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Procedura : 2013/0103(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0053/2014

Testi presentati :

A7-0053/2014

Discussioni :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Votazioni :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Dichiarazioni di voto
PV 16/04/2014 - 7.25
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Testi approvati
PDF 588kWORD 141k
Mercoledì 16 aprile 2014 - Strasburgo
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0192),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0097/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0053/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Sulla base degli emendamenti approvati il 5 febbraio 2014 (testi approvati, P7_TA(2014)0082).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
P7_TC1-COD(2013)0103

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea sono contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio(2), e nel regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio(3) (di seguito denominati congiuntamente "regolamenti"). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1995, dopo la conclusione dell'Uruguay Round. Da allora vi sono state apportate diverse modifiche ed il Consiglio ha pertanto deciso nel 2009 di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.

(2)  Se è vero che i regolamenti sono stati modificati, non si è però proceduto ad un riesame approfondito del loro funzionamento dopo il 1995. Di conseguenza nel 2011 la Commissione ha avviato una revisione dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di rispecchiare meglio le esigenze delle imprese all'inizio del XXI secolo.

(3)  Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte dei paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. [Em. 1]

(4)  Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte. [Em. 2]

(5)  Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure. [Em. 95]

(6)  Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono In circostanze particolari, come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi. [Em. 3]

(7)  Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, iè necessario inviare una richiesta di cooperazione ai produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornireaffinché forniscano le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli. [Em. 4]

(8)  I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Ne consegue che il costo delle materie prime non è il risultato dell'interazione di normali forze di mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda per una determinata materia prima. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, la regola del dazio inferiore non si applica a questi casi di distorsione strutturale a livello di materie prime.

(9)  L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.

(10)  Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure. [Em. 5]

(11)  Occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(11 bis)  Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all’applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull’interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. [Em. 6]

(11 ter)  L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni "chiave" dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell’Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni "prioritarie" dell'OIL. [Em. 7]

(12)  L'industria dell'Unione non deve più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura dell'inchiesta stabilite nei regolamenti.

(12 bis)  I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l’accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI. [Em. 8]

(12 ter)  Nelle cause di antidumping la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall’avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall’avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. [Em. 9]

(12 quater)  Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell’industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell’accettazione di qualsiasi offerta d’impegno. [Em. 10]

(13)  Nelle fasi iniziali di un'inchiesta, laddove i margini di dumping o di sovvenzione siano risultati inferiori alle soglie minime, l'inchiesta deve essere immediatamente chiusa in relazione agli esportatori che non saranno oggetto di ulteriori inchieste di riesame.

(14)  Nell'ambito delle inchieste di riesame antidumping e antisovvenzioni, sembra opportuno avere la possibilità di cambiare metodologia rispetto all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure, al fine di accertare tra l'altro la coerenza delle metodologie utilizzate in più indagini in un momento determinato. Ciò consentirà in particolare di cambiare le metodologie che vengono rivedute nel tempo con l'evolversi delle situazioni.

(15)  Quando sono soddisfatte le condizioni previste per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la registrazione delle importazioni interessate deve in ogni caso diventare obbligatoria.

(16)  Nelle inchieste antielusione appare auspicabile eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del prodotto in esame non devono essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. In effetti l'esperienza dimostra che talvolta i produttori del prodotto in esame risultano non essere coinvolti in pratiche di elusione, ma sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi al produttore non deve essere negata un'esenzione per il solo motivo che l'impresa è collegata a un produttore soggetto alle misure iniziali. Inoltre, quando la pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con i produttori sottoposti alle misure non deve essere decisivo per determinare l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore.

(17)  Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, il campione di produttori deve essere selezionato tra tutti i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia.

