Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/0371(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0174/2014

Testi presentati :

A7-0174/2014

Discussioni :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Votazioni :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0417

Testi approvati
PDF 456kWORD 82k
Mercoledì 16 aprile 2014 - Strasburgo
Ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0761),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0392/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 febbraio 2014(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2014(2),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0174/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero
P7_TC1-COD(2013)0371

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) è stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente. Benché le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, le relative disposizioni non contemplano misure specifiche legate al consumo di tali borse.

(2)  Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e di littering (dispersione di rifiuti) in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento Il littering da borse di plastica è parte del si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso problema dei rifiuti marini, una minaccia per nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi marini acquatici di tutto il mondo. [Em. 1]

(2 bis)  Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinati settori dell'economia, come il turismo. [Em. 2]

(3)  Le borse di plastica in materiale leggero (con uno spessore inferiore a 50 micron), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate sono meno rispetto a facilmente riutilizzabili delle borse di spessore superiore. Da qui e pertanto finiscono più rapidamente tra i rifiuti; comportano un maggiore rischio di trasformarsi in immondizia di littering e, essendo leggere, hanno più probabilità di essere disperse nell'ambiente terrestre e negli ecosistemi marini e di acqua dolce. [Em. 3]

(3 bis)  Sebbene le borse di plastica siano riciclabili, gli attuali tassi di riciclo sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi, perché la sottigliezza e la leggerezza del materiale non conferisce loro un elevato valore di riciclaggio. Inoltre, per le borse di plastica non è prevista raccolta differenziata, il trasporto è costoso e il lavaggio a fini di riciclo richiede grandi volumi di acqua. Il riciclaggio delle borse di plastica non risolve quindi i problemi causati dalle stesse. [Em. 4]

(3 ter)  Nella gerarchia dei rifiuti la prevenzione è al primo posto, ed è per questo che è stato definito un obiettivo di riduzione valido in tutta l'Unione. Tuttavia, le borse di plastica hanno molteplici usi e continueranno a essere utilizzate anche in futuro. Per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente, è opportuno ampliare le infrastrutture per la gestione dei rifiuti – con particolare riferimento al riciclaggio – e informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti. [Em. 46]

(4)  Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri non solo a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, così come ma soprattutto in funzione dell' del grado di efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20% del consumo medio nell'Unione. Gli obiettivi di riduzione a livello di Unione devono essere fissati in rapporto al consumo medio di borse di plastica nell'Unione, in modo da tener conto delle riduzioni già conseguite da alcuni Stati membri. [Em. 5]

(4 bis)  I dati disponibili concernenti l'uso delle borse di plastica nell'Unione dimostrano chiaramente che il consumo è basso o si è ridotto negli Stati membri in cui gli operatori economici non mettono a disposizione le borse di plastica gratuitamente ma contro un prezzo modico. [Em. 6]

(4 ter)  Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di borse di plastica. A tal fine, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per sensibilizzare il pubblico circa gli effetti ambientali delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo, poco costoso e intrinsecamente privo di valore merceologico. [Em. 7]

(5)  Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire notevolmente il consumo di borse con uno di spessore inferiore ai 50 micron e a riutilizzabilità assai limitata, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5). Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE. [Em. 8]

(5 bis)  Le misure da adottarsi da parte degli Stati membri devono prevedere l'uso di strumenti economici come l'imposizione di un corrispettivo di prezzo, che si è dimostrato particolarmente efficace ai fini della riduzione dell'uso delle borse di plastica. Gli Stati membri devono garantire che gli operatori della vendita alimentare non forniscano gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti borse di plastica, salvo le borse in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime. Gli Stati membri devono anche incoraggiare gli operatori dediti esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari a non fornire gratuitamente borse di plastica presso i punti vendita. [Em. 9]

(6)  Le misure che devono essere adottate dagli Gli Stati membri possono prevedere l'uso di devono anche poter ricorrere a strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di a restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 10]

(6 bis)  Le borse di plastica utilizzate per avvolgere alimenti umidi sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, nonché quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, sono necessarie ai fini dell'igiene alimentare e dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. [Emm. 47 e 51]

(6 ter)  Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono comunemente utilizzate per l'acquisto di alimenti secchi sfusi non imballati come frutta, verdura e dolciumi. L'utilizzo di borse di plastica ultraleggere per gli scopi suesposti contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari, in quanto dà al consumatore la possibilità di acquistare l'esatta quantità di prodotto di cui ha bisogno anziché una quantità determinata di prodotto preconfezionato e permette il ritiro del prodotto non più idoneo al consumo senza dover smaltire intere confezioni di prodotto pre-confezionato. Tuttavia, le borse ultraleggere fabbricate con plastiche tradizionali pongono lo specifico problema del littering. [Em. 12]

