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Procedura : 2013/0255(APP)
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Ciclo del documento : A7-0141/2014

Testi presentati :

A7-0141/2014

Discussioni :

PV 11/03/2014 - 15
CRE 11/03/2014 - 15

Votazioni :

PV 12/03/2014 - 8.27
CRE 12/03/2014 - 8.27
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Testi approvati :

P7_TA(2014)0234

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Mercoledì 12 marzo 2014 - Strasburgo
Procura europea
P7_TA(2014)0234A7-0141/2014
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)05342013/0255(APP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2013)0534),

–  vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali,

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(1),

–  visti altri strumenti nel settore della giustizia penale che sono stati adottati in codecisione dal Parlamento europeo insieme con il Consiglio, come la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto, la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale, ecc.,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visti gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in particolare gli articoli 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340,

–   visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 gennaio 2014,

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0141/2014),

A.  considerando che i principali obiettivi dell'istituzione della Procura europea sono contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell'Unione nelle sue istituzioni e aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.  considerando che l'UE si è prefissa il compito di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e che, ai sensi dell'articolo 6 del TUE, essa rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali; considerando che la criminalità sta assumendo caratteri sempre più transfrontalieri e che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, i quali provocano ogni anno gravi danni finanziari, l'UE deve fornire una risposta efficace che dia valore aggiunto agli sforzi congiunti di tutti gli Stati membri, poiché la protezione del bilancio dell'UE contro la frode può essere assicurata meglio a livello di Unione;

C.  considerando che per contrastare in modo coerente ed efficace la frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea si dovrebbe applicare il principio della tolleranza zero nei confronti dei reati che ledono il bilancio dell'UE;

D.  considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di eseguire l'80% del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, secondo quanto previsto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio(2), che sarà presto sostituita da una decisione del Consiglio sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea presentata dalla Commissione (COM(2011)0739);

E.  considerando che è parimenti importante garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione sia a livello della riscossione delle entrate dell'UE sia a livello della spesa;

F.  considerando che il 10% delle indagini condotte dall'OLAF riguardano casi di criminalità organizzata transfrontaliera, ma che tali casi rappresentano il 40% dell'impatto finanziario globale a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea;

G.  considerando che la creazione della Procura europea è l'unico atto in materia di giustizia penale per il quale non risulterebbe applicabile la procedura legislativa ordinaria;

H.  considerando che la proposta di regolamento che istituisce la Procura europea è intrinsecamente legata alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ed alla proposta di regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) che sono soggette alla procedura legislativa ordinaria;

I.  considerando che il rispetto delle regole inerenti allo Stato di diritto deve essere un principio guida per tutta la legislazione europea, specie in materia di giustizia e di tutela dei diritti fondamentali della persona;

J.  considerando che 14 camere dei parlamenti nazionali di 11 Stati membri hanno innescato la procedura del cartellino giallo riguardo alla proposta della Commissione, e che il 27 novembre 2013 la Commissione ha deciso di mantenere la proposta, dichiarando tuttavia che nel corso del processo legislativo avrebbe tenuto debitamente conto dei pareri motivati delle camere dei parlamenti nazionali;

K.  considerando che per l'istituzione della Procura europea l'articolo 86, paragrafo 1, del TFUE richiede l'unanimità in seno al Consiglio; che appare molto improbabile che tale unanimità sarà raggiunta, e che quindi sembra più probabile che alcuni Stati membri istituiranno una Procura europea mediante una cooperazione rafforzata, il che richiederebbe la presentazione di una nuova proposta da parte della Commissione;

1.  considera l'obiettivo della proposta della Commissione come un ulteriore passo verso la realizzazione di uno spazio di giustizia penale europea e il rafforzamento degli strumenti per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in grado di aumentare in tal modo la fiducia dei contribuenti nell'UE;

