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Procedura : 2013/2026(INI)
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Ciclo del documento : A7-0118/2014

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A7-0118/2014

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PV 13/03/2014 - 11
CRE 13/03/2014 - 11

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Giovedì 13 marzo 2014 - Strasburgo
Ruolo della proprietà e creazione di ricchezza nell'eliminazione della povertà e nella promozione dello sviluppo sostenibile
P7_TA(2014)0250A7-0118/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sul ruolo dei diritti di proprietà, del regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo (2013/2026(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che riguarda il diritto alla proprietà,

–  vista la dichiarazione del Millennio dell'8 settembre 2000 che definisce gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), in particolare gli obiettivi 1, 3 e 7,

–  vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, Parlamento europeo e Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea "Il consenso europeo", firmata il 20 dicembre 2005, e in particolare i paragrafi 11 e 92,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2004 dal titolo "Orientamenti dell'UE a sostegno dell'elaborazione di una politica fondiaria e dei relativi processi di riforma nei paesi in via di sviluppo" (COM(2004)0686),

–  vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 su "Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare" (COM(2010)0127),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" (COM(2011)0637),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2013 dal titolo "Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile" (COM(2013)0092),

–  visti gli "Orientamenti UE in materia di politica fondiaria: Orientamenti a sostegno dell'elaborazione di una politica fondiaria e dei relativi processi di riforma nei paesi in via di sviluppo", approvati dalla Commissione nel novembre 2004,

–  visti lo studio UN-Habitat intitolato "Secure Land Rights for All" (Diritti fondiari sicuri per tutti) del 2008 e la guida UN-Habitat dal titolo "How to Develop a Pro-Poor Land Policy: Process, Guide and Lessons" (Come elaborare una politica fondiaria favorevole ai poveri: processo, guida e lezioni),

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione Olivier De Schutter, dell'11 giugno 2009, dal titolo "Large-scale land acquisitions and leases: a set of core principles and measures to address the human rights challenge"(Acquisizioni e locazioni terriere su larga scala: un insieme di principi e misure fondamentali per affrontare la sfida dei diritti umani),

–  vista la dichiarazione dal titolo "Les défis de l'urbanisation et la réduction de la pauvreté dans les Etats de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique" (Le sfide dell'urbanizzazione e la riduzione della povertà negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), adottata a Nairobi in Kenia nel 2009,

–  vista la Dichiarazione del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare, approvata a Roma nel 2010,

–  vista la dichiarazione su "Uscire dalle baraccopoli: una sfida mondiale per il 2020", adottata durante la Conferenza internazionale tenutasi a Rabat in Marocco dal 26 al 28 novembre 2012,

–  vista la dichiarazione sull'urbanizzazione sostenibile per sconfiggere la povertà, adottata in occasione della seconda Conferenza tripartita ACP/CE/UN-Habitat svoltasi a Kigali in Ruanda dal 3 al 6 settembre 2013,

–  viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e la convenzione ( n. 169) del 1989 sui popoli indigeni e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ,

–  visti i principi sugli investimenti agricoli responsabili nel rispetto dei diritti, dei mezzi di sussistenza e delle risorse (PRAI), le linee guida volontarie dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale e il quadro e gli orientamenti di politica fondiaria in Africa (ALPFG) dell'Unione africana,

–  viste le raccomandazioni formulate dal Gruppo ad alto livello sull'agenda di sviluppo post-2015, ossia di includere un obiettivo concernente la gestione del regime di proprietà per donne e uomini e di riconoscere a donne e ragazze, tra l'altro, "pari diritti al possesso di terre e di altri beni",

–  vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare(1),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0118/2014),

A.  considerando che i diritti di proprietà si possono definire come le norme che regolano le condizioni alle quali singoli individui, comunità e attori pubblici e privati acquisiscono e mantengono l'accesso a beni materiali e immateriali mediante legge formale o norme consuetudinarie; considerando che, secondo UN-Habitat, in particolare la proprietà fondiaria può essere di origine formale (proprietà libera da vincoli, proprietà in locazione, locazione pubblica e privata), consuetudinaria o religiosa; considerando che gli orientamenti di politica fondiaria dell'UE affermano che i diritti fondiari non sono limitati alla proprietà privata in senso stretto, ma possono presentarsi come diverse combinazioni equilibrate di diritti e doveri individuali e norme collettive di vario livello;