(6 quater)  Le borse di plastica fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili sono meno nocive per l'ambiente delle borse di plastica tradizionali. Quando l'uso delle borse di plastica comporta notevoli vantaggi, in particolare quando le borse in materiale ultraleggero sono utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi e non imballati come frutta, verdura e dolciumi, le borse di plastica tradizionali ultraleggere devono essere sostituite progressivamente da borse realizzate con carta riciclata o da borse ultraleggere biodegradabili e compostabili. Quando si debba ridurre l'utilizzo di borse di plastica, segnatamente di quelle ultraleggere, l'uso di borse di plastica di questo tipo fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili deve anch'esso rientrare nell'obiettivo generale di riduzione. Tuttavia, gli Stati membri che praticano la raccolta differenziata di rifiuti organici devono poter ridurre il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili. [Em. 13]

(6 quinquies)  I programmi educativi rivolti ai consumatori in generale e ai bambini in particolare dovrebbero assolvere una particolare funzione ai fini della riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica. Questi programmi dovrebbero essere realizzati dagli Stati membri nonché dai produttori e dettaglianti presso il punto di vendita di merci e prodotti. [Em. 14]

(6 sexies)  I principali obblighi concernenti l'imballaggio recuperabile sotto forma di compost devono essere modificati per pervenire a uno standard europeo per il compostaggio da giardino. Devono essere modificati anche i principali obblighi concernenti l'imballaggio biodegradabile in modo che siano considerati biodegradabili solo i materiali in grado di subire una biodegradazione completa. [Em. 15]

(6 septies)  La norma europea EN 13432 relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato "compostabile": poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica. La Commissione deve chiedere al Comitato europeo di normalizzazione di definire uno standard distinto per il compostaggio da giardino. [Em. 16]

(6 octies)  Alcuni materiali plastici sono indicati dai produttori come "oxo-biodegradabili". In tali materiali, additivi oxo-biodegradabili, generalmente sali di metalli, sono aggiunti alla materia plastica convenzionale. Per effetto dell'ossidazione di tali additivi, detti materiali si scompongono in particelle minute, che persistono nell'ambiente. È fuorviante quindi definire "biodegradabili" materiali di questo tipo. La scomposizione trasforma oggetti come le borse di plastica da immondizia visibile in immondizia invisibile mediante la produzione secondaria di microplastiche. Questa non è una soluzione al problema dei rifiuti, ma aumenta semmai l'inquinamento dell'ambiente causato da tali materiali, che non dovrebbero quindi essere utilizzati per gli imballaggi. [Em. 17]

(6 nonies)  L'uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e di interferenti endocrini dovrebbe essere progressivamente eliminato dalla produzione di materiale da imballaggio in modo da evitare un'inutile esposizione umana a tali sostanze e impedire che queste entrino nell'ambiente durante la fase di smaltimento dei rifiuti. [Em. 18]

(6 decies)  Le sostanze nocive presenti nelle borse di plastica, in particolare i prodotti chimici che alterano il sistema ormonale, dovrebbero essere messe al bando onde garantire un buon livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. [Em. 19]

(7)  È opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica si traducano in una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero e non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi. [Em. 20]

(7 bis)  Per assicurare il riconoscimento a livello unionale delle indicazioni (marchio, caratteristiche, codice a colori) per le borse biodegradabili e compostabili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ex articolo 290 TFUE concernenti la definizione di tali indicazioni. È di particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 21]

(8)  Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"(6) e sono intese a contribuire alle azioni contro l'inquinamento adottate in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(8 bis)  Per non ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario che a livello dell'Unione sia prevista la parità di condizioni riguardo ai materiali utilizzati. Differenze di trattamento di determinati materiali da parte di alcuni Stati membri sono pregiudizievoli per le attività di riciclaggio e gli scambi commerciali. [Em. 22]

(9)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

1)  all'articolo 3, sono inseriti i punti seguenti:"

"-2 bis. "borse di plastica": borse con o senza manici composte da materiali plastici quali definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione*, fornite ai consumatori nei punti vendita per consentire il trasporto di merci o prodotti. Le borse di plastica necessarie a fini di igiene alimentare per avvolgere alimenti umidi sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, nonché quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati ,non sono considerate borse di plastica ai fini della presente direttiva;"[Emm. 48 e 53]

"2 bis. "borse di plastica in materiale leggero", cioè borse composte da materiali di materia plastica plastici ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti; sono escluse dalla definizione le borse di plastica in materiale ultraleggero.; [Em. 24]

"2 ter. "borse di plastica in materiale ultraleggero", borse composte da materiali plastici ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, con uno spessore inferiore a 10 micron;" [Em. 25]

"2 quater. "materiali plastici oxo-frammentabili": materiali plastici contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti plastici;" [Em. 26]

"2 quinquies. "rifiuti organici", i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e i rifiuti similari prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. Non rientrano nella definizione i residui agricoli o silvicoli, il letame, i fanghi di depurazione o altri rifiuti organici biodegradabili come tessuti naturali, carta o legno trattato. Sono esclusi dalla definizione anche i sottoprodotti dell'industria alimentare che non vengono mai considerati rifiuti;" [Em. 27]