2.  ritiene che l'istituzione di una Procura europea possa apportare un particolare valore aggiunto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, presumendo che tutti gli Stati membri parteciperanno, poiché gli interessi finanziari dell'Unione e quindi gli interessi dei contribuenti europei devono essere protetti in tutti gli Stati membri;

3.  invita il Consiglio a coinvolgere ampiamente il Parlamento nella propria attività legislativa attraverso un flusso costante di informazioni ed una consultazione senza soluzione di continuità del Parlamento stesso che consenta di approdare ad un risultato che sia in linea con le modifiche apportate al TFUE dopo il processo di Lisbona e sia sostanzialmente condiviso;

4.  invita il legislatore europeo, ritenendo la coerenza dell'azione globale dell'Unione nel settore della giustizia un valore indispensabile alla sua efficacia, a trattare questa proposta tenendo conto delle altre ad essa intimamente collegate, quali la proposta di direttiva sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e altri strumenti pertinenti nel campo della giustizia penale e dei diritti procedurali, al fine di poterne assicurare la piena compatibilità con tutti gli atti citati e la coerente attuazione;

5.  sottolinea che i poteri e la procedura della Procura europea devono rispettare il corpus dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri; chiede pertanto al Consiglio di tenere debito conto delle seguenti raccomandazioni:

   i) la Procura europea dovrà operare nella più stretta osservanza del diritto a un giudice imparziale e quindi ottemperare al principio del giudice naturale, il quale impone che i criteri che determinano quale sia il giudice competente ad esercitare la giurisdizione siano chiaramente stabiliti ex ante; poiché l'attuale formulazione dell'articolo 27, paragrafo 4, assegna alla Procura europea un'eccessiva discrezionalità nell'applicare i vari criteri di scelta della giurisdizione, è opportuno rendere vincolanti tali criteri e stabilire una gerarchia tra di essi al fine di garantire prevedibilità; a tale riguardo, si dovrà tenere conto dei diritti dell'indagato; inoltre, la determinazione della competenza in conformità a tali criteri dovrà essere soggetta a controllo giurisdizionale;
   ii) la Procura europea deve godere di piena indipendenza sia dai governi nazionali che dalle istituzioni dell'UE ed essere protetta da qualsiasi pressione politica;
  iii) l'ambito di competenza della Procura europea deve essere esattamente definito consentendo di identificare ex ante le fattispecie criminose che vi rientrano; il Parlamento invita a un'attenta revisione delle definizioni contenute nell'articolo 13 della proposta della Commissione sulla competenza accessoria in quanto esse, nella formulazione attuale, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 86, paragrafi da 1 a 3, del TFUE; tale revisione va fatta in modo da garantire che i poteri della Procura europea si estendano a reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione solo se cumulativamente:
   a) la specifica condotta costituisce contemporaneamente un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione e altri reati; nonché
   b) i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e gli altri sono meramente accessori; nonché
   c) l'ulteriore azione e sanzione penale per gli altri reati non sarebbe più possibile se essi non fossero perseguiti e giudicati insieme ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
     inoltre, la determinazione della competenza in conformità a tali criteri dovrà essere soggetta a controllo giurisdizionale;
   iv) tenendo conto del fatto che la direttiva di cui all'articolo 12 della proposta, che definisce i reati per i quali la Procura europea sarà competente, non è stata ancora adottata, il testo della proposta deve specificare che la Procura europea non può perseguire reati che non sono ancora previsti dal diritto dei rispettivi Stati membri già al momento della commissione del reato; la Procura europea non deve inoltre esercitare le sue competenze relativamente a reati commessi prima che diventi pienamente operativa; a tale riguardo, l'articolo 71 della proposta va modificato in tal senso;
   v) gli strumenti investigativi e le misure investigative a disposizione della Procura europea devono essere omogenei, esattamente individuati e compatibili con i sistemi giuridici degli Stati membri in cui sono attuati; inoltre, i criteri per il ricorso alle misure investigative devono essere enunciati in modo più dettagliato per garantire che sia esclusa la possibilità di scelta opportunistica del foro ("forum shopping");
   vi) l'ammissibilità delle prove e la loro valutazione in conformità dell'articolo 30 sono elementi chiave dell'indagine penale; la relativa disciplina deve essere pertanto chiara, uniforme ovunque si estenda la competenza della Procura europea, e perfettamente rispondente al pieno rispetto delle garanzie procedurali; per garantire tale rispondenza, le condizioni di ammissibilità delle prove devono essere tali da rispettare tutti i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   vii) il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo deve essere assicurato in qualsiasi momento rispetto all'attività del procuratore europeo in tutta l'Unione; tutte le decisioni prese dal procuratore europeo devono quindi essere soggette a controllo giurisdizionale innanzi ad una giurisdizione competente; in tale ottica, le decisioni adottate dal procuratore prima del processo o indipendentemente da esso, quali quelle descritte agli articoli 27, 28 e 29 in merito alla competenza, all'archiviazione del caso o al compromesso, devono essere soggette ai mezzi di ricorso disponibili dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione;

