) e ribadisce la necessità di garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione europea dinanzi a tale problema; riafferma, inoltre, la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la pratica della mutilazione genitale femminile; incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a configurare la mutilazione genitale femminile come reato nella loro legislazione nazionale e ad assicurare l'attuazione della normativa pertinente;

89.  esprime preoccupazione per i casi di esecuzione di donne affette da problemi di salute mentale o difficoltà di apprendimento;

90.  condanna tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare i delitti d'onore, la violenza motivata da convinzioni culturali o religiose, i matrimoni forzati, i matrimoni di minori, i genericidi e le morti per dote; afferma che l'UE deve trattare tali atti come forme di tortura; invita tutti i soggetti interessati a operare attivamente per la prevenzione delle pratiche di tortura attraverso misure di educazione e di sensibilizzazione;

91.  condanna tutte le forme di tortura sulle donne connesse ad accuse di magia o stregoneria praticate in vari paesi del mondo;

92.  si compiace dell'approccio progressista e innovativo dello statuto di Roma che riconosce la violenza sessuale e fondata sul genere, compresi lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le gravidanze forzate, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità, tra le forme di tortura e, in quanto tali, tra i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità; plaude inoltre all'attuazione, attraverso il fondo di sostegno alle vittime della CPI, di programmi tesi alla riabilitazione delle donne vittime di tortura, in particolare in situazioni post-conflitto;

93.  invita l'Unione a incoraggiare i paesi che non lo hanno ancora fatto a ratificare e attuare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e lo statuto di Roma e a incorporare le disposizioni pertinenti in materia di violenza fondata sul genere nella loro legislazione nazionale;

94.  esorta gli Stati a condannare con fermezza la tortura e la violenza commessa contro le donne e le bambine nell'ambito di conflitti armati e in situazioni post-conflitto; riconosce che gli effetti della violenza sessuale e fondata sul genere si ripercuotono sulle vittime e sui sopravvissuti, sui familiari, sulle comunità e sulle società; chiede l'adozione di misure adeguate in materia di responsabilità, risarcimenti e ricorsi efficaci;

95.  ritiene essenziale che i procuratori e i giudici nazionali dispongano della capacità e dell'esperienza necessarie per perseguire e processare in maniera adeguata gli autori di crimini fondati sul genere;

96.  ritiene che la mancata separazione delle detenute transgender dai detenuti uomini nelle carceri sia una pratica crudele, inumana, degradante e inaccettabile;

97.  invita l'UE, nei suoi dialoghi in materia di diritti umani, a promuovere l'attuazione delle regole minime delle Nazioni Unite sul trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok), al fine di rafforzare le norme internazionali in materia di trattamento delle donne detenute, che comprendono gli aspetti della salute, della sensibilità di genere e della cura dei figli;

o
o   o

98.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura.

(1) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
(2) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
(3) (A/RES/67/176).
(4) (A/RES/67/167).
(5) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
(6) http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf
(7) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
(8) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
(9) http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
(10) http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic9.Torture.htm
(11) Pubblicato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.
(12) Documento del Consiglio 11855/2012.
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.it08.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.it08.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(16) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09431.en13.pdf
(17) Testi approvati, P7_TA(2012)0503.
(18) Testi approvati, P7_TA(2012)0504.
(19) Testi approvati, P7_TA(2013)0418.
(20) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348584/EXPO-DROI_ET(2007)348584_EN.pdf
(21) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(22) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107.
(23) Testi approvati, P7_TA(2013)0278.

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