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Procedura : 2013/0013(COD)
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Ciclo del documento : A7-0472/2013

Testi presentati :

A7-0472/2013

Discussioni :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

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CRE 26/02/2014 - 9.5
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P7_TA(2014)0152

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Mercoledì 26 febbraio 2014 - Strasburgo
Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0026),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 91 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0026/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2013(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013(2),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0472/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
P7_TC1-COD(2013)0013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 109,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio(4) permette agli Stati membri di compensare 36 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri settori di trasporto non devono sostenere. L'applicazione corretta delle regole di normalizzazione conduce all'esenzione degli Stati membri dagli obblighi di notifica degli aiuti di Stato.

(2)  È stata adottata a livello europeo una serie di misure legislative che hanno aperto i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri ed hanno stabilito, attraverso la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), determinati principi fondamentali che prevedono che le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, che le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile, che qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità ai criteri UE debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria a condizioni eque e non discriminatorie e che i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali. Il termine per il recepimento della direttiva 2012/34/UE nel diritto nazionale è il 16 giugno 2015. [Em. 1]

(3)  Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore. In particolare, nel contesto di un mercato liberalizzato dove le imprese ferroviarie competono direttamente con le imprese ferroviarie figuranti nell'elenco, non è più corretto operare discriminazioni tra questi due gruppi di imprese diverse.

(4)  Di conseguenza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69 per eliminare le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'UE e contribuire alla semplificazione eliminando un atto giuridico ormai obsoleto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 2]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014.
(4) Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8).
(5)2 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

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