l'articolo 36 della proposta deve essere riformulato per evitare l'elusione delle disposizioni del trattato relative alla competenza degli organi giurisdizionali dell'Unione nonché una limitazione sproporzionata del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali;

   viii) le disposizioni di cui all'articolo 28 della proposta devono indicare chiaramente che dopo l'archiviazione di un caso relativo a reati minori da parte della Procura europea, alle procure nazionali non viene impedito di indagare ulteriormente e di perseguire un caso qualora le leggi del paese glielo consentano, e che, qualora ulteriori misure investigative proporzionate non possano prevedibilmente porre rimedio alla mancanza di elementi di prova pertinenti, l'archiviazione è obbligatoria; inoltre, l'esistenza di motivi di archiviazione obbligatoria va verificata al più presto nel corso dell'inchiesta e l'archiviazione deve avvenire non appena sia appurata l'applicabilità di uno dei motivi obbligatori;
   ix) l'amministrazione arbitraria della giustizia deve essere assolutamente evitata; pertanto, la condizione di "buona amministrazione della giustizia" ai fini di un compromesso ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della proposta va sostituita con criteri più specifici; il compromesso va in particolare escluso a partire dal momento del rinvio a giudizio e comunque nei casi che possono essere archiviati in base all'articolo 28 della proposta nonché in casi gravi;
   x) dal momento che i poteri della Procura europea richiedono non solo il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia ma anche la supervisione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, vanno incluse disposizioni pertinenti segnatamente per garantire pratiche efficaci e coerenti tra gli Stati membri e la compatibilità con lo Stato di diritto;

6.  chiede inoltre al Consiglio, richiamando al più profondo rispetto dei principi fondamentali, di cui l'equo processo e le garanzie della difesa nel processo penale sono diretta emanazione, di tenere conto delle seguenti raccomandazioni e di provvedere di conseguenza:

   i) tutte le attività della Procura europea dovranno garantire un'elevata protezione dei diritti della difesa, in particolare considerando il fatto che l'Unione potrebbe diventare un'area nella quale la Procura europea potrebbe agire tempestivamente senza dover ricorrere a strumenti di assistenza giudiziaria comuni; a tale riguardo, il rispetto di norme minime dell'UE in materia di diritti della persona nella procedura penale in tutti gli Stati membri è un elemento chiave per il corretto funzionamento della Procura europea;

si rileva in tale ambito che la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009, non è ancora stata completata e che la proposta si limita a rinviare alla legislazione nazionale quanto alla facoltà di non rispondere, alla presunzione di innocenza, al diritto al gratuito patrocinio ed alle indagini difensive; pertanto, al fine di rispettare il principio della parità delle armi, la legislazione applicabile a un indagato o a un imputato in un procedimento della Procura europea si deve applicare anche alle garanzie procedurali contro agli atti di indagine ed esercizio della Procura europea, fatte salve le eventuali norme aggiuntive o più rigorose in materia di garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione;