(18)  Nel procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia. [Em. 93]

(18 bis)  La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell’ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini. [Em. 11]

(18 ter)  La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online. [Em. 12]

(18 quater)  È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi. [Em. 13]

(18 quinquies)  Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI. [Em. 14]

(18 sexies)  Al fine di migliorare l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale, è opportuno consentire ai sindacati di presentare denunce scritte congiuntamente con l'industria dell'Unione. [Em. 92]

(19)  Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

-1) il titolo è sostituito dal seguente:"

"Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea"; [Em. 15]

"

-1 bis) è inserito il considerando seguente:"

"(11 bis) I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi con l'obiettivo di giovare ai produttori nazionali, ad esempio imponendo tasse all'esportazione o istituendo regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Le differenze in termini di livello delle norme in materia di lavoro e ambiente possono anche comportare ulteriori distorsioni degli scambi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali. Il livello sufficiente è definito dalla ratifica delle convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) di cui l'Unione è parte. Le piccole e medie imprese (PMI) sono particolarmente soggette alla concorrenza sleale in quanto la loro dimensione ridotta non consente loro di adattarvisi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui la denuncia sia stata presentata per conto di un settore composto prevalentemente da PMI. La regola del dazio inferiore si dovrebbe però sempre applicare quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare l’interesse pubblico."; [Em. 16]

"

-1 ter) all'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:"

"L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nell'ambito del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione."; [Em. 17]

"

-1 quater) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente :"

"4 bis. Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione."; [Em. 18]

"

-1 quinquies) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"4 ter. Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo."; [Em. 19]

"

-1 sexies) all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Il paese selezionato presenta altresì un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, intendendo per "livello sufficiente" quello stabilito sulla base della ratifica e dell'effettiva applicazione, da parte del paese terzo, degli AAM e dei relativi protocolli di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento, nonché delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta."; [Em. 70 e 86]

"

1)  all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:";

"

1 bis)  all'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

" Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati."; [Emm. 87 e 90]

"

1 ter)  all'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:"

"1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio.

L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

Dopo l'avvio di un'inchiesta, l'helpdesk PMI informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

L’helpdesk PMI fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

L’helpdesk PMI fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati. "; [Em. 20]

"

1 quater)  all'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:"

"Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI."; [Em. 21]

"

1 quinquies)  all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2."; [Em. 22]

"

1 sexies)  all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi. In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile."; [Em. 23]

"

2)  all'articolo 6 sono aggiunti paragrafi seguenti:"

"10. I produttori dell'Unione del prodotto simile, eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono tenutiinvitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. [Em. 24]

   10 bis. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web. [Em. 25]
   10 ter. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore. [Em. 26]
   10 quater. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate."; [Em. 27]

"

3)  l'articolo 7 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento."; [Em. 28]

"

a)  al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:"

"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione." [Em. 29]

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui sianoe dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell’Unione.

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei casi seguenti:

   a) sono rilevate distorsioni strutturali a livello dio un’interferenza statale significativa che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo, per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale;
   b) il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli AAM, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;
   c) il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;
   d) l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

Tuttavia, la regola del dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unionedeve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

__________

* Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio."; [Em. 30]

"

3 bis)  all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell’imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica."; [Em. 31]

"

3 ter)  all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibile riguardo al contenuto e alla natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno."; [Em. 32]

"

4)  l'articolo 9 è così modificato:

a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.";

"

b)  al paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"

"L'importo del dazio antidumping non superadeve superare il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano ma deve essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

   a) sono state rilevate distorsioni strutturali a livello di o interferenze statali significative che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale ;
   b) il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli AAM, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;
   c) il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;
   d) l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

Tuttavia, la regola del dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012."; [Em. 33]

"

5)  l'articolo 11 è così modificato:

—a)  al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tale probabilità può anche essere indicata dal persistere di interferenze da parte del paese esportatore."; [Em. 77/rev]

"

a)  al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:"

"Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate." [Em. 35]

"

b)  il paragrafo 9 è soppresso.