B.  considerando che nel mondo 1,2 miliardi di persone vivono in una proprietà sulla quale non possiedono diritti formali e non dispongono di abitazioni permanenti né dell'accesso ad alcun terreno; considerando che, in particolare, oltre il 90% della popolazione rurale dell'Africa subsahariana (di cui 370 milioni di persone sono considerate povere) ha accesso alla terra e alle risorse naturali in virtù di regimi di proprietà consuetudinari e informali che sono precari sotto il profilo giuridico;

C.  considerando che il totale stimato della ricchezza non registrata e priva di legittimo riconoscimento è superiore a 9300 miliardi di dollari statunitensi, pari a 93 volte l'importo complessivo degli aiuti esteri concessi ai paesi in via di sviluppo negli ultimi 30 anni;

D.  considerando che, nonostante il raggiungimento dell'OSM 7 (obiettivo 11), volto a migliorare la vita di 100 milioni di abitanti delle baraccopoli entro il 2020, il numero di tali abitanti (stimati a 863 milioni nel 2012), in termini assoluti, continua a crescere; considerando che, secondo le stime del programma UN-Habitat, un miliardo di persone vive in baraccopoli, e si presume che circa tre miliardi di persone abiteranno nelle baraccopoli nel 2050; considerando che l'articolo 11 del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconosce il diritto universale all'alloggio e a un continuo miglioramento delle condizioni di vita;

E.  considerando che nelle zone rurali circa 200 milioni di persone (quasi il 20 per cento dei poveri di tutto il mondo) non hanno accesso a una superficie di terra sufficiente per guadagnarsi da vivere; che i terreni sono oggetto di molteplici pressioni, tra cui la crescita demografica, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli investimenti commerciali, il degrado ambientale dovuto alla siccità, l'erosione del suolo e l'esaurimento degli elementi nutritivi, nonché calamità naturali e conflitti; e che la tutela dei diritti fondiari è necessaria per promuovere la stabilità sociale riducendo l'incertezza e i conflitti relativi alla gestione fondiaria;

F.  considerando che gli investitori privati e i governi hanno dimostrato un crescente interesse per l'acquisizione o la locazione a lungo termine di ampie superfici agricole soprattutto nei paesi in via di sviluppo dell'Africa e dell'America latina;

G.  considerando che la ripartizione arbitraria dei terreni a opera delle autorità politiche genera corruzione, insicurezza, povertà e violenza;

H.  considerando che i temi della gestione dei terreni sono strettamente correlati alle sfide principali del ventunesimo secolo, ossia la sicurezza alimentare, le scarse risorse energetiche, l'aumento demografico e l'espansione dei centri urbani, il degrado ambientale, il cambiamento climatico, le calamità naturali o la risoluzione dei conflitti, il che accresce il bisogno di dare priorità a una riforma fondiaria globale;

I.  considerando che, secondo le stime, 1,4 miliardi di ettari nel mondo sono disciplinati da norme consuetudinarie; che le attuali strutture del regime di proprietà in Africa, Asia e America latina sono notevolmente diverse tra loro e che in sede di formalizzazione fondiaria non possono essere ignorati gli accordi locali e consuetudinari che si sono prodotti ( che si tratti di proprietà senza vincoli o comune);

J.  considerando che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) statuisce che donne e mogli hanno pari diritti in relazione alla proprietà e all'acquisizione di beni immobili; considerando tuttavia che molti regimi di proprietà e inerenti ai diritti di proprietà sono, a livello formale o in pratica, discriminatori nei confronti delle donne;

K.  considerando che, in molti paesi in via di sviluppo, l’accesso ai diritti di proprietà delle donne, quali il diritto di successione e l’accesso al risparmio e al credito, non sono riconosciuti a livello sociale e che, partendo da un presupposto così penalizzante, le donne hanno grandi difficoltà a rivendicare i loro diritti di proprietà per via giudiziale, in particolare i diritti ereditari;

L.  considerando in particolare che, nei paesi in via di sviluppo, i diritti di proprietà fondiaria delle donne vengono violati dato che aumenta sempre più l'acquisizione di terreni su larga scala da parte di paesi sviluppati per scopi commerciali o strategici, quali produzione agricola, sicurezza alimentare e produzione di energia e biocarburanti; considerando che le donne spesso non hanno la possibilità di avvalersi dell’assistenza e della rappresentanza legale per impugnare con successo le violazioni dei diritti di proprietà nei paesi in via di sviluppo,