   ii) dopo la scadenza del relativo termine di recepimento, la mancata o l'erronea trasposizione nella legislazione nazionale di uno degli atti relativi ai diritti processuali del diritto dell'Unione non deve mai essere interpretata a danno di una persona oggetto di indagine o di azione penale e la loro applicazione deve sempre essere conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   iii) il rispetto del principio del ne bis in idem dovrà essere assicurato;
   iv) l'esercizio dell'azione penale dovrà ottemperare all'articolo 6 del TUE, all'articolo 16 del TFUE, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché alla legislazione applicabile dell'Unione sulla tutela dei dati personali; si dovrà prestare particolare attenzione ai diritti dell'interessato qualora i dati personali siano trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali;

7.  chiede al Consiglio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni, richiamando alla necessità di fare in modo che la Procura europea sia costituita da una struttura agile, snella, efficiente e in grado di ottenere i più alti risultati:

   i) per assicurare un esito positivo ed equo delle indagini ed il loro coordinamento, occorre che coloro che sono chiamati a dirigerle abbiano una profonda conoscenza dei sistemi giuridici dei paesi coinvolti; a tal fine il modello organizzativo della Procura europea deve garantire a livello centrale le competenze, l'esperienza e le conoscenze adeguate dei sistemi giuridici degli Stati membri;
   ii) per assicurare che le decisioni siano prese tempestivamente ed efficacemente, occorre che il processo decisionale possa essere sviluppato dalla Procura europea, con l'ausilio dei procuratori nazionali delegati competenti per i casi specifici;
   iii) per assicurare che la Procura europea possa garantire elevati standard di indipendenza, efficienza, esperienza e professionalità, occorre che il suo personale sia il più altamente qualificato possibile e garantisca il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente risoluzione; In particolare il predetto personale potrà provenire dalla magistratura, dall'avvocatura o da altri settori nei quali avrà maturato esperienza e professionalità in premessa indicate nonché un'adeguata conoscenza dei sistemi giuridici degli Stati membri; in tal senso, quanto espresso dalla Commissione europea al punto 4 della relazione esplicativa della proposta in materia di costi complessivi dovrà essere coniugato con le effettive esigenze di efficienza e funzionalità della Procura stessa;
   iv) deve essere istituito un meccanismo di controllo che riferisca annualmente sulle attività della Procura europea;

8.  prende atto dell'idea di fondare la Procura europea sulle strutture in essere, soluzione che la Commissione auspica non implichi nuovi costi rilevanti per l'Unione o i suoi Stati membri, in quanto i servizi amministrativi della Procura stessa devono essere gestiti da Eurojust e le sue risorse umane proverranno da enti in essere quali l'OLAF;

9.  esprime dubbi quanto all'argomento dell'efficienza sotto il profilo dei costi avanzato nella proposta, visto che la Procura europea deve creare servizi specializzati, uno per ciascuno Stato membro, che possiedano una profonda conoscenza dei quadri giuridici nazionali al fine di poter svolgere indagini e azioni penali efficaci; chiede che sia svolta un'analisi per valutare i costi della creazione della Procura europea per il bilancio dell'Unione, nonché le eventuali ripercussioni sui bilanci degli Stati membri; chiede che tale analisi ne valuti anche i vantaggi;

10.  è preoccupato per il fatto che la proposta sia basata sull'ipotesi che i servizi amministrativi forniti da Eurojust non avranno alcuna incidenza finanziaria o sul personale di questa agenzia decentrata; ritiene pertanto che la scheda finanziaria sia fuorviante; richiama l'attenzione a tale riguardo sulla sua richiesta alla Commissione di presentare una scheda finanziaria aggiornata, tenendo conto delle potenziali modifiche da parte del legislatore prima della conclusione del processo legislativo;

11.  raccomanda che, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Consiglio può istituire una Procura europea "a partire da Eurojust", la Commissione preveda un mero trasferimento di risorse finanziarie dall'OLAF alla Procura europea, e che quest'ultima tragga beneficio dalle conoscenze specializzate e dal valore aggiunto del personale di Eurojust;