6)  l'articolo 13 è così modificato:

a)  al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"

"L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie.";

"

b)  al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, sono presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione a norma del quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";

"

6 bis)  all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento."; [Em. 36]

"

6 ter)  all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è disposta con un regolamento che definisce gli scopi dell'intervento e, se del caso, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi."; [Em. 79]

"

6 quater)  all'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti."; [Em. 75]

"

6 quinquies)  all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente :"

"7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure."; [Em. 39]

"

7)  all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta con il loro consenso, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato."; [Em. 40]

"

8)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 19 bis

Informazioni sulle misure provvisorie

   1. I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:
   a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e
   b) il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli. [Em. 41]
   2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.";

"

9.  All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito." [Em. 42]

"

9 bis)  all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 TFUE."; [Em. 43]

"

9 ter)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 22 bis

Relazione

   1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale . La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
   2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.
   3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."; [Em. 44]

"

9 quater)  è aggiunto l'allegato seguente:"

"Allegato I bis

Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9

   1. Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)
   2. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
   3. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
   4. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
   5. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
   6. Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e professioni, n. 111 (1958)
   7. Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)
   8. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)" [Em. 45]

"

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

-1) il titolo è sostituito dal seguente:"

"Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea"; [Em. 46]

"

-1 bis) è inserito il considerando seguente:"

"(9 bis) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni."; [Em. 47]

"

-1 ter) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"

"L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nell'ambito del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione."; [Em. 48]

"

1)  all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione UE totale di tali prodotti. Tuttavia:";

"

1 bis)  all'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati."; [Em. 91]

"

1 ter)  all'articolo 10, paragrafo 6, è inserito il comma seguente:"

"Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), la Commissione agevola il raggiungimento delle soglie di cui sopra mediante il sostegno dell'helpdesk per le PMI."; [Em. 94]

"

1 quater)  all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2."; [Em. 49]

"

1 quinquies)  all'articolo 11, il paragrafo9 è sostituito dal seguente:"

"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile."; [Em. 51]

"

2)  all'articolo 11, sono aggiunti i paragrafi seguenti :"

"11. I produttori dell'Unione del prodotto simile, eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.[Em. 50]

   11 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

Dopo l'avvio di un'inchiesta, l'helpdesk PMI informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

L'helpdesk PMI fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

L'helpdesk PMI fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati. [Em. 52]

   11 ter. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web. [Em. 53]
   11 quater. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore. [Em. 54]
   11 quinquies. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate."; [Em. 55]

"

3.  L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

—a)  il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento."; [Em. 56]

"

a)  il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.";

"

b)  alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:"

"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione." [Em. 57]

"

3 bis)  all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali:

   a) il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o
   b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, a condizione che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, abbia stabilito che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nell'ambito dei procedimenti antisovvenzioni." [Em. 58]

"

3 ter)  all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibile riguardo al contenuto e alla natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno."; [Em. 59]

"

4)  all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1% ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2% ad valorem.";

"

5)  all'articolo 15, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:"

"L'importo del dazio compensativo non supera l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.";

"

6)  l'articolo 22 è così modificato:

a)  al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:"

"Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione." [Em. 60]

"

b)  il paragrafo 6 è soppresso.

7)  l'articolo 23 è così modificato:

a)  al paragrafo 4, seconda frase, l'espressione "può stabilire" è sostituita da "stabilisce";

b)  al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.";

"

c)  al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:"

"Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.";

"

7 bis)  all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento."; [Em. 61]

"

7 ter)  all'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi."; [Em. 78]

"

7 quater)  all'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti."; [Em. 76]

"

7 quinquies)  all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure."; [Em. 64]

"

8)  all'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:8) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

   a) a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; o
   b) al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato."; [Em. 65]

"

9)  dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 29 ter

Informazioni sulle misure provvisorie

   1. I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.

Le informazioni devono comprendere:

   a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e
   b) il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
   2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori." [Em. 66]

"

10)  all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito." [Em. 67]

"

10 bis)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 33 bis

Relazione

   1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-uditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
   2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di a una risoluzione.
   3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.". [Em. 68]

"

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/20069 entro ...(4). [Em. 69]

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'avviso di apertura a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 597/2009 o dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.
(2)Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(3)Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).
(4) Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

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