M.  considerando che garantire alle donne diritti fondiari sicuri è importante ai fini della riduzione della povertà, visto che nelle zone rurali e periurbane le donne assumono il ruolo di produttori alimentari e sono responsabili del sostentamento dei familiari; che le donne, pur rappresentando il 70% dei coltivatori africani, formalmente possiedono appena il 2% dei terreni; che dai recenti programmi condotti in India, Kenya, Honduras, Ghana, Nicaragua e Nepal è emerso che i nuclei familiari con capofamiglia di sesso femminile presentano un livello superiore di sicurezza alimentare e di cure sanitarie, nonché una maggiore attenzione all'istruzione rispetto ai nuclei con capofamiglia di sesso maschile;

N.  considerando che oltre il 60% delle persone affamate sono donne e bambine e che, nei paesi in via di sviluppo, il 60-80% di cibo è prodotto proprio da donne(2);

O.  considerando che, secondo le stime, 370 milioni di indigeni in tutto il mondo hanno un forte rapporto spirituale, culturale, sociale ed economico con le proprie terre tradizionali la cui gestione è generalmente affidata alla comunità;

P.  considerando che l'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce i diritti di ognuno ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri e che nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà;

Q.  considerando che l'accesso alla terra per le popolazioni indigene si è dotato di specifiche forme di tutela ai sensi della convenzione n. 169 dell'OIL e della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

R.  considerando che l'articolo 10 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni garantisce a questi popoli il diritto di non essere costretti ad abbandonare i propri territori o terre e stabilisce che non possa esservi alcun ricollocamento senza previo consenso, libero e informato, delle popolazioni indigene, e a seguito della conclusione di un accordo che definisca un risarcimento giusto ed equo nonché, ove possibile, l'opzione del ritorno;

Diritti fondiari, compresi diritti di proprietà e creazione di ricchezza

1.  considera i diritti di proprietà registrati e i diritti fondiari tutelati come un catalizzatore per la crescita economica, ma anche un fattore di coesione sociale e di promozione della pace;

2.  sottolinea che la tutela dei diritti fondiari e un accesso più equo ai terreni costituiscono una base sicura per la sussistenza, le opportunità economiche e, nelle zone rurali, per la produzione alimentare dei nuclei familiari;

3.  sottolinea il fatto che, come propugnato da UN-Habitat, oltre all'attribuzione dei singoli titoli fondiari, è opportuno riconoscere una serie di opzioni alternative di possesso, compresa l'opzione di sviluppare i regimi di proprietà consuetudinari in modo da tutelare giuridicamente i diritti ai terreni su cui sono edificate le case, ai terreni agricoli e alle risorse naturali;

4.  sottolinea che la sicurezza del regime di proprietà per i piccoli proprietari, che rappresentano il 95% dei potenziali proprietari terrieri nei paesi in via di sviluppo, stimola le economie locali, incrementa la sicurezza alimentare, riduce la migrazione e rallenta l'urbanizzazione nelle baraccopoli; sottolinea che in Etiopia, per esempio, dove sono stati introdotti i diritti di proprietà, la produttività è cresciuta fino al 40 % per acro in tre anni, solo per effetto di questo cambiamento(3);

5.  osserva con preoccupazione che in molti casi, per effetto delle tradizioni culturali, le donne rimangono dipendenti dai parenti di sesso maschile sul piano della sicurezza del regime di proprietà, nonché prive di tutela giuridica; pone l'accento sugli obblighi internazionali che impongono agli Stati di garantire un livello minimo di diritti economici, sociali e culturali, tra cui l'obbligo per i governi di adoperarsi affinché la gestione fondiaria non sia discriminatoria, in particolare nei confronti delle donne e dei poveri, e non violi altri diritti umani;

6.  evidenzia come la concessione ai cittadini della facoltà di decidere sulle proprie risorse, associata a disposizioni formali sulle successioni, rappresenta un forte incentivo per i piccoli proprietari a effettuare investimenti sostenibili nei propri terreni, realizzare terrazzamenti e provvedere all'irrigazione nonché mitigare gli effetti del cambiamento climatico; osserva al proposito, che alcuni studi, ad esempio, hanno dimostrato che una famiglia con un terreno del tutto sicuro e trasferibile presenta una probabilità stimata di investire in opere di terrazzamento superiore del 59,8% rispetto a una famiglia che prevede una ridistribuzione all'interno dello stesso villaggio nei cinque anni successivi;