12.  sottolinea che non è stato indicato chiaramente se la Procura europea, quale organismo di nuova istituzione, sarà soggetta alle riduzioni di personale previste per tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE; chiarisce che non intende appoggiare tale approccio;

13.  invita il Consiglio a far chiarezza sulla competenza di ciascun organismo esistente incaricato della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea la massima importanza del fatto che la relazione fra la Procura europea e gli altri organismi già in essere – quali l'Eurojust e l'OLAF – sia ulteriormente definita e chiaramente delimitata; evidenzia che la Procura europea dovrebbe beneficiare della competenza a lungo termine dell'OLAF nello svolgimento di indagini, a livello sia nazionale che dell'Unione, in settori inerenti alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, compresa la corruzione; evidenzia in particolar modo che il Consiglio dovrebbe fare chiarezza sulla complementarità fra le azioni dell'OLAF e quelle della Procura europea, nei casi di indagini cosiddette "esterne" e "interne"; sottolinea che l'attuale proposta della Commissione non fa chiarezza sulla sua relazione con la Procura europea né sul modo in cui devono essere effettuate le indagini interne alle istituzioni dell'UE;

14.  ritiene che debba essere eseguita un'ulteriore analisi del funzionamento concomitante dell'Eurojust, dell'OLAF e della Procura europea, al fine di limitare il rischio di conflitto di competenze; invita il Consiglio a far chiarezza sulle rispettive competenze di tali organismi, a individuare tanto le possibili competenze condivise quanto le inefficienze e a suggerire rimedi ove opportuno;

15.  richiede, giacché svariati Stati membri si dissoceranno con probabilità dalla proposta che istituisce la Procura europea, un'analisi per fare chiarezza su quali unità dell'OLAF e quali funzionari dello stesso dovranno essere trasferiti alla Procura e quali dovranno restare all'OLAF; richiede che all'OLAF siano accordate le risorse necessarie all'esecuzione di qualsiasi attività antifrode non rientrante nel mandato della Procura europea;

16.  rileva che l'OLAF continuerà ad essere competente per gli Stati membri che non parteciperanno alla Procura europea e che tali Stati membri dovrebbero beneficiare di un livello equivalente di garanzie procedurali;

17.  chiede pertanto alla Commissione di includere fra le modifiche del regolamento dell'OLAF risultanti dalla creazione della Procura europea sufficienti garanzie procedurali, compresa la possibilità di un controllo giurisdizionale delle misure investigative prese dall'OLAF;

18.  ritiene che gli obblighi, imposti alle autorità nazionali, di informare la Procura europea dei comportamenti suscettibili di costituire un reato di sua competenza, debbano essere allineati a quelli in essere negli Stati membri, senza superarli, e rispettare l'indipendenza delle suddette autorità;

19.  invita a stabilire una serie di regole specifiche a livello dell'Unione per armonizzare le modalità di protezione degli informatori;

20.  invita il Consiglio a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dei rispettivi tribunali di giustizia negli Stati membri, che sono indispensabili per il successo del progetto della Procura europea;

21.  accoglie con favore l'idea di incorporare la Procura europea nelle strutture decentralizzate esistenti mediante la partecipazione dei procuratori nazionali delegati in veste di "consiglieri speciali"; ravvisa la necessità di riflettere ulteriormente sull'indipendenza dei procuratori delegati nei confronti della magistratura nazionale e sulla trasparenza delle procedure di selezione, al fine di evitare qualsiasi sospetto di favoritismo da parte della Procura europea;

22.  ritiene che si debba fornire in modo uniforme ed efficace ai procuratori delegati europei e al loro personale una formazione adeguata in materia di diritto penale dell'UE;