"2 sexies. "sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione", le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione appartenenti alla categoria 1A o 1B, conformemente alla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**;[Em. 28]

"2 septies. "interferenti endocrini", sostanze alteranti del sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e che sono identificate secondo la procedura di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*** o in base alla raccomandazione [../../UE] della Commissione ****;

________________

* Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

** Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

*** Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

**** Raccomandazione [.../.../UE] della Commissione del … sui criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini (GU C…)." [Em. 29]

"

2)  all'articolo 4, sono inseriti i paragrafi seguenti:"

"-1a. Lo Stato membro provvede a che l'imballaggio sia realizzato in modo tale da non contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini in concentrazioni superiori allo 0,01%. Gli Stati membri provvedono a che l'imballaggio sia realizzato in modo tale da non contenere materiali plastici "oxo-frammentabili". Tali misure devono essere realizzate entro ...(8).

[Em. 30]

"1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione sul loro territorio un calo sostenuto del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. pari ad almeno a:

   50% entro il ...(9), e
   80% entro il ...(10)+,

rispetto al consumo medio dell'Unione nel 2010. [Em. 31]

Gli Stati membri adottano misure per assicurare che gli operatori economici della vendita alimentare non forniscano borse di plastica gratuitamente, fatta eccezione per le borse di plastica in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime, secondo il disposto del sesto comma.

Gli Stati membri assicurano che gli operatori della vendita alimentare facciano pagare per le borse di plastica in materiale leggero un prezzo adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al primo comma. Gli Stati membri provvedono a che tali operatori applichino almeno lo stesso prezzo per le borse di plastica in materiale più pesante e non sostituiscano le borse in materiale leggero con borse in materiale ultraleggero presso i punti vendita. Gli Stati membri adottano tali misure entro ...(11).

Gli Stati membri che hanno introdotto sistemi per la raccolta differenziata di rifiuti organici possono imporre agli operatori della vendita alimentare di ridurre fino al 50% il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero biodegradabile e compostabile.

Gli Stati membri incoraggiano gli operatori economici che vendono prodotti non alimentari a far pagare le borse di plastica a un prezzo adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al primo comma. [Em. 32]

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le borse di plastica in materiale ultraleggero utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi e non confezionati (come frutta, verdura e dolciumi) siano sostituite progressivamente da borse in carta riciclata o da borse di plastica in materiali ultraleggeri biodegradabili e compostabili. Gli Stati membri raggiungono una percentuale di sostituzione del 50% entro il ...(12) e del 100% entro il ...(13)+.[Em. 33]

Tali misure Gli Stati membri possono comprendere il fare ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché di altro tipo così come possono mantenere o introdurre restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18. Tuttavia, tali misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. [Em. 34]

Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17.".

"

1 ter.  I rivenditori consentono ai consumatori di rifiutare e lasciare presso il punto di vendita qualunque imballaggio che ritengano superfluo, in particolare le borse di plastica. I rivenditori assicurano che gli imballaggi siano riutilizzati o riciclati. [Em. 35]

1 quater.  La Commissione e gli Stati membri promuovono, almeno per il primo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico sugli effetti negativi per l'ambiente derivanti dall'uso eccessivo di borse di plastica convenzionali. [Em. 36]

1 quiquies. Gli Stati membri assicurano che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero non comportino un incremento generale della produzione di imballaggi." [Em. 38]

3)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 6 bis

Informazioni da indicare sulle borse di plastica

La biodegradabilità e compostabilità delle borse è chiaramente indicata sulla borsa stessa con un marchio, un contrassegno o un codice a colori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per definire tali indicazioni e garantirne il riconoscimento a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono adottare misure per indicare altre caratteristiche quali la riutilizzabilità, la riciclabilità e la degradabilità." [Em. 39]

"

4)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da …(14).

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." [Em. 40]

"

5)  nell'allegato II, le lettere c) e d) del paragrafo 3 sono modificate come segue:"

"c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da essere pienamente compatibili con la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio industriale o da giardino in cui sono introdotti.

   d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale tutto il materiale finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua." [Em. 41]

"

Articolo 2

1.  Gli Stati membri modificano se necessario la loro normativa nazionale e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 42]

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 2 bis

Entro il ...(15) la Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva e valuta l'opportunità di adottare ulteriori misure, se del caso, corredate di una proposta legislativa. [Em. 43]

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C […] del […], pag. […].
(2)GU C […] del […], pag. […].
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.
(4)Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(5)Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(6)Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571 definitivo).
(7)Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(8) GU: inserire la data – due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(9) GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(10)+ GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(11) GU: inserire la data – due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(12) GU: inserire la data – tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(13)+ GU: inserire la data – cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(14) GU: inserire la data di entrata in vigore della direttiva di modifica.
(15) GU: inserire la data – sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Note legali - Informativa sulla privacy