7.  osserva che con un titolo di proprietà fondiaria una persona può ottenere prestiti a tassi di interesse ragionevoli, utilizzabili per creare e sviluppare un'impresa; sottolinea che la tutela dei diritti di proprietà può promuovere un contesto imprenditoriale competitivo, favorevole alla crescita di uno spirito imprenditoriale e innovativo;

8.  riconosce che la sfida è quella di superare la dicotomia tra legalità, legittimità e pratiche, sviluppando meccanismi di proprietà fondiaria basati su norme condivise, partendo dal riconoscimento dei diritti esistenti e facendo in modo, al tempo stesso, che gli uomini e le donne, così come le comunità vulnerabili dei paesi in via di sviluppo abbiano diritti sicuri alle terre e ai beni e siano pienamente tutelati nei confronti degli interessi costituiti che potrebbero attuare un'indebita sottrazione della proprietà;

9.  condanna fermamente la pratica dell'appropriazione indebita dei terreni, per cui in particolare i poveri delle campagne e le popolazioni nomadi tradizionali subiscono un esproprio illegale in assenza di un adeguato compenso; sottolinea che almeno 32 milioni di ettari nel mondo sono stati oggetto di almeno 886 accordi transnazionali di questo genere tra il 2000 e il 2013(4); evidenzia il fatto che la cifra indicata potrebbe essere ampiamente sottostimata rispetto al numero preciso dei grandi accordi terrieri conclusi;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, a prendere in considerazione i processi di acquisizione di terreni su larga scala da parte di investitori di paesi sviluppati nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel continente africano, che colpiscono gli agricoltori locali e che hanno un impatto devastante sulle donne e sui bambini, al fine di proteggerli dall'impoverimento, dalle carestie e dall'allontanamento forzoso dai loro villaggi e dalle loro terre;

11.  sottolinea che l'abolizione degli incentivi pubblici alla produzione di biocarburanti derivati da colture alimentari e delle sovvenzioni è una delle soluzioni per combattere l'appropriazione indebita dei terreni;

12.  ricorda che quando i diritti fondiari non sono sicuri e l'amministrazione è debole, le comunità locali sono esposte a rischi elevati in termini di insicurezza alimentare, di trasferimento e di sfratto di agricoltori e pastori; esorta, al proposito, gli Stati membri dell'UE a sostenere la capacità nazionale dei paesi in via di sviluppo di rafforzare i propri sistemi di amministrazione;

13.  sottolinea il fatto che sia la convenzione internazionale sui diritti civili e politici sia il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconoscono il diritto all'autodeterminazione, definito come diritto di tutti i popoli di disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, e che entrambi asseriscono che nessuno possa essere privato dei propri mezzi di sussistenza; pone l'accento, al proposito, sul fatto che la negoziazione di locazioni o acquisizioni terriere su vasta scala deve comportare trasparenza, partecipazione adeguata e informata da parte delle comunità locali interessate dalle locazioni o acquisizioni fondiarie e una responsabilità nell'utilizzo delle entrate, che devono andare a beneficio della popolazione locale;

14.  chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di verificare, in ambito ONU, l'impatto di tali acquisizioni sulla desertificazione delle terre agricole, sulla perdita del diritto di residenza e di proprietà e di accesso alle terre per le donne, in particolare per quelle sole e quelle che sono capofamiglia, sulla sicurezza alimentare e sul sostentamento loro e dei bambini e delle persone dipendenti;

15.  sottolinea che gli accordi di investimento relativi ad acquisizioni o locazioni terriere su ampia scala devono tenere debitamente conto del diritto degli attuali utilizzatori delle terre nonché dei diritti dei lavoratori impiegati in aziende agricole; ritiene che gli obblighi degli investitori debbano essere chiaramente definiti e applicabili, ad esempio attraverso l'inclusione di meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto dei diritti umani; ritiene che tutti gli accordi fondiari debbano anche contemplare l'obbligo giuridico di vendere sul mercato locale una percentuale minima delle colture prodotte;

Tabella di marcia per diritti fondiari sicuri, compresi i diritti di proprietà e gestione fondiaria sostenibile nei paesi in via di sviluppo