23.  rammenta al Consiglio e alla Commissione che è della massima importanza che il Parlamento europeo, co-legislatore in materia penale sostanziale e procedurale, rimanga strettamente coinvolto nella procedura della creazione della Procura europea e che la sua posizione sia presa debitamente in considerazione in tutte le fasi della procedura; intende a tal fine mantenere contatti frequenti con la Commissione e il Consiglio, al fine di una proficua collaborazione in tal senso; è pienamente consapevole della complessità del compito e della necessità di un tempo ragionevole per realizzarlo, e si impegna ad esprimere la sua posizione, se necessario con ulteriori relazioni intermedie, sugli sviluppi futuri riguardanti la Procura europea;

24.  chiede al Consiglio di consacrare il tempo necessario a una valutazione esaustiva della proposta della Commissione anziché concludere in fretta i negoziati; sottolinea che sarebbe opportuno evitare una transizione prematura alla procedura di cooperazione rafforzata;

25.  incarica il suo Presidente di chiedere di proseguire l'esame con il Consiglio;

26.  indica al Consiglio che gli orientamenti politici di cui sopra sono integrati dall'allegato tecnico alla presente risoluzione;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(2) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

Considerando 22

Modifica 1

Proposta di regolamento

Emendamento

(22)   I reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente connessi ad altri reati. Per garantire l'efficienza procedurale ed evitare eventuali violazioni del principio del ne bis in idem, occorre che la Procura europea sia competente anche per quei reati che a livello nazionale non si qualificano tecnicamente come reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ma i cui fatti costitutivi sono identici e indissolubilmente collegati a quelli dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi "misti", qualora prevalga il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione, spetterebbe alla Procura europea esercitare la propria competenza previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La prevalenza dovrebbe essere funzione di criteri quali l'incidenza finanziaria del reato sul bilancio dell'Unione e sui bilanci nazionali, il numero delle vittime o altre circostanze legate alla gravità del reato, oppure le sanzioni applicabili.

(22)   I reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente connessi ad altri reati. Per evitare eventuali violazioni del principio del ne bis in idem, occorre che la Procura europea sia competente anche per quei reati che a livello nazionale non si qualificano tecnicamente come reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ma i cui fatti costitutivi sono identici e collegati a quelli dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi "misti", qualora prevalga il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione, spetterebbe alla Procura europea esercitare la propria competenza previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La prevalenza dovrebbe essere funzione di criteri quali l'incidenza finanziaria del reato sul bilancio dell'Unione e sui bilanci nazionali, il numero delle vittime o altre circostanze legate alla gravità del reato, oppure le sanzioni applicabili.

Considerando 46

Modifica 3

Proposta di regolamento

Emendamento

(46)   Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell'Unione dovrebbero valere anche per la Procura europea, ma solo in relazione ai compiti amministrativi per non pregiudicare in alcun modo l'obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l'obbligo di riservatezza della Procura europea.

(46)   Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell'Unione dovrebbero valere anche per la Procura europea; le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l'obbligo di riservatezza della Procura europea.

Articolo 13

Modifica 2

Proposta di regolamento

Emendamento

1.   Qualora i reati di cui all'articolo 12 siano indissolubilmente collegati ad altri reati e sia nell'interesse della buona amministrazione della giustizia svolgere le indagini e le azioni penali congiuntamente, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che i reati di cui all'articolo 12 siano prevalenti e gli altri reati si basino su fatti identici.

1.   Qualora i reati di cui all'articolo 12 siano collegati ad altri reati, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

—  una specifica serie di fatti costituisce contemporaneamente sia un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione che un altro reato; nonché

—  il reato o i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e l'altro o gli altri sono meramente accessori; nonché

—  l'ulteriore azione e sanzione penale per l'altro o gli altri reati non sarebbe più possibile se essi non fossero perseguiti e giudicati insieme al reato o ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro competente per gli altri reati è competente anche per i reati di cui all'articolo 12.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro competente per gli altri reati è competente anche per i reati di cui all'articolo 12.

2.   La Procura europea e le procure nazionali si consultano per determinare l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1. Ove opportuno per agevolare la determinazione della competenza, Eurojust può essere associato a norma dell'articolo 57.