16.  evidenzia che la riforma fondiaria deve essere flessibile, adeguata alle condizioni locali, sociali e culturali, come le forme tradizionali di proprietà tribale, e incentrata sul conferimento di maggiori poteri ai soggetti più vulnerabili;

17.  sottolinea che la coesistenza di regimi fondiari consuetudinari e di modelli coloniali imposti rappresenta uno dei principali motivi dell'endemica insicurezza fondiaria che caratterizza i paesi in via di sviluppo; sottolinea al proposito la necessità assoluta di riconoscere la legittimità dei regimi di proprietà consuetudinari che garantiscono diritti legali agli individui e alle comunità e impediscono espropri e abusi dei diritti fondiari, regimi che sono diffusi in particolare tra le comunità africane e le grandi popolazioni indigene dell'America latina;

18.  evidenzia che l'ufficializzazione della sicurezza del regime di proprietà per gli occupanti degli immobili nelle aree urbane ha un effetto significativo sugli investimenti residui, con studi indicanti che la percentuale di ristrutturazione degli alloggi cresce di oltre il 66%;

19.  si complimenta con il Ruanda per i progressi compiuti in materia fondiaria che hanno permesso di registrare tutte le terre del paese in tempi notevolmente rapidi;

20.  mette in guardia contro l'utilizzo di una strategia standard per il conseguimento della sicurezza fondiaria; sottolinea il fatto che i servizi di amministrazione fondiaria di tipo formale sono più efficaci quando sono forniti a livello locale; reputa che per consentire una tutela efficace dei diritti fondiari potrebbe quindi essere necessaria una riforma degli organismi fondiari statali centralizzati che deleghi le responsabilità alle istituzioni locali e consuetudinarie; ritiene che la registrazione fondiaria possa essere in seguito migliorata attraverso l'informatizzazione dei registri fondiari e dei sistemi catastali;

21.  ricorda che l'agricoltura rimane una fonte essenziale di sostentamento, sussistenza e sicurezza alimentare per le comunità rurali; osserva tuttavia che i terreni sono oggetto di molteplici pressioni dovute alla crescita demografica, ai cambiamenti di destinazione delle terre, agli investimenti commerciali e al degrado ambientale provocato dalla siccità, dall'erosione del suolo e dall'esaurimento degli elementi nutritivi, nonché dalle calamità naturali e dai conflitti; ritiene, a tale proposito, che conseguire la sicurezza del regime di proprietà per le comunità rurali sia essenziale ai fini della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM); reputa che per affrontare tali sfide possano risultare utili diversi strumenti politici, i quali devono essere adattati alle condizioni locali;

22.  ritiene che i funzionari governativi debbano innanzitutto individuare i regimi di gestione e proprietà fondiaria già esistenti e debbano, in secondo luogo, svilupparli a vantaggio dei soggetti poveri e dei gruppi vulnerabili;

23.  confida che la decentralizzazione dell'amministrazione fondiaria possa conferire maggiori responsabilità alle comunità locali e ai singoli individui e richiama l'attenzione sull'esigenza di eliminare le pratiche corrotte imposte dai capi locali mediante accordi siglati con investitori stranieri nonché qualsiasi rivendicazione su singoli appezzamenti di terreno non registrati;

24.  sottolinea che i cambiamenti di destinazione dei terreni non devono mai avere luogo senza il previo consenso libero e informato delle comunità locali interessate; ricorda che a norma del diritto internazionale, le popolazioni indigene sono beneficiarie di forme specifiche di tutela dei propri diritti; ribadisce, in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, che gli Stati devono predisporre meccanismi efficaci per la prevenzione e la correzione di qualsiasi azione che abbia lo scopo o l'effetto di espropriare i popoli indigeni dei loro terreni, territori o risorse;

25.  osserva che in Africa la modesta percentuale dei terreni che risultano registrati (10%) è protocollata con sistemi fallaci e obsoleti; sottolinea che, secondo le stime della Banca mondiale(5), le 27 economie che hanno modernizzato i propri registri negli ultimi sette anni hanno ridotto i tempi medi di trasferimento della proprietà del 50%, incrementando così la trasparenza, riducendo la corruzione e semplificando la riscossione delle entrate; rimarca che una delle grandi priorità per la politica di sviluppo deve essere quella di istituire e migliorare i registri fondiari nei paesi in via di sviluppo;

26.  ricorda che la sicurezza del regime di proprietà può essere salvaguardata sotto varie forme, a condizione che i diritti degli utilizzatori e dei proprietari dei terreni siano chiari: ricorda che oltre che con titoli formali, la sicurezza può essere conseguita attraverso contratti di locazione chiari e a lungo termine o con il riconoscimento formale dei diritti consuetudinari e degli insediamenti informali, con meccanismi di risoluzione delle controversie accessibili ed efficaci; invita l'UE a orientare il proprio sostegno a programmi di formazione e sviluppo delle capacità di gestione fondiaria con l'obiettivo di rendere sicuri i diritti di proprietà fondiaria per i soggetti poveri e i gruppi vulnerabili, anche attraverso la mappatura catastale, la registrazione, e sforzi volti a dotare gli istituti di formazione dei paesi in via di sviluppo delle risorse necessarie;

27.  invita l'UE a dotare i tribunali dei paesi in via di sviluppo di maggiori capacità di applicazione efficace delle leggi sulla proprietà, di risoluzione delle controversie sui terreni e di gestione degli espropri nell'ambito di un approccio olistico, volto a consolidare i sistemi giudiziari e lo stato di diritto;

28.  invita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione della riforma fondiaria, al fine, segnatamente, di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti interessati e di concerto con i programmi di sensibilizzazione, per il pieno rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte, in particolare dei soggetti poveri e vulnerabili; cita l'esempio del Madagascar e degli uffici fondiari locali, dove semplici iniziative locali hanno enormemente agevolato la registrazione dei titoli;

29.  sottolinea come la realizzazione di valide politiche fiscali nei paesi in via di sviluppo attraverso una più efficace registrazione dei terreni e la definizione delle funzioni di valutazione determini un notevole aumento delle entrate annue derivanti dalle transazioni immobiliari, come è avvenuto in Thailandia, dove nell'arco di un decennio sono sestuplicate;

30.  osserva che il riconoscimento formale dei diritti fondiari delle donne non si traduce automaticamente nell'effettiva attuazione di tali diritti; invita l'UE a prestare particolare attenzione, nei suoi programmi di riforma fondiaria, alla vulnerabilità delle donne ai cambiamenti della struttura familiare e alla misura in cui le donne possono far valere i loro diritti, nonché a garantire che, all'atto pratico, gli atti di famiglia riferiti a titoli fondiari rechino i nomi di entrambi i coniugi;

31.  invita altresì la Commissione e gli Stati membri a garantire, nell’ambito delle rispettive politiche umanitarie e di sviluppo, che i paesi in via di sviluppo introducano misure legislative che promuovano l’uguaglianza di genere e, per quanto riguarda i diritti di proprietà, impediscano discriminazioni in base all’etnia, alla razza e allo stato civile e s'impegnino a eliminare i notevoli vincoli sociali, politici e culturali imposti all'acquisizione di diritti fondiari;

32.  chiede alle delegazioni UE nei paesi in via di sviluppo di monitorare affinché il rispetto dei diritti di proprietà delle donne non vengano violati, evitando dunque il rischio di povertà ed esclusione sociale delle donne;

33.  invita l'UE a sostenere gli sforzi intrapresi dai paesi in via di sviluppo per riformare i mercati degli affitti di terreni onde consentire ai soggetti poveri l'accesso alla terra e promuovere la crescita, evitando al contempo eccessive restrizioni sui mercati delle locazioni;

Porre i diritti fondiari, compresi i diritti di proprietà, al centro della politica di sviluppo dell'UE

34.  sottolinea che le acquisizioni terriere su larga scala sono, fra l'altro, una conseguenza diretta della debole amministrazione fondiaria dei paesi in via di sviluppo; sottolinea che gli aiuti dell'UE devono contribuire a sviluppare la capacità istituzionale necessaria per concedere diritti fondiari sicuri in modo da contrastare la ricerca di rendite e l'inerzia burocratica, nonché le pratiche corrotte e irresponsabili;

35.  elogia la partecipazione dell'UE alle iniziative globali relative alla gestione fondiaria; sottolinea il fatto che, quale principale attore per lo sviluppo al mondo, l'UE ha la capacità di potenziare il suo approccio attualmente limitato in termini di portata e visibilità, nella prospettiva di affrontare le problematiche della proprietà fondiaria;