2.   La Procura europea e le procure nazionali si consultano per determinare l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1. Ove opportuno per agevolare la determinazione della competenza, Eurojust può essere associato a norma dell'articolo 57.

3.   In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto alla competenza di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sull'attribuzione della competenza per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decide la competenza accessoria.

3.   In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto alla competenza di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sull'attribuzione della competenza per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decide la competenza accessoria.

4.   La determinazione della competenza a norma del presente articolo non è soggetta a riesame.

4.   La determinazione della competenza a norma del presente articolo può essere soggetta a riesame, d'ufficio, dall'organo giurisdizionale come stabilito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 della proposta.

Articolo 27

Modifica 4

Proposta di regolamento

Emendamento

1.   Il procuratore europeo e i procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali in ordine all'esercizio dell'azione penale e al rinvio a giudizio, in particolare il potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili.

1.   Il procuratore europeo e i procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali in ordine all'esercizio dell'azione penale e al rinvio a giudizio, in particolare il potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili.

2.   Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato competente presenta al procuratore europeo, per esame, una sintesi del caso e una bozza dell'imputazione, unitamente all'elenco delle prove. Se non dà istruzione di archiviare il caso ai sensi dell'articolo 28, il procuratore europeo incarica il procuratore europeo delegato di formulare l'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente, oppure chiede ulteriori indagini. Il procuratore europeo può anche esercitare l'azione penale di persona dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente.

2.   Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato competente presenta al procuratore europeo, per esame, una sintesi del caso e una bozza dell'imputazione, unitamente all'elenco delle prove. Se non dà istruzione di archiviare il caso ai sensi dell'articolo 28, o se, dopo aver dato istruzione di offrire un compromesso ai sensi dell'articolo 29, tale offerta non è stata accettata, il procuratore europeo incarica il procuratore europeo delegato di formulare l'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente, oppure chiede ulteriori indagini. Il procuratore europeo può anche esercitare l'azione penale di persona dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente.

3.   L'imputazione formulata all'organo giurisdizionale nazionale competente contiene un elenco delle prove da addurre in giudizio.

3.   L'imputazione formulata all'organo giurisdizionale nazionale competente contiene un elenco delle prove da addurre in giudizio.

4.   Il procuratore europeo sceglie la giurisdizione in stretta consultazione con il procuratore europeo delegato che presenta il caso e in considerazione della corretta amministrazione della giustizia, e determina l'organo giurisdizionale competente alla luce dei seguenti criteri:

4.   L'organo giurisdizionale competente è determinato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a)   il luogo in cui è stato commesso il reato o, nel caso di più reati, la maggioranza dei reati;

a)   il luogo in cui è stato commesso il reato o, nel caso di più reati, la maggioranza dei reati;

b)   il luogo in cui l'imputato ha la residenza abituale;

b)   il luogo in cui l'imputato ha la residenza abituale;

c)   il luogo in cui è ubicata la prova;

c)   il luogo in cui è ubicata la prova;

d)   il luogo in cui le vittime dirette hanno la residenza abituale.

d)   il luogo in cui le vittime dirette hanno la residenza abituale.

5.   Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell'Unione interessate.

5.   Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell'Unione interessate.

Articolo 28

Modifica 5

Proposta di regolamento

Emendamento

1.  Il procuratore europeo archivia il caso se l'esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi:

1.  Il procuratore europeo archivia il caso se l'esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi:

a)  morte dell'indagato;

a)  morte dell'indagato;

b)  la condotta oggetto di indagine non costituisce reato;

b)  la condotta oggetto di indagine non costituisce reato;

c)  amnistia o immunità concessa all'indagato;

c)  amnistia o immunità concessa all'indagato;

d)  scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;

d)  scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;

e)  l'indagato è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità dell'articolo 29.

e)  l'indagato è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità dell'articolo 29;

f)  a seguito di un'indagine completa, globale e proporzionata della Procura europea mancano elementi di prova pertinenti.