36.  osserva che, oltre a migliorare i sistemi basati sul diritto di proprietà nei paesi in via di sviluppo, l'UE deve puntare a garantire che i singoli individui abbiano accesso a regimi di protezione sociale e assicurativi che tutelino la loro sussistenza e i loro beni in caso di calamità o crisi;

37.  chiede che siano attuate le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste;

38.  esorta la Commissione a istituire una linea di bilancio ben definita, passando da una prospettiva su piccola scala a una riforma dell'amministrazione fondiaria a lungo termine, nell'ottica di razionalizzare il regime di proprietà;

39.  sottolinea che la sfida di garantire diritti fondiari sicuri a sfollati e rifugiati potrebbe diventare più complessa per effetto dei cambiamenti climatici; esorta pertanto l'UE, in tale contesto, a potenziare, nel quadro della risposta umanitaria e di sviluppo alle calamità o ai conflitti civili, la propria assistenza in materia di inclusione dei diritti fondiari, affinché le politiche fondiarie garantiscano diritti fondiari sicuri ai diversi gruppi etnici, sociali o generazionali in modo equo;

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere i diritti delle donne, il loro accesso ai terreni, alla successione, al credito e al risparmio nelle situazioni postbelliche, in particolare nei paesi in cui i diritti di proprietà delle donne non sono giuridicamente vincolanti e non sono socialmente accettati e dove leggi caratterizzate da pregiudizi di genere, comportamenti tradizionali nei confronti delle donne e gerarchie sociali dominate dagli uomini impediscono alle donne di ottenere diritti uguali e giusti; invita l'Unione a promuovere la partecipazione su questo tema della nuova organizzazione delle donne delle Nazioni Unite.

41.  accoglie con favore la "Land Transparency Initiative" (iniziativa sulla trasparenza fondiaria) lanciata dal G8 nel giugno 2013, in base all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e il riconoscimento del fatto che la trasparenza relativa alla proprietà di imprese e terreni, unita alla sicurezza dei diritti di proprietà e alla presenza di istituzioni forti, è essenziale per la riduzione della povertà; sottolinea, tuttavia, che è necessario intensificare gli sforzi per facilitare l'attuazione di una riforma fondiaria efficiente;

42.  ribadisce l'impegno dell’UE nella riduzione della povertà a livello globale nell'ambito dello sviluppo sostenibile e riafferma che l'UE deve introdurre una forte componente di genere in tutte le sue politiche e prassi nell’ambito delle sue relazioni con i paesi in via di sviluppo(6);

43.  sottolinea che è necessario il consolidamento delle politiche atte ad assicurare un accesso alla proprietà per le donne nei paesi in via di sviluppo pari a quello degli uomini; ritiene che tale ottica deve essere seguita nei programmi nazionali e deve essere accompagnata dai necessari meccanismi di sostegno finanziario (ad esempio risparmio, credito, microcredito e assicurazione); è altresì persuaso che queste politiche più solide porteranno al rafforzamento del ruolo delle donne, delle ONG e promuoveranno l'imprenditoria femminile; ritiene che miglioreranno l'alfabetizzazione giuridica e finanziaria delle donne, sosterranno l’istruzione femminile, aumenteranno la divulgazione e l'accessibilità delle informazioni e istituiranno servizi di sostegno giuridico e di formazione alla sensibilità di genere per i prestatori di servizi finanziari;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare attivamente, nell’ambito dei propri interventi di aiuto allo sviluppo, a favore dell’imprenditoria femminile e del diritto di proprietà delle donne, quale strumento atto a incrementare l’indipendenza economica delle donne dai propri coniugi, nonché a rafforzare le economie dei paesi interessati;

45.  ricorda che il 15 ottobre ricorre la Giornata mondiale dedicata alla donna rurale e invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione nei paesi in via di sviluppo;

o
o   o

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della Banca mondiale, all'Associazione delle nazioni del sudest asiatico, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

(1) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 75.
(2) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), The State of Food and Agriculture, 5, pag. 2009.
(3) USAID Etiopia, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land
(4) http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
(5)2012b.Doing Business in a More Transparent World" (Doing Business 2012: fare affari in un mondo più trasparente), Washington , D.C. Banca mondiale.
(6) GU C 46 del 24.2.2006.

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