2.  Il procuratore europeo può archiviare il caso per uno dei seguenti motivi:

a)   il reato è un reato minore ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva 2013/xx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;

b)  mancanza di prove pertinenti.

2.  Il Procuratore europeo può archiviare il caso se il reato è un reato minore ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva 2013/xx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

3.  La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo o monitoraggio.

3.  La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo o monitoraggio.

4.  La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l'indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite.

4.  La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l'indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite.

Articolo 29

Modifica 6

Proposta di regolamento

Emendamento

1.   Quando il caso non deve essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l'indagato versa l'importo forfettario all'Unione.

1.   Quando il caso non può essere archiviato ai sensi dell'articolo 28 e quando una pena detentiva sarebbe sproporzionata anche nel caso in cui la condotta fosse stata pienamente provata al processo, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l'indagato versa l'importo forfettario all'Unione.

2.  La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso.

2.  La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso.

3.  Quando il compromesso è accettato e l'indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione interessate.

4.  L'archiviazione di cui al paragrafo 3 non è soggetta a controllo giurisdizionale.

3.  Quando il compromesso è accettato e l'indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione interessate.

Articolo 30

Modifica 7

Proposta di regolamento

Emendamento

1.   Ove l'organo giurisdizionale di merito ritenga che l'ammissione delle prove presentate dalla Procura europea non pregiudica l'imparzialità del giudice né i diritti della difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ammette tali prove al processo senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga, anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove.

1.   Ove l'organo giurisdizionale di merito ritenga che l'ammissione delle prove presentate dalla Procura europea non pregiudica l'imparzialità del giudice né i diritti della difesa sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 6 del TUE, ammette tali prove al processo.

2.  L'ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura europea non pregiudica la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente.

2.  L'ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura europea non pregiudica la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente.

Articolo 33

Modifica 8

Proposta di regolamento

Emendamento

1.  Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento della Procura europea gode, conformemente al diritto nazionale, del diritto di non rispondere alle domande poste in relazione ai reati che si sospetta abbia commesso ed è informato del fatto che non è obbligato a testimoniare contro di sé.

1.  Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento della Procura europea gode del diritto di non rispondere alle domande poste in relazione ai reati che si sospetta abbia commesso ed è informato del fatto che non è obbligato a testimoniare contro di sé.

2.  L'indagato e l'imputato sono considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata conformemente al diritto nazionale.

2.  L'indagato e l'imputato sono considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata.

Articolo 34

Modifica 9

Proposta di regolamento

Emendamento

Chiunque sia indagato o imputato per un reato di competenza della Procura europea e non disponga di risorse sufficienti, gode, conformemente al diritto nazionale, del diritto di ricevere l'assistenza giuridica gratuita o parzialmente gratuita delle autorità nazionali.

Chiunque sia indagato o imputato per un reato di competenza della Procura europea e non disponga di risorse sufficienti, gode del diritto di ricevere l'assistenza giuridica gratuita o parzialmente gratuita delle autorità nazionali.

Articolo 36

Modifica 10

Proposta di regolamento

Emendamento

1.  Quando adotta atti procedurali nell'esercizio delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un'autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale.

Ai fini del controllo giurisdizionale, la Procura europea è considerata un'autorità nazionale in relazione a tutte le misure procedurali che essa adotta nel corso della sua funzione di esercizio dell'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale competente. Per tutti gli altri atti od omissioni della Procura europea, va considerata come un organo dell'Unione.

2.  Le disposizioni del diritto nazionale applicabili in virtù del presente regolamento non sono considerate disposizioni del diritto dell'Unione ai fini dell'articolo 267 del trattato.

Articolo 68

Modifica 11

Proposta di regolamento

Emendamento

Le attività amministrative della Procura europea sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

La Procura europea è sottoposta al controllo del Mediatore europeo, in relazione a casi di cattiva amministrazione, conformemente all'articolo 228 del trattato.

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